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(Sequestro di persone a scopo di estorsione), delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. sulla recidiva reiterata ex art. 99, commi secondo e quarto, cod. pen. – Violazione dei principi di uguaglianza, di offensività della condotta e di proporzionalità della pena tendente alla rieducazione del condannato.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e","prima_parte":"A .D.","altre_parti":"L. P.","testo_atto":"N. 34 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 gennaio 2025\n\r\nOrdinanza del 20 gennaio 2025 del Tribunale di Roma nel procedimento\npenale a carico di A. D e L. P.. \n \nReati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti -\n Divieto di prevalenza, con riferimento al reato di cui all\u0027art. 630\n del cod. pen., delle circostanze attenuanti generiche ai sensi\n dell\u0027art. 62-bis del cod. pen. sulla recidiva reiterata ex art. 99,\n commi secondo e quarto, del cod. pen.. \n- Codice penale, art. 69, quarto comma. \n\n\r\n(GU n. 10 del 05-03-2025)\n\r\n \n TRIBUNALE DI ROMA \n 1° Corte d\u0027Assise \n \n La Corte d\u0027Assise di Roma, 1ª Sezione, letti gli arti del\nprocesso pendente nei confronti di D. A. nato a ... il ..., e di P.\nL., nato a ... il ..., imputati, in concorso con P. A., separatamente\ngiudicato, del: \n A) delitto di cui agli articoli 110 e 630 del codice penale\nperche\u0027 in concorso tra loro allo scopo di conseguire un ingiusto\nprofitto come prezzo della liberazione, privavano della liberta\u0027\npersonale C. L costringendolo su una sedia in un angolo del salone\ndell\u0027appartamento di Via ... n. ... sc. ... int. ... legandogli i\npolsi con del nastro adesivo, bendandolo e percuotendolo con\nschiaffi, calci e pugni, nonche\u0027 con un mattarello con stracci e con\nasciugamani bagnati. In particolare, dopo che C. aveva consumato\ncocaina-crack e un rapporto sessuale con P. quest\u0027ultimo gli chiedeva\nulteriore denaro sia per acquistare droga (euro 100,00\u003d) sia per\nrimborsarlo per i clienti che aveva perso (euro 250,00\u003d) e al diniego\ndella p. o. perche\u0027 non in possesso di denaro, P. unitamente a D. e\nP.: \n prima lo percuotevano con calci e pugni cagionandogli le\nlesioni di cui al successivo capo B); \n poi lo minacciavano dicendogli «Dacci i soldi altrimenti\nnon esci»; \n poi con la sua utenza cellulare chiamavano S. V. madre del\nC. alla quale, con voce aggressiva, intimavano di dare la somma di\neuro 1.500,00\u003d quale debito del figlio nei loro confronti, altrimenti\nnon lo avrebbero liberato e costringendo successivamente lo stesso C.\na parlare al telefono con la madre chiedendole la stessa somma, alla\nmadre, aggiungendo che «non lo lascio andare finche\u0027 non mi date i\nsoldi»; \n infine lo prendevano di peso, lo facevano spogliare, gli\napplicavano scotch di colore nero sulla bocca e sui polsi, lo\nbendavano e lo facevano sedere su una sedia con il viso rivolto verso\nla finestra ove, richiedendogli la somma di euro 1.500,00-- come\nprezzo della liberazione, lo tenevano sequestrato per tutta la\ngiornata del 1° agosto, senza poter mangiare, senza bere, senza poter\nandare in bagno, filmando anche alcuni momenti della sua detenzione,\nfino alla mattina del ... quando, approfittando dell\u0027assenza dei tre,\nil C. si liberava e chiedeva aiuto dal balcone della stanza ove era\nstato recluso ad una vicina che allertava le forze dell\u0027ordine che\nintervenivano sul posto e lo liberavano. \n Con la recidiva specifica e reiterata per P. e specifica per\nD. \n Fatto commesso in ... dal ... al ... \n B) delitto di cui agli articoli 110, 81, cpv., 582, 585 e 61,\nn. 2, del codice penale, perche\u0027 in concorso tra loro con piu\u0027 azioni\nesecutive di un medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere\nil delitto di cui al capo A), colpivano a piu\u0027 riprese con schiaffi,\ncalci e pugni, nonche\u0027 con un asciugamano bagnato e con un\nmattarello, C. L. cagionandogli ecchimosi sul corpo, «frattura dalla\nIV alla XI costa destra, frattura soma D10, avvallamento D9, D12, L1,\nL2 e L4» refertate da personale sanitario del Pronto Soccorso del\nPoliclinico Tor Vergata di Roma e giudicate guaribili in gg. 20 s.c. \n Con la recidiva specifica e reiterata per P. e semplice per\nD. \n Fatto commesso in ... dal ... al ...; \n C) delitto di cui agli articoli 110, 628, commi 1 e 3, n. 1),\ne 61, n. 2, del codice penale perche\u0027 nelle medesime circostanze di\ncui al capo A), in concorso tra loro ed al fine di procurarsi un\ningiusto profitto, mediante le violenze e minacce di cui ai\nprecedenti capi A) e B), si impossessavano del telefono cellulare blu\nmarca Oukitel e della carta di pagamento poste pay n. ... con\nscadenza ... sottraendola a C. L. \n Con le aggravanti di aver commesso il fatto in piu\u0027 persone\nper conseguire il profitto di cui al precedente capo A). \n Con la recidiva specifica e reiterata per P. e specifica per\nD. \n Fatto commesso in ... dal ... al ... \n D) delitto di cui agli articoli 110, 81 cpv., 493-ter del\ncodice penale perche\u0027 in concorso tra loro e per tre volte, al fine\ndi trarne profitto, indebitamente utilizzavano, non essendone\ntitolari, la carta PostePay numero ... con scadenza ... di proprieta\u0027\ndi C. L. \n Fatti commessi in Roma dal ... al ... \n Con la recidiva reiterata e specifica per P., specifica per\nD., ha pronunciato la seguente ordinanza. \n La Corte dubita della legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 69, 4\ncomma del codice penale, nella parte in cui, limitatamente al delitto\ndi cui all\u0027art. 630 del codice penale, non consente la prevalenza\ndelle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di\ncui all\u0027art. 99, commi 2 e 4 del codice penale. Si ritiene altresi\u0027\nche la questione sia rilevante e non manifestamente infondata. \n1. Svolgimento del processo. \n A seguito di arresto operato dai Carabinieri della Stazione di\nTor Bella Monaca in data ..., D. A. e P. L., in atti generalizzati,\nsono stati tratti a giudizio immediato in stato di custodia cautelare\nper rispondere delle rubricate imputazioni all\u0027udienza del 5 dicembre\n2023. \n Celebrato il dibattimento in costanza di custodia, all\u0027odierna\nudienza e\u0027 stata esaurita la discussione, in occasione della quale il\npubblico ministero ha fatto richiesta della pena di anni 27 di\nreclusione ciascuno, ritenuta la sussistenza di tutte le fattispecie\ncontestate e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti\nalla recidiva (anni 25 per il capo A) + anni 2 ai sensi dell\u0027art. 81\ndel codice penale); le difese hanno richiesto quanto a D.\nl\u0027assoluzione perche\u0027 il fatto non sussiste o per non avere commesso\nil fatto, in subordine l\u0027attenuante del fatto di lieve entita\u0027 e le\ncircostanze attenuanti generiche; quanto a P. l\u0027assoluzione perche\u0027\nil fatto non sussiste, in subordine la riqualificazione in minaccia\ngrave, con la concessione delle circostanze attenuanti sul minimo\ndella pena e i benefici consentiti. \n Ritiratasi in Camera di consiglio, prima di pronunciarsi sul\nmerito dell\u0027imputazione, ritiene la Corte d\u0027Assise di dover\nsospendere il procedimento e sollevare d\u0027ufficio la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale di seguito esposta, non sussistendo -\nallo stato - i presupposti per un\u0027assoluzione di alcuno degli\nimputati, laddove il terzo concorrente P. A. risulta avere fatto\nrichiesta di giudizio abbreviato, subendo condanna alla pena di anni\n8 di reclusione, applicate le circostanze attenuanti generiche e la\ndiminuente di cui all\u0027art. 114 del codice penale oltre a quella del\nrito. \n2. Il fatto storico. \n Il presente procedimento trae origine dall\u0027arresto in flagranza\ndi D. A. e P. L.; (nonche\u0027 di P. A. separatamente giudicato). In\nparticolare, e\u0027 emerso che la persona offesa, C. L., concordato in\ndata ... un incontro a pagamento con una transessuale (il P. alias\nLorena) abbinato ad un comune consumo di cocaina, al prezzo di euro\n50,00 complessive (la cd. festa), e recatosi presso l\u0027appartamento\nindicato per la prestazione verso le ore 10,00 della medesima\nmattina, era stato ricevuto da altra persona (A. D. che risultera\u0027\nli\u0027 residente), in assenza di Lorena, sopraggiunta in seguito. \n Consumata la cocaina gia\u0027 presente nell\u0027abitazione e tentato\ninutilmente un rapporto orale, erano iniziate da parte dei due nuove\nrichieste di denaro per acquistare ulteriore sostanza; che il C.