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POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2024/203
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      * Using HTTP2, server supports multi-use\n
      * Connection state changed (HTTP/2 confirmed)\n
      * Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0\n
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(confisca cosiddetta allargata) nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta – Omessa esclusione dal proprio ambito applicativo delle ipotesi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di cui all’art. 73,\u0026nbsp;comma 5 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità ) – In subordine: Mancata limitazione del proprio ambito applicativo all’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, secondo periodo (“quando la condotta assume caratteri di non occasionalità”) - Violazione del principio di ragionevolezza – Lesione del diritto di proprietà – Disparità di trattamento rispetto al delitto di cui all’art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 309 del 1990 (associazione finalizzata alla commissione di fatti di lieve entità ai sensi del comma 5 dell’art. 73).\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, art. 85-bis, come modificato dall\u0027art. 4, comma 3-bis,\u0026nbsp;del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 159.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Costituzione, artt. 3 e 42.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eIn via ulteriormente subordinata: Reati e pene - Delitti di cui all\u0027art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità) – Ipotesi particolari di confisca – Modifiche normative ad opera del d.l. n. 123 del 2023, come convertito\u0026nbsp;- Confisca cosiddetta allargata - Denunciata previsione che è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, anziché prevedere che il giudice possa disporre tale confisca – Violazione del principio di ragionevolezza – Lesione del diritto di proprietà – Disparità di trattamento rispetto al delitto di cui all’art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 309 del 1990 (associazione finalizzata alla commissione di fatti di lieve entità ai sensi del comma 5 dell’art. 73).\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, art. 85-bis, come modificato dall\u0027art. 4, comma 3-bis,\u0026nbsp;del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 159, in combinato disposto con l’art. 240-bis del codice penale.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Costituzione, artt. 3 e 42.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"A. E.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 203 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 settembre 2024\n\r\nOrdinanza  del  30  settembre  2024  del  Tribunale  di  Firenze  nel\nprocedimento penale a carico di A. E.. \n \nReati e pene - Delitti di cui all\u0027art. 73 del d.P.R. n. 309 del  1990\n  - Ipotesi particolari di confisca  -  Previsione  dell\u0027applicazione\n  dell\u0027art. 240-bis cod. pen. nei casi di condanna o di  applicazione\n  della pena su richiesta -  Omessa  esclusione  dal  proprio  ambito\n  applicativo delle ipotesi di condanna o di applicazione della  pena\n  su richiesta delle parti per il reato di cui all\u0027art. 73, comma 5 -\n  In subordine: Mancata limitazione del  proprio  ambito  applicativo\n  all\u0027ipotesi di cui all\u0027art. 73, comma 5, secondo  periodo  (\"quando\n  la condotta assume caratteri di non occasionalita\u0027\"). \n- Decreto del Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309\n  (Testo  unico  delle  leggi  in   materia   di   disciplina   degli\n  stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e\n  riabilitazione  dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza),  art.\n  85-bis. \nIn via ulteriormente subordinata: Reati  e  pene  -  Delitti  di  cui\n  all\u0027art. 73, comma  5,  del  d.P.R.  n.  309  del  1990  -  Ipotesi\n  particolari  di  confisca  -  Confisca   cosiddetta   allargata   -\n  Denunciata previsione  che  e\u0027  sempre  disposta  la  confisca  del\n  denaro, dei beni o delle altre utilita\u0027 di cui  il  condannato  non\n  puo\u0027 giustificare la provenienza e di  cui,  anche  per  interposta\n  persona fisica o giuridica, risulta  essere  titolare  o  avere  la\n  disponibilita\u0027 a  qualsiasi  titolo  in  valore  sproporzionato  al\n  proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte  sul  reddito,  o\n  alla propria attivita\u0027 economica, anziche\u0027 prevedere che il giudice\n  possa disporre tale confisca. \n- Decreto del Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309\n  (Testo  unico  delle  leggi  in   materia   di   disciplina   degli\n  stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e\n  riabilitazione  dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza),  art.\n  85-bis, in combinato disposto con l\u0027art. 240-bis del codice penale. \n\n\r\n(GU n. 46 del 13-11-2024)\n\r\n \n                        TRIBUNALE DI FIRENZE \n                        Prima Sezione Penale \n \n    Il Giudice, dr Franco Attina\u0027, nel procedimento sopra indicato  a\ncarico di E A  ,  nato  in  l\u0027  ,  sedicente,  identificato  a  mezzo\nfotosegnalamento ( ), \n        elettiv. domiciliato presso l\u0027avv. Samuele Zucchini del  Foro\ndi Firenze (elezione all\u0027udienza di convalida del 5 dicembre 2023); \n        difeso di fiducia dall\u0027avv.  Samuele  Zucchini  del  Foro  di\nFirenze (nomina a seguito dell\u0027arresto in data 4 dicembre 2023); \n        libero gia\u0027 presente; \n    imputato: \n        del reato  p.  e  p.  dall\u0027art.  73,  comma  5,  decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 309/90, per aver detenuto  complessivi\ngr. di gr. 57,72 di sostanza stupefacente di tipo hashish, al fine di\nsuccessiva cessione verso terzi, tenuto conto della  suddivisione  in\n15 dosi; \n    Accertato in , il \n    sentite le parti; \n    premesso che: \n        E A era tratto in arresto in data per il reato di  detenzione\ndi stupefacente a scopo di spaccio; \n        il Pm con decreto  del  disponeva  la  presentazione  diretta\ndell\u0027arrestato  per  la  convalida  dell\u0027arresto  ed  il   successivo\ngiudizio direttissimo per il citato reato; \n        all\u0027udienza del il giudice convalidava  l\u0027arresto,  rigettava\nla  richiesta  di  applicazione  di  misura  cautelare  e   disponeva\nprocedersi con il rito direttissimo; era poi  chiesto  un  termine  a\ndifesa; \n        all\u0027esito del rinvio, il giudizio si e\u0027 svolto  con  il  rito\nabbreviato. In sede di conclusioni, il PM ha chiesto la condanna alla\npena di mesi 10 di reclusione ed euro 400 di multa; il  difensore  ha\nchiesto l\u0027assoluzione  ex  art.  131-bis  del  codice  penale  e,  in\nsubordine,    l\u0027applicazione    delle    attenuanti    generiche    e\ndell\u0027attenuante ex art. 62, n. 4 del codice penale,  il  contenimento\ndella pena nel minimo edittale, la concessione dei doppi benefici  di\nlegge e la restituzione del denaro in sequestro. \n        all\u0027udienza odierna, fissata per eventuali repliche, le parti\nvi rinunciavano; \n    rilevato che: \n        A) In  base  agli  atti  d\u0027indagine,  nel  pomeriggio  del  i\nCarabinieri del Nucleo Radiomobile di , nell\u0027ambito  di  un  servizio\nvolto alla prevenzione dello spaccio di stupefacenti,  accedevano  ad\nuna fabbrica abbandonata in cui  avevano  trovato  rifugio  abitativo\ndiverse persone:  vi  erano  varie  «stanze»,  con  letti,  comodini,\nattrezzi per la cucina, ecc. \n        In una di tali camere erano presenti due  persone,  l\u0027attuale\nimputato e altro soggetto (tale M B ); i  Carabinieri  chiedevano  ai\nsuddetti  se  nella  stanza  vi  fosse  dello  stupefacente   e,   su\nindicazione di E , rinvenivano nell\u0027intercapedine di una  poltrona  -\noltre ad una dose di cocaina del peso di gr.  0,20  -  sei  pezzi  di\nhashish del peso totale  di  gr.  57  circa  (piu\u0027  