HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/189
Request options
[
  "headers" => [
    "Content-Type" => "application/json"
  ]
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 166
    "request_size" => 301
    "total_time" => 0.330124
    "namelookup_time" => 0.000739
    "connect_time" => 0.032594
    "pretransfer_time" => 0.07188
    "size_download" => 28823.0
    "speed_download" => 87342.0
    "starttransfer_time" => 0.071899
    "primary_ip" => "66.22.43.24"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "65.108.230.242"
    "local_port" => 45550
    "http_version" => 3
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 71772
    "connect_time_us" => 32594
    "namelookup_time_us" => 739
    "pretransfer_time_us" => 71880
    "starttransfer_time_us" => 71899
    "total_time_us" => 330124
    "start_time" => 1765356739.8964
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/189"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#830
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#809 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#797 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 66.22.43.24...\n
      * TCP_NODELAY set\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (66.22.43.24) port 443 (#0)\n
      * ALPN, offering h2\n
      * ALPN, offering http/1.1\n
      * successfully set certificate verify locations:\n
      *   CAfile: /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt\n
        CApath: none\n
      * SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384\n
      * ALPN, server accepted to use h2\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Nov 19 00:00:00 2024 GMT\n
      *  expire date: Dec 20 23:59:59 2025 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * Using HTTP2, server supports multi-use\n
      * Connection state changed (HTTP/2 confirmed)\n
      * Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0\n
      * Using Stream ID: 1 (easy handle 0x161b1d0)\n
      > POST /servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/189 HTTP/2\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Content-Type: application/json\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      \r\n
      * Connection state changed (MAX_CONCURRENT_STREAMS == 128)!\n
      < HTTP/2 200 \r\n
      < content-type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < cache-control: no-cache\r\n
      < pragma: no-cache\r\n
      < content-encoding: UTF-8\r\n
      < date: Wed, 10 Dec 2025 08:52:19 GMT\r\n
      < \r\n
      * 35 data bytes written\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/2 200 "
    "content-type: application/json;charset=UTF-8"
    "cache-control: no-cache"
    "pragma: no-cache"
    "content-encoding: UTF-8"
    "date: Wed, 10 Dec 2025 08:52:19 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoOrdinanza":{"anno":"2025","numero":"189","numero_parte":"1","autorita":"Tribunale di Arezzo","localita_autorita":"","data_deposito":"26/06/2025","data_emissione":"","data_gazzetta":"08/10/2025","numero_gazzetta":"41","anno_decisione":"","numero_decisione":"","data_seduta":"9 febbraio 2026","descrizione_fissazione":"Camera di Consiglio","stato_fissazione":"2","relatore":"SCIARRONE ALIBRANDI","oggetto_lungo":"\u003cp\u003eFallimento e procedure concorsuali – Codice della crisi d\u0027impresa e dell\u0027insolvenza – Esdebitazione – Previsione che il tribunale si pronuncia sull’istanza di esdebitazione contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura – Ammissibilità della domanda di esdebitazione depositata successivamente alla chiusura della procedura – Esclusione – Mancata corrispondenza con i principi e criteri direttivi della legge delega n. 155 del 2017, ove si contempla la possibilità di presentare la domanda di esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura e, in ogni caso, dopo tre anni dalla sua apertura – Eccesso di delega.