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ISTAT","altre_parti":"Procura generale presso la Corte dei conti","testo_atto":"N. 250 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 novembre 2025\n\r\nOrdinanza del 27 novembre 2025 della  Corte  dei  conti  sul  ricorso\nproposto dal  Consorzio  per  il  Festivalfilosofia  contro  Istituto\nnazionale di statistica - ISTAT. \n \nBilancio e contabilita\u0027 pubblica - Finanza pubblica -  Enti  indicati\n  nell\u0027elenco 1 annesso  al  decreto-legge  n.  137  del  2020,  come\n  convertito, concorrenti, in quanto unita\u0027, alla determinazione  dei\n  saldi di finanza pubblica del  conto  economico  consolidato  delle\n  amministrazioni pubbliche, secondo i criteri stabiliti dal  Sistema\n  europeo dei conti nazionali e regionali  nell\u0027Unione  europea  (SEC\n  2010), di cui al regolamento (UE) 2013/549 del Parlamento europeo e\n  del Consiglio, del 21 maggio 2013 - Previsione che a tali  enti  si\n  applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei\n  bilanci  e  sostenibilita\u0027   del   debito   delle   amministrazioni\n  pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge\n  n.  243  del  2012,  nonche\u0027  quelle  in  materia  di  obblighi  di\n  comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di\n  finanza pubblica - Previsione che all\u0027art. 11, comma 6, lettera b),\n  del codice della giustizia contabile,  di  cui  all\u0027Allegato  1  al\n  decreto legislativo n. 174  del  2016,  dopo  le  parole:  \"operata\n  dall\u0027ISTAT\"  sono  aggiunte  le   seguenti:   \",   ai   soli   fini\n  dell\u0027applicazione della normativa nazionale sul contenimento  della\n  spesa pubblica\". \n- Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti  in\n  materia di tutela della  salute,  sostegno  ai  lavoratori  e  alle\n  imprese,   giustizia   e    sicurezza,    connesse    all\u0027emergenza\n  epidemiologica da COVID-19), convertito, con  modificazioni,  nella\n  legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23-quater. \n\n\r\n(GU n. 53 del 31-12-2025)\n\r\n \n                         LA CORTE DEI CONTI \n               Sezioni riunite in sede giurisdizionale \n \n    In speciale composizione, composta dai signori magistrati: \n        Piergiorgio Della Ventura - Presidente; \n        Eugenio Musumeci - consigliere; \n        Giancarlo Astegiano - consigliere; \n        Marco Smiroldo - consigliere; \n        Daniele Bertuzzi - consigliere; \n        Maria Cristina Razzano - consigliere; \n        Domenico Cerqua - Primo referendario relatore, \nha pronunciato la seguente ordinanza,  sul  ricorso  iscritto  al  n.\n854/SR/RIS del registro di segreteria proposto,  ai  sensi  dell\u0027art.\n11, comma 6, lettera b), e 123 e ss. del decreto legislativo  n.  174\ndel 2016, dal «Consorzio per il Festivalfilosofia»,  in  persona  del\nPresidente  del  Consiglio  direttivo  p.t.  avv.  Anselmo   Sovieni,\nrappresentato e difeso, come da mandato conferito su foglio  separato\ne  materialmente  allegato  all\u0027atto,   dall\u0027avv.   Elena   Guiducci,\nelettivamente domiciliata presso lo studio Placidi S.r.l.  (domicilio\ndigitale             eletto             all\u0027indirizzo             pec\nelena.guiducci@ordineavvocatireggioemilia.it); \n    Contro: \n        l\u0027Istituto nazionale di statistica - ISTAT,  in  persona  del\nlegale   rappresentante   pro   tempore,   rappresentato   e   difeso\ndall\u0027Avvocatura  generale   dello   Stato,   presso   la   cui   sede\nistituzionale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, e\u0027 domiciliato; \n        il Ministero dell\u0027economia e delle finanze,  in  persona  del\nlegale rappresentante pro tempore, rappresentato  e  difeso  ex  lege\ndall\u0027Avvocatura generale dello Stato; \n        la Procura generale della Corte dei  conti,  in  persona  del\nProcuratore generale in carica pro tempore, domiciliata in Roma, alla\nvia A. Baiamonti n. 25; \n    Per  l\u0027accertamento  dell\u0027insussistenza   dei   presupposti   per\nl\u0027inclusione  del  Consorzio   nell\u0027elenco   delle   «Amministrazioni\npubbliche», inserite nel conto economico consolidato, individuate  ai\nsensi dell\u0027art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196  e\nsuccessive modificazioni ed integrazioni in applicazione del reg.  n.\n2013/549/UE  (il  cui  allegato  A  costituisce  il  c.d.  «SEC2010»)\nelaborato  e  annualmente  aggiornato  dall\u0027ISTAT,  pubblicato  nella\nGazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 229 del 30 settembre 2024; \n    Con  conseguente  disapplicazione  della   disciplina   normativa\nnazionale  sul  contenimento  della  spesa  pubblica  a  favore   del\nConsorzio ricorrente, derivante dall\u0027inclusione; \ne, per quanto occorra, per l\u0027annullamento: \n        1) dell\u0027elenco delle  «Amministrazioni  pubbliche»,  inserite\nnel conto economico consolidato, individuate ai  sensi  dell\u0027art.  1,\ncomma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, predisposto dall\u0027ISTAT\ne pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 229, del 30\nsettembre 2024, nella parte in cui include  il  Consorzio  ricorrente\ntra le «Altre amministrazioni locali»; \n        2) ogni altro  atto  precedente,  connesso  e  conseguenziale\npregiudizievole per il ricorrente; \n    Visti il ricorso e i relativi allegati; \n    Viste le memorie depositate dalle parti; \n    Visti tutti gli atti della causa; \n    Uditi  nell\u0027udienza  pubblica  del  giorno  16  luglio  2025   il\nrelatore,  Primo  ref.  Domenico  Cerqua,  il  difensore   di   parte\nricorrente, in persona dell\u0027avv. Bruno Taverniti, su delega dell\u0027avv.\nGuiducci, l\u0027avv. dello Stato Pietro Garofoli per ISTAT e il  pubblico\nministero,  nella  persona  del  vice  Procuratore   generale   Luigi\nD\u0027Angelo, come specificato nel verbale; \n    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. \n \n                                Fatto \n \n1. Il «Consorzio per il festivalfilosofia» e\u0027 un consorzio volontario\ncon attivita\u0027 esterna regolato dagli articoli  2602  e  seguenti  del\ncodice civile, ossia un\u0027organizzazione comune creata per disciplinare\no svolgere attivita\u0027 di impresa direttamente nei confronti di terzi. \n    E\u0027 stato costituito il 23 aprile 2009 per iniziativa  dei  Comuni\ndi Modena,  Carpi  e  Sassuolo,  della  Provincia  di  Modena,  della\nFondazione Cassa di risparmio di Modena e della  Fondazione  Collegio\nSan Carlo (istituto di formazione e ricerca che  svolge  funzioni  di\nrilevanza pubblica in ambito culturale). \n    A seguito di alcune vicende associative,  l\u0027ente  e\u0027  attualmente\npartecipato da cinque consorziati fondatori (Comuni di Modena,  Carpi\ne Sassuolo, Fondazione Cassa di  risparmio  di  Modena  e  Fondazione\nCollegio San Carlo) nonche\u0027 da un consorziato «ordinario» (Fondazione\nCassa di risparmio di Carpi). \n    Secondo lo statuto, si propone di promuovere e gestire, di  norma\na cadenza annuale, la manifestazione denominata «festivalfilosofia» e\ncomunque, nell\u0027ambito della manifestazione, di promuovere  iniziative\nscientifiche, divulgative, didattiche, editoriali,  di  studio  e  di\napprofondimento su temi filosofici. \n2. Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 229, del 30 settembre\n2024, e\u0027 stato pubblicato l\u0027elenco per il 2025 delle  amministrazioni\npubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  individuate  ai\nsensi dell\u0027art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196  e\nsuccessive modificazioni ed  integrazioni,  elaborato  e  annualmente\naggiornato da ISTAT,  nel  quale  risulta  inserito  -  come  per  le\nprecedenti annualita\u0027 - anche il consorzio. \n    Pertanto, il  5  dicembre  2024  l\u0027ente  ha  depositato  ricorso,\nnotificato il 28 novembre 2024, per sentire  accogliere  le  seguenti\nconclusioni: \n        «accertare l\u0027insussistenza dei presupposti per  l\u0027inserimento\ndel  Consorzio  ricorrente   nell\u0027Elenco   ISTAT»   delle   pubbliche\namministrazioni ai  sensi  dell\u0027art.  1,  comma  3,  della  legge  31\ndicembre 2019, n. 196 (legge di contabilita\u0027 e di finanza  pubblica),\npredisposto dall\u0027ISTAT e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -  Serie\ngenerale n. 229 del 30 settembre 2024; \n        disporre   nei   riguardi   del   Consorzio,   per    effetto\ndell\u0027accertamento di cui al punto precedente, la  disapplicazione  di\nogni disposizione di legge nazionale  sul  contenimento  della  spesa\npubblica derivante dall\u0027inclusione in detto Elenco ISTAT; \n        da ultimo, «per quanto  occorra,  pronunciare  l\u0027annullamento\ndell\u0027elenco delle «Amministrazioni  pubbliche»,  inserite  nel  conto\neconomico consolidato, individuate ai sensi  dell\u0027art.  1,  comma  3,\ndella legge 31 dicembre 2019 n. 196, nella parte in  cui  include  il\nconsorzio ricorrente tra «Altre amministrazioni locali»,  nonche\u0027  di\nogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale. \n    Preliminarmente,  con  riferimento  ai  profili  riguardanti   la\ngiurisdizione, il ricorrente ha dato atto  che,  pochi  giorni  prima\ndella notifica del presente ricorso, e\u0027 stata pubblicata la  sentenza\ndelle Sezioni unite della Corte di cassazione 25  novembre  2024,  n.\n30220, nell\u0027ambito di un ricorso per difetto di giurisdizione ex art.\n111,  ultimo  comma,  della  Costituzione  promosso,  dal   Ministero\ndell\u0027economia  e  delle  finanze  unitamente  all\u0027ISTAT,  avverso  la\nsentenza  di  queste  Sezioni  riunite  in  sede  giurisdizionale  in\nspeciale composizione n. 17/2023/RIS, del 19 ottobre 2023. \n    Sebbene  il  ricorso  sia  stato  dichiarato  inammissibile,  con\ncompensazione delle spese,  in  considerazione  della  non  immediata\nimpugnabilita\u0027 della sentenza n.  17/2023  (che  aveva,  in  effetti,\ndeciso solo sulle questioni di giurisdizione insorte, senza  definire\nneppure   parzialmente   la   controversia),   tuttavia   e\u0027    stato\ncontestualmente enunciato, ai  sensi  dell\u0027art.  363  del  codice  di\nprocedura civile, il seguente principio di  diritto:  «[i]n  tema  di\nimpugnazione    dell\u0027elenco    annuale    ISTAT    delle    pubbliche\namministrazioni predisposto ai sensi del SEC 2010,  l\u0027art.  23-quater\ndel decreto-legge n. 137 del 2020, nel  delimitare  la  giurisdizione\ndelle Sezioni riunite della Corte dei conti  alla  sola  applicazione\ndella disciplina nazionale sul contenimento della spesa pubblica, non\nha determinato un vuoto di tutela o il mancato rispetto  dell\u0027effetto\nutile   della   disciplina   unionale,   restando    attribuita    la\ngiurisdizione, per ogni ulteriore ambito, al giudice amministrativo».\nDi fatto, sarebbe stato individuato  nel  giudice  amministrativo  il\ntitolare  della  giurisdizione  sulla  domanda  di  demolizione   del\nprovvedimento amministrativo d\u0027inclusione nell\u0027elenco ISTAT per  ogni\nambito diverso da quello relativo alla «applicazione della disciplina\nnazionale sul contenimento  della  spesa  pubblica»,  restato  invece\nnella sfera della cognizione contabile. \n    Pertanto, alla luce della decisione della Corte di cassazione  la\nparte attorea,  da  un  lato,  ha  impugnato  dinnanzi  al  Tribunale\namministrativo regionale per il Lazio l\u0027elenco ISTAT del 30 settembre\n2024,  dall\u0027altro  ha  ritenuto  «comunque  necessario  ed  opportuno\ncensurare anche di  fronte  all\u0027Autorita\u0027  giudiziaria  contabile  il\npredetto provvedimento» per ottenere  una  pronuncia  che,  accertata\nl\u0027insussistenza  dei  presupposti   per   l\u0027inclusione   nell\u0027elenco,\ndisponesse la disapplicazione delle norme nazionali sul  contenimento\ndella spesa pubblica. Nel merito, ha riassunto le sue doglianze in un\nsolo, articolato motivo, lamentando che l\u0027inserimento nell\u0027elenco «e\u0027\nstato determinato da una falsa applicazione  dei  presupposti  legali\ningenerata da  una  cattiva  istruttoria  e  dalla  violazione  delle\nrelative norme sul procedimento amministrativo [...]», da cui sarebbe\naltresi\u0027 derivata una «motivazione inadeguata, in quanto  illogica  e\nirragionevole». \n    L\u0027erroneita\u0027 e illegittimita\u0027  in  parte  qua  del  provvedimento\nassunto dall\u0027ISTAT deriverebbero dal non aver l\u0027Istituto  considerato\nche  l\u0027attivita\u0027  del  consorzio  sarebbe   di   natura   prettamente\nprivatistica da un punto di vista  oggettivo,  in  quanto  svolta  in\nregime di libera concorrenza, senza alcuna esclusiva sul  territorio.\nInoltre, non assumerebbe la  natura  di  servizio  pubblico,  ne\u0027  al\nConsorzio sarebbe stato attribuito da alcun ente pubblico un  diritto\nesclusivo. \n    L\u0027atto introduttivo muove dall\u0027ulteriore premessa secondo cui, ai\nfini  dell\u0027inclusione  di  un  soggetto  nell\u0027elenco  ISTAT,  occorre\ndimostrare il contemporaneo ricorrere di due condizioni: il controllo\npubblico (esercitabile anche da piu\u0027 amministrazioni, ma,  in  questo\ncaso, ricorrendo a strumenti di coordinamento «di fonte  legislativa,\nstatutaria, contrattuale o provvedimentale»,  purche\u0027  effettivamente\nutilizzati: e\u0027 citata  la  sentenza  di  queste  Sezioni  riunite  n.