precisamente,  un\nframmento del peso di gr. 0,7; un frammento del peso di gr. 24,7;  un\nframmento del peso di gr. 14,2; un frammento del peso di gr. 12,l; un\nframmento del peso di gr. 5,2; un frammento del peso di gr. 0,6). \n        La perquisizione  della  camera  consentiva  ai  militari  di\nrinvenire  e  quindi   sequestrare   altresi\u0027   numerose   banconote,\ndell\u0027importo totale di euro 3.050, un coltello  a  serramanico,  vari\nrotoli di scotch e di cellophane, due bilancini di precisione. \n        B) Il prevenuto in sede  d\u0027interrogatorio  ha  confermato  di\nvivere nella stanza in questione. Ha inoltre dichiarato che  soltanto\nuna parte dell\u0027hashish rinvenuto - per circa 25 grammi - sarebbe sua,\nmentre la  restante  parte  sarebbe  di  due  suoi  connazionali  che\nvivrebbero parimenti in quel luogo. Analogamente,  quanto  al  denaro\nsequestrato, solo 1.650 euro sarebbero suoi, mentre i restanti  1.400\neuro sarebbero di un altro soggetto. \n        C) Alla luce di quanto precede si deve  ritenere  provata  la\nresponsabilita\u0027 dell\u0027imputato rispetto al reato ascritto. \n        Il prevenuto era in possesso di un quantitativo significativo\ndi stupefacente. Una parte pari a 25  grammi  e\u0027  stata  riconosciuta\ncome propria dallo stesso E . Quanto alla parte ulteriore non  vi  e\u0027\nalcun elemento per ritenere che  appartenesse  in  via  esclusiva  ad\naltri: nella stanza al momento del controllo vi erano  solo  E  e  un\nterzo (M ),  che  secondo  lo  stesso  prevenuto  sarebbe  del  tutto\nestraneo ai fatti;  inoltre,  i  vari  pezzi  di  stupefacente  erano\noccultati tutti nello stesso posto  (intercapedine  della  poltrona),\nper cui -  quand\u0027anche  vi  fosse  poi,  in  ipotesi,  una  sorta  di\nripartizione interna - si deve ritenere  che  E  detenesse  tutto  lo\nstupefacente (eventualmente in comune con altri soggetti). \n        L\u0027hashish rinvenuto - sia che si  consideri  il  quantitativo\ntotale di 57 grammi,  sia  che  si  consideri  il  solo  quantitativo\nparziale riconosciuto come proprio dal  prevenuto  -  era  in  misura\nsenz\u0027altro eccedente le eventuali esigenze di consumo immediato di  E\n; il predetto non  aveva  alcuna  necessita\u0027  di  precostituirsi  una\nsimile  scorta  per  l\u0027eventuale  consumo  personale;  nello   stesso\nambiente sono stati rinvenuti due bilancini di precisione e materiale\nper il confezionamento. Si deve dunque ritenere che  lo  stupefacente\nin questione fosse detenuto (quanto meno anche) a fini di spaccio. \n        Tenuto  conto  del  quantitativo  e  della  tipologia   della\nsostanza  (la  contestazione  concerne  il  solo   hashish,   essendo\nplausibile che la detenzione della singola dose di cocaina fosse  per\nuso  personale),  nonche\u0027  delle  modalita\u0027  e  del  contesto   della\ndetenzione, risulta corretta la qualificazione  del  fatto  ai  sensi\ndell\u0027art. 73, comma 5, decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.\n309/1990 in ragione della lieve entita\u0027 del fatto. \n        D) Non puo\u0027 trovare  applicazione  l\u0027invocata  causa  di  non\npunibilita\u0027 ex art. 131-bis del codice penale:  pur  considerando  il\ncomportamento collaborativo  tenuto  in  sede  di  perquisizione  dal\nprevenuto,   che   consentiva   il   rinvenimento   della    sostanza\nnell\u0027intercapedine   di   una   poltrona,   in   considerazione   del\nquantitativo di stupefacente detenuto,  la  gravita\u0027  dell\u0027offesa  al\nbene giuridico tutelato non risulta di particolare tenuita\u0027; \n        E) Quanto all\u0027applicazione in sede di condanna della norma di\ncui all\u0027art. 85-bis,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.\n309/1990, per poter  addivenire  ad  una  corretta  decisione  appare\nnecessario il pronunciamento della  Corte  Costituzionale  in  ordine\nalla legittimita\u0027 costituzionale di detta norma nella  parte  in  cui\nnon esclude dal proprio ambito applicativo le ipotesi di  condanna  o\ndi applicazione della pena su richiesta delle parti per il  reato  di\ncui all\u0027art. 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica  n.\n309/1990; in subordine, nella parte in cui, con riguardo al reato  di\ncui all\u0027art. 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica  n.\n309/1990, non limita il proprio ambito applicativo all\u0027ipotesi di cui\nall\u0027art. 73, comma 5, secondo periodo, decreto del  Presidente  della\nRepubblica n. 309/1990 («quando la condotta assume caratteri  di  non\noccasionalita\u0027»); in via ulteriormente subordinata, si  dubita  della\nlegittimita\u0027 del combinato disposto degli artt. 85-bis,  decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990 e 240-bis del  codice  penale\nnella parte in  cui,  con  riguardo  all\u0027ipotesi  di  condanna  o  di\napplicazione pena per il delitto all\u0027art. 73, comma  5,  decreto  del\nPresidente  della  Repubblica  n.  309/1990  prevede  che  e\u0027  sempre\ndisposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre  utilita\u0027  di\ncui il condannato non puo\u0027 giustificare  la  provenienza  e  di  cui,\nanche per interposta  persona  fisica  o  giuridica,  risulta  essere\ntitolare o avere la  disponibilita\u0027  a  qualsiasi  titolo  in  valore\nsproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini  delle  imposte\nsul reddito, o alla propria attivita\u0027 economica,  anziche\u0027  prevedere\ncbe il giudice possa disporre la confisca in questione; \n    cio\u0027 premesso, \n \n                               Osserva \n \n1. Rilevanza della questione \n    1.1 L\u0027imputato deve essere condannato per il reato  contestatogli\ndi cui all\u0027art. 73, comma 5, primo periodo,  decreto  del  Presidente\ndella Repubblica n. 309/1990. \n    Non  e\u0027  contestata   la   circostanza   aggravante   della   non\noccasionalita\u0027 della condotta di cui all\u0027art. 73,  comma  5,  secondo\nperiodo, decreto del Presidente della Repubblica  n.  309/1990,  come\nintrodotta dall\u0027art. 4, comma  3,  decreto-legge  n.  123/2023,  come\nconvertito dalla legge n.  159/2023  (in  relazione  alla  natura  di\ncircostanza  aggravante  e  non  di  reato  autonomo  di  tale  nuova\nfattispecie si veda Cassazione Sez. Un. n. 27727/2024,  punto  5  del\nconsiderato in diritto), per cui detta ipotesi  certamente  non  puo\u0027\ntrovare applicazione  nel  caso  di  specie;  in  ogni  caso  non  ne\nsussisterebbero i presupposti, non sussistendo elementi per  ritenere\nprovato  che  l\u0027imputato  abbia  posto  in  essere  analoghi  episodi\ndelittuosi e che quindi la condotta non sia occasionale. \n    1.2 Ai sensi  dell\u0027art.  85-bis,  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica n. 309/1990, come modificato dall\u0027art. 4, comma 3-bis  del\ndecreto-legge n. 123/2023 (come convertito dalla legge n.  159/2023),\ndovrebbe trovare applicazione nel caso di specie l\u0027art.  240-bis  del\ncodice penale, ai sensi del quale «e\u0027 sempre disposta la confisca del\ndenaro, dei beni o delle altre utilita\u0027 di cui il condannato non puo\u0027\ngiustificare la provenienza e di cui, anche  per  interposta  persona\nfisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilita\u0027\na qualsiasi titolo  in  valore  sproporzionato  al  proprio  reddito,\ndichiarato  ai  fini  delle  imposte  sul  reddito,  o  alla  propria\nattivita\u0027 economica». \n    1.3 Il citato art. 4, comma 3-bis del decreto-legge  n.  123/2023\n(come convertito) ha infatti modificato l\u0027art.  85-bis,  decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990 sopprimendo l\u0027inciso «esclusa\nla fattispecie di cui al comma 5», per effetto del quale la norma  di\ncui all\u0027art. 240-bis del codice penale  precedentemente  non  trovava\napplicazione nei casi di condanna o di applicazione pena per il reato\ndi cui all\u0027art. 73, comma 5, decreto del Presidente della  Repubblica\nn. 309/1990. \n    Per effetto di tale modifica quindi il reato oggetto del presente\nprocedimento ricade  nell\u0027ambito  applicativo  della  norma  ex  art.