GET https://cc.strategiedigitali.net/scheda-ordinanza/2025/170

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D.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 170 ORDINANZA (Atto di promovimento) 07 luglio 2025\n\r\nOrdinanza del 7 luglio 2025 del Tribunale di Firenze nel procedimento\npenale a carico di M. D.. \n \nProcesso penale - Udienza di comparizione predibattimentale a seguito\n  di citazione  diretta  -  Assenza  dell\u0027imputato  -  Remissione  di\n  querela - Provvedimenti del giudice - Mancata previsione che, se le\n  ricerche dell\u0027imputato ex art. 420-bis, comma 5,  cod.  proc.  pen.\n  hanno dato esito negativo, nel caso di  intervenuta  remissione  di\n  querela, il giudice emette sentenza di non luogo  a  procedere  per\n  estinzione del reato per remissione di querela  (anziche\u0027  sentenza\n  di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza  del\n  processo da parte dell\u0027imputato), senza condanna del  querelato  al\n  pagamento delle spese del procedimento. \nIn subordine:   Processo   penale   -   Udienza    di    comparizione\n  predibattimentale  a  seguito  di  citazione  diretta   -   Assenza\n  dell\u0027imputato - Remissione di querela - Provvedimenti del giudice -\n  Ipotesi  in  cui  l\u0027imputato,  per  quanto  non  a  conoscenza  del\n  processo, abbia avuto notizia  formale  del  procedimento  in  fase\n  d\u0027indagine - Mancata previsione che, se le  ricerche  dell\u0027imputato\n  ex art.  420-bis,  comma  5,  cod.  proc.  pen.  hanno  dato  esito\n  negativo, nel caso di intervenuta remissione di querela, il giudice\n  emette sentenza di non luogo a procedere per estinzione  del  reato\n  per  remissione  di  querela  (anziche\u0027  sentenza  di  non  doversi\n  procedere per mancata conoscenza della  pendenza  del  processo  da\n  parte dell\u0027imputato). \nIn ulteriore subordine: Processo penale  -  Udienza  di  comparizione\n  predibattimentale  a  seguito  di  citazione  diretta   -   Assenza\n  dell\u0027imputato - Remissione di querela - Provvedimenti del giudice -\n  Mancata previsione  che,  se  le  ricerche  dell\u0027imputato  ex  art.\n  420-bis, comma 5, cod. proc. pen. hanno dato  esito  negativo,  nel\n  caso  di  intervenuta  remissione  di  querela,  il  giudice  possa\n  emettere sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato\n  per  remissione  di  querela  (anziche\u0027  sentenza  di  non  doversi\n  procedere per mancata conoscenza della  pendenza  del  processo  da\n  parte dell\u0027imputato), senza condanna  del  querelato  al  pagamento\n  delle spese del procedimento, qualora l\u0027importo di tali spese renda\n  manifestamente  irragionevole  la   prosecuzione   delle   ricerche\n  dell\u0027imputato. \n- Codice  penale,  art.  155;  codice  di  procedura  penale,   artt.\n  420-quater, comma 1, e 554-bis, comma 2,  (e,  in  subordine,  art.\n  554-ter, comma 1, del medesimo codice). \n\n\r\n(GU n. 38 del 17-09-2025)\n\r\n \n                        TRIBUNALE DI FIRENZE \n                        Prima sezione penale \n \n    Il Giudice, dr Franco Attina\u0027, nel procedimento sopra indicato  a\ncarico di D               M                ,  nata  in               \nil                (C.U.I.                ); \n    - difesa d\u0027ufficio dall\u0027avv. Andrea Caniato del Foro di Firenze; \n    imputata del seguente reato: \n    Del delitto p. e p. dagli articoli 56, 110, 624-625 n. 4 e  8-bis\nc.p., perche\u0027, al fine di trarre ingiusto profitto, all\u0027interno della\ntramvia di Firenze, in concorso con una complice  ignota,  dopo  aver\ncircondato                sfilando dalla  sua  borsa  due  portafogli\n(con all\u0027interno carte di credito e la somma di euro 80,00),  compiva\natti idonei e diretti in  modo  non  equivoco  ad  impossessarsi  dei\nsuddetti beni, non riuscendo nell\u0027intento perche\u0027  la  vittima,  poco\ndopo, si accorgeva della condotta delle due donne inseguendole  fuori\ndal mezzo, ed infine bloccandole. \n    Con l\u0027aggravante della destrezza e dell\u0027aver  commesso  il  fatto\nall\u0027interno di un mezzo di trasporto. \n    Fatto commesso in Firenze il 4 luglio 2023 \n    sentite le parti all\u0027udienza odierna premesso che: \n      - con decreto del pubblico ministero emesso il 19 dicembre 2023\nD                 M                era  citata  a  giudizio  per   un\ntentato furto aggravato ai sensi dell\u0027art. 625 comma 1 n. 4  e  8-bis\ncodice penale in ipotesi commesso il 4 luglio 2023; \n      - all\u0027udienza  predibattimentale  del  19  maggio  2025  -  non\ncomparsa l\u0027imputata  -  il  giudice  rilevava  l\u0027insussistenza  delle\ncondizioni per procedere in assenza della medesima: la prevenuta  non\naveva ricevuto la notifica del decreto di citazione a mani proprie  o\na mezzo di persona espressamente delegata e non  aveva  rinunciato  a\npresenziare, ne\u0027 sussistevano elementi per  ritenere  che  la  stessa\navesse  effettiva  conoscenza  della  pendenza  del  processo  e  che\nl\u0027assenza fosse dovuta  ad  una  scelta  consapevole;  al  