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discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati; c-bis); c-bis.1); e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 dell’art. 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 – Previsione che il primo periodo del comma 1-bis dell’art. 20 di tale decreto legislativo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell\u0027art. 31 del predetto decreto nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR – Previsione che l’art. 20, comma 1-bis primo periodo del decreto legislativo n. 199 del 2021, introdotto dal comma 1 dell’art. 5 del decreto-legge n. 63 del 2024, come convertito, non si applica ai progetti per i quali, alla relativa data di entrata in vigore, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all\u0027ottenimento dei titoli per la costruzione e l\u0027esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi – Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili – Previsione che gli interventi di cui all\u0027art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2024 sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel rispetto di quanto previsto all\u0027art. 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 199 del 2021 – Denunciata disciplina che, prevedendo il divieto di installazione di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra e il divieto di aumentare l’estensione di quelli esistenti nelle aree agricole, confligge con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e in particolare con il principio di massima diffusione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, come declinato dalla normativa europea – Contrasto con il principio europeo di integrazione ambientale funzionale a ridurre le pressioni sull’ambiente derivanti dalle politiche e dalle attività di altri settori e a raggiungere gli obiettivi ambientali e climatici – Introduzione di un divieto che si inserisce nel complesso delle previsioni dell’art. 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 quale corpo estraneo, dato che le relative previsioni non risultano coordinate con il resto dell’articolato – Norma che non istituisce nessuna forma di bilanciamento tra i valori in gioco, sancendo una prevalenza dell’interesse alla conservazione dello stato dei luoghi dei terreni agricoli, senza considerare una loro possibile utilizzabilità finanche a fini agricoli – Conflitto con l’obiettivo del decreto succitato di promuovere l’uso di energia da fonti rinnovabili – Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza – Assenza di contemperamento con gli altri interessi in gioco, anche di rilievo costituzionale, che contrasta con la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"Green Sole Renewables Italia 1 srl","prima_controparte":"Ministero dell\u0027ambiente e della sicurezza energetica e altri","altre_parti":"Green Sole Renewables Italia 1 srl","testo_atto":"N. 164 ORDINANZA (Atto di promovimento) 09 luglio 2025\n\r\nOrdinanza del 9 luglio 2025 del Tribunale amministrativo regionale\nper il Lazio sul ricorso proposto da Green Sole Renewables Italia 1\nS.r.l. contro Ministero dell\u0027ambiente e della sicurezza energetica e\naltri. \n \nEnergia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Modifiche al\n decreto legislativo n. 199 del 2021 - Disposizioni finalizzate a\n limitare l\u0027uso del suolo agricolo - Previsione che l\u0027installazione\n degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone\n classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, e\u0027 consentita\n esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente\n agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o\n integrale ricostruzione degli impianti gia\u0027 installati, a\n condizione che non comportino incremento dell\u0027area occupata, c)\n incluse le cave gia\u0027 oggetto di ripristino ambientale e quelle con\n piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonche\u0027 le\n discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati,\n c-bis), c-bis.1), e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 dell\u0027art.\n 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 - Previsione che il\n primo periodo del comma 1-bis dell\u0027art. 20 di tale decreto\n legislativo non si applica nel caso di progetti che prevedano\n impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla\n costituzione di una comunita\u0027 energetica rinnovabile ai sensi\n dell\u0027art. 31 del predetto decreto nonche\u0027 in caso di progetti\n attuativi delle altre misure di investimento del Piano nazionale di\n ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli\n investimenti complementari al PNRR (PNC) ovvero di progetti\n necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR -\n Previsione che l\u0027art. 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto\n legislativo, n. 199 del 2021, introdotto dal comma 1 dell\u0027art. 5\n del decreto-legge n. 63 del 2024, come convertito, non si applica\n ai progetti per i quali, alla relativa data di entrata in vigore,\n sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative,\n comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie\n all\u0027ottenimento dei titoli per la costruzione e l\u0027esercizio degli\n impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato\n rilasciato almeno uno dei titoli medesimi - Disciplina dei regimi\n amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili -\n Previsione che gli interventi di cui all\u0027art. 1, comma 1, del\n decreto legislativo n. 190 del 2024 sono considerati di pubblica\n utilita\u0027, indifferibili e urgenti e possono essere ubicati anche in\n zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel\n rispetto di quanto previsto all\u0027art. 20, comma 1-bis, del decreto\n legislativo n. 199 del 2021. \n- Decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 (Disposizioni urgenti per le\n imprese agricole, della pesca e dell\u0027acquacoltura, nonche\u0027 per le\n imprese di interesse strategico nazionale), convertito, con\n modificazioni, nella legge 12 luglio 2024, n. 101, art. 5, commi 1\n e 2; decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei\n regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti\n rinnovabili, in attuazione dell\u0027articolo 26, commi 4 e 5, lettera\n b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118), art. 2, comma 2, primo\n periodo. \n\n\r\n(GU n. 38 del 17-09-2025)\n\r\n \n Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio \n Sezione terza \n \n Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di\nregistro generale 10477 del 2024, proposto da Green Sole Renewables\nItalia 1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,\nrappresentato e difeso dagli avvocati Germana Lucia Riccarda Cassar,\nMichele Rondoni, con domicilio digitale come da PEC da registri di\ngiustizia; \n contro: Ministero dell\u0027ambiente e della sicurezza energetica,\nMinistero della cultura, Ministero dell\u0027agricoltura, della sovranita\u0027\nalimentare e delle foreste, non costituiti in giudizio; \n nei confronti: Ministero per gli affari regionali e le autonomie,\nconferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le\nProvince autonome di Trento e di Bolzano, Presidenza del Consiglio\ndei ministri, Regione Molise, non costituiti in giudizio; \n per l\u0027annullamento del decreto del Ministero dell\u0027ambiente e\ndella sicurezza energetica, di concerto con il Ministero della\ncultura e con il Ministero dell\u0027agricoltura, della sovranita\u0027\nalimentare e delle foreste del 21 giugno 2024, pubblicato nella\nGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 153 del 2 luglio\n2024, recante «Disciplina per l\u0027individuazione di superfici e aree\nidonee per l\u0027installazione di impianti a fonti rinnovabili» e di ogni\naltro presupposto preordinato o connesso, inclusa l\u0027intesa raggiunta\nin sede di in sede di conferenza unificata, resa nella seduta del 7\ngiugno 2024; \n eventualmente previa rimessione alla Corte costituzionale della\nquestione di legittimita\u0027 dell\u0027art. 20, comma 1-bis del decreto\nlegislativo n. 199/2021, introdotto dall\u0027art. 5, comma 1, del\ndecreto-legge n. 63/2024, convertito con modifiche con legge n.\n101/2024, nei termini sopra indicati - con riferimento agli articoli\n77, 117 commi 1 e 3, 9 e 41 della Costituzione nonche\u0027 con\nriferimento ai principi comunitari di massima diffusione delle fonti\nrinnovabili; \n oppure, previa disapplicazione dell\u0027art. 5 del decreto-legge 15\nmaggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12\nluglio 2024, n. 101, per violazione del diritto comunitario,\nsegnatamente del Protocollo n. 1 alla Convenzione europea per la\nsalvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali\n(protezione della proprieta\u0027), del Trattato sulla Carta europea\ndell\u0027energia, stipulato a Lisbona il 17 dicembre 1994, e ratificato\nin Italia con legge 10 novembre 1997, n. 415, della direttiva\n2009/28/CE e dei principi generali del diritto comunitario di tutela\ndell\u0027affidamento, della certezza del diritto, della parita\u0027 di\ntrattamento, \n ovvero previa rimessione alla Corte di giustizia dell\u0027Unione\neuropea della questione pregiudiziale relativa alla conformita\u0027\ndell\u0027art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 63/2024, convertito con\nmodifiche con legge n. 101/2024, ai principi di massima diffusione\ndelle fonti rinnovabili sanciti: (i) dalla direttiva 2018/2001/UE del\nParlamento europeo e del Consiglio, dell\u002711 dicembre 2018 (modificata\ndalla successiva direttiva 2023/2413 del 18 ottobre 2023), sulla\npromozione dell\u0027uso dell\u0027energia da fonti rinnovabili; (ii) dal\nregolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, come\nmodificato dal regolamento (UE) 2024/223 del Consiglio del 22\ndicembre 2023, che ha introdotto un quadro di norme di carattere\nemergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa di\nrinnovabili; \n (iii) regolamento (UE) n. 2021/1119 del Parlamento europeo e del\nConsiglio del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il\nconseguimento della neutralita\u0027 climatica e che modifica il\nregolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) n. 2018/1999\n(«Normativa europea sul clima»). \n Visti il ricorso e i relativi allegati; \n Visti tutti gli atti della causa; \n Relatore nell\u0027udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott.\nMarco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel\nverbale; \n 1. La ricorrente e\u0027 una societa\u0027 che opera nel campo della\ncostruzione ed esercizio di impianti da fonti rinnovabili ed e\u0027\ntitolare e\u0027 titolare di 5 progetti in via di autorizzazione, da\nrealizzarsi in Comune di Larino, denominati Larino 2 (potenza pari a\n3,39 MW), Larino 4 (potenza pari a 51,39), Larino 6 (potenza pari a\n10,12), Larino 7 (potenza pari a 24,34 MW) e Larino 8 (potenza pari a\n21, 02). \n 2. Al fine di accelerare lo sviluppo di tali impianti da fonti\nrinnovabili, il decreto legislativo n. 199/2021 ha previsto l\u0027obbligo\ndelle Regioni di individuare (sulla base di decreti ministeriali\nemanati previo parere della Conferenza Unificata) le aree idonee alla\nrealizzazione di impianti rinnovabili. Nelle more, il medesimo art.\n20 ha dettato un dettagliato regime transitorio, con individuazione\nex lege delle aree idonee. \n 3. Sennonche\u0027, l\u0027art. 5 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63,\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 (il\n«dl 63/2024»), ha introdotto un divieto preventivo e assoluto (salvo\nle limitate eccezioni ivi previste) all\u0027utilizzo di terreni agricoli\nper la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, comprimendo in\nmodo significativo il regime transitorio previsto dall\u0027art. 20, comma\n8 e determinando un drastico cambio di prospettiva per gli operatori\ndel comparto fotovoltaico: mentre la previgente normativa\nprivilegiava l\u0027utilizzo di aree formalmente agricole ma degradate\n(quali le aree non vincolate, le aree in adiacenza a zone\nindustriali, ecc.) il DL ha oggi imposto un generalizzato divieto\nfondato sulla sola destinazione urbanistica dell\u0027area. Ne deriva che\nviene capovolto il criterio di ammissibilita\u0027 delle iniziative che\nproducono energia da fonti rinnovabili, atteso che per effetto di\ntale norma sulla restante parte del territorio tali iniziative non\nsono piu\u0027 ammesse incorrendo nel divieto ivi previsto. \n 4. Da ultimo, il decreto ministeriale 21 giugno 2024 ha attuato\nle previsioni dell\u0027art. 20, comma 1, decreto legislativo n. 199/2021,\nnon limitandosi alla disciplina di aree idonee e non idonee, ma\nrendendo vincolante e inderogabile per tutte le Regioni il divieto di\nrealizzare impianti in area agricola introdotto dall\u0027art. 5 del\ndecreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni,\ndalla legge 12 luglio 2024, n. 101. Il decreto, inoltre: \n impone alle regioni di disciplinare con legge le aree non\nidonee, nonostante il decreto legislativo n. 199/2021 limiti\nl\u0027individuazione con legge alle sole aree idonee, confermando la\nriserva di procedimento amministrativo per le aree non idonee;\nqualifica le aree non idonee non piu\u0027 come aree in cui e\u0027 maggior\nprobabile un esito negativo del procedimento, ma come aree tout court\n«incompatibili»; \n definisce in proprio come non idonee le aree tutelate ai\nsensi dell\u0027art. 10 e dell\u0027art. 136, comma 1, lettere a) e b) del\ndecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e consente alle regioni di\nimporre un buffer pari a 7 km da ogni bene tutelato sotto il profilo\npaesaggistico; \n non prevede alcun criterio oggettivo per l\u0027individuazione\ndelle aree idonee, fornendo una sostanziale delega in bianco alle\nregioni e rendendo solo facoltativo il mantenimento delle fattispecie\npreviste dall\u0027art. 20, comma 8; \n non prevede alcun regime di salvaguardia per i procedimenti\nin corso. \n 5. Rispetto alla posizione di parte ricorrente il decreto: \n riduce drasticamente le aree eleggibili per la realizzazione\ndi nuovi impianti, ponendo peraltro le basi per una disciplina\ndifforme su tutto il territorio nazionale; \n non contiene alcuna disposizione di salvaguardia dei\nprocedimenti in corso, avviati facendo affidamento sulla previgente\nqualificazione delle aree idonee. \n 6. La ricorrente ha quindi impugnato il decreto in questione,\narticolando le seguenti censure: \n I) violazione dell\u0027art. 12 del decreto legislativo n.