HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/205
Request options
[
  "headers" => [
    "Content-Type" => "application/json"
  ]
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 166
    "request_size" => 301
    "total_time" => 0.242535
    "namelookup_time" => 0.000442
    "connect_time" => 0.032496
    "pretransfer_time" => 0.074564
    "size_download" => 58347.0
    "speed_download" => 241103.0
    "starttransfer_time" => 0.074582
    "primary_ip" => "66.22.43.24"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "65.108.230.242"
    "local_port" => 38372
    "http_version" => 3
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 74489
    "connect_time_us" => 32496
    "namelookup_time_us" => 442
    "pretransfer_time_us" => 74564
    "starttransfer_time_us" => 74582
    "total_time_us" => 242535
    "start_time" => 1765352615.7222
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/205"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#830
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#809 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#797 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 66.22.43.24...\n
      * TCP_NODELAY set\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (66.22.43.24) port 443 (#0)\n
      * ALPN, offering h2\n
      * ALPN, offering http/1.1\n
      * successfully set certificate verify locations:\n
      *   CAfile: /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt\n
        CApath: none\n
      * SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384\n
      * ALPN, server accepted to use h2\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Nov 19 00:00:00 2024 GMT\n
      *  expire date: Dec 20 23:59:59 2025 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * Using HTTP2, server supports multi-use\n
      * Connection state changed (HTTP/2 confirmed)\n
      * Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0\n
      * Using Stream ID: 1 (easy handle 0x1698560)\n
      > POST /servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/205 HTTP/2\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Content-Type: application/json\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      \r\n
      * Connection state changed (MAX_CONCURRENT_STREAMS == 128)!\n
      < HTTP/2 200 \r\n
      < content-type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < cache-control: no-cache\r\n
      < pragma: no-cache\r\n
      < content-encoding: UTF-8\r\n
      < date: Wed, 10 Dec 2025 07:43:34 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/2 200 "
    "content-type: application/json;charset=UTF-8"
    "cache-control: no-cache"
    "pragma: no-cache"
    "content-encoding: UTF-8"
    "date: Wed, 10 Dec 2025 07:43:34 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoOrdinanza":{"anno":"2025","numero":"205","numero_parte":"1","autorita":"Tribunale amministrativo regionale per il Lazio","localita_autorita":"","data_deposito":"28/08/2025","data_emissione":"","data_gazzetta":"29/10/2025","numero_gazzetta":"44","anno_decisione":"","numero_decisione":"","data_seduta":"23 febbraio 2026","descrizione_fissazione":"Camera di Consiglio","stato_fissazione":"2","relatore":"PATRONI GRIFFI","oggetto_lungo":"\u003cp\u003eBeni culturali - Uscita dal territorio nazionale – Previsione che è soggetta ad autorizzazione l’uscita definitiva dal territorio delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, tranne le previste eccezioni, sia superiore ad euro 13.500 – Previsione che non è soggetta all’autorizzazione l’uscita delle medesime cose, il cui valore sia inferiore a euro 13.500 e che in tali casi l\u0027interessato ha l\u0027onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al d. P.R n. 445 del 2000, che le cose da trasferire all\u0027estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l\u0027autorizzazione – Previsione che colui che intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose indicate nell\u0027art. 65, comma 3, del d. lgs. n. 42 del 2004, deve farne denuncia e presentarle al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di esse, il valore venale, al fine di ottenere l\u0027attestato di libera circolazione – Previsione che l’ufficio esportazione, qualora non abbia già provveduto al rilascio o diniego dell’attestato di libera circolazione, può proporre al Ministero dei ben culturali l’acquisto coattivo della cosa per la quale è richiesto tale attestato – Denunciata disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe sia sotto il profilo oggettivo della differente tipologia di beni di interesse culturale, sia sotto il profilo soggettivo avuto riguardo ai relativi possessori, detentori, proprietari, operatori economici del settore – Individuazione di un valore sottosoglia aleatorio e irrazionale che affievolisce la promozione e la tutela del patrimonio culturale nazionale, consentendo la più agevole circolazione privata dei beni in parola – Irragionevole inibizione del potere discrezionale dell’amministrazione di individuare elementi che giustificano l’imposizione di una particolare tutela, finanche quella di acquisizione coattiva, anche di beni di valore relativamente o presuntivamente modesto – Violazione del principio del buon andamento – Lesione del principio di ragionevolezza.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e-\u0026nbsp;Decreto-legislativo 22 gennaio 2004, n 42, artt. 70, 68 e 65, comma 3, lettera a), secondo periodo, nonché commi 4 e 4-bis.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Costituzione, artt.\u0026nbsp;3, comma 1, 9, commi primo e secondo, e 97, secondo comma.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eBeni culturali – Ingresso nel territorio nazionale – Previsione che la spedizione in Italia da uno Stato membro dell\u0027Unione europea o l\u0027importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell\u0027art. 65, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono certificati, a domanda, dall\u0027ufficio di esportazione – Denunciata omessa applicazione di tale regime normativo ai beni di cui all’art. 65, commi 4 e 4-bis del d.lgs. n. 42 del 2004 il cui valore sia inferiore ad euro 13.500 – Disparità di trattamento che si determina in relazione ai beni importati di valore superiore alla soglia, i quali appaiono beneficiare di una esenzione rispetto agli interventi di tutela statale, qualora siano stati oggetto di dichiarazione di importazione – Disposizione discriminatoria, e palesemente irragionevole - Sacrificio imposto all’iniziativa economica privata e alla proprietà sproporzionato rispetto al necessario, dato che verrebbero ostacolati gli scambi culturali e commerciali oltre che le attività di restauro e valorizzazione e conservazione dei beni di valore culturale – Irragionevolezza dell’intervento pubblico che lede il principio di buon andamento – Lesione dell’autonomia negoziale ritenuto uno dei diritti inviolabili dell’uomo come singolo.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e-\u0026nbsp;Decreto-legislativo 22 gennaio 2004, n 42, artt. 72 e 65, comma 3, lettera a), secondo periodo, nonché commi 4 e 4-bis.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Costituzione, artt. 2, 3, 41, 42 e 97.