\n1/2020/RIS); la produzione di beni o  servizi  non  destinabili  alla\nvendita (c.d. qualita\u0027 di «ente non market»). \n    Cio\u0027 posto, nella fattispecie non sarebbe configurabile una forma\ndi influenza o di controllo sulla gestione  dell\u0027ente  da  parte  dei\nconsorziati pubblici, nelle forme del controllo esercitato da singola\namministrazione pubblica o del controllo pubblico  congiunto,  atteso\nche i membri del Consiglio direttivo del consorzio sono  nominati  in\nprevalenza dai soci privati. \n    Quanto al test market/non  market,  l\u0027ente  andrebbe  qualificato\ncome market sia perche\u0027 la percentuale dei ricavi propri  sul  totale\ndei costi supererebbe il  50,00%,  sia  perche\u0027  la  percentuale  dei\nfinanziamenti da pubbliche amministrazioni sul totale dei ricavi  non\nsarebbe in alcun modo prevalente, attestandosi in  media  attorno  al\n30,00%. \n    Si  e\u0027  aggiunto  che  i  contributi  privati  derivano  da   una\ncontrattazione liberamente condotta e perfezionata  dal  privato  che\nintenda partecipare al consorzio, con la  conseguenza  che  le  somme\ncorrisposte  a  questo  titolo  sarebbero   «molto   simili   ad   un\ncorrispettivo derivante  da  una  \"vendita\"  (che  abbia  ad  oggetto\nl\u0027acquisizione di diritti di partecipazione all\u0027ente e  dello  status\ndi socio)» e come tali da  considerarsi  astrattamente  rilevanti  ai\nfini del cosiddetto «test di mercato». \n3. La Procura generale della Corte dei conti  il  2  luglio  2025  ha\ndepositato  memoria  conclusionale  in  cui  ha  formulato,  in   via\nprincipale, la  richiesta  di  sollevare  questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 23-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020,\nn. 137, come introdotto dalla legge di conversione. In subordine,  ha\nsollecitato la sospensione del processo in attesa del deposito  della\nsentenza della Corte costituzionale,  investita  della  questione  di\nlegittimita\u0027 del citato articolo con le ordinanze n. 5/2025/RIS e  n.\n6/2025/RIS di queste Sezioni riunite. In via  ulteriormente  gradata,\nha chiesto di  rigettare  il  ricorso  siccome  infondato,  con  ogni\nconseguenza in ordine alle spese di giudizio. \n    In limine, ha ricordato che l\u0027oggetto e la  materia  del  ricorso\nsono i medesimi contenuti nell\u0027atto introduttivo  della  controversia\ninstaurata in seguito all\u0027inserimento del consorzio  nell\u0027elenco  per\nil  2022,  depositando  le  conclusioni  -  consonanti  -  in  quella\ncontroversia proposte dalla stessa Parte pubblica  e  dall\u0027Avvocatura\ngenerale dello  Stato,  che  conservano  validita\u0027  anche  alla  luce\ndell\u0027arresto anomalo di quel processo. \n    Infatti, nel corso del citato  giudizio,  all\u0027esito  dell\u0027udienza\ndel 15 giugno 2022, era stata depositata l\u0027ordinanza  di  sospensione\nn. 19/2022, in attesa della pubblicazione, nella  Gazzetta  ufficiale\ndell\u0027Unione europea, della decisione della Corte di giustizia europea\nsulle questioni pregiudiziali eurounitarie sollevate con le ricordate\nordinanze n. 5/2021 e n. 6/2021. \n    Poiche\u0027 il giudizio non era stato  riassunto  successivamente  al\nvenir meno della causa di sospensione con l\u0027intervenuta pubblicazione\ndella sentenza della Corte  di  giustizia  europea  13  luglio  2023,\nFerrovienord  Spa  e  Federazione  Italiana  Triathlon  (nelle  cause\nriunite C-363/21 e C-364/21),  la  lite  e\u0027  stata  definita  con  la\nsentenza n. 25/2024/RIS, pubblicata il 20 novembre 2024,  che  ne  ha\ndichiarato l\u0027estinzione. \n    Sono  state  poi   evidenziate   le   difficolta\u0027   operative   e\nricostruttive  conseguenti  alla  concorrenza  di  giurisdizioni   in\nmateria, come delineata dalla Cassazione. La Procura ha rilevato,  in\nproposito, che le criticita\u0027 insorte sono testimoniate  dallo  stesso\nricorso introduttivo,  che  prospetta  un\u0027impugnativa  con  finalita\u0027\ndemolitoria del provvedimento anche in questa  sede,  sia  pure  «per\nquanto occorre». \n    Piu\u0027 in generale e non a caso, il ricorso e\u0027  configurato  ancora\ncome impugnativa di un provvedimento, ma a fini  di  «accertamento  e\ndisapplicazione»  di  una  normativa  che,  a  sua  volta,   non   e\u0027\nesattamente perimetrata nel  suo  differenziale  fra  i  profili  che\nattengono alle norme di contenimento della spesa e tutti  gli  altri.\nIn tal guisa,  la  domanda  attorea  si  traduce  «nella  domanda  di\naccertamento del fatto negativo  dell\u0027assimilabilita\u0027  del  Consorzio\nalla  nozione  rilevante  di  pubblica  amministrazione  (sia  lecito\nsoggiungere, a tal proposito, che l\u0027operazione di perimetrazione alla\nquale si e\u0027 appena fatto cenno non appare, per  la  verita\u0027,  affatto\npraticabile)». \n    Conseguentemente, e\u0027  stata  sollecitata  la  proposizione  delle\nquestioni di  legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  23-quater  del\ndecreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137,  come  convertito,   gia\u0027\nsollevate con le ordinanze n. 5/2025/RIS e n. 6/2025/RIS, al fine  di\nconsentire alle  parti  del  giudizio  di  intervenire  nel  processo\nincidentale avanti alla Consulta. \n    Per completezza, la Procura erariale si e\u0027  rimessa  al  Collegio\ncirca  l\u0027opportunita\u0027  di   procedere   a   una   sospensione   (c.d.\n«impropria») del processo nell\u0027attesa del  deposito  della  decisione\ndella  Corte  costituzionale,  sull\u0027esempio  di  quanto  disposto  in\nanalogo contenzioso con l\u0027ordinanza n.  2/2025/RIS.  Infine,  in  via\nulteriormente gradata, nel merito, e\u0027 stata rinnovata la richiesta di\nrespingere  il  ricorso,  con  la  conferma  dell\u0027inserimento   della\nricorrente nell\u0027elenco ISTAT, contestando entrambi  gli  assunti  del\nricorso, ossia il mancato assoggettamento a  controllo  da  parte  di\namministrazioni pubbliche e il superamento del c.d. «test market». \n    3.1. La difesa del consorzio il  1°  luglio  2025  ha  depositato\ndocumenti e il 3 luglio  2025  ha  presentato  memoria  nella  quale,\npreliminarmente, ha  preso  atto  delle  posizioni  della  Procura  e\naderito  alla  proposta  di  sollevare  questione   di   legittimita\u0027\ncostituzionale. \n    Nel merito ha  ribadito  e  precisato  le  conclusioni  dell\u0027atto\nintroduttivo. \n    In sintesi, non  sussisterebbe  il  controllo  pubblico,  perche\u0027\nl\u0027assemblea  dei   consorziati   e\u0027   composta   da   tre   pubbliche\namministrazioni e tre soggetti di natura  privata,  con  voti  aventi\ntutti il medesimo peso. \n    Lo statuto, inoltre, confermerebbe tali conclusioni: non  riserva\nai soggetti pubblici alcun potere, prerogativa, competenza  esclusiva\no diritto; e\u0027  previsto  il  quorum  deliberativo  assembleare  della\nunanimita\u0027 dei consorziati fondatori, tra  cui  sono  annoverate  due\nfondazioni; il Consiglio direttivo e\u0027 composto da cinque  membri,  di\ncui tre nominati dai soggetti privati; non e\u0027 integrato il  controllo\ncongiunto tra le singole pubbliche amministrazioni  partecipanti  ne\u0027\nalcun coordinamento decisionale; non  e\u0027  in  vigore  nessun  accordo\ncontrattuale con le pubbliche amministrazioni  partecipanti,  ne\u0027  e\u0027\nloro riconosciuto un diritto di nomina dei  funzionari;  non  risulta\nche la parte  pubblica  abbia  messo  a  disposizione  strumenti  per\nconsentire l\u0027operativita\u0027 dell\u0027ente; le percentuali di  finanziamento\ndei privati si attesterebbero su una media del 73,00%. \n    Rispetto al secondo requisito, ove - come allegato dalla difesa -\ni versamenti per quote dei  soci  privati  siano  imputati  a  ricavi\ncommerciali, il consorzio dovrebbe senz\u0027altro qualificarsi come «ente\nmarket». \n    3.2. Con  memoria  depositata  il  4  luglio  2025,  l\u0027Avvocatura\ngenerale dello Stato si  e\u0027  costituita  per  l\u0027ISTAT,  chiedendo  di\nrigettare il  ricorso  siccome  infondato,  con  vittoria  di  spese,\ncompetenze e onorari. Tali  conclusioni  sono  fondate  sul  ritenuto\nriscontro delle due condizioni cui e\u0027 ancorata la riconduzione di  un\nsoggetto nell\u0027alveo delle «amministrazioni pubbliche» ai sensi  della\nnormativa SEC 2010 (assoggettamento a controllo  pubblico  e  mancato\nsuperamento del test market). \n    Le verifiche sul comportamento economico e sulla sussistenza  del\ncontrollo pubblico, illustrate nella  memoria,  evidenzierebbero,  in\nprimo luogo, la presenza del requisito del  controllo  pubblico,  per\neffetto dell\u0027accertamento e della valutazione di «segnali specifici e\ncodificati dal SEC  2010  (indicatori  statistici)»,  presenti  nelle\nfonti che regolano l\u0027organizzazione e  il  funzionamento  dell\u0027unita\u0027\noggetto di analisi. \n    Nel dettaglio, il controllo pubblico, come definito dal SEC 2010,\npuo\u0027 essere esercitato secondo modalita\u0027  diverse  e  non  esclusive,\nanche  da  una  o  piu\u0027  unita\u0027  delle   amministrazioni   pubbliche,\ncongiuntamente. \n    Riguardo a quest\u0027ultimo aspetto, il  SEC  2010,  al  par.  20.309\nafferma che  «[i]l  controllo  di  un\u0027unita\u0027  residente  del  settore\npubblico e\u0027 definito come la capacita\u0027 di  determinarne  la  politica\ngenerale, tramite i diritti esercitati direttamente  da  una  singola\nunita\u0027 del settore pubblico o i diritti esercitati collettivamente da\nmolte  unita\u0027».  Il  medesimo  par.  20.309  enumera  una  serie   di\nindicatori considerati sufficienti a  stabilire  la  sussistenza  del\ncontrollo pubblico. \n    La memoria dell\u0027Avvocatura si e\u0027 poi  soffermata  sul  fondo  che\ncostituisce  la  dotazione  dell\u0027ente,  prevalentemente  composto  di\nrisorse pubbliche e non suscettibile di riparto  durante  l\u0027esistenza\ndel consorzio, e sulla circostanza  che  la  maggioranza  dei  membri\ndegli organi del consorzio e\u0027 designata  da  unita\u0027  appartenenti  al\nsettore  pubblico  (cui  va  ricondotta,  oltre  agli   enti   locali\npartecipanti, anche la Fondazione di San Carlo). \n    Ricorrerebbe, inoltre, il secondo requisito cui e\u0027 subordinata la\nclassificazione nel settore S. 13, ove  correttamente  verificato  il\ncomportamento  economico  del  consorzio  attraverso  l\u0027analisi   del\ncontesto e della concorrenzialita\u0027 del mercato in cui opera  (criteri\nqualitativi) ovvero, in via subordinata, mediante l\u0027applicazione  del\ntest del 50,00% (criterio quantitativo). Tra  l\u0027altro,  il  test  del\n50,00%, riferito al rapporto tra i ricavi delle vendite e i costi  di\nproduzione dell\u0027unita\u0027  per  gli  anni  2021-2023,  restituirebbe  un\nvalore intorno al 9,5%. \n    3.3. La Procura generale, nelle «Note di udienza» depositate il 9\nluglio 2025, ha svolto  considerazioni  integrative  con  riferimento\nalla  richiesta   di   sollevare   la   questione   di   legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 23-quater, comma  2,  del  decreto-legge  28\nottobre 2020, n. 137 (come convertito), con  particolare  riferimento\nall\u0027invocato - tra gli altri - parametro della ragionevolezza ex art.\n3 della Costituzione. \n    La Procura si e\u0027 anche soffermata sul rischio  di  contrasto  tra\ngiudicati amministrativi e contabili,  evidenziando  le  illogiche  e\nasistematiche conseguenze  derivanti  dall\u0027eventuale  ammissione  del\nconcorso tra giudizi. \n    A tale ultimo riguardo, ha aggiunto che, del resto, la  normativa\neuropea SEC  2010  e  la  normativa  interna  sulla  spending  review\ncostituiscono una «stessa materia»,  sicche\u0027  appare  intrinsecamente\nirragionevole, ex art.  3  della  Costituzione,  la  separazione  dei\ngiudizi sotto il profilo della giurisdizione.  Infine,  la  soluzione\ndella doppia giurisdizione e\u0027 sospettata dal Requirente di violazione\ndel principio di ragionevole durata del processo, tutelato  dall\u0027art.\n111 della Costituzione. \n \n                               Diritto \n \n4. Secondo l\u0027art. 1, comma 169, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,\n«[a]vverso gli atti di ricognizione delle  amministrazioni  pubbliche\noperata annualmente dall\u0027ISTAT ai sensi dell\u0027art. 1, comma  3,  della\nlegge 31 dicembre 2009, n.  196,  e\u0027  ammesso  ricorso  alle  Sezioni\nriunite della Corte dei conti, in  speciale  composizione,  ai  sensi\ndell\u0027art. 103, secondo comma, della Costituzione». \n    La previsione trovava fondamento nella riconosciuta  esigenza  di\nassicurare il  «rispetto  dell\u0027equilibrio  complessivo  del  bilancio\nnazionale  in  ragione  dei   vincoli   derivanti   dall\u0027appartenenza\ndell\u0027Italia all\u0027U.E.» (Corte  di  cassazione,  SS.UU.,  ordinanza  18\nmaggio 2017, n. 12.517). \n    Successivamente, l\u0027art. 11, comma  6,  lettera  b),  del  decreto\nlegislativo 26 agosto 2016,  n.  174,  recependo  i  contenuti  della\nprecedente normativa, ha delineato - anche ai fini  procedimentali  -\nin modo piu\u0027 puntuale la portata della  giurisdizione  delle  Sezioni\nriunite, che, «nell\u0027esercizio della propria  giurisdizione  esclusiva\nin tema  di  contabilita\u0027  pubblica,  decidono  in  unico  grado  sui\ngiudizi: [...] b) in materia di  ricognizione  delle  amministrazioni\npubbliche operata dall\u0027ISTAT». \n    La cognizione del giudice contabile nella fattispecie in esame e\u0027\nstata pacificamente intesa come piena ed esclusiva (cfr.,  ex  plur.,\nCorte di cassazione SS.UU., ordinanza 12517/2017, cit.; Id., sentenza\n8 novembre 2016, n. 22645), quindi potenzialmente estesa a tutti  gli\neventuali vizi dell\u0027atto e del procedimento. \n    L\u0027ormai consolidato quadro normativo riguardante la giurisdizione\nsui ricorsi in materia di elenchi ISTAT e\u0027 stato,  piu\u0027  di  recente,\ninteressato dalla legge 18 agosto 2020, n. 176,  di  conversione  del\ndecreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137,  recante  «Ulteriori  misure\nurgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai  lavoratori  e\nalle  imprese,  giustizia   e   sicurezza,   connesse   all\u0027emergenza\nepidemiologica da COVID-19». \n    La legge ha inserito nel decreto-legge un  nuovo  art.  23-quater\n(«Unita\u0027 ulteriori che concorrono alla determinazione  dei  saldi  di\nfinanza   pubblica   del   conto    economico    consolidato    delle\namministrazioni pubbliche»),  il  cui  secondo  comma  ha  modificato\nl\u0027art. 11,  comma  6,  lett.  b),  c.g.c.,  limitandone  l\u0027ambito  di\napplicazione. Infatti, alla previsione secondo cui le stesse  Sezioni\nriunite   in   sede   giurisdizionale   in   speciale   composizione,\n«nell\u0027esercizio della propria  giurisdizione  esclusiva  in  tema  di\ncontabilita\u0027 pubblica, decidono in unico grado sui giudizi: [...]  