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per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l\u0027esecuzione del respingimento o dell\u0027espulsione)] – Attribuzione della competenza giurisdizionale alla corte d’appello di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, che giudica in composizione monocratica, in luogo della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, istituita presso il tribunale distrettuale – Impugnazione del provvedimento emesso dalla corte d’appello con ricorso per cassazione a norma dell’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, proponibile entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen. e con applicazione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025, delle disposizioni dell’art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 69 del 2005 – Omessa previsione dell’impugnabilità con ricorso per cassazione nelle forme di cui agli artt. 360 e seguenti cod. proc. civ., in luogo dell’attuale procedura di impugnazione – Disposizioni transitorie concernenti l’applicazione della predetta disciplina procedurale decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 187 del 2024 – Denunciata carenza dei presupposti di necessità e di urgenza legittimanti l’adozione della decretazione d’urgenza – Contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge – Irragionevolezza, sotto diversi profili, della sottrazione della competenza alla sezione specializzata nella trattazione delle questioni in tema di protezione internazionale – Denunciata scissione tra il giudice competente a giudicare nel merito i provvedimenti relativi al riconoscimento del diritto di asilo e il giudice competente a giudicare la legittimità dei trattenimenti disposti nell’ambito delle medesime procedure di riconoscimento di tale diritto – Denunciata incertezza sulla competenza in relazione ai procedimenti di “riesame” dei provvedimenti sulle convalide e sulle proroghe – Irragionevole compressione del diritto di difesa con riferimento alla procedura di impugnazione per cassazione del provvedimento di convalida o di proroga del trattenimento – Contrasto con il diritto a un ricorso effettivo che, anche sulla base del diritto convenzionale ed eurounitario, deve essere assicurato alle parti e, in particolare, al richiedente protezione internazionale trattenuto.\u003c/p\u003e","prima_parte":"Questura di Brindisi","prima_controparte":"T. H.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 104 ORDINANZA (Atto di promovimento) 07 maggio 2025\n\r\nOrdinanza del 7 maggio 2025 della Corte d\u0027appello di Lecce nel\nprocedimento civile promosso dalla Questura di Brindisi contro T. H.\n. \n \nStraniero - Immigrazione - Procedimenti aventi ad oggetto la\n convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il\n trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente\n protezione internazionale, adottato a norma degli artt. 6, 6-bis e\n 6-ter del d.lgs. n. 142 del 2015, e dell\u0027art. 10-ter, comma 3,\n quarto periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonche\u0027 per la\n convalida delle misure adottate ai sensi dell\u0027art. 14, comma 6, del\n citato d.lgs. n. 142 del 2015 [nel caso di specie: proroga del\n trattenimento del richiedente protezione internazionale disposto a\n norma dell\u0027art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 (sussistenza\n di fondati motivi per ritenere che la domanda e\u0027 stata presentata\n al solo scopo di ritardare o impedire l\u0027esecuzione del\n respingimento o dell\u0027espulsione)] - Attribuzione della competenza\n giurisdizionale alla corte d\u0027appello, di cui all\u0027art. 5, comma 2,\n della legge n. 69 del 2005, nel cui distretto ha sede il questore\n che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, in\n composizione monocratica, in luogo della sezione specializzata in\n materia di immigrazione, protezione internazionale e libera\n circolazione dei cittadini dell\u0027Unione europea, istituita presso il\n tribunale distrettuale - Impugnazione del provvedimento emesso\n dalla corte d\u0027appello con ricorso per cassazione a norma dell\u0027art.\n 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, proponibile entro cinque\n giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere\n a), b) e c) del comma 1 dell\u0027art. 606 cod. proc. pen. e con\n applicazione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale\n n. 39 del 2025, delle disposizioni dell\u0027art. 22, commi 3 e 4, della\n legge n. 69 del 2005 - Omessa previsione dell\u0027impugnabilita\u0027 con\n ricorso per cassazione nelle forme di cui agli artt. 360 e seguenti\n cod. proc. civ., come previsto anteriormente alla modifica -\n Disposizioni transitorie concernenti l\u0027applicazione della predetta\n disciplina procedurale decorsi trenta giorni dall\u0027entrata in vigore\n della legge n. 187 del 2024. \n- Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in\n materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e\n assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi\n migratori e di protezione internazionale, nonche\u0027 dei relativi\n procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella\n legge 9 dicembre 2024, n. 187, artt. 16, 18, 18-bis, e 19. \n\n\r\n(GU n. 23 del 04-06-2025)\n\r\n \n CORTE DI APPELLO DI LECCE \n \n Il Consigliere di turno dott. Luca Colitta letti gli atti del\nprocedimento in epigrafe indicato e sciogliendo la riserva assunta\nall\u0027odierna udienza del 7 maggio 2025 \n \n Osserva \n \n 1. Premessa e svolgimento del procedimento. \n In data ... la Questura di Brindisi ha richiesto, ai sensi\ndell\u0027art. 6, comma 5, decreto legislativo n. 142/2015, la proroga del\ntrattenimento nei confronti di H. T., nato in ... il ...,\ntrattenimento disposto presso il Centro di permanenza per i rimpatri\ndi Restinco (BR) dal Questore di Brindisi in data ... ai sensi\ndell\u0027art. 6, comma 3 decreto legislativo n. 142/2015 e convalidato da\nquesta Corte con decreto in data 11 marzo 2025. \n L\u0027..., che si trovava trattenuto nel CPR di Restinco ai sensi\ndell\u0027art. 14 decreto legislativo n. 286/1998 con decreto del Questore\ndi Venezia del ..., convalidato dal Giudice di pace di Brindisi con\ndecreto del 7 febbraio 2025, presentava domanda di protezione\ninternazionale in data ..., ritenuta pretestuosa, sicche\u0027 ne veniva\ndisposto l\u0027ulteriore trattenimento ai sensi dell\u0027art. 6, comma 3,\ndecreto legislativo n. 142/2015 da parte del Questore di Brindisi,\nconvalidato, come detto, da questa Corte con decreto dell\u00278 marzo\n2025. \n Con atto del ... la Questura di Brindisi, come detto, ha\nrichiesto la proroga del trattenimento, ai sensi dell\u0027art. 6, comma\n5, decreto legislativo n. 142/2015, ritenendo la permanenza dei\nrelativi presupposti. In particolare, essendo il cittadino straniero\nricorrente avverso la decisione della Commissione territoriale di\nLecce che, in data ..., ha ritenuto di non accogliere la richiesta\nper manifesta infondatezza ed essendo il ricorso ancora pendente. \n All\u0027odierna udienza, sentito il trattenuto, il suo difensore,\navv. Bartolo Gagliani del Foro di Brindisi - che ha depositato\nmemoria difensiva con la quale ha chiesto di sollevare questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale come da ordinanza della Corte di Appello\ndi Lecce in data 2 maggio 2025, con sospensione del procedimento -\nnonche\u0027 il rappresentante della Questura di Brindisi, ritenuta la\npropria competenza sulla richiesta di proroga alla luce della\nlegislazione vigente, questo Consigliere ha riservato la propria\ndecisione nei termini di legge. \n Va rilevato che questa Corte ha, come ricordato nella memoria\ndifensiva, gia\u0027 sollevato, in data 2 maggio 2025, questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale delle norme infra indicate in un caso\nsovrapponibile, con argomentazioni che si condividono e in questa\nsede si ripropongono come di seguito. \n 2. In punto di rilevanza della questione. \n 2.1. Premessa \n Va, preliminarmente, osservato che la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale, sollevata di ufficio nell\u0027ambito di un giudizio\navente ad oggetto la richiesta di proroga del trattenimento di H. T.,\navanzata dal Questore di Brindisi ai sensi dell\u0027art. 6, comma 5\ndecreto legislativo n. 142/2015 in data ... 2025, risulta\nammissibile, come affermato dalla Corte costituzionale (vedi Corte\ncostituzionale n. 212/2023 punto 2.1. del Considerato in diritto, che\nrichiama Corte costituzionale n. 137/2020, punto 2.1. del Considerato\nin diritto). Invero, questo Consigliere non si e\u0027 pronunciato sulla\nrichiesta (che, a pena di illegittimita\u0027, deve essere formulata prima\ndella scadenza del termine iniziale o prorogato - v. Cassazione civ.,\nSez. 1, 16 dicembre 2019, n. 33178 - e deve essere disposta o\nconvalidata dal giudice entro quarantotto ore dalla richiesta - vedi\nCassazione civ., Sez. 1, 30 ottobre 2019, n. 27939), ma ritiene di\nsollevare in via preliminare la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale, con sospensione del giudizio. Orbene, quando il\ngiudice dubiti della legittimita\u0027 costituzionale delle norme che\nregolano presupposti e condizioni del potere di convalida, ovvero,\ncome nel caso di specie, i presupposti e le condizioni del potere di\nproroga di un trattenimento, il cui esercizio e\u0027 soggetto a termini\nperentori, la cessazione dello stato di restrizione che dovesse\nderivare dalla mancata convalida nel termine di legge, ovvero dal\nmancato accoglimento della richiesta di proroga nel termine di legge\n(si veda, con riguardo a questione di legittimita\u0027 costituzionale\nsollevata nell\u0027ambito di un procedimento di riesame ai sensi\ndell\u0027art. 309 codice procedura penale, Cassazione pen. , sez. F., 11\nagosto 2015, n. 34889), non puo\u0027 essere di ostacolo al promovimento\ndella relativa questione di legittimita\u0027 costituzionale. \n Va anche detto che, nella sostanza, con la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale si sottopone a scrutinio di\ncostituzionalita\u0027 il nuovo sistema normativo, frutto di decretazione\ndi urgenza, che attiene ai procedimenti di convalida dei\nprovvedimenti che dispongono o prorogano i trattenimenti dei\nrichiedenti protezione internazionale, di cui si contesta la\nragionevolezza e l\u0027organicita\u0027, in mancanza di giustificazione circa\ni presupposti della decretazione di urgenza e circa la sussistenza di\nesigenze costituzionalmente rilevanti da perseguire, nonche\u0027\nl\u0027idoneita\u0027 ad assicurare l\u0027effettiva tutela del diritto di difesa.\nLa conseguenza dell\u0027eventuale fondatezza dei rilievi costituzionali\nmossi sarebbe il ripristino del precedente sistema, che vedeva nelle\nSezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione\ninternazionale e libera circolazione dei cittadini dell\u0027Unione\neuropea, istituite presso i Tribunali distrettuali, l\u0027Autorita\u0027\ngiudiziaria competente in materia e nel ricorso per cassazione\nproposto ai sensi dell\u0027art. 360 del codice di procedura civile il\nrimedio avverso il provvedimento di convalida. \n 2.2. La ricostruzione del quadro normativo di riferimento\napplicabile nel presente procedimento. \n Il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, pubblicato nella\nGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell\u002711 ottobre 2024 -\nSerie generale - n. 239, recante «disposizioni urgenti in materia di\ningresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza\nalle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di\nprotezione internazionale, nonche\u0027 dei relativi procedimenti\ngiurisdizionali», al capo IV, aveva previsto alcune disposizioni\nprocessuali (articoli 16, 17 e 18). In particolare, l\u0027art. 16,\nrubricato «modifiche al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46»,\nmodificando gli articoli 2 e 3, comma 4, decreto-legge n. 13/2017,\nconvertito con modifiche dalla legge n. 46/2017, aveva introdotto il\nreclamo dinanzi alla Corte di appello avverso i provvedimenti\nadottati dalle sezioni specializzate, ai sensi dell\u0027art. 35-bis\ndecreto legislativo n. 25/2008, e quelli aventi ad oggetto\nl\u0027impugnazione dei provvedimenti adottati dall\u0027autorita\u0027 preposta\nalla determinazione dello Stato competente all\u0027esame della domanda di\nprotezione internazionale (art. 16, comma 1, lettera b). Aveva, poi,\nprevisto che i giudici di appello chiamati a comporre i collegi di\nreclamo avrebbero dovuto curare la propria formazione almeno annuale\nnella materia della protezione internazionale. L\u0027art. 17 aveva\napportato modifiche al decreto legislativo n. 25/2008 e l\u0027art. 18\naveva a sua volta apportato modifiche al decreto legislativo n.