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integrazione alle norme e alla finalità di attuazione dello statuto – Preclusione irragionevole che non consente di perseguire le asserite finalità di tutela delle minoranze linguistiche – Impossibilità per i soggetti che intendano impugnare un atto emesso da un organo di un’amministrazione con sede nella Provincia di Bolzano o la cui efficacia è circoscritta a tale territorio, di avvalersi di un rimedio cui, invece, ha accesso chiunque intenda impugnare un atto non rientrante nelle suddette categorie – Preclusione non prevista in altre regioni a statuto speciale – Violazione del principio di uguaglianza – Impossibilità di avvalersi del ricorso straordinario comportante per il ricorrente un mero pregiudizio, rappresentato dalla preclusione a un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e ai correlati vantaggi – Lesione del diritto di azione – Preclusione che impedisce al Capo dello Stato di esercitare le proprie funzioni, rispetto a determinate categorie di atti amministrativi individuabili sulla base di criteri di natura territoriale – Violazione dei principi di unità nazionale, rappresentata dal Capo dello Stato, e di indivisibilità della Repubblica.\u003c/p\u003e","prima_parte":"Andrea Agreiter","prima_controparte":"Comune di Badia","altre_parti":"Alessandro Vittur","testo_atto":"N. 261 ORDINANZA (Atto di promovimento) 09 dicembre 2025\n\nOrdinanza del 9 dicembre 2025 del Consiglio di Stato sul ricorso\nproposto da Andrea Agreiter contro il Comune di Badia e Alessandro\nVittur. \n \nGiustizia amministrativa - Ricorso straordinario al Capo dello Stato\n - Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione\n autonoma Trentino-Alto Adige - Istituzione del Tribunale\n amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di\n Bolzano - Previsione che nelle materie di competenza della sezione\n autonoma di Bolzano non e\u0027 ammesso il ricorso straordinario al\n Presidente della Repubblica. \n- Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426\n (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione\n Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale\n amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di\n Bolzano), art. 7, terzo comma. \n\n\n(GU n. 3 del 21-01-2026)\n\n \n CONSIGLIO DI STATO \n \n \n Sezione Prima \n \n \n Adunanza di Sezione del 16 ottobre 2025 \n \n Numero affare 01161/2024. \n Oggetto: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. \n Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza\nsospensiva, proposto dal signor Andrea Agreiter contro il Comune di\nBadia, nonche\u0027 nei confronti del signor Alessandro Vittur, per\nl\u0027annullamento del permesso di costruire n. 4 del 22 febbraio 2024\nrilasciato dal Comune di Badia. \n \n La sezione \n \n Visto il ricorso straordinario notificato in data 24 giugno 2024; \n Viste le controdeduzioni del Comune di Badia trasmesse dal\nMinistero delle infrastrutture e dei trasporti con nota prot. n.\n34012 del 2 agosto 2024; \n Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti\nprot. n. 35799 del 27 agosto 2024; \n Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 8721 del 2\nluglio 2025 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei\ntrasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull\u0027affare\nconsultivo in oggetto; \n Esaminati gli atti e udito all\u0027adunanza del 16 ottobre 2025 il\nrelatore, consigliere Davide Miniussi. \n Premesso in fatto. \n 1. Con ricorso straordinario notificato in data 24 giugno 2024 e\nassistito da domanda di misura cautelare il signor Andrea Agreiter,\nproprietario di un immobile situato nella frazione di La Villa del\nComune di Badia (BZ), ha impugnato il permesso di costruire n. 4 del\n22 febbraio 2024 (conosciuto dal ricorrente in data 26 febbraio 2024)\nrilasciato in favore del signor Alessandro Vittur in relazione ad un\nintervento di risanamento energetico, risanamento e ampliamento di\nuna casa a schiera di proprieta\u0027 di quest\u0027ultimo, adiacente a quella\ndi proprieta\u0027 del signor Agreiter. \n 2. Il ricorso e\u0027 articolato in due motivi di gravame. \n 2.1. Con un primo motivo il ricorrente ha dedotto, in primo\nluogo, la violazione dell\u0027art. 10, comma 3 dell\u0027allegato n. 2 al\nRegolamento edilizio del Comune di Badia (approvato con delibera n.\n35 del 30 luglio 2021) e del decreto del Ministro delle\ninfrastrutture e dei trasporti n. 6792 del 2011, per avere il\npermesso di costruire consentito al signor Vittur di sopraelevare la\npropria abitazione - i l cui tetto e\u0027 attualmente contiguo e\ncongiunto a quello dell\u0027abitazione di proprieta\u0027 del ricorrente -\nnonostante il Regolamento edilizio preveda che, laddove il tetto\ndella casa contigua sia piu\u0027 elevato - situazione che si\nverificherebbe per effetto della sopraelevazione assentita - «i\ncamini della casa piu\u0027 bassa devono essere collocati ad una distanza\ndi almeno 3 m dal muro di confine, [...]». Il ricorrente espone\ninfatti che tale distanza minima non risulterebbe rispettata, ne\u0027\negli intenderebbe prestare il consenso - cosi\u0027 come richiesto dal\ncontrointeressato, il quale ha presentato una variante al progetto\noriginario che contempla il prolungamento a proprie spese dei camini\ndi proprieta\u0027 del ricorrente - alla sopraelevazione dei propri camini\nin modo che superino in altezza la gronda contigua (di proprieta\u0027 del\nsignor Vittur) di almeno un metro, il che consentirebbe, in base al\nRegolamento edilizio, di derogare alla distanza minima di tre metri\nivi stabilita («[...] a meno che non superino in altezza la gronda\ncontigua di almeno 1 metro»). \n Ha dedotto inoltre, sempre con il primo motivo di gravame, la\nviolazione di legge e l\u0027eccesso di potere conseguenti, per un verso,\na talune false rappresentazioni dello stato di fatto (con particolare\nriguardo alla posizione e alle dimensioni di taluni elementi: scala\nesterna, bocche di lupo e posti auto) contenute nelle tavole\nprogettuali allegate alla domanda di permesso di costruire e, per\naltro verso, all\u0027omessa considerazione di talune osservazioni\nriversate in sede procedimentale dall\u0027odierno ricorrente. \n 2.2. Con un secondo motivo ha dedotto la violazione del piano di\nattuazione della zona di espansione Boscdaplan, lotto n. 8,\nasseritamente conseguente al superamento (di due metri) dell\u0027altezza\nmedia consentita (10,50 m), cosi\u0027 come dichiarato dal signor Vittur\nnelle tavole progettuali allegate alla domanda di permesso di\ncostruire, in cui si riferisce che l\u0027altezza media dell\u0027immobile a\nseguito della sopraelevazione sara\u0027 pari a 