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5, comma 1 (sostitutivo dell’art. 4 della legge regionale n. 6 del 2014); 6, comma 1 (sostitutivo dell’art. 6 della legge regionale n. 6 del 2014); art. 13, comma 1 (sostitutivo dell\u0027art. 16 della legge regionale n. 6 del 2014); 15 (sostitutivo dell’art. 18 della legge regionale n. 6 del 2014); 16 (introduttivo del capo V-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e nella legge regionale n. 6 del 2014 e, in particolare, dell’art. 20-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, commi 3, 4 e 7).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 3, 5, 97 e 114; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), art. 2, primo comma, alinea e lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eComuni, Province, Città metropolitane – Segretario comunale - Norme della Regione autonoma Valle d’Aosta – Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2014 – Cessazione degli incarichi di segretario comunale o dell\u0027Unité – Previsione che tutti gli incarichi di segretario cessano automaticamente, a prescindere dalla durata originariamente prevista, alla data delle elezioni generali comunali – Prosecuzione, per i segretari in servizio, nell’esercizio delle funzioni fino al termine del mese in cui è conferito l’ultimo incarico di segretario, secondo la procedura prevista dall’art. 20-\u003cem\u003equater \u003c/em\u003edella legge regionale n. 6 del 2014 – Ricorso del Governo – Introduzione di una disciplina sull’avvicendamento dei segretari comunali difforme da quella indicata dalle previsioni statali – Contrasto, con riferimento alla disciplina della \u003cem\u003eprorogatio\u003c/em\u003e, con la disciplina della conferma automatica nel caso di decorso dei termini, decorrenti dall’insediamento del nuovo sindaco, per la nomina in sostituzione – Violazione del principio del buon andamento – Contrasto con i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica – Esorbitanza dalla competenza statutaria.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Valle d’Aosta 26 maggio 2025, n. 15, art. 16, nella parte in cui introduce l’art. 20-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, comma 2, nella legge regionale 5 agosto 2014, n. 6.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 3, 5, 97 e 114; 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Modificazioni alle leggi regionali 5 agosto 2014, n. 6, e\n 12 marzo 2002, n. 1), artt. 3, comma 1; 5, comma 1; 6, comma 1; 10;\n 13, comma 1; 15 e 16. \n\n\r\n(GU n. 37 del 10-09-2025)\n\r\n Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del\nConsiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura\ngenerale dello Stato, nei cui ufficio domicilia in Roma - via dei\nPortoghesi n. 12, contro la Regione Valle d\u0027Aosta, in persona del\nPresidente della Giunta Regionale in carica per l\u0027impugnazione della\nlegge regionale 26 maggio 2025 n. 15 della Regione Valle d\u0027Aosta,\npubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d\u0027Aosta 10\ngiugno 2025, n. 29, recante «Revisione organica della disciplina\nregionale in materia di esercizio associato di funzioni e servizi\ncomunali e di segretari degli enti locali. Modificazioni alle leggi\nregionali 5 agosto 2014, n. 6, e 12 marzo 2002, n. 1», con\nriferimento agli articoli 3, comma 1; 5, comma 1; 6, comma 1; 13,\ncomma 1; 10; 15; 16; in quanto tali disposizioni si pongono in\ncontrasto, per come meglio si articolera\u0027 di seguito, con gli\narticoli 3, 5, 97, 114, della Costituzione e con l\u0027art. 2, comma 1,\nalinea e lettera b), dello Statuto della Regione Valle d\u0027Aosta in\nmateria di limiti alla relativa potesta\u0027 legislativa primaria; \n Deliberato del Consiglio dei ministri nella riunione del 4 agosto\n2025. \n 1. La legge della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta 26 maggio 2025,\nn. 15, recante «Revisione organica della disciplina regionale in\nmateria di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e\nsegretari degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 5\nagosto 2014, n. 6 e 12 marzo 2002, n. 1» interviene a modificare\nampiamente la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, recante «Nuova\ndisciplina dell\u0027esercizio associato di funzioni e servizi comunali e\nsoppressione delle Comunita\u0027 montane», innovando la disciplina delle\nmodalita\u0027 di esercizio in forma associata delle funzioni e dei\nservizi dei comuni e degli altri enti locali con la finalita\u0027 di\nincrementare la qualita\u0027 e l\u0027omogeneita\u0027 dei servizi ai cittadini. \n 2. La legge individua le funzioni ed i servizi comunali da\nsvolgere a livello delle Unites des communes valdôtaines (enti\nlocali, dotati quindi di