\n150/2011. Ai sensi dell\u0027art. 19 del decreto-legge n. 145/2024, le\ndisposizioni di cui al capo IV si applicavano ai ricorsi presentati\nai sensi dell\u0027art. 35 e dell\u0027art. 3, comma 3-bis del decreto\nlegislativo n. 25/2008, decorsi trenta giorni dalla data di entrata\nin vigore della legge di conversione del decreto stesso. \n Il decreto-legge n. 145/2024 e\u0027 stato convertito con modifiche\ndalla legge 9 dicembre 2024 n. 187, pubblicata nella Gazzetta\nUfficiale della Repubblica italiana del 10 dicembre 2024 - Serie\ngenerale - n. 289. \n In particolare, per quanto di interesse in questa sede, in sede\ndi conversione, l\u0027art. 16 del decreto-legge n. 145/2024 e\u0027 stato\nmodificato dalla legge n. 187/2024. Innanzitutto, e\u0027 stata modificata\nla rubrica dell\u0027articolo («Modifica all\u0027art. 3 e introduzione\ndell\u0027art. 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46»). \n Quindi, con l\u0027art. 16 citato, attraverso la modifica dell\u0027art. 3,\ncomma 1, lettera d) decreto-legge n. 13/2017, convertito con\nmodifiche dalla legge n. 46/2017 e l\u0027introduzione dell\u0027art. 5-bis nel\ndecreto-legge n. 13/2017, convertito, con modifiche, dalla legge n.\n46/2017, e\u0027 stata sostanzialmente sottratta alle Sezioni\nspecializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e\nlibera circolazione dei cittadini dell\u0027Unione Europea, istituite\npresso i tribunali distrettuali, la competenza per i procedimenti\naventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il\nquestore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del\nrichiedente protezione internazionale, adottato a norma degli\narticoli 6, 6-bis, 6-ter del decreto legislativo n. 142/2015, e\ndell\u0027art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo n.\n286/1998, nonche\u0027 per la convalida delle misure adottate ai sensi\ndell\u0027art. 14, comma 6, del decreto legislativo n. 142/2015, che e\u0027\nstata, invece, attribuita alle Corti di appello di cui all\u0027art. 5,\ncomma 2 della legge n. 69/2005, nel cui distretto ha sede il questore\nche ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, che giudicano\nin composizione monocratica. \n L\u0027art. 18 del decreto-legge n. 145/2024 ha pure subito rilevanti\nmodifiche, a cominciare dalla rubrica («Modifiche al decreto\nlegislativo 18 agosto 2015, n. 142»). Nel dettaglio, e\u0027 stato\nmodificato l\u0027art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 142/2015,\nper adattarlo alla nuova competenza attribuita alla Corte di appello.\nE\u0027 previsto (primo periodo) che il provvedimento con il quale il\nquestore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento e\u0027\nadottato per iscritto, e\u0027 corredato di motivazione e reca\nl\u0027indicazione che il richiedente ha facolta\u0027 di presentare memorie o\ndeduzioni personalmente o a mezzo di difensore. Il provvedimento e\u0027\ntrasmesso, senza ritardo, alla Corte di appello di cui all\u0027art. 5-bis\ndel decreto-legge n. 13/2017, convertito, con modifiche, dalla legge\nn. 46/2017. All\u0027ultimo periodo dell\u0027art. 6, comma 5 del decreto\nlegislativo n. 142/2015 le parole «al tribunale sede della sezione\nspecializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e\nlibera circolazione dei cittadini dell\u0027Unione europea» sono\nsostituite dalle seguenti: «alla corte d\u0027appello competente». Dopo il\ncomma 5 dell\u0027art. 6 del decreto legislativo n. 142/2015 e\u0027 stato\ninserito il comma 5-bis, che prevede che contro i provvedimenti\nadottati ai sensi del comma 5 e\u0027 ammesso ricorso per cassazione ai\nsensi dell\u0027art. 14, comma 6 del decreto legislativo n. 286/1998. Al\ncomma 8 dell\u0027art. 6 decreto legislativo n. 142/2015 le parole «del\ntribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle\nseguenti: «della corte d\u0027appello». All\u0027art. 14, comma 6, ultimo\nperiodo, del decreto legislativo n. 142/2015 le parole «il tribunale\nsede della sezione specializzata in materia di immigrazione,\nprotezione internazionale e libera circolazione dei cittadini\ndell\u0027Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «la corte\nd\u0027appello». \n Inoltre, la legge n. 187/2024, di conversione del decreto-legge\nn. 145/2024, ha inserito l\u0027art. 18-bis, rubricato «Modifiche agli\narticoli 10-ter e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25\nluglio 1998, n. 286» che prevede che all\u0027art. 10-ter, comma 3, quarto\nperiodo, del decreto legislativo n. 286/1998, le parole «il Tribunale\nsede della sezione specializzata in materia di immigrazione,\nprotezione internazionale e libera circolazione dei cittadini\ndell\u0027Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «la corte\nd\u0027appello»; inoltre, prevede all\u0027art. 14, comma 6 decreto legislativo\nn. 286/1998, al primo periodo l\u0027aggiunta, in fine, delle seguenti\nparole: «entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi\ndi cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell\u0027art. 606 del codice\ndi procedura penale», e dopo il secondo periodo l\u0027aggiunta del\nseguente periodo: «Si osservano, in quanto compatibili, le\ndisposizioni dell\u0027art. 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo,\ndella legge 22 aprile 2005, n. 69». \n Infine, l\u0027art. 19 del decreto-legge n. 145/2024 e\u0027 stato\nmodificato nel senso che sono state soppresse le parole «ai ricorsi\npresentati ai sensi dell\u0027art. 35 e dell\u0027articolo, comma 3-bis, del\ndecreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25». \n In definitiva, con la legge n. 187/2024, di conversione del\ndecreto-legge n. 145/2024, il legislatore ha realizzato una\nvariazione di non poco momento in punto di attribuzione della\ncompetenza giurisdizionale in tema di procedimenti aventi ad oggetto\nla convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il\ntrattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente\nprotezione internazionale, adottato a norma degli articoli 6, 6-bis,\n6-ter del decreto legislativo n. 142/2015, e dell\u0027art. 10-ter, comma\n3, quarto periodo, del decreto legislativo n. 286/1998, nonche\u0027 per\nla convalida delle misure adottate ai sensi dell\u0027art. 14, comma 6 del\ndecreto legislativo n. 142/2015, che e\u0027 stata sottratta alle Sezioni\nspecializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e\nlibera circolazione dei cittadini dell\u0027Unione europea, istituite\npresso i Tribunali, per essere attribuita alle Corti di appello di\ncui all\u0027art. 5, comma 2, della legge n. 69/2005, nel cui distretto ha\nsede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di\nconvalida, che giudicano in composizione monocratica. Il relativo\nprovvedimento e\u0027 impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi\ndell\u0027art. 14, comma 6, decreto legislativo n. 286/1998, e, quindi, il\nricorso, che non sospende il provvedimento, e\u0027 proponibile entro\ncinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle\nlettere a), b) e c) del codice di procedura penale e si osservano, in\nquanto compatibili, le disposizioni dell\u0027art. 22, comma 5-bis,\nsecondo e quarto periodo, della legge n. 69/2005. \n Peraltro, la competenza cosi\u0027 determinata ha avuto efficacia\ndecorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale\ndella Repubblica italiana della legge n. 187/2024 di conversione del\ndecreto-legge n. 145/2024 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della\nRepubblica italiana del 10 dicembre 2024) per effetto dell\u0027art. 19\ndel decreto-legge n. 145/2024, come modificato dalla legge n.\n187/2024. \n Non e\u0027 piu\u0027 previsto, inoltre, l\u0027obbligo in capo ai consiglieri\ndi appello di curare la propria formazione annuale nella materia\ndella protezione internazionale. \n 2.2.1. La sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025. \n Giova evidenziare che, con sentenza n. 39 del 2025, la Corte\ncostituzionale ha dichiarato l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 14, comma 6 del decreto legislativo n. 286/1998, come\nmodificato dall\u0027art. 18-bis, comma 1, lettera b), numero 2) del\ndecreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche dalla legge n.\n187/2024, richiamato dall\u0027art. 6, comma 5-bis del decreto legislativo\nn. 142/2015, come introdotto dall\u0027art. 18, comma 1, lettera a),\nnumero 2) del decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche\ndalla legge n. 187/2024, nella parte in cui, al terzo periodo, rinvia\nall\u0027art. 22, comma 5-bis, quarto periodo, della legge n. 69/2005,\nanziche\u0027 ai commi 3 e 4 di quest\u0027ultimo articolo. \n Invero, ai fini di assicurare l\u0027effettivita\u0027 del contraddittorio\nnel giudizio di legittimita\u0027 relativo ai procedimenti di impugnazione\ndei decreti di convalida dei provvedimenti di trattenimento o della\nproroga del trattenimento adottati a norma degli articoli 6, 6-bis,\n6-ter del decreto legislativo n. 142/2015, e dall\u0027art. 10-ter, comma\n3, quarto periodo del decreto legislativo n. 286/1998, nonche\u0027 per la\nconvalida delle misure adottate ai sensi dell\u0027art. 14, comma 6 del\ndecreto legislativo n. 142/2015, la Corte ha inteso intervenire nei\nsensi di cui al suesposto dispositivo. \n Per effetto dell\u0027intervento «sostitutorio», il processo di\ncassazione sui decreti di convalida e di proroga del trattenimento\ndella persona straniera - emessi dal giudice di pace, ai sensi\ndell\u0027art. 14 del decreto legislativo n. 286/1998, o dalla Corte di\nappello in composizione monocratica, ai sensi dell\u0027art. 6 del decreto\nlegislativo n. 142/2015 - si articola nei seguenti termini: il\ngiudizio e\u0027 instaurato con ricorso proponibile entro cinque giorni\ndalla comunicazione, per i motivi di cui alle lettera a), b) e c)\ndell\u0027art. 606 codice procedura penale; il ricorso, che non sospende\nl\u0027esecuzione della misura, e\u0027 presentato nella cancelleria della\nCorte di appello che ha emesso il provvedimento, la quale lo\ntrasmette alla Corte di cassazione, con precedenza assoluta su ogni\naltro affare e comunque entro il giorno successivo, unitamente al\nprovvedimento impugnato e agli atti del procedimento; la Corte di\ncassazione decide con sentenza entro dieci giorni dalla ricezione\ndegli atti nelle forme di cui all\u0027art. 127 codice di procedura penale\ne, quindi, in un\u0027adunanza camerale nella quale sono sentiti, se\ncompaiono, il pubblico ministero e il difensore; l\u0027avviso alle parti\ndeve essere notificato o comunicato almeno tre giorni prima\ndell\u0027udienza e la decisione e\u0027 depositata a conclusione dell\u0027udienza\ncon la contestuale motivazione; qualora la redazione della\nmotivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione provvede al\ndeposito della motivazione non oltre il secondo giorno dalla\npronuncia. \n 2.2.2. Le incertezze relative all\u0027attribuzione della materia al\nsettore civile o a quello penale. \n Come evidenziato dal CSM nel suo parere consultivo, reso con\ndelibera del 4 dicembre 2024, la novella legislativa attribuisce alla\nCorte di appello, normalmente giudice di secondo grado, la competenza\nin ordine alle convalide dei provvedimenti questorili che dispongono\no prorogano i trattenimenti dei richiedenti protezione\ninternazionale, che costituiscono procedimenti incidentali\nnell\u0027ambito del complesso procedimento di riconoscimento del diritto\ndi asilo o alla protezione internazionale sussidiaria, che resta,\ninvece, attribuito al Tribunale distrettuale specializzato in materia\ndi immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei\ncittadini dell\u0027Unione europea. Il riferimento, per l\u0027individuazione\ndel magistrato della Corte di appello competente, all\u0027art. 5, comma 2\ndella legge n. 69/2005, ingenera ulteriore confusione, poiche\u0027, se\nrisulta effettuato per identificare la competenza territoriale, si\ntratterebbe di richiamo inutile, visto che la stessa norma individua\nterritorialmente la Corte di appello competente in base al Questore\nche ha adottato il provvedimento da convalidare. Al contrario, se\nrisulta effettuato per individuare uno specifico settore o Sezione\ndella Corte di appello che si deve occupare della materia, risulta un\nrichiamo del tutto generico, poiche\u0027 non e\u0027 chiaro se per legge si e\u0027\nattribuita la competenza a provvedere al settore penale della Corte,\nnormalmente competente a provvedere sui MAE. \n Secondo l\u0027interpretazione fatta propria sia dall\u0027Ufficio del\nmassimario della Corte di cassazione (vedi relazione n. 1/2025) che\ndalla Corte di legittimita\u0027 (vedi