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S.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 125 ORDINANZA (Atto di promovimento) 08 aprile 2025\n\r\nOrdinanza dell\u00278 aprile 2025 del Tribunale di Pordenone nel\nprocedimento penale a carico di M.R. S.. \n \nCircolazione stradale - Codice della strada - Reato di guida dopo\n l\u0027assunzione di sostanze stupefacenti - Modifiche normative -\n Soppressione ai commi 1 e 1-bis dell\u0027art. 187 del d.lgs. n. 285 del\n 1992 delle parole: «in stato di alterazione psico-fisica». \n- Legge 25 novembre 2024, n. 177 (Interventi in materia di sicurezza\n stradale e delega al Governo per la revisione del codice della\n strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art.\n 1, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2. \n\n\r\n(GU n. 26 del 25-06-2025)\n\r\n \n TRIBUNALE DI PORDENONE \n Ufficio GIP/GUP \n \n Il Giudice per le indagini preliminari, \n letti gli atti del procedimento n. 361/2025 RGNR, n. 415/2025\nR.G. Gip, iscritto in data 28 gennaio 2025, nei confronti di: \n S. M. R. , nata in ... (...) il ... e residente in ... (...),\nin via ....; difesa d\u0027ufficio dall\u0027avv.to Chiara Coden del Foro di\nPordenone, con studio in Pordenone, in Piazza Giustiniano, n. 8,\nimputata per il reato p. e p. dall\u0027art. 187, comma 1 e comma 1-bis,\ndecreto legislativo n. 285/1992, commesso in Fontanafredda (PN), in\ndata ... \n \n Osserva \n \n Con richiesta di emissione di decreto penale di condanna\ndepositata il 4 febbraio 2025 il pubblico ministero presso il\nTribunale di Pordenone esercitava l\u0027azione penale nei confronti di S.\nM. R. in ordine al «reato di cui all\u0027art. 187, decreto legislativo n.\n285/1992 perche\u0027 si poneva alla guida del veicolo ..., di sua\nproprieta\u0027, dopo aver assunto sostanze stupefacenti e psicotrope di\ntipo «oppiacei» (come da analisi tossicologiche dd. ...). Con\nl\u0027aggravante di cui all\u0027art. 187, comma 1-bis, decreto legislativo n.\n285/1992, per aver provocato un incidente stradale, impattando con il\nveicolo condotto dal sig. ... \n Fatto commesso in ... (...), in data ...». \n Nella richiesta di emissione di decreto penale il pubblico\nministero evidenziava che, sulla base delle evidenze probatorie\ncontenute nel fascicolo processuale e, in particolare, dei risultati\ndelle analisi tossicologiche effettuate su campione di urine - volte\nalla rilevazione di eventuali tracce di alcool e/o di sostanze\nstupefacenti - emergeva a carico dell\u0027imputata una positivita\u0027 agli\noppiacei per 516 ug/l. \n Ricoverata presso l\u0027ospedale di ... a seguito di incidente\nstradale, S. M. R. riferiva di aver assunto tre gocce di ansiolitico\n«EN» (principio attivo delorazepam) immediatamente dopo il sinistro,\nfarmaco che le era stato regolarmente prescritto, nonche\u0027 di assumere\n«al bisogno» il farmaco «Tachidol» contenente il principio attivo\ndella «codeina», anch\u0027esso regolarmente prescritto per attenuare il\ndolore causatole dalla patologia di «retto colite ulcerosa», di cui\nla stessa risultava essere affetta. \n Contrariamente rispetto a quanto avvenuto per il campione di\nurine, le analisi tossico-farmacologiche effettuate su campione\nematico della S. davano esito negativo. \n La contraddittorieta\u0027 tra i due risultati, lungi dal comportare\nuna contraddittorieta\u0027 della prova, deve ritenersi meramente\nindicativa del sopravvenuto decorso di un lasso temporale superiore\nalle 24/72 ore rispetto al momento dell\u0027accertamento tossicologico.\nE\u0027 scientificamente dimostrato, infatti, che le analisi effettuate su\nliquido biologico di tipo «urina», consentono di rilevare tracce di\nsostanze stupefacenti o psicotrope sino a diversi giorni o settimane\ndalla loro assunzione, mentre quelle condotte su liquido ematico\nconsentono di rilevarne la presenza solo entro un arco temporale piu\u0027\nristretto, pari a 24/72 ore dall\u0027assunzione. \n Sulla base della nuova formulazione dell\u0027art. 187, decreto\nlegislativo n. 285/1992, come modificata dall\u0027articolo 1, comma 1,\nlettera b), numeri 1) e 2), della legge 25 novembre 2024, n. 177,\ncommette il reato previsto dall\u0027art. 187, comma 1 e comma 1-bis,\ndecreto legislativo n. 285/1992 colui che si pone alla guida dopo\naver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope a prescindere\ndall\u0027accertamento dello stato di alterazione, con la conseguenza che\nil mero riscontro di una situazione di positivita\u0027 all\u0027assunzione di\ntali sostanze, a prescindere dalla tipologia di accertamento\nqualitativo utilizzato, rappresenta oggi un elemento di per se\u0027\nsufficiente a fondare responsabilita\u0027 penale. \n Da cio\u0027 conseguiva, a carico dell\u0027imputata, l\u0027astratta\nconfigurabilita\u0027 del reato di cui all\u0027art. 187, comma 1 aggravato dal\nsuccessivo