personalita\u0027 giuridica di diritto pubblico),\nfra le quali lo sportello unico degli enti locali ed i servizi alla\npersona, nonche\u0027 quelli di supporto alle istituzioni scolastiche e la\nstipula delle convenzioni per l\u0027attivazione delle forme associate di\nesercizio di funzioni e servizi. \n 3. Altre disposizioni ineriscono alla figura del segretario, non\nsoltanto nel quadro dell\u0027esercizio associato di funzioni tra piu\u0027\ncomuni, ma anche di singoli comuni, sul piano del trattamento\neconomico dei segretari, sul conferimento e sulla cessazione degli\nincarichi, soffermandosi anche, in particolare, sulle modalita\u0027 di\nindividuazione del segretario del Comune di Aosta. \n 4. Dette disposizioni presentano i seguenti profili di\nillegittimita\u0027 costituzionale. \nI. Violazione dell\u0027art. 3 della Costituzione, in relazione al\ncombinato disposto degli articoli 5, 114 e 97 della Costituzione,\nrecanti principi, quali quelli autonomistico e quello di buon\nandamento dell\u0027amministrazione, che rientrano, anche ai fini della\nlegislazione della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta/Vallee d\u0027Aoste, tra\ni «principi dell\u0027ordinamento giuridico della Repubblica», e comunque\ndi valori costituzionali con i quali la legislazione valdostana deve\nporsi «in armonia», e dell\u0027art. 2, primo comma, alinea e lettera b),\ndello Statuto della Regione Valle d\u0027Aosta, in materia di limiti alla\nrelativa potesta\u0027 legislativa primaria. \n 5. Il presente motivo di ricorso afferisce alle seguenti\ndisposizioni della legge regionale in esame: \n a) l\u0027art. 3, comma 1, della legge regionale n. 15 del 2025,\nnella parte in cui, nel sostituire l\u0027art. 2 della legge regionale n.\n6 del 2014, alle lettere b) e c) del comma 1 del predetto l\u0027art. 2,\ndispone che i Comuni esercitino funzioni e servizi comunali in forma\nassociata, nell\u0027ambito territoriale delle Unites del Communes\nvaldôtaines, anziche\u0027 che essi le possano esercitare; e nella parte\nin cui riferisce la disciplina di cui al successivo comma 2 del\nmedesimo art. 2 esclusivamente alle predette ipotesi di esercizio\nobbligatorio; \n b) l\u0027art. 5, comma 1, della legge regionale n. 15 del 2025,\nnella parte in cui, nel sostituire l\u0027art. 4 della legge regionale n.\n6 del 2014, dispone che i Comuni esercitano funzioni e servizi\ncomunali in forma associata per il tramite del CELVA, anziche\u0027 che\nessi le possano esercitare; e nella parte in cui riferisce la\ndisciplina di cui al successivo comma 2 del medesimo art. 4\nesclusivamente alle predette ipotesi di esercizio obbligatorio; \n c) l\u0027art. 6, comma 1, della legge regionale n. 15 del 2025,\nnella parte in cui, nel sostituire l\u0027art. 6 della legge regionale n.\n6 del 2014, dispone che i Comuni esercitano funzioni e servizi\ncomunali in forma associata per il tramite dell\u0027Amministrazione\nregionale, anziche\u0027 che essi le possano esercitare; \n d) l\u0027art. 13, comma 1, della legge regionale n. 15 del 2025,\nnella parte in cui, nel sostituire l\u0027art. 16 della legge regionale n.\n6 del 2014, dispone che alle Unites del Communes valdôtaines e\u0027\naffidato l\u0027esercizio obbligatorio di funzioni e servizi comunali,\nanziche\u0027 che tale esercizio possa essere ad esse affidato\nfacoltativamente; \n e) l\u0027art. 15, della legge regionale n. 15 del 2025, nella\nparte in cui, nel sostituire l\u0027art. 18 della legge regionale n. 6 del\n2014, dispone che i Comuni esercitano come ivi disposto tutte le\nfunzioni e i servizi non riservati ai soggetti ivi individuati,\nanziche\u0027 fare riferimento ai servizi che detti Comuni non abbiano\nritenuto di riservare ai soggetti ivi individuati; \n f) l\u0027art. 16 della legge regionale n. 15 del 2025, nella\nparte in cui, nell\u0027introdurre nella legge regionale n. 6 del 2014\nl\u0027art. 20-bis, commi 3 e 4, nonche\u0027 comma 7, fa riferimento anche a\nconvenzioni obbligatorie. \n 6. In via preliminare, si rileva che la legge regionale 26 maggio\n2025, n. 15, ha operato una revisione della disciplina regionale in\nmateria di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e di\nsegretari degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 5\nagosto 2014, n. 6, e 12 marzo 2002, n. 1. \n 7. In particolare, per quel che rileva ai fini del presente\nprofilo di illegittimita\u0027, con le sopra citate disposizioni della\nlegge regionale in esame e\u0027 stato previsto l\u0027obbligo di esercitare in\nforma associata diverse categorie di funzioni e servizi comunali. \n 8. La gestione in forma associata e\u0027 stata disciplinata secondo\ndifferenti modalita\u0027, che consistono, per determinate ipotesi,\nnell\u0027accesso a una Unite\u0027 des Communes valdotaines di cui all\u0027art. 8\ndella legge regionale impugnata ovvero, per altre, nella stipula di\nconvenzioni tra i Comuni e i soggetti di cui agli articoli 4, 5 e 6\ndella citata legge regionale. \n 9. Sennonche\u0027, la previsione di una forma associativa con\ncarattere di obbligatorieta\u0027 - gia\u0027 introdotta dalla legge regionale\nn. 6/2014 e poi successivamente eliminata dalla legge regionale n.