sentenza 1 Sez. pen. 24 gennaio\n2025, n. 2967), il legislatore avrebbe attribuito alle Sezioni penali\ndella Corte di appello la materia (oltre che alle sezioni penali\ndella Corte di legittimita\u0027). \n Tuttavia, come emerge dalla delibera del CSM del 19 marzo 2025,\nricognitiva in ordine alle ricadute organizzative sulle Corti di\nappello in seguito allo spostamento delle competenze in materia di\nconvalida dei provvedimenti di trattenimento dei richiedenti\nprotezione internazionale, sono state adottate dalle Corti di appello\nmisure organizzative diverse, che prevedono, per lo piu\u0027,\nl\u0027attribuzione tabellare della nuova materia al settore civile in via\nesclusiva e, dove istituita, alla Sezione gia\u0027 incaricata della\ntrattazione della materia dell\u0027immigrazione e della protezione\ninternazionale, ovvero in alcuni casi il coinvolgimento dei\nconsiglieri del settore penale o sotto forma di applicazione, ovvero\ncome inserimento nel turno delle convalide, ovvero ancora come\nattribuzione della materia alle Sezioni penali con trattazione\nsecondo la turnazione MAE. La prima presidente della Corte di\ncassazione, con provvedimento di variazione tabellare adottato in\ndata 16 gennaio 2025, ha assegnato la trattazione dei ricorsi alla\nprima sezione penale. Il CSM ha espressamente previsto la tendenziale\napprovazione in questa prima fase di tutte le variazioni tabellari,\nin attesa che si consolidi, in ambito giurisdizionale, un\u0027unica\nopzione interpretativa, circa l\u0027attribuzione della materia al settore\ncivile o al settore penale. Pertanto, presso le Corti di appello,\nconvivono sia sistemi organizzativi tabellari in cui la materia de\nqua e\u0027 attribuita in via esclusiva ai consiglieri addetti al settore\ncivile, sia sistemi in cui e\u0027 attribuita in via esclusiva ai\nconsiglieri addetti al settore penale ovvero sia ai Consiglieri\naddetti al settore civile che a quelli addetti al settore penale,\nsebbene il rito previsto per il procedimento di convalida sia quello\ndi cui all\u0027art. 6, comma 5 del decreto legislativo n. 142/2015, che\nrichiama a sua volta l\u0027art. 14 decreto legislativo n. 286/1998, e\ndunque un procedimento che segue il processo civile telematico,\nmediante l\u0027utilizzo di console civile. D\u0027altra parte, non va\ndimenticata l\u0027esistenza dell\u0027istituto «pretorio» del riesame del\ntrattenimento dello straniero (Cass. civ., sez. I, 29 settembre 2017,\nn. 22932), la cui domanda va introdotta nelle forme del procedimento\ncamerale ex art. 737 codice procedura civile, sicche\u0027, per il\nprincipio della concentrazione delle tutele, la competenza deve\nessere riferita al giudice della convalida e delle proroghe (Cass.\nciv., sez. 1, 3 febbraio 2021, n. 2457). Dunque, stante lo\nspostamento della competenza in esame, tale domanda dovra\u0027 essere\nnecessariamente rivolta, per lo straniero richiedente protezione\ninternazionale, alla Corte di appello, e cio\u0027 rende ulteriormente\nincerta l\u0027attribuzione della materia al settore civile o al settore\npenale. \n Presso la Corte di appello di Lecce e\u0027 stata prevista variazione\ntabellare attributiva della materia delle convalide dei provvedimenti\nquestorili di trattenimento o di proroga dei trattenimenti dei\nrichiedenti protezione internazionale a tutti i consiglieri della\nCorte, secondo un turno settimanale (variazione tabellare n. 2 dell\u00278\ngennaio 2025). Lo scrivente Consigliere e\u0027 tabellarmente addetto al\nsettore penale, inserito nella Seconda sezione penale della Corte.\nTuttavia, in virtu\u0027 della suddetta variazione tabellare, e\u0027\nassegnatario, secondo un turno settimanale, della materia delle\nconvalide dei provvedimenti questorili di trattenimento o di proroga\ndei trattenimenti dei richiedenti protezione internazionale. \n 2.3. La rilevanza della questione di legittimita\u0027 costituzionale\nalla luce del quadro normativo scaturito dal decreto-legge n.\n145/2024 convertito con modifiche dalla legge n. 187/2024. \n L\u0027intervento normativo di urgenza, che ha portato\nall\u0027attribuzione della competenza per i procedimenti aventi ad\noggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore\ndispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del\nrichiedente protezione internazionale alle Corti di appello,\nindividuate ai sensi dell\u0027art. 5-bis del decreto-legge n. 13/2027,\nconvertito con modifiche dalla legge n. 46/2017, che giudicano in\ncomposizione monocratica, nonche\u0027 all\u0027impugnabilita\u0027 del relativo\nprovvedimento con ricorso per cassazione da proporre entro cinque\ngiorni dalla comunicazione, per i motivi di cui all\u0027art. 606, lettera\na), b) e c) codice di procedura penale (con conseguente applicazione\ndell\u0027art. 22, commi 3 e 4 della legge n. 69/2005) risulta di dubbia\nragionevolezza, tenuto conto, altresi\u0027, come si vedra\u0027,\ndell\u0027inesistenza di una plausibile motivazione a sostegno dello\nstesso, tale da rendere intellegibili le ragioni e gli scopi\nperseguiti dal legislatore. \n Facendo proprie le perplessita\u0027 gia\u0027 manifestate dal CSM nel\nparere reso con delibera del 4 dicembre 2024, si evidenzia come non\nappaiano intellegibili ne\u0027 le ragioni poste a fondamento dell\u0027inedita\nsottrazione alle Sezioni specializzate dei tribunali distrettuali di\nprocedimenti - quelli appunto sulle convalide dei trattenimenti dei\nrichiedenti asilo - tipicamente assegnati ai giudici di primo grado e\nil loro affidamento, per saltum, alle Corti di Appello, ne\u0027 i motivi\nche hanno indotto il legislatore a cancellare, con la legge di\nconversione, uno dei cardini del primo intervento normativo di\nurgenza, e cioe\u0027 la reintroduzione del reclamo in appello avverso i\nprovvedimenti di merito in materia di protezione internazionale. \n Se poi la competenza deve intendersi come attribuita alle Sezioni\npenali della Corte di appello, tale scelta desterebbe ulteriori\nperplessita\u0027, poiche\u0027 le decisioni sui trattenimenti dei richiedenti\nasilo si inseriscono nel quadro di una procedura amministrativa\noriginata dalla mera formulazione di una domanda di asilo, secondo le\nregole del diritto costituzionale, europeo e nazionale di recepimento\ndi quest\u0027ultimo; i provvedimenti disposti dal Questore e le relative\nproroghe non sono legati alla commissione di reati, ma rispondono\nalle diverse esigenze di cui agli articoli 6, 6-bis, 6-ter del\ndecreto legislativo n. 142/2015, 10-ter, comma 3 del decreto\nlegislativo n. 286/1998 e 14, comma 6 del decreto legislativo n.\n142/2015; la decisione sul trattenimento ha natura incidentale,\nnell\u0027ambito del complesso procedimento di riconoscimento del diritto\ndi asilo e per tale ragione essa e\u0027 stata da sempre attribuita alla\ncompetenza dei medesimi giudici che sono chiamati a decidere nel\nmerito in ordine alla sussistenza o meno del diritto suddetto, tanto\nin via cautelare (istanze di sospensiva) quanto in via definitiva; la\ncomune appartenenza di ciascuno di tali profili (trattenimenti,\nsospensive, merito) alla complessa materia della protezione\ninternazionale ha, sino ad oggi, indotto il legislatore e il CSM a\nritenere opportuna, rectius necessaria, l\u0027individuazione di un\ngiudice specializzato, tabellarmente predefinito, dotato di\nspecifiche competenze e soggetto a stringenti obblighi formativi. \n L\u0027intervento legislativo ha inciso sul carattere unitario e\ninscindibile delle questioni attinenti al diritto di asilo e delle\nrelative procedure, operando una sorta di assimilazione tra le\ndiverse ipotesi di trattenimento dei richiedenti asilo e le ipotesi\ndi limitazione della liberta\u0027 personale derivanti dall\u0027accertamento\ngiurisdizionale, in corso o definitivo, della commissione di reati da\nparte di cittadini comunitari o extracomunitari, assimilazione che\nnon vi puo\u0027 essere, riguardando le convalide dei provvedimenti di\ntrattenimento o di proroga dei trattenimenti appunto convalide di\nprovvedimenti amministrativi, di per se\u0027 estranei ai fatti-reato. Si\ne\u0027 operata una scissione tra il giudice competente a giudicare nel\nmerito i provvedimenti relativi al riconoscimento del diritto di\nasilo (le sezioni specializzate dei tribunali distrettuali) e il\ngiudice competente a giudicare sulla legittimita\u0027 dei trattenimenti\ndisposti nell\u0027ambito delle medesime procedure di riconoscimento di\ntale diritto. \n Infine, l\u0027intervento normativo in questione ha frustrato\nl\u0027esigenza di specializzazione dei giudici chiamati a pronunciarsi\nsulla legittimita\u0027 dei trattenimenti. \n Come evidenziato dal CSM nel piu\u0027 volte citato parere, si e\u0027\ntrattato di un significativo cambio di prospettiva, difficilmente\ncomprensibile in presenza di un quadro ordinamentale e processuale\nche non aveva sollevato criticita\u0027, dimostrando di potere offrire\nrisposte adeguate alle esigenze di celerita\u0027 proprie delle procedure\nde quibus e che ha comportato la necessita\u0027 di ripensare il\nfunzionamento delle Corti di Appello, con le confusioni organizzative\nsopra rappresentate. \n Non va taciuta, poi, l\u0027irragionevole compressione dei diritti\ndifensivi scaturita dalla modifica apportata al giudizio di\nimpugnazione relativo al provvedimento di convalida, proponibile con\nricorso per cassazione in tempi estremamente ridotti (cinque giorni\ndalla comunicazione del provvedimento) e per motivi (quelli di cui\nall\u0027art. 606, lettera a), b) e c) codice procedura penale) nella\nsostanza non proponibili se non quello di violazione di legge (piu\u0027\nche altro riconducibile all\u0027art. 111, comma settimo della\nCostituzione). \n E\u0027 rilevante, pertanto, la questione della conformita\u0027 di tale\nsistema, scaturito dalle modifiche apportate dagli articoli 16, 18,\n18-bis e 19 del decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche\ndalla legge n. 187/2024, in primis, all\u0027art. 77, comma secondo della\nCostituzione; quindi, agli articoli 3, 25 e 102, comma secondo della\nCostituzione; infine, agli articoli 3, 10, comma terzo e 24 della\nCostituzione, nonche\u0027 agli articoli 11 e 117, comma primo della\nCostituzione in relazione all\u0027art. 5, §§ 1 lettera f) e 4 CEDU, e\nagli articoli 9 della direttiva 2013/33/UE, 26 della direttiva\n2013/32/UE, 6, 18 e 47 della Carta dei diritti fondamentali\ndell\u0027Unione europea. \n 3. In punto di non manifesta infondatezza della questione. \n 3.1. Rispetto all\u0027art. 77, comma secondo della Costituzione \n Il decreto-legge n. 145/2024 e\u0027 stato emesso in mancanza di quei\ncasi straordinari di necessita\u0027 e urgenza richiesti dall\u0027art. 77\ncomma secondo della Costituzione. \n Come e\u0027 noto, per costante giurisprudenza della Corte\ncostituzionale (vedi da ultimo Corte della Costituzione n. 8/2022 e\nn. 146/2024), la preesistenza di una situazione di fatto comportante\nla necessita\u0027 e l\u0027urgenza di provvedere tramite l\u0027utilizzazione di\nuno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un\nrequisito di validita\u0027 dell\u0027adozione di tale atto, la cui mancanza\nconfigura un vizio di legittimita\u0027 costituzionale del medesimo, che\nnon e\u0027 sanato dalla legge di conversione, la quale, ove intervenga,\nrisulta a sua volta inficiata da un vizio in procedendo (ex plurimis,\nsentenze n. 149 del 2020, n. 10 del 2015, n. 93 del 2011, n. 128 del\n2008, n. 171 del 2007 e n. 29 del 1995). Il sindacato resta,\ntuttavia, circoscritto alle ipotesi di «mancanza evidente» dei\npresupposti in discorso o di manifesta irragionevolezza o\narbitrarieta\u0027 della loro valutazione (ex plurimis, sentenze n. 186\ndel 2020, n. 288 e n. 97 del 2019, n. 137, n. 99 e n. 5 del 2018, n.\n236 e n. 170 del 2017): cio\u0027, al fine di evitare la sovrapposizione\ntra la valutazione politica del Governo e delle Camere (in sede di\nconversione) e il controllo di legittimita\u0027 costituzionale (sentenze\nn. 186 del 2020, n. 93 del 2011, n. 83 del 2010 e n. 171 del 2007).\nL\u0027espressione, usata dall\u0027art. 77 della Costituzione, per indicare i\npresupposti della decretazione d\u0027urgenza e\u0027 connotata, infatti, da un\n«largo margine di elasticita\u0027» (sentenza n. 5 del 2018), onde\nconsentire al Governo di apprezzare la loro esistenza con riguardo a\nuna pluralita\u0027 di situazioni per le quali non sono configurabili\nrigidi parametri (sentenze 137 del 2018 e n. 171 del 2007). Tutto\ncio\u0027 premesso, occorre verificare, alla stregua di indici intrinseci\ned estrinseci alla disposizione impugnata, se risulti evidente o meno\nla carenza del requisito della straordinarieta\u0027 del caso di\nnecessita\u0027 e urgenza di provvedere (Corte della Costituzione n.