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S.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 125 ORDINANZA (Atto di promovimento) 08 aprile 2025\n\r\nOrdinanza  dell\u00278  aprile  2025  del  Tribunale  di   Pordenone   nel\nprocedimento penale a carico di M.R. S.. \n \nCircolazione stradale - Codice della strada -  Reato  di  guida  dopo\n  l\u0027assunzione di  sostanze  stupefacenti  -  Modifiche  normative  -\n  Soppressione ai commi 1 e 1-bis dell\u0027art. 187 del d.lgs. n. 285 del\n  1992 delle parole: «in stato di alterazione psico-fisica». \n- Legge 25 novembre 2024, n. 177 (Interventi in materia di  sicurezza\n  stradale e delega al Governo per  la  revisione  del  codice  della\n  strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art.\n  1, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2. \n\n\r\n(GU n. 26 del 25-06-2025)\n\r\n \n                        TRIBUNALE DI PORDENONE \n                           Ufficio GIP/GUP \n \n    Il Giudice per le indagini preliminari, \n    letti gli atti del procedimento n.  361/2025  RGNR,  n.  415/2025\nR.G. Gip, iscritto in data 28 gennaio 2025, nei confronti di: \n        S. M. R. , nata in ... (...) il ... e residente in ... (...),\nin via ....; difesa d\u0027ufficio dall\u0027avv.to Chiara Coden  del  Foro  di\nPordenone, con studio in Pordenone,  in  Piazza  Giustiniano,  n.  8,\nimputata per il reato p. e p. dall\u0027art. 187, comma 1 e  comma  1-bis,\ndecreto legislativo n. 285/1992, commesso in Fontanafredda  (PN),  in\ndata ... \n \n                               Osserva \n \n    Con  richiesta  di  emissione  di  decreto  penale  di   condanna\ndepositata il  4  febbraio  2025  il  pubblico  ministero  presso  il\nTribunale di Pordenone esercitava l\u0027azione penale nei confronti di S.\nM. R. in ordine al «reato di cui all\u0027art. 187, decreto legislativo n.\n285/1992 perche\u0027 si  poneva  alla  guida  del  veicolo  ...,  di  sua\nproprieta\u0027, dopo aver assunto sostanze stupefacenti e  psicotrope  di\ntipo  «oppiacei»  (come  da  analisi  tossicologiche  dd.  ...).  Con\nl\u0027aggravante di cui all\u0027art. 187, comma 1-bis, decreto legislativo n.\n285/1992, per aver provocato un incidente stradale, impattando con il\nveicolo condotto dal sig. ... \n    Fatto commesso in ... (...), in data ...». \n    Nella richiesta  di  emissione  di  decreto  penale  il  pubblico\nministero evidenziava  che,  sulla  base  delle  evidenze  probatorie\ncontenute nel fascicolo processuale e, in particolare, dei  risultati\ndelle analisi tossicologiche effettuate su campione di urine -  volte\nalla rilevazione di  eventuali  tracce  di  alcool  e/o  di  sostanze\nstupefacenti - emergeva a carico dell\u0027imputata una  positivita\u0027  agli\noppiacei per 516 ug/l. \n    Ricoverata presso  l\u0027ospedale  di  ...  a  seguito  di  incidente\nstradale, S. M. R. riferiva di aver assunto tre gocce di  ansiolitico\n«EN» (principio attivo delorazepam) immediatamente dopo il  sinistro,\nfarmaco che le era stato regolarmente prescritto, nonche\u0027 di assumere\n«al bisogno» il farmaco «Tachidol»  contenente  il  principio  attivo\ndella «codeina», anch\u0027esso regolarmente prescritto per  attenuare  il\ndolore causatole dalla patologia di «retto colite ulcerosa»,  di  cui\nla stessa risultava essere affetta. \n    Contrariamente rispetto a quanto  avvenuto  per  il  campione  di\nurine,  le  analisi  tossico-farmacologiche  effettuate  su  campione\nematico della S. davano esito negativo. \n    La contraddittorieta\u0027 tra i due risultati, lungi  dal  comportare\nuna  contraddittorieta\u0027  della  prova,   deve   ritenersi   meramente\nindicativa del sopravvenuto decorso di un lasso  temporale  superiore\nalle 24/72 ore rispetto al momento  dell\u0027accertamento  tossicologico.\nE\u0027 scientificamente dimostrato, infatti, che le analisi effettuate su\nliquido biologico di tipo «urina», consentono di rilevare  tracce  di\nsostanze stupefacenti o psicotrope sino a diversi giorni o  settimane\ndalla loro assunzione, mentre  quelle  condotte  su  liquido  ematico\nconsentono di rilevarne la presenza solo entro un arco temporale piu\u0027\nristretto, pari a 24/72 ore dall\u0027assunzione. \n    Sulla  base  della  nuova  formulazione  dell\u0027art.  187,  decreto\nlegislativo n. 285/1992, come modificata dall\u0027articolo  1,  comma  1,\nlettera b), numeri 1) e 2), della legge 25  novembre  2024,  n.  177,\ncommette il reato previsto dall\u0027art. 187,  comma  1  e  comma  1-bis,\ndecreto legislativo n. 285/1992 colui che si  pone  alla  guida  dopo\naver  assunto  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  a   prescindere\ndall\u0027accertamento dello stato di alterazione, con la conseguenza  che\nil mero riscontro di una situazione di positivita\u0027 all\u0027assunzione  di\ntali  sostanze,  a  prescindere  dalla  tipologia   di   accertamento\nqualitativo utilizzato, rappresenta  oggi  un  elemento  di  per  se\u0027\nsufficiente a fondare responsabilita\u0027 penale. \n    Da  