\naveva dichiarato di poter soddisfare per sole 40,00 euro, essendo\nprivo di ulteriore denaro. \n Anziche\u0027 consentirgli di allontanarsi (la permanenza concordata\navrebbe dovuto esaurirsi al massimo nell\u0027arco di un\u0027ora), erano\niniziate le minacce da parte dei due, dapprima verbali, quindi\nfisiche: era stato allora costretto a consegnare il telefono,\ndocumenti, carte di credito, di cui inizialmente si era rifiutato di\ncomunicare i codici, impedendogli di allontanarsi dall\u0027abitazione. \n La situazione era rapidamente degenerata, anche con l\u0027arrivo di\nuna terza persona (il P.) con un aumento continuo delle richieste di\ndenaro da parte del P., giunte sino a 2.500,00 euro, asserendo che la\nsua presenza gli aveva fatto perdere altri clienti: al suo rifiuto,\nlo avevano preso di peso e legati i polsi ad una sedia, ponendogli\nuno scotch nero sulla bocca, posizionandolo verso la finestra cosi\u0027\nda non consentirgli di vedere quanto accadeva alle spalle,\nurinandogli addosso, schiaffeggiandolo e colpendolo con un\nasciugamano bagnato sulla schiena e in faccia, mentre tentavano di\nestorcergli i codici Pin delle carte e del telefono, intenzionati a\ncontattare sua madre per chiederle i soldi che asseritamente doveva\nloro. \n Neppure le sue condizioni fisiche del momento, avendo una\ncicatrice sul piede, precedente ai fatti, che gli doleva fortemente,\nli aveva fatti desistere: piuttosto, come minacciato dal P., sin dal\nprimo giorno questi aveva fatto intervenire presso l\u0027abitazione degli\nsconosciuti che, a loro volta, l\u0027avevano malmenato, insultato,\nschiaffeggiato, dileggiato con riferimento alle sue tendenze\nsessuali, al fine di convincerlo a consegnare il denaro a Lorena,\nposto che diversamente non sarebbe stato rilasciato. \n Per l\u0027intero periodo, protrattosi sino alla mattina del ..., era\nrimasto per lo piu\u0027 legato e bendato, anche se varie volte era stato\nliberato per poi venire nuovamente immobilizzato; inizialmente aveva\npure ricevuto acqua e cibo, successivamente negatigli, cosi\u0027 come da\nprincipio non gli era stato consentito di recarsi in bagno,\nfornendogli un secchio per le necessita\u0027. \n Ha negato di avere mai fatto richiesta di pratiche sadomasochiste\nmentre i video rinvenuti sul cellulare del D. realizzati dai tre non\nerano genuini poiche\u0027 frutto di richieste (quale la consegna di droga\nda parte sua) e di simulazioni pretese (quale la sua libera volonta\u0027\ndi permanere sul posto); in occasione di essi era stato pure\nappositamente slegato e travestito. \n Con la Postepay Evolution, abbinata al reddito di cittadinanza,\nil cui codice era stato infine costretto a rivelargli, avevano fatto\nacquisti in piu\u0027 occasioni, in particolare cibo e bevande, consumate\nsolo da loro: anzi, alla fine del pasto, era stato slegato e\ncostretto a lavare i piatti e pulire la cucina, per poi essere\nnuovamente immobilizzato. \n Si erano persino recati presso la sua abitazione per prelevare\ndirettamente il denaro; quindi, intimoriti dai rumori della presenza\ndi un cane che li aveva fatti desistere; altresi\u0027 il P. dapprima\nfingendosi un\u0027infermiera, era pure riuscito a convincere sua madre a\nconsegnargli la somma di euro 1.500/euro 2.000,00, sostenendo\ntrattarsi di un debito da lui maturato e dandole appuntamento per il\ngiorno successivo presso l\u0027ufficio postale dove la donna si sarebbe\nrecata per il prelievo. \n Le vessazioni si erano protratte per tutto il ... sino al ...,\nquando, approfittando dello stato di torpore degli imputati, indotto\nda un protratto consumo di cocaina/crack che nel frattempo era\nproseguito da parte loro, avvertiti dei rumori al piano sovrastante,\nliberatosi dalla sedia, il C. era riuscito ad attrarre l\u0027attenzione\ndella vicina uscendo sul balcone dell\u0027abitazione, sollecitandola a\nfar intervenire le forze dell\u0027ordine. \n Sopraggiunti i Carabinieri cui aveva bisbigliato da dietro la\nporta la richiesta di aiuto, aveva svegliato il D., essendo\nimpossibilitato ad aprire la porta, di cui non aveva le chiavi,\nquindi riferendo la sua esperienza e provocando, appunto, l\u0027arresto\ndei tre soggetti presenti. Recatosi al Pronto Soccorso, gli erano\nstate riscontrate lesioni varie e diffuse causate dalle percosse,\nsoprattutto alla schiena, tanto che non aveva potuto muoversi per un\nmese (cfr. referto Pronto Soccorso del Policlinico Tor Vergata,\nattestante altresi\u0027 alcune fratture costali recenti, oltre a\npregresse, e prognosi di giorni 20 s.c.). \n Gli operanti, intervenuti dopo le ore ... del ..., quando sono\nriusciti ad accedere hanno dichiarato di avere notato il C. a torso\nnudo e vistosamente ferito e zoppicante. La perquisizione domiciliare\neseguita all\u0027interno del comodino della carnera da letto dove si\ntrovavano il P. e il P. consentiva di individuare e sequestrare il\nsuo telefono, marca Oukitel, risultato bloccato e con PIN modificato,\nnonche\u0027 privato delle due schede sim che ospitava, mai piu\u0027\nritrovate, una carta Postepay e una carta del reddito di cittadinanza\nlui intestate; inoltre entro il domicilio vennero sequestrati un\nrotolo di scotch nero da elettricista, un cucchiaino da gelato con\ntracce verosimilmente di sostanza stupefacente del tipo cocaina, e,\nnel bagno, un secchio azzurro che odorava di urina. \n L\u0027analisi dei telefoni cellulari in uso a D. A. e a P. L. ha\nconsentito di recuperare scambi di messaggi tra i due coerenti con\nquanto riferito dal C. sulla cui Postepay venivano rilevate tre\ntransazioni del ... (ad ore ... per euro 10 presso un esercizio\ncommerciale non identificato; ad ore ... e ... per un totale di euro\n27 presso un ...). Sul cellulare del P. vi era altresi\u0027 traccia della\nprenotazione della festa da parte del C. al prezzo di euro 70,00,\ncosi\u0027 come i tabulati telefonici risultavano congruenti con tale\nnarrativa. \n La madre V. A. S. ha confermato di avere ricevuto una prima\nchiamata, dal telefono del figlio, da parte di una persona con voce\nmaschile che le chiedeva la somma di euro 1.500, che lo stesso\navrebbe dovuto corrispondergli per un debito; le numerose richieste\ndi parlare con suo figlio erano state respinte dall\u0027interlocutore, il\nquale le aveva riferito che non lo avrebbe lasciato andare se prima\nnon avesse ricevuto il denaro, ragion per cui aveva risposto che\nsarebbe andata a ritirare la somma richiesta e che gliel\u0027avrebbe\ncorrisposta il giorno dopo. \n Rivoltasi ai Carabinieri e da questi messa in guardia\nsull\u0027eventualita\u0027 che si trattasse di una truffa ai suoi danni, nella\ngiornata successiva era stata nuovamente contattata dallo stesso\ninterlocutore per pianificare l\u0027incontro per la dazione della somma,\nridotta ad un acconto di euro 300,00 perche\u0027 aveva una spesa urgente.\nAccordatasi per la consegna il ..., quando un emissario avrebbe\nritirato il denaro presso la sua abitazione di ... aveva subito\ninformato i Carabinieri, che si sarebbero recati sul posto in suo\nausilio: fatto non verificatosi a seguito del diverso svolgimento\ndegli eventi. \n3. La qualificazione giuridica del fatto. \n Ritiene la Corte che la condotta, cosi\u0027 come ricostruita, sia\npienamente sussumibile nelle fattispecie contestate dall\u0027Ufficio di\nProcura, in particolare per cio\u0027 che concerne l\u0027ipotesi di cui agli\narticoli 110 - 630 del codice penale. \n Il fatto di cui - tra i vari - gli imputati sono chiamati a\nrispondere in concorso, attiene al sequestro per un tempo non\nirrilevante, pari a due intere giornate (dalla tarda mattina del ...\nalla liberazione, avvenuta dopo le ... del ...) di C. L., da parte di\ntre soggetti, all\u0027esito di un incontro concordato al fine di\nusufruire di una prestazione sessuale e di una dose di cocaina che\navrebbero dovuto essere fornite da P. L., soggetto dedito stabilmente\nalla prostituzione e avente disponibilita\u0027 di sostanza, con cui il C.\naveva pattuito il prezzo di euro 70,00. \n Il trattenimento contro la volonta\u0027 della vittima, minacciato,\npicchiato e presto immobilizzato ad una sedia, bendato, colpito e\nferito dai presenti ed altresi\u0027 da sconosciuti fatti appositamente\nintervenire, era stato determinato da richieste di denaro ulteriori e\ncrescenti (sino ad euro 2,500,00), che non trovavano giustificazione,\nne\u0027 allora ne\u0027 ora, essendo rimasta estranea al processo qualsiasi\nragione di credito ulteriore rispetto a quella pattuita, in capo al\nP. e ai suoi coautori, men che meno degli importi violentemente\npretesi persino dall\u0027inerme madre della vittima, forse giustificabili\nin un contesto di smodata dedizione alla cocaina da parte degli\nimputati. \n L\u0027estorsione, operata in forma violenta, dura, dileggiante e\nsarcastica, pur inserita nel contesto occasionale e ambientale\nvolontariamente scelto dal C., e\u0027 stata realizzata sottraendo\nlungamente la liberta\u0027 di movimento al medesimo, lasciato\nprevalentemente legato ad una sedia, privato del proprio telefono\ncellulare (recuperato dagli operanti con il PIN modificato e, dunque,\ndivenuto inaccessibile), chiuso a chiave dentro l\u0027appartamento (tanto\nda essere costretto a far intervenire il D. per poter fare entrare i\nCarabinieri) ed impossibilitato a trovare vie di fuga (ad esempio\ncalandosi dal terrazzo del primo piano), anche per le condizioni\nfisiche precarie che non glielo consentivano. \n Si e\u0027 affermato che «Il reato di sequestro di persona non\nrichiede necessariamente la privazione in senso assoluto della\nliberta\u0027 di movimento del soggetto passivo, potendo realizzarsi anche\ncome limitazione di tale liberta\u0027 di azione, finalizzata ad inibire\nle relazioni interpersonali del soggetto stesso, sottraendolo al suo\nabituale contesto abitativo» (Sez. 6, n. 39807 del 30 maggio 2019,\nRv. 277367-01); ovvero che esso «non presuppone necessariamente\nl\u0027interclusione della vittima, ma puo\u0027 consistere in limitazioni\ndella liberta\u0027 personale che derivino da costrizione psichica o dalla\ncreazione di condizioni di sostanziale impossibilita\u0027 alla\nlocomozione, quali, ad esempio, l\u0027esposizione ad un pericolo per\nl\u0027incolumita\u0027 personale» (Sez. 3, n. 36823 del 15 giugno 2011, Rv.