\u003c/p\u003e","prima_parte":"James Barry Fine Art Limited","prima_controparte":"Ministero della Cultura","altre_parti":"Musei reali di Torino, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano","testo_atto":"N. 205 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 agosto 2025\n\r\nOrdinanza del 28 agosto 2025 del Tribunale  amministrativo  regionale\nper il Lazio sul ricorso proposto da James  Barry  Fine  Art  Limited\ncontro  Ministero  della   cultura,   Musei   reali   di   Torino   e\nSoprintendenza archeologica belle arti  e  paesaggio  per  la  Citta\u0027\nmetropolitana di Milano. \n \nBeni culturali - Uscita dal territorio nazionale - Previsione che  e\u0027\n  soggetta ad autorizzazione l\u0027uscita definitiva dal territorio delle\n  cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse  culturale,\n  siano opera di autore non piu\u0027 vivente e la cui esecuzione  risalga\n  ad  oltre  settanta  anni,  il  cui  valore,  tranne  le   previste\n  eccezioni, sia superiore ad euro 13.500 -  Previsione  che  non  e\u0027\n  soggetta all\u0027autorizzazione l\u0027uscita delle medesime  cose,  il  cui\n  valore sia inferiore a euro 13.500 e che in tali casi l\u0027interessato\n  ha l\u0027onere di comprovare al  competente  ufficio  di  esportazione,\n  mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al d.P.R  n.\n  445 del 2000, che le cose da trasferire all\u0027estero rientrino  nelle\n  ipotesi per le quali non e\u0027 prevista l\u0027autorizzazione -  Previsione\n  che colui che intende far uscire in via definitiva  dal  territorio\n  della Repubblica le cose indicate nell\u0027art. 65, comma 3, del d.lgs.\n  n. 42 del 2004, deve farne denuncia  e  presentarle  al  competente\n  ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per  ciascuna\n  di esse, il valore venale,  al  fine  di  ottenere  l\u0027attestato  di\n  libera  circolazione  -  Previsione  che  l\u0027ufficio   esportazione,\n  qualora  non  abbia  gia\u0027  provveduto   al   rilascio   o   diniego\n  dell\u0027attestato di libera circolazione, puo\u0027 proporre  al  Ministero\n  dei beni culturali l\u0027acquisto coattivo della cosa per la  quale  e\u0027\n  richiesto tale attestato. \n- Decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n  42  (Codice  dei  beni\n  culturali e del paesaggio, ai sensi dell\u0027articolo 10 della legge  6\n  luglio 2002, n. 137), artt. 70, 68  e  65,  comma  3,  lettera  a),\n  secondo periodo, nonche\u0027 commi 4 e 4-bis. \nBeni culturali - Ingresso nel territorio nazionale -  Previsione  che\n  la spedizione in Italia da uno Stato membro dell\u0027Unione  europea  o\n  l\u0027importazione da un Paese terzo delle cose  o  dei  beni  indicati\n  nell\u0027art. 65, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004 sono  certificati,\n  a  domanda,  dall\u0027ufficio  di  esportazione  -  Denunciata   omessa\n  applicazione di tale regime normativo ai beni di cui  all\u0027art.  65,\n  commi 4 e 4-bis, del d.lgs. n. 42  del  2004,  il  cui  valore  sia\n  inferiore ad euro 13.500. \n- Decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n  42  (Codice  dei  beni\n  culturali e del paesaggio, ai sensi dell\u0027articolo 10 della legge  6\n  luglio 2002, n. 137), artt. 72 e 65, comma 3, lettera  a),  secondo\n  periodo, nonche\u0027 commi 4 e 4-bis. \n\n\r\n(GU n. 44 del 29-10-2025)\n\r\n \n          IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO \n \n                       Sezione seconda quater \n \n    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di\nregistro generale 5349 del 2022, proposto da  James  Barry  Fine  Art\nLimited,  in  persona  del   legale   rappresentante   pro   tempore,\nrappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Antonio Marchesi, Marco\nSgroi, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia  e\ndomicilio eletto presso  lo  studio  Marco  Sgroi  in  Piacenza,  via\nGiordani 15/F; \n    contro  Ministero  della  cultura,   Musei   reali   di   Torino,\nSoprintendenza archeologia belle  arti  e  paesaggio  per  la  Citta\u0027\nmetropolitana di Milano, in persona  del  legale  rappresentante  pro\ntempore, rappresentati e difesi dall\u0027Avvocatura generale dello Stato,\ndomiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; \n    per l\u0027annullamento del decreto del 2 aprile  2021  del  Ministero\ndella cultura, Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio,\nServizio IV, prot. DG-ABAP_02/04/2021_DECRETO 258, con cui  e\u0027  stato\ndisposto  l\u0027acquisto  coattivo  all\u0027esportazione   del   dipinto   di\nFrancesco Trevisani  (1656-1746)  noto  come  «Ritratto  del  pittore\nClaudio Francesco  Beaumont»,  e  di  ogni  altro  atto  presupposto,\nimplicito, conseguente e connesso,  ivi  espressamente  inclusi,  per\nquanto occorrer possa, la nota del Ministero della cultura, Direzione\ngenerale  archeologia  belle  arti   e   paesaggio,   Servizio   IV -\nCircolazione       del       2       aprile        2021,        prot.\nMIC_DG-ABAP_SERV_IV_UO1_02/04/2021_0011123-P, la nota  del  31  marzo\n2021 del Ministero della cultura, Soprintendenza  archeologia,  belle\narti e paesaggio per  la  Citta\u0027  metropolitana  di  Milano,  Ufficio\nesportazione, prot. 3609 SABAP MI, e la nota del 23  marzo  2021  del\nMinistero    della    cultura,    Musei    reali    Torino,     prot.\nMIBACT_MIBACT_MR-TO_23/03/2021_0000726-P,   nonche\u0027    del    decreto\nministeriale MIBACT 17 maggio 2018, n. 246, art. 7,  comma  V;  e  di\nogni  altro  atto  ad  essi  presupposto,  implicito,  conseguente  e\nconnesso; \n    Visti il ricorso e i relativi allegati; \n    Visti tutti gli atti della causa; \n    Visti gli atti di costituzione in giudizio  del  Ministero  della\ncultura, dei Musei reali di Torino e della Soprintendenza archeologia\nbelle arti e paesaggio per la Citta\u0027 metropolitana di Milano; \n    Visto l\u0027art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.; \n    Relatore all\u0027udienza straordinaria di smaltimento  dell\u0027arretrato\ndel giorno 11 luglio 2025 il dott. Giovanni Caputi  e  uditi  per  le\nparti i difensori come specificato nel verbale. \n1. Profili essenziali della controversia. \n    1.1. Con l\u0027atto introduttivo del presente giudizio la  ricorrente\nespone di essere una societa\u0027 di diritto irlandese con sede a Dublino\n(Irlanda) che, in data 19 novembre 2020, partecipava, presso la  casa\nd\u0027aste tedesca Van Ham Kunstauktionen GmbH, con sede a Colonia  (DE),\nalla vendita all\u0027asta di una serie di oggetti di interesse artistico.