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 Istat  e\nMinistero dell\u0027economia e delle finanze. \n \nBilancio e contabilita\u0027 pubblica - Finanza pubblica -  Enti  indicati\n  nell\u0027elenco 1 annesso  al  decreto-legge  n.  137  del  2020,  come\n  convertito, concorrenti, in quanto unita\u0027, alla determinazione  dei\n  saldi di finanza pubblica del  conto  economico  consolidato  delle\n  amministrazioni pubbliche, secondo i criteri stabiliti dal  Sistema\n  europeo dei conti nazionali e regionali  nell\u0027Unione  europea  (SEC\n  2010), di cui al regolamento (UE) 2013/549 del Parlamento europeo e\n  del Consiglio, del 21 maggio 2013 - Previsione che a tali  enti  si\n  applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei\n  bilanci  e  sostenibilita\u0027   del   debito   delle   amministrazioni\n  pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge\n  n.  243  del  2012,  nonche\u0027  quelle  in  materia  di  obblighi  di\n  comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di\n  finanza pubblica - Previsione che all\u0027art. 11, comma 6, lettera b),\n  del codice della giustizia contabile,  di  cui  all\u0027Allegato  1  al\n  decreto legislativo n. 174  del  2016,  dopo  le  parole:  \"operata\n  dall\u0027ISTAT\"   sono   aggiunte   le   seguenti:   \"ai   soli    fini\n  dell\u0027applicazione della normativa nazionale sul contenimento  della\n  spesa pubblica\". \n- Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti  in\n  materia di tutela della  salute,  sostegno  ai  lavoratori  e  alle\n  imprese,   giustizia   e    sicurezza,    connesse    all\u0027emergenza\n  epidemiologica da COVID-19), convertito, con  modificazioni,  nella\n  legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23-quater. \n\n\r\n(GU n. 17 del 23-04-2025)\n\r\n \n                          LA CORTE DEI CONTI \n \n               Sezioni riunite in sede giurisdizionale \n \n                      in speciale composizione \n \n    Composta dai signori magistrati: \n        Giovanni Coppola - Presidente; \n        Gaetano Berretta - consigliere relatore; \n        Nicola Ruggiero - consigliere; \n        Maria Cristina Razzano - consigliere; \n        Francesco Sucameli - consigliere; \n        Giovanni Guida - consigliere; \n        Marco Randolfi - consigliere estensore; \n    ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto  al  n.\n841/SR/RIS del registro di segreteria, proposto, ai  sensi  dell\u0027art.\n11, comma 6, lettera b, e 123 ss. del decreto legislativo n. 174  del\n2016, dalla societa\u0027 «Investimenti Immobiliari Italiani -  Invimit  -\nSGR  S.p.a.»,  in  persona  dell\u0027amministratore  delegato  e   legale\nrappresentante  pro   tempore,   dott.ssa   Giovanna   Della   Posta,\nrappresentata e difesa, come da mandato in calce  al  ricorso,  dagli\navv.ti  Damiano  Lipani,  Francesca   Sbrana   e   Jacopo   Polinari,\nelettivamente domiciliata presso il  loro  studio  in  Roma  -  corso\nVittorio     Emanuele     II,     n.     284     -      indirizzo pec\ndamianolipani@pec.lipani.it \n    contro l\u0027Istituto nazionale di statistica - Istat, in persona del\nlegale   rappresentante   pro   tempore,   rappresentato   e   difeso\ndall\u0027Avvocatura  generale   dello   Stato,   presso   la   cui   sede\nistituzionale in Roma - via dei Portoghesi, n. 12 -  e\u0027  domiciliato,\nnonche\u0027 nei confronti: \n        della Procura generale della Corte dei conti; \n        del Ministero dell\u0027economia e delle finanze, rappresentato  e\ndifeso dall\u0027Avvocatura  generale  dello  Stato  presso  la  cui  sede\nistituzionale  in  Roma,  alla  via  dei  Portoghesi,   n.   12,   e\u0027\ndomiciliato; \n    per   l\u0027accertamento,   previa    sospensione    degli    effetti\ndell\u0027iscrizione, dell\u0027insussistenza dei presupposti  di  fatto  e  di\ndiritto per  la  qualificazione  della  societa\u0027  nel  Settore  S.13,\npubbliche amministrazioni, del Sistema europeo dei conti SEC.2010  e,\nconseguentemente, per l\u0027inclusione della societa\u0027  nell\u0027elenco  delle\namministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidato\nindividuate ai sensi dell\u0027art. 1, comma 3, della  legge  31  dicembre\n2009, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, elaborato  e\nannualmente aggiornato dall\u0027Istat, e per il conseguente  annullamento\nin parte qua dell\u0027elenco da ultimo aggiornato per il 2024, pubblicato\nnella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -\nn. 225 del 26 settembre 2023, nonche\u0027 - ove occorrer possa -  per  il\n2023 pubblicato nella Serie generale n. 229 del 30 settembre  2022  e\nper il 2022, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica\nitaliana - Serie generale - n. 234 del 30 settembre 2021, nonche\u0027 per\nl\u0027annullamento degli ulteriori elenchi medio tempore pubblicati; \n    Visti il ricorso e i relativi allegati; \n    Viste le memorie depositate dalle parti; \n    Visti tutti gli atti della causa; \n    Uditi  nell\u0027udienza  pubblica  del  giorno  4  dicembre  2024  il\nrelatore, Cons. Gaetano Beretta, i difensori di parte ricorrente,  in\npersona dell\u0027avv. Jacopo Polinari, l\u0027avv. dello Stato Pietro Garofoli\nper  l\u0027Istat  e  il  pubblico  ministero,  nella  persona  del   vice\nProcuratore generale Luigi D\u0027Angelo, come specificato nel verbale; \n    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. \n \n                                Fatto \n \n    1. Nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  -  Serie\ngenerale - n. 225 del 26 settembre 2023, e\u0027 stato pubblicato l\u0027elenco\ndelle  amministrazioni  pubbliche  inserite   nel   conto   economico\nconsolidato individuate ai sensi dell\u0027art. 1, comma 3, della legge 31\ndicembre 2009, n. 196 e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,\nelaborato e annualmente aggiornato da  Istat,  contenente  anche  per\nl\u0027anno 2024 Invimit SGR S.p.a. \n    2. Invimit e\u0027 una societa\u0027 di gestione del risparmio (autorizzata\na fornire il  servizio  di  gestione  collettiva  del  risparmio  con\nprovvedimento di Banca d\u0027Italia dell\u00278 ottobre 2013 ed e\u0027 iscritta al\nn. 305 dell\u0027albo delle SGR)  di  «diritto  singolare»  costituita  ai\nsensi dell\u0027art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  il  cui\natto  costitutivo  e\u0027  riconducibile   al   decreto   del   Ministero\ndell\u0027economia e delle finanze (di seguito anche solo  «MEF»)  del  19\nmarzo 2013. \n    Come indicato nel ricorso introduttivo, lo status di «societa\u0027 in\ncontrollo pubblico» e\u0027 pacifico sulla base  di  plurime  circostanze.