\n15/2020 - si pone in chiara contraddizione con i principi di diritto\nesposti da codesta Corte nella sentenza n. 33 del 2019, che ha\ndichiarato «l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 14, comma 28,\ndel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di\nstabilizzazione finanziaria e di competitivita\u0027 economica),\nconvertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, come\nmodificato dall\u0027art. 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.\n95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con\ninvarianza dei servizi ai cittadini nonche\u0027 misure di rafforzamento\npatrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con\nmodificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui non\nprevede la possibilita\u0027, in un contesto di Comuni obbligati e non, di\ndimostrare, al fine di ottenere l\u0027esonero dall\u0027obbligo, che a causa\ndella particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici\ne socio ambientali, del Comune obbligato, non sono realizzabili, con\nle forme associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in\ntermini di efficacia ed efficienza, nell\u0027erogazione dei beni pubblici\nalle popolazioni di riferimento». \n 10. Nello specifico, la sentenza in esame ha evidenziato che una\ndisciplina che prevede, in via generalizzata, l\u0027obbligo di gestione\nassociata per tutte le funzioni fondamentali «sconta (...) in ogni\ncaso un\u0027eccessiva rigidita\u0027, al punto che non consente di considerare\ntutte quelle situazioni in cui, a motivo della collocazione\ngeografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, la\nconvenzione o l\u0027unione di Comuni non sono idonee a realizzare,\nmantenendo un adeguato livello di servizi alla popolazione, quei\nrisparmi di spesa che la norma richiama come finalita\u0027 dell\u0027intera\ndisciplina». \n 11. Evidentemente, i principi di diritto affermati in tale\npronuncia non possono che valere, e soprattutto vincolare, il\nlegislatore regionale e, pertanto, la Regione autonoma Valle\nd\u0027Aosta/Vallee d\u0027Aoste. \n 12. Difatti, lo Statuto speciale di tale Regione, seppure le\nassegna competenza legislativa primaria in materia di «ordinamento\ndegli enti locali» (art. 2, primo comma, lettera b)), prevede che\nessa debba esplicarsi entro i consueti limiti dell\u0027«armonia con la\nCostituzione e i principi dell\u0027ordinamento giuridico della Repubblica\ne col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi\nnazionali, nonche\u0027 delle norme fondamentali delle riforme\neconomico-sociali della Repubblica» (art. 2, primo comma, alinea). \n 13. Conseguentemente, nel prevedere in via generalizzata\nl\u0027obbligatorieta\u0027 dell\u0027esercizio in forma associata di taluni servizi\novvero funzioni comunali, la legge regionale oggetto del presente\ngiudizio di impugnativa risulta adottata in violazione non soltanto\ndel parametro dell\u0027art. 117 della Costituzione (cui corrisponde la\ndisposizione statutaria speciale di cui all\u0027art. 2, primo comma,\nalinea e lettera b), dello Statuto valdostano), ma anche di quelli di\ncui agli articoli 3, 5 e 97 della Costituzione: e quindi, di\ndisposizioni che risultano indubbiamente portatrici di «principi\ndell\u0027ordinamento giuridico della Repubblica» e, comunque, di valori\ncostituzionali con i quali la legislazione valdostana non potra\u0027 che\ndoversi porre «in armonia». \n 14. Invero, come gia\u0027 evidenziato da codesta Corte nella\nrichiamata pronuncia n. 33/2019, anche in questa ipotesi la\ngeneralizzata previsione dell\u0027obbligo di esercizio in forma associata\ndelle funzioni e servizi comunali ivi indicati finisce per realizzare\nuna soluzione sproporzionata e, comunque, non in linea con la\n«geografia funzionale», imponendo un forte sacrificio all\u0027autonomia\ncomunale senza che cio\u0027 trovi ragione nell\u0027obiettivo perseguito dal\nlegislatore regionale. \n 15. Difatti, nella prospettiva del legislatore regionale, la\nrevisione della disciplina in materia di esercizio associato di\nfunzioni e servizi comunali ha l\u0027esplicito «obiettivo di incrementare\nla qualita\u0027 e l\u0027omogeneita\u0027 delle prestazioni erogate ai cittadini»\n(cfr., in questo senso, art. 2 della legge regionale n. 15/2025). \n 16. Sennonche\u0027, la previsione astratta