\n387/2003, delle linee guida nazionali approvate con dm 10 settembre\n2010 e dell\u0027art. 20 del decreto legislativo n. 199/2021 - violazione\ndirettiva (UE) 2018/2001 e successive modificazioni ed integrazioni -\nviolazione degli articoli 3, 41, 97 della Costituzione -\nirragionevolezza e ingiustizia manifesta. La previsione per cui le\nregioni debbano individuare con legge, oltre alle aree idonee, anche\nle aree inidonee, sarebbe illegittima, in quanto l\u0027individuazione\ndelle aree non idonee sarebbe soggetta a riserva di procedimento\namministrativo; \n II) violazione dell\u0027art. 12 del decreto legislativo n.\n387/2003, delle linee guida nazionali approvate con dm 10 settembre\n2010 e dell\u0027art. 20 del decreto legislativo 199/2021 - violazione\ndirettiva (UE) 2018/2001 e successive modificazioni ed integrazioni -\nviolazione degli articoli 3, 41, 97 della Costituzione - eccesso di\npotere per sviamento - difetto di istruttoria e di motivazione -\nirragionevolezza e ingiustizia manifesta. Il decreto impugnato\ntrasformerebbe le aree non idonee da strumenti di accelerazione a\nvere e proprie barriere alla realizzazione di impianti rinnovabili:\nesse, infatti, diverrebbero aree tout court incompatibili con la\nrealizzazione di impianti FER. Peraltro, il decreto sancirebbe in\nmodo evidente la prevalenza del bene paesaggio, ponendo da un lato\naree non idonee ex lege, dall\u0027altro consentendo l\u0027apposizione di\nbuffer pari a 7 km da ogni bene paesaggisticamente tutelato, in\ncontrasto con le indicazioni ricavabili dalle linee guida, dalla\ngiurisprudenza costituzionale e dal diritto unionale; \n III) violazione dell\u0027art. 12 del decreto legislativo\n387/2003, delle linee guida nazionali approvate con dm 10 settembre\n2010 e dell\u0027art. 20 del decreto legislativo 199/2021 - violazione\ndirettiva (UE) 2018/2001 e successive modificazioni ed integrazioni -\nviolazione degli articoli 3, 41, 97 della Costituzione - eccesso di\npotere per sviamento - difetto di istruttoria e di motivazione -\nirragionevolezza e ingiustizia manifesta. Il decreto conferirebbe in\nsostanza una delega in bianco alle Regioni per l\u0027individuazione delle\naree idonee, in violazione tanto dell\u0027art. 20 del decreto legislativo\nn. 199/2021, tanto del riparto di competenze tra Stato e Regioni.\nEsso, infatti, non avrebbe fornito alcun criterio oggettivo per\nl\u0027individuazione delle aree idonee, contraddicendo persino la\ndisciplina prevista dal comma 8 e rendendo addirittura facoltativa la\nscelta di mantenere in essere la disciplina transitoria; \n IV) illegittimita\u0027 derivata per incostituzionalita\u0027 dell\u0027art.\n5 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con\nmodificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 - violazione\ndell\u0027art. 117 della Costituzione rispetto alla direttiva n.\n2001/77/CE, alla direttiva n. 2009/28/CE ed alla direttiva (UE)\n2018/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento\n(UE) 2022/2577 del consiglio del 22 dicembre 2022, nonche\u0027 in\nrelazione in relazione all\u0027art. 12 del decreto legislativo n.\n387/2003, alle linee guida nazionali approvate con dm 10 settembre\n2010, all\u0027art. 20 del decreto legislativo n. 199/2021 - violazione\ndegli articoli 3, 41, 97 della Costituzione. Il divieto introdotto\ndall\u0027art. 5 del decreto-legge n. 63/2024 contrasterebbe in modo\ninsanabile con i principi di massima diffusione delle fonti\nrinnovabili e con la riserva di procedimento amministrativo di\ndiretta derivazione euro-unitaria, con conseguente violazione\ndell\u0027art. 117 della Costituzione. La scelta di attribuire esclusivo\nvalore alla destinazione urbanistica dell\u0027area (senza alcun\napprofondimento in merito all\u0027effettiva coltivazione dei terreni, al\ntipo di colture, all\u0027esistenza di vincoli) violerebbe, inoltre,\napertamente i principi di ragionevolezza e proporzionalita\u0027,\ndiscendenti dagli articoli 3 e 97 della Costituzione; inoltre,\nnell\u0027attribuire aprioristica prevalenza alla tutela del suolo\nagricolo, avrebbe apertamente violato l\u0027interesse pubblico prevalente\nsancito dall\u0027art. 16-septies della direttiva RED II e dal regolamento\n2022/2577 del 22 dicembre 2022; \n V) illegittimita\u0027 derivata per incostituzionalita\u0027 dell\u0027art.\n5 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con\nmodificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 - violazione degli\narticoli 10 e 117 della Costituzione in relazione all\u0027art. 1 del\nprotocollo n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei\ndiritti dell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali (protezione della\nproprieta\u0027) - violazione art. 41 della Costituzione sulla liberta\u0027 di\niniziativa economica - violazione del legittimo affidamento. L\u0027art. 5\ndel decreto-legge n. 63/2024 si disinteresserebbe delle situazioni in\ncui i terreni agricoli sono stati gia\u0027 contrattualizzati da operatori\ninteressati allo sviluppo di un impianto FER prima dell\u0027entrata in\nvigore della norma - ma senza essere riusciti ad avviare alcuna\nprocedura amministrativa - nella piena convinzione della liceita\u0027 di\ntale operazione. Si tratterebbe di previsione con portata ablativa,\nche ridurrebbe enormemente le possibilita\u0027 di utilizzazione e\ngodimento di tali beni, con lesione del diritto di proprieta\u0027 per\ncome tutelato dall\u0027art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione\nEDU, nonche\u0027 del principio della certezza del diritto, della liberta\u0027\ndi impresa di cui all\u0027art. 41 della Costituzione e del legittimo\naffidamento, essendo contraddetta la fiducia del concessionario\nquanto al rispetto da parte dello Stato di regole giuridiche\nconsolidate nel tempo e di cui non era prevedibile intervenisse un\nrepentino e ingiustificato cambiamento; \n VI) illegittimita\u0027 derivata per incostituzionalita\u0027 dell\u0027art.\n5 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con\nmodificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 - violazione\ndell\u0027art. 117 della Costituzione rispetto alla con riferimento agli\nobblighi di diritto comunitario - violazione degli articoli 3, 101 e\n102 Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea e al protocollo\n(n. 27) sul mercato interno e sulla concorrenza. L\u0027art. 5 del\ndecreto-legge 63/2024 sarebbe anche incostituzionale in quanto\ncontrario alla normativa europea, ed in particolare agli articoli 3,\n101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea e al\nprotocollo (n. 27) sul mercato interno e sulla concorrenza. Per\neffetto di tale normativa, infatti, l\u0027operatore nel settore delle\nrinnovabili italiano si troverebbe ad operare senza la possibilita\u0027\ndi utilizzare le aree agricole, cosi\u0027 risultando discriminato\nrispetto ad un operatore comunitario che operi in un qualunque altro\nstato dell\u0027Unione. Inoltre, il nuovo regime inciderebbe sui diritti\neconomici degli investitori, ponendosi in contrasto con il principio\ndi certezza del diritto, sul piano oggettivo, e con il principio\ndella tutela dell\u0027affidamento, sul piano soggettivo. \n 7. Le amministrazioni intimate non si sono costituite. \n 8. All\u0027udienza pubblica del 7 maggio 2025 il Collegio ha\nprospettato alle parti, ai sensi dell\u0027art. 73, comma 3, c.p.a., la\nsussistenza di possibili profili di inammissibilita\u0027 del ricorso per\ncarenza d\u0027interesse, come riportato a verbale. La causa e\u0027 stata,\nquindi, trattenuta in decisione. \n 9. Con ordinanza 23 maggio 2025, n. 9929, il Collegio ha\nassegnato alla parte ricorrente un termine di 10 giorni per la\nproduzione di documentazione riguardante le caratteristiche dei\nprogetti, onde apprezzare i profili di rilevanza delle dedotte\nquestioni di legittimita\u0027 costituzionale. \n 10. La ricorrente ha prodotto documentazione in data 30 maggio\n2025. \n 11. Alla Camera di consiglio riconvocata del 18.6.2025 la causa\ne\u0027 stata trattenuta in decisione. \n 12. Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente si ricava che\nalmeno uno dei progetti avviati riguarda impianti fotovoltaici con\nmoduli collocati a terra in area agricola, come tali soggetti al\ndivieto di cui all\u0027art. 5 del decreto-legge n. 63/2024, con\nconseguente rilevanza delle questioni di legittimita\u0027 costituzionale\nsollevate nel ricorso. \n 13. Alla luce di quanto sopra, il Collegio reputa necessario\nsospendere il presente giudizio onde suscitare il controllo\nincidentale di costituzionalita\u0027 sulle questioni indicate nel\nprosieguo. \n 14. L\u0027art. 5, comma 1, decreto-legge n. 63/2024 ha introdotto il\ncomma 1-bis all\u0027art. 20 del decreto legislativo n. 199/2021, il quale\nstabilisce che \"L\u0027installazione degli impianti fotovoltaici con\nmoduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani\nurbanistici vigenti, e\u0027 consentita esclusivamente nelle aree di cui\nalle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica,\nrifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti\ngia\u0027 installati, a condizione che non comportino incremento dell\u0027area\noccupata, c), incluse le cave gia\u0027 oggetto di ripristino ambientale e\nquelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate,\nnonche\u0027 le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero\nripristinati, c-bis), c-bis.1) e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8\ndel presente articolo. Il primo periodo non si applica nel caso di\nprogetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a\nterra finalizzati alla costituzione di una comunita\u0027 energetica\nrinnovabile ai sensi dell\u0027art. 31 del presente decreto nonche\u0027 in\ncaso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del\nPiano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con\ndecisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato\ncon decisione del Consiglio ECOFIN dell\u00278 dicembre 2023, e del Piano\nnazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui\nall\u0027art. 1 del decreto- legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con\nmodificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti\nnecessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR». \n 15. Il successivo comma 2 ha previsto che tale disciplina non si\napplichi «ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del\npresente decreto [16 maggio 2024], sia stata avviata almeno una delle\nprocedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale,\nnecessarie all\u0027ottenimento dei titoli per la costruzione e\nl\u0027esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia\nstato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi». \n 16. Parte ricorrente allega di aver presentato iniziative incise\ndalla richiamata disciplina, per le quali sono gia\u0027 stati sostenuti i\ncosti necessari all\u0027elaborazione della soluzione di connessione alla\nrete ma non e\u0027 stata avviata nessuna delle procedure amministrative\nnecessarie all\u0027ottenimento dei titoli autorizzativi entro il termine\ndi cui all\u0027art. 5, comma 2, decreto-legge n. 63/2024. I progetti,\npertanto, sono assoggettati al divieto di cui all\u0027art. 20, comma\n1-bis, decreto legislativo n. 199/2021 \n 17. Il decreto impugnato prevede, all\u0027art. 1, comma 2, che le\nregioni individuino sul rispettivo territorio, tra l\u0027altro, le «aree\nin cui e\u0027 vietata l\u0027installazione di impianti fotovoltaici con moduli\ncollocati a terra\", definite come \"le aree agricole per le quali vige\nil divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a\nterra ai sensi dell\u0027art. 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8\nnovembre 2021, n. 199». \n 18. Tale previsione costituisce senz\u0027altro strumento di\nattuazione, per quanto del tutto vincolato nel contenuto, della norma\nprimaria. Va rilevato, infatti, che il comma 1-bis dell\u0027art. 20 del\ndecreto legislativo n. 199/2021 definisce il perimetro delle aree\nagricole in cui e\u0027 consentita l\u0027installazione di impianti\nfotovoltaici con moduli collocati a terra facendo riferimento alla\nclassificazione delle aree idonee come prevista dal comma 8 del\nmedesimo art. 20 nelle more dell\u0027adozione della disciplina di cui al\ncomma 1. In tale contesto, il decreto ministeriale ribadisce che il\ndivieto previsto dal comma 1-bis si applica anche nel nuovo quadro\nregolatorio e vincola la potesta\u0027 legislativa regionale: ai sensi\ndell\u0027art. 3, comma 1, infatti, le Regioni sono chiamate a individuare\ncon legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore\ndel decreto, le aree di cui all\u0027art. 1, comma 2, e, quindi, anche\nquelle in cui e\u0027 vietata l\u0027installazione di impianti fotovoltaici con\nmoduli collocati a terra. \n 19. Il decreto impugnato costituisce anche l\u0027unico atto\namministrativo che interviene nel processo di implementazione del\ndivieto, atteso che: \n esso e\u0027 stabilito direttamente dalla legge statale; \n secondo quanto previsto dal decreto, l\u0027individuazione delle\naree in questione avviene con legge regionale; \n le aree cosi\u0027 individuate non sono «non idonee», ma\nassolutamente vietate, con la conseguenza che e\u0027 finanche preclusa la\nvalutazione, nel singolo procedimento, della compatibilita\u0027\ndell\u0027intervento con i valori confliggenti. \n 20. Va allora richiamato il consolidato orientamento\ngiurisprudenziale secondo il quale «un atto generale [...] e\u0027\nimmediatamente impugnabile quando incide senz\u0027altro - senza la\nnecessaria intermediazione di provvedimenti applicativi - sui\ncomportamenti e sulle scelte dei suoi destinatari» (Cons. St., IV,\n17.3.2022, n. 1937). Nel caso di specie l\u0027incidenza sui comportamenti\ndegli operatori e\u0027 indubbia, derivando dal divieto cosi\u0027 previsto\nl\u0027incondizionata preclusione agli interventi di nuova installazione\nsulle aree indicate dall\u0027art. 20, comma 1-bis, decreto legislativo n.