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Previsione che le disposizioni di cui agli artt. 52, comma 5, lett. b), n. 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 si interpretano nel senso che tali società non sono iscritte nell\u0027albo di cui all\u0027art. 53 del medesimo decreto legislativo, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l\u0027affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo, risulti già iscritta nel predetto albo – Previsione che gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell\u0027aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l\u0027adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società – Denunciata erronea attribuzione alla nuova norma di un valore interpretativo, a fronte di un contenuto innovativo-retroattivo, con conseguente violazione dei limiti costituzionali posti all’emanazione di norme di legge retroattive – Incidenza su un giudizio ancora in corso, in assenza di imperative ragioni di interesse generale – Disposizione sopravvenuta che risulta funzionale a superare un orientamento giurisprudenziale consolidato a mente del quale l’iscrizione all’Albo è stato sempre ritenuto indispensabile per la legittimazione del concessionario – Violazione del principio di ragionevolezza – Previsione di un doppio regime per la partecipazione alla gara, per i soggetti partecipati da società iscritte all’Albo e società non partecipate – Possibilità per le società aggiudicatarie, partecipate da altre società precedentemente iscritte a tale Albo, di prescindere dalla relativa iscrizione e dai requisiti finanziari, tecnici, di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa di riferimento - Alterazione del libero mercato - Lesione del principio di tutela della concorrenza, espressione del principio della parità di trattamento – Violazione della libertà di iniziativa economica privata – Norma integrante una legge-provvedimento che, in surroga del potere giurisdizionale, ha convalidato gli atti di accertamento emessi dalla società in questione, in luogo della aggiudicataria, interferendo nella risoluzione del giudizio pendente – Lesione della riserva delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario – Violazione degli obblighi internazionali sul diritto a un equo processo, come declinati dalla CEDU – Lesione del giusto processo - Violazione della tutela dell’affidamento – Intervento modificativo disomogeneo rispetto al resto della disciplina contenuta nel decreto-legge n. 202 del 2024, non essendo rivolto alla proroga di un termine, ma a modificare in modo sostanziale il regime delle gare di aggiudicazione di appalti pubblici e quello di gestione degli albi dei soggetti legittimati a parteciparvi – Assenza di correlazione tra decreto-legge e legge di conversione.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"Francesco Liccardo","prima_controparte":"Municipia spa","altre_parti":"Comune di Napoli, Municipia spa, Liccardo Francesco","testo_atto":"N. 191 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 giugno 2025\n\r\nOrdinanza del 18 giugno 2025 della Corte di giustizia tributaria di\nprimo grado di Napoli sul ricorso proposto da Francesco Liccardo\ncontro Municipia spa. \n \nTributi - Imposta municipale propria (IMU) - Societa\u0027 di scopo, di\n cui all\u0027art. 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al\n d.lgs. n. 36 del 2023, o di progetto, di cui al previgente art. 184\n del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 50 del 2016,\n costituite per svolgere attivita\u0027 di accertamento e di riscossione\n o attivita\u0027 di supporto ad esse propedeutiche - Previsione che le\n disposizioni di cui agli artt. 52, comma 5, lettera b), numero 1),\n e 53, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997 si interpretano nel senso\n che tali societa\u0027 non sono iscritte nell\u0027albo di cui all\u0027art. 53\n del medesimo decreto legislativo, laddove la societa\u0027\n aggiudicataria del bando di gara per l\u0027affidamento del servizio di\n accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali,\n socia della stessa societa\u0027 di scopo, risulti gia\u0027 iscritta nel\n predetto albo - Previsione che gli atti di accertamento e di\n riscossione emessi dalle societa\u0027 di scopo sono da considerare\n legittimi in quanto emessi in luogo dell\u0027aggiudicatario, comunque\n tenuto a garantire in solido l\u0027adempimento di tutte le prestazioni\n erogate direttamente dalle predette societa\u0027. \n- Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (Disposizioni urgenti in\n materia di termini normativi), convertito, con modificazioni, nella\n legge 21 febbraio 2025, n. 15, art. 3, comma 14-septies. \n\n\r\n(GU n. 42 del 15-10-2025)\n\r\n \n CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA \n DI PRIMO GRADO DI NAPOLI \n \n \n Sezione 29 \n \n Riunita in udienza il 9 giugno 2025 alle ore 9:00 in composizione\nmonocratica: Ferrara Ettore, giudice monocratico in data 9 giugno\n2025 ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 23074/2024\ndepositato il 27 novembre 2024 proposto da Francesco Liccardo -\nLCCFNC69M20F839B difeso da Fabrizio Rimetti - RMTFRZ71E26F839I ed\nelettivamente domiciliato presso avv.fabriziorimetti@pec.it contro\nMunicipia Spa - 01973900838 difeso da Fabio Russo - RSSFBA73D22B963I\ned elettivamente domiciliato presso ferconsulting@pec.it \n Avente ad oggetto l\u0027impugnazione di: \n avviso di accertamento n. 516241741 IMU 2019; \n avviso di accertamento n. 516242592 IMU 2020; \n avviso di accertamento n. 516241319 IMU 2021; \n avviso di accertamento n. 516243128 IMU 2022; \na seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo\nn. 10561/2025 depositato il 12 giugno 2025. \n \n Elementi in fatto e diritto \n \n Premesso che con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di\nPrimo Grado di Napoli Francesco Liccardo ha tempestivamente impugnato\nnei confronti di Napoli Obiettivo Valore S.r.l. societa\u0027\nconcessionaria per l\u0027accertamento e la riscossione dei tributi di\ncompetenza del Comune di Napoli, quattro avvisi di accertamento\nnotificatigli per l\u0027omesso/parziale versamento dell\u0027Imu,\nrispettivamente per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022. A sostegno\ndell\u0027impugnazione ha dedotto il ricorrente: 1) la nullita\u0027 degli atti\nimpositivi emessi dalla Concessionaria, per violazione della vigente\ndisciplina in tema di pubbliche concessioni, con riferimento al\ncontratto di concessione per le entrate comunali intervenuto in data\n5 giugno 2023 tra il Comune di Napoli e la societa\u0027 di Progetto\nNapoli Obiettivo Valore, a seguito di aggiudicazione della gara per\nla scelta della Concessionaria preventivamente disposta dal Comune in\nfavore della societa\u0027 Municipia S.p.a. e successiva costituzione in\ndata 17 aprile 2023 da parte dell\u0027aggiudicataria, ai sensi dell\u0027art.\n184 del codice dei contratto pubblici, di una societa\u0027 di Progetto\ndenominata Napoli Obiettivo Valore S.r.l. per lo svolgimento del\nservizio. In proposito ha in particolare eccepito il ricorrente la\ncarenza di legittimazione all\u0027esercizio del potere di accertamento da\nparte della Napoli Obiettivo Valore S.r.l. in quanto societa\u0027 priva\ndei requisiti soggettivi, finanziari ed organizzativi previsti dal\nD.M. 289/2000 per essere qualificata agente della riscossione,\nnonche\u0027 priva della relativa abilitazione ministeriale, senza che i\nrequisiti carenti potessero ritenersi mutuabili dalla societa\u0027\naggiudicataria (Municipia S.p.a.) a cio\u0027 costituendo ostacolo il\ndisposto dell\u0027art. 184, comma 3 citato, il quale prevede che in caso\ndi costituzione da parte dell\u0027aggiudicataria della gara, di una\nsocieta\u0027 di Progetto per la gestione del servizio appaltato, il\nsubingresso e la sostituzione avvenga a titolo originario, senza\nalcun fenomeno di cessione del contratto, mentre gia\u0027 il precedente\ncomma 2 dispone che i lavori e le attivita\u0027 devono ritenersi\nrealizzati e prestati in proprio dalla societa\u0027 di Progetto. 2)\nl\u0027inesistenza della notifica degli atti impugnati, realizzatasi in\ndata 24 agosto 2024 a seguito di ritiro di essi dal luogo ove erano\nstati depositati, in quanto avvenuta tramite operatore postale\nprivato Integraa del tutto carente della licenza speciale richiesta\ndalla legge. Ha concluso pertanto il ricorrente chiedendo\nl\u0027annullamento dell\u0027atto impugnato, con vittoria di spese. \n Che nel giudizio cosi\u0027 introdotto si e\u0027 costituita Municipia\nS.p.a. depositando copie degli avvisi di accertamento in\ncontestazione recanti, diversamente da quanto risultante dalle copie\ndegli atti depositati dalla ricorrente, in alto a destra\nl\u0027indicazione quale Ente emittente di Municipia S.p.a. (in aggiunta a\nquella risultante in alto a sinistra di Napoli Obiettivo Valore\nS.r.l.) e soprattutto a pag. 1 l\u0027indicazione nell\u0027ultimo rigo della\nmotivazione della premessa, del fatto che «Con contratto di servizi\ndel 7 agosto 2024 le attivita\u0027 di accertamento e riscossione dei\ntributi locali oggetto del contratto di concessione sono stati\naffidati alla societa\u0027 Municipia S.p.a. socio unico di Napoli\nObiettivo Valore S.r.l. ai sensi dell\u0027art. 184, comma 2 del decreto\nlegislativo n. 50 del 18 aprile 2016». \n Con la memoria di costituzione la resistente ha contestato la\nfondatezza del ricorso, e cosi\u0027 in particolare dell\u0027eccezione di\ncontroparte di cui al primo motivo di doglianza, rilevando in\nproposito che: «I dubbi sollevati sulla mancanza di legittimazione da\nparte della Napoli Obiettivo Valore (NOV) quale societa\u0027 di progetto\n(il cui socio unico e\u0027 Municipia S.p.a., assegnataria del servizio e\nregolarmente iscritta all\u0027albo allo svolgimento del servizio per\nconto del Comune) per non essere a sua volta iscritta all\u0027albo dei\nconcessionari ex art. 53, decreto legislativo n. 446/1997 e che hanno\ndeterminato il rinvio pregiudiziale alla Corte Suprema di Cassazione\nex art. 363-bis del codice di procedura civile, sono stati\ndefinitivamente chiariti dallo stesso legislatore a seguito\ndell\u0027emanazione della legge interpretativa del 21 febbraio 2025, n.\n15, entrata in vigore il 25 febbraio 2025 (GU Serie Generale n. 45\ndel 24 febbraio 2025) la quale, in sede di conversione in legge, del\nDecreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, ha introdotto il comma\n14-septies, art. 3 recante disposizioni urgenti in materia di termini\nnormativi (25G00024). Tale norma ha definito, chiarendo e\nristabilendo certezza con effetto ex tunc, la portata degli articoli\n52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto\nlegislativo n. 446 del 1997 che prevedono, tra i criteri cui dovranno\nuniformarsi i regolamenti, quello dell\u0027iscrizione all\u0027albo di cui\nall\u0027articolo 53, comma 1 nel caso in cui il servizio di accertamento\ne riscossione e\u0027 affidato a terzi senza far riferimento alle societa\u0027\ndi progetto previste dall\u0027art. 184, decreto legislativo n. 50/2016.\nEssa, intervenendo in una situazione di incertezza interpretativa e\ndi contrasto di orientamenti da parte della stessa CGT di I grado\nrimettente, si e\u0027 uniformata alla prassi ed ai precedenti\norientamenti maggioritari giurisprudenziali amministrativi,\nriconoscendo espressamente la mancanza di tale obbligo in relazione\nalle societa\u0027 di progetto previste dall\u0027art. 184 del codice dei\ncontratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.