\n171/2007). L\u0027utilizzazione del decreto-legge - e l\u0027assunzione di\nresponsabilita\u0027 che ne consegue per il Governo secondo l\u0027art. 77\ndella Costituzione - non puo\u0027 essere sostenuta dall\u0027apodittica\nenunciazione dell\u0027esistenza delle ragioni di necessita\u0027 e di urgenza,\nne\u0027 puo\u0027 esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della\ndisciplina che e\u0027 stata introdotta (vedi sempre Corte costituzionale\nn. 171/2007 e n. 128/2008). \n Cio\u0027 detto, nel preambolo del decreto-legge n. 145/2024 non vi e\u0027\nalcuna motivazione delle ragioni di necessita\u0027 e urgenza del\nprovvedimento, specie con riguardo alle norme processuali contenute\nnel capo IV (si legge testualmente: «Considerata la straordinaria\nnecessita\u0027 e urgenza di adottare norme in materia di ingresso in\nItalia di lavoratori stranieri; Ritenuta la straordinaria necessita\u0027\ne urgenza di prevedere misure volte alla tutela dei lavoratori\nstranieri vittime dei reati di cui agli articoli 600, 601, 602, 603 e\n603-bis del codice penale e al contrasto del lavoro sommerso;\nRitenuta, altresi\u0027, la straordinaria necessita\u0027 e urgenza di adottare\ndisposizioni in materia di gestione dei flussi migratori»). Il\ndecreto-legge, come visto, aveva attribuito alla Corte di Appello,\nsostanzialmente, di nuovo la competenza in tema di impugnazione dei\nprovvedimenti emanati dal tribunale specializzato nella materia della\nprotezione internazionale, attraverso il reclamo. Aveva, poi,\nprevisto un obbligo per i giudici della Corte addetti alla\ntrattazione del reclamo di formarsi attraverso la frequenza annuale\ndi corsi di formazione nella materia della protezione internazionale. \n Nel corso dei lavori parlamentari relativi al disegno di legge di\nconversione A.C. 2888, veniva presentato l\u0027emendamento n. 16.4\nproposto in I Commissione, in sede referente, alla Camera dei\ndeputati dalla relatrice, contenente le modifiche agli articoli 16,\n17, 18, nonche\u0027 l\u0027inserimento degli articoli 18-bis e 18-ter. Dalla\nlettura del bollettino delle Commissioni parlamentari, redatto in\nforma sintetica (e non stenografica), non emergono dichiarazioni\ndella relatrice tese a spiegare le ragioni poste a base\ndell\u0027emendamento n. 16.4. Risultano solamente le dichiarazioni di\nvoto contrarie dei parlamentari dell\u0027opposizione (interventi degli\non.li M.E. Boschi, R. Magi, F. Zaratti, legge Boldrini, S. Bonafe\u0027,\nG. Cuperlo, A. Colucci, M. Mauri, E. Alifano, I. Carmina: cfr. XIX\nLegislatura, Camera dei deputati, I Commissione permanente,\nbollettino di mercoledi\u0027 20 novembre 2024, 32 e ss. e spec. 53 con\nl\u0027approvazione dell\u0027emendamento, pubblicato in allegato 2). Dal\nresoconto stenografico dell\u0027intervento nell\u0027assemblea di Montecitorio\nemerge che la relatrice si limitava a riferire in aula solo che gli\narticoli 18, 18-bis e 18-ter, introdotti nel corso dell\u0027esame in sede\nreferente, recavano norme di coordinamento con la disposizione di cui\nall\u0027art. 16 del decreto-legge, che attribuiva alla Corte di appello\nla competenza per la convalida dei provvedimenti di trattenimento e\nproroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale\ndisposti dal questore. \n La legge di conversione, dunque, ha eliminato il reclamo e,\nquindi, la competenza della Corte in sede di impugnazione dei\nprovvedimenti emessi dal Tribunale specializzato nella protezione\ninternazionale, ma ha attribuito alla Corte di appello (che giudica\nin composizione monocratica) la competenza in tema di convalida dei\nprovvedimenti del Questore che dispongono il trattenimento o la\nproroga dei trattenimenti dei richiedenti asilo, senza, peraltro,\nprevedere piu\u0027 alcun obbligo di formazione dei giudici di appello\nnella materia della protezione internazionale. Di fatto, con riguardo\nai procedimenti incidentali di convalida dei trattenimenti o di\nproroga dei trattenimenti, la legge di conversione ne ha disposto la\nsottrazione alle sezioni specializzate dei Tribunali distrettuali,\nper attribuirli alla Corte di appello, peraltro, sembrerebbe, settore\npenale (o anche settore penale, come, per disposizione tabellare, e\u0027\nprevisto per la Corte di appello di Lecce), i cui magistrati non\nhanno alcuna specializzazione nella materia e rispetto ai quali non\ne\u0027 prevista, come per i magistrati del tribunale, alcuna necessita\u0027\ndi specializzarsi attraverso opportune occasioni di formazione. E\u0027\nstata prevista, poi, l\u0027impugnazione del provvedimento con ricorso per\ncassazione, esperibile nel ristretto termine di cinque giorni, per i\nmotivi di cui all\u0027art. 606, lettera a), b) e c) codice di procedura\npenale e tutto questo senza alcuna motivazione circa le ragioni\nstraordinarie di necessita\u0027 e urgenza che giustificano tale\nspostamento di competenza e la nuova modalita\u0027 di impugnazione del\nprovvedimento. Invero, non solo il decreto-legge n. 145/2024, come\nvisto, non le esplicita, ma non risultano ricavabili neppure dai\nlavori parlamentari che hanno portato all\u0027approvazione della legge di\nconversione n. 187/2024 (relazioni, interventi dei parlamentari,\ndossier e altro). A dimostrazione della confusione regnante, non puo\u0027\nche sottolinearsi come l\u0027originaria previsione del decreto-legge n.\n145/2024, circa l\u0027attribuzione alla Corte di Appello delle competenze\nin tema di impugnazione dei provvedimenti emessi dal Tribunale\nspecializzato nella materia della protezione internazionale, sia\nstata sostituita, come visto, in sede di conversione, dalla piu\u0027\nlimitata competenza della Corte di appello a decidere sulle convalide\ndei provvedimenti questorili che dispongono i trattenimenti e sulle\nrelative proroghe, che costituiscono normalmente procedimenti\nincidentali rispetto al procedimento principale di accoglimento o\nmeno della domanda di asilo e protezione internazionale sussidiaria,\ne che, certamente, non sono procedimenti di impugnazione. Dunque,\nanche l\u0027originaria previsione, che gia\u0027 non si fondava su alcuna\nragione esplicita di straordinaria urgenza e necessita\u0027, e\u0027 stata\nstravolta in sede di conversione del decreto-legge, ancora una volta\nsenza che cio\u0027 fosse giustificato da esplicite ragioni di\nstraordinaria necessita\u0027 e urgenza. \n Residua, quindi, l\u0027apodittica e tautologica enunciazione\ndell\u0027esistenza delle ragioni di necessita\u0027 e di urgenza contenuta nel\npreambolo del decreto-legge n. 145/2024, peraltro non estesa alle\ndisposizioni processuali contenute nel capo IV, da sola insufficiente\na rendere compatibile con il disposto dell\u0027art. 77 comma secondo\ndella Costituzione l\u0027esercizio dello straordinario ed eccezionale\npotere legislativo attribuito al Governo mediante l\u0027emanazione del\ndecreto-legge. \n D\u0027altronde, stride con l\u0027asserita necessita\u0027 e urgenza la\nprevisione contenuta nell\u0027art. 19 del decreto-legge n. 145/2024,\nmantenuta anche in sede di conversione con modifiche ad opera della\nlegge n. 187/2024, che proprio le disposizioni del capo IV si\napplicano non immediatamente, il giorno stesso della pubblicazione\ndel decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,\novvero il giorno successivo, come normalmente avviene per le norme\nemanate con decreto-legge, e neppure nell\u0027ordinario termine di\nvacatio legis, ma addirittura decorsi trenta giorni dalla data di\nentrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. \n 3.2. Rispetto agli articoli 3, 25, comma 1, e 102, comma 2, della\nCostituzione \n Nella recente sentenza n. 38 del 2025 la Corte costituzionale ha\naffermato quanto segue: \n «3.2. - La giurisprudenza di questa Corte ha spesso\naffrontato il quesito se una disciplina che determini uno spostamento\ndi competenza con effetto anche sui procedimenti in corso sia\ncompatibile con la garanzia del giudice naturale precostituito per\nlegge di cui all\u0027art. 25, primo comma, della Costituzione. \n Come questa Corte osservo\u0027 sin dalla sentenza n. 29 del 1958,\ncon l\u0027espressione «giudice precostituito per legge» si intende «il\ngiudice istituito in base a criteri generali fissati in anticipo e\nnon in vista di determinate controversie». Tale principio, si\naggiunse qualche anno piu\u0027 tardi, «tutela nel cittadino il diritto a\nuna previa non dubbia conoscenza del giudice competente a decidere,\no, ancor piu\u0027 nettamente, il diritto alla certezza che a giudicare\nnon sara\u0027 un giudice creato a posteriori in relazione a un fatto gia\u0027\nverificatosi» (sentenza n. 88 del 1962, punto 4 del Considerato in\ndiritto). \n La costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro, ha\nsempre ritenuto - a partire dalla sentenza n. 56 del 1967 - che la\ngaranzia del giudice naturale precostituito per legge non sia\nnecessariamente violata allorche\u0027 una legge determini uno spostamento\ndella competenza con effetto anche sui procedimenti in corso. \n La violazione e\u0027 stata esclusa, in particolare, in presenza\ndi una serie di presupposti, necessari onde evitare ogni rischio di\narbitrio nell\u0027individuazione del nuovo giudice competente. Finalita\u0027,\nquest\u0027ultima, che gia\u0027 la sentenza n. 56 del 1967 aveva ritenuto la\nragion d\u0027essere della garanzia del giudice naturale precostituito per\nlegge, la quale mira non solo a tutelare il consociato contro la\nprospettiva di un giudice non imparziale, ma anche ad assicurare\nl\u0027indipendenza del giudice investito della cognizione di una causa,\nponendolo al riparo dalla possibilita\u0027 che il legislatore o altri\ngiudici lo privino arbitrariamente dei procedimenti gia\u0027 incardinati\ninnanzi a se\u0027. \n 3.2.1. - Anzitutto, e\u0027 necessario che lo spostamento di\ncompetenza non sia disposto dalla legge in funzione della sua\nincidenza in una specifica controversia gia\u0027 insorta, ma avvenga in\nforza di una legge di portata generale, applicabile a una pluralita\u0027\nindefinita di casi futuri. \n La menzionata sentenza n. 56 del 1967, in particolare,\nritenne compatibile con l\u0027art. 25, primo comma, della Costituzione\nuna riforma legislativa delle circoscrizioni giudiziarie,\nimmediatamente operativa anche con riferimento alla generalita\u0027 dei\nprocessi in corso. Il precetto costituzionale in parola - si\nargomento\u0027 in quell\u0027occasione - «tutela una esigenza fondamentalmente\nunitaria: quella, cioe\u0027, che la competenza degli organi giudiziari,\nal fine di una rigorosa garanzia della loro imparzialita\u0027, venga\nsottratta ad ogni possibilita\u0027 di arbitrio. La illegittima\nsottrazione della regiudicanda al giudice naturale precostituito si\nverifica, percio\u0027, tutte le volte in cui il giudice venga designato a\nposteriori in relazione ad una determinata controversia o\ndirettamente dal legislatore in via di eccezione singolare alle\nregole generali ovvero attraverso atti di altri soggetti, ai quali la\nlegge attribuisca tale potere al di la\u0027 dei limiti che la riserva\nimpone. Il principio costituzionale viene rispettato, invece, quando\nla legge, sia pure con effetto anche sui processi in corso, modifica\nin generale i presupposti o i criteri in base ai quali deve essere\nindividuato il giudice competente: in questo caso, infatti, lo\nspostamento della competenza dall\u0027uno all\u0027altro ufficio giudiziario\nnon avviene in conseguenza di una deroga alla disciplina generale,\nche sia adottata in vista di una determinata o di determinate\ncontroversie, ma per effetto di un nuovo ordinamento - e, dunque,\ndella designazione di un nuovo giudice \"naturale\" - che il\nlegislatore, nell\u0027esercizio del suo insindacabile potere di merito,\nsostituisce a quello vigente» (punto 2 del Considerato in diritto). \n Tale criterio e\u0027 stato mantenuto fermo da questa Corte in\ntutta la giurisprudenza posteriore relativa, in particolare, alle\nriforme ordinamentali che hanno introdotto regole sulla competenza,\ncon effetto anche sui processi in corso (ex multis, sentenze n. 237\ndel 2007, n. 268 e n. 207 del 1987; ordinanze n. 112 e n. 63 del 2002\ne n. 152 del 2001). \n 3.2.2. - In secondo luogo, la giurisprudenza costituzionale\nha spesso posto l\u0027accento - in particolare laddove la disciplina\ncensurata deroghi rispetto alle regole vigenti in via generale in\nmateria di competenza - sulla necessita\u0027 che lo spostamento di\ncompetenza sia previsto dalla legge in funzione di esigenze esse\nstesse di rilievo costituzionale. Tali esigenze sono state\nidentificate, ad esempio, nella tutela dell\u0027indipendenza e\nimparzialita\u0027 del giudice (sentenze n. 109 e n. 50 del 1963,\nrispettivamente punti 2 e 3 del Considerato in diritto),\nnell\u0027obiettivo di assicurare la coerenza dei giudicati e il migliore\naccertamento dei fatti nelle ipotesi di connessione tra procedimenti\n(sentenze n. 117 del 1972; n. 142 e n. 15 del 1970, entrambe punto 2\ndel Considerato in diritto; ordinanze n. 159 del 2000 e n. 508 del\n1989), ovvero nell\u0027opportunita\u0027 di assicurare l\u0027uniformita\u0027 della\ngiurisprudenza in relazione a determinate controversie (sentenza n.