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"A. M.","prima_controparte":"Società cooperativa di c. m. di C.","altre_parti":"T. M. P. srl","testo_atto":"N. 189 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 giugno 2025\n\r\nOrdinanza del 26 giugno 2025 del Tribunale di Arezzo nel procedimento\ncivile promosso da A. M. contro Societa\u0027 cooperativa di c. m. di C. e\nT. M. P. srl. \n \nFallimento e procedure concorsuali - Codice della crisi  d\u0027impresa  e\n  dell\u0027insolvenza - Esdebitazione - Previsione che  il  tribunale  si\n  pronuncia  sull\u0027istanza  di  esdebitazione   contestualmente   alla\n  pronuncia del decreto di chiusura della procedura -  Ammissibilita\u0027\n  della domanda  di  esdebitazione  depositata  successivamente  alla\n  chiusura della procedura - Esclusione. \n- Decreto legislativo 12 gennaio 2019,  n.  14  (Codice  della  crisi\n  d\u0027impresa e dell\u0027insolvenza in attuazione della  legge  19  ottobre\n  2017, n. 155), art. 281, comma 1. \n\n\r\n(GU n. 41 del 08-10-2025)\n\r\n \n                         TRIBUNALE DI AREZZO \n                    Sezione procedure concorsuali \n \n    Riunito  in  Camera  di  consiglio  nelle  persone  dei  seguenti\nmagistrati: \n        dott. Federico Pani Presidente est.; \n        dott. Andrea Turturro Giudice; \n        dott.ssa Alessia Caprio Giudice; \n    ha emesso la seguente ordinanza. \n    Con sentenza depositata in data 30 dicembre 2022, il Tribunale di\nArezzo ha dichiarato l\u0027apertura della liquidazione giudiziale  di  M.\nA., quale titolare dell\u0027impresa individuale N.  C..  Il  curatore  ha\ndepositato il rendiconto della gestione in data 12 settembre  2024  e\nall\u0027esito nell\u0027udienza del 17 ottobre  2024,  non  essendo  pervenute\nosservazioni o contestazioni, esso e\u0027  stato  approvato  dal  giudice\ndelegato. Con decreto del 13 dicembre 2024 il tribunale ha chiuso  la\nprocedura per intervenuto riparto (che tuttavia ha soddisfatto solo i\ncreditori   prededucibili,    sorti    nel    corso    dell\u0027esercizio\ndell\u0027attivita\u0027 d\u0027impresa, la cui prosecuzione  e\u0027  stata  autorizzata\nfin dalla sentenza di apertura). \n    Con ricorso depositato in data 31 marzo 2025, la sig.ra  M.,  con\nil patrocinio dell\u0027avv. Piera  Santoro,  ha  adito  questo  tribunale\nintroducendo un apposito procedimento di volontaria  giurisdizione  e\nchiedendo l\u0027adozione  del  provvedimento  di  esdebitazione  a  norma\ndell\u0027art. 281, comma 2, del  decreto  legislativo  n.  14/2019  (noto\nanche come Codice della crisi, nel proseguo anche soltanto «CCII»). \n    Letto  il   ricorso,   il   tribunale   ha   fissato   un\u0027udienza\ninterlocutoria alla  presenza  della  sola  ricorrente  rilevando  la\npotenziale inammissibilita\u0027 della  domanda.  Si  riporto  per  esteso\nquanto scritto in parte motiva: \n        «visto l\u0027art. 281, comma  1,  CCII  a  norma  del  quale  \"il\ntribunale, su istanza del debitore,  contestualmente  alla  pronuncia\ndel decreto di chiusura della procedura, salvo  il  disposto  di  cui\nall\u0027art. 280, comma 1,  lettera  a),  secondo  periodo,  sentiti  gli\norgani della stessa e verificata la sussistenza delle  condizioni  di\ncui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei  confronti\ndel debitore i debiti concorsuali non  soddisfatti\",  nonche\u0027  l\u0027art.\n279 CCII ai sensi del quale \"salvo il disposto degli articoli  280  e\n282, comma 2, il debitore ha  diritto  a  conseguire  l\u0027esdebitazione\ndecorsi tre anni dall\u0027apertura della procedura di liquidazione  o  al\nmomento della chiusura della procedura, se antecedente\"; \n        rilevato, ancora, che il codice della crisi  non  replica  la\nprevisione di cui all\u0027art. 143 LF secondo la quale \"il tribunale, con\nil decreto di chiusura del  fallimento  o  su  ricorso  del  debitore\npresentato entro l\u0027anno successivo [...]