\nInfatti, la societa\u0027 e\u0027 partecipata interamente dal MEF,  che  ne  e\u0027\nsocio unico; tanto la legge istitutiva, quanto lo statuto sociale non\nconsentono la circolazione  delle  azioni  (salva  la  possibilita\u0027 -\nnormativamente prevista, ma allo stato inattuata - di  trasferirle  a\ntitolo gratuito all\u0027Agenzia del demanio); la societa\u0027 e\u0027 soggetta  al\ncontrollo della Corte dei conti ai sensi del decreto  del  Presidente\ndel Consiglio dei ministri 7 gennaio 2014, n. 74196 e  trova  la  sua\ndisciplina - salve le deroghe ivi previste - nel decreto  legislativo\nn. 175 del 2016, recante  «Testo  unico  in  materia  di  societa\u0027  a\npartecipazione pubblica». \n    Peraltro, nonostante il controllo pubblico, la  societa\u0027  afferma\ndi non essere un  organismo  in  house;  di  non  essere  soggetta  a\ndirezione e coordinamento da parte del MEF (escluso ex lege) e di non\nappartenere ad un gruppo  societario.  Cio\u0027  in  quanto  la  societa\u0027\navrebbe come compito istituzionale quello di operare - come  peraltro\nindicato nel sito istituzionale della  societa\u0027 -  in  ottica  e  con\nlogiche di mercato al fine di cogliere le opportunita\u0027 derivanti  dal\nprocesso di valorizzazione  e  dismissione  del  patrimonio  pubblico\nattraverso la istituzione, organizzazione  e  gestione  di  fondi  di\ninvestimento alternativi (FIA) immobiliari, secondo  quanto  previsto\ndagli articoli 33, 33-bis e 33-ter della legge istitutiva. \n    Invero, Invimit non sarebbe in alcun modo distinguibile  da  ogni\naltra SGR che opera sul mercato, non avendo  avuto  precipui  vincoli\ndal legislatore, operando sul  mercato  svolgendo  la  sua  attivita\u0027\ncommerciale di prestazione del servizio di  gestione  collettiva  del\nrisparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. \n    A titolo esemplificativo  della  propria  attivita\u0027  di  mercato,\nastrattamente replicabile, il ricorso  introduttivo,  tra  gli  altri\nmotivi,  riporta  il  collocamento  sul  mercato  (degli  investitori\nprivati) di tutte le quote  del  comparto  «Convivio»  del  Fondo  i3\nDante, fondo di investimento alternativo  immobiliare  multi-comparto\nriservato di tipo chiuso. \n    Dopo ampia esposizione delle caratteristiche di mercato nel quale\nla societa\u0027 si trova ad  operare  ed  una  succinta  esposizione  dei\npropri precedenti ricorsi,  evidenziando  che,  con  ordinanza  delle\nSezioni riunite n. 10/2021/RIS del 3 agosto 2021, era  stato  sospeso\nil giudizio nell\u0027attesa della  decisione  della  Corte  di  giustizia\ndella Comunita\u0027 europea, investita - con le note ordinanze n.  5/2021\ne 6/2021 - della questione pregiudiziale relativa alla compatibilita\u0027\ndell\u0027art. 23-quater del decreto-legge n. 137/2020 (per l\u0027anno 2022  e\n2023 l\u0027Istat aveva espressamente dato conto della citata sospensione,\nmotivo per cui la societa\u0027 avrebbe ritenuto di  non  avere  interesse\nnella proposizione di autonomo ricorso anche  per  quegli  anni),  la\nsocieta\u0027 procede ad esporre i propri motivi di ricorso. \n    Con primo motivo di ricorso, Invimit  ha  eccepito:  «violazione,\nfalsa applicazione del regolamento (UE) n.  549/2013  del  Parlamento\neuropeo  e  del  Consiglio  dell\u0027unione  europea;  violazione,  falsa\napplicazione dell\u0027art. 1, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre  2009,\nn. 196; violazione, falsa applicazione  dell\u0027art.  3  della  legge  7\nagosto 1990, n. 241; eccesso di potere per  difetto  di  istruttoria;\ndifetto  di  motivazione;  difetto  di  presupposti;  illogicita\u0027   e\nirragionevolezza; travisamento». In base a tale motivo di ricorso, in\nestrema sintesi, la ricorrente riterrebbe  di  appartenere  non  gia\u0027\nalle «amministrazioni pubbliche» (S.13),  dovendosi  invece  al  piu\u0027\ninquadrare  tra  gli  «ausiliari  finanziari»  (S.126)  dediti   alla\nproduzione di beni e servizi  destinabili  alla  vendita.  Con  altro\nmotivo di ricorso, Invimit, ricostruendo  l\u0027impatto  della  decisione\ndella  CGUE  del  13  luglio  2023,  ha  proposto  una  questione  di\nlegittimita\u0027  costituzionale  relativamente  all\u0027art.  23-quater  del\ndecreto-legge n. 137/2020 che ha confermato  la  giurisdizione  della\nCorte  dei  conti  in  materia  di  elenchi  Istat  «ai   soli   fini\ndell\u0027applicazione della normativa nazionale  sul  contenimento  della\nspesa pubblica», per contrasto,  sotto  un  primo  profilo,  con  gli\narticoli 24,111  e  113  della  Costituzione,  nonche\u0027,  sotto  altro\nprofilo, con gli articoli 24,101,104 e  111  della  Costituzione.  Da\nultimo, viene formulata una istanza cautelare di sospensione  per  il\ncaso  di  auspicata  rimessione   della   controversia   alla   Corte\ncostituzionale, articolando alcuni motivi a supporto del periculum in\nmora e rinviando a quanto gia\u0027 esposto per quanto riguarda  il  fumus\nboni juris. \n    2.1 A seguito di pubblicazione del nuovo elenco Istat per  l\u0027anno\n2025, Invimit ha proposto  ulteriore  ricorso,  valevole  anche  come\nmotivi aggiunti nel presente giudizio, eccependo: \n        a)  nullita\u0027  degli  elenchi  impugnati  per  violazione  e/o\nelusione del giudicato cautelare emesso precedentemente dalle Sezioni\nriunite; \n        b) violazione, falsa applicazione  del  regolamento  (UE)  n.\n549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell\u0027Unione  europea;\nviolazione, falsa applicazione dell\u0027art. 1, commi 1 e 2, della  legge\n31 dicembre 2009, n. 196; violazione, falsa applicazione dell\u0027art.  3\ndella legge 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per  difetto  di\nistruttoria;  difetto  di  motivazione;   difetto   di   presupposti;\nillogicita\u0027 e irragionevolezza; travisamento; \n        c) anche a seguito della sentenza n. 30220  del  25  novembre\n2024 pronunciata dalla  Corte  di  cassazione  a  Sezioni  unite,  la\nricorrente ripropone, arricchendola,  la  questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 23-quater del decreto-legge n.137/2020. \n    3. Avverso tale ricorso si e\u0027  costituita  l\u0027Avvocatura  generale\ndello Stato per conto dell\u0027Istat eccependo: in  via  preliminare,  la\nnatura   annuale   dell\u0027elenco    impugnato    e    la    conseguente\ninammissibilita\u0027 del ricorso  proposto  per  gli  anni  precedenti  e\nsuccessivi a quello direttamente  oggetto  di  impugnazione;  in  via\npregiudiziale, l\u0027assenza  di  qualsivoglia  vulnus  di  tutela  e  la\nconseguente  piena  conformita\u0027  costituzionale  della  norma  recata\ndall\u0027art.  23-quater  del  decreto-legge  n.  137/2020;  nel  merito,\nl\u0027infondatezza della richiesta attorea, chiedendone il rigetto. \n    4. Si e\u0027 costituita anche la Procura generale presso la Corte dei\nconti che, in via pregiudiziale, chiede di sollevare la questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale con riferimento  all\u0027art.  23-quater  del\ndecreto-legge n. 137/2020 e affrontando il merito della controversia,\nchiede il rigetto integrale del ricorso. \n    In particolare, ad avviso della Procura, la pronuncia della Corte\ndi giustizia dell\u0027Unione europea, sentenza n. 563/2023, depositata il\n13 luglio 2023 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell\u0027Unione\neuropea  C-321  dell\u002711  settembre  2023,  con  numero  di  documento\n62021CA0363, nel rinviare al legislatore nazionale  le  modalita\u0027  di\ntutela  azionabili  avverso  l\u0027inclusione  nell\u0027elenco  Istat  e   al\nconseguente assoggettamento alla disciplina euro unitaria conseguente\nal  regolamento  n.  549/2013,  lungi  dal   risolvere   i   problemi\napplicativi  connessi  alla  norma  di  cui  all\u0027art.  23-quater  del\ndecreto-legge  n.  137/2020  ne   abbia,   in   realta\u0027,   confermato\nl\u0027attualita\u0027 e la  non  manifesta  infondatezza  della  questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale. \n    5. All\u0027udienza  del  4  dicembre  2024,  dopo  l\u0027esposizione  del\nrelatore, interviene il difensore di Invimit, avv.  