\n251084-01). \n Non vi puo\u0027 essere dunque dubbio che, a maggior ragione, la\nfattispecie sia integrata laddove la persona sia stata mercificata,\nsia dal punto di vista patrimoniale sia morale, in ragione della\nstretta correlazione posta tra il fine del sequestro, ossia il\nprofitto ingiusto, e il suo titolo, cioe\u0027 il prezzo della\nliberazione. \n Benche\u0027 la giurisprudenza reputi sufficiente, rispetto al\ndelitto, la limitazione coatta di ogni possibile estrinsecazione\ndelle facolta\u0027 della persona, essendo sufficiente anche solo quella\ndelle relazioni interpersonali, il caso di specie integra la forma\nclassica, pura e piu\u0027 intensa di violazione del diritto a preservare\nla propria liberta\u0027 personale, la cui inviolabilita\u0027 e\u0027 stabilita\ndall\u0027art. 13 Cost.: tanto piu\u0027 che la cessazione della condotta e\u0027\nvenuta a coincidere con la liberazione fisica da parte delle forze\ndell\u0027ordine da interventi coattivi «sul corpo» del C. che gli avevano\nimpedito o limitato grandemente tutte quelle espressioni costituenti\nil contenuto della liberta\u0027 personale, per prima quella di\nlocomozione, per un periodo di tempo assolutamente significativo. \n La condotta degli imputati e\u0027 dunque sussumibile, secondo il\ndiritto vivente, per la parte di diretto interesse, nel paradigma\ndell\u0027art. 630 del codice penale in concorso con il P., gia\u0027\nseparatamente giudicato. \n Ad entrambi gli imputati e\u0027 stata, altresi\u0027, contestata, sulla\nbase delle risultanze del Casellario giudiziale la recidiva, c.d.\nreiterata di cui all\u0027art. 99, comma 4, del codice penale, di tipo\nspecifico ex art. 99, comma 2, n. 1, codice penale per il P., e di\ntipo specifico ex art. 99, comma 2, n. 1 del codice penale per il D. \n L\u0027elemento centrale, nella valutazione sull\u0027applicazione\ndell\u0027aumento di pena per la recidiva, e\u0027 stato individuato nella\nmaggiore attitudine a delinquere del reo, in quanto aspetto comune\nsia alla colpevolezza che alla capacita\u0027 di realizzazione di nuovi\nreati. La colpevolezza, in questa prospettiva, rileva ai fini della\nrecidiva nella sua accezione di consolidamento della determinazione\ndelittuosa pur a fronte del monito delle precedenti condanne, che\nsviluppa una maggiore attitudine a delinquere, che sotto questo\nprofilo costituisce una componente della colpevolezza. Questa\ncomponente, per altro verso, si traduce a sua volta in una\nincrementata capacita\u0027 delinquenziale, che in questo senso\ncostituisce la forma espressiva della pericolosita\u0027. \n Sotto questo profilo, il P. risulta gravato da una serie\nininterrotta di condanne per fatti specifici a far data dall\u0027anno\n2012 e sino all\u0027anno 2023 (tra i vari per fatti di rapina e lesioni\npersonali in concorso, oltre che per furto e ricettazione),\ninframezzate da plurime condanne per evasione (ben quattro) rispetto\nalle misure di cautela domiciliare disposte per i piu\u0027 gravi fatti in\ndanno del patrimonio, oltre a numerose pendenze giudiziarie per fatti\nrecenti. \n La sua biografia offre dunque il quadro di una carriera criminale\ndi durata ultradecennale connotata da reati gravi, contro la persona\ne il patrimonio, sintomatici di una crescente pericolosita\u0027 sociale,\nnon contenuta neppure dalle misure di cautela personale nel frattempo\ndisposte e, a seguire, dai periodi di detenzione ripetutamente\npatiti: indubbio sintomo di maggiore colpevolezza e attitudine a\ndelinquere (per tale nozione, cfr. SS.UU. n. 35738 del 27 maggio\n2010, Rv. 247839). \n L\u0027odierna contestazione di gravissimi reati che presentano, in\nconcreto, caratteri fondamentali comuni, in ragione della natura dei\nfatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati\n(sequestro finalizzato ad un profitto illecito, anche operato con\ncondotte predatorie violente e con una dura aggressione fisica)\ncollega le condotte stesse ai fatti/reato oggetto delle condanne\nprecedenti, dimostrando l\u0027incidenza dell\u0027ultima ricaduta nel crimine\nnel contrassegnare l\u0027ulteriore incremento dell\u0027attitudine a\ndelinquere, che giustifica, appunto, la risposta sanzionatoria insita\nnella corretta applicazione della recidiva reiterata. \n Le recenti Sezioni unite hanno sostenuto che «in tema di recidiva\nreiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della\nrelativa applicazione e\u0027 sufficiente che, al momento della\nconsumazione del reato, l\u0027imputato risulti gravato da piu\u0027 sentenze\ndefinitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una\nmaggiore pericolosita\u0027 sociale, oggetto di specifica ed adeguata\nmotivazione, senza la necessita\u0027 di una previa dichiarazione di\nrecidiva semplice» (Sez. U., n. 32318 del 30 marzo 2023, Rv. 284878 -\n01); pur volendo ritenere il contrario, emerge dal certificato agli\natti che P. L. risulta essere gia\u0027 stato dichiarato tale con sentenze\ndella Corte d\u0027Appello di Roma dd. 21 febbraio 2023 (irr. il 18 maggio\n2023); del Tribunale di Roma dd. 25 giugno 2017 (irr. il 17 luglio\n2017); Tribunale di Roma 21 giugno 2017 (irr. il 17 ottobre 2017). \n Ne\u0027 puo\u0027 pensare di escludersi la recidiva non gia\u0027 perche\u0027 non\nve ne siano le condizioni applicative, quanto piuttosto per l\u0027impatto\nsproporzionato che ne deriverebbe al trattamento sanzionatorio:\natteso che la correzione di una manifesta sproporzione non puo\u0027\nessere di certo realizzata attraverso l\u0027(immotivata) disapplicazione\ndi una norma, strumentalizzata a fini diversi dai propri e per\ntendere ad un risultato eterogeneo rispetto agli scopi della norma\nstessa. \n Quanto alla concedibilita\u0027 delle circostanze attenuanti\ngeneriche, sollecitate dallo stesso pubblico ministero e dalle\nDifese, si premette che, secondo lettura condivisa, esse possono\nsvolgere un ruolo di bilanciamento e di riequilibrio poiche\u0027 «hanno\nanche la funzione di adeguare la sanzione finale all\u0027effettivo\ndisvalore del fatto oggetto di giudizio, nella globalita\u0027 degli\nelementi oggettivi e soggettivi, atteso che la specificita\u0027 della\nvicenda puo\u0027 richiedere un intervento correttivo del giudice che\nrenda, di fatto, la pena rispettosa del principio di ragionevolezza,\nai sensi dell\u0027art. 3 Cost., e della finalita\u0027 rieducativa, di cui\nall\u0027art. 27, comma terzo, Cost., di cui la congruita\u0027 costituisce\nelemento essenziale» (Cass. sez. II n. 5247 del 15 ottobre 2020)\ncosi\u0027 ponendo a fondamento dell\u0027applicazione dell\u0027attenuante in\nparola elementi circostanziali ulteriori rispetto a quelli descritti\nin norme che rivelano esclusivamente sotto il profilo obiettivo,\nquale quella di cui all\u0027art. 311 del codice penale. \n Ritiene la Corte che le concrete condizioni di vita dell\u0027imputato\nP. (soggetto tossicodipendente in difficolta\u0027 economiche, che ha\nintrapreso un percorso di transizione di genere, comprensivo di\ntrattamenti di tipo farmacologico, organico e fisiologico, al fine di\nrealizzare l\u0027adeguamento tra identita\u0027 fisica e identita\u0027 psichica),\nil contesto nel quale i fatti sono maturati a fronte della\ndegenerazione di un rapporto sinallagmatico trasmodato con modalita\u0027\nviolente, la corretta e leale condotta processuale assunta per\nl\u0027intera durata del dibattimento cui il medesimo ha scelto di\npresenziare offrendo il proprio utile contributo ricostruttivo del\nfatto inducono una valutazione di meritevolezza delle circostanze\nstesse che, quand\u0027anche ritenute di peso specifico superiore rispetto\nai profili espressi dalla ritenuta recidiva reiterata, deve\narrestarsi al giudizio di equivalenza, unico consentito dall\u0027art. 69,\ncomma 4 del codice penale. \n Ne\u0027 possono sorgere dubbi sulla compatibilita\u0027 tra l\u0027applicazione\ndella recidiva reiterata e il riconoscimento delle circostanze\nattenuanti generiche, affermata sulla base della ritenuta autonomia e\nindipendenza dei giudizi riguardanti i due istituti che non si\nsovrappongono, pur potendo interferire: per cui ben puo\u0027 il giudice\nnegare le generiche in considerazione dei precedenti, ma escludere la\nrecidiva o, al contrario, come si ritiene nel caso di specie,\nconcedere le generiche, riconoscendo la presenza di un elemento\npositivo che le giustifichi, a prescindere dai precedenti, ma, nel\ncontempo, applicare la recidiva (da ultimo, sulla base di un\nindirizzo consolidato, Sez. 4, n. 14647 del 7 aprile 2021, Rv.