\"; \n        ritenuto, pertanto, che l\u0027istanza del debitore  debba  essere\ndepositata antecedentemente  alla  chiusura  della  procedura  e  che\nquest\u0027ultima costituisca il limite temporale per la  declaratoria  di\nesdebitazione». \n    All\u0027udienza del 15 maggio 2025 la ricorrente ha dedotto: - che il\ntermine sancito dall\u0027art. 281 non sarebbe perentorio; - che prima del\ncorrettivo entrato in vigore il 28 settembre 2024 (dunque  a  cavallo\ntra il deposito del rendiconto  e  la  celebrazione  dell\u0027udienza  di\napprovazione dello stesso) era previsto che il tribunale pronunciasse\nd\u0027ufficio l\u0027esdebitazione, e  proprio  facendo  affidamento  su  tale\nelemento la  sig.ra  M.  non  avrebbe  depositato  una  richiesta  di\nesdebitazione prima della chiusura della liquidazione giudiziale; per\ntale ragione, ha chiesto di essere rimessa in termini. \n    Il tribunale, preso atto, ha fissato l\u0027udienza  di  comparizione,\ndisponendo la notifica nei confronti di  tutti  i  creditori  rimasti\ninsoddisfatti e chiedendo al curatore la trasmissione di un parere. \n    Il parere (positivo rispetto alla istanza  di  esdebitazione)  e\u0027\npervenuto in data 29 maggio 2025. \n    Si sono costituiti due creditori: Societa\u0027 cooperativa D.  C.  M.\nD.  C.,  in  persona   del   legale   rappresentante   pro   tempore,\nrappresentata  e  difesa  dall\u0027avv.  Alessandro  Donati  e  dall\u0027avv.\nEleonora  Cottoni,  e  T.  M.  P.  S.r.l.,  in  persona  del   legale\nrappresentante pro tempore, rappresentata e  difesa  dall\u0027avv.  Marco\nPanozzi. Entrambi si sono opposti lamentando  di  non  aver  ricevuto\nalcun pagamento;  il  primo  dei  due  creditori  ha  anche  eccepito\nl\u0027inammissibilita\u0027 sulla scorta degli stessi argomenti sollevati  dal\ntribunale ex officio e osservato che, presentando  il  ricorso  volto\nall\u0027apertura della liquidazione giudiziale solo dopo  un  anno  dalla\ncessazione del pagamento dei canoni, la ricorrente avrebbe  aggravato\nil dissesto, con  cio\u0027  integrando  la  fattispecie  criminosa  della\nbancarotta semplice. \n    Nel corso dell\u0027udienza del 19 giugno 2025 le  parti  costituitesi\nsi sono sostanzialmente riportate agli argomenti gia\u0027 espressi  negli\nscritti difensivi, ivi compreso  (sotto  angoli  visuali  differenti)\nquello della ritualita\u0027 del ricorso. \n    All\u0027esito, il giudice relatore si e\u0027  riservato  di  riferire  al\ncollegio. \n    Occorre   soffermarsi,   in   prima   battuta,   sulla   tematica\ndell\u0027ammissibilita\u0027 di una domanda di esdebitazione depositata da una\npersona fisica che e\u0027 stata assoggettata  a  liquidazione  giudiziale\nsuccessivamente alla chiusura della procedura medesima. \n    Il  tribunale,  con  un   decreto   interlocutorio   gia\u0027   sopra\nmenzionato, ha evidenziato le ragioni a sostegno  della  declaratoria\ndi inammissibilita\u0027, che fanno perno sul chiaro disposto normativo. \n    L\u0027art. 281  CCII  (rubricato  «procedimento»),  al  comma  primo,\nsancisce quanto  segue:  «il  tribunale,  su  istanza  del  debitore,\ncontestualmente  alla  pronuncia  del  decreto  di   chiusura   della\nprocedura, salvo il disposto di cui all\u0027art. 280,  comma  1,  lettera\na), secondo periodo, sentiti gli organi della stessa e verificata  la\nsussistenza delle condizioni di cui agli articoli  278,  279  e  280,\ndichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti  concorsuali\nnon soddisfatti».  