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P.. \n \nAdozione e affidamento - Adozione di maggiorenni - Condizioni -\n Esclusione, in esito alle sentenze della Corte costituzionale n.\n 557 del 1988 e n. 245 del 2004, in caso di dissenso dei figli\n maggiorenni dell\u0027adottante - Omessa attribuzione al giudice, quando\n e\u0027 negato l\u0027assenso dei figli maggiorenni dell\u0027adottante, del\n potere di pronunciare ugualmente l\u0027adozione, ove ritenga il loro\n dissenso ingiustificato o contrario all\u0027interesse dell\u0027adottando,\n analogamente a quanto si prevede in relazione al dissenso\n pronunciato dai genitori dell\u0027adottando e dal coniuge non\n legalmente convivente e non legalmente separato dell\u0027adottante e\n dell\u0027adottando. \n- Codice civile, art. 297, secondo comma. \n\n\r\n(GU n. 50 del 10-12-2025)\n\r\n \n IL TRIBUNALE DI IMPERIA \n Volontaria giurisdizione \n \n Il Tribunale di Imperia, riunito in Camera di consiglio e\ncomposto dai seguenti magistrati: \n dott. Eduardo Bracco - Presidente rel.; \n dott. Pasquale Longarini - giudice; \n dott.ssa Paola Cappello - giudice; \n esaminati gli atti del procedimento di V.G. n. 875/2024, promosso\nda P.M., difeso dall\u0027avv. Manuela Samengo, in cui si e\u0027 costituito\nP.M., difeso dall\u0027avv. Donatella C. Carroni, avente ad oggetto\n«adozione di maggiorenne», ha pronunciato la seguente ordinanza di\nrimessione alla Corte costituzionale (articoli 134 della Costituzione\ne 23 legge 11 marzo 1953, n. 87); \n Il Tribunale di Imperia intende sollevare, d\u0027ufficio, questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale, con riferimento all\u0027art. 3 della\nCostituzione, dell\u0027art. 297, secondo comma, del codice civile, nella\nparte in cui non attribuisce al giudice, quando e\u0027 negato l\u0027assenso\ndei figli maggiorenni dell\u0027adottante, il potere di pronunciare\nugualmente l\u0027adozione, ove ritenga il loro dissenso ingiustificato o\ncontrario all\u0027interesse dell\u0027adottando, cosi\u0027 come previsto dalla\ncitata norma in relazione al dissenso pronunciato dai genitori\ndell\u0027adottando e dal coniuge non convivente e non legalmente separato\ndell\u0027adottante e dell\u0027adottando. \n \n Fatti \n \n P.M., nato ad ... il ..., con ricorso datato 20 giugno 2024, ha\nchiesto di adottare la maggiorenne ... e\u0027 il cognome del secondo\nmarito - nata a ..., il ... (di seguito ...). \n Suo figlio, P.M., maggiorenne, nato a ... (...) il ...,\ncostituitosi nel giudizio, ha espresso il dissenso, chiedendo non\nfarsi luogo all\u0027adozione. \n Il problema posto dalla causa e\u0027 quello di stabilire se il\ndissenso di P.M. sia o meno vincolante per il Tribunale. \n Gli altri presupposti per l\u0027adozione ci sarebbero tutti: vi e\u0027 la\nprescritta differenza di eta\u0027 tra adottante e adottanda (art. 291 del\ncodice civile); si ravvisa la convenienza per quest\u0027ultima, che ha\nespresso il consenso all\u0027adozione (articoli 296 e 312 del codice\ncivile); la moglie dell\u0027adottante, che e\u0027 anche la madre\ndell\u0027adottanda, e\u0027 d\u0027accordo (art. 297 del codice civile). \n Non vi sono altre persone che devono interloquire: in particolare\nil padre dell\u0027adottanda e\u0027 ignoto e non ha mai riconosciuto la\nfiglia, mentre ..., divorziata due volte, e\u0027 di stato libero. \n Si espone la situazione di fatto. \n L\u0027adottante P.M.: \n dal primo matrimonio ha avuto il figlio ..., come detto in\noggi maggiorenne; \n dopo il divorzio, nell\u0027anno ... intraprese una relazione\nsentimentale con ..., nata in ..., sfociata nel matrimonio nel ...; \n tale seconda moglie aveva una figlia, ..., divorziata due\nvolte e madre di due bambine minorenni; \n ... ha vissuto nel suo Paese di origine fino al mese di ...