contrario,\nplurimi  elementi  deponevano  nel  senso  che  la   predetta   fosse\ninconsapevole della  pendenza  del  processo:  era  assistita  -  fin\ndall\u0027inizio del procedimento - da  un  difensore  d\u0027ufficio,  che  in\napposita  memoria  riferiva  di  non  avere  avuto  contatti  con  la\nmedesima; all\u0027epoca dei fatti,  in  sede  d\u0027identificazione,  si  era\nrifiutata di  eleggere  un  domicilio  ai  fini  delle  notifiche  (o\ncomunque non era stata in grado di eleggere un  domicilio),  per  cui\ntutte le notifiche erano avvenute presso il difensore;  nessun  altro\natto aveva coinvolto successivamente la prevenuta personalmente; \n      -  alla  stessa  udienza  del  19  maggio   2025   la   persona\noffesa                ,   comparsa   personalmente,   dichiarava   di\nrimettere la querela; \n      - il giudice ai sensi  dell\u0027art.  420-bis  comma  5  codice  di\nprocedura penale - richiamato dall\u0027art. 554-bis  comma  2  codice  di\nprocedura penale - rinviava l\u0027udienza e disponeva che il  decreto  di\ncitazione a  giudizio  e  il  verbale  d\u0027udienza  fossero  notificati\nall\u0027imputata personalmente ad opera della polizia giudiziaria, previe\nricerche; \n      - all\u0027udienza odierna  si  prendeva  atto  dell\u0027esito  negativo\ndelle  ricerche  effettuate  dalla  Polizia  Giudiziaria;  le   parti\nillustravano quindi le proprie  conclusioni,  chiedendo  pronunciarsi\nsentenza ex art. 420-quater c.p.p.; \n    rilevato che: \n      A) il reato contestato all\u0027imputata e\u0027 procedibile  a  querela:\nnon e\u0027 infatti contestata alcuna delle  circostanze  che  rendono  il\ndelitto di furto (tentato) procedibile d\u0027ufficio; \n      B)  la  persona  offesa,  che  in  data  4  luglio  2023  aveva\npresentato regolare querela, in data 19 maggio  2025  ha  rimesso  la\nquerela; \n      C) ai sensi dell\u0027art. 152 codice penale nei  reati  punibili  a\nquerela della persona offesa, la remissione  estingue  il  reato;  il\nsuccessivo art. 155 codice  penale  prevede  che  la  remissione  non\nproduce effetto se il  querelato  l\u0027ha  espressamente  o  tacitamente\nricusata; \n      D)  secondo  la  consolidata  giurisprudenza  di  legittimita\u0027,\nperche\u0027 la omessa  comparizione  in  udienza  del  querelato  integri\nmancanza di \"ricusa\" idonea per la pronuncia di estinzione del  reato\nper tale causa, e\u0027 necessario che il querelato sia posto a conoscenza\ndell\u0027avvenuta remissione della querela o posto in grado di conoscerla\n(cfr. Cass. Sez.  Un.  ,  Sentenza  n.  27610  del  25  maggio  2011;\nsuccessivamente, in senso conforme, Cass. Sez. 2, Sentenza  n.  40552\ndel 21 maggio 2013 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 48272 dell\u002711 novembre\n2022); \n      E) nell\u0027attuale processo l\u0027imputata, non comparsa in udienza  e\ncon ogni probabilita\u0027 non a conoscenza della pendenza  del  processo:\nnon e\u0027 conseguentemente a conoscenza neppure della citata  remissione\ndi querela ne\u0027 e\u0027 in condizione di conoscerla; \n      F) alla stregua della citata giurisprudenza, questo giudice non\npotrebbe quindi emettere  sentenza  di  non  luogo  a  procedere  per\nl\u0027estinzione del reato per  remissione  di  querela;  stante  l\u0027esito\nnegativo delle ricerche, dovrebbe viceversa emettere sentenza di  non\ndoversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del  processo\nda parte dell\u0027imputata; \n      G) pare  tuttavia  necessario  il  pronunciamento  della  Corte\ncostituzionale  in  ordine  alla  legittimita\u0027  costituzionale  delle\ndisposizioni dell\u0027art. 155 codice penale e degli articoli  420-quater\ne 554-bis codice di procedura penale (e in subordine 554-ter  c.p.p.)\nnella parte in cui non  prevedono  che  nel  caso  di  remissione  di\nquerela il giudice, se le  ricerche  dell\u0027imputato  ex  art.  420-bis\ncomma 5 codice di procedura penale hanno dato esito negativo,  emetta\nsentenza di non luogo  a  procedere  per  estinzione  del  reato  per\nremissione di querela, senza  condanna  del  querelato  al  pagamento\ndelle spese del procedimento; in subordine, delle citate norme, per i\ncasi in cui l\u0027imputato - per quanto non a conoscenza  della  pendenza\ndel processo - abbia avuto notizia formale del procedimento  in  fase\nd\u0027indagine, nella parte in cui dette norme non prevedono che nel caso\ndi intervenuta remissione di querela il giudice  emetta  sentenza  di\nnon luogo a procedere per estinzione  del  reato  per  remissione  di\nquerela; in ulteriore subordine, nella parte in cui non prevedono che\nnel caso di  intervenuta  remissione  di  querela  il  giudice  possa\nemettere sentenza di non luogo a procedere per estinzione  del  reato\nper remissione di querela, senza condanna del querelato al  pagamento\ndelle spese del procedimento, qualora l\u0027importo di tali  spese  renda\nmanifestamente   irragionevole   la   prosecuzione   delle   ricerche\ndell\u0027imputato. \n    cio\u0027 premesso, \n \n                               Osserva \n \n    