GET https://cc.strategiedigitali.net/scheda-ordinanza/2025/72

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O. e altri","altre_parti":"M. B., R. S., Procuratore generale della Corte dei conti, F. C., Vigna Luciano","testo_atto":"N. 72 ORDINANZA (Atto di promovimento) 08 marzo 2025\n\r\nOrdinanza  dell\u00278  marzo  2025  della   Corte   dei   conti   sezione\ngiurisdizionale   per   la   Regione   Calabria nel    giudizio    di\nresponsabilita\u0027 a carico di M. O. e altri. \n \nResponsabilita\u0027 amministrativa  e  contabile  -  Comuni,  province  e\n  citta\u0027 metropolitane - Dichiarazione di dissesto - Conseguenze  per\n  gli amministratori che sono  stati  riconosciuti,  anche  in  primo\n  grado, responsabili di aver  contribuito  con  condotte,  dolose  o\n  gravemente colpose,  al  verificarsi  del  dissesto  finanziario  -\n  Sanzioni interdittive - Divieto di ricoprire,  per  un  periodo  di\n  dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti  di  enti\n  locali e di  rappresentante  di  enti  locali  presso  altri  enti,\n  istituzioni ed organismi pubblici e privati - Incandidabilita\u0027, per\n  un periodo di dieci anni, per i sindaci e i presidenti di provincia\n  ritenuti responsabili per la medesima fattispecie, alle cariche  di\n  sindaco, di  presidente  di  provincia,  di  presidente  di  Giunta\n  regionale, nonche\u0027 di membro dei consigli  comunali,  dei  consigli\n  provinciali,  delle  assemblee  e  dei  consigli   regionali,   del\n  Parlamento e del Parlamento europeo. \n- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi\n  sull\u0027ordinamento degli enti locali), art. 248, comma 5. \n\n\r\n(GU n. 18 del 30-04-2025)\n\r\n \n                         LA CORTE DEI CONTI \n           Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria \n \n    Il Giudice  monocratico  Guido  Tarantelli,  designato  ai  sensi\ndell\u0027art. 133, comma 2, del codice della giustizia contabile (decreto\nlegislativo 26 agosto 2016,  n.  174),  ha  pronunciato  la  seguente\nordinanza  nel  giudizio  iscritto  al  n.  24057  del  registro   di\nsegreteria promosso dalla Procura regionale, ex art. 133 c.g.c.,  nei\nconfronti dei signori: \n      1) O    M    nato  a     il      gennaio     ed  ivi  residente\nC.F.         ,  sindaco  in  carica  dal        all\u0027      e  dal     \nal      (in carica  nel  periodo      per       mesi),  elettivamente\ndomiciliato in Cosenza alla Via Sabotino  n.  55,  presso  lo  studio\ndell\u0027Avv.  Benedetto  Carratelli  -  c.f.  CRRBDT63S23D086T  -   fax:\n098475759 -  pec:  benedettocarratelli@pec.giuffre.it  dal  quale  e\u0027\nrappresentato e difeso in forza di procura in atti; \n      2) B    M     nato a      l\u0027      ed ivi residente,  C.F.      \n, assessore in carica dall\u0027      al      (in  carica  nel  periodo   \nper    mesi) rappresentato e difeso, per procura  in  atti  dall\u0027Avv.\nOreste Morcavallo (C.F. MRCRST49D19D086G), presso il  cui  studio  in\nCosenza, C.so Luigi Fera n. 23,  e\u0027  elettivamente  domiciliato,  fax\n0984.413950 o p.e.c. studiomorcavallo@pecstudio.it \n      3) B   D   nato a C    il      ed ivi  residente,  C.F.       ,\nassessore in carica  dall\u0027      al      (in  carica  nel  periodo    \nper      ), elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Via Schipani\nn. 110, nello studio dell\u0027Avv. Mariagemma Talerico,  rappresentato  e\ndifeso, in forza di procura in atti,  dall\u0027Avv.  Giuseppe  Carratelli\n(c.f. 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DRSNTN69C01H703G),  e  con  gli  stessi  elettivamente\ndomiciliato presso gli indirizzi di  posta  elettronica  certificata:\nstudioavvdurso@pec.it e avvantoniodurso@pec.it \n      6) S    R    nata a      il     ed ivi residente,  C.F.       ,\nassessore in carica dall\u0027      al     e dal       al      (in  carica\nnel periodo     per       ), rappresentata e difesa - per procura  in\natti - dall\u0027Avv. Oreste Morcavallo (C.F. MRCRST49D19D086G), presso il\ncui studio in Cosenza,  C.so  Luigi  Fera  n.  23,  e\u0027  elettivamente\ndomiciliata, fax 0984.413950, p.e.c. studiomorcavallo@pecstudio.it \n      7) V    L    nato a      il      ed ivi  residente,  C.F.     ,\nassessore con delega al bilancio dall\u0027     al      e  dal       al   \n(in carica nel periodo     per     ), rappresentato e difeso, come da\nprocura alle  liti  allegata  al  presente  atto,  dall\u0027avv.  Gaetano\nCallipo   (CLLGTN64R11E041M),   con   domicilio    digitale    eletto\nall\u0027indirizzo di posta elettronica certificata gaetano.callipo@pec.it \n      8) P     F    L    nata a           il     e residente a      ,\nC.F.        ,  assessore dal    al     e dal      al      (in  carica\nnel periodo    per      ),  rappresentata  e  difesa,  in  virtu\u0027  di\nprocura  in  calce  al  presente  atto,  dall\u0027Avv.   Valerio   Zicaro\n(ZCRVLR80H18D086C), elettivamente domiciliata presso il suo studio in\nCosenza alla  Piazza  Zumbini  n.  72,  fax:  0984.408041  e  p.e.c.:\nvalerio.zicaro@avvocaticosenza.it \n      9) C   F    nato a      il     ed  ivi  residente,  C.F.      ,\nassessore  dal     al      (in  carica  nel  periodo      per      ),\nrappresentato e difeso, in  virtu\u0027  di  procura  in  atti,  dall\u0027Avv.\nCarmelo Salerno con domicilio presso il suo studio, in  Cosenza,  via\nMortati,  n.  23,  PEC:   avv.carmelosalerno@pec.giuffre\u0027.it    (FAX:\n0984/408752); \n      10) S   M    nata a     il     e residente a     ,  C.F.      ,\nassessore dal     al     (in  carica  nel  periodo       per       ),\nelettivamente domiciliata in Cosenza alla Via Sabotino n. 55,  presso\nlo studio dell\u0027Avv. Benedetto  Carratelli  (c.f.  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Giovanni  Spataro  (C.F.:\nSPTGNN63M12D086T)          fax           0984398003,           p.e.c.\navv.giovannispataro@pec.giuffre.it con domicilio  eletto  in  Cosenza\npiazza Europa 9; \n      16) B    N     F     nato  a         il      e  residente  a   \n C.F.     , revisore dei conti dal    al    ; \n      17) S   F    nato a      il     ed  ivi  residente  C.F.      ,\nrevisore dei conti dal     al     ; \n      18) T     S     nato a      il     ed ivi residente C.F.      ,\nrevisore dei conti dal     al      , rappresentati e difesi in virtu\u0027\ndi  procura  in   calce   dell\u0027Avvocato   Agostino   Conforti   (C.F.\nCNFGTN66L01D086M) del foro di Cosenza con studio in Cosenza alla  Via\nGuido    Dorso,    n.    23,    Tel.    Fax.    098436217,     p.e.c.\navvagostinoconforti@cnfpec.it \n    Visto il ricorso in epigrafe, con cui  la  Procura  Regionale  ha\nchiesto nei confronti  dei  suindicati  amministratori  l\u0027irrogazione\ndella sanzione pecuniaria di cui all\u0027art. 248, commi 5  e  5-bis  del\nTUEL per  avere  gli  stessi,  nella  qualita\u0027  di  amministratori  e\nrevisori, negli anni sin  dal       del  Comune  di         posto  in\nessere condotte gravemente colpose che hanno causalmente  contribuito\nal verificarsi del dissesto  finanziario  dell\u0027ente,  deliberato  dal\nConsiglio comunale, con deliberazione n.     dell\u0027          \n    Visto il decreto presidenziale n. 252 del 9 ottobre 2024  recante\nla designazione del giudice monocratico; \n    Visto il  decreto  del  9  ottobre  2024  recante  la  fissazione\ndell\u0027udienza camerale per la  trattazione  in  sede  monocratica  del\ngiudizio per il giorno 26 novembre 2024; \n    Visto il decreto del 4 novembre 2024 con cui La Procura, rilevata\nla mancata notifica del ricorso e decreto di fissazione  dell\u0027udienza\n- e il mancato riscontro dell\u0027UNEP alla richiesta di  procedere  alla\nnotifica ai sensi dell\u0027art. 138 c.p.c.  ovvero  ex  art.  139  c.p.c.\npresso la sede dell\u0027ufficio dove la destinataria dell\u0027atto svolge  il\nproprio incarico di Presidente della Provincia Regionale  di        -\nveniva autorizzata alla notificazione  del  ricorso  sanzionatorio  a\nS     R      a mezzo delle forze di polizia ai  sensi  dell\u0027art.  133\nc.g.c.; \n    Vista la documentazione depositata dal Pubblico Ministero; \n    Viste  le  memorie  di  costituzione  e   i   relativi   allegati\nritualmente depositati; \n    Letta l\u0027ordinanza a verbale all\u0027udienza del 26 novembre 2024  con\nla quale - vista l\u0027eccezione delle convenute S     R     e  P     F  \n L    di violazione dell\u0027art. 133, comma 5, c.g.c.,  poiche\u0027  tra  la\ndata di notifica e quella dell\u0027udienza di discussione  intercorre  un\ntermine inferiore ai 30, con relativa richiesta di  rinvio  -  veniva\ndisposto il rinvio all\u0027udienza del 13 gennaio 2025; \n    Uditi nella camera di consiglio  del  13  gennaio  2025,  per  la\nProcura regionale il V.P.G. Dott. Giovanni Di Pietro, per i convenuti\nO    , S    , S     e  V     l\u0027Avv.  Benedetto  Carratelli,  per  V  \n l\u0027Avv. Gaetano Callipo, per B    ,  T     e  S      l\u0027Avv.  Agostino\nConforti, per B    , F     e S     l\u0027Avv. Giovanni Spataro,  per  B  \n e  S     l\u0027Avv.  Oreste  Morcavallo,  per   B      l\u0027Avv.   Giuseppe\nCarratelli,  per  C     l\u0027Avv.  Carmelo  Salerno,  per  M      l\u0027Avv.\nCrescenzio Santuori per delega, per P     l\u0027Avv. Valerio Zicaro;  per\nil convenuto D    C   , non costituito, nessuno e\u0027 comparso. \n \n                          Premesso in fatto \n \n    1. La Procura regionale agiva in giudizio  chiedendo  l\u0027emissione\ndi  un   decreto   per   l\u0027applicazione   delle   sanzioni   previste\ndall\u0027articolo 248, comma 5 e 5-bis  del  Tuel,  nei  confronti  degli\namministratori e revisori convenuti in quanto responsabili  di  avere\ncontribuito con le proprie condotte gravemente colpose al verificarsi\ndel dissesto finanziario del Comune di        e, per  l\u0027effetto,  che\nvenisse stabilito per gli stessi l\u0027impossibilita\u0027 di  ricoprire,  per\nun periodo di dieci anni, incarichi di  assessore,  di  revisore  dei\nconti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso  altri\nenti, istituzioni ed organismi pubblici e  privati,  nonche\u0027  per  il\nsindaco pro tempore che lo stesso venisse dichiarato non candidabile,\nper un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di  presidente\ndi provincia, di presidente di Giunta regionale,  nonche\u0027  di  membro\ndei consigli comunali, dei consigli provinciali,  delle  assemblee  e\ndei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo e che\nnon potesse altresi\u0027 ricoprire per un periodo di tempo di dieci  anni\nla carica di assessore comunale, provinciale o regionale  ne\u0027  alcuna\ncarica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. \n    Per i revisori dei conti chiedeva di dichiararsi che  gli  stessi\nnon potessero essere nominati nel collegio dei  revisori  degli  enti\nlocali e degli enti e degli organismi ad essi  riconducibili  fino  a\ndieci anni in funzione della  gravita\u0027  accertata,  con  trasmissione\ndell\u0027esito  dell\u0027accertamento  anche  all\u0027ordine   professionale   di\nappartenenza dei  revisori  per  valutazioni  inerenti  all\u0027eventuale\navvio di procedimenti disciplinari nonche\u0027 al Ministero  dell\u0027interno\nper la conseguente sospensione dall\u0027elenco di  cui  all\u0027articolo  16,\ncomma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138,  convertito  con\nmodificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. \n    Si richiedeva, inoltre, l\u0027irrogazione di una sanzione  pecuniaria\ncommisurata alla retribuzione mensile lorda dovuta al  momento  della\ncommissione della violazione nella misura specificata. \n    A  sostegno  della   propria   domanda   la   Procura   regionale\nrappresentava che in data 18 luglio 2019 la Sezione di Controllo  per\nla regione Calabria, a seguito  degli  accertamenti  contenuti  nella\ndeliberazione  n.  66/2019  e  delle  deduzioni   dell\u0027ente   locale,\ntrasmetteva la deliberazione n. 106/2019 con la  quale  accertava  il\ngrave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi fissati dal  Piano\ndi  Riequilibrio  Finanziario  Pluriennale  (PRFP),   approvato   dal\nConsiglio Comunale di     con la deliberazione n.     del           e\nsuccessivamente riformulato con la deliberazione dell\u0027        n.     \n (in  ragione  delle  modifiche  attuate  con  il  decreto-legge   n.\n35/2013);  la  deliberazione  n.  106/2019  veniva  confermata  dalle\nSezioni Riunite della  Corte  dei  conti  in  speciale  composizione,\naccertando l\u0027obbligo del comune di Cosenza di dichiarare il dissesto,\npoi avvenuto con la deliberazione n.51 dell\u0027                . \n    Il ricorso indicava che il PRFP approvato dal Comune  sulla  base\ndei dati contabili dell\u0027ultimo rendiconto approvato  (rendiconto     \n)  aveva  quantificato   una   massa   passiva   da   ripianare   nel\ndecennio       , di  valore  complessivo  pari  a         euro  e  il\nripiano della situazione debitoria era  stato  previsto  individuando\nquali specifiche  risorse  la  riduzione  della  spesa  corrente  (53\nmilioni di euro), il riordino delle aliquote dell\u0027IMU (29 milioni  di\neuro), le modifiche  dell\u0027attivita\u0027  di  misurazione  necessarie  per\ndeterminare le tariffe  del  servizio  idrico  integrato  (SII)  (8,6\nmilioni di euro), l\u0027introduzione delle tariffe TARES (17,2 milioni di\neuro) ed il recupero dell\u0027evasione fiscale (15,9 milioni di euro). \n    Il  PRFP  aveva  individuato  tra  le  passivita\u0027  anche  partite\ndebitorie di futura emersione, e quindi indeterminate, e il piano non\nprevedeva la ripartizione del recupero su base annuale. \n    Inoltre, la Sezione di controllo richiamava l\u0027aggiornamento delle\ngrandezze contabili  con  i  principi  dell\u0027armonizzazione  contabile\nentrati in vigore dopo  l\u0027approvazione  del  decreto  legislativo  n.\n118/2011 e indicava che la situazione dell\u0027ente dovesse tenere  conto\ndel riaccertamento straordinario  dei  residui  al  1°  gennaio  2015\n(decreto  legislativo  n.  118/2011)  e  dell\u0027obbligo   del   ripiano\ntrentennale di una quota di disavanzo pari a 3,3 milioni di euro  per\nciascun anno e degli accantonamenti  e  vincoli  per  assicurare  gli\nequilibri di bilancio. \n    Le delibere della Sezione di controllo n. 66 e n.  106  del  2019\naccertavano i seguenti elementi. \n    A) Le entrate. \n    Il piano di risanamento  proposto  prevedeva  una  piu\u0027  efficace\nattivita\u0027 di accertamento e riscossione delle entrate  per  sostenere\nle passivita\u0027 individuate con l\u0027approvazione del piano. \n    In particolare, il PRFP aveva  ritenuto  di  introitare  maggiori\nrisorse dal  riordino  delle  aliquote  IMU,  da  una  piu\u0027  efficace\nmisurazione dei consumi relativi al servizio idrico integrato, da una\npiu\u0027 incisiva azione della  riscossione  della  tariffa  relativa  al\nservizio rifiuti e dallo svolgimento  di  una  piu\u0027  rigorosa  azione\nvolta al recupero dell\u0027evasione fiscale. \n    La Sezione di controllo della Corte dei conti, per le  annualita\u0027\n2015/2018, indicava l\u0027impossibilita\u0027  di  raggiungere  gli  obiettivi\nprogrammati e come l\u0027ente  locale,  nell\u0027incapacita\u0027  di  gestire  la\nriscossione delle entrate, avesse ampliato le passivita\u0027 e gli oneri. \n    Venivano quindi indicate  per  le  singole  annualita\u0027  le  varie\ndifferenze tra quanto programmato e quanto effettivamente riscosso. \n    B) Le Spese. \n    Le verifiche eseguite hanno indicato  che  la  contrazione  delle\nspese correnti programmata non e\u0027 stata concretamente attuata  (-  53\nmilioni di euro) e che non sono stati  realizzati  gli  obiettivi  di\nsmaltimento della spesa corrente. \n    Inoltre, la riduzione dei residui passivi  sarebbe  un  apparente\nmiglioramento poiche\u0027  il  decreto  legge  n.  35/2013  e  successive\ndisposizioni hanno reso disponibili anticipazioni di  liquidita\u0027  che\nhanno alleggerito il carico dell\u0027esposizione debitoria e  ridotto  il\ncomplessivo ammontare dei residui  passivi  conservati  in  bilancio;\ntuttavia le anticipazioni vincolano gli enti  beneficiari  dell\u0027onere\ndella restituzione delle somme con la maggiorazione degli interessi a\nvantaggio dell\u0027istituto erogatore (Cassa Depositi e Prestiti). \n    Venivano quindi indicate per le singole annualita\u0027 le  differenze\ntra gli impegni  di  spesa  programmati  e  come  poi  effettivamente\nincrementati. \n    C) Debiti fuori bilancio. \n    Il PRFP ha previsto l\u0027emersione nel decennio      di  debiti  per\ncirca    milioni di euro e ha dato rilievo  alla  sussistenza  di  un\ndebito verso il Commissario per  l\u0027emergenza  ambientale  di  importo\npari a circa   milioni di euro. \n    I dati esaminati dalla Sezione di controllo  hanno  indicato  che\nnell\u0027anno      sono stati riconosciuti debiti per   milioni di  euro,\nche ulteriori debiti per   milioni sono stati attestati in attesa  di\nriconoscimento  per  spese  per  investimenti  privi   di   copertura\nfinanziaria e nell\u0027anno     debiti per   milioni di euro. \n    Inoltre, vengono rendicontate  spese  per    milioni  per  debiti\nassunti  senza  impegno  e  privi  di  copertura  finanziaria  e  non\nrisultano considerati i debiti verso      . \n    Nell\u0027anno    risultano riconosciuti debiti per    mila euro,  non\nviene rendicontata l\u0027effettiva consistenza  dei  debiti  pur  essendo\nrichiesta  per  la  verifica  dell\u0027attuazione  del  piano  e  non  e\u0027\neffettivamente chiarita la situazione debitoria verso       . \n    Nell\u0027anno 2018 non risultano riconosciuti debiti fuori  bilancio,\nma soprattutto non sono stati forniti i chiarimenti e  le  necessarie\nesplicitazioni richieste sulla  situazione  debitoria  effettivamente\nsussistente in capo al comune di       . \n    La mancata azione di trasparenza ha ricompreso anche  i  rapporti\ndebito/credito con le societa\u0027 partecipate, in  modo  particolare  la\nsituazione di      in crisi  economico  finanziaria  e  avente  quale\nsocio unico il suddetto comune,  con  aggravamento  della  situazione\neconomico finanziaria dell\u0027ente. \n    Inoltre, i  controlli  hanno  accertato  al     per  il  servizio\nrifiuti debiti pagati di importo pari  a     milioni  di  euro  e  da\npagare di importo corrispondente  a     milioni  e  ulteriori  debiti\naccertati verso la  regione  Calabria  riferiti  al  servizio  idrico\nintegrato per circa    milioni di euro. \n    Emerge dunque il mancato rispetto delle previsioni  del  piano  e\nl\u0027assoluta inattendibilita\u0027 della stima delle passivita\u0027. \n    D) Ulteriori criticita\u0027. \n    Al mancato risanamento si aggiunge il progressivo  deterioramento\ndella situazione economico finanziaria. \n    Il comune di      ha  attestato  al      una  giacenza  di  cassa\ndi      milioni di euro e la disponibilita\u0027 di una cassa vincolata di\nvalore pari a     milioni di euro che, negli esercizi successivi,  si\nriducono in  modo  significativo,  in  quanto,  alla  data  del    la\ngiacenza di cassa e\u0027 risultata pari  a         euro  e  quella  della\ncassa vincolata pari a    euro, al     i suddetti valori subiscono un\nridimensionamento ulteriore risultando entrambe le giacenze di valore\npari a    euro e, infine,  nell\u0027esercizio      le  suddette  giacenze\nhanno un valore ancora inferiore e pari a    euro. Alla data  del    \ndato della giacenza di cassa risulta pari a        euro  e  le  somme\ndisponibili sono risultate sottoposte a  pignoramenti  da  parte  dei\nterzi creditori. \n    Inoltre,  si  assiste  al  continuo   ricorso   a   significative\nanticipazioni di  tesoreria  (                      )   omettendo  la\nrestituzione delle somme entro il termine dell\u0027esercizio finanziario;\nnel      non  risultano   restituiti          milioni   di   euro   e\nnel           milioni di euro. \n    Con  riferimento  poi  all\u0027utilizzo  delle   risorse   vincolate,\nnell\u0027esercizio  finanziario       il  comune  di      risulta   avere\nutilizzato risorse vincolate non restituite al     pari  a    milioni\ndi euro, nel       le quote vincolate utilizzate e non  restituite  a\nfine esercizio vengono rendicontate pari a     milioni di euro, nel  \ndelle risorse vincolate impiegate  e  non  restituite  e\u0027  pari  a   \nmilioni di euro e, anche al    , viene attestato l\u0027impiego di risorse\nvincolate e non restituite pari a     milioni di euro. \n    Tali  dati   indicherebbero   l\u0027inequivocabile   incapacita\u0027   di\nassicurare  l\u0027equilibrio  della  parte  corrente  del  bilancio  (non\nessendo riuscito nell\u0027obiettivo  di  utilizzare  la  leva  fiscale  e\nquella della contrazione  delle  spese  correnti  per  finanziare  le\npassivita\u0027  preesistenti,  aggravando  ulteriormente  gli  oneri  per\ngarantire l\u0027ordinaria gestione). \n    Inoltre, la Sezione di  controllo  ha  rilevato  che  la  mancata\ncorretta attuazione dei  principi  sull\u0027armonizzazione  contabile  ha\nevidenziato un risultato di amministrazione piu\u0027 favorevole di quello\neffettivamente conseguito. \n    In  particolare,   nell\u0027esercizio        in   quelli   successivi\nl\u0027anticipazione  di  liquidita\u0027  concessa  all\u0027ente  non   e\u0027   stata\ncorrettamente sterilizzata  e  iscritta  in  bilancio  tra  le  poste\naccantonate dal momento  che  risulta  formalmente  iscritta  per  il\nminore importo di     milioni di euro  piuttosto  che  per  l\u0027importo\ncorretto di euro      milioni di euro  garantendo  un  vantaggio  non\ndovuto per l\u0027ente di      milioni di euro. \n    Parimenti si e\u0027 evidenziato il ricorso al fondo anticipazioni  di\nliquidita\u0027 sterilizzato in bilancio per sostenere le risorse  per  la\nconfigurazione del fondo crediti di dubbia esigibilita\u0027. \n    Quindi  la  Sezione  controllo  ha   ritenuto   sottostimata   la\ndeterminazione  del  fondo  crediti   di   dubbia   esigibilita\u0027   in\nconsiderazione dei dati sull\u0027effettiva riscossione  delle  entrate  e\ndella scelta di non considerare i proventi  dei  fitti  attivi  e  le\nentrate connesse all\u0027utilizzo del servizio idrico  integrato  per  le\nquali, secondo  i  principi  dell\u0027armonizzazione  