b)\nin materia di ricognizione delle  amministrazioni  pubbliche  operata\ndall\u0027ISTAT» e\u0027 stata aggiunta la seguente specificazione «,  ai  soli\nfini dell\u0027applicazione della  normativa  nazionale  sul  contenimento\ndella spesa pubblica». \n    La disposizione deve ritenersi, alla stregua  delle  osservazioni\nche saranno di seguito formulate,  in  contrasto  insanabile  con  le\nnorme costituzionali ed eurounitarie in materia di tutela dei diritti\ne dei conti pubblici. \n5. Sulla rilevanza delle questioni di costituzionalita\u0027 \n    La competenza a decidere  interamente  il  ricorso  proposto  dal\nconsorzio  Festivalfilosofia  presuppone  il   riconoscimento   della\ngiurisdizione piena ed esclusiva di queste Sezioni riunite riguardo a\ntutte le domande proposte. \n    Sul  punto,  occorre  muovere  dalla  citata  formulazione  delle\nconclusioni di parte attrice, la quale ha precisato  di  aver  dovuto\nconfrontarsi, pochi giorni prima della notifica del ricorso, con  una\ndecisione della Corte di cassazione che  ha  verosimilmente  valutato\ncome  «diritto  vivente»,  ossia  come   ritenuta   espressione   del\nconsolidamento di una particolare  interpretazione  giurisprudenziale\ndella  norma  in  materia  di  giurisdizione  sugli   elenchi   ISTAT\nintrodotta  dall\u0027art.  23-quater,  comma  2,  del  decreto-legge   n.\n137/2020 come convertito dalla legge n. 176/2020. Di regola,  a  tali\nfini, occorrerebbe «un orientamento consolidato della  giurisprudenza\ndi legittimita\u0027 che, tuttavia,  non  si  esclude  in  assoluto  possa\ncoincidere con quello «comunque  espresso  a  Sezioni  unite»  (Corte\ncost., sentenza 30 marzo 2023, n. 54). \n    Prudentemente,   pertanto,   il    consorzio    ha    presentato,\ninnanzitutto, due contestuali ma separati ricorsi. Quindi, dinanzi  a\nqueste Sezioni riunite, ha proposto  una  domanda  qualificata  dalla\nProcura generale come di accertamento negativo ma, nello stesso tempo\ne «per quanto occorra», ha  chiesto  di  «pronunciare  l\u0027annullamento\ndell\u0027elenco delle «Amministrazioni  pubbliche»,  inserite  nel  conto\neconomico consolidato, individuate ai sensi  dell\u0027art.  1,  comma  3,\nlegge 31 dicembre 2009, n. 196 [...], nella parte in cui  include  il\nConsorzio ricorrente tra «Altre amministrazioni locali»;  nonche\u0027  di\nogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale». \n    A ben vedere, con quest\u0027ultima istanza, pur proposta ad avviso di\nquesto Giudice in termini non del  tutto  perspicui,  l\u0027ente  domanda\nl\u0027attribuzione, con la sentenza, del piu\u0027 ampio bene della vita della\nstabile mancata  inclusione  nel  citato  elenco,  con  la  collegata\npossibilita\u0027 di sottrarsi all\u0027applicazione  di  tutti  i  conseguenti\neffetti  giuridici,  dunque  non  solo  alle  disposizioni  di  legge\nnazionale sul contenimento della spesa pubblica. \n    Ma il soddisfacimento dell\u0027interesse sotteso alla richiesta e\u0027  -\nappunto - precluso a questo Collegio  dalla  richiamata  disposizione\ndel decreto-legge n. 137/2020. \n    Si  aggiunge  che,  come  tra  breve  si   argomentera\u0027,   appare\ninsostenibile la stessa  prospettazione  astratta  di  una  sorta  di\nperimetrazione dell\u0027ambito entro il quale,  allo  stato,  l\u0027eventuale\ndecisione favorevole sarebbe chiamata a dispiegare i suoi effetti. \n    Non  a  caso,  occorre  osservare,  nel  corso  del  giudizio  il\nconsorzio si e\u0027 associato alla  richiesta,  formulata  dalla  Procura\ngenerale,  di  sollevare  questioni  di  costituzionalita\u0027  sull\u0027art.\n23-quater del decreto-legge n. 137/2020 come convertito. \n    Considerata la gravita\u0027 dell\u0027indicata preclusione appare, quindi,\nsenz\u0027altro perfezionato il requisito presupposto della rilevanza, che\ncondiziona  la  proponibilita\u0027  della   questione   di   legittimita\u0027\ncostituzionale della disposizione interessata, dal  momento  che  dal\nsuo  esito  dipende,  sul  piano  processuale,  la  possibilita\u0027   di\ncoltivare  dinanzi  alle   Sezioni   riunite   le   domande   oggetto\ndell\u0027odierno giudizio. \n    Infatti, l\u0027eventuale necessita\u0027 di perdurante applicazione  della\nnormativa  primaria  qui  in  contestazione  comporterebbe   il   non\naccoglimento, almeno per la parte  (in  sostanza)  principale,  delle\nrichieste formulate dal consorzio ricorrente, come conseguenza  della\nrilevata carenza di giurisdizione. \n6. Non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalita\u0027 \n    Riguardo al requisito  della  non  manifesta  infondatezza  della\nvalutazione  di  incostituzionalita\u0027  della   disposizione,   imposto\ndall\u0027art. 23, primo e terzo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.  87\n(«Norme  sulla  costituzione  e   sul   funzionamento   della   Corte\ncostituzionale»), risultano particolarmente evidenti,  ad  avviso  di\nqueste  Sezioni  riunite,  le  ragioni  del  contrasto  con  numerosi\nprincipi costituzionali. \n    In particolare,  a  carico  dell\u0027art.  23-quater,  comma  2,  del\ndecreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137,  introdotto  dalla  legge  di\nconversione    18    dicembre    2020,    n.    176,    si    ravvisa\nl\u0027incostituzionalita\u0027 per contrasto con gli articoli 3, 24,  81,  97,\n103, 111, 113 e 117 della Carta fondamentale. \n7. Violazione dell\u0027art. 103 Cost., in relazione agli articoli 81,  97\ne 117 Cost., nonche\u0027 all\u0027art. 100 Cost. \n    7.1.  Gli  articoli  100  e  103  della   Costituzione   italiana\nriconoscono alla Corte dei conti un ruolo sia di organo  chiamato  ad\nassicurare, in posizione di indipendenza e imparzialita\u0027, il rispetto\ndel principio di legalita\u0027  nell\u0027amministrazione,  sia  di  autorita\u0027\ngiurisdizionale preposta  alla  tutela  delle  situazioni  giuridiche\nsoggettive. \n    Con particolare riferimento alle funzioni giurisdizionali, l\u0027art.\n103, comma 2, della Costituzione dispone che «[l]a Corte dei conti ha\ngiurisdizione nelle materie di contabilita\u0027 pubblica  e  nelle  altre\nspecificate dalla legge», delineando una competenza  per  materia  di\nnatura peculiare. \n    Nella soluzione delle questioni di legittimita\u0027 costituzionale ha\nassunto ben presto  un  rilievo  centrale  la  riflessione  circa  il\nsignificato dell\u0027espressione «nelle materie di contabilita\u0027 pubblica»\n(in cui il termine «materie» e\u0027 indicato nella forma plurale). \n    Orbene, la Corte costituzionale, chiamata piu\u0027 volte a  esaminare\nla portata dell\u0027art. 103 Cost. anche con riferimento ai  confini  tra\nle giurisdizioni, e\u0027 stata interessata  esclusivamente  da  questioni\naventi per oggetto i limiti della giurisdizione della Corte dei conti\nrelativa ai giudizi di responsabilita\u0027 amministrativa e di conto  (se\nsi escludono i ricorsi decisi dalla sentenza n. 39/2014, che  non  si\ne\u0027 comunque pronunciata sul tema della giurisdizione). \n    La consolidata giurisprudenza  costituzionale  ritiene,  infatti,\nche «il secondo comma dell\u0027art. 103 della Costituzione, nel riservare\nalla giurisdizione della Corte dei conti «le materie di  contabilita\u0027\npubblica», da un lato e sotto l\u0027aspetto oggettivo, ne  abbia  assunto\nla nozione tradizionalmente  accolta  nella  legislazione  vigente  e\nnella giurisprudenza, comprensiva dei giudizi di conto e di quelli di\nresponsabilita\u0027; mentre, d\u0027altro lato e sotto  l\u0027aspetto  soggettivo,\nne abbia  allargato  l\u0027ambito  oltre  quello,  cui  aveva  originario\nriferimento, dell\u0027amministrazione diretta dello Stato:  tale  essendo\nil significato proprio dell\u0027aggettivo «pubblico»,  com\u0027e\u0027  confermato\ndallo stesso uso fattone in  altre  disposizioni  della  Costituzione\n(come ad esempio nell\u0027art. 54, secondo comma, e negli articoli  97  e\n98 [...])» (C. cost., sent. 5 aprile 1971, n. 68). \n    La  stessa  Corte  costituzionale,  in  esito   a   un\u0027articolata\nevoluzione giurisprudenziale, e\u0027 giunta a enunciare il principio,  di\nrilevanza sistematica, secondo cui la giurisdizione  contabile  nelle\nmaterie di contabilita\u0027 pubblica presenta una portata  non  assoluta,\nlimitandosi a stabilire una  regola  generale  determinativa  di  una\ngiurisdizione  per  «materia»  (anzi,  per  «materie»),  e   tuttavia\ndisponibile per il legislatore ordinario, che puo\u0027 ampliare il novero\ndelle stesse o restringerle. Si  tratta  quindi  di  un  criterio  di\nriparto, inserito direttamente in Costituzione, per  materie  (quindi\nanche esclusivo), ma solo tendenzialmente generale nell\u0027ambito  delle\nstesse. \n    Ma tali conclusioni sono state sempre raggiunte  con  riferimento\nal perimetro applicativo formato dalle sopra  indicate  tipologie  di\ngiudizio, come espressamente confermato in molte decisioni: la  Corte\ncostituzionale, sin dalla sentenza n. 102 del 1977,  ha  ritenuto  il\ncarattere non cogente ed assoluto, ma solo tendenzialmente  generale,\ndell\u0027attribuzione alla Corte dei conti, ad opera dell\u0027art. 103 Cost.,\ndella giurisdizione in materia di contabilita\u0027 pubblica, intesa  come\ncomprensiva  sia  dei  giudizi  di  conto   che   di   quelli   sulla\nresponsabilita\u0027 amministrativa patrimoniale dei  pubblici  dipendenti\ned amministratori» (C. cost., sentenza 29 gennaio 1993, n. 24). \n    Il   legame   tra   determinate   categorie   di   giudizi    (di\nresponsabilita\u0027 amministrativa o di conto) e il  vincolo  legislativo\ncui e\u0027 ancorata la provvista di giurisdizione e\u0027 stato ribadito,  con\nparticolare  efficacia,  in   una   piu\u0027   recente   decisione:   «La\ngiurisdizione \"nelle materie di contabilita\u0027 pubblica\", come prevista\ndalla Costituzione e alla stregua della sua conformazione storica, e\u0027\ndotata infatti non di una \"assoluta\",  ma  solo  di  una  tendenziale\ngeneralita\u0027 (sent. n. 102 del 1977, nonche\u0027 sentenza n. 33 del 1968),\nin quanto essa e\u0027 suscettibile di espansione in  via  interpretativa,\nquando  sussistano  i  presupposti  soggettivi  e   oggettivi   della\nresponsabilita\u0027 per danno erariale,  ma  cio\u0027  solo  \"in  carenza  di\nregolamentazione specifica da  parte  del  legislatore  che  potrebbe\nanche  prevedere  la  giurisdizione  ed  attribuirla  ad  un  giudice\ndiverso\" (sent. n. 641 del 1987). In un\u0027occasione recente -  ribadito\n\"il carattere non «cogente»  ed  assoluto,  ma  solo  tendenzialmente\ngenerale, dell\u0027attribuzione alla Corte dei conti, ad opera  dell\u0027art.\n103 Cost., della giurisdizione in materia di  contabilita\u0027  pubblica,\nintesa come comprensiva sia dei giudizi di conto che di quelli  sulla\nresponsabilita\u0027 amministrativa patrimoniale dei  pubblici  dipendenti\ned amministratori\" - si e\u0027 precisato che  \"la  concreta  attribuzione\ndella  giurisdizione,  in  relazione  alle  diverse  fattispecie   di\nresponsabilita\u0027   amministrativa,    e\u0027    infatti    rimessa    alla\ndiscrezionalita\u0027   del   legislatore   ordinario    e    non    opera\nautomaticamente   in   base   all\u0027art.   103    Cost.,    richiedendo\nl\u0027interpositio legislatoris, al quale sono  rimesse  valutazioni  che\nnon toccano solo gli aspetti procedimentali del giudizio,  investendo\nla stessa disciplina sostanziale della responsabilita\u0027\" (sent. n.  24\ndel 1993) [...]» (Corte cost. sentenza 5 novembre 1996, n. 385). \n    7.2. L\u0027art. 103 della Costituzione, nel menzionare  le  «materie»\ndi contabilita\u0027 pubblica, non ne  ha  indicato  piu\u0027  puntualmente  i\ncontenuti, ne\u0027 nell\u0027ordito costituzionale  del  1948  si  rinvenivano\nnorme che concorressero a specificarne l\u0027oggetto. \n    Di  conseguenza,   la   giurisprudenza   precedentemente   citata\ncollegava  l\u0027interpretazione   dell\u0027inciso   testuale   «contabilita\u0027\npubblica»  ad  ambiti  materiali  di  disciplina  che   spettava   al\nlegislatore   ordinario   definire   con   la    sua    interpositio,\nnell\u0027esercizio della sua discrezionalita\u0027. \n    Le richiamate  coordinate  ermeneutiche  non  possono,  tuttavia,\ntrovare  applicazione  rispetto  alle  questioni   di   giurisdizione\ninteressate dalla presente ordinanza, che non riguardano il  versante\ndella responsabilita\u0027 amministrativo-contabile, ma  sono  relative  a\nuna   materia   che   rientra   nelle   competenze   naturalmente   e\ninderogabilmente ascritte dalla Costituzione al giudice contabile. \n    Giova   sottolineare   che   l\u0027art.   103,   comma   2,    Cost.,\nnell\u0027attribuire alla Corte dei conti la giurisdizione  nelle  materie\ncontabili (nonche\u0027 «nelle altre specificate dalla legge»), delinea un\ncriterio di riparto che - diversamente rispetto a quanto previsto dal\nprimo  comma  -  e\u0027  descritto  non  in  funzione  delle   situazioni\nsoggettive tutelate, bensi\u0027 con riferimento a un complesso di materie\ncon caratteri comuni, unitariamente considerate in ragione del  comun\ndenominatore di riguardare la «contabilita\u0027 pubblica». \n    Cio\u0027 comporta che il regolamento dei confini giurisdizionali  con\nle altre magistrature non si svolge sul crinale  della  natura  della\nsituazione giuridica sottostante,  in  base  alla  dicotomia  diritti\nsoggettivi - interessi  legittimi,  collegata  a  una  manifestazione\nillegittima del potere amministrativo, ne\u0027 in  base  all\u0027autorita\u0027  o\npotere che ha emesso l\u0027atto  impugnato  (autorita\u0027  amministrativa  o\nSezione  regionale   di   controllo),   ma   opera   sulla   decisiva\nindividuazione dell\u0027ambito normativo perimetrato, identificabile come\n«materia» di contabilita\u0027 pubblica (Corte dei conti, Sezioni  riunite\nin  spec.  comp.,  sent.  12   novembre   2020,   n.   32).   