L\u0027art.  279,  invece,  stabilisce  che  «salvo  il\ndisposto degli articoli 280 e 282, comma 2, il debitore ha diritto  a\nconseguire  l\u0027esdebitazione  decorsi  tre  anni  dall\u0027apertura  della\nprocedura  di  liquidazione  o  al  momento  della   chiusura   della\nprocedura,  se  antecedente».   Il   combinato   disposto   di   tali\ndisposizioni lascia ritenere che: \n        qualora la procedura di liquidazione  giudiziale  duri  oltre\ntre anni,  al  maturare  del  triennio  la  persona  assoggettata  al\nconcorso possa accedere all\u0027esdebitazione; \n        se invece la procedura dura di meno, o se comunque decorso il\ntriennio il tribunale non  ha  statuito  sul  punto,  l\u0027esdebitazione\nviene pronunciata «al momento della chiusura della procedura»,  ossia\n«contestualmente  alla  pronuncia  del  decreto  di  chiusura   della\nprocedura». \n    Che  l\u0027ordito  normativo  non  lasci  spazio  a  un\u0027esdebitazione\nsuccessiva alla chiusura della procedura e\u0027 confermato anche da altri\ndati interpretativi: \n        l\u0027art. 143 regio decreto n.  267/1942  (Legge  fallimentare),\nche prima della entrata  in  vigore  del  codice,  regolamentava  gli\naspetti procedimentali dell\u0027esdebitazione, esordiva come  segue:  «il\ntribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del\ndebitore presentato  entro  l\u0027anno  successivo  [...]»;  il  semplice\nconfronto di tale norma con l\u0027art. 281 (che ne costituisce, per certi\nversi, il successore all\u0027interno del codice) rende evidente come  sia\nstato eliminato il riferimento alla proposizione di un ricorso  entro\nl\u0027anno successivo alla chiusura; \n        con sentenza  n.  181/2008,  la  Corte  costituzionale  aveva\ndichiarato l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale del  citato  art.  143  LF\nnella parte in cui esso, in caso  di  procedimento  di  esdebitazione\nattivato, ad istanza del debitore gia\u0027 dichiarato fallito,  nell\u0027anno\nsuccessivo al decreto di chiusura del fallimento,  non  prevedeva  la\nnotificazione, a cura del ricorrente e  nelle  forme  previste  dagli\narticoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, ai  creditori\nconcorrenti non integralmente soddisfatti, del ricorso col  quale  il\ndebitore chiede di essere ammesso al beneficio della liberazione  dai\ndebiti residui nei confronti  dei  medesimi  creditori,  nonche\u0027  del\ndecreto col quale il giudice fissa l\u0027udienza in Camera di  consiglio;\nebbene,   il   codice   nella   sua   versione   originaria    (cioe\u0027\nantecedentemente al correttivo apportato dal decreto  legislativo  n.\n136/2024)  non  regolava  la  fissazione  di  un\u0027udienza  secondo  le\nmodalita\u0027 descritte dalla Consulta,  per  la  semplice  ragione  (per\nl\u0027appunto) che dopo la chiusura non vi era  piu\u0027  alcuno  spazio  per\nl\u0027esdebitazione, il cui ambito applicativo  era  ormai  destinato  ad\nestrinsecarsi  solo  all\u0027interno  del  procedimento  di  liquidazione\ngiudiziale; il correttivo del  settembre  2024  ha  reso  ancor  piu\u0027\nchiaro  tale  aspetto,  descrivendo  un   procedimento   che   sembra\ninnestarsi all\u0027interno della liquidazione giudiziale (ultimo  periodo\ndel primo comma dell\u0027art. 281: «l\u0027istanza del debitore e\u0027  comunicata\na cura del curatore ai creditori ammessi al passivo i  quali  possono\npresentare osservazioni nel termine di quindici giorni»). \n    L\u0027univoca interpretazione di cui sopra, ove mai ve ne fosse stato\nbisogna, trova ulteriore conforto nella relazione di  accompagnamento\nal codice. Si legge infatti quanto segue: «quanto al procedimento, la\npronuncia puo\u0027 intervenire o contestualmente al decreto  di  chiusura\ndella procedura - se non sono ancora decorsi tre anni dalla  data  in\ncui la stessa e\u0027 stata aperta, ed anche se proseguono i giudizi e  le\noperazioni come previsto  dall\u0027art.  289  -  oppure,  se  tale  lasso\ntemporale e\u0027 gia\u0027 trascorso e la procedura e\u0027 ancora pendente, quando\nil debitore ne fa istanza». \n    L\u0027odierna ricorrente  ha  dedotto  che  tuttavia  il  termine  in\nquestione (vale a dire, il momento della  chiusura  della  procedura)\nnon sarebbe perentorio, volendo con cio\u0027 affermare che il suo mancato\nrispetto non produrrebbe  alcuna  conseguenza.  