Jacopo  Polinari,\nil quale effettua una lunga analisi della  sentenza  n.  30220  della\nCassazione ed evidenzia che, contrariamente a quanto affermato  dalla\ncitata  sentenza  della   Corte   di   cassazione,   l\u0027attivita\u0027   di\nricognizione effettuata da parte  dell\u0027Istat  rappresenta  il  tipico\ncaso di attivita\u0027 vincolata  e  non  discrezionale.  Non  esiste  una\npluralita\u0027 di opzioni tra cui scegliere discrezionalmente da parte di\nIstat, prosegue il legale, bensi\u0027 vi e\u0027 la mera ricognizione circa la\nsussistenza di determinati criteri per attribuire o  meno  lo  status\npubblico all\u0027ente sottoposto a verifica. D\u0027altro canto,  diversamente\nopinando, e dunque  applicando  le  norme  della  legge  n.  241/1990\nall\u0027attivita\u0027  dell\u0027Istat,  si  andrebbe  incontro  alla  sostanziale\nparalisi della stessa attivita\u0027 ricognitiva poiche\u0027  l\u0027Istat  sarebbe\ntenuto,  per  ciascuna  annualita\u0027,  a  notificare   l\u0027apertura   del\nprocedimento a ciascuno  degli  organismi  gia\u0027  iscritti  all\u0027elenco\nnonche\u0027  a  tutti  coloro  potenzialmente  passibili  di  iscrizione,\navviare successivamente l\u0027istruttoria e  dunque  applicare  tutte  le\nnorme contenute nella citata legge sul  procedimento  amministrativo,\nrendendo di fatto quasi impossibile la redazione stessa  dell\u0027elenco.\nProseguendo nelle sue difese, viene evidenziato che il secondo vulnus\ndel ragionamento delle Sezioni unite, riguarderebbe l\u0027approccio delle\nmedesime al tema del riparto di giurisdizione per blocchi di materie,\napproccio che secondo Invimit risalirebbe agli  anni  \u002780,  tanto  e\u0027\nvero  che,  si  afferma,  le  sentenze  della  Corte   costituzionale\nrichiamate dalle Sezioni unite sono tutte precedenti alla sentenza n.\n204 del 2004 che ha superato il riparto di giurisdizione per  blocchi\ndi materie. Quest\u0027ultima sentenza, afferma  l\u0027avvocato,  contiene  un\nprincipio giuridico molto importante e molto chiaro:  il  riparto  di\ngiurisdizione e\u0027  stabilito  in  Costituzione,  il  legislatore  puo\u0027\nintervenire derogando all\u0027assetto  costituzionale  soltanto  in  casi\nparticolari ove le ragioni di concentrazione della tutela  prevalgano\ne pertanto si ritenga opportuno unire due domande innanzi allo stesso\ngiudice anziche\u0027 scinderle e proporle dinanzi a due diverse Corti. Il\ncaso in esame, osserva il difensore, apparterrebbe proprio  a  questa\ncategoria e le ragioni di concentrazione ed effettivita\u0027 della tutela\nimporrebbero,  contrariamente  a  quanto  stabilito  dalla  Corte  di\ncassazione, di unificare la giurisdizione innanzi ad un solo giudice,\nnel caso specifico la Corte dei conti. L\u0027art. 103,  2°  comma,  della\nCostituzione assegna infatti alla Corte dei conti  una  giurisdizione\ngenerale di legittimita\u0027, afferma il legale. Diverse  sentenze  delle\nCorte costituzionale -  da  ultimo  la  sentenza  n.  46  del  1996 -\nstabiliscono al riguardo che il legislatore non  puo\u0027  attribuire  la\ngiurisdizione di alcuni settori della contabilita\u0027 pubblica ad  altro\ngiudice che non sia quello contabile, appunto, bensi\u0027 puo\u0027  stabilire\ndiscrezionalmente, ovvero esercitando le proprie funzioni  attraverso\nscelte politiche, quali siano le materie di contabilita\u0027 pubblica. Da\ntale scelta deriva poi l\u0027attribuzione della giurisdizione. Sottolinea\nil legale che vi sono  diversi  esempi  di  materie,  prevalentemente\nattinenti alla responsabilita\u0027 per danno erariale, che il legislatore\nha di fatto  sottratto  alla  giurisdizione  della  Corte  dei  conti\nqualificandole come non appartenenti alla materia della  contabilita\u0027\npubblica. Al contrario, nel caso  in  esame,  non  e\u0027  mai  stato  in\ndiscussione, anzi e\u0027 stato positivamente affermato, che  gli  elenchi\nIstat di cui e\u0027 causa appartengano alla  materia  della  contabilita\u0027\npubblica.  Pertanto,   affermare   la   giurisdizione   del   giudice\namministrativo in tale materia costituirebbe, a detta del legale, una\ncontraddizione con l\u0027art. 103, 2° comma, e 113 della Costituzione. \n    Infine, l\u0027avvocato di  parte  ricorrente  sottolinea  che  l\u0027art.\n23-quater del decreto-legge n. 137/2020  e\u0027  una  norma  che  non  ha\nalcuna valenza  sistemica,  non  aveva  lo  scopo  di  restituire  la\ngiurisdizione al giudice amministrativo, bensi\u0027 nasceva con uno scopo\nmolto puntuale, di carattere contabile. \n    5.1 Viene quindi data la parola all\u0027Avvocato dello Stato che, per\nconto dell\u0027Istat, nel chiedere il rigetto del ricorso, evidenzia  che\nl\u0027interesse sotteso ai ricorsi presentati  dagli  odierni  ricorrenti\nsia rivolto non tanto  a  verificare  l\u0027efficacia  e  la  veridicita\u0027\ndell\u0027attivita\u0027 statistica effettuata dall\u0027Istat, quanto  piuttosto  a\nnon vedersi applicate le norme sul contenimento della spesa  pubblica\nche il legislatore ha ritenuto di ancorare all\u0027iscrizione al suddetto\nelenco.   Il    legislatore    ha    mantenuto    la    giurisdizione\nsull\u0027applicazione delle norme di contabilita\u0027 pubblica in  capo  alla\nCorte dei  conti,  lasciando  invece  al  giudice  amministrativo  la\ngiurisdizione per quel che riguarda la validita\u0027  dell\u0027atto  in  se\u0027,\nche resta di natura amministrativa. Le  Sezioni  unite,  prosegue  il\nlegale, nella sentenza in discussione non ritengono irragionevole  la\ndivisione della giurisdizione  poiche\u0027  l\u0027iscrizione  nell\u0027elenco  ha\nricadute  dirette  sulla  nozione  anche  euro-unitaria  di  pubblica\namministrazione e di  soggettivita\u0027  pubblica.  Dal  momento  che  il\ngiudice della pubblica amministrazione e\u0027 il Tribunale amministrativo\nregionale, non e\u0027 irragionevole, prosegue l\u0027avvocato ripercorrendo le\nmotivazioni  delle  Sezioni  unite,  riconoscere   la   giurisdizione\nsull\u0027iscrizione  nell\u0027elenco   Istat   al   giudice   amministrativo,\nlasciando invece alla Corte dei conti, giudice dei conti pubblici, la\ngiurisdizione in materia di applicazione delle norme di  contabilita\u0027\npubblica. \n    5.2 Interviene anche la Procura generale  che  pone  in  luce  un\nprimo profilo di  irragionevolezza  ascrivibile  alle  argomentazioni\ndella piu\u0027 volte citata sentenza delle Sezioni  unite  n.  30220/2024\nconsistenti nell\u0027impostare i due giudizi, quello contabile  e  quello\namministrativo, autonomi  e  non  comunicanti.  