\ndel ..., allorquando, in fuga dalla guerra, portando con se\u0027 le sue\ndue figlie, raggiunse sua madre in Italia, andando a vivere con lei\nad ...; \n dunque, dal ..., lui e sua moglie hanno ospitato a casa ... e\nle sue due bambine. \n L\u0027adottanda ..., all\u0027udienza del 9 dicembre 2024, rispondendo\nalle domande del magistrato, ha dichiarato: «Considero M.P. mio\npadre. Dal mese di ... vivo a casa sua, con lui, con mia madre e con\nle mie due bimbe. Formiamo una famiglia. Non ho mai conosciuto il mio\ngenitore biologico e dal mio certificato di nascita come figura\nmaschile risulta mio nonno materno. Sono d\u0027accordo ad essere adottata\nda M. In Ucraina ho lasciato una nonna e uno zio. Le mie figlie hanno\n14 e 5 anni». \n P.M., figlio maggiorenne dell\u0027adottante, ha espresso il dissenso\nall\u0027adozione di ..., rappresentando la situazione di aspra\nconflittualita\u0027 col padre, dovuta essenzialmente agli asseriti gravi\ntorti che questi avrebbe inflitto a lui e soprattutto a sua madre (la\nsentenza di separazione dei suoi genitori fu con addebito al marito). \n Alla citata udienza ha dichiarato: «Con mio padre non ho rapporti\nda anni, non lo considero neppure mio padre, non ho alcuna stima nei\nsuoi confronti ed anzi nutro un profondo rancore per quello che ha\nfatto passare a mia madre (violenze fisiche e psicologiche) e a me\n(violenze psicologiche). Per lui la cosa piu\u0027 importante e\u0027 il\ndenaro; in costanza di matrimonio con mia madre si e\u0027 appropriato di\noltre centomila euro, prelevandoli dal conto bancario a loro\ncointestato. \n Avrebbe dovuto restituire l\u0027importo a mia madre e non lo ha\nfatto. Il motivo per il quale esprimo il mio dissenso all\u0027adozione e\u0027\neconomico, intendendo tutelare la mia posizione di erede legittimo,\nanche perche\u0027, come ho riferito, mio padre si e\u0027 appropriato di\ndenaro della famiglia». \n ..., madre dell\u0027adottanda e moglie dell\u0027adottante, alla citata\nudienza, ha dichiarato: «Con mio marito i rapporti sono sereni. Lui\nha accolto mia figlia ... come fosse una figlia sua. Cio\u0027 anche\nperche\u0027, a mio parere, non ha rapporti col figlio M. ed ha piacere di\navere una figlia. A mio parere la scelta di mio marito di adottare\nmia figlia nasce da un\u0027esigenza affettiva, piu\u0027 che da un\u0027intenzione\ndi assicurarle un beneficio economico. Sono assolutamente d\u0027accordo\nall\u0027accoglimento della domanda di adozione ... Mio marito puo\u0027 essere\nuna persona irascibile, ma non certamente violenta. Non ha mai alzato\nun dito su di me nei sedici anni di nostra convivenza». \n Puo\u0027 aggiungersi che, relativamente all\u0027aspetto economico, P.M.\nnon e\u0027 persona facoltosa: percepisce una pensione di 1.915 euro al\nmese, e\u0027 proprietario della sola casa coniugale di Imperia (dichiara\nil figlio M. che avrebbe intestato un secondo appartamento alla\nmoglie ...), non ha altri beni, ne\u0027 altre rendite. \n Si segnala, inoltre, che padre e figlio vivono distanti: il primo\na ..., P.M. a ... (...); infine, almeno dal ..., quando ci fu la\nseparazione, tra di loro non c\u0027e\u0027 un legame affettivo, al contrario,\ni loro rapporti sono quasi inesistenti e, comunque, livorosi ed\naspri. \n \n Valutazioni tecniche \n \n Come si e\u0027 anticipato, la questione che si pone consiste nel\ndecidere se il dissenso di P.M. sia vincolante e come tale ostativo\nall\u0027adozione di ..., oppure, non sia vincolante e, ove fosse ritenuto\ningiustificato o contrario all\u0027interesse dell\u0027adottanda,\nconsentirebbe di pronunciare l\u0027adozione. \n Orbene, l\u0027art. 296 del codice civile prevede, per farsi luogo\nall\u0027adozione, il consenso dell\u0027adottante e dell\u0027adottanda, acquisiti\nnel caso di specie. \n L\u0027art. 297 del codice civile stabilisce, al primo comma, che «per\nl\u0027adozione e\u0027 necessario l\u0027assenso dei genitori dell\u0027adottando e\nl\u0027assenso del coniuge dell\u0027adottante