cio\u0027   conseguiva,   a   carico   dell\u0027imputata,   l\u0027astratta\nconfigurabilita\u0027 del reato di cui all\u0027art. 187, comma 1 aggravato dal\nsuccessivo comma 1-bis, decreto legislativo n. 285/1992,  atteso  che\nla S. aveva provocato un incidente stradale. \n    Il pubblico ministero ha ritenuto che la nuova fattispecie di cui\nall\u0027art. 187, decreto legislativo n. 285/1992, nella quale, a seguito\ndelle modifiche intervenute ad opera dell\u0027art. 1,  comma  1,  lettera\nb), numeri 1) e  2),  legge  25  novembre  2024,  n.  177,  e\u0027  stato\neliminato ogni riferimento allo «stato di alterazione», si  ponga  in\ncontrasto con i parametri costituzionali di cui agli articoli 3,  25,\ncomma 2 e 27, comma 3 della Costituzione, chiedendo a questo  giudice\ndi sollevare questione di legittimita\u0027 costituzionale. \n    In subordine, tenuto  conto  dell\u0027astratta  configurabilita\u0027  del\nreato per il quale si procede e  in  applicazione  del  principio  di\nobbligatorieta\u0027 dell\u0027azione penale, il pubblico ministero ha  chiesto\nemettersi nei confronti di S. M. R. decreto penale di  condanna  alla\npena di euro 5.250,00 di ammenda. \n    Con memoria depositata unitamente al  fascicolo  processuale,  il\npubblico ministero ha  analiticamente  illustrato  le  argomentazioni\nposte  alla  base  della  questione  di  legittimita\u0027  costituzionale\nproposta. \n    Il  G.i.p.   presso   il   Tribunale   di   Pordenone,   ritenute\ncondivisibili  le  motivazioni   e   le   indicazioni   delle   norme\ncostituzionali violate indicate  nell\u0027istanza  e  nella  memoria  del\npubblico ministero, cui si riporta integralmente,  solleva  questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale e dispone la trasmissione  degli  atti\nalla Corte costituzionale, per i motivi e nei termini che seguono. \nRilevanza della questione di legittimita\u0027 costituzionale \n    Premesso quanto  sopra,  questo  Giudice  ritiene  sussistere  la\nrilevanza della questione di costituzionalita\u0027 proposta in  relazione\nal giudizio a quo, atteso che dalla decisione della stessa dipende la\npossibilita\u0027 per questo Giudice di definire il procedimento  mediante\nl\u0027emissione di decreto penale di condanna come richiesto dal pubblico\nministero, ovvero l\u0027obbligo di rigettare la richiesta rimettendo  gli\natti al pubblico ministero, per i motivi di seguito indicati. \n    Per una piu\u0027 completa ed  efficace  esposizione  della  rilevanza\ndella questione di legittimita\u0027 sollevata,  giova  premettere  alcuni\ncenni sulla normativa da applicare  rispetto  ai  fatti  di  causa  e\nsull\u0027interpretazione giurisprudenziale che si e\u0027 formata sul punto. \n    Mediante la legge n. 177 del 25 novembre 2024, il  Parlamento  ha\nintrodotto diverse modifiche di rilievo  al  decreto  legislativo  30\naprile 1992, n. 285 (d\u0027ora in  poi  soltanto  Codice  della  strada).\nNell\u0027ambito  della  novella  legislativa,  uno  degli  effetti   piu\u0027\nevidenti e\u0027 stato certamente  rappresentato  dalla  soppressione  del\nrequisito  oggettivo  dello  «stato  di   alterazione   psico-fisica»\ndall\u0027art. 187, comma 1 e comma 1-bis, decreto legislativo  30  aprile\n1992, n. 285, ad opera dell\u0027art. 1, comma 1, lettera  b)  n.  1  e  2\nlegge 25 novembre 2024. \n    La  precedente  formulazione  dell\u0027art.  187,  comma   1   C.d.S.\nprevedeva che «chiunque guida in  stato  di  alterazione  psicofisica\ndopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope  e\u0027  punito  con\nl\u0027ammenda da \u0026#x20ac; 1.500 a \u0026#x20ac; 6.000 e l\u0027arresto da sei mesi ad  un  anno».\nL\u0027attuale testo normativo, invece, prevede che «chiunque  guida  dopo\naver  assunto  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  e\u0027  punito  con\nl\u0027ammenda da \u0026#x20ac; 1.500 a \u0026#x20ac; 6.000 e l\u0027arresto da sei mesi ad  un  anno».\nDel pari, mentre la vecchia formulazione del comma 1-bis recitava «se\nil conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver  assunto\nsostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale,  le\npene di cui al comma 1 sono raddoppiate», l\u0027attuale  testo  normativo\nprevede che «se il conducente dopo aver assunto sostanze stupefacenti\no psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1\nsono raddoppiate». \n    Pertanto, fino all\u0027entrata in  vigore  della  legge  25  novembre\n2024, n. 177, la condotta tipica del  reato  previsto  dall\u0027art.  187\nCodice della strada non era semplicemente quella di chi guidava  dopo\naver assunto  sostanze  stupefacenti,  bensi\u0027  quella  di  colui  che\nguidava in stato  di  alterazione  psicofisica  determinato  da  tale\nassunzione. \n    In via speculare, le fattispecie di lesioni  colpose  e  omicidio\ncolposo stradali, previste rispettivamente dagli articoli  589-bis  e\n590-bis c.p., come introdotte dalla legge 23 marzo 2016,  n.  41,  al\nsecondo comma prevedevano - e tutt\u0027ora prevedono - un aumento