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Impresa e imprenditore - Norme della Provincia autonoma  di\n  Bolzano -  Modifica  alla  legge  provinciale  n.  12  del  1995  -\n  Disciplina dell\u0027affitto di camere ed appartamenti  ammobiliati  per\n  ferie - Previsione che l\u0027attivita\u0027  di  chi  fornisce  servizio  di\n  alloggio  in  non  piu\u0027  di  otto  camere  o  cinque   appartamenti\n  ammobiliati, ubicati in uno stesso edificio non  classificato  come\n  bene strumentale, deve essere esercitata nello stesso  edificio  in\n  cui e\u0027 registrata la residenza  della  persona  o  la  sede  legale\n  dell\u0027impresa esercente l\u0027attivita\u0027. \n- Legge della Provincia di Bolzano 17  giugno  2025,  n.  6  (Riforma\n  Abitare 2025), art. 42, comma 2. \n\n\r\n(GU n. 38 del 17-09-2025)\n\r\n    Ricorso ex art. 127 della  Costituzione  per  il  Presidente  del\nConsiglio dei ministri, (C.F. 80188230587) rappresentato e difeso per\nlegge  dall\u0027Avvocatura  generale  dello  Stato   (C.F.   80224030587)\nags_m2@mailcert.avvocaturastato.it - fax  06/96514000  presso  i  cui\nuffici e\u0027 domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12  contro  la\nProvincia autonoma di Bolzano,  (C.F.  00390090215)  in  persona  del\nPresidente  della  giunta  pro  tempore  per   la   declaratoria   di\nincostituzionalita\u0027  dell\u0027art.  42,  comma  2,  della   legge   della\nProvincia di Bolzano 17 giugno 2025, n. 6, avente ad oggetto «Riforma\nAbitare 2025», pubblicata nel B.U.R. Trentino Alto  Adige  Suppl.  19\ngiugno 2025, n. 5, in relazione all\u0027art. 8, nn. 5, 6 e 20 del decreto\ndel Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.  670,  recante  lo\nstatuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, agli articoli  3,\n41, 42, con riferimento agli  articoli  832  e  seguenti  del  codice\ncivile, 117, secondo comma lettere e) e  l),  della  Costituzione  ed\nagli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione con  riguardo\nagli articoli 49 e 56 Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione  europea\ned alla direttiva 2006/123/CE. \n    L\u0027art. 42,  comma  2,  della  legge  provinciale  n.  6/2025,  ha\nmodificato l\u0027art. 1, comma 1, della 1egge provinciale 11 maggio 1995,\nn. 12, recante la «Disciplina dell\u0027affitto di camere ed  appartamenti\nammobiliati per ferie», stabilendo che l\u0027attivita\u0027  di  chi  fornisce\nservizio di alloggio in non piu\u0027 di sei camere o quattro appartamenti\nammobiliati, ubicati in uno stesso edificio,  non  classificato  come\nbene strumentale, «deve essere esercitata nello  stesso  edificio  in\ncui e\u0027 registrata  la  residenza  della  persona  o  la  sede  legale\ndell\u0027impresa esercente l\u0027attivita\u0027». \n    Detta disposizione appare censurabile per i seguenti motivi: \n        1) Violazione dell\u0027art. 8, nn. 5, 6  e  20  del  decreto  del\nPresidente della Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670,  recante  lo\nstatuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige \n        Al fine  di  cogliere  l\u0027esatta  portata  della  disposizione\nimpugnata e individuare la materia cui ricondurre  la  disciplina  in\nessa contenuta, occorre, in via preliminare,  ricostruire  il  quadro\nnormativo di riferimento in cui essa si inserisce. Cio\u0027 in linea  con\nil   costante   indirizzo   di    codesta    Corte,    secondo    cui\n«nell\u0027individuazione della  materia  cui  ascrivere  una  determinata\nnorma, [...]  occorre  considerarne  ratio,  finalita\u0027  e  contenuti,\ntralasciando aspetti marginali  ed  effetti  riflessi  (ex  plurimis,\nsentenze n. 193 del 2022 e n. 267 del 2022). \n        La disposizione impugnata si  inserisce  nel  contesto  della\nlegge della Provincia di Bolzano 11 maggio 1995, n.  12,  recante  la\ndisciplina dell\u0027affitto di camere  ed  appartamenti  ammobiliati  per\nferie  che  mira  a  regolamentare  e  controllare   l\u0027attivita\u0027   di\naffittacamere  e  appartamenti  per  ferie,  garantendo  standard  di\nqualita\u0027 e sicurezza attraverso la classificazione e la procedura  di\navvio