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Monia\nRossi,  in  qualita\u0027  di  parte  attrice,   e   Marco   Giallombardo,\nrappresentato e difeso dall\u0027avv. Carlo Voce e dall\u0027avv. Chiara  Tesi,\nin qualita\u0027 di parte convenuta. \n \n                          Premesso in fatto \n \n    1. Con atto di citazione  ritualmente  notificato  parte  attrice\nconveniva in giudizio l\u0027ex convivente more uxorio Marco  Giallombardo\nal  fine  di  ottenerne,  in  via  principale,   la   condanna   alla\nrestituzione  di  vari  beni  ed  effetti  personali  di   proprieta\u0027\ndell\u0027attrice, nonche\u0027 la restituzione di plurime somme di denaro  per\nun totale di  euro  91.063,00  oltre  ad  interessi  e  rivalutazione\nmonetaria; in particolare: \n      euro 63.713,00 a questo consegnati a titolo di prestito; \n      euro 11.000,00 relativi all\u0027acquisto di un gommone Zar  53,  di\neuro 6.800,00 per l\u0027acquisto di un motore Suzuki e di  euro  3.000,00\nrelativi alla permuta di un gommone  Zar  61,  tutti  acquistati  dal\nconvenuto; \n      euro 3.600,00 per l\u0027acquisto di un armadio e di  euro  2.950,00\nper acquisto di un letto. \n    1.1. A sostegno della domanda, per quanto rileva in questa  sede,\nrappresentava di aver intrattenuto con  il  convenuto  una  relazione\nsentimentale e di aver con questo convissuto dal 2002 al 2016. \n    1.2. Nei primi anni della convivenza, l\u0027attrice aveva prestato la\nsomma di euro 63.713,00 al compagno, che la ha impiegata per eseguire\nopere di miglioria sull\u0027immobile di sua esclusiva proprieta\u0027.  Il  16\nmarzo  2006  Marco  Giallombardo  redigeva  un  atto  unilaterale  di\nriconoscimento di debito, dichiarando per iscritto di  aver  ricevuto\nda Elisabetta Santi, fino a quella data, la somma di euro 63.713,00 a\ntitolo di prestito  e  di  impegnarsi  alla  restituzione  di  quanto\nricevuto, oltre indicizzazione al  saggio  di  incremento  annuo  del\nvalore degli immobili  registrato  nella  provincia  di  Firenze;  la\nscrittura, infine, escludeva espressamente che quel trasferimento  di\ndenaro  rappresentasse  l\u0027esecuzione,  da  parte   dell\u0027attrice,   di\nun\u0027obbligazione  naturale   ex   art.   2034   del   codice   civile,\nriconducibile al rapporto di convivenza tra esse esistente. \n    1.3. Nel corso della relazione, poi,  parte  attrice  contribuiva\nall\u0027acquisto di gommoni o parti di questi da parte del  compagno,  il\nquale intestava a  se\u0027  i  natanti;  in  particolare,  parte  attrice\nrappresentava di aver pagato euro 11.000,00 il 13 luglio 2007 per  un\nprimo gommone, euro 6.800,00 il 25 luglio 2008 per un  motore  Suzuki\ned euro 3000,00 il 12 luglio 2013 a perfezionamento  di  una  permuta\nrelativa ad altro gommone, producendo i documenti bancari da  cui  si\nevincevano i relativi bonifici. \n    1.4. Parte attrice, inoltre, contribuendo all\u0027arredo della comune\nabitazione (di proprieta\u0027 del solo convenuto),  acquistava  un  letto\nper euro 2.950,00, con assegni del 18 aprile 2009  e  del  28  maggio\n2009, e un armadio per euro 3.600,00 il 6 aprile 2011. \n    1.5. La coppia, dopo aver trascorso insieme oltre un decennio  di\nvita comune, caratterizzata anche da intensa condivisione di progetti\nesistenziali fra i quali il desiderio di mettere al mondo dei  figli,\nnon  realizzatosi  in  ragione  di  tre  interruzioni  di  gravidanza\navvenute per cause naturali fra il 2009 e il 2012, entrava  in  crisi\nnel novembre del 2015. Il tentativo di salvare la  coppia  naufragava\ndefinitivamente il 3 novembre 2016, quando il convenuto metteva  alla\nporta la compagna dalla casa comune. \n    1.6.  