\n117 del 2012, punto 4.1. del Considerato in diritto). \n 3.2.3. - Infine, e\u0027 necessario che lo spostamento di\ncompetenza avvenga in presenza di presupposti delineati in maniera\nchiara e precisa dalla legge, si\u0027 da escludere margini di\ndiscrezionalita\u0027 nell\u0027individuazione del nuovo giudice competente\n(sentenze n. 168 del 1976, punto 3 del Considerato in diritto; n. 174\ne n. 6 del 1975, entrambe punto 3 del Considerato in diritto;\nordinanze n. 439 del 1998 e n. 508 del 1989) e da assicurare, in tal\nmodo, che anche quest\u0027ultimo giudice possa ritenersi «precostituito»\nper legge (sentenza n. 1 del 1965, punto 2 del Considerato in\ndiritto). \n Per contro, la garanzia in esame e\u0027 violata da leggi, sia\npure di portata generale, che attribuiscano a un organo\ngiurisdizionale il potere di individuare con un proprio provvedimento\ndiscrezionale il giudice competente, in relazione a specifici\nprocedimenti gia\u0027 incardinati (sentenze n. 82 del 1971, n. 117 del\n1968, n. 110 del 1963 e n. 88 del 1962), o comunque di influire sulla\ncomposizione dell\u0027organo giudicante in relazione, ancora, a\nspecifiche controversie gia\u0027 insorte (sentenze n. 393 del 2002 e n.\n83 del 1998).» \n Dunque, affinche\u0027 lo spostamento di competenza possa ritenersi\nrispettoso del principio del giudice naturale di cui all\u0027art. 25,\ncomma 1, Della Costituzione e\u0027 necessario che sia previsto dalla\nlegge in funzione di esigenze di rilievo costituzionale. \n E\u0027 necessario, pertanto, che lo spostamento di competenza abbia\nuna giustificazione «costituzionale», specie in un caso, come quello\nin esame, in cui l\u0027attribuzione della competenza relativamente alle\nconvalide dei provvedimenti questorili che dispongono il\ntrattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente\nprotezione internazionale era attribuita in precedenza ad una Sezione\nspecializzata dei Tribunali distrettuali, ad una Sezione, cioe\u0027,\nappositamente istituita per la trattazione, in generale, della\nmateria della protezione internazionale, che continua, peraltro, ad\noccuparsi nel merito della decisione sulla richiesta di protezione\ninternazionale. \n In questa ottica, va aggiunta l\u0027assenza totale di motivazioni\nesposte, durante l\u0027iter di conversione dell\u0027originario decreto-legge\n(che non conteneva le disposizioni processuali qui in esame), sul\nmutamento di assetto giurisdizionale in questione, come gia\u0027\nrilevato; il disinteresse mostrato dal legislatore verso la tutela\ndel principio di specializzazione dell\u0027organo giudicante, da\nritenersi - in casi simili - presidio del giusto processo di cui\nall\u0027art. 111, comma primo della Costituzione. \n Se la ragione dell\u0027inedita attribuzione di competenza alla Corte\ndi appello, che e\u0027 normalmente giudice di secondo grado, deve essere\nricercata in una presunta affinita\u0027 dei procedimenti di convalida dei\nprovvedimenti questorili che dispongono il trattenimento o la proroga\ndei trattenimenti dei richiedenti protezione internazionale con i\nprocedimenti di convalida degli arresti eseguiti dalla polizia\ngiudiziaria in esecuzione dei MAE, come sembrerebbe desumibile dal\nriferimento all\u0027art. 5, comma 2 della legge n. 69/2005, contenuto nel\ncomma 5-bis del decreto-legge n. 13/2017, convertito con modifiche\ndalla legge n. 46/2017, introdotto dall\u0027art. 16 del decreto-legge n.\n145/2024, convertito con modifiche dalla legge n. 187/2024, nonche\u0027\ndalla circostanza che il provvedimento di convalida risulta\nimpugnabile con ricorso per cassazione per i motivi di cui all\u0027art.\n606, lettera a), b) e c) codice procedura penale) e il procedimento\nin Cassazione segue, ora, il rito previsto dall\u0027art. 22, commi 3 e 4\nlegge n. 69/2005 (vedi art. 14, comma 6 decreto legislativo n.\n286/1998, come modificato dall\u0027art. 18-bis decreto-legge n. 145/2024,\nconvertito con modifiche dalla legge n. 187/2024, e, quindi, dalla\nsentenza della Corte costituzionale n. 39/2025), deve osservarsi che\ntale asserita affinita\u0027 non sussiste minimamente. \n Invero, alla base del procedimento di convalida previsto\ndall\u0027art. 13 della legge n. 69/2005 vi e\u0027 l\u0027arresto di una persona,\ndi iniziativa della polizia giudiziaria, in esecuzione di un mandato\ndi arresto europeo esecutivo o cautelare, nel senso che si tratta di\nun MAE che si fonda o su una sentenza penale di condanna (o decisione\ngiudiziaria) esecutiva o su un provvedimento cautelare avente ad\noggetto un fatto qualificabile come reato. L\u0027arresto viene\nconvalidato o meno in vista della consegna dell\u0027arrestato allo Stato\nche ha emesso il MAE (procedura attiva). E\u0027 chiaramente un\nprocedimento di natura penale (non ritenuto tale in ambito CEDU: vedi\nCorte europea dei diritti dell\u0027uomo 7 ottobre 2008, Monedero e Angora\ncomma Spagna; ma tendenzialmente considerato di natura penale nel\ndiritto dell\u0027Unione europea, tanto da estendere l\u0027applicazione di\nalcune delle direttive «processuali penali» anche al MAE: vedi, ad\nesempio, direttive 2010/64/UE e 2012/13/UE), normalmente assegnato\nalle sezioni penali delle Corti di appello. \n Per contro, il procedimento che attiene alla convalida del\nprovvedimento che dispone o proroga il trattenimento del richiedente\nprotezione internazionale, sebbene riguardi un provvedimento\nlimitativo della liberta\u0027 dello straniero richiedente asilo, che deve\nessere adottato nel rispetto delle garanzie previste dall\u0027art. 13\ndella Costituzione (vedi Corte costituzionale n. 105/2001), tuttavia\nnon e\u0027 stato mai considerato un procedimento di natura penale, ne\u0027 in\nambito nazionale ne\u0027 in ambito sovranazionale. Come opportunamente\nricordato dalla Corte costituzionale (vedi il punto 3.5. del\nConsiderato in diritto della sentenza n. 39 del 2025), storicamente\nla materia in questione e\u0027 sempre stata ritenuta di natura civile, in\nragione della natura delle situazioni giuridiche incise dal\ntrattenimento, giacche\u0027, ha sottolineato la consulta, «come\nconfermato dalla relazione del Governo illustrativa del disegno di\nlegge n. 3240 del 19 febbraio 1997, dal quale ha avuto origine la\nlegge n. 40 del 1998 - il cui art. 12, come ricordato, e\u0027 confluito\nnell\u0027art. 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 - trattandosi di\nmisure amministrative, di per se\u0027 estranee al fatto reato,\nsuscettibili nondimeno di intaccare anche posizioni soggettive che la\nCostituzione tutela in modo particolare, si e\u0027 ritenuto di attribuire\nla competenza al pretore civile, con un procedimento rapidissimo,\ndestinato ad esaurirsi in quindici giorni, salvo ulteriore ricorso\nper cassazione e senza escludere eventuali provvedimenti cautelari\n(la cosiddetta \"sospensiva\"). La scelta a favore del giudice\nordinario civile, quale autorita\u0027 giurisdizionale competente a\ndecidere sul ricorso con l\u0027espulsione, oltre che della legittimita\u0027\ndella misura di cui all\u0027art. 12, risponde a criteri funzionali e\nsistematici». D\u0027altra parte, e\u0027 notorio che nelle controversie che\nriguardano l\u0027ingresso, la permanenza o l\u0027espulsione di stranieri in\nStati diversi di appartenenza non trova applicazione l\u0027art. 6 CEDU,\nne\u0027 sotto il suo aspetto civile ne\u0027 in quello penale (Corte EDU,\ngrande camera, 5 ottobre 2000, Maaouia c. Francia, dove si precisa\nche l\u0027art. 1 del protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la\nsalvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali\ncontiene garanzie procedurali applicabili all\u0027allontanamento degli\nstranieri). Il trattenimento dei cittadini stranieri ricade sotto\nl\u0027ambito di applicazione dell\u0027art. 5, § 1 lettera f), CEDU (vedi\nCorte europea dei diritti dell\u0027uomo, Grande Camera, 15 dicembre 2016,\nK. e altri c. Italia), ed e\u0027 accettabile - sottolineava la Corte dei\ndiritti umani (vedi Corte europea dei diritti dell\u0027uomo, 25 giugno\n1996, Amuur c. Francia) - solo per consentire agli Stati di prevenire\nl\u0027immigrazione illegale nel rispetto dei propri obblighi\ninternazionali, in particolare ai sensi della Convenzione di Ginevra\ndel 1951 relativa allo status di rifugiati e, appunto, della CEDU.\nAggiungeva la Corte che la legittima preoccupazione degli Stati di\ncontrastare i tentativi sempre piu\u0027 frequenti di eludere le\nrestrizioni all\u0027immigrazione non deve privare i richiedenti asilo\ndella protezione offerta da tali convenzioni, sicche\u0027 il\ntrattenimento non dovrebbe essere prolungato eccessivamente,\naltrimenti si rischierebbe di trasformare una mera restrizione della\nliberta\u0027 - inevitabile al fine di organizzare il rimpatrio dello\nstraniero o, nel caso del richiedente asilo, in attesa dell\u0027esame\ndella sua domanda di protezione internazionale - in una privazione\ndella liberta\u0027 personale. A tale riguardo, precisava la Corte europea\ndei diritti dell\u0027uomo - punto fondamentale - occorre tenere conto del\nfatto che la misura e\u0027 applicabile non a coloro che hanno commesso\nreati penali, ma agli stranieri che, spesso temendo per la propria\nvita, sono fuggiti dal proprio Paese. Sicche\u0027, sebbene la decisione\ndi disporre il trattenimento debba essere presa necessariamente dalle\nautorita\u0027 amministrative o di polizia, la sua convalida o proroga\nrichiede un rapido controllo da parte dei Tribunali, tradizionali\ntutori delle liberta\u0027 personali, ed il trattenimento non deve privare\nil richiedente asilo del diritto di accedere effettivamente alla\nprocedura per la determinazione del suo status di rifugiato. Anche la\nCorte di giustizia dell\u0027Unione europea (Corte di giustizia UE, Grande\nSezione, 8 novembre 2022, cause riunite C-704/20 e C-39/21, punti\n72-74) ha precisato che ogni trattenimento di un cittadino di un\npaese terzo, che avvenga in forza della direttiva 2008/115\nnell\u0027ambito di una procedura di rimpatrio a seguito di soggiorno\nirregolare, sulla base della direttiva 2013/33 nell\u0027ambito del\ntrattamento di una domanda di protezione internazionale, oppure in\nforza del regolamento n. 604/2013 nel contesto del trasferimento del\nrichiedente di una siffatta protezione verso lo Stato membro\ncompetente per l\u0027esame della sua domanda, costituisce un\u0027ingerenza\ngrave nel diritto alla liberta\u0027, sancito all\u0027art. 6 della CDFUE.\nInfatti, come prevede l\u0027art. 2, lettera h), della direttiva 2013/33,\nuna misura di trattenimento consiste nell\u0027isolare una persona in un\nluogo determinato. Emerge dal testo, dalla genesi e dal contesto di\ntale disposizione, la cui portata puo\u0027, peraltro, essere trasferita\nalla nozione di «trattenimento» contenuta nella direttiva 2008/115 e\nnel regolamento n. 604/2013, che il trattenimento impone\nall\u0027interessato di rimanere in un perimetro ristretto e chiuso,\nisolando cosi\u0027 la persona di cui trattasi dal resto della popolazione\ne privandola della sua liberta\u0027 di circolazione. Orbene, la finalita\u0027\ndelle misure di trattenimento, ai sensi della direttiva 2008/115,\ndella direttiva 2013/33 e del regolamento n. 604/2013, non e\u0027 il\nperseguimento o la repressione di reati, bensi\u0027 la realizzazione\ndegli obiettivi perseguiti da tali strumenti in materia,\nrispettivamente, di rimpatrio, di esame delle domande di protezione\ninternazionale e di trasferimento di cittadini di paesi terzi. \n Dunque, l\u0027eventuale (poiche\u0027 sul punto, si ribadisce, non e\u0027 dato\nrinvenire alcun esplicita o implicita motivazione nel decreto-legge\novvero negli atti che hanno accompagnato la legge di conversione)\nasserita affinita\u0027 tra procedimento di convalida dell\u0027arresto in\nesecuzione del MAE (esecutivo o cautelare) e procedimento di\nconvalida del provvedimento questorile che dispone il trattenimento o\nla proroga del trattenimento del richiedente protezione\ninternazionale, che dovrebbe essere alla base della nuova\nattribuzione di competenza alle Corti di appello in quest\u0027ultima\nmateria, che dovrebbe giustificare la sottrazione di questa materia\nal giudice specializzato costituito dalle Sezioni specializzate dei\ntribunali distrettuali per affidarla alle Corte di appello, per\ngiunta, come avvenuto in alcuni casi con provvedimenti tabellari\norganizzativi, alle Sezioni penali delle Corti di appello, senza\nalcuna indicazione neppure di un onere di specializzazione da parte\ndei consiglieri delle Corti che saranno chiamati ad occuparsi di\nquesta materia, non appare in alcun modo idonea ad attribuire\nragionevolezza a questa decisione del legislatore, ne\u0027 persegue\nesigenze di rilievo costituzionale. Anzi, l\u0027avere sottratto questa\nmateria al suo giudice \"naturale\", e cioe\u0027 al giudice appositamente\nistituito e specializzato nella trattazione delle questioni in tema\ndi protezione internazionale, per affidarla ad un giudice, specie se\npenale, non specializzato, ne\u0027 obbligato a specializzarsi attraverso\nun onere di aggiornamento professionale annuale, sembra perseguire\nesigenze opposte a quelle di rilievo costituzionale. Non puo\u0027\ntacersi, infatti, che l\u0027art. 102, comma secondo della Costituzione,\nmentre vieta l\u0027istituzione di giudici straordinari o giudici\nspeciali, ammette la possibilita\u0027 dell\u0027istituzione presso gli organi\ngiudiziari ordinari di Sezioni specializzate per determinate materie.