dell\u0027attivita\u0027. \n        La disposizione censurata, nella misura in cui ha  introdotto\nl\u0027obbligo, per l\u0027affitto di camere  ed  appartamenti  ammobiliati  in\nquestione, di esercitare  l\u0027attivita\u0027  esclusivamente  nel  luogo  di\nresidenza o sede legale del locatore, interviene  in  un  ambito  non\ncontemplato tra le materie di competenza legislativa della  Provincia\nautonoma di Bolzano richiamate dall\u0027art. 8 del decreto del Presidente\ndella Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante lo statuto  speciale\ndella Regione Trentino-Alto Adige. \n        La   nuova   disciplina   non   riguarda   ne\u0027   la   materia\ndell\u0027urbanistica e dei piani regolatori, ne\u0027 la tutela del  paesaggio\ndi cui ai nn. 5 e 6 dell\u0027art. 8 dello Statuto. \n        La norma  censurata  non  riguarda  nemmeno  la  materia  del\nturismo, per come intesa dal n. 20  dell\u0027art.  8  dello  Statuto,  in\nquanto  introduce  un  precetto  che  in  via  principale  limita  il\ngodimento del diritto dominicale, determinando un impatto sul turismo\ndel tutto marginale se non addirittura simbolico. \n        Inoltre, con riguardo  all\u0027ambito  del  turismo,  proprio  in\nrelazione alle locazioni turistiche brevi,  codesta  Corte  ha  avuto\ngia\u0027 occasione di affermare  che  «gli  aspetti  turistici  anche  di\nqueste ultime  ricadono  nella  competenza  residuale  delle  Regioni\n(sentenza n. 80 del 2012)» (sentenza n. 84 del  2019)  e  comprendono\ntutti gli adempimenti amministrativi, purche\u0027 precedenti  ed  esterni\nal contratto in quanto tale  [....],  che  siano  utili  al  fine  di\n«creare una mappa del rilevante nuovo fenomeno della  concessione  in\ngodimento a turisti di immobili di  proprieta\u0027  a  prescindere  dallo\nsvolgimento di un\u0027attivita\u0027 imprenditoriale, e cio\u0027 al fine  precipuo\ndi esercitare al meglio le proprie funzioni di promozione,  vigilanza\ne  controllo  sull\u0027esercizio  delle  attivita\u0027  turistiche»   (ancora\nsentenza n. 84 del 2019 e n. 94 del 2024) (enfasi aggiunta). \n        Alla luce di quanto precede  appare  evidente  che  la  norma\ncensurata non costituisce una mera prescrizione amministrativa  volta\nalla  gestione  dei  flussi  turistici  nell\u0027ambito  del   territorio\nprovinciale,  mentre  interviene  in  modo  invasivo   sull\u0027autonomia\nnegoziale. \n        Il primo comma del  medesimo  art.  8  dello  Statuto  impone\ninoltre che nelle materie indicate da tale disposizione «le  province\nhanno la  potesta\u0027  di  emanare  norme  legislative  entro  i  limiti\nindicati dall\u0027art. 4». \n        Detta ultima disposizione precisa a sua volta che la potesta\u0027\nlegislativa deve essere esercitata in armonia con la Costituzione e i\nprincipi  dell\u0027ordinamento  giuridico  della  Repubblica  e  con   il\nrispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali  -\ntra  i  quali  e\u0027  compreso  quello  della  tutela  delle   minoranze\nlinguistiche locali - nonche\u0027 delle norme fondamentali delle  riforme\neconomico-sociali della Repubblica. \n        L\u0027imposizione   del   vincolo   dell\u0027obbligo   di   residenza\nnell\u0027edificio in cui sono affittate  le  camere  e  gli  appartamenti\nammobiliati per ferie, per la persona fisica o di stabilimento  della\nsede legale, se l\u0027attivita\u0027 viene svolta da  un\u0027impresa,  costituisce\nuna  modificazione  della  disciplina  codicistica   dell\u0027affitto   e\nconfligge manifestamente con i  principi  dell\u0027ordinamento  giuridico\ndella Repubblica. \n        La norma censurata dispone  quindi  in  materie  (ordinamento\ncivile e tutela della concorrenza)  non  attribuite  alla  competenza\ndell\u0027Ente  provinciale,  ma  riservate  alla   competenza   esclusiva\nstatale. \n        2) Violazione all\u0027art. 117, secondo comma, lettere  e)  e  l)\ndella Costituzione. \n        L\u0027art. 42, comma 2 della legge provinciale n. 6/2025 viola la\ncompetenza  statale  esclusiva  in  materia  di  «concorrenza»  e  di\n«ordinamento civile» di cui all\u0027art. 117, secondo comma, lettere e) e\nl), della