\n50, che svolgono attivita\u0027 di accertamento e di riscossione o di\nsupporto ad esse propedeutiche, laddove la societa\u0027 aggiudicataria\ndel bando di gara per l\u0027affidamento del servizio di accertamento e di\nriscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa\nsocieta\u0027 di scopo, risulti gia\u0027 iscritta nel predetto albo». \n Per effetto della norma interpretativa di cui innanzi, ha\nproseguito la resistente, la Suprema Corte di Cassazione, dopo aver\ndiscusso e deciso la questione oggetto del rinvio pregiudiziale di\ncui innanzi all\u0027udienza del 22 gennaio 2025, a seguito di\nriconvocazione del Collegio per la camera di consiglio del 13 marzo\n2025, ha poi emesso la sentenza n. 14335 dep. Il 20 marzo 2025 con la\nquale ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale operato in\naltro procedimento tributario dalla Corte di Giustizia Tributaria di\nPrimo Grado di Napoli, avente ad oggetto proprio la questione della\nlegittimazione di Napoli Obiettivo Valore. Nella memoria di\ncostituzione ha altresi\u0027 nel merito ulteriormente dedotto la\nresistente che la NOV e\u0027 societa\u0027 di progetto partecipata al 100%\ndalla Municipia S.p.a. (aggiudicataria del servizio ai sensi degli\nartt. 52 e 53, decreto legislativo n. 446/1997 e art. 1, commi\n748-915, legge n. 162/2019), e che la normativa applicabile al caso\ndi specie, e cosi\u0027 in particolare l\u0027art. 184 del decreto legislativo\nn. 50/2016 non imporrebbe, il requisito di qualificazione alla\nsocieta\u0027 di progetto costituita unilateralmente dalla societa\u0027\naggiudicataria, in quanto societa\u0027 interamente partecipata da\nquest\u0027ultima nei cui rapporti giuridici subentra per adempiere agli\nobblighi ed alle funzioni pubbliche previste senza sostituirsi. La\nsocieta\u0027 aggiudicataria, socio unico della societa\u0027 di progetto,\nsvolge attraverso la stessa le proprie funzioni, creando una formula\nnon dissimile dalle societa\u0027 in house providing interamente\npartecipate dall\u0027ente pubblico territoriale il quale sulla prima\nesercita il c.d. controllo analogo. Il testo unico in materia di\nsocieta\u0027 a partecipazione pubblica definisce il controllo analogo\n(art. 2, c. 1) come «la situazione in cui l\u0027amministrazione esercita\nsu una societa\u0027 un controllo analogo a quello esercitato sui propri\nservizi, esercitando un\u0027influenza determinante sia sugli obiettivi\nstrategici che sulle decisioni significative della societa\u0027\ncontrollata. Tale controllo puo\u0027 anche essere esercitato da una\npersona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo\ndall\u0027amministrazione partecipante». Ed in tal senso deporrebbe la\ngiurisprudenza del C.d. S. (sent. sez. V, 18 aprile 2023 n. 3886 e\nsentenza n. 4469/2016,), risultando inoltre l\u0027interpretazione\ndell\u0027art. 184 cit. cosi\u0027 come innanzi proposta, confermata dalla\nstessa Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli con le\nsentenze n. 6325/2024 e 61112/2024 (rectius: 6112/204). \n Che alle deduzioni della resistente ha quindi replicato a sua\nvolta il ricorrente deducendo la non conformita\u0027 agli originali\n(emessi in data 14 maggio 2024 dalla concessionaria NOV, e in\ngiacenza postale per la notifica sin dal 26 luglio 2024) delle copie\ndegli avvisi di accertamento depositati dalla controparte, come\ndesumibile dal riferimento in esse contenuto ad un accordo di\nservizio intervenuto solo in data 7 agosto 2024, nonche\u0027 dalla firma\nin calce del legale rappresentante di Municipia S.p.a. Achille\nMoretti il quale alle date di emissione degli atti e delle successive\nnotifiche, non poteva averli sottoscritto come legale rappresentante\ndi quella societa\u0027 posto che la procura speciale gli sarebbe stata\nrilasciata solo con atto in data 4 settembre 2024, onde altresi\u0027 la\ncontumacia nel giudizio di Napoli Obiettivo Valore. \n Ha in ogni caso eccepito il contribuente l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale della legge n. 15/2025 per violazione dell\u0027art. 101\nCostituzione. Ad avviso del contribuente infatti: «La legge che\nprecede non ha natura di interpretazione autentica ma di\nlegge-provvedimento. Infatti il dispositivo convertito in legge non\nsi e\u0027 limitato a formulare la interpretazione delle cosiddette\nsocieta\u0027 di scopo come previste dal pregresso codice degli appalti\npubblici del 2016 e in base alla riforma del 1° luglio 2023, ma ha\nformulato una postilla finale, di carattere concreto, non avente\nnatura generale ed astratta, con cui, una volta per tutte ed in\nsurroga del potere giurisdizionale, emana una atto di accertamento\ndella validita\u0027 degli atti esattivi emessi dalle societa\u0027 in\nquestione \"in luogo\" degli aggiudicatari che, in ogni caso, sarebbero\ntenuti a garantire in solido con il loro patrimonio. Nella sentenza\nCass. 7945/2025, tenuto conto delle conclusioni del Procuratore\nGenerale, del tutto conformi al provvedimento di rinvio da parte del\ngiudice tributario di merito, appare evidente che senza l\u0027intervento\ndella legge n. 15/2025 il ricorso era destinato al sicuro\naccoglimento, tanto cio\u0027 e\u0027 vero che le parti convenute si erano gia\u0027\ncautelate, in tal senso, in anticipo, con l\u0027accordo rimediale del 7\nagosto 2024. In ordine alle leggi-provvedimento, la giurisprudenza\ndella Corte costituzionale, partendo dal principio che non e\u0027 stata\ncodificata la cd. riserva di amministrazione, ne riconosce la\nammissibilita\u0027, ma solo entro i limiti circoscritti specifici del\nrispetto della funzione giurisdizionale quanto a giudicato e giudizi\nin corso, e dei limiti generali che attengono ai connotati della\nragionevolezza e non arbitrarieta\u0027. Nella casistica, le\nleggi-provvedimento non sono mai giunte sino al punto di incidere su\ndi un numero determinato di persone, con una disposizione di tipo\ngiustiziale. Si possono ricordare per i casi di leggi- provvedimento\nritenute ammissibili, tutte in materia di atti urbanistici generali o\ndi atti di esproprio (Piano urbanistico Territoriale - Corte\nCostituzionale 529/1995; piano faunistico Corte\ncostituzionale 248/1995; procedimento di esproprio per pubblica\nutilita\u0027 di grandi opere infrastrutturali in condizioni di urgenza\nCorte costituzionale). Quanto alle leggi interpretative, la\ngiurisprudenza della Corte costituzionale si attesta sulla\napplicazione dei medesimi principi di ammissibilita\u0027. Cosi\u0027, la\ndecisione Corte costituzionale n. 155/1990 clamorosamente richiamata\ndalla controparte ha statuito che detta legge non puo\u0027 essere diretta\nintenzionalmente ad incidere sui giudizi in corso. Ancora meglio,\nCorte costituzionale 424/1993 ha chiarito che la legge interpretativa\ne\u0027 tale quando il sopravvenire della norma interpretante non fa\nvenire meno la norma interpretata, ma l\u0027una e l\u0027altra si saldano tra\nloro dando luogo ad un precetto normativo unitario. In modo piu\u0027\napprofondito Corte costituzionale 311/1995 ha statuito che la legge\ndi interpretazione autentica deve rispondere alla funzione che le e\u0027\npropria: quella di chiarire il senso delle norme preesistenti, sia al\nfine di eliminare incertezze interpretative, sia di rimediare ad\ninterpretazioni giurisprudenziali divergenti con la linea di politica\ndel diritto perseguita dal legislatore. Tra i principi di\nragionevolezza, prosegue la decisione, oltre a quello consistente nel\ndivieto di introdurre ingiustificate disparita\u0027 di trattamento e\ndella tutela dell\u0027affidamento, quale connaturato corollario dello\nStato di Diritto, vi e\u0027 il rispetto delle funzioni costituzionalmente\nriservate al potere giudiziario. Pure Corte costituzionale 480/1992\nchiarisce che la scelta ermeneutica imposta dalla norma\ninterpretativa debba rientrare tra le possibili varianti di senso del\ntesto interpretato, cioe\u0027 stabilisca un significato che\nragionevolmente poteva essere ascritto alla legge anteriore. Cio\u0027\npremesso, non vi era alcuna via interpretativa dell\u0027art. 184 codice\nappalti pubblici in base al quale si potesse sostenere che\nl\u0027aggiudicatario dell\u0027accertamento e della riscossione potesse\ncostituire una societa\u0027 di progetto non iscritta al relativo albo e\nnon munita dei requisiti soggettivi di qualificazione, da fare\nsubentrare a titolo originario come aggiudicatario e concessionario\nal posto suo. Cio\u0027 in quanto, il primo principio di certezza nei\nprocedimenti di evidenza pubblica e\u0027 che il soggetto ammesso a\npartecipare perche\u0027 munito dei requisiti e che poi sia risultato\nvittorioso, deve provvedere all\u0027adempimento, senza la possibilita\u0027 di\nprocedere all\u0027aggiramento della gara e dei requisiti mediante\noperazioni finanziarie di esternalizzazione o di sostituzione\nmediata. Ne\u0027 vi era divergenza di vedute sotto il profilo della\ngiurisprudenza come si puo\u0027 evincere dalla perfetta concordanza tra\nla ordinanza di rimessione alla Suprema Corte ed il parere del\nProcuratore Generale. Per queste ragioni, la legge n. 15/2025, nella\nparte in cui stabilisce, una volta per tutte, la validita\u0027 degli atti\nimpositivi emana una regola di giudizio nei processi pendenti, al\nposto dell\u0027apprezzamento e del libero convincimento dei giudici ex\nart. 101 Costituzione, provocando, per definizione la sconfitta di\nogni lite in corso, per cui tiene luogo di una sentenza di\naccertamento, la cui pronuncia e\u0027 invece riservata dalla Costituzione\nall\u0027Ordine Giudiziario. Per tutte le conseguenze che precedono, la\nlegge n. 15/2025 e\u0027 intenzionalmente diretta ad incidere sorte dei\ngiudizi in corso, circostanza questa che poteva essere certamente\nesclusa solo nel caso di carenza della clausola giustiziale finale di\ndichiarazione legislatoria di validita\u0027, in ogni caso, di tutti gli\natti impositivi». \n Poiche\u0027 detta questione di legittimita\u0027 costituzionale appare a\ngiudizio della difesa del contribuente direttamente risolutoria della\nlite, come gia\u0027 accaduto nel giudizio di rinvio in via pregiudiziale\ntrattato dalla Corte di Cassazione, «sia che la legge n. 15/2025 sia\nqualificata come legge-provvedimento che come legge di\ninterpretazione» ha chiesto la difesa rimettere alla Corte\ncostituzionale ogni valutazione in ordine alla legittimita\u0027\ndell\u0027indicata norma. \n Che per la trattazione del ricorso e\u0027 stata fissata l\u0027udienza del\ngiorno 9 giugno 2025 dinanzi alla Corte in composizione monocratica; \n \n Osserva \n \n Dalla premessa degli avvisi di accertamento impugnati emerge che\nil Comune di Napoli con determina in data 23 settembre 2022 ha\nindetto una gara per l\u0027affidamento in concessione della\n«Progettazione, realizzazione e gestione di una infrastruttura\ntecnologica per l\u0027ente e la cittadinanza e dei servizi di gestione\ndelle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Napoli»,\nprevedendo tra l\u0027altro l\u0027affidamento in concessione delle attivita\u0027\ndi accertamento IMU e Tari. Con successiva determina del Comune in\ndata 20 marzo 2023 l\u0027Ente ha disposto l\u0027aggiudicazione della gara in\nfavore della societa\u0027 privata Municipia S.p.a. con sede legale in\nTrento (TN) alla via Adriano Olivetti n. 7. L\u0027aggiudicataria, a sua\nvolta, in applicazione dell\u0027art. 25, comma 1 del Disciplinare di gara\ne dell\u0027art. 184 del codice degli appalti e delle concessioni\npubbliche (decreto legislativo n. 50/2016, ratione temporis vigente,\nin quanto successivamente abrogato a decorrere dal 1° luglio 2023 da\nparte del nuovo codice di cui al decreto legislativo n. 36/2023), ha\npoi costituito in data 17 aprile 2023 una apposita societa\u0027 (S.r.l.)