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P.R n. 445 del 2000, che le cose da trasferire all\u0027estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l\u0027autorizzazione – Previsione che colui che intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose indicate nell\u0027art. 65, comma 3, del d. lgs. n. 42 del 2004, deve farne denuncia e presentarle al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di esse, il valore venale, al fine di ottenere l\u0027attestato di libera circolazione – Previsione che l’ufficio esportazione, qualora non abbia già provveduto al rilascio o diniego dell’attestato di libera circolazione, può proporre al Ministero dei ben culturali l’acquisto coattivo della cosa per la quale è richiesto tale attestato – Denunciata disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe sia sotto il profilo oggettivo della differente tipologia di beni di interesse culturale, sia sotto il profilo soggettivo avuto riguardo ai relativi possessori, detentori, proprietari, operatori economici del settore – Individuazione di un valore sottosoglia aleatorio e irrazionale che affievolisce la promozione e la tutela del patrimonio culturale nazionale, consentendo la più agevole circolazione privata dei beni in parola – Irragionevole inibizione del potere discrezionale dell’amministrazione di individuare elementi che giustificano l’imposizione di una particolare tutela, finanche quella di acquisizione coattiva, anche di beni di valore relativamente o presuntivamente modesto – Violazione del principio del buon andamento – Lesione del principio di ragionevolezza.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e-\u0026nbsp;Decreto-legislativo 22 gennaio 2004, n 42, artt. 70, 68 e 65, comma 3, lettera a), secondo periodo, nonché commi 4 e 4-bis.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Costituzione, artt.\u0026nbsp;3, comma 1, 9, commi primo e secondo, e 97, secondo comma.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eBeni culturali – Ingresso nel territorio nazionale – Previsione che la spedizione in Italia da uno Stato membro dell\u0027Unione europea o l\u0027importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell\u0027art. 65, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono certificati, a domanda, dall\u0027ufficio di esportazione – Denunciata omessa applicazione di tale regime normativo ai beni di cui all’art. 65, commi 4 e 4-bis del d.lgs. n. 42 del 2004 il cui valore sia inferiore ad euro 13.500 – Disparità di trattamento che si determina in relazione ai beni importati di valore superiore alla soglia, i quali appaiono beneficiare di una esenzione rispetto agli interventi di tutela statale, qualora siano stati oggetto di dichiarazione di importazione – Disposizione discriminatoria, e palesemente irragionevole - Sacrificio imposto all’iniziativa economica privata e alla proprietà sproporzionato rispetto al necessario, dato che verrebbero ostacolati gli scambi culturali e commerciali oltre che le attività di restauro e valorizzazione e conservazione dei beni di valore culturale – Irragionevolezza dell’intervento pubblico che lede il principio di buon andamento – Lesione dell’autonomia negoziale ritenuto uno dei diritti inviolabili dell’uomo come singolo.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e-\u0026nbsp;Decreto-legislativo 22 gennaio 2004, n 42, artt. 72 e 65, comma 3, lettera a), secondo periodo, nonché commi 4 e 4-bis.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Costituzione, artt. 2, 3, 41, 42 e 97.\u003c/p\u003e","prima_parte":"James Barry Fine Art Limited","prima_controparte":"Ministero della Cultura","altre_parti":"Musei reali di Torino, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano","testo_atto":"N. 205 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 agosto 2025\n\r\nOrdinanza del 28 agosto 2025 del Tribunale amministrativo regionale\nper il Lazio sul ricorso proposto da James Barry Fine Art Limited\ncontro Ministero della cultura, Musei reali di Torino e\nSoprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la Citta\u0027\nmetropolitana di Milano. \n \nBeni culturali - Uscita dal territorio nazionale - Previsione che e\u0027\n soggetta ad autorizzazione l\u0027uscita definitiva dal territorio delle\n cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale,\n siano opera di autore non piu\u0027 vivente e la cui esecuzione risalga\n ad oltre settanta anni, il cui valore, tranne le previste\n eccezioni, sia superiore ad euro 13.500 - Previsione che non e\u0027\n soggetta all\u0027autorizzazione l\u0027uscita delle medesime cose, il cui\n valore sia inferiore a euro 13.500 e che in tali casi l\u0027interessato\n ha l\u0027onere di comprovare al competente ufficio di esportazione,\n mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al d.P.R n.\n 445 del 2000, che le cose da trasferire all\u0027estero rientrino nelle\n ipotesi per le quali non e\u0027 prevista l\u0027autorizzazione - Previsione\n che colui che intende far uscire in via definitiva dal territorio\n della Repubblica le cose indicate nell\u0027art. 65, comma 3, del d.lgs.\n n. 42 del 2004, deve farne denuncia e presentarle al competente\n ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna\n di esse, il valore venale, al fine di ottenere l\u0027attestato di\n libera circolazione - Previsione che l\u0027ufficio esportazione,\n qualora non abbia gia\u0027 provveduto al rilascio o diniego\n dell\u0027attestato di libera circolazione, puo\u0027 proporre al Ministero\n dei beni culturali l\u0027acquisto coattivo della cosa per la quale e\u0027\n richiesto tale attestato. \n- Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n 42 (Codice dei beni\n culturali e del paesaggio, ai sensi dell\u0027articolo 10 della legge 6\n luglio 2002, n. 137), artt. 70, 68 e 65, comma 3, lettera a),\n secondo periodo, nonche\u0027 commi 4 e 4-bis. \nBeni culturali - Ingresso nel territorio nazionale - Previsione che\n la spedizione in Italia da uno Stato membro dell\u0027Unione europea o\n l\u0027importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati\n