Secondo  le  SSUU  il\ngiudice amministrativo  avrebbe  giurisdizione  sul  SEC2010,  quindi\nsulla disciplina euro-unitaria, mentre la Corte dei conti avrebbe  la\ngiurisdizione sull\u0027applicazione  della  normativa  interna  circa  il\ncontenimento della spesa pubblica. Vengono citati anche casi  in  cui\nl\u0027ordinamento riconosce  una  definizione  cangiante  e  mutevole  di\npubblica amministrazione, tale per  cui  una  societa\u0027  privata  puo\u0027\nessere qualificata come pubblica amministrazione sotto certi profili,\nmantenendo la natura di soggetto privato.  Tale  distinzione,  pero\u0027,\nnel caso di specie, puo\u0027 essere valida da un punto di vista  teorico,\nma da un punto di vista  pratico  i  due  giudizi  sono  e  sarebbero\ninterconnessi e pienamente comunicanti. Cio\u0027 in quanto l\u0027applicazione\ndelle norme interne sul contenimento della spesa  pubblica,  come  e\u0027\nstato ricordato, e\u0027  ancorata  alla  iscrizione  all\u0027elenco  Istat  e\nquindi alla qualificazione dell\u0027ente come  pubblica  amministrazione.\nPertanto, da un punto di vista processuale, la distinzione fra i  due\ngiudizi risulta impossibile da applicare in concreto. Il  procuratore\npropone alcuni esempi concreti, ad esempio ipotizzando lo scenario di\nun doppio ricorso promosso da un ente iscritto all\u0027elenco:  a  fronte\ndi un giudizio incardinato  dinanzi  al  giudice  amministrativo,  il\nprocuratore ritiene che il secondo giudizio, incardinato nell\u0027ipotesi\ndinanzi alla Corte dei conti, andrebbe sospeso ex art. 295 codice  di\nprocedura civile o 116 codice civile poiche\u0027  vi  sarebbe  una  causa\npregiudiziale volta ad  accertare  correttezza  della  qualificazione\npubblica che e\u0027 alla base dell\u0027applicazione delle  norme  interne  di\ncontenimento della spesa. Ancora, se in pendenza del giudizio innanzi\nalla  Corte  dei  conti  intervenisse  un  giudicato  del   Tribunale\namministrativo regionale riguardo l\u0027iscrizione all\u0027elenco  Istat,  il\ngiudizio dinanzi alla Corte  dei  conti  dovrebbe  essere  dichiarato\ncessato per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con\nil conseguente ed ovvio dispendio inutile di tempo, mezzi ed energie.\nAncora, prosegue la Procura, ipotizzando il caso in cui il  Tribunale\namministrativo regionale accogliesse il ricorso, la Corte  dei  conti\nnon potrebbe che accogliere a propria volta il ricorso e disapplicare\nla normativa interna, venendo a mancare l\u0027aggancio per l\u0027attribuzione\ndegli oneri e  degli  adempimenti  di  spending  review.  Considerato\nquanto esposto, il procuratore auspica che una pronuncia della  Corte\ncostituzionale possa dirimere i dubbi e fare  chiarezza  sui  profili\nmenzionati. Quanto alle conclusioni, la Procura si riporta agli atti. \n    5.3 In  conclusione,  in  una  breve  replica,  il  difensore  di\nInvimit,  tiene  a  sottolineare  che  il  giudice   della   pubblica\namministrazione non sempre e\u0027 il Tribunale amministrativo  regionale.\nNonostante le Sezioni unite sembrino  affermare  proprio  questo,  in\nrealta\u0027 da ultimo la gia\u0027 citata sentenza n. 204 del 2004 della Corte\ncostituzionale  statuisce  in  modo  molto  chiaro  che  il   giudice\namministrativo e\u0027 giudice di quella situazione  giuridica  soggettiva\ndenominata interesse  legittimo.  Circa  la  tutela  cautelare  e  la\nultrattivita\u0027 della ordinanza cautelare, si precisa che  il  concetto\nruota  attorno  alla   definizione   dello   status;   pertanto,   se\nl\u0027inclusione nell\u0027elenco accerta  uno  status  e  tale  status  viene\ninvece negato dal giudice, anche solo sospendendone l\u0027accertamento in\nvia cautelare, la parte  ricorrente  ritiene  contrario  all\u0027art.  24\ndella Costituzione - che punta ad assicurare una effettiva tutela dei\ndiritti - che si debba ogni anno  effettuare  ricorso  autonomo,  per\nottenere la pronuncia di accertamento di tale status di anno in anno.\nAnche in ragione di cio\u0027, secondo la difesa  di  Invimit,  stante  la\nvigenza dell\u0027ordinanza cautelare emessa  nel  2021,  non  vi  sarebbe\nstata nemmeno la necessita\u0027 di impugnare gli  elenchi  medio  tempore\npubblicati. E\u0027 stata una scelta  della  difesa  in  ottica  puramente\ncautelativa. \n \n                               Diritto \n \n6.   Illegittimita\u0027   costituzionale    dell\u0027art.    23-quater    del\ndecreto-legge n. 137/2020 per contrasto con gli articoli 3, 25,  102,\n103, 108 e 111 della Costituzione,  nonche\u0027  dell\u0027art.  5,  comma  1,\nlettera a), legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. \n    6.1 In sede di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.\n137, recante «Ulteriori misure urgenti in  materia  di  tutela  della\nsalute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza,\nconnesse all\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19», e\u0027 stato inserito\nl\u0027art. 23-quater disciplinante «Unita\u0027 ulteriori che concorrono  alla\ndeterminazione dei saldi di  finanza  pubblica  del  conto  economico\nconsolidato delle amministrazioni pubbliche». \n    In base a tale articolo, nel primo comma viene previsto che «agli\nenti indicati nell\u0027elenco 1 annesso al presente  decreto,  in  quanto\nunita\u0027 che, secondo criteri stabiliti dal Sistema europeo  dei  conti\nnazionali e regionali nell\u0027Unione  europea  (SEC  2010),  di  cui  al\nregolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,\ndel 21 maggio 2013,  concorrono  alla  determinazione  dei  saldi  di\nfinanza   pubblica   del   conto    economico    consolidato    delle\namministrazioni pubbliche, si applicano in ogni caso le  disposizioni\nin materia di equilibrio dei  bilanci  e  sostenibilita\u0027  del  debito\ndelle amministrazioni pubbliche, ai sensi e  per  gli  effetti  degli\narticoli 3 e 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 243,  nonche\u0027  quelle\nin materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni\nrilevanti in materia di finanza pubblica». \n    Particolarmente rilevante, ai fini della decisione  del  giudizio\npromosso da Invimit, e\u0027 il secondo comma di detto articolo in base al\nquale «all\u0027art. 11, comma 6, lettera b), del codice  della  giustizia\ncontabile, di cui all\u0027allegato 1 al  decreto  legislativo  26  agosto\n2016, n. 174, dopo le parole: \"operata dall\u0027ISTAT\" sono  aggiunte  le\nseguenti: \", ai soli fini dell\u0027applicazione della normativa nazionale\nsul contenimento della spesa pubblica\"». \n    La  novella  del  2020  pone   una   chiara   limitazione   della\ngiurisdizione in materia di elenchi Istat,  espressamente  attribuita\nalla Corte dei conti dal legislatore in un primo momento  con  l\u0027art.