\nCostituisce, quindi, esigenza di rilievo costituzionale quella di\nmantenere concentrate presso la competente Sezione specializzata,\nistituita presso i tribunali distrettuali, tutte le materie alla\nstessa attribuite, riguardanti la protezione internazionale. \n Infine la censurata normativa appare violare anche l\u0027art. 3 della\nCostituzione \n Al riguardo, come rammenta ancora una volta la Corte\ncostituzionale nella sentenza n. 38 del 2005, secondo la costante\ngiurisprudenza costituzionale, nella configurazione degli istituti\nprocessuali il legislatore gode di ampia discrezionalita\u0027,\ncensurabile soltanto laddove la disciplina palesi profili di\nmanifesta irragionevolezza (ex multis, sentenze n. 189 e n. 83 del\n2024, rispettivamente punto 9 e punto 5.5. del Considerato in\ndiritto; n. 67 del 2023, punto 6 del Considerato in diritto). \n A parte la mancanza di qualsiasi ragione che potesse\ngiustificare, sotto il profilo del perseguimento di esigenze di\nrilievo costituzionale, lo spostamento di competenza in esame, deve\nosservarsi come in tale modo l\u0027intervento legislativo ha inciso sul\ncarattere unitario e inscindibile delle questioni attinenti al\ndiritto di asilo e delle relative procedure, operando una sorta di\nassimilazione tra le diverse ipotesi di trattenimento dei richiedenti\nasilo e le ipotesi di limitazione della liberta\u0027 personale derivanti\ndall\u0027accertamento giurisdizionale, in corso o definitivo, della\ncommissione di reati da parte di cittadini comunitari o\nextracomunitari, assimilazione che non vi puo\u0027 essere, riguardando le\nconvalide dei provvedimenti di trattenimento o di proroga dei\ntrattenimenti appunto convalide di provvedimenti amministrativi, di\nper se\u0027 estranei ai fatti-reato. Si e\u0027 operata una scissione tra il\ngiudice competente a giudicare nel merito i provvedimenti relativi al\nriconoscimento del diritto di asilo (le sezioni specializzate dei\ntribunali distrettuali) e il giudice competente a giudicare sulla\nlegittimita\u0027 dei trattenimenti disposti nell\u0027ambito delle medesime\nprocedure di riconoscimento di tale diritto, benche\u0027 la decisione sul\ntrattenimento abbia natura incidentale nell\u0027ambito del complesso\nprocedimento di riconoscimento del diritto di asilo e per tale\nragione essa e\u0027 stata da sempre attribuita alla competenza dei\nmedesimi giudici che sono chiamati a decidere nel merito in ordine\nalla sussistenza o meno del diritto suddetto, tanto in via cautelare\n(istanze di sospensiva) quanto in via definitiva. La comune\nappartenenza di ciascuno di tali profili (trattenimenti, sospensive,\nmerito) alla complessa materia della protezione internazionale ha,\nsino ad oggi, indotto il legislatore e il CSM a ritenere opportuna,\nrectius necessaria, l\u0027individuazione di un giudice specializzato,\ntabellarmente predefinito, dotato di specifiche competenze e soggetto\na stringenti obblighi formativi. \n L\u0027intervento normativo in questione ha frustrato l\u0027esigenza di\nspecializzazione dei giudici chiamati a pronunciarsi sulla\nlegittimita\u0027 dei trattenimenti, con un significativo cambio di\nprospettiva, difficilmente comprensibile in presenza di un quadro\nordinamentale e processuale che non aveva sollevato criticita\u0027,\ndimostrando di potere offrire risposte adeguate alle esigenze di\ncelerita\u0027 proprie delle procedure de quibus e che ha comportato la\nnecessita\u0027 di ripensare il funzionamento delle Corti di appello. \n Inoltre, la non chiara formulazione delle nuove norme ha\ndeterminato finora, sul piano organizzativo, l\u0027attribuzione di questa\nmateria in maniera disorganica ora alle Sezioni civili delle Corti di\nappello, ora alle Sezioni penali delle stesse. Tuttavia, non e\u0027 stato\nmodificato il procedimento della convalida del provvedimento\nquestorile che ha disposto il trattenimento o la proroga del\ntrattenimento del richiedente asilo, che continua, quindi, a\ninstaurarsi seguendo il PCT, mentre in Cassazione, in virtu\u0027 di un\nprovvedimento organizzativo adottato in data 16 gennaio 2025 dalla\nprima Presidente, i ricorsi per cassazione proposti avverso i decreti\ndi convalida o non convalida, peraltro potendo fare valere solo i\nmotivi di ricorso di cui all\u0027art. 606 lett. a), b) e c) del codice\nprocedura penale, risultano assegnati alla Prima Sezione penale, con\nla conseguente necessita\u0027 di prevedere forme di raccordo operativo\ncon le Corti di appello che consentisse la trasmissione degli atti a\nmezzo di una casella ad hoc di PEC. \n La normativa modificata ha assegnato alle Corti di appello\n(individuate ai sensi dell\u0027art. 5-bis del decreto-legge n. 13/2017,\nconvertito con modifiche dalla legge n. 46/2017) la competenza a\nprovvedere sulla convalida dei provvedimenti questorili che\ndispongono i trattenimenti o le proroghe dei trattenimenti dei\nrichiedenti asilo, ma nulla ha previsto rispetto ai procedimenti di\n«riesame», che secondo la giurisprudenza di legittimita\u0027 vanno\nintrodotti e decisi nelle forme del procedimento camerale ex art. 737\ncodice procedura civile, e per il principio della concentrazione\ndelle tutele la competenza deve essere riferita al giudice della\nconvalida e delle proroghe (Cass. civ., sez. I, 3 febbraio 2021, n.\n2457). Ma tale procedimento e\u0027 di competenza di un giudice\ncollegiale, sicche\u0027 non e\u0027 chiaro se e come vada introdotto dinanzi\nalle Corti di appello, che giudicano monocraticamente, attualmente\nindividuate quali autorita\u0027 giudiziarie competenti sulle convalide e\nsulle proroghe. \n 3.3. Rispetto agli articoli 3, 10, comma 3, e 24 della\nCostituzione, nonche\u0027 agli articoli 11 e 117, comma 1, della\nCostituzione in relazione all\u0027art. 5, §§ 1 lettera f) e 4, CEDU, e\nagli articoli 9 della direttiva 2013/33/UE, 26 della direttiva\n2013/32/UE, 6, 18 e 47 della Carta dei diritti fondamentali\ndell\u0027Unione europea. \n Gli articoli 18 e 18-bis del decreto-legge n. 145/2024, come\nmodificati o introdotti dalla legge di conversione n. 187/2024, come\nvisto, modificando il comma 5 e inserendo il comma 5-bis all\u0027art. 6\ndel decreto legislativo n. 142/2015, nonche\u0027 modificando il comma 6\ndell\u0027art. 14 decreto legislativo n. 286/1998, hanno sostanzialmente\nprevisto che avverso i decreti di convalida dei provvedimenti che\ndispongono il trattenimento o la proroga del trattenimento del\nrichiedente protezione internazionale e\u0027 ammesso ricorso per\ncassazione entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi\ndi cui alle lettera a), b) e c) dell\u0027art. 606 codice di procedura\npenale Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n.\n39/2025, per il giudizio di cassazione si osservano, in quanto\ncompatibili, le disposizioni dell\u0027art. 22, commi 3 e 4, della legge\nn. 69/2005. \n Dunque, avverso l\u0027emanando provvedimento da parte di questo\nconsigliere, alle parti, e, in particolare, al trattenuto, e\u0027\nattribuita, come in precedenza, la possibilita\u0027 di presentare ricorso\nper cassazione. Tuttavia, i termini per presentare il ricorso si\nriducono sensibilmente, passando dagli ordinari termini di\npresentazione del ricorso per cassazione civile - previsto in\nprecedenza - di cui all\u0027art. 360 del codice di procedura civile\n(sessanta giorni, se il provvedimento e\u0027 notificato: art. 325 codice\nprocedura civile; sei mesi, se non e\u0027 notificato: art. 327 codice\nprocedura civile) ad appena cinque giorni dalla comunicazione del\nprovvedimento. Inoltre, si modificano e riducono sensibilmente anche\ni motivi di ricorso, che non sono piu\u0027 quelli previsti dall\u0027art. 360\ncodice procedura civile, ma quelli di cui all\u0027art. 606 lett. a), b) e\nc) codice procedura penale. \n E\u0027 evidente l\u0027intenzione del legislatore di applicare, anche, e\nsoprattutto, in fase di impugnazione, al procedimento riguardante la\nconvalida del provvedimento questorile che dispone o proroga il\ntrattenimento del richiedente protezione internazionale lo schema\nprocedimentale proprio del MAE, benche\u0027, come visto, si tratti di\nprocedimenti aventi presupposti e scopi del tutto diversi, miranti a\ntutelare diritti fondamentali solo in minima parte coincidenti. \n Come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 39 del\n2025, il legislatore, come e\u0027 noto, dispone di un\u0027ampia\ndiscrezionalita\u0027 nella conformazione degli istituti processuali,\nincontrando il solo limite della manifesta irragionevolezza o\narbitrarieta\u0027 delle scelte compiute. Nella materia processuale,\nquindi, il metro del giudizio di ragionevolezza deve essere\nparticolarmente rispettoso della discrezionalita\u0027 legislativa, in\nquanto la disciplina del processo e\u0027 frutto di delicati bilanciamenti\ntra principi e interessi in naturale conflitto reciproco, sicche\u0027\nogni intervento correttivo su una singola disposizione, volto ad\nassicurare una piu\u0027 ampia tutela a uno di tali principi o interessi,\nrischia di alterare gli equilibri complessivi del sistema. Ed e\u0027\ninnegabile che la scelta legislativa di rimodulare forme e tempi del\ngiudizio di legittimita\u0027 sul trattenimento dello straniero risponda\nad opzioni assiologiche di significativa complessita\u0027, essendo il\nlegislatore chiamato a compiere una ponderazione tra l\u0027esigenza di\nassicurare la sollecita definizione di un giudizio sulla liberta\u0027\ndella persona e la necessita\u0027 che il processo si dipani secondo\ncadenze temporali idonee a garantire un compiuto confronto tra le\nparti. \n Tuttavia, la Corte ha precisato che il superamento del limite al\nsindacato della discrezionalita\u0027 del legislatore in materia\nprocessuale e\u0027 senz\u0027altro ravvisabile quando emerga\nun\u0027ingiustificabile compressione del diritto di difesa e del\ncontraddittorio, quale «momento fondamentale del giudizio» e «cardine\ndella ricerca dialettica della verita\u0027 processuale, condotta dal\ngiudice con la collaborazione delle parti, volta alla pronuncia di\nuna decisione che sia il piu\u0027 possibile \"giusta\"» (vedi anche\nsentenza n. 96 del 2024). \n Orbene, la disciplina che e\u0027 scaturita dalle modifiche apportate\ndal decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche dalla legge\nn. 187/2024, premesso quanto rappresentato in precedenza circa la\nmancanza di qualsiasi motivazione a sostegno dell\u0027intervento\nriformatore, attuato con decretazione di urgenza, comprime\nirragionevolmente ed eccessivamente il diritto di difesa, minando la\nconcretezza del diritto a un ricorso effettivo, che, anche sulla base\ndel diritto europeo (convenzionale ed eurounitario), deve essere\nassicurato alle parti e, in particolare, al richiedente protezione\ninternazionale trattenuto. \n Al riguardo, occorre rappresentare che ne\u0027 la direttiva\n2013/33/UE, ne\u0027 l\u0027art. 5, § 4, CEDU impongono di istituire un secondo\nlivello di giurisdizione per esaminare la legittimita\u0027 del\ntrattenimento. Laddove, pero\u0027, il diritto nazionale preveda un\ngiudizio di impugnazione, questo deve soddisfare i medesimi requisiti\ndi cui all\u0027art. 5, § 4, Convenzione europea per la salvaguardia dei\ndiritti dell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali (cfr. Corte europea\ndei diritti dell\u0027uomo, 17 aprile 2014, Gayratbek Saliyev c. Russia,\npunti 76-79). \n In forza dell\u0027art. 9 della direttiva 2013/33/UE e dell\u0027art. 26\ndella direttiva 2013/32/UE, letti in combinato disposto con gli\narticoli 6, 18 e 47 CDFUE, gli Stati membri devono assicurare una\ntutela rapida ed effettiva dei diritti individuali derivanti dal\ndiritto dell\u0027Unione. \n Invero, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte del\nLussemburgo (vedi la gia\u0027 citata Corte di giustizia UE, Grande\nSezione, 8 novembre 2022, cause riunite C-704/20 e C-39/21), come\nrisulta dall\u0027insieme delle disposizioni in parola, il legislatore\ndell\u0027Unione non si e\u0027 limitato a stabilire norme comuni sostanziali,\nma ha altresi\u0027 introdotto norme comuni procedurali, al fine di\ngarantire l\u0027esistenza, in ogni Stato membro, di un regime che\nconsenta all\u0027autorita\u0027 giudiziaria competente di liberare\nl\u0027interessato, se del caso dopo un esame d\u0027ufficio, non appena\nrisulti che il suo trattenimento non e\u0027, o non e\u0027 piu\u0027, legittimo.