\n199/2021, come pure degli interventi di modifica, rifacimento,\npotenziamento o integrale ricostruzione degli impianti gia\u0027\ninstallati che non siano collocati nelle aree di cui alla lettera\ndell\u0027art. 20, comma 8, decreto legislativo n. 199/2021 e che\ncomportino un incremento dell\u0027area occupata. \nSull\u0027impossibilita\u0027 di interpretare l\u0027art. 5 del decreto-legge n.\n63/2024 in modo conforme a Costituzione \n 21. La proposizione dell\u0027incidente di costituzionalita\u0027 non puo\u0027\nessere ovviata tramite un\u0027interpretazione conforme a Costituzione del\ndecreto-legge n. 63/2024. \n 22. L\u0027ambito del regime preclusivo introdotto dalla norma va\nricostruito a partire dal «significato proprio delle parole secondo\nla connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore» (art. 12,\ncomma 1, disp. prel. c.c.). \n 23. L\u0027art. 20, comma 1-bis, decreto legislativo n. 199/2021\nstabilisce che «L\u0027installazione degli impianti fotovoltaici con\nmoduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani\nurbanistici vigenti, e\u0027 consentita esclusivamente nelle aree di cui\nalle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica,\nrifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti\ngia\u0027 installati, a condizione che non comportino incremento dell\u0027area\noccupata, c), incluse le cave gia\u0027 oggetto di ripristino ambientale e\nquelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate,\nnonche\u0027 le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero\nripristinati, c-bis), c-bis.1) e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8\ndel presente articolo». \n 24. Il tenore letterale della disposizione non lascia spazio a\ndubbi circa la portata del divieto: l\u0027avverbio «esclusivamente» sta\nchiaramente ad indicare che al di fuori delle ipotesi specificamente\npreviste non e\u0027 in nessun modo possibile realizzare questa specifica\ntipologia di impianti in aree agricole. Cio\u0027, peraltro, e\u0027 coerente\ncon l\u0027interpretazione finalistica, avendo il divieto la funzione di\nfronteggiare la «straordinaria necessita\u0027 e urgenza di contrastare il\nfenomeno del consumo del suolo a vocazione agricola». \n 25. Non e\u0027 possibile interpretare la disposizione censurata nel\nsenso che il legislatore abbia inteso introdurre, piu\u0027 limitatamente,\nuna nuova fattispecie di area non idonea, tale da consentire, in\nseguito ad apposita istruttoria, l\u0027eventuale superamento del divieto,\nin quanto una simile interpretazione contrasterebbe con il chiaro\ntenore letterale e la finalita\u0027 perseguita dal legislatore, che ha\ninteso consentire l\u0027utilizzo delle aree agricole per gli impianti\nfotovoltaici con moduli collocati a terra esclusivamente nei limiti\ndi cui al citato art. 5. D\u0027altra parte, il concetto di area non\nidonea e\u0027 legato all\u0027individuazione di specifiche incompatibilita\u0027 di\ndeterminate tipologie di impianti con le aree interessate, mentre\nl\u0027estesissima portata del divieto introdotto dal decreto-legge n.\n63/2024, legato alla mera classificazione urbanistica del territorio,\nrende evidente che si e\u0027 in presenza di un fattore preclusivo a ogni\nintervento, piuttosto che a un criterio di esercizio della\ndiscrezionalita\u0027 amministrativa. \n 26. Al riguardo, non si puo\u0027, inoltre, fare a meno di osservare\nche: \n «la lettera della norma costituisce il limite cui deve\narrestarsi anche l\u0027interpretazione costituzionalmente orientata\ndovendo, infatti, essere sollevato l\u0027incidente di costituzionalita\u0027\nogni qual volta l\u0027opzione ermeneutica supposta conforme a\nCostituzione sia incongrua rispetto al tenore letterale della norma\nstessa» (Cass., S.U., 1.6.2021, n. 15177). Nel caso di specie, la\nricorrente vorrebbe proporre la realizzazione di un progetto che\nrientra pacificamente tra quelli oggetto del divieto; \n l\u0027ampiezza del divieto introdotto con l\u0027art. 5 del\ndecreto-legge n. 63/2024, che si risolve nella preclusione assoluta\ndi realizzare impianti con moduli collocati a terra sull\u0027intero\nterritorio nazionale, induce a ritenere che l\u0027obiettivo perseguito\ndal legislatore fosse quello di contrastare la sia pur minima\nriduzione del territorio a vocazione agricola per l\u0027effetto\ndell\u0027installazione di impianti fotovoltaici. Un\u0027interpretazione che\nconsentisse comunque di realizzare tali interventi a seguito di\napposita istruttoria si porrebbe in frontale contrasto con tale\nobiettivo, quale chiaramente emergente dai presupposti e dall\u0027oggetto\ndell\u0027enunciato normativo, operazione che non puo\u0027 in alcun modo\nritenersi consentita all\u0027interprete. \nSulla rilevanza delle questioni di legittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 5 del decreto-legge n. 63/2024 \n 27. Dall\u0027acclarata impercorribilita\u0027 di un\u0027interpretazione\ndell\u0027enunciato normativo integralmente satisfattivo per la parte\nricorrente deriva la rilevanza delle questioni di legittimita\u0027\ncostituzionale prospettate nel ricorso. \n 28. Si e\u0027 gia\u0027 osservato che il comma 1-bis dell\u0027art. 20 del\ndecreto legislativo n. 199/2021 definisce il perimetro delle aree\nagricole in cui e\u0027 consentita l\u0027installazione di impianti\nfotovoltaici con moduli collocati a terra facendo riferimento alla\nclassificazione delle aree idonee come prevista dal comma 8 del\nmedesimo art. 20 nelle more dell\u0027adozione della disciplina di cui al\ncomma 1. In tale contesto, il decreto ministeriale ribadisce che il\ndivieto previsto dal comma 1-bis si applica anche nel nuovo quadro\nregolatorio e vincola la potesta\u0027 legislativa regionale: ai sensi\ndell\u0027art. 3, comma 1, infatti, le Regioni sono chiamate a individuare\ncon legge, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del\ndecreto, le aree di cui all\u0027art. 1, comma 2, e, quindi, anche quelle\nin cui e\u0027 vietata l\u0027installazione di impianti fotovoltaici con moduli\ncollocati a terra. \n 29. Si e\u0027 anche osservato che il decreto impugnato costituisce\nl\u0027unico atto amministrativo che interviene nel processo di\nimplementazione del divieto, atteso che: \n esso e\u0027 stabilito direttamente dalla legge statale; \n secondo quanto previsto dal decreto, l\u0027individuazione delle\naree in questione avviene con legge regionale; \n le aree cosi\u0027 individuate non sono «non idonee», ma\nassolutamente vietate, con la conseguenza che e\u0027 finanche preclusa la\nvalutazione, nel singolo procedimento, della compatibilita\u0027\ndell\u0027intervento con i valori confliggenti. \n 30. E\u0027 stato quindi richiamato il consolidato orientamento\ngiurisprudenziale secondo il quale «un atto generale [...] e\u0027\nimmediatamente impugnabile quando incide senz\u0027altro - senza la\nnecessaria intermediazione di provvedimenti applicativi - sui\ncomportamenti e sulle scelte dei suoi destinatari» (Cons. St., IV,\n17.3.2022, n. 1937), rilevandosi che nel caso di specie l\u0027incidenza\nsui comportamenti degli operatori e\u0027 indubbia, derivando dal divieto\ncosi\u0027 previsto l\u0027incondizionata preclusione agli interventi di nuova\ninstallazione sulle aree indicate dall\u0027art. 20, comma 1-bis, decreto\nlegislativo n. 199/2021, come pure degli interventi di modifica,\nrifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti\ngia\u0027 installati che non siano collocati nelle aree di cui alla\nlettera dell\u0027art. 20, comma 8, decreto legislativo n. 199/2021 e che\ncomportino un incremento dell\u0027area occupata. \n 31. Il decreto impugnato replica, quindi, il divieto sancito\ndalla norma primaria, demandando alla legge regionale la sua\npedissequa trasposizione, che determina ex se l\u0027impossibilita\u0027 di\ncondurre in porto i progetti menzionati. La perdurante vigenza e\nvalidita\u0027 della norma primaria impedisce qualsivoglia intervento\ndemolitorio da parte del Collegio, recando il decreto una previsione\ndel tutto conforme a legge. \n 32. In mancanza della declaratoria di incostituzionalita\u0027\ndell\u0027art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 63/2024, la domanda di\nannullamento dell\u0027art. 1 del decreto ministeriale, per la parte di\ninteresse, dovrebbe essere rigettata. \n 33. Viceversa, laddove la norma incriminata fosse dichiarata\nincostituzionale, l\u0027art. 1, comma 2, lettera d), del decreto dovrebbe\nessere annullato, ponendo a quel punto un divieto generalizzato che\nnessuna norma primaria contemplerebbe o autorizzerebbe e che, per le\nragioni che saranno illustrate, collide con il principio di massima\ndiffusione delle energie rinnovabili, quale desumibile dal diritto\ndell\u0027Unione, dando peraltro luogo a una disciplina che non supera lo\nscrutinio di proporzionalita\u0027 e ragionevolezza. \nSulla non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalita\u0027\ndell\u0027art. 5 del decreto-legge n. 63/2024 \n 34. Con le censure sviluppate nel ricorso la parte ricorrente ha\ndedotto, tra l\u0027altro, la violazione del quadro normativo\neurounitario, del principio di massima diffusione delle fonti\nrinnovabili, del principio dello sviluppo sostenibile. Il Collegio\nritiene che dette questioni, nei termini sviluppati di seguito, siano\nnon manifestamente infondate. \n 35. In primo luogo, il Collegio ritiene che la disciplina\ncensurata presenti profili di contrasto con gli articoli 11 e 117,\ncomma 1, Cost., sotto il profilo del mancato rispetto dei «vincoli\nderivanti dall\u0027ordinamento comunitario» e, in particolare, del\nprincipio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili,\nderivante dalla normativa europea. \n 36. Occorre al riguardo ricordare, anzitutto, che ai sensi\ndell\u0027art. 3, par. 5, TUE, «Nelle relazioni con il resto del mondo\nl\u0027Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo\nalla protezione dei suoi cittadini» A tal fine essa «Contribuisce\n[...] allo sviluppo sostenibile della Terra». \n 37. L\u0027art. 6, par. 1, Trattato sull\u0027Unione europea precisa che\n«L\u0027Unione riconosce i diritti, le liberta\u0027 e i principi sanciti nella\nCarta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea del 7 dicembre\n2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso\nvalore giuridico dei trattati». Ai sensi dell\u0027art. 37 della Carta,\n«Un livello elevato di tutela dell\u0027ambiente e il miglioramento della\nsua qualita\u0027 devono essere integrati nelle politiche dell\u0027Unione e\ngarantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile». \n 38. L\u0027art. 11 Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea\nesprime la medesima esigenza sancendo che «Le esigenze connesse con\nla tutela dell\u0027ambiente devono essere integrate nella definizione e\nnell\u0027attuazione delle politiche e azioni dell\u0027Unione, in particolare\nnella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile» (c.d.\nprincipio di integrazione). \n 39. Secondo l\u0027art. 191 TFUE, «La politica dell\u0027Unione in materia\nambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: \n salvaguardia, tutela e miglioramento della qualita\u0027\ndell\u0027ambiente; \n protezione della salute umana; \n utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; \n promozione sul piano internazionale di misure destinate a\nrisolvere i problemi dell\u0027ambiente a livello regionale o mondiale e,\nin particolare, a combattere i cambiamenti climatici. \n 2. La politica dell\u0027Unione in materia ambientale mira a un\nelevato livello di tutela, tenendo conto della diversita\u0027 delle\nsituazioni nelle varie regioni dell\u0027Unione. Essa e\u0027 fondata sui\nprincipi della precauzione e dell\u0027azione preventiva, sul principio\ndella correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati\nall\u0027ambiente, nonche\u0027 sul principio \"chi inquina paga\"». \n 40. Ai sensi dell\u0027art. 192, par. 1, TFUE, «Il Parlamento europeo\ne il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa\nordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e\ndel Comitato delle regioni, decidono in merito alle azioni che devono\nessere intraprese dall\u0027Unione per realizzare gli obiettivi dell\u0027art.