\n1,  comma  169,  della  legge   24   dicembre   2012,   n.   228   e,\nsuccessivamente, con l\u0027art. 11, comma 6, lettera b), del codice della\ngiustizia contabile di cui al decreto legislativo n. 174/2016. \n    Con tale norma del 2012 e\u0027 stato previsto che «avverso  gli  atti\ndi ricognizione delle amministrazioni pubbliche  operata  annualmente\ndall\u0027Istat ai sensi dell\u0027art. 1, comma 3,  della  legge  31  dicembre\n2009, n. 196, e\u0027 ammesso ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei\nconti, in speciale composizione,  ai  sensi  dell\u0027art.  103,  secondo\ncomma, della Costituzione» e, per l\u0027effetto,  e\u0027  stata  abrogata  la\nprecedente competenza giurisdizionale  dei  Tribunale  amministrativo\nregionale e del Consiglio di Stato in materia. \n    Sulla esatta portata della norma del 2020 e  sui  suoi  eventuali\neffetti, rinviando a quanto si dira\u0027 nei punti che seguono  circa  la\nnon  manifesta   infondatezza   della   questione   di   legittimita\u0027\ncostituzionale,  appare  a  questo  giudice   chiara   la   rilevanza\ndell\u0027ipotizzato sindacato  di  costituzionalita\u0027  all\u0027ill.mo  Giudice\ndelle leggi, posto che il ricorso in discussione e\u0027 stato proposto da\nInvimit espressamente ai fini dell\u0027annullamento della sua  iscrizione\nnell\u0027elenco Istat delle unita\u0027 istituzionali appartenenti al  settore\ndelle amministrazioni pubbliche. E\u0027 quindi evidente che, al  fine  di\nrispondere alla domanda di giustizia avanzata dal ricorrente, debbano\nessere conosciute le  esatte  implicazioni  connesse  alla  novellata\nformulazione dell\u0027art. 11, comma 6,  lettera  b),  del  codice  della\ngiustizia contabile di cui al decreto legislativo n. 174/2016. \n    6.2 Il disegno del  legislatore  del  2012  era  sufficientemente\nchiaro, nel senso di voler attribuire una cognizione piena alla Corte\ndei conti di una materia che presenta risvolti plurimi, non  solo  di\nrilievo ai fini del contenimento della finanza pubblica, ma  anche  e\nprima ancora di fondamentale importanza per determinare il  perimetro\ndi riferimento del conto economico consolidato dello Stato, rilevante\nai fini della determinazione dei saldi di finanza pubblica e ai  fini\ndella  corretta  applicazione  del  regolamento   UE   549/2013   che\nistituisce il Sistema europeo dei conti 2010  (c.d.  «SEC  2010»  che\nrappresenta il sistema  dell\u0027Unione  europea  compatibile  a  livello\ninternazionale delle norme contabili che  possono  essere  utilizzate\nper  fornire   una   descrizione   sistematica   e   dettagliata   di\nun\u0027economia). \n    In tal senso, la tutela «costitutiva» rivendicata dai  ricorrenti\nper decidere del loro status di  soggetti  appartenenti  alle  unita\u0027\nistituzionali   appartenenti   al   settore   delle   amministrazioni\npubbliche,  non  richiede  solo  e  soltanto  valutazioni   di   tipo\namministrativo e procedimentale, ma richiede anche e soprattutto  una\nvalutazione di tipo giuscontabile. Non  a  caso  il  legislatore  del\n2012, nell\u0027escludere l\u0027attribuzione della giurisdizione sulla materia\nfino ad allora riconosciuta ai Tribunali amministrativi regionali, ha\ninteso attribuirla alla Corte dei conti ai sensi dell\u0027art. 103  della\nCostituzione (richiamato espressamente nella norma). \n    Cio\u0027 in quanto la valutazione relativa ai  soggetti  appartenenti\nal settore istituzionale delle amministrazioni  pubbliche,  ancorche\u0027\nnon  necessariamente  coincidente  con   la   qualifica   di pubblica\namministrazione e con la correlata attribuzione di  pubblici  poteri,\npuo\u0027 riguardare soggetti che assumono un rilievo «pubblicistico»  nel\nsistema europeo dei conti in funzione della  natura  delle  fonti  di\nfinanziamento, venendo in rilievo la loro eventuale dipendenza  dalle\npubbliche finanze oppure la loro  autonoma  capacita\u0027  di  vivere  ed\noperare nel libero mercato. \n    In  tale  prospettiva,  la  legge  italiana  di  contabilita\u0027  n.\n196/2009 ha espressamente attribuito rilievo  all\u0027elenco  predisposto\nannualmente dall\u0027Istat, sulla base di criteri statistico-economici  e\na seguito di continui confronti con le autorita\u0027 statistiche europee,\nin applicazione del Sistema europeo dei conti  (regolamento  UE)  del\nParlamento europeo e del Consiglio, n. 549/2013, SEC  2010)  e  della\nguida metodologica ed operativa  fornita  dal  Manual  on  Government\nDeficit and Debt - Implementation of ESA 2010 (MGDD). \n    Dispone infatti l\u0027art. 1, comma 2, della citata legge n. 196/2009\nche «gli enti e i soggetti indicati  a  fini  statistici  nell\u0027elenco\noggetto del comunicato dell\u0027Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)\nin data 24 luglio  2010,  pubblicato  in  pari  data  nella  Gazzetta\nUfficiale della Repubblica  italiana  n.  171,  nonche\u0027  a  decorrere\ndall\u0027anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini  statistici  dal\npredetto istituto nell\u0027elenco oggetto  del  comunicato  del  medesimo\nistituto in data 30 settembre 2011, pubblicato  in  pari  data  nella\nGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  228,  e  successivi\naggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,  effettuati\nsulla base  delle  definizioni  di  cui  agli  specifici  regolamenti\ndell\u0027Unione  europea,  le  autorita\u0027  indipendenti  e,  comunque,  le\namministrazioni di cui all\u0027art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo\n30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni». \n    La scelta di fornire applicazione ai regolamenti  UE  sulla  base\ndel criterio del rinvio all\u0027elenco  Istat  ha  consentito  al  nostro\nPaese di dare piena attuazione alle regole contabili e ai vincoli  di\nfinanza pubblica approvati in sede europea: cio\u0027 sulla base di regole\neminentemente tecniche, in  applicazione  del  su  ricordato  Sistema\neuropeo dei conti (regolamento n. 549/2013, SEC 2010)  e  del  citato\nManual on Government Deficit and Debt - Implementation  of  ESA  2010\n(MGDD). \n    Tali parametri di valutazione, come anche  rilevato  dalla  parte\nricorrente, sono vincolanti e non richiedono alcuna  discrezionalita\u0027\namministrativa implicando, al  piu\u0027,  una  discrezionalita\u0027  di  tipo\ntecnico, che non lascia spazi a valutazioni tra plurime  alternative,\nma fornisce una unica soluzione «obbligata» ed «imposta» dal rispetto\ndi regole scientifiche di natura statistico-economica. \n    In tal senso quindi, la limitazione  della  cognizione  riservata\nalla Corte dei conti in materia di ricognizione delle amministrazioni\npubbliche operata dall\u0027Istat «ai soli  fini  dell\u0027applicazione  della\nnormativa nazionale sul contenimento  della  spesa  pubblica»  appare\nillegittima e nettamente contrastante con i principi costituzionali e\ncomunitari in materia di tutela dei diritti e dei conti pubblici. \n    In particolare, la novella verrebbe a privare i soggetti  inclusi\nnegli elenchi Istat della tutela  c.d.  «costitutiva»,  vedendosi  in\nquesta maniera attribuito uno status assegnato  in  applicazione  del\nregolamento UE n. 549/2013 e della relativa nota  metodologica  senza\npoter attivare una valida tutela giurisdizionale. \n    Cio\u0027, in quanto la novella del 2020 non appare in alcun modo aver\nvoluto attribuire espressamente la tutela costitutiva ad altro organo\ngiurisdizionale. \n    6.3. A tale  ultimo  riguardo,  vanno  ricordate  le  chiarissime\naffermazioni della sentenza costituzionale n. 7/2020, che richiama  a\nsua  volta  la  sentenza  n.  13  del  2012:  «secondo  la   costante\ngiurisprudenza costituzionale,  il  fenomeno  della  reviviscenza  di\nnorme abrogate \"non opera in via generale e automatica e puo\u0027  essere\nammesso soltanto in ipotesi tipiche e molto limitate\"». \n    Nella stessa direzione, ha avuto modo di esprimersi nuovamente la\nCorte costituzionale con la  recente  sentenza  n.  185/2024  che  ha\nriconosciuto i limitati ambiti all\u0027interno dei quali puo\u0027 operare  la\nreviviscenza di norme  abrogate.  