1. Rilevanza delle questioni \n    1.1 L\u0027imputata, cui e\u0027 ascritto un reato procedibile  a  querela,\nnon risulta a conoscenza della pendenza del processo  e  le  ricerche\ndisposte ai sensi dell\u0027art. 420-bis codice di procedura penale  hanno\navuto esito negativo. \n    In base alle norme qui censurate, questo giudice - pur  a  fronte\ndella remissione della querela da parte della persona  offesa  -  non\npotrebbe pronunciare sentenza di non luogo a procedere per estinzione\ndel reato, posto che  l\u0027imputata  non  e\u0027  consapevole  della  citata\nremissione ne\u0027 e\u0027 stata posta in  condizioni  di  conoscerla;  stante\nl\u0027impossibilita\u0027 di  procedere  in  assenza,  lo  scrivente  dovrebbe\npercio\u0027 emettere  ex  art.  420-quater  codice  di  procedura  penale\nsentenza di  non  doversi  procedere  per  mancata  conoscenza  della\npendenza del processo da parte dell\u0027imputata  e  cosi\u0027  disporre  tra\nl\u0027altro le ricerche dell\u0027imputata da parte della polizia  giudiziaria\n(e, nel caso di  rintraccio  la  notifica  della  sentenza)  fino  al\ndecorso del termine di cui all\u0027art. 159 comma 4  c.p.,  nel  caso  di\nspecie quindi fino al 4 novembre 2036 (13 anni e 4 mesi  dal  momento\ndel fatto, posto che il termine ordinario di prescrizione e\u0027 di  anni\n6 e mesi 8; secondo altra tesi  il  termine  di  13  anni  e  4  mesi\ndovrebbe  computarsi   dall\u0027ultimo   atto   interruttivo   e   quindi\ndecorrerebbe il 19 aprile 2037). \n    1.2 Ove viceversa taluna delle questioni qui sollevate -  in  via\nprincipale o in via  subordinata  -  fosse  accolta,  si  potrebbe  e\ndovrebbe  emettere  una  sentenza  di  non  luogo  a  procedere   per\nestinzione del reato: il reato contestato e\u0027 procedibile a querela  e\nla persona offesa ha rimesso la querela. \n    1.3 Quanto alla prima  questione  subordinata,  si  deve  inoltre\nrilevare che in data 4 luglio 2023 l\u0027imputata, nell\u0027immediatezza  dei\nfatti a lei ascritti, era identificata dalla Polizia Giudiziaria, che\ncon riguardo all\u0027ipotesi  di  reato  ora  in  esame  la  invitava  ad\neleggere un domicilio e a nominare un difensore di fiducia,  oltre  a\nfornirle gli  avvisi  di  legge;  contestualmente  la  prevenuta  era\noggetto di perquisizione personale (con esito negativo); \n    L\u0027imputata, dunque, in fase d\u0027indagine aveva formale notizia  del\nprocedimento a suo carico. \n    1.4 Quanto alla seconda questione subordinata, si  deve  rilevare\nche dagli atti del procedimento  non  risultano  spese  di  giustizia\nparticolari,  per  cui  -  in  caso  di  condanna  alle   spese   del\nprocedimento  a  seguito  di  remissione  di  querela  -  tali  spese\nsarebbero pari all\u0027importo forfettizzato  di  euro  80.  Emettere  la\nsentenza ex art. 420-quater codice di procedura penale e disporre  la\nprosecuzione delle ricerche fino al 4 novembre 2036 sarebbe dunque  -\nda un punto di vista economico (avuto riguardo alla  possibilita\u0027  di\nrecupero  delle  citate  spese  del   procedimento)   -   palesemente\nirragionevole. \n    2. Non manifesta infondatezza \n    2.1 Si dubita della legittimita\u0027 costituzionale  della  norma  di\ncui  all\u0027art.  155  codice   penale   -   come   interpretata   dalla\ngiurisprudenza di legittimita\u0027 assurta  a  diritto  vivente  -  nella\nparte in cui non consente che nel caso di remissione  di  querela  il\ngiudice, se le ricerche dell\u0027imputato ex art. 420-bis comma 5  codice\ndi  procedura  penale  hanno  dato  esito  negativo.  possa  emettere\nsentenza di non luogo  a  procedere  per  estinzione  del  reato  per\nremissione di querela. \n    Parallelamente,  sul   piano   processuale,   si   dubita   della\nlegittimita\u0027  costituzionale  delle  norme  di  cui   agli   articoli\n420-quater comma 1 codice di  procedura  penale  (che  disciplina  la\nsentenza di  non  doversi  procedere  per  mancata  conoscenza  della\npendenza del processo da  parte  dell\u0027imputato)  e  554-bis  comma  2\ncodice di procedura penale (che richiama l\u0027art. 420-quater codice  di\nprocedura penale per l\u0027ipotesi di udienza predibattimentale), nonche\u0027\n- in via gradata - dell\u0027art. 554-ter  comma  1  codice  di  procedura\npenale (che disciplina la sentenza  di  non  luogo  a  procedere  per\nestinzione del reato). \n    Tali norme nella citata ipotesi impongono al giudice di  emettere\nsentenza di  non  doversi  procedere  per  mancata  conoscenza  della\npendenza del processo da parte dell\u0027imputato anziche\u0027 sentenza di non\nluogo a procedere per estinzione del reato per remissione di querela.