\n191». \n 41. L\u0027art. 194 Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea\nstabilisce, a sua volta, che «Nel quadro dell\u0027instaurazione o del\nfunzionamento del mercato interno e tenendo conto dell\u0027esigenza di\npreservare e migliorare l\u0027ambiente, la politica dell\u0027Unione nel\nsettore dell\u0027energia e\u0027 intesa, in uno spirito di solidarieta\u0027 tra\nStati membri, a [...] promuovere il risparmio energetico,\nl\u0027efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e\nrinnovabili». \n 42. Protezione dell\u0027ambiente e promozione delle c.d. energie\nrinnovabili costituiscono, pertanto, politiche interdipendenti. Come\nsi ricava dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, l\u0027uso di\nfonti di energia rinnovabili per la produzione di elettricita\u0027 e\u0027\nutile alla tutela dell\u0027ambiente in quanto contribuisce alla riduzione\ndelle emissioni di gas a effetto serra che compaiono tra le\nprincipali cause dei cambiamenti climatici che l\u0027Unione europea e i\nsuoi Stati membri si sono impegnati a contrastare. L\u0027incremento della\nquota di rinnovabili costituisce, in particolare, uno degli elementi\nportanti del pacchetto di misure richieste per ridurre tali emissioni\ne conformarsi al protocollo di Kyoto, alla convenzione quadro delle\nNazioni Unite sui cambiamenti climatici, nonche\u0027 agli altri impegni\nassunti a livello comunitario e internazionale per la riduzione delle\nemissioni dei gas a effetto serra. Cio\u0027, peraltro, e\u0027 funzionale\nanche alla tutela della salute e della vita delle persone e degli\nanimali, nonche\u0027 alla preservazione dei vegetali (cfr. le sentenze\n1.7.2014, C- 573/12, 78 ss., e 13 marzo 2001, C-379/98, 73 ss.). \n 43. La Corte di giustizia ha peraltro precisato che l\u0027art. 191\nTrattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea si limita a definire\ngli obiettivi generali dell\u0027Unione in materia ambientale, mentre\nl\u0027art. 192 Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea affida al\nParlamento europeo e al Consiglio dell\u0027Unione europea il compito di\ndecidere le azioni da avviare al fine del raggiungimento di detti\nobiettivi. Di conseguenza, l\u0027art. 191 Trattato sul funzionamento\ndell\u0027Unione europea non puo\u0027 essere invocato in quanto tale dai\nprivati al fine di escludere l\u0027applicazione di una normativa\nnazionale emanata in una materia rientrante nella politica ambientale\nquando non sia applicabile nessuna normativa dell\u0027Unione adottata in\nbase all\u0027art. 192 TFUE; viceversa, l\u0027art. 191 Trattato sul\nfunzionamento dell\u0027Unione europea assume rilevanza allorquando esso\ntrovi attuazione nel diritto derivato (cfr. CGUE, sentenza 4 marzo\n2015, C-534/13, 39 seguenti). \n 44. Disposizioni sulla promozione dell\u0027energia elettrica da fonti\nenergetiche rinnovabili, adottate sulla base dell\u0027art. 175 TCE (ora\n192 TFUE), sono state introdotte gia\u0027 con la direttiva 2001/77/CE del\nParlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 e,\nsuccessivamente, con la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e\ndel Consiglio del 23 aprile 2009. \n 45. Con la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del\nConsiglio dell\u002711 dicembre 2018 si e\u0027 proceduto alla rifusione e alla\nmodifica delle disposizioni contenute nella direttiva 2009/28/CE. Nel\ndettare la relativa disciplina e\u0027 stato considerato, tra l\u0027altro,\nche: \n «[...] \n (2) Ai sensi dell\u0027art. 194, paragrafo 1, del trattato sul\nfunzionamento dell\u0027Unione europea (TFUE), la promozione delle forme\ndi energia da fonti rinnovabili rappresenta uno degli obiettivi della\npolitica energetica dell\u0027Unione. Tale obiettivo e\u0027 perseguito dalla\npresente direttiva. Il maggiore ricorso all\u0027energia da fonti\nrinnovabili o all\u0027energia rinnovabile costituisce una parte\nimportante del pacchetto di misure necessarie per ridurre le\nemissioni di gas a effetto serra e per rispettare gli impegni\ndell\u0027Unione nel quadro dell\u0027accordo di Parigi del 2015 sui\ncambiamenti climatici, a seguito della 21a Conferenza delle parti\ndella Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti\nclimatici («accordo di Parigi»), e il quadro per le politiche\ndell\u0027energia e del clima all\u0027orizzonte 2030, compreso l\u0027obiettivo\nvincolante dell\u0027Unione di ridurre le emissioni di almeno il 40%\nrispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. L\u0027obiettivo vincolante in\nmateria di energie rinnovabili a livello dell\u0027Unione per il 2030 e i\ncontributi degli Stati membri a tale obiettivo, comprese le quote di\nriferimento in relazione ai rispettivi obiettivi nazionali generali\nper il 2020, figurano tra gli elementi di importanza fondamentale per\nla politica energetica e ambientale dell\u0027Unione [...]. \n (3) Il maggiore ricorso all\u0027energia da fonti rinnovabili puo\u0027\nsvolgere una funzione indispensabile anche nel promuovere la\nsicurezza degli approvvigionamenti energetici, nel garantire\nun\u0027energia sostenibile a prezzi accessibili, nel favorire lo sviluppo\ntecnologico e l\u0027innovazione, oltre alla leadership tecnologica e\nindustriale, offrendo nel contempo vantaggi ambientali, sociali e\nsanitari, come pure nel creare numerosi posti di lavoro e sviluppo\nregionale, specialmente nelle zone rurali ed isolate, nelle regioni o\nnei territori a bassa densita\u0027 demografica o soggetti a parziale\ndeindustrializzazione. \n (4) In particolare, la riduzione del consumo energetico, i\nmaggiori progressi tecnologici, gli incentivi all\u0027uso e alla\ndiffusione dei trasporti pubblici, il ricorso a tecnologie\nenergeticamente efficienti e la promozione dell\u0027utilizzo di energia\nrinnovabile nei settori dell\u0027energia elettrica, del riscaldamento e\ndel raffrescamento, cosi\u0027 come in quello dei trasporti sono strumenti\nmolto efficaci, assieme alle misure di efficienza energetica per\nridurre le emissioni a effetto serra nell\u0027Unione e la sua dipendenza\nenergetica. \n (5) La direttiva 2009/28/CE ha istituito un quadro normativo\nper la promozione dell\u0027utilizzo di energia da fonti rinnovabili che\nfissa obiettivi nazionali vincolanti in termini di quota di energia\nrinnovabile nel consumo energetico e nel settore dei trasporti da\nraggiungere entro il 2020. La comunicazione della Commissione del 22\ngennaio 2014, intitolata «Quadro per le politiche dell\u0027energia e del\nclima per il periodo dal 2020 al 2030» ha definito un quadro per le\nfuture politiche dell\u0027Unione nei settori dell\u0027energia e del clima e\nha promosso un\u0027intesa comune sulle modalita\u0027 per sviluppare dette\npolitiche dopo il 2020. La Commissione ha proposto come obiettivo\ndell\u0027Unione una quota di energie rinnovabili consumate nell\u0027Unione\npari ad almeno il 27 % entro il 2030. Tale proposta e\u0027 stata\nsostenuta dal Consiglio europeo nelle conclusioni del 23 e 24 ottobre\n2014, le quali indicano che gli Stati membri dovrebbero poter fissare\ni propri obiettivi nazionali piu\u0027 ambiziosi, per realizzare i\ncontributi all\u0027obiettivo dell\u0027Unione per il 2030 da essi pianificati\ne andare oltre. \n (6) Il Parlamento europeo, nelle risoluzioni del 5 febbraio\n2014, «Un quadro per le politiche dell\u0027energia e del clima\nall\u0027orizzonte 2030», e del 23 giugno 2016, «I progressi compiuti\nnell\u0027ambito delle energie rinnovabili», si e\u0027 spinto oltre la\nproposta della Commissione o le conclusioni del Consiglio,\nsottolineando che, alla luce dell\u0027accordo di Parigi e delle recenti\nriduzioni del costo delle tecnologie rinnovabili, era auspicabile\nessere molto piu\u0027 ambiziosi. \n [...] \n (8) Appare pertanto opportuno stabilire un obiettivo\nvincolante dell\u0027Unione in relazione alla quota di energia da fonti\nrinnovabili pari almeno al 32 %. Inoltre, la Commissione dovrebbe\nvalutare se tale obiettivo debba essere rivisto al rialzo alla luce\ndi sostanziali riduzioni del costo della produzione di energia\nrinnovabile, degli impegni internazionali dell\u0027Unione a favore della\ndecarbonizzazione o in caso di un significativo calo del consumo\nenergetico nell\u0027Unione. Gli Stati membri dovrebbero stabilire il loro\ncontributo al conseguimento di tale obiettivo nell\u0027ambito dei\nrispettivi piani nazionali integrati per l\u0027energia e il clima in\napplicazione del processo di governance definito nel regolamento (UE)\n2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio. \n [...] \n (10) Al fine di garantire il consolidamento dei risultati\nconseguiti ai sensi della direttiva 2009/28/CE, gli obiettivi\nnazionali stabiliti per il 2020 dovrebbero rappresentare il\ncontributo minimo degli Stati membri al nuovo quadro per il 2030. In\nnessun caso le quote nazionali delle energie rinnovabili dovrebbero\nscendere al di sotto di tali contributi. [...]. \n (11) Gli Stati membri dovrebbero adottare ulteriori misure\nqualora la quota di energie rinnovabili a livello di Unione non\npermettesse di mantenere la traiettoria dell\u0027Unione verso l\u0027obiettivo\ndi almeno il 32% di energie rinnovabili. Come stabilito nel\nregolamento (UE) 2018/1999, se, nel valutare i piani nazionali\nintegrati in materia di energia e clima, ravvisa un insufficiente\nlivello di ambizione, la Commissione puo\u0027 adottare misure a livello\ndell\u0027Unione per assicurare il conseguimento dell\u0027obiettivo. Se, nel\nvalutare le relazioni intermedie nazionali integrate sull\u0027energia e\nil clima, la Commissione ravvisa progressi insufficienti verso la\nrealizzazione degli obiettivi, gli Stati membri dovrebbero applicare\nle misure stabilite nel regolamento (UE) 2018/1999, per colmare tale\nlacuna». \n 46. Le richiamate rationes hanno condotto a introdurre, tra\nl\u0027altro, un obiettivo vincolante complessivo dell\u0027Unione per il 2030\n(art. 3), per cui «Gli Stati membri provvedono collettivamente a far\nsi\u0027 che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale\nlordo di energia dell\u0027Unione nel 2030 sia almeno pari al 32%. La\nCommissione valuta tale obiettivo al fine di presentare, entro il\n2023, una proposta legislativa intesa a rialzarlo nel caso di\nulteriori sostanziali riduzioni dei costi della produzione di energia\nrinnovabile, se risulta necessario per rispettare gli impegni\ninternazionali dell\u0027Unione a favore della decarbonizzazione o se il\nrialzo e\u0027 giustificato da un significativo calo del consumo\nenergetico nell\u0027Unione», con la precisazione che «Se, sulla base\ndella valutazione delle proposte dei piani nazionali integrati per\nl\u0027energia e il clima, presentati ai sensi dell\u0027art. 9 del regolamento\n(UE) 2018/1999, giunge alla conclusione che i contributi nazionali\ndegli Stati membri sono insufficienti per conseguire collettivamente\nl\u0027obiettivo vincolante complessivo dell\u0027Unione, la Commissione segue\nla procedura di cui agli articoli 9 e 31 di tale regolamento». \n 47. Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del\nConsiglio del 30 giugno 2021, adottato in forza dell\u0027art. 192 TFUE,\nha istituito un quadro per il conseguimento della neutralita\u0027\nclimatica, nel presupposto che: \n «(1) La minaccia esistenziale posta dai cambiamenti climatici\nrichiede una maggiore ambizione e un\u0027intensificazione dell\u0027azione per\nil clima da parte dell\u0027Unione e degli Stati membri. L\u0027Unione si e\u0027\nimpegnata a potenziare gli sforzi per far fronte ai cambiamenti\nclimatici e a dare attuazione all\u0027accordo di Parigi adottato\nnell\u0027ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui\ncambiamenti climatici («accordo di Parigi»), guidata dai suoi\nprincipi e sulla base delle migliori conoscenze scientifiche\ndisponibili, nel contesto dell\u0027obiettivo a lungo termine relativo\nalla temperatura previsto dall\u0027accordo di Parigi. \n [...] \n (4) Un obiettivo stabile a lungo termine e\u0027 fondamentale per\ncontribuire alla trasformazione economica e sociale, alla creazione\ndi posti di lavoro di alta qualita\u0027, alla crescita sostenibile e al\nconseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni\nUnite, ma anche per raggiungere in modo giusto, equilibrato dal punto\ndi vista sociale, equo e in modo efficiente in termini di costi\nl\u0027obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura di cui\nall\u0027accordo di Parigi. [...] \n (9) L\u0027azione per il clima dell\u0027Unione e degli Stati membri\nmira a tutelare le persone e il pianeta, il benessere, la\nprosperita\u0027, l\u0027economia, la salute, i sistemi alimentari,\nl\u0027integrita\u0027 degli ecosistemi e la biodiversita\u0027 contro la minaccia\ndei cambiamenti climatici, nel contesto dell\u0027agenda 2030 delle\nNazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e nel perseguimento degli\nobiettivi dell\u0027accordo di Parigi; mira inoltre a massimizzare la\nprosperita\u0027 entro i limiti del pianeta, incrementare la resilienza e\nridurre la vulnerabilita\u0027 della societa\u0027 ai cambiamenti climatici. In\nquest\u0027ottica, le azioni dell\u0027Unione e degli Stati membri dovrebbero\nessere guidate dal principio di precauzione e dal principio «chi\ninquina paga», istituiti dal trattato sul funzionamento dell\u0027Unione\neuropea, e dovrebbero anche tener conto del principio dell\u0027efficienza\nenergetica al primo posto e del principio del «non nuocere» del Green\nDeal europeo. \n [...] \n (11) Vista l\u0027importanza della produzione e del consumo di\nenergia per il livello di emissioni di gas a effetto serra, e\u0027\nindispensabile realizzare la transizione verso un sistema energetico\nsicuro, sostenibile e a prezzi accessibili, basato sulla diffusione\ndelle energie rinnovabili, su un mercato interno dell\u0027energia ben\nfunzionante e sul miglioramento dell\u0027efficienza energetica, riducendo\nnel contempo la poverta\u0027 energetica. Anche la trasformazione\ndigitale, l\u0027innovazione tecnologica, la ricerca e lo sviluppo sono\nfattori importanti per conseguire l\u0027obiettivo della neutralita\u0027\nclimatica. \n [...] \n (20) L\u0027Unione dovrebbe mirare a raggiungere, entro il 2050,\nun equilibrio all\u0027interno dell\u0027Unione tra le emissioni antropogeniche\ndalle fonti e gli assorbimenti antropogenici dai pozzi dei gas a\neffetto serra di tutti i settori economici e, ove opportuno,\nraggiungere emissioni negative in seguito. Tale obiettivo dovrebbe\ncomprendere le emissioni e gli assorbimenti dei gas a effetto serra a\nlivello dell\u0027Unione regolamentati nel diritto dell\u0027Unione. [...] \n [...] \n (25) La transizione verso la neutralita\u0027 climatica presuppone\ncambiamenti nell\u0027intero spettro delle politiche e uno sforzo\ncollettivo di tutti i settori dell\u0027economia e della societa\u0027, come\nevidenziato nel Green Deal europeo. Il Consiglio europeo, nelle\nconclusioni del 12 dicembre 2019, ha dichiarato che tutte le\nnormative e politiche pertinenti dell\u0027Unione devono essere coerenti\ncon il conseguimento dell\u0027obiettivo della neutralita\u0027 climatica e\ncontribuirvi, nel rispetto della parita\u0027 di condizioni, e ha invitato\nla Commissione a valutare se cio\u0027 richieda un adeguamento delle norme\nvigenti. \n [...] \n (36) Al fine di garantire che l\u0027Unione e gli Stati membri\nrestino sulla buona strada per conseguire l\u0027obiettivo della\nneutralita\u0027 climatica e registrino progressi nell\u0027adattamento, e\u0027\nopportuno che la Commissione valuti periodicamente i progressi\ncompiuti, sulla base delle informazioni di cui al presente\nregolamento, comprese le informazioni presentate e comunicate a norma\ndel regolamento (UE) 2018/1999. [...] Nel caso in cui i progressi\ncollettivi compiuti dagli Stati membri rispetto all\u0027obiettivo della\nneutralita\u0027 climatica o all\u0027adattamento siano insufficienti o che le\nmisure dell\u0027Unione siano incoerenti con l\u0027obiettivo della neutralita\u0027\nclimatica o inadeguate per migliorare la capacita\u0027 di adattamento,\nrafforzare la resilienza o ridurre la vulnerabilita\u0027, la Commissione\ndovrebbe adottare le misure necessarie conformemente ai trattati.