Secondo  la  citata  sentenza,  «la\nespressa reviviscenza ex nunc di disposizioni di  legge  abrogate  e\u0027\nuna tecnica normativa non consueta, ma in  se\u0027  non  illegittima  nel\nsenso che il legislatore, in questo  caso  regionale,  recepisce  per\nrelationem il contenuto delle disposizioni abrogate riproducendolo in\ntal  modo  in  nuove  disposizioni.  La  reviviscenza  sottolinea  la\ntestuale identita\u0027 di vecchie e nuove disposizioni, ma che  rimangono\ncomunque ben distinte». In tal modo, quindi, il Giudice  delle  leggi\nha avuto modo di riconoscere  l\u0027operativita\u0027  della  reviviscenza  di\nnorme di legge abrogate solamente  qualora  sia  una  nuova  legge  a\nprevederla e, in ogni caso,  senza  possibilita\u0027  che  tale  espressa\nreviviscenza possa operare retroattivamente. \n    Il principio della riserva di legge sull\u0027ordinamento giudiziario,\nal fine di garantire e riaffermare l\u0027indipendenza della  magistratura\nda altri poteri dello Stato (in particolare da  quello  esecutivo)  e\nper tutelare sia  i  giudici  ordinari  sia  quelli  speciali,  trova\nnell\u0027art. 108 della Costituzione la sua compiuta formulazione per cui\n«le norme sull\u0027ordinamento giudiziario e su  ogni  magistratura  sono\nstabilite con legge. La legge  assicura  l\u0027indipendenza  dei  giudici\ndelle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di  esse,\ne  degli   estranei   che   partecipano   all\u0027amministrazione   della\ngiustizia». \n    6.4 Alla luce della  riserva  di  legge  espressamente  richiesta\ndalla  Costituzione   per   delimitare   le   materie   e   garantire\nl\u0027indipendente esercizio delle funzioni di cui agli articoli 102 (per\nla magistratura ordinaria) e 103  (per  le  magistrature  speciali  -\nConsiglio di Stato e Corte dei conti), appare quanto mai singolare la\nlettura fornita della Corte di cassazione con la propria sentenza  n.\n30220/2024. \n    Con la citata sentenza n. 30220, la Cassazione  a  Sezioni  unite\nricostruisce i passi delle Sezioni riunite  della  Corte  dei  conti,\ndopo la sentenza della Corte di giustizia europea, le  quali  avevano\ndisapplicato l\u0027art. 23-quater  del  decreto-legge  n.  137/2020,  che\nlimita la giurisdizione della Corte «ai soli  fini  dell\u0027applicazione\ndella normativa nazionale sul  contenimento  della  spesa  pubblica».\nTale   disapplicazione   era   stata   motivata    dalla    affermata\nincompatibilita\u0027 della norma con il diritto europeo,  in  particolare\ncon i principi di effettivita\u0027 ed equivalenza richiamati  dalla  CGUE\nnella sentenza del 13 luglio 2023 (cause C-363/21 e C-364/21). \n    Quest\u0027ultima decisione era stata impugnata dal MEF e  dall\u0027Istat,\nsull\u0027asserita considerazione che la giurisdizione sulla  legittimita\u0027\ndell\u0027inclusione    nell\u0027elenco    Istat    spettasse    al    giudice\namministrativo, lasciando alla Corte dei conti il controllo sui  soli\nprofili di contenimento della spesa pubblica. \n    Sull\u0027effettiva possibilita\u0027 di separazione  di  tali  profili  di\ntutela, va detto che anche la Corte di cassazione, nel suo articolato\nragionamento,  mostra  qualche   contraddizione,   facendo   comunque\nriferimento  al  consolidato  principio   di   «autosufficienza   del\nricorso»,  per  cui  non  vi  e\u0027  necessita\u0027  di  procedere  ad   una\nduplicazione di azioni avverso il medesimo fatto lesivo di  posizioni\nindividuali, anche se non ritiene rilevante il non secondario rischio\ndi un contrasto di giudicati. \n    Un punto fondamentale affermato dalla Corte di cassazione attiene\npoi alla qualificazione dell\u0027atto impugnato:  «occorre  rilevare,  in\nvia  generale,  che  l\u0027inclusione   nell\u0027elenco   Istat   ha   natura\nprovvedimentale, cui si contrappone, in capo agli enti coinvolti, una\nsituazione giuridica soggettiva di interesse legittimo,  ambito  che,\nin quanto tale, ai sensi  dell\u0027art.  7  c.p.a.,  e\u0027  riferibile  alla\ngiurisdizione amministrativa» facendo  riferimento  alla  circostanza\nche: «anteriormente all\u0027intervento operato con l\u0027art. 1,  comma  169,\nlegge n. 228 del 2012  (che  ha  previsto  il  ricorso  alle  Sezioni\nriunite  della  Corte  dei  conti),  il  relativo   contenzioso   era\npacificamente instaurabile innanzi al giudice  amministrativo»  (par.\n15), con la conseguenza che a fronte della «contrazione»  dell\u0027ambito\ndella giurisdizione contabile non  vi  sarebbe  vuoto  di  tutela  in\nquanto «si deve ritenere che si sia,  contestualmente,  riespansa  la\ngiurisdizione del giudice amministrativo» (par 15.3). \n    6.5 L\u0027impostazione seguita dalla  Cassazione  citata  non  appare\nconvincente. Invero, prima del Giudice di legittimita\u0027,  aveva  avuto\nmodo di esprimersi la Corte di giustizia UE, nella pronuncia  del  13\nluglio 2023 (cause C-363/21 e C-364/21), riaffermando i noti principi\nper cui agli Stati membri e\u0027 riconosciuta una certa  discrezionalita\u0027\nnell\u0027organizzazione delle proprie competenze giurisdizionali, purche\u0027\nsia garantito che i diritti  degli  interessati  trovino  una  tutela\nadeguata, piena ed efficace, soprattutto in situazioni  che  incidano\nsu obblighi di bilancio pubblico (principio di effettivita\u0027),  e  che\nil sistema  giurisdizionale  fornisca  agli  interessati  gli  stessi\nstandard di tutela  applicabili  a  situazioni  analoghe  di  diritto\ninterno, evitando disparita\u0027 o trattamenti di sfavore  (principio  di\nequivalenza). \n    Alla luce di tali principi enunciati dalla Corte di giustizia, la\nCassazione ha ritenuto di integrare, in via  pretoria,  il  vuoto  di\ntutela lasciato dall\u0027art. 23-quater del decreto-legge n. 137/2020  e,\nritornando alla situazione antecedente alla novella  legislativa  del\n2012 che ha, nei fatti, abrogato la giurisdizione  amministrativa  in\nmateria, ha affermato che la norma del  2020  «nel  circoscrivere  la\ngiurisdizione della Corte dei conti ai profili  di  spending  review,\nnon pregiudica tale diritto, poiche\u0027  il  giudice  amministrativo  e\u0027\nchiamato  a  occuparsi  di  tutte  le  altre  questioni  legate  alla\nlegittimita\u0027 degli atti amministrativi». \n    6.6 Come si e\u0027 anticipato, la posizione della Corte di cassazione\nnon appare convincente. Oltre a quanto gia\u0027 detto circa la necessita\u0027\ndi una riserva di legge espressa in materia di giurisdizione  e  alla\nnon  reviviscenza  di  norme  abrogate,  la  riconducibilita\u0027   della\ncompetenza della Corte dei conti a  conoscere  (anche)  dello  status\nconseguente all\u0027inserimento nell\u0027elenco Istat  discende  