Costituzione. \n        La norma censurata limita infatti fortemente la  possibilita\u0027\nper i (soli) proprietari di  immobili  della  Provincia  autonoma  di\nBolzano  di  godere   appieno   del   proprio   diritto   dominicale,\nconcedendone l\u0027uso a terzi per finalita\u0027 turistiche a prescindere dal\nluogo di residenza o sede  legale,  come  pacificamente  avviene  nel\nresto d\u0027Italia. \n        Tutto  cio\u0027  nonostante  che  il  contenuto  del  diritto  di\nproprieta\u0027,  tra  cui  la  scelta  di  sfruttare  economicamente   le\npotenzialita\u0027 offerte da un bene anche in forma non  imprenditoriale,\nrientra pacificamente nella materia  dell\u0027ordinamento  civile,  posto\nche l\u0027art. 832 del codice civile stabilisce in termini  generali  che\nil proprietario «ha diritto di godere e disporre delle cose  in  modo\npieno ed esclusivo, entro i limiti e con l\u0027osservanza degli  obblighi\nstabiliti dall\u0027ordinamento giuridico». \n        Codesta Corte ha piu\u0027 volte affermato che, nelle  materie  di\ncompetenza  legislativa  regionale  residuale   o   concorrente,   la\nregolamentazione statale, in  forza  dell\u0027art.  117,  secondo  comma,\nlettera l) della Costituzione, pone un limite diretto ad evitare  che\nla norma regionale incida su un principio di ordinamento civile. \n        E\u0027  stato  infatti  precisato  che  l\u0027esigenza  di  garantire\nl\u0027uniformita\u0027 nel territorio nazionale delle regole  fondamentali  di\ndiritto che,  nell\u0027ambito  dell\u0027ordinamento  civile,  disciplinano  i\nrapporti giuridici fra privati, deve ritenersi una  esplicazione  del\nprincipio costituzionale di eguaglianza (C. Cost. sentenze n. 189, n.\n95; n. 24 del 2007 e n. 369 del 2008). \n        Nel caso  in  esame,  la  specifica  norma  censurata  incide\ndirettamente sul rapporto civilistico costringendo il proprietario di\nuna camera o di un appartamento ammobiliato da concedere  in  affitto\nper ferie a stabilire la propria residenza o la propria  sede  legale\nin cui si trova il bene da locare. \n        3) Violazione degli articoli 3 e 42 della Costituzione. \n        La norma  provinciale  censurata  determina  una  limitazione\nirragionevole, sproporzionata e  sostanzialmente  ingiustificata  del\ndiritto  del  proprietario   di   disporre   del   proprio   immobile\nconcedendone il  godimento  a  terzi  per  fini  turistici  e  quindi\ncontrasta con l\u0027art. 3 della Costituzione, in riferimento ai principi\ndi ragionevolezza e proporzionalita\u0027, potendosi  dubitare  sia  della\nsua intrinseca razionalita\u0027, sia dell\u0027esistenza  di  una  connessione\nrazionale tra il mezzo apprestato e l\u0027obiettivo perseguito. \n        E\u0027 ben vero che l\u0027art. 42, comma 2 della Costituzione prevede\nche la proprieta\u0027 privata e\u0027 riconosciuta e  garantita  dalla  legge,\n«che ne determina i modi di acquisto, di godimento e  i  limiti  allo\nscopo di assicurarne la funzione sociale»,  ma  l\u0027art.  42,  comma  2\ndella legge provinciale n. 6/2025, sembra provocare una  compressione\nsproporzionata e non motivata delle facolta\u0027 dominicali,  ostacolando\nl\u0027utilizzo   dell\u0027immobile   per   finalita\u0027   altrimenti    conformi\nall\u0027ordinamento giuridico  vigente,  in  assenza  di  una  comprovata\nesigenza imperativa di interesse generale che ne  possa  giustificare\nla limitazione. \n        Cio\u0027 in quanto, nel territorio della  Provincia  autonoma  di\nBolzano  viene  vietata  la  locazione  di  camere   e   appartamenti\nammobiliati per ferie con riferimento a tutti gli immobili nei  quali\nil proprietario non dimostri di avere stabilito la propria residenza,\nse persona fisica, o la sede legale, se persona giuridica. \n        Il suddetto  divieto  di  utilizzazione  degli  immobili  per\nattivita\u0027 che sarebbero altrimenti liberamente consentite su tutto il\nresto del territorio  nazionale,  oltre  a  determinare  un  evidente\ndisparita\u0027 di  trattamento  tra  soggetti  appartenenti  al  medesimo\nordinamento giuridico, solo a causa del territorio provinciale in cui\nsono stanziati, risulta