Secondo\nl\u0027interpretazione  risalente,  la  riportata  formulazione  normativa\nattesta che i Costituenti non hanno inteso riservare  alla  Corte  la\ncompetenza a conoscere di tutti i giudizi  «comunque  vertenti  nella\nmateria della \"contabilita\u0027 pubblica\", [...] il  cui  ambito  non  si\nriesce a definire - tanto per cio\u0027 che riguarda l\u0027oggetto, quanto per\ncio\u0027  che  riguarda  i  soggetti  -  se  non  in  base   a   puntuali\nspecificazioni legislative» (Corte cost., sentenza 31 marzo 1965,  n.\n17). \n    Orbene, il  quadro  ordinamentale  nel  quale  si  inscriveva  la\nrichiamata  giurisprudenza,   che   prendeva   atto   del   carattere\nstoricamente  non  determinato   della   nozione   di   «contabilita\u0027\npubblica», ha subito radicali modifiche con i  mutamenti  legislativi\nintervenuti, in particolare, a partire dalla riforma disposta con  la\nlegge costituzionale 20 aprile  2012  n.  1,  che  ha  codificato  il\nprincipio dell\u0027equilibrio del bilancio attuando l\u0027impegno, assunto in\nsede eurounitaria (patto «Euro Plus», approvato dai Capi di  Stato  e\ndi Governo della zona euro l\u002711 marzo 2011 e condiviso dal  Consiglio\neuropeo il 24-25 marzo 2011), «ad adottare misure volte a  perseguire\ngli obiettivi della sostenibilita\u0027  delle  finanze  pubbliche,  della\ncompetitivita\u0027, dell\u0027occupazione e della stabilita\u0027 finanziaria, e in\nparticolare a recepire nella  legislazione  nazionale  le  regole  di\nbilancio dell\u0027Unione  europea  fissate  nel  patto  di  stabilita\u0027  e\ncrescita, ferma restando  «la  facolta\u0027  di  scegliere  lo  specifico\nstrumento giuridico nazionale cui  ricorrere»,  purche\u0027  avente  «una\nnatura vincolante e sostenibile sufficientemente  forte  (ad  esempio\ncostituzione o normativa quadro)» e tale da «garantire la  disciplina\ndi bilancio a livello sia nazionale che  subnazionale»  (Corte  cost.\nsentenza 10 aprile 2014, n. 88). \n    La legge costituzionale  n.  1/2012  contiene  alcune  importanti\ndisposizioni che arricchiscono sia il testo che  il  contesto  (norme\nUE) delle disposizioni costituzionali rilevanti per l\u0027interpretazione\ndell\u0027art. 103 Cost, e  che  stabiliscono,  a  livello  di  fonte  che\npotremmo definire «superprimaria», una materia (tra le possibili)  di\ncontabilita\u0027 pubblica. \n    In  particolare,  per  effetto  delle   modifiche   della   Carta\nfondamentale contenute nei suoi articoli: \n        l\u0027art.  117  Cost.,  comma  1,  nell\u0027imporre  al  legislatore\nordinario  il  rispetto  dei  «vincoli   derivanti   dall\u0027ordinamento\ncomunitario», ha codificato le stesse diposizioni UE che  definiscono\n(«in coerenza con l\u0027ordinamento dell\u0027Unione europea»: art. 97,  comma\n1, Cost.) la nozione di «amministrazione pubblica»; \n        l\u0027art.  117,  comma  2,  lettera  e),  Cost.   determina   la\ncompetenza   esclusiva   della   legge   statale   in   materia    di\n«armonizzazione dei bilanci pubblici»; \n        l\u0027art. 81, comma 6, Cost. individua una  fonte  speciale  che\ndeve disciplinare anche precisi criteri che consentono di perseguire,\nsul piano sostanziale,  l\u0027«equilibrio  tra  entrate  e  spese»  e  la\n«sostenibilita\u0027 del debito» per tutti i bilanci delle amministrazioni\npubbliche. \n        Ancora, l\u0027art.  5  della  medesima  legge  costituzionale  n.\n1/2012, che - come noto - reca  disposizioni  non  incorporate  nella\nCostituzione, nel definire i principi vincolanti che deve  rispettare\nla legge «rinforzata» prevista dal comma 6  dell\u0027art.  81  Cost.,  ha\nimposto (al comma 1) lo svolgimento, in modo dinamico,  di  controlli\nlungo l\u0027intero ciclo finanziario dei  bilanci  del  «complesso  delle\npubbliche   amministrazioni»,   da   attuare   mediante   «verifiche,\npreventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica». \n    Nell\u0027ambito dell\u0027articolato processo di riforma dei  principi  di\nfinanza pubblica si colloca  altresi\u0027  la  direttiva  n.  2011/85/UE,\ndell\u00278 novembre 2011 (relativa ai «requisiti per i quadri di bilancio\ndegli Stati membri»), attuata con decreto legislativo 4 marzo 2014 n.\n54, nonche\u0027 con l\u0027art. 30 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, che ha\nassegnato   alla   Corte   dei   conti   compiti   di    monitoraggio\nsull\u0027osservanza   delle   regole   di   bilancio   delle    pubbliche\namministrazioni. \n    Peraltro, la direttiva n. 2011/85/UE - sebbene la sua  attuazione\nsia rimessa ad atti di trasposizione nazionale - e\u0027 dotata di effetto\ndiretto,  perche\u0027  si  mostra  sufficientemente  chiara,  precisa  ed\nincondizionata,   enunciando   regole   dettagliate   relative   alle\ncaratteristiche dei quadri  di  bilancio  degli  Stati  membri.  Tali\nregole sono necessarie per garantire  il  rispetto,  da  parte  degli\nStati membri,  degli  obblighi  che  incombono  loro  in  virtu\u0027  del\nTrattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea  per  quanto  riguarda\nl\u0027esigenza di evitare disavanzi pubblici eccessivi  (conf.  Corte  di\ngiustizia, 13 luglio 2023, Ferrovienord Spa  e  Federazione  Italiana\nTriathlon). \n    Coerentemente  con  tali  presupposti,  l\u0027art.  20  della   legge\n«rinforzata» 24 dicembre 2012, n. 243, riconosce alla Corte dei conti\nil compito di  svolgere  funzioni  di  controllo  sui  bilanci  delle\namministrazioni  pubbliche,  espressamente  ancorate  «ai  fini   del\ncoordinamento della finanza pubblica e dell\u0027equilibrio dei bilanci di\ncui all\u0027art. 97 della Costituzione». \n    La tratteggiata evoluzione del quadro normativo -  pur  limitata,\nin questa sede, al richiamo delle  principali  direttrici  normative,\nnell\u0027ambito della gerarchia delle fonti -  e\u0027  stata  completata  con\nl\u0027entrata in vigore del regolamento (UE) 21 maggio 2013  n.  549/2013\n«relativo  al  Sistema  europeo  dei  conti  nazionali  e   regionali\nnell\u0027Unione europea», che ha istituito il «Sistema europeo dei  conti\n2010 (\"SEC 2010\" o \"SEC\")» (cosi\u0027 l\u0027art. 1, comma  1).  Tale  Sistema\nconsente di costruire l\u0027anagrafica  delle  amministrazioni  pubbliche\nsoggette alle norme di coordinamento dei bilanci degli Stati  membri,\nfino ai sottosettori (direttiva  n.  2011/85/UE),  e  di  perimetrare\nl\u0027ambito di applicazione dell\u0027art. 97, comma 1,  Cost.  in  punto  di\nobbligo di rispettare i principi di equilibrio e sostenibilita\u0027 nella\nformazione dei bilanci. \n    Piu\u0027 nel dettaglio, il SEC  2010  «prevede:  a)  una  metodologia\n(allegato  A)   relativa   alle   norme,   alle   definizioni,   alle\nclassificazioni e alle regole contabili  comuni,  che  devono  essere\nutilizzate per l\u0027elaborazione di conti e tavole su  basi  comparabili\nper le esigenze dell\u0027Unione [...]» (cosi\u0027 l\u0027art. 1, comma 2). \n    Il citato allegato A), a sua volta, fin dal suo esordio chiarisce\nche «1.01 Il Sistema europeo dei conti (\"SEC 2010\"  o  \"SEC\")  e\u0027  un\nsistema contabile, comparabile a livello internazionale, che descrive\nin maniera sistematica e dettagliata il  complesso  di  una  economia\n(ossia una regione, un paese o un gruppo di paesi), le sue componenti\ne le sue relazioni con altre economie». Prosegue, poi, illustrando  i\nconcetti di  base,  i  principali  aggregati  contabili,  le  «unita\u0027\nistituzionali utilizzate per misurare l\u0027economia» e le loro modalita\u0027\ndi classificazione, le operazioni  del  sistema  dei  conti,  nonche\u0027\nanalizzando tutti i numerosi,  ulteriori  profili  di  rilevanza  del\nsistema dei conti. \n    7.3. Il progressivo consolidamento di una componente  legislativa\ndi rango anche costituzionale, ispirata in sede europea e  completata\ndalle fonti del diritto eurounitario con le  quali  era  destinata  a\nsaldarsi, necessitava di chiare indicazioni in ordine ai soggetti cui\ndoveva trovare applicazione. \n    Per   il   profilo   in   esame,   la   difficolta\u0027    consisteva\nnell\u0027elaborazione  di  regole  comuni,   idonee   a   individuare   i\ndestinatari ai fini della normativa sia interna che europea. \n    Ebbene, l\u0027ordinamento italiano non ha provveduto a individuare il\nperimetro applicativo delle amministrazioni pubbliche rilevante,  con\nspecifico riferimento alla materia finanziaria e contabile,  mediante\nmeccanismi di ricezione diretta e testuale delle regole europee. \n    In particolare, il legislatore della riforma  costituzionale  del\n2012  ha  perseguito  tale  scopo  in  via  indiretta,  recependo  le\ndisposizioni interne che, da alcuni  anni,  individuano  un  soggetto\n(l\u0027ISTAT) cui spetta il compito  della  ricognizione  annuale  di  un\nelenco di amministrazioni e specificano le  procedure  da  seguire  a\ntali fini, in conformita\u0027 alle norme europee. \n    Invero, l\u0027art. 1, commi 2-3, della legge  31  dicembre  2009,  n.\n196, assegna all\u0027ISTAT il  compito  di  procedere  alla  ricognizione\ndelle amministrazioni pubbliche cui si applicano le  disposizioni  di\nfinanza  pubblica  con  proprio  elenco  pubblicato  nella   Gazzetta\nUfficiale.   Si   tratta   di   un   adempimento   funzionale    alla\npredisposizione  annuale  del  conto  economico   consolidato   delle\namministrazioni pubbliche, «formato dagli aggregati  contabili  delle\nentrate e  delle  spese  di  tali  amministrazioni,  classificati  in\nconformita\u0027 alle  modalita\u0027  stabilite  dall\u0027ordinamento  dell\u0027Unione\neuropea» (art. 2, comma 1, legge n. 243/2012). \n    Per la compilazione dell\u0027elenco delle  amministrazioni  pubbliche\nl\u0027ISTAT applica i criteri previsti nel citato regolamento dell\u0027Unione\neuropea n. 549/2013. \n    L\u0027indicata fonte di rango normativo primario (legge n. 196/2009),\ncome accennato, e\u0027 stata «recepita»  dal  legislatore  con  la  legge\ncostituzionale 20 aprile 2012, n. 1 e con la  legge  «rinforzata»  24\ndicembre 2012 n. 243 (recante «[d]isposizioni  per  l\u0027attuazione  del\nprincipio del pareggio di  bilancio  ai  sensi  dell\u0027art.  81,  sesto\ncomma, della Costituzione»). \n    Tali conclusioni sono confortate gia\u0027  dall\u0027osservazione  che  la\nlegge n. 1/2012 ha - tra l\u0027altro - modificato gli articoli 81  e  97,\ncomma 1, Cost., estendendo sul piano soggettivo l\u0027ambito  applicativo\ndei fondamentali  principi  contabili  da  essa  costituzionalizzati.\nCome, infatti,  sottolineato  in  dottrina,  l\u0027espressione  in  forma\nplurale «amministrazioni  pubbliche»  (ovvero,  secondo  una  diversa\nopzione    interpretativa,    il    «complesso    delle     pubbliche\namministrazioni» evocato dall\u0027art. 81, comma 6, nonche\u0027  dall\u0027art.  5\ndella legge costituzionale n. 1/2012) introduce una nozione ampia  di\namministrazione   pubblica,   in   cui   l\u0027elemento    dell\u0027interesse\nfinanziario  pubblico  assume  un  ruolo  centrale  per  la  relativa\nqualificazione a livello nazionale,  in  coerenza  con  l\u0027ordinamento\ndell\u0027UE. \n    Inoltre, la legge 24 dicembre 2012, n.  243,  di  attuazione  del\nnuovo comma 6 dell\u0027art. 81 Cost., ha espressamente previsto  che  «1.