Sennonche\u0027,  anche  a\nvoler dare per vera tale deduzione, basti  rilevare  che,  secondo  i\nprincipi generali del processo, i termini ordinatori si differenziano\ndai perentori non gia\u0027 perche\u0027 possono essere  non  rispettati  senza\nche a cio\u0027 consegua una  sanzione  processuale,  ma  perche\u0027  possono\nessere oggetto di proroga su  richiesta  (ex  multis,  Cassazione  n.\n25369/2024). Ne deriva  che  l\u0027argomentazione  addotta  dalla  difesa\ndella ricorrente non  e\u0027  idonea  a  rendere  ex  se  ammissibile  il\nricorso. \n    Sotto altro profilo,  la  difesa  della  ricorrente  ha  invocato\nl\u0027applicazione  dell\u0027art.  153  del  codice  di   procedura   civile,\nchiedendo di essere rimessa in termine, id est che  il  ricorso,  pur\ntardivo, sia ritenuto tempestivo  poiche\u0027  il  ritardo  nel  deposito\nsarebbe dovuto a causa non imputabile. Tale strada, tuttavia, non  e\u0027\npercorribile  per  plurime  ragioni.  Anzitutto,  e\u0027  ben   difficile\nritenere che sia una «causa non imputabile» l\u0027affidamento riposto sul\nfatto che, prima del  correttivo  di  settembre  2024,  il  tribunale\navrebbe   dovuto   provvedere   d\u0027ufficio   alla   dichiarazione   di\nesdebitazione, contestualmente alla chiusura:  basti  confrontare  il\ndettato dell\u0027art. 282, che regola la c.d.  esdebitazione  di  diritto\ndel sovraindebitato, con quello dell\u0027art.  281  per  comprendere  che\nsolo nel primo caso, e non  anche  nel  secondo,  l\u0027esdebitazione  e\u0027\nautomatica, di talche\u0027 l\u0027affidamento sarebbe stato riposto su un dato\nnormativo-interpretativo non corretto. In ogni  caso,  il  correttivo\n(applicabile anche alle procedure in corso: si veda l\u0027art. 56,  comma\n4, del decreto legislativo n. 136/2024) ha chiaramente  puntualizzato\nche l\u0027istanza del debitore e\u0027 indispensabile (si veda la modifica  al\nprimo comma dell\u0027art. 281), per cui in seguito la ricorrente  avrebbe\ndovuto attivarsi  chiedendo  espressamente  l\u0027esdebitazione.  Infine,\nanche volendo ipotizzare che la ricorrente abbia in buona fede  fatto\naffidamento su un certo significato della previsione previgente e poi\nabbia incolpevolmente ignorato il correttivo, comunque avrebbe dovuto\nattivarsi immediatamente dopo il deposito del decreto di chiusura che\nnulla   statuiva   sull\u0027esdebitazione,   contrariamente   alle    sue\naspettative, e non invece attivarsi oltre tre mesi dopo. \n    Tutto cio\u0027 posto, ritiene il collegio che  non  possa  pervenirsi\nallo stato alla declaratoria di inammissibilita\u0027,  dubitandosi  della\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 281, comma 1, CCII. \n    L\u0027art. 8 della legge n. 155/2017, recante «Delega al Governo  per\nla riforma delle discipline della crisi di impresa e dell\u0027insolvenza»\ne dal cui esercizio e\u0027 sorto il Codice della crisi, cosi\u0027 recita: \n        «Nell\u0027esercizio della  delega  di  cui  all\u0027art.  1,  per  la\ndisciplina della procedura di esdebitazione all\u0027esito della procedura\ndi  liquidazione  giudiziale,  il  Governo  si  attiene  ai  seguenti\nprincipi e criteri direttivi: \n          a) prevedere per il debitore la possibilita\u0027 di  presentare\ndomanda di esdebitazione subito davo la chiusura della  procedura  e,\nin ogni caso, dopo tre anni dalla sua apertura, al di fuori dei  casi\ndi frode o di malafede e purche\u0027 