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D. G.","altre_parti":"N. D. A., D.G. F.","testo_atto":"N. 110 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 marzo 2025\n\r\nOrdinanza del 26 marzo 2025 del Tribunale di Campobasso nel\nprocedimento penale a carico di F. D. G. e N. D.. \n \nReati e pene - Abrogazione dell\u0027art. 323 del codice penale (Abuso\n d\u0027ufficio). \n- Legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al codice\n di procedura penale, all\u0027ordinamento giudiziario e al codice\n dell\u0027ordinamento militare), art. 1, comma 1, lettera b). \n\n\r\n(GU n. 24 del 11-06-2025)\n\r\n \n IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO \n \n Il Tribunale di Campobasso in composizione collegiale, composto\ndai signori magistrati: \n dott. Enrico Di Dedda - Presidente \n dott.ssa Federica Adele Dei Santi - Giudice \n dott. Tommaso Barbara - Giudice \n nel procedimento nei confronti di: \n 1-D , G F nato a il residente ed elettivamente domiciliato\nin alla via assistito e difeso di fiducia dall\u0027 avv. Fabio del\nVecchio del foro di Campobasso; \n 2-D N nato a il residente in alla ,\nelettivamente domiciliato presso il proprio difensore di fiducia; \n assistito e difeso di fiducia dagli avv.ti Antonino D\u0027 Ascenzo\ne Pierpaolo Passarelli del foro di Campobasso; \n Procedimento nel quale risulta persona offesa P R , non\ncomparso \n \n Premesso che \n \n Con decreto del 9 maggio 2023, il G.U.P. presso il Tribunale di\nCampobasso, su richiesta del P.M., disponeva il rinvio a giudizio\ndegli imputati indicati in epigrafe per il reato del pari indicato in\nepigrafe, fissando per la celebrazione del dibattimento dinanzi a\nquesto Tribunale, in composizione collegiale, l\u0027udienza del 4 ottobre\n2023. All\u0027udienza del 4 ottobre 2023 il Tribunale, verificata la\nregolare instaurazione del contraddittorio e dichiarato aperto il\ndibattimento, provvedeva come da ordinanza riportata a verbale sulle\nrichieste istruttorie delle parti, rinviando all\u0027udienza del 17\ngennaio 2024 per l\u0027escussione di dei testi di lista del pubblico\nministero All\u0027udienza del 17 gennaio 2024 il Tribunale procedeva\nall\u0027escussione dei testi del pubblico ministero M R e F L e\nrinviava il processo all\u0027udienza del 27 marzo 2024. In tale data, il\nTribunale procedeva all\u0027escussione dei testi del pubblico ministero P\nR , D M G D S e R I e con l\u0027accordo delle parti disponeva,\nl\u0027acquisizione della documentazione prodotta dal P.M.; indi,\ndifferiva il procedimento all\u0027udienza del 3 luglio 2024 per l\u0027esame\ndegli ultimi testi di lista del P.M. M L , D M A , B I e\nI F In data 3 luglio 2024, preliminarmente, dato atto del\nmutamento della composizione soggettiva del collegio giudicante, il\nTribunale disponeva la rinnovazione degli atti del dibattimento e, in\nmancanza di nuove richieste, dichiarava utilizzabili tutti gli atti\ngia\u0027 compiuti. Successivamente le parti procedevano all\u0027escussione\ndei testi D M A e M I , indi il pubblico ministero dichiarava\ndi voler rinunciare al teste B , ma le difese non prestavano il\nconsenso. Il Tribunale, ritenuta l\u0027escussione del teste ne revocava\nl\u0027ordinanza omissiva, acquisiva la documentazione prodotta dal\npubblico ministero e rinviava il processo al 6 novembre 2024 per\nl\u0027escussione del teste oggi assente. All\u0027udienza del 6 novembre 2024\npreliminarmente l\u0027avv. Del Vecchio chiedeva, anche previo stralcio\ndella posizione di D G una sentenza di Ndp perche\u0027 il fatto non\ne\u0027 piu\u0027 previsto dalla legge come reato e il pubblico ministero si\nrimetteva la Tribunale. Il Tribunale rigettata l\u0027istanza cli\nseparazione, e dopo aver dispensato il teste I da presenziare\nalla prossima udienza, attesa l\u0027adesione all\u0027astensione dalle udienze\nproclamata dall\u0027 Unione delle Camere Penali Italiane rinviava il\nprocesso al 26 marzo 2024. All\u0027udienza odierna, Il Tribunale riteneva\nopportuno valutare la legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1 