\nAi fini della presente legge, si intendono: a)  per  \"amministrazioni\npubbliche\" gli enti individuati con le procedure e gli atti previsti,\nin coerenza con l\u0027ordinamento dell\u0027Unione europea, dalla normativa in\nmateria  di  contabilita\u0027  e   finanza   pubblica,   articolati   nei\nsottosettori delle amministrazioni  centrali,  delle  amministrazioni\nlocali e degli enti nazionali di  previdenza  e  assistenza  sociale»\n(art. 2, comma 1, lettera a). \n    Quella che viene a delinearsi anche attraverso  l\u0027art.  1,  commi\n2-3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e\u0027 una nozione di P.A. non\nstatica  e  formale,  bensi\u0027  dinamica  e  funzionale  (a  «geometrie\nvariabili»),  di  natura  strettamente  contabile  e  da  perimetrare\nsecondo i criteri dinamici  e  sostanziali  del  diritto  dell\u0027Unione\neuropea. \n    Tale fenomeno di ibridazione delle forme  e\u0027  stato  recentemente\nrimarcato dalla giurisprudenza di questo Giudice contabile in sede di\ngiudizio di parificazione sul rendiconto  generale  dello  Stato  per\nl\u0027esercizio   finanziario   2024,   osservando   che   la    pubblica\namministrazione non appare oggi piu\u0027 riconducibile a un unico modello\nqual e\u0027 quello delle articolazioni  ministeriali,  ma  evidenzia  una\npluralita\u0027 di figure soggettive dai contorni non sempre univoci,  che\ndiversamente attingono a criteri pubblicistici, e che  comunque  sono\nchiamate a svolgere attivita\u0027 operative per  l\u0027amministrazione  nella\nconcreta attuazione di importanti interventi, in particolare  per  lo\nsviluppo (v. la Relazione in udienza del Presidente di  coordinamento\ndelle Sezioni riunite in sede di controllo del 26 giugno 2025). \n    La giurisprudenza di legittimita\u0027 ha anche avuto modo di ribadire\nche il surriferito art. 1, commi 2-3, della legge 31  dicembre  2009,\nn. 196, costituisce chiara espressione di tale fenomeno, in quanto  i\ncriteri  utilizzati   per   la   classificazione   sono   di   natura\nstatistico-economica e sono dettati dalla necessita\u0027 di  armonizzare,\nindipendentemente dalla forma  giuridica  assunta,  i  sistemi  della\nfinanza pubblica a livello europeo ai fini della  verifica  da  parte\ndella Commissione degli eventuali deficit eccessivi. L\u0027inserimento di\nun ente nell\u0027elenco ISTAT non e\u0027 altro che il riflesso  della  natura\npubblica dei fondi di cui dispone l\u0027ente e della correlata necessita\u0027\nche esso sia assoggettato  alle  regole  di  redazione  del  bilancio\ntipici delle pubbliche amministrazioni (Corte di cassazione,  Sezioni\nunite, sentenza 19 aprile 2021, n. 10244), regole sulla cui  corretta\napplicazione,  nell\u0027attuale  quadro  costituzionale,  e\u0027  chiamata  a\nvigilare la Corte dei conti. \n    Ed  e\u0027  proprio   attraverso   il   recepimento   del   principio\ndell\u0027equilibrio di bilancio (di cui all\u0027art. 81 Cost.)  e  attraverso\nl\u0027assoggettamento ai vincoli europei  che  la  struttura  della  P.A.\nviene ricondotta ad unita\u0027,  nella  misura  in  cui  tutti  i  centri\ndecisionali  in  cui  si  articola  la  Repubblica   sono   chiamati,\nattraverso   l\u0027inclusione    nel    settore    istituzionale    delle\namministrazioni pubbliche, sulla cui  base  viene  redatto  il  conto\neconomico consolidato dello Stato,  a  partecipare  al  rispetto  dei\nparametri economici di matrice comunitaria. \n    7.4. Le previsioni costituzionali devono essere lette in  armonia\ncon il contesto. \n    Occorre,   allora,   prendere   atto    che,    in    conseguenza\ndell\u0027evoluzione legislativa intervenuta,  e\u0027  nitidamente  emerso  un\nnucleo  contenutistico  essenziale  alla  nozione  di   «contabilita\u0027\npubblica», integrato dalle regole indispensabili alla  formazione  di\nun  sistema  contabile,   comparabile   a   livello   internazionale,\ncomprensivo quantomeno delle amministrazioni  coinvolte  (individuate\nin  base  a  particolari   caratteri   economico-finanziari),   della\ndisciplina dei bilanci, dei principi di  base  anche  in  materia  di\nconsolidamento dei conti, dei principali aggregati  contabili  e  dei\nprocedimenti in materia di entrate e spese. \n    Ne consegue che  le  fonti  costituzionali  gia\u0027  riconoscono  la\ngiurisdizione della Corte dei conti nelle controversie rientranti  in\nquel ristretto perimetro  anche  senza  la  necessita\u0027  di  specifica\ninterpositio legislatoris. \n    Questa  conclusione,  tra  l\u0027altro,  conferma  la  necessita\u0027  di\nsubordinare   invece   a    puntuali    specificazioni    legislative\nl\u0027attribuzione della giurisdizione con riferimento a liti in cui, pur\nin  presenza  di  effetti  rientranti  nel  novero   della   «finanza\npubblica», si riscontri un piu\u0027 o meno sensibile  allontanamento  dai\ncontenuti essenziali della stessa, costituiti dalla disciplina  degli\nequilibri di bilancio, dei soggetti  e  delle  procedure  finalizzate\nalla relativa rappresentazione contabile, interna e sovranazionale. \n    Coerentemente  con  la  prospettazione  finora   illustrata,   la\ngiurisdizione  in   materia   di   elenchi   ISTAT   deve   ritenersi\ninderogabilmente attribuita alla Corte dei conti: di fatto, lo stesso\nlegislatore con l\u0027art. 1, comma 169, della legge n. 228/2012 - non  a\ncaso,   approvato   immediatamente   dopo   la   ricordata    riforma\ncostituzionale e poi confluito nell\u0027art. 11, comma 6, lettera b)  del\ndecreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 - ha tempestivamente  (non\nattribuito, ma) riconosciuto tale  competenza  esclusiva  al  giudice\ncontabile. \n    Del resto, come gia\u0027 evidenziato fin dalla prima  sentenza  delle\nSezioni riunite in speciale composizione, le disposizioni  che  hanno\nenumerato, nel  tempo,  le  relative  competenze  giurisdizionali  in\nmateria   di   bilanci   pubblici   evocano,   come   titolo   legale\ndell\u0027attribuzione, direttamente, l\u0027art. 103, comma 2, Cost. (cfr.  in\ntal senso, SS.RR. sentenza n. 2/2013). E cio\u0027 vale,  in  particolare,\nproprio per l\u0027art. 1, comma 169, della legge  n.  228/2012  (ora,  si\nripete, art. 11, comma 6, lettera b), del c.g.c.). \n    7.4.1.    Pertanto,    non    potrebbe    essere    condivisibile\nl\u0027affermazione,  anche  giurisprudenziale,  secondo  cui  il  giudice\namministrativo  sarebbe  ancora  oggi  astrattamente   competente   a\ndecidere sul contenzioso in oggetto,  assegnando  all\u0027art.  1,  comma\n169, della legge n. 228/2012 una natura sostanzialmente innovativa e,\ncomunque, ritenendo  che  la  sopravvenuta  compressione  dell\u0027ambito\ndella giurisdizione contabile, operata dall\u0027art. 23-quater, comma  2,\ndel decreto-legge n. 137 del 2020 (come  introdotto  dalla  legge  di\nconversione n. 176/2020)  possa  avere  comportato  una  riespansione\ndella giurisdizione amministrativa. \n    Queste conclusioni sono state, tuttavia,  accolte  dalle  Sezioni\nunite della Corte di cassazione con la sentenza n.  30220/2024,  gia\u0027\nmenzionata nella parte in fatto.  Detta  pronuncia,  pur  dichiarando\ninammissibile il  ricorso,  ha  affermato  infatti  il  principio  di\ndiritto secondo cui il citato art.  23-quater  del  decreto-legge  n.\n137/2020 non ha determinato un vuoto di tutela o il mancato  rispetto\ndell\u0027effetto utile della disciplina unionale, restando attribuita  la\ngiurisdizione al giudice amministrativo  per  ogni  ambito  ulteriore\nrispetto   alla   competenza   delle   Sezioni   riunite   in    sede\ngiurisdizionale in speciale composizione. \n    Il principio di  diritto  enunciato  dalle  Sezioni  unite  muove\ndall\u0027esplicito intento di  superare  l\u0027ambiguita\u0027  di  fondo  che  ha\ncaratterizzato l\u0027intervento legislativo del  2020.  In  effetti,  dai\nlavori preparatori sembra  emergere  l\u0027obiettivo  di  precludere,  al\ngiudice contabile, il potere di  annullamento  dell\u0027elenco  ISTAT  in\nrelazione al contrasto con le disposizioni eurounitarie, tenuto conto\ndei problemi collegati agli effetti  delle  decisioni  sui  saldi  di\nfinanza pubblica. \n    Considerato che, ove cosi\u0027 interpretata, la disposizione  avrebbe\nimplicato  l\u0027esclusione  di  ogni  vaglio  giudiziale,  con  la   non\nconsentita compressione dei principi costituzionali ed eurounitari in\ntema di tutela giurisdizionale, la Cassazione ha dunque  ritenuto  di\noffrirne una diversa  lettura  onde  porla  al  riparo  da  possibili\ncriticita\u0027 costituzionali, configurandola come fonte di delimitazione\noggettiva  dell\u0027ambito  di  giurisdizione   esclusiva   del   giudice\ncontabile, cui corrisponderebbe  il  concorrente  dispiegarsi  di  un\nambito di giurisdizione generale del giudice amministrativo. \n    All\u0027accoglimento di tale opzione interpretativa ostano, tuttavia,\nle osservazioni gia\u0027 riportate nelle ordinanze  n.  5/2025/RIS  e  n.\n6/2025/RIS di queste Sezioni riunite. Con  tali  decisioni  e\u0027  stata\nsollevata questione di costituzionalita\u0027 del medesimo art.  23-quater\ndel  decreto-legge  n.  137/2020,  esaminando  gli  argomenti  (cfr.,\nsoprattutto, parr. 6.3-6-5) che inducono a ritenere  che  la  novella\nnon abbia inteso in alcun modo attribuire la  tutela  costitutiva  ad\naltro organo giurisdizionale, sia per il  contrasto  con  i  principi\ncostituzionali in materia di riviviscenza di norma abrogate  che  per\nil mancato rispetto della necessita\u0027 di riserva di legge espressa  in\nmateria di giurisdizione. \n    In particolare, la Corte ha richiamato il  puntuale  orientamento\ndella Corte costituzionale  che,  anche  nella  recente  sentenza  26\nnovembre 2024, n. 185, ha riconosciuto i limitati ambiti  all\u0027interno\ndei quali  puo\u0027  operare  la  reviviscenza  di  norme  abrogate:  «la\nespressa reviviscenza ex nunc di disposizioni di  legge  abrogate  e\u0027\nuna tecnica normativa non consueta, ma in  se\u0027  non  illegittima  nel\nsenso che il legislatore [...] recepisce per relationem il  contenuto\ndelle disposizioni abrogate  riproducendolo  in  tal  modo  in  nuove\ndisposizioni. La reviviscenza sottolinea  la  testuale  identita\u0027  di\nvecchie  e  nuove  disposizioni,  ma  che  rimangono   comunque   ben\ndistinte». \n    In  altri  termini,  la  giurisprudenza  costituzionale   ritiene\neccezionalmente  ammissibile  la  reviviscenza  di  norme  di   legge\nabrogate,  ma  a  condizione  che   gli   effetti   giuridici   siano\nespressamente previsti dalla legge. Nel caso in esame,  l\u0027assenza  di\nogni argomento testuale nella disposizione sopravvenuta  conferma  la\nlesione  delle  attribuzioni  del   giudice   contabile,   presidiate\ndall\u0027art. 103 Cost. (violando altresi\u0027 il principio della riserva  di\nlegge    sull\u0027ordinamento    giudiziario,    posto     a     garanzia\ndell\u0027indipendenza della magistratura). \n    7.4.2. In  definitiva,  il  sopravvenuto  tentativo  di  limitare\nl\u0027ambito  della  giurisdizione  contabile  operato  con  il  comma  2\ndell\u0027art. 23-quater del decreto-legge n.  137/2020,  come  convertito\ndalla legge n. 176/2020  «,  ai  soli  fini  dell\u0027applicazione  della\nnormativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica», ha inteso\ninammissibilmente sottrarre al giudice naturale della res iudicanda -\ncui  pure  continua  a  riconoscersi  espressamente   la   competenza\n«esclusiva» in tema di contabilita\u0027 pubblica  -  la  possibilita\u0027  di\nerogare una tutela piena alle pretese dei ricorrenti,  in  violazione\ninnanzitutto dell\u0027art. 103, comma 2, in relazione agli articoli 81  e\n97, della Costituzione. \n    Con la novella, infatti, escludendo la giurisdizione della  Corte\ndei conti in relazione alla  rilevanza  eurounitaria  degli  atti  di\nricognizione  delle  amministrazioni  pubbliche  operata  annualmente\ndall\u0027ISTAT, il legislatore interviene su quel nucleo di  attribuzioni\nattinenti alla perimetrazione delle amministrazioni pubbliche da  cui\nderivano precisi obblighi di natura  contabile,  in  primo  luogo  di\nconcorrere alla determinazione dei  saldi  di  finanza  pubblica  del\nconto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ossia al\ncomputo dei saldi sulla base dei quali  si  sviluppano  le  relazioni\nfinanziarie tra gli Stati membri dell\u0027Unione europea. \n    In altri termini, il legislatore ha sottratto alla  giurisdizione\ncontabile la possibilita\u0027 di conoscere delle controversie riguardanti\nl\u0027ambito soggettivo  e  i  principali  effetti  dell\u0027inserimento  nel\ncitato elenco, operando una recisione dell\u0027unitaria materia contabile\nin esame, in cui i collegamenti tra i profili di rilevanza interna  e\nquelli  di  rilevanza  sovranazionale,  dai  quali   i   primi   sono\ncondizionati, risultano con ogni  evidenza  del  tutto  inscindibili.\nL\u0027adozione - sul piano interno - di regole di  bilancio  comuni,  con\nconseguente assoggettamento degli enti inclusi nell\u0027elenco ai vincoli\ndi  finanza  pubblica,  e\u0027   infatti   funzionale   alla   successiva\naggregazione dei dati contabili riferibili agli stessi ai fini  della\nformazione del conto economico consolidato dello Stato. Ed e\u0027 proprio\nattraverso l\u0027esame  dei  saldi  emergenti  da  tale  conto  che  puo\u0027\nverificarsi il rispetto, o meno, dei parametri economici  di  matrice\neurounitaria,  assicurando  in  tal  modo  la  stabilizzazione  delle\neconomie dei Paesi appartenenti all\u0027area  Euro,  con  l\u0027obiettivo  di\nevitare la verificazione di effetti di «spillover»  e  assicurare  la\nmassima efficienza sul territorio  comunitario  degli  stabilizzatori\nfiscali. Appare quindi evidente che  la  verifica  del  rispetto  dei\nvincoli   nazionali   di   finanza   pubblica   non    puo\u0027    essere\nartificiosamente disarticolata dalla verifica avente  ad  oggetto  la\ncorretta formazione del conto economico  consolidato  dello  Stato  -\nrilevante sul piano euro-unitario -  trattandosi  sostanzialmente  di\n«due facce di una stessa medaglia». \n    7.5. Ove pure l\u0027interprete ritenesse di continuare a  orientarsi,\nanche nella  materia  in  argomento,  ricorrendo  alla  su  ricordata\nvisione   teorica   dell\u0027interpositio   legislatoris,   i   vizi   di\ncostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 23-quater, comma 2, del decreto-legge  n.