abbia  collaborato  con  gli  organi\ndella procedura; \n          b) introdurre particolari forme di esdebitazione di diritto\nriservate alle insolvenze minori, fatta  salva  per  i  creditori  la\npossibilita\u0027 di proporre opposizione dinanzi al tribunale; \n          c)  prevedere  anche  per  le  societa\u0027   l\u0027ammissione   al\nbeneficio della liberazione dai  debiti  residui  nei  confronti  dei\ncreditori  concorsuali  non   soddisfatti,   previo   riscontro   dei\npresupposti di meritevolezza in capo agli amministratori e, nel  caso\ndi societa\u0027 di persone, in capo ai soci». \n    L\u0027oggetto della delega  e\u0027  ben  chiaro.  Il  legislatore,  dando\nattuazione all\u0027art. 21 della direttiva UE n. 2019/1023, ha previsto -\nin termini innovativi rispetto al  passato  -  l\u0027attribuzione  di  un\ndiritto all\u0027esdebitazione trascorso un termine non  superiore  a  tre\nanni  decorrente  dalla  data  di  apertura   della   procedura.   In\ncontinuita\u0027 con quanto gia\u0027 previsto  dall\u0027art.  143  LF,  pero\u0027,  ha\nanche statuito che la possibilita\u0027  per  il  debitore  di  presentare\ndomanda di esdebitazione (evidentemente qualora la procedura  si  sia\nchiusa prima del triennio)  dovesse  estrinsecarsi  «subito  dopo  la\nchiusura della procedura» e non gia\u0027 entro la chiusura della  stessa.\nPrevedendo quindi come termine massimo  per  la  presentazione  della\ndomanda di esdebitazione quello della chiusura  della  procedura,  il\nlegislatore delegato si e\u0027  posto  in  contrasto  con  i  principi  e\ncriteri direttivi della delega. \n    E\u0027 bene rimarcare che non ci si trova di fronte a  un\u0027ipotesi  di\npuro e semplice mancato esercizio della delega (che  sarebbe  in  se\u0027\nlegittimo, per costante giurisprudenza costituzionale). Il Governo ha\ninfatti dato piena attuazione alla stessa, rimodellando organicamente\nla disciplina dell\u0027esdebitazione, salvo, pero\u0027, prevedere un  termine\nmassimo di proposizione della domanda frontalmente diverso rispetto a\nquello  contenuto  nell\u0027art.  8  il  quale  ha  attribuito   si\u0027   al\nlegislatore delegato un margine di discrezionalita\u0027 («subito dopo  la\nchiusura»: il termine, in concreto, avrebbe dovuto essere fissato dal\nGoverno), ma ha richiesto, pur  tuttavia,  che  dopo  il  decreto  di\nchiusura della liquidazione giudiziale vi fosse ancora uno spazio per\nla presentazione della domanda esdebitativa. Spazio che, nell\u0027attuale\nassetto normativo, non c\u0027e\u0027. \n    La disposizione costituzionale che si ritiene violata  e\u0027  l\u0027art.\n76, a mente del quale «l\u0027esercizio  della  funzione  legislativa  non\npuo\u0027 essere delegato al Governo se non con determinazione di principi\ne criteri direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti\ndefiniti». Parametro interposto e\u0027 il gia\u0027 richiamato art. 8, lettera\na), della legge n. 155/2017. \n    Quanto sopra esposto valga a sostenere il vaglio di non manifesta\ninfondatezza che incombe sul giudice a quo. In ordine,  invece,  alla\ntematica della rilevanza, valgano le seguenti considerazioni. \n    In  primo  luogo,  come   reso   evidente   dalla   ricostruzione\nprocedimentale sopra svolta, stando all\u0027attuale assetto normativo  il\nricorso della sig.ra  M.  dovrebbe  ritenersi  inammissibile  perche\u0027\nfuori termine, di talche\u0027 la ricorrente perderebbe ogni  possibilita\u0027\ndi veder estinti tutti  i  debiti  sorti  nella  gestione  della  sua\nimpresa individuale e, cosi\u0027, poter  riavere  accesso  al  credito  e\nprovare a intraprendere concretamente nuove iniziative lavorative che\nnon siano di carattere subordinato (c.d. fresh start). \n    In secondo luogo, affinche\u0027  possa  pronunciarsi  l\u0027esdebitazione\nsotto il vigore del