di pena\nper l\u0027ipotesi in cui il fatto sia commesso da soggetto  in  stato  di\n«ebbrezza alcolica» o in «stato di alterazione». \n    A differenza di quanto previsto per il reato di guida in stato di\nebbrezza dall\u0027art. 186 del Codice  della  strada,  che  ricollega  la\nrilevanza penale della condotta al superamento di determinati  limiti\nquantitativi del livello ematico di alcool del conducente di veicoli,\nla fattispecie di guida sotto l\u0027effetto di sostanze stupefacenti  non\ne\u0027 mai stata ancorata al superamento di una soglia legale. \n    Nella versione antecedente alle modifiche introdotte dall\u0027art. 1,\ncomma 1, lettera b), numeri 1) e 2) legge 25 novembre 2024,  n.  177,\nla distinzione tra stato di ebbrezza e stato di alterazione  appariva\nsintomatica della consapevolezza  del  legislatore  della  diversita\u0027\ndelle condotte, e, soprattutto, degli effetti diversi prodotti  dalle\nsostanze in questione, laddove si individuava lo stato di alterazione\ncome inevitabilmente connesso all\u0027assunzione di  stupefacenti,  sulla\nbase di un rapporto di causa-effetto descrittivo  di  una  situazione\nfattuale, mentre lo stato di ebbrezza era e risulta tuttora  ancorato\nal superamento di un livello di rischio consentito. \n    La scelta legislativa di ricollegare la punibilita\u0027 a presupposti\ndiversi da quelli previsti per la guida in  stato  di  ebbrezza,  per\nconfigurare la quale  e\u0027  sufficiente  porsi  alla  guida  dopo  aver\nassunto alcool oltre una  determinata  soglia,  trova  la  sua  ratio\nnell\u0027apprezzamento della ritenuta maggior  pericolosita\u0027  dell\u0027azione\nrispetto al bene giuridico tutelato  della  sicurezza  stradale,  che\nimplica l\u0027assenza di ogni gradazione punitiva a fronte dell\u0027accertata\nalterazione  psicofisica  causata  dall\u0027assunzione  di  stupefacenti.\nTanto e\u0027 vero  che  la  sanzione  prevista  dall\u0027art.  187,  comma  1\ncorrisponde alla piu\u0027 grave sanzione prevista dall\u0027art. 186, comma 2,\nlett. c) e cosi\u0027 parimenti si sovrappongono le sanzioni previste  per\nil caso in cui il conducente provochi un sinistro stradale (cfr.,  in\nmotivazione, Cass. penale sez. IV, 22 gennaio 2021, (ud.  22  gennaio\n2021, n. 5793). \n    A sua volta, la prova dell\u0027alterazione esigeva l\u0027accertamento  di\nuno stato di coscienza semplicemente  modificato  dall\u0027assunzione  di\nsostanze stupefacenti,  che  non  coincide  necessariamente  con  una\ncondizione di intossicazione (Sez. 4, n. 19035  del  14  marzo  2017,\nCalabrese, Rv. 270168-01;  Sez.  4,  n.  16895  del  27  marzo  2012,\nAlbertini, Rv. 252377), ne\u0027 con una totale compromissione dello stato\npsico-fisico. \n    Alla sintomatologia dell\u0027alterazione doveva dunque  accompagnarsi\nl\u0027accertamento della sua  origine  e  cioe\u0027  dell\u0027assunzione  di  una\nsostanza drogante o psicotropa, non essendo la  mera  alterazione  di\nper se\u0027 punibile, se non derivante dall\u0027uso di sostanza, ne\u0027  essendo\ntale il semplice uso non accompagnato da  alterazione.  Diversamente,\ndunque,  dall\u0027ipotesi   di   guida   sotto   l\u0027effetto   di   alcool,\nl\u0027accertamento non poteva limitarsi ne\u0027 alla sola sintomatologia, ne\u0027\nal solo accertamento dell\u0027assunzione, ma  doveva  compendiare  i  due\nprofili. (cfr, in motivazione, Cass. penale sez. IV, 22 gennaio 2021,\n(ud. 22 gennaio 2021, n. 5793). \n    A differenza dell\u0027alcool, le sostanze stupefacenti  e  psicotrope\npossono  impiegare  anche  diversi   giorni   per   essere   smaltite\ndall\u0027organismo; cio\u0027 ha indotto la giurisprudenza di  legittimita\u0027  a\nritenere indispensabile, ai funi dell\u0027integrazione del reato  di  cui\nall\u0027art. 187  Codice  della  strada,  l\u0027accertamento  dell\u0027attualita\u0027\ndello stato di alterazione psico-fisica  determinato  dall\u0027assunzione\ndi sostanze stupefacenti, da condurre anche sulla  base  di  elementi\nsintomatici esterni in grado di neutralizzare la valenza dimostrativa\nequivoca propria dell\u0027esame sulle urine Si  veda,  sul  punto,  Cass.\nSez. 4, n. 6995 del 9 gennaio 2013, di cui si riporta la massima: «Ai\nfini della configurabilita\u0027 del reato di guida sotto  l\u0027influenza  di\nsostanze stupefacenti, lo stato di alterazione  del  conducente  puo\u0027\nessere  dimostrato   attraverso   gli   accertamenti   biologici   in\nassociazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto, senza\nche sia necessario espletare  una  analisi  su  campioni  di  diversi\nliquidi fisiologici.  (Fattispecie  nella  quale  e\u0027  stata  ritenuta\nsufficiente l\u0027analisi delle urine unitamente allo stato  confusionale\ndell\u0027imputato riscontrato al momento del fatto)». \n    Con riferimento ai  tempi  di  rilevazione  della  positivita\u0027  a\nsostanze   rispetto   al   momento   dell\u0027assunzione,    la    stessa\ngiurisprudenza di legittimita\u0027  ha  avuto  a  piu\u0027  riprese  modo  di\nevidenziare che  «ai  fini  dell\u0027accertamento  del  reato  e\u0027  dunque\nnecessario sia  un  accertamento  tecnico-biologico,  sia  che  altre\ncircostanze provino la situazione di alterazione  psico-fisica.  