\nc.d. di progetto denominata Napoli Obiettivo Valore, della quale\nMunicipia era socio unico con potere di controllo e di coordinamento,\nla quale nelle intenzioni dell\u0027aggiudicataria avrebbe dovuto\nritenersi subentrata a titolo originario nella medesima posizione\ndell\u0027aggiudicataria stessa, divenendo concessionaria del servizio. La\nsocieta\u0027 di capitale subentrante ha infine stipulato con il Comune di\nNapoli, nella qualita\u0027 di concessionario e per effetto delle vicende\ncontrattuali di cui innanzi, contratto di concessione per le entrate\ncomunali, in data 5 giugno 2023. \n Impregiudicata ogni decisione in ordine alle conseguenze dei\ndiversi contenuti delle copie degli atti impositivi depositati dalle\nparti costituite, resta il fatto che In esecuzione di quel contratto\nsono stati emessi i quattro avvisi di accertamento impugnati dal\ncontribuente dei quali il ricorrente eccepisce la nullita\u0027 perche\u0027\nposti in essere da soggetto carente del potere di accertamento e\nriscossione in quanto non munito della prescritta abilitazione\nministeriale, la quale, unitamente ai requisiti soggettivi\npresupposti, non sarebbe da ritenersi mutuabile dalla societa\u0027 madre\nin ragione del divieto risultante dal comma 3, dell\u0027art. 184 il quale\nprevede che il subingresso e la sostituzione avvenga a titolo\noriginario, senza alcun fenomeno di cessione del contratto. \n Alla contestazione del contribuente ha replicato la resistente\ninvocando a sostegno dell\u0027infondatezza del ricorso innanzi tutto il\ndisposto dell\u0027art. 3, comma 14-septies del decreto-legge n. 202/2024\nintrodotto con la legge di conversione n. 15/2025, secondo il quale:\n«Per l\u0027anno 2025, il termine del 31 marzo, di cui all\u0027articolo 12,\ncomma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro\ndell\u0027economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, e\u0027 prorogato al\n30 settembre 2025. Al fine di adeguare la disciplina relativa\nall\u0027albo di cui all\u0027articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre\n1997, n. 446, anche alla normativa dell\u0027Unione europea direttamente\napplicabile, si procede alla revisione del regolamento di cui al\ndecreto del Ministro dell\u0027economia e delle finanze 13 aprile 2022, n.\n101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data\ndi entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.\nA tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera\nb), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del\n1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa\ndell\u0027Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel\nsenso che le societa\u0027 di scopo, di cui all\u0027articolo 194 del codice\ndei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023,\nn. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice\ndei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,\nn. 50, costituite per svolgere attivita\u0027 di accertamento e di\nriscossione o attivita\u0027 di supporto ad esse propedeutiche, non sono\niscritte nell\u0027albo di cui all\u0027articolo 53 del decreto legislativo n.\n446 del 1997, laddove la societa\u0027 aggiudicataria del bando di gara\nper l\u0027affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle\nentrate degli enti locali, socia della stessa societa\u0027 di scopo,\nrisulti gia\u0027 iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e\ndi riscossione emessi dalle societa\u0027 di scopo di cui al precedente\nperiodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo\ndell\u0027aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido\nl\u0027adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle\npredette societa\u0027». \n Ha altresi\u0027 dedotto la resistente ragioni di merito che avrebbero\ndovuto, a suo giudizio, indipendentemente dalla norma interpretativa\nsopravvenuta, indurre a ritenere non richiesta per le societa\u0027 di\nprogetto l\u0027iscrizione all\u0027Albo di cui all\u0027art. 53, comma 1, decreto\nlegislativo n. 446/1997 e il possesso dei requisiti soggettivi\nnecessari ai fini di quella iscrizione. \n Orbene ritiene il Giudicante che la questione di\ncostituzionalita\u0027 della norma sopravvenuta, posta dal ricorrente,\ndebba ritenersi non manifestamente infondata e sicuramente rilevante\nai fini della decisione, dovendosi conseguentemente disporre la\nsospensione del presente procedimento e la rimessione dalla questione\nalla Corte costituzionale. \n 1. Sotto il profilo della rilevanza osserva il Giudicante che per\nle ragioni che saranno innanzi piu\u0027 diffusamente esposte, la\ndefinizione del presente giudizio non possa prescindere\ndall\u0027applicazione della nuova norma. Ed infatti, come gia\u0027 innanzi\nriferito, la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli ha disposto in\nprecedenza e in altro procedimento, il rinvio pregiudiziale degli\natti alla Corte di Cassazione, ai sensi dell\u0027art. 363-bis del codice\ndi procedura civile, per la risoluzione della seguente questione di\ndiritto: «Dica la Corte di Cassazione se, in materia tributaria,\nsecondo la lettura costituzionalmente orientata dell\u0027art. 184 del\ndecreto legislativo n. 50/2016 (codice degli appalti), sia\nvalidamente ed efficacemente costituita una \"societa\u0027 di progetto\"\navente ad oggetto l\u0027accertamento e la riscossione fiscale, non\niscritta (perche\u0027 impossibilitata a farlo) sia nell\u0027albo previsto\ndall\u0027art. 53, decreto legislativo n. 446/1997, che nella relativa\nsezione separata dell\u0027art. 1, comma 805 della legge 27 dicembre 2019,\nn. 160, sul presupposto che essa mutui dalla societa\u0027 aggiudicataria\n(iscritta nell\u0027albo predetto e socia unica della societa\u0027 di\nProgetto) i requisiti prescritti dalla legge.» Al riguardo, come\nriportato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza conclusiva\ndel procedimento di rinvio: «Il giudizio dinanzi al giudice\nremittente ha ad oggetto il ricorso proposto da un contribuente\navverso avviso di accertamento per Imu 2018 notificatogli il 27\ndicembre 2023 da Napoli Obiettivo Valore S.r.l. Avviso di cui il\nricorrente assume la nullita\u0027 insanabile perche\u0027 quest\u0027ultima\nsocieta\u0027, com\u0027e\u0027 pacifico in causa, non e\u0027 soggetto iscritto ne\u0027\nnell\u0027albo di cui all\u0027art. 53, decreto legislativo 15 dicembre 1997,\nn. 446 (soggetti abilitati alla concessione di attivita\u0027 di\naccertamento e riscossione dei tributi locali) ne\u0027 nella sezione\nseparata dell\u0027albo introdotta dall\u0027art. 1, comma 805, legge 27\ndicembre 2019, n. 160 (soggetti che svolgono esclusivamente attivita\u0027\ndi supporto a quelle di accertamento e riscossione). Mentre il Comune\ndi Napoli si e\u0027 costituito per eccepire il proprio difetto di\nlegittimazione passiva in ordine alle attivita\u0027 in oggetto, Napoli\nObiettivo Valore S.r.l. ha chiesto il rigetto del ricorso osservando\nche: - essa e\u0027 concessionaria del Comune per contratto n. 86720 del 5\ngiugno 2023, in veste di \"societa\u0027 di progetto\" costituita, ex art.\n184 decreto legislativo n. 50/2016 ed art. 25.1 Disciplinare di gara,\nda Municipia S.p.a., quest\u0027ultima debitamente iscritta all\u0027albo in\nquestione, suo socio unico nonche\u0027 aggiudicataria della gara indetta\ndal Comune di Napoli per la concessione del servizio (delibera\ndirigenziale 20 settembre 2022); - ai sensi dell\u0027art. 6, comma 1,\nlett. a), b), c) del citato contratto, essa aveva specificamente\ndichiarato di essere stata costituita ex art. 184, decreto\nlegislativo n. 50/2016, di avere un capitale sociale di \u0026#x20ac;\n1.387.062,00 \"interamente detenuto dall\u0027aggiudicatario che risulta in\npossesso di tutti i requisiti di partecipazione ed esecuzione\nprevisti dalla legge e dalla Documentazione di gara, ivi compresa\nl\u0027iscrizione all\u0027Albo dei concessionari per la riscossione di cui\nall\u0027art. 53, comma 1, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre\n1997\", e di provvedere alla \"erogazione dei servizi di gestione delle\nentrate di cui al successivo art. 23 in virtu\u0027 dell\u0027iscrizione del\nproprio socio unico al relativo Albo dei Concessionari per la\nriscossione di cui al citato decreto legislativo n. 446/1997 e,\npertanto, garantisce la propria legittimazione attiva a emettere gli\natti adottati in esecuzione della presente Convenzione\" Nel porre il\nquesito, la Corte di Giustizia Tributaria ha dato atto, oltre che\ndella novita\u0027 e rilevanza della questione, anche della sua\ncomplessita\u0027 interpretativa, potendosi individuare in proposito\nalmeno due opposti indirizzi ricostruttivi dell\u0027art. 184, decreto\nlegislativo n. 50/2016: - il primo, secondo cui l\u0027atto impositivo\nemesso da Napoli Obiettivo Valore S.r.l. sarebbe valido perche\u0027 la\nsocieta\u0027 di progetto beneficerebbe (subentrando automaticamente ed ex\nlege nella concessione aggiudicata al socio unico) di tutti i\nrequisiti posseduti da quest\u0027ultimo, compreso quello della sua\niscrizione all\u0027albo; - il secondo, secondo cui l\u0027atto impositivo\nsarebbe invece invalido perche\u0027 emanato in carenza di potere,\ndovendosi per varie ragioni escludere che la societa\u0027 di progetto\npossa avvalersi dei requisiti propri della societa\u0027 aggiudicataria,\nanche se suo socio unico (capitale sociale della concessionaria\ninferiore a quello previsto ex art. 1, comma 807, legge n. 160/19 ed\nex art. 6, D.M. 101/22, e conseguente minore garanzia patrimoniale\nper l\u0027ente concedente; non del tutto coincidente sfera di\nresponsabilita\u0027 della societa\u0027 aggiudicataria da un lato e di quella\ndi progetto dall\u0027altro; ratio legis volta ad attribuire rilevanza ai\nsoli requisiti posseduti direttamente, non indirettamente, dai\nconcessionari; sottrazione della societa\u0027 di progetto, in quanto non\niscritta, ai poteri istruttori e di vigilanza del MEF, con\npregiudizio delle esigenze di trasparenza e legalita\u0027 dell\u0027attivita\u0027\ndi accertamento e riscossione). \n Tanto premesso, questo Giudice, nel condividere pienamente la\nricostruzione della problematica esposta dal Giudice remittente in\nquella sede, con riferimento al quadro normativo preesistente alla\nmodifica di cui alla legge n. 15/2025, ritiene doversi senz\u0027altro\naderire alla seconda opzione interpretativa esposta da quel Giudice,\nnulla consentendo di attribuire alla norma, nella sua originaria\nformulazione, il contenuto «estensivo» che si vorrebbe trarre da\nessa, in favore delle societa\u0027 di Progetto, vertendosi oltre tutto in\ntema di affidamento di poteri pubblici di particolare rilevanza,\ntanto da richiedere speciali garanzie patrimoniali in favore\ndell\u0027Ente concedente, e penetranti poteri istruttori e di vigilanza\nda parte del MEF che verrebbero elusi se si ammettesse il subingresso\ndella societa\u0027 di Progetto non iscritta all\u0027Albo previsto dalla\nlegge, con evidente pregiudizio delle esigenze di trasparenza e\nlegalita\u0027 dell\u0027attivita\u0027 di accertamento. \n Ed invero in nessuna delle norme che vengono in rilievo\nnell\u0027esame della controversia (v. art. 184, decreto legislativo n.