codice, l\u0027art. 280 richiede la sussistenza di una\nserie di requisiti che, a un vaglio sommario  del  tribunale,  paiono\nsussistere. Ed infatti: \n        la sig.ra M. non e\u0027 stata condannata per  nessuno  dei  reati\ndescritti dalla lettera a); \n        stando a  quanto  riportato  nella  relazione  ex  art.  130,\nnonche\u0027 nel parere reso dal curatore, la ricorrente non ha  posto  in\nessere  nessuna  delle  condotte  descritte  dalla  lettera  b);  con\nparticolare riferimento all\u0027aggravamento del  dissesto  che,  secondo\nuno  dei  creditori  costituitisi,  giustificherebbe   la   reiezione\ndell\u0027istanza, valga osservare, da un lato,  che  solo  la  bancarotta\nfraudolenta (peraltro accertata penalmente) e non anche la bancarotta\nsemplice osta alla concessione dell\u0027esdebitazione, e che  inoltre  la\nlettera b) dell\u0027art. 280  sanziona  l\u0027aggravamento  del  dissesto  in\ntanto  in  quanto  cio\u0027  abbia  reso   gravemente   difficoltosa   la\nricostruzione  del  patrimonio   e   del   movimento   degli   affari\n(circostanza  non  rilevata  dal  curatore);  piu\u0027  in  generale,  e\u0027\ndubitabile che  l\u0027omesso  pagamento  del  canone,  specie  nel  mezzo\ndell\u0027emergenza pandemica, possa considerarsi sintomo di  volonta\u0027  di\naggravare il dissesto; \n        il curatore ha confermato che la ricorrente, nel corso  della\nprocedura, ha sempre collaborato con la curatela (lettera c); \n        la sig.ra M. non ha beneficiato in passato dell\u0027esdebitazione\n(lettere d) ed e). \n    In   buona   sostanza,   qualora   fosse   superato    l\u0027ostacolo\nprocedimentale caratterizzato dalla inammissibilita\u0027,  la  ricorrente\ncon ogni probabilita\u0027 vedrebbe accolto il proprio ricorso. \n    Non e\u0027 inopportuno, a questo punto, soffermarsi sul petitum della\npresente ordinanza. \n    Ritiene il collegio che non sia  possibile  chiedere  al  giudice\ndelle leggi l\u0027adozione di  una  sentenza  c.d.  additiva,  che  cioe\u0027\ninnesti nell\u0027art. 281, comma 1,  un  dies  ad  quem  successivo  alla\nchiusura entro il quale la domanda  potrebbe  essere  proposta,  alla\nstessa stregua di quanto previsto dall\u0027art. 143 LF.  E\u0027  ben  chiaro,\ninfatti, che ci si muove al di  fuori  del  recinto  delle  cd.  rime\nobbligate avendo la legge delega lasciato al Governo  un  margine  di\ndiscrezionalita\u0027 nella determinazione del termine  («subito  dopo  la\nchiusura»). \n    Cosi\u0027 stando le cose, per  rendere  l\u0027attuale  dettato  normativo\nrispettoso  della  Costituzione   sembrerebbe   possibile   eliminare\ndall\u0027attuale  primo  comma  dell\u0027art.  281  il   seguente   segmento:\n«contestualmente  alla  pronuncia  del  decreto  di  chiusura   della\nprocedura».   Nonostante   la   parziale   ablazione,   infatti,   la\ndisposizione conserverebbe  un  significato  piano  e  razionale,  ma\nverrebbe  meno  l\u0027appiglio  normativo  che   risulta   decisivo   nel\nconcludere, sul piano interpretativo, che il dies ad quem, rebus  sic\nstantibus, coincide con la chiusura  della  procedura.  In  concreto,\nverrebbe meno il termine ultimo  di  proposizione  della  domanda  di\nesdebitazione, che quindi ben potrebbe essere presentata  anche  dopo\nla chiusura. \n    Tale risultato non verrebbe contraddetto dal  disposto  dell\u0027art.\n279 (che, si ricorda, cosi\u0027 recita: «salvo il disposto degli articoli\n280  e  282,  comma  2,  il  debitore   ha   diritto   a   conseguire\nl\u0027esdebitazione decorsi tre anni  dall\u0027apertura  della  procedura  di\nliquidazione  o  al  momento  della  chiusura  della  procedura,   se\nantecedente»).  