Sin  dall\u0027interruzione  della  convivenza,  parte   attrice\nprovvedeva  a  richiedere  la  restituzione  di  quanto  prestato  al\nconvenuto  e  di  quanto  per  conto   di   questi   pagato.   Stante\nl\u0027inadempimento, inviava quindi a quest\u0027ultimo una prima raccomandata\nil 30 giugno 2017 chiedendo la restituzione  di  euro  63.713,00,  di\nulteriori euro 11.000 relativi all\u0027acquisto di un gommone e dei  beni\npersonali rimasti all\u0027interno  della  casa  del  Giallombardo,  prima\ndestinata a comune abitazione. Tale richiesta  veniva  reiterata  con\nraccomandata del 12 luglio 2018, alla  quale  faceva  seguito  il  15\nnovembre  missiva  del  legale  di  parte  attrice   avente   analogo\ncontenuto. \n    L\u0027ulteriore inerzia di Giallombardo  spingeva  parte  attrice  ad\nadire questo Tribunale. \n    1.7. Si costituiva in giudizio il convenuto, il  quale  in  primo\nluogo, riconosceva di aver ricevuto la somma  di  euro  63.713,00  da\nparte attrice e che tale trasferimento fosse  avvenuto  a  titolo  di\nmutuo.  Veniva  riconosciuta,  altresi\u0027,  la  scrittura  privata   di\nriconoscimento del debito da questo sottoscritta  in  data  16  marzo\n2006. Eccepiva, tuttavia,  l\u0027intervenuta  prescrizione  del  relativo\ndiritto di credito restitutorio. Medesima eccezione veniva  sollevata\ncon  riferimento  ai  crediti  restitutori  relativi   ai   pagamenti\neffettuati per l\u0027acquisto dei gommoni per la somma,  rispettivamente,\ndi euro 11.000,00 ed euro 3.000,00. Quanto alle ulteriori domande, il\nconvenuto contestava la  prova  di  alcuni  pagamenti,  rilevava,  in\ngenerale, che essi dovessero essere qualificati come  adempimenti  di\nobbligazioni naturali (soggetti a soluti retentio)  e  che,  in  ogni\ncaso,  i  relativi  crediti   andrebbero   dichiarati   estinti   per\ncompensazione  a  fronte  delle  ingenti  spese  sostenute   per   il\nsostentamento del menage familiare. \n    1.8. Parte convenuta contestava, infine, che l\u0027interruzione della\nrelazione si collocasse, temporalmente, nel novembre 2016, atteso che\nla coppia si  era  lasciata  definitivamente  nel  giugno  2016,  pur\nrimanendo separata in casa sino al successivo mese di novembre. \n    1.9.  La  causa,  istruita  documentalmente  e   mediante   prova\ntestimoniale, e\u0027 stata trattenuta in  decisione  all\u0027udienza  del  17\ndicembre 2024, assegnando alle parti i termini di  cui  all\u0027art.  190\ndel codice di procedura civile. \n    E\u0027  stata  poi  rimessa  sul  ruolo  al  fine  di   attivare   il\ncontraddittorio tra le parti in merito alla questione di legittimita\u0027\ncostituzionale che oggi si solleva, trattandosi di questione rilevata\nd\u0027ufficio. \n \n                        Osservato in diritto \n \n    2. Ai fini del decidere e\u0027 rilevante  la  disciplina  dettata  in\nmateria di cause di sospensione della  prescrizione  dei  