contabile,  sarebbe\nrisultato necessario prenderle in considerazione. \n    Allo stesso modo gli amministratori del comune di       avrebbero\nsottostimato il risultato di amministrazione non accantonando somme a\ntitolo di indennita\u0027 di fine mandato per il sindaco,  non  prevedendo\nimporti vincolati per gli investimenti e accantonamenti a  titolo  di\nfondo contenzioso e di fondo perdite  societa\u0027  partecipate;  mancati\naccantonamenti non giustificati in ragione dell\u0027evidenziata rilevanza\ndel contenzioso (indicando la mancanza di un\u0027apposita relazione  come\nrichiesta dalle  norme  contabili),  cosi\u0027  non  giustificata  e\u0027  la\nmancata evidenza del fondo perdite per le societa\u0027 partecipate  sulla\nbase della situazione di gravissima crisi economico finanziaria della\nsocieta\u0027 partecipata Amaco per la quale l\u0027ente risulta essere l\u0027unico\nsocio di riferimento. \n    In punto di diritto la Procura rappresentava che la dichiarazione\ndello stato di dissesto, con la quale si formalizza la situazione  di\nincapacita\u0027 dell\u0027ente di assolvere alle proprie funzioni e ai servizi\nindispensabili e di fare fronte ai crediti liquidi ed  esigibili  dei\nterzi creditori con le modalita\u0027 previste dagli articoli  193  e  194\ndel Tuel, esteriorizza una situazione  di  irreversibile  precarieta\u0027\nfinanziaria che, fisiologicamente, non si materializza  uno  actu  ma\nche definisce una condizione che trova nelle gestioni  protratte  per\nanni le cause o le concause dell\u0027evento accertato. \n    Il comune di        ha  attivato  la  procedura  di  riequilibrio\nfinanziario pluriennale (art. 243-bis) attestando di non essere nelle\ncondizioni  di   potere   riequilibrare   la   situazione   economico\nfinanziaria  dell\u0027ente  con  gli  strumenti  ordinari  previsti   dal\nlegislatore (art. 193 Tuel) e impegnandosi ad  attuare  un  piano  di\nrisanamento  delle  passivita\u0027  sussistenti  in  un  arco   temporale\npredefinito (dieci anni), rispettando gli obiettivi prefissati e  gli\namministratori  erano  tenuti,  dopo  l\u0027approvazione  del  piano,   a\nrispettare gli obiettivi programmati e a non aggravare la  situazione\neconomico finanziaria. \n    Per contro, la Sezione di controllo, nelle  delibere  richiamate,\nha accertato  che  i  principali  obiettivi  prefissati  erano  stati\ncompletamente disattesi e che il volume delle passivita\u0027 e\u0027 risultato\nnotevolmente  ampliato  per  effetto  di   rilevanti   sopravvenienze\npassive, nei termini fattuali sopra richiamati. \n    Quanto alla responsabilita\u0027 da dissesto la Procura  indicava  che\nil  legislatore  ha  configurato   una   fattispecie   tipizzata   di\nresponsabilita\u0027, con autonoma disciplina  rispetto  alla  sussistenza\ndella fattispecie di  carattere  risarcitorio,  che  e\u0027  da  ritenere\nautonomamente  configurabile   ed   eventualmente   con   la   stessa\ncoesistente;  inoltre   la   fattispecie   tipizzata   ha   carattere\nsanzionatorio  e,  in  quanto  tale,  non  richiede   il   preventivo\naccertamento  della  causazione  del  danno  dal   momento   che   il\nlegislatore  ha  previsto  la  riconducibilita\u0027   delle   conseguenze\nsanzionatorie    solo    in    considerazione    dell\u0027esistenza     e\ndell\u0027accertamento delle condotte ritenute rilevanti ex lege per  fare\nscaturire  il  suddetto  effetto,  risultando  sufficiente   (Sezioni\nRiunite sentenza n. 12/2007) l\u0027accertamento  della  violazione  dello\nspecifico  precetto   previsto   dalla   legge   e   la   sussistenza\ndell\u0027elemento psicologico nella forma del dolo o della  colpa  grave,\nposto che l\u0027evento  lesione  e\u0027  costituito  dalla  dichiarazione  di\ndissesto al quale gli convenuti possono avere contribuito  sul  piano\ncausale, con condotte di tipo commissivo o omissivo. \n    L\u0027accertato inadempimento degli obblighi e dei  vincoli  connessi\nall\u0027approvazione del piano di riequilibrio, come anche  le  ulteriori\nviolazioni delle norme contabili, determinano la  responsabilita\u0027  di\nquegli amministratori che, quali componenti della giunta risultati in\ncarica per  almeno dodici   mesi  nel  periodo  oggetto  di  verifica\n(       ), hanno adottato gli atti richiamati e che, in virtu\u0027  delle\nfunzioni e dei compiti agli stessi  assegnati,  sono  da  considerare\nresponsabili sulla base di quanto previsto dall\u0027articolo 248, comma 5\ndel  TUEL  per  avere  contribuito  alla  causazione   del   dissesto\ndell\u0027ente, tenuto conto degli specifici  poteri  di  indirizzo  e  di\ncontrollo sull\u0027andamento  dell\u0027azione  amministrativa.  Inoltre,  gli\natti di predisposizione dei bilanci e dei rendiconti e la  successiva\napprovazione sono riservati alla competenza degli organi di indirizzo\npolitico quali atti propri anche se si avvalgono della collaborazione\ndegli uffici amministrativi (Corte dei conti, Terza  Sezione  Appello\nn. 1071/2018). \n    Quanto  all\u0027elemento   psicologico,   in   considerazione   della\nprecedente approvazione del piano di riequilibrio, vi  sarebbe  stata\nla mancanza di una  rigorosa  verifica  e  di  un  attento  controllo\nsull\u0027andamento del programma di risanamento al fine  di  predisporre,\nove necessario, i piu\u0027 idonei interventi per assicurare  il  rispetto\ndegli  impegni  assunti  e  salvaguardare  la  situazione   economico\nfinanziaria dell\u0027ente. \n    La responsabilita\u0027 degli amministratori nella  vicenda  in  esame\nconcorre con quella dei revisori dei conti, ovvero di coloro  che  in\ncarica dal        ,  hanno  sempre  espresso  pareri  favorevoli  sui\ndocumenti  contabili  sottoposti  al  loro  controllo  omettendo   di\nsvolgere un  accertamento  motivato  sulla  congruita\u0027,  coerenza  ed\nattendibilita\u0027 dei dati contabili contenuti nei  predetti  documenti,\npur in presenza delle evidenti e gravi  criticita\u0027  manifestatesi  in\nrelazione all\u0027effettivo perseguimento degli  obiettivi  del  piano  e\nalle considerevoli violazioni delle  norme  contabili,  tenuto  conto\nanche della loro posizione qualificata. \n    In particolare,  le  relazioni  sull\u0027andamento  del  piano  hanno\nsottovalutato,  con  formule  spesso  reiterate  e  stereotipate,  le\ncriticita\u0027  sussistenti  finendo  per  esprimere  un   ingiustificato\ngiudizio  positivo  sull\u0027attuazione   del   piano   di   riequilibrio\ndell\u0027ente. \n    I controlli e le verifiche eseguite  dal  collegio  dei  revisori\nnell\u0027anno 2015 e nel primo semestre      (revisori  F     ,  B      e\nS       ) sarebbero del tutto carenti avendo sottovalutato  rilevanti\nprofili di criticita\u0027 gia\u0027  ben  evidenti  rispetto  alle  previsioni\ncontenute nel piano di riequilibrio approvato per  il  ripiano  delle\npassivita\u0027 preesistenti. \n    Le successive relazioni sull\u0027andamento del piano di riequilibrio,\novvero quelle riferite al secondo semestre     , al        e al primo\nsemestre       (revisori B       ,  T       e  S      )  ripropongono\nanch\u0027esse in modo stereotipato considerazioni di  carattere  generico\nnon dando il necessario rilievo alle  gravi  e  reiterate  criticita\u0027\nemerse. \n    Le ripetute  criticita\u0027  riferite  a  tutte  le  principali  voci\ninserite nel piano non hanno mai indotto il collegio dei  revisori  a\nsegnalare,  come   risultava   evidente,   il   grave   e   reiterato\ninadempimento degli obblighi assunti al momento dell\u0027approvazione del\nPRFP. \n    Soltanto la relazione sulla valutazione del piano redatta per  il\nprimo semestre       ha evidenziato con maggiore vigore talune  delle\ncriticita\u0027 riferite alla situazione economico finanziaria  dell\u0027ente,\ncome anche relative all\u0027attuazione del piano. \n    Quanto alla responsabilita\u0027 degli amministratori  la  Procura  la\nimputava a coloro che, nella  qualita\u0027  di  componenti  della  Giunta\ncomunale nel periodo  oggetto  di  contestazione  (          ),  sono\nrimasti in carica per un periodo minimo di almeno un  anno  e  per  i\nquali la sanzione contestata  dovra\u0027  comunque  essere  proporzionata\nalla durata dell\u0027incarico rivestito e alla specifica rilevanza  della\ndelega assunta. \n    Nei  confronti  dei  convenuti   la   Procura   agiva   chiedendo\nl\u0027applicazione delle sanzioni previste dall\u0027articolo  248,  comma  5,\ndel Tuel sia rispetto alle incandidabilita\u0027 di status o di nomina per\ni  revisori,  che   l\u0027irrogazione   di   una   sanzione   pecuniaria,\nquantificata  in  ragione  delle  retribuzioni  e  dei   periodi   di\nespletamento delle funzioni e precisamente: \n      O      M       (retribuzione  mensile  lorda  per  gli  anni   \neuro       ), sanzione pecuniaria pari a venti volte in  ragione  del\nperiodo di durata e della carica ricoperta euro     ; \n      B     M       (retribuzione  mensile  lorda  per  gli  anni    \neuro       ), sanzione pecuniaria pari a cinque volte in ragione  del\nperiodo di durata e della carica ricoperta euro      ; \n      B     D      (retribuzione  mensile  lorda  per  gli  anni     \neuro      ), sanzione pecuniaria pari a cinque volte in  ragione  del\nperiodo di durata e della carica ricoperta euro       ; \n      D      C      F       (retribuzione  mensile  lorda   per   gli\nanni       euro     ), sanzione pecuniaria pari a quindici  volte  in\nragione del periodo di durata e della carica ricoperta euro      ; \n      M     C       (retribuzione  mensile  lorda  per  gli  anni    \neuro     ), sanzione pecuniaria pari a cinque volte  in  ragione  del\nperiodo  sessantaquattro di durata e della carica ricoperta  euro    \n; \n      S    R    (retribuzione mensile lorda per gli anni     euro    \n), sanzione pecuniaria pari a quindici volte in ragione  del  periodo\ndi durata e della carica ricoperta euro      ; \n      V   L    (retribuzione mensile lorda per gli  anni      euro   \n), sanzione pecuniaria pari a venti volte in ragione del  periodo  di\ndurata e della carica ricoperta euro      ; \n      P     F    L     (retribuzione mensile lorda  per  gli  anni   \neuro    ), sanzione pecuniaria pari a quindici volte in  ragione  del\nperiodo di durata e della carica ricoperta euro     ; \n      C     F      (retribuzione  mensile  lorda  per  gli  anni     \neuro     ), sanzione pecuniaria pari a dieci  volte  in  ragione  del\nperiodo di durata e della carica ricoperta euro      ; \n      S     M     (retribuzione  mensile  lorda  per   gli   anni    \neuro      ), sanzione pecuniaria pari a dieci volte  in  ragione  del\nperiodo di durata e della carica ricoperta euro     ; \n      S    M     (retribuzione mensile lorda per gli anni    euro    \n), sanzione pecuniaria pari a otto volte in ragione  del  periodo  di\ndurata e della carica ricoperta euro     ; \n      V    C    (retribuzione mensile lorda per gli anni     euro    \n), sanzione pecuniaria pari a quindici volte in ragione  del  periodo\ndi durata e della carica ricoperta euro     ; \n      F    e  G     (retribuzione  mensile  lorda  per  gli  anni    \neuro    ), sanzione pecuniaria