nell\u0027art. 65, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004 sono certificati,\n a domanda, dall\u0027ufficio di esportazione - Denunciata omessa\n applicazione di tale regime normativo ai beni di cui all\u0027art. 65,\n commi 4 e 4-bis, del d.lgs. n. 42 del 2004, il cui valore sia\n inferiore ad euro 13.500. \n- Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n 42 (Codice dei beni\n culturali e del paesaggio, ai sensi dell\u0027articolo 10 della legge 6\n luglio 2002, n. 137), artt. 72 e 65, comma 3, lettera a), secondo\n periodo, nonche\u0027 commi 4 e 4-bis. \n\n\r\n(GU n. 44 del 29-10-2025)\n\r\n \n IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO \n \n Sezione seconda quater \n \n Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di\nregistro generale 5349 del 2022, proposto da James Barry Fine Art\nLimited, in persona del legale rappresentante pro tempore,\nrappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Antonio Marchesi, Marco\nSgroi, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e\ndomicilio eletto presso lo studio Marco Sgroi in Piacenza, via\nGiordani 15/F; \n contro Ministero della cultura, Musei reali di Torino,\nSoprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Citta\u0027\nmetropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro\ntempore, rappresentati e difesi dall\u0027Avvocatura generale dello Stato,\ndomiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; \n per l\u0027annullamento del decreto del 2 aprile 2021 del Ministero\ndella cultura, Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio,\nServizio IV, prot. DG-ABAP_02/04/2021_DECRETO 258, con cui e\u0027 stato\ndisposto l\u0027acquisto coattivo all\u0027esportazione del dipinto di\nFrancesco Trevisani (1656-1746) noto come «Ritratto del pittore\nClaudio Francesco Beaumont», e di ogni altro atto presupposto,\nimplicito, conseguente e connesso, ivi espressamente inclusi, per\nquanto occorrer possa, la nota del Ministero della cultura, Direzione\ngenerale archeologia belle arti e paesaggio, Servizio IV -\nCircolazione del 2 aprile 2021, prot.\nMIC_DG-ABAP_SERV_IV_UO1_02/04/2021_0011123-P, la nota del 31 marzo\n2021 del Ministero della cultura, Soprintendenza archeologia, belle\narti e paesaggio per la Citta\u0027 metropolitana di Milano, Ufficio\nesportazione, prot. 3609 SABAP MI, e la nota del 23 marzo 2021 del\nMinistero della cultura, Musei reali Torino, prot.\nMIBACT_MIBACT_MR-TO_23/03/2021_0000726-P, nonche\u0027 del decreto\nministeriale MIBACT 17 maggio 2018, n. 246, art. 7, comma V; e di\nogni altro atto ad essi presupposto, implicito, conseguente e\nconnesso; \n Visti il ricorso e i relativi allegati; \n Visti tutti gli atti della causa; \n Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della\ncultura, dei Musei reali di Torino e della Soprintendenza archeologia\nbelle arti e paesaggio per la Citta\u0027 metropolitana di Milano; \n Visto l\u0027art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.; \n Relatore all\u0027udienza straordinaria di smaltimento dell\u0027arretrato\ndel giorno 11 luglio 2025 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le\nparti i difensori come specificato nel verbale. \n1. Profili essenziali della controversia. \n 1.1. Con l\u0027atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente\nespone di essere una societa\u0027 di diritto irlandese con sede a Dublino\n(Irlanda) che, in data 19 novembre 2020, partecipava, presso la casa\nd\u0027aste tedesca Van Ham Kunstauktionen GmbH, con sede a Colonia (DE),\nalla vendita all\u0027asta di una serie di oggetti di interesse artistico.\nIn tale contesto essa si aggiudicava un dipinto realizzato da\nFrancesco Trevisani, risalente al XVIII sec., noto come «Ritratto di\nClaudio Francesco Beaumont». \n Successivamente all\u0027acquisto, il dipinto veniva trasferito\ntemporaneamente in Italia al fine precipuo di effettuare, da parte di\ntecnici specializzati, un esame diagnostico propedeutico ad un suo\neventuale restauro. \n Concluse tali operazioni, la ricorrente intendeva trasferire\nl\u0027opera presso la propria sede in Irlanda, a tal fine conferendo\nl\u0027incarico ad una societa\u0027 italiana operante nel ramo delle\nspedizioni internazionali. \n La societa\u0027 incaricata del trasporto, in data 8 febbraio 2021,\ndopo che il dipinto era stato liberamente introdotto nello Stato come\nprevisto per le opere di valore inferiore ad euro 13.500,00,\npresentava all\u0027Ufficio esportazione di Milano - come disposto dalla\nlegge - apposita dichiarazione per l\u0027uscita di oggetti d\u0027arte\neseguiti da piu\u0027 di settant\u0027anni e del predetto valore inferiore ad\neuro 13.500,00, allegando la documentazione all\u0027uopo richiesta. \n 1.2. Tuttavia, il Ministero, in persona del direttore generale\narcheologia belle arti e paesaggio, su proposta dei Musei reali di\nTorino resa con nota del 23 marzo 2021, rispondeva alle richieste\ndell\u0027Ufficio esportazione di Milano disponendo con decreto\nl\u0027acquisizione coattiva, ai sensi dell\u0027art. 70 del codice dei beni\nculturali di cui al decreto legislativo n. 42/2004 successive\nmodificazioni ed integrazioni (infra «Codice»), del predetto dipinto\ndi proprieta\u0027 della ricorrente. \n 1.3. Avverso tale provvedimento viene proposta l\u0027impugnazione di\ncui in epigrafe, notificata in data 2 aprile 2021. \n Il ricorso veniva inizialmente depositato al Tribunale\namministrativo regionale Lombardia che pero\u0027, con ordinanza\ncollegiale n. 894/2022, dichiarava la propria incompetenza\nterritoriale, rilevando che la presente controversia afferirebbe\nall\u0027impugnazione di un atto statale, promanante dal Ministro dei beni\nculturali e del turismo, di natura regolamentare ed avente effetti\ndiretti non limitati al territorio della Regione Lombardia. Pertanto,\nal lume dell\u0027art. 13, commi 1, 3 e 4-bis del c.p.a., veniva affermata\nla competenza del Tribunale amministrativo regionale Lazio, innanzi\nal quale la causa e\u0027 stata riassunta nei termini. \n 1.4. All\u0027udienza