Tale\ncomplessita\u0027  probatoria  si  impone  in  quanto  le   tracce   degli\nstupefacenti permangono nel tempo, sicche\u0027 l\u0027esame  tecnico  potrebbe\navere un esito positivo in relazione ad un soggetto che ha assunto la\nsostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trova al momento del\nfatto in stato di alterazione» (in senso conforme, da ultime,  Cass.,\n13 febbraio 2024, n. 8296; Cass., 25 gennaio 2023, n. 5890; Cass.,  6\nottobre 2021, n. 8417). \n    La tipologia di campione biologico prelevato  sulla  persona  del\nconducente, inoltre, ha assunto una incidenza diversa in  termini  di\naccertamento dello stato di alterazione  determinata  dall\u0027assunzione\ndi sostanze stupefacenti, laddove un accertamento svolto  su  liquido\nematico  o  salivare  e\u0027  stato  ritenuto  in  grado  di  offrire  un\nsufficiente margine di certezza circa l\u0027attualita\u0027 degli  effetti  di\ntale alterazione,  mentre  il  solo  accertamento  della  positivita\u0027\nurinaria  a  sostanze  stupefacenti  e\u0027  stato  ritenuto   idoneo   a\ncomprovare soltanto una pregressa assunzione di tali sostanza  e  non\nla ricorrenza, al momento della guida, di uno  stato  di  alterazione\npsicofisica (cfr. ex plurimis, Cass., 16 ottobre 2024, n. 2020,  dep.\n2025; Cass. 23 novembre 2023, n. 3383 dep.  2024;  Cass.,  19  aprile\n2023, n. 31514; Cass., 13 giugno 2017, n.  43486;  Cass.,  9  gennaio\n2013, n. 6995). \n    Il testo previgente dell\u0027art. 187 C.d.S., come interpretato dalla\ngiurisprudenza  costituzionale  e  di  legittimita\u0027,  comportava   il\nnecessario accertamento di due profili oggettivi nella  condotta  del\nconducente,  costituiti  dalla  pregressa  assunzione   di   sostanze\nstupefacenti e dall\u0027effettivo stato di  alterazione  alla  guida  del\nmezzo, al primo causalmente connesso (cfr. C. cost. n. 277  del  2004\nche,  interpellata  sul  grado  di  tassativita\u0027  di  una  precedente\nformulazione  dello  stesso  art.  187  C.d.S.,  reputava  la   norma\nsufficientemente determinata,  giacche\u0027  concorrevano  due  elementi,\n«l\u0027uno obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia  giudiziaria\n(lo stato di alterazione), e  per  il  quale  possono  valere  indici\nsintomatici, l\u0027altro, consistente nell\u0027accertamento  della  presenza,\nnei  liquidi  fisiologici  del  conducente,  di  tracce  di  sostanze\nstupefacenti  o  psicotrope,  a  prescindere  dalla  quantita\u0027  delle\nstesse, essendo rilevante non il dato quantitativo,  ma  gli  effetti\nche l\u0027assunzione di quelle sostanze puo\u0027 provocare  in  concreto  nei\nsingoli soggetti»). \n    L\u0027accertamento investiva cosi\u0027 due momenti distinti ma collegati,\nessendo pacifico  che  oggetto  di  prova  dovesse  essere  non  solo\nl\u0027accertamento  della  pregressa  assunzione   e   dello   stato   di\nalterazione, bensi\u0027  anche  del  nesso  di  derivazione  del  secondo\nrispetto alla prima (cfr: Cass., Sez. IV, 17 gennaio 2020, n.  15078,\nsecondo cui «ai fini della configurabilita\u0027 del reato di cui all\u0027art.\n187 cod. strada, non e\u0027 sufficiente che l\u0027agente si  sia  posto  alla\nguida del veicolo subito dopo aver assunto droghe  ma  e\u0027  necessario\nche egli abbia guidato  in  stato  di  alterazione  causato  da  tale\nassunzione»); tale circostanza e\u0027 stata ribadita nonostante gia\u0027  nel\n2007 il legislatore fosse intervenuto modificando il reato in  esame,\nsostituendo la precedente e piu\u0027 netta formulazione, che  vietava  di\nporsi alla guida «in condizioni  di  alterazione  fisica  e  psichica\ncorrelata con l\u0027uso di sostanze stupefacenti o  psicotrope»,  con  il\npiu\u0027 generico divieto di guidare «in stato di alterazione psicofisica\ndopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope». \n    In definitiva, non era sufficiente provare, mediante il  prelievo\ndi liquidi biologici,  che  il  conducente  avesse  assunto  sostanze\nstupefacenti o psicotrope prima di porsi alla guida.  Ao\u0027  contrario,\nrisultava  necessario  anche  l\u0027accertamento  della   situazione   di\nalterazione  psicofisica,  raggiungibile  sia  tramite   accertamenti\ntecnico-biologici, sia tramite altre circostanze (ex  multis,  Cass.,\n25 gennaio 2023, n. 5890). \n    In sintesi, alla luce delle superiori osservazioni,  e\u0027  evidente\nche la disciplina normativa risultante dalla precedente  formulazione\ndell\u0027art. 187 C.d.S. fosse tesa a sanzionare soltanto quelle condotte\nin  grado  di  ledere  il  bene  giuridico  presidiato  dalla   norma\ncostituito   dalla   sicurezza   stradale   e   dalla    salvaguardia\ndell\u0027incolumita\u0027  fisica  degli  utenti  della  strada,  configurando\nun\u0027ipotesi di reato  di  pericolo  concreto,  basata  sul  preventivo\naccertamento dell\u0027attualita\u0027 di uno stato di alterazione  psicofisica\nal  momento  della  guida  e  della   derivazione   di   tale   stato\ndall\u0027assunzione di sostanze stupefacenti. \n    Mediante l\u0027espunzione dalla lettera della norma  del  riferimento\nallo stato di alterazione, il  testo  dell\u0027odierno  art.  187  C.d.S.