GET https://cc.strategiedigitali.net/scheda-ricorso/2025/5

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Norme della Regione Puglia - Procedure di  gara  -\n  Previsione che la Regione Puglia, le aziende sanitarie  locali,  le\n  aziende ospedaliere, le Sanitaservice, le agenzie regionali e tutti\n  gli enti strumentali regionali verificano che i contratti  indicati\n  nelle procedure di gara prevedano una retribuzione minima tabellare\n  inderogabile pari a nove euro l\u0027ora. \n- Legge della Regione Puglia 21 novembre 2024, n.  30  (Tutela  della\n  retribuzione minima salariale nei contratti della Regione  Puglia),\n  art. 2, comma 2. \n\n\r\n(GU n. 8 del 19-02-2025)\n\r\n    Ricorso ai sensi dell\u0027art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio\ndei ministri pro  tempore,  rappresentato  e  difeso  dall\u0027Avvocatura\ngenerale dello Stato, presso i cui uffici ex lege domicilia in  Roma,\nvia dei Portoghesi, n. 12 Pec:  ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it  -\nFax 06 - 96514000 contro la Regione Puglia in persona del  Presidente\npro tempore della Giunta, con sede in Lungomare Nazario Sauro 31/33 -\n70121        -        Bari         (BA)         indirizzi         Pec\navvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it                             e\nprotocollogeneralepresidenza@pec.rupar.puglia.it per la  declaratoria\ndell\u0027illegittimita\u0027 costituzionale, in parte qua, della  legge  della\nRegione Puglia 21 novembre 2024, n. 30, pubblicata nel B.U.R. n.  95,\ndel 25  novembre  2024  recante  «Tutela  della  retribuzione  minima\nsalariale nei contratti della Regione Puglia». \n    La proposizione del presente  ricorso  e\u0027  stata  deliberata  dal\nConsiglio dei  ministri  nella  seduta  del  23  gennaio  2025  e  si\ndepositano, a tal fine, estratto conforme del verbale e relazione del\nMinistro proponente. \n    La predetta legge, concernente interventi finalizzati alla tutela\ndella retribuzione  minima  salariale  nei  contratti  della  Regione\nPuglia, prevede all\u0027art. 2, comma  1,  che  la  Regione,  le  aziende\nsanitarie locali, le aziende  ospedaliere,  le  Sanita\u0027  service,  le\nagenzie regionali e tutti gli enti strumentali regionali indichino in\ntutte le procedure di gara, in coerenza con quanto previsto  all\u0027art.\n11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti\npubblici), che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture\noggetto di appalti pubblici e concessioni, sia applicato il contratto\ncollettivo maggiormente attinente alla  attivita\u0027  svolta,  stipulato\ndalle organizzazioni  datoriali  e  sindacali  comparativamente  piu\u0027\nrappresentative, salvo restando i trattamenti di miglior favore. \n    In particolare, il comma 2 del medesimo art. 2 pone in capo  alle\npredette stazioni appaltanti l\u0027obbligo di verificare che i  contratti\ncollettivi indicati nelle procedure di gara prevedano un  trattamento\neconomico minimo inderogabile pari a nove euro l\u0027ora. \n    Statuisce, infatti la predetta disposizione, «I soggetti  di  cui\nal comma 1 verificano che i contratti  indicati  nelle  procedure  di\ngara prevedano un trattamento economico minimo  inderogabile  pari  a\nnove euro l\u0027ora». \n    L\u0027art. 2, comma 2, poco dopo la sua entrata in vigore,  e\u0027  stato\nnovellato dalla legge della Regione Puglia del 29 novembre  2024,  n.\n39, il cui art. 21  ha  sostituito  il  riferimento  al  «trattamento\neconomico minimo» con «una retribuzione minima tabellare». \n    Il predetto art. 21 cosi\u0027 testualmente recita:  «1.  