\nIn tale  contesto  essa  si  aggiudicava  un  dipinto  realizzato  da\nFrancesco Trevisani, risalente al XVIII sec., noto come «Ritratto  di\nClaudio Francesco Beaumont». \n    Successivamente  all\u0027acquisto,  il  dipinto   veniva   trasferito\ntemporaneamente in Italia al fine precipuo di effettuare, da parte di\ntecnici specializzati, un esame diagnostico propedeutico  ad  un  suo\neventuale restauro. \n    Concluse tali  operazioni,  la  ricorrente  intendeva  trasferire\nl\u0027opera presso la propria sede in  Irlanda,  a  tal  fine  conferendo\nl\u0027incarico  ad  una  societa\u0027  italiana  operante  nel   ramo   delle\nspedizioni internazionali. \n    La societa\u0027 incaricata del trasporto, in data  8  febbraio  2021,\ndopo che il dipinto era stato liberamente introdotto nello Stato come\nprevisto  per  le  opere  di  valore  inferiore  ad  euro  13.500,00,\npresentava all\u0027Ufficio esportazione di Milano - come  disposto  dalla\nlegge -  apposita  dichiarazione  per  l\u0027uscita  di  oggetti   d\u0027arte\neseguiti da piu\u0027 di settant\u0027anni e del predetto valore  inferiore  ad\neuro 13.500,00, allegando la documentazione all\u0027uopo richiesta. \n    1.2. Tuttavia, il Ministero, in persona  del  direttore  generale\narcheologia belle arti e paesaggio, su proposta dei  Musei  reali  di\nTorino resa con nota del 23 marzo  2021,  rispondeva  alle  richieste\ndell\u0027Ufficio  esportazione   di   Milano   disponendo   con   decreto\nl\u0027acquisizione coattiva, ai sensi dell\u0027art. 70 del  codice  dei  beni\nculturali  di  cui  al  decreto  legislativo  n.  42/2004  successive\nmodificazioni ed integrazioni (infra «Codice»), del predetto  dipinto\ndi proprieta\u0027 della ricorrente. \n    1.3. Avverso tale provvedimento viene proposta l\u0027impugnazione  di\ncui in epigrafe, notificata in data 2 aprile 2021. \n    Il  ricorso   veniva   inizialmente   depositato   al   Tribunale\namministrativo  regionale  Lombardia   che   pero\u0027,   con   ordinanza\ncollegiale  n.   894/2022,   dichiarava   la   propria   incompetenza\nterritoriale, rilevando  che  la  presente  controversia  afferirebbe\nall\u0027impugnazione di un atto statale, promanante dal Ministro dei beni\nculturali e del turismo, di natura regolamentare  ed  avente  effetti\ndiretti non limitati al territorio della Regione Lombardia. Pertanto,\nal lume dell\u0027art. 13, commi 1, 3 e 4-bis del c.p.a., veniva affermata\nla competenza del Tribunale amministrativo regionale  Lazio,  innanzi\nal quale la causa e\u0027 stata riassunta nei termini. \n    1.4.  All\u0027udienza  indicata  in  epigrafe  la  causa   e\u0027   stata\ntrattenuta in decisione. \n    1.5. Preliminarmente deve darsi atto che il collegio,  come  dato\navviso in udienza senza  eccezioni  formulate  dalle  parti  ad  essa\npresenti ed in particolare senza  opposizione  della  ricorrente,  ha\nritenuto di acquisire alla presente causa  l\u0027intero  fascicolo  degli\natti e documenti depositati  al  Tribunale  amministrativo  regionale\nLombardia, Milano, nel giudizio n. r.g. 890/2021 sia dalla ricorrente\nsia dall\u0027amministrazione. \n    In  effetti,  l\u0027amministrazione  ha  omesso  di  depositare   nel\ngiudizio presso lo scrivente Tribunale alcuni degli  atti  presentati\ninvece presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale  dichiaratosi\nterritorialmente incompetente: circostanza  di  cui  il  collegio  ha\npreso conoscenza mediante l\u0027esame  delle  ultime  memorie  depositate\ndalla ricorrente. Ma l\u0027art. 13, comma 4, c.p.a., prevede che in  caso\ndi  riassunzione  a  seguito   di   dichiarazione   di   incompetenza\nterritoriale il processo «continua davanti al nuovo giudice», sicche\u0027\ndeve  ritenersi   quantomeno   consentito   al   giudice   competente\nl\u0027acquisizione  dei  menzionati  atti,  tanto  piu\u0027  in  assenza   di\nopposizione delle parti. \n    1.6. Premesso quanto sopra, il ricorso e\u0027 parzialmente  infondato\ne, pertanto, da respingere con riguardo al secondo motivo di ricorso,\nafferente  alla  presunta  sussistenza   di   alcune   illegittimita\u0027\nprocedimentali che vizierebbero gli atti impugnati, ed  a  parte  del\nterzo motivo, come da  separata  sentenza  parziale  in  cui  vengono\nmotivate  le  ragioni  della   menzionata   reiezione;   mentre,   in\nriferimento al primo ed a parte del terzo dei motivi di  ricorso,  il\ncollegio ritiene di dover sollevare  due  questioni  di  legittimita\u0027\ncostituzionale, nei sensi di cui appresso. \n2. Le questioni di costituzionalita\u0027  e  la  relativa  non  manifesta\ninfondatezza. \n    2.1. Il primo motivo di ricorso  denunzia:  «Violazione  e  falsa\napplicazione degli articoli 65, 68 e 70 del  decreto  legislativo  22\ngennaio 2004, n. 42. Violazione e falsa applicazione del decreto  del\nMinistero della cultura n. 246/2018. Violazione e falsa  applicazione\ndella legge n. 124/2017, con particolare ma  non  esclusivo  riguardo\nall\u0027art. 1, comma 176. Violazione e falsa applicazione  dell\u0027art.  23\ndella Costituzione. Violazione di legge. Eccesso di potere per  falsa\ned errata interpretazione ed applicazione  di  norme  di  legge,  per\nerrore   sui    presupposti.    Illogicita\u0027,    irragionevolezza    e\ncontraddittorieta\u0027.». \n    Con tale  mezzo  di  gravame  la  ricorrente  ha  sostanzialmente\ncontestato la legittimita\u0027 dell\u0027acquisizione coattiva del  menzionato\ndipinto perche\u0027 si tratterebbe  di  opera  «sotto  soglia»  ossia  di\nvalore  inferiore  a  13.500  euro,   che   la   speciale   normativa\nescluderebbe  ai  fini  dell\u0027esercizio  del  potere  di  acquisizione\ncoattiva da parte dell\u0027amministrazione. \n    Il collegio e\u0027 dell\u0027avviso che  tale  doglianza  sia  fondata  ma\nnutre dubbi sulla legittimita\u0027 costituzionale degli articoli 65, 68 e\n70 del codice che costituiscono la  base  normativa  del  rilievo  in\nquestione. \n    Nello specifico, alla stregua del richiamato art.  70,  rubricato\n«Acquisto coattivo»: «1. Entro il termine indicato all\u0027art. 68, comma\n3, l\u0027ufficio di esportazione, qualora non abbia  gia\u0027  provveduto  al\nrilascio o al diniego dell\u0027attestato  di  libera  circolazione,  puo\u0027\nproporre al Ministero l\u0027acquisto coattivo della cosa per la quale  e\u0027\nrichiesto l\u0027attestato di  libera  circolazione,  dandone  contestuale\ncomunicazione alla  regione  e  all\u0027interessato,  al  quale  dichiara\naltresi\u0027 che l\u0027oggetto gravato dalla proposta di  acquisto  resta  in\ncustodia presso l\u0027ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo\nprocedimento. In tal caso il termine per il  rilascio  dell\u0027attestato\ne\u0027 prorogato di sessanta giorni. \n    2. Il Ministero ha la facolta\u0027  di  acquistare  la  cosa  per  il\nvalore indicato nella  denuncia.  Il  provvedimento  di  acquisto  e\u0027\nnotificato all\u0027interessato entro il  termine  perentorio  di  novanta\ngiorni dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la  notifica\ndel  provvedimento  di  acquisto,   l\u0027interessato   puo\u0027   rinunciare\nall\u0027uscita dell\u0027oggetto e provvedere al ritiro del medesimo. \n    3. Qualora il Ministero non intenda  procedere  all\u0027acquisto,  ne\nda\u0027 comunicazione, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla regione\nnel cui territorio si trova l\u0027ufficio di esportazione proponente.  La\nregione ha facolta\u0027 di acquistare la  cosa  nel  rispetto  di  quanto\nstabilito all\u0027art. 62, commi 2 e  3.  