indicata in epigrafe la causa e\u0027 stata\ntrattenuta in decisione. \n 1.5. Preliminarmente deve darsi atto che il collegio, come dato\navviso in udienza senza eccezioni formulate dalle parti ad essa\npresenti ed in particolare senza opposizione della ricorrente, ha\nritenuto di acquisire alla presente causa l\u0027intero fascicolo degli\natti e documenti depositati al Tribunale amministrativo regionale\nLombardia, Milano, nel giudizio n. r.g. 890/2021 sia dalla ricorrente\nsia dall\u0027amministrazione. \n In effetti, l\u0027amministrazione ha omesso di depositare nel\ngiudizio presso lo scrivente Tribunale alcuni degli atti presentati\ninvece presso il Tribunale amministrativo regionale dichiaratosi\nterritorialmente incompetente: circostanza di cui il collegio ha\npreso conoscenza mediante l\u0027esame delle ultime memorie depositate\ndalla ricorrente. Ma l\u0027art. 13, comma 4, c.p.a., prevede che in caso\ndi riassunzione a seguito di dichiarazione di incompetenza\nterritoriale il processo «continua davanti al nuovo giudice», sicche\u0027\ndeve ritenersi quantomeno consentito al giudice competente\nl\u0027acquisizione dei menzionati atti, tanto piu\u0027 in assenza di\nopposizione delle parti. \n 1.6. Premesso quanto sopra, il ricorso e\u0027 parzialmente infondato\ne, pertanto, da respingere con riguardo al secondo motivo di ricorso,\nafferente alla presunta sussistenza di alcune illegittimita\u0027\nprocedimentali che vizierebbero gli atti impugnati, ed a parte del\nterzo motivo, come da separata sentenza parziale in cui vengono\nmotivate le ragioni della menzionata reiezione; mentre, in\nriferimento al primo ed a parte del terzo dei motivi di ricorso, il\ncollegio ritiene di dover sollevare due questioni di legittimita\u0027\ncostituzionale, nei sensi di cui appresso. \n2. Le questioni di costituzionalita\u0027 e la relativa non manifesta\ninfondatezza. \n 2.1. Il primo motivo di ricorso denunzia: «Violazione e falsa\napplicazione degli articoli 65, 68 e 70 del decreto legislativo 22\ngennaio 2004, n. 42. Violazione e falsa applicazione del decreto del\nMinistero della cultura n. 246/2018. Violazione e falsa applicazione\ndella legge n. 124/2017, con particolare ma non esclusivo riguardo\nall\u0027art. 1, comma 176. Violazione e falsa applicazione dell\u0027art. 23\ndella Costituzione. Violazione di legge. Eccesso di potere per falsa\ned errata interpretazione ed applicazione di norme di legge, per\nerrore sui presupposti. Illogicita\u0027, irragionevolezza e\ncontraddittorieta\u0027.». \n Con tale mezzo di gravame la ricorrente ha sostanzialmente\ncontestato la legittimita\u0027 dell\u0027acquisizione coattiva del menzionato\ndipinto perche\u0027 si tratterebbe di opera «sotto soglia» ossia di\nvalore inferiore a 13.500 euro, che la speciale normativa\nescluderebbe ai fini dell\u0027esercizio del potere di acquisizione\ncoattiva da parte dell\u0027amministrazione. \n Il collegio e\u0027 dell\u0027avviso che tale doglianza sia fondata ma\nnutre dubbi sulla legittimita\u0027 costituzionale degli articoli 65, 68 e\n70 del codice che costituiscono la base normativa del rilievo in\nquestione. \n Nello specifico, alla stregua del richiamato art. 70, rubricato\n«Acquisto coattivo»: «1. Entro il termine indicato all\u0027art. 68, comma\n3, l\u0027ufficio di esportazione, qualora non abbia gia\u0027 provveduto al\nrilascio o al diniego dell\u0027attestato di libera circolazione, puo\u0027\nproporre al Ministero l\u0027acquisto coattivo della cosa per la quale e\u0027\nrichiesto l\u0027attestato di libera circolazione, dandone contestuale\ncomunicazione alla regione e all\u0027interessato, al quale dichiara\naltresi\u0027 che l\u0027oggetto gravato dalla proposta di acquisto resta in\ncustodia presso l\u0027ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo\nprocedimento. In tal caso il termine per il rilascio dell\u0027attestato\ne\u0027 prorogato di sessanta giorni. \n 2. Il Ministero ha la facolta\u0027 di acquistare la cosa per il\nvalore indicato nella denuncia. Il provvedimento di acquisto e\u0027\nnotificato all\u0027interessato entro il termine perentorio di novanta\ngiorni dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica\ndel provvedimento di acquisto, l\u0027interessato puo\u0027 rinunciare\nall\u0027uscita dell\u0027oggetto e provvedere al ritiro del medesimo. \n 3. Qualora il Ministero non intenda procedere all\u0027acquisto, ne\nda\u0027 comunicazione, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla regione\nnel cui territorio si trova l\u0027ufficio di esportazione proponente. La\nregione ha facolta\u0027 di acquistare la cosa nel rispetto di quanto\nstabilito all\u0027art. 62, commi 2 e 3. Il relativo provvedimento e\u0027\nnotificato all\u0027interessato entro il termine perentorio di novanta\ngiorni dalla denuncia.». \n Pertanto, conformemente all\u0027appena citato articolo, che e\u0027 la\nbase giuridica su cui il Ministero ha esercitato il proprio potere,\npossono essere oggetto di una proposta di acquisto coattivo i beni\nper i quali e\u0027 richiesto l\u0027attestato di libera circolazione. \n Tale attestato e\u0027 disciplinato dall\u0027art. 68 del codice che, al\ncomma 1, rinvia all\u0027art. 65, comma 3, sempre della sopra menzionata\nfonte normativa. \n Il predetto art. 65, comma 3, prevede, per quanto qui interessa,\nche: «Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, e\u0027 soggetta ad\nautorizzazione, secondo le modalita\u0027 stabilite nella presente sezione\ne nella sezione II di questo Capo, l\u0027uscita definitiva dal territorio\ndella Repubblica: a) delle cose, a chiunque appartenenti, che\npresentino interesse culturale, siano opera di autore non piu\u0027\nvivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui\nvalore, fatta eccezione per le cose di cui all\u0027allegato A, lettera B,\nnumero 1, sia superiore ad euro 13.500; ». \n Quindi, deve concludersi che le opere di valore inferiore a\n13.500 euro, come quella di cui alla presente causa, non\nrientrerebbero nell\u0027ambito di applicazione del predetto art. 70, come\nin effetti ha dedotto la ricorrente. \n 2.2. Il collegio - come si e\u0027 sopra preannunciato - reputa che,\nnella specie, siano violati alcuni, fondamentali, precetti\ncostituzionali sottesi alle citate disposizioni codicistiche (oltre\nche dei connessi commi 4 e 4-bis dell\u0027art. 65 del codice di cui si\ndira\u0027 meglio infra) in particolare con riguardo agli articoli 3,\ncomma 1, 9, commi 1 e 2, 97, comma 2, della Costituzione. \n Quanto all\u0027art. 3 della Costituzione, deve notarsi che alcune\ntipologie di beni non contemplano l\u0027esenzione «sotto soglia» sopra\nricordata, in particolare, facendo riferimento all\u0027art. 65, comma 3,\nsi tratta: «b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a\nprivati, che presentino interesse culturale; c) delle cose rientranti\nnelle categorie di cui all\u0027art. 