\n50/2016; artt. 52 e 53, decreto legislativo n. 446/1997; D.M. 13\naprile 2022, n. 101) si legge mai che l\u0027iscrizione all\u0027Albo e il\npossesso dei relativi requisiti soggettivi da parte della societa\u0027\naggiudicataria della gara indetta per l\u0027affidamento della concessione\ndel servizio pubblico, possa poi riverberarsi sulla condizione della\nsocieta\u0027 di Progetto all\u0027uopo costituita dalla aggiudicataria,\nlegittimandone l\u0027attivita\u0027 svolta in esecuzione della concessione\nstessa a prescindere dalla personale e diretta iscrizione all\u0027Albo. \n Ne\u0027 risulta prevista la persistenza della garanzia della societa\u0027\naggiudicataria anche dopo la costituzione e il subingresso della\nsocieta\u0027 di Progetto, o altra circostanza dalla quale possa\nlegittimamente dedursi l\u0027effetto estensivo della norma innanzi\nevidenziato. \n Inoltre neanche risulterebbe chiaro come il MEF avrebbe potuto\nesercitare i controlli di sua competenza sulla societa\u0027 di progetto o\ndi scopo appositamente costituita dall\u0027aggiudicataria originaria,\nqualora si volesse ritenere consentito da quella normativa il\nsubentro della nuova societa\u0027 all\u0027altra, senza pretenderne la\npreliminare iscrizione all\u0027Albo. \n Viceversa in senso decisamente contrario alla tesi della\nresistente sembra deporre l\u0027art. 184 del Codice dei contratti\npubblici laddove, nel disciplinare appunto l\u0027ipotesi di costituzione\nda parte dell\u0027aggiudicataria della gara, di una societa\u0027 di Progetto\nper la gestione del servizio oggetto della concessione aggiudicata,\nal comma 2 espressamente prevede che «La societa\u0027 cosi\u0027 costituita\ndiventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione\nall\u0027aggiudicataria.», e al successivo comma 3 ulteriormente ribadisce\nche «Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce\ncessione del contratto, la societa\u0027 di progetto diventa la\nconcessionaria a titolo originario e sostituisce l\u0027aggiudicataria in\ntutti i rapporti con l\u0027amministrazione concedente». Nel prevedere\nespressamente per la societa\u0027 di progetto la qualita\u0027 di\n«concessionaria a titolo originario» del servizio appaltato, sembra\ndi tutta evidenza il chiaro intento del legislatore di pretendere\nanche dalla societa\u0027 di progetto il possesso dei requisiti e\nl\u0027iscrizione all\u0027Albo previsto dalla legge, e non piuttosto implicita\nla volonta\u0027 di consentire alla societa\u0027 di Progetto di avvalersi solo\ndi riflesso (per c.d. «mutuazione a specchio») di requisiti\nsoggettivi di altra e diversa societa\u0027 che la societa\u0027 di Progetto\nabbia costituito, secondo, una tesi assolutamente originale e mai in\nprecedenza proposta da alcuno. \n Ne\u0027 in contrario senso puo\u0027 valere il richiamo della resistente\nalla giurisprudenza del C.d.S. posto che la sentenza n. 3886/2023\naffronta il diverso caso della modifica nella costituzione della\nsocieta\u0027 aggiudicataria, ed e\u0027 con riferimento a quella ipotesi che\nafferma «la naturale coincidenza soggettiva tra l\u0027aggiudicatario -\nche ha prestato anche i requisiti di qualificazione - e il socio»;\nmentre solo incidentalmente affronta il tema della societa\u0027 di\nProgetto, a tal proposito fornendo argomento per sostenere l\u0027esatto\ncontrario di quanto asserito dalla difesa della resistente, avuto\nriguardo a quanto in quella sentenza si legge in ordine al fatto che\nil ricorso alla societa\u0027 di Progetto «.non puo\u0027 tuttavia divenire\nstrumento per superare o eludere i presidi posti dalla normativa,\nanche europea, a tutela della concorrenza e della qualita\u0027 dei\nservizi pubblici (in tal senso cfr. Cons. Stato, III, 15 novembre\n2017, n. 5294)». Cosi\u0027 che in definitiva quando il C.d.S. in essa\nafferma che come «una volta che i soci abbiano costituito la societa\u0027\ndi progetto, e questa sia subentrata nel rapporto di concessione\nall\u0027aggiudicatario, diventando concessionaria a legittimo titolo\nderivato, qualsiasi altro soggetto terzo e\u0027 estraneo al rapporto di\nconcessione» (Cons. Stato, n. 5294 del 2017, cit., che prosegue\nponendo in risalto «la stretta delimitazione dei soggetti esecutori\nall\u0027area dei soli soci», come desumibile anche dal regime del\nsub-appalto ex art. 174, decreto legislativo n. 50 del 2016), allo\nstesso modo, non puo\u0027 con una costituzione «esternalizzante» -\nconnotata, cioe\u0027, dalla sottoscrizione della quasi totalita\u0027 del\ncapitale della societa\u0027 di progetto da parte di un soggetto estraneo\n- ammettersi nella sostanza la rimodulazione dell\u0027affidamento in\nfavore di soggetti (chiamati peraltro ad attivita\u0027 esecutive) diversi\ndagli aggiudicatari che hanno prestato i requisiti di qualificazione\n(cfr., in tal senso, anche il parere dell\u0027Anac prot. n. 25211 di cui\nall\u0027adunanza del 26 marzo 2019, in atti)», sembra a questo Giudice\nnon essersi affatto sostenuto che la societa\u0027 di progetto possa\nbeneficiare dei requisiti di qualificazione posseduti\ndall\u0027aggiudicataria, bensi\u0027 l\u0027esatto contrario, e cioe\u0027 la necessita\u0027\nche la c.d. costituzione esternalizzante non possa prescindere dalla\npresenza nella societa\u0027 di Progetto dei requisiti soggettivi\nrichiesti dalla legge per l\u0027iscrizione all\u0027Albo. \n Quanto poi alla sentenza C.d.S. n. 4469/2016 pure richiamata\ndalla difesa della resistente, il richiamo appare non pertinente in\nquanto relativa a vicenda disciplinata dal vecchio codice degli\nappalti, prima della riforma di cui al decreto legislativo n.\n50/2016, con l\u0027introduzione del relativo art. 184. \n E del resto in senso conforme all\u0027interpretazione delle norme\ninnanzi proposta significativamente ha concluso il P.G. della Corte\ndi Cassazione nel giudizio di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis\ncodice di procedura civile definito con la sentenza n. 7495 del 20\nmarzo 2025, concludendo la sua requisitoria scritta chiedendo\nl\u0027affermazione del seguente principio di diritto: «il modello di\nsocieta\u0027 di progetto configurato dagli artt. 183-184 del decreto\nlegislativo n. 50/2016 non consente il trasferimento dei poteri\npubblicistici di accertamento e riscossione dei tributi ad una\nsocieta\u0027 di progetto che non e\u0027 iscritta (ed e\u0027 impossibilita\u0027 per\nlegge ad iscriversi) nell\u0027albo di cui all\u0027art. 53, decreto\nlegislativo n. 446/1997, ne\u0027 nella relativa sezione separata di cui\nall\u0027art. 1, comma 805, legge n. 160/2019 e che abbia come socio unico\nla societa\u0027 aggiudicataria della gara, regolarmente iscritta nei\npredetti albi». «Come rilevato dal giudice remittente - scrive il\npubblico ministero - Napoli Obiettivo Valore S.r.l. ha un capitale\nsociale di \u0026#x20ac; 1.387.062,00 e, quindi, inferiore alla soglia di \u0026#x20ac;\n5.000.000,00 che, ai sensi della predetta normativa, deve essere\nversata in contanti o per il tramite polizza assicurativa o\nfideiussione bancaria, ai fini dell\u0027iscrizione nell\u0027albo». Peraltro,\n«appare evidente - afferma il pm - come sia normativamente previsto\nuno stretto collegamento economico funzionale tra societa\u0027 di\nprogetto e soci». Ossia, tra Nov e Municipia. Tuttavia, per il\nmagistrato requirente cio\u0027 «non comporta» alcuna «confusione tra\npatrimoni ne\u0027 fa sorgere una solidarieta\u0027 passiva per tutte le\nobbligazioni assunte dalla societa\u0027 progetto». Infatti, stando alla\nrequisitoria, Municipia S.p.a. risponderebbe in solido con Nov «solo\ned esclusivamente nei limiti e nell\u0027eventualita\u0027 che vi sia stato un\nversamento di prezzo in corso d\u0027opera da parte della pubblica\namministrazione». Ma, non «gia\u0027 in via generale della regolare\nesecuzione del contratto, ne\u0027 dei pregiudizi potenzialmente derivanti\nall\u0027Ente concedente e/o ai singoli contribuenti a causa di una\nesecuzione non corretta dell\u0027attivita\u0027 di accertamento e\nriscossione». \n D\u0027altronde, come piu\u0027 innanzi ulteriormente si dira\u0027, in passato\ne prima della legge n. 15/2025, non si e\u0027 mai dubitato, sul piano\nermeneutico e con riferimento al chiaro disposto dell\u0027art. 53,\ndecreto legislativo n. 446/1997, che i poteri di accertamento e\nriscossione dei tributi potessero essere affidati esclusivamente a\nsoggetti iscritti all\u0027Albo in quella norma contemplato, cosi\u0027 che in\ndefinitiva la questione relativa alla legittimita\u0027 del comma\n14-septies dell\u0027art. 3, legge citata riveste valore decisivo ai fini\ndella risoluzione della controversia in esame. Ne\u0027 in senso contrario\npuo\u0027 valere il richiamo della difesa della resistente alle sentenze\nn. 6112/2024 e n 6325/2024 di questa stessa Corte, posto che la prima\nha risolto la controversia senza assolutamente affrontare la\nquestione della legittimazione della Concessionaria, mentre la\nseconda risulta supportata sul punto da una motivazione solo\napparente, e che comunque in nessun modo si fa carico di esporre la\nratio decidendi sottesa alla decisione assunta. \n Piuttosto in senso conforme alla interpretazione innanzi proposta\nben puo\u0027 valere il richiamo a quanto autorevolmente affermato dalla\nCorte di Cassazione con la sentenza. n. 35338/2022 in tema di RTI\ncostituito tra Equitalia, Municipia e Ottogas, con riferimento quindi\na una situazione societaria molto simile a quella conseguente alla\ncostituzione di una societa\u0027 di Progetto da parte dell\u0027aggiudicataria\ndella gara svoltasi per l\u0027affidamento della concessione per la\ngestione del servizio di accertamento e riscossione dei tributi\ncomunali. \n Cosi\u0027 che, conclusivamente sul punto, sembra di tutta evidenza\nche la definizione del presente giudizio richiede necessariamente\nl\u0027applicazione dell\u0027art. 3, comma 14-septies del decreto-legge n.