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(che impone alle Regioni di esercitare la potesta\u0027\nlegislativa anche nel rispetto dei vincoli derivanti dall\u0027ordinamento\neurounitario, nella fattispecie della direttiva 2006/123 relativa  ai\nservizi nel mercato interno, con particolare riferimento all\u0027art. 12,\nparagrafi 1 e 2),  nonche\u0027  dell\u0027art.  117,  terzo  comma  Cost.  per\nviolazione dei principi  fondamentali  delle  materia  fissati  dagli\nartt. 21, 28 e 30 RD n. 1775/1933, ed infine dell\u0027art.  117,  secondo\ncomma, lett. e), Cost., per  violazione  della  competenza  esclusiva\nstatale  in  materia  di  tutela   della   concorrenza,   in   quanto\nsuscettibile di  pregiudicare  i  principi  di  proporzionalita\u0027,  di\nparita\u0027 di trattamento, di massima partecipazione e  trasparenza  che\ndevono governare anche le procedure di selezione dei concessionari di\nderivazioni d\u0027acqua a uso idroelettrico. \n    L\u0027art. 3 della legge regionale della  Regione  Emilia-Romagna  n.\n17/2023, recante «Disposizioni  collegate  alla  legge  regionale  di\nstabilita\u0027 per l\u0027anno 2024», (rubricato «Modifica all\u0027art.  10  della\nlegge regionale n. 26/2004») ha inserito nell\u0027articolo 10 della legge\nregionale 23 dicembre 2004, n. 26  (Disciplina  della  programmazione\nenergetica territoriale ed altre disposizioni in materia di  energia)\nil  comma  2-bis  del   seguente   tenore   testuale:   «Qualora   il\nconcessionario di  derivazioni  ad  uso  idroelettrico  fino  a  3000\nkilowatt abbia  ottenuto  incentivi  per  la  produzione  di  energia\nelettrica connessi alla derivazione,  la  durata  della  concessione,\nprevia istanza presentata da parte del concessionario,  e\u0027  allineata\nal periodo incentivante  di  riconoscimento  degli  incentivi,  ferma\nrestando la durata massima trentennale prevista all\u0027articolo  21  del\nregio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico\ndelle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici)». \n    Detta   disposizione   interviene   dunque   nell\u0027ambito    delle\nconcessioni di derivazione ad uso idroelettrico fino a 3000  kilowatt\n(c.d. piccole derivazioni e cioe\u0027 quelle al  di  sotto  della  soglia\nfissata dall\u0027art. 6 del RD 1775/1933), consentendo la  proroga  della\ndurata di tali concessioni, sulla base di  una  semplice  domanda  da\nparte del concessionario, in misura pari  a  quella  degli  incentivi\nottenuti dal concessionario per la produzione di energia elettrica  e\nconnessi  alla  derivazione,  ferma  restando   la   durata   massima\ntrentennale prevista dall\u0027art. 21 del regio decreto n. 1775/1933. \n    Detta disposizione appare censurabile per i seguenti motivi: \n      1) Violazione dell\u0027art. 117, primo comma, Cost. e  dell\u0027art  12\nparagrafi 1 e 2 della direttiva  2006/123  relativa  ai  servizi  nel\nmercato interno, nonche\u0027 violazione degli artt. 21, 28 e 30 del RD n.\n1775/1933  disposizioni  statali  di  principio  nella   materia   di\nlegislazione  concorrente  «produzione,  trasporto  e   distribuzione\nnazionale dell\u0027energia», in relazione all\u0027art. 117, terzo comma Cost. \n    Come noto, la materia delle concessioni  di  piccola  derivazione\nidroelettrica, cosi\u0027 come per quelle di grande derivazione, afferisce\nalla potesta\u0027 legislativa  concorrente  in  materia  di  «produzione,\ntrasporto e distribuzione  nazionale  dell\u0027energia»  i  cui  principi\nfondamentali,  per  costante   giurisprudenza   costituzionale,   non\ntollerano  eccezioni  sull\u0027intero  territorio  nazionale  (Cfr.,   da\nultimo, Corte costituzionale, Sentenze nn. 14, 69 e 177 del  2018)  e\nnel cui ambito i principi fondamentali  sono  dettati  dal  succitato\nregio decreto n. 1775/1933 (recante «Testo unico  delle  disposizioni\ndi legge sulle acque e impianti elettrici»),  costituente,  per  quel\nche occupa, parametro statale interposto e, in  specie,  dagli  artt.