\n[...] \n 48. Il regolamento ha quindi sancito (art. 1) «l\u0027obiettivo\nvincolante della neutralita\u0027 climatica nell\u0027Unione entro il 2050, in\nvista dell\u0027obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura di cui\nall\u0027art. 2, paragrafo 1, lettera a), dell\u0027accordo di Parigi»,\nprecisando che, onde conseguire tale obiettivo, «il traguardo\nvincolante dell\u0027Unione in materia di clima per il 2030 consiste in\nuna riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra\n(emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55% rispetto ai\nlivelli del 1990 entro il 2030» (art. 4). \n 49. Ai sensi dell\u0027art. 5 del regolamento, «Le istituzioni\ncompetenti dell\u0027Unione e gli Stati membri assicurano il costante\nprogresso nel miglioramento della capacita\u0027 di adattamento, nel\nrafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilita\u0027\nai cambiamenti climatici in conformita\u0027 dell\u0027art. 7 dell\u0027accordo di\nParigi», garantendo inoltre che «le politiche in materia di\nadattamento nell\u0027Unione e negli Stati membri siano coerenti, si\nsostengano reciprocamente, comportino benefici collaterali per le\npolitiche settoriali e si adoperino per integrare meglio\nl\u0027adattamento ai cambiamenti climatici in tutti i settori di\nintervento, comprese le pertinenti politiche e azioni in ambito\nsocioeconomico e ambientale, se del caso, nonche\u0027 nell\u0027azione esterna\ndell\u0027Unione». A tal fine, «Gli Stati membri adottano e attuano\nstrategie e piani nazionali di adattamento, tenendo conto della\nstrategia dell\u0027Unione sull\u0027adattamento ai cambiamenti climatici [...]\ne fondati su analisi rigorose in materia di cambiamenti climatici e\ndi vulnerabilita\u0027, sulle valutazioni dei progressi compiuti e sugli\nindicatori, e basandosi sulle migliori e piu\u0027 recenti evidenze\nscientifiche disponibili. Nelle loro strategie nazionali di\nadattamento, gli Stati membri tengono conto della particolare\nvulnerabilita\u0027 dei pertinenti settori, tra cui l\u0027agricoltura, e dei\nsistemi idrici e alimentari nonche\u0027 della sicurezza alimentare, e\npromuovono soluzioni basate sulla natura e l\u0027adattamento basato sugli\necosistemi. Gli Stati membri aggiornano periodicamente le strategie e\nincludono informazioni pertinenti aggiornate nelle relazioni che sono\ntenuti a presentare a norma dell\u0027art. 19, paragrafo 1, del\nregolamento (UE) 2018/1999». \n 50. La direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del\nConsiglio del 18 ottobre 2023 ha introdotto, tra l\u0027altro,\ndisposizioni volte a modificare la direttiva (UE) 2018/2001, il\nregolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto\nriguarda la promozione dell\u0027energia da fonti rinnovabili,\nevidenziando che: \n «[...] \n (2) Le energie rinnovabili svolgono un ruolo fondamentale nel\nconseguimento di tali obiettivi, dato che il settore energetico\ncontribuisce attualmente per oltre il 75% alle emissioni totali di\ngas a effetto serra nell\u0027Unione. Riducendo tali emissioni di gas a\neffetto serra, le energie rinnovabili possono anche contribuire ad\naffrontare sfide ambientali come la perdita di biodiversita\u0027, e a\nridurre l\u0027inquinamento in linea con gli obiettivi della comunicazione\ndella Commissione, del 12 maggio 2021, dal titolo «Un percorso verso\nun pianeta piu\u0027 sano per tutti - Piano d\u0027azione dell\u0027UE: Verso\nl\u0027inquinamento zero per l\u0027aria, l\u0027acqua e il suolo». La transizione\nverde verso un\u0027economia basata sulle energie da fonti rinnovabili\ncontribuira\u0027 a conseguire gli obiettivi della decisione (UE) 2022/591\ndel Parlamento europeo e del Consiglio, che mira altresi\u0027 a\nproteggere, ripristinare e migliorare lo stato dell\u0027ambiente,\nmediante, tra l\u0027altro, l\u0027interruzione e l\u0027inversione del processo di\nperdita di biodiversita\u0027. [...]. \n (4) Il contesto generale determinato dall\u0027invasione\ndell\u0027Ucraina da parte della Russia e dagli effetti della pandemia di\nCOVID-19 ha provocato un\u0027impennata dei prezzi dell\u0027energia\nnell\u0027intera Unione, evidenziando in tal modo la necessita\u0027 di\naccelerare l\u0027efficienza energetica e accrescere l\u0027uso delle energie\nda fonti rinnovabili nell\u0027Unione. Al fine di conseguire l\u0027obiettivo a\nlungo termine di un sistema energetico indipendente dai paesi terzi,\nl\u0027Unione dovrebbe concentrarsi sull\u0027accelerazione della transizione\nverde e sulla garanzia di una politica energetica di riduzione delle\nemissioni che limiti la dipendenza dalle importazioni di combustibili\nfossili e che favorisca prezzi equi e accessibili per i cittadini e\nle imprese dell\u0027Unione in tutti i settori dell\u0027economia. \n (5) Il piano REPowerEU stabilito nella comunicazione della\nCommissione del 18 maggio 2022 («piano REPowerEU») mira a rendere\nl\u0027Unione indipendente dai combustibili fossili russi ben prima del\n2030. Tale comunicazione prevede l\u0027anticipazione delle capacita\u0027\neolica e solare, un aumento del tasso medio di diffusione di tale\nenergia e capacita\u0027 supplementari di energia da fonti rinnovabili\nentro il 2030 per adeguarsi a una maggiore produzione di combustibili\nrinnovabili di origine non biologica. Invita inoltre i colegislatori\na valutare la possibilita\u0027 di innalzare o anticipare gli obiettivi\nfissati per l\u0027aumento della quota di energia rinnovabile nel mix\nenergetico. [...] Al di la\u0027 di tale livello obbligatorio, gli Stati\nmembri dovrebbero adoperarsi per conseguire collettivamente\nl\u0027obiettivo complessivo dell\u0027Unione del 45 % di energia da fonti\nrinnovabili, in linea con il piano REPowerEU. \n (6) [...] E\u0027 auspicabile che gli Stati membri possano\ncombinare diverse fonti di energia non fossili al fine di conseguire\nl\u0027obiettivo dell\u0027Unione di raggiungere la neutralita\u0027 climatica entro\nil 2050 tenendo conto delle loro specifiche circostanze nazionali e\ndella struttura delle loro forniture energetiche. Al fine di\nrealizzare tale obiettivo, la diffusione dell\u0027energia rinnovabile nel\nquadro del piu\u0027 elevato obiettivo generale vincolante dell\u0027Unione\ndovrebbe iscriversi negli sforzi complementari di decarbonizzazione\nche comportano lo sviluppo di altre fonti di energia non fossili che\ngli Stati membri decidono di perseguire. \n [...] \n (25) Gli Stati membri dovrebbero sostenere una piu\u0027 rapida\ndiffusione di progetti in materia di energia rinnovabile effettuando\nuna mappatura coordinata per la diffusione delle energie rinnovabili\ne per le relative infrastrutture, in coordinamento con gli enti\nlocali e regionali. Gli Stati membri dovrebbero individuare le zone\nterrestri, le superfici, le zone sotterranee, le acque interne e\nmarine necessarie per l\u0027installazione degli impianti di produzione di\nenergia rinnovabile e per le relative infrastrutture al fine di\napportare almeno i rispettivi contributi nazionali all\u0027obiettivo\ncomplessivo riveduto in materia di energia da fonti rinnovabili per\nil 2030 di cui all\u0027art. 3, paragrafo 1, della direttiva (UE)\n2018/2001 e a sostegno del conseguimento dell\u0027obiettivo della\nneutralita\u0027 climatica entro e non oltre il 2050, in conformita\u0027 del\nregolamento (UE) 2021/1119. [...]. Gli Stati membri dovrebbero\ngarantire che le zone in questione riflettano le rispettive\ntraiettorie stimate e la potenza totale installata pianificata e\ndovrebbero individuare le zone specifiche per i diversi tipi di\ntecnologia di produzione di energia rinnovabile stabilite nei loro\npiani nazionali integrati per l\u0027energia e il clima presentati a norma\ndegli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999. \n [...]. \n (26) Gli Stati membri dovrebbero designare, come sottoinsieme\ndi tali aree, specifiche zone terrestri (comprese superfici e\nsottosuperfici) e marine o delle acque interne come zone di\naccelerazione per le energie rinnovabili. Tali zone dovrebbero essere\nparticolarmente adatte ai fini dello sviluppo di progetti in materia\ndi energia rinnovabile, distinguendo tra i vari tipi di tecnologia,\nsulla base del fatto che la diffusione del tipo specifico di energia\nda fonti rinnovabili non dovrebbe comportare un impatto ambientale\nsignificativo. Nella designazione delle zone di accelerazione per le\nenergie rinnovabili, gli Stati membri dovrebbero evitare le zone\nprotette e prendere in considerazione piani di ripristino e opportune\nmisure di attenuazione. Gli Stati membri dovrebbero poter designare\nzone di accelerazione specificamente per le energie rinnovabili per\nuno o piu\u0027 tipi di impianti di produzione di energia rinnovabile e\ndovrebbero indicare il tipo o i tipi di energia da fonti rinnovabili\nadatti a essere prodotti in tali zone di accelerazione per le energie\nrinnovabili. Gli Stati membri dovrebbero designare tali zone di\naccelerazione per le energie rinnovabili per almeno un tipo di\ntecnologia e decidere le dimensioni di tali zone di accelerazione per\nle energie rinnovabili, alla luce delle specificita\u0027 e dei requisiti\ndel tipo o dei tipi di tecnologia per la quale istituiscono zone di\naccelerazione per le energie rinnovabili. Cosi\u0027 facendo, gli Stati\nmembri dovrebbero provvedere a garantire che le dimensioni combinate\ndi tali zone siano sostanziali e contribuiscano al conseguimento\ndegli obiettivi di cui alla direttiva (UE) 2018/2001. \n (27) L\u0027uso polivalente dello spazio per la produzione di\nenergia rinnovabile e per altre attivita\u0027 terrestri, delle acque\ninterne e marine, come la produzione di alimenti o la protezione o il\nripristino della natura, allentano i vincoli d\u0027uso del suolo, delle\nacque interne e del mare. In tale contesto la pianificazione\nterritoriale rappresenta uno strumento indispensabile con cui\nindividuare e orientare precocemente le sinergie per l\u0027uso del suolo,\ndelle acque interne e del mare. Gli Stati membri dovrebbero\nesplorare, consentire e favorire l\u0027uso polivalente delle zone\nindividuate a seguito delle misure di pianificazione territoriali\nadottate. A tal fine, e\u0027 auspicabile che gli Stati membri agevolino,\nove necessario, i cambiamenti nell\u0027uso del suolo e del mare, purche\u0027\ni diversi usi e attivita\u0027 siano compatibili tra di loro e possano\ncoesistere. \n [...] \n (36) In considerazione della necessita\u0027 di accelerare la\ndiffusione delle energie da fonti rinnovabili, la designazione delle\nzone di accelerazione per le energie rinnovabili non dovrebbe\nimpedire la realizzazione in corso e futura di progetti di energia\nrinnovabile in tutte le zone disponibili per tale diffusione. Questi\nprogetti dovrebbero continuare a sottostare all\u0027obbligo di\nvalutazione specifica dell\u0027impatto ambientale a norma della direttiva\n2011/92/UE, ed essere soggetti alle procedure di rilascio delle\nautorizzazioni applicabili ai progetti in materia di energia\nrinnovabile situati fuori dalle zone di accelerazione per le energie\nrinnovabili. Per accelerare le procedure di rilascio delle\nautorizzazioni nella misura necessaria a conseguire l\u0027obiettivo di\nenergia rinnovabile stabilito nella direttiva (UE) 2018/2001, anche\nle procedure di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti\nfuori dalle zone di accelerazione per le energie rinnovabili\ndovrebbero essere semplificate e razionalizzate attraverso\nl\u0027introduzione di scadenze massime chiare per tutte le fasi della\nprocedura di rilascio delle autorizzazioni, comprese le valutazioni\nambientali specifiche per ciascun progetto. \n 51. In ragione delle considerazioni sopra richiamate, la\nDirettiva ha introdotto, tra l\u0027altro, disposizioni in materia di\nmappatura delle zone necessarie per i contributi nazionali\nall\u0027obiettivo complessivo dell\u0027Unione di energia rinnovabile per il\n2030, di zone di accelerazione per le energie rinnovabili, nonche\u0027 di\nprocedure amministrative per il rilascio delle relative\nautorizzazioni. \n 52. Il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del\nConsiglio dell\u002711 dicembre 2018, adottato sulla base degli articoli\n192 e 194 TFUE, stabilisce la necessaria base legislativa per una\ngovernance dell\u0027Unione dell\u0027energia e dell\u0027azione per il clima\naffidabile, inclusiva, efficace sotto il profilo dei costi,\ntrasparente e prevedibile che garantisca il conseguimento degli\nobiettivi e dei traguardi a lungo termine fino al 2030 dell\u0027Unione\ndell\u0027energia, in linea con l\u0027accordo di Parigi del 2015 sui\ncambiamenti climatici derivante dalla 21a Conferenza delle parti alla\nConvenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,\nattraverso sforzi complementari, coerenti e ambiziosi da parte\ndell\u0027Unione e degli Stati membri, limitando la complessita\u0027\namministrativa. \n 53. Nel configurare tale meccanismo e\u0027 stato considerato, in\nparticolare, che: \n (2) L\u0027Unione dell\u0027energia dovrebbe coprire cinque dimensioni:\nla sicurezza energetica; il mercato interno dell\u0027energia;\nl\u0027efficienza energetica; il processo di decarbonizzazione; la\nricerca, l\u0027innovazione e la competitivita\u0027. \n (3) L\u0027obiettivo di un\u0027Unione dell\u0027energia resiliente e\narticolata intorno a una politica ambiziosa per il clima e\u0027 di\nfornire ai consumatori dell\u0027UE - comprese famiglie e imprese -\nenergia sicura, sostenibile, competitiva e a prezzi accessibili e di\npromuovere la ricerca e l\u0027innovazione attraendo investimenti; cio\u0027\nrichiede una radicale trasformazione del sistema energetico europeo.\nTale trasformazione e\u0027 inoltre strettamente connessa alla necessita\u0027\ndi preservare, proteggere e migliorare la qualita\u0027 dell\u0027ambiente e di\npromuovere l\u0027utilizzazione accorta e razionale delle risorse\nnaturali, in particolare promuovendo l\u0027efficienza energetica e i\nrisparmi energetici e sviluppando nuove forme di energia rinnovabile\n[...]