12,50 m, con conseguente\ndanno per il ricorrente (che sul proprio tetto ha installato un\nimpianto fotovoltaico). \n 3. Con nota prot. n. 34012 del 2 agosto 2024 il Ministero delle\ninfrastrutture e dei trasporti ha trasmesso le controdeduzioni del\nComune, che ha eccepito l\u0027inammissibilita\u0027 del ricorso straordinario\nai sensi dell\u0027art. 7, comma 3 del decreto del Presidente della\nRepubblica 6 aprile 1984, n. 426 (recante le «Norme di attuazione\ndello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti\nistituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della\nsezione autonoma di Bolzano»), in base al quale «[n]elle materie di\ncompetenza della sezione autonoma di Bolzano non e\u0027 ammesso il\nricorso straordinario al Presidente della Repubblica». \n 4. Con nota prot. n. 35799 del 27 agosto 2024 il Ministero ha\nchiesto il rigetto dell\u0027istanza cautelare. \n 5. Con nota prot. n. 8721 del 2 luglio 2025 il Ministero ha\ntrasmesso: (a) la relazione istruttoria; (b) una memoria del\nricorrente di replica alle controdeduzioni del Comune; (c) una\nmemoria del controinteressato. Il Ministero, in particolare, ha\nchiesto di dichiarare inammissibile il ricorso straordinario in\nquanto non ammesso nella materia de qua (in conformita\u0027 alle\ncontrodeduzioni del Comune e alla memoria del controinteressato) e,\ncomunque, limitatamente alla parte del primo motivo in cui si\ncontestano le sopra menzionate false rappresentazioni, in quanto\ninammissibile per difetto di interesse; nel merito ha chiesto in ogni\ncaso il rigetto del ricorso. \n 6. All\u0027adunanza del 16 ottobre 2025 il ricorso e\u0027 stato\nesaminato. \n Considerato in diritto. \n 1. La Sezione ritiene che sia rilevante e non manifestamente\ninfondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 7,\ncomma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984,\nper contrasto con l\u0027art. 90 del decreto del Presidente della\nRepubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo\nunico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per\nil Trentino-Alto Adige» (d\u0027ora innanzi: Statuto), e con gli artt. 3,\ncomma 1, 5, 24, comma 1 e 87, comma 1 Cost. \n 2. In punto di rilevanza la Sezione premette, in primo luogo, che\nanche laddove fosse reputata fondata l\u0027eccezione di inammissibilita\u0027\nper difetto di interesse formulata dal Ministero in ordine alla parte\ndel primo motivo di gravame ove si lamentano talune false\nrappresentazioni (estranee alla questione trattata principaliter nel\nprimo motivo, ossia la posizione e l\u0027altezza dei camini), il motivo\nin questione dovrebbe comunque essere deciso nel merito in parte qua,\nnon essendo state opposte, ne\u0027 essendo rilevabili, cause di\ninammissibilita\u0027 diverse da quella, fondata sulla norma della cui\nlegittimita\u0027 costituzionale si dubita, relativa alla preclusione del\nricorso straordinario nelle materie di competenza della sezione\nautonoma di Bolzano. \n Pertanto, la soluzione dei dubbi concernenti la legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 7, comma 3 del decreto del Presidente della\nRepubblica n. 426 del 1984 e\u0027 indispensabile per la decisione di\nentrambi i motivi di gravame in cui e\u0027 articolato il ricorso\nstraordinario. Infatti, laddove si dovesse fare applicazione della\ndisposizione in questione, il ricorso dovrebbe essere dichiarato\ninammissibile. \n L\u0027art. 7, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n.\n426 del 1984 stabilisce infatti che «[n]elle materie di competenza\ndella sezione autonoma di Bolzano non e\u0027 ammesso il ricorso\nstraordinario al Presidente della Repubblica». \n Tali materie sono specificate dall\u0027art. 3, comma 2 del richiamato\nd.P.R., disponendosi in proposito che «[l]a sezione autonoma di\nBolzano, oltre che nelle materie attribuite dallo statuto alla sua\ncompetenza inderogabile, decide sui ricorsi contro atti e\nprovvedimenti emessi: 1) dagli organi della pubblica amministrazione,\naventi sede nella provincia di Bolzano, con esclusione degli atti e\nprovvedimenti la cui efficacia e\u0027 limitata al territorio della\nprovincia di Trento; 2) dagli organi della pubblica amministrazione,\nnon aventi sede nella provincia di Bolzano, la cui efficacia e\u0027\nlimitata al territorio della provincia medesima». \n Il diniego di permesso di costruire impugnato in sede\nstraordinaria e\u0027 un provvedimento emesso da un ente (il Comune di\nBadia) che ha sede nella Provincia autonoma di Bolzano e, peraltro,\nproduce effetti limitatamente al territorio comunale e, dunque,\nprovinciale. Poiche\u0027 il ricorso sarebbe devoluto, in base all\u0027art. 3,\ncomma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984,\nalla competenza della sezione autonoma di Bolzano del Tribunale\nregionale di giustizia amministrativa, in base all\u0027art. 7, comma 3\ndel medesimo decreto del Presidente della Repubblica esso non sarebbe\nammissibile. \n 3. In secondo luogo, secondo l\u0027avviso della Sezione non e\u0027\npossibile procedere ad un\u0027interpretazione costituzionalmente\norientata dell\u0027art. 7, comma 3 del decreto del Presidente della\nRepubblica n. 426 del 1984 tale da indurre a ritenere ammissibile il\nricorso straordinario al Capo dello Stato anche nelle materie di\ncompetenza della sezione autonoma di Bolzano. \n Trattasi del solo risultato interpretativo - precluso, per le\nragioni che saranno di seguito esposte - che, secondo l\u0027avviso della\nSezione, escluderebbe la violazione delle disposizioni di rango\ncostituzionale sopra richiamate. \n 3.1. In particolare, non si ritiene prospettabile\nun\u0027interpretazione tale da limitare l\u0027operativita\u0027 della preclusione\nivi stabilita alle sole controversie devolute dallo Statuto alla\ncompetenza inderogabile della Sezione autonoma, sicche\u0027 il ricorso\nstraordinario in esame - estraneo alle materie devolute alla suddetta\ncompetenza inderogabile - non vi rientrerebbe e dovrebbe pertanto\nritenersi ammissibile, con cio\u0027 pervenendosi ad un\u0027interpretazione\ncostituzionalmente orientata della menzionata disposizione. \n 3.2. Il riferimento alle «materie di competenza della sezione\nautonoma di Bolzano» e\u0027 infatti univoco nel ricomprendere tanto gli\nordinari criteri della sede (art. 3, comma 2, n. 1) e dell\u0027efficacia\nterritoriale dell\u0027atto (art. 3, comma 2, n. 2) quanto le materie\nattribuite dallo Statuto alla competenza inderogabile della sezione\nautonoma, espressamente fatte salve dall\u0027art. 3, comma 2. Trattasi,\nin particolare, dei ricorsi proposti dai consiglieri regionali e\nprovinciali (nonche\u0027 in talune ipotesi, dai consiglieri