comma 1-bis, decreto legislativo n. 285/1992, atteso che\nla S. aveva provocato un incidente stradale. \n Il pubblico ministero ha ritenuto che la nuova fattispecie di cui\nall\u0027art. 187, decreto legislativo n. 285/1992, nella quale, a seguito\ndelle modifiche intervenute ad opera dell\u0027art. 1, comma 1, lettera\nb), numeri 1) e 2), legge 25 novembre 2024, n. 177, e\u0027 stato\neliminato ogni riferimento allo «stato di alterazione», si ponga in\ncontrasto con i parametri costituzionali di cui agli articoli 3, 25,\ncomma 2 e 27, comma 3 della Costituzione, chiedendo a questo giudice\ndi sollevare questione di legittimita\u0027 costituzionale. \n In subordine, tenuto conto dell\u0027astratta configurabilita\u0027 del\nreato per il quale si procede e in applicazione del principio di\nobbligatorieta\u0027 dell\u0027azione penale, il pubblico ministero ha chiesto\nemettersi nei confronti di S. M. R. decreto penale di condanna alla\npena di euro 5.250,00 di ammenda. \n Con memoria depositata unitamente al fascicolo processuale, il\npubblico ministero ha analiticamente illustrato le argomentazioni\nposte alla base della questione di legittimita\u0027 costituzionale\nproposta. \n Il G.i.p. presso il Tribunale di Pordenone, ritenute\ncondivisibili le motivazioni e le indicazioni delle norme\ncostituzionali violate indicate nell\u0027istanza e nella memoria del\npubblico ministero, cui si riporta integralmente, solleva questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale e dispone la trasmissione degli atti\nalla Corte costituzionale, per i motivi e nei termini che seguono. \nRilevanza della questione di legittimita\u0027 costituzionale \n Premesso quanto sopra, questo Giudice ritiene sussistere la\nrilevanza della questione di costituzionalita\u0027 proposta in relazione\nal giudizio a quo, atteso che dalla decisione della stessa dipende la\npossibilita\u0027 per questo Giudice di definire il procedimento mediante\nl\u0027emissione di decreto penale di condanna come richiesto dal pubblico\nministero, ovvero l\u0027obbligo di rigettare la richiesta rimettendo gli\natti al pubblico ministero, per i motivi di seguito indicati. \n Per una piu\u0027 completa ed efficace esposizione della rilevanza\ndella questione di legittimita\u0027 sollevata, giova premettere alcuni\ncenni sulla normativa da applicare rispetto ai fatti di causa e\nsull\u0027interpretazione giurisprudenziale che si e\u0027 formata sul punto. \n Mediante la legge n. 177 del 25 novembre 2024, il Parlamento ha\nintrodotto diverse modifiche di rilievo al decreto legislativo 30\naprile 1992, n. 285 (d\u0027ora in poi soltanto Codice della strada).\nNell\u0027ambito della novella legislativa, uno degli effetti piu\u0027\nevidenti e\u0027 stato certamente rappresentato dalla soppressione del\nrequisito oggettivo dello «stato di alterazione psico-fisica»\ndall\u0027art. 187, comma 1 e comma 1-bis, decreto legislativo 30 aprile\n1992, n. 285, ad opera dell\u0027art. 1, comma 1, lettera b) n. 1 e 2\nlegge 25 novembre 2024. \n La precedente formulazione dell\u0027art. 187, comma 1 C.d.S.\nprevedeva che «chiunque guida in stato di alterazione psicofisica\ndopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e\u0027 punito con\nl\u0027ammenda da \u0026#x20ac; 1.500 a \u0026#x20ac; 6.000 e l\u0027arresto da sei mesi ad un anno».\nL\u0027attuale testo normativo, invece, prevede che «chiunque guida dopo\naver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e\u0027 punito con\nl\u0027ammenda da \u0026#x20ac; 1.500 a \u0026#x20ac; 6.000 e l\u0027arresto da sei mesi ad un anno».\nDel pari, mentre la vecchia formulazione del comma 1-bis recitava «se\nil conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto\nsostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le\npene di cui al comma 1 sono raddoppiate», l\u0027attuale testo normativo\nprevede che «se il conducente dopo aver assunto sostanze stupefacenti\no psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1\nsono raddoppiate». \n Pertanto, fino all\u0027entrata in vigore della legge 25 novembre\n2024, n. 177, la condotta tipica del reato previsto dall\u0027art. 187\nCodice della strada non era semplicemente quella di chi guidava dopo\naver assunto sostanze stupefacenti, bensi\u0027 quella di colui che\nguidava in stato di alterazione psicofisica determinato da tale\nassunzione. \n In via speculare, le fattispecie di lesioni colpose e omicidio\ncolposo stradali, previste rispettivamente dagli articoli 589-bis e\n590-bis c.p., come introdotte dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, al\nsecondo comma prevedevano - e tutt\u0027ora prevedono - un aumento di pena\nper l\u0027ipotesi in cui il fatto sia commesso da soggetto in stato di\n«ebbrezza alcolica» o in «stato di alterazione». \n A differenza di quanto previsto per il reato di guida in stato di\nebbrezza dall\u0027art. 186 del