\nAffinche\u0027 un siffatto regime di tutela assicuri in modo effettivo il\nrispetto dei rigorosi presupposti che la legittimita\u0027 di una misura\ndi trattenimento prevista dalla direttiva 2013/33/UE deve soddisfare,\nl\u0027autorita\u0027 giudiziaria competente deve essere in grado di deliberare\nsu tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini della\nverifica di detta legittimita\u0027. A tal fine, essa deve poter prendere\nin considerazione gli elementi di fatto e le prove assunti\ndall\u0027autorita\u0027 amministrativa che ha disposto il trattenimento\niniziale. Essa deve altresi\u0027 poter prendere in considerazione i\nfatti, le prove e le osservazioni che le vengono eventualmente\nsottoposti dall\u0027interessato. Inoltre, essa deve poter ricercare,\nladdove lo ritenga necessario, tutti gli altri elementi rilevanti ai\nfini della propria decisione. I poteri di cui essa dispone\nnell\u0027ambito di un controllo non possono, in alcun caso, essere\ncircoscritti ai soli elementi dedotti dall\u0027autorita\u0027 amministrativa\n(v., in tal senso, anche sentenza del 5 giugno 2014, Mahdi, C-146/14,\npunti 62 e 64, nonche\u0027 del 10 marzo 2022, Landkreis Gifhorn,\nC-519/20, punto 65). In sostanza, precisavano i giudici europei, in\nconsiderazione dell\u0027importanza del diritto alla liberta\u0027, della\ngravita\u0027 dell\u0027ingerenza in detto diritto costituita dal trattenimento\ndi persone per motivi diversi dal perseguimento o dalla repressione\ndi reati e del requisito, evidenziato dalle norme comuni stabilite\ndal legislatore dell\u0027Unione, di una tutela giurisdizionale di livello\nelevato che consenta di conformarsi alla necessita\u0027 imperativa di\nliberare una tale persona laddove i presupposti di legittimita\u0027 del\ntrattenimento non siano, o non siano piu\u0027, soddisfatti, l\u0027autorita\u0027\ngiudiziaria competente deve prendere in considerazione tutti gli\nelementi, in particolare fattuali, portati a sua conoscenza, come\nintegrati o chiariti nell\u0027ambito di misure procedurali che essa\nritenga necessario adottare in base al suo diritto nazionale, e,\nsulla base degli elementi in parola, rilevare, se del caso, la\nviolazione di un presupposto di legittimita\u0027 derivante dal diritto\ndell\u0027Unione, anche qualora una simile violazione non sia stata\ndedotta dall\u0027interessato. Tale obbligo lascia impregiudicato quello\nconsistente, per l\u0027autorita\u0027 giudiziaria che e\u0027 cosi\u0027 indotta a\nrilevare d\u0027ufficio un siffatto presupposto di legittimita\u0027,\nnell\u0027invitare ciascuna delle parti a prendere posizione sul\npresupposto in parola, in conformita\u0027 al principio del\ncontraddittorio. A tal riguardo, non si puo\u0027, in particolare,\nammettere che, negli Stati membri in cui le decisioni di\ntrattenimento sono adottate da un\u0027autorita\u0027 amministrativa, il\nsindacato giurisdizionale non comprenda la verifica, da parte\ndell\u0027autorita\u0027 giudiziaria, sulla base degli elementi sopra\nevidenziati, del rispetto di un presupposto di legittimita\u0027 la cui\nviolazione non sia stata sollevata dall\u0027interessato. Orbene,\naggiungeva ancora la Corte, questa interpretazione assicura che la\ntutela giurisdizionale del diritto fondamentale alla liberta\u0027 sia\ngarantita in modo efficace in tutti gli Stati membri, che essi\nprevedano un sistema in cui la decisione di trattenimento e\u0027 adottata\nda un\u0027autorita\u0027 amministrativa con sindacato giurisdizionale o un\nsistema nel quale tale decisione e\u0027 adottata direttamente da\nun\u0027autorita\u0027 giudiziaria. \n Gia\u0027 la Corte costituzionale (sentenza n. 39/2025) ha rilevato\nl\u0027inidoneita\u0027 del modello processuale del MAE (in particolare quello\nconsensuale) ad assicurare alle parti un nucleo minimo di\ncontraddittorio e di difesa, tenuto conto della eterogeneita\u0027,\noggettiva e funzionale, tra il giudizio in materia di mandato\nd\u0027arresto europeo e il giudizio concernente la convalida del\ntrattenimento dello straniero, al quale la stessa procedura e\u0027 stata\nsostanzialmente estesa, tanto che, anche dopo essere intervenuta in\nvia di urgente supplenza, ha auspicato, in sostanza, un nuovo\nintervento del legislatore rispettoso dei principi costituzionali\n(vedi punto 7 del Considerato in diritto). D\u0027altra parte, la\nparticolare concentrazione del rito in materia di mandato di arresto\neuropeo e\u0027 fortemente condizionata dal rispetto dei rigidi termini\nimposti dalla decisione-quadro 2002/584/GAI e dall\u0027art. 22-bis della\nlegge n. 69/2005 in sua attuazione, sia per il MAE consensuale che\nper quello ordinario. \n Nel giudizio di legittimita\u0027 sulla convalida del trattenimento e\u0027\ncertamente necessario assumere decisioni giudiziarie rapide nel\nrispetto dell\u0027art. 5, § 4, CEDU; e tuttavia, come precisato dalla\nCorte europea dei diritti dell\u0027uomo (vedi la gia\u0027 citata Corte\neuropea dei diritti dell\u0027uomo 17 aprile 2014, Gayratbek Saliyev c.\nRussia, punto 76), lo standard di «rapidita\u0027» e\u0027 meno rigoroso nei\ngiudizi di impugnazione. Cio\u0027 che conta, come visto, e\u0027 che sia\nassicurato il pieno esercizio dei diritti che l\u0027ordinamento europeo\nconferisce ai richiedenti asilo (vedi Corte di Giustizia UE, 31\ngennaio 2013, causa C-175/11, punto 75, dove si precisa che i\nrichiedenti asilo devono beneficiare di un termine sufficiente per\nraccogliere e presentare gli elementi necessari a suffragare le loro\ndomande). \n Sotto questo profilo, dunque, appare evidente come il minimo\ntermine di giorni cinque dalla comunicazione del provvedimento (a\nfronte dei precedenti piu\u0027 lunghi termini) per presentare ricorso per\ncassazione avverso il decreto di convalida o non convalida del\ntrattenimento o della proroga del trattenimento costituisce\nun\u0027eccessiva e irragionevole compressione del diritto di difesa, tale\nda frustrare l\u0027effettivita\u0027 del diritto all\u0027impugnazione. \n Ma anche sotto il profilo dei motivi di ricorso per cassazione\nesperibili, il diritto di difesa appare concretamente ed\nirragionevolmente compresso rispetto al passato. \n Come gia\u0027 osservato dalla Corte costituzionale (vedi sempre\nsentenza n. 39 del 2025) «non solo al giudizio di legittimita\u0027 sulla\nconvalida del trattenimento e\u0027 connaturale la contestazione del\npotere amministrativo che ne forma oggetto e, quindi, la\ncontrapposizione tra le parti - oltre che il coinvolgimento di\ndiritti inviolabili di rango costituzionale -, ma il sindacato della\nCorte di cassazione puo\u0027 estendersi alla verifica di profili che\neccedono la regolarita\u0027 della adozione della misura restrittiva in\nse\u0027 considerata. Come confermato dalla giurisprudenza di legittimita\u0027\nformatasi anteriormente alla novella processuale in scrutinio, la\ndecisione sulla convalida puo\u0027, infatti, involgere, sia pure\nincidentalmente, anche la «manifesta illegittimita\u0027» del\nprovvedimento presupposto dal trattenimento, ossia l\u0027espulsione o il\nrespingimento (ex multis, Corte di cassazione, sezione prima civile,\nordinanza 28 giugno 2023, n. 18404). Anche questa Corte ha confermato\nla possibilita\u0027 che il giudizio di convalida assuma una simile\nampiezza, evidenziando che «[i]l trattenimento costituisce la\nmodalita\u0027 organizzativa prescelta dal legislatore per rendere\npossibile, nei casi tassativamente previsti dall\u0027art. 14, comma 1,\nche lo straniero, destinatario di un provvedimento di espulsione, sia\naccompagnato alla frontiera ed allontanato dal territorio nazionale.\nIl decreto di espulsione con accompagnamento, che, giova ribadire, ai\nsensi dell\u0027art. 13, comma 3, deve essere motivato, rappresenta quindi\nil presupposto indefettibile della misura restrittiva, e in quanto\ntale non puo\u0027 restare estraneo al controllo dell\u0027autorita\u0027\ngiudiziaria» (sentenza n. 105 del 2001).» \n Attualmente, il provvedimento di convalida (o non convalida) del\ntrattenimento o di proroga (o meno) del trattenimento del richiedente\nasilo e\u0027 impugnabile con ricorso per cassazione per i motivi di cui\nall\u0027art. 606, lettera a), b) e c) codice di procedura penale Come\nrilevato nella relazione del Massimario della Cassazione n. 1 del 2\ngennaio 2025 (vedi pag. 27), rispetto al passato, quando il\nprovvedimento era impugnabile per tutti i motivi di ricorso previsti\ndall\u0027art. 360 codice procedura civile, vi e\u0027 stata una significativa\ncontrazione dei casi di ricorribilita\u0027 in cassazione. \n Invero, tralasciando il primo motivo (che attiene all\u0027ipotesi\ndell\u0027eccesso o straripamento dei poteri), quello previsto dalla\nlettera b) dell\u0027art. 606 codice di procedura penale si riferisce\nall\u0027inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre\nnorme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell\u0027applicazione della\nlegge penale. Il vizio in questione riguarda l\u0027erronea\ninterpretazione della legge penale sostanziale (ossia la sua\ninosservanza), ovvero l\u0027erronea applicazione della stessa al caso\nconcreto (e, dunque, l\u0027erronea qualificazione giuridica del fatto o\nla sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va\ntenuto distinto dalla deduzione di un\u0027erronea applicazione della\nlegge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della\nfattispecie concreta, denunciabile sotto l\u0027aspetto del vizio di\nmotivazione (Cass. pen., Sez. 5, 7 ottobre 2016, n. 47575). E\u0027\nevidente che trattasi di vizio non deducibile nel caso di specie, non\nessendo coinvolta la legge penale sostanziale nella materia dei\ntrattenimenti (sicche\u0027, sotto questo profilo, e\u0027 opinabile la\ndecisione assunta in una prima pronuncia della Cassazione penale - v.\nCassazione pen., sez. 1, 7 marzo 2025, n. 9556 - che ha ritenuto che\nil richiamo all\u0027inosservanza o erronea applicazione della legge\npenale denunciabile in sede di legittimita\u0027 impone di dare rilievo\nalle disposizioni che comportano una restrizione analoga alla\nliberta\u0027 personale, ancorche\u0027 non espressamente definite come\n«penali» dal legislatore, tali essendo quelle sui trattenimenti\nderivanti in via provvisoria dal provvedimento questorile impositivo\no da sua proposta di proroga, la cui stabile legittimita\u0027 si\nricollega al provvedimento giurisdizionale richiesto dall\u0027art. 13\ndella Costituzione: in motivazione, la Corte ha precisato che la\ndecisione di convalida del trattenimento o della proroga produce un\neffetto dispositivo duplice che la rende assimilabile all\u0027ordinanza\ndi convalida dell\u0027arresto o del fermo emessa all\u0027esito dell\u0027udienza\ndi cui all\u0027art. 391 codice di procedura penale e, al contempo,\nall\u0027ordinanza applicativa di una misura cautelare personale. Invero,\nil vizio in esame attiene all\u0027inosservanza della legge penale\nsostanziale, mentre e\u0027 quello di cui alla lettera c) dell\u0027art. 606\ncodice di procedura penale che riguarda l\u0027inosservanza della legge\nprocessuale penale; peraltro, non si tiene conto che in materia di\nimpugnazione vige il principio di tassativita\u0027, sicche\u0027 e\u0027 legittimo\ndubitare della possibilita\u0027 di interpretazioni estensive o\nanalogiche). \n L\u0027art. 606, lettera c) codice di procedura penale allude alla\nviolazione delle norme processuali penali, tenuto conto del chiaro\nriferimento a vizi riguardanti atti o prove penali (nullita\u0027,\ninutilizzabilita\u0027, inammissibilita\u0027, decadenza). Ancora una volta,\ndunque, non sembra possibile denunciare con questo motivo di ricorso\nvizi che attengono al procedimento di convalida del trattenimento o\ndella sua proroga, che, come detto, segue un rito civile. La\nCassazione penale, in una prima pronuncia, ha ritenuto possibile\ndenunciare ai sensi dell\u0027art. 606, lettera c) codice di procedura\npenale (in combinato disposto con l\u0027art. 111, comma settimo della\nCostituzione) la nullita\u0027 del provvedimento di convalida per\nmotivazione mancante o apparente (Cass. pen., sez. 1, 24 gennaio\n2025, n. 2967). Sostanzialmente, come osservato anche dalla Corte\ncostituzionale (sentenza n. 39/2025, punto 3.7.1. del Considerato in\ndiritto), in questa prima pronuncia si e\u0027 concretamente fatta\napplicazione dell\u0027art. 111, comma settimo della Costituzione\n(«Peraltro, le prime pronunce di legittimita\u0027 che hanno fatto\napplicazione del nuovo rito hanno affermato che l\u0027art. 111, settimo\ncomma, della Costituzione garantisce in ogni caso la possibilita\u0027 di\nricorrere contro i provvedimenti restrittivi della liberta\u0027 personale\n\"per violazione di legge\": nozione nella quale \"va ricompresa la\nmotivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento [...]