\nprescinde in toto dall\u0027accertamento di uno dei  requisiti  essenziali\nsu cui poggiava l\u0027intero meccanismo punitivo del reato di guida sotto\nl\u0027effetto di sostanze stupefacenti, di guisa che  l\u0027integrazione  del\nreato e\u0027 oggi subordinata al mero riscontro della positivita\u0027 a  tali\nsostanze. \n    Da cio\u0027 e\u0027 disceso un inevitabile effetto espansivo  della  norma\nincriminatrice, in ragione della sopravvenuta  irrilevanza,  ai  fini\ndell\u0027applicazione  della  sanzione  penale,  di   ogni   accertamento\ninerente  all\u0027incidenza  che  la  pregressa  assunzione  di  sostanze\nstupefacenti o psicotrope puo\u0027 avere in relazione alla  capacita\u0027  di\nguida del soggetto agente e alla sua  qualificazione  in  termini  di\npericolosita\u0027. \n    Tale scelta legislativa si ritiene in contrasto con i  canoni  di\neguaglianza,  ragionevolezza  e  proporzionalita\u0027   (art.   3   della\nCostituzione), di tassativita\u0027, determinatezza e  offensivita\u0027  (art.\n25, comma 2 della Costituzione), nonche\u0027 con la finalita\u0027 rieducativa\ndella pena (art. 27, comma 3 della Costituzione). \n    Pacifica appare la possibilita\u0027, per il  Giudice  delle  indagini\npreliminari, di sollevare questione di legittimita\u0027 costituzionale in\nsede di valutazione di una  richiesta  di  emissione  di  un  decreto\npenale di condanna, essendo detto giudice chiamato a  decidere  circa\nl\u0027applicazione o  meno  di  una  sanzione  a  seguito  dell\u0027esercizio\ndell\u0027azione penale da parte del pubblico ministero. \n    L\u0027assunto appare corroborato dalle vicende che hanno  portato  la\nCorte costituzionale a emettere la sentenza n. 23 del  2015,  il  cui\ngiudizio  di  costituzionalita\u0027  e\u0027  originato  da  un\u0027ordinanza   di\nrimessione (la n. 88 del 7 agosto 2013), sollevata dal G.i.p.  presso\nil Tribunale di Avezzano proprio in occasione di un  procedimento  ex\narticoli 459 e ss. c.p.p. Questione a sua volta  originata,  come  in\nquesta sede, dall\u0027impulso del  pubblico  ministero,  il  quale  aveva\navanzato al G.i.p.  richiesta  di  emissione  di  decreto  penale  di\ncondanna,  sollecitando  quest\u0027ultimo  a  sollevare  il  quesito   di\nlegittimita\u0027 costituzionale in relazione all\u0027art. 459, comma 1 c.p.p.\n«nella parte in cui prevede la facolta\u0027 del querelante di opporsi, in\ncaso  di  reati  perseguibili  a  querela,   alla   definizione   del\nprocedimento con l\u0027emissione di decreto penale di condanna». Seguiva,\nin  accoglimento,  declaratoria  di   illegittimita\u0027   costituzionale\ndell\u0027art. 459, comma 1, cod. proc. pen.  (come  sostituito  dall\u0027art.\n37, comma 1, della legge 16 dicembre 1999,  n.  479)  per  violazione\ndegli articoli 3 e 111 della Costituzione. \n    Ne\u0027 si ritiene percorribile  una  interpretazione  alternativa  e\ncostituzionalmente orientata del precetto che impedisca di addivenire\na una illegittima  riproposizione  di  quell\u0027elemento  (lo  stato  di\nalterazione) che il legislatore del  2024  ha  inteso  eliminare,  in\nquanto cio\u0027 determinerebbe una sostanziale abrogazione della  riforma\ndi cui alla legge 25 novembre  2024,  n.  177,  in  contrasto  con  i\nprincipi di separazione dei poteri e di riserva di legge. \n    Invero, l\u0027utilizzo di elementi circostanziali diversi dalla  mera\npositivita\u0027 risulta fortemente limitato, se non precluso, poiche\u0027  si\ntratta un aspetto rimesso alla sola discrezionalita\u0027 del legislatore:\ntale operazione, infatti, determinerebbe uno snaturamento della ratio\ndella legge n. 177/2024, che e\u0027 quella  di  impedire  il  ricorso  ad\nulteriori indici sintomatici dello stato  di  alterazione,  anche  se\nricavabili in via interpretativa. \n    Pertanto, non e\u0027  piu\u0027  possibile  fare  applicazione  di  quella\ngiurisprudenza (Cass., 16 ottobre 2024, n. 2020, dep. 2025; Cass.  23\nnovembre 2023, n. 3383 dep. 2024; Cass., 19 aprile  2023,  n.  31514;\nCass., 13 giugno 2017, n. 43486; Cass., 9 gennaio 2013, n. 6995)  che\naveva  accordato  maggior  efficacia  probatoria  agli   accertamenti\nematici rispetto a quelli condotti sulle urine, poiche\u0027 il privilegio\naccordato  ai  primi  era  inestricabilmente  legato   proprio   alla\nnecessita\u0027  di  accertare  il  requisito  normativo  dello  stato  di\nalterazione, oggi soppresso. \n    Per  le  stesse  ragioni  e  a  fortiori,  non  appare  possibile\napplicare i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimita\u0027  e\ncostituzionale formatisi in epoca antecedente all\u0027entrata  in  vigore\ndella legge n. 177 del 25 novembre 2024, come sopra gia\u0027 