Codice della strada, che ricollega la\nrilevanza penale della condotta al superamento di determinati limiti\nquantitativi del livello ematico di alcool del conducente di veicoli,\nla fattispecie di guida sotto l\u0027effetto di sostanze stupefacenti non\ne\u0027 mai stata ancorata al superamento di una soglia legale. \n Nella versione antecedente alle modifiche introdotte dall\u0027art. 1,\ncomma 1, lettera b), numeri 1) e 2) legge 25 novembre 2024, n. 177,\nla distinzione tra stato di ebbrezza e stato di alterazione appariva\nsintomatica della consapevolezza del legislatore della diversita\u0027\ndelle condotte, e, soprattutto, degli effetti diversi prodotti dalle\nsostanze in questione, laddove si individuava lo stato di alterazione\ncome inevitabilmente connesso all\u0027assunzione di stupefacenti, sulla\nbase di un rapporto di causa-effetto descrittivo di una situazione\nfattuale, mentre lo stato di ebbrezza era e risulta tuttora ancorato\nal superamento di un livello di rischio consentito. \n La scelta legislativa di ricollegare la punibilita\u0027 a presupposti\ndiversi da quelli previsti per la guida in stato di ebbrezza, per\nconfigurare la quale e\u0027 sufficiente porsi alla guida dopo aver\nassunto alcool oltre una determinata soglia, trova la sua ratio\nnell\u0027apprezzamento della ritenuta maggior pericolosita\u0027 dell\u0027azione\nrispetto al bene giuridico tutelato della sicurezza stradale, che\nimplica l\u0027assenza di ogni gradazione punitiva a fronte dell\u0027accertata\nalterazione psicofisica causata dall\u0027assunzione di stupefacenti.\nTanto e\u0027 vero che la sanzione prevista dall\u0027art. 187, comma 1\ncorrisponde alla piu\u0027 grave sanzione prevista dall\u0027art. 186, comma 2,\nlett. c) e cosi\u0027 parimenti si sovrappongono le sanzioni previste per\nil caso in cui il conducente provochi un sinistro stradale (cfr., in\nmotivazione, Cass. penale sez. IV, 22 gennaio 2021, (ud. 22 gennaio\n2021, n. 5793). \n A sua volta, la prova dell\u0027alterazione esigeva l\u0027accertamento di\nuno stato di coscienza semplicemente modificato dall\u0027assunzione di\nsostanze stupefacenti, che non coincide necessariamente con una\ncondizione di intossicazione (Sez. 4, n. 19035 del 14 marzo 2017,\nCalabrese, Rv. 270168-01; Sez. 4, n. 16895 del 27 marzo 2012,\nAlbertini, Rv. 252377), ne\u0027 con una totale compromissione dello stato\npsico-fisico. \n Alla sintomatologia dell\u0027alterazione doveva dunque accompagnarsi\nl\u0027accertamento della sua origine e cioe\u0027 dell\u0027assunzione di una\nsostanza drogante o psicotropa, non essendo la mera alterazione di\nper se\u0027 punibile, se non derivante dall\u0027uso di sostanza, ne\u0027 essendo\ntale il semplice uso non accompagnato da alterazione. Diversamente,\ndunque, dall\u0027ipotesi di guida sotto l\u0027effetto di alcool,\nl\u0027accertamento non poteva limitarsi ne\u0027 alla sola sintomatologia, ne\u0027\nal solo accertamento dell\u0027assunzione, ma doveva compendiare i due\nprofili. (cfr, in motivazione, Cass. penale sez. IV, 22 gennaio 2021,\n(ud. 22 gennaio 2021, n. 5793). \n A differenza dell\u0027alcool, le sostanze stupefacenti e psicotrope\npossono impiegare anche diversi giorni per essere smaltite\ndall\u0027organismo; cio\u0027 ha indotto la giurisprudenza di legittimita\u0027 a\nritenere indispensabile, ai funi dell\u0027integrazione del reato di cui\nall\u0027art. 187 Codice della strada, l\u0027accertamento dell\u0027attualita\u0027\ndello stato di alterazione psico-fisica determinato dall\u0027assunzione\ndi sostanze stupefacenti, da condurre anche sulla base di elementi\nsintomatici esterni in grado di neutralizzare la valenza dimostrativa\nequivoca propria dell\u0027esame sulle urine Si veda, sul punto, Cass.\nSez. 4, n. 6995 del 9 gennaio 2013, di cui si riporta la massima: «Ai\nfini della configurabilita\u0027 del reato di guida sotto l\u0027influenza di\nsostanze stupefacenti, lo stato di alterazione del conducente puo\u0027\nessere dimostrato attraverso gli accertamenti biologici in\nassociazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto, senza\nche sia necessario espletare una analisi su campioni di diversi\nliquidi fisiologici. (Fattispecie nella quale e\u0027 stata ritenuta\nsufficiente l\u0027analisi delle urine unitamente allo stato confusionale\ndell\u0027imputato riscontrato al momento del fatto)». \n Con riferimento ai tempi di rilevazione della positivita\u0027 a\nsostanze rispetto al momento dell\u0027assunzione, la stessa\ngiurisprudenza di legittimita\u0027 ha avuto a piu\u0027 riprese modo di\nevidenziare che «ai fini dell\u0027accertamento del reato e\u0027 dunque\nnecessario sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre\ncircostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica. Tale\ncomplessita\u0027 probatoria si impone in quanto le tracce degli\nstupefacenti permangono