comma 1\nlett. b) della legge n. 114/2024 nella parte in cui dispone\nl\u0027abrogazione dell\u0027art. 323 c.p. \n Al capo di imputazione, viene contestato all\u0027inputato, la\nviolazione: \n a) del reato p. e p. dagli articoli 110, 323 codice penale\nperche\u0027, in concorso morale e materiale e previo concerto tra loro, D\nG F nella sua qualita\u0027 di Responsabile Unico del Procedimento presso\nil Comune cli ,, e dunque di pubblico ufficiale nello svolgimento\ndelle proprie funzioni, aggiudicava con la determina n. del il\nservizio di «nolo a caldo di mezzi per la manutenzione e riparazione\ndella rete di distribuzione idrica comunale» alla ditta rappresentata\nda D N , privato e beneficiario della condotta, in violazione di\nspecifiche regole di condotta espressamente previste dalla normativa\nvigente, quali, in particolare: \n l\u0027art. 79 comma 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 50/2016\n(codice dei contratti pubblici) sull\u0027obbligo del rispetto dei termini\ntassativi di presentazione delle offerte, e di deroga ammessa solo\ncon apposito provvedimento espresso di proroga; \n l\u0027art. 3 comma 1 legge n. 241/90 sull\u0027obbligo di espressa\nmotivazione di tutti i provvedimenti amministrativi; \n l\u0027art. 124 comma 1 decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL)\nsull\u0027obbligo di pubblicazione all\u0027albo pretorio cli tutte le delibere\ncomunali; \n atteso che dapprima la partecipava alla procedura di selezione\nnonostante la sua offerta fosse stata presentata al di fuori dei\ntrenta giorni previsti dall\u0027avviso pubblico, senza che fosse adottato\npreventivamente alcun provvedimento di proroga dei termini e,\nsuccessivamente, le veniva affidato il servizio, cosi\u0027\nintenzionalmente procurando al D un ingiusto vantaggio patrimoniale\nconsistito nell\u0027emolumento previsto per lo svolgimento dell\u0027incarico\novvero arrecando a P R in qualita\u0027 di titolare della omonima ditta\nindividuale un danno ingiusto consistito nel non affidamento del\nservizio pur avendone i requisiti. \n In il \n Rilevanza della questione: \n All\u0027esito dell\u0027istruttoria svolta, al termine della quale le\nparti hanno concluso per l\u0027assoluzione dell\u0027imputato ai sensi\ndell\u0027art. 129 codice di procedura penale perche\u0027 il fatto non e\u0027\nprevisto dalla legge come reato, questo Tribunale e\u0027 chiamato a\nvalutare la responsabilita\u0027 dell\u0027imputato sulla base dell\u0027art. 323\nc.p., su cui l\u0027avvenuta depenalizzazione ad opera dell\u0027art. I, comma\n1, lettera b) della 9 agosto 2024, n. 114 incide direttamente. \n Atteso che sulla base di detta depenalizzazione non sarebbe\npossibile pervenire ad una sentenza di condanna e che, in caso di\nun\u0027eventuale declaratoria di incostituzionalita\u0027 della norma\nabrogatrice, si otterrebbero differenti formule assolutorie,\npresumibilmente piu\u0027 favorevoli all\u0027imputato; insiste allo stato un\nserio dubbio di conformita\u0027 della norma abrogatrice rispetto ai\nprincipi contenuti nella Carta fondamentale. \n Preliminarmente, occorre soffermarsi sugli effetti dell\u0027entrata\nin vigore della legge Nordio. L\u0027art. 1 della legge 9 agosto 2024, n.\n114 con la lettera b) ha abrogato l\u0027art. 323 codice penale e, con la\nlettera e), ha sostituito l\u0027art. 346-bis c.p., rendendo il campo di\napplicazione piu\u0027 restrittivo causandone una abolizione parziale. \n In relazione all\u0027abuso d\u0027ufficio, ci si trova di fronte\nall\u0027abrogazione totale della norma incriminatrice che, cosi\u0027 come\nformulata, non lascia dubbi sul fatto che non si tratti di abrogatio\nsine abolitione. \n La formale abrogazione di una norma incriminatrice, infatti, non\nsempre comporta l\u0027abolizione del reato, poiche\u0027 puo\u0027 accadere che un\ncerto genere di condotte riconducibili alla disposizione abrogata\nconservino rilevanza penale, risultando riconducibili a un\u0027altra\nnorma incriminatrice sebbene di carattere piu\u0027 ampio e generalizzato. \n