\n21, 28 e 30. \n    Peraltro,  codesta  Corte  costituzionale  ha  chiarito  in  piu\u0027\noccasioni (ex multis, Cfr. Corte Costituzionale, Sentenze nn. 45  del\n2010 e 401 del 2007) che  la  nozione  di  «concorrenza»  di  cui  al\nsecondo comma, lettera e), dell\u0027art. 117 Cost. «[...]  non  puo\u0027  che\nriflettere quella operante in ambito comunitario». \n    Secondo quanto  previsto  dalla  succitata  normativa  interposta\nstatale, la competenza al rilascio dei rinnovi delle  concessioni  di\npiccola derivazione idroelettrica e\u0027 in  capo  alle  regioni  o  alle\nprovince, ai  sensi  degli  artt.  28  e  30  del  regio  decreto  n.\n1775/1933. \n    In  base  al  combinato  disposto  degli  artt.  28  e  30  sopra\nrichiamati, il rinnovo delle concessioni di  piccole  derivazioni  di\nacqua, con qualunque destinazione, e\u0027 consentito solo previa verifica\nda parte dell\u0027ufficio istruttore dell\u0027effettivo fabbisogno idrico «in\nfunzione  delle  modifiche  dell\u0027estensione   della   superficie   da\nirrigare, dei tipi  di  colture  praticate  anche  a  rotazione,  dei\nrelativi consumi medi e dei metodi di irrigazione adottati». \n    La proroga automatica dettata  dall\u0027art.3  impugnato  esclude  in\nradice ogni tipo di controllo da parte dell\u0027Autorita\u0027  competente  in\nrelazione  alle   ricadute   sfavorevoli   del   mantenimento   della\nconcessione sul fabbisogno idrico generale e per di piu\u0027 in  un\u0027epoca\ncaratterizzata dal susseguirsi di fenomeni siccitosi che impongono un\nattento controllo dell\u0027uso dell\u0027acqua sul territorio. \n    Da questo punto di vista la disposizione viola pertanto le  norme\ninterposte sopra richiamate, da considerare quali principi statali da\nosservare nella materia di legislazione concorrente della  produzione\ndell\u0027energia ex art. 117. Terzo comma Cost. \n    Occorre poi osservare  che,  il  suddetto  art.  30  consente  il\nrinnovo delle concessioni, per una durata che,  di  regola,  in  base\nall\u0027art.  21  del  medesimo  regio  decreto,  e\u0027  prevista  »sino   a\ntrent\u0027anni» e, al  contempo,  stabilisce  che,  in  caso  di  mancato\nrinnovo, lo Stato ha il diritto di ritenere senza  compenso  le  sole\n«[...] opere costruite nell\u0027alveo, sulle sponde  e  sulle  arginature\ndel corso d\u0027acqua, o di obbligare il concessionario a rimuoverle e ad\neseguire a  proprie  spese  i  lavori  necessari  per  il  ripristino\ndell\u0027alveo,  delle  sponde  e  delle  arginature   nelle   condizioni\nrichieste dal pubblico interesse». \n    Pertanto, alla luce  della  vigente  legislazione,  tali  rinnovi\nvengono rilasciati al  concessionario  uscente  al  persistere  delle\ncondizioni di pubblico interesse indicate dalla legge. \n    Tale disposizione, al contempo, non regola tuttavia ne\u0027 la  sorte\ndelle opere realizzate dal concessionario uscente  al  di  fuori  dei\nsiti  sopra  menzionati,  ne\u0027  il  profilo   relativo   all\u0027eventuale\nindennizzo spettante  al  concessionario  uscente  in  considerazione\ndegli investimenti effettuati. \n    Differentemente dalla