nel tempo, sicche\u0027 l\u0027esame tecnico potrebbe\navere un esito positivo in relazione ad un soggetto che ha assunto la\nsostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trova al momento del\nfatto in stato di alterazione» (in senso conforme, da ultime, Cass.,\n13 febbraio 2024, n. 8296; Cass., 25 gennaio 2023, n. 5890; Cass., 6\nottobre 2021, n. 8417). \n La tipologia di campione biologico prelevato sulla persona del\nconducente, inoltre, ha assunto una incidenza diversa in termini di\naccertamento dello stato di alterazione determinata dall\u0027assunzione\ndi sostanze stupefacenti, laddove un accertamento svolto su liquido\nematico o salivare e\u0027 stato ritenuto in grado di offrire un\nsufficiente margine di certezza circa l\u0027attualita\u0027 degli effetti di\ntale alterazione, mentre il solo accertamento della positivita\u0027\nurinaria a sostanze stupefacenti e\u0027 stato ritenuto idoneo a\ncomprovare soltanto una pregressa assunzione di tali sostanza e non\nla ricorrenza, al momento della guida, di uno stato di alterazione\npsicofisica (cfr. ex plurimis, Cass., 16 ottobre 2024, n. 2020, dep.\n2025; Cass. 23 novembre 2023, n. 3383 dep. 2024; Cass., 19 aprile\n2023, n. 31514; Cass., 13 giugno 2017, n. 43486; Cass., 9 gennaio\n2013, n. 6995). \n Il testo previgente dell\u0027art. 187 C.d.S., come interpretato dalla\ngiurisprudenza costituzionale e di legittimita\u0027, comportava il\nnecessario accertamento di due profili oggettivi nella condotta del\nconducente, costituiti dalla pregressa assunzione di sostanze\nstupefacenti e dall\u0027effettivo stato di alterazione alla guida del\nmezzo, al primo causalmente connesso (cfr. C. cost. n. 277 del 2004\nche, interpellata sul grado di tassativita\u0027 di una precedente\nformulazione dello stesso art. 187 C.d.S., reputava la norma\nsufficientemente determinata, giacche\u0027 concorrevano due elementi,\n«l\u0027uno obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria\n(lo stato di alterazione), e per il quale possono valere indici\nsintomatici, l\u0027altro, consistente nell\u0027accertamento della presenza,\nnei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze\nstupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantita\u0027 delle\nstesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti\nche l\u0027assunzione di quelle sostanze puo\u0027 provocare in concreto nei\nsingoli soggetti»). \n L\u0027accertamento investiva cosi\u0027 due momenti distinti ma collegati,\nessendo pacifico che oggetto di prova dovesse essere non solo\nl\u0027accertamento della pregressa assunzione e dello stato di\nalterazione, bensi\u0027 anche del nesso di derivazione del secondo\nrispetto alla prima (cfr: Cass., Sez. IV, 17 gennaio 2020, n. 15078,\nsecondo cui «ai fini della configurabilita\u0027 del reato di cui all\u0027art.\n187 cod. strada, non e\u0027 sufficiente che l\u0027agente si sia posto alla\nguida del veicolo subito dopo aver assunto droghe ma e\u0027 necessario\nche egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale\nassunzione»); tale circostanza e\u0027 stata ribadita nonostante gia\u0027 nel\n2007 il legislatore fosse intervenuto modificando il reato in esame,\nsostituendo la precedente e piu\u0027 netta formulazione, che vietava di\nporsi alla guida «in condizioni di alterazione fisica e psichica\ncorrelata con l\u0027uso di sostanze stupefacenti o psicotrope», con il\npiu\u0027 generico divieto di guidare «in stato di alterazione psicofisica\ndopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope». \n In definitiva, non era sufficiente provare, mediante il prelievo\ndi liquidi biologici, che il conducente avesse assunto sostanze\nstupefacenti o psicotrope prima di porsi alla guida. Ao\u0027 contrario,\nrisultava necessario anche l\u0027accertamento della situazione di\nalterazione psicofisica, raggiungibile sia tramite accertamenti\ntecnico-biologici, sia tramite altre circostanze (ex multis, Cass.,\n25 gennaio 2023, n. 5890). \n In sintesi, alla luce delle superiori osservazioni, e\u0027 evidente\nche la disciplina normativa risultante dalla precedente formulazione\ndell\u0027art. 187 C.d.S. fosse tesa a sanzionare soltanto quelle condotte\nin grado di ledere il bene giuridico presidiato dalla norma\ncostituito dalla sicurezza stradale e dalla salvaguardia\ndell\u0027incolumita\u0027 fisica degli utenti della strada, configurando\nun\u0027ipotesi di reato di pericolo concreto, basata sul preventivo\naccertamento dell\u0027attualita\u0027 di uno stato di alterazione psicofisica\nal momento della guida e della derivazione di tale stato\ndall\u0027assunzione di sostanze stupefacenti. \n Mediante l\u0027espunzione dalla lettera della norma del riferimento\nallo stato di alterazione, il testo dell\u0027odierno art. 187 C.d.S.