e dell\u0027adottando, se coniugati e\nnon legalmente separati», mentre al secondo comma prevede la\nvalutazione discrezionale del giudice in alcune ipotesi di dissenso\n(«Quando e\u0027 negato l\u0027assenso previsto dal primo comma, il tribunale,\nsentiti gli interessati, su istanza dell\u0027adottante, puo\u0027, ove ritenga\nil rifiuto ingiustificato o contrario all\u0027interesse dell\u0027adottando,\npronunziare ugualmente l\u0027adozione, salvo che si tratti dell\u0027assenso\ndei genitori esercenti la responsabilita\u0027 genitoriale o del coniuge,\nse convivente, dell\u0027adottante o dell\u0027adottando. Parimenti il\ntribunale puo\u0027 pronunziare l\u0027adozione quando e\u0027 impossibile ottenere\nl\u0027assenso per incapacita\u0027 o irreperibilita\u0027 delle persone chiamate ad\nesprimerlo»). \n Dunque, la norma non contempla l\u0027ipotesi del dissenso espresso\ndal discendente maggiorenne dell\u0027adottante e cio\u0027 perche\u0027, fino al\n1988, l\u0027art. 291 del codice civile non consentiva l\u0027adozione a coloro\nche avessero discendenti legittimi o legittimati. \n Con sentenza n. 557 del 1988, la Corte costituzionale, dichiaro\u0027\n«l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 291 del codice civile,\nnella parte in cui non consente l\u0027adozione a persone che abbiano\ndiscendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti», con\nla seguente motivazione: «... Nella fattispecie rileva la Corte che,\nmentre l\u0027esistenza del coniuge non osta all\u0027adozione, sempre che\nquesti presti il suo assenso (art. 297, primo comma, del codice\ncivile), la circostanza che vi siano figli legittimi o legittimati,\nbenche\u0027 maggiorenni e consenzienti, impedisce che si possa procedere\nalla adozione medesima. Tale differente valutazione legislativa\ndell\u0027assenso di persone (rispettivamente coniuge e figli), tutte\nfacenti parte della famiglia legittima dell\u0027adottante, ed egualmente\ninteressate, sia sotto l\u0027aspetto morale che sotto quello\npatrimoniale, anche in relazione al favor sempre dimostrato del\nlegislatore verso l\u0027istituto, appare chiaramente incongrua. Non\nsussiste, infatti, un motivo razionale per ritenere sufficientemente\ntutelata la posizione del coniuge attraverso la previsione del suo\nassenso, e per non disporre analogamente, in una situazione\nsostanzialmente identica, rispetto ai discendenti legittimi o\nlegittimati maggiorenni e consenzienti. Deve concludersi che la norma\nimpugnata viola, per la parte a cui si riferisce l\u0027ordinanza di\nrimessione, il principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) e\ndeve quindi esserne dichiarata l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale». \n Successiva sentenza della Corte costituzionale, la n. 245 del\n2004, estese la previsione ai figli naturali riconosciuti\ndell\u0027adottante, prevedendo, anche in tal caso che, per farsi luogo\nall\u0027adozione, i figli maggiorenni dovessero essere consenzienti. \n La Corte costituzionale intervenne ulteriormente con la sentenza\nn. 345/1992 - che qui non rileva - affermando che, nel caso di\nincapacita\u0027 dei figli di esprimere l\u0027assenso perche\u0027 interdetti, sia\napplicabile per analogia l\u0027art. 297, secondo comma, del codice\ncivile, estendendo anche a tale ipotesi il potere del Tribunale di\nprocedere ad una valutazione comparativa degli interessi. \n Orbene, con le due citate decisioni, numeri 557/1988 e 245/2004,\nla Corte, con riferimento all\u0027art. 3 della Costituzione, da un lato\nintese consentire l\u0027adozione a persone che hanno figli, dall\u0027altro -\nessendo necessario accordare una tutela a costoro, che potrebbero\nsentirsi lesi dall\u0027adozione - rilevo\u0027 una disparita\u0027 di trattamento\ntra il coniuge e i figli dell\u0027adottante (siano essi legittimi,\nlegittimati o naturali), atteso che prima di allora era