\n202/2024 come modificato con la legge n. 15/2025; e cio\u0027 senza che la\nrilevanza della nuova norma possa escludersi, come pure sostenuto da\nqualche commentatore, per l\u0027esclusivo riferimento contenuto nella\nseconda parte della disposizione alle sole «societa\u0027 di scopo» e non\nanche alle «societa\u0027 di progetto». Ed infatti un\u0027interpretazione\ncostituzionalmente orientata della norma consente in questo caso di\ndesumere in maniera chiara ed inequivocabile la volonta\u0027 del\nlegislatore di trattare conformemente le societa\u0027 in questione,\nescludendo per entrambe la necessita\u0027 dell\u0027autonoma iscrizione\nall\u0027Albo in caso di iscrizione della societa\u0027 originariamente\naggiudicatasi la gara, cosi\u0027 che l\u0027apparente disarmonia che si coglie\nnel confronto tra la prima e la seconda parte della disposizione\nrisulta essere solo il frutto di una cattiva tecnica legislativa, e\nnon l\u0027espressione di una volonta\u0027 volta a limitare alle sole societa\u0027\ndi scopo gli effetti previsti nella seconda parte della norma. \n 2. Cio\u0027 detto in ordine alla rilevanza della nuova norma, rileva\nil giudicante che essa e\u0027 stata subito oggetto di molteplici censure\nsotto il profilo della sua costituzionalita\u0027, alcune delle quali\nritenute non condivisibili da questo Giudice: cosi\u0027 in particolare\nper quanto relativo alla asserita indeterminatezza e incertezza della\ndisposizione, oltre che per il generico rinvio alla disciplina recata\ndalla normativa europea, anche per effetto della previsione in essa\ncontenuta della revisione del Regolamento di cui al D.M. n. 101/2022\n(Ministero dell\u0027economia e delle finanze) da attuarsi con Regolamento\nda emanarsi nel successivo termine di 180 giorni. Ed infatti ne\u0027\nl\u0027uno ne\u0027 l\u0027altro aspetto appaiono idonei ad incidere\nsull\u0027operativita\u0027 e efficacia, medio tempore, del Regolamento\nattualmente ancora in vigore, ne\u0027 possono ritenersi idonei a\ncostituire di per se\u0027 soli ostacolo all\u0027applicazione\ndell\u0027interpretazione proposta dal legislatore nella prima parte, se\nnon fosse per i diversi profili di cui di seguito si dira\u0027. \n Viceversa ritiene il Giudicante doversi ritenere la non manifesta\ninfondatezza della questione di costituzionalita\u0027 sollevata dal\ncontribuente, meritevole peraltro di essere estesa ad altri\n\"parametri\" non espressamente richiamati negli atti difensivi,\npotendosi ritenere il contrasto del piu\u0027 volte cit. art. 3, comma\n14-septies del decreto mille proroghe, con gli artt. 3, 77, 101/102,\n111, 117 della Costituzione, anche con riferimento alla previsione di\ncui all\u0027art. 6 CEDU. \n E cio\u0027 sotto tre distinti profili: \n a) Per l\u0027erronea attribuzione alla nuova norma di un valore\nmeramente interpretativo, a fronte di un contenuto che appare invece\ninnovativo-retroattivo, con conseguente violazione dei limiti posti\ndalla Costituzione all\u0027emanazione di norme di legge retroattive; \n b) Per la natura di legge-provvedimento che la nuova norma\nassume per effetto della previsione contenuta nell\u0027ultima parte della\ndisposizione circa la legittimita\u0027 degli atti di accertamento e di\nriscossione emessi dalla societa\u0027 di Progetto; \n c) Per lo strumento normativo adottato per l\u0027emanazione della\nnuova norma. \n 2/a. Ed invero al riguardo deve innanzi tutto osservarsi che la\ndisposizione di cui al cit. art. 3, comma 14-septies del\ndecreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (convertito in Legge 21\nfebbraio 2025, n. 15), presenta profili di incostituzionalita\u0027 in\nquanto autodefinita dal legislatore come norma interpretativa («...le\ndisposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1,\ne 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997...si\ninterpretano nel senso che...»), con effetto retroattivo (...«Gli\natti di accertamento e di riscossione emessi dalle societa\u0027 di scopo\ndi cui al precedente periodo sono da considerarsi legittimi in quanto\nemessi in luogo dell\u0027aggiudicatario...»). \n Orbene non e\u0027 in dubbio certamente l\u0027ammissibilita\u0027 in astratto\ndi leggi interpretative. In proposito piuttosto e\u0027 il caso di\nricordare che come dalla Corte costituzionale piu\u0027 volte ribadito (v.\nsentenza n. 480/1992, e n. 311/1995), di recente anche con sentenza\n11 gennaio 2024, n. 4: «Secondo la consolidata giurisprudenza di\nquesta Corte, \"la disposizione di interpretazione autentica e\u0027 quella\nche, qualificata formalmente tale dallo stesso legislatore, esprime,\nanche nella sostanza, un significato appartenente a quelli\nriconducibili alla previsione interpretata secondo gli ordinari\ncriteri dell\u0027interpretazione della legge\" (sentenza n. 133 del 2020).\nDiversamente, nel caso in cui \"la disposizione, pur\nautoqualificantesi interpretativa, attribuisce alla disposizione\ninterpretata un significato nuovo, non rientrante tra quelli gia\u0027\nestraibili dal testo originario della disposizione medesima, essa e\u0027\ninnovativa con efficacia retroattiva (sentenze n. 61 5 del 2022, n.\n133 del 2020, n. 209 del 2010 e n. 155 del 1990)\" (v. sentenza n. 104\ndel 2022).» \n In proposito sempre la Corte costituzionale ha anche piu\u0027 di\nrecente confermato che «...al di la\u0027 della autoqualificazione, di per\nse\u0027 non vincolante, e dell\u0027accertamento di un contrasto\ngiurisprudenziale formatosi sulla disposizione oggetto\ndell\u0027interpretazione autentica, anch\u0027esso non dirimente (tra le\ntante, sentenze n. 4 del 2024, n. 104 e n. 61 del 2022, n. 133 del\n2020) - la natura interpretativa va riconosciuta solo a quelle\ndisposizioni «che hanno il fine obiettivo di chiarire il senso di\nnorme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi\nfra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma\ninterpretata, allo scopo di imporre a chi e\u0027 tenuto ad applicare la\ndisposizione considerata un determinato significato normativo» (cosi\u0027\nla sentenza n. 73 del 2017, richiamata dalla sentenza n. 70 del\n2020)» (cosi\u0027. Corte costituzionale sent. n. 77/2024; cfr. sent. n.\n70/2024). \n Orbene, per le ragioni tutte ampiamente esposte a proposito della\nrilevanza della questione di costituzionalita\u0027 della norma\nsopravvenuta sembra assolutamente da escludere che il significato\nattribuito dall\u0027art. 3 comma 14-septies, decreto-legge n. 202/2024\nalle disposizioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto-legge n.\n446/1997 possa effettivamente ritenersi riconducibile alla previsione\ndelle suddette norme, interpretate secondo comuni canoni ermeneutici,\nsia pure doverosamente alla luce di una lettura delle norme\ncostituzionalmente orientata. Cosi\u0027 che, in definitiva, la nuova\nnorma appare, nonostante la terminologia adottata dal legislatore,\nnon gia\u0027 una norma di «interpretazione autentica», bensi\u0027 piuttosto\nuna norma innovativa con efficacia retroattiva, con la quale il\nlegislatore ha inteso dettare nuove regole per le societa\u0027 di\nprogetto o di scopo previste dal codice dei contratti, per abilitarle\nall\u0027esercizio delle attivita\u0027 oggetto della concessione aggiudicata,\nin virtu\u0027 della mera mutuazione dei requisiti prescritti dalla legge\nper la partecipazione alla gara prevista per l\u0027aggiudicazione. \n Al riguardo peraltro e\u0027 un dato di fatto incontrovertibile che\nmai in passato si e\u0027 dubitato, sul piano ermeneutico e con\nriferimento al chiaro disposto dell\u0027art. 53, decreto legislativo n.\n446/1997, che i poteri di accertamento e riscossione dei tributi\npotessero essere affidati esclusivamente a soggetti direttamente\niscritti all\u0027Albo in quella norma contemplato. \n Le conclusioni innanzi esposte fanno fortemente dubitare della\ncostituzionalita\u0027 della nuova norma, in tal senso deponendo\ninequivocabilmente la giurisprudenza della stessa Corte\ncostituzionale. \n Ed infatti, come espressamente affermato dalla Corte\ncostituzionale con la sentenza n. 4 del l\u002711 gennaio 2024: \n «8. Una volta esclusa la natura autenticamente interpretativa\ndella disposizione, dinanzi a leggi aventi efficacia retroattiva\nquesta Corte e\u0027 chiamata ad esercitare uno scrutinio particolarmente\nrigoroso: cio\u0027 in ragione della centralita\u0027 che assume il principio\ndi non retroattivita\u0027 della legge, «inteso quale fondamentale valore\ndi civilta\u0027 giuridica, non solo nella materia penale (art. 25\nCostituzione), ma anche in altri settori dell\u0027ordinamento (sentenze\nn. 174 del 2019, n. 73 del 2017, n. 260 del 2015 e n. 170 del 2013»\n(sentenza n. 145 del 2022). \n Il controllo di costituzionalita\u0027 diviene ancor piu\u0027 stringente\nqualora l\u0027intervento legislativo retroattivo incida su giudizi ancora\nin corso, specialmente nel caso in cui sia coinvolta nel processo\nun\u0027amministrazione pubblica. Infatti, tanto i principi costituzionali\nrelativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale,\nquanto i principi concernenti l\u0027effettivita\u0027 della tutela\ngiurisdizionale e la parita\u0027 delle parti in giudizio, impediscono al\nlegislatore di risolvere, con legge, specifiche controversie e di\ndeterminare, per questa via, uno sbilanciamento tra le posizioni\ndelle parti coinvolte nel giudizio (tra le altre, sentenze n. 201 e\nn. 46 del 2021, n. 12 del 2018 e n. 191 del 2014). \n 8.1.- Con riguardo al sindacato di costituzionalita\u0027 delle leggi\nretroattive incidenti su giudizi in corso, ha assunto un rilievo\nsempre piu\u0027 decisivo la giurisprudenza della Corte EDU (tra le altre,\nsentenze 24 giugno 2014, Aziebda agricola Silverfunghi Sas e altri\ncontro Italia, paragrafo 76; 25 marzo 2014, Blasucci e altri contro\nItalia, paragrafo 47; 14 gennaio 2014, Montalto e altri contro\nItalia, paragrafo 47). Cio\u0027 in virtu\u0027 della « funzione interpretativa\neminente che gli Stati contraenti hanno riconosciuto alla Corte\neuropea» (sentenza n. 348 del 2007). \n Come chiarito da questa Corte, infatti, nel sindacato di\ncostituzionalita\u0027 delle leggi retroattive si e\u0027 ormai pervenuti alla\ncostruzione di una «solida sinergia fra principi costituzionali\ninterni e principi contenuti nella CEDU», che consente di leggere in\nstretto coordinamento i parametri interni con quelli convenzionali\n«al fine di massimizzarne l\u0027espansione in un \"rapporto di\nintegrazione reciproca\"» (sentenza n. 145 del 2022). \n Sulla base di tale sinergia, questa Corte e\u0027 chiamata\ninnanzitutto a verificare se l\u0027intervento legislativo retroattivo sia\neffettivamente preordinato a condizionare l\u0027esito di giudizi\npendenti. A tal fine, assumono rilievo - sulla scorta della\ngiurisprudenza della Corte EDU - alcuni «elementi, ritenuti\nsintomatici dell\u0027uso distorto della funzione legislativa» e\nriferibili principalmente al «metodo e alla tempistica seguiti dal\nlegislatore» (cosi\u0027, sentenza n. 12 del 2018; nello stesso senso,\nsentenze n. 145 del 2022 e n. 174 del 2019). Occorre dunque\neffettuare una verifica di legittimita\u0027 costituzionale che - in\nmaniera non dissimile dal sindacato sull\u0027eccesso di potere\namministrativo mediante l\u0027impiego di figure sintomatiche - assicuri\nuna particolare estensione e intensita\u0027 del controllo sul corretto\nuso del potere legislativo. \n 8.2.- Tra gli elementi sintomatici dell\u0027uso distorto del potere\nlegislativo, appare innanzitutto significativo il fatto che «lo Stato\no l\u0027amministrazione pubblica» siano «parti di un processo gia\u0027\nradicato» e che l\u0027intervento legislativo si collochi «a notevole\ndistanza dall\u0027entrata in vigore delle disposizioni oggetto di\ninterpretazione autentica» (sentenza n. 174 del 2019)... \n 8.3.- E\u0027 altresi\u0027 rilevante, come elemento sintomatico, il fatto\nche - lo si e\u0027 anticipato supra, al punto 7.2.2. - la disposizione\ncensurata, pur essendosi «auto-qualificata» come interpretativa,\nabbia in realta\u0027 introdotto un significato che non si poteva in alcun\nmodo evincere dal testo dell\u0027art. 7, comma 1, del decreto-legge n.\n384 del 1992, come convertito... \n 8.4.