\nDa un punto di  vista  sistematico  pare  preferibile  un  intervento\nmanipolativo, oltre che sulla norma  di  diritto  sostanziale,  sulle\nnorme processuali di cui agli articoli 420-quater comma 1  codice  di\nprocedura penale e 554-bis comma 2 c.p.p.; in via gradata, si propone\ndi intervenire, oltre che sulla norma di diritto  sostanziale,  sulla\nnorma di cui all\u0027art. 554-ter comma 1 c.p.p. \n    2.2  Detta  disciplina  pare  in  violazione  dell\u0027art.  3  della\nCostituzione. Pare infatti  irragionevole  nella  misura  in  cui,  a\nfronte di una  remissione  di  querela,  impone  l\u0027emissione  di  una\nsentenza ex art. 420-quater codice di procedura penale  e  quindi  la\nprosecuzione delle ricerche dell\u0027imputato anche  per  molti  anni  in\nragione  dell\u0027astratta  possibilita\u0027   di   una   ricusazione   della\nremissione da parte dell\u0027imputato, ipotesi pressoche\u0027 di scuola. \n    2.3 La pronuncia di una sentenza di non  luogo  a  procedere  per\nestinzione del reato per remissione di querela risponderebbe con ogni\nevidenza all\u0027interesse sia  dell\u0027imputato,  sia  dell\u0027Amministrazione\ndella giustizia. \n    2.3.1 Sotto  il  primo  profilo,  la  sentenza  di  non  luogo  a\nprocedere  per  estinzione  del  reato  per  remissione  di   querela\ncomporterebbe  la   definizione   del   procedimento   senza   alcuna\nconseguenza negativa per l\u0027imputato, neppure in termini di iscrizioni\npregiudizievoli nel certificato del casellario. \n    Viceversa la pronuncia di una sentenza di non  doversi  procedere\nper mancata conoscenza della  pendenza  del  processo  comporterebbe,\nstante la natura non  definitiva  di  tale  sentenza,  la  perdurante\npendenza del procedimento a carico  dell\u0027imputato,  la  continuazione\ndelle ricerche del medesimo, con annotazione  nelle  banche  dati  di\npolizia (anche di portata internazionale), con la conseguenza che  in\ncaso di rintraccio l\u0027imputato verrebbe sottoposto alle  procedure  di\nidentificazione e notifica della  sentenza,  con  i  connessi  disagi\n(spesso il rintraccio avviene ad opera della polizia di frontiera  in\noccasione  del  transito  in  un  aeroporto).  Ai   sensi   dell\u0027art.\n420-quater comma 7 codice di  procedura  penale  persisterebbe  (fino\nalla  irrevocabilita\u0027  della  sentenza  di  non  doversi   procedere)\nl\u0027efficacia delle eventuali ordinanze cautelari applicative di misure\ncustodiali, con la conseguenza che in caso di  rintraccio  l\u0027imputato\nverrebbe   immediatamente   sottoposto    a    custodia    cautelare;\npersisterebbero altresi\u0027 ai sensi dello stesso art. 420-quater  comma\n7  codice  di  procedura  penale  gli  eventuali  vincoli  legati   a\nprovvedimenti di sequestro. \n    2.3.2    Ancora     piu\u0027     evidente     risulta     l\u0027interesse\ndell\u0027Amministrazione ad una definizione  immediata  del  procedimento\ncon sentenza di non luogo a procedere per estinzione  del  reato  per\nremissione di querela. \n    A fronte di un reato procedibile a  querela,  in  cui  dunque  il\nlegislatore nell\u0027esercizio della propria discrezionalita\u0027 ha dato  la\nprevalenza all\u0027interesse della persona offesa allo svolgimento o meno\ndel processo, una volta venuto meno tale  interesse  viene  meno  per\ndefinizione  l\u0027interesse  dell\u0027ordinamento  alla   celebrazione   del\nprocesso. \n    Al  contrario,  la  permanente  pendenza  del   processo   e   la\ncontinuazione   delle   ricerche   dell\u0027imputato,   con   persistente\nrevocabilita\u0027 della sentenza ex art. 420-quater c.p.p., comportano un\nsignificativo   dispendio   di   energie   e   risorse    da    parte\ndell\u0027Amministrazione, in relazione allo svolgimento delle ricerche da\nparte  della  Polizia  Giudiziaria,  ai  necessari   adempimenti   di\ncancelleria, al mantenimento in custodia (eventualmente  onerosa)  di\nbeni in sequestro, alla revoca della  sentenza  e  alla  ripresa  del\nprocesso in caso di successivo rintraccio. \n    2.4 Tale sacrificio - per l\u0027imputato e  per  l\u0027Amministrazione  -\npotrebbe  astrattamente  rispondere  a  due  ragioni:  da  un   lato,\nl\u0027interesse a consentire all\u0027imputato - una volta  che  il  Pm  abbia\nesercitato l\u0027azione penale, cosi\u0027 formalizzando  un\u0027accusa  nei  suoi\nconfronti - di difendersi nel merito di tale accusa e cosi\u0027  tutelare\nil proprio onore e la propria reputazione: dall\u0027altro, il fatto  che,\nin caso di sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato\nper remissione di querela, le spese del procedimento - salvo  diverso\naccordo tra le parti - sono addebitate all\u0027imputato, che, nel caso in\ncui non sia a conoscenza del processo e della remissione, non  e\u0027  in\ngrado di ponderare la convenienza di un  simile  proscioglimento  con\nspese a carico. \n    2.5 Il primo profilo - l\u0027interesse di colui nei cui confronti sia\nstata formalizzata un\u0027accusa a «difendersi provando» - e\u0027  certamente\nmeritevole di considerazione. \n    2.5.1 Tuttavia, la specialita\u0027  del  contesto  e  in  particolare\nl\u0027irreperibilita\u0027 di tale soggetto nonostante le prime ricerche  gia\u0027\neffettuate - irreperibilita\u0027 che  potrebbe  persistere  per  numerosi\nanni - induce a dubitare della  legittimita\u0027  costituzionale  di  una\ndisciplina che  sacrifica  considerevolmente  altri  interessi  dello\nstesso imputato, in primo luogo quello a fuoriuscire dal procedimento\npenale prima possibile, oltre a quelli dello Stato. \n    2.5.2  D\u0027altro  canto,  nel  citato  peculiare   contesto   anche\nl\u0027analogo astratto interesse dell\u0027imputato a  poter  rinunciare  alla\nprescrizione  (interesse  sempre  correlato  alla   possibilita\u0027   di\ndifendersi nel merito e cosi\u0027 tutelare il proprio onore e la  propria\nreputazione: cfr. tra le altre la sentenza della Corte costituzionale\nn. 41 del 2024) e\u0027 stato ritenuto dal legislatore subvalente rispetto\na quello alla definizione immediata del processo. \n    In effetti, qualora al momento della ipotetica pronuncia ex  art.