\nprescinde in toto dall\u0027accertamento di uno dei requisiti essenziali\nsu cui poggiava l\u0027intero meccanismo punitivo del reato di guida sotto\nl\u0027effetto di sostanze stupefacenti, di guisa che l\u0027integrazione del\nreato e\u0027 oggi subordinata al mero riscontro della positivita\u0027 a tali\nsostanze. \n Da cio\u0027 e\u0027 disceso un inevitabile effetto espansivo della norma\nincriminatrice, in ragione della sopravvenuta irrilevanza, ai fini\ndell\u0027applicazione della sanzione penale, di ogni accertamento\ninerente all\u0027incidenza che la pregressa assunzione di sostanze\nstupefacenti o psicotrope puo\u0027 avere in relazione alla capacita\u0027 di\nguida del soggetto agente e alla sua qualificazione in termini di\npericolosita\u0027. \n Tale scelta legislativa si ritiene in contrasto con i canoni di\neguaglianza, ragionevolezza e proporzionalita\u0027 (art. 3 della\nCostituzione), di tassativita\u0027, determinatezza e offensivita\u0027 (art.\n25, comma 2 della Costituzione), nonche\u0027 con la finalita\u0027 rieducativa\ndella pena (art. 27, comma 3 della Costituzione). \n Pacifica appare la possibilita\u0027, per il Giudice delle indagini\npreliminari, di sollevare questione di legittimita\u0027 costituzionale in\nsede di valutazione di una richiesta di emissione di un decreto\npenale di condanna, essendo detto giudice chiamato a decidere circa\nl\u0027applicazione o meno di una sanzione a seguito dell\u0027esercizio\ndell\u0027azione penale da parte del pubblico ministero. \n L\u0027assunto appare corroborato dalle vicende che hanno portato la\nCorte costituzionale a emettere la sentenza n. 23 del 2015, il cui\ngiudizio di costituzionalita\u0027 e\u0027 originato da un\u0027ordinanza di\nrimessione (la n. 88 del 7 agosto 2013), sollevata dal G.i.p. presso\nil Tribunale di Avezzano proprio in occasione di un procedimento ex\narticoli 459 e ss. c.p.p. Questione a sua volta originata, come in\nquesta sede, dall\u0027impulso del pubblico ministero, il quale aveva\navanzato al G.i.p. richiesta di emissione di decreto penale di\ncondanna, sollecitando quest\u0027ultimo a sollevare il quesito di\nlegittimita\u0027 costituzionale in relazione all\u0027art. 459, comma 1 c.p.p.\n«nella parte in cui prevede la facolta\u0027 del querelante di opporsi, in\ncaso di reati perseguibili a querela, alla definizione del\nprocedimento con l\u0027emissione di decreto penale di condanna». Seguiva,\nin accoglimento, declaratoria di illegittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 459, comma 1, cod. proc. pen. (come sostituito dall\u0027art.\n37, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479) per violazione\ndegli articoli 3 e 111 della Costituzione. \n Ne\u0027 si ritiene percorribile una interpretazione alternativa e\ncostituzionalmente orientata del precetto che impedisca di addivenire\na una illegittima riproposizione di quell\u0027elemento (lo stato di\nalterazione) che il legislatore del 2024 ha inteso eliminare, in\nquanto cio\u0027 determinerebbe una sostanziale abrogazione della riforma\ndi cui alla legge 25 novembre 2024, n. 177, in contrasto con i\nprincipi di separazione dei poteri e di riserva di legge. \n Invero, l\u0027utilizzo di elementi circostanziali diversi dalla mera\npositivita\u0027 risulta fortemente limitato, se non precluso, poiche\u0027 si\ntratta un aspetto rimesso alla sola discrezionalita\u0027 del legislatore:\ntale operazione, infatti, determinerebbe uno snaturamento della ratio\ndella legge n. 177/2024, che e\u0027 quella di impedire il ricorso ad\nulteriori indici sintomatici dello stato di alterazione, anche se\nricavabili in via interpretativa. \n Pertanto, non e\u0027 piu\u0027 possibile fare applicazione di quella\ngiurisprudenza (Cass., 16 ottobre 2024, n. 2020, dep. 2025; Cass. 23\nnovembre 2023, n. 3383 dep. 2024; Cass., 19 aprile 2023, n. 31514;\nCass., 13 giugno 2017, n. 43486; Cass., 9 gennaio 2013, n. 6995) che\naveva accordato maggior efficacia probatoria agli accertamenti\nematici rispetto a quelli condotti sulle urine, poiche\u0027 il privilegio\naccordato ai primi era inestricabilmente legato proprio alla\nnecessita\u0027 di accertare il requisito normativo dello stato di\nalterazione, oggi soppresso. \n Per le stesse ragioni e a fortiori, non appare possibile\napplicare i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimita\u0027 e\ncostituzionale formatisi in epoca antecedente all\u0027entrata in vigore\ndella legge n. 177 del 25 novembre 2024, come sopra gia\u0027 richiamati. \nNon manifesta infondatezza della questione di legittimita\u0027\ncostituzionale. \n In punto di non manifesta infondatezza, i dubbi di legittimita\u0027\ncostituzionale riguardano il ritenuto contrasto fra l\u0027art. 1, comma\n1, lettera b) n. 1 e 2, legge 25 novembre 2024, n. 177 con gli\narticoli 3, 25 comma 2 e 27, comma 3 della Costituzione. \n Con riferimento all\u0027art. 3 della Costituzione, il contrasto con\nla norma costituzionale va analizzato