richiesto\nsolo al coniuge di prestare l\u0027assenso all\u0027adozione, non anche ai\nfigli maggiorenni dell\u0027adottante, nonostante sia l\u0027uno che gli altri\nfacessero parte del medesimo nucleo familiare e fossero ugualmente\ninteressati, sia sotto l\u0027aspetto morale che patrimoniale,\nall\u0027inserimento di un nuovo membro nella famiglia. \n Dalle due decisioni, con riferimento a quanto qui di interesse,\nemerge un dato letterale inequivoco: l\u0027adozione e\u0027 consentita solo se\nil figlio maggiorenne dell\u0027adottante presti l\u0027assenso,\nconfigurandosi, pertanto, la sua manifestazione di volonta\u0027 come\nvincolante e non superabile dal giudice: il dissenso del figlio\nmaggiorenne dell\u0027adottante e\u0027, dunque, un elemento ostativo\nall\u0027adottabilita\u0027 del maggiorenne. \n In sostanza, il legislatore ha previsto i casi in cui il dissenso\nnon sia vincolante per il giudice e tra questi non e\u0027 contemplato\nquello espresso dal discendente maggiorenne dell\u0027adottante. \n La necessita\u0027 dell\u0027assenso «vincolante» di quest\u0027ultimo deriva,\nquindi, dagli interventi della Corte Costituzionale e dal combinato\ndisposto degli articoli 291 e 297 del codice civile, pur in assenza\ndi una specifica previsione normativa. \n Tale e\u0027 l\u0027interpretazione della giurisprudenza di merito, dandosi\npero\u0027 atto che la Corte d\u0027appello di Cagliari, con sentenza n.\n3/2023, pubbl. il 9 maggio 2023, con un\u0027interpretazione\ncostituzionalmente orientata, ha stabilito che il dissenso dei figli\nmaggiorenni dell\u0027adottante, che non siano con lui conviventi, non\nsarebbe ostativo all\u0027adozione, avendo per il Tribunale «un valore non\ngia\u0027 assoluto ed insindacabile, fino al mero arbitrio ... bensi\u0027 un\nvalore piu\u0027 limitato e contenuto», ricevendo tutela «soltanto\nnell\u0027eventualita\u0027 che l\u0027adozione arrechi loro un grave pregiudizio». \n Dunque, per i giudici cagliaritani, se il dissenso dei figli\nmaggiorenni dell\u0027adottante fosse ritenuto ingiustificato, potrebbe\nugualmente pronunciarsi l\u0027adozione. \n Si impongono alcune considerazioni. \n La sentenza della Corte d\u0027appello di Cagliari si inserisce nel\nsolco di una giurisprudenza volta ad una rivisitazione\nstorico-sistematica dell\u0027istituto dell\u0027adozione di maggiorenni, al\nfine di ricercare un equilibrio nelle complicate dinamiche familiari,\nalla stregua del mutamento della societa\u0027 civile ed al crescente\nfenomeno dei nuclei familiari «allargati». \n E\u0027 senz\u0027altro compito del giudice adoperarsi al fine di dare un\nriconoscimento giuridico a situazioni familiari che siano consolidate\nnel tempo e siano fondate su solidi legami affettivi e cio\u0027 anche in\nrelazione all\u0027art. 8 CEDU, che impone allo Stato obblighi positivi di\ntutela effettiva della «vita privata e familiare», secondo la nozione\nampia elaborata dalla giurisprudenza delle Corti sovranazionali\n(nella sentenza CEDU del 13 ottobre 2015 leggesi che «dove e\u0027\naccertata l\u0027esistenza di un legame affettivo, lo Stato deve in linea\ndi principio agire in modo da permettere a tale legame di\nsvilupparsi»), comprensiva di ogni espressione della personalita\u0027 e\ndignita\u0027 della persona, non essendovi dubbio che nella nozione di\n«vita familiare» rientri anche la filiazione adottiva. \n L\u0027istituto dell\u0027adozione del maggiorenne in origine assolveva ad\nuna precipua funzione economica, che era quella di dare, a chi non\naveva discendenti, un erede, cui trasmettere un nome e un patrimonio,\ncon limitate implicazioni personali ed affettive. \n Lo scopo esclusivamente economico dell\u0027adozione di maggiorenni e\u0027\nandato col tempo erodendosi, perdendo la sua connotazione\nessenzialmente patrimoniale, per divenire strumento di consolidamento\ndi relazioni affettive, al fine di garantire