e generalizzata di tale\nobbligo, senza l\u0027individuazione di apposite esenzioni, che tengano\nconto delle situazioni differenziate che (inevitabilmente)\ncaratterizzano il territorio regionale, non garantisce - neppure in\nlinea astratta - il perseguimento di tale obiettivo, che, al\ncontrario, per essere concretamente soddisfatto, deve necessariamente\ncalarsi nelle - e coordinarsi con le - concrete peculiarita\u0027 delle\nsingole realta\u0027 comunali e geografiche che compongono la Regione,\nnell\u0027ottica della massima efficienza e accessibilita\u0027 del sistema\namministrativo. \n 17. Pertanto, a mente della citata fondamentale sentenza e a\nfronte dei parametri ivi enucleati a fini decisori, a nessun\nlegislatore competente, inclusa la Regione autonoma Valle\nd\u0027Aosta/Vallee d\u0027Aoste, e\u0027 costituzionalmente consentito imporre ai\ncomuni rientranti nel rispettivo territorio la gestione\nobbligatoriamente associata di funzioni e servizi comunali, dovendosi\nin ogni caso tutelare l\u0027autonomia costituzionalmente garantita a\nciascun comune, nonche\u0027 il principio di buon andamento della pubblica\namministrazione, in conformita\u0027 con i ricordati criteri di\nfacoltativita\u0027 fissati dalla sentenza n. 33 del 2019. \nII. Violazione dell\u0027art. 99, comma 2, del Testo unico delle leggi\nsull\u0027ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267/2000),\nnorma interposta ai cosi\u0027 violati parametri di cui all\u0027art. 3 della\nCostituzione, in relazione al combinato disposto degli articoli 5,\n114 e 97 della Costituzione, recanti principi, quali quello\nautonomistico e quello di buon andamento dell\u0027amministrazione, che\nrientrano, anche ai fini della legislazione della Regione autonoma\nValle d\u0027Aosta/Vallee d\u0027Aoste, tra i «principi dell\u0027ordinamento\ngiuridico della Repubblica» e comunque di valori costituzionali con i\nquali la legislazione valdostana deve porsi «in armonia», e dell\u0027art.\n2, primo comma, alinea e lettera b), dello Statuto della Regione\nValle d\u0027Aosta, in materia di limiti alla relativa potesta\u0027\nlegislativa primaria. \n 18. Con il presente motivo di impugnazione, si impugna l\u0027art. 16\ndella legge regionale n. 15 del 2025, nella parte in cui inserisce\nl\u0027art. 20-quater nella legge regionale n. 6 del 2014, il cui comma 2\nsi pone in contrasto con i sopra indicati parametri costituzionali. \n 19. Piu\u0027 nello specifico, l\u0027art. 16 della legge regionale n. 15\ndel 2025 introduce nella legge regionale n. 6 del 2014 il capo V-bis,\nrubricato «Segretari degli enti locali» e composto dagli articoli da\n20-bis a 20-sexies. \n 20. Da tali disposizioni risulta delineata una disciplina che si\ndiscosta in parte - e, soprattutto, illegittimamente - da quella\ntracciata dai principi ricavabili dalla normativa nazionale. \n 21. Nello specifico, l\u0027art. 20-quater, comma 2, prevede che:\n«Tutti gli incarichi di segretario cessano automaticamente, quale che\nsia la durata originariamente prevista, alla data delle elezioni\ngenerali comunali. I segretari in servizio continuano a esercitare le\nloro funzioni fino al termine del mese in cui e\u0027 conferito l\u0027ultimo\nincarico di segretario secondo la procedura di cui al presente\narticolo». \n 22. Cosi\u0027 facendo, la disposizione richiamata finisce per dettare\nuna disciplina relativa all\u0027avvicendamento tra segretari comunali che\nnon risulta conforme a quella fissata dalle pertinenti disposizioni\nstatali. \n 23. In particolare, l\u0027art. 99, comma 2, del Testo unico delle\nleggi sull\u0027ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n.\n267/2000), prevede che: «[...] la nomina ha durata corrispondente a\nquella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che\nlo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall\u0027incarico con\nla cessazione del mandato del sindaco e del presidente della\nprovincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del\nnuovo segretario». Il successivo comma 3 del richiamato art. 99,\nprevede poi che: «La nomina e\u0027 disposta non prima di sessanta giorni\ne non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco\ne del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario e\u0027\nconfermato». \n 24. Da un semplice confronto tra le disposizioni ora richiamate\nemerge che: \n i) la nuova disciplina regionale ridimensiona notevolmente -\nin misura da ritenersi eccessiva ai fini della necessaria valutazione\ndella sua compatibilita\u0027 costituzionale - l\u0027istituto della prorogatio\ndelle funzioni del segretario, che viene consentita limitatamente al\nsolo mese delle elezioni generali a fronte, invece, dei quattro mesi\ndall\u0027insediamento previsti dal citato Testo unico delle leggi\nsull\u0027ordinamento degli enti locali; \n ii) nella normativa regionale che, in questa sede, si\nimpugna, risulta, poi, del tutto assente l\u0027istituto della conferma\nautomatica dell\u0027incarico che, al contrario, per il Testo unico, si\nrealizza decorso il termine massimo di quattro mesi dall\u0027insediamento\ndel nuovo sindaco (cfr. art. 99, comma 3, del decreto legislativo n.