comunali)\navverso gli atti amministrativi degli enti ed organi della Pubblica\nAmministrazione aventi sede nella Regione, ritenuti lesivi del\nprincipio di parita\u0027 dei cittadini in quanto appartenenti ad un\ngruppo linguistico, di cui all\u0027art. 92, comma 1 dello Statuto. Quella\nappena descritta e\u0027 l\u0027unica fattispecie rispetto alla quale la\ncompetenza della sezione autonoma e\u0027 qualificata come «inderogabile»\n(cfr. art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del\n1984, che rinvia all\u0027art. 9), sebbene vi siano altre ipotesi in cui\nlo Statuto devolve alla competenza della sezione autonoma (senza\nperaltro qualificarla in termini di inderogabilita\u0027) talune peculiari\nfattispecie (diniego di iscrizione dell\u0027alunno in una scuola della\nprovincia di Bolzano: art. 19, comma 3 dello Statuto; approvazione\ncon lodo arbitrale dei capitoli dei bilanci regionali e provinciali\nche non ottengano la maggioranza dei voti di un gruppo linguistico,\nladdove sia richiesta la votazione per gruppi linguistici, nel caso\nin cui lo speciale procedimento all\u0027uopo previsto in seno all\u0027organo\nassembleare non dia esito positivo: artt. 84 e 91, comma 4 dello\nStatuto). \n Non potrebbe in altri termini ritenersi che, per effetto della\nmera precisazione circa il carattere «inderogabile» della competenza\ndella sezione autonoma delineata dall\u0027art. 92, comma 1 dello Statuto\n(nonche\u0027, eventualmente, delle ulteriori competenze statutariamente\npreviste e sopra ricordate), soltanto rispetto a tale settore di\nattribuzioni della sezione operi la preclusione che impedisce la\nproposizione del ricorso straordinario (rimedio che per sua stessa\nnatura - cioe\u0027 in quanto avente carattere non giurisdizionale -\ncomporterebbe, per cosi\u0027 dire, una «deroga» alla competenza della\nsezione autonoma del Tribunale regionale). \n L\u0027art. 7, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n.\n426 del 1984, infatti, e\u0027 univoco nel riferire la preclusione ivi\nstabilita a tutte le «materie di competenza» della sezione autonoma,\nsenza distinguere tra i criteri della sede e dell\u0027efficacia\nterritoriale dell\u0027atto impugnato, da un lato, e il criterio della\nmateria o dell\u0027«inderogabilita\u0027» della relativa competenza,\ndall\u0027altro. \n 3.3. L\u0027orientamento del Consiglio di Stato, in sede sia\nconsultiva sia giurisdizionale (ex multis, Cons. Stato, sez. I, 11\nfebbraio 2021, n. 190; sez. VI, 24 aprile 2018, n. 2474), e\u0027 del\nresto univoco nel senso di ritenere che la preclusione in parola\noperi anche con riguardo ai gravami devoluti in via ordinaria alla\nsezione autonoma di Bolzano sulla base dei criteri della sede e\ndell\u0027efficacia territoriale dell\u0027atto, sopra menzionati. \n Sicche\u0027 e\u0027 comprovato per tabulas che nel caso di specie - in\npresenza di un orientamento, come detto, univoco, non constando\nprecedenti in senso contrario e non rinvenendo la Sezione, per le\nragioni sopra esposte, alcun elemento idoneo a giustificare una\ndiversa interpretazione della disposizione in questione che consenta\ndi escluderne il contrasto con la Costituzione - non e\u0027 consentito\nfornire un\u0027interpretazione costituzionalmente orientata della\ndisposizione in questione, ossia tale da ritenere non operante la\npreclusione con riferimento alla fattispecie sottoposta all\u0027esame\ndella Sezione. \n La descritta non percorribilita\u0027 del tentativo di interpretazione\nconforme giustifica pertanto l\u0027ammissibilita\u0027 della questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale, in ossequio alla giurisprudenza della\nCorte costituzionale (Corte cost., 22 ottobre 1996, n. 356: \n «le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime\nperche\u0027 e\u0027 possibile darne interpretazioni incostituzionali (e\nqualche giudice ritenga di darne), ma perche\u0027 e\u0027 impossibile darne\ninterpretazioni costituzionali») che, specie in tempi piu\u0027 recenti,\nha attribuito rilievo decisivo al tenore letterale delle disposizioni\nsospettate di illegittimita\u0027 costituzionale: tenore letterale che\n«segna il confine, in presenza del quale il tentativo interpretativo\ndeve cedere il passo al sindacato di legittimita\u0027 costituzionale»\n(Corte cost., 20 giugno 2008, n. 219; in senso conforme, ex multis: \n Corte cost., 3 maggio 2012, n. 110; 24 febbraio 2017, n. 42; 4\ndicembre 2017, n. 268; 11 giugno 2025, n. 108). \n 4. Procedendo alla valutazione circa la non manifesta\ninfondatezza della questione, la Sezione dubita, in primo luogo,\ndella conformita\u0027 della disposizione censurata all\u0027art. 90 dello\nStatuto, in base al quale nella Regione Trentino-Alto Adige «e\u0027\nistituito un tribunale regionale di giustizia amministrativa con una\nautonoma sezione per la provincia di Bolzano, secondo l\u0027ordinamento\nche verra\u0027 stabilito al riguardo». Pur con qualche margine di\nambiguita\u0027 - derivante dall\u0027omessa menzione della specifica fonte\nabilitata ad intervenire al riguardo - , la menzionata disposizione\nstatutaria (avente rango costituzionale) rimette quindi alle norme di\nattuazione, approvate nel rispetto del procedimento disciplinato\ndall\u0027art. 107 dello Statuto, la definizione dell\u0027«ordinamento» del\nTribunale regionale di giustizia amministrativa che essa stessa\nprovvede a istituire, in uno alla previsione - anch\u0027essa di carattere\nordinamentale - di «una autonoma sezione per la provincia di\nBolzano». \n 4.1. La «competenza riservata e separata» (Corte cost., 22\ndicembre 1980, n. 180), rispetto a quella esercitabile dalle\nordinarie leggi della Repubblica, delineata dal menzionato art. 90\ndello Statuto e di cui le relative norme di attuazione costituiscono\nesercizio e\u0027 dunque limitata alla disciplina dell\u0027ordinamento del\nTribunale regionale e non pare potersi estendere fino a precludere il\nricorso ad un rimedio, quale il ricorso straordinario al Capo dello\nStato, previsto generaliter dalla legge dello Stato. In questo senso\nsi e\u0027 del resto pronunciata la Corte costituzionale, laddove ha\nrilevato - nel valutare la compatibilita\u0027 con l\u0027art. 90 dello\nStatuto e con l\u0027art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n.