l\u0027unita\u0027 familiare. \n Assume sempre maggior rilievo l\u0027esigenza dell\u0027adottante di\nconferire riconoscimento giuridico a stabili relazioni sociali ed\naffettive all\u0027interno di una famiglia allargata: i casi tipici sono\nquelli in cui si voglia instaurare un legame giuridico col figlio\nmaggiorenne del coniuge o del partner, ovvero si intenda far entrare\nnel proprio nucleo familiare un nipote o una persona cara. \n La Corte di cassazione, con sentenza n. 7667/2020 -\nnell\u0027esaminare il caso di una donna, rimasta orfana di padre, che sin\ndall\u0027eta\u0027 di dodici anni era vissuta con la madre ed il compagno di\nlei, che l\u0027aveva cresciuta come una figlia e nel derogare, con\nun\u0027interpretazione costituzionalmente orientata, all\u0027ostacolo della\ndifferenza di eta\u0027 prescritta dall\u0027art. 291 del codice civile - ha\nosservato che «l\u0027istituto dell\u0027adozione di maggiorenni ... ha perso\nla sua originaria connotazione diretta ad assicurare all\u0027adottante la\ncontinuita\u0027 della sua casata e del suo patrimonio, per assumere la\nfunzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale,\naffettiva ed identitaria, nonche\u0027 di una storia personale, di\nadottante e adottando, con la finalita\u0027 di strumento volto a\nconsentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur\nmaggiorenni, sono tra loro legati da vincoli personali, morali e\ncivili». \n Orbene, questo Tribunale e\u0027 consapevole del proprio dovere di\nverificare, prima di sollevare la questione di costituzionalita\u0027,\ncostituente un\u0027extrema ratio, la concreta possibilita\u0027 di attribuire\nalla norma denunciata un significato diverso da quello censurato e\ntale da superare i prospettati dubbi di legittimita\u0027 costituzionale. \n E\u0027 consapevole di dover provare a percorrere la strada\ndell\u0027interpretazione costituzionalmente orientata, alla stregua del\ndato normativo, della logica, dei principi e dei valori, riponendo\nattenzione, nella difficile opera del bilanciamento dei valori e\nnella ricerca di un punto di equilibrio, a non travalicare le proprie\nfunzioni, sostituendosi impropriamente al legislatore o alla Corte\ncostituzionale. \n Questo Tribunale ha apprezzato lo sforzo interpretativo della\nCorte d\u0027appello di Cagliari che, richiamando anche la sentenza della\nCassazione n. 7667/2020 (che attribuisce al giudice il potere di\nderogare al rigido disposto dell\u0027art. 291 del codice civile,\nrelativamente al divario di almeno diciotto anni, che deve sussistere\ntra adottante e adottato), assume come presupposto il carattere\ngenerale della disciplina dettata dall\u0027art. 297, secondo comma, del\ncodice civile, assegnando al dissenso dei figli maggiorenni\ndell\u0027adottante, se non conviventi, un valore non vincolante, bensi\u0027\nsindacabile dal giudice. \n Tuttavia, non ritiene questo Tribunale, dopo ampia meditazione,\nche sia percorribile tale strada, che sembra travalicare la lettera\ndella legge, pervenendo ad una disapplicazione del testo normativo. \n Il citato secondo comma dell\u0027art. 297 del codice civile, infatti,\ncome detto, non prevede che il dissenso dei figli maggiorenni\ndell\u0027adottante possa essere superato dal giudice, qualora lo ritenga\ningiustificato o contrario all\u0027interesse dell\u0027adottando. \n Inoltre, le due citate sentenze della Corte costituzionale,\nnumeri 557/1988 e 245/2004, richiedono espressamente, per farsi luogo\nall\u0027adozione, che il figlio maggiorenne dell\u0027adottante sia\nconsenziente. \n Al Giudice delle leggi non si sottopongono questioni che ha gia\u0027\nrisolto, come se esistesse un grado di appello alle sue decisioni, ma\nqui la situazione e\u0027 particolare. \n Come si e\u0027 detto, l\u0027istituto dell\u0027adozione di maggiorenni\nregistra un\u0027evoluzione storica, per il mutare dei costumi della\nsocieta\u0027 