diritti  in\nragione della relazione esistente fra il titolare del  diritto  e  il\nsoggetto passivo e, in particolare, le regole sancite dagli  articoli\n2941, n. 1, del codice civile e (occorrendo) 1 comma 18  della  legge\n20 maggio 2016, n. 76 in relazione alla sospensione del  termine  tra\nconiugi e uniti civilmente. \n    2.1. L\u0027erogazione della somma  di  euro  63.713,00  da  parte  di\nElisabetta Santi a favore di  Marco  Giallombardo  va  infatti  senza\ndubbio ricondotta allo schema  del  contratto  di  mutuo.  La  natura\ntitolata della - pacifica tra le parti - ricognizione di  debito  del\n16 marzo 2006, ove si fa riferimento ad un «prestito», e l\u0027impegno di\nMarco Giallombardo a restituire  la  somma  di  denaro  a  Elisabetta\nSanti, per di piu\u0027 indicizzando il quantum da  restituire  all\u0027indice\ndi incremento  annuo  del  valore  degli  immobili  registrato  nella\nprovincia di Firenze, rende impossibile una  diversa  qualificazione.\nL\u0027atto del 16 marzo 2006, infatti, e\u0027 idoneo ex art. 1988 del  codice\ncivile a produrre un\u0027astrazione processuale della causa del  rapporto\nfondamentale, dispensando il creditore dal normale  onere  probatorio\ncirca l\u0027esistenza del proprio titolo, pur consentendo al debitore  di\ncontrastare la presunzione mediante la prova del deficit causale.  Si\ntratta di una prova contraria mai fornita dall\u0027odierno convenuto,  il\nquale, al contrario, non ha mai negato, ma  anzi  ha  confermato,  di\naver ricevuto quella somma a titolo  di  mutuo  e  di  essere  tenuto\nquindi alla sua restituzione. \n    Inoltre, nella stessa scrittura le parti,  a  conferma  ulteriore\ndella  pacifica  qualificazione   giudica   di   cui   sopra,   hanno\nsignificativamente tenuto a specificare, al fine di escludere che  la\ndazione di denaro fosse sorretta da  animus  solvendi,  o  che  fosse\ngiustificata  da  animus  donandi,  che   «il   sottoscritto   (Marco\nGiallombardo) dichiara altresi\u0027 che l\u0027obbligazione di cui  sopra  non\nrientra nel novero di quelle di cui all\u0027art. 2034 del codice civile». \n    In assenza di altro documento comprovante o inglobante il  titolo\ncontrattuale, in particolare, bisogna ritenere che le  parti  abbiano\nconcluso il contratto di mutuo  oralmente  e  che  solo  la  relativa\nobbligazione restitutoria  sia  stata  in  seguito  riconosciuta  per\niscritto dal convenuto. \n    2.2. Dal titolo, dall\u0027atto di  ricognizione  di  debito  e  dalle\nallegazioni delle parti non e\u0027 possibile ricavare un termine previsto\nper  l\u0027adempimento  dell\u0027obbligazione  restitutoria  incombente   sul\nGiallombardo. Soccorre l\u0027art. 1817 del codice civile (ricalcante  per\nmolta parte, in sede di mutuo, la  supplenza  giudiziale  sancita  in\ngenerale dall\u0027art. 1183 del codice  civile),  il  quale  consente  al\nmutuante di ricorrere al  giudice  affinche\u0027  fissi  il  termine  per\nl\u0027adempimento. \n    L\u0027eventuale spostamento in avanti del termine di  adempimento  ad\nopera del giudice non incide, tuttavia, sul decorso  del  termine  di\nprescrizione. Il diritto vivente in materia e\u0027 risalente e  granitico\nnel sostenere che «condizione necessaria  e  sufficiente  perche\u0027  la\nprescrizione decorra e\u0027 che  il  titolare  del  diritto  pur  potendo\nesercitarlo si astenga da tale esercizio, rilevando peraltro  a  tale\nfine solo la possibilita\u0027 legale e non influendo per contro, salve le\neccezioni stabilite dalla legge, l\u0027impossibilita\u0027 di fatto  di  agire\nin cui il detto titolare venga a trovarsi (Cass., 3 giugno  1997,  n.