\n420-quater codice di procedura penale fosse gia\u0027 decorso  il  termine\ndi prescrizione, il giudice dovrebbe emettere sentenza di non luogo a\nprocedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione e non\nsentenza di  non  doversi  procedere  per  mancata  conoscenza  della\npendenza  del  processo  da  parte  dell\u0027imputato.  Detta  soluzione,\nbenche\u0027 non sia prevista espressamente dall\u0027art. 420-quater codice di\nprocedura  penale  (a  differenza  di  quanto  avveniva  prime  delle\nmodifiche apportate all\u0027art. 420-quater dal  decreto  legislativo  n.\n150/2022 (1) ), sembra doversi ricavare necessariamente sia dall\u0027art.\n129 codice di procedura penale - che detta un principio generale  (la\nsoluzione non e\u0027 prevista  espressamente  neppure  per  l\u0027ipotesi  di\nintervenuta depenalizzazione del reato o di mancanza originaria della\ncondizione di procedibilita\u0027) - sia dal fatto che la sentenza ex art.\n420-quater codice di procedura penale deve prevedere che le  ricerche\nsiano effettuate solo fino al decorso del termine di cui all\u0027art. 159\nultimo comma c.p.; tale ultima  norma  prevede  una  sospensione  del\ndecorso del termine di prescrizione, sospensione che  ha  senso  solo\nnella misura in cui il termine non sia gia\u0027 decorso. \n    D\u0027altronde, l\u0027interesse  alla  possibilita\u0027  di  rinunciare  alla\nprescrizione e\u0027 stato valutato subvalente anche nella diversa ipotesi\nin cui il termine di  prescrizione  -  inizialmente  non  maturato  -\ndecorra  successivamente  per  effetto  del  superamento  del  limite\nmassimo di cui all\u0027art. 159 ultimo comma c.p.: in  tale  ipotesi,  le\nricerche inizialmente disposte con la  sentenza  ex  art.  420-quater\ncodice di procedura penale verranno interrotte e la  citata  sentenza\nnon  sara\u0027  piu\u0027  revocabile,  con  conseguente  impossibilita\u0027   per\nl\u0027imputato di rinunciare alla prescrizione. \n    A   parere   di   chi   scrive,   l\u0027attuale   disciplina   tratta\ningiustificatamente in modo  diverso  -  con  conseguente  violazione\ndell\u0027art. 3 della Costituzione - l\u0027ipotesi in cui,  a  fronte  di  un\nsoggetto nei cui confronti non si possa  procedere  in  assenza,  sia\ngia\u0027 decorso il termine di prescrizione e l\u0027ipotesi in cui, a  fronte\ndi un soggetto nei cui confronti non si possa procedere  in  assenza,\nsia intervenuta la remissione della querela. \n    2.5.3 Si deve inoltre rilevare che la Corte costituzionale con la\nsentenza n. 195 del 2002 ha  affrontato  l\u0027ipotesi  per  certi  versi\nanaloga in cui, nel processo minorile, ai sensi dell\u0027art. 32 comma  1\ndecreto del Presidente  della  Repubblica  n.  448/1988,  il  giudice\ndell\u0027udienza preliminare non poteva emettere sentenza di non luogo  a\nprocedere nei casi previsti dall\u0027art. 425 codice di procedura  penale\nper la contumacia o  l\u0027irreperibilita\u0027  dell\u0027imputato  e  quindi  per\nl\u0027impossibilita\u0027 di acquisire il consenso del medesimo. \n    Nella citata sentenza la Corte costituzionale distingueva tra  le\nsentenze di proscioglimento con  formula  ampiamente  liberatoria  o,\ncomunque,   «tale   da   non   postulare   alcun   accertamento    di\nresponsabilita\u0027 dell\u0027imputato» - tra le quali indicava  espressamente\nanche la sentenza di non luogo a procedere per remissione di  querela\n- e le sentenze  di  non  luogo  a  procedere  che  presuppongono  un\naccertamento  di  responsabilita\u0027.  Rispetto  alle  prime   ravvisava\nl\u0027irragionevolezza della disciplina censurata, che non consentiva  al\ngiudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere nel caso  in\ncui non fosse  prestato  il  consenso  (eventualmente  anche  per  la\ncontumacia o l\u0027irreperibilita\u0027 dell\u0027imputato), disciplina ritenuta in\ncontrasto  con  le  finalita\u0027  deflative  che   ispirano   l\u0027impianto\ndell\u0027udienza  preliminare  minorile,  oltre  che   con   i   principi\ncostituzionali e di diritto internazionale che tutelano i fanciulli. \n    Detta  pronuncia  ha  interessato  un  settore  assai   peculiare\ndell\u0027ordinamento, quale e\u0027 quello del  processo  minorile.  Tuttavia,\npaiono potersi ravvisare alcuni tratti comuni con la  situazione  ora\nin esame, che sembrano poter giustificare un\u0027analoga soluzione. \n    Innanzi  tutto,   anche   l\u0027udienza   preliminare   e   l\u0027udienza\npredibattimentale del processo  ordinario  (a  carico  degli  adulti)\nsvolgono   ormai   un\u0027importante   funzione   deflattiva.   