disciplina che regola le grandi derivazioni\nidroelettriche di cui all\u0027art. 12 del decreto legislativo n.  79/1999\n(recante »Attuazione della direttiva 96/92/CE  recante  norme  comuni\nper il mercato  interno  dell\u0027energia  elettrica»),  la  legislazione\nnazionale non prevede espressamente che i rinnovi per le  concessioni\ndi piccole derivazioni d\u0027acqua  siano  soggetti  all\u0027espletamento  di\napposite gare ad evidenza pubblica. \n    Ciononostante la produzione di energia idroelettrica  costituisce\nun\u0027attivita\u0027 economica, ai  sensi  dell\u0027art.  57  TFUE,  a  cui  sono\napplicabili,  in  via  generale,  i  principi   della   liberta\u0027   di\nstabilimento di cui  all\u0027art.  49  TFUE  e,  piu\u0027  specificamente,  i\nprincipi della direttiva servizi 2006/123/CE, fra i quali l\u0027art.  12,\nparagrafo 1, della citata direttiva, recepito nel nostro  ordinamento\nall\u0027art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010,  n.  59  il  quale\nprevede che «Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per  una\ndeterminata attivita\u0027 sia limitato  per  via  della  scarsita\u0027  delle\nrisorse naturali o delle capacita\u0027 tecniche utilizzabili,  gli  Stati\nmembri  applicano  una  procedura  di  selezione  tra   i   candidati\npotenziali, che presenti garanzie di imparzialita\u0027 e di trasparenza e\npreveda, in particolare,  un\u0027adeguata  pubblicita\u0027  dell\u0027avvio  della\nprocedura e del  suo  svolgimento  e  completamento»  precisando,  al\nparagrafo 2, che  «l\u0027autorizzazione  e\u0027  rilasciata  per  una  durata\nlimitata adeguata e  non  puo\u0027  prevedere  la  procedura  di  rinnovo\nautomatico ne\u0027 accordare altri vantaggi al  prestatore  uscente  o  a\npersone che con tale prestatore abbiano particolari legami». \n    Tali parametri normativi si attagliano perfettamente  anche  alla\npeculiare concessione di  piccola  derivazione  in  commento  essendo\npacifico  che  l\u0027acqua  costituisca  ormai,  purtroppo,  una  risorsa\nnaturale scarsa che, nel caso in cui la  stessa  sia  destinata  alla\nproduzione di energia  elettrica,  si  presta  indubbiamente  al  suo\nsfruttamento economico. \n    Le concessioni del tipo  esaminato  si  qualificano  quindi  come\nautorizzazioni  ad  esercitare  un\u0027attivita\u0027  economica  su   un\u0027area\ndemaniale. \n    Per quanto riguarda l\u0027applicabilita\u0027 dell\u0027art.  49  TFUE  a  tali\nfattispecie sembra utile rammentare che la Corte  di  giustizia,  sin\ndalla  sentenza  7  dicembre  2000,  causa  C-324/98,  Telaustria   e\nTelefonadress,  ha  chiarito  che  qualsiasi  atto  dello  Stato  che\nstabilisce le condizioni alle quali e\u0027 subordinata la prestazione  di\nun\u0027attivita\u0027  economica,  sia  tenuto   a   rispettare   i   principi\nfondamentali del trattato  e,  in  particolare,  i  principi  di  non\ndiscriminazione  in  base  alla  nazionalita\u0027   e   di   parita\u0027   di\ntrattamento, nonche\u0027 l\u0027obbligo di trasparenza che ne deriva. \n    Nell\u0027ottica della  Corte  detto  obbligo  di  trasparenza  impone\nall\u0027autorita\u0027 concedente di assicurare, a favore di  ogni  potenziale\nofferente,  un  «adeguato  livello  di  pubblicita\u0027»   che   consenta\nl\u0027apertura  del  relativo  mercato  alla  concorrenza,   nonche\u0027   il\ncontrollo   sull\u0027imparzialita\u0027   delle    relative    procedure    di\naggiudicazione. \n    La  Corte  ha  inizialmente  elaborato  tale  giurisprudenza  per\ndisciplinare quelle  commesse  