\n281018). \n Invero l\u0027aggravante di cui all\u0027art. 99, comma 4 del codice\npenale, connota il fatto per il quale si procede, in quanto riflette\nuna maggiore inclinazione a delinquere del soggetto che,\nall\u0027evidenza, non ha saputo proficuamente sfruttare l\u0027opportunita\u0027,\nofferta dai precedenti moniti giudiziari, di correggere il proprio\ncomportamento. \n Al contempo, le attenuanti generiche riguardano svariati e non\npreviamente tipizzati profili comportamentali, di condizione sociale\ne personale, di disagio emotivo, difficolta\u0027 economiche, ecc.\ncertamente non identificabili con la sola incensuratezza del\nsoggetto, sicche\u0027 la ricorrenza della recidiva reiterata non esclude\nautomaticamente la meritevolezza delle attenuanti generiche, non\nessendo la prima ostativa rispetto al riconoscimento delle seconde,\nin quanto riguardanti profili di pericolosita\u0027 tra loro non\ncoincidenti. \n4. La rilevanza della questione. \n Ritiene la Corte d\u0027Assise che la prospettata questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale sia rilevante poiche\u0027, in caso di\ncondanna, la pena detentiva minima applicabile a P. L. dovrebbe\nnecessariamente essere pari ad anni trenta di reclusione, tenuto\nconto da un lato dell\u0027aumento di due terzi per la recidiva ai sensi\ndell\u0027art. 99, comma 4 del codice penale, quand\u0027anche sulla pena\nminima della fattispecie pari ad anni 25 di reclusione, dall\u0027altro\ndel disposto dell\u0027art. 81, comma 4 del codice penale per i fatti\navvinti in continuazione, comunque emergenti dalla descrizione del\nfatto sopra riportata (rapina, lesioni personali, indebito utilizzo\ndi uno strumento di pagamento), senza alcuna successiva diminuzione. \n Risulta, pertanto, erroneo il calcolo offerto dal pubblico\nministero nelle sue richieste conclusive di pena per il P. in quanto\nin contrasto con disposto dell\u0027art. 81, comma 4 del codice penale. \n La misura della pena e\u0027, infatti, frutto di un calcolo che,\nsebbene ancorato al minimo edittale, e\u0027 pari ad anni venticinque di\nreclusione, aumentata di anni sedici mesi otto a fronte\ndell\u0027applicata recidiva (art. 99, comma 4 del codice penale), cui\ndovrebbe sommarsi l\u0027ulteriore incremento minimo del terzo della pena\ncosi\u0027 fissata (art. 81, comma 4 del codice penale). Il criterio\nmoderatore posto dall\u0027art. 78 del codice penale impone la riduzione\nalla pena finale di anni trenta di reclusione. \n Supposto il bilanciamento della contestata aggravante speciale\ndella recidiva con la concessione delle circostanze attenuanti\ngeneriche qui ritenute applicabili, pur partendo dal minimo della\npena, il divieto di prevalenza delle stesse posto dall\u0027art. 69, comma\n4 del codice penale, comunque imporrebbe il medesimo trattamento\nsanzionatorio finale di anni trenta di reclusione, frutto\ndell\u0027aumento in continuazione in misura non inferiore ad un terzo dei\nreati satellite rispetto al delitto di sequestro di persona (anni\notto mesi quattro di reclusione rispetto ad anni venticinque, per una\npena finale pari ad anni trentatre\u0027 mesi quattro di reclusione),\ncontenuta in anni trenta per effetto del criterio moderatore di cui\nall\u0027art. 78 del codice penale. \n Qualsiasi sia l\u0027opzione preferita, a P. L. dovrebbe comunque, in\nipotesi di responsabilita\u0027, applicarsi la pena di anni trenta di\nreclusione; situazione diversa e\u0027, invece, quella di D. A. la cui\ncontestazione in punto recidiva specifica comunque non osta alle\nvalutazioni che si vanno ora a proporre. \n Relativamente alla rilevanza dell\u0027utilizzo di strumenti volti a\nmitigare la severita\u0027 del trattamento sanzionatorio, peraltro,\ncodesta Corte gia\u0027 ha avuto modo di specificare che la funzione\n«naturale» delle circostanze attenuanti generiche «e\u0027 quella di\nadeguare la misura della pena alla sussistenza di speciali indicatori\n(oggettivi o soggettivi) di un minor disvalore del fatto concreto\nall\u0027esame del giudice rispetto alla gravita\u0027 ordinaria dei fatti\nriconducibili alla fattispecie base di reato; e non gia\u0027 quella di\ncorreggere l\u0027eventuale sproporzione dei minimi edittali stabiliti dal\nlegislatore rispetto a un fatto il cui disvalore sia conforme a\nquello che ordinariamente caratterizza la fattispecie criminosa»\n(cosi\u0027 Corte costituzionale, 10 marzo 2022, n. 63; conf. sentenza n.\n46 del 2024; n. 120 del 2023). \n Non puo\u0027 quindi neppure prendersi in considerazione, rispetto al\ndubbio di costituzionalita\u0027, la concedibilita\u0027 delle circostanze\nattenuanti generiche ex art. 62-bis del codice penale: non solo\nperche\u0027 il giudizio di meritevolezza delle attenuanti verrebbe\ncondizionato da parametri diversi rispetto a quelli posti dall\u0027art.\n133 del codice penale e, in qualche modo, necessitato dall\u0027esigenza\ndi adeguamento del trattamento sanzionatorio al reale disvalore\noffensivo del fatto, cosi\u0027 piegando dette circostanze ad una funzione\nimpropria; ma soprattutto perche\u0027 l\u0027effetto pratico risulterebbe\nirrilevante a fronte del limite operativo posto dall\u0027art. 69, comma 4\ndel codice penale, in ogni caso dovendo applicarsi la pena massima,\ngia\u0027 ridotta, di anni trenta di reclusione per effetto degli aumenti\ndi pena previsti per i delitti in regime di continuazione. \n Altrettanto per l\u0027attenuante di cui all\u0027art. 62, n. 4 del codice\npenale, quanto alla speciale tenuita\u0027 del danno patrimoniale arrecato\nalla persona offesa, semmai ritenuta: tenuto conto della recente\naffermazione, resa in termini di rapina, ma ben estensibile al caso\ndi specie, dell\u0027insufficienza a tal fine del modestissimo valore\neconomico preteso quale prezzo (se tale si volesse considerare la\nrichiesta di somma compresa tra 1.500 e 2.500,00 euro), essendo\nnecessario valutare anche il danno alla persona contro cui e\u0027 stata\nesercitata la violenza o la minaccia, trattandosi di reati che ledono\ntanto l\u0027integrita\u0027 patrimoniale quanto la liberta\u0027 fisica e morale\ndella persona che ne e\u0027 vittima, con la conseguenza che solo ove la\nvalutazione complessiva dei pregiudizi arrecati a entrambi i beni\ntutelati sia di speciale tenuita\u0027 puo\u0027 farsi luogo al riconoscimento\ndi detta circostanza attenuante (Sez. U. n. 42124 del 27 giugno 2024,\nRv. 287095 - 02). \n Le gravi lesioni fisiche refertate alla vittima a seguito del\nfatto, guarite in circa trenta giorni, valgono di per se\u0027 ad\nescludere un apprezzamento di speciale tenuita\u0027 del danno complessivo\nsubito, anche a prescindere dal profilo patrimoniale. \n In ogni caso, pur volendo ritenere il contrario, il trattamento\nsanzionatorio non muterebbe. \n Se per l\u0027imputato D., cui e\u0027 contestata la sola recidiva\nspecifica non vi sono preclusioni normative ad un giudizio di\nprevalenza delle circostanze attenuanti generiche, ritiene la Corte\nche la misura della pena detentiva applicabile al P., in ogni caso\npari ad anni trenta di reclusione, sia incompatibile con i parametri\ncostituzionali che saranno di seguito evocati, alla luce della piu\u0027\nrecente giurisprudenza di codesta Corte in tema di sindacato\ngiurisdizionale sulla manifesta sproporzione delle pene, valida anche\nin relazione alla vicenda che ci occupa, in cui si lamenta\nl\u0027irrazionalita\u0027 della deroga al regime ordinario di bilanciamento\ndelle circostanze, come disciplinato dall\u0027art. 69 del codice penale,\nrispetto ad una fattispecie assolutamente peculiare, connotata dalla\nmassima pena detentiva temporanea prevista dal sistema, superiore\npersino a quella fissata per l\u0027omicidio, sia nei minimi (anni\nventicinque anziche\u0027 ventuno), sia nei massimi (anni trenta anziche\u0027\nventiquattro), cosi\u0027 da originare una risposta sanzionatoria\nmanifestamente irragionevole rispetto alla condotta concretamente\nposta in essere, benche\u0027 non integrante un fatto di lieve entita\u0027. \n Si anticipa sin da ora il richiamo al principio secondo cui «Ai\nsensi del combinato disposto degli articoli 3 e 27, terzo comma della\nCostituzione l\u0027ampia discrezionalita\u0027 di cui dispone il legislatore\nnella quantificazione delle pene incontra il proprio limite nella\nmanifesta sproporzione della singola scelta sanzionatoria, sia in\nrelazione alle pene previste per altre figure di reato, sia rispetto\nalla intrinseca gravita\u0027 delle condotte abbracciate da una singola\nfigura di reato. Il limite in parola esclude, piu\u0027 in particolare,\nche la severita\u0027 della pena comminata dal legislatore possa risultare\nmanifestamente sproporzionata rispetto alla gravita\u0027 oggettiva e\nsoggettiva del reato: il che accade, in particolare, ove il\nlegislatore fissi una misura minima della pena troppo elevata,\nvincolando cosi\u0027 il giudice all\u0027inflizione di pene che potrebbero\nrisultare, nel caso concreto, chiaramente eccessive rispetto alla sua\ngravita\u0027» (Corte Costituzionale, 10 marzo 2022, n. 63, cit. conf.