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a\nchiunque appartengano.». \n Si prospetta, pertanto, una disparita\u0027 di trattamento rispetto a\nsituazioni analoghe, sia sotto il profilo oggettivo della differente\ntipologia di beni di interesse culturale, sia sotto il profilo\nsoggettivo avuto riguardo ai relativi possessori, detentori,\nproprietari, operatori economici del settore: una disparita\u0027 che, ad\navviso del collegio, non pare trovare ragionevole motivazione, in\nsintonia con il quadro di tutela complessiva che e\u0027 proprio della\ndisciplina dei beni culturali; ne\u0027 il Ministero, negli atti di causa,\nha giustificato, sotto il profilo dell\u0027adeguatezza e della\nproporzionalita\u0027, la predetta disciplina legislativa, sostenendo,\npiuttosto, con argomento che non sembra persuasivo, anche per quanto\nappresso di precisera\u0027, che la citata disposizione legislativa non\nprevedrebbe delle soglie-limite. \n Con riguardo all\u0027art. 9, commi 1 e 2, della Costituzione, appare\nevidente che l\u0027individuazione di un valore «sotto soglia»\naffievolisce la promozione e la tutela del patrimonio culturale\nnazionale, consentendo la piu\u0027 agevole circolazione privata dei beni\nin parola. \n In riferimento all\u0027art. 97, comma 2, della Costituzione, deve\nrilevarsi come non risulti rispettato dal corpus normativo\nprecedentemente riassunto il principio del buon andamento, nel senso\ndelineato tra l\u0027altro nella sentenza della Corte costituzionale n.\n132 del 2024, e, con specifico riferimento ai beni culturali, nella\nsentenza n. 88 del 2025: pronunce che veicolato e riaffermano\nl\u0027esigenza che l\u0027amministrazione persegua il risultato della piena\ntutela dell\u0027interesse pubblico, seguendo criteri di economicita\u0027 ed\nefficacia, nel bilanciamento di tutti gli altri interessi\ncostituzionali ed unionali. \n Difatti, risulta irragionevolmente inibito il potere\ndiscrezionale dell\u0027amministrazione di individuare elementi che\ngiustifichino l\u0027imposizione di una particolare tutela, finanche\nquella di acquisizione coattiva, anche di beni di valore\nrelativamente o presuntivamente modesto. \n Non dubita il collegio che, in linea generale ed astratta,\nl\u0027individuazione in via legislativa di soglie de minimis possa\nrisultare funzionale alla migliore selezione degli interventi\ndell\u0027amministrazione e, in tal modo, favorire l\u0027affermazione di un\nassetto definito del regime di circolazione dei beni stessi e,\ncomunque, fermo restando il caso di eccezionale interesse ex art. 65,\ncomma 4-bis, del codice. \n Cosi\u0027 come il collegio ben considera il principio per il quale\ngli interessi ed i valori costituzionali devono essere sempre\nbilanciati tra di loro. \n Nondimeno, occorre notare che la fissazione di un presunto valore\neconomico o di mercato per consentire, o meno, l\u0027intervento\nacquisitorio, nella materia che occupa, appare manifestamente\naleatorio ed irrazionale. \n Invero, e la considerazione vale anche al fine di confermare i\ndubbi gia\u0027 sollevati con riguardo agli articoli 3 e 9 della\nCostituzione, il valore venale di un bene non riflette\nnecessariamente quello culturale e puo\u0027 facilmente risultare mutevole\ned anzi volatile nel tempo, perche\u0027 anche in un breve periodo un\nautore o un artista puo\u0027 risultare piu\u0027 o meno apprezzato o\nrilevante, cosi\u0027 come puo\u0027 dipendere dai soggetti interessati in un\ndeterminato contesto, oppure dagli eventi storici contingenti. \n Inoltre, l\u0027acquisto di un bene in sede di asta, come nel caso di\nspecie, nella perfetta buona fede e correttezza di tutti i soggetti\nprotagonisti, puo\u0027 condizionare il conferimento allo stesso di un\ndeterminato valore venale, che pero\u0027 potrebbe non essere\ncondivisibile dal punto di vista dell\u0027interesse pubblico alla tutela\ndel patrimonio culturale o in un altro contesto commerciale. \n In altre parole, le valutazioni discrezionali\ndell\u0027amministrazione in materia paiono necessitare di una portata\nprospettica o comunque di vedute ampie e scevre da preconcetti e\ncondizionamenti normativi aprioristici, e le condizioni del mercato\nprivato potrebbero facilmente risultare opache, per cui\nl\u0027individuazione di una rigida soglia di valore de minimis non sembra\nrisultare in linea con gli articoli 3, comma 1, 9, commi 1 e 2, 97,\ncomma 2, della Costituzione. \n Per giunta l\u0027obiettivo di semplificare l\u0027azione amministrativa\nappare comunque vanificato (almeno parzialmente) dalla circostanza\nper cui, in ogni caso, il titolare del bene «sotto soglia», per\nesportarlo, deve notificare l\u0027intendimento all\u0027amministrazione con\ndichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28\ndicembre 2000, sicche\u0027 appaiono persistere non trascurabili oneri\nprocedimentali sia a carico dell\u0027amministrazione sia a carico del\nprivato. \n 2.3. Va soggiunto che, in un caso parzialmente analogo, in cui la\nparte ricorrente aveva fatto opposizione all\u0027acquisizione coattiva\nrinunciando all\u0027uscita dell\u0027opera, ed il procedimento era stato poi\navviato come dichiarazione di interesse culturale particolarmente\nimportante dell\u0027opera, ai