\n85-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990. \n    1.4 Il fatto di reato in esame e\u0027 stato commesso il , e quindi in\ndata successiva alla citata modifica normativa. In ogni caso, secondo\nla giurisprudenza di legittimita\u0027, venendo in rilievo una  misura  di\nsicurezza patrimoniale avente natura non sanzionatoria, «il  disposto\ndi cui all\u0027art. 85-bis del decreto del Presidente della Repubblica  9\nottobre  1990,  n.  309,  novellato  dall\u0027art.  4,  comma  3-bis  del\ndecreto-legge  n.  15  settembre  2023,  n.  123,   convertito,   con\nmodificazioni, in legge 13 novembre 2023, n. 159, che ha  incluso  il\ndelitto di cui all\u0027art. 73, comma 5,  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica  n.  309  del  1990  nel  novero  di  quelli   costituenti\npresupposto della confisca per sproporzione ex art.  240-bis,  codice\npenale, si applica retroattivamente entro i limiti previsti dall\u0027art.\n200, comma primo, codice penale, sicche\u0027,  per  l\u0027individuazione  del\nregime applicabile,  deve  aversi  riguardo  alla  legge  vigente  al\nmomento in cui e\u0027 stata emessa la sentenza  di  primo  grado»  (cosi\u0027\nCassazione  Sez.  4,  Sentenza  n.  14095  del  20  marzo  2024   Rv.\n286103-01). \n    1.5 Ricorrono gli ulteriori requisiti dell\u0027istituto in questione,\nposto che l\u0027imputato non ha fornito alcuna giustificazione  circa  la\nprovenienza  della  somma  di  euro  3.050  rinvenuta  in   sede   di\nperquisizione (salvo affermare che una parte - pari ad euro  1.400  -\nsarebbe  di  un  altro  soggetto);  detta   somma   inoltre   risulta\nsproporzionata rispetto  al  reddito  del  prevenuto,  posto  che  lo\nstesso, irregolare sul territorio italiano, risulta del  tutto  privo\ndi occupazione lavorativa o comunque di attivita\u0027 economiche  (da  un\nanno in base alle sue stesse dichiarazioni, ai  sensi  dell\u0027art.  121\ndisp. att. codice di procedura penale, precedute dagli avvisi ex art.\n63-64 del codice di procedura penale); infine,  il  denaro  e\u0027  stato\ntrovato in possesso dell\u0027imputato nel momento in cui era commesso  il\nreato in esame e non e\u0027 stato  dedotto  ne\u0027  tanto  meno  sono  stati\nforniti elementi per  ritenere  che  detto  denaro  fosse  stato  dal\nmedesimo acquisito in un periodo eccessivamente antecedente  rispetto\nalla citata data (requisito c.d. della ragionevolezza temporale). \n    La Corte di Cassazione ha ritenuto che  l\u0027entita\u0027  modesta  della\nsomma di denaro rinvenuta nella disponibilita\u0027 dell\u0027autore del  reato\nnon sia di per se\u0027 ostativa all\u0027operativita\u0027  della  confisca,  fatta\nsalva  la  necessita\u0027  di  una  motivazione  piu\u0027  stringente  (nella\nsentenza Sez. 4, n. 18608 del 22 marzo 2024 Rv. 286254 - 01 la  Corte\ndi Cassazione riteneva congrua la motivazione rispetto alla  confisca\ndi 240 euro). \n    1.6 Nella sentenza n. 33 del  2018  la  Corte  Costituzionale  ha\ninoltre svolto un\u0027ulteriore considerazione: «Nella medesima ottica di\nvalorizzazione della ratio legis, puo\u0027  ritenersi,  peraltro,  che  -\nquando si discuta di reati che, per loro  natura,  non  implicano  un\nprogramma criminoso dilatato nel tempo (com\u0027e\u0027 per la ricettazione) e\nche non risultino altresi\u0027 commessi, comunque sia, in  un  ambito  di\ncriminalita\u0027 organizzata - il giudice  conservi  la  possibilita\u0027  di\nverificare se, in relazione alle circostanze del caso concreto e alla\npersonalita\u0027 del suo autore - le quali  valgano,  in  particolare,  a\nconnotare  la  vicenda  criminosa  come  del   tutto   episodica   ed\noccasionale e produttiva di modesto arricchimento - il fatto per  cui\ne\u0027 intervenuta condanna esuli in modo  manifesto  dal  \"modello\"  che\nvale a fondare la presunzione di illecita accumulazione di  ricchezza\nda parte del condannato». \n    Nel caso di specie non e\u0027 data tale situazione. Dalle circostanze\ndel caso concreto non emergono elementi che valgano  a  connotare  la\nvicenda criminosa in esame come del tutto episodica e occasionale  ed\nesulante dal modello che vale a fondare la  presunzione  di  illecita\naccumulazione.  In  considerazione  del  rinvenimento  in   sede   di\nperquisizione di due bilancini di precisione e di  materiale  per  il\nconfezionamento,  e\u0027  anzi  plausibile  che  il  prevenuto  gia\u0027   in\nprecedenza avesse posto in  essere  altri  reati  simili  (si  tratta\nd\u0027altro canto di una mera plausibilita\u0027, che - se da un lato pare non\ngiustificare la non applicazione dell\u0027istituto  in  questione,  posto\nche trattasi di confisca obbligatoria - dall\u0027altro  non  implica  ne\u0027\nche si ritenga l\u0027intera  somma  rinvenuta  proveniente  da  pregresse\nattivita\u0027 delittuose ne\u0027, in generale,  che  si  ritenga  ragionevole\nl\u0027inclusione del reato ex art. 73, comma 5,  decreto  del  Presidente\ndella Repubblica n. 309/1990 tra i reati presupposto). \n    1.7 Ai sensi degli art.  85-bis,  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica n. 309/1990 e 240-bis del  codice  penale  questo  giudice\ndovrebbe quindi disporre la confisca della somma  di  euro  3.050  in\nsequestro. \n    Diversamente -  ove  la  norma  qui  censurata  fosse  dichiarata\ncostituzionalmente illegittima, come prospettato in via principale  o\nnella questione sollevata nella prima subordinata questo giudice  non\npotrebbe  disporre  la  citata  confisca  e  dovrebbe   disporre   la\nrestituzione della somma di denaro in sequestro. \n    A tal riguardo occorre rilevare che,  in  base  alla  consolidata\ngiurisprudenza di legittimita\u0027, non potrebbe disporsi la confisca  ai\nsensi dell\u0027art. 240 del codice penale e dell\u0027art.  73,  comma  7-bis,\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990,  posto  che  non\nsussiste un nesso di pertinenzialita\u0027, in termini di strumentalita\u0027 o\ndi derivazione (prodotto, profitto o prezzo), della somma  di  denaro\nin questione rispetto alla  specifica  condotta  illecita  contestata\n(cfr., tra le altre, Cassazione Sez. 6,  Sentenza  n.  55852  del  17\nottobre 2017 Rv. 272204-01, Cassazione Sez. 4, Sentenza n. 20130  del\n19/04/2022 Rv. 283248-01 e Cassazione Sez. 4, Sentenza n.  14095  del\n20 marzo 2024 Rv. 286103-01 in motivazione). \n    Quanto   alla   questione   sollevata   in   via   di   ulteriore\nsubordinazione, nel caso in cui  l\u0027applicazione  dell\u0027istituto  della\nconfisca allargata fosse facoltativa in caso di condanna per il reato\ndi cui all\u0027art. 73, comma 5, decreto del Presidente della  Repubblica\nn. 309/1990, nel caso in esame  tale  confisca  non  potrebbe  essere\ndisposta,  posto  che  dalle  circostanze   concrete   non   emergono\nsufficienti elementi per ritenere  che  la  somma  rinvenuta  sia  il\nfrutto dell\u0027accumulo dei proventi di precedenti delitti. \n2. Non manifesta infondatezza \n    2.1 Si dubita della legittimita\u0027 costituzionale  della  norma  di\ncui all\u0027art. 85-bis,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.\n309/1990, come modificato dall\u0027art. 4, comma 3-bis del  decreto-legge\nn. 123/2023 (come convertito in legge), nella parte  in  cui  prevede\nl\u0027applicazione anche con riguardo al reato di cui all\u0027art. 73,  comma\n5, decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  309/1990  dell\u0027art.