La diretta conseguenza di quanto esposto e\u0027 che, in caso di\nabolizione totale, sara\u0027 applicabile l\u0027art. 2 comma 2 c.p.; in caso\nabrogatio sine abolitione, l\u0027art. 2 comma 4 c.p., ossia la legge piu\u0027\nfavorevole al reo. \n Da un\u0027analisi delle norme presenti nel sistema penale, non\nrisulta che la condotta prevista dall\u0027 art. 323 codice penale possa\nessere inclusa in altra norma di carattere generale. Va in questa\nsede precisato che l\u0027applicazione dell\u0027art. 323 codice penale era\nprevista a condizione che il fatto non costituisse «un piu\u0027 grave\nreato». \n Per cui allo stato le condotte delittuose piu\u0027 gravi (come il\npeculato o la turbativa d\u0027asta) non possono essere ritenute norme\ngenerali assorbenti l\u0027abrogato art. 323 codice penale e del resto\ncontinuano ad essere penalmente rilevanti, non avendo subito alcuna\nvariazione. Lo stesso dicasi per l\u0027art. 328 c.p., rifiuto di atti\nd\u0027ufficio, il quale risulta essere attualmente penalmente rilevante,\nma limita il suo campo di applicazione a condotte meno gravi. \n A cio\u0027 si aggiunga che la sopravvivenza di dette fattispecie\nspeciali rispetto all\u0027 art. 323 c.p, crea un profilo di\nirragionevolezza in quanto si puniscono le condotte specifiche meno\ngravi ma non l\u0027abuso d\u0027ufficio. \n Infine, la mancata previsione nel sistema penale di altra norma\nintrodotta contestualmente all\u0027abrogazione dell\u0027art. 323 codice\npenale che, senza soluzione di continuita\u0027, comporti la permanenza\ndella rilevanza penale delle condotte dell\u0027abuso d\u0027ufficio, esclude\nla possibilita\u0027 che si verifichi un\u0027abrogatio sine abolitione. \n Tale vuoto normativo non puo\u0027 dirsi colmato neppure con\nl\u0027introduzione dell\u0027art. 314-bis codice penale (Indebita destinazione\ndi denaro o cose mobili) ad opera del decreto-legge n. 92/2024,\nentrato in vigore prima dell\u0027abrogazione dell\u0027art. 323 c.p.. \n Invero il precetto in esso affermato determina, senza soluzione\ndi continuita\u0027, la rilevanza penale delle sole condotte di peculato\nper distrazione, prima riconducibili (per giurisprudenza consolidata)\nalla fattispecie dell\u0027abuso d\u0027ufficio e aventi ad oggetto denaro o\ncose mobili, condotte che tuttavia non attengono alla fattispecie di\ncui e\u0027 oggetto l\u0027odierno processo. \n Terminato questo breve excursus, lo scrivente Tribunale ritiene\nverosimile la sussistenza di profili di incostituzionalita\u0027 dell\u0027art.\n1 della legge 9 agosto 2024, n. 114 lettera b) che ha abrogato l\u0027art.\n323 c.p. \n Come noto, ai sensi dall\u0027art. 1, comma 1, 1. cost. 1/1948, esiste\nin capo al giudice di merito un vero e proprio obbligo di rimessione\nalla Corte costituzionale, qualora si presentino dubbi di\nlegittimita\u0027 circa le norme applicabili al caso per cui e\u0027 chiamato a\ndecidere, non potendosi adottare, nel caso di specie, una\ninterpretazione costituzionalmente orientata risetto alla fattispecie\nastratta totalmente abrogata. \n La non manifesta infondatezza della questione, in particolar\nmodo, deriva dal possibile contrasto della norma abrogatrice con gli\narticoli 11 e 117 comma 1 della Costituzione, in relazione all\u0027art.\n19 della Convenzione delle Nazioni Unite del 2003 contro la\ncorruzione (cd. Convenzione di Merida). \n L\u0027 art. 11 della Carta costituzionale consente allo stato\nitaliano di limitare la propria sovranita\u0027 affinche\u0027, in condizioni\ndi parita\u0027 con gli altri stati, tale limitazione possa essere\nfinalizzata alla creazione e mantenimento di un organismo\nsovrastatale che garantisca la pace e la giustizia fra tutte le\nnazioni. A supporto dell\u0027art. 11, interviene poi l\u0027art. 117 con cui,\nnel sancire la potesta\u0027 legislativa dello stato, si afferma che tale\npotesta\u0027 deve in ogni caso essere rispettosa della Costituzione\nnonche\u0027 dei vincoli derivanti dall\u0027ordinamento comunitario e dagli\nobblighi internazionali». \n Tra i vari trattati e