singolarmente sulla base di tre\nprofili, costituiti, rispettivamente dalla ragionevolezza, dalla\nproporzionalita\u0027 e dalla uguaglianza. \n Quanto alla ragionevolezza, va preliminarmente richiamato il\nprincipio secondo cui, qualora l\u0027irrazionalita\u0027 o l\u0027iniquita\u0027 delle\nconseguenze della norma sia manifesta e irrefutabile, il criterio di\nragionevolezza puo\u0027 trovare ingresso nei giudizi di legittimita\u0027\ncostituzionale anche quando sia disgiunto dal riferimento ad un\n«tertium comparationis» (cfr. C. cost. n. 46 del 1993). \n Nel caso di specie, appare manifestamente irragionevole e iniquo\nritenere necessaria e sufficiente, ai fini della penale\nresponsabilita\u0027, la mera positivita\u0027 del soggetto ad una determinata\nsostanza stupefacente, senza effettuare alcuna indagine sugli effetti\ndi tale dato sulla capacita\u0027 di guida, poiche\u0027 in tal modo viene\nsanzionata penalmente anche la condotta del soggetto che, non\nriportando alcuna sintomatologia ricollegabile all\u0027avvenuta\nassunzione, si pone alla guida senza provocare alcun pericolo di\nlesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. \n L\u0027eliminazione del requisito dello stato di alterazione\npsicofisica, inoltre, presupponendo in via assoluta un giudizio di\nmaggiore pericolosita\u0027 alla guida del soggetto che ha assunto\nsostanze stupefacenti o psicotrope rispetto al soggetto non\nassuntore, ha determinato l\u0027effetto di trasformare l\u0027illecito di cui\nall\u0027art. 187 Codice della strada da reato di pericolo concreto a\nreato di pericolo astratto, senza che l\u0027anticipazione della tutela\npenale conseguente a tale trasformazione risultasse ancorata ad una\ngiustificazione causalmente fondata sul criterio dell\u0027id quod\nplerumque accidit. \n Nessuna distinzione, infatti, puo\u0027 piu\u0027 operarsi tra la condotta\ndi guida tenuta da parte di un soggetto che si trovi in una\nsituazione di effettiva alterazione psicofisica, e quella posta in\nessere da un soggetto che si ponga alla guida dopo aver assunto\nsostanze che, seppur rilevabili mediante accertamento tossicologico,\nin ragione del tempo trascorso o della loro inidoneita\u0027 a determinare\nuno stato di alterazione, non producano alcun effetto stupefacente o\npsicotropo. \n Sotto il secondo profilo, l\u0027art. 1, comma 1, lettera b) n. 1 e 2\nlegge 25 novembre 2024, n. 177 si pone in contrasto con il canone di\nproporzionalita\u0027. \n Tale principio - da ritenersi, al pari della ragionevolezza, un\nvero e proprio criterio autonomo e distinto dall\u0027eguaglianza (cfr. C.\ncost., n. 20 del 2019; n. 97 del 2020; n. 5 del 2023; n. 14 del 2023\ne n. 184 del 2023) - consente di valutare «se la norma oggetto di\nscrutinio, con la misura e le modalita\u0027 di applicazione stabilite,\nsia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente\nperseguiti, in quanto, tra piu\u0027 misure appropriate, prescriva quella\nmeno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non\nsproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi» (cfr. C.\ncost. n. 1 del 2014), secondo la logica del ricorso alla norma penale\ncome extrema ratio. \n Nel caso di specie, la scelta legislativa di ricorrere\nindistintamente alla sanzione penale nei confronti di tutti coloro\nche si pongono alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti - a\nprescindere dal dato temporale della consumazione e dagli effetti che\nne sono concretamente derivati - deve, qualificarsi come una scelta\nsproporzionata, in quanto con essa si fa ricorso ad uno strumento\neccessivamente afflittivo, non strettamente indispensabile e, nei\ncasi di condotta neutra rispetto al pericolo di lesione del bene\ngiuridico protetto, addirittura inutile rispetto allo scopo di tutela\nperseguito. \n Con riferimento al terzo profilo ovvero, segnatamente, al\nprincipio di uguaglianza, la mancata verifica di cui sopra comporta\nl\u0027assoggettamento a trattamento differente di situazioni uguali e, al\ncontempo, l\u0027assoggettamento al medesimo trattamento di situazioni\ndiverse. \n Sotto il primo aspetto, viene in rilievo l\u0027ingiustificata\ndisparita\u0027 di trattamento adoperata nei confronti del mero assuntore\ndi sostanze stupefacenti o psicotrope che sia abile alla guida al\nmomento del controllo - assoggettato a sanzione penale - rispetto a\nquello riservato a qualsiasi altro soggetto. \n Sotto il secondo aspetto, la posizione di assoluta irrilevanza\ndel requisito dell\u0027alterazione psicofisica comporta l\u0027applicazione\ndella medesima sanzione tanto al conducente che si trovi in uno stato\ndi alterazione effettivo, quanto a quello fisicamente e\npsicologicamente idoneo alla guida, finendo per condurre a una\nparificazione indiscriminata di situazioni eterogenee. In altri\ntermini, la condotta neutra del conducente che, pur avendo\nprecedentemente