Come   ha\nsottolineato anche la Corte costituzionale nella gia\u0027 citata sentenza\n41 del 2024, il legislatore - consapevole del fatto che «il  processo\npenale e\u0027 una risorsa scarsa, che implica costi ingenti a  carico  di\ntutte le persone coinvolte, in termini materiali ed \"esistenziali\"» -\nha ormai adottato standard molto piu\u0027 selettivi  che  in  passato  in\nordine ai processi da svolgere. \n    E\u0027 si\u0027 vero che nella situazione oggetto della citata sentenza n.\n195 del 2002 l\u0027alternativa alla sentenza di non luogo a procedere era\nil decreto che dispone il giudizio, laddove nella situazione  ora  in\nesame l\u0027alternativa e\u0027 una sentenza  di  non  doversi  procedere  per\nmancata  conoscenza  della  pendenza  del  processo.  Si  tratta   di\nun\u0027alternativa normalmente meno onerosa rispetto alla celebrazione di\nun processo  dibattimentale,  ma  comunque  foriera  di  un  notevole\ndispendio di risorse per lo Stato (soprattutto nel  caso  in  cui  il\ntermine ex art. 159 ultimo comma codice penale sia lontano  e  quindi\nle ricerche debbano essere effettuate per numerosi anni). \n    In secondo luogo,  l\u0027interesse  ad  una  fuoruscita  quanto  piu\u0027\ncelere possibile  dal  procedimento  penale  -  se  con  riguardo  ai\nminorenni e\u0027 ancora  maggiore  -  e\u0027  comunque  comune  a  tutti  gli\nimputati. \n    Anche con riguardo agli adulti irreperibili - nei  cui  confronti\nnon e\u0027 possibile quindi procedere in assenza -  la  sentenza  di  non\nluogo a procedere per remissione di querela, che non presuppone alcun\naccertamento di responsabilita\u0027, costituisce dunque la soluzione piu\u0027\nrispondente all\u0027interesse dell\u0027imputato. \n    2.6 Quanto  al  secondo  profilo  -  l\u0027addebito  delle  spese  al\nquerelato - le Sezioni Unite della Corte  di  cassazione  nella  gia\u0027\ncitata sentenza n. 27610 del 25 maggio 2011 hanno  sottolineato  che,\nin caso di remissione di querela, la previsione  ai  sensi  dell\u0027art.\n340 comma 4 codice di procedura penale della condanna  del  querelato\nal pagamento delle spese processuali «esige razionalmente  che  colui\nche la subisce sia posto nelle condizioni di ricusare  la  remissione\ndella querela». \n    Al riguardo, occorre premettere che la condanna del querelato  al\npagamento  delle  spese  processuali  (in  assenza  di  una   diversa\nprevisione nell\u0027atto di remissione) non  risponde  ad  una  finalita\u0027\npunitiva (che non sarebbe del resto legittima stante l\u0027assenza di  un\naccertamento di responsabilita\u0027), ma in senso lato riparatoria. \n    Tanto premesso, appare allora irragionevole una  disciplina  che,\nonde evitare l\u0027addebito all\u0027imputato  irreperibile  delle  spese  del\nprocedimento - normalmente pari ad appena  80  euro  -  imponga  allo\nStato di proseguire per anni nella sua ricerca, cosi\u0027 comportando una\ndispersione di risorse ampiamente superiori. \n    Pare allora piu\u0027 ragionevole una soluzione che  eviti  il  citato\ndispendio di risorse e  al  tempo  stesso,  onde  evitare  l\u0027anomalia\nevidenziata dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 27610 del 25 maggio\n2011, non comporti l\u0027addebito all\u0027imputato querelato delle spese  del\nprocedimento. Si tratterebbe del  mancato  recupero  da  parte  dello\nStato di importi - nella quasi totalita\u0027 dei casi  irrisori  (sia  in\nvalore  assoluto,  sia  rispetto  al   dispendio   di   risorse   che\nrichiederebbe la prosecuzione  delle  ricerche)  e  il  cui  recupero\neffettivo pur in caso di condanna sarebbe comunque oltremodo incerto. \n    2.7 In via principale, si chiede quindi alla Corte costituzionale\ndi dichiarare l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale  dell\u0027art.  155  codice\npenale sul piano di diritto sostanziale e degli  articoli  420-quater\ncomma 1, 554-bis comma 2 codice di procedura penale (e 554-ter  comma\n1 c.p.p.) sul piano processuale, nella parte  in  cui  non  prevedono\nche, se le ricerche dell\u0027imputato ex art. 420-bis comma 5  codice  di\nprocedura penale hanno dato esito negativo, nel caso  di  intervenuta\nremissione di querela il giudice  emetta  sentenza  di  non  luogo  a\nprocedere  per  estinzione  del  reato  per  remissione  di   querela\n(anziche\u0027 sentenza di non doversi procedere  per  mancata  conoscenza\ndella pendenza del processo da parte dell\u0027imputato),  senza  condanna\ndel querelato al pagamento delle spese  del  procedimento.  Non  pare\nnecessario un intervento manipolativo espresso sull\u0027art. 340 comma  4\nc.p.p., posto che la deroga  al  relativo  disposto  potrebbe  essere\ninserita nell\u0027ambito delle norme ora censurate. \n    2.8 In subordine, per i casi in cui l\u0027imputato - per quanto non a\nconoscenza della pendenza del processo - abbia avuto notizia formale.