\n137 del 2020 (come introdotto dalla legge di conversione n. 176/2020)\nresterebbero comunque pienamente confermati. \n    Invero, l\u0027intervenuta violazione dell\u0027art. 103,  comma  2,  della\nCost. deriva anche dalla lesione dei principi costituzionali  cui  e\u0027\nancorata la giurisdizione esclusiva delle  Sezioni  riunite  in  sede\ngiurisdizionale in speciale composizione, poiche\u0027 nelle  materie  cui\nsi riferiscono le fattispecie espressamente codificate  si  manifesta\nl\u0027intento del legislatore di collegare strettamente  le  funzioni  di\ncontrollo con quelle giurisdizionali attribuite alla Corte dei  conti\ndal citato art. 103 Cost. In particolare, l\u0027art.  100  Cost.  assegna\nalla Corte di conti  il  controllo  «successivo  sulla  gestione  del\nbilancio dello Stato»  esterno  ed  imparziale,  da  intendersi  oggi\nesteso ai bilanci e alla gestione economico-finanziaria di tutti  gli\nenti pubblici che, nel  loro  insieme,  concorrono  alla  nozione  di\n«finanza pubblica allargata» (C. cost., sent. 7 giugno 2007, n.  179;\nId., sentenza 20 luglio 2012, n. 198). \n    Ora,   all\u0027esercizio   di    tale    funzione    di    controllo,\ncostituzionalmente assegnata e concretamente conformata dalla vigente\ntrama legislativa, corrisponde la  complementare  previsione  di  una\nfattispecie di giurisdizione esclusiva, necessariamente  estesa  agli\natti che definiscono  l\u0027ambito  stesso  dei  soggetti  sottoposti  ai\ncontrolli del giudice contabile,  e  che  a  tale  fine  ricorrono  a\nprincipi e criteri (previsti dal Regolamento SEC  2010)  strettamente\neconomici e contabili. \n    In altri termini, la  giurisdizione  esclusiva  anche  in  questa\nmateria e\u0027  espressione  dell\u0027evidente  osmosi  fra  la  funzione  di\ncontrollo e quella  giurisdizionale  della  Corte  dei  conti.  Sotto\nquesto  profilo  puo\u0027,  dunque,  concludersi  che   il   legislatore,\nnell\u0027esercitare la sua facolta\u0027 di interposizione, ha riconosciuto  e\nvalorizzato  (da  ultimo,  nel  citato  art.  11,  comma  6,  c.g.c.)\nl\u0027indicato collegamento tra  le  funzioni,  sul  quale  pero\u0027  l\u0027art.\n23-quater piu\u0027 volte citato ha illegittimamente inciso. \n8. Violazione dell\u0027art. 3 della Costituzione \n    8.1. La limitazione della giurisdizione esclusiva della Corte dei\nconti in materia  di  ricognizione  delle  amministrazioni  pubbliche\noperata dall\u0027ISTAT «ai soli fini  dell\u0027applicazione  della  normativa\nnazionale sul contenimento della spesa pubblica», disposta  dall\u0027art.\n23-quater, comma 2, del decreto-legge n. 137/2020,  come  convertito,\nrisulta altresi\u0027 in contrasto con l\u0027art. 3 della  Costituzione,  data\nl\u0027assoluta irragionevolezza della previsione. \n    Come in precedenza osservato, le stesse Sezioni unite della Corte\ndi cassazione, nella sentenza n.  30220/2024,  hanno  rilevato  (par.\n15.1) che il testo della disposizione «ha delle indubbie  ambiguita\u0027.\nL\u0027art. 11, comma 6, lettera b), c.g.c.,  dedicato  all\u0027individuazione\ndelle ipotesi in cui  le  Sezioni  riunite  decidono  \"nell\u0027esercizio\ndella  propria  giurisdizione  esclusiva  in  tema  di   contabilita\u0027\npubblica\", prevede, in esito alla  novella,  che  tale  giurisdizione\nesclusiva in tema di  elenchi  ISTAT,  e\u0027  confinata  \"ai  soli  fini\ndell\u0027applicazione della normativa nazionale  sul  contenimento  della\nspesa pubblica\", dunque limitata ai soli effetti disapplicativi». \n    Si e\u0027 tentato di superare gli  ostacoli  ermeneutici  concludendo\nper  una  predicata  riespansione  della   competenza   del   giudice\namministrativo sulle domande non riservate dal testo  normativo  alla\ncognizione della Corte dei conti; a tali  fini  sono  valorizzati  il\ncriterio di riparto per blocchi di materie  (che  pero\u0027  non  attiene\nall\u0027individuazione delle competenze del giudice contabile, fondata su\nuna  diversa  ratio  legis:  cfr.  supra,  par.  7.1),   nonche\u0027   la\ngiurisprudenza formatasi sulle diverse materie della  responsabilita\u0027\namministrativa   e   delle   pensioni   (quest\u0027ultima,   addirittura,\nrientrante nella giurisdizione  sulle  «altre  [materie]  specificate\ndalla legge», per le quali  non  si  dubita  della  necessita\u0027  della\nperimetrazione legislativa della giurisdizione contabile). \n    La comprensibile scelta di farsi carico di una  lettura  ritenuta\ncompatibile con i principi costituzionali non puo\u0027 tuttavia riportare\nnei confini della legittimita\u0027 costituzionale -  ampiamente  violati,\nad avviso di queste SS.RR.  -  una  disposizione  che,  innanzitutto,\nmantiene ferma la giurisdizione esclusiva delle  Sezioni  riunite  in\nsede giurisdizionale in speciale composizione della Corte  dei  conti\nin materia di elenchi ISTAT. \n    Deve essere, pertanto,  riconosciuta  al  giudice  contabile  una\npeculiare  giurisdizione,  nell\u0027esercizio  della  quale   non   trova\napplicazione la tradizionale distinzione tra  interesse  legittimo  e\ndiritto soggettivo, rilevando  -  come  osservato  dalla  consolidata\ngiurisprudenza di queste SS.RR. (cfr., ex plurimis,  le  sentenze  n.\n6/2019, n. 9/2020, n. 14/2020, n. 20/2020, n. 27/2020, n. 38/2020)  -\nla diversa esigenza di accertamento di  un  particolare  status,  per\ndefinizione mutevole nel tempo  e  ancorato  a  requisiti  di  natura\neconomico-finanziaria, in cui la Corte non si limita al  mero  vaglio\ndi legittimita\u0027 del procedimento valutativo, estendendo la cognizione\nalla verifica della sussistenza o insussistenza dei  presupposti  per\nl\u0027attribuzione dello status  di  pubblica  amministrazione  (e  delle\nconseguenti situazioni giuridiche attive e passive)  con  valenza  di\naccertamento costitutivo. \n    Proprio  gli  specifici   connotati   del   giudizio   in   esame\ncostituiscono  motivo  legittimante  l\u0027attribuzione  delle   relative\ncontroversie alla giurisdizione esclusiva delle Sezioni riunite della\nCorte dei conti,  ossia  a  un  Collegio  singolarmente  qualificato,\nchiamato a una verifica non sulla legittimita\u0027 generale, bensi\u0027 piena\ne di  merito,  di  accertamento  della  qualita\u0027  di  amministrazione\npubblica in capo a una determinata unita\u0027 istituzionale,  sulla  base\ndella    valorizzazione    di    specifici    criteri    di    natura\nstatistico-economica (cfr. Corte di cassazione, Sezioni unite,  sent.\n19 aprile 2021, n. 10244). \n    Nelle controversie in  esame  la  Corte  e\u0027,  cioe\u0027,  chiamata  a\nvalutare le situazioni di fatto alla stregua di  regole  tecniche  ed\neconomiche di particolare complessita\u0027 - contenute  nel  SEC  2010  -\nonde  accertare  la  qualita\u0027  di  produttore  di  beni   e   servizi\ndestinabili o non destinabili alla vendita. \n    A tali fini, come noto, concorrono un criterio «qualitativo» (che\nimpone di verificare se l\u0027ente interessato si  dedichi  o  meno  alla\nproduzione di servizi ausiliari, sia o meno l\u0027unico fornitore di beni\ne servizi dell\u0027amministrazione pubblica e sia o meno  incentivato  ad\nadeguare l\u0027offerta per realizzare un\u0027attivita\u0027  redditizia,  operando\nalle condizioni di mercato  e  rispettando  le  proprie  obbligazioni\nfinanziarie) e un «test quantitativo» (paragrafi 20.29 e ss. del SEC)\nper stabilire se  un\u0027unita\u0027  istituzionale  produca  beni  e  servizi\ndestinabili  alla  vendita   (c.d.   criterio   market/non   market),\nincentrato sul rapporto tra vendite e costi di produzione,  esaminato\nper un periodo pluriennale continuativo. \n    Ora, a fronte del riconoscimento di un\u0027ipotesi  di  giurisdizione\nesclusiva conformata nei termini finora rappresentati, con  la  norma\ndel 2020 e\u0027 sopravvenuta una limitazione legislativa al suo ambito di\noperativita\u0027 che addirittura  allontana  la  sfera  di  giurisdizione\nassegnata al giudice contabile dal nucleo centrale della contabilita\u0027\npubblica: si  escludono  gli  effetti  della  pronunzia  strettamente\nattinenti alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto\neconomico consolidato delle amministrazioni pubbliche e  si  consente\nla sola verifica giudiziaria ai limitati fini dell\u0027applicazione della\nnormativa (peraltro, solo nazionale)  sul  contenimento  della  spesa\npubblica, ossia per finalita\u0027 piu\u0027 latamente riguardanti  la  materia\ndella finanza pubblica per le quali, ove fosse mancata la  previsione\ndi una giurisdizione esclusiva del giudice  contabile,  la  questione\ndell\u0027eventuale competenza del giudice amministrativo  avrebbe  potuto\nforse piu\u0027 fondatamente proporsi. \n    8.2. L\u0027illegittimita\u0027  costituzionale,  conseguente  alla  palese\nillogicita\u0027 e irragionevolezza della disposizione  in  esame,  emerge\naltresi\u0027 quando si  consideri  che,  confinando  la  rilevanza  della\ngiurisdizione  esclusiva  della  Corte  dei  conti   alla   normativa\nnazionale sul contenimento della spesa pubblica,  ne  deriva  il  suo\nsvuotamento quasi integrale. \n    Sul punto deve innanzitutto ricordarsi  che  le  disposizioni  in\nmateria di contenimento della spesa che  presuppongono  l\u0027inserimento\nnell\u0027elenco ISTAT negli ultimi anni sono state in gran parte abrogate\no dichiarate non piu\u0027 applicabili. \n    Basti ricordare, al riguardo, che secondo l\u0027art.  1,  comma  590,\ndella  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  anche  ai  fini  «di  un\nmiglioramento dei saldi di finanza pubblica,  a  decorrere  dall\u0027anno\n2020,  agli  enti  e  agli  organismi,  anche  costituiti  in   forma\nsocietaria, di cui all\u0027art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,\nn.  196,  [...]  cessano  di  applicarsi  le  norme  in  materia   di\ncontenimento e di riduzione della spesa di cui all\u0027allegato A annesso\nalla presente legge». L\u0027allegato A), a sua volta, contiene  un  lungo\nelenco di previsioni normative di cui e\u0027 cessata l\u0027applicazione,  con\nconseguente, remota possibilita\u0027 di prospettare lesioni da cui  possa\nderivare un concreto interesse alla tutela  delle  proprie  posizioni\ngiuridiche. \n    Analoga sorte ha interessato alcune disposizioni  in  materia  di\nlimitazioni di spesa contenute nell\u0027art. 5 del decreto-legge 6 luglio\n2012, n. 95 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.  135),  di  cui\nsopravvive l\u0027applicabilita\u0027 di limitate e residuali fattispecie. \n    E\u0027 ben vero che il citato art.  1,  comma  590,  della  legge  n.\n160/2019 conclude precisando che «[r]esta ferma l\u0027applicazione  delle\nnorme che recano vincoli in materia di spese di personale». Peraltro,\nla  norma  intende  riferirsi  alle  disposizioni  che,  in  sede  di\nperimetrazione del loro ambito soggettivo di applicazione, richiamino\nl\u0027inserimento nell\u0027elenco ISTAT, senza considerare che le  previsioni\nin materia di contenimento della spesa di personale sono, di  regola,\ndichiarate espressamente applicabili alle  amministrazioni  pubbliche\ncome definite dall\u0027art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo\n2001, n. 165. \n    Pertanto, pure a voler accogliere, sul piano teorico, la tesi che\nritiene  ammissibile  l\u0027introduzione  legislativa  di   limiti   alla\ncapacita\u0027 espansiva della giurisdizione esclusiva, e\u0027 tuttavia  certo\nche la discrezionalita\u0027 legislativa non potrebbe mai determinarne  il\nsostanziale disconoscimento, come  accaduto  nella  fattispecie,  per\neffetto di una perimetrazione delle controversie conoscibili  da  cui\nderivi la concreta disapplicazione  della  provvista  giurisdizionale\nriservata. \n    8.3.  