- Ma, soprattutto, risulta decisivo il fatto che il\nlegislatore abbia adottato la disposizione censurata per superare un\norientamento giurisprudenziale consolidato, al fine specifico di\nincidere su giudizi ancora pendenti in cui era parte\nl\u0027amministrazione pubblica..». \n Negli stessi sensi sempre la Corte costituzionale con la gia\u0027\ncitata sentenza n. 77/2024 ha ulteriormente ribadito che: \n «6.1 Va preliminarmente rammentato, su un piano piu\u0027 generale,\nche - al di la\u0027 della autoqualificazione, di per se\u0027 non vincolante,\ne dell\u0027accertamento di un contrasto giurisprudenziale formatosi sulla\ndisposizione oggetto dell\u0027interpretazione autentica, anch\u0027esso non\ndirimente (tra le tante, sentenze n. 4 del 2024, n. 104 e n. 61 del\n2022, n. 133 del 2020) - la natura interpretativa va riconosciuta\nsolo a quelle disposizioni «che hanno il fine obiettivo di chiarire\nil senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno\ndei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla\nnorma interpretata, allo scopo di imporre a chi e\u0027 tenuto ad\napplicare la disposizione considerata un determinato significato\nnormativo» (cosi\u0027 la sentenza n. 73 del 2017, richiamata dalla\nsentenza n. 70 del 2020). \n Cio\u0027 premesso, questa Corte ha piu\u0027 volte affermato «la\n\"sostanziale indifferenza, quanto allo scrutinio di legittimita\u0027\ncostituzionale, della distinzione tra norme di interpretazione\nautentica - retroattive, salva una diversa volonta\u0027 in tal senso\nesplicitata dal legislatore stesso - e norme innovative con efficacia\nretroattiva\" (sentenza n. 73 del 2017; nonche\u0027, da ultimo, sentenza\nn. 108 del 2019)» (sentenza n. 70 del 2020); arrivando a ritenerne\n«la possibile assimilazione, quanto agli esiti dello scrutinio di\nlegittimita\u0027 costituzionale» (sentenza n. 108 del 2019). \n A tal fine, la detta distinzione rileva, al piu\u0027, perche\u0027 «\"la\npalese erroneita\u0027 di tale auto-qualificazione puo\u0027 costituire un\nindice, sia pure non dirimente, della irragionevolezza della\ndisposizione impugnata\" (sentenza n. 73 del 2017; ex plurimis, anche\nsentenze n. 103 del 2013 e n. 41 del 2011)» (sentenza n. 70 del\n2020). \n 6.2.- Nello scrutinio di legittimita\u0027 costituzionale, questa\nCorte ha piu\u0027 volte ricordato la centralita\u0027 che assume il principio\ndi non retroattivita\u0027 della legge, inteso quale fondamentale valore\ndi civilta\u0027 giuridica (tra le piu\u0027 recenti, sentenze n. 4 del 2024,\nn. 145 del 2022, n. 174 del 2019 e n. 73 del 2017). \n Ne consegue che, di fronte a una norma avente comunque efficacia\nretroattiva - che pure deve considerarsi, al di fuori della materia\npenale, frutto del legittimo esercizio discrezionale del potere del\nlegislatore -, e\u0027 necessario procedere ad uno scrutinio\nparticolarmente rigoroso. \n Tale scrutinio diviene ancor piu\u0027 stringente se l\u0027intervento\nlegislativo retroattivo incide su giudizi ancora in corso, tanto piu\u0027\nse in essi sia coinvolta un\u0027amministrazione pubblica. Infatti, «tanto\ni principi costituzionali relativi ai rapporti tra potere legislativo\ne potere giurisdizionale, quanto i principi concernenti\nl\u0027effettivita\u0027 della tutela giurisdizionale e la parita\u0027 delle parti\nin giudizio, impediscono al legislatore di risolvere, con legge,\nspecifiche controversie e di determinare, per questa via, uno\nsbilanciamento tra le posizioni delle parti coinvolte nel giudizio\n(tra le altre, sentenze n. 201 e n. 46 del 2021, n. 12 del 2018 e n.\n191 del 2014)» (sentenza n. 4 del 2024). \n Relativamente al sindacato di costituzionalita\u0027 delle leggi\nretroattive incidenti su giudizi in corso, ancora di recente e\u0027 stato\nrammentato il rilievo assunto dalla giurisprudenza della Corte EDU,\naffermandosi che in tale ambito si e\u0027 ormai pervenuti alla\ncostruzione di una «solida sinergia fra principi costituzionali\ninterni e principi contenuti nella CEDU», che consente di leggere in\nstretto coordinamento i parametri interni con quelli convenzionali\n«al fine di massimizzarne l\u0027espansione in un \"rapporto di\nintegrazione reciproca\"» (sentenza n. 145 del 2022, richiamata dalla\nsentenza n. 4 del 2024). \n 6.3.- Tanto premesso, per svolgere tale rigoroso controllo sono\nstati individuati una serie di elementi sintomatici dell\u0027uso distorto\ndella funzione legislativa. \n Tra questi, in particolare, per quanto qui di interesse, emergono\nl\u0027errata e artificiosa autoqualificazione della norma come norma di\ninterpretazione autentica e, soprattutto, la chiara finalita\u0027 di\nincidere sull\u0027esito di giudizi pendenti. Finalita\u0027, quest\u0027ultima, che\nsi puo\u0027 evincere da metodo e tempistica dell\u0027intervento del\nlegislatore (sentenze n. 4 del 2024, n. 145 del 2022, n. 174 del 2019\ne n. 12 del 2018) - per esempio, la distanza dell\u0027intervento\nlegislativo rispetto all\u0027entrata in vigore delle disposizioni oggetto\ndi interpretazione autentica (sentenze n. 4 del 2024 e n. 174 del\n2019) - e si puo\u0027 ricavare dai lavori preparatori (sentenze n. 4 del\n2024 e n. 145 del 2022). \n Infine, in quest\u0027opera di rigoroso scrutinio e\u0027 necessario\nvalutare se l\u0027intervento legislativo trovi una possibile ragionevole\ngiustificazione «nell\u0027esigenza di tutelare principi, diritti e beni\ncostituzionali». Anche alla luce della giurisprudenza della Corte\nEDU, «solo imperative ragioni di interesse generale possono\nconsentire un\u0027interferenza del legislatore su giudizi in corso; i\nprincipi dello stato di diritto e del giusto processo impongono che\ntali ragioni \"siano trattate con il massimo grado di circospezione\npossibile\" (sentenza 14 febbraio 2012, Arras contro Italia, paragrafo\n48)» (sentenza n. 4 del 2024). \n Come da ultimo ricordato da questa Corte nella piu\u0027 volte citata\nsentenza n. 4 del 2024, la Corte EDU ha perimetrato in maniera\nrigorosa e restrittiva tale nozione di «imperative ragioni di\ninteresse generale», ravvisando la compatibilita\u0027 con l\u0027art. 6 CEDU\ndi «alcuni interventi legislativi retroattivi incidenti su giudizi in\ncorso, la\u0027 dove \"i soggetti ricorrenti avevano tentato di\napprofittare dei difetti tecnici della legislazione (sentenza 23\nottobre 1997, National \u0026amp; Provincial Building Society e Yorkshire\nBuilding Society contro Regno Unito, paragrafo 112), o avevano\ncercato di ottenere vantaggi da una lacuna della legislazione\nmedesima, cui l\u0027ingerenza del legislatore mirava a porre rimedio\n(sentenza del 27 maggio 2004, OGIS-Institut Stanislas, OGEC Saint-Pie\nX, Blanche de Castille e altri contro Francia, paragrafo 69)\"\n(sentenza n. 145 del 2022)», o, ancora, quando «l\u0027intervento\nlegislativo retroattivo mirava a risolvere una serie piu\u0027 ampia di\nconflitti conseguenti alla riunificazione tedesca, al fine di\n\"assicurare in modo duraturo la pace e la sicurezza giuridica in\nGermania\" (20 febbraio 2003, ForrerNiedenthal c. Germania, paragrafo\n64)». \n Piu\u0027 in generale, in tale opera di perimetrazione, al di fuori\ndella nozione di «imperative ragioni di interesse generale» sono i\nsoli motivi di carattere meramente finanziario, volti a contenere la\nspesa pubblica, come chiarito tanto dalla Corte EDU (sentenza 29\nmarzo 2006, Scordino e altri contro Italia, paragrafo 132; sentenza\n11 aprile 2006, Cabourdin contro Francia, paragrafo 37), quanto da\nquesta stessa Corte, la quale ha espressamente affermato che «[i]\nsoli motivi finanziari, volti a contenere la spesa pubblica o a\nreperire risorse per far fronte a esigenze eccezionali, non bastano a\ngiustificare un intervento legislativo destinato a ripercuotersi sui\ngiudizi in corso (sentenze n. 174 e n. 108 del 2019, e n. 170 del\n2013)» (sentenza n. 145 del 2022)\". \n Orbene, tutti i suddetti elementi sintomatici risultano\nsussistere nel caso in esame, posto che: \n 1) Per le ragioni innanzi ampiamente esposte \"errata e\nartificiosa\" deve ritenersi l\u0027autoqualificazione della norma in essa\ncontenuta; \n 2) L \u0027Amministrazione pubblica, in persona dell\u0027Ente impositore\nnonche\u0027 attraverso il Concessionario chiamato ad esercitarne i poteri\ndi accertamento, era parte del processo promosso dinanzi alla Corte\ndi Cassazione a seguito del rinvio pregiudiziale di cui si e\u0027 detto,\ned e\u0027 tuttora parte dei numerosissimi procedimenti radicati dinanzi\nalla Giurisdizione tributaria nei quali e\u0027 coinvolta la\nConcessionaria Napoli Obiettivo Valore, compreso il procedimento in\nesame in questa sede; \n 3) L\u0027intervento normativo in questione si colloca a distanza di\noltre 27 anni dall\u0027entrata in vigore delle norme oggetto di asserita\ninterpretazione autentica; \n 4) L\u0027interpretazione delle norme fornita dal legislatore appare\nattribuire ad esse un significato che non poteva assolutamente\nevincersi dal loro tenore letterale, come ampiamente gia\u0027 innanzi\nmotivato in tema di rilevanza della questione di costituzionalita\u0027 in\nesame; \n 5) La disposizione sopravvenuta risulta funzionale a superare\nun orientamento giurisprudenziale consolidato (v. Cass. sent. n.\n35338/2022 in tema di RTI costituito tra Equitalia, Municipia e\nOttogas), tra l\u0027altro condiviso dal Ministero delle Finanze (v. ris.\nMin. n. 4/DF del 13 aprile 2021) e dall\u0027ANAC (v, parere 149/2022),\nsecondo il quale l\u0027iscrizione all\u0027Albo e\u0027 stato sempre ritenuto\nindispensabile ai fini della legittimazione del Concessionario;\ninoltre per la tempistica delle vicende innanzi riassunte, in quanto\noggetto di un emendamento frettolosamente inserito in quel gran\ncontenitore costituito dal c.d. Decreto mille proroghe come da\nconsuetudine approvato dal Governo a fine anno (con le perplessita\u0027\ndelle quali innanzi piu\u0027 diffusamente si dira\u0027 in ordine\nall\u0027osservanza dei limiti di cui all\u0027art. 77, comma 2 della\nCostituzione, che sembrano imporre necessariamente la sussistenza di\nun «nesso di interrelazione funzionale» tra la legge di conversione e\nil decreto-legge sottostante: v. Corte costituzionale. sent. n.\n245/2022), nell\u0027intervallo di tempo intercorso tra la discussione del\nricorso presso la Corte di Cassazione (22 gennaio 2025) per la\ndefinizione della questione pregiudiziale posta dalla Corte di\nGiustizia Tributaria di primo grado di Napoli, e la decisione della\nstessa Corte (intervenuta il 13 marzo 2025 con la sentenza poi\ndepositata il successivo 20 marzo), si presta ad essere interpretato\ncome ispirato esclusivamente dall\u0027esigenza di tutelare i crediti\ndell\u0027Amministrazione Pubblica nei confronti dei contribuenti e in\ndanno di questi ultimi. La qual cosa sembra trovare ulteriore\nconferma ed implicita ammissione proprio nella clausola finale del\ncit. art. 14-septies, laddove il legislatore, dopo aver fornito la\nsua interpretazione della normativa preesistente, si e\u0027 spinto a\nsancire espressamente la «legittimita\u0027» degli atti di accertamento e\ndi riscossione emessi dalle societa\u0027 di progetto o di scopo anche\nprima dell\u0027approvazione della nuova norma, in tal modo manifestando\nil chiaro ed univoco intento di influenzare l\u0027esito dei giudizi in\ncorso. \n Ne\u0027 infine l\u0027intervento normativo attuato puo\u0027 ritenersi nel caso\nin esame giustificato dall\u0027esigenza di tutelare principi, diritti e\nbeni costituzionali, posto che «come ha chiarito la Corte EDU, solo\nimperative ragioni di interesse generale possono consentire\nun\u0027interferenza del legislatore su giudizi in corso; i principi dello\nstato di diritto e del giusto processo impongono che tali ragioni\n\"siano trattate con il massimo grado di circospezione possibile\"\n(sentenza 14 febbraio 2012, Arras contro Italia, paragrafo 48)\"\n(cosi\u0027 Corte costituzionale sent. n. 4/2024 cit.); dovendosi\nescludere, come ancora una volta chiarito dalla CEDU che le\nconsiderazioni finanziarie possano, da sole \"autorizzare il potere\nlegislativo a sostituirsi al giudice nella definizione delle\ncontroversie» (CEDU, sentenza 29 marzo 2006, Scordino e altri contro\nItalia, paragrafo 132; sentenza 11 aprile 2006, Cabourdin c. Francia,\nparagrafo 37)\"; In tal senso, come nella stessa sentenza n. 4/2024\nribadito, consolidata risultando anche la giurisprudenza della Corte\ncostituzionale, avendo essa affermato che \"in linea di principio «i\nsoli motivi finanziari, volti a contenere la spesa pubblica o a\nreperire risorse per far fronte a esigenze eccezionali, non bastano a\ngiustificare un intervento legislativo destinato a ripercuotersi sui\ngiudizi in corso» (sentenze nn. 174 e 108 del 2019, n. 170/2013)»\n(sentenza n. 145 del 2022).