\n4939). Il diritto di credito,  ancorche\u0027  non  ancora  esigibile  per\nmancata fissazione del  tempo  dell\u0027adempimento,  da  stabilirsi  per\naccordo delle parti, puo\u0027  essere  esercitato,  in  caso  di  mancato\naccordo, attraverso il ricorso del creditore al giudice ex art.  1183\ndel codice civile, comma 2, con  la  conseguenza  che  l\u0027inerzia  del\ncreditore  -  ossia  la  mancanza  del  ricorso  giudiziale  o  della\nsollecitazione al debitore - determina il decorso della  prescrizione\nex art. 2935 del codice civile fin dal momento in cui il  diritto  e\u0027\nsorto (Cass., 14 marzo 1986, n. 1731)»  (Cass.  Civ.,  Sez.  III,  19\ngiugno 2009, n. 14345).  Pertanto,  ancorche\u0027  non  sia  previsto  un\ntermine per  la  restituzione  della  somma  mutuata,  incombendo  al\nmutuante l\u0027onere di attivare la procedura di cui  all\u0027art.  1817  del\ncodice civile, quale presupposto per  l\u0027azione  di  restituzione,  il\ncorso  della  prescrizione  decorre  dal  giorno  della  stipula  del\ncontratto di mutuo  (cfr.  Cass.  Civ.,  Sez.  I,  15  gennaio  2020,\nordinanza n. 732), ovvero dal successivo atto  interruttivo  che  sia\ntempestivo. \n    2.3.  Tanto  premesso,  nel  caso   di   specie   l\u0027ultimo   atto\ninterruttivo utile che emerge dall\u0027istruttoria e\u0027 quello del 16 marzo\n2006, quando il debitore ha come detto riconosciuto il proprio debito\n(art. 2944  del  codice  civile);  pertanto,  tale  credito  andrebbe\ndichiarato   estinto   per   l\u0027utile   eccezione   di    prescrizione\ntempestivamente  formulata  dal   convenuto.   Gli   ulteriori   atti\nastrattamente interruttivi compiuti dalla creditrice tra il 2017 e il\n2020 risulterebbero, cosi\u0027, tardivi, in  quanto  realizzati  dopo  lo\nspirare del termine di prescrizione, ossia dopo il 16 marzo 2016. \n    L\u0027applicazione  dell\u0027attuale   disciplina   legale   comportera\u0027,\ndunque, l\u0027accoglimento dell\u0027eccezione di prescrizione  sollevata  dal\nconvenuto e, conseguentemente, il rigetto  di  alcune  delle  domande\nrestitutorie formulate dall\u0027attrice, e cio\u0027 atteso che  l\u0027ordinamento\nnon assume la stabile convivenza con  vincolo  di  affettivita\u0027  come\ncausa di sospensione del termine di prescrizione. \n    Se la disciplina dettata dagli articoli  2941  n.  1  del  codice\ncivile  e  1,  comma  18,  legge  n.  76/2016  (per  quanto,  occorre\nosservare, l\u0027entrata in vigore della  predetta  disciplina  si  ponga\nnella parte terminale della relazione more uxorio intercorsa  tra  le\nparti)  fosse  applicabile  al  caso  di  specie,  il   corso   della\nprescrizione risulterebbe invece sospeso sin dall\u0027origine del diritto\ndi credito per cui e\u0027 causa, poiche\u0027 sorto in costanza di convivenza,\nfino al giugno/novembre del 2016. Cosi\u0027 individuato il dies a quo  da\ncui  calcolare  il  termine   prescrizionale   ordinario,   sarebbero\ntempestivi