essere stato disposto in carenza di una reale\ne dimostrata attinenza ed incidenza rispetto  all\u0027interesse  generale\nal buon uso del territorio e degli spazi abitativi. \n        Sul punto si osserva che, sebbene un obbligo  di  motivazione\ndella legge non sia  chiaramente  enunciato  nel  nostro  ordinamento\ngiuridico,  codesta  Corte  ha  evidenziato  la  necessita\u0027  che   il\nsacrificio di diritti  costituzionalmente  tutelati  (come  e\u0027  nella\npresente vicenda quello di proprieta\u0027) sia operato per finalita\u0027  che\ndevono essere «illustrate in dettaglio» e che dal disegno complessivo\ndel  provvedimento   legislativo   deve   emergere   la   «necessaria\nprevalenza» delle esigenze di interesse pubblico «sui diritti oggetto\ndi  bilanciamento»,  nei  cui  confronti  si  effettuano   interventi\nincisivi (C. Cost. 30 aprile 2015 n. 70). \n        La legge provinciale n. 6/2025 omette tuttavia  di  enunciare\nle specifiche ragioni della scelta effettuata ed il testo  precettivo\nnon esplicita  in  alcuna  sua  parte  le  finalita\u0027  dell\u0027intervento\nnormativo, anche perche\u0027 si presenta come un insieme  disorganico  di\nprescrizioni emendative di  svariate  leggi  preesistenti,  che  sono\naccomunate dal fatto di attenere, sotto diversi profili, all\u0027uso  del\nterritorio per finalita\u0027 lato sensu abitative. \n        La tecnica normativa utilizzata, al di la\u0027  del  generico  ed\nonnicomprensivo titolo apposto alla legge provinciale n. 6/2025,  non\nconsente del resto di coglierne una ispirazione unitaria. \n        Men che meno e\u0027 dato cogliere il nesso  tra  la  compressione\ndel diritto  dominicale  di  un  numero  indeterminato,  ma  comunque\nlimitato,  di  esercenti  l\u0027attivita\u0027  di   affitto   di   camere   e\nappartamenti  ammobiliati  e  la  soddisfazione  delle  esigenze   di\ninteresse  generale  connesse  al  miglioramento   della   situazione\nabitativa del territorio della Provincia di Bolzano. \n        Secondo i dati ISTAT del censimento permanente  divulgati  il\n14 aprile 2025, ma riferiti  alla  data  del  31  dicembre  2023  nel\nterritorio della Provincia di Bolzano risultavano 537.533  residenti,\nperaltro in aumento rispetto al 2022 di  3.386  individui,  e  questo\ndato si presta, se  non  a  smentire,  quantomeno  a  non  comprovare\nl\u0027esistenza di una forte crisi abitativa in atto. \n        Ne\u0027 risulta alcuna giustificazione di tipo quantitativo utile\na supportare la conclusione per la  quale  il  divieto  di  esercizio\ndelle attivita\u0027 ricettive extralberghiere in esame potrebbe  produrre\napprezzabili conseguenze  favorevoli  nel  senso  dell\u0027aumento  della\ndisponibilita\u0027 di alloggi a livello provinciale e, quindi, della  sua\ncoerenza e proporzionalita\u0027 rispetto alla soddisfazione  di  esigenze\nimperative di interesse pubblico. \n        La nostra Costituzione dispone che «la proprieta\u0027 privata  e\u0027\nriconosciuta e garantita dalla legge» (art. 42,  secondo  comma),  in\narmonia peraltro con un principio generalmente  condiviso  e  sancito\nanche  nell\u0027art.  17  della  Dichiarazione  universale  dei   diritti\ndell\u0027uomo, approvata alla unanimita\u0027  da  tutti  gli  Stati  aderenti\nall\u0027ONU, secondo  cui:  «ogni  individuo  ha  diritto  di  avere  una\nproprieta\u0027 personale o in comune con  altri.  Nessun  individuo  puo\u0027\nessere arbitrariamente privato della sua proprieta\u0027». \n        Non  e\u0027   consentito   percio\u0027   al   legislatore   ordinario\nintervenire liberamente su tale posizione soggettiva, che puo\u0027 essere\nlegittimamente  compressa  sol  quando  lo  esiga  il  limite   della\n«funzione sociale», considerato nello stesso precetto  costituzionale\npoc\u0027anzi ricordato: funzione sociale, la quale esprime, accanto  alla\nsomma dei poteri attribuiti al proprietario  nel  suo  interesse,  il\ndovere di partecipare alla soddisfazione di interessi  generali,  nel\nche si sostanzia la nozione stessa del  diritto  di  proprieta\u0027  come\nviene modernamente intesa e  come  e\u0027  stata  recepita  dalla  nostra\nCostituzione. (C. Cost. n. 108 del 1986). \n        Con la sentenza n. 352 del 2001, codesta Corte  ha  affermato\nche «L\u0027incidenza sulla competenza regionale del  limite  del  diritto\nprivato non  opera  [...]  