assunto sostanze stupefacenti, si ponga alla guida in\nuno stato di perfetta lucidita\u0027, viene assimilata alla negligenza\nattribuibile a chi circola sulla pubblica via, non curandosi del\nproprio stato di alterazione psicofisica. \n Il doppio livello di diseguaglianza sopra delineato appare\nulteriormente amplificato dall\u0027evidente disparita\u0027 di disciplina oggi\nintercorrente fra l\u0027art. 187 C.d.S. e altre norme penali finalizzate\na contrastare la condotta di circolazione di veicoli da parte di\nsoggetti che hanno assunto sostanze, alcoliche o stupefacenti, idonee\nad incidere sulla capacita\u0027 di guida: \n a) l\u0027art. 186 C.d.S., che, mediante la previsione di soglie\ndi punibilita\u0027, subordina la punibilita\u0027 al superamento di un tasso\nalcolemico quanto meno superiore a 0,8 g/l (a fronte di una mera\nsanzione amministrativa per le ipotesi di tasso alcolemico inferiore,\novvero della totale irrilevanza giuridica del fatto laddove il\nquantitativo alcolico, seppur presente, non superi la ben nota soglia\ndi 0,5 g/l); \n b) le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis,\ncomma 2 e 590-bis, comma 2 c.p., con riferimento, rispettivamente, ai\nreati di omicidio stradale e di lesioni colpose stradali, che\nsubordinano l\u0027aumento di pena all\u0027accertamento di un pregresso «stato\ndi ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente\nall\u0027assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope». \n Tali norme richiedono, ai fini della integrazione del reato o\ndella circostanza aggravante, un quid pluris rispetto al dato della\npregressa assunzione, rappresentato dalla concreta incidenza sulla\ncapacita\u0027 di guida del soggetto agente, la sola ritenuta idonea a\nledere l\u0027interesse giuridicamente tutelato della sicurezza stradale. \n Con riferimento all\u0027art. 25, comma 2 della Costituzione, sussiste\nla violazione del principio di legalita\u0027 sotto il duplice profilo\ndella tassativita\u0027 e della determinatezza della fattispecie;\nl\u0027attuale formulazione dell\u0027art. 187 C.d.S., non consente ne\u0027 di\nselezionare adeguatamente le condotte penalmente rilevanti, ne\u0027 di\nfornire una chiara indicazione ai consociati in ordine all\u0027esatta\nlinea di confine fra l\u0027area di illiceita\u0027 e quella di liceita\u0027\npenale. \n L\u0027assenza di requisiti ulteriori rispetto alla mera assunzione\nfinisce, pertanto, per esporre il consociato - che abbia assunto per\nqualsiasi ragione sostanze stupefacenti o psicotrope - a uno stato di\nobiettiva, insuperabile incertezza circa la rilevanza penale della\nsua futura condotta di guida, non essendovi parametri a cui fare\nriferimento per orientarsi circa le conseguenze della propria\ncondotta. \n Non a caso, richiamando la pronuncia della C. cost. n. 277 del\n2004 gia\u0027 menzionata, la Consulta, interpellata sul grado di\ntassativita\u0027 di una precedente formulazione dello stesso art. 187\nC.d.S., reputava la norma sufficientemente determinata, giacche\u0027\nconcorrevano due elementi, «l\u0027uno obiettivamente rilevabile dagli\nagenti di polizia giudiziaria (lo stato di alterazione), e per il\nquale possono valere indici sintomatici, l\u0027altro, consistente\nnell\u0027accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del\nconducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a\nprescindere dalla quantita\u0027 delle stesse, essendo rilevante non il\ndato quantitativo, ma gli effetti che l\u0027assunzione di quelle sostanze\npuo\u0027 provocare in concreto nei singoli soggetti». Valutazione,\nquest\u0027ultima, che non puo\u0027 piu\u0027 essere riproposta, pena una\ninammissibile ingerenza nella sfera di discrezionalita\u0027 propria del\nlegislatore. \n Sussiste, altresi\u0027, la violazione del principio di offensivita\u0027 e\nmaterialita\u0027 del fatto, ritenendosi in particolare che la\nsoppressione del requisito dello «stato di alterazione fisica»,\nabbandonando la logica della lesione del bene giuridico tutelato per\nabbracciare una logica punitiva improntata al c.d. «diritto penale\nd\u0027autore», abbia comportato l\u0027incapacita\u0027 della norma di selezionare,\nfra tutte le condotte astrattamente sussumibili nel fatto tipico\ndell\u0027art. 187 C.d.S., solo quelle realmente idonee a ledere il bene\ngiuridico della tutela della sicurezza stradale e della incolumita\u0027\ndei suoi utenti. \n Se, infatti, la necessita\u0027 di accertare la sussistenza di uno\nstato di alterazione psicofisica comportava in passato l\u0027onere, in\ncapo al giudice, di accertare che la condotta del soggetto, inabile\nin quel momento a guidare secondo canoni di normalita\u0027 sociale,\nrappresentasse un pericolo per l\u0027incolumita\u0027 degli utenti della\nstrada, la sua soppressione oggi restituisce una contravvenzione\nfondata su una presunzione totale di