le convenzioni sottoscritte dall\u0027Italia\nmerita particolare attenzione, in relazione al caso per cui si e\u0027\ngiudizio, la cd. Convenzione di Merida, adottata dall\u0027assemblea\ngenerale dell\u0027ONU risoluzione n. 584, firmata dallo Stato italiano il\n9 dicembre 2003 e ratificata con la legge n. 116/2009. \n Tale convenzione risulta essere a tutti gli effetti fonte del\ndiritto internazionale e vincolante per gli stati aderenti e prevede\nl\u0027obbligo di introduzione, qualora non previste nei singoli\nordinamenti, di una varieta\u0027 di ipotesi delittuose correlate con la\ncorruzione, specificando che, benche\u0027 il documento contenga una serie\ndi violazioni basilari (come le concussioni, l\u0027appropriazione\nindebita di fondi pubblici, ma anche gli atti compiuti a sostegno\ndella corruzione, l\u0027ostruzione alla giustizia, il traffico di\ninfluenza e l\u0027occultamento o il riciclaggio dei proventi della\ncorruzione), gli stati possono prevederne ulteriori e piu\u0027\nspecifiche. \n All\u0027art. 19 della convenzione e\u0027 espressamente previsto che:\n«Ciascuno Stato Parte esamina l\u0027adozione delle misure legislative e\ndelle altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito\npenale, quando l\u0027atto e\u0027 stato commesso intenzionalmente, al fatto\nper un pubblico ufficiale di abusare delle proprie funzioni o della\nsua posizione, ossia di compiere o di astenersi dal compiere,\nnell\u0027esercizio delle proprie funzioni, un atto in violazione delle\nleggi al fine di ottenere un indebito vantaggio per se o per un\u0027altra\npersona o entita\u0027.» descrivendo di fatto quelle condotte che fino\nall\u0027entrata in vigore della 114 del 9 agosto 2024 erano recepite\nnell\u0027alveo dell\u0027art. 323 c.p. \n Risulta dunque evidente che, se esiste a livello internazionale\nun obbligo di penalizzazione dell\u0027abuso d\u0027ufficio, la sua abrogazione\nnon puo\u0027 che rappresentare una violazione degli impegni assunti in\nsede di stipula della convenzione. \n Tanto piu\u0027 che, se da un lato gli stati membri devono adattare il\ndiritto interno per conformarlo alle norme sovranazionali, anche\nattraverso l\u0027introduzione di precetti sino a quel momento\ninesistenti, di converso, qualora uno stato gia\u0027 preveda una\nnormativa conforme, il suo impegno deve essere quello di mantenerla\nvigente nell\u0027ordinamento (principio espressamente previsto dalla\nall\u0027art. 7 comma 4 della convenzione: «Ciascuno stato si adopera,\nconformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno,\nal fine di adottare, mantenere e rafforzare i sistemi che favoriscono\nla trasparenza e prevengono i conflitti di interesse»). \n Non va del resto obliterato che, con la recentissima sentenza n.\n9442/25 della VI sez. penale, la Suprema Corte abbia affermato: «La\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma 1,\nlettera b), della legge 9 agosto 2024, n. 114, quale norma\nabrogatrice di una fattispecie di reato, e\u0027 ammissibile, ancorche\u0027\npossa produrre effetti in malam partem, e non collide con il\nprincipio di riserva di legge in materia penale sancito dall\u0027art. 25,\nsecondo comma, Cost. ». \n Ha sottolineato che: «Un controllo di legittimita\u0027 costituzionale\ncon potenziali effetti in malam partem puo\u0027, infine, risultare\nammissibile ove si assuma la contrarieta\u0027 della disposizione\ncensurata a obblighi sovranazionali rilevanti ai sensi dell\u0027art. 11 o\ndell\u0027art. 117, primo comma, Cost. (sentenza n. 28 del 2010; nonche\u0027\nsentenza n. 32 del 2014, ove l\u0027effe/lo di ripristino della vigenza\ndelle disposizioni penali illegittimamente sostituite in sede di\nconversione di un decreto-legge, con effetti in parte peggiorativi\nrispetto alla disciplina dichiarata illegittima, fu motivato anche\ncon riferimento alla necessita\u0027 di non lasciare impunite «alcune\ntipologie di condotte per le quali sussiste un obbligo sovranazionale\ndi penalizzazione. Il che determinerebbe una violazione del diritto\ndell\u0027Unione europea, che