All\u0027art.  2,\ncomma 2, della legge regionale 21 novembre 2024, n. 30 (Tutela  della\nretribuzione minima salariale nei contratti della Regione Puglia)  le\nparole  \"un  trattamento  economico  minimo\"  sono  sostituite  dalle\nseguenti: \"una retribuzione minima tabellare\"». \n    Ne consegue che la  versione  attualmente  vigente  dell\u0027art.  2,\ncomma 2, della legge della Regione Puglia n. 30/2024, come modificato\ndall\u0027art. 21 della  legge  della  Regione  Puglia  n.  39/2024  cosi\u0027\nrecita: «I soggetti di cui al comma  1  verificano  che  i  contratti\nindicati nelle procedure di gara prevedano  una  retribuzione  minima\ntabellare inderogabile pari a nove euro l\u0027ora» \n    Il  Governo  ritiene  censurabile  la  disposizione  in  epigrafe\nindicata e propone pertanto questione di legittimita\u0027  costituzionale\nai sensi dell\u0027art. 127 comma 1 Cost. per i seguenti, \n \n                               Motivi \n \n    1)  Violazione  dell\u0027art.  36,  comma  1  della  Costituzione   e\ndell\u0027art. 39, ultimo comma della Costituzione, in relazione  all\u0027art.\n2, comma 2, l. r. 21 novembre 2024 n. 30. \n    L\u0027art. 2, comma 2, della legge della Regione  Puglia  n.  30  del\n2024, nello stabilire che i contratti  indicati  nelle  procedure  di\ngara relative a  lavori,  servizi  e  forniture  oggetto  di  appalti\npubblici e concessioni  debbano  prevedere  una  retribuzione  minima\ntabellare inderogabile (nove euro l\u0027ora), si pone  in  contrasto  con\nl\u0027art. 36, comma 1 della Costituzione. Cio\u0027, in quanto  l\u0027ordinamento\nnon prevede un salario  minimo  stabilito  dalla  legge  o  da  altre\ndisposizioni giuridiche vincolanti, nonche\u0027  con  l\u0027art.  39,  ultimo\ncomma della Costituzione. \n    La  legge  regionale  de  qua,  infatti,  stabilisce  una  soglia\nsalariale di riferimento che, tuttavia,  oltre  ad  essere  sottratta\nalla potesta\u0027 del legislatore regionale, risulta in contrasto  con  i\nparametri di cui alla stessa norma costituzionale, posti  a  presidio\ndell\u0027autonomia della contrattazione collettiva. \n    Al  riguardo,   si   rappresenta   che,   allo   stato   attuale,\nl\u0027ordinamento  non  individua  una  retribuzione   minima   tabellare\ninderogabile stabilita dalla legge o da altre disposizioni giuridiche\nvincolanti e che,  inoltre,  la  materia  delle  retribuzioni  e\u0027  al\nmomento regolata  unicamente  dalla  contrattazione  collettiva,  nel\npieno rispetto dei principi stabiliti dall\u0027art.  36  e  dall\u0027art.  39\ndella Costituzione. \n    La tematica del salario minimo,  inoltre,  e\u0027  stata  oggetto  di\nspecifica normativa a livello europeo, con l\u0027adozione della direttiva\n(UE)  2022/2041,  relativa  ai  salari  minimi  adeguati  nell\u0027Unione\neuropea. Tale direttiva, seppur finalizzata a garantire ai lavoratori\ndell\u0027Unione  europea  condizioni  dignitose,  non  fissa  una  soglia\nretributiva   minima,   riconoscendo   la   possibilita\u0027    che    la\ncontrattazione collettiva individui i livelli  salariali  minimi  nei\nsingoli settori. \n    L\u0027introduzione, a livello regionale, di una  retribuzione  minima\ninderogabile e\u0027, pertanto, in contrasto con i principi costituzionali\nin materia di retribuzione, oltre ad essere elemento limitativo della\nlibera concorrenza tra gli operatori economici. \n    2) Violazione dell\u0027art. 117, comma  2,  lettera  l)  e  m)  della\nCostituzione, in relazione all\u0027art. 2, comma 2,  l.  r.  21  novembre\n2024. \n    Fermo  restando  quanto  sopra,  l\u0027illegittimita\u0027  costituzionale\ndella norma impugnata e\u0027 ancor piu\u0027 evidente alla luce del riparto di\ncompetenze tra lo Stato e le Regioni. \n    La determinazione del  salario  minimo,  infatti,  quale  aspetto\npeculiare della regolamentazione del rapporto di lavoro, sia  privato\nche pubblico e\u0027 materia  riconducibile  da  un  lato  all\u0027ordinamento\ncivile e dall\u0027altro alla «determinazione dei livelli essenziali delle\nprestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono  essere\ngarantiti su tutto il territorio nazionale»,  materie  di  competenza\nlegislativa esclusiva dello Stato. \n    Pertanto, la norma in esame si pone in contrasto con l\u0027art.  117,\ncomma 2, lett. l) e m). \n    Codesta Corte, a tal riguardo, si e\u0027 pronunciata sulle  questioni\ndi costituzionalita\u0027 che diverse Regioni hanno sollevato in relazione\nalla legge del 14 febbraio 2003, n.  30  (cd.  «legge  Biagi»)  sulla\nriforma del mercato del lavoro, muovendo dal  riparto  di  competenze\ndelineato dall\u0027art. 117, per come scaturito dalla riforma del  titolo\nV della Costituzione (sentenza n. 50/2005). \n    Secondo codesto Giudice delle leggi, ogni norma che disciplina il\ncontratto - inteso anche  come  fonte  regolatrice  del  rapporto  di\nlavoro subordinato - rientra nella materia dell\u0027ordinamento civile  e\npermane, pertanto, nell\u0027esclusiva potesta\u0027 del legislatore statale. \n    Aderendo a tale orientamento, da ritenersi  oramai  pacifico,  e\u0027\npossibile affermare che le Regioni debbano considerarsi estranee alla\ndisciplina del lavoro privato subordinato: non v\u0027e\u0027 dubbio,  infatti,\nche la disciplina del contratto di lavoro sia fortemente permeata  da\nesigenze di  uniformita\u0027  ed  eguaglianza  che  ne  giustifichino  la\npotesta\u0027 legislativa statale in via esclusiva ai sensi dell\u0027art. 117,\ncomma 2, lettere l) e m) della Costituzione. \n    Nel caso di specie la legge regionale, stabilendo che i contratti\nindicati nelle procedure di gara  debbano  prevedere  un  trattamento\neconomico minimo inderogabile (nove  euro  l\u0027ora),  pone  una  soglia\nsalariale di riferimento intervenendo  nella  disciplina  del  lavoro\nprivato subordinato; disciplina nella specie che, come  detto,  oltre\nad essere sottratta alla potesta\u0027 del legislatore regionale,  risulta\nanche in contrasto con i parametri di cui all\u0027art. 39 e  all\u0027art.  36\ndella Carta costituzionale, posti  a  presidio  dell\u0027autonomia  della\ncontrattazione collettiva. \n    Per tutto quanto sopra esposto l\u0027art. 2,  comma  2,  della  legge\nregionale in esame laddove stabilisce che «i soggetti di cui al comma\n1 verificano  che  i  contratti  indicati  nelle  procedure  di  gara\nprevedano una retribuzioni minima tabellare inderogabile pari a  nove\neuro l\u0027ora» si pone in contrasto con i seguenti articoli della  Carta\nCostituzionale: \n      - Art. 36, primo comma, Cost.; \n      - Art. 39, ultimo comma, Cost.; \n      - Art. 117, secondo comma, lettere l) e m) Cost. \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    Si chiede che codesta Corte voglia  dichiarare,  l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 2, comma 2, della legge della Regione Puglia\n21 novembre 2024, n. 30, Pubblicata nel B.U.R. n. 95, del 25 novembre\n2024  recante  «Tutela  della  retribuzione  minima   salariale   nei\ncontratti della Regione Puglia», per i motivi sopra illustrati. \n    Si allega: \n      1. estratto conforme del verbale della seduta del Consiglio dei\nministri del 23 gennaio 2025, con annessa relazione; \n      2.  legge  della  Regione  Puglia  21  novembre  2024,  n.  30,\nPubblicata nel B.U.R. n. 95, del 25  novembre  2024  recante  «Tutela\ndella retribuzione  minima  salariale  nei  contratti  della  Regione\nPuglia». \n        Roma, 24 gennaio 2025 \n \n                 L\u0027Avvocato dello Stato: Di Giorgio","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione Puglia","contenzioso":"","deposito_cost":"27/02/2025"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"lrpu","articolo_legge":"2","data_legge":"21/11/2024","data_nir":"2024-11-21","numero_legge":"30","comma":"2","denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","denominazione_nesso":"modificato dall\u0027","denominazione_attributo":"","id":"24607","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrpu","articolo_legge":"21","data_legge":"29/11/2024","data_nir":"2024-11-29","numero_legge":"39","comma":"1","denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24629","unique_identifier":""}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"33227","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"36","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33228","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"39","comma":"4","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33230","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33231","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""}]}}"
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