civile sui temi della famiglia; quelle due sentenze furono\npronunciate in un\u0027epoca in cui l\u0027istituto aveva una finalita\u0027 diversa\nda quella che ricopre in oggi, ove la valenza solidaristica e\naffettiva si e\u0027 in gran parte sostituita al dato essenzialmente\npatrimoniale. \n Alla stregua delle considerazioni che precedono, appare\nindispensabile una rivisitazione della problematica posta, con\nintervento chiarificatore della Corte costituzionale. \n \n Rilevanza \n \n Tornando sinteticamente ai fatti, P.M. intende adottare ...,\nfiglia maggiorenne di sua moglie; la ragazza, con due figlie\nminorenni, vive nel nucleo familiare dell\u0027adottante da due anni e\ndieci mesi circa; l\u0027adottante vorrebbe farla entrare nella propria\nfamiglia, dando riconoscimento giuridico ad una relazione sociale e\naffettiva che si e\u0027 creata; ... e\u0027 consenziente e trarrebbe vantaggio\ndall\u0027adozione, vedendosi ufficialmente accolta, insieme alle due\nfiglie, nella nuova famiglia. \n P.M., figlio maggiorenne dell\u0027adottante, ha espresso il dissenso,\nmotivandolo esclusivamente sotto il profilo economico/ereditario, non\nescludendo il Tribunale che, in qualche misura, egli persegua\nfinalita\u0027 ritorsive (anche considerato che il padre non e\u0027\nparticolarmente benestante); nutre un profondo rancore verso il\ngenitore, con cui ha rapporti sporadici e pessimi; vivono distanti,\nin diverse regioni; al di la\u0027 dell\u0027aspetto economico, l\u0027adozione non\ninciderebbe in alcuna misura sulla sua vita e la mancata adozione non\nmigliorerebbe i suoi rapporti col padre. \n La questione che si sottopone alla Corte costituzionale appare\nrilevante, in quanto pregiudiziale al giudizio in corso e tale da\ndeterminarne l\u0027esito, ed in particolare: \n qualora la delibazione del Giudice delle leggi portasse ad\nuna pronuncia di inammissibilita\u0027 (per uno dei molteplici profili\nprevisti), cosi\u0027 da precludere l\u0027esame del merito, ovvero si\nritenesse l\u0027infondatezza della questione prospettata, questo\nTribunale, allo stato del diritto vigente, per le ragioni esposte, in\nassenza di indicazioni della Corte e di elementi sopravvenuti di\nvalutazione, interpreterebbe il citato art. 297 del codice civile nel\nsenso di ritenere vincolante il dissenso all\u0027adozione espresso da\nP.M.; \n qualora invece la citata norma fosse ritenuta\ncostituzionalmente illegittima, come prospettato - nella parte in cui\nnon attribuisce al tribunale, quando e\u0027 negato l\u0027assenso dei figli\nmaggiorenni dell\u0027adottante, il potere di pronunciare ugualmente\nl\u0027adozione, ove ritenga il dissenso ingiustificato o contrario\nall\u0027interesse dell\u0027adottando - si aprirebbe un diverso scenario e,\nnel contesto fattuale esposto, vi sarebbe la rilevante probabilita\u0027\nche il dissenso di P.M. sara\u0027 considerato ingiustificato. \n In sostanza, l\u0027accoglimento o meno della domanda di adozione di\n..., formulata da P.M., potra\u0027 essere disattesa o accolta da questo\nTribunale in dipendenza di quanto decidera\u0027 la Corte costituzionale. \n \n Non manifesta infondatezza \n \n Ai sensi degli articoli 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948 e\n23 legge 11 marzo 1953, n. 87, il giudice ha l\u0027obbligo di sollevare\nquestioni di legittimita\u0027 costituzionale, di ufficio (come nel caso\ndi specie) o su istanza delle parti, quando - nutrendo seri dubbi di\nconformita\u0027 di disposizioni di legge rispetto a principi\ncostituzionali - non le ritenga manifestamente infondate. \n Questo Tribunale, per le ragioni che seguono, ritiene non\nmanifestamente infondata la questione proposta, che e\u0027 quella della\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 297 del codice civile,\nrelativamente al dissenso espresso all\u0027adozione dal figlio\nmaggiorenne dell\u0027adottante, in relazione al principio