pari a  venti  volte  in  ragione  del\nperiodo di durata e della carica ricoperta euro     ; \n      B    S    (retribuzione mensile lorda per gli anni      euro   \n), sanzione pecuniaria pari a venti volte in ragione del  periodo  di\ndurata e della carica ricoperta euro     ; \n      S      T      (retribuzione  mensile  lorda  per  gli  anni    \neuro    ), sanzione pecuniaria pari a  venti  volte  in  ragione  del\nperiodo di durata e della carica ricoperta euro     ; \n      B    N    F    (retribuzione mensile  lorda  per  gli  anni    \neuro     ), sanzione pecuniaria pari a venti  volte  in  ragione  del\nperiodo di durata e della carica ricoperta euro      ; \n      S      F     (retribuzione  mensile  lorda  per  gli   anni    \neuro     ), sanzione pecuniaria pari a venti  volte  in  ragione  del\nperiodo di durata e della carica ricoperta euro     ; \n      T     S         (retribuzione mensile lorda  per  gli  anni    \neuro     ), sanzione pecuniaria pari a venti  volte  in  ragione  del\nperiodo di durata e della carica ricoperta euro     . \n    2. I convenuti si costituivano in giudizio con la sola  eccezione\ndi D    C     F    , la cui notifica  avveniva  a  mani  in  data  11\nottobre 2024. \n    2.1 Con memoria dell\u002711 novembre 2024 si costituivano in giudizio\ni convenuti B   , S   , T   , i quali eccepivano l\u0027infondatezza della\ndomanda, anche per mancata dimostrazione del nesso di causalita\u0027  tra\nle condotte contestate e il  dissesto  dell\u0027ente,  indicando  che  il\nCollegio dei  revisori  aveva  sempre  sollecitato,  direttamente  ed\nattraverso  i  provvedimenti  (pareri)  di  competenza,   le   azioni\nnecessarie per rimediare alle criticita\u0027 presenti nell\u0027attuazione del\npiano e che  la  vera  causa  del  dissesto  finanziario  del  Comune\ndi       affonda le proprie radici nel precedente periodo alla citata\nsentenza delle SS.RR. n. 2/2015/EL che ha approvato il  piano,  posto\nche questo non teneva conto di una situazione debitoria  emersa  solo\nsuccessivamente,  grazie  anche  all\u0027intervento  del   Collegio   dei\nrevisori del periodo     e della Sezione Controllo. \n    Veniva   altresi\u0027   eccepita   l\u0027infondatezza    delle    singole\ncontestazioni mosse ai revisori del periodo     , nonche\u0027  quanto  al\nprofilo soggettivo l\u0027insussistenza della «colpa grave», e conseguente\nassenza   di   qualsiasi   contributo   causale   nella    successiva\ndichiarazione di dissesto del Comune. \n    2.2 Con memoria dell\u00278 novembre 2024 si costituiva  il  convenuto\nB    , il quale formulava eccezione  d\u0027incostituzionalita\u0027  dell\u0027art.\n248 commi 5 e 5-bis del TUEL per contrasto con gli artt. 111, 3, 25 e\n51 Costituzione. \n    In particolare, vi sarebbe violazione del principio di  terzieta\u0027\nperche\u0027 l\u0027iniziativa giudiziale di cui ai commi 5 e 5-bis,  assegnata\nalla giurisdizione della Corte dei conti, consegue necessariamente al\nrisultato  ed  alle  conclusioni  degli  accertamenti  delle  Sezioni\nterritoriali di controllo della Corte dei conti. \n    Vi sarebbe violazione degli artt. 3 e 27 per la previsione di  un\ntempo   predefinito   ed   invariabile   di    incandidabilita\u0027    ed\nineleggibilita\u0027, incompatibile con i principi di  proporzionalita\u0027  e\nnecessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio. \n    Inoltre, vi sarebbe disparita\u0027 tra Sindaco responsabile (che  non\npuo\u0027 ricoprire le cariche di  Sindaco,  Presidente  della  Provincia,\nAssessore, Deputato, Senatore e parlamentare  europeo)  ed  assessore\nresponsabile (che non puo\u0027 ricoprire la carica di assessore, ma  puo\u0027\nessere eletto Sindaco, parlamentare e deputato europeo). \n    Nel merito eccepiva l\u0027infondatezza del ricorso e la mancata prova\ndella colpa grave e, in via subordinata, l\u0027assenza di apporto causale\ne la prescrizione dell\u0027azione. \n    2.3 Con memoria del 15 ottobre 2024 si costituiva in giudizio  il\nconvenuto B      ,  il  quale  formulava  eccezione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale  dell\u0027art.  133  c.g.c.  considerata  la  complessita\u0027\ndell\u0027indagine e la ristrettezza dei termini del giudizio, poiche\u0027  il\nristretto  termine  per   la   costituzione   (trenta   giorni)   non\nconsentirebbe neanche l\u0027accesso agli atti (di cui all\u0027art.  22  della\nlegge n. 241/1990), da cui la violazione degli  artt.  3,  24  e  111\ndella Costituzione. \n    Nel merito eccepiva l\u0027infondatezza della  richiesta,  nonche\u0027  la\ncarenza dell\u0027elemento soggettivo. \n    2.4 Con memoria dell\u002711 novembre 2024 si costituiva il  convenuto\nC       ,  il  quale  eccepiva  in  via  preliminare  il  difetto  di\ngiurisdizione in relazione alla parte della domanda con la  quale  la\nProcura erariale ha chiesto l\u0027irrogazione della sanzione di status. \n    Sempre in via preliminare, in  rito,  eccepiva  la  nullita\u0027  per\nindeterminatezza delle  contestazioni  mosse,  senza  specificare  le\ncondotte e senza tener conto delle deleghe. \n    In  via   preliminare,   nel   merito,   eccepiva   l\u0027intervenuta\nprescrizione  sia   sulla   sanzione   pecuniaria   che   su   quella\ninterdittiva. \n    Nel  merito  eccepiva   la   carenza   probatoria   e   l\u0027assenza\ndell\u0027elemento soggettivo. \n    Infine,  il  convenuto  formulava   questione   di   legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 248, quinto comma, del TUEL, nella parte  in\ncui  prevede  l\u0027irrogazione  delle  sanzioni  di   stato   per   aver\ncontribuito al verificarsi  del  dissesto  finanziario  senza  alcuna\nproporzionalita\u0027 della sanzione rispetto alla gravita\u0027 della condotta\ne/o e all\u0027elemento psicologico del dolo  o  della  colpa  grave,  per\nviolazione degli artt. 3 e 27, secondo comma,  della  Costituzione  e\ndell\u0027art. 49, comma 3, CDFUE, con richiesta di  rinvio  pregiudiziale\nalla Corte di Giustizia dell\u0027Unione Europea. \n    2.5 Con memoria dell\u00278 novembre 2024 si costituivano in  giudizio\ni revisori dei conti  F     ,  S      e  B    ,  i  quali  eccepivano\nl\u0027inammissibilita\u0027 e/o improcedibilita\u0027 poiche\u0027 il rito sanzionatorio\nresterebbe   circoscritto   alle   sole   sanzioni   e   non    anche\nall\u0027interdizione  dalle  cariche  nelle  amministrazioni  locali  che\nrichiederebbe un accertamento con rito ordinario e vi  sarebbe  anche\nuna violazione del principio del ne bis in idem. \n    Eccepivano poi la prescrizione, la carenza dei  presupposti  (sia\ndell\u0027elemento  soggettivo  che  del  nesso   causale),   argomentando\nampiamente  nel  merito  delle   contestazioni,   nonche\u0027   l\u0027erronea\nquantificazione delle misure sanzionatorie ed interdittive. \n    2.6 Con comparsa del 7 novembre 2024 si costituiva  il  convenuto\nM     ,  il  quale  eccepiva  l\u0027inammissibilita\u0027  della  domanda  per\nviolazione art. 248, comma 5, del Tuel, il cui  regime  sanzionatorio\nriguarda il «dissesto» e non  la  mancata  attuazione  del  Piano  di\nriequilibrio. Inoltre, eccepiva che il convenuto era stato  assessore\nsolo per  un  anno  e  non  per  due  esercizi  come  indicato  dalla\ngiurisprudenza. \n    Nel merito eccepiva la carenza  del  collegamento  causale  e  la\nrelativa  assenza  di  prova;  veniva  peraltro   rappresentato   che\nl\u0027esercizio      non aveva inciso sull\u0027inesatta attuazione del PRFP. \n    Vaniva poi indicata la carenza di «colpa grave»  e  la  rilevanza\ndel principio di buona fede. \n    Infine, lamentava  la  violazione  art.  134,  comma  2,  decreto\nlegislativo n. 174/2016 per la  mancata  graduazione  delle  sanzioni\nirrogate. \n    2.7 Con memoria dell\u00278 novembre 2024 si costituiva in giudizio il\nconvenuto  O       ,   il   quale   eccepiva   in   via   preliminare\nl\u0027inammissibilita\u0027 del ricorso, poiche\u0027 il rito dell\u0027art. 133  c.g.c.\ne\u0027 sommario e l\u0027accertamento della responsabilita\u0027 deve  avvenire  in\nsede ordinaria. \n    Sempre in via preliminare,  nel  merito,  eccepiva  l\u0027intervenuta\nprescrizione e nel merito l\u0027infondatezza della  pretesa  argomentando\nsulle contestazioni mosse; eccepiva inoltre  l\u0027assenza  dell\u0027elemento\nsoggettivo. \n    2.8 Con memoria del 23 novembre 2024 si costituiva in giudizio la\nconvenuta P    , che eccepiva in via  preliminare  l\u0027inammissibilita\u0027\ndel ricorso per mancato rispetto dei termini a  difesa  chiedendo  il\nrinvio dell\u0027udienza. \n    Veniva  altresi\u0027  eccepita  l\u0027inammissibilita\u0027  del  ricorso  per\nviolazione  dell\u0027art.  133  c.g.c.,  in   relazione   alle   sanzioni\ninterdittive, alla luce della pronuncia  delle  Sezioni  Unite  della\nCassazione n. 13205/2024 e delle Sezioni Riunite n.  4/2022,  nonche\u0027\ninammissibilita\u0027 per genericita\u0027 poiche\u0027 le posizioni  dei  convenuti\nsarebbero state accomunate da una responsabilita\u0027 collettiva. \n    Eccepiva  poi  l\u0027inammissibilita\u0027  del  ricorso  per   violazione\ndell\u0027art. 248, comma 5, TUEL per difetto dei  presupposti  e  in  via\nsubordinata per illogicita\u0027 nella  determinazione  e  quantificazione\ndella   sanzione   pecuniaria;   eccepiva    inoltre    l\u0027intervenuta\nprescrizione. \n    2.9 Con memoria dell\u00278 novembre 2024 la convenuta S      eccepiva\nin via preliminare l\u0027inammissibilita\u0027 del ricorso,  poiche\u0027  il  rito\ndell\u0027art.   133   c.g.c.   e\u0027   sommario   e   l\u0027accertamento   della\nresponsabilita\u0027 deve avvenire in sede ordinaria. \n    Sempre in via preliminare,  nel  merito,  eccepiva  l\u0027intervenuta\nprescrizione e nel merito l\u0027infondatezza della  pretesa  argomentando\nnel merito delle  contestazioni  mosse;  eccepiva  inoltre  l\u0027assenza\ndell\u0027elemento soggettivo. \n    2.10  Con  memoria  dell\u00278  novembre  2024   il   convenuto   S  \n articolava difese sovrapponibili a  quelle  di  S     ,  richiamando\nanche la brevita\u0027 del periodo in contestazione. \n    2.11 Con memoria del 13 novembre 2024 la convenuta S     eccepiva\nin via preliminare la violazione del termine a difesa,  chiedendo  il\nrinvio dell\u0027udienza. \n    Eccepiva poi l\u0027inammissibilita\u0027 del ricorso  perche\u0027  l\u0027art.  133\nc.g.c.  riserva  alla  Corte  dei  conti  l\u0027applicazione  della  sola\nsanzione pecuniaria e non anche quella politica. \n    La  convenuta  formulava  poi   eccezione   d\u0027incostituzionalita\u0027\ndell\u0027art. 248 commi 5 e 5-bis del TUEL per contrasto  con  gli  artt.\n111, 3, 25 e 51 Costituzione, e nel  merito  eccepiva  l\u0027infondatezza\ndel  ricorso  e  la  mancata  prova  della  colpa  grave  e,  in  via\nsubordinata,  l\u0027assenza  di  apporto  causale   e   la   prescrizione\ndell\u0027azione, con difese sovrapponibili a quelle del convenuto B    . \n    2.12 Con memoria del 25 novembre 2024 il convenuto V     eccepiva\nin via pregiudiziale il difetto di giurisdizione rispetto alle misure\ninterdittive. \n    Eccepiva poi l\u0027incostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 248, comma 5, c.g.c.