\n240-bis del codice penale, ai sensi del quale «e\u0027 sempre disposta  la\nconfisca del denaro, dei beni  o  delle  altre  utilita\u0027  di  cui  il\ncondannato non puo\u0027 giustificare la provenienza e di cui,  anche  per\ninterposta persona fisica o  giuridica,  risulta  essere  titolare  o\navere la disponibilita\u0027 a qualsiasi titolo in  valore  sproporzionato\nal proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul  reddito,  o\nalla propria attivita\u0027 economica». \n    Mentre prima della riforma del 2023 il reato di cui all\u0027art.  73,\ncomma 5, decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  309/1990  era\nespressamente  escluso  dall\u0027ambito  applicativo  dell\u0027art.   85-bis,\ndecreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  309/1990  e   quindi\ndell\u0027art.  240-bis  del  codice  penale,  ora  -  per  effetto  della\nsoppressione nell\u0027art. 85-bis dell\u0027inciso «esclusa la fattispecie  di\ncui al comma 5» - anche nelle ipotesi di condanna o  di  applicazione\npena per i fatti di lieve entita\u0027 di cui all\u0027art. 73,  comma  5  deve\nessere disposta la citata confisca c.d. allargata. \n    2.2  Quanto  alla  natura  dell\u0027istituto  della   confisca   c.d.\nallargata, ai requisiti dello stesso e alle  ragioni  storiche  della\nrelativa introduzione nell\u0027ordinamento, appare utile riportare quanto\naffermato dalla Corte Costituzionale nella gia\u0027 citata sentenza n. 33\ndel 2018: «La misura patrimoniale prevista dalla norma  censurata  si\ncolloca nell\u0027alveo delle forme \"moderne\" di confisca alle quali, gia\u0027\nda tempo, plurimi Stati europei hanno fatto ricorso  per  superare  i\nlimiti di efficacia della confisca penale \"classica\":  limiti  legati\nall\u0027esigenza di dimostrare l\u0027esistenza di un nesso di pertinenza - in\ntermini di strumentalita\u0027 o di derivazione - tra i beni da confiscare\ne il singolo reato per cui e\u0027 pronunciata  condanna.  [...]  Di  qui,\ndunque, la diffusa  tendenza  ad  introdurre  speciali  tipologie  di\nconfisca, caratterizzate sia da  un  allentamento  del  rapporto  tra\nl\u0027oggetto dell\u0027ablazione e il singolo reato, sia, soprattutto, da  un\naffievolimento degli oneri  probatori  gravanti  sull\u0027accusa.  Tra  i\ndiversi modelli di intervento in tale direzione, il piu\u0027 diffuso  nel\npanorama europeo e\u0027 quello della  cosiddetta  confisca  dei  beni  di\nsospetta origine illecita: modello al quale e\u0027 riconducibile anche la\nconfisca \"allargata\" [...].  Esso  poggia,  nella  sostanza,  su  una\npresunzione di provenienza criminosa dei beni posseduti dai  soggetti\ncondannati per taluni reati, per lo piu\u0027 (ma non sempre)  connessi  a\nforme  di  criminalita\u0027  organizzata:  in  presenza  di   determinate\ncondizioni, si presume, cioe\u0027, che il condannato abbia  commesso  non\nsolo il delitto che ha dato  luogo  alla  condanna,  ma  anche  altri\nreati, non accertati giudizialmente, dai quali deriverebbero  i  beni\ndi cui egli dispone. [...] Nella cornice  del  generale  processo  di\nvalorizzazione   degli   strumenti   patrimoniali   di   lotta   alla\ncriminalita\u0027 organizzata, da tempo in  atto  a  livello  dell\u0027Unione,\ndapprima la decisione quadro 24 febbraio 2005,  n.  2005/212/GAI  del\nConsiglio [...] e indi la direttiva 3 aprile 2014, n. 2014/42/UE  del\nParlamento europeo e del Consiglio [...] hanno, infatti, specialmente\nrichiesto agli Stati membri di riconoscere all\u0027autorita\u0027  giudiziaria\npoteri di \"confisca estesa\"  [...].  L\u0027art.  5.  paragrafo  1,  della\ncitata direttiva stabilisce, in particolare,  che  gli  Stati  membri\ndevono adottare  \"le  misure  necessarie  per  poter  procedere  alla\nconfisca, totale o parziale. dei beni che appartengono a una  persona\ncondannata per un reato  suscettibile  di  produrre,  direttamente  o\nindirettamente,   un   vantaggio   economico,   laddove   l\u0027autorita\u0027\ngiudiziaria, in base alle circostanze  del  caso,  compresi  i  fatti\nspecifici e gli elementi di prova disponibili, come il fatto  che  il\nvalore dei beni e\u0027 sproporzionato rispetto al reddito Legittimo della\npersona condannata, sia convinta che i beni in questione derivino  da\nattivita\u0027   criminose\".   Diversamente   dalla    decisione    quadro\n2005/212/GAI, la direttiva non limita l\u0027applicazione  della  confisca\nestesa ai soli reati  di  criminalita\u0027  organizzata  o  collegati  al\nterrorismo, ma la richiede anche in relazione ad una serie  di  altri\nreati  previsti  da  strumenti  normativi  dell\u0027Unione,  benche\u0027  non\ncommessi nel quadro di organizzazioni criminali. 7. Per  quanto  piu\u0027\nspecialmente attiene alla misura  prevista  dall\u0027art.  12-sexies  del\ndecreto-legge n.  306  del  1992,  essa  e\u0027  nata  storicamente  come\n«sostituto» del delitto di «possesso ingiustificato di valori».  gia\u0027\nprevisto dall\u0027art. 12-quinquies, comma 2, del medesimo decreto-legge.\n[...] La norma incriminatrice fu  dichiarata  illegittima  da  questa\nCorte. dopo un breve periodo di vigenza, con la sentenza  n.  48  del\n1994, per violazione della presunzione di  non  colpevolezza  sancita\nall\u0027art. 27, secondo comma,  Costituzione  [...]  A  fronte  di  tale\ndeclaratoria, il legislatore introdusse [...] una speciale ipotesi di\nconfisca, disciplinata in un articolo aggiunto [...] (il  12-sexies).\nLa formulazione della norma fu motivata con la necessita\u0027  di  creare\nun nuovo strumento che fosse in grado, per un verso, di realizzare le\nmedesime finalita\u0027 che si volevano raggiungere  con  /a  disposizione\ndichiarata illegittimita\u0027 [...]; per  altro  verso,  di  recepire  le\nindicazioni offerte da questa Corte con la citata sentenza n. 48  del\n1994 [...]. In tale ottica, la norma prevedeva [...] che, in caso  di\ncondanna o di applicazione della pena su richiesta  delle  parti  per\ntaluno dei delitti in essa indicali, e\u0027 \"sempre disposta\" (si tratta,\ndunque, di confisca speciale obbligatoria) \"la confisca  del  denaro,\ndei beni o delle  altre  utilita\u0027  di  cui  il  condannato  non  puo\u0027\ngiustificare la provenienza e di cui, anche  per  interposta  persona\nfisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilita\u0027\na qualsiasi titolo  in  valore  sproporzionato  al  proprio  reddito,\ndichiarato  ai  fini  delle  imposte  sul  reddito,  o  alla  propria\nattivita\u0027 economica\". la norma denunciata riconnette, dunque,  a  due\nelementi - la qualita\u0027 di  condannato  per  determinati  reati  e  la\nsproporzione del patrimonio  di  cui  il  condannato  dispone,  anche\nindirei/amen/e,  rispetto  al  suo  reddito  o  alla  sua   attivita\u0027\neconomica -  la  presunzione  che  il  patrimonio  stesso  derivi  da\nattivita\u0027  criminose  che   non   e\u0027   stato   possibile   accertare:\npresunzione, peraltro, solo relativa, potendo il condannato  vincerla\ngiustificando  la  provenienza  dei  beni.  la  confisca  \"allargata\"\nitaliana si caratterizza, quindi, rispetto  al  modello  di  confisca\n\"estesa\" prefigurato dalla direttiva 2014/42/UE (la quale si  limita,\nperaltro, a stabilire  «norme  minime»,  senza  impedire  agli  Stati\nmembri di adottare soluzioni piu\u0027 rigorose), per il  diverso  e  piu\u0027\nridotto standard probatorio. La sproporzione tra il valore dei beni e\ni redditi legittimi del condannato - che in  base  all\u0027art.  5  della\ndirettiva costituisce uno dei \"fatti specifici\" e degli \"elementi  di\nprova\" dai quali il giudice puo\u0027 trarre la convinzione che i beni  da\nconfiscare \"derivino da condotte criminose\" - vale, invece, da sola a\nfondare la misura ablativa in  esame,  allorche\u0027  il  condannato  non\ngiustifichi  la  provenienza  dei  beni,  senza  che  occorra  alcuna\nulteriore  dimostrazione  della  loro  origine  delittuosa.   8.   Al\nriguardo, costituisce, in  effetti,  approdo  ermeneutico  ampiamente\nconsolidato  nella  giurisprudenza  di  legittimita\u0027  [...]  che,  in\npresenza delle condizioni indicate dalla norma, il giudice non  debba\nricercare alcun nesso di derivazione tra i beni  confiscabili  ed  il\nreato per cui e\u0027 stata pronunciata condanna, e neppure tra i medesimi\nbeni e una piu\u0027 generica attivita\u0027 criminosa del condannato. [...] Di\nqui la conclusione per cui la  confiscabilita\u0027  non  e\u0027  esclusa  dal\nfatto che i beni siano stati acquisiti in data anteriore o successiva\nal reato per cui si e\u0027 proceduto, o che  il  loro  valore  superi  il\nprovento di tale reato. In questa prospettiva [...]  