\n426 del 1984 di norme statali che hanno introdotto ipotesi di\ncompetenza funzionale del T.A.R. Lazio - che il contenuto della\nnormativa di attuazione statutaria puo\u0027 attenere «esclusivamente a\nprofili organizzativi dei due indicati Tribunali» (Corte cost., 26\ngiugno 2007, n. 239). \n 4.2. Del resto, il decreto del Presidente della Repubblica n. 426\ndel 1984 disciplina principalmente la composizione del Tribunale\nregionale di giustizia amministrativa e della sezione autonoma di\nBolzano, ne definisce la relativa competenza (rinviando per la\ndisciplina del giudizio alle norme statali allora vigenti) e\ndisciplina l\u0027organizzazione dei relativi uffici amministrativi. La\ndisposta esclusione del ricorso straordinario nelle «materie di\ncompetenza della sezione autonoma di Bolzano», oltre a non essere\ngiustificata dalle previsioni statutarie, costituisce dunque\nprevisione eterogenea e, per certi versi, eccentrica anche sotto il\nprofilo del contenuto delle norme di attuazione in materia, il cui\ncarattere eminentemente ordinamentale, mal conciliandosi con una\nprevisione quale quella censurata, corrobora, pertanto, la\nconclusione circa la non conformita\u0027 di quest\u0027ultima alle\nsovraordinate norme statutarie. \n 4.3. La ricostruzione della genesi di tale preclusione - per vero\noscura e da ricondursi, verosimilmente, alla discussione svoltasi\nnell\u0027ambito delle commissioni paritetiche - corrobora l\u0027assunto circa\nla sua completa estraneita\u0027 rispetto alle previsioni statutarie. \n 4.3.1. La redazione di un «progetto di legge» recante la\ndisciplina della sezione «staccata» di Bolzano fu affidata dalla\nPresidenza del Consiglio dei ministri al Consiglio di Stato ai sensi\ndell\u0027art. 14, n. 2 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 («Approvazione\ndel testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato»), tenuto conto\ndel fatto che l\u0027art. 1, comma 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034\n(«Istituzione dei tribunali amministrativi regionali») provvedeva\nall\u0027istituzione di una «sezione staccata con ordinamento speciale»,\ncon sede a Bolzano, alla cui disciplina si sarebbe dovuto provvedere\n«con altra legge». \n 4.3.2. Il Consiglio di Stato (cfr. parere dell\u0027Adunanza generale\ndel 31 gennaio 1973), attribuendo prevalenza, rispetto al menzionato\nart. 1, comma 4 della legge n. 1034 del 1971, all\u0027art. 90 dello\nStatuto - che, come detto, rimette ad altra fonte (dai piu\u0027, pur\nprendendo atto del margine di ambiguita\u0027 sopra descritto, individuata\nnelle norme di attuazione dello Statuto la definizione\ndell\u0027«ordinamento» del Tribunale regionale di giustizia\namministrativa «con una autonoma sezione per la provincia di Bolzano»\n- , predispose, in luogo di un «progetto di legge», uno schema di\ndecreto legislativo attuativo dello Statuto (ai sensi dell\u0027art. 107\ndello Statuto medesimo), che peraltro disciplinava, piu\u0027 in generale,\nl\u0027ordinamento del Tribunale regionale di giustizia amministrativa (e\nnon la sola «sezione staccata con ordinamento speciale» menzionata\ndall\u0027art. 1, comma 4 della legge n. 1034 del 1971, cui soltanto si\nriferiva l\u0027incarico conferito dal Governo). \n 4.3.3. Tale schema conteneva, in particolare, la disciplina del\npersonale di magistratura e dell\u0027ufficio di segreteria (Titolo I,\nartt. 1-5), le attribuzioni della sezione autonoma di Bolzano (Titolo\nII, artt. 6-8), le norme di procedura e relative alle impugnazioni\n(Titolo III, artt. 9 e 10), contemplando altresi\u0027 talune disposizioni\ntransitorie e finali (artt. 11-16). Nulla prevedeva invece lo schema\nmenzionato con riguardo al ricorso straordinario. \n Il rimedio in questione, pertanto, in base a tale originaria\nversione delle norme di attuazione dello Statuto - senza dubbio posto\nalla base delle successive elaborazioni avvenute soprattutto\nnell\u0027ambito delle commissioni paritetiche di cui all\u0027art. 107 dello\nStatuto (costituisce indice univoco in tal senso la menzione del\nparere dell\u0027Adunanza generale nel contesto del preambolo del decreto\ndel Presidente della Repubblica n. 426 del 1984) - restava dunque\nammesso anche nelle materie di competenza della sezione autonoma di\nBolzano. \n 4.3.4. Le disposizioni del Titolo II dello schema furono trasfuse\n- oltre un decennio piu\u0027 tardi - negli artt. 7, 8, 9 e 10 del decreto\ndel Presidente della Repubblica n. 426 del 1984, con alcune\ninnovazioni anche di carattere sostanziale, tra cui la previsione\nsecondo cui gli «atti» adottati dalla sezione autonoma sui ricorsi\navverso provvedimenti ritenuti lesivi del principio di parita\u0027 tra i\ngruppi linguistici (proposti ai sensi dell\u0027art. 92 dello Statuto)\n«non sono soggetti ad alcun gravame» (laddove, con riguardo alla\nversione originaria dello schema, l\u0027Adunanza generale aveva precisato\nche la decisione conclusiva del giudizio in questione fosse\nimpugnabile con ricorso in appello al Consiglio di Stato) e, per\nquanto maggiormente rileva in questa sede, quella per cui «[n]elle\nmaterie di competenza della sezione autonoma di Bolzano non e\u0027\nammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica». \n Il carattere anomalo della genesi della preclusione in esame - in\nparticolare, la circostanza che nell\u0027originario schema di decreto\nattuativo elaborato dal Consiglio di Stato non ve ne fosse traccia -\ncorrobora dunque l\u0027assunto che essa esorbiti palesemente dalla\nmateria rimessa dallo Statuto alle norme di attuazione e che,\npertanto, contrasti con lo Statuto medesimo. \n 4.4. La Sezione e\u0027 consapevole dell\u0027orientamento della Corte\ncostituzionale in base al quale «[l]e norme di attuazione dello\nstatuto regionale ad autonomia speciale sono destinate a contenere,\ntra l\u0027altro, non solo disposizioni di vera e propria esecuzione o\nintegrative secundum legem non essendo escluso un «contenuto praeter\nlegem nel senso di integrare le norme statutarie, anche aggiungendo\nad esse qualche cosa che le medesime non contenevano», con il «limite\ndella corrispondenza alle norme e alla finalita\u0027 di attuazione dello\nStatuto, nel contesto del principio di autonomia regionale» (sentenza\nn. 212 del 1984; n. 20 del 1956)» (Corte cost., 7 novembre 2001, n.