di eguaglianza\nconsacrato nell\u0027art. 3 della Costituzione. \n Per la Corte costituzionale, sentenza 11 aprile 2023, n. 67, «la\nviolazione del principio di eguaglianza sussiste qualora situazioni\nomogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non\nquando alla diversita\u0027 di disciplina corrispondano situazioni non\nassimilabili. Il legislatore gode di ampia discrezionalita\u0027 nella\nconformazione degli istituti processuali e puo\u0027 articolare\ndiversamente le relative discipline avendo riguardo alle specifiche\nesigenze di ciascun modello processuale». \n Premesso quanto precede, a parere del Collegio occorre coordinare\ne raffrontare la posizione dei figli maggiorenni dell\u0027adottante - in\noggi chiamati ad esprimersi, essendo caduto il divieto di adozione in\npresenza di discendenti - con quelle del coniuge dell\u0027adottante e\ndell\u0027adottando, nonche\u0027 coi genitori dell\u0027adottando, chiamati a\nmanifestare l\u0027assenso. \n Per l\u0027adozione del maggiorenne occorre, ex articoli 296 e 297 del\ncodice civile, oltre al consenso dell\u0027adottante e dell\u0027adottando,\nl\u0027assenso: \n dei genitori dell\u0027adottando: il giudice puo\u0027 superare il loro\ndissenso se ingiustificato o contrario all\u0027interesse dell\u0027adottando; \n del coniuge dell\u0027adottante e dell\u0027adottando se coniugati e\nnon legalmente separati: il giudice non puo\u0027 superare il loro\ndissenso se convivono (rispettivamente con l\u0027adottante e\nl\u0027adottando), mentre puo\u0027 superarlo (ove consideri il loro dissenso\ningiustificato o contrario all\u0027interesse dell\u0027adottando) se non c\u0027e\u0027\nun rapporto di convivenza; \n dei figli maggiorenni dell\u0027adottante: il giudice, secondo\nl\u0027interpretazione data della norma da questo Tribunale, non potrebbe\nmai superare il loro dissenso. \n Piu\u0027 che alle altre posizioni, quella dei figli maggiorenni\ndell\u0027adottante pare assimilabile a quella del coniuge dell\u0027adottante,\nperche\u0027 gli uni e l\u0027altro appartengono al nucleo familiare di\nquest\u0027ultimo, risentendo emotivamente allo stesso modo dell\u0027ingresso\ndi una nuova persona nella loro famiglia e nutrendo i medesimi\ninteressi di natura successoria. \n Il legislatore per il coniuge dell\u0027adottante, che non sia\nlegalmente da lui separato, nell\u0027esercizio della propria\ndiscrezionalita\u0027, opera una distinzione tra due situazioni, a seconda\nche il coniuge conviva o meno con l\u0027adottante: nel primo caso i\nrapporti sono piu\u0027 stretti, vi e\u0027 una maggiore partecipazione alla\nvita familiare e il dissenso del coniuge e\u0027 vincolante, ostativo\nall\u0027adozione, dunque non superabile; se il rapporto di convivenza non\nc\u0027e\u0027, la valutazione e\u0027 invece rimessa al giudice, che potra\u0027\npronunciare ugualmente l\u0027adozione ove ritenesse quel dissenso\ningiustificato o contrario all\u0027interesse dell\u0027adottando. \n Ed allora, le posizioni del coniuge e del figlio maggiorenne\ndell\u0027adottante, se conviventi con questi, sono disciplinate allo\nstesso modo dalla legge, atteso che il loro dissenso all\u0027adozione e\u0027\nsempre vincolante, indipendentemente dai motivi che lo determinano,\nche non vanno neppure analizzati. \n Il vulnus costituzionale si coglie per l\u0027ipotesi della non\nconvivenza in quanto nel caso del dissenso del figlio maggiorenne il\ngiudice dovra\u0027 disattendere la domanda di adozione, senza poter\nvalutare i motivi, mentre se a dissentire e\u0027 il coniuge, il giudice\npotra\u0027 accogliere la domanda, ove considerera\u0027 il dissenso\ningiustificato o contrario all\u0027interesse dell\u0027adottando. \n Due situazioni assimilabili vengono trattate dalla legge in modo\ningiustificatamente diverso e cio\u0027 appare irragionevole ed in\ncontrasto col principio di eguaglianza: si ravvisa