sensi dell\u0027art. 10, comma 3, lettera a),\nnonche\u0027 degli articoli 13 e 14 del codice, oltre che dell\u0027art. 7,\ncomma 3, decreto ministeriale n. 246/2018, il Consiglio di Stato ha\nsollevato questione di legittimita\u0027 costituzionale con ordinanza\ncollegiale n. 363/2025. \n Ad avviso della Sezione rimettente: «il comma 4-bis dell\u0027art. 65\ndel decreto legislativo n. 42 del 2004, nella sua formulazione\nletterale, preclude all\u0027amministrazione la possibilita\u0027 di avviare il\nprocedimento ex art. 13 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (e,\nquindi, per cio\u0027 che piu\u0027 interessa nell\u0027ottica della tutela\ndell\u0027integrita\u0027 del patrimonio storico-artistico della Nazione, di\nimpedire l\u0027uscita dell\u0027opera dal territorio della Repubblica facendo\nscattare il divieto di cui al comma 1 dell\u0027art. 65) per ragione\ndiversa da quella dell\u0027eccezionale interesse ogni qual volta, venendo\nin rilievo opere di cui al precedente comma 4 (cioe\u0027 \"cose di cui\nall\u0027art. 11, comma 1, lettera d)\" ovvero, come nel caso che occupa,\n\"cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non\npiu\u0027 vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il\ncui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose\ndi cui all\u0027allegato A, lettera B, numero 1\"), sia applicabile (ed\navviato) il procedimento semplificato di cui al primo periodo dello\nstesso comma 4-bis dell\u0027art. 65 del decreto legislativo n. 42 del\n2004 (id est la presentazione di una dichiarazione ai sensi del testo\nunico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre\n2000, n. 445 in luogo del previo rilascio di autorizzazione\nall\u0027uscita dal territorio della Repubblica).». \n Il contrasto rilevato nella citata ordinanza del Consiglio di\nStato, in relazione a norme del codice che seguono la stessa ratio\nrispetto a quelle qui in considerazione, riguarda anche esso, mutatis\nmutandis, gli articoli 3, comma 1, 9, commi 1 e 2, 97, comma 2, della\nCostituzione, e non risulta al momento attuale che il caso sia stato\ndeciso. \n Come visto, alla stessa stregua, nella presente fattispecie deve\nsollevarsi il medesimo dubbio di costituzionalita\u0027 della normativa\napplicabile. \n 2.4. Il terzo motivo di ricorso denunzia: «Violazione e falsa\napplicazione degli articoli 2, 3 e ss., 7 e ss. della legge 7 agosto\n1990, n. 241. Violazione e falsa applicazione del decreto legislativo\nn. 42/2994, con particolare ma non esclusivo riguardo agli articoli\n65, commi IV e IV-bis, 10, 14, 70 e 72. Violazione e falsa\napplicazione degli articoli 3, 41, 42 e 97 della Costituzione.\nViolazione e falsa applicazione della legge n. 124/2017, con\nparticolare ma non esclusivo riguardo all\u0027art. 1, comma 176.\nViolazione e falsa applicazione della circolare n. 13/2019 \"Atto di\nindirizzo, ai sensi dell\u0027art. 2, I comma, secondo periodo, decreto\nministeriale n. 44/2016 emanato dal direttore generale archeologia\nbelle arti e paesaggio del Ministero della cultura\". Violazione di\nlegge ed eccesso di potere per violazione dei termini iniziale e\nfinale del procedimento. Difetto di istruttoria e difetto di\nmotivazione. Violazione dei principi generali in materia di buon\nandamento dell\u0027amministrazione, di procedimento amministrativo, di\ntutela dell\u0027affidamento dei destinatari dei provvedimenti.». \n In particolare, il mezzo di gravame in questione - oltre che una\nserie di argomenti a sostegno del primo motivo e/o del secondo\nnonche\u0027 finalizzati a confutare che, nel caso di specie,\nl\u0027amministrazione possa attivare il procedimento di notifica ex art.\n14 del codice - ha inteso evidenziare la peculiarita\u0027 del caso in\ncui, come nel presente giudizio, venga in considerazione la\nriesportazione di un bene gia\u0027 proveniente dall\u0027estero. \n In tali circostanze, ai sensi del combinato disposto dell\u0027art. 72\ndel codice (che disciplina l\u0027importazione temporanea, individuandone\naltresi\u0027 l\u0027ambito di applicabilita\u0027) e dell\u0027art. 173 del regio\ndecreto n. 363/1913, vigente all\u0027epoca dei fatti, il bene oggetto di\ncausa dovrebbe, nell\u0027impostazione ricorsuale, sfuggire a qualsiasi\nvincolo. \n Tuttavia, il regime previsto dalle menzionate norme, nel caso di\nspecie, non ha potuto trovare applicazione in quanto, per effetto\ndella riforma apportata al codice nel 2017, che tra l\u0027altro ha\nprevisto la ricordata categoria dei beni «sotto soglia», l\u0027art. 72 fa\nrinvio all\u0027art. 65, comma 3, del codice, che pero\u0027, come ampiamente\nveduto, esclude ora dal suo ambito precettivo le cose di valore\ninferiore a 13.500 euro, che non sono piu\u0027 soggette ad\n«autorizzazione». \n In altri termini, non e\u0027 piu\u0027 possibile effettuare, e infatti la\nricorrente non ha effettuato, la dichiarazione di importazione del\nbene oggetto di causa, per cui non e\u0027 stato ottenuto il relativo\ncertificato dell\u0027Ufficio di esportazione, con la conseguenza che il\nbene stesso, al contrario di beni di valore anche superiore che siano\nstati previamente «dichiarati» in sede di importazione, non e\u0027\nrimasto assoggettato ad un regime di esenzione da interventi\nacquisitivi o comunque tutelativi. \n Anche tale motivo di ricorso appare al collegio meritevole di\naccoglimento, ma a cio\u0027 osta la disciplina positiva, alla cui stregua\nil regime dei beni «sotto soglia» non beneficia delle previsioni di\ncui al combinato disposto degli articoli 72 del codice e 173 del\nregio decreto n. 363/1913, che de iure e de facto diventano non\napplicabili per tali cose. \n La ricorrente ha dedotto, a tal riguardo, la violazione dei\nprincipi costituzionali in materia di eguaglianza, tutela della\nproprieta\u0027 privata, liberta\u0027 economica, libera circolazione delle\nmerci, imparzialita\u0027 della pubblica amministrazione (articoli 3, 41,\n42 e 97 della Costituzione). \n Il collegio condivide tale postulazione nei sensi che seguono. \n Per cio\u0027 che concerne l\u0027art. 3 