\nrispetto agli artt. 3 e 51 Costituzione per violazione  dei  principi\ncostituzionali  di   gradualita\u0027   sanzionatoria,   proporzionalita\u0027,\nragionevolezza e parita\u0027 di trattamento. \n    Nel merito il convenuto eccepiva l\u0027infondatezza  dell\u0027azione  per\ndifetto di prova e  carenze  istruttorie,  carenza  dei  presupposti,\ndifetto del nesso di causalita\u0027 e dell\u0027elemento psicologico,  nonche\u0027\nomessa valutazione di fatti ed atti rilevanti ai fini del giudizio. \n    In via subordinata chiedeva di  ridurre  entita\u0027  della  sanzione\npecuniaria al minimo edittale. \n    2.13  Con  memoria  dell\u00278  novembre  2024  il   convenuto   V   \n articolava difese sovrapponibili a quelle di S   . \n    3.  Nella  camera  di  consiglio  del  26  novembre  2024,  vista\nl\u0027eccezione preliminare di S    R   e P   F    L    di violazione del\ntermine di trenta giorni previsto dall\u0027art. 133, comma 5, c.g.c. e la\nrichiesta di rinvio a cui la Procura non si opponeva, con ordinanza a\nverbale veniva disposto il rinvio all\u0027udienza di discussione  del  12\ngennaio 2025. \n    4. Con note del 17 dicembre 2024 il convenuto M     richiamava la\npropria  memoria  di  costituzione  rilevando  l\u0027inammissibilita\u0027  ed\nimprocedibilita\u0027 del ricorso, l\u0027intervenuta prescrizione dell\u0027azione,\nl\u0027infondatezza della pretesa sanzionatoria per carenza del  requisito\ndi carica dell\u0027assessore M   per almeno due esercizi  finanziari,  la\ncarenza  del  nesso   causale,   la   circostanza   che   l\u0027esercizio\nfinanziario        non ha influito sulla asserita non attuazione  del\nPRFP, la violazione dell\u0027art. 248, comma 5,  decreto  legislativo  n.\n267/2000, la carenza di «colpa grave», la rilevanza del principio  di\nbuona fede e la mancata graduazione delle sanzioni irrogate. \n    5. All\u0027udienza camerale del 13 gennaio 2025 le parti concludevano\ncome da verbale d\u0027udienza. \n    La causa veniva trattenuta in decisione. \n \n                     Considerato in diritto che \n \n    6.  In  via  pregiudiziale  viene  in  rilievo   l\u0027eccezione   di\nincostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 248, comma  5,  TUEL,  per  difetto  di\nmotivazione e violazione dell\u0027art.  3  Cost.,  nella  parte  in  cui,\navendo  previsto  per  gli  amministratori  comunali   una   sanzione\ninterdittiva in misura fissa decennale, impedisce di  considerare  il\ndiverso grado  di  responsabilita\u0027 -  colpa  grave  o  dolo  -  e  di\ncommisurare  la  sanzione  rispetto  alla  gravita\u0027  del  fatto,  con\nviolazione dei principi costituzionali di gradualita\u0027  sanzionatoria,\nproporzionalita\u0027, ragionevolezza, e parita\u0027 di  trattamento  previsti\ndall\u0027art.  3  della   Costituzione;   eccezione   prospettata   anche\nconfrontando la  disparita\u0027  di  trattamento  con  i  componenti  del\ncollegio dei revisori, nei cui confronti la misura interdittiva  puo\u0027\nessere graduata entro la durata massima di dieci anni, come  previsto\ndal comma 5-bis dello stesso art.  248  TUEL,  aggiunto  dall\u0027art.  3\ndecreto-legge n. 174 del 2012,  convertivo  dalla  legge  7  dicembre\n2012, n. 213. \n    La questione di legittimita\u0027 costituzionale sollevata deve essere\nesaminata, in via pregiudiziale rispetto  ad  ogni  altra  eccezione,\nalla luce della sua rilevanza e non manifesta infondatezza. \n    Tali profili devono avere come punto di  partenza  la  disciplina\ndell\u0027art. 248, comma  5,  TUEL  e  la  sua  portata  nell\u0027ordinamento\ninterno come tracciato dalla giurisprudenza. \n    In particolare, la norma nella  sua  formulazione  antecedente  a\nquella attuale prevedeva che «gli amministratori  che  la  Corte  dei\nconti ha riconosciuto responsabili, anche in primo  grado,  di  danni\ncagionati con dolo o colpa  grave,  nei  cinque  anni  precedenti  il\nverificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire,  per  un\nperiodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei  conti\ndi enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri  enti,\nistituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la  Corte,  valutate\nle circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto,  accerti\nche questo e\u0027 diretta conseguenza delle azioni od  omissioni  per  le\nquali l\u0027amministratore e\u0027 stato riconosciuto responsabile», oltre  ad\nulteriori specifiche incandidabilita\u0027 per i sindaci.  Il  legislatore\ne\u0027 intervenuto con l\u0027art. 3, comma 1, lett. s) del  decreto-legge  n.\n174 del 2012, convertito  con  modifiche  dalla  legge  n.  213/2012,\nnovellando il comma 5.  In  particolare,  la  nuova  formulazione  ha\nprevisto  che  «gli  amministratori  che  la  Corte  dei   conti   ha\nriconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver  contribuito\ncon  condotte,  dolose  o  gravemente  colpose,  sia   omissive   che\ncommissive, al verificarsi  del  dissesto  finanziario,  non  possono\nricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di  assessore,  di\nrevisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti  locali\npresso altri enti, istituzioni  ed  organismi  pubblici  e  privati»,\nmantenendo le ulteriori incandidabilita\u0027 per i Sindaci e specificando\nche «Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le  sezioni\ngiurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione\npecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di  venti\nvolte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di  commissione\ndella violazione». \n    La novella, dunque, oltre ad  introdurre  la  previsione  di  una\nsanzione pecuniaria, ha eliminato il limite  di  indagine  ai  cinque\nanni precedenti al dissesto e  ha  previsto  che  la  responsabilita\u0027\npossa  essere  riferita  anche  a   quelle   condotte   che   abbiano\nsemplicemente «contribuito» al verificarsi  del  dissesto,  in  luogo\ndella   precedente   impostazione   del   dissesto   quale   «diretta\nconseguenza» delle condotte; quindi, vengono in rilievo quelle azioni\ned omissioni  che  abbiano  anche  solo  facilitato  o  aggravato  il\ndissesto e, dunque, che si  siano  poste  in  termini  di  contributo\nconcausale  e  non  di  necessaria  sufficienza  alla   realizzazione\ndell\u0027evento dissesto. \n    Sotto la vigenza della  nuova  disciplina  si  e\u0027  registrato  un\ncontrasto tra  alcune  pronunce  in  cui  il  giudice  contabile,  in\napplicazione dell\u0027art. 248, comma 5, TUEL, ha espressamente  irrogato\nla sanzione relativa  all\u0027incandidabilita\u0027  degli  amministratori,  a\nfronte di altre nelle quali si  e\u0027  limitato  all\u0027accertamento  della\nresponsabilita\u0027 rimettendo  l\u0027irrogazione  della  sanzione  ad  altra\nautorita\u0027  amministrativa  («Dal  medesimo  ed   unico   accertamento\ndiscendono, infatti, due effetti: quello di  condanna  alla  sanzione\npecuniaria, cosi\u0027 come previsto dall\u0027art. 248, comma  5  e  5-bis,  e\nquello dichiarativo, automatico  e  conseguenziale,  in  ordine  alla\nsussistenza  dei  presupposti  per  l\u0027applicazione   delle   sanzioni\ninterdittive o di status previste dai medesimi  commi,  che  verranno\npoi irrogate dall\u0027autorita\u0027  amministrativa  competente»,  Corte  dei\nconti, Sez. Giur. Calabria, sent. n.  122/2021).  Su  tale  contrasto\nsono intervenute le Sezioni Riunite della Corte dei  conti  (sentenza\nn. 4/2022/QM) che hanno indicato il principio  secondo  cui  «Con  il\nrito sanzionatorio previsto dagli artt. 133 e ss. del c.g.c.  possono\nvalutarsi l\u0027applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai comma\n5 e 5-bis dell\u0027art. 248 del  decreto  legislativo  n.  267/2000  e  i\npresupposti di fatto che determinano le connesse misure interdittive,\npreviste dai medesimi commi quali effetto  giuridico  della  condotta\nsanzionata». In  particolare,  nel  corpo  delle  argomentazioni,  la\nsentenza ha ritenuto che «le sanzioni interdittive  (o  \"di  status\")\nconseguono di diritto all\u0027unico  accertamento  della  responsabilita\u0027\nalla  contribuzione  del  dissesto,  nell\u0027ambito  del  medesimo  rito\nsanzionatorio,   in   quanto   il   positivo    accertamento    della\nresponsabilita\u0027 da contribuzione al dissesto si pone come  condizione\nnecessaria per la  sussistenza  dei  presupposti  per  l\u0027applicazione\ndelle citate sanzioni  di  status:  da  tale  accertamento  discende,\ninfatti, il duplice effetto della condanna alla sanzione pecuniaria e\nquello dichiarativo, automatico  e  consequenziale,  in  ordine  alla\nsussistenza  dei  presupposti  per  l\u0027applicazione   delle   sanzioni\ninterdittive di cui innanzi; - il  giudice  contabile,  pertanto,  ha\ncognizione piena su entrambi  gli  effetti  che  derivano  dall\u0027unico\naccertamento in ordine alla responsabilita\u0027  degli  amministratori  e\ndei revisori che abbiano contribuito, con dolo o colpa  grave  e  con\ncondotte omissive o commissive, al verificarsi del dissesto». \n    Successivamente sono intervenute anche  le  Sezioni  Unite  della\nCorte di cassazione con l\u0027ordinanza  n.  13205/2024  sul  riparto  di\ngiurisdizione rilevando che «la giurisdizione della Corte  dei  conti\nsi radica, secondo quanto previsto  dalla  citata  norma,  sull\u0027unico\naccertamento in ordine alla sussistenza  del  nesso  causale  fra  la\ncondotta tenuta ed il conseguente dissesto che non richiede piu\u0027  una\ncausalita\u0027 diretta, bensi\u0027 il solo contributo  causale,  ma  da  esso\nconsegue l\u0027irrogazione delle sole sanzioni pecuniarie, tra un  minimo\ne un massimo stabilito dalla norma. Invece, le sanzioni interdittive,\nstabilite per  gli  ex  amministratori  (differentemente  che  per  i\nrevisori contabili) in  misura  fissa,  sono  un  effetto  automatico\nprevisto  dalla  legge,  cosi\u0027  da   non   rendere   necessaria   una\ndeclaratoria  (\"comando\")  del  giudice.  Dal   medesimo   ed   unico\naccertamento discendono dunque due effetti: quello di  condanna  alla\nsanzione pecuniaria, cosi\u0027 come previsto dall\u0027art.  248,  comma  5  e\n5-bis, del TUEL,  e  quello  automatico  e  conseguenziale,  di  sola\n«sussistenza  dei  presupposti  per  l\u0027applicazione  delle   sanzioni\ninterdittive o di status previste dai medesimi commi»,  che  verranno\npoi   applicate   dall\u0027autorita\u0027   amministrativa   competente.    In\ndefinitiva,  il  legislatore,  con  l\u0027art.  248,  comma  5,  che  qui\ninteressa, del TUEL, nel testo risultante dalle modifiche  del  2012,\nha inteso attribuire espressamente al giudice contabile il potere  di\nvalutare la sussistenza dei presupposti per l\u0027applicazione  non  solo\ndelle sanzioni pecuniarie ma anche delle sanzioni c.d.  interdittive,\nma queste ultime conseguono come effetto automatico dell\u0027accertamento\ndella responsabilita\u0027  per  dissesto.  Le  sanzioni  c.d.  di  status\ndiscendono dunque non dalla volonta\u0027 del giudice, ma  dalla  volonta\u0027\ndel legislatore, sulla  quale  la  volizione  giudiziale,  una  volta\nespressasi sull\u0027an  della  responsabilita\u0027,  non  puo\u0027  incidere.  