pubbliche  che,  per  la  loro  natura\ngiuridica o per le  loro  ridotte  dimensioni,  sono  sottratte  alle\nregole della concorrenza previste dalla normativa europea in tema  di\nappalti pubblici. \n    Si puo\u0027, peraltro, ritenere che le ragioni di fondo alla base  di\ntale giurisprudenza giustifichino  -  come,  del  resto,  chiaramente\nconfermato  dalla  sentenza  Promoimpresa  del   2016   -   la   loro\napplicazione  ad  ogni  fattispecie  (anche  non   avente   carattere\npuramente  negoziale  per  il  diritto  interno)  che  dia  luogo   a\nprestazione  di  attivita\u0027  economiche  o  che  comunque  costituisca\ncondizione per l\u0027esercizio di dette attivita\u0027. (Cfr. CdS Ad. Plen. n.\n17/2021) \n    Detta    attivita\u0027    economica    puo\u0027    essere     d\u0027interesse\ntransfrontaliero, proprio nelle ipotesi  normate  dall\u0027art.  3  LR  n\n.17/2023, nelle quali, ai proventi economici  normalmente  ritraibili\ndalla produzione dell\u0027energia elettrica, si aggiungono  anche  quelli\ndegli  incentivi  statali  di  regola  spalmati  su  un  lungo   arco\ntemporale. \n    La  disposizione  di  cui  all\u0027art.  3  della   legge   regionale\nEmilia-Romagna n. 17/2023, per come formulata, delinea una  specifica\nipotesi di rinnovo  tacito  che  esula  dai  principi  concorrenziali\nsoprarichiamati, consentendo al concessionario  uscente  a  cui,  nel\nfrattempo, e\u0027  stato  riconosciuto  il  diritto  al  percepimento  di\nincentivi,  di  beneficiare  di   una   proroga   della   concessione\noriginaria, in quanto la durata della stessa verrebbe slegata dal suo\noriginario  termine   contrattuale,   in   ragione   del   necessario\nallineamento al periodo di incentivazione. \n    In buona sostanza, viene cosi\u0027 cristallizzato  il  riconoscimento\nimplicito di un rinnovo, in evidente  contrasto  con  i  principi  di\npubblicita\u0027,  trasparenza  e  non  discriminazione   previsti   dalla\nnormativa eurounitaria ed in particolare dall\u0027art. 12 della direttiva\nBolkenstein che, secondo la costante giurisprudenza (Cfr., sul punto,\nCassazione, Sentenza n. 20 I del 2018; Consiglio di  Stato,  Adunanza\nPlenaria, Sentenze nn. 17 e 18 del 2021; Corte di Giustizia, Sentenza\nPromoimpresa  e  a.  C-458/14  e  C-67/15),  costituisce  norma  self\nexecuting dell\u0027ordinamento eurounitario, e, come  tale,  direttamente\napplicabile  con  conseguente  necessita\u0027  di  disapplicazione  della\nnormativa interna contrastante con essa. \n    La Corte di giustizia UE ha infatti statuito che »una proroga  ex\nlege della data di scadenza delle autorizzazioni equivale a  un  loro\nrinnovo automatico, che e\u0027 escluso dai termini stessi  dell\u0027art.  12,\nparagrafo 2, della  direttiva  2006/123  [...]  Inoltre,  la  proroga\nautomatica  (...)  non  consente  di  organizzare  una  procedura  di\nselezione [ai sensi  dell\u0027art.  12,  paragrafo  1,  della  direttiva»\n(sentenza 14 luglio 2016, causa C-458/14, Promoimpresa,  punti  50  e\n51). \n    A completamento  del  suesposto  quadro  normativo,  meritano  di\nessere  ricordati  ulteriori  arresti  giurisprudenziali  che   hanno\nevidenziato la criticita\u0027 dei  rinnovi,  sostanzialmente  automatici,\ndelle concessioni. \n    Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con sentenza del 13\ndicembre 2018, n. 201, ha disapplicato l\u0027art. 30 del regio decreto n.\n1775/1933, a mente del quale «qualora al  termine  della  concessione\npersistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di\npubblico interesse, al concessionario e\u0027  rinnovata  la  concessione,\ncon quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi  e\ndel corso d\u0027acqua si rendessero necessarie». \n    Detto Giudice ha infatti affermato che  tale  disposizione  «deve\nessere disapplicata nella parte in cui  consente  il  rinnovo  di  un\ncontratto di concessione, senza la previa indizione di una procedura,\ntrasparente e  conoscibile,  che  consenta  ai  terzi  che  vi  hanno\ninteresse di formulare  una  proposta  concorrente,  sulla  base  dei\nprincipi   di   derivazione   comunitaria   per   i   quali,   quando\nl\u0027amministrazione attribuisce occasioni di  vantaggio  a  privati  in\nrelazione a beni pubblici la cui disponibilita\u0027  sia  limitata,  deve\nrispettare i principi di  non  discriminazione  e  pari  trattamento,\ncorollari di quello di concorrenza su cui si basa il Trattato UE». \n    La Corte di Cassazione (Sentenza n. 1082 del 16 settembre 2020) e\ncodesta Corte costituzionale (Sentenza n. 10  del  29  gennaio  2021)\nsono intervenute nello stesso senso su questioni analoghe concernenti\nil rinnovo delle concessioni demaniali marittime. \n    In particolare, la Corte di Cassazione,  conformemente  a  quanto\ngia\u0027  ritenuto  dal  TSAP,  ha  disposto  la  disapplicazione   della\ndisciplina nazionale per contrasto  con  l\u0027art.  12  della  direttiva\nBolkestein,    in    quanto    norma    immediatamente     precettiva\ndell\u0027ordinamento eurounitario, precisando  che  «[...]  e\u0027  indubbio,\ndopo la pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 227 del  24\ngiugno 2010), che  l\u0027art.  12  della  Direttiva  Bolkestein e\u0027  self-\nexecuting, cioe\u0027 ha efficacia diretta  nell\u0027ordinamento  degli  Stati\nMembri». \n    Con il parere dell\u0027Autorita\u0027  Garante  della  Concorrenza  e  del\nMercato n. S4219 in merito alla legge  della  Provincia  Autonoma  di\nTrento n. 6/2021, e\u0027 stato evidenziato come il  rilascio  di  piccole\nconcessioni idroelettriche  c.d.  mini-idro,  (con  potenza  nominale\nmedia dell\u0027impianto fino a 3000 kW), al pari  delle  concessioni  per\nimpianti di maggiore potenza, deve avvenire in «applica[zione di] una\nprocedura di selezione  tra  i  candidati  potenziali,  che  presenti\ngaranzie di imparzialita\u0027 e di trasparenza e preveda, in particolare,\nun\u0027adeguata  pubblicita\u0027  dell\u0027avvio  della  procedura  e   del   suo\nsvolgimento  e  completamento»,  in  quanto   gli   enti   competenti\nrilasciano un titolo autorizzativo allo svolgimento  di  un\u0027attivita\u0027\neconomica il cui accesso e\u0027 limitato dalla  scarsita\u0027  della  risorsa\nnaturale necessaria al suo esercizio. \n    Detta  Autorita\u0027  e\u0027  pervenuta  quindi  alla   conclusione   che\nl\u0027assegnazione  o  riassegnazione  delle   concessioni   di   piccola\nderivazione idroelettrica, in assenza di una procedura selettiva  tra\ni vari  richiedenti,  organizzata  nel  rispetto  degli  inderogabili\nprincipi di trasparenza, pubblicita\u0027 e parita\u0027 di  accesso,  si  pone\ninfatti in contrasto con i principi euro-unitari e nazionali a tutela\ne  promozione  della  concorrenza,  la  cui  osservanza   condiziona,\ncomunque,  la  legittimita\u0027   costituzionale   dell\u0027esercizio   della\ncompetenza normativa delle Province  autonome  (e  a  maggiore  anche\nquella delle regioni a statuto ordinario). \n    La medesima AGCM con il parere del 31 gennaio 2024 Rif. n. S4867,\nsi e\u0027 pronunciata proprio in merito alla legge  regionale  della  cui\nlegittimita\u0027 