della Costituzione, evidente\nrisulta la disparita\u0027 di trattamento che viene a determinarsi in\nrelazione ai beni importati di valore superiore alla soglia, i quali\nappaiono beneficiare di una esenzione rispetto agli interventi di\ntutela statale qualora siano stati oggetto di dichiarazione di\nimportazione. \n Si tratta di una previsione normativa, all\u0027evidenza,\ndiscriminatoria, palesemente irragionevole ed anzi paradossale. \n Anche con riguardo agli articoli 41 e 42 della Costituzione il\ncollegio rinviene una seria criticita\u0027, perche\u0027 il sacrificio imposto\nalla iniziativa economica privata ed alla proprieta\u0027 risulta\nsproporzionato rispetto al necessario, dovendosi considerare che\nverrebbero ostacolati gli scambi culturali e commerciali oltre che le\nattivita\u0027 di restauro, valorizzazione e conservazione dei beni di\nvalore culturale. \n La normativa, peraltro, risulta di dubbia compatibilita\u0027 unionale\nin considerazione del rilievo che le regole di libera circolazione\n(in sintesi) ostano a misure nazionali che impongano restrizioni\nsproporzionate agli scambi nel mercato interno, il che rileva in sede\ninterpretativa dell\u0027art. 41 della Costituzione e piu\u0027 in generale\nsotto il profilo dell\u0027esegesi sistematica e conforme ai principi\neuropei degli articoli 41 e 42. \n Nel caso di specie, facendo riferimento ai tre parametri in cui\nsi articola il giudizio di proporzionalita\u0027 nell\u0027ottica unionale,\npotrebbe dubitarsi, da un lato, della «idoneita\u0027» della misura a\nconseguire l\u0027interesse pubblico di tutela del patrimonio nazionale,\nperche\u0027 gli operatori privati saranno indotti, semplicemente, non far\ntransitare il bene in Italia, e, dall\u0027altro lato, della «necessita\u0027»\ndella misura, perche\u0027 con mezzi meno restrittivi, quali obblighi di\nmessa a disposizione temporale, assistiti eventualmente da idonee\ngaranzie, potrebbe ottenersi lo stesso risultato. \n Non pare rispettato neppure il parametro della «adeguatezza», nel\nsenso che il sacrificio per l\u0027interesse privato e ancor di piu\u0027 per\nquello della libera circolazione appare «assoluto» nel caso in cui\nl\u0027amministrazione, peraltro senza la preventiva indicazione di\ncriteri che ne garantiscano l\u0027imparzialita\u0027, decida di sottoporre un\nbene «sotto soglia» in transito a interventi acquisitivi ex art. 70\ndel codice, ovvero, in caso di opposizione, ad interventi finalizzati\nall\u0027apposizione di vincoli a seguito della dichiarazione di\nparticolare interesse di cui all\u0027art. 14 del codice. \n In ogni caso, non essendo stato formulato un motivo di doglianza\nspecifico in relazione alle norme dell\u0027Unione, il collegio non puo\u0027\nprocedere oltre nell\u0027analisi della questione, ne\u0027 puo\u0027 disapplicare\nd\u0027ufficio la normativa ritenuta divergente rispetto ai menzionati\nprincipi. \n Come gia\u0027 accennato, dunque, le considerazioni che precedono\nvalgono solo ai limitati fini della corretta interpretazione delle\nnorme costituzionali invocate e come conferma sotto il profilo\nsistematico della legittimita\u0027 della normativa che dispone uno\n«scudo» da interventi tutori per le opere «in transito», almeno se\nprovenienti da paesi UE, oltre che come conferma della manifesta\nirragionevolezza dell\u0027esclusione da tale beneficio dei beni c.d.\n«sotto soglia», come invece appare previsto dalle norme applicabili. \n Appaiono dunque sussistere i presupposti per ritenere la misura\nin esame in contrasto con gli articoli 41 e 42 della Costituzione,\nsotto il profilo dello sproporzionato sacrificio della libera\ncircolazione (elemento essenziale della libera iniziativa economica)\ne della proprieta\u0027, nonche\u0027 con l\u0027art. 97 della Costituzione sotto il\nprofilo della irragionevolezza di un intervento pubblico nel contesto\nin parola (fatto salvo eventualmente il caso di bene culturale di\n«eccezionale» valore). \n Gli articoli 41 e 42 della Costituzione, peraltro, secondo parte\ndella dottrina, si ricollegano anche all\u0027art. 2 della Costituzione,\nritenendosi l\u0027autonomia negoziale uno dei diritti inviolabili\ndell\u0027uomo «come singolo», ferma ovviamente la solidarieta\u0027 ed il\nbilanciamento con gli altri diritti ed interessi di pari valore. \n3. La rilevanza delle questioni sollevate. \n Per cio\u0027 che concerne la rilevanza della prima questione (i.e.\nillegittimita\u0027 costituzionale della previsione di un limite di valore\nper l\u0027intervento acquisitivo) il collegio ritiene che l\u0027accoglimento\no il rigetto del primo motivo di ricorso dipenda direttamente ed\nimmediatamente dall\u0027esito della stessa. \n Se le disposizioni di cui all\u0027art. 70, 68 e 65 del codice, nella\nparte in cui prevedono una soglia di valore pari a 13.500 euro per\nl\u0027intervento dell\u0027amministrazione, fossero dichiarate conformi alla\nCostituzione, il primo motivo dovrebbe essere accolto; viceversa, ove\nfossero dichiarate incostituzionali, il motivo andrebbe respinto. \n La seconda questione (i.e. illegittimita\u0027 costituzionale della\nassenza di esenzione per le opere «sotto soglia» che risultino «in\ntransito»), invece, incide (in parte sul primo motivo, ma\nsoprattutto) sul terzo motivo di ricorso che risulta intrinsecamente\ncondizionato dall\u0027esito della stessa. Se l\u0027art. 72, e/o l\u0027art. 65,\ndel codice fossero dichiarati conformi a Costituzione, il motivo\nandrebbe respinto; mentre, in caso di declaratoria di illegittimita\u0027,\nil motivo dovrebbe essere accolto. \n 3.1. Le due questioni appaiono al collegio entrambe autonome,\ndirimenti e comunque strettamente intrecciate. \n Il quadro normativo appare chiaro e non suscettibile di\ninterpretazione che lo allinei ai valori costituzionali. \n Difatti, a seguito della riforma del codice operata nel 2017, i\nbeni c.d. «sotto soglia» non sono soggetti agli interventi di cui\nall\u0027art. 70 del codice. \n Sicche\u0027, in caso di dichiarazione di incostituzionalita\u0027 delle\nnorme di cui alla prima