\ndel  procedimento  in  fase  d\u0027indagine,   si   chiede   alla   Corte\ncostituzionale   di   dichiarare   l\u0027illegittimita\u0027    costituzionale\ndell\u0027art. 155 codice penale e  degli  articoli  420-quater  comma  1,\n554-bis comma 2  codice  di  procedura  penale  (e  554-ter  comma  1\nc.p.p.), nella parte  in  cui  non  prevedono  che,  se  le  ricerche\ndell\u0027imputato ex art. 420-bis comma  5  codice  di  procedura  penale\nhanno dato esito negativo, nel  caso  di  intervenuta  remissione  di\nquerela il giudice emetta sentenza  di  non  luogo  a  procedere  per\nestinzione del reato per remissione di querela (anziche\u0027 sentenza  di\nnon doversi procedere  per  mancata  conoscenza  della  pendenza  del\nprocesso da parte dell\u0027imputato). \n    Nelle  citate  ipotesi,  infatti,  se   l\u0027incertezza   circa   la\nconoscenza della pendenza del processo  da  parte  dell\u0027imputato  non\nconsente di procedere in sua assenza, la circostanza che il  medesimo\nabbia avuto un contatto ufficiale con le autorita\u0027 inquirenti  e  che\nciononostante non si sia preoccupato  di  sincerarsi  dell\u0027evoluzione\ndel procedimento potrebbe giustificare l\u0027addebito nei suoi  confronti\ndelle spese del procedimento, a fronte della definizione del medesimo\nper remissione di querela, posto che tale addebito  non  avrebbe  una\nfinalita\u0027 sanzionatoria, ma unicamente riparatoria. \n    2.8 In ulteriore subordine, si chiede alla  Corte  costituzionale\ndi dichiarare l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale  dell\u0027art.  155  codice\npenale e degli articoli 420-quater comma 1 e 554-bis comma  2  codice\ndi procedura penale (e 554-ter comma 1 c.p.p.), nella  parte  in  cui\nnon prevedono che, se le ricerche dell\u0027imputato ex art. 420-bis comma\n5 codice di procedura penale hanno dato esito negativo, nel  caso  di\nintervenuta remissione di querela il giudice possa emettere  sentenza\ndi non luogo a procedere per estinzione del reato per  remissione  di\nquerela (anziche\u0027 sentenza  di  non  doversi  procedere  per  mancata\nconoscenza della pendenza del processo da parte dell\u0027imputato), senza\ncondanna del querelato al pagamento  delle  spese  del  procedimento,\nqualora l\u0027importo di tali spese renda manifestamente irragionevole la\nprosecuzione delle ricerche dell\u0027imputato. \n    Posto che - in ipotesi statisticamente eccezionali,  ma  comunque\npur possibili - le spese del procedimento potrebbero assumere  valori\napprezzabili, si\u0027 da giustificare la prosecuzione delle  ricerche  in\nfunzione dell\u0027addebito delle spese stesse all\u0027imputato  (in  caso  di\nrintraccio del medesimo e di non ricusazione da  parte  del  medesimo\ndella  remissione  di  querela),   la   soluzione   qui   prospettata\nconsentirebbe al giudice di valutare caso per  caso  l\u0027importo  delle\nspese e di definire il processo con sentenza di non luogo a procedere\nper remissione di querela, senza addebito delle  spese  all\u0027imputato,\nnell\u0027ipotesi  in  cui  l\u0027importo  delle  spese   recuperabili   renda\nmanifestamente antieconomico proseguire nelle ricerche  dell\u0027imputato\nstesso (previa emissione di sentenza di  non  doversi  procedere  per\nmancata   conoscenza   della   pendenza   del   processo   da   parte\ndell\u0027imputato). \n    3. Impossibilita\u0027 di un\u0027interpretazione conforme \n    Non risultano percorribili interpretazioni conformi  delle  norme\nora censurate all\u0027art. 3 della Costituzione. \n    In particolare, il dato letterale delle stesse risulta  chiaro  e\nunivoco. \n    Soltanto il disposto dell\u0027art. 155 codice penale - che si  limita\na richiedere, perche\u0027 la remissione produca effetto, che il querelato\nnon l\u0027abbia espressamente o tacitamente ricusata  -  potrebbe  essere\ninterpretato nel senso che non sia necessaria in capo al querelato la\nconsapevolezza  della  remissione  di  querela  o  che  comunque   il\nquerelato sia stato posto in condizioni di conoscerla. \n    Da un lato, tuttavia, in linea generale - e  cioe\u0027  al  di  fuori\ndell\u0027ipotesi peculiare del soggetto non  a  conoscenza  della  stessa\npendenza del processo - pare condivisibile il principio fissato dalle\nSezioni Unite nella sentenza n. 27610 del 25 maggio 2011, secondo cui\ne\u0027 necessario che il querelato sia quanto meno posto in condizioni di\nconoscere la remissione di querela. \n    Dall\u0027altro, e in ogni caso, il citato principio e\u0027 ormai recepito\ndalla  consolidata  giurisprudenza   di   legittimita\u0027   gia\u0027   sopra\nesaminata. \n    Come rilevato piu\u0027 volte dalla Colte Costituzionale, «in presenza\ndi un indirizzo giurisprudenziale consolidato, \"il giudice a quo,  se\npure e\u0027 libero di non uniformarvisi e di  proporre  una  sua  diversa\nesegesi,   ha,   alternativamente,   la    facolta\u0027    di    assumere\nl\u0027interpretazione censurata in termini  di  \"diritto  vivente\"  e  di\nrichiederne su tale presupposto il controllo di compatibilita\u0027 con  i\nparametri costituzionali (ex plurimis, sentenze n. 39  del  2018,  n.\n259 del 2017 e n. 200 del 2016; ordinanza n.  201  del  2015).  Cio\u0027,\nsenza  che  gli  si  possa  addebitare  di  non  aver  seguito  altra\ninterpretazione, piu\u0027 aderente ai parametri stessi, sussistendo  tale\nonere solo in assenza di un contrario diritto vivente (tra le  altre,\nsentenze n. 122 del 2017 e n. 11 del  2015)\"  (sentenza  n.  141  del\n2019)» (cosi\u0027, la sentenza  della  Corte  costituzionale  n.  95  del\n2020). \n\n(1) L\u0027art. 420-quater  comma  2  codice  di  procedura  penale  cosi\u0027\n    recitava: «Quando la  notificazione  ai  sensi  del  comma 1  non\n    risulta possibile, e sempre  che  non  debba  essere  pronunciata\n    sentenza a norma dell\u0027art. 129, il giudice dispone con  ordinanza\n    la sospensione del processo nei confronti dell\u0027imputato assente» \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Visti gli articoli 134 Cost., 23 ss. legge n. 87/1953, \n    ritenuta d\u0027ufficio la questione rilevante  e  non  manifestamente\ninfondata, \n    Solleva questione di legittimita\u0027 costituzionale - per violazione\ndell\u0027art. 3 della Costituzione - delle  norme  di  cui  all\u0027art.  155\ncodice penale e agli articoli 420-quater comma 1 e  554-bis  comma  2\ncodice di procedura penale (e in subordine 554-ter comma  1  c.p.p.),\nnella parte in cui non prevedono che, se le ricerche dell\u0027imputato ex\nart. 420-bis comma 5 codice di  procedura  penale  hanno  dato  esito\nnegativo, nel caso di intervenuta remissione di  querela  il  giudice\nemetta sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per\nremissione di querela (anziche\u0027 sentenza di non doversi procedere per\nmancata   conoscenza   della   pendenza   del   processo   da   parte\ndell\u0027imputato), senza condanna del querelato al pagamento delle spese\ndel procedimento; \n      in subordine, delle citate norme, per i casi in cui  l\u0027imputato\n- per quanto non a conoscenza della pendenza  del  processo  -  abbia\navuto notizia formale del  procedimento  in  fase  d\u0027indagine,  nella\nparte  in  cui  dette  norme  non  prevedono  che,  se  le   ricerche\ndell\u0027imputato ex art. 420-bis comma  5  codice  di  procedura  penale\nhanno dato esito negativo, nel  caso  di  intervenuta  remissione  di\nquerela il giudice emetta sentenza  di  non  luogo  a  procedere  per\nestinzione del reato per remissione di querela (anziche\u0027 sentenza  di\nnon doversi procedere  per  mancata  conoscenza  della  pendenza  del\nprocesso da parte dell\u0027imputato); \n      in ulteriore subordine, nella parte in cui non  prevedono  che,\nse le ricerche dell\u0027imputato  ex  art.  420-bis  comma  5  codice  di\nprocedura penale hanno dato esito negativo, nel caso  di  intervenuta\nremissione di querela il giudice possa emettere sentenza di non luogo\na procedere per  estinzione  del  reato  per  remissione  di  querela\n(anziche\u0027 sentenza di non doversi procedere  per  mancata  conoscenza\ndella pendenza del processo da parte dell\u0027imputato),  senza  condanna\ndel querelato al pagamento  delle  spese  del  procedimento,  qualora\nl\u0027importo  di  tali  spese  renda  manifestamente  irragionevole   la\nprosecuzione delle ricerche dell\u0027imputato. \n    Sospende  il  giudizio  in  corso  ed  i  relativi   termini   di\nprescrizione, fino  alla  definizione  del  giudizio  incidentale  di\nlegittimita\u0027 costituzionale. \n    Dispone l\u0027immediata trasmissione alla Corte costituzionale  della\npresente ordinanza e degli atti del procedimento,  comprensivi  della\ndocumentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte\ncomunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. \n    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente\nordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri,  nonche\u0027  per  la\ncomunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato\ndella Repubblica e  per  la  successiva  trasmissione  del  fascicolo\nprocessuale alla Corte costituzionale. \n    Da\u0027 atto, anche ai fini di cui  all\u0027art.  23  comma  4  legge  n.\n87/1953, che la presente ordinanza e\u0027 stata letta in udienza  e  che,\npertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o  devono\nconsiderarsi presenti, ex art. 148 comma 5 c.p.p. \n      Firenze, 7 luglio 2025 \n \n                         Il Giudice: Attina\u0027","elencoNorme":[{"id":"63444","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"155","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"63445","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"420","specificaz_art":"quater","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"63446","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"554","specificaz_art":"bis","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"63447","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"554","specificaz_art":"ter","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"79833","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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