\nCorte costituzionale, 1° febbraio 2022, n. 28). \n In questo contesto, preme evidenziare quanto lo stesso giudice\ndelle leggi ha rilevato in piu\u0027 occasioni, affermando che «la\ngiurisprudenza costituzionale piu\u0027 recente ha gradatamente affrancato\nil sindacato di conformita\u0027 al principio di proporzione della pena\nedittale dalle strettoie segnate dalla necessita\u0027 di individuare un\npreciso tertium comparationis da cui mutuare la cornice sanzionatoria\ndestinata a sostituirsi a quella dichiarata incostituzionale; e ha\nspesso privilegiato (almeno a partire dalla sentenza n. 343 del 1993)\nun modello di sindacato sulla proporzionalita\u0027 \"intrinseca\" della\npena, che - ferma restando l\u0027ampia discrezionalita\u0027 di cui il\nlegislatore gode nella determinazione delle cornici edittali [...] -\nvaluta direttamente se la pena comminata debba considerarsi\nmanifestamente eccessiva rispetto al fatto sanzionato, ricercando poi\nnel sistema punti di riferimento gia\u0027 esistenti per ricostruire in\nvia interinale un nuovo quadro sanzionatorio in luogo di quello\ncolpito dalla declaratoria di incostituzionalita\u0027, nelle more di un\nsempre possibile intervento legislativo volto a rideterminare la\nmisura della pena, nel rispetto dei principi costituzionali» (ex\nmultis Corte costituzionale, 14 dicembre 2019, n. 284, Corte\ncostituzionale, 10 maggio 2019, n. 112; Corte costituzionale, 5\ndicembre 2018, n. 222; Corte costituzionale, 23 marzo 2012, n. 68). \n La rilevanza rispetto al caso di specie trova ulteriore conforto\nnel dato che l\u0027applicazione della recidiva, oltre a produrre effetti\ndiretti di incremento sanzionatorio, si riflette indirettamente sul\ncomplessivo, sfavorevole statuto penale e sul trattamento\npenitenziario: si fa qui riferimento, per quanto di interesse,\nall\u0027aumento di pena non inferiore al terzo per i reati attratti in\ncontinuazione (tra cui il delitto di rapina aggravata) ai sensi\ndell\u0027art. 81, comma 4 del codice penale, a mente dell\u0027orientamento\npacifico secondo cui l\u0027incremento in tale misura opera anche quando\nil giudice consideri la recidiva reiterata equivalente alle\nriconosciute attenuanti, perche\u0027 anche in questo caso la recidiva e\u0027\napplicata, anche se non determina un aumento di pena (si segnala che\ni massimi edittali del delitto di cui all\u0027art. 628, 3° comma del\ncodice penale, rendono non operanti i limiti di cui al comma 3\ndell\u0027art. 81). \n Il limite minimo di aumento della pena in continuazione non\nvarrebbe, invece, quando la recidiva reiterata fosse ritenuta\nsubvalente rispetto alla circostanza attenuante (v. Sez. U., n. 20808\ndel 25 ottobre 2018, dep. 2019, .... Rv. 275319, in motivazione, §\n11.2; Sez. U., n. 35738 del 27 maggio 2010, ..., Rv. 247839, da\nultimo, Sez. 4, n. 36906 del 27 giugno 2024, Rv. 287008; Sez. 2, n.\n27098 del 3 maggio 2023, Rv. 284797) proprio perche\u0027 in tal caso la\nfunzione delle circostanze attenuanti ha modo di esplicarsi nella sua\npienezza: interpretazione consolidata che mostra chiaramente\nl\u0027effetto distorsivo rispetto ai principi fondamentali del giusto\ntrattamento sanzionatorio indotto dalla norma dell\u0027art. 69, comma 4\ndel codice penale nel caso di specie atteso che, se ora la pena\nminima irrogabile e\u0027 pari ad anni trenta di reclusione, il ripristino\ndell\u0027ordinaria regola di bilanciamento tra circostanze eterogenee di\ncui ai primi tre commi dell\u0027art. 69 del codice penale consentirebbe\nalla Corte di infliggere una pena di poco superiore a sedici anni e\notto mesi di reclusione (anni venticinque, ridotti di un terzo per la\nprevalenza delle circostanze attenuanti, con un ridotto aumento nei\ntermini posti dall\u0027art. 81, comma 2 del codice penale). \n Evidente quindi l\u0027enorme divario sanzionatorio che vi e\u0027 laddove\nsia applicata la regola vigente di cui all\u0027art. 69, comma 4 del\ncodice penale ovvero supposta la sua insussistenza, limitatamente\nalla fattispecie del sequestro di persona a scopo estorsivo che qui\nviene in rilievo, congiuntamente ai reati ad essa connessi. \n E\u0027 bene noto che il contesto normativo di riferimento e\u0027 stato,\npiu\u0027 volte, interessato da pronunce di legittimita\u0027; in particolare,\na) per il delitto di sequestro di persona - a seguito della sentenza\nn. 68 del 2012 della Corte costituzionale - e\u0027 possibile procedere\nall\u0027applicazione dell\u0027attenuante discrezionale o indeterminata di cui\nall\u0027art. 311 del codice penale e che b) la medesima consulta con la\nsentenza n. 143 del 2021 ha dichiarato l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 69, quarto comma, codice penale nella parte\nin cui prevedeva il divieto di prevalenza della circostanza\nattenuante del fatto di lieve entita\u0027 cosi\u0027 introdotta sulla\ncircostanza aggravante della recidiva di cui all\u0027art. 99, quarto\ncomma del codice penale. \n Tuttavia il quadro normativo attuale non appare appagante\nrispetto al caso di specie, laddove la Corte non ritiene che le\nmodalita\u0027 del fatto - ossia la sua durata e le condotte di violenza\nche lo hanno accompagnato - siano tali da farlo inquadrare tra quelli\ndi lieve entita\u0027 del fatto, cosi da renderlo meritevole\ndell\u0027attenuante di cui all\u0027art. 311 del codice penale, con la\nconnessa disciplina della recidiva. \n Per orientamento del tutto consolidato «l\u0027attenuante della lieve\nentita\u0027 del fatto, prevista dall\u0027art. 311 del codice penale ed\napplicabile anche al delitto di sequestro di persona a scopo di\nestorsione a seguito della sentenza della Corte costituzionale 19\nmarzo 2012, n. 68, presuppone una valutazione oggettivamente riferita\nal fatto nel suo complesso, sicche\u0027 essa non e\u0027 configurabile se il\nrequisito della lieve entita\u0027 manchi o in rapporto all\u0027evento di per\nse\u0027 considerato; ovvero in rapporto a natura, specie, mezzi,\nmodalita\u0027 e circostanze della condotta; ovvero, ancora, in rapporto\nall\u0027entita\u0027 del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto\nriguardo a tempi, luoghi e modalita\u0027 della privazione della liberta\u0027\npersonale ed all\u0027ammontare delle somme oggetto della finalita\u0027\nestorsiva» (Sez. 5, sentenza n. 18981 del 22 febbraio 2017, Rv.\n269933 - 01; da ultimo, in termini, Sez. 2, n. 9912 del 26 gennaio\n2024, Rv. 286076-01; Sez. 2, n. 9820 del 26 gennaio 2024, Rv.\n286092-01). \n La durata temporalmente apprezzabile del sequestro (pari a\nquarantotto ore), l\u0027entita\u0027 dell\u0027importo richiesto coinvolgendo pure\nl\u0027anziana genitrice, soprattutto le modalita\u0027 attuative, a fronte\ndelle serie lesioni fisiche inflitte dai tre correi e da sconosciuti\nappositamente fatti intervenire per picchiarlo, minacciarlo e\ndileggiarlo, tanto da determinare un ricovero per quattro giornate,\nle contemporanee aggressioni volte ad impadronirsi delle sue carte di\npagamento e dell\u0027utenza cellulare, integranti in se\u0027 le ipotesi di\nrapina aggravata, escludono una valutazione in termini di oggettiva,\nlieve entita\u0027, peraltro reputata insussistente anche nel processo\ncelebrato a carico del concorrente P., tanto piu\u0027 andando essa\nriferita al contributo non del singolo concorrente ma all\u0027attivita\u0027\ncomplessiva dei compartecipi. \n Gli strumenti normativi ad oggi presenti nell\u0027ordinamento non\nconsentono dunque di applicare un trattamento sanzionatorio tale da\nsuperare i dubbi di costituzionalita\u0027 che si andranno ad esplicitare\nrispetto alla varieta\u0027 delle situazioni soggettive che sono\nriconducibili all\u0027ipotesi base, non modulabili in termini di lievita\u0027\noggettiva, ancora una volta non essendo consentito forzare gli\nistituti al solo fine di ottenere il risultato di una pena sentita\ncome giusta. \n5. La non manifesta infondatezza della questione. \n 5.1. Tanto premesso in punto di rilevanza della questione,\nritiene la Corte che la disposizione censurata violi gli articoli 3,\n25, comma 2 e 27, commi 1 e 3 della Costituzione per i motivi di\nseguito esposti. \n Quanto alle importanti evoluzioni storiche subite dalla\nformulazione normativa del reato di sequestro di persona a scopo di\nestorsione e alla ratio dell\u0027inasprimento sanzionatorio, e\u0027 noto che\nla fattispecie, gia\u0027 presente nel Codice Zanardelli del 1889 sotto la\nrubrica «ricatto», prevedeva una cornice sanzionatoria compresa tra\ngli otto e i quindici anni di reclusione, con aumento da dodici a\ndiciotto nel caso in cui il reo avesse effettivamente ottenuto\nl\u0027ambito profitto. \n Negli anni \u002770, alla luce del notevolissimo aumento del fenomeno,\nil legislatore, facendo ampio ricorso alla decretazione d\u0027urgenza,\nintervenne lungo una duplice direttrice (cfr. legge n. 497 del 14\nottobre 1974): da una parte, volendo sfruttare l\u0027effetto deterrente a\nquesto connesso, si punto\u0027 ad elevare i limiti edittali portandoli,\ngia\u0027 per il reato base, nel minimo a dieci e nel massimo a venti\nanni; dall\u0027altra, con l\u0027intenzione di incentivare la liberazione\ndegli ostaggi, vennero introdotte attenuanti per chi si