Il  relativo  provvedimento  e\u0027\nnotificato all\u0027interessato entro il  termine  perentorio  di  novanta\ngiorni dalla denuncia.». \n    Pertanto, conformemente all\u0027appena citato  articolo,  che  e\u0027  la\nbase giuridica su cui il Ministero ha esercitato il  proprio  potere,\npossono essere oggetto di una proposta di acquisto  coattivo  i  beni\nper i quali e\u0027 richiesto l\u0027attestato di libera circolazione. \n    Tale attestato e\u0027 disciplinato dall\u0027art. 68 del  codice  che,  al\ncomma 1, rinvia all\u0027art. 65, comma 3, sempre della  sopra  menzionata\nfonte normativa. \n    Il predetto art. 65, comma 3, prevede, per quanto qui  interessa,\nche: «Fuori dei casi previsti  dai  commi  1  e  2,  e\u0027  soggetta  ad\nautorizzazione, secondo le modalita\u0027 stabilite nella presente sezione\ne nella sezione II di questo Capo, l\u0027uscita definitiva dal territorio\ndella  Repubblica:  a)  delle  cose,  a  chiunque  appartenenti,  che\npresentino interesse  culturale,  siano  opera  di  autore  non  piu\u0027\nvivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta  anni,  il  cui\nvalore, fatta eccezione per le cose di cui all\u0027allegato A, lettera B,\nnumero 1, sia superiore ad euro 13.500; ». \n    Quindi, deve concludersi che  le  opere  di  valore  inferiore  a\n13.500  euro,  come  quella  di  cui   alla   presente   causa,   non\nrientrerebbero nell\u0027ambito di applicazione del predetto art. 70, come\nin effetti ha dedotto la ricorrente. \n    2.2. Il collegio - come si e\u0027 sopra preannunciato -  reputa  che,\nnella  specie,   siano   violati   alcuni,   fondamentali,   precetti\ncostituzionali sottesi alle citate disposizioni  codicistiche  (oltre\nche dei connessi commi 4 e 4-bis dell\u0027art. 65 del codice  di  cui  si\ndira\u0027 meglio infra) in particolare  con  riguardo  agli  articoli  3,\ncomma 1, 9, commi 1 e 2, 97, comma 2, della Costituzione. \n    Quanto all\u0027art. 3 della Costituzione,  deve  notarsi  che  alcune\ntipologie di beni non contemplano l\u0027esenzione  «sotto  soglia»  sopra\nricordata, in particolare, facendo riferimento all\u0027art. 65, comma  3,\nsi tratta: «b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti  a\nprivati, che presentino interesse culturale; c) delle cose rientranti\nnelle categorie di cui all\u0027art. 11, comma 1, lettere f), g) ed h),  a\nchiunque appartengano.». \n    Si prospetta, pertanto, una disparita\u0027 di trattamento rispetto  a\nsituazioni analoghe, sia sotto il profilo oggettivo della  differente\ntipologia di beni  di  interesse  culturale,  sia  sotto  il  profilo\nsoggettivo  avuto  riguardo  ai   relativi   possessori,   detentori,\nproprietari, operatori economici del settore: una disparita\u0027 che,  ad\navviso del collegio, non pare  trovare  ragionevole  motivazione,  in\nsintonia con il quadro di tutela complessiva  che  e\u0027  proprio  della\ndisciplina dei beni culturali; ne\u0027 il Ministero, negli atti di causa,\nha  giustificato,  sotto  il   profilo   dell\u0027adeguatezza   e   della\nproporzionalita\u0027, la  predetta  disciplina  legislativa,  sostenendo,\npiuttosto, con argomento che non sembra persuasivo, anche per  quanto\nappresso di precisera\u0027, che la citata  disposizione  legislativa  non\nprevedrebbe delle soglie-limite. \n    Con riguardo all\u0027art. 9, commi 1 e 2, della Costituzione,  appare\nevidente  che  l\u0027individuazione   di   un   valore   «sotto   soglia»\naffievolisce la promozione  e  la  tutela  del  patrimonio  culturale\nnazionale, consentendo la piu\u0027 agevole circolazione privata dei  beni\nin parola. \n    In riferimento all\u0027art. 97, comma  2,  della  Costituzione,  deve\nrilevarsi  come  non  risulti   rispettato   dal   corpus   normativo\nprecedentemente riassunto il principio del buon andamento, nel  senso\ndelineato tra l\u0027altro nella sentenza della  Corte  costituzionale  n.\n132 del 2024, e, con specifico riferimento ai beni  culturali,  nella\nsentenza n.  88  del  2025:  pronunce  che  veicolato  e  riaffermano\nl\u0027esigenza che l\u0027amministrazione persegua il  risultato  della  piena\ntutela dell\u0027interesse pubblico, seguendo criteri di  economicita\u0027  ed\nefficacia,  nel  bilanciamento   di   tutti   gli   altri   interessi\ncostituzionali ed unionali. \n    Difatti,   risulta   irragionevolmente    inibito    il    potere\ndiscrezionale  dell\u0027amministrazione  di  individuare   elementi   che\ngiustifichino  l\u0027imposizione  di  una  particolare  tutela,  finanche\nquella  di  acquisizione  coattiva,   anche   di   beni   di   valore\nrelativamente o presuntivamente modesto. \n    Non dubita il  collegio  che,  in  linea  generale  ed  astratta,\nl\u0027individuazione in  via  legislativa  di  soglie  de  minimis  possa\nrisultare  funzionale  alla  migliore  selezione   degli   interventi\ndell\u0027amministrazione e, in tal modo, favorire  l\u0027affermazione  di  un\nassetto definito del  regime  di  circolazione  dei  beni  stessi  e,\ncomunque, fermo restando il caso di eccezionale interesse ex art. 65,\ncomma 4-bis, del codice. \n    Cosi\u0027 come il collegio ben considera il principio  per  il  quale\ngli  interessi  ed  i  valori  costituzionali  devono  essere  sempre\nbilanciati tra di loro. \n    Nondimeno, occorre notare che la fissazione di un presunto valore\neconomico  o  di  mercato  per  consentire,  o   meno,   l\u0027intervento\nacquisitorio,  nella  materia  che  occupa,   appare   manifestamente\naleatorio ed irrazionale. \n    Invero, e la considerazione vale anche al fine  di  confermare  i\ndubbi  gia\u0027  sollevati  con  riguardo  agli  articoli  3  e  9  della\nCostituzione,  il   valore   venale   di   un   bene   non   riflette\nnecessariamente quello culturale e puo\u0027 facilmente risultare mutevole\ned anzi volatile nel tempo, perche\u0027 anche  in  un  breve  periodo  un\nautore  o  un  artista  puo\u0027  risultare  piu\u0027  o  meno  apprezzato  o\nrilevante, cosi\u0027 come puo\u0027 dipendere dai soggetti interessati  in  un\ndeterminato contesto, oppure dagli eventi storici contingenti. \n    Inoltre, l\u0027acquisto di un bene in sede di asta, come nel caso  di\nspecie, nella perfetta buona fede e correttezza di tutti  i  soggetti\nprotagonisti, puo\u0027 condizionare il conferimento  allo  stesso  di  un\ndeterminato  valore   venale,   che   pero\u0027   potrebbe   non   essere\ncondivisibile dal punto di vista dell\u0027interesse pubblico alla  tutela\ndel patrimonio culturale o in un altro contesto commerciale. \n    In     altre     parole,     le     valutazioni     discrezionali\ndell\u0027amministrazione in materia paiono  necessitare  di  una  portata\nprospettica o comunque di vedute ampie  e  scevre  da  preconcetti  e\ncondizionamenti normativi aprioristici, e le condizioni  del  mercato\nprivato   potrebbero   facilmente   risultare   opache,    per    cui\nl\u0027individuazione di una rigida soglia di valore de minimis non sembra\nrisultare in linea con gli articoli 3, comma 1, 9, commi 1 e  2,  97,\ncomma 2, della Costituzione. \n    Per giunta l\u0027obiettivo di  semplificare  l\u0027azione  amministrativa\nappare comunque vanificato (almeno  parzialmente)  dalla  circostanza\nper