Ne\nconsegue che la decisione del giudice contabile, una volta  accertata\nla  responsabilita\u0027  dell\u0027ex  amministratore  dell\u0027Ente   locale   da\ndissesto, ha e deve avere, riguardo  alle  misure  c.d.  interdittive\n(quelle qui in esame),  una  chiara  portata  meramente  dichiarativa\ndella voluntas legis e dunque deve limitarsi  all\u0027accertamento  della\nsussistenza dei presupposti per  il  divieto  previsto  dalla  legge,\nrestando la relativa declaratoria-applicazione compito dell\u0027autorita\u0027\namministrativa competente». Cio\u0027 premesso sulla  portata  dell\u0027azione\ndel giudice contabile rispetto agli effetti di legge sullo status, il\ngiudizio sottoposto all\u0027esame della Sezione attiene - per la parte di\ncui si  discute  -  all\u0027accertamento  di  responsabilita\u0027  per  «aver\ncontribuito con condotte, dolose o gravemente colpose,  sia  omissive\nche commissive, al verificarsi del dissesto finanziario»  e,  dunque,\ndei presupposti per poter poi  irrogare  (il  giudice  contabile)  la\nsanzione pecuniaria nei termini edittali (da cinque a venti volte  la\nretribuzione mensile lorda) previsti dalla norma, mentre  l\u0027ulteriore\ndivieto  di  ricoprire  cariche   e,   dunque,   quella   che   viene\nimpropriamente indicata come sanzione  sullo  status  politico  degli\namministratori e\u0027 un effetto  ultroneo  ed  automatico  che  consegue\nall\u0027accertamento dei presupposti  (responsabilita\u0027)  da  parte  della\nCorte  dei  conti,  ma  che  viene  poi  materialmente  disposto  con\nprovvedimento amministrativo da altra autorita\u0027 competente, la quale,\nstando  al  dato  testuale  della  norma,   non   ha   pero\u0027   alcuna\ndiscrezionalita\u0027 in  merito  all\u0027an  e  al  quantum  temporale  della\n«sanzione» (personale) da irrogare. \n    Da questi elementi  discende,  dunque,  l\u0027esame  sulla  rilevanza\ndell\u0027eccezione e del  relativo  profilo  d\u0027incostituzionalita\u0027  della\nnorma. \n    A  tal  fine  occorre  evidenziare  che  dalla  natura  meramente\ndichiarativa del provvedimento (e  dal  relativo  accertamento  della\nsussistenza dei presupposti) discende l\u0027effetto  automatico  relativo\nallo status, rispetto al quale l\u0027autorita\u0027 amministrativa preposta e\u0027\ntenuta ad adottare  il  relativo  provvedimento  senza  alcun  potere\ndecisionale.  Ora,  la  circostanza  che  la  pronuncia  del  giudice\ncontabile incida solo in via mediata sull\u0027irrogazione della  sanzione\nrelativa allo status, non elimina  di  per  se\u0027  la  rilevanza  della\nquestione ai fini della decisione, considerato che l\u0027effetto primo  e\ndiretto e\u0027  proprio  l\u0027accertamento  dei  presupposti  di  legge  per\nl\u0027applicazione delle condizioni di status,  rispetto  alle  quali  la\nCorte di cassazione ha appunto chiarito  che  esse  discendono  dalla\nvolonta\u0027 del legislatore «sulla quale la  volizione  giudiziale,  una\nvolta espressasi sull\u0027an della responsabilita\u0027, non  puo\u0027  incidere».\nDunque, le limitazioni di status cosi\u0027 congeniate si  configurano  di\nfatto come un procedimento bifasico, la prima parte sull\u0027accertamento\ndei presupposti di fatto  e  di  diritto  di  natura  giurisdizionale\nrimessa  alla  Corte  dei  conti  e   quella   successiva   di   mera\ndeterminazione sull\u0027incandidabilita\u0027 (e divieto di ricoprire cariche)\nin termini  fissi  e  non  modulabili  di  competenza  dell\u0027autorita\u0027\namministrativa. Seguendo tale impostazione, l\u0027unico momento nel quale\ngli    effetti    pregiudizievoli    dell\u0027accertamento    (dell\u0027unico\naccertamento a duplice effetto sanzionatorio, pecuniario e di status)\npossono  essere  censurati  di  incostituzionalita\u0027  e\u0027  proprio   il\ngiudizio dinanzi alla Corte dei conti che non puo\u0027 non tener conto  -\nai fini dell\u0027eccezione - degli effetti  di  legge  consequenziali  al\nproprio   decisum,   ancorche\u0027   poi   irrogati    da    un\u0027autorita\u0027\namministrativa. \n    Ne\u0027  potrebbe  il  giudice  contabile  scindere  i  due   momenti\ndisconoscendo - ai fini della rilevanza - gli effetti  che  la  legge\ncollega espressamente  al  proprio  accertamento,  nel  rispetto  del\nrapporto necessario tra protasi ed apodosi. \n    Peraltro,  per  come  la  norma  e\u0027   strutturata,   emerge   che\nl\u0027accertamento della Corte  dei  conti  sul  contributo  al  dissesto\nfinanziario ha come primo effetto voluto dal legislatore e  vincolato\nalla pronuncia (seppur poi irrogato da  altro  soggetto)  proprio  il\ndivieto  di  ricoprire   determinate   cariche   pubbliche   e   solo\nsuccessivamente  (ultimo  capoverso  del   comma   5)   la   sanzione\npecuniaria.  Quindi,  essendo  la  condizione  di  status  l\u0027elemento\nprincipale   che   consegue   al   provvedimento   che   accerta   la\nresponsabilita\u0027  delle  condotte,  la   questione   di   legittimita\u0027\ncostituzionale della  norma  rileva  necessariamente  ai  fini  della\ndecisione, non potendosi separare  l\u0027accertamento  (prima)  dai  suoi\neffetti  (poi)  sulla  condizione  di  status  (sebbene  mediati  dal\nprovvedimento amministrativo), essendo effetto consequenziale  e  non\ndiscrezionale («l\u0027incandidabilita\u0027 non e\u0027 una \"sanzione  di  status\",\nma e\u0027 un effetto ex lege che limita  il  diritto  (costituzionalmente\ngarantito  a  ogni  cittadino  dall\u0027art.  51  Cost.)   all\u0027elettorato\npassivo,  in   un   delicato   bilanciamento   con   altri   principi\ncostituzionali sanciti dagli artt. 54 e 97 Cost. Quando la norma  che\npone  il  divieto,   prescrive,   ai   fini   dell\u0027applicazione,   la\ncomunicazione  all\u0027autorita\u0027  amministrativa,  a  questa  compete  il\npotere-dovere di procedere in conformita\u0027»,  cfr.  Corte  dei  conti,\nsentenza Sez. II App., n. 173 del 26 giugno 2023). \n    Ne\u0027 potrebbe superarsi la rilevanza della questione -  in  questa\nsede - sulla considerazione  che  l\u0027incostituzionalita\u0027  della  norma\npotrebbe essere fatta valere successivamente  a  valle  dell\u0027adozione\ndell\u0027atto  amministrativo  sull\u0027incandidabilita\u0027,   nella   fase   di\neventuale impugnazione. Infatti, partendo dal  concetto  di  unicita\u0027\ndell\u0027accertamento in ordine alla sussistenza del nesso causale fra la\ncondotta tenuta dall\u0027amministratore  ed  il  conseguente  dissesto  e\nall\u0027effetto «automatico previsto dalla legge, cosi\u0027  da  non  rendere\nnecessaria una declaratoria («comando») del giudice»,  come  indicato\ndalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, viene in evidenza  che\nil momento topico nel quale l\u0027eccezione assume rilevanza  e\u0027  proprio\nquello nel quale la condotta degli amministratori viene  giudicata  e\nrispetto alla quale l\u0027eccezione di incostituzionalita\u0027  della  norma,\nper violazione del principio di  ragionevolezza  non  prevedendo  una\nsanzione di status con termini differenziati  rispetto  alle  singole\ncondotte in luogo del termine fisso decennale,  assume  la  rilevanza\nnei termini piu\u0027 ampi. \n    In tal senso, l\u0027eccezione sollevata ha  rilievo  in  questa  sede\ncontabile perche\u0027 la violazione dell\u0027art. 3 (in  rapporto  anche  con\nl\u0027art. 51) della Costituzione e\u0027 riferita proprio alla necessita\u0027  di\nancorare  l\u0027estensione  temporale  delle  limitazioni  sullo   status\n(effetto automatico che non necessita del comando del  giudice)  alle\ncondotte, il cui accertamento unico avviene dinanzi  alla  Corte  dei\nconti e, dunque, in tale momento -  anche  ai  fini  accertativi  del\ncontributo causale (e delle sue modalita\u0027) - gli effetti di legge  (e\nil relativo parametro di costituzionalita\u0027) incidono sulla decisione. \n    Peraltro, anche a voler ritenere che  l\u0027effetto  di  legge  sullo\nstatus non sia una conseguenza diretta della  pronuncia  del  giudice\ncontabile, ma un effetto «indiretto» dell\u0027accertamento, in ogni  caso\nla questione sarebbe rilevante, dovendosi necessariamente riferire la\nvalutazione sulla costituzionalita\u0027 delle norme da applicare a  tutti\ngli effetti che la decisione genera. \n    Quanto  alla  non  manifesta  infondatezza   si   evidenzia   che\ndall\u0027impostazione della «interpretazione adeguatrice» della  sentenza\ndella Corte  costituzionale  n.  356  del  1996  («le  leggi  non  si\ndichiarano costituzionalmente illegittime perche\u0027 e\u0027 possibile  darne\ninterpretazioni  incostituzionali  (e  qualche  giudice  ritenga   di\ndarne),   ma   perche\u0027   e\u0027   impossibile    darne    interpretazioni\ncostituzionali», cfr.  §  4)  e  dalla  successiva  previsione  della\nnecessita\u0027  di  «verificare,  prima  di  sollevare  la  questione  di\ncostituzionalita\u0027, la concreta possibilita\u0027 di attribuire alla  norma\ndenunciata un significato diverso  da  quello  censurato  e  tale  da\nsuperare i prospettati dubbi di  legittimita\u0027  costituzionale»  (ord.\n322/2001, penultimo cpv. della  parte  in  fatto  e  diritto)  si  e\u0027\npassati alla tesi contenuta nella sentenza n. 235/2014  (secondo  cui\nla non condivisione della possibile soluzione ermeneutica conforme  a\nCostituzione, in quanto  sufficientemente  argomentata,  «non  rileva\npiu\u0027 in termini di inammissibilita\u0027 - ma solo, in tesi, di  eventuale\nnon fondatezza - della questione in esame», cfr. § 5 del  considerato\nin diritto) e a quella della sentenza  n.  262  del  2015  («ai  fini\ndell\u0027ammissibilita\u0027 della questione, e\u0027 sufficiente che il giudice  a\nquo esplori la possibilita\u0027 di un\u0027interpretazione conforme alla Carta\nfondamentale  e,  come  avviene  nel  caso  di  specie,  la   escluda\nconsapevolmente»,  cfr.  §  2.3  del  considerato  in  diritto),  per\napprodare ai principi indicati nella sentenza n. 42 del 2017  (§  2.2\ndel considerato in diritto, secondo cui «Se, dunque, \"le leggi non si\ndichiarano costituzionalmente illegittime perche\u0027 e\u0027 possibile  darne\ninterpretazioni  incostituzionali  (e  qualche  giudice  ritenga   di\ndarne)\" (sentenza n. 356 del 1996), cio\u0027 non significa che,  ove  sia\nimprobabile    o    difficile     prospettarne     un\u0027interpretazione\ncostituzionalmente  orientata,  la   questione   non   debba   essere\nscrutinata nel merito. Anzi, tale scrutinio, ricorrendo  le  predette\ncondizioni, si rivela, come nella specie, necessario,  pure  solo  al\nfine di stabilire se la soluzione conforme a  Costituzione  rifiutata\ndal giudice rimettente sia invece possibile»).  