\n267/2000). \n 25. Una tale disciplina risulta pertanto violativa dei parametri\ncostituzionali sopra indicati. \n 26. A tal fine, preme richiamare quanto statuito da codesta Corte\nnella sentenza n. 23 del 2019, laddove ha affermato che il segretario\n«decaduto \"automaticamente dall\u0027incarico con la cessazione del\nmandato del sindaco\", come si esprime la legge, [e\u0027] ciononostante\nchiamato a continuare nelle sue funzioni per un periodo non breve,\nnon inferiore a due e non superiore a quattro mesi, in attesa di\neventuale conferma, a garanzia della stessa continuita\u0027 dell\u0027azione\namministrativa». In particolare, in tale pronuncia, codesta Corte ha\nevidenziato il carattere peculiare che connota la figura del\nsegretario comunale, il quale se «e\u0027 certamente figura apicale e\naltrettanto certamente intrattiene con il sindaco rapporti diretti,\nsenza intermediazione di altri dirigenti o strutture amministrative»,\ncionondimeno «il carattere fiduciario insito nell\u0027atto di nomina non\nsi esaurisce con esso» (cfr. punto 5.2. della richiamata pronuncia n.\n23/2019 di codesta Ecc.ma Corte). Difatti, il segretario comunale\nsvolge non soltanto compiti riconducibili al nucleo originario e\ntradizionale della funzione segretariale (come le funzioni di\ncertificazione, di controllo di legalita\u0027 o di attuazione di\nindirizzi altrui, ovvero compiti di verbalizzazione o rogito dei\ncontrati cui l\u0027ente e\u0027 parte), ma soprattutto anche «cruciali\nfunzioni di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa\nnei confronti degli organi comunali in ordine alla conformita\u0027\ndell\u0027azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti\n(art. 97, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000) nonche\u0027\nfunzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del\nconsiglio e della giunta (art. 97, comma 4, lettera a), del decreto\nlegislativo n. 267 del 2000)», nonche\u0027 funzioni di carattere\neminentemente gestionale (specie laddove, ai sensi dell\u0027art. 97,\ncomma 4, lettera e), del decreto legislativo n. 267/2000, che rinvia\nall\u0027art. 108, comma 4, del medesimo decreto legislativo, il\nsegretario puo\u0027 essere nominato anche direttore generale). \n 27. Ebbene, alla luce della specificita\u0027 che connota la figura\ndel segretario comunale, la disciplina regionale che, in questa sede,\ns\u0027impugna, finisce per violare i parametri costituzionali sopra\nriportati, e, in particolare, il buon andamento della pubblica\namministrazione di cui all\u0027art. 97 della Costituzione, come declinato\ndal legislatore nazionale nella (duplice) previsione sia di un\nperiodo massimo di prorogatio, che dell\u0027istituto della conferma\n«automatica» nell\u0027incarico. \n 28. La violazione dei parametri costituzionali sopra indicati\nrisulta poi ancor piu\u0027 accentuata se si considera che la cessazione\ndell\u0027incarico di segretario «unionale» e\u0027 delineata dalla\ndisposizione censurata in modo da imporsi comunque all\u0027ente, senza\neccezioni e quindi non soltanto in forma di ragionevole\naccompagnamento in relazione alle sole Unites interessate all\u0027entrata\na regime del nuovo ordinamento apportato dalla legge regionale in\nesame - dunque con riferimento alle sole realta\u0027 composte da Comuni\ntutti avvalsisi della (come sopra argomentato) imprescindibile\nfacolta\u0027 di adesione alla predetta forma associata. \n 29. La descritta violazione dei parametri costituzionali sopra\nindicati determina pertanto l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale della\ndisposizione in esame, rappresentando il principio di buon andamento\ndi cui all\u0027art. 97 della Costituzione uno dei principi che il\nlegislatore regionale e\u0027 tenuto a rispettare nell\u0027esercizio della sua\nfunzione legislativa. \n 30. Difatti, come noto, l\u0027art. 15, del Testo unico delle leggi\nsull\u0027ordinamento degli enti locali, in base al quale «Le regioni a\nstatuto speciale [...] disciplinano le materie di cui al presente\ncapo [Capo II del Titolo IV, rubricato \"Segretari comunali e\nprovinciali\"] con propria legislazione». \n 31. Piu\u0027 nello specifico, la sentenza n. 100/2023 ha\nespressamente evidenziato che le normative delle regioni ad autonomia\nspeciale che regolano l\u0027accesso all\u0027albo dei segretari comunali e\nquelle relative all\u0027attribuzione delle relative funzioni vicarie\ndevono ricondursi alla competenza statutaria in materia di\nordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni: «Tale\ncompetenza include la disciplina del relativo personale (sentenza n.