la  disposizione\nin esame si presenta espressiva di una \"scelta di politica  criminale\ndel legislatore, operata con  l\u0027individuare  delitti  particolarmente\nallarmanti, idonei a creare una accumulazione economica, a sua  volta\npossibile strumento di ulteriori delitti, e  quindi  col  trarne  una\npresunzione,  iuris  tantum,  di  origine  illecita  del   patrimonio\n\"sproporzionato\" a disposizione del  condannato  per  tali  delitti»:\npresunzione  che  trova  «base  nella  nota  capacita\u0027  dei   delitti\nindividuati dal legislatore [...] ad essere perpetrari in forma quasi\nprofessionale e a porsi quali fonti  di  illecita  ricchezza\".  [...]\nsecondo un indirizzo della giurisprudenza di  legittimita\u0027  [...]  la\npresunzione di illegittima acquisizione dei beni oggetto della misura\nresta  circoscritta,  comunque  sia,  in  un  ambito  di   cosiddetta\n«ragionevolezza temporale\". Il momento di acquisizione del  bene  non\ndovrebbe   risultare,   cioe\u0027,   talmente   lontano   dall\u0027epoca   di\nrealizzazione del \"reato spia\" da rendere ictu oculi irragionevole la\npresunzione di derivazione del bene stesso da una attivita\u0027 illecita,\nsia pure diversa  e  complementare  rispetto  a  quella  per  cui  e\u0027\nintervenuta condanna. [...] la ricordata tesi  della  \"ragionevolezza\ntemporale\" risponde, in effetti, all\u0027esigenza di evitare una  abnorme\ndilatazione della sfera di operativita\u0027 dell\u0027istituto della  confisca\n\"allargata\", il quale legittimerebbe  altrimenti  -  anche  a  fronte\ndella condanna per  un  singolo  reato  compreso  nella  lista  -  un\nmonitoraggio patrimoniale esteso  all\u0027intiera  vita  del  condannato.\n[...] Nella medesima ottica di valorizzazione della ratio legis, puo\u0027\nritenersi, peraltro, che - quando si discuta di reati che,  per  loro\nnatura, non implicano un programma criminoso dilatato nel  tempo[...]\ne che non risultino altresi\u0027 commessi, comunque sia, in un ambito  di\ncriminalita\u0027 organizzata - il giudice  conservi  la  possibilita\u0027  di\nverificare se, in relazione alle circostanze del caso concreto e alla\npersonalita\u0027 del suo autore - le quali  valgano,  in  particolare,  a\nconnotare  la  vicenda  criminosa  come  del   tutto   episodica   ed\noccasionale e produttiva di modesto arricchimento - il fatto per  cui\ne\u0027 intervenuta condanna esuli in modo  manifesto  dal  \"modello\"  che\nvale a fondare la presunzione di illecita accumulazione di  ricchezza\nda parte del condannato.» \n    2.3 A fronte del progressivo e  alluvionale  accrescimento  della\ncompagine dei reati cui e\u0027 annessa la misura  ablativa  speciale,  la\nCorte concludeva peraltro la citata sentenza  formulando  «l\u0027auspicio\nche la selezione dei  \"delitti  matrice\"  da  parte  del  legislatore\navvenga, fin tanto che l\u0027istituto conservi la sua attuale fisionomia,\nsecondo criteri ad essa strettamente coesi e, dunque, ragionevolmente\nrestrittivi. Ad evitare, infatti, evidenti tensioni sul  piano  delle\ngaranzie  che  devono  assistere  misure  tanfo  invasive  sul  piano\npatrimoniale, non puo\u0027 non sottolinearsi l\u0027esigenza che  la  rassegna\ndei reati presupposto si fondi su tipologie e modalita\u0027 di  fatti  in\nse\u0027 sintomatiche di un illecito arricchimento del  loro  autore,  che\ntrascenda la singola vicenda giudizialmente accertala, cosi\u0027 da poter\nveramente annettere il patrimonio \"sproporzionato\" e \"ingiustificato\"\ndi cui l\u0027agente dispone ad una ulteriore attivita\u0027 criminosa  rimasta\n\"sommersa\"». \n    2.4 Nonostante tale auspicio, in seguito il legislatore ha esteso\nl\u0027ambito applicativo della confisca allargata (la cui  disciplina  e\u0027\nora sostanzialmente confluita nell\u0027art. 240-bis del codice penale)  a\ndiversi altri reati, tra cui - per quanto qui rileva - quello di  cui\nall\u0027art. 73, comma 5, decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.\n309/1990. \n    In tal caso pare violato il principio di  ragionevolezza  di  cui\nall\u0027art. 3 della Costituzione, oltre al diritto di proprieta\u0027 di  cui\nall\u0027art. 42 della Costituzione. \n    Nella sentenza  n.  223  del  2022  la  Corte  Costituzionale  ha\naffermato che «i fatti di piccolo spaccio» di cui all\u0027art. 73,  comma\n5,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   n.   309/1990   «si\ncaratterizzano per un\u0027offensivita\u0027 contenuta per  essere  modesto  il\nquantitativo di sostanze stupefacenti oggetto di  cessione.  Di  qui,\nnon e\u0027 ragionevole presumere  che  la  «redditivita\u0027»  dell\u0027attivita\u0027\ndelittuosa sia stola tale da determinare il superamento da parte  del\nreo dei limiti di reddito contemplati dall\u0027art. 76  del  decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 115 del 2002 per ottenere l\u0027ammissione\nal beneficio del patrocinio a spese dello Stato». La Corte dopo avere\nsottolineato l\u0027eterogeneita\u0027 del reato di cui all\u0027art. 73,  comma  5,\ndecreto del Presidente della Repubblica  n.  309/1990  rispetto  agli\naltri delitti cui si applicava la norma allora censurata, ha  inoltre\nsottolineato che il reato in questione «e\u0027 privo dell\u0027idoneita\u0027 ex se\na far presumere un livello di reddito superiore  alla  (peraltro  non\nesigua)  soglia  minima  dell\u0027art.  76,  comma  1,  del  decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 115 del 2002 (id est un reddito  IRPEF\ndi circa mille euro al  mese),  in  ragione  dei  proventi  derivanti\ndall\u0027attivita\u0027 criminosa. E\u0027 anzi vero il contrario: si tratta spesso\ndi  manovalanza   utilizzata   dalla   criminalita\u0027   organizzata   e\nproveniente dalle fasce marginali dei «non abbienti», ossia di quelli\nche sono sprovvisti dei «mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni\ngiurisdizione» (art. 24, terzo comma, Costituzione)». \n    La Corte  ha  quindi  ritenuto  manifestamente  irragionevole  la\npresunzione  (pur  relativa)  operata  dal  legislatore   quanto   al\nsuperamento  della  soglia  fissata  per  l\u0027ammissione  al   Gratuito\nPatrocinio da parte di coloro che fossero  stati  condannati  per  il\nreato ex art 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica  n.\n309/1990. Detto in altri termini, la condanna per il reato ex art 73,\ncomma 5, decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  309/1990  non\nlegittima la presunzione (anche solo  relativa)  di  un  accumulo  di\nricchezza da parte del suo autore. \n    Nel caso in esame la  finalita\u0027  della  presunzione  relativa  e\u0027\ndiversa (la confisca allargata delle somme e dei beni disponibili che\nsiano  sproporzionate  rispetto  al  reddito  e  di   cui   non   sia\ngiustificata la provenienza), ma il presupposto da cui  ha  mosso  il\nlegislatore e\u0027 sempre lo stesso, e cioe\u0027 il fatto  che  il  reato  in\nquestione sarebbe idoneo a creare una accumulazione  economica,  tale\nda giustificare, da un lato, la presunzione (relativa) di un  livello\ndi reddito superiore alla soglia minima dell\u0027art.  76,  comma  1  del\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e, dall\u0027altro. la\npresunzione (relativa) di origine delittuosa del denaro  e  dei  beni\nsproporzionati al reddito di cui il prevenuto non abbia  giustificato\nla provenienza. \n    Trattasi pero\u0027 di presupposto non confacente alla  realta\u0027.  Come\nsottolineato nella citata sentenza n. 223 del  2022,  il  delitto  ex\nart. 