direttamente\ndagli art. 100, comma 2, e art.  103,  comma  2  della  Costituzione,\nnonche\u0027 dall\u0027art. 5, comma 1, della legge  costituzionale  20  aprile\n2012, n. 1 (riguardante le verifiche, preventive e consuntive,  sugli\nandamenti di finanza pubblica). \n    Al  riguardo,  vale  la  pena   di   ricordare   che   la   legge\ncostituzionale introduttiva del principio del  pareggio  di  bilancio\nnella   Carta   costituzionale,   e\u0027   stata   emanata   proprio   in\nconsiderazione dei patti e dei trattati elaborati in seno  all\u0027Unione\neuropea, a cui  l\u0027Italia  ha  sempre  aderito  sin  dalla  loro  fase\ngenetica. In tal senso, la riforma costituzionale del 2012 ha  inteso\ndare esplicita applicazione alla riforma del «Patto di  stabilita\u0027  e\ncrescita» di cui si  stava  in  quel  momento  discutendo  in  ambito\neuropeo e che, il 2 marzo 2012,  porto\u0027  alla  formale  adozione  del\n«Trattato sulla stabilita\u0027, coordinamento  e  governance  nell\u0027unione\neconomica e monetaria «(conosciuto come fiscal compact, letteralmente\n«patto di bilancio»). \n    Le verifiche sui saldi  di  bilancio,  attualmente  svolte  dalla\nCorte dei conti attraverso  il  conto  consolidato  del  bilancio  in\nvirtu\u0027 delle competenze riconosciute dagli articoli 100 e  103  della\nCostituzione,  assolvono  anche  alla  funzione  di  verifica   degli\nequilibri europei e, prima ancora che dei saldi finali  di  bilancio,\nriguardano la corretta perimetrazione soggettiva di tale  conto  che,\ngiova ribadirlo, in virtu\u0027 del rinvio operato dalla legge n. 196/2009\ncoincide con l\u0027elenco elaborato dall\u0027ISTAT sulla base dei piu\u0027  volte\nricordati regolamento (UE) n. 549/2013 e Manual on Government Deficit\nand Debt. \n    Invero,  allo  stato  attuale,   e\u0027   assolutamente   impossibile\nprocedere ad una scissione di valutazioni circa l\u0027attribuzione  dello\nstatus  organismo  appartenente  all\u0027elenco   delle   amministrazioni\npubbliche, rilevante ai  fini  del  conto  consolidato  del  bilancio\nnazionale  ed  effetti  relativi  all\u0027applicazione  delle  norme  sul\ncontenimento della finanza  pubblica,  in  quanto,  per  effetto  del\nrinvio  operato  dalla  legge  n.  196/2009   agli   elenchi   Istat,\ndall\u0027inclusione  nell\u0027elenco  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale\ndiscende   automaticamente    l\u0027assoggettamento    alla    disciplina\nvincolistica recata dalla normativa finanziaria. \n    Diversamente ragionando, si dovrebbe ammettere (come  sembrerebbe\naver fatto la citata Corte  di  cassazione)  la  coesistenza  di  una\ngiurisdizione  speciale  ed  esclusiva  in  materia  di  contabilita\u0027\npubblica assegnata  alla  Corte  dei  conti  e  al  contempo  di  una\ngiurisdizione concorrente, anch\u0027essa speciale, di tipo generale e che\ndiventa principale  e  temporalmente  antecedente,  ed  eventualmente\nassorbente sulla base di parametri di giudizio che  (prescindendo  da\nogni valutazione tecnica circa l\u0027affidabilita\u0027  e  regolarita\u0027  degli\nschemi di bilancio adottati e dei saldi di finanza pubblica  in  essi\nrappresentati)   sono   incentrati   sui   vizi   tipici    dell\u0027atto\namministrativo riconducibili alla incompetenza, all\u0027eccesso di potere\ned alla violazione di legge. \n7.   Illegittimita\u0027   costituzionale    dell\u0027art.    23-quater    del\ndecreto-legge n. 137/2020 per contrasto con  gli  articoli  24,  101,\n104, 111 e 113 della Costituzione. Nel proprio ricorso  introduttivo,\ne poi nella discussione orale, la ricorrente ha esposto una questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale  che,  sia  pure  in  una  prospettiva\ndiversa da quella sin qui esposta,  va  ritenuta  non  manifestamente\ninfondata ed anch\u0027essa rilevante ai fini della decisione. \n    Sotto un  primo  profilo,  anche  a  seguito  dell\u0027impatto  della\ndecisione della CGUE del 13 luglio 2023, la norma contenuta nell\u0027art.\n23-quater  del  decreto-legge  n.  137/2020  che  ha  confermato   la\ngiurisdizione della Corte dei conti in materia di elenchi  Istat  «ai\nsoli   fini   dell\u0027applicazione   della   normativa   nazionale   sul\ncontenimento   della   spesa   pubblica»,   viene    in    contrasto,\nprincipalmente, con gli articoli 24,111 e 113 della Costituzione. \n    Invero, le limitazioni alla  tutela  giurisdizionale  che  l\u0027art.\n23-quater del  decreto-legge  n.  137/2020  determina  comportano  la\nviolazione dei parametri di cui agli articoli 24,  111  e  113  della\nCostituzione poiche\u0027, da un lato, comprimono le  utilita\u0027  ottenibili\nattraverso la  tutela  giurisdizionale  in  relazione  all\u0027inclusione\nnell\u0027elenco Istat e, dall\u0027altro lato, escludono la tutela costitutiva\ngarantita dall\u0027art. 113 della Costituzione. \n    Infatti, l\u0027attivita\u0027 di ricognizione delle  unita\u0027  istituzionali\nfacenti  capo  al  settore  S.13  si  basa  su  profili   di   natura\neminentemente contabile, mentre  le  categorie  giuridiche  hanno  un\nruolo del tutto marginale (se non addirittura nullo) nel processo  di\ncatalogazione. \n    Cio\u0027, in quanto le caratteristiche  del  rapporto  negoziale  che\nlega l\u0027unita\u0027 istituzionale ad altra unita\u0027 istituzionale  rientrante\nnel settore S.13 (e, quindi,  alla  pubblica  amministrazione)  hanno\nrilievo solo in  quanto  a  loro  volta  possono  essere  considerati\nindicatori della riconducibilita\u0027, sul piano contabile,  della  prima\nal medesimo settore della seconda. Ora, se questo e\u0027 l\u0027oggetto  della\nverifica che Istat deve compiere (e non vi e\u0027 dubbio che sia  questo)\ne\u0027  evidente  che  la  relativa  attivita\u0027  sia   del   tutto   priva\ndell\u0027elemento della discrezionalita\u0027  (per  l\u0027appunto,  attivita\u0027  di\nmera   ricognizione,   di   natura   squisitamente   tecnica),    che\ntradizionalmente identifica e delimita l\u0027ambito  della  giurisdizione\namministrativa  sia  rispetto  alla  giurisdizione   ordinaria,   sia\nrispetto alla giurisdizione contabile. \n    E\u0027 forte il richiamo, da tenere  ben  presente,  al  terzo  comma\ndell\u0027art. 113  della  Costituzione  che  detta  un  principio  spesso\ntrascurato, ma assolutamente cogente: spetta al legislatore  indicare\nse e a quale giudice competa il  potere  di  conoscere  della  tutela\ncostitutiva  rispetto  agli  atti  della  pubblica   amministrazione,\nattraverso l\u0027annullamento. \n    Sotto  altro  profilo,  va  altresi\u0027  censurato  il  primo  comma\ndell\u0027art. 23-quater che si pone  chiaramente  in  contrasto  con  gli\narticoli 24, 101,104 e 111 della Costituzione poiche\u0027 il legislatore,\ncosi\u0027  facendo,  ha   sostituito   la   propria   valutazione   sulla\nriconducibilita\u0027  degli  enti   inclusi   nell\u0027elenco   allegato   al\ndecreto-legge tra quelli che concorrono alla determinazione dei saldi\ndi  finanza  pubblica   del   conto   economico   consolidato   delle\namministrazioni pubbliche a quella espressa dalla Corte dei conti con\nsentenze  passate   in   giudicato   determinando,   per   l\u0027effetto,\nun\u0027inammissibile    interferenza    nell\u0027autonomia     del     potere\ngiurisdizionale. \n8.   