richiamati. \nNon  manifesta   infondatezza   della   questione   di   legittimita\u0027\ncostituzionale. \n    In punto di non manifesta infondatezza, i dubbi  di  legittimita\u0027\ncostituzionale riguardano il ritenuto contrasto fra l\u0027art.  1,  comma\n1, lettera b) n. 1 e 2, legge  25  novembre  2024,  n.  177  con  gli\narticoli 3, 25 comma 2 e 27, comma 3 della Costituzione. \n    Con riferimento all\u0027art. 3 della Costituzione, il  contrasto  con\nla norma costituzionale va analizzato singolarmente sulla base di tre\nprofili,  costituiti,  rispettivamente  dalla  ragionevolezza,  dalla\nproporzionalita\u0027 e dalla uguaglianza. \n    Quanto alla  ragionevolezza,  va  preliminarmente  richiamato  il\nprincipio secondo cui, qualora l\u0027irrazionalita\u0027 o  l\u0027iniquita\u0027  delle\nconseguenze della norma sia manifesta e irrefutabile, il criterio  di\nragionevolezza puo\u0027 trovare  ingresso  nei  giudizi  di  legittimita\u0027\ncostituzionale anche quando  sia  disgiunto  dal  riferimento  ad  un\n«tertium comparationis» (cfr. C. cost. n. 46 del 1993). \n    Nel caso di specie, appare manifestamente irragionevole e  iniquo\nritenere   necessaria   e   sufficiente,   ai   fini   della   penale\nresponsabilita\u0027, la mera positivita\u0027 del soggetto ad una  determinata\nsostanza stupefacente, senza effettuare alcuna indagine sugli effetti\ndi tale dato sulla capacita\u0027 di guida,  poiche\u0027  in  tal  modo  viene\nsanzionata  penalmente  anche  la  condotta  del  soggetto  che,  non\nriportando   alcuna   sintomatologia    ricollegabile    all\u0027avvenuta\nassunzione, si pone alla guida  senza  provocare  alcun  pericolo  di\nlesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. \n    L\u0027eliminazione  del  requisito   dello   stato   di   alterazione\npsicofisica, inoltre, presupponendo in via assoluta  un  giudizio  di\nmaggiore  pericolosita\u0027  alla  guida  del  soggetto  che  ha  assunto\nsostanze  stupefacenti  o  psicotrope  rispetto   al   soggetto   non\nassuntore, ha determinato l\u0027effetto di trasformare l\u0027illecito di  cui\nall\u0027art. 187 Codice della strada da  reato  di  pericolo  concreto  a\nreato di pericolo astratto, senza che  l\u0027anticipazione  della  tutela\npenale conseguente a tale trasformazione risultasse ancorata  ad  una\ngiustificazione  causalmente  fondata  sul  criterio   dell\u0027id   quod\nplerumque accidit. \n    Nessuna distinzione, infatti, puo\u0027 piu\u0027 operarsi tra la  condotta\ndi guida tenuta  da  parte  di  un  soggetto  che  si  trovi  in  una\nsituazione di effettiva alterazione psicofisica, e  quella  posta  in\nessere da un soggetto che si  ponga  alla  guida  dopo  aver  assunto\nsostanze che, seppur rilevabili mediante accertamento  tossicologico,\nin ragione del tempo trascorso o della loro inidoneita\u0027 a determinare\nuno stato di alterazione, non producano alcun effetto stupefacente  o\npsicotropo. \n    Sotto il secondo profilo, l\u0027art. 1, comma 1, lettera b) n. 1 e  2\nlegge 25 novembre 2024, n. 177 si pone in contrasto con il canone  di\nproporzionalita\u0027. \n    Tale principio - da ritenersi, al pari della  ragionevolezza,  un\nvero e proprio criterio autonomo e distinto dall\u0027eguaglianza (cfr. C.\ncost., n. 20 del 2019; n. 97 del 2020; n. 5 del 2023; n. 14 del  2023\ne n. 184 del 2023) - consente di valutare «se  la  norma  oggetto  di\nscrutinio, con la misura e le modalita\u0027  di  applicazione  stabilite,\nsia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi  legittimamente\nperseguiti, in quanto, tra piu\u0027 misure appropriate, prescriva  quella\nmeno restrittiva dei diritti  a  confronto  e  stabilisca  oneri  non\nsproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi» (cfr. C.\ncost. n. 1 del 2014), secondo la logica del ricorso alla norma penale\ncome extrema ratio. \n    Nel  caso  di  specie,  la  scelta   legislativa   di   ricorrere\nindistintamente alla sanzione penale nei confronti  di  tutti  coloro\nche si pongono alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti - a\nprescindere dal dato temporale della consumazione e dagli effetti che\nne sono concretamente derivati - deve, qualificarsi come  una  scelta\nsproporzionata, in quanto con essa si fa  ricorso  ad  uno  strumento\neccessivamente afflittivo, non  strettamente  indispensabile  e,  nei\ncasi di condotta neutra rispetto al  pericolo  di  lesione  del  bene\ngiuridico protetto, addirittura inutile rispetto allo scopo di tutela\nperseguito. \n    Con  riferimento  al  terzo  profilo  ovvero,  segnatamente,   al\nprincipio di uguaglianza, la mancata verifica di cui  sopra  comporta\nl\u0027assoggettamento a trattamento differente di situazioni uguali e, al\ncontempo, l\u0027assoggettamento al  medesimo  trattamento  di  situazioni\ndiverse. \n    Sotto  il  primo  aspetto,  viene  in  rilievo   l\u0027ingiustificata\ndisparita\u0027 di trattamento adoperata nei confronti del mero  assuntore\ndi sostanze stupefacenti o psicotrope che sia  abile  alla  guida  al\nmomento del controllo - assoggettato a sanzione penale -  rispetto  a\nquello riservato a qualsiasi altro soggetto. \n    Sotto il secondo aspetto, la posizione  di  assoluta  irrilevanza\ndel requisito dell\u0027alterazione  psicofisica  comporta  l\u0027applicazione\ndella medesima sanzione tanto al conducente che si trovi in uno stato\ndi   alterazione   effettivo,   quanto   a   quello   fisicamente   e\npsicologicamente idoneo  alla  guida,  finendo  per  condurre  a  una\nparificazione  indiscriminata  di  situazioni  eterogenee.  