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990\nnon e\u0027 connotato dalla particolare redditivita\u0027 che  giustificherebbe\nla citala presunzione, essendo viceversa  spesso  reato  commesso  da\n«bassa manovalanza» priva di significativi mezzi economici. \n    La ridotta offensivita\u0027 del reato ex art. 73,  comma  5,  decreto\ndel Presidente della Repubblica n. 309/1990 e\u0027 stata  ribadita  dalla\nCorte Costituzionale anche nella sentenza n.  43  del  2024  e  nella\nsentenza  n.  88  del  2023,  nelle  quali  e\u0027  stata  censurata   la\npresunzione assoluta di pericolosita\u0027 sociale del soggetto condannato\nper detto reato ai  fini  delle  procedure  di  regolarizzazione  del\nrapporto di lavoro e di rinnovo del permesso di soggiorno. \n    2.5  E\u0027  si\u0027  vero  che  l\u0027istituto  della   confisca   allargata\npresuppone l\u0027effettivo rinvenimento  di  somme  di  denaro  (o  altre\nutilita\u0027) sproporzionate al reddito, cio\u0027 che potrebbe  far  apparire\nragionevole la presunzione. E nel caso  di  specie,  ad  esempio,  il\nprevenuto e\u0027 stato trovato in possesso di circa 3.000 euro  a  fronte\ndi un reddito nullo. \n    Tuttavia, il mero possesso  non  giustificato  di  una  somma  di\ndenaro (peraltro non elevata. per quanto sproporzionata  al  reddito)\nnon rende ragionevole la presunzione nella misura in cui la tipologia\ndi delitto (per cui  vi  e\u0027  condanna),  pur  postulando  o  comunque\nessendo accompagnata abitualmente da un fine di lucro, non e\u0027 di  per\nse\u0027 idonea a determinare  un  significativo  accumulo  di  ricchezza.\nPossesso  di  somme  di  denaro  (o   altre   utilita\u0027)   in   misura\nsproporzionata al reddito e mancata  giustificazione  della  relativa\nprovenienza non legittimano cioe\u0027 di per se\u0027 la presunzione, ma  solo\na condizione che il reato per cui vi e\u0027 condanna sia connotato da una\nsignificativa redditivita\u0027 e  quindi  sia  idoneo  a  determinare  un\naccumulo di ricchezza (cosicche\u0027 le  somme/utilita\u0027  rinvenute  -  in\nmisura  sproporzionata  al  reddito  e  senza  giustificazione  della\nrelativa provenienza - possano  ragionevolmente  attribuirsi  ad  una\npregressa analoga attivita\u0027 delittuosa). \n    Diversamente  opinando,  del  resto,  si  dovrebbe  ritenere  che\nqualunque delitto determinato - in astratto o anche solo in  concreto\n- da fine di lucro possa giustificare analoga  presunzione  a  fronte\ndel rinvenimento di somme di denaro  (o  altre  utilita\u0027)  che  siano\nsproporzionate rispetto al reddito  e  la  cui  provenienza  non  sia\ngiustificata:  anche  un  piccolo  furto   al   supermercato   o   la\nricettazione di beni di valore modesto  o  la  vendita  ambulante  di\nprodotti con  marchi  falsi,  reati  che,  per  quanto  eventualmente\ncommessi in modo non  occasionale,  non  sono  connotati  da  elevata\nredditivita\u0027. Ne risulterebbero chiaramente sacrificate le  «garanzie\nche devono assistere misure tanto invasive sul piano patrimoniale». \n    Viceversa, lo stesso legislatore,  con  riguardo  al  delitto  di\nricettazione, ha escluso che l\u0027istituto della confisca  allargata  si\napplichi in caso di condanna per fatti di particolare tenuita\u0027. \n    D\u0027altro  canto,  i   soggetti   che   realizzano   simili   reati\nappartengono spesso a «fasce marginali» di non abbienti, che  operano\nal di fuori dei canali abituali e comunque  ufficiali,  e  quindi  in\nmodo non tracciabile, anche ove non commettano delitti. \n    Ad esempio, nel caso di specie l\u0027imputato e\u0027 soggetto  irregolare\nsul territorio italiano, quindi privo di  iscrizione  anagrafica,  di\nattivita\u0027 lavorativa regolare, di conti correnti  o  altri  strumenti\nfinanziari di accesso al credito bancario. Se e\u0027 vero che per  andare\nesente da confisca  allargata  egli  non  ha  l\u0027onere  di  dimostrare\ncompiutamente l\u0027origine  lecita  del  denaro  rinvenuto,  venendo  in\nrilievo «un semplice onere di allegazione  di  elementi  che  rendano\ncredibile la provenienza lecita dei beni», si deve pero\u0027 rilevare che\nnel citato contesto, da un lato, ogni somma o utilita\u0027 sarebbe sempre\nsproporzionata (posto che il reddito ufficiale e\u0027  sempre  nullo)  e.\ndall\u0027altro, ogni deduzione sarebbe necessariamente priva non solo  di\nriscontri, ma anche di ogni possibile specificazione  in  termini  di\nimporti  precisi,  soggetti  coinvolti,  date,  ecc.  (la  Corte   di\nCassazione nella sentenza Sez. 4, Sentenza n. 18608 del 22 marzo 2024\nRv.  286254-01  ha  sottolineato  che  l\u0027imputato  puo\u0027  superare  la\npresunzione sulla base di specifiche e verificate allegazioni). \n    2.6 Anche la disamina della genesi della norma qui censurata  non\nfornisce elementi utili alla luce dei quali la stessa possa ritenersi\nragionevole. \n    La versione  attuale  della  disposizione  dell\u0027art.  85-bis  del\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e\u0027  il  risultato\ndella modifica apportata dall\u0027art. 4, comma 3-bis  del  decreto-legge\nn. 123/2023, come modificato in sede di conversione in  legge  (legge\nn. 159/2023). \n    Piu\u0027 precisamente, la versione originaria dell\u0027art. 4 del  citato\ndecreto-legge - dopo avere previsto alcune novita\u0027 in materia di armi\ne  oggetti  atti  ad  offendere  -  al  terzo  comma   prevedeva   un\ninnalzamento (da quattro a cinque  anni)  del  massimo  edittale  del\nreato di cui all\u0027art. 73,  comma  5,  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica n. 309/1990. \n    Nel corso dei lavori preparatori del Senato per la conversione in\nlegge del decreto, in Commissione in sede referente nella seduta  del\n25 ottobre 2023 erano approvati due emendamenti, il 4 novembre e il 4\ndicembre (terza versione), che  modificavano  l\u0027art.  4  del  decreto\nrispettivamente prevedendo la soppressione nell\u0027art. 85-bis,  decreto\ndel Presidente della Repubblica n. 309/1990 delle parole «esclusa  la\nfattispecie di cui al comma  5»  (cosi\u0027,  in  definitiva,  prevedendo\nanche per il delitto ex art. 73,  comma  5,  decreto  del  Presidente\ndella  Repubblica  n.  309/1990  l\u0027operativita\u0027  obbligatoria   della\nconfisca allargata) e configurando nell\u0027ambito del  delitto  ex  art.\n73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990  una\nnuova ipotesi speciale («quando la condotta assume caratteri  di  non\noccasionalita\u0027»), sanzionata con la pena della reclusione da diciotto\nmesi a cinque anni e della multa da  euro  2.500  a  euro  10.329  (e\ndunque con un minimo edittale decisamente piu\u0027 alto rispetto a quello\nprevisto per l\u0027ipotesi ordinaria dall\u0027art. 73, comma 5,  decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990). \n    Il testo dell\u0027art. 4, decreto-legge n. 123/2023  nella  parte  in\nquestione sarebbe poi rimasto immutato nel corso  della  disamina  in\nassemblea e poi alla Camera dei Deputati. \n    Nell\u0027ambito di un intervento tanto articolato  (il  decreto-legge\nn. 123/2023 e la legge  di  conversione  investivano  numerose  altre\nmaterie) non pare che il singolo  profilo  ora  in  esame  sia  stato\noggetto di particolare approfondimento. \n    Una disamina (probabilmente non esaustiva) dei lavori preparatori\nnon ha consentito a questo giudice di rinvenire l\u0027esplicitazione  dei\nmotivi per  cui  -  a  fronte  dell\u0027auspicio  formulato  dalla  Corte\nCostituzionale nella sentenza 33 del 2018 e delle osservazioni svolte\ndalla stessa Corte nella sentenza  223  del  2022  circa  la  modesta\nredditivita\u0027 del delitto ex art. 75, comma 5, decreto del  Presidente\ndella Repubblica n. 309/1990 - si sia proceduto ad estendere anche  a\ntale  delitto  l\u0027operativita\u0027  della  confisca  allargata.   