Sulla  base  di  tali\ncriteri  deve  essere  scrutinata  la  domanda   sulla   legittimita\u0027\ndell\u0027art. 248, comma 5 del TUEL per  violazione  dell\u0027art.  3,  della\nCostituzione,   laddove    ha    previsto    l\u0027effetto    di    legge\ndell\u0027incandidabilita\u0027 e il divieto di ricoprire  determinate  cariche\nper un termine determinato e fisso di dieci anni, prescindendo  dalla\nnatura gravemente colposa o dolosa della condotta (o dell\u0027entita\u0027 del\ncontributo causale all\u0027evento dissesto). \n    Sul punto occorre premettere che il vaglio  di  costituzionalita\u0027\nrichiesto ha come punto di riferimento indiscutibile l\u0027uso del potere\ndiscrezionale del Parlamento su cui non e\u0027 previsto  alcun  sindacato\n(art. 28 della  legge  n.  87  del  1953),  quindi  ben  potrebbe  il\nlegislatore prevedere -  in  linea  astratta  -  la  contrazione  dei\ndiritti di elettorato passivo per un  periodo  di  dieci  anni  quale\nmisura afflittiva e, ancor di piu\u0027, special preventiva per  il  danno\nche  gli  amministratori  hanno  provocato  (rectius  contribuito   a\nprovocare) con il dissesto dell\u0027ente. Tuttavia, tale  limitazione  e\u0027\nestremamente pervasiva andando ad incidere sui  diritti  riconosciuti\ndall\u0027art. 51 della Costituzione - in tanto e\u0027 ammissibile  in  quanto\nsia conforme al principio di ragionevolezza, avendo anche riguardo al\nmodo in cui il legislatore ha normato situazioni simili. \n    In  questo  senso   vengono   in   rilievo   alcune   fattispecie\nrappresentative di  casi  simili,  ma  con  discipline  diverse,  che\ndenoterebbero una disparita\u0027 di trattamento; in particolare: \n      da  un  lato  alcune  difese  hanno  richiamato  la  previsione\ndell\u0027art.  248,  comma  5-bis,  del  TUEL  che,  con  riferimento  ai\nrevisori, prevede un termine massimo della sanzione e, dunque, la sua\nmodulabilita\u0027; \n      dall\u0027altro lato vengono in rilievo le  previsioni  del  decreto\nlegislativo n. 235/2012 in tema di incandidabilita\u0027 (la cui  relativa\ngiurisprudenza costituzionale era stata indicata in alcuni precedenti\npronunce,     a     supporto     del      rigetto      dell\u0027eccezione\nd\u0027incostituzionalita\u0027). \n    Quanto alla previsione  di  un  limite  massimo  del  divieto  di\nricoprire cariche (e, dunque, modulabile) per i membri  del  collegio\ndei revisori, si ritiene che il termine  di  paragone  sia  privo  di\npregio,   considerato   che   diversi    sono    i    ruoli    svolti\ndall\u0027amministratore e dal revisore e diversa  e\u0027  la  responsabilita\u0027\nche le due figure rivestono nelle dinamiche dell\u0027ente.  Il  revisore,\ninfatti, sebbene dotato di specifiche  competenze  professionali,  e\u0027\ncomunque un soggetto che svolge funzione di ausilio  e  di  controllo\ndell\u0027attivita\u0027  posta  in  essere  dagli  amministratori   i   quali,\navvalendosi dell\u0027attivita\u0027 degli uffici tecnici, gestiscono  la  cosa\npubblica, avendo il potere  e  relativo  dovere  di  operare  per  il\nmeglio, in condizioni ordinarie, e con particolare oculatezza per  il\nrisanamento, nella gestione di crisi dell\u0027ente (quale  la  condizione\ndi predissesto, con  piano  di  riequilibrio  approvato,  di  cui  si\ndiscute). La diversa qualifica soggettiva (e di  funzioni)  configura\ndunque fattispecie che non sono in alcun modo sovrapponibili. \n    Quanto  invece  all\u0027eccepita   incostituzionalita\u0027   riferita   a\ngradualita\u0027  sanzionatoria,  proporzionalita\u0027,  ragionevolezza  della\nsanzione, nonche\u0027 disparita\u0027  di  trattamento  previsti  dall\u0027art.  3\ndella  Costituzione,  si  osserva  che  il  termine  fisso  decennale\nindicato,  di  per  se\u0027,  non  ha  alcun   rilievo   o   profilo   di\nincostituzionalita\u0027, essendo un  termine  (pari  a  due  consiliature\ncomplete)   evidentemente   ritenuto    congruo    dal    legislatore\nnell?esercizio della sua discrezionalita\u0027 normativa. \n    In merito, peraltro, non puo\u0027 non indicarsi il ruolo centrale che\nassume  nell\u0027ordinamento  -  e,   di   riflesso,   nella   previsione\nsanzionatoria - il bilancio dello Stato (alla cui tutela la norma  e\u0027\norientata), a cui concorre necessariamente quello  dei  singoli  enti\nlocali, anche alla luce del principio di equita\u0027 intragenerazionale e\nintergenerazionale a cui l\u0027equilibrio del bilancio e\u0027 preposto (Corte\ncost. sent. n.  18/2019,  sent.  n.  115/2020,  sent.  n.  246/2021),\nincidente altresi\u0027 sul legame fiduciario che caratterizza il  mandato\nelettorale e la rappresentanza democratica degli eletti (Corte  cost.\nsent. n. 228/2017) e in ragione della necessita\u0027 per l\u0027amministratore\ndi porre in essere  azioni  indispensabili  ad  incentivare  il  buon\nandamento dei servizi e pratiche di amministrazione  ispirate  a  una\noculata e proficua spendita delle risorse della collettivita\u0027 (in tal\nsenso, Corte cost. sentenze n. 235  del  2021  e  n.  18  del  2019).\nQuindi, in adesione a tale impostazione la previsione incisiva  sullo\nstatus personale prevista dal legislatore  (preclusione  a  ricoprire\ncariche  per  dieci   anni)   -   confortata   dalla   giurisprudenza\ncostituzionale - non  presenterebbe  profili  di  incostituzionalita\u0027\nladdove messa in relazione solamente con  il  bilancio  dello  Stato,\natteso che esso ha comunque un  ruolo  fondamentale  superindividuale\ndestinato ad  incidere  sulla  vita  dell\u0027intera  cittadinanza  e  in\ntermini intragenerazionali, rispetto al quale l\u0027interesse del singolo\n(nei  cui  confronti  sono  state  accertate  delle  responsabilita\u0027)\nsarebbe recessivo, con  l\u0027effetto  che  la  limitazione  del  diritto\ncostituzionale   all\u0027elettorato   passivo   troverebbe    ragionevole\ngiustificazione nell\u0027esigenza di tutelare l\u0027equilibrio di bilancio. \n    Tuttavia, se letta nel sistema della  incandidabilita\u0027  ex  lege,\nallora la previsione dell\u0027art. 248, comma 5, TUEL  si  evidenzia  per\nalcune  peculiarita\u0027  di  fondo  che  non  sono  giustificate   dalla\npreminenza del bilancio dello Stato e dell\u0027equilibrio a cui  esso  e\u0027\norientato (art. 97 Cost.) e che stridono con il rispetto dei  criteri\ndi  gradualita\u0027  «sanzionatoria»,  proporzionalita\u0027,  ragionevolezza,\nnonche\u0027 di parita\u0027 di trattamento ai quali la stessa discrezionalita\u0027\ndel legislatore deve conformarsi. \n    In  particolare,  fermi  restando  i  principi   espressi   dalla\ngiurisprudenza costituzionale, appare non manifestamente infondata la\nquestione  di  legittimita\u0027  costituzionale  laddove  prospetta  come\nirragionevole la previsione di  una  automatica  incandidabilita\u0027  (e\ndivieto di ricoprire cariche) per un termine fisso di dieci anni  per\nuna condotta, anche di  natura  gravemente  colposa,  che  abbia  non\n«determinato» (come nella  versione  originaria  della  disposizione,\nrispetto alla quale l\u0027eccezione d\u0027incostituzionalita\u0027 avrebbe assunto\ndiverso rilievo), ma anche solo «contribuito» - peraltro senza limiti\ndi tempo - al dissesto dell\u0027ente. \n    Vengono infatti unificate ai fini dell\u0027incandidabilita\u0027, violando\nirragionevolmente  il  principio  di  parita\u0027  di  trattamento  e  di\nproporzionalita\u0027,  le  condotte  connotate  da   dolo   che   abbiano\ndeterminato con contributo estensivamente incisivo  e  protratto  nel\ntempo il dissesto dell\u0027ente con quelle condotte, invece, connotate da\ncolpa grave, circoscritte magari  a  singoli  episodi  risalenti  nel\ntempo  (anche  a  consiliature  antecedenti  un  eventuale  piano  di\nriequilibrio finanziario),  ma  che  secondo  la  nuova  formulazione\nabbiano comunque  «contribuito»,  ancorche\u0027  in  maniera  minima,  al\ndissesto dell\u0027ente. La previsione di una incandidabilita\u0027 (divieto di\nricoprire cariche) decennale, ancorche\u0027 non  sia  configurabile  come\nsanzione nei termini indicati  dalla  giurisprudenza,  in  ogni  caso\nincide  inevitabilmente  nella   vita   (e,   dunque,   sui   diritti\ncostituzionalmente  garantiti)  degli  amministratori  e,   pertanto,\nl\u0027effetto  ex  lege  previsto  dal  legislatore  deve  rientrare  nel\nparametro della ragionevolezza  riferita,  da  un  lato,  al  diritto\nall\u0027elettorato passivo di cui all\u0027art. 51 cost. e,  dall\u0027altro,  alla\ntutela degli interessi costituzionali protetti dagli artt. 54  e  97,\ndella Costituzione. \n    Sul punto, la giurisprudenza costituzionale - relativa al profilo\ndella sanzione personale (disciplinare), ma ragionevolmente  valevole\nalla fattispecie di cui si discute attesa la eadem ratio  sostanziale\nche  le  caratterizza  -  ha  indicato   che   il   requisito   della\nproporzionalita\u0027 «puo\u0027, normalmente, essere soddisfatto  soltanto  da\nuna valutazione individualizzata della gravita\u0027  dell\u0027illecito,  alla\nquale la risposta sanzionatoria  deve  essere  calibrata  (su  questo\ncorollario  del  principio  di  proporzionalita\u0027  rispetto   a   ogni\ntipologia di sanzione, sentenza n. 112 del  2019,  punto  8.1.4.  del\nConsiderato in diritto, nonche\u0027 - in materia penale - sentenza n. 197\ndel 2023, punti 5.2.1. e  5.5.1.  del  Considerato  in  diritto).  Le\nsanzioni fisse sono, per contro,  tendenzialmente  in  contrasto  con\nquesto principio, a meno che - come questa Corte ha ritenuto nel caso\ndeciso con la sentenza n. 197 del 2018 (punto 8  del  Considerato  in\ndiritto) - esse risultino non manifestamente sproporzionate  rispetto\nall\u0027intera gamma dei  comportamenti  riconducibili  alla  fattispecie\nastratta dell\u0027illecito sanzionato (ancora in materia penale, sentenze\nn. 195 del 2023, punto 6.1. del Considerato in  diritto;  n.  94  del\n2023, punto 13 del Considerato in diritto; n.  222  del  2018,  punto\n7.1. del Considerato in diritto;  nonche\u0027,  in  materia  di  sanzioni\namministrative, sentenze n. 40 del 2023, punto 5.2.  del  Considerato\nin diritto; n. 266 del 2022, punto 5.4.3. del Considerato in diritto;\nn. 185 del 2021, punto 6 del Considerato in diritto). Al di fuori  di\nquesta ipotesi, che presuppone un certo grado  di  omogeneita\u0027  della\nfattispecie astratta sotto il profilo della gravita\u0027 delle condotte a\nessa  riconducibili,  il  corollario  dell\u0027individualizzazione  della\nsanzione esige una gradualita\u0027 della risposta, affinche\u0027  essa  possa\nrisultare adeguata al concreto disvalore della condotta» (Corte cost.\nsentenza n. 51/2024, § 3.3.1 del considerato in diritto). \n    Inoltre, tale irragionevolezza emergerebbe  anche  dal  raffronto\ncon altre fattispecie. Sul  punto  si  osserva  che  lo  stesso  TUEL\nprevede, all\u0027art. 143, comma 11, l\u0027ipotesi d\u0027incandidabilita\u0027 per gli\namministratori, relativa allo scioglimento dei  consigli  comunali  e\nprovinciali  conseguente   a   fenomeni   di   infiltrazione   e   di\ncondizionamento di tipo mafioso o similare, disponendo espressamente,\nfatte salve misure interdittive o accessorie, che «gli amministratori\nresponsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di\ncui al presente articolo non possono essere candidati  alle  elezioni\nper la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e  per  il\nParlamento europeo  nonche\u0027  alle  elezioni  regionali,  provinciali,\ncomunali e circoscrizionali, in relazione  ai  due  turni  elettorali\nsuccessivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilita\u0027\nsia  dichiarata  con  provvedimento  definitivo».  