\" (cosi\u0027 ancora sent, 4/2024 cit.) \n A tutto quanto sin qui osservato deve aggiungersi il rilievo,\nnella prospettiva di incostituzionalita\u0027 innanzi evidenziata,\ndell\u0027evidente contrasto della norma in esame anche con il disposto\ndell\u0027art. 117, comma 2, Costituzione per quanto relativo alla\ncostituzionalizzazione del principio di tutela della concorrenza,\nanche in quanto espressione del principio di parita\u0027 di trattamento\ninsito nell\u0027art. 3 della stessa Costituzione, oltre che per i\nriflessi sulla liberta\u0027 di iniziativa economica di cui all\u0027art. 41\nCostituzione. \n A questo proposito deve invero preliminarmente rilevarsi come\nl\u0027analisi della giurisprudenza costituzionale nel decennio 2001-2011\noffra elementi per affermare che la norma di cui all\u0027art. 117, comma\n2, lett. e) Costituzione introdotta con la riforma del Titolo V della\nCarta Costituzionale, e\u0027 stata prevalentemente utilizzata, com\u0027era\nnaturale, per dirimere conflitti di competenze tra Stato e Regioni;\nma in sempre piu\u0027 frequenti occasioni ha dato spunto alla Corte per\nriconoscere in essa l\u0027affermazione di un principio sostanziale di\nlibera concorrenza, da ritenersi a questo punto costituzionalmente\ntutelato: cosi\u0027 che in definitiva essa non configura soltanto una\nc.d. «norma di competenza», bensi\u0027 una norma «di principio» a tutti\ngli effetti. \n In tal senso di recente la stessa Corte costituzionale con la\nsentenza n. 4/2022 ha affermato che: \n «Questa Corte e\u0027 costante nell\u0027affermare che la nozione di\n«concorrenza» di cui al secondo comma, lettera e), dell\u0027art. 117\nCostituzione «non puo\u0027 non riflettere quella operante in ambito\neuropeo (sentenze n. 83 del 2018, n. 291 e n. 200 del 2012, n. 45 del\n2010). Essa comprende, pertanto, sia le misure legislative di tutela\nin senso proprio, intese a contrastare gli atti e i comportamenti\ndelle imprese che incidono negativamente sull\u0027assetto concorrenziale\ndei mercati, sia le misure legislative di promozione, volte a\neliminare limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacita\u0027\nimprenditoriale e della competizione tra imprese (concorrenza \"nel\nmercato\"), ovvero a prefigurare procedure concorsuali di garanzia che\nassicurino la piu\u0027 ampia apertura del mercato a tutti gli operatori\neconomici (concorrenza \"per il mercato\"). In questa seconda\naccezione, attraverso la \"tutela della concorrenza\", vengono\nperseguite finalita\u0027 di ampliamento dell\u0027area di libera scelta dei\ncittadini e delle imprese, queste ultime anche quali fruitrici, a\nloro volta, di beni e di servizi (sentenze n. 299 del 2012 e n. 401\ndel 2007)» (sentenza n. 137 del 2018). \n Sulla scorta di tale nozione di tutela della concorrenza «per il\nmercato», questa Corte ha altresi\u0027 affermato che «la disciplina delle\nprocedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e\nselezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei\ncriteri di aggiudicazione [...] mirano a garantire che le medesime si\nsvolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi\ncomunitari della libera circolazione delle merci, della libera\nprestazione dei servizi, della liberta\u0027 di stabilimento, nonche\u0027 dei\nprincipi costituzionali di trasparenza e parita\u0027 di trattamento\n(sentenze n. 431, n. 401 del 2007, n. 411 del 2008)», sicche\u0027 tali\ndiscipline, in quanto «volte a consentire la piena apertura del\nmercato nel settore degli appalti, sono riconducibili all\u0027ambito\ndella tutela della concorrenza, di esclusiva competenza del\nlegislatore statale (sentenze n. 401 del 2007, n. 345 del 2004)»\n(sentenza n. 186 del 2010; nello stesso senso, sentenze n. 2 del\n2014, n. 259 del 2013 e n. 339 del 2011), costituendo esse uno\nstrumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza in\nmodo uniforme sull\u0027intero territorio nazionale (sentenze n. 39 del\n2020, n. 28 del 2014, n. 339 del 2011, n. 1 del 2008 e n. 401 del\n2007).». \n Orbene, valorizzando quanto in ordine al principio di tutela\ndella concorrenza affermato dalla Corte costituzionale, peraltro con\nspecifico riferimento alle procedure di gara per l\u0027aggiudicazione di\nconcessioni per la gestione di servizi pubblici, emerge con palese\nevidenza il contrasto dell\u0027art. 3, comma 14-septies, legge n. 15/2025\nanche con il suddetto principio, in considerazione del «doppio\nregime» che esso prevede per la partecipazione alla gara, per i\nsoggetti «partecipati» da societa\u0027 iscritte all\u0027Albo, e societa\u0027 non\npartecipate. \n Ed invero l\u0027art. 52, decreto legislativo n. 446/1997 come gia\u0027\ninnanzi evidenziato prevede che l\u0027attivita\u0027 di accertamento e di\nriscossione delle entrate degli enti locali possa essere affidata\ndagli Enti a terzi nel rispetto della normativa europea, mentre il\nsuccessivo art. 53 disciplina l\u0027Albo dei soggetti abilitati allo\nsvolgimento di quelle attivita\u0027, prevedendone la tenuta presso il\nMinistero delle finanze e disponendo che allo stesso Ministro delle\nfinanze compete definire con proprio decreto «le condizioni e i\nrequisiti per l\u0027iscrizione nell\u0027albo, al fine di assicurare il\npossesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza\ndi sufficienti requisiti morali e l\u0027assenza di cause di\nincompatibilita\u0027 da parte degli iscritti..». \n In attuazione delle indicate disposizioni attualmente le\ncondizioni e i requisiti di cui innanzi risultano disciplinati con\nD.M. 13 aprile 2022, n. 101 che prevede all\u0027art. 10 che: \n «L\u0027iscrizione nell\u0027albo e\u0027 subordinata al riconoscimento da\nparte della Commissione nei confronti degli organi societari e dei\nsoci delle societa\u0027 dei prescritti requisiti di onorabilita\u0027 e\nprofessionalita\u0027 e dell\u0027assenza di cause di incompatibilita\u0027 di cui\nagli articoli 8 e 9, nonche\u0027, nei confronti delle societa\u0027,\ndell\u0027idoneita\u0027 finanziaria, tecnica e organizzativa alla gestione\ndelle attivita\u0027 di liquidazione e di accertamento dei tributi e di\nquelle di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti\nlocali di cui agli articoli 6 e 7. L\u0027iscrizione e\u0027 altresi\u0027\nsubordinata alla verifica della sussistenza delle dichiarazioni di\ncui all\u0027articolo 5.». \n Con l\u0027art. 3, comma 14-septies cit. il legislatore, disponendo\nche: «le societa\u0027 di scopo, di cui all\u0027articolo 194 del codice dei\ncontratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.\n36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei\ncontratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.\n50, costituite per svolgere attivita\u0027 di accertamento e di\nriscossione o attivita\u0027 di supporto ad esse propedeutiche, non sono\niscritte nell\u0027albo di cui all\u0027articolo 53 del decreto legislativo n.\n446 del 1997, laddove la societa\u0027 aggiudicataria del bando di gara\nper l\u0027affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle\nentrate degli enti locali, socia della stessa societa\u0027 di scopo,\nrisulti gia\u0027 iscritta nel predetto albo» ha consentito, con norma\ninnovativa retroattiva (per le ragioni innanzi esposte), e in\nviolazione quindi anche del principio di affidamento, che le societa\u0027\ndi progetto partecipate da altra societa\u0027 precedentemente iscritta\nall\u0027Albo, possano risultare aggiudicatarie della gara per\nl\u0027affidamento del servizio pubblico prescindendo dalla loro diretta e\npersonale iscrizione all\u0027Albo e dal possesso dei requisiti\nfinanziari, tecnici e di onorabilita\u0027 e professionalita\u0027 di cui agli\nartt. 6,7,8 del D.M. citato, mentre a quelle non partecipate sara\u0027\npreclusa la partecipazione alla gara se non autonomamente iscritte\nall\u0027Albo. Con il risultato peraltro niente affatto irrilevante e\nassolutamente irrazionale, che con questo sistema, mentre le societa\u0027\ngia\u0027 iscritte all\u0027Albo potranno continuare a giovarsi di quel\nrequisito soggettivo per partecipare ed aggiudicarsi altre gare,\nsalvo poi trasferire gli effetti dell\u0027aggiudicazione ad altra\nsocieta\u0027 di progetto, da esse partecipata e appositamente costituita\nper l\u0027effettivo svolgimento dell\u0027attivita\u0027 oggetto della concessione,\nviceversa questa possibilita\u0027 restera\u0027 definitivamente preclusa alle\nsocieta\u0027 prive di quel requisito soggettivo, con inevitabili\nconseguenze negative sul libero mercato e evidente alterazione del\nprincipio di parita\u0027 e di libera concorrenza. \n 2/b. Sotto altro e diverso profilo risulta tutt\u0027altro che\nmanifestamente infondata la tesi secondo la quale, come eccepito dal\nricorrente, la norma in esame appare integrare una c.d.