Non   si\nrinvengono  considerazioni  (ne\u0027  tanto  meno  riferimenti  a   studi\naccademici o a rilevazioni statistiche) circa gli  aspetti  economici\ndel fenomeno, quali i prezzi  di  vendita  sul  mercato  delle  varie\nsostanze e i margini di guadagno per gli autori del  reato,  o  circa\nl\u0027entita\u0027 del reimpiego dei proventi del delitto. \n    La  ragione  di  un  simile  intervento  e\u0027   allora   forse   da\nrintracciare  nella  volonta\u0027  del   legislatore   di   punire   piu\u0027\nseveramente lo spaccio di stupefacenti anche  ove  il  singolo  fatto\nrisulti di lieve entita\u0027; in tal senso,  pare  significativo  che  la\nnovella si accompagni all\u0027incremento  del  massimo  edittale  e  alla\nprevisione di una nuova fattispecie  (aggravata)  in  cui  il  minimo\nedittale e\u0027 sensibilmente aumentato. \n    Un tale impiego in funzione punitiva dell\u0027istituto pare pero\u0027 non\ncoerente con la  natura  e  il  presupposto  dello  stesso:  trattasi\ninfatti  di  misura  di  sicurezza  patrimoniale  a   carattere   non\nsanzionatorio che presuppone l\u0027idoneita\u0027 dei delitti matrice a creare\nuna accumulazione economica,  a  sua  volta  possibile  strumento  di\nulteriori delitti. \n    2.7 L\u0027art. 3 della Costituzione pare violato anche  con  riguardo\nal principio di uguaglianza. \n    In particolare, pare costituire un idoneo  tertium  comparationis\nil delitto di cui all\u0027art. 74, comma 6, decreto del Presidente  della\nRepubblica n. 309/1990: l\u0027applicabilita\u0027 della confisca allargata  ai\nfatti di lieve entita\u0027 pare irragionevole nella misura in  cui  detto\nistituto non puo\u0027 viceversa  trovare  applicazione  con  riguardo  al\ndelitto  associativo  di  cui  all\u0027art.  74,  comma  6,  decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990. \n    Come e\u0027 noto, «l\u0027associazione [...] costituita per  commettere  i\nfatti descritti dal  comma  5  dell\u0027articolo  73»  integra  un  reato\nautonomo, e non una mera circostanza attenuante indipendente dei piu\u0027\ngravi delitti di cui all\u0027art. 74, comma 1 e 2, decreto del Presidente\ndella Repubblica n. 309/1990, posto che il rinvio all\u0027art. 416, comma\nl e 2 del codice penale - contenuto nel  citato  art.  74,  comma  6,\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 -  e\u0027  un  rinvio\nquoad factum e non un mero rinvio quoad poenam  (Cassazione  Sez.  U,\nSentenza n. 34475 del 23 giugno 2011 Rv. 250352 - 01, Cassazione Sez.\n3 - Sentenza n. 44837 del 6 febbraio 2018 Rv. 274696 - 01). \n    In ragione di tale natura autonoma del delitto ex art. 74,  comma\n6, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, la  Corte  di\nCassazione (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 27770 dell\u002711 giugno  2015\nRv. 267226 - 01 e Cassazione  Sez.  6  -  Sentenza  n.  6247  dell\u002711\ngennaio 2024 Rv. 286083 -  01)  ha  affermato  che  l\u0027istituto  della\nconfisca allargata - applicabile ai delitti ex art. 74, comma 1 e  2,\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, prima in ragione\ndella previsione diretta da parte dell\u0027art. 12-sexies,  comma  1  del\ndecreto-legge n. 306/1992, ora  in  ragione  del  combinato  disposto\ndegli artt. 240-bis del codice penale e 51, comma 3-bis del codice di\nprocedura penale - non si applica nel caso di condanna per  il  reato\ndi associazione per delinquere finalizzata alla commissione di  fatti\ndi lieve entita\u0027 di cui all\u0027art. 74, comma 6, decreto del  Presidente\ndella Repubblica n. 309/1990. \n    Conseguentemente,  mentre  chi  si  associ  per  commettere   una\npluralita\u0027 di delitti ex art. 73, comma  5,  decreto  del  Presidente\ndella Repubblica n. 309/1990 in caso di condanna non e\u0027  di  per  se\u0027\npassibile di confisca  allargata  (salvo  sia  condannato  anche  per\nqualche reato fine), colui che sia condannato per un singolo reato ex\nart. 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990\n(eventualmente, come nel caso di specie, anche  solo  di  detenzione)\npotra\u0027 essere soggetto a confisca allargata. \n    La disparita\u0027 di trattamento risulta irragionevole, posto  che  -\nse il presupposto della confisca allargata e\u0027 l\u0027idoneita\u0027 del delitto\naccertato a determinare un accumulo  di  ricchezza,  con  conseguente\npericolo di «utilizzazione delle  risorse  per  il  finanziamento  di\nulteriori   delitti   o   del    loro    reimpiego    nel    circuito\neconomico-finanziario»   -   cio\u0027   vale   sicuramente    piu\u0027    per\nl\u0027associazione (costituita per realizzare una serie indeterminata  di\nreati e normalmente connotata da un riutilizzo dei proventi del reato\nper commettere nuove attivita\u0027 delittuose) che  non  per  il  singolo\nreato ex art. 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n.\n309/1990,  eventualmente  commesso  in  modo  occasionale   o   dalla\n«manovalanza utilizzala dalla criminalita\u0027 organizzata». \n    Il paradosso e\u0027 tanto piu\u0027 evidente ove si consideri che non sono\npassibili      di      confisca       allargata       neppure       i\npromotori/fondatori/organizzatori dell\u0027associazione ex art. 74, comma\n6, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, vale a dire i\nsoggetti che normalmente traggono maggior profitto  dai  traffici  di\nstupefacenti e che maggiormente sono in grado di destinare  denaro  e\nbeni alla realizzazione di nuovi  reati;  per  gli  stessi,  inoltre,\ntalora/spesso  non  e\u0027  possibile  l\u0027accertamento  del  concorso  nei\nsingoli reati fine (e quindi la condanna per gli  stessi),  cosicche\u0027\nnon e\u0027 possibile neppure a tale titolo la confisca allargata. \n    2.8 In via subordinata, si chiede alla  Corte  Costituzionale  di\ndichiarare l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale della norma di cui ex art.\n85-bis, decreto del Presidente della  Repubblica  n.  309/1990  nella\nparte in cui, con riguardo al reato di  cui  all\u0027art.  73,  comma  5,\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990,  non  limita  il\nproprio ambito applicativo all\u0027ipotesi  in  cui  la  condotta  assuma\ncaratteri di non occasionalita\u0027. \n    In  tale  ipotesi  circostanziale,  infatti,  ferma  restando  la\ncriticita\u0027 legata alla modesta redditivita\u0027 del  reato  ex  art.  73,\ncomma  5,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  309/1990,\nl\u0027accertamento  con  i  crismi  del   processo   penale   della   non\noccasionalita\u0027 della condotta fornisce quanto meno una garanzia circa\nla precedente commissione di delitti dello stesso tipo, laddove -  in\ndifetto  -  tale  precedente  commissione  ai  fini  della   confisca\nallargata e\u0027 solo presunta. \n    In sostanza, ove della questione subordinata venisse accolta  per\nl\u0027operativita\u0027 della confisca  allargata  sarebbe  necessario  quanto\nmeno  l\u0027accertamento  (contestuale  o   nell\u0027ambito   di   precedenti\nsentenze) della commissione di  ulteriori  reati  analoghi,  che  non\nsarebbe oggetto di  presunzione;  permarrebbe  viceversa  l\u0027ulteriore\nprofilo di presunzione, relativo cioe\u0027 al fatto che  il  denaro  e  i\nbeni  trovati  nella  disponibilita\u0027  del  soggetto   (sproporzionati\nrispetto al reddito e di cui non  sia  giustificata  la  provenienza)\nderivino da tali ulteriori delitti. \n    In tale ipotesi, pur essendo minima la redditivita\u0027 del reato,  a\nfronte di una pluralita\u0027 di reati analoghi (ad una distanza temporale\nnon  elevata  l\u0027uno  dall\u0027altro)  sarebbe   meno   irragionevole   la\npresunzione di illecita accumulazione della ricchezza. \n    2.9 In  via  ulteriormente  subordinata,  si  chiede  alla  Corte\nCostituzionale  di  rendere   facoltativa,   anziche\u0027   obbligatoria,\nl\u0027operativita\u0027 della confisca allargata con riguardo  al  delitto  ex\nart.  73,  comma  5,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.\n309/1990. \n    Nella  citata  sentenza  33   del   2018   la   Corte,   in   via\ninterpretativa, ha gia\u0027 riconosciuto al  giudice  la  possibilita\u0027  -\n«quando si discuta di reati che, per loro natura,  non  implicano  un\nprogramma criminoso dilatato nel tempo  [...]  e  che  non  risultino\naltresi\u0027  commessi,  comunque  sia,  in  un  ambito  di  criminalita\u0027\norganizzata» - di «verificare se, in relazione alle  circostanze  del\ncaso concreto e alla personalita\u0027 del suo autore - le quali  valgano,\nin particolare, a connotare  la  vicenda  criminosa  come  del  tutto\nepisodica ed occasionale e produttiva di modesto arricchimento  -  il\nfatto per cui e\u0027 intervenuta condanna esuli  in  modo  manifesto  dal\n\"modello\" che vale a fondare la presunzione di illecita accumulazione\ndi  ricchezza  da  parte  del  condannalo.»  