in  modo  assoluto,  in  quanto  anche  la\ndisciplina  dei  rapporti  privatistici  puo\u0027   subire   un   qualche\nadattamento, ove questo risulti in stretta connessione con la materia\ndi competenza regionale e risponda al criterio di ragionevolezza, che\nvale a soddisfare il rispetto del richiamato principio di eguaglianza\n(sentenze n. 441 del 1994 e n. 35 del 1992)». \n        Le condizioni imprescindibili, per giustificare  l\u0027intervento\nregionale sono, dunque: 1) la sua marginalita\u0027, 2) la connessione con\nuna materia di competenza regionale e 3) il rispetto del principio di\nragionevolezza. \n        Nel caso di specie, a  difettare  e\u0027  anche  la  marginalita\u0027\ndell\u0027intervento perche\u0027 la norma scrutinata non prevede  adattamenti,\nintegrazioni o specificazioni della disciplina statale,  ma  ad  essa\nderoga  in  relazione  a  un  profilo  fondamentale  dell\u0027ordinamento\ncivile, che e\u0027 quello della liberta\u0027 negoziale. (C. Cost. n. 283  del\n2016). \n        4) Violazione degli articoli 3 e 41 della Costituzione \n        La limitazione del diritto del proprietario  nella  locazione\ndei beni immobili di cui all\u0027art. 42, comma 2 della legge provinciale\nn. 6/2025 refluisce anche in un\u0027illegittima compressione del  diritto\ndi iniziativa privata, posto che le attivita\u0027 turistico-ricettive  in\nquestione possono essere esercitate anche in  forma  imprenditoriale,\ncon conseguente restringimento del principio di  eguaglianza  di  cui\nall\u0027art.  3  della  Costituzione  e  della  liberta\u0027  di   iniziativa\neconomica privata tutelata dall\u0027art. 41 della Costituzione, senza che\nsi evincano le concrete ragioni per le quali lo svolgimento di  dette\nattivita\u0027 in un luogo in cui l\u0027operatore non ha  la  residenza  o  la\nsede legale si porrebbe «in contrasto con  l\u0027utilita\u0027  sociale  o  in\nmodo da recare danno alla salute, all\u0027ambiente, alla sicurezza,  alla\nliberta\u0027, alla dignita\u0027 umana». \n        Secondo la costante giurisprudenza di codesta  Corte,  e\u0027  in\ngenere  possibile  una  compressione  della   liberta\u0027   d\u0027iniziativa\neconomica privata solo «allorche\u0027 l\u0027apposizione di limiti  di  ordine\ngenerale al suo esercizio corrisponda, oltre che alla  protezione  di\nvalori primari attinenti alla persona umana, come  sancito  dall\u0027art.\n41, comma secondo, Cost., all\u0027utilita\u0027 sociale» (sentenza n. 150  del\n2022; nello stesso senso, ex plurimis, sentenze n. 151 e  n.  47  del\n2018, n. 16 del 2017; n. 56 del 2015 e n. 137 del 2024). \n        Nel caso  di  specie  appare  evidente  che  la  disposizione\nprovinciale, per come formulata, non risulta in alcun modo  orientata\nalla cura dei superiori interessi indicati da codesto giudice. \n        5) Violazione degli articoli 11, 41 e 117 della  Costituzione\n49 e  56  Trattato  sul  funzionamento  dell\u0027Unione  europea  e  alla\ndirettiva 2006/123/CE \n        La disposizione censurata  introduce  anche  una  restrizione\ndell\u0027accesso  al  mercato  e   una   potenziale   distorsione   della\nconcorrenza, con effetti discriminatori tra  operatori  economici  in\ncondizioni oggettivamente equivalenti. \n        Il vincolo localizzativo assoluto  introdotto  dall\u0027art.  42,\ncomma 2, della legge provinciale n. 6/2025 si pone in violazione  dei\nprincipi di diritto europeo sulla liberta\u0027 di  stabilimento,  sanciti\ndall\u0027art. 49 e 56 Trattato sul funzionamento  dell\u0027Unione  europea  e\ndalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,\ndel 12  dicembre  2006  e  quindi  degli  articoli  11  e  117  della\nCostituzione,  dato   che   restringe   irragionevolmente   l\u0027accesso\nall\u0027attivita\u0027 economica escludendo i  soggetti  non  residenti  o  in\ncondizione  di   domicilio   diverso,   senza   una   giustificazione\nproporzionata ispirata da un motivo imperativo di interesse generale. \n        La disposizione censurata contrasta  infine  con  l\u0027art.  41,\nprimo e secondo comma  della  Costituzione,  perche\u0027  si  traduce  in\nun\u0027istanza  protezionistica  che   determina   un\u0027indebita   barriera\nall\u0027ingresso nel mercato, senza peraltro essere  riconducibile  a  un\nmotivo di utilita\u0027 sociale o a un interesse della collettivita\u0027. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Voglia   codesta   ecc.ma   Corte   dichiarare   l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 42, comma 2, della legge della Provincia  di\nBolzano 17 giugno 2025, n. 6,  avente  ad  oggetto  «Riforma  Abitare\n2025», pubblicata nel B.U.R. Trentino-Alto  Adige  Suppl.  19  giugno\n2025, n. 5, in relazione all\u0027art. 8, nn. 5, 6 e 20  del  decreto  del\nPresidente della Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670,  recante  lo\nstatuto speciale della Regione Trentino- Alto Adige, agli articoli 3,\n41, 42, con riferimento agli  articoli  832  e  seguenti  del  codice\ncivile, 117, secondo comma lettere e) e l) della Costituzione ed agli\narticoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione con riguardo  agli\narticoli 49 e 56 Trattato sul funzionamento  dell\u0027Unione  europea  ed\nalla direttiva 2006/123/CE. \n    Con l\u0027originale notificato del ricorso si depositano: \n        1. estratto della  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  4\nagosto 2025; \n        2. copia della legge regionale impugnata; \n        3. rapporto del Dipartimento degli affari regionali. \n    Con ogni salvezza. \n        Roma, 6 agosto 2025 \n \n                   L\u0027Avvocato dello Stato: Aiello","elencoResistenti":[{"nominativo":"Provincia autonoma di Bolzano","contenzioso":"","deposito_cost":"15/09/2025"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"000035","articolo_legge":"42","data_legge":"17/06/2025","data_nir":"2025-06-17","numero_legge":"6","comma":"2","denominazione_legge":"legge della Provincia autonoma di Bolzano","denominazione_nesso":"modificativo dell\u0027","denominazione_attributo":"","id":"24893","unique_identifier":""},{"codice_legge":"000035","articolo_legge":"1","data_legge":"11/05/1995","data_nir":"1995-05-11","numero_legge":"12","comma":"1","denominazione_legge":"legge della Provincia autonoma di Bolzano","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24944","unique_identifier":""}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"33526","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"3","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33527","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"11","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33532","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"41","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33528","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"41","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33529","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"42","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33530","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33531","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33533","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33535","tipo_legge":"stta","descrizione_costit":"Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"8","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33538","tipo_legge":"cc","descrizione_costit":"codice civile","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"832","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33539","tipo_legge":"000049","descrizione_costit":"Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"49","comma":"","descrizione_nesso":""},{"id_parametro":"33540","tipo_legge":"000049","descrizione_costit":"Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"56","comma":"","descrizione_nesso":""},{"id_parametro":"33541","tipo_legge":"000001","descrizione_costit":"direttiva CE","data":"12/12/2006","data_nir":"2006-12-12","numero_parametro":"123","articolo_impugnato":"","comma":"","descrizione_nesso":""}]}}"
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