Invero,   tale   disposizione   oggi   corrobora   la\nconclusione ermeneutica tratta nelle  premesse  di  questa  ordinanza\nperche\u0027 si combina con l\u0027art.  281,  comma  1;  tuttavia,  una  volta\neliminato il  riferimento  al  decreto  di  chiusura  all\u0027interno  di\nquest\u0027ultima norma, il senso dell\u0027art. 279 finirebbe per essere, piu\u0027\nsemplicemente, che il debitore ha diritto all\u0027esdebitazione una volta\ndecorsi tre anni o anche prima, se  la  procedura  dovesse  terminare\nante-triennio; ma cio\u0027 non toglierebbe - grazie all\u0027eliminazione  del\nsegmento  normativo  di  cui  si  parla  -  che  il  debitore   anche\nsuccessivamente alla chiusura possa domandare l\u0027esdebitazione  e  che\nil tribunale  possa  altresi\u0027  provvedere,  essendo  venuto  meno  il\nvincolo della contestualita\u0027. \n    Del pari, il primo comma  dell\u0027art.  281  conserverebbe  una  sua\ncoerenza interna. E\u0027 ben  vero  (come  gia\u0027  rilevato)  che  l\u0027ultimo\nperiodo  dello  stesso,  per  come  introdotto  dal  correttivo   del\nsettembre 2024,  si  attaglia  maggiormente  all\u0027ipotesi  in  cui  la\nprocedura liquidatoria sia aperta, ma nulla esclude  che  l\u0027iter  ivi\ndescritto possa applicarsi anche nel  caso  in  cui  la  domanda  del\ndebitore sia successiva alla chiusura. In buona sostanza, il curatore\nrimarrebbe ultrattivo  nei  suoi  poteri  allo  scopo  di  comunicare\nl\u0027istanza a tutti i creditori ammessi al passivo, i quali  potrebbero\npresentare   osservazioni   nel   termine   di    quindici    giorni;\nsuccessivamente,  a  contraddittorio  instaurato,  il  tribunale   si\npronuncerebbe con decreto collegiale adottato in Camera di consiglio.\nIn  alternativa,  potrebbe  anche  ritenersi  che   quanto   previsto\ndall\u0027ultimo periodo del primo comma dell\u0027art. 281  rimanga  confinato\nall\u0027ipotesi di esdebitazione ante-chiusura,  mentre  per  le  domande\nsuccessive potrebbe trovare applicazione l\u0027iter descritto dalla Corte\ncostituzionale nella sentenza n. 181/2008 avente  ad  oggetto  l\u0027art.\n143 LF. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale  dell\u0027art.  281,  comma  1,  del  decreto\nlegislativo  n.  14/2019,  nella  parte  in  cui  stabilisce  che  il\ntribunale   debba   pronunciare   sull\u0027istanza    di    esdebitazione\n«contestualmente  alla  pronuncia  del  decreto  di  chiusura   della\nprocedura», poiche\u0027 in violazione dell\u0027art. 76 della Costituzione; \n    Sospende il procedimento a norma  dell\u0027art.  23  della  legge  n.\n87/1953; \n    Dispone, a cura della cancelleria, l\u0027immediata trasmissione degli\natti alla Corte costituzionale; \n    Ordina che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia\nnotificata alla  debitrice,  ai  liquidatori  (che  avranno  cura  di\ntrasmetterla  ai  creditori)  ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei\nministri, nonche\u0027 che sia comunicata ai Presidenti delle  due  Camere\ndel Parlamento. \n        Arezzo, 25 giugno 2025 \n \n                  Il presidente est. Federico Pani","elencoNorme":[{"id":"63591","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"12/01/2019","data_nir":"2019-01-12","numero_legge":"14","descrizionenesso":"","legge_articolo":"281","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art281"}],"elencoParametri":[{"id":"79946","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"76","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80058","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"l","descriz_costit":"legge","numero_legge":"155","data_legge":"19/10/2017","articolo":"8","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. a)","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;155~art8","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54823","num_progressivo":"","nominativo_parte":"T. M. P. srl","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":"T. M. P. srl"}]}}"
  ]
]