fosse\nadoperato in tal senso senza aver previamente ottenuto il pagamento\ndel riscatto. Infine, a seguito dei noti fatti che hanno visto il\nrapimento e poi l\u0027assassinio dell\u0027On. Aldo Moro, la pena e\u0027 stata\nfissata nella misura attuale, ovvero dai venticinque ai trenta anni\ndi reclusione. \n All\u0027interno della fattispecie, per ripetere le parole della\nstessa Corte costituzionale, residuano «episodi marcatamente\ndissimili, sul piano criminologico e del tasso di disvalore, rispetto\na quelli avuti di mira dal legislatore dell\u0027emergenza. Si tratta di\nfattispecie che - a fronte della marcata flessione dei sequestri di\npersona a scopo estorsivo perpetrati «professionalmente» dalla\ncriminalita\u0027 organizzata, registratasi a partire dalla seconda meta\u0027\ndegli anni \u002780 dello scorso secolo - hanno finito, di fatto, per\nassumere un peso di tutto rilievo, se non pure preponderante, nella\npiu\u0027 recente casistica dei sequestri estorsivi» (v. sentenza n. 68\ndel 2012). \n E, non a caso, la Consulta ha preso a prestito della propria\nargomentazione del 2012 proprio il fatto che «rientrano in tale\nambito, tra le altre, le fattispecie del genere che viene in\ndiscussione nel giudizio a quo: ossia i sequestri di persona attuati\nal fine di ottenere una prestazione patrimoniale, pretesa sulla base\ndi un pregresso rapporto di natura illecita con la vittima». \n Pare altresi\u0027 opportuna una premessa di carattere generale\nrelativa ai principi affermati dalla Consulta in numerose\ndichiarazioni di illegittimita\u0027 costituzionale parziale dell\u0027art. 69,\ncomma 4, codice penale. \n Si segnalano in proposito la sentenza n. 251 del 2012, relativa\nalla circostanza attenuante all\u0027epoca prevista dall\u0027art. 73, comma 5,\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 in tema di lieve\nentita\u0027 nel reato di produzione. traffico e detenzione illeciti di\nsostanze stupefacenti o psicotrope; la sentenza n. 105 del 2014,\nrelativa alla circostanza attenuante prevista dall\u0027art. 648, comma 2\ncodice penale, con riguardo alla particolare tenuita\u0027 del fatto di\nricettazione; la sentenza n. 106 del 2014, relativa alla circostanza\nattenuante prevista dall\u0027art. 609-bis, comma 3 codice penale, in\nrapporto ai fatti di minore gravita\u0027 del reato di violenza sessuale;\nla sentenza n. 74 del 2016, relativa alla circostanza attenuante\nprevista dall\u0027art. 73, comma 7, decreto del Presidente della\nRepubblica n. 309/1990, riconosciuta in favore di chi collabori per\nevitare che l\u0027attivita\u0027 delittuosa connessa alle droghe venga portata\nad ulteriori conseguenze; la sentenza n. 205 del 2017, relativa alla\ncircostanza attenuante prevista dall\u0027art. 219, comma 3, legge n. 267\ndel 1942, in tema di speciale tenuita\u0027 del danno patrimoniale\narrecato da fatti di bancarotta e ricorso abusivo al credito; la\nsentenza n. 73 del 2020, relativa alla fattispecie prevista dall\u0027art.\n89 codice penale, concernente la responsabilita\u0027 attenuata di colui\nche, al momento del fatto, era affetto da un vizio parziale di mente;\nla sentenza n. 55 del 2021, relativa all\u0027ipotesi prevista dall\u0027art.\n116, comma 2 c.p., del c.d. «concorso anomalo»; la sentenza n. 143\ndel 2021, relativa alla circostanza attenuante introdotta con la\nsentenza additiva della Corte costituzionale n. 68 del 2012 nelle\nipotesi di tenuita\u0027 del fatto di sequestro di persona a scopo di\nestorsione. \n Da ultimo, di grande importanza risultano le sentenze n. 94 del\n2023 che ha dichiarato l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale della norma\n«nella parte in cui, relativamente ai delitti puniti con la pena\nedittale dell\u0027ergastolo, prevede il divieto di prevalenza delle\ncircostanze attenuanti sulla recidiva reiterata di cui all\u0027art. 99,\nquarto comma, cod. pen.»; n. 141 del 2023 quanto al divieto di\nprevalenza della circostanza attenuante di cui all\u0027art. 62, numero\n4), codice penale sulla recidiva di cui all\u0027art. 99, quarto comma,\ncodice penale; n. 188 del 2023 laddove la recidiva reiterata vieta la\nprevalenza della circostanza attenuante di cui all\u0027art. 648-ter.1,\nsecondo comma, codice penale in materia di autoriciclaggio; n. 201\ndel 2023, dichiarativa costituzionale dell\u0027art. 69, quarto comma, del\ncodice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza\ndella circostanza attenuante di cui all\u0027art. 74, comma 7, del decreto\ndel Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 sulla recidiva\nreiterata. \n Pur riconoscendo, in linea generale, che le deroghe al regime\nordinario del bilanciamento tra circostanze sono costituzionalmente\nlegittime, la Corte ha sottolineato piu\u0027 volte che tali scelte,\nbenche\u0027 rientranti nella discrezionalita\u0027 del legislatore, non devono\ncomunque risultare manifestamente irragionevoli, arbitrarie o avere\nl\u0027effetto di compromettere gli equilibri stabiliti dalla Costituzione\nin materia di responsabilita\u0027 penale. \n La stessa giurisprudenza della Corte di cassazione e\u0027 assestata\nda tempo sul principio che, quand\u0027anche non si possa generalizzare il\nprofilo di un contrasto assoluto in relazione alle singole\ncircostanze del divieto di prevalenza delle attenuanti generiche\nsulla recidiva qualificata, attesa la natura innominata e\nsostanzialmente indeterminata delle medesime e l\u0027insostenibilita\u0027\ndella tesi di una rilevante incidenza di tale divieto sulla\nragionevolezza e proporzionalita\u0027 della pena, ha comunque\nriconosciuto che il limite alla regola e\u0027 dato dall\u0027evenienza in\nconcreto di situazioni «palesemente sproporzionate» (da ultimo, Sez.\n3, n. 29723 del 22 maggio 2024, Rv. 286747). \n Per tale via puo\u0027 dirsi allora superata l\u0027idea di sottrarre tout\ncourt al controllo della Consulta le scelte del legislatore che si\nrisolvono in limitazioni al sindacato giudiziale sulla dosimetria\ndella pena ed, in particolare, sull\u0027impossibilita\u0027 di ritenere,\nall\u0027esito del bilanciamento, la prevalenza delle circostanze\nattenuanti su quella speciale della recidiva reiterata. \n Parimenti, puo\u0027 dirsi consolidata l\u0027irrilevanza della natura\nordinaria o ad effetto speciale delle circostanze attenuanti\ncoinvolte nel giudizio di bilanciamento con la recidiva reiterata. \n Si deve a questo punto valutare se la previsione del divieto di\nbilanciamento in termini di prevalenza sulla recidiva reiterata ex\nart. 99, comma 4, codice penale delle circostanze attenuanti\ngeneriche, riferita alla fattispecie criminosa di cui all\u0027art. 630\nc.p., risponda ai principi esegetici che la Corte ha fatto propri\nnelle sue pronunce. \n La risposta al quesito non puo\u0027 che essere negativa, per le\nragioni di seguito esposte. \n La stessa Consulta ha chiarito che le rationes decidendi delle\nsentenze di accoglimento - e quindi delle sottese questioni di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 69, comma 4, codice penale -\nsono riconducibili a «principi comuni, declinati lungo una triplice\ndirettrice». \n Ritiene questa Corte che la questione odierna partecipi di tutte\nle ragioni che la Corte costituzionale ha, nel corso del tempo,\nritenuto decisive ai fini della valutazione di fondatezza delle\nquestioni. \n Nel primo filone si inscrivono tutte quelle fattispecie nelle\nquali ricorre una non trascurabile divaricazione tra la pena prevista\nper il reato base e quella applicabile all\u0027esito della ritenuta\nattenuante: differenza di trattamento che, per potersi affermare\ncompatibile con i principi costituzionali di eguaglianza (art. 3,\ncomma 1, della Costituzione), di offensivita\u0027 della condotta penale\n(art. 25, comma 2, della Costituzione) e di proporzionalita\u0027 della\npena tendente alla rieducazione del condannato (art. 27, comma 3,\ndella Costituzione), esige un ordinario bilanciamento e la\npossibilita\u0027 per il giudice di valutare prevalenti le attenuanti\nrispetto alla recidiva reiterata. \n Una limitazione in tal senso, portando alla determinazione della\nstessa risposta sanzionatoria per fatti marcatamente diversi, sarebbe\nforiera di un\u0027«alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti\nnella strutturazione della responsabilita\u0027 penale» (Corte cost. n.