. \n [...] \n (7) L\u0027obiettivo vincolante di riduzione interna di almeno il\n40 % delle emissioni di gas a effetto serra nel sistema economico\nentro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, e\u0027 stato formalmente\napprovato in occasione del Consiglio «Ambiente» del 6 marzo 2015,\nquale contributo previsto determinato a livello nazionale,\ndell\u0027Unione e dei suoi Stati membri all\u0027accordo di Parigi. L\u0027accordo\ndi Parigi e\u0027 stato ratificato dall\u0027Unione il 5 ottobre 2016 (6) ed e\u0027\nentrato in vigore il 4 novembre 2016; sostituisce l\u0027approccio\nadottato nell\u0027ambito del protocollo di Kyoto del 1997, che e\u0027 stato\napprovato dall\u0027Unione mediante la decisione 2002/358/CE del Consiglio\n(7) e che non sara\u0027 prorogato dopo il 2020. E\u0027 opportuno aggiornare\ndi conseguenza il sistema dell\u0027Unione per il monitoraggio e la\ncomunicazione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto\nserra. \n (8) L\u0027accordo di Parigi ha innalzato il livello di ambizione\nglobale relativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e\nstabilisce un obiettivo a lungo termine in linea con l\u0027obiettivo di\nmantenere l\u0027aumento della temperatura mondiale media ben al di sotto\ndi 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di continuare ad\nadoperarsi per limitare tale aumento della temperatura a 1,5 °C\nrispetto ai livelli preindustriali. [...] \n (12) Nelle conclusioni del 23 e del 24 ottobre 2014, il\nConsiglio europeo ha inoltre convenuto di sviluppare un sistema di\ngovernance affidabile, trasparente, privo di oneri amministrativi\nsuperflui e con una sufficiente flessibilita\u0027 per gli Stati membri\nper contribuire a garantire che l\u0027Unione rispetti i suoi obiettivi di\npolitica energetica, nel pieno rispetto della liberta\u0027 degli Stati\nmembri di stabilire il proprio mix energetico [...] \n [...] \n (18) Il principale obiettivo del meccanismo di governance\ndovrebbe essere pertanto quello di consentire il conseguimento degli\nobiettivi dell\u0027Unione dell\u0027energia, in particolare gli obiettivi del\nquadro 2030 per il clima e l\u0027energia, nei settori della riduzione\ndelle emissioni dei gas a effetto serra, delle fonti di energia\nrinnovabili e dell\u0027efficienza energetica. Tali obiettivi derivano\ndalla politica dell\u0027Unione in materia di energia e dalla necessita\u0027\ndi preservare, proteggere e migliorare la qualita\u0027 dell\u0027ambiente e di\npromuovere l\u0027utilizzazione accorta e razionale delle risorse\nnaturali, come previsto nei trattati. Nessuno di questi obiettivi,\ntra loro inscindibili, puo\u0027 essere considerato secondario rispetto\nall\u0027altro. Il presente regolamento e\u0027 quindi legato alla legislazione\nsettoriale che attua gli obiettivi per il 2030 in materia di energia\ne di clima. Gli Stati membri devono poter scegliere in modo\nflessibile le politiche che meglio si adattano alle preferenze\nnazionali e al loro mix energetico, purche\u0027 tale flessibilita\u0027 sia\ncompatibile con l\u0027ulteriore integrazione del mercato,\nl\u0027intensificazione della concorrenza, il conseguimento degli\nobiettivi in materia di clima ed energia e il passaggio graduale a\nun\u0027economia sostenibile a basse emissioni di carbonio. \n [...] \n (36) Gli Stati membri dovrebbero elaborare strategie a lungo\ntermine con una prospettiva di almeno trenta anni per contribuire al\nconseguimento degli impegni da loro assunti ai sensi dell\u0027UNFCCC e\nall\u0027accordo di Parigi, nel contesto dell\u0027obiettivo dell\u0027accordo di\nParigi di mantenere l\u0027aumento della temperatura media mondiale ben al\ndi sotto dei 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e adoperarsi per\nlimitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali\nnonche\u0027 delle riduzioni a lungo termine delle emissioni di gas a\neffetto serra e dell\u0027aumento dell\u0027assorbimento dai pozzi in tutti i\nsettori in linea con l\u0027obiettivo dell\u0027Unione [...]. \n (56) Se l\u0027ambizione dei piani nazionali integrati per\nl\u0027energia e il clima, o dei loro aggiornamenti, fosse insufficiente\nper il raggiungimento collettivo degli obiettivi dell\u0027Unione\ndell\u0027energia e, nel primo periodo, in particolare per il\nraggiungimento degli obiettivi 2030 in materia di energia rinnovabile\ne di efficienza energetica, la Commissione dovrebbe adottare misure a\nlivello unionale al fine di garantire il conseguimento collettivo di\ntali obiettivi e traguardi (in modo da colmare eventuali «divari di\nambizione»). Qualora i progressi dell\u0027Unione verso tali obiettivi e\ntraguardi fossero insufficienti a garantirne il raggiungimento, la\nCommissione dovrebbe, oltre a formulare raccomandazioni, proporre\nmisure ed esercitare le proprie competenze a livello di Unione oppure\ngli Stati membri dovrebbero adottare misure aggiuntive per garantire\nil raggiungimento di detti obiettivi, colmando cosi\u0027 eventuali\n«divari nel raggiungimento». Tali misure dovrebbero altresi\u0027 tenere\nconto degli sforzi pregressi dagli Stati membri per raggiungere\nl\u0027obiettivo 2030 relativo all\u0027energia rinnovabile ottenendo, nel 2020\no prima di tale anno, una quota di energia da fonti rinnovabili\nsuperiore al loro obiettivo nazionale vincolante oppure realizzando\nprogressi rapidi verso il loro obiettivo vincolante nazionale per il\n2020 o nell\u0027attuazione del loro contributo all\u0027obiettivo vincolante\ndell\u0027Unione di almeno il 32 % di energia rinnovabile nel 2030. In\nmateria di energia rinnovabile, le misure possono includere anche\ncontributi finanziari volontari degli Stati membri indirizzati a un\nmeccanismo di finanziamento dell\u0027energia rinnovabile nell\u0027Unione\ngestito dalla Commissione da utilizzare per contribuire ai progetti\nsull\u0027energia rinnovabile piu\u0027 efficienti in termini di costi in tutta\nl\u0027Unione, offrendo cosi\u0027 agli Stati membri la possibilita\u0027 di\ncontribuire al conseguimento dell\u0027obiettivo dell\u0027Unione al minor\ncosto possibile. Gli obiettivi degli Stati membri in materia di\nrinnovabili per il 2020 dovrebbero servire come quota base di\nriferimento di energia rinnovabile a partire dal 2021 e dovrebbero\nessere mantenuti per tutto il periodo. In materia di efficienza\nenergetica, le misure aggiuntive possono mirare soprattutto a\nmigliorare l\u0027efficienza di prodotti, edifici e trasporti. \n (57) Gli obiettivi nazionali degli Stati membri in materia di\nenergia rinnovabile per il 2020, di cui all\u0027allegato I della\ndirettiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio,\ndovrebbero servire come punto di partenza per la loro traiettoria\nindicativa nazionale per il periodo dal 2021 al 2030, a meno che uno\nStato membro decida volontariamente di stabilire un punto di partenza\npiu\u0027 elevato. Dovrebbero inoltre costituire, per questo periodo, una\nquota di riferimento obbligatoria che faccia ugualmente parte della\ndirettiva (UE) 2018/2001. Di conseguenza, in tale periodo, la quota\ndi energia da fonti rinnovabili del consumo finale lordo di energia\ndi ciascuno Stato membro non dovrebbe essere inferiore alla sua quota\nbase di riferimento. \n (58) Se uno Stato membro non mantiene la quota base di\nriferimento misurata in un periodo di un anno, esso dovrebbe\nadottare, entro un anno, misure supplementari per colmare il divario\nrispetto allo scenario di riferimento. Qualora abbia effettivamente\nadottato tali misure necessarie e adempiuto al suo obbligo di colmare\nil divario, lo Stato membro dovrebbe essere considerato conforme ai\nrequisiti obbligatori del suo scenario di base a partire dal momento\nin cui il divario in questione si e\u0027 verificato, sia ai sensi del\npresente regolamento che della direttiva (UE) 2018/2001 [...]». \n 54. Il meccanismo di governance si e\u0027 tradotto, tra l\u0027altro,\nnelle seguenti previsioni (come aggiornate con la Direttiva (UE)\n2023/2413): \n «Entro il 31 dicembre 2019, quindi entro il 1° gennaio 2029 e\nsuccessivamente ogni dieci anni, ciascuno Stato membro notifica alla\nCommissione un piano nazionale integrato per l\u0027energia e il clima\n[...]\" (art. 3): \n «Ciascuno Stato membro definisce nel suo piano nazionale\nintegrato per l\u0027energia e il clima i principali obiettivi, traguardi\ne contributi seguenti, secondo le indicazioni di cui all\u0027allegato I,\nsezione A, punto 2: \na) dimensione «decarbonizzazione»: \n[...] \n 2) per quanto riguarda l\u0027energia rinnovabile: \nal fine di conseguire l\u0027obiettivo vincolante dell\u0027Unione per la quota\ndi energia rinnovabile per il 2030 di cui all\u0027art. 3, paragrafo 1,\ndella direttiva (UE) 2018/2001, un contributo in termini di quota\ndello Stato membro di energia da fonti rinnovabili nel consumo lordo\ndi energia finale nel 2030; a partire dal 2021 tale contributo segue\nuna traiettoria indicativa. Entro il 2022, la traiettoria indicativa\nraggiunge un punto di riferimento pari ad almeno il 18% dell\u0027aumento\ntotale della quota di energia da fonti rinnovabili tra l\u0027obiettivo\nnazionale vincolante per il 2020 dello Stato membro interessato e il\nsuo contributo all\u0027obiettivo 2030. Entro il 2025, la traiettoria\nindicativa raggiunge un punto di riferimento pari ad almeno il 43%\ndell\u0027aumento totale della quota di energia da fonti rinnovabili tra\nl\u0027obiettivo nazionale vincolante per il 2020 dello Stato membro\ninteressato e il suo contributo all\u0027obiettivo 2030. Entro il 2027, la\ntraiettoria indicativa raggiunge un punto di riferimento pari ad\nalmeno il 65% dell\u0027aumento totale della quota di energia da fonti\nrinnovabili tra l\u0027obiettivo nazionale vincolante per il 2020 dello\nStato membro interessato e il suo contributo all\u0027obiettivo 2030. \n Entro il 2030 la traiettoria indicativa deve raggiungere almeno\nil contributo previsto dello Stato membro. Se uno Stato membro\nprevede di superare il proprio obiettivo nazionale vincolante per il\n2020, la sua traiettoria indicativa puo\u0027 iniziare al livello che si\naspetta di raggiungere. Le traiettorie indicative degli Stati membri,\nnel loro insieme, concorrono al raggiungimento dei punti di\nriferimento dell\u0027Unione nel 2022, 2025 e 2027 e all\u0027obiettivo\nvincolante dell\u0027Unione per la quota di energia rinnovabile per il\n2030 di cui all\u0027art. 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001.\nIndipendentemente dal suo contributo all\u0027obiettivo dell\u0027Unione e\ndalla sua traiettoria indicativa ai fini del presente regolamento,\nuno Stato membro e\u0027 libero di stabilire obiettivi piu\u0027 ambiziosi per\nfinalita\u0027 di politica nazionale» (art. 4); \n «Nel proprio contributo alla propria quota di energia da fonti\nrinnovabili nel consumo finale lordo di energia del 2030 e\ndell\u0027ultimo anno del periodo coperto per i piani nazionali successivi\ndi cui all\u0027art. 4, lettera a), punto 2), ciascuno Stato membro tiene\nconto degli elementi seguenti: \n a) misure previste dalla direttiva (UE) 2018/2001; \n b) misure adottate per conseguire il traguardo di efficienza\nenergetica adottato a norma della direttiva 2012/27/UE; \n c) altre misure esistenti volte a promuovere l\u0027energia\nrinnovabile nello Stato membro e, ove pertinente, a livello di\nUnione; \n d) l\u0027obiettivo nazionale vincolante 2020 di energia da fonti\nrinnovabili nel consumo finale lordo di energia di cui all\u0027allegato I\ndella direttiva (EU) 2018/2001. \n e) le circostanze pertinenti che incidono sulla diffusione\ndell\u0027energia rinnovabile, quali: \ni) l\u0027equa distribuzione della diffusione nell\u0027Unione; \nii) le condizioni economiche e il potenziale, compreso il PIL pro\ncapite; \niii) il potenziale per una diffusione delle energie rinnovabili\nefficace sul piano dei costi; \niv) i vincoli geografici, ambientali e naturali, compresi quelli\ndelle zone e regioni non interconnesse; \nv) il livello di interconnessione elettrica tra gli Stati membri; \nvi) altre circostanze pertinenti, in particolare gli sforzi\npregressi. \n[...] \n 2. Gli Stati membri assicurano collettivamente che la somma dei\nrispettivi contributi ammonti almeno all\u0027obiettivo vincolante\ndell\u0027Unione per la quota di energia da fonti rinnovabili per il 2030\ndi cui all\u0027art. 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001» (art.\n5); \n «Se nel settore dell\u0027energia rinnovabile, in base alla\nvalutazione di cui all\u0027art. 29, paragrafi 1 e 2, la Commissione\nconclude che uno o piu\u0027 punti di riferimento della traiettoria\nindicativa unionale per il 2022, 2025 e 2027, di cui all\u0027art. 29,\nparagrafo 2, non sono stati raggiunti, gli Stati membri che nel 2022,\n2025 e 2027 sono al di sotto di uno o piu\u0027 dei rispettivi punti di\nriferimento nazionali di cui all\u0027art. 4, lettera a), punto 2,\nprovvedono all\u0027attuazione di misure supplementari entro un anno dal\nricevimento della valutazione della Commissione, volte a colmare il\ndivario rispetto al punto di riferimento nazionale, quali: \n a) misure nazionali volte ad aumentare la diffusione\ndell\u0027energia rinnovabile; \n b) l\u0027adeguamento della quota di energia da fonti rinnovabili\nnel settore del riscaldamento e raffreddamento di cui all\u0027art. 23,\nparagrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001; \n c) l\u0027adeguamento della quota di energia da fonti rinnovabili\nnel settore dei trasporti di cui all\u0027art. 25, paragrafo 1, della\ndirettiva (UE) 2018/2001; \n d) un pagamento finanziario volontario al meccanismo di\nfinanziamento dell\u0027Unione per l\u0027energia rinnovabile istituito a\nlivello unionale per contribuire a progetti in materia di energia da\nfonti rinnovabili gestiti direttamente o indirettamente dalla\nCommissione, come indicato all\u0027art. 33; \n e) l\u0027utilizzo dei meccanismi di cooperazione previsti dalla\ndirettiva (UE) 2018/2001» (art. 32). \n 55. Il decreto legislativo n. 199/2021 costituisce «Attuazione\ndella direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del\nConsiglio, dell\u002711 dicembre 2018, sulla promozione dell\u0027uso\ndell\u0027energia da fonti rinnovabili» e si pone (art. 1) «l\u0027obiettivo di\naccelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando\ndisposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza\ncon gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico\nal 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050\", definendo «gli\nstrumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale,\nfinanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli\nobiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili\nal 2030, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 e nel rispetto\ndei criteri fissati dalla legge 22 aprile 2021, n. 53», recando\n«disposizioni necessarie all\u0027 attuazione delle misure del Piano\nNazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche: PNRR) in materia\ndi energia da fonti rinnovabili, conformemente al Piano Nazionale\nIntegrato per l\u0027Energia e il Clima (di seguito anche: PNIEC), con la\nfinalita\u0027 di individuare un insieme di misure e strumenti coordinati,\ngia\u0027 orientati all\u0027aggiornamento degli obiettivi nazionali da\nstabilire ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/1119, con il quale si\nprevede, per l\u0027Unione europea, un obiettivo vincolante di riduzione\ndelle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 percento\nrispetto ai livelli del 1990 entro il 2030». \n 56. Come ripetutamente rilevato dalla giurisprudenza\ncostituzionale (ex multis, sentenze n. 121 del 2022, n. 77 del 2022,\nn. 106 del 2020, n. 286 del 2019, n. 69 del 2018, n. 13 del 2014 e n.