questione, riespandendosi il potere di\nintervento dell\u0027amministrazione, appare evidente che permarrebbe\nl\u0027interesse della ricorrente allo scrutinio della seconda questione,\nnel senso che dovrebbe essere valutata la necessita\u0027 di prevedere una\nesenzione per i beni importati a prescindere dal fatto che siano\n«sotto soglia». \n Qualora invece le norme di cui alla prima questione fossero\nritenute conformi a Costituzione, e quindi i beni «sotto soglia»\nesenti da interventi ai sensi del ripetuto art. 70, nonostante il\nconseguente accoglimento del primo motivo di ricorso, rimarrebbero in\ncampo altri generi di interventi da parte dell\u0027amministrazione, in\nparticolare l\u0027apposizione del vincolo a seguito della dichiarazione\ndi particolare interesse di cui all\u0027art. 14 del codice, ed ai sensi\ndei commi 4 e 4-bis dell\u0027art. 65 del codice, per cui il collegio, in\narmonia con i principi costituzionale di ragionevole durata del\nprocesso e di completezza e pienezza della tutela giurisdizionale,\ndovrebbe comunque pronunziarsi sul terzo motivo, ossia sulla seconda\nquestione di costituzionalita\u0027, e/o eventualmente affrontarlo ai\nsensi dell\u0027art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a.. \n In altre parole, solo con il definitivo chiarimento in ordine\nalla totale esenzione dei beni importati rispetto ad interventi\ndell\u0027amministrazione sarebbe soddisfatto per intero l\u0027interesse fatto\nritualmente valere dalla ricorrente. \n Pertanto, a prescindere dall\u0027esito della delibazione relativa\nalla prima questione, ritiene il collegio che sia necessaria anche\nuna pronunzia di costituzionalita\u0027 (positiva o negativa) in\nriferimento alla seconda questione. \n Oltretutto, la criticita\u0027 fondamentale risiede nel rinvio, sia\ndell\u0027art. 70 (indirettamente) sia dell\u0027art. 72 (direttamente)\nall\u0027art. 65, comma 3, del codice, che prevede la ripetuta esenzione\ndei beni «sotto soglia» dall\u0027applicazione di alcune norme del codice. \n Naturalmente, solo a seguito della valutazione nel merito\n(positiva, negativa o interpretativa) della compatibilita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 70 e dell\u0027art. 65, comma 3, del codice sara\u0027\npossibile comprendere funditus il rapporto esatto tra le due\nquestioni poste nella presente ordinanza, che allo stato, come detto,\nrisultano inestricabilmente intrecciate e rilevanti. \n Sempre in ordine alla rilevanza, deve dirsi che le norme recate\ndai commi 4 e 4-bis dell\u0027art. 65 del codice dettano disposizioni\nprocedimentali che non incidono necessariamente sulla possibilita\u0027, o\nmeno, per l\u0027amministrazione di agire ai sensi del ripetuto art. 70, e\nper il ricorrente di invocare l\u0027esenzione di cui all\u0027art. 72 del\ncodice. Tuttavia, anche per consentire un intervento della Corte\ncostituzionale il piu\u0027 possibile risolutivo e completo, anche i commi\n4 e 4-bis dell\u0027art. 65 del codice vengono fatti oggetto della\npresente questione. \n In particolare, il regime procedurale, di autorizzazione o di\nnotifica dell\u0027esportazione, e\u0027 potenzialmente neutro rispetto al\ncuore delle questioni poste nella presente ordinanza, nel senso che\nl\u0027intervento acquisitivo senza limiti, e la esenzione senza limiti\nper i beni importati, ossia la disciplina che il collegio ritiene\nconforme a Costituzione, potrebbe realizzarsi merce\u0027 l\u0027uno o l\u0027altro\ndei modelli di azione pubblica, ma ovviamente con il necessario\ncoordinamento normativo alla luce delle valutazioni che verranno\nespresse dalla Corte. Al tempo stesso, pero\u0027, non puo\u0027 escludersi che\nun intervento sui commi 4 e 4-bis dell\u0027art. 65 del codice possa\nrisultare risolutivo, in linea con quanto sostenuto nella citata\nordinanza del Consiglio di Stato cui si rinvia per maggior chiarezza\ne ragioni di sintesi. \n 3.2. Ritiene altresi\u0027 il collegio che non vi siano margini per\nun\u0027interpretazione conforme alla Costituzione delle norme menzionate. \n In particolare, non possono essere accolte le tesi difensive\ndella parte resistente, volte a sostenere, attraverso un excursus\ndella novella apportata nel 2017 al corpus normativo in discorso, che\nla disposizione di cui all\u0027art. 70 del codice possa essere letta in\nmodo conforme a Costituzione, nel senso di consentire gli interventi\ndi acquisto coattivo anche in relazione ai beni «sotto soglia». \n Tale ricostruzione non trova alcun riscontro nel tenore letterale\ndella norma, che risulta chiaro ed univoco, facendo espresso\nriferimento al concetto di «cosa per la quale e\u0027 richiesto\nl\u0027attestato di libera circolazione» che, in virtu\u0027 del rinvio\n(indiretto) all\u0027art. 65, comma 3, del codice, radicalmente esclude i\nbeni «sotto soglia» dal suo campo di applicazione. \n Allo stesso modo, l\u0027art. 72 fa riferimento (diretto stavolta), ai\nfini dell\u0027esenzione per i beni importati, all\u0027art. 65, comma 3, del\ncodice, che, come detto, radicalmente esclude i beni «sotto soglia»\ndal suo campo di applicazione. \n Un\u0027interpretazione diversa si risolverebbe in una totale\nmanipolazione del dato testuale non consentita al giudice comune,\nconfermandosi cosi\u0027 la necessita\u0027 della rimessione alla Corte\ncostituzionale. \n Del resto, come in parte gia\u0027 notato, la piu\u0027 volte menzionata\nnovella del 2017 appare coerente quanto alla «intenzione del\nlegislatore», nel senso che i beni «sotto soglia» non sono soggetti\nagli interventi tutori di maggior rilievo e quindi non vi e\u0027 nemmeno\nbisogno di prevedere specificamente in ordine al caso in cui essi\nsiano stati importati. Come in parte gia\u0027 chiarito, il coordinamento\ndell\u0027art. 72 con il novellato art. 65, comma 3, del codice, rimane\ndifettoso (nel senso che la prima norma appare concedere una\nesenzione maggiore ai beni «sopra soglia» rispetto a quella che\nrisulta applicabile ai beni «sotto soglia», comprendendo quella di\ncui all\u0027art. 14 del codice), ma non per questo puo\u0027 