\n353). Ritiene tuttavia, per un verso, che nel caso di specie la\ndisposizione censurata, nel precludere il ricorso al gravame\nstraordinario, comporti, per le ragioni sopra illustrate, una\nviolazione dell\u0027art. 90 dello statuto, atteggiandosi pertanto a\ndisposizione contra legem; per altro verso, che, anche a voler\nattribuire alla disposizione in questione carattere meramente\nintegrativo (ossia praeter legem) delle norme statutarie, non sia\nrispettato il limite stabilito dalla giurisprudenza della Corte\ncostituzionale circa la necessita\u0027 di corrispondenza di tale\nintegrazione «alle norme e alla finalita\u0027 di attuazione dello\nStatuto, nel contesto del principio di autonomia regionale»: infatti,\nper le ragioni che saranno esposte infra (cfr. par. 5.1. ss.), anche\nassumendo - il che e\u0027 quantomeno dubbio - che la disposizione in\nquestione debba ritenersi riconducibile alla «questione linguistica»,\nla preclusione che essa introduce rispetto alla possibilita\u0027 di\navvalersi del ricorso straordinario non consente di perseguire le\nasserite finalita\u0027 di tutela delle minoranze linguistiche ed e\u0027,\npertanto, irragionevole. \n 5. Sotto un ulteriore e concorrente profilo la Sezione ritiene\nche l\u0027impossibilita\u0027 di avvalersi del ricorso straordinario nelle\nmaterie di competenza della sezione autonoma di Bolzano comporti una\nviolazione del principio di eguaglianza di cui all\u0027art. 3 Cost., in\nquanto per tal via si preclude ai soggetti che intendano impugnare un\natto emesso da un organo di un\u0027Amministrazione che ha sede nella\nprovincia di Bolzano, o la cui efficacia e\u0027 comunque circoscritta al\nterritorio provinciale, di avvalersi di un rimedio cui ha accesso\nchiunque intenda impugnare un atto non rientrante nelle suddette\ncategorie. \n Ne\u0027 tale disparita\u0027 di trattamento appare giustificata\ndall\u0027esigenza - costituzionalmente imposta (cfr. art. 6 Cost.) - di\ntutelare le minoranze linguistiche presenti nel Trentino-Alto Adige. \n 5.1. In primo luogo, che la preclusione in questione rinvenga\ngiustificazione nel principio costituzionale di tutela delle\nminoranze linguistiche costituisce assunto indimostrato, specie\ntenendo conto del fatto che, come detto, lo statuto, fonte di rango\ncostituzionale deputata in prima battuta a garantire un assetto\nordinamentale idoneo ad assicurare la tutela delle minoranze\nlinguistiche (cfr. art. 4), nulla dispone in ordine al ricorso\nstraordinario. Analogo silenzio si riscontra peraltro nel c.d.\nPacchetto delle misure a favore delle popolazioni altoatesine\napprovato nel 1969 (nell\u0027ambito del negoziato avviato su impulso\ndella risoluzione dell\u0027Assemblea generale delle Nazioni unite n. 1497\ndel 31 ottobre 1960), particolarmente dettagliato anche sotto il\nprofilo dell\u0027ordinamento della giustizia amministrativa e della\npredisposizione del relativo apparato rimediale, cui sono\nriconducibili gran parte delle previsioni contenute nel decreto del\nPresidente della Repubblica n. 426 del 1984 e, piu\u0027 in generale, le\nstesse modifiche statutarie intervenute nel 1971/1972. \n La circostanza che l\u0027art. 100 dello Statuto attribuisca ai\n«cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano» la «facolta\u0027\ndi usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari» non\nacquisisce, peraltro, una specifica rilevanza ai fini della questione\nin esame, posto che il perimetro della «riserva di competenza» in\ncapo alla sezione autonoma di Bolzano che consegue alla preclusione\ndel ricorso straordinario non e\u0027 necessariamente coincidente con\nl\u0027insieme dei soggetti abilitati all\u0027uso della lingua tedesca nei\nrapporti con gli u fici giudiziari (facolta\u0027 che a sua volta\ngiustificherebbe, in ipotesi, la peculiare composizione, sotto il\nprofilo dell\u0027appartenenza ai gruppi linguistici, della sezione\nautonoma di Bolzano e, in grado di appello, del Consiglio di Stato;\ncfr. artt. 91 e 93 dello Statuto e artt. 2, 4, 5, 6 e 14 del decreto\ndel Presidente della Repubblica n. 526 del 1984). La delimitazione\ndella competenza della sezione autonoma dipende infatti da elementi\n(attinenti alla provenienza dell\u0027atto impugnato da un organo avente\nsede nella Provincia autonoma o alla delimitazione in chiave\nterritoriale degli effetti dell\u0027atto medesimo) che nulla hanno a che\nfare con la lingua parlata dal ricorrente, ben potendo darsi il caso\ndi un ricorrente di lingua italiana (o che comunque non intenda\navvalersi della facolta\u0027 di utilizzare la lingua tedesca) che impugni\nun atto adottato da un organo con sede nella Provincia autonoma di\nBolzano (o un atto con effetti limitati al territorio della suddetta\nprovincia): egli incorre necessariamente nella preclusione del\nricorso straordinario, nonostante non sia suo interesse fare uso\ndella lingua tedesca. \n 5.2. In secondo luogo, rileva la circostanza che con riguardo\nalle regioni a statuto speciale diverse dal Trentino-Alto Adige non\ne\u0027 prevista, ne\u0027 dallo statuto ne\u0027 dalle relative norme di\nattuazione, analoga preclusione. Sicche\u0027, ritenendo che la\npreclusione in parola si giustifichi in virtu\u0027 dell\u0027esigenza di\ntutela delle minoranze linguistiche, il principio di uguaglianza\nrisulta violato anche sotto un ulteriore e distinto profilo:\nl\u0027impugnazione degli atti adottati da organi di Amministrazioni\naventi sede nella provincia autonoma di Bolzano o i cui effetti sono\ncircoscritti al territorio di detta provincia e\u0027 infatti assoggettata\nad un limite (rappresentato dall\u0027impossibilita\u0027 di avvalersi del\nricorso straordinario) che non e\u0027 previsto nelle altre regioni a\nstatuto speciale in cui pure e\u0027 particolarmente avvertita - tanto da\ncostituire uno degli elementi che giustificano il riconoscimento alle\nstesse dell\u0027autonomia speciale - la necessita\u0027 di tutelare le\nminoranze linguistiche ivi presenti (il riferimento e\u0027, in\nparticolare, alla Valle d\u0027Aosta e al Friuli-Venezia Giulia). \n 5.3. In terzo luogo, e soprattutto, la preclusione in questione\ne\u0027 irragionevole, in quanto e\u0027 inidonea a soddisfare le esigenze che\neventualmente si assumano essere oste a fondamento di essa. \n L\u0027impossibilita\u0027 di avvalersi del ricorso straordinario comporta\ninfatti per il ricorrente un mero pregiudizio, rappresentato dalla\npreclusione al ricorso ad un rimedio alternativo a quello\ngiurisdizionale (rimedio, quest\u0027ultimo, di cui il ricorrente comunque\ndisporrebbe anche in assenza della preclusione in esame) e ai\nvantaggi che a tale rimedio alternativo sono correlati: il piu\u0027 lungo\ntermine di decadenza (centoventi giorni, ai sensi dell\u0027art. 9,\ndecreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, in\nluogo dell\u0027ordinario termine di sessanta giorni ex art. 29 cod. proc.