cui, in ogni caso, il  titolare  del  bene  «sotto  soglia»,  per\nesportarlo, deve notificare  l\u0027intendimento  all\u0027amministrazione  con\ndichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28\ndicembre 2000, sicche\u0027 appaiono  persistere  non  trascurabili  oneri\nprocedimentali sia a carico dell\u0027amministrazione  sia  a  carico  del\nprivato. \n    2.3. Va soggiunto che, in un caso parzialmente analogo, in cui la\nparte ricorrente aveva fatto  opposizione  all\u0027acquisizione  coattiva\nrinunciando all\u0027uscita dell\u0027opera, ed il procedimento era  stato  poi\navviato come dichiarazione  di  interesse  culturale  particolarmente\nimportante dell\u0027opera, ai sensi dell\u0027art. 10, comma  3,  lettera  a),\nnonche\u0027 degli articoli 13 e 14 del codice,  oltre  che  dell\u0027art.  7,\ncomma 3, decreto ministeriale n. 246/2018, il Consiglio di  Stato  ha\nsollevato questione  di  legittimita\u0027  costituzionale  con  ordinanza\ncollegiale n. 363/2025. \n    Ad avviso della Sezione rimettente: «il comma 4-bis dell\u0027art.  65\ndel decreto legislativo  n.  42  del  2004,  nella  sua  formulazione\nletterale, preclude all\u0027amministrazione la possibilita\u0027 di avviare il\nprocedimento ex art. 13 del decreto legislativo n. 42  del  2004  (e,\nquindi,  per  cio\u0027  che  piu\u0027  interessa  nell\u0027ottica  della   tutela\ndell\u0027integrita\u0027 del patrimonio storico-artistico  della  Nazione,  di\nimpedire l\u0027uscita dell\u0027opera dal territorio della Repubblica  facendo\nscattare il divieto di cui al  comma  1  dell\u0027art.  65)  per  ragione\ndiversa da quella dell\u0027eccezionale interesse ogni qual volta, venendo\nin rilievo opere di cui al precedente comma 4  (cioe\u0027  \"cose  di  cui\nall\u0027art. 11, comma 1, lettera d)\" ovvero, come nel caso  che  occupa,\n\"cose che presentino interesse culturale, siano opera di  autore  non\npiu\u0027 vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta  anni,  il\ncui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le  cose\ndi cui all\u0027allegato A, lettera B, numero  1\"),  sia  applicabile  (ed\navviato) il procedimento semplificato di cui al primo  periodo  dello\nstesso comma 4-bis dell\u0027art. 65 del  decreto  legislativo n.  42  del\n2004 (id est la presentazione di una dichiarazione ai sensi del testo\nunico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre\n2000,  n.  445  in  luogo  del  previo  rilascio  di   autorizzazione\nall\u0027uscita dal territorio della Repubblica).». \n    Il contrasto rilevato nella citata  ordinanza  del  Consiglio  di\nStato, in relazione a norme del codice che seguono  la  stessa  ratio\nrispetto a quelle qui in considerazione, riguarda anche esso, mutatis\nmutandis, gli articoli 3, comma 1, 9, commi 1 e 2, 97, comma 2, della\nCostituzione, e non risulta al momento attuale che il caso sia  stato\ndeciso. \n    Come visto, alla stessa stregua, nella presente fattispecie  deve\nsollevarsi il medesimo dubbio di  costituzionalita\u0027  della  normativa\napplicabile. \n    2.4. Il terzo motivo di ricorso  denunzia:  «Violazione  e  falsa\napplicazione degli articoli 2, 3 e ss., 7 e ss. della legge 7  agosto\n1990, n. 241. Violazione e falsa applicazione del decreto legislativo\nn. 42/2994, con particolare ma non esclusivo riguardo  agli  articoli\n65, commi  IV  e  IV-bis,  10,  14,  70  e  72.  Violazione  e  falsa\napplicazione degli articoli  3,  41,  42  e  97  della  Costituzione.\nViolazione  e  falsa  applicazione  della  legge  n.  124/2017,   con\nparticolare  ma  non  esclusivo  riguardo  all\u0027art.  1,  comma   176.\nViolazione e falsa applicazione della circolare n. 13/2019  \"Atto  di\nindirizzo, ai sensi dell\u0027art. 2, I comma,  secondo  periodo,  decreto\nministeriale n. 44/2016 emanato dal  direttore  generale  archeologia\nbelle arti e paesaggio del Ministero della  cultura\".  Violazione  di\nlegge ed eccesso di potere per  violazione  dei  termini  iniziale  e\nfinale  del  procedimento.  Difetto  di  istruttoria  e  difetto   di\nmotivazione. Violazione dei principi  generali  in  materia  di  buon\nandamento dell\u0027amministrazione, di  procedimento  amministrativo,  di\ntutela dell\u0027affidamento dei destinatari dei provvedimenti.». \n    In particolare, il mezzo di gravame in questione - oltre che  una\nserie di argomenti a  sostegno  del  primo  motivo  e/o  del  secondo\nnonche\u0027  finalizzati  a  confutare   che,   nel   caso   di   specie,\nl\u0027amministrazione possa attivare il procedimento di notifica ex  art.\n14 del codice - ha inteso evidenziare la  peculiarita\u0027  del  caso  in\ncui,  come  nel  presente  giudizio,  venga  in   considerazione   la\nriesportazione di un bene gia\u0027 proveniente dall\u0027estero. \n    In tali circostanze, ai sensi del combinato disposto dell\u0027art. 72\ndel codice (che disciplina l\u0027importazione temporanea,  individuandone\naltresi\u0027 l\u0027ambito  di  applicabilita\u0027)  e  dell\u0027art.  173  del  regio\ndecreto n. 363/1913, vigente all\u0027epoca dei fatti, il bene oggetto  di\ncausa dovrebbe, nell\u0027impostazione ricorsuale,  sfuggire  a  qualsiasi\nvincolo. \n    Tuttavia, il regime previsto dalle menzionate norme, nel caso  di\nspecie, non ha potuto trovare applicazione  in  quanto,  per  effetto\ndella riforma apportata al  codice  nel  2017,  che  tra  l\u0027altro  ha\nprevisto la ricordata categoria dei beni «sotto soglia», l\u0027art. 72 fa\nrinvio all\u0027art. 65, comma 3, del codice, che pero\u0027,  come  ampiamente\nveduto, esclude ora dal suo  ambito  precettivo  le  cose  di  valore\ninferiore  a  13.500  euro,   che   non   sono   piu\u0027   soggette   ad\n«autorizzazione». \n    In altri termini, non e\u0027 piu\u0027 possibile effettuare, e infatti  la\nricorrente non ha effettuato, la dichiarazione  di  importazione  del\nbene oggetto di causa, per cui non  e\u0027  stato  ottenuto  il  relativo\ncertificato dell\u0027Ufficio di esportazione, con la conseguenza  che  il\nbene stesso, al contrario di beni di valore anche superiore che siano\nstati previamente  «dichiarati»  in  sede  di  importazione,  non  e\u0027\nrimasto  assoggettato  ad  un  regime  di  esenzione  da   interventi\nacquisitivi o comunque tutelativi. \n    Anche tale motivo di ricorso appare  al  collegio  meritevole  di\naccoglimento, ma a cio\u0027 osta la disciplina positiva, alla cui stregua\nil regime dei beni «sotto soglia» non beneficia delle  previsioni  di\ncui al combinato disposto degli articoli 72  del  codice  e  173  del\nregio decreto n. 363/1913, che de  iure  e  de  facto  diventano  non\napplicabili per tali cose. \n    La ricorrente ha dedotto,  a  tal  riguardo,  la  violazione  dei\nprincipi costituzionali  in  materia  di  eguaglianza,  tutela  della\nproprieta\u0027 privata, liberta\u0027  economica,  libera  circolazione  delle\nmerci, imparzialita\u0027 della pubblica amministrazione (articoli 3,  41,\n42 e 97 della Costituzione). \n    Il collegio condivide tale postulazione nei sensi che seguono. \n    Per cio\u0027 che  concerne  l\u0027art.  3  della  Costituzione,  evidente\nrisulta