Il  delineato  riparto  della  giurisdizione  tra   giudice\namministrativo  e  giudice  contabile  lascia   emergere   ulteriori,\nevidenti  profili   di   intrinseca   irragionevolezza   dell\u0027assetto\nordinamentale prospettato, con palese  contrasto  dell\u0027art.  3  della\nCostituzione. \n    Infatti,  la  legittimita\u0027  costituzionale  di  tale  coesistenza\npotrebbe sostenersi solo a condizione che gli effetti  del  sindacato\ngiudiziale  del  giudice  amministrativo  e  del  giudice   contabile\nrisultassero tra loro  «non  comunicanti»,  essendo  ben  distinte  e\nautonome le disposizioni normative operanti nei due diversi  comparti\ngiurisdizionali (SEC 2010 e disposizioni sulla spending review). \n    Al contrario, come  anche  evidenziato  dalla  Procura  generale,\nl\u0027ammissibilita\u0027 di un c.d. doppio ricorso deve  ritenersi  di  fatto\nprecluso  rispetto  al  contenzioso  in  esame,  le   due   normative\napplicabili  compenetrandosi  al  punto  che  risulta  di  fatto  non\nipotizzabile, sul piano giuridico, una loro operativita\u0027 «atomistica»\no «irrelata». Cio\u0027,  in  quanto  l\u0027eventuale  sindacato  del  giudice\ncontabile,  nella  prospettiva  dell\u0027operativita\u0027  (o   meno)   delle\ndisposizioni nazionali sul contenimento della spesa  nel  quadro  del\nrispetto degli obiettivi  di  finanza  pubblica,  e\u0027  necessariamente\ncondizionato dalla previa e corretta attribuzione al soggetto privato\ndi diritto interno della  qualificazione  eurounitaria  di  «pubblica\namministrazione», scaturente dalla sua iscrizione nell\u0027elenco ISTAT. \n    In  altri  termini,  nel  caso  in  esame,  l\u0027operativita\u0027  della\nnormativa europea SEC 2010 e\u0027 configurata come presupposto legale per\nl\u0027applicazione  (anche)  della  normativa  nazionale  sulla  spending\nreview, il cui dispiegarsi richiede, quindi, che sia stata risolta la\nquestione della qualificazione di  un  soggetto  di  diritto  interno\nquale  pubblica  amministrazione  europea  nella  prospettiva   della\ncontabilita\u0027 pubblica. \n    Sul piano processuale, in caso di pendenza di giudizi  presso  la\ngiurisdizione   amministrativa   e    quella    contabile    (ipotesi\nassolutamente non teorica, come dimostrato proprio dalla controversia\nin esame), l\u0027ipotizzato riparto - che,  non  a  caso,  non  e\u0027  stato\nespressamente delineato dal legislatore del 2020 - determinerebbe  il\nsorgere di insormontabili ostacoli giuridici, a meno  di  configurare\nil giudizio davanti al  giudice  amministrativo,  circa  la  corretta\nattribuzione di una soggettivita\u0027 pubblicistica europea  all\u0027ente  di\ndiritto interno ricorrente iscritto nell\u0027elenco ISTAT,  come  vera  e\npropria causa pregiudiziale ex art. 295 codice di procedura civile  e\nart. 106. c.g.c. \n    L\u0027inscindibile compenetrazione  tra  le  questioni  normative  e\u0027\nillustrata  anche  dalle  conseguenze  del  tutto  irragionevoli  cui\ncondurrebbe l\u0027ipotizzata separazione tra i giudizi, in caso di previa\npronuncia del giudice amministrativo: \n        a) un  eventuale  giudicato  amministrativo  di  annullamento\ndell\u0027iscrizione nell\u0027elenco ISTAT dovrebbe  comportare,  rispetto  al\nparallelo  processo  pendente  avanti  al   giudice   contabile,   la\n(sopravvenuta) cessazione del materia del contendere, considerato che\nle  disposizioni  di  diritto  interno  sulla  spending  review  sono\nfinalizzate a garantire i saldi e gli obiettivi di  finanza  pubblica\nnel quadro della governance economica europea,  dunque  presuppongono\nil   previo   e   definitivo   riconoscimento   della   soggettivita\u0027\npubblicistica secondo i parametri della normativa  unionale  del  SEC\n2010. \n        Si aggiunge che, in questa prospettiva, la giurisdizione  del\ngiudice  amministrativo  comporterebbe  il  superamento,  sul   piano\npratico, della necessita\u0027  di  esperire  un  doppio  ricorso  per  il\nsoggetto che voglia contestare l\u0027inclusione nell\u0027elenco  ISTAT  anche\nai  fini  della  disapplicazione  delle  correlate  disposizioni   di\ncontenimento  della  spesa  pubblica:  l\u0027espunzione  di  un  soggetto\ndall\u0027elenco ISTAT per effetto del vittorioso esperimento del  ricorso\ninnanzi al G.A.  comporterebbe  ipso  iure  l\u0027inapplicabilita\u0027  delle\nnorme di contenimento della spesa pubblica, svuotando di significato,\nanche per questa via, la previsione dell\u0027art. 11, comma 6, del codice\ndi giustizia contabile di una giurisdizione «esclusiva» delle Sezioni\nriunite  in  sede  giurisdizionale  in  speciale  composizione  nella\nmateria; \n        b) al contrario, un  eventuale  giudicato  amministrativo  di\nrigetto del ricorso avverso l\u0027iscrizione nell\u0027elenco ISTAT renderebbe\neccentrica ogni successiva decisione di accoglimento del  ricorso  in\nsede di giudizio contabile (con la conseguente  inoperativita\u0027  delle\ndisposizioni interne sul contenimento della spesa pubblica):  a  meno\ndi voler ritenere ammissibile,  nonostante  il  primato  del  diritto\neuropeo, la qualificazione  di  un  ente  di  diritto  interno  quale\npubblica amministrazione europea nel quadro del SEC 2010  -  a  valle\ndel  giudicato  amministrativo  di  rigetto   del   ricorso   -   ma,\nciononostante,  «immune»  dall\u0027assoggettamento  alle  norme   interne\nfinalizzate al perseguimento  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica\neuropea. \n        In definitiva, postulare la contraddittoria presenza  di  una\ngiurisdizione esclusiva e al tempo stesso concorrente implica un vero\ne proprio cortocircuito logico-semantico che ha, infatti, generato il\nconflitto interpretativo e lo stallo della  funzione  giurisdizionale\nin danno del ricorrente. \n    8.4.  In  conclusione,  l\u0027art.  23-quater  del  decreto-legge  n.\n137/2020,   come   convertito,   presenta   insuperabili   criticita\u0027\ninterpretative in ragione del suo significato non chiaro, al punto da\nindurre a prospettare soluzioni ermeneutiche che giungono a forzare i\nlimiti consentiti dall\u0027enunciato testuale, nel tentativo di  offrirne\nuna coerenza sistematica non consentita dai principi  costituzionali,\ncon  il  rischio  che  l\u0027attivita\u0027  ermeneutica   trasmodi   in   una\nsostanziale integrazione normativa. \n    Sul punto, va ricordato che la Corte costituzionale ha  da  tempo\nchiarito che «ciascun consociato ha un\u0027ovvia  aspettativa  a  che  la\nlegge definisca ex ante, e in maniera ragionevolmente  affidabile,  i\nlimiti entro i quali i suoi diritti e  interessi  legittimi  potranno\ntrovare tutela, si\u0027 da poter  compiere  su  quelle  basi  le  proprie\nlibere scelte d\u0027azione» (Corte cost.,  sentenza  5  giugno  2023,  n.\n110). \n    Pertanto, le disposizioni  foriere  di  intollerabile  incertezza\nnella loro applicazione concreta  si  pongono  in  contrasto  con  il\ncanone  di  ragionevolezza  della  legge  di  cui  all\u0027art.  3  della\nCostituzione,  nella  misura  in  cui  il  loro  significato  risulti\nradicalmente inintelligibile o particolarmente  ambiguo,  soprattutto\nin tematiche come quella del riparto di giurisdizione, che attiene  a\nun presupposto in senso ampio del processo e presenta una rilevanza -\nper sua natura - pregiudiziale. \n9. Violazione degli articoli 24, 111 e 113 della Costituzione \n    Come ripetutamente sottolineato, l\u0027art. 11, comma 6, lettera  b),\ndel decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in cui  e\u0027  confluita\nla disposizione dell\u0027art. 1, comma  169,  della  legge  n.  228/2012,\nstabilendo che le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale\ncomposizione, «nell\u0027esercizio della propria  giurisdizione  esclusiva\nin tema  di  contabilita\u0027  pubblica,  decidono  in  unico  grado  sui\ngiudizi: [...] b) in materia di  ricognizione  delle  amministrazioni\npubbliche operata dall\u0027ISTAT», senza ulteriori specificazioni,  aveva\nespressamente riconosciuto  al  giudice  contabile  la  competenza  a\ndecidere delle controversie in esame  con  il  potere  di  assicurare\ntutte le tutele richieste dai soggetti interessati, ossia di statuire\nsu tutte le domande  astrattamente  proponibili,  con  esclusione  di\naltre giurisdizioni concorrenti, assicurando in tal modo piena tutela\ngiurisdizionale  in  attuazione  degli  articoli  24  e   113   della\nCostituzione. \n    Su tali premesse, sul piano processuale emerge il  contrasto  del\ncitato art. 23-quater, comma 2, del decreto-legge  n.  137/2020  come\nconvertito  con  gli  articoli  24  e  111  della  Costituzione,  che\nattribuiscono alla funzione giurisdizionale lo  scopo  di  assicurare\npiena tutela, attraverso il  giudizio,  delle  situazioni  soggettive\nqualificate, imponendo che la disciplina  dei  rapporti  tra  giudici\nappartenenti a ordini diversi si  ispiri  al  principio  secondo  cui\nl\u0027individuazione  del  giudice  munito  di  giurisdizione  non   deve\nsacrificare il diritto delle parti a ottenere una risposta in  ordine\nal bene della vita oggetto di interesse. \n    Risulta, inoltre, violato l\u0027art.  113,  primo  e  secondo  comma,\ndella Costituzione,  che  dell\u0027art.  24  costituisce  sostanzialmente\nspecifica applicazione e secondo cui contro gli atti  della  pubblica\namministrazione e\u0027  sempre  ammessa  la  tutela  giurisdizionale  dei\ndiritti e degli interessi legittimi e tale tutela giurisdizionale non\npuo\u0027 essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione  o\nper determinate categorie di atti, come accade nella fattispecie. \n    La  disposizione  merita  ulteriore  censura  di   illegittimita\u0027\ncostituzionale per violazione dell\u0027art. 111 della Carta fondamentale,\ncon riferimento al diverso e complementare profilo della lesione  del\nprincipio di ragionevole durata del processo, riguardato  nell\u0027ottica\ndel  principio  di  concentrazione  delle  tutele,  ove  si   accolga\nl\u0027opzione ermeneutica  che  ammette  la  possibilita\u0027  di  un  doppio\nricorso, al giudice amministrativo e a quello contabile,  in  materia\ndi elenchi ISTAT. \n    Infatti, i rischi e le criticita\u0027 gia\u0027 esaminati derivanti  dalla\npendenza, come nel  caso  in  esame,  di  due  giudizi  sul  medesimo\noggetto, con possibili implicazioni in  termini  anche  di  eventuale\nnecessita\u0027  di  sospensione  del  processo  contabile  e  conseguente\ndilatazione  dei   tempi   processuali   del   relativo   contenzioso\n(«dipendente»), nonche\u0027  di  formazione  di  giudicati  contrastanti,\nvulnerano il bene costituzionale dell\u0027efficienza del processo di  cui\nla ragionevole durata e\u0027 espressione e il canone  fondamentale  della\nrazionalita\u0027  delle  norme  processuali,  in  assenza  di  prevalenti\nesigenze di tutela di principi soggetti a concorrente ponderazione. \n10. Violazione dell\u0027art. 117 della Costituzione, anche  in  relazione\nall\u0027art. 19 TUE, all\u0027art. 47 Carta dei diritti UE e agli aricoli 6  e\n13 CEDU \n    10.1. La disposizione limitativa  contenuta  nell\u0027art.  23-quater\ndel decreto-legge n. 137/2020,  come  convertito,  merita  di  essere\ncensurata anche per il contrasto con l\u0027art. 117  della  Costituzione,\nin ragione della violazione dei  vincoli  derivanti  dall\u0027ordinamento\ncomunitario e dagli obblighi internazionali, nella specie resi chiari\ndalla funzione nomofilattica della Corte di giustizia UE. \n    La Corte di giustizia dell\u0027Unione europea, cui le Sezioni riunite\nin   speciale   composizione   avevano   chiesto   di   valutare   la\ncompatibilita\u0027 eurounitaria della previsione, evidenziando il rischio\nche  avesse  di  fatto  precluso  un  controllo  indipendente   sulle\nautorita\u0027 di bilancio nazionali e sull\u0027elenco  delle  amministrazioni\npubbliche predisposto dall\u0027ISTAT, con la  sentenza  13  luglio  2023,\nFerrovienord  Spa  e  Federazione  Italiana  Triathlon  (nelle  cause\nriunite C-363/21 e C-364/21), ha rilevato che «al fine di  assicurare\nche  l\u0027autorita\u0027  nazionale  competente  rispetti,  ai   fini   della\nqualificazione di un ente come \"amministrazione pubblica\",  ai  sensi\ndel regolamento n. 549/2013, la definizione del  diritto  dell\u0027Unione\nche vi si collega  e  che  si  impone  nei  suoi  confronti,  la  sua\ndecisione deve poter  essere  contestata  ed  essere  oggetto  di  un\ncontrollo giurisdizionale. Infatti, in assenza di una possibilita\u0027 di\ncontestare  tale  qualificazione,   l\u0027effetto   utile   del   diritto\ndell\u0027Unione non sarebbe garantito. Di conseguenza, l\u0027effetto utile di\ndetto regolamento osta ad una normativa  nazionale  che  escluda,  di\nfatto, qualsiasi  possibilita\u0027  di  controllo  giurisdizionale  della\nfondatezza della  qualificazione  di  un  ente  come  amministrazione\npubblica» (punti 69 e 70). \n    La pronuncia e\u0027 giunta alle medesime conclusioni con  riferimento\nalla  questione  della   compatibilita\u0027   dell\u0027art.   23-quater   del\ndecreto-legge n.  137/2020,  con  le  prescrizioni  risultanti  dalla\ndirettiva 2011/85/UE, dell\u00278 novembre 2011,  relativa  ai  «requisiti\nper i quadri di bilancio degli Stati membri» (punti 77 e 78). \n    Ha, poi, aggiunto che quando le disposizioni UE non  disciplinano\nle modalita\u0027 procedurali dei ricorsi giurisdizionali, in quanto  «non\nprecisano, segnatamente, quale giudice nazionale deve  assicurare  la\ntutela giurisdizionale effettiva», spetta agli Stati membri disegnare\nprocedimenti che «non siano, nelle situazioni rientranti nel  diritto\ndell\u0027Unione, meno favorevoli che in  situazioni  simili  disciplinate\ndal diritto interno (principio di equivalenza)»  e  tali  da  rendere\n«praticamente impossibile o eccessivamente difficile l\u0027esercizio  dei\ndiritti   conferiti   dal   diritto   dell\u0027Unione    (principio    di\neffettivita\u0027)» (punto 89). \n    Con particolare riferimento  al  principio  di  effettivita\u0027,  la\nCorte ha precisato innanzitutto (punto 92) che il diritto dell\u0027Unione\nnon impone agli Stati membri di «istituire mezzi di  ricorso  diversi\nda quelli stabiliti dal diritto interno, a meno che  dalla  struttura\ncomplessiva dell\u0027ordinamento giuridico nazionale in  discussione  non\nrisulti  che  non  esiste  alcun  rimedio  giurisdizionale  tale   da\npermettere, anche solo in via incidentale, di assicurare il  rispetto\ndei diritti riconosciuti ai singoli dal diritto  dell\u0027Unione,  oppure\nche l\u0027unico modo per poter adire un giudice da parte  di  un  singolo\nsia quello di commettere violazioni del diritto». \n    Ogni caso in cui  si  ponga  la  questione  se  una  disposizione\nprocedurale nazionale renda impossibile  o  eccessivamente  difficile\nl\u0027applicazione del diritto dell\u0027Unione deve essere esaminato  tenendo\nconto del posto occupato da tale  disposizione  nel  complesso  della\nprocedura,  nonche\u0027  dello  svolgimento  e  delle  particolarita\u0027  di\nquest\u0027ultima dinanzi ai diversi organi nazionali. \n    Inoltre, ha  proseguito  la  Corte  di  giustizia  UE,  va  fatta\nprudentemente «salva la verifica che incombe al giudice  del  rinvio»\nsull\u0027indicazione (del Governo italiano all\u0027udienza) secondo cui  «gli\nenti iscritti nell\u0027elenco ISTAT  che  intendono  contestare  la  loro\ndesignazione  quali  amministrazioni  pubbliche  non  sono  tenuti  a\npresentare due distinti ricorsi, vale a dire uno davanti  al  giudice\namministrativo e un altro davanti alla Corte dei conti», e che «da un\nlato,   essi   potrebbero   chiedere   al   giudice    amministrativo\nl\u0027annullamento erga omnes della  decisione  che  li  ha  iscritti  in\nquest\u0027elenco.  