maggiore pericolosita\u0027 alla\nguida del soggetto assuntore rispetto al non assuntore, senza che\nl\u0027Autorita\u0027 giudiziaria possa valorizzare altri e diversi elementi\nper valutare in concreto la condotta dallo stesso tenuta. \n Ne\u0027, tuttavia, al mancato rispetto del canone «in astratto» si\npuo\u0027 in alcun modo sopperire «in concreto», dovendosi concludere per\nl\u0027impossibilita\u0027 per il giudice penale di dare piena attuazione al\ncriterio interpretativo della c.d. «offensivita\u0027 in concreto», dal\nmomento che il giudizio del disvalore della condotta e\u0027 gia\u0027 stato ex\nante effettuato dal legislatore, precludendo ogni margine valutativo\nall\u0027interprete. \n L\u0027automatismo posto dalla norma «chiunque guida dopo aver\nassunto» ... «e\u0027 punito», infatti, non consente all\u0027interprete di\nvalorizzare altri elementi, oltre a quello della positivita\u0027 o meno a\nsostanze stupefacenti e psicotrope. \n Ne\u0027, infine, potrebbe dirsi rispettata l\u0027offensivita\u0027 in concreto\nattraverso un\u0027interpretazione che valorizzi il motivo dell\u0027assunzione\ndi sostanza stupefacente o psicotropa, andando per esempio a\nescludere l\u0027offensivita\u0027 per i casi di positivita\u0027 connessi a\nfinalita\u0027 terapeutiche rispetto a quelli connessi a finalita\u0027\nludiche/ricreative. Cio\u0027 perche\u0027 si finirebbe per creare sostanziali\nvuoti di tutela, mandando esenti da punizione soggetti che, pur\navendo assunto sostanze per finalita\u0027 terapeutiche, decidano in modo\nsconsiderato di porsi immediatamente dopo l\u0027assunzione alla guida,\nsenza tener conto del proprio stato di alterazione psicofisica e, in\ndefinitiva, della propria capacita\u0027 di mettersi alla guida di un\nveicolo. \n Quanto all\u0027art. 27, comma 3 della Costituzione, la sanzione\napprestata a fronte di un fatto inoffensivo priverebbe la pena anche\ndella sua finalita\u0027 rieducativa, poiche\u0027 una pena sproporzionata non\npotra\u0027 mai essere avvertita come «giusta» dal reo e,\nconseguentemente, non potra\u0027 mai gettare le basi per alcun percorso\nrieducativo. \n Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di dover investire\nla Corte costituzionale, chiedendo alla stessa di pronunciare\ndeclaratoria di illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma 1,\nlettera b) n. 1 e 2, legge 25 novembre 2024, n. 177, con conseguente\nreviviscenza dei commi 1 e 1-bis dell\u0027art. 187 C.d.S., nella loro\nformulazione ante riforma, per contrasto con gli articoli 3, 25 comma\n2 e 27, comma 3 della Costituzione. \n\n \n P.Q.M. \n \n Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 legge cost. n.\n1/1948 e 23 ss. legge n. 87/1953, \n ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nillegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma 1, lettera b) n. 1 e\n2, legge 25 novembre 2024, n. 177, nella parte in cui sopprime le\nparole «in stato di alterazione psicofisica» dall\u0027art. 187, comma 1 e\ncomma 1-bis, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per\nviolazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalita\u0027,\nuguaglianza ex art. 3 della Costituzione, nonche\u0027 dei principi di\ntassativita\u0027 e determinatezza della fattispecie incriminatrice ex\nart. 25, comma 2 della Costituzione e del principio della finalita\u0027\nrieducativa della pena ex art. 27, comma 3 della Costituzione. \n Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale\naffinche\u0027 assuma le proprie decisioni in merito alla conformita\u0027 o\nmeno della norma impugnata ai parametri costituzionali sopra\nindicati. \n Manda alla cancelleria per quanto di competenza. \n Pordenone, 8 aprile 2025 \n \n Il Giudice per le indagini preliminari di Pordenone: Granata","elencoNorme":[{"id":"62781","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"25/11/2024","data_nir":"2024-11-25","numero_legge":"177","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. b), numero 1","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-11-25;177~art1"},{"id":"62808","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"25/11/2024","data_nir":"2024-11-25","numero_legge":"177","descrizionenesso":"modificativo dell\u0027","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. b), numero 2","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-11-25;177~art1"},{"id":"62809","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"30/04/1992","data_nir":"1992-04-30","numero_legge":"285","descrizionenesso":"","legge_articolo":"187","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art187"}],"elencoParametri":[{"id":"79437","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79438","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"25","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79439","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |