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"{"total":193,"display":20,"page":1573,"resultsOrdinanze":[{"anno":"2025","numero":"170","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di Firenze","oggetto":"\u003cp\u003eProcesso penale – Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta – Assenza dell’imputato – Remissione di querela – Provvedimenti del giudice – Mancata previsione che, se le ricerche dell’imputato ex art.\u0026nbsp;420-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 5, cod. proc. pen. hanno dato esito negativo, nel caso di intervenuta remissione di querela il giudice emette sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per remissione di querela (anziché sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato), senza condanna del querelato al pagamento delle spese del procedimento.\u003c/p\u003e\u003cp\u003eIn subordine: Processo penale – Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta – Assenza dell’imputato – Remissione di querela – Provvedimenti del giudice – Ipotesi in cui l’imputato, per quanto non a conoscenza del processo, abbia avuto notizia formale del procedimento in fase d’indagine – Mancata previsione che, se le ricerche dell’imputato ex art. 420-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 5, cod. proc. pen. hanno dato esito negativo, nel caso di intervenuta remissione di querela il giudice emette sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per remissione di querela (anziché sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato).\u003c/p\u003e\u003cp\u003eIn ulteriore subordine: Processo penale – Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta – Assenza dell’imputato – Remissione di querela – Provvedimenti del giudice – Mancata previsione che, se le ricerche dell’imputato ex art. 420-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 5, cod. proc. pen. hanno dato esito negativo, nel caso di intervenuta remissione di querela il giudice possa emettere sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per remissione di querela (anziché sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato), senza condanna del querelato al pagamento delle spese del procedimento, qualora l’importo di tali spese renda manifestamente irragionevole la prosecuzione delle ricerche dell’imputato.\u003c/p\u003e","fissato":"","sommario_gu":"\u003cp\u003eProcesso penale – Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta – Assenza dell’imputato – Remissione di querela – Provvedimenti del giudice – Mancata previsione che, se le ricerche dell’imputato ex art.\u0026nbsp;420-bis, comma 5, cod. proc. pen. hanno dato esito negativo, nel caso di intervenuta remissione di querela il giudice emette sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per remissione di querela (anziché sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato), senza condanna del querelato al pagamento delle spese del procedimento.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eIn subordine: Processo penale – Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta – Assenza dell’imputato – Remissione di querela – Provvedimenti del giudice – Ipotesi in cui l’imputato, per quanto non a conoscenza del processo, abbia avuto notizia formale del procedimento in fase d’indagine – Mancata previsione che, se le ricerche dell’imputato ex art. 420-bis, comma 5, cod. proc. pen. hanno dato esito negativo, nel caso di intervenuta remissione di querela il giudice emette sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per remissione di querela (anziché sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato).\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eIn ulteriore subordine: Processo penale – Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta – Assenza dell’imputato – Remissione di querela – Provvedimenti del giudice – Mancata previsione che, se le ricerche dell’imputato ex art. 420-bis, comma 5, cod. proc. pen. hanno dato esito negativo, nel caso di intervenuta remissione di querela il giudice possa emettere sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per remissione di querela (anziché sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato), senza condanna del querelato al pagamento delle spese del procedimento, qualora l’importo di tali spese renda manifestamente irragionevole la prosecuzione delle ricerche dell’imputato.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Codice penale, art. 155; codice di procedura penale, artt. 420-quater, comma 1, e 554-bis, comma 2, (e, in subordine, art. 554-ter, comma 1, del medesimo codice).\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"169","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Corte dei conti","oggetto":"\u003cp\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003eBilancio e contabilità pubblica – Norme della Regione Liguria – Agenzia regionale per la protezione dell\u0027ambiente ligure (ARPAL) – Finanziamento – Previsione di un finanziamento ordinario annuale a valere sulle risorse del fondo regionale sanitario di parte corrente.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e","fissato":"","sommario_gu":"\u003cp\u003eBilancio e contabilità pubblica – Norme della Regione Liguria – Agenzia regionale per la protezione dell\u0027ambiente ligure (ARPAL) – Finanziamento – Previsione di un finanziamento ordinario annuale a valere sulle risorse del fondo regionale sanitario di parte corrente.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Legge della Regione Liguria 4 agosto 2006, n. 20\u0026nbsp;(Nuovo ordinamento dell\u0027Agenzia Regionale per la Protezione dell\u0027Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale), art. 26, comma 1, lettera a).\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"168","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale amministrativo regionale per il Lazio","oggetto":"\u003cp\u003eEnergia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Modifiche al decreto legislativo n. 199 del 2021 – Disposizioni finalizzate a limitare l’uso del suolo agricolo – Previsione che l\u0027installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell\u0027area occupata, c), incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati, \u003cem\u003ec-bis\u003c/em\u003e), \u003cem\u003ec-bis.1\u003c/em\u003e), e \u003cem\u003ec-ter\u003c/em\u003e), numeri 2) e 3), del comma 8 dell’art. 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 – Previsione che il primo periodo del comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dell’art. 20 di tale decreto legislativo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell\u0027art. 31 del predetto decreto nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR – Previsione che l’art. 20, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, primo periodo, del decreto legislativo, n. 199 del 2021, introdotto dal comma 1 dell’art. 5 del decreto-legge n. 63 del 2024, come convertito, non si applica ai progetti per i quali, alla relativa data di entrata in vigore, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all\u0027ottenimento dei titoli per la costruzione e l\u0027esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi – Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili – Previsione che gli interventi di cui all\u0027art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2024 sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel rispetto di quanto previsto all\u0027art. 20, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del decreto legislativo n. 199 del 2021.\u003c/p\u003e","fissato":"","sommario_gu":"\u003cp\u003eEnergia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Modifiche al decreto legislativo n. 199 del 2021 – Disposizioni finalizzate a limitare l’uso del suolo agricolo – Previsione che l\u0027installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell\u0027area occupata, c), incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati, c-bis), c-bis.1), e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 dell’art. 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 – Previsione che il primo periodo del comma 1-bis dell’art. 20 di tale decreto legislativo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell\u0027art. 31 del predetto decreto nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR – Previsione che l’art. 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo, n. 199 del 2021, introdotto dal comma 1 dell’art. 5 del decreto-legge n. 63 del 2024, come convertito, non si applica ai progetti per i quali, alla relativa data di entrata in vigore, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all\u0027ottenimento dei titoli per la costruzione e l\u0027esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi – Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili – Previsione che gli interventi di cui all\u0027art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2024 sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel rispetto di quanto previsto all\u0027art. 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 199 del 2021.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 (Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell\u0027acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2024, n. 101, art. 5, commi 1 e 2; decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell\u0027articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118), art. 2, comma 2, primo periodo.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"167","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di Torino","oggetto":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003eCittadinanza – Acquisizione della cittadinanza italiana in ragione del criterio della discendenza (cosiddetto \u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003eiure sanguinis\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e)\u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003e \u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e– Modifiche alla legge n. 91 del 1992 – Preclusione all’acquisizione della cittadinanza italiana in base al criterio della discendenza per i soggetti, discendenti da cittadino italiano, nati all’estero e in possesso di altra cittadinanza – Applicabilità della preclusione ai nati all’estero anche prima dell’entrata in vigore dell’art. 3-\u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003ebis \u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003edella legge n. 91 del 1992, introdotto dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 – Deroghe nel caso di riconoscimento, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda di accertamento della cittadinanza presentata (in via amministrativa o giurisdizionale) non oltre le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025.\u0026nbsp;\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e","fissato":"","sommario_gu":"\u003cp\u003eCittadinanza – Acquisizione della cittadinanza italiana in ragione del criterio della discendenza (cosiddetto iure sanguinis) – Modifiche alla legge n. 91 del 1992 – Preclusione all’acquisizione della cittadinanza italiana in base al criterio della discendenza per i soggetti, discendenti da cittadino italiano, nati all’estero e in possesso di altra cittadinanza – Applicabilità della preclusione ai nati all’estero anche prima dell’entrata in vigore dell’art. 3-bis della legge n. 91 del 1992, introdotto dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 – Deroghe nel caso di riconoscimento, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda di accertamento della cittadinanza presentata (in via amministrativa o giurisdizionale) non oltre le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), art. 3-bis, introdotto dall’art.1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 74. \u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"166","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di Firenze","oggetto":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003ePatrocinio a spese dello Stato – Condizioni per l’ammissione – Presunzione di superamento dei limiti di reddito per l\u0027accesso al beneficio\u0026nbsp;per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per determinati reati – Denunciata previsione che ricomprende anche\u0026nbsp;i soggetti condannati con sentenza definitiva per i reati di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, diversi dall’ipotesi di cui al comma 5, ove ricorrano le ipotesi aggravate di cui all’art. 80, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIn subordine: Patrocinio a spese dello Stato – Condizioni per l’ammissione – Presunzione di superamento dei limiti di reddito per l\u0027accesso al beneficio\u0026nbsp;per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per determinati reati – Denunciata previsione che ricomprende anche\u0026nbsp;i soggetti condannati con sentenza definitiva per i reati di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, diversi dall’ipotesi di cui al comma 5, ove ricorra taluna delle ipotesi aggravate di cui all’art. 80, comma 1, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del d.P.R. n. 309 del 1990.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIn ulteriore subordine: Patrocinio a spese dello Stato – Condizioni per l’ammissione – Presunzione di superamento dei limiti di reddito per l\u0027accesso al beneficio per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per determinati reati –\u0026nbsp;Denunciata previsione che ricomprende anche\u0026nbsp;i soggetti condannati con sentenza definitiva per il reato di cui all’art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, ove ricorra taluna delle\u0026nbsp;ipotesi aggravate di cui all’art. 80, comma 1, lettere\u003cem\u003e a\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del d.P.R. n. 309 del 1990.\u003c/p\u003e","fissato":"","sommario_gu":"\u003cp\u003ePatrocinio a spese dello Stato – Condizioni per l’ammissione – Presunzione di superamento dei limiti di reddito per l\u0027accesso al beneficio\u0026nbsp;per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per determinati reati – Denunciata previsione che ricomprende anche\u0026nbsp;i soggetti condannati con sentenza definitiva per i reati di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, diversi dall’ipotesi di cui al comma 5, ove ricorrano le ipotesi aggravate di cui all’art. 80, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eIn subordine: Patrocinio a spese dello Stato – Condizioni per l’ammissione – Presunzione di superamento dei limiti di reddito per l\u0027accesso al beneficio\u0026nbsp;per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per determinati reati – Denunciata previsione che ricomprende anche\u0026nbsp;i soggetti condannati con sentenza definitiva per i reati di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, diversi dall’ipotesi di cui al comma 5, ove ricorra taluna delle ipotesi aggravate di cui all’art. 80, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 309 del 1990.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eIn ulteriore subordine: Patrocinio a spese dello Stato – Condizioni per l’ammissione – Presunzione di superamento dei limiti di reddito per l\u0027accesso al beneficio per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per determinati reati –\u0026nbsp;Denunciata previsione che ricomprende anche\u0026nbsp;i soggetti condannati con sentenza definitiva per il reato di cui all’art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, ove ricorra taluna delle\u0026nbsp;ipotesi aggravate di cui all’art. 80, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 309 del 1990.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (\"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)\"), art. 76, comma 4-bis.\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"165","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di Cassino","oggetto":"\u003cp\u003eReati e pene – Cause di non punibilità – Particolare tenuità del fatto – Omessa previsione che l’offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto, consumato o tentato, previsto dall’art. 629, primo comma, cod. pen.\u003c/p\u003e","fissato":"","sommario_gu":"\u003cp\u003eReati e pene – Cause di non punibilità – Particolare tenuità del fatto – Omessa previsione che l’offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto, consumato o tentato, previsto dall’art. 629, primo comma, cod. pen.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Codice penale, art. 131-bis, terzo comma, numero 3.\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"164","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale amministrativo regionale per il Lazio","oggetto":"\u003cp\u003eEnergia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Modifiche al decreto legislativo n. 199 del 2021 - Disposizioni finalizzate a limitare l’uso del suolo agricolo – Previsione che l\u0027installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere: \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell\u0027area occupata; \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati; \u003cem\u003ec-bis\u003c/em\u003e); \u003cem\u003ec-bis.1\u003c/em\u003e); e \u003cem\u003ec-ter\u003c/em\u003e), numeri 2) e 3), del comma 8 dell’art. 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 – Previsione che il primo periodo del comma \u003cem\u003e1-bis\u003c/em\u003e dell’art. 20 di tale decreto legislativo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell\u0027art. 31 del predetto decreto nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR – Previsione che l’art. 20, comma 1-\u003cem\u003ebis,\u003c/em\u003e primo periodo, del decreto legislativo, n. 199 del 2021, introdotto dal comma 1 dell’art. 5 del decreto-legge n. 63 del 2024, come convertito, non si applica ai progetti per i quali, alla relativa data di entrata in vigore, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all\u0027ottenimento dei titoli per la costruzione e l\u0027esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi – Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili – Previsione che gli interventi di cui all\u0027art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2024 sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel rispetto di quanto previsto all\u0027art. 20, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del decreto legislativo n. 199 del 2021.\u003c/p\u003e","fissato":"","sommario_gu":"\u003cp\u003eEnergia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Modifiche al decreto legislativo n. 199 del 2021 – Disposizioni finalizzate a limitare l’uso del suolo agricolo – Previsione che l\u0027installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere: a) limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell\u0027area occupata; c) incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati; c-bis); c-bis.1); e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 dell’art. 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 – Previsione che il primo periodo del comma 1-bis dell’art. 20 di tale decreto legislativo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell\u0027art. 31 del predetto decreto nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR – Previsione che l’art. 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo, n. 199 del 2021, introdotto dal comma 1 dell’art. 5 del decreto-legge n. 63 del 2024, come convertito, non si applica ai progetti per i quali, alla relativa data di entrata in vigore, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all\u0027ottenimento dei titoli per la costruzione e l\u0027esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi – Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili – Previsione che gli interventi di cui all\u0027art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2024 sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel rispetto di quanto previsto all\u0027art. 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 199 del 2021.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 (Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell\u0027acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2024, n. 101, art. 5, commi 1 e 2; decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell\u0027articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118), art. 2, comma 2, primo periodo.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"163","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di Trento","oggetto":"\u003cp\u003ePrevidenza – Pensioni – Riconoscimento negli anni 2023-2024 di una rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo di proporzionalità stabilito dall\u0027art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998 – Denunciate previsioni che ne dispongono la perequazione automatica secondo le percentuali previste, ma calcolate “con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi” (c.d. sistema “a blocchi”), anziché sulle distinte “fasce di importo” degli stessi trattamenti (c.d. sistema “a scaglioni”), come prescritto dalla regola generale di raffreddamento della rivalutazione pensionistica di cui all’art. 1, comma 478 della legge n. 160 del 2019.\u003c/p\u003e","fissato":"","sommario_gu":"\u003cp\u003ePrevidenza – Pensioni – Riconoscimento negli anni 2023-2024 di una rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo di proporzionalità stabilito dall\u0027art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998 – Denunciate previsioni che ne dispongono la perequazione automatica secondo le percentuali previste, ma calcolate “con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi” (c.d. sistema “a blocchi”), anziché sulle distinte “fasce di importo” degli stessi trattamenti (c.d. sistema “a scaglioni”), come prescritto dalla regola generale di raffreddamento della rivalutazione pensionistica di cui all’art. 1, comma 478 della legge n. 160 del 2019.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0027anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) art. 1, comma 309; legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0027anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), art. 1, comma 135.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"162","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Corte d\u0027appello di Lecce","oggetto":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eProcesso penale – Impugnazioni – Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per prescrizione – Denunciata previsione, secondo il diritto vivente (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 30 gennaio 2020, n. 13539), che quando è stata ordinata la confisca urbanistica di cui all’art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, il giudice di appello (o la Corte di cassazione), nel dichiarare estinto per prescrizione il reato di lottizzazione abusiva di cui all’art. 44, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), del medesimo decreto, decide sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","fissato":"","sommario_gu":"\u003cp\u003eProcesso penale – Impugnazioni – Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per prescrizione – Denunciata previsione, secondo il diritto vivente (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 30 gennaio 2020, n. 13539), che quando è stata ordinata la confisca urbanistica di cui all’art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, il giudice di appello (o la Corte di cassazione), nel dichiarare estinto per prescrizione il reato di lottizzazione abusiva di cui all’art. 44, comma 1, lettera c), del medesimo decreto, decide sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Codice di procedura penale, art. 578-bis.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"161","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna","oggetto":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eEnergia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione Autonoma Sardegna – Disposizioni per l\u0027individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all\u0027installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) – Previsione che individua tali aree al fine di favorire la transizione ecologica, energetica e climatica nel rispetto delle disposizioni di cui all\u0027art. 9, primo e secondo periodo, della Costituzione nonché delle disposizioni di cui all\u0027art. 3, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), \u003cem\u003em\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003en\u003c/em\u003e), art. 4, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), dello Statuto speciale per la Sardegna e delle relative norme di attuazione nonché secondo un criterio pianificatorio di sistema che tenga in considerazione la pianificazione energetica e quella di governo del territorio – Previsione che è vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11 dell\u0027art. 1 della legge regionale n. 20 del 2024 – Previsione che tale divieto si applica anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso al momento dell\u0027entrata in vigore della medesima legge regionale – Previsione che non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell\u0027entrata in vigore della legge regionale n. 20 del 2024, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l\u0027attuazione – Previsione che i provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia – Previsione che sono fatti salvi i provvedimenti aventi ad oggetto impianti che hanno già comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi – Previsione che, qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso sia nelle aree definite idonee sia nelle aree definite non idonee, prevale il criterio di non idoneità.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","fissato":"","sommario_gu":"\u003cp\u003eEnergia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione Autonoma Sardegna – Disposizioni per l\u0027individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all\u0027installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) – Previsione che individua tali aree al fine di favorire la transizione ecologica, energetica e climatica nel rispetto delle disposizioni di cui all\u0027art. 9, primo e secondo periodo, della Costituzione nonché delle disposizioni di cui all\u0027art. 3, lettera f), m) ed n), art. 4, lettera e), dello Statuto speciale per la Sardegna e delle relative norme di attuazione nonché secondo un criterio pianificatorio di sistema che tenga in considerazione la pianificazione energetica e quella di governo del territorio – Previsione che è vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11 dell\u0027art. 1 della legge regionale n. 20 del 2024 – Previsione che tale divieto si applica anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso al momento dell\u0027entrata in vigore della medesima legge regionale – Previsione che non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell\u0027entrata in vigore della legge regionale n. 20 del 2024, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l\u0027attuazione – Previsione che i provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia – Previsione che sono fatti salvi i provvedimenti aventi ad oggetto impianti che hanno già comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi – Previsione che, qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso sia nelle aree definite idonee sia nelle aree definite non idonee, prevale il criterio di non idoneità.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20 (Misure urgenti per l\u0027individuazione di aree e superfici\u0026nbsp;idonee e non idonee all\u0027installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi) artt. 1, commi, 1, lettera a), 5, 7, e Allegati A, B, C, D ed E.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"160","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna","oggetto":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eEnergia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione Autonoma Sardegna – Disposizioni per l\u0027individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all\u0027installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) – Previsione che individua tali aree al fine di favorire la transizione ecologica, energetica e climatica nel rispetto delle disposizioni di cui all\u0027art. 9, primo e secondo periodo, della Costituzione nonché delle disposizioni di cui all\u0027art. 3, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), \u003cem\u003em\u003c/em\u003e) ed \u003cem\u003en\u003c/em\u003e), art. 4, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), dello Statuto speciale per la Sardegna e delle relative norme di attuazione nonché secondo un criterio pianificatorio di sistema che tenga in considerazione la pianificazione energetica e quella di governo del territorio – Previsione che è vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11 dell\u0027art. 1 della legge regionale n. 20 del 2024 – Previsione che tale divieto si applica anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso al momento dell\u0027entrata in vigore della medesima legge regionale – Previsione che non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell\u0027entrata in vigore della legge regionale n. 20 del 2024, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l\u0027attuazione – Previsione che i provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia – Previsione che sono fatti salvi i provvedimenti aventi ad oggetto impianti che hanno già comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi – Previsione che, qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso sia nelle aree definite idonee sia nelle aree definite non idonee, prevale il criterio di non idoneità.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","fissato":"","sommario_gu":"\u003cp\u003eEnergia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione Autonoma Sardegna – Disposizioni per l\u0027individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all\u0027installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) – Previsione che individua tali aree al fine di favorire la transizione ecologica, energetica e climatica nel rispetto delle disposizioni di cui all\u0027art. 9, primo e secondo periodo, della Costituzione nonché delle disposizioni di cui all\u0027art. 3, lettera f), m) ed n), art. 4, lettera e), dello Statuto speciale per la Sardegna e delle relative norme di attuazione nonché secondo un criterio pianificatorio di sistema che tenga in considerazione la pianificazione energetica e quella di governo del territorio – Previsione che è vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11 dell\u0027art. 1 della legge regionale n. 20 del 2024 – Previsione che tale divieto si applica anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso al momento dell\u0027entrata in vigore della medesima legge regionale – Previsione che non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell\u0027entrata in vigore della legge regionale n. 20 del 2024, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l\u0027attuazione – Previsione che i provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia – Previsione che sono fatti salvi i provvedimenti aventi ad oggetto impianti che hanno già comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi – Previsione che, qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso sia nelle aree definite idonee sia nelle aree definite non idonee, prevale il criterio di non idoneità. \u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Legge della Regione Autonoma 5 dicembre 2024, n. 20 (Misure urgenti per l\u0027individuazione di aree e superfici\u0026nbsp;idonee e non idonee all\u0027installazione e promozione di impianti a fonti\u0026nbsp;di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti\u0026nbsp;autorizzativi) artt. 1, commi, 1, lettera a), 5, 7, e Allegati A, B, C, D ed E.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"159","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna","oggetto":"\u003cp\u003eEnergia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione Autonoma Sardegna – Disposizioni per l\u0027individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all\u0027installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) –\u0026nbsp;Previsione che individua tali aree al fine di favorire la transizione ecologica, energetica e climatica nel rispetto delle disposizioni di cui all\u0027art. 9, primo e secondo periodo, della Costituzione nonché delle disposizioni di cui all\u0027art. 3, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), \u003cem\u003em\u003c/em\u003e) ed \u003cem\u003en\u003c/em\u003e), art. 4, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), dello Statuto speciale per la Sardegna e delle relative norme di attuazione nonché secondo un criterio pianificatorio di sistema che tenga in considerazione la pianificazione energetica e quella di governo del territorio – Previsione che è vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee come individuate dagli allegati \u003cem\u003eA, B, C, D, E\u003c/em\u003e e dai commi 9 e 11 dell\u0027art. 1 della legge regionale n. 20 del 2024 – Previsione che tale divieto si applica anche agli impianti e agli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso al momento dell\u0027entrata in vigore della medesima legge regionale – Previsione che non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell\u0027entrata in vigore della legge regionale n. 20 del 2024, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l\u0027attuazione – Previsione che i provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia – Previsione che sono fatti salvi i provvedimenti aventi ad oggetto impianti che hanno già comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi – Previsione che, qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso sia nelle aree definite idonee sia nelle aree definite non idonee, prevale il criterio di non idoneità.\u003c/p\u003e","fissato":"","sommario_gu":"\u003cp\u003eEnergia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione Autonoma Sardegna – Disposizioni per l\u0027individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all\u0027installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) –\u0026nbsp;Previsione che individua tali aree al fine di favorire la transizione ecologica, energetica e climatica nel rispetto delle disposizioni di cui all\u0027art. 9, primo e secondo periodo, della Costituzione nonché delle disposizioni di cui all\u0027art. 3, lettera f), m) ed n), art. 4, lettera e), dello Statuto speciale per la Sardegna e delle relative norme di attuazione nonché secondo un criterio pianificatorio di sistema che tenga in considerazione la pianificazione energetica e quella di governo del territorio – Previsione che è vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11 dell\u0027art. 1 della legge regionale n. 20 del 2024 – Previsione che tale divieto si applica anche agli impianti e agli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso al momento dell\u0027entrata in vigore della medesima legge regionale – Previsione che non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell\u0027entrata in vigore della legge regionale n. 20 del 2024, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l\u0027attuazione – Previsione che i provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia – Previsione che sono fatti salvi i provvedimenti aventi ad oggetto impianti che hanno già comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi – Previsione che, qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso sia nelle aree definite idonee sia nelle aree definite non idonee, prevale il criterio di non idoneità.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20 (Misure urgenti per l\u0027individuazione di aree e superfici\u0026nbsp;idonee e non idonee all\u0027installazione e promozione di impianti a fonti\u0026nbsp;di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti\u0026nbsp;autorizzativi), art.1, commi 1, lettera a), 5, 7, e Allegati A, B, C, D ed E.\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"158","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di Livorno","oggetto":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003ePatrocinio a spese dello Stato – Mediazione finalizzata alle controversie civili e commerciali – Previsione che la parte ammessa al patrocinio nomina un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell\u0027ordine del luogo dove ha sede l\u0027organismo di mediazione competente.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","fissato":"","sommario_gu":"\u003cp\u003ePatrocinio a spese dello Stato – Mediazione finalizzata alle controversie civili e commerciali – Previsione che la parte ammessa al patrocinio nomina un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell\u0027ordine del luogo dove ha sede l\u0027organismo di mediazione competente.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), art. 15-quinquies, comma 3.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"157","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di Ragusa","oggetto":"\u003cp\u003eReati e pene – Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti – Divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62, numero 6,\u0026nbsp;cod. pen. sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.\u003c/p\u003e","fissato":"","sommario_gu":"\u003cp\u003eReati e pene – Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti – Divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62, numero 6,\u0026nbsp;cod. pen. sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Codice penale, art. 69, quarto comma.\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"156","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale amministrativo regionale per il Lazio","oggetto":"\u003cp\u003eEnergia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Modifiche al decreto legislativo n. 199 del 2021 – Disposizioni finalizzate a limitare l’uso del suolo agricolo – Previsione che l\u0027installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell\u0027area occupata, \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati, \u003cem\u003ec-bis\u003c/em\u003e), \u003cem\u003ec-bis\u003c/em\u003e.1), e \u003cem\u003ec-ter\u003c/em\u003e), numeri 2) e 3), del comma 8 dell’art. 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 – Previsione che il primo periodo del comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dell’art. 20 di tale decreto legislativo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell\u0027art. 31 del predetto decreto nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR – Previsione che l’art. 20, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, primo periodo, del decreto legislativo n. 199 del 2021, introdotto dal comma 1 dell’art. 5 del decreto-legge n. 63 del 2024, come convertito, non si applica ai progetti per i quali, alla relativa data di entrata in vigore, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all\u0027ottenimento dei titoli per la costruzione e l\u0027esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi – Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili – Previsione che gli interventi di cui all\u0027art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2024 sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel rispetto di quanto previsto all\u0027art. 20, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del decreto legislativo n. 199 del 2021.\u003c/p\u003e","fissato":"","sommario_gu":"\u003cp\u003eEnergia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Modifiche al decreto legislativo n. 199 del 2021 – Disposizioni finalizzate a limitare l’uso del suolo agricolo – Previsione che l\u0027installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell\u0027area occupata, c), incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati, c-bis), c-bis.1), e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 dell’art. 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 – Previsione che il primo periodo del comma 1-bis dell’art. 20 di tale decreto legislativo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell\u0027art. 31 del predetto decreto nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR – Previsione che l’art. 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo n. 199 del 2021, introdotto dal comma 1 dell’art. 5 del decreto-legge n. 63 del 2024, come convertito, non si applica ai progetti per i quali, alla relativa data di entrata in vigore, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all\u0027ottenimento dei titoli per la costruzione e l\u0027esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi – Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili – Previsione che gli interventi di cui all\u0027art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2024 sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel rispetto di quanto previsto all\u0027art. 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 199 del 2021.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 (Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell\u0027acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2024, n. 101, art. 5, commi 1 e 2; decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell\u0027articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118), art. 2, comma 2, primo periodo.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"155","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale amministrativo regionale per il Lazio","oggetto":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eEnergia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione autonoma Sardegna – Disposizioni per l\u0027individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all\u0027installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) – Previsione che si applica a tutto il territorio della Regione, ivi comprese le aree e le superfici sulle quali insistono impianti a fonti rinnovabili in corso di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza regionale o statale, ovvero autorizzati che non abbiano determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi – Previsione che è vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11 dell\u0027art. 1 della legge regionale n. 20 del 2024 – Previsione che tale divieto si applica anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso al momento dell\u0027entrata in vigore della medesima legge regionale – Previsione che non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell\u0027entrata in vigore della legge regionale n. 20 del 2024, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l\u0027attuazione – Previsione che i provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia – Previsione che sono fatti salvi i provvedimenti aventi ad oggetto impianti che hanno già comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi – Previsione che, qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso sia nelle aree definite idonee sia nelle aree definite non idonee, prevale il criterio di non idoneità – Interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento relativi ad impianti realizzati in data antecedente all\u0027entrata in vigore della presente legge e in esercizio, nelle aree non idonee – Previsione che sono ammessi solo qualora non comportino un aumento della superficie lorda occupata, nonché, nel caso di impianti eolici, un aumento dell\u0027altezza totale dell\u0027impianto, intesa come la somma delle altezze dei singoli aerogeneratori del relativo impianto, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 della legge regionale n. 20 del 2024, ivi compreso il rispetto dell\u0027art. 109 delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale – Raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica, di promozione delle fonti rinnovabili e di contenimento dei costi energetici nel rispetto delle peculiarità storico-culturali, paesaggistico-ambientali e delle produzioni agricole – Previsione che i comuni hanno facoltà di proporre un\u0027istanza propedeutica alla realizzazione di un impianto o di un accumulo FER all\u0027interno di un\u0027area individuata come non idonea, finalizzata al raggiungimento di un\u0027intesa con la Regione – Previsione che qualora l\u0027istanza abbia ad oggetto un impianto FER ricadente in un\u0027area mineraria dismessa di proprietà regionale o di enti interamente controllati dalla Regione, l\u0027area medesima è trasferita in proprietà ai comuni che ne facciano richiesta ai sensi della legge regionale n. 35 del 1995.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","fissato":"","sommario_gu":"\u003cp\u003eEnergia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione autonoma Sardegna – Disposizioni per l\u0027individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all\u0027installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) – Previsione che si applica a tutto il territorio della Regione, ivi comprese le aree e le superfici sulle quali insistono impianti a fonti rinnovabili in corso di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza regionale o statale, ovvero autorizzati che non abbiano determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi – Previsione che è vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11 dell\u0027art. 1 della legge regionale n. 20 del 2024 – Previsione che tale divieto si applica anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso al momento dell\u0027entrata in vigore della medesima legge regionale – Previsione che non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell\u0027entrata in vigore della legge regionale n. 20 del 2024, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l\u0027attuazione – Previsione che i provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia – Previsione che sono fatti salvi i provvedimenti aventi ad oggetto impianti che hanno già comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi – Previsione che, qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso sia nelle aree definite idonee sia nelle aree definite non idonee, prevale il criterio di non idoneità – Interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento relativi ad impianti realizzati in data antecedente all\u0027entrata in vigore della presente legge e in esercizio, nelle aree non idonee – Previsione che sono ammessi solo qualora non comportino un aumento della superficie lorda occupata, nonché, nel caso di impianti eolici, un aumento dell\u0027altezza totale dell\u0027impianto, intesa come la somma delle altezze dei singoli aerogeneratori del relativo impianto, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 della legge regionale n. 20 del 2024, ivi compreso il rispetto dell\u0027art. 109 delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale – Raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica, di promozione delle fonti rinnovabili e di contenimento dei costi energetici nel rispetto delle peculiarità storico-culturali, paesaggistico-ambientali e delle produzioni agricole – Previsione che i comuni hanno facoltà di proporre un\u0027istanza propedeutica alla realizzazione di un impianto o di un accumulo FER all\u0027interno di un\u0027area individuata come non idonea, finalizzata al raggiungimento di un\u0027intesa con la Regione – Previsione che qualora l\u0027istanza abbia ad oggetto un impianto FER ricadente in un\u0027area mineraria dismessa di proprietà regionale o di enti interamente controllati dalla Regione, l\u0027area medesima è trasferita in proprietà ai comuni che ne facciano richiesta ai sensi della legge regionale n. 35 del 1995.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20 (Misure urgenti per l\u0027individuazione di aree e superfici\u0026nbsp;idonee e non idonee all\u0027installazione e promozione di impianti a fonti\u0026nbsp;di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti\u0026nbsp;autorizzativi) artt. 1, commi, 2, 5, 7, 8; 3 e Allegati A, B, C, D ed E.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"154","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale amministrativo regionale per il Lazio","oggetto":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eEnergia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione autonoma Sardegna – Disposizioni per l\u0027individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all\u0027installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) – Previsione che si applica a tutto il territorio della Regione, ivi comprese le aree e le superfici sulle quali insistono impianti a fonti rinnovabili in corso di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza regionale o statale, ovvero autorizzati che non abbiano determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi – Previsione che è vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11 dell\u0027art. 1 della legge regionale n. 20 del 2024 – Previsione che tale divieto si applica anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso al momento dell\u0027entrata in vigore della medesima legge regionale – Previsione che non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell\u0027entrata in vigore della legge regionale n. 20 del 2024, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l\u0027attuazione – Previsione che i provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia – Previsione che sono fatti salvi i provvedimenti aventi ad oggetto impianti che hanno già comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi – Previsione che, qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso sia nelle aree definite idonee sia nelle aree definite non idonee, prevale il criterio di non idoneità – Interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento relativi ad impianti realizzati in data antecedente all\u0027entrata in vigore della presente legge e in esercizio, nelle aree non idonee – Previsione che sono ammessi solo qualora non comportino un aumento della superficie lorda occupata, nonché, nel caso di impianti eolici, un aumento dell\u0027altezza totale dell\u0027impianto, intesa come la somma delle altezze dei singoli aerogeneratori del relativo impianto, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 dell\u0027art. 1 della legge regionale n. 20 del 2024, ivi compreso il rispetto dell\u0027art. 109 delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale – Raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica, di promozione delle fonti rinnovabili e di contenimento dei costi energetici nel rispetto delle peculiarità storico-culturali, paesaggistico-ambientali e delle produzioni agricole – Previsione che i comuni hanno facoltà di proporre un\u0027istanza propedeutica alla realizzazione di un impianto o di un accumulo FER all\u0027interno di un\u0027area individuata come non idonea, finalizzata al raggiungimento di un\u0027intesa con la Regione – Previsione che qualora l\u0027istanza abbia ad oggetto un impianto FER ricadente in un\u0027area mineraria dismessa di proprietà regionale o di enti interamente controllati dalla Regione, l\u0027area medesima è trasferita in proprietà ai comuni che ne facciano richiesta ai sensi della legge regionale n. 35 del 1995.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","fissato":"","sommario_gu":"\u003cp\u003eEnergia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione autonoma Sardegna – Disposizioni per l\u0027individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all\u0027installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) – Previsione che si applica a tutto il territorio della Regione, ivi comprese le aree e le superfici sulle quali insistono impianti a fonti rinnovabili in corso di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza regionale o statale, ovvero autorizzati che non abbiano determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi – Previsione che è vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11 dell\u0027art. 1 della legge regionale n. 20 del 2024 – Previsione che tale divieto si applica anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso al momento dell\u0027entrata in vigore della medesima legge regionale – Previsione che non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell\u0027entrata in vigore della legge regionale n. 20 del 2024, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l\u0027attuazione – Previsione che i provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia – Previsione che sono fatti salvi i provvedimenti aventi ad oggetto impianti che hanno già comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi – Previsione che, qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso sia nelle aree definite idonee sia nelle aree definite non idonee, prevale il criterio di non idoneità – Interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento relativi ad impianti realizzati in data antecedente all\u0027entrata in vigore della presente legge e in esercizio, nelle aree non idonee – Previsione che sono ammessi solo qualora non comportino un aumento della superficie lorda occupata, nonché, nel caso di impianti eolici, un aumento dell\u0027altezza totale dell\u0027impianto, intesa come la somma delle altezze dei singoli aerogeneratori del relativo impianto, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 dell\u0027art. 1 della legge regionale n.20 del 2024, ivi compreso il rispetto dell\u0027art. 109 delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale – Raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica, di promozione delle fonti rinnovabili e di contenimento dei costi energetici nel rispetto delle peculiarità storico-culturali, paesaggistico-ambientali e delle produzioni agricole – Previsione che i comuni hanno facoltà di proporre un\u0027istanza propedeutica alla realizzazione di un impianto o di un accumulo FER all\u0027interno di un\u0027area individuata come non idonea, finalizzata al raggiungimento di un\u0027intesa con la Regione – Previsione che qualora l\u0027istanza abbia ad oggetto un impianto FER ricadente in un\u0027area mineraria dismessa di proprietà regionale o di enti interamente controllati dalla Regione, l\u0027area medesima è trasferita in proprietà ai comuni che ne facciano richiesta ai sensi della legge regionale n. 35 del 1995.