\namm.) previsto per proporre l\u0027azione di annullamento e la\npossibilita\u0027 di presentare il ricorso personalmente, senza avvalersi\ndel patrocinio di un difensore. \n La scelta di non avvalersi del rimedio giurisdizionale e, con\nesso, della peculiare composizione - prevista dalle pertinenti norme\nstatutarie e di attuazione, sopra richiamate - degli organi di\ngiustizia amministrativa di primo e di secondo grado che di tale\nrimedio sarebbero investiti, costituirebbe, laddove ammessa, libera\nestrinsecazione della volonta\u0027 del ricorrente e non il frutto di\nun\u0027imposizione dell\u0027ordinamento. Imposizione e\u0027, invece, de iure\ncondito, quella di avvalersi del rimedio giurisdizionale. Sicche\u0027, in\nvirtu\u0027 di una singolare eterogenesi dei fini, l\u0027inammissibilita\u0027 del\nricorso straordinario - riconducibile, in ipotesi, al principio\ncostituzionale di tutela delle minoranze linguistiche - comporta un\nmero pregiudizio a carico proprio di quella categoria di soggetti che\nper il tramite di tale preclusione si intenderebbe tutelare. A ben\nvedere, dunque, la preclusione relativa al ricorso straordinario non\nsoddisfa dunque alcun interesse, se non quello «astratto» - e per\ncio\u0027 solo irrilevante rispetto all\u0027esigenza che si assume essere\nposta a fondamento della preclusione medesima - dell\u0027ordinamento a\nche determinate controversie vengano decise da organi la cui\ncomposizione assicuri il rispetto di determinati criteri di\nrappresentanza dei gruppi linguistici. \n 5.4. Ne\u0027, d\u0027altra parte, potrebbe ritenersi che la preclusione\nconcernente il rimedio straordinario sia dettata dalla necessita\u0027 di\nassicurare che della particolare composizione degli organi\ngiurisdizionali investiti del ricorso giurisdizionale possano\nbeneficiare gli altri soggetti interessati dalla lite, ossia\nl\u0027Amministrazione che ha adottato l\u0027atto impugnato e eventuali\nsoggetti controinteressati. Laddove il ricorso straordinario fosse\nammesso, infatti, i soggetti in questione potrebbero avvalersi della\nfacolta\u0027 (ormai generalizzata) di proporre opposizione ai sensi\ndell\u0027art. 48 cod. proc. amm., ottenendo cosi\u0027 la trasposizione del\nricorso straordinario proprio in quella sede giurisdizionale in grado\ndi assicurare la peculiare composizione, sotto il profilo\ndell\u0027appartenenza ai gruppi linguistici dei componenti del collegio,\nprevista dagli artt. 91 e 93 dello statuto e dalle relative norme di\nattuazione. \n 5.5. Vi e\u0027 peraltro da considerare, da ultimo, che laddove si\nritenga (anche al fine di garantire il rispetto di eventuali obblighi\ninternazionali in tal senso) che la presenza nel collegio di un\ncomponente appartenente al gruppo di lingua tedesca (o di lingua\nladina, per quanto tale ultima previsione, introdotta dall\u0027art. 7,\ncomma 1 della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1, risulti\nallo stato non attuata) - assicurata dall\u0027art. 93 dello statuto,\ntenuto conto del tenore letterale di tale disposizione, soltanto con\nriferimento alle «sezioni del Consiglio di Stato investite dei\ngiudizi d\u0027appello sulle decisioni dell\u0027autonoma sezione di Bolzano\ndel Tribunale regionale di giustizia amministrativa», ossia alle\nsezioni giurisdizionali - costituisca il fondamento (per quanto\nimplicito) della preclusione rispetto alla possibilita\u0027 di avvalersi\ndel ricorso straordinario, tale esigenza puo\u0027 a ben vedere essere\nparimenti assicurata in sede straordinaria, il che dimostra\nl\u0027erroneita\u0027 della premessa. \n Non si ravvisano, infatti, particolari ostacoli, in caso di\ndeclaratoria di illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 7, comma 3\ndel decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984, rispetto\nad un\u0027interpretazione estensiva o ad un\u0027applicazione analogica\ndell\u0027art. 93 dello statuto che consenta di assicurare la presenza del\ncomponente appartenente al gruppo di lingua tedesca (o di lingua\nladina) nel collegio della Sezione consultiva chiamata a formulare il\nparere sul ricorso straordinario. \n D\u0027altra parte le stesse norme di attuazione (cfr. art. 14, comma\n5, decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984) prevedono\n- nel silenzio dello statuto, che non si occupa ne\u0027 del ricorso\nstraordinario ne\u0027, piu\u0027 in generale, delle Sezioni consultive del\nConsiglio di Stato - che «[u]no dei consiglieri di Stato appartenenti\nal gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano, nominati ai\nsensi dell\u0027articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31\nagosto 1972, n. 670, deve far parte del collegio della sezione di cui\nall\u0027articolo 17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127, quando\nquesta e\u0027 investita di atti riguardanti la provincia di Bolzano». Non\nsi riscontra pertanto alcuna preclusione, in via interpretativa o di\napplicazione analogica, ad assicurare la presenza di uno dei\nconsiglieri di Stato appartenenti ai gruppi linguistici minoritari\nanche nell\u0027ambito del collegio della Sezione consultiva investita del\nricorso straordinario, al pari di quanto espressamente previsto dalle\nnorme di attuazione dello statuto con riguardo alla Sezione\nconsultiva per gli atti normativi «investita di atti riguardanti la\nprovincia di Bolzano» e tenuto peraltro conto del fatto che l\u0027art.\n14, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del\n1984 stabilisce che «[l]\u0027assegnazione dei predetti consiglieri alle\nsezioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato e\u0027\ndisposta, all\u0027inizio di ogni anno, con il decreto previsto\ndall\u0027articolo 12, primo comma, del testo unico 26 giugno 1924, n.\n1054». \n Se del caso, peraltro, e\u0027 prospettabile una declaratoria di\nillegittimita\u0027 costituzionale in via consequenziale, ai sensi\ndell\u0027art. 27, secondo periodo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, del\nmenzionato art. 14, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica\nn. 426 del 1984 nella parte in cui non prevede un\u0027analoga\nintegrazione del collegio della Sezione consultiva investito della\ndecisione del ricorso straordinario, nonche\u0027 del comma 6, nella parte\nin cui non prevede che del collegio investito del ricorso\nstraordinario debba far parte almeno uno dei consiglieri di Stato\nappartenenti al gruppo di lingua tedesca. Le disposizioni da ultimo\nmenzionate non formano tuttavia oggetto della questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale sollevata in questa sede in quanto, per\nle ragioni illustrate supra, la Sezione ritiene che la composizione\ndei collegi giudicanti (in primo e secondo grado, ovvero in unico\ngrado) sotto il profilo dell\u0027appartenenza ai gruppi linguistici\nminoritari, stabilita dagli artt. 91 e 93 dello statuto, non possa\ncostituire il fondamento della preclusione disposta dalle norme di\nattuazione rispetto al ricorso straordinario. \n 6. L\u0027esclusione del ricorso straordinario nelle materie di\ncompetenza della sezione autonoma di Bolzano contrasta, inoltre, con\nil diritto di azione di cui all\u0027art. 24, comma 1 Cost. \n E\u0027 noto che per effetto della legge 18 giugno 2009, n. 69 sono\nintervenute talune modifiche di carattere normativo che hanno, in una\nprima fase, indotto a discorrere di «giursidizionalizzazione» del\nricorso straordinario. Si tratta, in particolare, del riconoscimento\ndella legittimazione della Sezione consultiva a sollevare questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale (art. 13, comma 1, terzo periodo,\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971) e della\nprevisione circa il carattere vincolante del parere reso dalla\nSezione consultiva, non piu\u0027 superabile previa delibera del Consiglio\ndei ministri (art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n.