In  altri\ntermini,  la  condotta  neutra  del  conducente   che,   pur   avendo\nprecedentemente assunto sostanze stupefacenti, si ponga alla guida in\nuno stato di perfetta lucidita\u0027,  viene  assimilata  alla  negligenza\nattribuibile a chi circola sulla  pubblica  via,  non  curandosi  del\nproprio stato di alterazione psicofisica. \n    Il  doppio  livello  di  diseguaglianza  sopra  delineato  appare\nulteriormente amplificato dall\u0027evidente disparita\u0027 di disciplina oggi\nintercorrente fra l\u0027art. 187 C.d.S. e altre norme penali  finalizzate\na contrastare la condotta di circolazione  di  veicoli  da  parte  di\nsoggetti che hanno assunto sostanze, alcoliche o stupefacenti, idonee\nad incidere sulla capacita\u0027 di guida: \n        a) l\u0027art. 186 C.d.S., che, mediante la previsione  di  soglie\ndi punibilita\u0027, subordina la punibilita\u0027 al superamento di  un  tasso\nalcolemico quanto meno superiore a 0,8 g/l  (a  fronte  di  una  mera\nsanzione amministrativa per le ipotesi di tasso alcolemico inferiore,\novvero della  totale  irrilevanza  giuridica  del  fatto  laddove  il\nquantitativo alcolico, seppur presente, non superi la ben nota soglia\ndi 0,5 g/l); \n        b) le circostanze aggravanti di cui  agli  articoli  589-bis,\ncomma 2 e 590-bis, comma 2 c.p., con riferimento, rispettivamente, ai\nreati di  omicidio  stradale  e  di  lesioni  colpose  stradali,  che\nsubordinano l\u0027aumento di pena all\u0027accertamento di un pregresso «stato\ndi  ebbrezza  alcolica  o  di  alterazione  psico-fisica  conseguente\nall\u0027assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope». \n    Tali norme richiedono, ai fini della  integrazione  del  reato  o\ndella circostanza aggravante, un quid pluris rispetto al  dato  della\npregressa assunzione, rappresentato dalla  concreta  incidenza  sulla\ncapacita\u0027 di guida del soggetto agente, la  sola  ritenuta  idonea  a\nledere l\u0027interesse giuridicamente tutelato della sicurezza stradale. \n    Con riferimento all\u0027art. 25, comma 2 della Costituzione, sussiste\nla violazione del principio di legalita\u0027  sotto  il  duplice  profilo\ndella  tassativita\u0027  e  della   determinatezza   della   fattispecie;\nl\u0027attuale formulazione dell\u0027art. 187  C.d.S.,  non  consente  ne\u0027  di\nselezionare adeguatamente le condotte penalmente  rilevanti,  ne\u0027  di\nfornire una chiara indicazione ai  consociati  in  ordine  all\u0027esatta\nlinea di confine fra  l\u0027area  di  illiceita\u0027  e  quella  di  liceita\u0027\npenale. \n    L\u0027assenza di requisiti ulteriori rispetto  alla  mera  assunzione\nfinisce, pertanto, per esporre il consociato - che abbia assunto  per\nqualsiasi ragione sostanze stupefacenti o psicotrope - a uno stato di\nobiettiva, insuperabile incertezza circa la  rilevanza  penale  della\nsua futura condotta di guida, non  essendovi  parametri  a  cui  fare\nriferimento  per  orientarsi  circa  le  conseguenze  della   propria\ncondotta. \n    Non a caso, richiamando la pronuncia della C. cost.  n.  277  del\n2004  gia\u0027  menzionata,  la  Consulta,  interpellata  sul  grado   di\ntassativita\u0027 di una precedente formulazione  dello  stesso  art.  187\nC.d.S., reputava  la  norma  sufficientemente  determinata,  giacche\u0027\nconcorrevano due elementi,  «l\u0027uno  obiettivamente  rilevabile  dagli\nagenti di polizia giudiziaria (lo stato di  alterazione),  e  per  il\nquale  possono  valere  indici  sintomatici,   l\u0027altro,   consistente\nnell\u0027accertamento  della  presenza,  nei  liquidi   fisiologici   del\nconducente, di  tracce  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope,  a\nprescindere dalla quantita\u0027 delle stesse, essendo  rilevante  non  il\ndato quantitativo, ma gli effetti che l\u0027assunzione di quelle sostanze\npuo\u0027  provocare  in  concreto  nei  singoli  soggetti».  Valutazione,\nquest\u0027ultima,  che  non  puo\u0027  piu\u0027  essere  riproposta,   pena   una\ninammissibile ingerenza nella sfera di discrezionalita\u0027  propria  del\nlegislatore. \n    Sussiste, altresi\u0027, la violazione del principio di offensivita\u0027 e\nmaterialita\u0027  del  fatto,   ritenendosi   in   particolare   che   la\nsoppressione del  requisito  dello  «stato  di  alterazione  fisica»,\nabbandonando la logica della lesione del bene giuridico tutelato  per\nabbracciare una logica punitiva improntata al  c.d.  «diritto  penale\nd\u0027autore», abbia comportato l\u0027incapacita\u0027 della norma di selezionare,\nfra tutte le condotte  astrattamente  sussumibili  nel  fatto  tipico\ndell\u0027art. 187 C.d.S., solo quelle realmente idonee a ledere  il  bene\ngiuridico della tutela della sicurezza stradale e  della  incolumita\u0027\ndei suoi utenti. \n    Se, infatti, la necessita\u0027 di accertare  la  sussistenza  di  uno\nstato di alterazione psicofisica comportava in  passato  l\u0027onere,  in\ncapo al giudice, di accertare che la condotta del  soggetto,  inabile\nin quel momento a  guidare  secondo  canoni  di  normalita\u0027  sociale,\nrappresentasse un  pericolo  per  l\u0027incolumita\u0027  degli  utenti  della\nstrada, la sua  soppressione  oggi  restituisce  una  contravvenzione\nfondata su una presunzione  totale  di  maggiore  pericolosita\u0027  alla\nguida del soggetto assuntore rispetto al  non  assuntore,  senza  che\nl\u0027Autorita\u0027 giudiziaria possa valorizzare altri  e  diversi  elementi\nper valutare in concreto la condotta dallo stesso tenuta. \n    Ne\u0027, tuttavia, al mancato rispetto del canone  «in  astratto»  si\npuo\u0027 in alcun modo sopperire «in concreto», dovendosi concludere  per\nl\u0027impossibilita\u0027 per il giudice penale di dare  piena  attuazione  al\ncriterio interpretativo della c.d. «offensivita\u0027  in  concreto»,  dal\nmomento che il giudizio del disvalore della condotta e\u0027 gia\u0027 stato ex\nante effettuato dal legislatore, precludendo ogni margine  valutativo\nall\u0027interprete. \n    L\u0027automatismo  posto  dalla  norma  «chiunque  guida  dopo   aver\nassunto» ... «e\u0027 punito», infatti,  non  consente  all\u0027interprete  di\nvalorizzare altri elementi, oltre a quello della positivita\u0027 o meno a\nsostanze stupefacenti e psicotrope. \n    Ne\u0027, infine, potrebbe dirsi rispettata l\u0027offensivita\u0027 in concreto\nattraverso un\u0027interpretazione che valorizzi il motivo dell\u0027assunzione\ndi  sostanza  stupefacente  o  psicotropa,  andando  per  esempio   a\nescludere  l\u0027offensivita\u0027  per  i  casi  di  positivita\u0027  connessi  a\nfinalita\u0027  terapeutiche  rispetto  a  quelli  connessi  a   finalita\u0027\nludiche/ricreative. Cio\u0027 perche\u0027 si finirebbe per creare  sostanziali\nvuoti di tutela, mandando  esenti  da  punizione  soggetti  che,  pur\navendo assunto sostanze per finalita\u0027 terapeutiche, decidano in  modo\nsconsiderato di porsi immediatamente dopo  l\u0027assunzione  alla  guida,\nsenza tener conto del proprio stato di alterazione psicofisica e,  in\ndefinitiva, della propria capacita\u0027 di  mettersi  alla  guida  di  un\nveicolo. \n    Quanto all\u0027art. 27,  comma  3  della  Costituzione,  la  sanzione\napprestata a fronte di un fatto inoffensivo priverebbe la pena  anche\ndella sua finalita\u0027 rieducativa, poiche\u0027 una pena sproporzionata  non\npotra\u0027   mai   essere   avvertita   come   «giusta»   dal   reo    e,\nconseguentemente, non potra\u0027 mai gettare le basi per  alcun  percorso\nrieducativo. \n    Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di dover  investire\nla  Corte  costituzionale,  chiedendo  alla  stessa  di   pronunciare\ndeclaratoria di illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1,  comma  1,\nlettera b) n. 1 e 2, legge 25 novembre 2024, n. 177, con  conseguente\nreviviscenza dei commi 1 e 1-bis dell\u0027art.  187  C.d.S.,  nella  loro\nformulazione ante riforma, per contrasto con gli articoli 3, 25 comma\n2 e 27, comma 3 della Costituzione. \n\n \n                                P.Q.M. \n \n    Visti gli articoli 134  della  Costituzione,  1  legge  cost.  n.\n1/1948 e 23 ss. legge n. 87/1953, \n    ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nillegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma 1, lettera b) n. 1 e\n2, legge 25 novembre 2024, n. 177, nella parte  in  cui  sopprime  le\nparole «in stato di alterazione psicofisica» dall\u0027art. 187, comma 1 e\ncomma  1-bis,  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  per\nviolazione  dei   principi   di   ragionevolezza,   proporzionalita\u0027,\nuguaglianza ex art. 3 della Costituzione,  nonche\u0027  dei  principi  di\ntassativita\u0027 e determinatezza  della  fattispecie  incriminatrice  ex\nart. 25, comma 2 della Costituzione e del principio  della  finalita\u0027\nrieducativa della pena ex art. 27, comma 3 della Costituzione. \n    Dispone la trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale\naffinche\u0027 assuma le proprie decisioni in merito  alla  conformita\u0027  o\nmeno  della  norma  impugnata  ai  parametri   costituzionali   sopra\nindicati. \n    Manda alla cancelleria per quanto di competenza. \n        Pordenone, 8 aprile 2025 \n \n    Il Giudice per le indagini preliminari di Pordenone: Granata","elencoNorme":[{"id":"62781","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"25/11/2024","data_nir":"2024-11-25","numero_legge":"177","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. b), numero 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