la disparita\u0027 di trattamento  che  viene  a  determinarsi  in\nrelazione ai beni importati di valore superiore alla soglia, i  quali\nappaiono beneficiare di una esenzione  rispetto  agli  interventi  di\ntutela statale  qualora  siano  stati  oggetto  di  dichiarazione  di\nimportazione. \n    Si   tratta   di   una   previsione   normativa,    all\u0027evidenza,\ndiscriminatoria, palesemente irragionevole ed anzi paradossale. \n    Anche con riguardo agli articoli 41 e 42  della  Costituzione  il\ncollegio rinviene una seria criticita\u0027, perche\u0027 il sacrificio imposto\nalla  iniziativa  economica  privata  ed  alla   proprieta\u0027   risulta\nsproporzionato rispetto  al  necessario,  dovendosi  considerare  che\nverrebbero ostacolati gli scambi culturali e commerciali oltre che le\nattivita\u0027 di restauro, valorizzazione e  conservazione  dei  beni  di\nvalore culturale. \n    La normativa, peraltro, risulta di dubbia compatibilita\u0027 unionale\nin considerazione del rilievo che le regole  di  libera  circolazione\n(in sintesi) ostano a  misure  nazionali  che  impongano  restrizioni\nsproporzionate agli scambi nel mercato interno, il che rileva in sede\ninterpretativa dell\u0027art. 41 della Costituzione  e  piu\u0027  in  generale\nsotto il profilo dell\u0027esegesi  sistematica  e  conforme  ai  principi\neuropei degli articoli 41 e 42. \n    Nel caso di specie, facendo riferimento ai tre parametri  in  cui\nsi articola il giudizio  di  proporzionalita\u0027  nell\u0027ottica  unionale,\npotrebbe dubitarsi, da un lato,  della  «idoneita\u0027»  della  misura  a\nconseguire l\u0027interesse pubblico di tutela del  patrimonio  nazionale,\nperche\u0027 gli operatori privati saranno indotti, semplicemente, non far\ntransitare il bene in Italia, e, dall\u0027altro lato, della  «necessita\u0027»\ndella misura, perche\u0027 con mezzi meno restrittivi, quali  obblighi  di\nmessa a disposizione temporale,  assistiti  eventualmente  da  idonee\ngaranzie, potrebbe ottenersi lo stesso risultato. \n    Non pare rispettato neppure il parametro della «adeguatezza», nel\nsenso che il sacrificio per l\u0027interesse privato e ancor di  piu\u0027  per\nquello della libera circolazione appare «assoluto» nel  caso  in  cui\nl\u0027amministrazione,  peraltro  senza  la  preventiva  indicazione   di\ncriteri che ne garantiscano l\u0027imparzialita\u0027, decida di sottoporre  un\nbene «sotto soglia» in transito a interventi acquisitivi ex  art.  70\ndel codice, ovvero, in caso di opposizione, ad interventi finalizzati\nall\u0027apposizione  di  vincoli  a  seguito   della   dichiarazione   di\nparticolare interesse di cui all\u0027art. 14 del codice. \n    In ogni caso, non essendo stato formulato un motivo di  doglianza\nspecifico in relazione alle norme dell\u0027Unione, il collegio  non  puo\u0027\nprocedere oltre nell\u0027analisi della questione, ne\u0027  puo\u0027  disapplicare\nd\u0027ufficio la normativa ritenuta  divergente  rispetto  ai  menzionati\nprincipi. \n    Come gia\u0027 accennato,  dunque,  le  considerazioni  che  precedono\nvalgono solo ai limitati fini della  corretta  interpretazione  delle\nnorme costituzionali  invocate  e  come  conferma  sotto  il  profilo\nsistematico  della  legittimita\u0027  della  normativa  che  dispone  uno\n«scudo» da interventi tutori per le opere «in  transito»,  almeno  se\nprovenienti da paesi UE, oltre  che  come  conferma  della  manifesta\nirragionevolezza dell\u0027esclusione da  tale  beneficio  dei  beni  c.d.\n«sotto soglia», come invece appare previsto dalle norme applicabili. \n    Appaiono dunque sussistere i presupposti per ritenere  la  misura\nin esame in contrasto con gli articoli 41 e  42  della  Costituzione,\nsotto  il  profilo  dello  sproporzionato  sacrificio  della   libera\ncircolazione (elemento essenziale della libera iniziativa  economica)\ne della proprieta\u0027, nonche\u0027 con l\u0027art. 97 della Costituzione sotto il\nprofilo della irragionevolezza di un intervento pubblico nel contesto\nin parola (fatto salvo eventualmente il caso  di  bene  culturale  di\n«eccezionale» valore). \n    Gli articoli 41 e 42 della Costituzione, peraltro, secondo  parte\ndella dottrina, si ricollegano anche all\u0027art. 2  della  Costituzione,\nritenendosi  l\u0027autonomia  negoziale  uno  dei   diritti   inviolabili\ndell\u0027uomo «come singolo», ferma  ovviamente  la  solidarieta\u0027  ed  il\nbilanciamento con gli altri diritti ed interessi di pari valore. \n3. La rilevanza delle questioni sollevate. \n    Per cio\u0027 che concerne la rilevanza della  prima  questione  (i.e.\nillegittimita\u0027 costituzionale della previsione di un limite di valore\nper l\u0027intervento acquisitivo) il collegio ritiene che  l\u0027accoglimento\no il rigetto del primo motivo  di  ricorso  dipenda  direttamente  ed\nimmediatamente dall\u0027esito della stessa. \n    Se le disposizioni di cui all\u0027art. 70, 68 e 65 del codice,  nella\nparte in cui prevedono una soglia di valore pari a  13.500  euro  per\nl\u0027intervento dell\u0027amministrazione, fossero dichiarate  conformi  alla\nCostituzione, il primo motivo dovrebbe essere accolto; viceversa, ove\nfossero dichiarate incostituzionali, il motivo andrebbe respinto. \n    La seconda questione (i.e.  illegittimita\u0027  costituzionale  della\nassenza di esenzione per le opere «sotto soglia»  che  risultino  «in\ntransito»),  invece,  incide  (in  parte   sul   primo   motivo,   ma\nsoprattutto) sul terzo motivo di ricorso che risulta  intrinsecamente\ncondizionato dall\u0027esito della stessa. Se l\u0027art. 72,  e/o  l\u0027art.  65,\ndel codice fossero dichiarati  conformi  a  Costituzione,  il  motivo\nandrebbe respinto; mentre, in caso di declaratoria di illegittimita\u0027,\nil motivo dovrebbe essere accolto. \n    3.1. Le due questioni appaiono  al  collegio  entrambe  autonome,\ndirimenti e comunque strettamente intrecciate. \n    Il  quadro  normativo  appare  chiaro  e  non   suscettibile   di\ninterpretazione che lo allinei ai valori costituzionali. \n    Difatti, a seguito della riforma del codice operata nel  2017,  i\nbeni c.d. «sotto soglia» non sono soggetti  agli  interventi  di  cui\nall\u0027art. 70 del codice. \n    Sicche\u0027, in caso di dichiarazione  di  incostituzionalita\u0027  delle\nnorme di cui  alla  prima  questione,  riespandendosi  il  potere  di\nintervento  dell\u0027amministrazione,  appare  evidente  che  permarrebbe\nl\u0027interesse della ricorrente allo scrutinio della seconda  questione,\nnel senso che dovrebbe essere valutata la necessita\u0027 di prevedere una\nesenzione per i beni importati a  prescindere  dal  fatto  che  siano\n«sotto soglia». \n    Qualora invece le norme  di  cui  alla  prima  questione  fossero\nritenute conformi a Costituzione, e  quindi  i  beni  «sotto  soglia»\nesenti da interventi ai sensi del ripetuto  art.  70,  nonostante  il\nconseguente accoglimento del primo motivo di ricorso, rimarrebbero in\ncampo altri generi di interventi da  parte  dell\u0027amministrazione,  in\nparticolare l\u0027apposizione del vincolo a seguito  della  dichiarazione\ndi particolare interesse di cui