Illegittimita\u0027   costituzionale    dell\u0027art.    23-quater    del\ndecreto-legge n. 137/2020 per contrasto con  gli  articoli  76  e  77\ndella Costituzione. \n    Infine, si evidenzia il contrasto della norma novellata  con  gli\narticoli 76 e 77, commi 2 e 3, secondo  periodo,  della  Costituzione\nper  l\u0027eterogeneita\u0027  del  suo  contenuto  rispetto  al  decreto   da\nconvertire. \n    Sul punto, vale la pena di ricordare che la modifica dell\u0027art. 11\ndel Codice giustizia contabile, infatti, e\u0027 stata veicolata dall\u0027art.\n23-quater  del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137,   recante\n«ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno\nai  lavoratori  e  alle  imprese,  giustizia  e  sicurezza,  connesse\nall\u0027emergenza  epidemiologica   da   COVID-19»,   reiterativo   della\ndisciplina  dettata  dall\u0027art.  5,  comma  2,  del  decreto-legge  23\nnovembre 2020,  n.  154/2020,  recante  «Misure  finanziarie  urgenti\nconnesse all\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19» abrogata dall\u0027art.\n1, comma 2, della legge 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione, con\nmodifiche, del citato decreto-legge n. 137/2020. \n    Nel ricordare che «ai sensi del secondo comma dell\u0027art. 77  della\nCostituzione,  i  presupposti  per  l\u0027esercizio  senza  delega  della\npotesta\u0027 legislativa da parte del Governo riguardano il decreto-legge\nnella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per\nla materia o per  lo  scopo»  (in  tal  senso,  ex  multis,  sentenza\ncostituzionale  n.  22/2012),  in  questa  sede  vale  la   pena   di\nevidenziare che sia  la  prima  stesura  della  norma  contenuta  nel\ndecreto-legge n. 154/2020 e sia la medesima  versione  riproposta  in\nsede di conversione del decreto-legge n. 137/2020 avevano un evidente\ne chiaro intento di limitare la giurisdizione della Corte  dei  conti\nma senza, peraltro,  avere  un  qualsivoglia  nesso  con  l\u0027emergenza\ndeterminata dalla pandemia scaturita dalla diffusione del COVID-19. \n    Cosi\u0027 facendo,  in  sede  di  conversione  del  decreto-legge  n.\n137/2020 si  e\u0027  proceduto  con  l\u0027inserimento  di  norme  eterogenee\nall\u0027oggetto o alla finalita\u0027 del decreto Covid, spezzando  il  legame\nlogico-giuridico tra la valutazione fatta  dal  Governo  dell\u0027urgenza\ndel provvedere ed i provvedimenti provvisori con forza di  legge,  di\ncui alla norma costituzionale citata. \n    In tal modo,  oltre  a  violare  i  parametri  di  buona  tecnica\nlegislativa individuati dall\u0027art. 15, comma 3, della legge 23  agosto\n1988, n. 400, secondo cui  «i  decreti  devono  contenere  misure  di\nimmediata applicazione e il loro  contenuto  deve  essere  specifico,\nomogeneo e corrispondente al titolo»,  si  e\u0027  proceduto  ad  un  uso\nimproprio  e  non  consentito  del  particolare  potere,  di   natura\neccezionale, attribuito dalla Costituzione al Governo. \n    Infatti, come evidenziato  nella  sentenza n. 22/2012  cit.,  «il\npresupposto del \"caso\" straordinario di necessita\u0027 e urgenza inerisce\nsempre e soltanto al provvedimento inteso  come  un  tutto  unitario,\natto normativo fornito di intrinseca coerenza, anche se articolato  e\ndifferenziato al  suo  interno.  La  scomposizione  atomistica  della\ncondizione di validita\u0027 prescritta  dalla  Costituzione  si  pone  in\ncontrasto con il necessario legame tra il  provvedimento  legislativo\nurgente ed il \"caso\" che  lo  ha  reso  necessario,  trasformando  il\ndecreto-legge in una congerie di norme assemblate  soltanto  da  mera\ncasualita\u0027 temporale». \n    Ne consegue,  quindi,  un  ulteriore  profilo  di  illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 23-quater  del  decreto-legge  n.  137/2020,\nattinente alla fase genetica del procedimento formativo  della  legge\ndi   conversione   di   un   decreto-legge   emanato   nel   contesto\ndell\u0027emergenza pandemica e che nulla ha a che vedere con l\u0027entrata  a\nregime di una norma limitativa della competenza della Corte dei conti\na conosce dell\u0027esatta delimitazione soggettiva  del  conto  economico\nconsolidato  del  bilancio  come  prescritto  dalle   cogenti   norme\neuro-unitarie piu\u0027 volte innanzi ricordate. \n    9. Alla luce di tutto quanto  sin  qui  esposto  e  motivato,  va\npertanto rimessa alla Corte costituzionale, ai  sensi  dell\u0027art.  134\ndella Costituzione, dell\u0027art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio\n1948, n. 1, e dell\u0027art. 23, della legge 11  marzo  1953,  n.  87,  la\nquestione di  legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  23-quater  del\ndecreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137  (inserito  dalla  legge  di\nconversione 18 dicembre 2020, n. 176). \n\n \n                                P.Q.M. \n \n    La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale  in\nspeciale composizione, non definitivamente pronunciando  sul  ricorso\nin epigrafe: \n        dichiara  rilevante  e  non  manifestamente   infondata,   in\nrelazione  agli  articoli  3,  25,  102,  103,  108   e   111   della\nCostituzione,  nonche\u0027  dell\u0027art.  5,  comma  1,  lettera  a),  legge\ncostituzionale 20 aprile 2012, n. 1,  la  questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 23-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020,\nn. 137 (inserito dalla legge di  conversione  18  dicembre  2020,  n.\n176); \n        dichiara  rilevante  e  non  manifestamente   infondata,   in\nrelazione agli articoli 24, 101, 104, 111 e 113  della  Costituzione,\nla  questione  di  legittimita\u0027  costituzionale  del  medesimo   art.\n23-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137; \n        dichiara  rilevante  e  non  manifestamente   infondata,   in\nrelazione agli articoli 76 e 77 della Costituzione, la  questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale del sopramenzionato  art.  23-quater  del\ndecreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137; \n        dispone la sospensione del  presente  giudizio  e  ordina  la\nimmediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. \n    Ordina che a cura della  Segreteria  la  presente  ordinanza  sia\nnotificata alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  ministri  e\ncomunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e  della  Camera\ndei  deputati.  Riserva  alla  decisione  definitiva  ogni  ulteriore\nstatuizione in rito, nel merito ed in ordine alle spese. \n        Cosi\u0027 deciso  in  Roma,  nella  Camera  di  consiglio  del  4\ndicembre 2024. \n \n                       Il Presidente: Coppola \n \n                                                L\u0027estensore: Randolfi","elencoNorme":[{"id":"62419","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"28/10/2020","data_nir":"2020-10-28","numero_legge":"137","descrizionenesso":"introdotti 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