l\u0027Italia e\u0027 tenuta a rispettare in virtu\u0027\ndegli artt. 11 e 117, primo comm. Cost.»).». \n In via conclusiva, ritenuta la questione rilevante e non\nmanifestamente infondata, in virtu\u0027 del combinato disposto dagli\narticoli 23 1 87/1953 e 159 c.p., deve ordinarsi la sospensione del\ngiudizio in corso nei confronti dell\u0027imputato e la conseguente\nsospensione della prescrizione con riferimento a tutti i reati\ncontestai al capo di imputazione non definibili separatamente. \n Deve, infine, disporsi ai sensi dell\u0027art. 23, comma 4,1 87/1953\nl\u0027immediata trasmissione degli atti del procedimento alla Corte\ncostituzionale, mandandosi la cancelleria per la notificazione della\npresente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche\u0027\nper la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del\nSenato della Repubblica e per la successiva trasmissione del\nfascicolo processuale alla Corte costituzionale. \n\n \n P.Q.M. \n \n Visti gli articoli 134 Cost., 11. cost. 1/1948 e 23 ss. 1.\n87/1953, ritenuta la questione rilevante e non manifestamente\ninfondata, solleva questione di legittimita\u0027 costituzionale in\nrelazione all\u0027art. 1, comma 1, lettera b) della 1. 9 agosto 2024, n\n114 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto 2024 ed\nentrata in vigore il 25 agosto 2024), nella parte in cui abroga\nl\u0027art. 323 c.p., per violazione degli articoli 97, 11 e 117, comma 1\nCost. (in relazione agli obblighi discendenti dagli articoli 7, comma\n4, 19 e 65, comma 1, della Convenzione delle Nazioni Unite del 2003\ncontro la corruzione - cd. Convenzione di Merida- adottata dalla\nAssemblea generale dell\u0027ONU 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4,\nfirmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, oggetto di ratifica\ned esecuzione in Italia con L.13 agosto 2009, n. 116): \n sospende il giudizio in corso nei confronti degli imputati ed i\ntermini di prescrizione fino alla definizione del giudizio\nincidentale di legittimita\u0027 costituzionale. \n dispone l\u0027immediata trasmissione degli atti del procedimento\nalla Corte costituzionale, manda alla cancelleria per la\nnotificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio\ndei ministri, nonche\u0027 per la comunicazione ai Presidenti della Camera\ndei deputati e del Senato della Repubblica e per la successiva\ntrasmissione del fascicolo processuale alla Corte costituzionale. \n Cosi\u0027 deciso, in Campobasso il 26 marzo 2025 \n \n Il Presidente: Di Dedda \n \n \n I Giudici: Dei Santi - Barbara","elencoNorme":[{"id":"62502","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"09/08/2024","data_nir":"2024-08-09","numero_legge":"114","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett.b","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-08-09;114~art1"}],"elencoParametri":[{"id":"79318","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"11","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79319","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"97","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79320","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79321","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"ConONU","descriz_costit":"Convenzione ONU contro la corruzione del 2003","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"7","specificaz_art":"par.4","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"79322","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"ConONU","descriz_costit":"Convenzione ONU contro la corruzione del 2003","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"19","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"79323","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"ConONU","descriz_costit":"Convenzione ONU contro la corruzione del 2003","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"65","specificaz_art":"par.1","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54629","num_progressivo":"","nominativo_parte":"N. 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