In  presenza   di   tali\ncondizioni, che renderebbero evidente I insussistenza  di  un  quadro\ncomplessivo  conforme  alla  ratio  giustificatrice  della   confisca\nallargata, il giudice potrebbe astenersi dal disporre la confisca. Si\nrichiede quindi che il fatto «esuli in modo manifesto dal modello». \n    Qualora la Corte non ritenga che gia\u0027 in via generale e  astratta\nil reato ex art. 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica\nn. 309/1990 esuli dal modello per  le  ragioni  gia\u0027  esplicitate,  e\nquindi non accolga le questioni gia\u0027 sopra illustrate, si chiede  che\nriconosca al giudice un maggiore margine di  apprezzamento,  che  non\nconsista  solo  nel  verificare  l\u0027eventuale  dissonanza  del   fatto\nconcreto rispetto al modello - circostanza che  dovrebbe  essere  del\ntutto eccezionale  -  ma  nel  verificare,  alla  luce  di  tutte  le\ncircostanze concrete (quantitativo e tipologia di sostanze, modalita\u0027\ndella  detenzione,  eventuale  profitto  conseguito,  stile  di  vita\ndell\u0027imputato, eventuali precedenti, entita\u0027  dei  valori  rinvenuti,\necc.), se la presunzione sottostante  all\u0027istituto  sia  giustificata\nnel singolo caso concreto. \n    A fronte di reati commessi in ambito di criminalita\u0027  organizzata\no  comunque  connotati  da  un\u0027elevata  redditivita\u0027  si   giustifica\nl\u0027obbligatorieta\u0027 della confisca allargata  (fatta  salva  l\u0027evidente\nestraneita\u0027 del fatto concreto rispetto  al  modello,  per  l\u0027elevata\ndistanza temporale dell\u0027acquisizione del cespite patrimoniale  o  per\naltra ragione), in quanto la presunzione di illecita accumulazione di\nricchezza da parte del  condannato  risponde  all\u0027id  quod  plerumque\naccidit. Rispetto ad un reato - quale quello ex  art.  73,  comma  5,\ndecreto del Presidente della Repubblica  n.  309/1990  -  normalmente\nconnotato da una redditivita\u0027 modesta e  in  relazione  al  quale  e\u0027\ndunque agevole formulare ipotesi in cui la presunzione di  legge  non\nsi   giustifichi,   l\u0027obbligatorieta\u0027    della    confisca    risulta\nirragionevole. Si ritiene  viceversa  piu\u0027  ragionevole  affidare  al\nprudente apprezzamento del giudice, sulla base di tutte le  evenienze\ndel caso concreto, la disposizione o meno della confisca. \n3. Possibilita\u0027 di un\u0027interpretazione conforme \n    Non risultano percorribili interpretazioni conformi  della  norma\nora censurata alle citate disposizioni della Costituzione. \n    Piu\u0027  precisamente,  quanto  alla  questione  sollevata  in   via\nprincipale e alla  prima  subordinata  il  dato  letterale  dell\u0027art.\n85-bis, decreto del Presidente della Repubblica n.  309/1990  risulta\nchiaro e univoco nel prevedere l\u0027applicabilita\u0027 dell\u0027art. 240-bis del\ncodice penale - e quindi dell\u0027istituto della confisca allargata -  in\ntutti i casi di condanna o applicazione pena per uno dei  delitti  di\ncui all\u0027art. 73, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990,\nquindi anche per  il  delitto  ex  art.  73,  comma  5,  decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990. \n    Rispetto  alla   questione   sollevata   in   via   ulteriormente\nsubordinata, la Corte Costituzionale nella  citata  sentenza  33  del\n2018 ha gia\u0027  riconosciuto  al  giudice  un  certo  margine  in  sede\ninterpretativa,  affinche\u0027   verifichi   «se,   in   relazione   alle\ncircostanze del caso concreto e  alla  personalita\u0027  del  suo  autore\n[...] il  fatto  per  cui  e\u0027  intervenuta  condanna  esuli  in  modo\nmanifesto dal «modello» che vale a fondare la presunzione di illecita\naccumulazione  di  ricchezza   da   parte   del   condannato».   Tale\ninterpretazione adeguatrice postula pero\u0027 una palese estraneita\u0027  del\nfatto concreto rispetto al modello, laddove nella  soluzione  che  si\nritiene di  dover  suggerire  l\u0027applicazione  sarebbe  facoltativa  e\npresupporrebbe cioe\u0027 la constatazione in  positivo  di  elementi  che\ngiustifichino la presunzione di accumulo illecito di ricchezza, e non\nsemplicemente che non sia evidente il contrario. \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    Visti gli articoli  134  Costituzione,  23  ss.  della  legge  n.\n87/1953; \n    ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata; \n    solleva d\u0027ufficio questione di legittimita\u0027 costituzionale -  per\nviolazione degli articoli 3 e 42 Costituzione - della  norma  di  cui\nall\u0027art. 85-bis, decreto del Presidente della Repubblica n.  309/1990\nnella parte in cui non esclude  dal  proprio  ambito  applicativo  le\nipotesi di condanna o di applicazione della pena su  richiesta  delle\nparti per il reato di cui  all\u0027art.  73,  comma  5  del  decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990; \n    in subordine, della norma di cui all\u0027art. 85-bis del decreto  del\nPresidente della Repubblica n.  309/1990  nella  parte  in  cui,  con\nriguardo al reato di  cui  all\u0027art.  73,  comma  5  del  decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990, non limita il proprio ambito\napplicativo all\u0027ipotesi di cui all\u0027art. 73, comma 5, secondo periodo,\ndecreto del Presidente  della  Repubblica  n.  309/1990  («quando  la\ncondotta assume caratteri di non occasionalita\u0027»); \n    in via ulteriormente subordinata, del  combinato  disposto  degli\narticoli 85-bis  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.\n309/1990 e 240-bis del codice penale nella parte in cui, con riguardo\nall\u0027ipotesi di condanna o di applicazione pena per il delitto di  cui\nall\u0027art. 73, comma 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.\n309/1990, prevede che e\u0027 sempre disposta la confisca del denaro,  dei\nbeni  o  delle  altre  utilita\u0027  di  cui  il  condannato   non   puo\u0027\ngiustificare la provenienza e di cui, anche  per  interposta  persona\nfisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilita\u0027\na qualsiasi titolo  in  valore  sproporzionato  al  proprio  reddito,\ndichiarato  ai  fini  delle  imposte  sul  reddito,  o  alla  propria\nattivita\u0027 economica, anziche\u0027 prevedere che il giudice possa disporre\nla confisca in questione; \n    Sospende  il  giudizio  in  corso,  ed  i  relativi  termini   di\nprescrizione, fino  alla  definizione  del  giudizio  incidentale  di\nlegittimita\u0027 costituzionale. \n    Dispone l\u0027immediata trasmissione alla Corte Costituzionale  della\npresente ordinanza e degli atti del procedimento,  comprensivi  della\ndocumentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte\ncomunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. \n    Manda  alla  Cancelleria  per  la  notificazione  della  presente\nordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri,  nonche\u0027  per  la\ncomunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati  e  del  Senato\ndella Repubblica e  per  la  successiva  trasmissione  del  fascicolo\nprocessuale alla Corte Costituzionale. \n    Da\u0027 atto, anche ai fini di cui all\u0027art. 23, comma 4  della  legge\nn. 87/1953, che la presente ordinanza e\u0027 stata  letta  in  udienza  e\nche, pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro  che  sono  o\ndevono considerarsi presenti, ex art. 148,  comma  5  del  codice  di\nprocedura penale. \n      Firenze, 30 settembre 2024 \n \n                         Il Giudice: Attina\u0027","elencoNorme":[{"id":"62148","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dpr","denominaz_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"09/10/1990","data_nir":"1990-10-09","numero_legge":"309","descrizionenesso":"come modificato 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