\n251 del 2012). \n Come si e\u0027 detto, nel caso di specie esiste certamente una\ndivaricazione importante tra la pena prevista per il reato base e\nquella prevista per il reato circostanziato: per il primo, pur\nvolendo attestarsi sul minimo edittale, si avrebbero venticinque anni\ndi reclusione, mentre per il secondo, considerando l\u0027attenuante nella\nsua massima ampiezza applicativa, si arriverebbe ad una pena di\nsedici anni ed otto mesi di reclusione. \n Tuttavia, dovendosi applicare nel caso di specie la disciplina\ndella continuazione e, segnatamente, l\u0027art. 81, comma 4 c.p., la\ndivaricazione appare ancor piu\u0027 sproporzionata poiche\u0027 la pena\nirrogabile, come si e\u0027 visto, e\u0027 comunque pari a trent\u0027anni di\nreclusione, concesse o meno le circostanze attenuanti (in regime di\nequivalenza), mentre l\u0027invocato bilanciamento in termini di\nprevalenza condurrebbe ad una pena di poco superiore ad anni sedici e\nmesi otto di reclusione, cosi\u0027 assumendo i tratti dell\u0027enorme\ndivaricazione delle cornici edittali» stigmatizzata piu\u0027 volte dalla\nConsulta laddove la differenza di tredici anni e quattro mesi non\npuo\u0027 che ritenersi l\u0027effetto di «un\u0027abnorme enfatizzazione delle\ncomponenti soggettive riconducibili alla recidiva reiterata, a\ndetrimento delle componenti oggettive del reato». \n Non si intende certo mettere in discussione in assoluto il\nfondamento della norma che pretende la valorizzazione in genere dei\nprofili della colpevolezza e della pericolosita\u0027 che sottendono\nl\u0027istituto della recidiva reiterata quale scelta di politica\nlegislativa, laddove non trasmodi di per se\u0027 nella manifesta\nirragionevolezza o nell\u0027arbitrio: quanto piuttosto rappresentare che,\nin ragione del severissimo quadro punitivo contemplato in una forbice\nsanzionatoria assai ristretta per il sequestro estorsivo, l\u0027effetto\ndell\u0027applicazione della recidiva reiterata e\u0027 perverso rispetto ai\nprincipi fondanti il volto della ragionevolezza della pena, finendo\nper livellare situazioni assai diverse tra loro, imponendo, in\nassenza di circostanze attenuanti, la pena massima tra quelle\npreviste nell\u0027ordinamento. \n Se in linea generalissima puo\u0027 ritenersi «non trasmodante\nnell\u0027arbitrio» una blindatura in termini di equivalenza delle\ncircostanze attenuanti generiche, non vi e\u0027 pero\u0027 dubbio,\nlimitatamente al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione,\nche la scelta legislativa finisca per decretare, ancor di piu\u0027 se il\nfatto risulta commesso in continuazione con altri delitti, proprio\nquello stravolgimento degli equilibri costituzionali piu\u0027 volte\ncensurato dalla Consulta. \n Pare piuttosto a questa Corte manifestamente irragionevole un\naggravio sanzionatorio tendente al raddoppio della pena per un fatto\nche, oggettivamente identico, sia commesso da un recidivo reiterato\nanziche\u0027 da un soggetto incensurato. \n D\u0027altra parte gia\u0027 e\u0027 stata riconosciuta alle circostanze\nattenuanti in genere una necessaria funzione riequilibratrice del\nmarcato divario tra la pena del reato base a fronte di quella che\naltrimenti risulterebbe dall\u0027applicazione delle attenuanti di cui\nall\u0027art. 62-bis c.p.: con funzione che, «per il rispetto dei principi\ndi eguaglianza (art. 3, primo comma, della Costituzione), di\noffensivita\u0027 della condotta sanzionata penalmente (art. 25, secondo\ncomma, della Costituzione) e di proporzionalita\u0027 della pena tendente\nalla rieducazione del condannato (art. 27, terzo comma, della\nCostituzione), non puo\u0027 essere compromessa dal divieto di prevalenza\nsulla recidiva reiterata recato dalla disposizione censurata» (nel\ncaso, relativamente ai delitti puniti con la pena dell\u0027ergastolo,\nCorte costituzionale, sentenza n. 94/2023). \n Nella medesima pronuncia, di conseguenza, nell\u0027ambito della\ncorrezione della sproporzione del trattamento sanzionatorio, gia\u0027 e\u0027\nstata superata la distinzione tra attenuanti comuni ed attenuanti ad\neffetto speciale, dichiarando illegittimo l\u0027art. 69, comma 4, codice\npenale nella parte in cui, in relazione a tutti i reati punti con\nl\u0027ergastolo, non consente alle attenuanti tutte - dunque anche le\nattenuanti generiche - di prevalere sulla ritenuta recidiva reiterata\nex art. 99, comma 4, c.p. \n 5.2. Passando al secondo filone, un\u0027altra rilevante ragione di\naccoglimento delle questioni ha riguardato la considerazione che\nalcune attenuanti partecipino dell\u0027esigenza «di bilanciare la\nparticolare ampiezza della fattispecie del reato non circostanziato\nche accomuna condotte marcatamente diverse, e che necessitano di\nessere differenziate nella determinazione del trattamento\nsanzionatorio». \n Si e\u0027 gia\u0027 ampiamente argomentata, quantomeno in termini di non\nimplausibilita\u0027, l\u0027impossibilita\u0027 di applicazione alla fattispecie de\nqua dell\u0027attenuante speciale della lieve entita\u0027, introdotta dalla\nConsulta. \n Fermo tale inquadramento, ritiene questa Corte che anche in\nriferimento alla previsione del sequestro di persona a scopo\nestorsivo, non circostanziata dalla lieve entita\u0027, ci si trovi\ndinanzi ad una fattispecie cui e\u0027 possibile ascrivere una casistica\nmolto vasta ed eterogenea: invero, tra fatti tutti accomunati dalla\nnon lieve entita\u0027, e\u0027 comunque possibile rinvenire differenze non\ntrascurabili di contesto, durata e modalita\u0027 attuative del sequestro\ndi persona a scopo di estorsione, elementi questi particolarmente\nimpattanti sul disvalore espresso da ciascun fatto di reato. \n A titolo esemplificativo e senza pretesa alcuna di esaustivita\u0027,\nsussumibile nella fattispecie del reato di sequestro ex art. 630\ncodice penale e\u0027 sia una condotta di privazione della liberta\u0027 altrui\ncommessa da soggetto/i legato/i al mondo della criminalita\u0027\norganizzata, con modalita\u0027 esecutive non improvvisate o disordinate,\nma al contrario particolarmente dure per la vittima (digiuno o\nalimentazione insufficiente, luoghi angusti e remoti di detenzione,\necc.), magari protrattosi per periodi di mesi o anni con richieste di\nriscatti ingenti, sia un fatto come quello oggetto del presente\ngiudizio di merito che, pur grave, e\u0027 stato operato da soggetti del\ntutto slegati dal mondo associativo od organizzato i quali, in\nmaniera evidente, hanno agito in forma estemporanea ed istintiva. \n Vero che al fine di porre rimedio ad una fattispecie base in cui\ne\u0027 sussumibile una vasta gamma di fatti il giudice avrebbe a\ndisposizione proprio l\u0027attenuante della lieve entita\u0027 e lo strumento\nermeneutico dell\u0027interpretazione estensiva con effetto pro reo, ma\ntale osservazione, pur corretta, non prova piu\u0027 di quanto gia\u0027\naffermato: non e\u0027, infatti, revocabile in dubbio che l\u0027urgenza di\napplicare una pena proporzionata non possa spingere l\u0027interprete fino\nall\u0027estrema conclusione, a questo punto obbligata, di considerare\npraticamente ogni fatto di sequestro verificatosi nel nostro\nordinamento come un fatto di lieve entita\u0027 che possa beneficiare\ndell\u0027attenuante speciale pur di evitare l\u0027asprissimo carico\nsanzionatorio detto, quand\u0027anche determinato nel minimo edittale. \n Inoltre, la presenza nel sistema normativo di una (sola)\nattenuante che possa (anche questa) avere la funzione «di bilanciare\nla particolare ampiezza della fattispecie del reato non\ncircostanziato», non esclude affatto la possibile presenza di una\ndiversa ed ulteriore circostanza capace di assolvere alla medesima\nfunzione ma per ragioni diverse, non potendo ritenersi che la prima\nesaurisca la funzione di riequilibrio del trattamento sanzionatorio\nrispetto al fatto cosi\u0027 come realmente accaduto. \n A cio\u0027 si aggiunga che non v\u0027e\u0027 dubbio alcuno sulla non\nsovrapponibilita\u0027 ed ontologica diversita\u0027 delle due circostanze\nattenuanti di cui si sta discutendo, plasticamente evidenziata dalla\nconsiderazione che ben potrebbe il giudice del merito applicare al\nmedesimo fatto storico la circostanza della lieve entita\u0027,\nriconoscendo al contempo al reo le circostanze attenuanti generiche,\nessendo queste ultime un flessibile strumento che consente di\nvalorizza e profili soggettivi che sfuggono al giudizio oggettivo\nsulla lieve entita\u0027 del fatto. \n Pertanto, assolto l\u0027onere di motivare l\u0027impossibilita\u0027 di\napplicazione dell\u0027attenuante ex art. 311 codice penale e\nl\u0027opportunita\u0027 di applicare invece l\u0027art. 62-bis codice penale in\ntermini di prevalenza, tanto dovrebbe bastare. \n 5.3 La natura soggettiva delle attenuanti generiche impone\nl\u0027analisi del terzo filone di sentenze di parziale illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 69, comma 4, codice penale e la sottesa\nratio decidendi, in quanto trattasi di pronunce che hanno riguardato\nattenuanti strettamente legate al carattere personale - e dunque piu\u0027\nmarcatamente individuale - della responsabilita\u0027 penale. \n Il riferimento e\u0027 alle circostanze di cui agli articoli 89 e 116,\ncomma 2, c.p., rispettivamente involgenti il vizio parziale di mente\ne il concorso anomalo nel reato. \n Ancora una volta ritiene questa Corte che, valorizzando il\ncarattere soggettivo delle attenuanti generiche ex art. 62-bis codice\npenale, si possa esportare tale argomentazione nel caso odierno. \n Sono infatti ricorrenti nella giurisprudenza, anche di\nlegittimita\u0027, le affermazioni secondo cui le circostanze attenuanti\ngeneriche svolgono: «un ruolo essenziale per assicurare che la pena\npossa essere proporzionalmente ridotta [...] in casi caratterizzati\nda una [...] minore colpevolezza dell\u0027autore, ovvero dalla presenza\ndi ragioni significative che comunque rivelano un suo minor bisogno\ndi pena» (cfr. Corte costituzionale n. 197/2023). \n E ancora il principio secondo il quale: «alle attenuanti\ngeneriche compete piuttosto l\u0027essenziale funzione di attribuire\nrilevanza, ai fini della commisurazione della sanzione, a specifiche\ne puntuali caratteristiche del [...] suo autore -non tipizzabili ex\nante dal legislatore in ragione della loro estrema varieta\u0027, e\ndiverse da quelle che gia\u0027 integrano ipotesi «nominate» di\nattenuazione della pena - che connotano il fatto di un minor\ndisvalore, rispetto a quanto la conformita\u0027 della condotta alla\nfigura astratta del reato lasci a prima vista supporre»; quello\nsecondo cui «l\u0027art. 62-bis codice penale consente al giudice di\nvalorizzare tutti gli ulteriori parametri indicati dall\u0027art. 133 cod.