\n44 del 2011), la normativa eurounitaria (nonche\u0027 quella nazionale) e\u0027\nispirata nel suo insieme al principio fondamentale di massima\ndiffusione delle fonti di energia rinnovabili, che tra l\u0027altro «trova\nattuazione nella generale utilizzabilita\u0027 di tutti i terreni per\nl\u0027inserimento di tali impianti, con le eccezioni [...] ispirate alla\ntutela di altri interessi costituzionalmente protetti» (Corte cost.,\nsentenza n. 13 del 2014). \n 57. La disciplina originariamente contenuta nell\u0027art. 20 del\ndecreto legislativo n. 199/2021, relativa all\u0027individuazione delle\naree idonee e non idonee all\u0027installazione degli impianti alimentati\nda fonti rinnovabili, non prevedeva alcuna preclusione indiscriminata\nrispetto all\u0027utilizzo di terreni classificati agricoli. \n 58. Il comma 3 stabilisce, in effetti, che «nella definizione\ndella disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comma\n1, tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e\ndel paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita\u0027\ndell\u0027aria e dei corpi idrici, privilegiando l\u0027utilizzo di superfici\ndi strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi,\nnonche\u0027 di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi\ne logistica, e verificando l\u0027idoneita\u0027 di aree non utilizzabili per\naltri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili».\nTale disposizione contempla bensi\u0027 un\u0027esigenza di tutela delle aree\nagricole, ma da un lato non pone alcuna preclusione assoluta e,\ndall\u0027altro, stabilisce chiaramente che le superfici agricole non\nutilizzabile costituiscono, tra le altre, aree privilegiate per\nl\u0027installazione degli impianti. \n 59. Il comma 7 prevede, a sua volta, che «Le aree non incluse tra\nle aree idonee non possono essere dichiarate non idonee\nall\u0027installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile,\nin sede di pianificazione territoriale ovvero nell\u0027ambito di singoli\nprocedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero\ndelle aree idonee». \n 60. Il comma 8, inoltre, nell\u0027individuare transitoriamente le\naree idonee sino all\u0027entrata in vigore della disciplina prevista dal\ncomma 1, vi include, «fatto salvo quanto previsto alle lettere a),\nb), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel\nperimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto\nlegislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi\ncivici di cui all\u0027art. 142, comma 1, lettera h), del medesimo\ndecreto, ne\u0027 ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a\ntutela ai sensi della parte seconda oppure dell\u0027art. 136 del medesimo\ndecreto legislativo». \n 61. Il nuovo comma 1-bis stravolge completamente l\u0027assetto\nprevigente, prevedendo che «L\u0027installazione degli impianti\nfotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate\nagricole dai piani urbanistici vigenti, e\u0027 consentita esclusivamente\nnelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per\nmodifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli\nimpianti gia\u0027 installati, a condizione che non comportino incremento\ndell\u0027area occupata, c), incluse le cave gia\u0027 oggetto di ripristino\nambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non\nripristinate, nonche\u0027 le discariche o i lotti di discarica chiusi\novvero ripristinati, c-bis), c-bis.1) e c-ter, numeri 2) e 3), del\ncomma 8 del presente articolo. Il primo periodo non si applica nel\ncaso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli\ncollocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunita\u0027\nenergetica rinnovabile ai sensi dell\u0027art. 31 del presente decreto\nnonche\u0027 in caso di progetti attuativi delle altre misure di\ninvestimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),\napprovato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come\nmodificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell\u00278 dicembre 2023, e\ndel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC)\ndi cui all\u0027art. 1 del decreto- legge 6 maggio 2021, n. 59,\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,\novvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del\nPNRR». \n 62. In definitiva, in base alla norma introdotta dall\u0027art. 5 del\ndecreto-legge n. 63/2024, gli impianti fotovoltaici con moduli\ncollocati a terra possono essere realizzati soltanto: \n a) nei siti ove sono gia\u0027 installati impianti della stessa\nfonte, nei limiti degli interventi di modifica, rifacimento,\npotenziamento o ricostruzione, senza incremento dell\u0027area occupata; \n b) presso cave e miniere cessate, non recuperate o\nabbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di\ncave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento; \n c) presso i siti e gli impianti nelle disponibilita\u0027 delle\nsocieta\u0027 del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di\ninfrastrutture ferroviarie nonche\u0027 delle societa\u0027 concessionarie\nautostradali; \n d) presso i siti e gli impianti nella disponibilita\u0027 delle\nsocieta\u0027 di gestione aeroportuale all\u0027interno dei sedimi\naeroportuale; \n e) nelle aree interne agli impianti industriali e agli\nstabilimenti e in quelle classificate agricole racchiuse in un\nperimetro i cui punti distino non piu\u0027 di 500 metri dal medesimo\nimpianto o stabilimento; \n f) nelle aree adiacenti alla rete autostradale entro una\ndistanza non superiore a 300 metri. \n 63. Dalla richiamata elencazione si desume che, in sostanza, la\ngeneralita\u0027 dei terreni classificati agricoli (circa la meta\u0027 della\nsuperficie del Paese) e\u0027 preclusa a qualsiasi intervento di\ninstallazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra\nche non che non consista nel mero rifacimento/modifica/ricostruzione,\ncon conseguente preclusione all\u0027utilizzo di nuovo terreno agricolo. \n 64. Il divieto non riguarda i progetti attuativi di misure\nfinanziate con il PNRR o il PNC, che tuttavia non comprendono tutti i\nprogetti necessari al raggiungimento dei target previsti dal PNIEC,\nche e\u0027 lo strumento previsto dalla normativa eurounitaria per\nconseguire gli obiettivi vincolanti dell\u0027Unione per la quota di\nenergia rinnovabile. Gia\u0027 tale circostanza evidenzia che un divieto\ndi tale portata rischia di mettere seriamente a rischio il\nconseguimento di tali obiettivi, nella misura in cui sottrae una\nlarga porzione del territorio a ogni possibile utilizzo della\ntecnologia fotovoltaica senza che ne siano prevedibili gli effetti in\nordine alla possibilita\u0027 di rispettare le traiettorie stabilite in\nmerito alla quota di energia da fonti rinnovabili. Tenuto conto dello\nstato di attuazione della disciplina di cui all\u0027art. 20, comma 1,\ndecreto legislativo n. 199/2021, nonche\u0027 degli ampi margini di\nflessibilita\u0027 che il decreto 21.6.2024 lascia alle regioni per\nl\u0027individuazione delle aree non idonee, l\u0027impatto di tale divieto e\u0027\ndel tutto incerto e, in ogni caso, si risolve in un severo limite\nall\u0027individuazione delle zone disponibili per l\u0027installazione degli\nimpianti che, a termini dell\u0027art. 15-ter, par. 1, secondo periodo,\ndella direttiva (UE) 2018/2001, devono essere commisurate «alle\ntraiettorie stimate e alla potenza totale installata pianificata\ndelle tecnologie per le energie rinnovabili stabilite nei piani\nnazionali per l\u0027energia e il clima presentati a norma degli articoli\n3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999». \n 65. Peraltro, si e\u0027 gia\u0027 visto che, in forza dell\u0027art. 32 del\nregolamento (UE) 2018/1999, se la Commissione conclude che uno o piu\u0027\npunti di riferimento della traiettoria indicativa unionale per il\n2022, 2025 e 2027 non sono stati raggiunti, gli Stati membri che nel\n2022, 2025 e 2027 sono al di sotto di uno o piu\u0027 dei rispettivi punti\ndi riferimento nazionali possono essere tenuti all\u0027adozione di misure\nsupplementari, ivi incluso un pagamento finanziario volontario al\nmeccanismo di finanziamento dell\u0027Unione per l\u0027energia rinnovabile\nistituito a livello unionale per contribuire a progetti in materia di\nenergia da fonti rinnovabili gestiti direttamente o indirettamente\ndalla Commissione. La sottrazione indiscriminata di larga parte del\nterritorio nazionale all\u0027utilizzo della tecnologia fotovoltaica\npotrebbe, pertanto, implicare l\u0027obbligo di adottare misure\nsupplementari, con impatti anche sulle finanze pubbliche, ove\nostacoli il raggiungimento degli obiettivi. \n 66. La preclusione generalizzata all\u0027installazione di impianti\nfotovoltaici con moduli collocati a terra sembra inoltre contrastare\ncon il principio per cui, nell\u0027ambito del processo di individuazione\ndelle zone necessarie per i contributi nazionali all\u0027obiettivo\ncomplessivo dell\u0027Unione di energia rinnovabile per il 2030 ai sensi\ndel paragrafo 1 dell\u0027art. 15-ter della direttiva (UE) 2018/2001, «Gli\nStati membri favoriscono l\u0027uso polivalente delle zone di cui al\nparagrafo 1. I progetti in materia di energia rinnovabile sono\ncompatibili con gli usi preesistenti di tali zone» (art. 15-ter, par.\n3). Come gia\u0027 rilevato, il considerando (27) della Direttiva precisa\nche «Gli Stati membri dovrebbero esplorare, consentire e favorire\nl\u0027uso polivalente delle zone individuate a seguito delle misure di\npianificazione territoriali adottate. A tal fine, e\u0027 auspicabile che\ngli Stati membri agevolino, ove necessario, i cambiamenti nell\u0027uso\ndel suolo e del mare, purche\u0027 i diversi usi e attivita\u0027 siano\ncompatibili tra di loro e possano coesistere». Il divieto introdotto\ndall\u0027art. 5 del decreto-legge n. 63/2024 istituisce, invece, un\ninsanabile conflitto tra l\u0027utilizzo della tecnologia fotovoltaica con\nmoduli collocati a terra e l\u0027uso del suolo a fini agricoli che,\ntuttavia, non sussiste (o sussiste solo in parte) quantomeno per la\ntecnologia agrivoltaica (anche non avanzata). \n 67. Nella misura in cui puo\u0027 ostacolare il raggiungimento degli\nobiettivi di potenza installata delle tecnologie per le energie\nrinnovabili, il divieto in questione si pone anche in posizione\ncritica rispetto alla strategia di adattamento ai cambiamenti\nclimatici dell\u0027Unione. Come precedentemente ricordato, ai sensi\ndell\u0027art. 5 del regolamento (UE) 2021/1119, «Le istituzioni\ncompetenti dell\u0027Unione e gli Stati membri assicurano il costante\nprogresso nel miglioramento della capacita\u0027 di adattamento, nel\nrafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilita\u0027\nai cambiamenti climatici in conformita\u0027 dell\u0027art. 7 dell\u0027accordo di\nParigi». Essi, inoltre, «garantiscono [...] che le politiche in\nmateria di adattamento nell\u0027Unione e negli Stati membri siano\ncoerenti, si sostengano reciprocamente, comportino benefici\ncollaterali per le politiche settoriali e si adoperino per integrare\nmeglio l\u0027adattamento ai cambiamenti climatici in tutti i settori di\nintervento, comprese le pertinenti politiche e azioni in ambito\nsocioeconomico e ambientale, se del caso, nonche\u0027 nell\u0027azione esterna\ndell\u0027Unione». \n 68. Come precisato dalla Commissione europea nella comunicazione\nCOM(2021)82 final sulla nuova Strategia dell\u0027UE per l\u0027adattamento ai\ncambiamenti climatici, «Il Green Deal europeo, la strategia di\ncrescita dell\u0027UE per un futuro sostenibile, si basa sulla\nconsapevolezza che la trasformazione verde e\u0027 un\u0027opportunita\u0027 e che\nla mancata azione ha un costo enorme. Con esso l\u0027UE ha mostrato la\npropria leadership per scongiurare lo scenario peggiore -\nimpegnandosi a raggiungere la neutralita\u0027 climatica - e prepararsi al\nmeglio - puntando ad azioni di adattamento piu\u0027 ambiziose che si\nfondano sulla strategia dell\u0027UE di adattamento del 2013. La visione a\nlungo termine prevede che nel 2050 l\u0027UE sara\u0027 una societa\u0027 resiliente\nai cambiamenti climatici, del tutto adeguata agli inevitabili impatti\ndei cambiamenti climatici. Cio\u0027 significa che entro il 2050, anno in\ncui l\u0027Unione aspira ad aver raggiunto la neutralita\u0027 climatica,\navremo rafforzato la capacita\u0027 di adattamento e ridotto al minimo la\nvulnerabilita\u0027 agli effetti dei cambiamenti climatici, in linea con\nl\u0027accordo di Parigi e con la proposta di legge europea sul clima». Il\nraggiungimento dei target di potenza installata delle tecnologie\nrinnovabili costituisce, all\u0027evidenza, un elemento centrale per\nconseguire nel lungo termine l\u0027obiettivo della neutralita\u0027 climatica,\nche potrebbe essere posto seriamente a rischio da una disciplina,\ncome quella censurata, che vieta sul tutto il territorio nazionale la\ntecnologia fotovoltaica con pannelli collocati a terra su tutti i\nterreni classificati agricoli, corrispondenti a oltre la meta\u0027 della\nsuperficie nazionale. \n 69. Il divieto sembra anche contrastare con il principio di\nintegrazione di cui all\u0027art. 11 Trattato sul funzionamento\ndell\u0027Unione europea e all\u0027art. 37 della Carta di Nizza, secondo cui\n«Le esigenze connesse con la tutela dell\u0027ambiente devono essere\nintegrate nella definizione e nell\u0027attuazione delle politiche e\nazioni dell\u0027Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo\nsviluppo sostenibile». L\u0027integrazione ambientale in tutti i settori\npolitici pertinenti (agricoltura, energia, pesca, trasporti, ecc.) e\u0027\nfunzionale a ridurre le pressioni sull\u0027ambiente derivanti dalle\npolitiche e dalle attivita\u0027 di altri settori e per raggiungere gli\nobiettivi ambientali e climatici. Il divieto introdotto dall\u0027art. 5\ndel decreto-legge n. 63/2024, nel contesto di una disciplina di\nattuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell\u0027uso\ndell\u0027energia da fonti rinnovabili quale obiettivo della politica\nenergetica dell\u0027Unione, solleva sul punto notevoli perplessita\u0027: \n da un lato, infatti, si inserisce nel complesso delle\nprevisioni dell\u0027art. 20 del decreto legislativo n. 199/2021 quale\ncorpo tendenzialmente estraneo, tant\u0027e\u0027 che le relative previsioni\nnon risultano neppure adeguatamente coordinate con il resto\ndell\u0027articolato (v., ad esempio, il comma 3 del medesimo art. 20,\nladdove prevede che i decreti di cui al comma 1 verifichino, tra\nl\u0027altro, «l\u0027idoneita\u0027 di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi\nincluse le superfici agricole non utilizzabili»); \n dall\u0027altro lato, la norma non istituisce alcuna forma di\npossibile bilanciamento tra i valori in gioco, sancendo\nun\u0027indefettibile prevalenza dell\u0027interesse alla conservazione dello\nstato dei luoghi dei terreni classificati agricoli senza alcuna\nconsiderazione finanche della loro possibile, concreta\nutilizzabilita\u0027 a fini agricoli, in contrasto con l\u0027obiettivo del\ndecreto stesso di promuovere l\u0027uso dell\u0027energia da fonti rinnovabili. \n 70. Da quanto precede risulta anche che la disciplina censurata\nconfligge con il principio di proporzionalita\u0027, con violazione anche\ndell\u0027art. 3 Cost. Come la Corte di giustizia ha piu\u0027 volte ribadito,\n«il principio di proporzionalita\u0027 e\u0027 un principio generale del\ndiritto comunitario che dev\u0027essere rispettato tanto dal legislatore\ncomunitario quanto dai legislatori e dai giudici nazionali» (sentenza\n11.6.2009, C- 170/08, 41). Il sindacato di proporzionalita\u0027\ncostituisce, inoltre, un aspetto del controllo di ragionevolezza\ndelle leggi condotto dalla giurisprudenza costituzionale, onde\nverificare che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente\nrilevanti non sia stato realizzato con modalita\u0027 tali da determinare\nil sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e\npertanto incompatibile con il dettato costituzionale. Come la stessa\nCorte ha precisato, «Tale giudizio deve svolgersi \"attraverso\nponderazioni relative alla proporzionalita\u0027 dei mezzi prescelti dal\nlegislatore nella sua insindacabile discrezionalita\u0027 rispetto alle\nesigenze obiettive da soddisfare o alle finalita\u0027 che intende\nperseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni\nconcretamente sussistenti\" (sentenza n. 1130 del 1988). Il test di\nproporzionalita\u0027 utilizzato da questa Corte come da molte delle\ngiurisdizioni costituzionali europee, spesso insieme con quello di\nragionevolezza, ed essenziale strumento della Corte di giustizia\ndell\u0027Unione europea per il controllo giurisdizionale di legittimita\u0027\ndegli atti dell\u0027Unione e degli Stati membri, richiede di valutare se\nla norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalita\u0027 di\napplicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di\nobiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra piu\u0027 misure\nappropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a\nconfronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al\nperseguimento di detti obiettivi» (Corte cost., sentenza n. 1 del\n2014). \n 71. Innanzitutto, la misura censurata consiste in un divieto\ngeneralizzato e assoluto all\u0027utilizzo, su un\u0027ampia parte del\nterritorio nazionale, di una determinata tecnologia a fonti\nrinnovabili. Si tratta di una soluzione del tutto diversa rispetto a\nquella adottata in funzione di tutela di tutti gli altri valori che\nentrano in bilanciamento con il principio di massima diffusione delle\nfonti rinnovabili: le esigenze di tutela dell\u0027ambiente, della\nbiodiversita\u0027, dei beni culturali e del paesaggio passa, infatti,\nattraverso l\u0027individuazione di aree non idonee che, come in\nprecedenza chiarito, non rappresentano aree vietate, bensi\u0027 zone in\ncui, in ragione delle esigenze di protezione in concreto esistenti,\ne\u0027 altamente verosimile un esito negativo della valutazione di\ncompatibilita\u0027 dei progetti. Cio\u0027, peraltro, non osta alla\npossibilita\u0027 di verificare, in concreto e nell\u0027ambito dei singoli\nprocedimenti autorizzativi, eventuali margini di compatibilita\u0027 degli\ninterventi proposti. L\u0027art. 5 del decreto-legge n. 63/2024\nstabilisce, invece, una prevalenza assoluta e incondizionata\ndell\u0027interesse alla conservazione dei suoli classificati agricoli,\nvalutata in astratto dal legislatore e che non consente la pur minima\npossibilita\u0027 di contemperamento con gli altri interessi in gioco,\nanche di rilievo costituzionale. \n 72. Sotto tale profilo, occorre rilevare, in disparte i gia\u0027\nevidenziati profili di contrasto con il diritto unionale, che ai\nsensi dell\u0027art. 9 Cost. la Repubblica tutela l\u0027ambiente, la\nbiodiversita\u0027 e gli ecosistemi «anche nell\u0027interesse delle future\ngenerazioni», con cio\u0027 incorporando il principio di sviluppo\nsostenibile nell\u0027ambito dei principi fondamentali in materia di\ntutela ambientale. L\u0027incondizionato sacrificio di tale principio,\nquale sotteso al divieto in esame, contrasta, pertanto, con l\u0027art. 3\nCost., nonche\u0027 con l\u0027art. 9 citato e con la consolidata\ngiurisprudenza costituzionale secondo cui \"Tutti i diritti\nfondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di\nintegrazione reciproca e non e\u0027 possibile pertanto individuare uno di\nessi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve\nessere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non\ncoordinate ed in potenziale conflitto tra loro» (sentenza n. 264 del\n2012). Se cosi\u0027 non fosse, si verificherebbe l\u0027illimitata espansione\ndi uno dei diritti, che diverrebbe \"tiranno\" nei confronti delle\naltre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e\nprotette [...]. La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni\ndemocratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e\nvicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza\npretese di assolutezza per nessuno di essi. [...] Il punto di\nequilibrio, proprio perche\u0027 dinamico e non prefissato in anticipo,\ndeve essere valutato - dal legislatore nella statuizione delle norme\ne dal giudice delle leggi in sede di controllo - secondo criteri di\nproporzionalita\u0027 e di ragionevolezza, tali da non consentire un\nsacrificio del loro nucleo essenziale» (Corte cost., sentenza n. 85\ndel 2013). \n 73. Sotto altro profilo, il divieto cosi\u0027 introdotto e\u0027 operativo\na partire dalla mera classificazione dell\u0027area come agricola in base\nai piani urbanistici, senza che alcuna rilevanza assumano il suo\nconcreto utilizzo o la sua utilizzabilita\u0027 a tali fini. Anche per\ntale riguardo la disposizione si mostra irragionevole e\nsproporzionata, in quanto la dichiarata finalita\u0027 di contrastare il\nconsumo di suolo agricolo non e\u0027 riscontrabile (o quantomeno non nei\ntermini incondizionati e assoluti previsti dalla norma) in relazione\nalle superfici agricole non utilizzabili o degradate. Manca, inoltre,\nqualsivoglia considerazione della qualita\u0027 e dell\u0027importanza delle\ncolture. \n 74. In raffronto, le attuali linee guida di cui al decreto\nministeriale 10 settembre 2010 prevedono che: \n le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici\nnon possono essere genericamente considerate aree e siti non idonei; \n l\u0027individuazione delle aree e dei siti non idonei non puo\u0027\nriguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente\nsoggette a tutela dell\u0027ambiente, del paesaggio e del patrimonio\nstorico-artistico, ne\u0027 tradursi nell\u0027identificazione di fasce di\nrispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate\nesigenze di tutela. La tutela di tali interessi e\u0027 infatti\nsalvaguardata dalle norme statali e regionali in vigore ed affidate\nnei casi previsti, alle amministrazioni centrali e periferiche, alle\nregioni, agli enti locali ed alle autonomie funzionali all\u0027uopo\npreposte, che sono tenute a garantirla all\u0027interno del procedimento\nunico e della procedura di Valutazione dell\u0027Impatto Ambientale nei\ncasi previsti; \n le regioni possono procedere ad indicare come aree e siti non\nidonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti le aree\nparticolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni\nterritoriali o del paesaggio, tra cui le aree agricole interessate da\nproduzioni agricolo-alimentari di qualita\u0027 (produzioni biologiche,\nproduzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni\ntradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto\npaesaggistico-culturale, anche con riferimento alle aree, se previste\ndalla programmazione regionale, caratterizzate da un\u0027elevata\ncapacita\u0027 d\u0027uso del suolo. \n 75. Una siffatta, contestualizzata disciplina risulta conforme\nalle indicazioni emergenti in sede europea, per cui «Gli Stati membri\ndovrebbero limitare al minimo necessario le zone di esclusione in cui\nnon puo\u0027 essere sviluppata l\u0027energia rinnovabile («zone di\nesclusione»). Essi dovrebbero fornire informazioni chiare e\ntrasparenti, corredate di una giustificazione motivata, sulle\nrestrizioni dovute alla distanza dagli abitati e dalle zone\ndell\u0027aeronautica militare o civile. Le restrizioni dovrebbero essere\nbasate su dati concreti e concepite in modo da rispondere allo scopo\nperseguito massimizzando la disponibilita\u0027 di spazio per lo sviluppo\ndei progetti di energia rinnovabile, tenuto conto degli altri vincoli\ndi pianificazione territoriale» (cfr. la raccomandazione (UE)\n2024/1343 della Commissione del 13.5.2024 sull\u0027accelerazione delle\nprocedure autorizzative per l\u0027energia da fonti rinnovabili e i\nprogetti infrastrutturali correlati). La disciplina posta dall\u0027art. 5\ndel decreto-legge n. 63/2024 si traduce, invece, nell\u0027esatto opposto,\nponendo un divieto che massimizza le zone di esclusione, non fondato\nsu dati concreti e certamente non rispondente all\u0027obietto di\nmassimizzare la disponibilita\u0027 di spazio per lo sviluppo dei progetti\ndi energia rinnovabile. \n 76. Occorre solo aggiungere che i rilevati profili di\nincostituzionalita\u0027 vanno del pari riferiti all\u0027art. 5, comma 2, del\ndecreto-legge n. 63/2024, laddove pone una disciplina di salvaguardia\nche ha quale presupposto il divieto di cui al comma 1, nonche\u0027\nall\u0027art. 2, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo\n25.11.2024, n. 190, recante «Disciplina dei regimi amministrativi per\nla produzione di energia da fonti rinnovabili», ove prevede che «Gli\ninterventi di cui all\u0027art. 1, comma 1, sono considerati di pubblica\nutilita\u0027, indifferibili e urgenti e possono essere ubicati anche in\nzone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel\nrispetto di quanto previsto all\u0027art. 20, comma 1-bis, del decreto\nlegislativo 8 novembre 2021, n. 199». Tale disposizione, infatti,\nriproduce il divieto di cui al citato comma 1-bis dell\u0027art. 20 del\ndecreto legislativo n. 199/2021. \nQuestioni da sottoporre alla Corte costituzionale \n 77. In ragione di tutto quanto sopra, sono rilevanti e non\nmanifestamente infondate le questioni di legittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 5, comma 1 e 2, decreto-legge n. 63/2024, convertito, con\nmodificazioni, dalla legge n. 101/2024, nonche\u0027 dell\u0027art. 2, comma 2,\nprimo periodo, decreto legislativo 25.11.2024, n. 190, per violazione\ndegli articoli 3, 9, 11 e 117, comma 1, Cost., anche in relazione ai\nprincipi espressi dalla Direttiva (UE) 2018/2001 e dal regolamento\n(UE) 2018/1999, come modificati dalla direttiva (UE) 2023/2413,\nnonche\u0027 dal regolamento (UE) 2021/1119. \n 78. Il giudizio va quindi sospeso per le determinazioni\nconseguenti alla definizione dell\u0027incidente di costituzionalita\u0027. \n 79. Il regolamento delle spese va rinviato all\u0027esito del\ngiudizio. \n\n \n P.Q.M. \n \n Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione\nTerza) cosi\u0027 dispone: \n a) dichiara rilevanti e non manifestamente infondate, nei\ntermini espressi in motivazione, le questioni di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 5, comma 1 e 2, decreto-legge n. 63/2024,\nconvertito, con modificazioni, dalla legge n. 101/2024, nonche\u0027\ndell\u0027art. 2, comma 2, primo periodo, decreto legislativo n. 190/2024,\nper violazione degli articoli 3, 9, 11 e 117, comma 1 della\nCostituzione, anche in relazione ai principi espressi dalla direttiva\n(UE) 2018/2001 e dal regolamento (UE) 2018/1999, come modificati\ndalla direttiva (UE) 2023/2413, nonche\u0027 dal regolamento (UE)\n2021/1119; \n b) sospende il giudizio per le determinazioni conseguenti\nalla definizione dell\u0027incidente di costituzionalita\u0027 e, ai sensi\ndell\u0027art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone la\ntrasmissione degli atti alla Corte costituzionale; \n c) dispone la comunicazione della presente sentenza alle\nparti in causa, nonche\u0027 la sua notificazione al Presidente del\nConsiglio dei ministri, al Presidente del Senato della Repubblica e\nal Presidente della Camera dei deputati; \n d) rinvia ogni ulteriore statuizione all\u0027esito del giudizio. \n Cosi\u0027 deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 7\nmaggio 2025 e 18 giugno 2025, \n con l\u0027intervento dei magistrati: \n Elena Stanizzi, Presidente; \n Giovanna Vigliotti, primo referendario; \n Marco Savi, referendario, estensore. \n \n Il Presidente: Stanizzi \n \n \n L\u0027estensore: 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