\n1199 del 1971). Rileva altresi\u0027 la previsione, contenuta nel codice\ndel processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), che\ndetermina la tendenziale coincidenza delle ipotesi in cui e\u0027 ammesso\nil ricorso straordinario con le controversie devolute alla\ngiurisdizione del giudice amministrativo (art. 7, comma 8 cod. proc.\namm.). Tenuto conto di tali sopravvenienze, la giurisprudenza, sia di\nlegittimita\u0027 sia amministrativa, ha concluso - specie ai fini\ndell\u0027ammissibilita\u0027 del ricorso per ottemperanza (ai sensi dell\u0027art.\n112, comma 2, lett. b) cod. proc. amm.) e di assicurare cosi\u0027\nl\u0027esecuzione del decreto presidenziale, nonche\u0027 di individuare quale\ngiudice competente il Consiglio di Stato, in unico grado (ai sensi\ndell\u0027art. 113, comma 1 cod. proc. amm.) - nel senso\ndell\u0027assimilazione del ricorso straordinario ai rimedi di natura\ngiurisdizionale (Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2011, n. 2065; Cons.\nStato, Ad. Plen., 6 maggio 2013, nn. 9 e 10). \n Sulla scorta della giurisprudenza della Corte costituzionale\n(Corte cost., 2 aprile 2014, n. 73; 9 febbraio 2018, n. 24; 21\nfebbraio 2023, n. 63) che, a seguito delle modifiche introdotte dalla\nmenzionata legge n. 69 del 2009, ha invece mantenuto ferma la\nqualificazione dell\u0027istituto in termini (non piu\u0027 di ricorso\namministrativo, bensi\u0027) di rimedio giustiziale amministrativo - pur\nsempre alternativo a quello giurisdizionale amministrativo, ancorche\u0027\nin parte a questo assimilabile sotto il profilo strutturale e\nfunzionale - , la piu\u0027 recente giurisprudenza amministrativa,\naderendo ad una nozione di «giurisdizione» di carattere eminentemente\nsoggettivo formale (\"L\u0027«attivita\u0027 giurisdizionale» (art. 2907 del\ncodice civile) - cioe\u0027 quella classe di procedimenti a cui soltanto\nsi applica la disciplina del processo - si distingue dalle altre\nfunzioni dello Stato sulla base di criteri di imputazione formale e\nnon \"sostanziali\" [...] La giurisdizione e\u0027 l\u0027attivita\u0027 di\naccertamento e decisoria che l\u0027ordinamento imputa ai «giudici», come\nindividuati dalle norme costituzionali sulla competenza (art. 101,\n102, 103)») ha rimeditato il pregresso e prevalente orientamento,\nritenendo che il ricorso straordinario sia «un rimedio «giustiziale»,\nalternativo a quello giurisdizionale, di cui condivide solo alcuni\ntratti strutturali e funzionali. Il decreto presidenziale e\u0027 atto\n\u0027della Amministrazione - in quanto formalmente imputato alla\nreponsabilita\u0027 dell\u0027organo ministeriale - ma non \u0027di\u0027 amministrazione\nattiva, trattandosi di una «decisione» che definisce una controversia\nnell\u0027ambito di un procedimento contenzioso in contradditorio con le\nparti e avente carattere vincolato in ragione della sua funzione\ndichiarativa (essendo cioe\u0027 espressione della volonta\u0027 del diritto\nnel caso concreto)». \n La qualificazione del gravame straordinario in termini di rimedio\ngiustiziale amministrativo, alternativo a quello giurisdizionale, non\nha tuttavia impedito alla stessa Corte costituzionale di fondare la\ndeclaratoria di illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 9, comma 5\ndel d.lgs. 24 dicembre 2003, n. 373 («Norme di attuazione dello\nStatuto speciale della Regione siciliana concernenti l\u0027esercizio\nnella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato») - che\nconsentiva al Presidente della Regione siciliana, previa delibera\ndella Giunta regionale, di decidere il ricorso straordinario in\nmaniera difforme dal parere reso dal Consiglio di giustizia\namministrativa per la Regione siciliana - , oltre che sull\u0027art. 3\nCost., anche sull\u0027art. 24 Cost. Si e\u0027 ritenuto, in particolare, che\n«[s]iffatta contrazione del corredo di rimedi e garanzie riconosciuto\nal ricorrente in sede di ricorso al Presidente della Regione\nSiciliana, rispetto a colui che si avvale dell\u0027omologo rimedio\nnazionale e\u0027 in contrasto con l\u0027art. 3 Cost. e, senza idonea\ngiustificazione, si riflette negativamente sulla tutela dei diritti e\ndegli interessi legittimi di cui all\u0027art. 24 Cost.». \n Il rilevato contrasto con l\u0027art. 24 Cost. di una norma di\nattuazione di uno statuto speciale che consentiva al Presidente della\nRegione siciliana, nel decidere il ricorso straordinario, di\ndiscostarsi dal parere reso dal Consiglio di giustizia amministrativa\nper la Regione siciliana induce pertanto a ritenere, a fortiori, che\nanalogo contrasto sussista laddove una norma di attuazione - quale\nl\u0027art. 7, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 426\ndel 1984 - non si limiti ad incidere sugli effetti (vincolanti o\nmeno) del parere dell\u0027organo consultivo, ma escluda in radice la\npossibilita\u0027 di avvalersi del rimedio in questione, che sul resto del\nterritorio nazionale e\u0027 posto invece in relazione di piena\nalternativita\u0027 con il rimedio giurisdizionale. \n 7. Da ultimo la Sezione ritiene che l\u0027esclusione della\npossibilita\u0027 di avvalersi del ricorso straordinario nelle materie di\ncompetenza della sezione autonoma di Bolzano contrasti con gli artt.