all\u0027art. 14 del codice, ed  ai  sensi\ndei commi 4 e 4-bis dell\u0027art. 65 del codice, per cui il collegio,  in\narmonia con i  principi  costituzionale  di  ragionevole  durata  del\nprocesso e di completezza e pienezza  della  tutela  giurisdizionale,\ndovrebbe comunque pronunziarsi sul terzo motivo, ossia sulla  seconda\nquestione di  costituzionalita\u0027,  e/o  eventualmente  affrontarlo  ai\nsensi dell\u0027art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a.. \n    In altre parole, solo con il  definitivo  chiarimento  in  ordine\nalla totale esenzione  dei  beni  importati  rispetto  ad  interventi\ndell\u0027amministrazione sarebbe soddisfatto per intero l\u0027interesse fatto\nritualmente valere dalla ricorrente. \n    Pertanto, a prescindere  dall\u0027esito  della  delibazione  relativa\nalla prima questione, ritiene il collegio che  sia  necessaria  anche\nuna  pronunzia  di  costituzionalita\u0027  (positiva   o   negativa)   in\nriferimento alla seconda questione. \n    Oltretutto, la criticita\u0027 fondamentale risiede  nel  rinvio,  sia\ndell\u0027art.  70  (indirettamente)  sia  dell\u0027art.   72   (direttamente)\nall\u0027art. 65, comma 3, del codice, che prevede la  ripetuta  esenzione\ndei beni «sotto soglia» dall\u0027applicazione di alcune norme del codice. \n    Naturalmente,  solo  a  seguito  della  valutazione  nel   merito\n(positiva,   negativa   o   interpretativa)   della    compatibilita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 70 e dell\u0027art. 65, comma 3, del codice sara\u0027\npossibile  comprendere  funditus  il  rapporto  esatto  tra  le   due\nquestioni poste nella presente ordinanza, che allo stato, come detto,\nrisultano inestricabilmente intrecciate e rilevanti. \n    Sempre in ordine alla rilevanza, deve dirsi che le  norme  recate\ndai commi 4 e 4-bis dell\u0027art.  65  del  codice  dettano  disposizioni\nprocedimentali che non incidono necessariamente sulla possibilita\u0027, o\nmeno, per l\u0027amministrazione di agire ai sensi del ripetuto art. 70, e\nper il ricorrente di invocare l\u0027esenzione  di  cui  all\u0027art.  72  del\ncodice. Tuttavia, anche per  consentire  un  intervento  della  Corte\ncostituzionale il piu\u0027 possibile risolutivo e completo, anche i commi\n4 e 4-bis  dell\u0027art.  65  del  codice  vengono  fatti  oggetto  della\npresente questione. \n    In particolare, il regime procedurale,  di  autorizzazione  o  di\nnotifica dell\u0027esportazione,  e\u0027  potenzialmente  neutro  rispetto  al\ncuore delle questioni poste nella presente ordinanza, nel  senso  che\nl\u0027intervento acquisitivo senza limiti, e la  esenzione  senza  limiti\nper i beni importati, ossia la disciplina  che  il  collegio  ritiene\nconforme a Costituzione, potrebbe realizzarsi merce\u0027 l\u0027uno o  l\u0027altro\ndei modelli di azione  pubblica,  ma  ovviamente  con  il  necessario\ncoordinamento normativo alla  luce  delle  valutazioni  che  verranno\nespresse dalla Corte. Al tempo stesso, pero\u0027, non puo\u0027 escludersi che\nun intervento sui commi 4 e  4-bis  dell\u0027art.  65  del  codice  possa\nrisultare risolutivo, in linea  con  quanto  sostenuto  nella  citata\nordinanza del Consiglio di Stato cui si rinvia per maggior  chiarezza\ne ragioni di sintesi. \n    3.2. Ritiene altresi\u0027 il collegio che non vi  siano  margini  per\nun\u0027interpretazione conforme alla Costituzione delle norme menzionate. \n    In particolare, non possono  essere  accolte  le  tesi  difensive\ndella parte resistente, volte a  sostenere,  attraverso  un  excursus\ndella novella apportata nel 2017 al corpus normativo in discorso, che\nla disposizione di cui all\u0027art. 70 del codice possa essere  letta  in\nmodo conforme a Costituzione, nel senso di consentire gli  interventi\ndi acquisto coattivo anche in relazione ai beni «sotto soglia». \n    Tale ricostruzione non trova alcun riscontro nel tenore letterale\ndella  norma,  che  risulta  chiaro  ed  univoco,  facendo   espresso\nriferimento  al  concetto  di  «cosa  per  la  quale   e\u0027   richiesto\nl\u0027attestato  di  libera  circolazione»  che,  in  virtu\u0027  del  rinvio\n(indiretto) all\u0027art. 65, comma 3, del codice, radicalmente esclude  i\nbeni «sotto soglia» dal suo campo di applicazione. \n    Allo stesso modo, l\u0027art. 72 fa riferimento (diretto stavolta), ai\nfini dell\u0027esenzione per i beni importati, all\u0027art. 65, comma  3,  del\ncodice, che, come detto, radicalmente esclude i beni  «sotto  soglia»\ndal suo campo di applicazione. \n    Un\u0027interpretazione  diversa  si  risolverebbe   in   una   totale\nmanipolazione del dato testuale non  consentita  al  giudice  comune,\nconfermandosi  cosi\u0027  la  necessita\u0027  della  rimessione  alla   Corte\ncostituzionale. \n    Del resto, come in parte gia\u0027 notato, la  piu\u0027  volte  menzionata\nnovella  del  2017  appare  coerente  quanto  alla  «intenzione   del\nlegislatore», nel senso che i beni «sotto soglia» non  sono  soggetti\nagli interventi tutori di maggior rilievo e quindi non vi e\u0027  nemmeno\nbisogno di prevedere specificamente in ordine al  caso  in  cui  essi\nsiano stati importati. Come in parte gia\u0027 chiarito, il  coordinamento\ndell\u0027art. 72 con il novellato art. 65, comma 3,  del  codice,  rimane\ndifettoso  (nel  senso  che  la  prima  norma  appare  concedere  una\nesenzione maggiore ai beni  «sopra  soglia»  rispetto  a  quella  che\nrisulta applicabile ai beni «sotto soglia»,  comprendendo  quella  di\ncui all\u0027art. 14 del codice), ma non per  questo  puo\u0027  predicarsi  la\ntesi erariale per cui il legislatore del 2017 avrebbe apportato  solo\n(ed esclusivamente)  modifiche  procedimentali  al  regime  dei  beni\n«sotto soglia», rimanendo pero\u0027 intoccato il regime di tutela. \n    Come gia\u0027 osservato, i commi 4 e 4-bis dell\u0027art.  65  del  codice\ndettano disposizioni procedimentali che non incidono  necessariamente\nsulla possibilita\u0027, o meno, per l\u0027amministrazione di agire  ai  sensi\ndel ripetuto art. 70, e per la ricorrente di invocare l\u0027esenzione  di\ncui all\u0027art. 72 del codice. \n    In altri termini,  teoricamente,  potrebbe  anche  estendersi  il\nregime   basato   sulla   notifica   rispetto   a    quello    basato\nsull\u0027autorizzazione, ma, dal punto  di  vista  sostanziale,  dovrebbe\nconsentirsi, per un verso, l\u0027intervento dell\u0027amministrazione anche in\nrelazione ai beni «sotto soglia» e, per altro verso, l\u0027invocazione da\nparte del privato dell\u0027esenzione riguardante i beni «in transito»  (a\nprescindere dalla soglia e con le eventuali  eccezioni  straordinarie\nritenute opportune). \n    3.3. Vale infine chiarire che non paiono offrire  elementi  utili\nai fini che occupano altre disposizioni del codice (e.g.  l\u0027eventuale\nopposizione alla acquisizione implica comunque l\u0027assoluto  sacrificio\ndel  diritto  all\u0027esportazione,  anche  UE,  oltre  ad  altre  misure\nconformative) nonche\u0027 le disposizioni di cui al decreto  ministeriale\nMIBACT 17 maggio 2018, n.  246,  il  quale,  da  un  lato,  e\u0027  stato\nritualmente impugnato, dall\u0027altro lato, non sembra  trarre  tutte  le\nconseguenze necessarie dalla riforma del 2017.  