\nintesa quest\u0027ultima come motivazione \"del tutto priva dei requisiti\nminimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a\nrendere comprensibile l\u0027iter logico seguito dal giudice di merito\n[...]\"» (Cass., n. 2967 del 2025; in senso conforme Corte di\ncassazione, sezione prima penale, ordinanza 7 marzo 2025, n. 9556,\ndepositata in pari data)»). \n In buona sostanza, quello che emerge e\u0027 la possibilita\u0027 di\ncensurare il provvedimento di convalida (o non convalida) e di\nproroga o meno del trattenimento esclusivamente per violazione di\nlegge, che, con riferimento, in particolare, alla motivazione del\nprovvedimento, si traduce nella doglianza circa l\u0027assenza o la mera\napparenza della motivazione, non essendo ricompreso anche il vizio\ndella motivazione manifestamente illogica, contraddittoria, ovvero\nancora perplessa o obbiettivamente incomprensibile. \n Tutto cio\u0027 a fronte degli ampi poteri che la giurisprudenza, in\nossequio anche alle norme europee, come interpretate dalle rispettive\nCorti (di Strasburgo e del Lussemburgo), riconosce al giudice della\nconvalida o della proroga del trattenimento, che puo\u0027 spingersi,\nanche di ufficio, a verificare le condizioni di manifesta\nillegittimita\u0027 della revoca del titolo di protezione, in quanto\nindefettibile presupposto della disposta privazione della liberta\u0027\npersonale dello straniero attraverso il trattenimento finalizzato\nall\u0027espulsione (Cass. civ. sez. I, 20 marzo 2019, n. 7841); ovvero\npuo\u0027 spingersi, oltre che all\u0027esistenza ed efficacia del\nprovvedimento espulsivo, anche alla verifica delle condizioni di\nmanifesta illegittimita\u0027 del medesimo, in quanto indefettibile\npresupposto della disposta privazione della liberta\u0027 personale (Cass.\nciv., 30 luglio 2014, n. 17407); ovvero puo\u0027 spingersi a rilevare\nincidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta\nillegittimita\u0027 del provvedimento espulsivo, che puo\u0027 consistere anche\nnella situazione di inespellibilita\u0027 dello straniero (Cass. civ., 7\nmarzo 2017, n. 5750), e cio\u0027 alla luce di un\u0027interpretazione\ncostituzionalmente orientata dell\u0027art. 14 del decreto legislativo n.\n286 del 1998 in relazione all\u0027art. 5 par. 1 della Convenzione europea\nper la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle liberta\u0027\nfondamentali (che consente la detenzione di una persona, a fini di\nespulsione, a condizione che la procedura sia regolare). In buona\nsostanza, in sede di convalida o proroga del trattenimento dello\nstraniero, il controllo del giudice, compatibilmente con i tempi\nridotti della procedura, deve compiersi in modo completo ed\nesaustivo, anche mediante l\u0027acquisizione officiosa degli elementi di\nprova documentale relativi a provvedimenti presupposti che, anche in\nvia derivata, hanno inciso sulla legittimita\u0027 del decreto di\nespulsione e, quindi, del decreto di trattenimento (Cass. civ., Sez.\n1, 15 febbraio 2025, n. 3843). \n Rispetto al passato, cio\u0027 costituisce un indubbio e, si\nribadisce, irragionevole restringimento del diritto di difesa, ove si\nconsideri che in precedenza, ai sensi dell\u0027art. 360 codice procedura\ncivile il provvedimento di convalida era censurabile in cassazione\nsulla base di una piu\u0027 ampia sfera di motivi. \n Soffermandoci soltanto sulla possibilita\u0027 di censurare la\nmotivazione del provvedimento, deve rilevarsi che, secondo la Corte\ndi cassazione, la riformulazione dell\u0027art. 360, primo comma, n. 5,\ncodice procedura civile, disposta dall\u0027art. 54 del decreto-legge 22\ngiugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere\ninterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall\u0027art. 12\ndelle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del\nsindacato di legittimita\u0027 sulla motivazione. Pertanto, e\u0027\ndenunciabile in cassazione solo l\u0027anomalia motivazionale che si\ntramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in\nquanto attinente all\u0027esistenza della motivazione in se\u0027, purche\u0027 il\nvizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal\nconfronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce\nnella «mancanza assoluta di motivi sotto l\u0027aspetto materiale e\ngrafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile\ntra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed\nobiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del\nsemplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass. civ. S.U.,\n7 aprile 2014, n. 8053). Dunque, secondo la giurisprudenza, nel vizio\ndenunciabile ai sensi dell\u0027art. 360, comma 1, n. 5) codice di\nprocedura civile vi rientrano anche vizi della motivazione (quali «il\ncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili», ovvero la\n«motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile») che nel\nprocesso penale sono denunciabili in Cassazione non ai sensi\ndell\u0027art. 606, lettera c) codice procedura penale, ma ai sensi\ndell\u0027art. 606, lettera e) codice di procedura penale - vedi\nCassazione pen., Sez. 5, 20 gennaio 2021, n. 19318; Cassazione pen. ,\nSez. 2, 4 marzo 2010, n. 12329 -, ipotesi non richiamata. \n Quest\u0027ultima questione di legittimita\u0027 costituzionale\n(tralasciando gli altri rilievi, sebbene sussista fra tutte le\nquestioni un identico filo conduttore che e\u0027 rappresentato, in buona\nsostanza, dalla irragionevolezza del complessivo intervento\nriformatore normativo, assunto, con decretazione di urgenza, senza\nalcuna giustificazione e senza alcuna evidente esigenza\ncostituzionale) assume rilievo nell\u0027ambito del presente procedimento\npoiche\u0027, come detto, l\u0027emanando provvedimento di proroga (o meno) del\ntrattenimento e\u0027 impugnabile soltanto in questo modo, sicche\u0027, una\nvolta emesso il decreto, le parti sono obbligate a impugnarlo\nadeguandosi a una normativa che, per le ragioni descritte, si espone\na rilievi di incostituzionalita\u0027. E\u0027 noto che la Corte di\nlegittimita\u0027 ha ritenuto infondate analoghe questioni sollevate in\nsede di giudizio di cassazione (vedi ad esempio Cassazione pen., Sez.\n1, 22 aprile 2025, n. 15748). Tuttavia, a parte il rilievo della\ndiscrezionalita\u0027 legislativa in materia processuale, che la Corte\n(contrariamente a quanto finora argomentato) ritiene esercitata nel\ncaso di specie in maniera non manifestamente irragionevole e/o\narbitraria, la Cassazione e\u0027 giunta a valutare l\u0027infondatezza delle\neccezioni sulla base della valutazione postuma dell\u0027esercizio del\npotere di impugnazione, e cioe\u0027 sulla base della considerazione che\nil ricorso per cassazione era stato comunque presentato e su una\nvalutazione in concreto delle ragioni difensive esposte, ritenute\nesaustive e complete. Tuttavia, una questione di legittimita\u0027 che\nattiene all\u0027irragionevole ed eccessiva compressione delle garanzie\ndifensive legate al diritto di impugnazione non puo\u0027 essere valutata\nche in astratto, tenendo presente il ricorrente «medio» (il termine\ndi cinque giorni puo\u0027 essere sufficiente per un ricorrente per\narticolare in maniera compiuta i propri motivi di ricorso, ma non per\nun altro, specie ove si consideri la peculiarita\u0027 del giudizio di\nlegittimita\u0027 e la restrizione dei motivi di impugnazione), nel\nconfronto con la disciplina precedente e, pertanto, assume rilevanza\nproprio in questa sede. \n La questione, essendo sollevata nell\u0027ambito di un giudizio di\nproroga del trattenimento di un richiedente protezione\ninternazionale, disposto ai sensi dell\u0027art. 6, comma 3 decreto\nlegislativo n. 142/2015, e\u0027 limitata a verificare la conformita\u0027 a\nCostituzione di questo procedimento, affidato, per effetto delle\nnorme censurate, alla Corte di appello in composizione monocratica, e\nnon piu\u0027 alle Sezioni specializzate in materia di immigrazione,\nprotezione internazionale e libera circolazione dei cittadini\ndell\u0027Unione europea, istituite presso i tribunali distrettuali.\nValutera\u0027 la Corte, in caso di ritenuta fondatezza della questione,\nse estenderla ai sensi dell\u0027art. 27 della legge n. 87/1953 in via\nderivata a tutte le norme che hanno modificato il giudizio di\nconvalida del provvedimento questorile di trattenimento o di proroga\ndel richiedente protezione internazionale in tutti i casi previsti\ndal decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche dalla legge\nn. 187/2024. \n\n \n P.Q.M. \n \n La Corte nella persona del consigliere di turno, \n Visto l\u0027art. 23 della legge n. 87/1953; \n Solleva, di ufficio, questione di legittimita\u0027 costituzionale, in\nrelazione all\u0027art. 77, comma secondo della Costituzione, agli\narticoli 3, 25 e 102, comma secondo della Costituzione, agli articoli\n3, 10, comma terzo e 24 della Costituzione, nonche\u0027 agli articoli 11\ne 117, comma primo della Costituzione questi ultimi relativamente\nall\u0027art. 5, §§ 1 lettera f) e 4, CEDU, e agli articoli 9 della\ndirettiva 2013/33/UE, 26 della direttiva 2013/32/UE, 6, 18 e 47 della\nCarta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione Europea, degli articoli\n16, 18, 18-bis e 19 del decreto-legge n. 145/2024, convertito con\nmodificazioni dalla legge n. 187/2024, nella parte in cui\nattribuiscono la competenza giurisdizionale in tema di procedimenti\naventi ad oggetto la richiesta, avanzata dal questore, ai sensi\ndell\u0027art. 6, comma 5 decreto legislativo n. 142/2015, di proroga del\ntrattenimento del richiedente protezione internazionale, disposto a\nnorma dell\u0027art. 6, comma 3 del decreto legislativo n. 142/2015, alla\nCorte di appello di cui all\u0027art. 5-bis decreto-legge n. 13/2017,\nconvertito con modificazioni dalla legge n. 46/2017, e cioe\u0027 alla\nCorte di Appello di cui all\u0027art. 5, comma 2 della legge n. 69/2005,\nnel cui distretto ha sede il Questore che ha adottato il\nprovvedimento oggetto di convalida, che giudica in composizione\nmonocratica, in luogo della Sezione specializzata in materia di\nimmigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei\ncittadini dell\u0027Unione Europea, istituita presso il tribunale\ndistrettuale, nonche\u0027 nella parte in cui prevedono che, ai sensi del\ncomma 5-bis dell\u0027art. 6 del decreto legislativo n. 142/2015, il\nprovvedimento emesso dalla Corte di Appello e\u0027 impugnabile con\nricorso per cassazione a norma dell\u0027art. 14, comma 6, decreto\nlegislativo n. 286/1998, proponibile, quindi, entro cinque giorni\ndalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e\nc) dell\u0027art. 606 codice di procedura penale e si osservano, in quanto\ncompatibili, le disposizioni dell\u0027art. 22, commi 3 e 4 della legge n.\n69/2005 (come attualmente previsto per effetto della sentenza della\nCorte costituzionale n. 39/2025), e non come in precedenza\nsemplicemente con ricorso per cassazione; \n Dispone l\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale e la sospensione del presente giudizio; \n Dispone che la presente ordinanza sia notificata alla sig.ra\nPresidente del Consiglio dei ministri, nonche\u0027 comunicata al sig.\nPresidente della Camera dei deputati e al sig. Presidente del Senato; \n Manda alla cancelleria per gli adempimenti. \n Cosi\u0027 deciso in Lecce all\u0027esito della Camera di consiglio del 7\nmaggio 2025. \n \n Il Consigliere di turno: Colitta","elencoNorme":[{"id":"62487","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"11/10/2024","data_nir":"2024-10-11","numero_legge":"145","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"16","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. 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