si controverte  nel  presente  giudizio,  segnalando  la\npossibile  incostituzionalita\u0027  dell\u0027art.  3  quivi   impugnato   per\nviolazione dei principi dell\u0027ordinamento euro-unitario in materia  di\nassegnazione  delle  concessioni  di  derivazioni  d\u0027acqua  a   scopo\nidroelettrico (art. 117, comma  1,  Cost.)  e  per  violazione  della\ncompetenza statale esclusiva in materia di «concorrenza»  (art.  117,\ncomma 2, lettera e) Cost). \n    Con la  segnalazione  AS17223  la  medesima  AGCM  ha,  altresi\u0027,\nevidenziato il contrasto con i principi a tutela e  promozione  della\nconcorrenza e di liberta\u0027 di  stabilimento,  nonche\u0027  con  l\u0027art.  12\ndella direttiva 2006/123/CE, delle normative regionali facenti rinvio\nal procedimento di rinnovo automatico delle concessioni in  scadenza,\ndi cui al combinato disposto degli artt. 28 e 30 del regio decreto n.\n1775/1933. \n    L\u0027Autorita\u0027 ha costantemente ribadito che,  alla  scadenza,  ogni\nproroga,  che  non  sia  meramente  funzionale  all\u0027espletamento  dei\nprocessi competitivi di selezione del nuovo concessionario, contrasti\ncon  la  disciplina  eurounitaria  e  con  i  principi  di   apertura\nconcorrenziale del mercato, traducendosi in un  ingiustificato  favor\nper il gestore uscente. \n    Merita di essere infine  richiamata  la  segnalazione  dell\u0027AGCM,\nAS1730  del  22  marzo  2021,   contenente   «Proposte   di   riforma\nconcorrenziale ai fini della  legge  annuale  per  il  mercato  e  la\nconcorrenza - anno 2021», che e\u0027 culminata nell\u0027adozione da parte del\nParlamento della legge n. 118/2022. \n    Tale  segnalazione  ha  infatti  auspicato  l\u0027adozione   di   una\nprocedura equa, non  discriminatoria  e  trasparente  come  modalita\u0027\nordinaria di assegnazione delle concessioni, con garanzia di  massima\npartecipazione e di parita\u0027 di condizioni. Ha,  inoltre,  evidenziato\nil  problema  legato  al  possibile   conflitto   di   interessi   in\nconsiderazione della frequente  coincidenza,  in  capo  a  regione  o\nprovincia autonoma, dei ruoli di legislatore, stazione  appaltante  e\ngestore uscente. \n    Occorre inoltre osservare che,  il  sacrificio  della  disciplina\ndella  concorrenza  operato  dal   legislatore   regionale   con   la\ndisposizione  impugnata,  che  mira  ad  allineare  la  durata  della\nconcessione al periodo di incentivazione degli impianti,  non  appare\nnemmeno controbilanciato dalla tutela di rilevanti interessi pubblici\nquali,  ad  esempio,  la  promozione  di  interventi  di  risanamento\nambientale, di investimenti funzionali a una  migliore  conservazione\ndegli invasi (anche per far fronte a eventi  siccitosi),  nonche\u0027  la\ngaranzia della salvaguardia dei livelli occupazionali. \n    Sul punto, si evidenzia che l\u0027esigenza di promuovere investimenti\nnel  settore  della  produzione  di  energia  idroelettrica  nel  suo\ncomplesso e\u0027 stata debitamente considerata dalla Commissione  europea\nin sede di archiviazione della procedura di infrazione n.  2011/20162\n(in tema di mancata messa a  gara  delle  concessioni  idroelettriche\nscadute), che, seppur relativa a concessioni  di  grande  derivazione\nidroelettrica, appare  estensibile  anche  al  caso  delle  «piccole»\nconcessioni. \n    Appare  d\u0027altronde  irragionevole  la  scelta  di  accordare   al\nconcessionario il beneficio della proroga automatica dal momento  che\nil regime incentivante, accordato per un tempo  eccedente  la  durata\ndella concessione in corso di