un\u0027irragionevole\ndisparita\u0027 di trattamento che, a parere di questo Tribunale, andrebbe\nrimossa. \n Prevedere che il dissenso espresso dal figlio maggiorenne\ndell\u0027adottante non convivente, perfino se immotivato o\ningiustificato, sia sempre ostativo all\u0027adozione, oltre a vanificare\nla volonta\u0027 espressa dall\u0027adottante, dall\u0027adottando e dai soggetti\nelencati nell\u0027art. 297 del codice civile, cosi\u0027 impedendo che vengano\ngiuridicamente riconosciute situazioni connotate da profondi legami\naffettivi, oltre a contrastare con la disciplina dettata per il\nconiuge dell\u0027adottante non convivente, oltre a porsi in contrasto con\nl\u0027evoluzione dell\u0027istituto dell\u0027adozione quale sopra delineata, rompe\nil rapporto di congruenza presente nel sistema e non obbedisce al\ncriterio di coerenza e di equilibrio, sotteso al principio di\neguaglianza di cui all\u0027art. 3 della Costituzione. \n Ragionevolezza, coerenza ed equilibrio si avrebbero, a parere del\nTribunale, ove il dissenso del figlio maggiorenne dell\u0027adottante non\nconvivente fosse valutato dal giudice nel bilanciamento dei\ncontrastanti interessi, quello suo, del genitore adottante e delle\naltre persone chiamate ad esprimersi. \n Il giudice potra\u0027 cosi\u0027 valutare - come per il caso del coniuge\nnon convivente dell\u0027adottante - il dissenso del figlio maggiorenne e\nritenerlo giustificato, in ipotesi, qualora l\u0027adozione gli arrechi un\ngrave e serio pregiudizio, ovvero ritenerlo ingiustificato, in\nipotesi, qualora l\u0027unico pregiudizio sia costituito dalla riduzione\ndelle aspettative ereditarie. \n Si pensi al caso in esame in cui il figlio dissenziente\ndell\u0027adottante e\u0027 in cattivi rapporti col padre, non lo frequenta, ha\nuna vita che non si lega con la sua, non risentirebbe emotivamente e\naffettivamente dell\u0027adozione, vive in un\u0027altra regione. \n In definitiva, l\u0027art. 297 del codice civile sembra delineare un\nsistema contrario a quello dell\u0027intrinseca ragionevolezza, nei\ntermini anzidetti e riportati in dispositivo, suscitando dubbi di\ncostituzionalita\u0027 in riferimento all\u0027art. 3 della Costituzione. \n\n \n P. Q. M. \n \n Il Tribunale di Imperia, visti gli articoli 134 della\nCostituzione e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, ritiene rilevante e non\nmanifestamente infondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale,\nin riferimento all\u0027art. 3 della Costituzione, nei termini sopra\nindicati, dell\u0027art. 297 del codice civile, nella parte in cui non\nattribuisce al giudice, quando e\u0027 negato l\u0027assenso dei figli\nmaggiorenni dell\u0027adottante, il potere di pronunciare ugualmente\nl\u0027adozione, ove ritenga il loro dissenso ingiustificato o contrario\nall\u0027interesse dell\u0027adottando, cosi\u0027 come previsto dalla citata norma\nin relazione al dissenso pronunciato dai genitori dell\u0027adottando e\ndal coniuge non convivente e non legalmente separato dell\u0027adottante e\ndell\u0027adottando. \n Dispone l\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale. \n Sospende il procedimento n. 875/2024 R.G. sino all\u0027esito del\ngiudizio di legittimita\u0027 costituzionale. \n Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia\nnotificata alle parti in causa, al pubblico ministero ed al\nPresidente del Consiglio dei ministri, nonche\u0027 sia comunicata ai\nPresidenti delle due Camere del Parlamento. \n Imperia, deciso il 3 gennaio 2025 \n \n Il Presidente est.: Bracco","elencoNorme":[{"id":"63894","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cc","denominaz_legge":"codice civile","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"297","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"80220","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |
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