\n5 e 87, comma 1 Cost. nella parte in cui, rispettivamente,\nstabiliscono i principi di unita\u0027 e di indivisibilita\u0027 della\nRepubblica e prevedono che il Presidente della Repubblica - cui e\u0027\nrimessa l\u0027adozione, su proposta del Ministro competente, del decreto\nche, in conformita\u0027 al parere del Consiglio di Stato, decide il\nricorso straordinario - rappresenta l\u0027unita\u0027 nazionale. Per il\ntramite della preclusione in esame il Capo dello Stato e\u0027 infatti\nprivato della potesta\u0027 di esercitare le proprie funzioni -\nintimamente connesse alla natura dell\u0027alto organo, cosi\u0027 come\ndimostra l\u0027origine storica del rimedio, che deriva direttamente dal\nricorso al Re, il quale costituiva a sua volta espressione ultima\ndella giustizia ritenuta - rispetto a determinate categorie di atti\namministrativi individuabili sulla base di criteri di natura\nterritoriale. Cio\u0027 comporta che in una porzione del territorio della\nRepubblica (quello della Provincia autonoma di Bolzano) al Capo dello\nStato e\u0027 precluso lo svolgimento di una propria funzione per effetto\ndi una norma di attuazione statutaria che ha, comunque, rango\nsub-costituzionale. L\u0027unita\u0027 e indivisibilita\u0027 della Repubblica\nrisultano pertanto irrimediabilmente compromesse sotto il profilo del\nmancato esercizio di tale peculiare funzione decisoria, senza che\ntale conseguenza sia giustificata - ne\u0027, tantomeno, imposta - dalla\nnecessita\u0027 di dare attuazione ad altri principi di rango\ncostituzionale, che non potrebbero comunque prevalere sull\u0027unita\u0027 e\nsull\u0027indivisibilita\u0027, in quanto «costituzionalmente imposte come\ntratti che qualificano lo Stato-soggetto espressivo della comunita\u0027\nnazionale» (Corte cost., 4 ottobre 2018, n. 183). \n Ne\u0027 potrebbe argomentarsi in senso contrario alla luce della\npeculiare disciplina vigente con riferimento alla Regione siciliana,\nche assegna la decisione del ricorso straordinario al Presidente\ndella Regione (in luogo del Presidente della Repubblica). Tanto\navviene infatti in virtu\u0027 di apposite disposizioni statutarie che\nhanno rango costituzionale e sono pertanto idonee a derogare, entro\ncerti limiti, alle norme della Costituzione da ultimo menzionate,\nladdove nel caso di specie l\u0027impossibilita\u0027 di esperire il ricorso\nstraordinario - e dunque, in ultima analisi, l\u0027impossibilita\u0027 per il\nPresidente della Repubblica di svolgere la sua funzione con\nriferimento a talune categorie di atti territorialmente\ncaratterizzati - consegue ad una disposizione di attuazione che non\nrinviene fondamento alcuno, ne\u0027 esplicito ne\u0027 implicito, nello\nstatuto (il quale soltanto ha rango costituzionale). \n Non potrebbe, d\u0027altra parte, argomentarsi in senso contrario alla\nluce della circostanza che il parere del Consiglio di Stato e\u0027\nvincolante (art. 14, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica\nn. 1199 del 1971), non potendo dunque il Ministro competente - e, a\nvalle, il decreto presidenziale - discostarsene, sicche\u0027\nl\u0027inoperativita\u0027 del ricorso straordinario rispetto alle categorie di\natti in questione non comporterebbe un vulnus al pieno esplicarsi\ndelle funzioni presidenziali, dal momento che la decisione e\u0027\nrimessa, sul piano sostanziale, al Consiglio di Stato. Per un verso,\ninfatti, il carattere vincolante del parere non esclude che la\nfunzione decisoria resti intestata, sul piano formale, al Presidente\ndella Repubblica. Per altro verso, non si puo\u0027 escludere che, in casi\neccezionali, il Capo dello Stato possa chiedere il riesame del parere\nper motivi di legittimita\u0027 (in conseguenza dell\u0027avvenuta rilevazione,\nad esempio, di vizi revocatori), restituendo il decreto al Ministro\ncompetente (facolta\u0027 astrattamente riconosciuta da Cons. Stato, sez.\nI, 7 maggio 2012, n. 2131). \n 8. Le considerazioni sopra esposte inducono pertanto la Sezione a\nritenere la questione di legittimita\u0027 costituzionale non\nmanifestamente infondata rispetto ai parametri sopra evocati, cosi\u0027\nrimeditando il pregresso orientamento sul punto delle Sezioni\nconsultive, condiviso anche dalle Sezioni giurisdizionali (cfr., ex\nmultis: \n Cons. Stato, sez. I, pareri del 3 giugno 2019, n. 1622 e del 19\ndicembre 2017, n. 2634; sez. II, parere del 6 giugno 2017, n. 1324;\nsez. VI, 24 aprile 2018, n. 2474). \n 9. Pertanto, ai sensi dell\u0027art. 13, decreto del Presidente della\nRepubblica n. 1191 del 1973 e dell\u0027art. 23, legge n. 87 del 1953, la\nSezione dichiara rilevante e non manifestamente infondata la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 7, comma 3,\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984 in relazione\nall\u0027art. 90 dello Statuto e agli artt. 3, comma 1, 5, 24, comma 1 e\n87, comma 1 Cost. \n Sospende conseguentemente l\u0027espressione del parere e dispone\nl\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. \n\n \n P. Q. M. \n \n La Sezione: \n dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 7, comma 3 del decreto del\nPresidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, nei sensi e nei\ntermini di cui in motivazione; \n sospende l\u0027espressione del parere; \n ordina, a cura della Segreteria, l\u0027immediata trasmissione degli\natti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui\nagli artt. 23 ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87; \n ordina che il presente parere sia comunicato al ricorrente, al\ncontrointeressato, al Comune di Badia (BZ) e al Ministero delle\ninfrastrutture e dei trasporti, nonche\u0027 al Presidente del Consiglio\ndei ministri, al Presidente della Regione Trentino-Alto Adige, al\nPresidente della Provincia autonoma di Bolzano, ai Presidenti delle\ndue Camere del Parlamento, al Presidente del Consiglio regionale\ndella Regione Trentino-Alto Adige e al Presidente del Consiglio della\nProvincia autonoma di Bolzano. \n \n Il Presidente: Garofoli \n \n \n L\u0027estensore: Miniussi \nIl Segretario: Argiolas","elencoNorme":[{"id":"64042","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dpr","denominaz_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"06/04/1984","data_nir":"1984-04-06","numero_legge":"426","descrizionenesso":"","legge_articolo":"7","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:1984-04-06;426~art7"}],"elencoParametri":[{"id":"80442","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80443","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"5","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80526","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"6","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80445","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80446","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"87","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80524","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"dpr","descriz_costit":"decreto del Presidente della Repubblica","numero_legge":"670","data_legge":"31/08/1972","articolo":"90","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;670~art90","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"55117","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Alessandro Vittur","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""}]}}" ] ] |
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