efficacia, si riferisce all\u0027impianto  e\nnon alla figura del concessionario  in  quanto  tale  (tanto  che  la\nstessa  normativa  fa  riferimento  agli  incentivi  «connessi   alla\nderivazione») e,  dunque,  puo\u0027  al  piu\u0027  rappresentare  un  aspetto\ndell\u0027offerta  per  l\u0027aggiudicazione  della  gara   bandita   per   la\nriassegnazione della concessione, non  potendosi  invece  l\u0027ulteriore\nmargine di arricchimento  per  l\u0027operatore  incumbent,  che  ha  gia\u0027\nammortizzato  i  costi  dell\u0027investimento  parametrato  alla   durata\noriginaria della concessione. \n    Tutto cio\u0027 premesso, appare evidente che  l\u0027art.  3  della  legge\nregionale di cui trattasi e\u0027 idoneo a  produrre  effetti  restrittivi\ndella concorrenza nella parte in cui allinea la durata dei  contratti\ndi concessione  al  periodo  «incentivante  di  riconoscimento  degli\nincentivi» che il concessionario abbia eventualmente ottenuto per  la\nproduzione di energia elettrica connessa alla derivazione. \n    Con queste modalita\u0027 la legge regionale dispone,  di  fatto,  una\nproroga delle concessioni esistenti, in violazione  dei  principi  di\nparita\u0027 di trattamento, concorrenza e non discriminazione. \n      2) Violazione dell\u0027art. 117, secondo comma,  lett.  e),  Cost.,\nper violazione della  competenza  esclusiva  statale  in  materia  di\ntutela della concorrenza. \n    L\u0027Art.  3  della  LR  impugnata  nel  presente  giudizio   appare\nillegittimo  anche  perche\u0027  adottato  in  violazione  delle   regole\ncostituzionali di riparto della competenza legislativa tra lo Stato e\nle Regioni e le Provincie Autonome che assegnano unicamente al  primo\nil potere di disciplinare la materia di «tutela  della  concorrenza»,\ndi cui all\u0027art. 117 comma 2, lettera e), Cost.. \n    Detta materia, per pacifica  giurisprudenza,  ha  infatti  natura\ntrasversale, stante il  carattere  finalistico  della  medesima,  con\nconseguente possibilita\u0027 di influire su altre materie attribuite alla\ncompetenza legislativa concorrente o residuale delle  Regioni  (Cfr.,\nex multis, Corte Costituzionale, Sentenze nn. 93  del  2017,  38  del\n2013, 299 del 2012, 28 del 2014, 16 del 2021 e n. 39 del 2020). \n    L\u0027accesso degli operatori economici al mercato dell\u0027energia  deve\navvenire in base a condizioni uniformi sul territorio nazionale. \n    Spetta dunque solo al legislatore statale definire le regole  che\ndisciplinano l\u0027espletamento della gara ad  evidenza  pubblica  per  i\ncasi di scadenza, decadenza, rinuncia  o  revoca  di  concessione  di\ngrande derivazione d\u0027acqua per uso idroelettrico (C.  Cost.  sentenze\nn. 1 del 2008 n. 339 del 2011, n. 1 del 2008 e n.  401  del  2007)  -\nrientrano nella materia «tutela  della  concorrenza»,  di  competenza\nesclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.). \n    Ad analoghe conclusioni si puo\u0027 pervenire  con  riferimento  alle\npiccole concessioni idroelettriche. \n\n \n                                P.Q.M. \n \n    Voglia   codesta   Ecc.ma   Corte   dichiarare   l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale  dell\u0027art.  3  della  legge  regionale  della  Regione\nEmilia-Romagna n. 17/2023, recante «Disposizioni collegate alla legge\nregionale di stabilita\u0027 per l\u0027anno 2024»  pubblicata  sul  BUR  Parte\nPrima - N. 364 del 28 dicembre 2023, per  violazione  dell\u0027art.  117,\nprimo comma, Cost. (che impone alle Regioni di esercitare la potesta\u0027\nlegislativa anche nel rispetto dei vincoli derivanti dall\u0027ordinamento\neurounitario, nella fattispecie con la direttiva 2006/123 relativa ai\nservizi nel mercato interno, con particolare riferimento all\u0027art. 12,\nparagrafi 1 e 2),  nonche\u0027  dell\u0027art.  117,  terzo  comma  Cost.  per\nviolazione dei principi  fondamentali  delle  materia  fissati  dagli\nartt. 