\n132 del 2006), e deve esercitarsi «in \"armonia con la Costituzione e\ni principi dell\u0027ordinamento giuridico della Repubblica\", sia che si\nvogliano disciplinare le modalita\u0027 di instaurazione dei rapporti di\nlavoro sia che si intendano dettare norme in tema di status del\npersonale dipendente» (sentenza n. 95 del 2021)». \n 32. Con specifico riguardo alla Regione autonoma della Valle\nD\u0027Aosta/Vallee d\u0027Aoste, codesta Corte ha espressamente ritenuto: «le\nnorme regionali in tema di accesso all\u0027albo valdostano sono\nespressione, sia della competenza legislativa statutaria in materia\ndi enti locali e relative circoscrizioni - posto che il segretario\ncomunale dipende funzionalmente dal sindaco (art. 3, comma 1, della\nlegge regionale Valle d\u0027Aosta n. 46 del 1998) e presta la propria\nattivita\u0027 di servizio in favore del comune - sia di quella in materia\ndi ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e\nstato giuridico ed economico del personale» (cfr. sentenza n.\n100/2023, punto 2.2.). \n 33. Sennonche\u0027, come precisato da codesta Corte nella pronuncia\nsopra indicata, entrambe le competenze legislative statutarie in\nesame - espressamente individuate all\u0027art. 2, comma 1, lettere a) e\nb), dello Statuto speciale per la Valle d\u0027Aosta, legge costituzionale\nn. 4/1948 - incontrano i medesimi limiti delineati all\u0027art. 2, comma\n1, alinea, cit., dovendosi svolgere in armonia con la Costituzione,\ncon i principi dell\u0027ordinamento giuridico della Repubblica, nel\nrispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali,\nnonche\u0027 delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali\ndella Repubblica. \n 34. E tra tali limiti che devono necessariamente essere\nrispettati figura evidentemente l\u0027art. 97 della Costituzione, che si\nritiene violato, tra gli altri, dalla legge regionale impugnata in\nquesta sede. \nIII. Violazione dei principi di cui all\u0027art. 35 del decreto\nlegislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme sull\u0027ordinamento\ndel lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e agli\narticoli 98 e 99 del Testo unico delle leggi sull\u0027ordinamento degli\nenti locali, normativa interposta ai cosi\u0027 violati parametri di cui\nall\u0027art. 3 della Costituzione, in relazione al combinato disposto\ndegli articoli 5 e 97 della Costituzione, recanti principi, quali\nquello autonomistico e quello di buon andamento dell\u0027amministrazione,\nche rientrano, anche ai fini della legislazione della Regione\nautonoma Valle d\u0027Aosta/Vallee d\u0027Aoste, tra i «principi\ndell\u0027ordinamento giuridico della Repubblica» e comunque di valori\ncostituzionali con i quali la legislazione valdostana deve porsi «in\narmonia», e dell\u0027art. 2, primo comma, alinea e lettera b), dello\nStatuto della Regione Valle d\u0027Aosta, in materia di limiti alla\nrelativa potesta\u0027 legislativa primaria. \n 35. Con il presente motivo si impugna l\u0027art. 16 della legge\nregionale n. 15 del 2025, nella parte in cui inserisce l\u0027art.\n20-sexies nella legge regionale n. 6 del 2014, che contrasta con i\npredetti parametri costituzionali. \n 36. L\u0027art. 20-sexies, comma 1, della legge regionale n. 6 del\n2014 disciplina il conferimento dell\u0027incarico di segretario del\nComune di Aosta, stabilendo, al comma 1, che: «L\u0027incarico di\nsegretario del Comune di Aosta puo\u0027 essere attribuito ai sensi\ndell\u0027art. 20-quater della presente legge oppure, ai fini del\ncontenimento della spesa pubblica e in deroga a quanto previsto\ndall\u0027art. 1, comma 1, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46\n(Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione\nautonoma Valle d\u0027Aosta), essere conferito, senza nuovi o maggiori\noneri a carico del bilancio comunale, a un proprio dipendente,\nassunto a tempo indeterminato, appartenente alla qualifica unica\ndirigenziale che abbia maturato un\u0027anzianita\u0027 di servizio di almeno\ntre anni nella predetta qualifica e che abbia svolto le funzioni di\nsegretario per almeno un triennio negli ultimi dieci anni». \n 37. Quella riportata, al pari delle inevitabilmente connesse\ndisposizioni di cui ai restanti commi dello stesso art. 20-sexies, e\u0027\ndisposizione che si rivela non conforme ai principi di imparzialita\u0027\ne buon andamento dell\u0027azione amministrativa, sottesi al necessario\nespletamento della procedura concorsuale ai fini dell\u0027accesso a\nfunzioni e carriera superiori rispetto a quelli di appartenenza del\npersonale che la disposizione censurata indica. \n 38. Sul punto, puo\u0027 richiamarsi la gia\u0027 citata sentenza n. 100\ndel 2023 di codesta Corte, che, nel sancire l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale di una disposizione legislativa della Regione autonoma\nValle d\u0027Aosta/Vallee d\u0027Aoste in materia di esercizio delle funzioni\ndei segretari comunali (in particolare, l\u0027art. 4, comma 3, della\nlegge della Regione Valle d\u0027Aosta 27 maggio 2022, n. 6), ha\naffermato, al riguardo, che tale disposizione prevedeva:\n«un\u0027eccezione all\u0027obbligo di frequenza dei menzionati corsi di\nformazione, e di superamento dei relativi esami finali, da parte dei\nsoggetti di cui allo stesso art. 1, comma 6, lettere a), b), c) e d),\ndella legge regionale Valle d\u0027Aosta n. 46 del 1998, ossia per coloro\ncui e\u0027 consentito l\u0027accesso all\u0027albo, o senza aver superato alcuno\nspecifico concorso pubblico per la carriera di segretario degli enti\nlocali (soggetti di cui alle lettere a e b), oppure dopo aver\nsuperato concorsi pubblici specifici, ma diversi da quello regionale\ndi cui all\u0027art. 1, comma 5, della medesima legge regionale (soggetti\ndi cui alle lettere c e d)». \n 39. Cosi\u0027 facendo, «non solo non pone[va] rimedio [...], ma\naggiunge[va] [...] la possibilita\u0027 di iscriversi all\u0027albo (sia pur in\nvia straordinaria) [...] senza nemmeno il previo accrescimento delle\nloro capacita\u0027 tecnico-professionali, che quel corso, secondo le\nprevisioni dello stesso legislatore regionale, sarebbe indirizzato a\nottenere». \n 40. Inoltre, dinanzi ad ulteriori previsioni regionali dirette a\nconsentire l\u0027iscrizione all\u0027Albo dei segretari comunali, e quindi\nl\u0027esercizio delle relative funzioni, a categorie di soggetti\nulteriori e diverse rispetto ai soli vincitori dell\u0027apposita\nprocedura concorsuale e del relativo corso di formazione\nprofessionale (previsti dalle leggi regionali), non oggetto\ndell\u0027impugnativa in via principale, codesta Corte, nella medesima\npronuncia, ha ritenuto necessario formulare un apposito monito al\nlegislatore regionale, stigmatizzando con vigore tali disposizioni e\nsollecitando il medesimo legislatore regionale «a un intervento\nriformatore coerente con i principi qui affermati» (cfr. sentenza n.\n100/2023, punto 8.). \n 41. Alla luce delle esposte coordinate ermeneutiche, l\u0027art.\n20-sexies risulta a fortiori illegittimo, presentando il medesimo\nvizio di legittimita\u0027 che ha condotto alla declaratoria di\nincostituzionalita\u0027 della disposizione valdostana in forza della\ncitata sentenza del 2023. \n 42. Difatti, la disposizione che qui si censura consente\nl\u0027attribuzione dell\u0027incarico di segretario comunale a soggetti\nnotevolmente diversi sul piano professionale da quelli individuati\ndalla stessa normativa regionale, ispirata ai principi\ndell\u0027ordinamento giuridico generale. \n 43. In tal modo, la disposizione in esame prescinde sia\ndall\u0027espletamento del pubblico concorso, che dalla partecipazione al\ncorso di formazione professionale, incorrendo nella violazione dei\nparametri costituzionali sopra indicati. \n 44. La violazione dell\u0027art. 97 della Costituzione risulta poi\nulteriormente aggravata dalla circostanza che tale possibilita\u0027 viene\nprevista in via ordinaria, e non in forma eccezionale o temporanea,\nsenza neppure introdurre limiti espliciti a eventuali nuove\nattribuzioni future. \n 45. Cosi\u0027 facendo, la normativa che si censura finisce per\nscardinare radicalmente il sistema che le regole e i principi statali\n(tra gli altri, il principio costituzionale del pubblico concorso e\ndi buon andamento dell\u0027amministrazione) pongono chiaramente a\npresidio della specificita\u0027 professionale che connota la figura del\nsegretario comunale. \nIV. Violazione del combinato disposto degli articoli 32 e 53 del\nTesto unico degli enti locali, come modificato dall\u0027art. 1, comma\n105, della legge n. 56 del 2014, costituenti normativa interposta ai\ncosi\u0027 violati parametri di cui all\u0027art. 3 della Costituzione, in\nrelazione al combinato disposto degli articoli 5 e 97 della\nCostituzione, in quanto veicolo, anche ai fini della legislazione\ndella Regione autonoma Valle d\u0027Aosta/Vallee d\u0027Aoste, di «principi\ndell\u0027ordinamento giuridico della Repubblica» e comunque valori\ncostituzionali con i quali la legislazione valdostana deve porsi «in\narmonia», e dell\u0027art. 2, primo comma, alinea e lettera b), dello\nStatuto della Regione Valle d\u0027Aosta, in materia di limiti alla\nrelativa potesta\u0027 legislativa primaria. \n 46. Con il presente motivo di impugnazione si impugna l\u0027art. 10\ndella legge regionale n. 15 del 2025, nella parte in cui sostituisce\nl\u0027art. 12 della legge regionale n. 6 del 2014, con particolare\nriferimento al suo comma 1. \n 47. Piu\u0027 nello specifico, l\u0027art. 10 della legge n. 15 del 2025 ha\nsostituito l\u0027art. 12 della predetta legge regionale n. 6 del 2014,\nrubricato «Giunta», stabilendo, al comma 1, che: «La Giunta\ndell\u0027Unite\u0027 e\u0027 composta dai Sindaci dei Comuni associati. Il Sindaco,\nin caso di assenza o impedimento temporaneo, o qualora sia\nincompatibile ai sensi della normativa regionale vigente in materia\ndi elettorato passivo, e\u0027 sostituito dal Vicesindaco. Nel caso in cui\nil Sindaco e il Vicesindaco siano assenti, impediti temporaneamente o\nincompatibili, il Sindaco e\u0027 sostituito da un Assessore delegato di\nvolta in volta». \n 48. Le ipotesi di sostituzione e delega del sindaco introdotte\ncon la citata disposizione eccedono gli ambiti di competenza\nlegislativa regionale, ancorche\u0027 di tipo primario, in materia di\nordinamento degli enti locali (cfr. art. 2, primo comma, lettera b),\ndello Statuto della Regione Valle d\u0027Aosta), poiche\u0027 introducono delle\nipotesi di «ridislocazione», per quanto temporanea, delle potesta\u0027\nsindacali ulteriori rispetto a quelle fissate rigorosamente dalle\npertinenti disposizioni del citato Testo unico degli enti locali, e\nprecisamente dall\u0027art. 53 del medesimo Testo unico. \n 49. I contenuti di tale ultima disposizione integrano principi\norganizzativi inerenti all\u0027assetto complessivo dell\u0027autonomia locale\ne risultano applicabili all\u0027ordinamento locale valdostano giusto il\ndisposto dell\u0027art. 32, comma 4, dello stesso Testo unico, come\nmodificato dall\u0027art. 1, comma 105, della legge 7 aprile 2014, n. 56,\nrecante «Disposizioni sulle citta\u0027 metropolitane, sulle province,\nsulle unioni e fusioni di comuni», per cui: «L\u0027unione ha potesta\u0027\nstatutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto\ncompatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante\ndisposizioni sulle citta\u0027 metropolitane, sulle province, sulle unioni\ne fusioni di comuni, i principi previsti per l\u0027ordinamento dei\ncomuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori,\nall\u0027ordinamento finanziario e contabile, al personale e\nall\u0027organizzazione». \n 50. Detta disposizione, in parte qua, trova applicazione\nnell\u0027ordinamento locale valdostano nei limiti del successivo comma\n145 che dichiara che le disposizioni di cui ai commi da 104 a 141 -\ne, quindi, anche quella di cui al comma 105 ora richiamata - sono\n«applicabili nelle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e\nValle d\u0027Aosta compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e\ncon le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge\ncostituzionale 18 ottobre 2001, n. 3». \n 51. Da quanto evidenziato deriva il contrasto dell\u0027art. 12, comma\n1, della legge regionale n. 6 del 2014, come modificato dall\u0027art. 10\ndella legge regionale n. 15 del 2025, con le predette disposizioni\nlegislative statali. \n\n \n P.Q.M. \n \n Alla stregua di quanto precede si confida che codesta Corte\ncostituzionale vorra\u0027 dichiarare l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale\ndegli articoli 3, comma 1; 5, comma 1; 6, comma 1; 13, comma 1; 10;\n15; 16 della legge regionale 26 maggio 2025 n. 15 della Regione Valle\nd\u0027Aosta, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle\nd\u0027Aosta 10 giugno 2025, n. 29, recante «Revisione organica della\ndisciplina regionale in materia di esercizio associato di funzioni e\nservizi comunali e di segretari degli enti locali. Modificazioni alle\nleggi regionali 5 agosto 2014, n. 6, e 12 marzo 2002, n. 1», per le\nragioni e nei termini illustrati nei motivi di ricorso. \n Roma, 6 agosto 2025 \n \n Il Procuratore dello Stato: Morena \n \n \n L\u0027Avvocato dello Stato: D\u0027Ascia","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione autonoma Valle d\u0027Aosta","contenzioso":"","deposito_cost":"15/09/2025"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"lrva","articolo_legge":"3","data_legge":"26/05/2025","data_nir":"2025-05-26","numero_legge":"15","comma":"1","denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta","denominazione_nesso":"sostitutivo dell\u0027","denominazione_attributo":"","id":"24886","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrva","articolo_legge":"2","data_legge":"05/08/2014","data_nir":"2014-08-05","numero_legge":"6","comma":"","denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Valle 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