\nlegge-provvedimento giacche\u0027 con essa il legislatore, laddove dispone\nche: «Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle societa\u0027\ndi scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi\nin quanto emessi in luogo dell\u0027aggiudicatario, comunque tenuto a\ngarantire in solido l\u0027adempimento di tutte le prestazioni erogate\ndirettamente dalle predette societa\u0027», non si e\u0027 limitato a formulare\nuna interpretazione della pregressa normativa in tema di societa\u0027 di\nprogetto o di scopo, ma ha altresi\u0027 dettato una disposizione finale,\nnon avente natura generale ed astratta bensi\u0027 di carattere concreto,\ncon cui, in surroga del potere giurisdizionale, ha sostanzialmente\nconvalidato gli atti di accertamento emessi dalla societa\u0027 in\nquestione «in luogo» dell\u0027aggiudicataria Municipia S.p.a. in tal modo\ninterferendo nella risoluzione, oltre che del giudizio pendente\ndinanzi alla Corte di Cassazione del quale si e\u0027 innanzi ampiamente\ndetto, altresi\u0027 di centinaia di giudizi pendenti dinanzi alla\nGiurisdizione Tributaria, compreso quello in esame. \n Orbene in ordine alla legittimita\u0027 delle leggi provvedimento non\nvi e\u0027 dubbio che la giurisprudenza della Corte costituzionale,\npartendo dal principio che nel nostro ordinamento non e\u0027 stata\ncodificata la cd. riserva di amministrazione, ne riconosce la\nammissibilita\u0027, ma solo entro i limiti circoscritti specifici, tra i\nquali va ricompreso «il rispetto del limite generale di\nragionevolezza che ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate\ndisparita\u0027 di trattamento..; la tutela dell\u0027affidamento\nlegittimamente sorto nei soggetti..; e il rispetto delle funzioni\ncostituzionalmente riservate al potere giudiziario» (cosi\u0027 Corte\ncostituzionale sent. 311/1995). \n La violazione degli indicati limiti implica inevitabilmente il\ncontrasto con l\u0027art. 3 della Costituzione. \n Ma quel che in questa sede preme maggiormente evidenziare e\u0027 che\nquando si fa a questo proposito riferimento al limite della «funzione\ngiurisdizionale», e\u0027 evidente il richiamo ai valori\ncostituzionalizzati all\u0027art. 101 e ss. Costituzione che devolvono\nalla Magistratura il compito dell\u0027Amministrazione della Giustizia, ed\nin virtu\u0027 di tale limite deve ritenersi illegittima non solo la legge\nprovvedimento il cui contenuto violi o eluda un giudicato, ma anche\nquella che interviene recependo o convalidando un atto amministrativo\nsub iudice, qualora questa scelta non sia giustificata da ragioni di\nordine superiore. In tal senso chiaro ed inequivocabile e\u0027\nl\u0027insegnamento che si trae gia\u0027 dalla sentenza della Corte\ncostituzionale n. 155/1990, ed ancor piu\u0027 quanto dalla stessa Corte\ncostituzionale ribadito con la sentenza n. 311/1995 in precedenza\nrichiamata. \n E questo e\u0027 quanto inequivocabilmente verificatosi nel caso di\nspecie avuto riguardo al contenzioso assai vasto e diffuso\nnotoriamente generatosi in relazione all\u0027attivita\u0027 svolta dalla\nsocieta\u0027 Napoli Obiettivo Valore (come rilevato anche dal Primo\nPresidente della Corte di Cassazione nel decreto del 23 luglio 2024\ncon il quale ha dichiarato ammissibile il ricorso in via\npregiudiziale ex art. 363-bis del codice di procedura civile), del\nquale anche il presente procedimento e\u0027 espressione, nonche\u0027\nconsiderato anche quanto verificatosi con la stessa sentenza n.\n7945/2025 della Corte di Cassazione, pronunciata a seguito di\nriconvocazione del Collegio in data 13 marzo 2025 (dopo\nl\u0027approvazione della nuova norma.) successivamente alla camera di\nconsiglio tenutasi in coda all\u0027udienza di discussione il 22 gennaio\n2025, tanto piu\u0027 se si tien conto delle conclusioni alla suddetta\nudienza rassegnate dal P.G. e delle evidenti ragioni che hanno\ndeterminato la necessita\u0027 della riconvocazione del Collegio. E non\nsara\u0027 un caso se, per quanto a conoscenza di questo Giudice, le\nleggi-provvedimento approvate in passato dal nostro Parlamento non\nsono mai giunte sino al punto di incidere su di un numero determinato\ndi persone, con una disposizione dal contenuto cosi\u0027 marcatamente di\ntipo giustiziale (si vedano in proposito gli esempi riportati nella\nmemoria difensiva del ricorrente, richiamandosi tutti casi di\nleggi-provvedimento ritenute ammissibili in materia di atti\nurbanistici generali o di atti di esproprio: Piano urbanistico\nTerritoriale - Corte costituzionale 529/1995; piano faunistico Corte\ncostituzionale 248/1995). \n Onde, anche per le esposte considerazioni, il contrasto della\nnorma in esame con gli artt. 3, 101/102, 111 Costituzionale. \n 2/c Sotto un ultimo non meno grave profilo palese risulta infine,\na giudizio di questo giudicante, l\u0027incostituzionalita\u0027 della norma in\nquestione, con riferimento al parametro di cui all\u0027artt. 77 della\nCostituzione, atteso che il decreto-legge n. 202/2024 contenente\ndisposizioni urgenti in materia di termini normativi ha subito in\nsede di conversione, proprio con l\u0027introduzione all\u0027art. 3 del comma\n14-septies, un intervento modificativo assolutamente disomogeneo\nrispetto al resto della disciplina contenuta nel decreto-legge. \n Come piu\u0027 volte affermato nella giurisprudenza della Corte\ncostituzionale, tra l\u0027altro con la sentenza n. 245/2022: «... la\nlegge di conversione deve avere un contenuto omogeneo a quello del\ndecreto-legge, poiche\u0027 l\u0027art. 77, secondo comma, Costituzione\nstabilisce un nesso di interrelazione funzionale tra il\ndecreto-legge, che e\u0027 adottato dal Governo in casi straordinari di\nnecessita\u0027 e urgenza, e la legge di conversione, che e\u0027\ncaratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto\na quello ordinario (sentenza n. 22 del 2012). Poiche\u0027 la legge di\nconversione riveste i caratteri di una fonte \"funzionalizzata e\nspecializzata\" o \"a competenza tipica\" (ex plurimis, sentenza n. 32\ndel 2014), il decreto-legge e\u0027 quindi a emendabilita\u0027 limitata,\nessendone consentita la modifica, in sede di conversione, soltanto\nattraverso disposizioni che siano ricollegabili, dal punto di vista\nmateriale o da quello finalistico (ex plurimis, sentenza n. 8 del\n2022), a quelle in esso originariamente contemplate. La legge di\nconversione, in altre parole, non puo\u0027 aprirsi a qualsiasi contenuto\nulteriore, «essenzialmente per evitare che il relativo iter\nprocedimentale semplificato, previsto dai regolamenti parlamentari,\npossa essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano\nil decreto-legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto\nparlamentare» (sentenza n. 226 del 2019). 2.1.- Tale conclusione e\u0027\nstata confermata anche in riferimento a provvedimenti governativi ab\norigine a contenuto plurimo, precisandosi che ogni ulteriore\ndisposizione introdotta in sede di conversione deve essere collegata\na uno dei contenuti gia\u0027 disciplinati dal decreto-legge, ovvero alla\nsua ratio dominante (ex plurimis, sentenza n. 32 del 2014). 2.2.- La\ngiurisprudenza di questa Corte ha altresi\u0027 precisato che la\nviolazione dell\u0027art. 77, secondo comma, Costituzione si verifica solo\nquando le disposizioni aggiunte in sede di conversione siano\ntotalmente «estranee» o addirittura «intruse», cioe\u0027 tali da\ninterrompere ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di\nconversione (sentenza n. 251 del 2014), rimarcando che solo la palese\nestraneita\u0027 delle norme impugnate rispetto all\u0027oggetto e alle\nfinalita\u0027 del decreto-legge (sentenza n. 22 del 2012), oppure la\n«evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le\ndisposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle\ndell\u0027originario decreto-legge» (sentenza n. 154 del 2015), possono\ninficiare di per se\u0027 la legittimita\u0027 costituzionale della norma\nintrodotta con la legge di conversione (sentenze n. 247 e n. 226 del\n2019)». \n E tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dalla Corte\ncostituzionale anche piu\u0027 recentemente, con le sentenze n. 139 e 146\ndel 2024. \n Orbene se si esamina il contenuto originario del decreto-legge n.\n202/2024 si coglie con tutta evidenza che ne\u0027 (per la sua\ngenericita\u0027) il titolo del Decreto («Disposizioni urgenti in materia\ndi termini normativi») ne\u0027 l\u0027articolato, che specificava in maniera\ndistinta in base alle competenze di ciascun Ministero, quali fossero\ni termini da prorogare, presentava disposizione alcuna che potesse\nritenersi collegata al Regolamento di cui al D.M. 13 aprile 2022, n.\n101, e tanto meno alle previsioni degli artt. 52 e 53 del decreto\nlegislativo n. 446/1997, l\u0027uno e le altre incise invece\ndall\u0027emendamento successivamente approvato dal Parlamento, che ha\ntrovato espressione nell\u0027art. 3 comma 14-septies, del tutto\ninnovativamente intervenuto pertanto ad arricchire il testo normativo\noriginario. Per la qual cosa non sembra potersi negare che il\ncontenuto dell\u0027emendamento risulti totalmente estraneo al contenuto\ndell\u0027originario decreto-legge perche\u0027 «in nessun modo collegato a uno\ndei contenuti gia\u0027 disciplinati dal decreto-legge», cosi\u0027 da\n«interrompere ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di\nconversione». Ed e\u0027 di particolare importanza rilevare che i principi\naffermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 245/2022,\nsono stati enunciati proprio con riferimento a provvedimento\ngovernativo «ab origine a contenuto plurimo», quale appunto deve\nconsiderarsi il c.d. decreto milleproroghe, un provvedimento cioe\u0027\nche, come osservato dalla stessa Corte, integra «una tipologia di\ndecreto-legge connotata dalla ratio unitaria di intervenire con\nurgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per\ninteressi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento..», cosi\u0027\nche corretto sembra dedurne che non e\u0027 certamente sufficiente la mera\nesigenza di proroga di ulteriori termini rispetto a quelli\noriginariamente contemplati nel decreto-legge a giustificare\nl\u0027estensione del contenuto di esso con nuove disposizioni introdotte\nin sede di conversione. \n Tanto doverosamente osservato deve concludersi doversi ritenere\ntutt\u0027altro che manifestamente infondata l\u0027opinione secondo la quale,\napplicandosi al caso di specie i principi di cui innanzi, ne discende\nineluttabilmente l\u0027incostituzionalita\u0027 della legge di conversione per\nviolazione dell\u0027art. 77 Costituzione. La qual cosa peraltro sara\u0027\ntanto piu\u0027 vera ed evidente se si condividera\u0027 la tesi del contenuto\n«innovativo», e non meramente interpretativo, della nuova norma,\ncosi\u0027 come innanzi sostenuta, che consente di configurare\nl\u0027emendamento in questione come rivolto non solo alla mera proroga di\nun termine, ma a modificare in maniera sostanziale il regime delle\ngare di aggiudicazione degli appalti pubblici, e quello di gestione\ndegli Albi dei soggetti legittimati a parteciparvi. \n 3. Alla stregua delle considerazioni tutte che precedono ne\nconsegue conclusivamente che rilevante per la definizione del\nprocedimento in esame, e non manifestamente infondata deve ritenersi\nla questione di costituzionalita\u0027 dell\u0027art. 3, comma 14-septies,\ndecreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito in legge 21\nfebbraio 2025, n. 15, con riferimento ai parametri costituiti dagli\nartt. 3, 77, 101/102, 111 e 117 della Costituzione, anche con\nriferimento alla previsione di cui all\u0027art. 6 CEDU, cosi\u0027 che si\nimpone il rinvio della questione alla Corte costituzionale per la\ndelibazione di sua competenza, ai sensi degli artt. 134, Costituzione\ne 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 con conseguente sospensione del\nprocesso di merito. \n\n \n P. Q. M. \n \n La Corte in composizione monocratica, ritenuta rilevante e non\nmanifestamente infondata la questione di costituzionalita\u0027 dell\u0027art.\n3 c. 14-septies, decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito\ncon modificazioni nella legge 21 febbraio 2025, n. 15, con\nriferimento ai parametri costituiti dagli artt. 3, 77, 101/102, 111 e\n117, commi 1 e 2 della Costituzione, anche con riferimento all\u0027art. 6\nCEDU, nei termini di cui in motivazione, dispone la sospensione del\ngiudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale per la risoluzione della rilevata questione di\ncostituzionalita\u0027. \n Dispone che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza venga\nnotificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei\nministri, e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del\nSenato della Repubblica. \n \n Il Giudice: 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