\npen. (Cass., n. 20808 del 2019), comprese le circostanze sopravvenute\nal fatto di reato, o comunque inerenti alla persona dell\u0027autore, che\nsiano indicative di una sua minore pericolosita\u0027, o che comunque la\nrendano meno meritevole e bisognosa di pena»; l\u0027affermazione per cui:\n«ad integrare le attenuanti generiche possono essere, anzitutto,\ncircostanze espressive di una minore offensivita\u0027 o di una minore\ncolpevolezza del fatto:, quest\u0027ultima in ragione della particolare\nintensita\u0027 e comprensibilita\u0027 umana dei motivi che hanno spinto\nl\u0027autore a commetterlo, ovvero della presenza di anomale circostanze\nconcomitanti alla sua condotta, in grado di limitare\nsignificativamente la sua liberta\u0027». (cfr. ex multis, Corte\ncostituzionale n. 197/2023). \n Se, come afferma la Consulta, «il principio di proporzionalita\u0027\ndella pena desumibile dagli articoli 3 e 27, terzo comma, della\nCostituzione esige [...] in via generale, che al minor grado di\nrimproverabilita\u0027 soggettiva corrisponda una pena inferiore rispetto\na quella che sarebbe applicabile a parita\u0027 di disvalore oggettivo del\nfatto», non si rinviene una motivazione valida per escludere che il\ndetti principio sia conferente anche in riferimento alle circostanze\nattenuanti generiche, laddove non sia consentita l\u0027esplicazione nella\nmassima estensione dell\u0027effetto mitigatore loro proprio, se\nprevalente rispetto ai parametri sottesi all\u0027applicazione della\nrecidiva reiterata. \n A dimostrazione di cio\u0027 basti il seguente ragionamento: se due\nsoggetti, entrambi recidivi reiterati, avessero commesso un identico\nfatto di sequestro estorsivo, sarebbe certamente contrario a principi\ncostituzionali di proporzionalita\u0027 ed uguaglianza irrogare ad\nentrambi la medesima, massima sanzione ne! caso in cui per uno\nricorressero anche i presupposti per l\u0027applicazione delle attenuanti\ngeneriche (ad esempio un esemplare comportamento processuale, una\npiena collaborazione successiva ai fatti, la dimostrazione di un\nsincero pentimento, ecc.) e per l\u0027altro invece mancassero: con cio\u0027\nsolo introducendo una violazione al principio che pretende pene\ndiverse per condotte e personalita\u0027 diverse. \n 5.4 Si e\u0027 pertanto argomentato funditus sulla riconducibilita\u0027\ndel caso odierno a ciascuna delle rationes decidendi che la Consulta\nha fatto proprie nel corso degli ultimi armi per giungere alla\ndichiarazione di parziale illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 69\ncomma 4, c.p. \n Si aggiunge a cio\u0027 una ulteriore e fondamentale affermazione\ndella stessa Corte costituzionale che, nella piu\u0027 volte citata\npronuncia n. 94 del 2023, ha affermato testualmente che «queste\nragioni del decidere che reclamano l\u0027ordinario giudizio di\nbilanciamento delle circostanze attenuanti, pur in presenza della\nrecidiva reiterata, ricorrono tutte e, e in maggior grado,\nnell\u0027ipotesi in cui il divieto di prevalenza delle attenuanti\ncomporta che l\u0027unica pena irrogabile e\u0027 l\u0027ergastolo». \n Un bilanciamento ragionevole si impone, dunque, soprattutto\nquando dalla blindatura legislativa derivi una sanzione connotata dai\ngatti della fissita\u0027, nel caso pari sempre ad anni trenta di\nreclusione, non modulabile, per effetto del combinato degli articoli\n69, comma 4 e 81 comma 4 del codice penale. \n La differenza tra la pena perpetua dell\u0027ergastolo e quella\ntemporanea della reclusione pari ad anni 30 non pare argomento\nvalorizzabile al fine di escludere che le stesse garanzie e i\nprincipi costituzionali di proporzionalita\u0027, graduabilita\u0027, finalita\u0027\nrieducativa della pena debbano valere nell\u0027uno e non nell\u0027altro caso\na fronte dell\u0027assoluta asprezza del trattamento sanzionatorio qui in\nrilievo, contenibile in trent\u0027anni solo per effetto del criterio\nlimitatore di cui all\u0027art. 78 del codice penale. \n 5.5. Tutto quanto argomentato porta alla conclusione secondo cui\nla norma censurata, vietando al giudice di ritenere prevalenti le\ncircostanze attenuanti generiche sulla ritenuta recidiva reiterata,\ncomporta, in relazione al reato di cui all\u0027art. 630 del codice\npenale, una gravissima violazione dei principi costituzionali sanciti\ndagli articoli 3, comma 1, 25, comma 2 e 27, comma 3 della\nCostituzione, in quanto nega all\u0027interprete la possibilita\u0027: irrogare\nuna pena che, suscettibile di modulazione in riferimento a fatti\ndiversi, rifletta il concreto disvalore del reato commesso e sia\nproporzionata alla pericolosita\u0027 soggettiva del reo, soprattutto\nladdove siano accertati reati connessi che determinano l\u0027incremento\nsanzionatorio di cui all\u0027art. 81, comma 4, codice penale: da un lato\nviolando il sommo principio della proporzione tra qualita\u0027 e\nquantita\u0027 della sanzione, dall\u0027altro frustrando per tale via anche la\nfinalita\u0027 della pena che la giurisprudenza ha ritenuto a piu\u0027 riprese\n«non sacrificabile» sull\u0027altare di nessun altro principio, ovvero\nquella rieducativa del condannato. \n Non appare sostenibile, infatti, che la sola valutazione della\npericolosita\u0027 sociale dell\u0027agente, di cui certamente la recidiva e\u0027\nespressione, possa avere in tal senso un rilievo esclusivo ed\nassorbente, annullando il peso specifico di elementi diversi, tali da\nessere comparativamente prevalenti rispetto al fatto oggettivo; cosi\u0027\ncome il principio delle necessaria proporzione della pena rispetto\nall\u0027offensivita\u0027 del fatto resterebbe vanificato da quell\u0027abnorme\nenfatizzazione della recidiva, piu\u0027 volte sanzionata dalla Corte\nladdove, nel processo di individualizzazione della pena, assuma una\nrilevanza tale da renderla comparativamente prevalente rispetto al\nfatto oggettivo. \n Il processo rieducativo sarebbe irrimediabilmente compromesso se\nla scelta legislativa imponesse un sacrificio abnorme e\nsproporzionato della liberta\u0027 personale a fronte di fatti non\nconnotati da disvalore e offensivita\u0027 tali da giustificarne la\nmisura, atteso che il condannato - con cio\u0027 attuando un meccanismo\nprofondamente umano e ben noto alle scienze sociologiche, consistente\nnel maturare una profonda avversione e disprezzo emotivo per tutto\nquanto avvertito come ritorsivo ed immeritato - tenderebbe certamente\nal rifiuto di una pena ritenuta eccessiva e profondamente ingiusta. \n La questione di costituzionalita\u0027, dunque, che qui si sottopone\nd\u0027ufficio alla Corte, appare rilevante al fine della definizione del\ngiudizio e non manifestamente infondata avuto riguardo ai parametri\nindicati di cui agli articoli 3, 25, comma 2 e 27, commi 1 e 3\nCostituzione. \n\n \n P.Q.M. \n \n Letto l\u0027art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; \n Dichiara d\u0027ufficio rilevante e non manifestamente infondata la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 69, comma 4, del\ncodice penale, nella parte in cui, con riferimento al reato di cui\nall\u0027art. 630 del codice penale, vieta la prevalenza delle circostanze\nattenuanti generiche ai sensi dell\u0027art. 62-bis codice penale sulla\nrecidiva reiterata ex art. 99, commi 2 e 4, del codice penale, per\ncontrasto con gli articoli 3, comma 1, 25, comma 2 e 27, comma 3\ndella Costituzione. \n Ordina la sospensione del procedimento in corso e l\u0027immediata\ntrasmissione degli atti alla Corte costituzionale. \n Dispone che la presente ordinanza, letta alle parti all\u0027esito del\ngiudizio, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e\ncomunicata al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei\ndeputati. \n Cosi\u0027 deciso in Roma e letto all\u0027udienza del 20 gennaio 2025. \n \n Il Presidente: Roja","elencoNorme":[{"id":"62332","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"69","specificaz_art":"","comma":"4","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"78951","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78952","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"25","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78954","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54426","num_progressivo":"","nominativo_parte":"L. 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