21, 28 e 30 RD n. 1775/1933, ed infine dell\u0027art.  117,  secondo\ncomma, lett. e), Cost., per  violazione  della  competenza  esclusiva\nstatale  in  materia  di  tutela   della   concorrenza,   in   quanto\nsuscettibile di  pregiudicare  i  principi  di  proporzionalita\u0027,  di\nparita\u0027 di trattamento, di massima partecipazione e  trasparenza  che\ndevono governare anche le procedure di selezione dei concessionari di\nderivazioni d\u0027acqua a uso idroelettrico. \n    Con l\u0027originale notificato del ricorso si depositeranno: \n      1. estratto  della  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  21\nfebbraio 2024; \n      2. copia della legge regionale impugnata; \n      3. rapporto del Dipartimento degli affari regionali. \n      Con ogni salvezza. \n        Roma, 23 febbraio 2024 \n \n                   L\u0027Avvocato dello Stato: Aiello","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione Emilia-Romagna","contenzioso":"","deposito_cost":"02/04/2024"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"lrer","articolo_legge":"3","data_legge":"28/12/2023","data_nir":"2023-12-28","numero_legge":"17","comma":"","denominazione_legge":"legge della Regione Emilia Romagna","denominazione_nesso":"aggiuntivo del","denominazione_attributo":"","id":"24333","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrer","articolo_legge":"10","data_legge":"23/12/2004","data_nir":"2004-12-23","numero_legge":"26","comma":"2","denominazione_legge":"legge della Regione Emilia Romagna","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24345","unique_identifier":""}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"32694","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"32692","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"32693","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"3","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"32695","tipo_legge":"rd","descrizione_costit":"regio decreto","data":"11/12/1933","data_nir":"1933-12-11","numero_parametro":"1775","articolo_impugnato":"21","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art21"},{"id_parametro":"32697","tipo_legge":"rd","descrizione_costit":"regio decreto","data":"11/12/1933","data_nir":"1933-12-11","numero_parametro":"1775","articolo_impugnato":"28","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art28"},{"id_parametro":"32696","tipo_legge":"rd","descrizione_costit":"regio decreto","data":"11/12/1933","data_nir":"1933-12-11","numero_parametro":"1775","articolo_impugnato":"30","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art30"},{"id_parametro":"32731","tipo_legge":"000049","descrizione_costit":"Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"49","comma":"","descrizione_nesso":""},{"id_parametro":"32698","tipo_legge":"000074","descrizione_costit":"direttiva UE","data":"12/12/2006","data_nir":"2006-12-12","numero_parametro":"123","articolo_impugnato":"12","comma":"","descrizione_nesso":""},{"id_parametro":"32699","tipo_legge":"000074","descrizione_costit":"direttiva UE","data":"12/12/2006","data_nir":"2006-12-12","numero_parametro":"123","articolo_impugnato":"12","comma":"","descrizione_nesso":""}]}}"
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