Tale   fattispecie\nricorre nell\u0027ipotesi, disciplinata dal  primo  comma  dell\u0027art.  143,\nallorquando «emergono  concreti,  univoci  e  rilevanti  elementi  su\ncollegamenti diretti o indiretti con la criminalita\u0027  organizzata  di\ntipo mafioso o similare degli amministratori di cui all\u0027articolo  77,\ncomma 2, ovvero su forme di condizionamento  degli  stessi,  tali  da\ndeterminare  un\u0027alterazione  del  procedimento  di  formazione  della\nvolonta\u0027 degli organi elettivi ed amministrativi e  da  compromettere\nil buon andamento o l\u0027imparzialita\u0027 delle amministrazioni comunali  e\nprovinciali, nonche\u0027 il regolare funzionamento dei  servizi  ad  esse\naffidati, ovvero che risultino tali da arrecare  grave  e  perdurante\npregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica». \n    Oltre questa fattispecie viene in rilievo anche l\u0027ipotesi di  cui\nal decreto legislativo n. 235/2012. In particolare,  con  riferimento\nagli enti locali, l\u0027art. 10 prevede l\u0027incandidabilita\u0027 alle  elezioni\nprovinciali, comunali e circoscrizionali e  comunque  il  divieto  di\nricoprire  la   carica   di   amministratore   (sindaco,   assessore,\nconsigliere,  etc.),  per  coloro  che   hanno   riportato   condanne\ndefinitive per fattispecie delittuose di particolare rilievo  sociale\n(associazione di tipo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti,  in\ntema  di  immigrazione  e  terrorismo,  diverse  ipotesi  di  delitti\ncompiuti da pubblici ufficiali contro  la  pubblica  amministrazione,\nquali peculato, concussione, corruzione, etc.), oltre alle ipotesi di\ncondanna  definitiva  per  delitti  non  colposi  con  condanna   non\ninferiore a due anni di reclusione e  alle  ipotesi  di  applicazione\ndefinitiva di misura di prevenzione per appartenenza ad  associazioni\n(tra cui quella di tipo mafioso). Rispetto a tali ipotesi,  tuttavia,\nl\u0027art. 15, comma 3, prevede che «La sentenza  di  riabilitazione,  ai\nsensi degli articoli 178 e seguenti del  codice  penale,  e\u0027  l\u0027unica\ncausa di estinzione anticipata dell\u0027incandidabilita\u0027 e ne comporta la\ncessazione per il periodo di tempo residuo». \n    Dunque, il legislatore, pur di  fronte  ad  ipotesi  di  condanna\ndefinitiva per delitti che  incidono  significativamente  nella  vita\ndella pubblica amministrazione (si pensi oltre all\u0027ipotesi  dell\u0027art.\n416-bis c.p. anche al peculato, concussione o corruzione), prevede la\npossibilita\u0027 di limitare l\u0027incandidabilita\u0027 e, cosi\u0027,  restituire  al\ncondannato il diritto elettorale passivo,  tramite  l\u0027istituto  della\nriabilitazione.  Per  contro,  tale  possibilita\u0027   di   porre   fine\nall\u0027incandidabilita\u0027   e\u0027   preclusa   nell\u0027ipotesi   in    cui    un\namministratore, a titolo di colpa  grave,  con  la  propria  condotta\nanche risalente nel tempo, abbia «contribuito» al dissesto dell\u0027ente.\nTale disparita\u0027 di  trattamento  sembra  indicare  la  non  manifesta\ninfondatezza  dell\u0027eccezione  di  incostituzionalita\u0027  della   norma,\nrispetto al parametro dell\u0027art. 3 della  Costituzione,  sollevata  in\ngiudizio. Se  nelle  due  fattispecie  indicate  la  contrazione  del\ndiritto   di   elettorato   passivo   trova   una   sua    necessaria\ngiustificazione costituzionale con riferimento a quelle omissioni che\nincidono   o   sulle   condizioni   morali    degli    amministratori\n(incandidabilita\u0027  ai  sensi  del  dereto  legislativo  n.  235/2012,\nrelativa a  condanne  definitive)  o  a  responsabilita\u0027  relative  a\ninfiltrazioni mafiose (art. 143, comma 11, TUEL),  la  stessa  misura\nappare irragionevole - considerato  che  viene  applicata  in  misura\nfissa e non graduata - rispetto ad ipotesi  in  cui  non  solo  manca\nl\u0027incisivita\u0027  dell\u0027infiltrazione  mafiosa  (elemento   che   inquina\nl\u0027intero apparato amministrativo  non  solo  da  un  punto  di  vista\neconomico,  ma  anche  morale  e  di  rispetto  della  legalita\u0027)   o\nl\u0027accertamento definitivo di reati  associativi  o  connessi  con  la\nfunzione pubblica esercitata a danno dell\u0027amministrazione stessa,  ma\naddirittura si potrebbe assistere a condotte risalenti nel tempo (non\nessendo  piu\u0027  previsto  il  termine  degli  ultimi   cinque   anni),\ncaratterizzate  da  colpa  grave  (espressione  Dell\u0027incapacita\u0027   di\namministrare)  e  che  hanno  meramente  «contribuito»  al  dissesto,\neventualmente anche in maniera marginale  (in  luogo  del  precedente\n«determinato»). Rispetto alla stessa norma, dunque, il termine  fisso\nd\u0027incandidabilita\u0027 (o divieto di ricoprire determinate  cariche)  per\ndieci anni appare irragionevole laddove unifica sia ipotesi di  colpa\ngrave che  dolo,  nonche\u0027  condotte  «determinanti»  con  quelle  che\nesprimono  un  mero  «contributo»,  senza  alcuna   possibilita\u0027   di\ndistinzione e di graduazione. Inoltre, proprio perche\u0027 il profilo  di\nincostituzionalita\u0027 ai fini della  non  manifesta  infondatezza  deve\nessere vagliato alla luce di discipline simili, non  appare  sorretto\nda proporzionalita\u0027 la previsione di incandidabilita\u0027 per un  periodo\ndi dieci anni per gli amministratori  che  hanno  solo  «contribuito»\nanche in un tempo remoto e a titolo  di  colpa  grave,  senza  alcuna\npossibilita\u0027 di emendazione, a  fronte  di  ipotesi  in  cui  pur  in\npresenza di  condanna  in  sede  penale  (es.  ex  art.  10,  decreto\nlegislativo  n.  235/2012)  con  conseguente   incandidabilita\u0027,   e\u0027\nprevista la possibilita\u0027 di poter tornare a far parte dell\u0027elettorato\npassivo, grazie alla sentenza di riabilitazione ex artt. 178 ss. c.p. \n    In   altri   termini,   il   principio   di   ragionevolezza    e\nproporzionalita\u0027 nella previsione dell\u0027art. 248, comma  5,  TUEL  non\nappare rispettato, laddove  viene  trattata  con  maggior  rigore  la\nsemplice ipotesi di colpa grave per un  mero  contributo  causale  al\ndissesto,  ancorche\u0027  risalente  nel  tempo   (con   incandidabilita\u0027\nassoluta per dieci  anni)  rispetto  alle  ipotesi,  ad  esempio,  di\ncondanna definitiva per reati di associazione  mafiosa  o  contro  la\npubblica amministrazione, per le quali e\u0027 prevista la possibilita\u0027 di\nriabilitazione. \n    Peraltro, la stessa norma appare irragionevole e  contraddittoria\nsotto un altro profilo. Infatti, ove si ritenesse  non  irragionevole\nil divieto di ricoprire determinate  cariche  per  dieci  anni  degli\namministratori che hanno contribuito al dissesto dell\u0027ente,  rispetto\na condotte  che  incidono  sulla  stessa  moralita\u0027  ed  onesta\u0027  dei\nmedesimi e che vedono  la  possibilita\u0027  di  ridurre  o  far  cessare\nl\u0027incandidabilita\u0027, in ragione della  prevalenza  delle  esigenze  di\ntutela del bilancio potenzialmente  pregiudicato  dalla  mala  gestio\ndegli amministratori, si\u0027 da evitare che continuino ad  amministrare,\nviene in rilievo la  circostanza  che  agli  stessi  e\u0027  preclusa  la\npossibilita\u0027 per dieci anni di ricoprire la carica di  assessore,  di\nrevisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti  locali\npresso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici  e  privati,  ma\npossono essere  eletti  Sindaci  e  quindi  gestire  non  la  singola\nattivita\u0027 delegata, ma l\u0027intera amministrazione comunale. \n    Per  tali  ragioni  l\u0027impossibilita\u0027  di   interpretare   secondo\nCostituzione  la  norma  induce  a  prospettare   la   questione   di\nlegittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.   248,   comma   5,   decreto\nlegislativo n. 267/2000, laddove dispone per  gli  amministratori  il\ndivieto di ricoprire incarichi di assessore, di revisore dei conti di\nenti locali e di rappresentante di enti  locali  presso  altri  enti,\nistituzioni ed organismi pubblici e privati (e per i sindaci le altre\nspecifiche incandidabilita\u0027), per un periodo fisso di  dieci  anni  e\nnon graduabile, a fronte  di  condotte  che  abbiano  contribuito  al\ndissesto dell\u0027ente, sia a titolo di dolo che di colpa grave. \n    7.  Pertanto,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  artt.  134\nCostituzione  e  23  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,   devono\ndichiararsi rilevanti e non manifestamente infondate le questioni  di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027articolo 248, comma 5,  del  decreto\nlegislativo n. 267/2000 sopra  prospettate,  e  deve  di  conseguenza\ndisporsi la sospensione del giudizio in oggetto, tenuto  conto  anche\ndell\u0027opportunita\u0027 di procedere alla trattazione unitaria di tutte  le\nposizioni, ordinando l\u0027immediata trasmissione degli atti  alla  Corte\ncostituzionale e gli altri adempimenti a cura  della  Cancelleria  di\ncui al dispositivo. \n    8. Le spese  del  giudizio  saranno  liquidate  alla  definizione\nintegrale del merito della presente controversia. \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la  Calabria,  in\ncomposizione  monocratica,  non  definitivamente   pronunciando   con\nriferimento al giudizio  ex  art.  133  c.g.c.  relativo  a  giudizio\nsanzionatorio iscritto al n. 24057 del Registro di Segreteria. \n    Visti l\u0027art. 134 Costituzione e  l\u0027articolo  23  della  legge  11\nmarzo 1953, n. 87. \n    Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate, in riferimento\nagli artt. 3 e 51 della Costituzione, le  questioni  di  legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 248, comma 5,  del  decreto  legislativo  n.\n267/2000, prospettate nei termini di cui in motivazione. \n    Ordina la sospensione del giudizio; \n    Ordina alla Segreteria della Sezione di provvedere: \n      all\u0027immediata    trasmissione    degli    atti    alla    Corte\ncostituzionale; \n      alla notificazione  della  presente  ordinanza  alle  parti  in\ncausa, al Pubblico  Ministero  e  al  Presidente  del  Consiglio  dei\nministri;  \n      alla comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti delle\nCamere del Parlamento; \n      ad ogni altro adempimento di competenza. \n    Spese del giudizio al definitivo. \n      Cosi\u0027 deciso in Catanzaro nella  camera  di  consiglio  del  13\ngennaio 2025. \n \n                       Il Giudice: Tarantelli","elencoNorme":[{"id":"62421","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"18/08/2000","data_nir":"2000-08-18","numero_legge":"267","descrizionenesso":"","legge_articolo":"248","specificaz_art":"","comma":"5","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art248"}],"elencoParametri":[{"id":"79139","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79140","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"51","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54593","num_progressivo":"","nominativo_parte":"M. 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