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20 (Misure urgenti per l\u0027individuazione di aree e superfici\u0026nbsp;idonee e non idonee all\u0027installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi) artt. 1, commi, 2, 5, 7, 8; 3 e Allegati A, B, C, D ed E.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"153","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di Firenze","oggetto":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eReati e pene – Riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico – Obbligo di preavviso al questore – Denunciata previsione della sanzione penale in caso di inosservanza.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIn subordine: Reati e pene – Riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico – Obbligo di preavviso al questore – Sanzione penale – Previsione, cumulativamente anziché alternativamente, di una pena detentiva e di una pena pecuniaria in caso di inosservanza.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","fissato":"","sommario_gu":"\u003cp\u003eReati e pene – Riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico – Obbligo di preavviso al questore – Denunciata previsione della sanzione penale in caso di inosservanza.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eIn subordine: Reati e pene – Riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico – Obbligo di preavviso al questore – Sanzione penale – Previsione, cumulativamente anziché alternativamente, di una pena detentiva e di una pena pecuniaria in caso di inosservanza.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), art. 18, terzo comma.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"152","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di Catanzaro","oggetto":"\u003cp\u003eEsecuzione penale – Sospensione della esecuzione delle pene detentive brevi – Esclusione della possibilità per il pubblico ministero di sospendere l’esecuzione della pena per il reato di cui all’art. 609-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e cod. pen. anche nel caso di riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui al comma 6 del medesimo articolo.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp\u003eOrdinamento penitenziario – Benefici penitenziari – Concessione ai detenuti condannati per determinati delitti solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno – Omessa esclusione dal novero di tali reati del reato di atti sessuali con minorenne di cui all’art. 609-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e cod. pen., allorché sia stata riconosciuta l’ipotesi di minore gravità di cui al comma 6 del medesimo articolo.\u003c/p\u003e","fissato":"","sommario_gu":"\u003cp\u003eEsecuzione penale – Sospensione della esecuzione delle pene detentive brevi – Esclusione della possibilità per il pubblico ministero di sospendere l’esecuzione della pena per il reato di cui all’art. 609-quater cod. pen. anche nel caso di riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui al comma 6 del medesimo articolo.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Codice di procedura penale, art. 656, comma 9, lettera a).\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eOrdinamento penitenziario – Benefici penitenziari – Concessione ai detenuti condannati per determinati delitti solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno – Omessa esclusione dal novero di tali reati del reato di atti sessuali con minorenne di cui all’art. 609-quater cod. pen., allorché sia stata riconosciuta l’ipotesi di minore gravità di cui al comma 6 del medesimo articolo.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0027ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), art. 4-bis, comma 1-quater.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"151","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma","oggetto":"\u003cp\u003eTributi – Energia – Prevista istituzione, per l’anno 2022, di un contributo straordinario contro il caro bollette a carico delle imprese operanti nel settore energetico – Individuazione dei soggetti passivi – Quantificazione della base imponibile – Criterio di determinazione costituito dall\u0027incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021 – Previsione che, in caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo è assunto un valore di riferimento pari a zero – Applicazione del contributo nella misura del 25 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000, mentre se è inferiore al 10 per cento non è dovuto alcun contributo – Assunzione, ai fini del calcolo del medesimo saldo, del totale delle operazioni attive e del totale delle operazioni passive, entrambe al netto dell\u0027IVA – Previsione che non concorrono alla determinazione dei totali di tali operazioni attive e passive le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 37 del decreto-legge n. 21 del 2022 – Previsione che non concorrono alla determinazione dei totali delle medesime operazioni attive, le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale, ai sensi degli articoli da 7 a 7-\u003cem\u003esepties\u003c/em\u003e del d.P.R. n. 633 del 1972, se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini dell\u0027IVA – Previsione che il contributo è liquidato e versato entro il per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022, con le modalità di cui all\u0027art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.\u003c/p\u003e","fissato":"","sommario_gu":"\u003cp\u003eTributi – Energia – Prevista istituzione, per l’anno 2022, di un contributo straordinario contro il caro bollette a carico delle imprese operanti nel settore energetico – Individuazione dei soggetti passivi – Quantificazione della base imponibile – Criterio di determinazione costituito dall\u0027incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021 – Previsione che, in caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo è assunto un valore di riferimento pari a zero – Applicazione del contributo nella misura del 25 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000, mentre se è inferiore al 10 per cento non è dovuto alcun contributo – Assunzione, ai fini del calcolo del medesimo saldo, del totale delle operazioni attive e del totale delle operazioni passive, entrambe al netto dell\u0027IVA – Previsione che non concorrono alla determinazione dei totali di tali operazioni attive e passive le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 37 del decreto-legge n. 21 del 2022 – Previsione che non concorrono alla determinazione dei totali delle medesime operazioni attive, le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del d.P.R. n. 633 del 1972, se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini dell\u0027IVA – Previsione che il contributo è liquidato e versato entro il per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022, con le modalità di cui all\u0027art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022, n. 51, art. 37, come modificato dall\u0027art. 55 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91, e dall’art. 1, comma 120, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0027anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025).\u003c/p\u003e"}]}" ] ] |