In  ogni  caso,  tale\natto generale  deve  risultare  conforme  alle  norme  di  legge,  se\nrispettose della Costituzione,  oppure  essere  annullato  rientrando\nnella cognizione  di  questo  Tribunale,  che  potra\u0027  affrontare  le\nrelative  problematiche  (solo)  a  seguito  della  pronunzia   della\nConsulta. \n    3.4. In definitiva, neppure calando le norme di cui sopra  si  e\u0027\ndetto nel contesto della «legalita\u0027 costituzionale» sembra  possibile\ncircoscriverne l\u0027effetto in maniera che la stessa sia rispettata. \n    Risultando peraltro non formulati motivi di doglianza relativi al\ndiritto dell\u0027Unione, deve quindi ritenersi necessario  un  intervento\ncaducatorio e/o emendativo che non rientra  nella  competenza  a  ius\ndicere di questo Tribunale ma in quella della Corte costituzionale. \n4. Conclusioni. \n    Riservata  ogni  ulteriore  statuizione   di   merito   all\u0027esito\ndell\u0027incidente di costituzionalita\u0027, previo respingimento del secondo\nmotivo  di  ricorso  e  di  parte  del  terzo,  non   definitivamente\npronunciandosi sul primo e su parte del terzo motivo del ricorso: \n        va disposta l\u0027acquisizione dell\u0027intero fascicolo degli atti e\ndocumenti depositati al Tribunale amministrativo regionale Lombardia,\nMilano, nel giudizio n. r.g. 890/2021; \n        vanno dichiarate rilevanti e non manifestamente infondate  le\nquestioni di legittimita\u0027  costituzionale  indicate  in  motivazione,\nriguardanti, la prima, gli articoli 70, 68 e 65, comma 3, lettera  a)\nsecondo periodo, nonche\u0027 commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo  n.\n42 del 2004, per contrasto con gli articoli 3, comma 1, 9 commi  1  e\n2, 97, comma 2, della Costituzione; la seconda gli articoli 72 e  65,\ncomma 3, lettera a) secondo periodo, nonche\u0027 commi  4  e  4-bis,  del\ndecreto legislativo n. 42 del 2004, per contrasto con gli articoli 2,\n3, 41, 42 e 97 della Costituzione; \n        va sospeso, ai sensi dell\u0027art. 23 della legge 11 marzo  1953,\nn. 87 il presente giudizio previa trasmissione degli atti alla  Corte\ncostituzionale  per  la  risoluzione  del  suindicato  incidente   di\ncostituzionalita\u0027. \n    La decisione sulle spese di lite e\u0027 del pari riservata  all\u0027esito\ndel giudizio di costituzionalita\u0027 in sede di statuizione di merito. \n\n \n                               P.Q.M.  \n \n    Il Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Lazio  (Sezione\nseconda quater) non definitivamente pronunciando sul ricorso come  in\nepigrafe proposto: \n        dispone l\u0027acquisizione dell\u0027intero  fascicolo  degli  atti  e\ndocumenti depositati al Tribunale amministrativo regionale Lombardia,\nMilano, nel giudizio n. r.g. 890/2021; \n        dichiara  rilevanti  e  non   manifestamente   infondate   le\nquestioni di legittimita\u0027  costituzionale,  indicate  in  motivazione\nriguardanti, la prima, gli articoli 70, 68 e 65, comma 3, lettera  a)\nsecondo periodo, nonche\u0027 commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo  n.\n42 del 2004, per contrasto con gli articoli 3, comma 1, 9 commi  1  e\n2, 97, comma 2, della Costituzione; la seconda gli articoli 72 e  65,\ncomma 3, lettera a) secondo periodo, nonche\u0027 comma  4  e  4-bis,  del\ndecreto legislativo n. 42 del 2004, per contrasto con gli articoli 2,\n3, 41, 42 e 97 della Costituzione; \n        sospende, per l\u0027effetto, ai sensi dell\u0027art. 23 della legge 11\nmarzo 1953, n. 87, il presente  giudizio  previa  trasmissione  degli\natti alla Corte costituzionale  per  la  risoluzione  del  suindicato\nincidente di costituzionalita\u0027; \n        rinvia ogni ulteriore statuizione  di  merito  all\u0027esito  del\ngiudizio incidentale promosso con la presente pronuncia; \n        ordina  che,  a  cura  della  Segreteria  della  Sezione,  la\npresente  ordinanza  sia  notificata  alle  parti  costituite  e   al\nPresidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nonche\u0027   comunicata   ai\nPresidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; \n        spese riservate al definitivo. \n    Cosi\u0027 deciso in Roma nella Camera  di  consiglio  del  giorno  11\nluglio 2025 con l\u0027intervento dei magistrati: \n        Angelo Fanizza, Presidente FF; \n        Nino Dello Preite, primo referendario; \n        Giovanni Caputi, referendario, estensore. \n \n                       Il Presidente: Fanizza \n \n                                                  L\u0027estensore: Caputi","elencoNorme":[{"id":"63793","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"22/01/2004","data_nir":"2004-01-22","numero_legge":"42","descrizionenesso":"","legge_articolo":"65","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"lett. a","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art65"},{"id":"63794","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"22/01/2004","data_nir":"2004-01-22","numero_legge":"42","descrizionenesso":"","legge_articolo":"65","specificaz_art":"","comma":"4","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art65"},{"id":"63795","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"22/01/2004","data_nir":"2004-01-22","numero_legge":"42","descrizionenesso":"","legge_articolo":"65","specificaz_art":"","comma":"4","specificaz_comma":"bis","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art65"},{"id":"63796","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"22/01/2004","data_nir":"2004-01-22","numero_legge":"42","descrizionenesso":"","legge_articolo":"68","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art68"},{"id":"63797","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"22/01/2004","data_nir":"2004-01-22","numero_legge":"42","descrizionenesso":"","legge_articolo":"70","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art70"},{"id":"63798","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"22/01/2004","data_nir":"2004-01-22","numero_legge":"42","descrizionenesso":"","legge_articolo":"72","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art72"}],"elencoParametri":[{"id":"80071","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"2","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80072","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80073","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80074","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"41","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80075","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"42","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80076","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"97","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80077","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"97","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54882","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Musei reali di Torino","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""},{"id":"54883","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""}]}}"
  ]
]