predicarsi la\ntesi erariale per cui il legislatore del 2017 avrebbe apportato solo\n(ed esclusivamente) modifiche procedimentali al regime dei beni\n«sotto soglia», rimanendo pero\u0027 intoccato il regime di tutela. \n Come gia\u0027 osservato, i commi 4 e 4-bis dell\u0027art. 65 del codice\ndettano disposizioni procedimentali che non incidono necessariamente\nsulla possibilita\u0027, o meno, per l\u0027amministrazione di agire ai sensi\ndel ripetuto art. 70, e per la ricorrente di invocare l\u0027esenzione di\ncui all\u0027art. 72 del codice. \n In altri termini, teoricamente, potrebbe anche estendersi il\nregime basato sulla notifica rispetto a quello basato\nsull\u0027autorizzazione, ma, dal punto di vista sostanziale, dovrebbe\nconsentirsi, per un verso, l\u0027intervento dell\u0027amministrazione anche in\nrelazione ai beni «sotto soglia» e, per altro verso, l\u0027invocazione da\nparte del privato dell\u0027esenzione riguardante i beni «in transito» (a\nprescindere dalla soglia e con le eventuali eccezioni straordinarie\nritenute opportune). \n 3.3. Vale infine chiarire che non paiono offrire elementi utili\nai fini che occupano altre disposizioni del codice (e.g. l\u0027eventuale\nopposizione alla acquisizione implica comunque l\u0027assoluto sacrificio\ndel diritto all\u0027esportazione, anche UE, oltre ad altre misure\nconformative) nonche\u0027 le disposizioni di cui al decreto ministeriale\nMIBACT 17 maggio 2018, n. 246, il quale, da un lato, e\u0027 stato\nritualmente impugnato, dall\u0027altro lato, non sembra trarre tutte le\nconseguenze necessarie dalla riforma del 2017. In ogni caso, tale\natto generale deve risultare conforme alle norme di legge, se\nrispettose della Costituzione, oppure essere annullato rientrando\nnella cognizione di questo Tribunale, che potra\u0027 affrontare le\nrelative problematiche (solo) a seguito della pronunzia della\nConsulta. \n 3.4. In definitiva, neppure calando le norme di cui sopra si e\u0027\ndetto nel contesto della «legalita\u0027 costituzionale» sembra possibile\ncircoscriverne l\u0027effetto in maniera che la stessa sia rispettata. \n Risultando peraltro non formulati motivi di doglianza relativi al\ndiritto dell\u0027Unione, deve quindi ritenersi necessario un intervento\ncaducatorio e/o emendativo che non rientra nella competenza a ius\ndicere di questo Tribunale ma in quella della Corte costituzionale. \n4. Conclusioni. \n Riservata ogni ulteriore statuizione di merito all\u0027esito\ndell\u0027incidente di costituzionalita\u0027, previo respingimento del secondo\nmotivo di ricorso e di parte del terzo, non definitivamente\npronunciandosi sul primo e su parte del terzo motivo del ricorso: \n va disposta l\u0027acquisizione dell\u0027intero fascicolo degli atti e\ndocumenti depositati al Tribunale amministrativo regionale Lombardia,\nMilano, nel giudizio n. r.g. 890/2021; \n vanno dichiarate rilevanti e non manifestamente infondate le\nquestioni di legittimita\u0027 costituzionale indicate in motivazione,\nriguardanti, la prima, gli articoli 70, 68 e 65, comma 3, lettera a)\nsecondo periodo, nonche\u0027 commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo n.\n42 del 2004, per contrasto con gli articoli 3, comma 1, 9 commi 1 e\n2, 97, comma 2, della Costituzione; la seconda gli articoli 72 e 65,\ncomma 3, lettera a) secondo periodo, nonche\u0027 commi 4 e 4-bis, del\ndecreto legislativo n. 42 del 2004, per contrasto con gli articoli 2,\n3, 41, 42 e 97 della Costituzione; \n va sospeso, ai sensi dell\u0027art. 23 della legge 11 marzo 1953,\nn. 87 il presente giudizio previa trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale per la risoluzione del suindicato incidente di\ncostituzionalita\u0027. \n La decisione sulle spese di lite e\u0027 del pari riservata all\u0027esito\ndel giudizio di costituzionalita\u0027 in sede di statuizione di merito. \n\n \n P.Q.M. \n \n Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione\nseconda quater) non definitivamente pronunciando sul ricorso come in\nepigrafe proposto: \n dispone l\u0027acquisizione dell\u0027intero fascicolo degli atti e\ndocumenti depositati al Tribunale amministrativo regionale Lombardia,\nMilano, nel giudizio n. r.g. 890/2021; \n dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le\nquestioni di legittimita\u0027 costituzionale, indicate in motivazione\nriguardanti, la prima, gli articoli 70, 68 e 65, comma 3, lettera a)\nsecondo periodo, nonche\u0027 commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo n.\n42 del 2004, per contrasto con gli articoli 3, comma 1, 9 commi 1 e\n2, 97, comma 2, della Costituzione; la seconda gli articoli 72 e 65,\ncomma 3, lettera a) secondo periodo, nonche\u0027 comma 4 e 4-bis, del\ndecreto legislativo n. 42 del 2004, per contrasto con gli articoli 2,\n3, 41, 42 e 97 della Costituzione; \n sospende, per l\u0027effetto, ai sensi dell\u0027art. 23 della legge 11\nmarzo 1953, n. 87, il presente giudizio previa trasmissione degli\natti alla Corte costituzionale per la risoluzione del suindicato\nincidente di costituzionalita\u0027; \n rinvia ogni ulteriore statuizione di merito all\u0027esito del\ngiudizio incidentale promosso con la presente pronuncia; \n ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la\npresente ordinanza sia notificata alle parti costituite e al\nPresidente del Consiglio dei ministri, nonche\u0027 comunicata ai\nPresidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; \n spese riservate al definitivo. \n Cosi\u0027 deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 11\nluglio 2025 con l\u0027intervento dei magistrati: \n Angelo Fanizza, Presidente FF; \n Nino Dello Preite, primo referendario; \n Giovanni Caputi, referendario, estensore. \n \n Il Presidente: Fanizza \n \n L\u0027estensore: Caputi","elencoNorme":[{"id":"63793","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"22/01/2004","data_nir":"2004-01-22","numero_legge":"42","descrizionenesso":"","legge_articolo":"65","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"lett. 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