Dall\u0027altro,  dinanzi  alla  Corte  dei   conti,   essi\npotrebbero  contestare   le   conseguenze   della   loro   iscrizione\nnell\u0027elenco  suddetto   e   ottenere,   eventualmente,   in   maniera\nincidentale, la disapplicazione di tale iscrizione» (punto 97). \n    Infine,  la  mera  possibilita\u0027  che  si  verifichino   giudicati\ncontrastanti sulla fondatezza dell\u0027iscrizione di un ente  nell\u0027elenco\nISTAT non impone di concludere in ogni caso per  l\u0027esistenza  di  una\nviolazione dell\u0027art. 19 TUE, letto alla luce dell\u0027art. 47 della Carta\ne del principio di effettivita\u0027, ma solo a condizione  che  «un  ente\nche  contesti  la  decisione  di  qualificazione  adottata  nei  suoi\nconfronti possa limitarsi a  proporre  un  unico  ricorso  per  veder\nesaminata la propria domanda» (punto 98). \n    Cio\u0027 premesso, la concreta verifica del rispetto dei  presupposti\ne limiti posti dalla Corte di giustizia nei  citati  punti  97  e  98\ndella decisione conduce ad accertare l\u0027illegittimita\u0027  costituzionale\ndell\u0027art. 23-quater per contrasto con la normativa europea. \n    10.2. Come chiarito  dalla  Corte  costituzionale,  la  normativa\n(oggi)  eurounitaria  «entra  e  permane  in   vigore,   nel   nostro\nterritorio, senza che i suoi  effetti  siano  intaccati  dalla  legge\nordinaria dello Stato; e cio\u0027 tutte le volte  che  essa  soddisfa  il\nrequisito dell\u0027immediata applicabilita\u0027. Questo principio [...]  vale\nnon soltanto per  la  disciplina  prodotta  dagli  organi  della  CEE\nmediante regolamento, ma anche per le  statuizioni  risultanti,  come\nnella specie, dalle sentenze interpretative della Corte di giustizia»\n(sent. 23 aprile 1985, n. 113. Conf., ex plur., Corte costituzionale,\nsentenza 11 luglio 1989, n. 389; Id., sent. 18 aprile 1991,  n.  168;\nId., sentenza 16 giugno 1993, n. 285). \n    Conseguentemente,  tutti  i  soggetti   competenti   nel   nostro\nordinamento a dare esecuzione alle leggi (e agli atti aventi forza  o\nvalore di legge) - tanto se dotati di  poteri  di  dichiarazione  del\ndiritto, come gli organi giurisdizionali, quanto  se  privi  di  tali\npoteri, come gli organi amministrativi - sono giuridicamente tenuti a\ndisapplicare  le   norme   interne   incompatibili   con   le   norme\ndell\u0027ordinamento  UE  nell\u0027interpretazione  datane  dalla  Corte   di\ngiustizia europea (Corte costituzionale, sentenza n. 389/1989, cit.). \n    All\u0027interpretazione del quadro normativo in  materia  di  elenchi\nISTAT fornita dalle Sezioni unite della  Corte  di  cassazione  nella\nsentenza 30220/2024, che nella specie  costituisce  diritto  vivente,\nconsegue l\u0027impossibilita\u0027 del giudice contabile di  disapplicare  gli\natti ISTAT incompatibili con il diritto  europeo,  sulla  base  delle\nconclusioni secondo cui il  giudice  contabile  non  potrebbe,  nella\npropria giurisdizione, applicare il diritto UE. \n    Di fatto, l\u0027affermazione delle  Sezioni  unite  ha  l\u0027effetto  di\ndisarticolare il primato del diritto comunitario, in quanto la  Corte\ndei conti, nonostante un ricorso presentato, non puo\u0027  soddisfare  la\npretesa dei ricorrenti al rispetto del diritto UE. \n    Cio\u0027  conduce  a   denunciare   l\u0027illegittimita\u0027   costituzionale\ndell\u0027art. 23-quater per violazione  dell\u0027art.  117,  comma  1,  della\nCostituzione, alla luce del contrasto  con  i  principi  del  «giusto\nprocesso»  tutelato  dall\u0027ordinamento   europeo   con   le   seguenti\ndisposizioni: \n        a) art. 19, par. 1, secondo comma, TUE, secondo cui gli Stati\nmembri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare\nuna tutela giurisdizionale effettiva  nei  settori  disciplinati  dal\ndiritto dell\u0027Unione; \n        b) art. 47 della Carta  dei  diritti  UE,  secondo  cui  ogni\npersona i cui  diritti  e  le  cui  liberta\u0027  garantiti  dal  diritto\ndell\u0027Unione siano stati violati ha diritto a un  «ricorso  effettivo»\ndinanzi ad un giudice; \n        c) articoli 6 e 13  della  Convenzione  europea  dei  diritti\ndell\u0027uomo, secondo cui ogni persona ha diritto ad  un  processo  equo\n(«a che la sua causa  sia  esaminata  equamente»)  e  ad  un  ricorso\neffettivo dinanzi a una magistratura nazionale. \n    Dai principi concordemente recepiti nel diritto europeo  e  nella\nCostituzione  italiana  discende  la  necessita\u0027  che   il   processo\ncontabile, da un punto di vista funzionale, assicuri la tutela  piena\ned effettiva del ricorrente. \n    Invero, in una prospettiva funzionale il processo e\u0027 «giusto» ove\nconsenta  adeguate  forme  di  tutela  delle  situazioni   giuridiche\nsoggettive a fondamento dell\u0027azione  giudiziaria.  La  rilevanza  del\nrequisito e\u0027 tale che secondo la giurisprudenza  europea  l\u0027esistenza\nstessa  di  un  controllo  giurisdizionale  effettivo  destinato   ad\nassicurare il rispetto del diritto dell\u0027Unione e\u0027 intrinseca  ad  uno\nStato di diritto (Corte di giustizia UE,  sentenza  del  21  dicembre\n2021, Euro Box Promotion e a., C-357/19, C-379/19, C-547/19, C-811/19\ne C-840/19). \n    Secondo la giurisprudenza eurounitaria, il principio della tutela\ngiurisdizionale effettiva dei diritti spettanti ai singoli  in  forza\ndel diritto dell\u0027Unione,  cui  fa  riferimento  l\u0027art.  19,  par.  1,\nsecondo comma, TUE - in buona parte sovrapponibile al  diritto  a  un\nricorso effettivo ai sensi dell\u0027art. 47 della Carta - costituisce  un\nprincipio  generale  del  diritto  dell\u0027Unione   che   deriva   dalle\ntradizioni costituzionali comuni agli  Stati  membri,  che  e\u0027  stato\nsancito agli articoli  6  e  13  della  Convenzione  europea  per  la\nsalvaguardia dei diritti dell\u0027uomo  e  delle  liberta\u0027  fondamentali,\nfirmata a Roma il 4 novembre 1950, ai  quali  corrisponde  l\u0027art.  47\ndella Carta (cfr., ex plur.: Corte di giustizia UE, sentenza 8 maggio\n2024, C-53/23, Asocia\u0026#x0163;ia «Forumul Judec\u0026#x0103;torilor din România»). \n    Nel merito, in  ossequio  al  principio  di  cooperazione  leale,\nsancito dall\u0027art. 4, par. 3, TUE, e come sopra ricordato  richiamando\nla sentenza della Corte di Giustizia 13 luglio 2023, Ferrovienord Spa\ne  Federazione  Italiana  Triathlon,  le  modalita\u0027  procedurali  dei\nricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli\nin forza del diritto dell\u0027Unione risultano rispettose  del  principio\ndi effettivita\u0027 (e conformi ai canoni del «giusto processo») ove  non\nrendano   praticamente   impossibile   o   eccessivamente   difficile\nl\u0027esercizio  dei   diritti   conferiti   dall\u0027ordinamento   giuridico\ndell\u0027Unione (cfr., in questo senso, sentenza 24 ottobre  2018,  XC  e\na., C-234/17, e sentenza 27 giugno 2013, Agrokonsulting-04, C-93/12). \n    In altri termini, gli Stati membri sono tenuti ad  assicurare  il\nrispetto del diritto  a  una  tutela  giurisdizionale  effettiva  dei\ndiritti  che  i  singoli  traggono  dal  diritto  dell\u0027Unione,  quale\ngarantito dall\u0027art. 47 della Carta. \n    10.3. Declinando le esposte coordinate ermeneutiche in  relazione\nall\u0027assetto normativo conseguente  all\u0027entrata  in  vigore  dell\u0027art.\n23-quater del decreto-legge n.  137/2020,  inserito  dalla  legge  di\nconversione n.  176/2020,  l\u0027incostituzionalita\u0027  della  disposizione\nemerge in primo luogo perche\u0027 - come gia\u0027 osservato - essa esclude il\nsindacato degli effetti eurounitari dell\u0027iscrizione nell\u0027elenco ISTAT\ndinanzi ad un giudice. \n    La lettera della disposizione - anche in rapporto  all\u0027art.  103,\ncomma 2, della Costituzione - e i lavori preparatori non  autorizzano\na prospettare una concorrenza  di  giurisdizioni  sulla  materia,  in\nquanto l\u0027effetto innovativo della previsione riguarda non l\u0027an, ma il\nquomodo  della  giurisdizione:   il   legislatore   avrebbe,   cioe\u0027,\nridefinito l\u0027oggetto della tutela (in relazione sia  al  petitum  che\nalla causa petendi), attraverso la limitazione  dei  «fini»  -  ossia\ndegli effetti - della giurisdizione contabile. \n    L\u0027illegittimita\u0027   costituzionale   discende,    allora,    dalla\nlimitazione  dell\u0027oggetto  della  tutela   del   giudice   contabile,\ncombinata  con  l\u0027immodificata   (e   immodificabile)   giurisdizione\nesclusiva  sulla  materia  della  ricognizione  operata   dall\u0027ISTAT,\nconforme agli articoli 100 e  103  della  Costituzione.  Infatti,  in\nassenza della tutela disapplicativa (e di annullamento)  del  giudice\ncontabile, il sistema giurisdizionale non assicurerebbe alcun rimedio\ncontro gli effetti antieuropei dell\u0027atto di  ricognizione  dinanzi  a\nqualsiasi altro giudice. \n    10.4. In ogni caso, l\u0027art.  117,  comma  1,  anche  in  relazione\nall\u0027art. 19 TUE, all\u0027art. 47, par. 2 della  Carta  di  Nizza  e  agli\narticoli 6 e 13 della CEDU, risulta violato perche\u0027  la  novella  del\n2020 ha imposto agli enti iscritti nell\u0027elenco  ISTAT  che  intendano\ncontestare gli effetti  eurounitari  della  loro  designazione  quali\namministrazioni pubbliche e che  abbiano  gia\u0027  proposto  ricorso  al\ngiudice  contabile,  di  presentare  necessariamente   due   distinti\nricorsi, il secondo dei quali dinanzi al giudice  amministrativo  per\nchiedere l\u0027annullamento erga omnes della decisione che li ha iscritti\nnell\u0027elenco. \n    Invero, dinanzi alla Corte dei  conti  essi  non  potrebbero  mai\n«contestare le conseguenze della loro iscrizione nell\u0027elenco suddetto\ne ottenere, eventualmente, in maniera incidentale, la disapplicazione\ndi tale iscrizione» (punto 97 della richiamata sentenza  della  Corte\ndi giustizia), posto che tale incidentale disapplicazione rileva,  in\nbase alla novella del 2020, ai soli fini della  disciplina  nazionale\nsul contenimento della spesa pubblica. \n    Come  gia\u0027  ricordato  innanzi,  i  rischi  descritti   si   sono\npuntualmente concretizzati  rispetto  alla  posizione  giuridica  del\nConsorzio per il festivalfilosofia che si staglia  sullo  sfondo  del\npresente processo: il petitum proposto non puo\u0027, allo  stato,  essere\nformalmente  esteso  al  disconoscimento  della  natura  di  pubblica\namministrazione ai fini della normativa sovranazionale. \n    Tuttavia, la  qualificazione  ai  sensi  del  SEC  2010,  operata\ndall\u0027autorita\u0027 nazionale competente (nel  caso  italiano  dall\u0027ISTAT,\nattraverso la compilazione dell\u0027elenco di cui all\u0027art. 1 della  legge\nn. 196/2009), non puo\u0027 non comportare effetti sia oggettivi  (vincoli\ndi bilancio su tutte le «amministrazioni pubbliche»,  qualificate  ai\nsensi del SEC  2010)  che  soggettivi  (il  radicarsi  di  situazioni\ngiuridiche sui soggetti classificati, tra cui  quella  alla  corretta\nqualificazione, con il connesso diritto ad un ricorso effettivo). \n    Pertanto, escludendo la possibilita\u0027 di  assicurare  il  rispetto\ndel  principio   di   effettivita\u0027   della   tutela   giurisdizionale\n«esclusiva», l\u0027art.  23-quater  impedisce  il  legittimo  dispiegarsi\ndell\u0027effetto utile della normativa  UE,  considerato  che  la  tutela\ngiurisdizionale assicurabile dal giudice contabile  non  soddisfa  il\nprincipio dell\u0027autosufficienza del ricorso, secondo cui  il  soggetto\nqualificato deve poter proporre, con un  unico  ricorso,  la  domanda\ntendente a impedire l\u0027applicazione nei suoi confronti  degli  effetti\ncomunitari dell\u0027iscrizione. \n11. Conclusioni \n    Alla luce di tutto quanto sin qui esposto e motivato, va pertanto\nrimessa  alla  Corte   costituzionale,   ai   sensi   dell\u0027art.   134\ndella Costituzione, dell\u0027art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio\n1948, n. 1, e dell\u0027art. 23 della legge  11  marzo  1953,  n.  87,  la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.  23-quater,  comma\n2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (inserito dalla legge di\nconversione 18 dicembre 2020, n. 176).  \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale  in\nspeciale composizione, non definitivamente pronunciando  sul  ricorso\nin epigrafe. \n    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata,  in  relazione\nagli articoli 3, 24, 81, 97, 103, 111, 113 e 117 della  Costituzione,\nla questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.  23-quater  del\ndecreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,  inserito  dalla  legge  di\nconversione 18 dicembre 2020, n. 176. \n    Dispone  la  sospensione  del  presente  giudizio  e  ordina   la\nimmediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. \n    Ordina che, a cura della Segreteria, la  presente  ordinanza  sia\nnotificata alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  ministri  e\ncomunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e  della  Camera\ndei deputati. \n    Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore  statuizione  in\nrito, nel merito ed in ordine alle spese. \n    Dispositivo letto in udienza ai sensi dell\u0027art. 128, comma 3, del\ncodice di giustizia contabile. \n        Cosi\u0027 deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 16 luglio\n2025. \n \n                    Il Presidente: Della 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