gli atti interruttivi realizzati prima di tale periodo  da\nparte attrice, a seguito della cessazione  della  relazione  e  della\nconvivenza. \n    Ed infatti, non vi e\u0027 dubbio che le due parti  in  causa  fossero\ndefinibili in termini di «conviventi  di  fatto»,  intendendosi  come\ntali «due persone maggiorenni unite stabilmente da  legami  affettivi\ndi coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (figura  ormai\nanche normativamente riconosciuta: art. 1, comma 36, della  legge  n.\n76 del 2016). Come esposto nella parte in fatto, essi  infatti  hanno\nper lunghi anni coltivato un progetto di vita comune,  caratterizzato\nda stabile convivenza e coabitazione nonche\u0027 dal concreto e  ripetuto\ntentativo, pur non riuscito, di procreare. \n    2.4. Ne consegue che il giudizio  principale  non  e\u0027  definibile\nindipendentemente    dalla    risoluzione    della    questione    di\ncostituzionalita\u0027, rilevata d\u0027ufficio, degli articoli 2941 n.  1  del\ncodice civile e (occorrendo)  1,  comma  18,  legge  n.  76/2016,  in\nrelazione agli articoli 2 e 3 della Costituzione nella parte  in  cui\nnon parificano, ai  fini  della  sospensione  della  prescrizione,  i\nsoggetti  stabilmente  conviventi  con  vincoli  di  affettivita\u0027  ai\nconiugi  e  agli  uniti  civilmente  e,  comunque,  per  contrariera\u0027\nall\u0027art.  3   della   Costituzione   in   ragione   della   manifesta\nirrazionalita\u0027  della  scelta  legislativa   di   non   disporre   la\nsospensione della prescrizione fra conviventi  stabili  e  legati  da\nvincoli di affettivita\u0027, pur in presenza di interessi  meritevoli  di\nprotezione (art. 8-9 Cedu). \n    Di qui la rilevanza della questione. \n    3.  In  verita\u0027  una  questione  di  legittimita\u0027  costituzionale\nsull\u0027art. 2941, n.  1  del  codice  civile,  per  contrasto  con  gli\narticoli  2  e   3   della   Costituzione,   nella   parte   in   cui\nirragionevolmente  esclude  la  sospensione  della  prescrizione   in\ncostanza di stabile convivenza, e\u0027 gia\u0027 stata prospettata alla  Corte\ncostituzionale e da questa dichiarata infondata con sentenza n. 2 del\n1998. Tuttavia il mutamento del contesto sociale e valoriale, da  una\nparte,  e   l\u0027evoluzione   dell\u0027ordinamento   giuridico   sul   piano\nlegislativo,  costituzionale  e  sovrannazionale,  dall\u0027altra,  hanno\nfatto emergere ulteriori e piu\u0027 pregnanti elementi che  il  Tribunale\nritiene  debbano  essere  sottoposti  al   vaglio   di   legittimita\u0027\ncostituzionale. \n    Il  rigetto  della  precedente  questione  di  costituzionalita\u0027,\nsollevata dal Tribunale di Bolzano con ordinanza del 3  maggio  1996,\ne\u0027 motivato, anzitutto, a partire dall\u0027inadeguatezza  della  famiglia\nlegittima a fungere da valido tertium comparationis per  la  famiglia\ndi mero fatto, attesa  la  disciplina  legale  e  la  stabilita\u0027  del\nrapporto che connotano la prima, e non anche la seconda. \n    Il quadro di riferimento e\u0027 tuttavia radicalmente mutato sia  dal\npunto di vista sociale che dal punto di vista normativo. \n    Di tali radicali mutamenti, del resto, ha dato piu\u0027 volte atto la\nstessa Corte costituzionale, da ultimo con la decisione  n.  148  del\n2024, che in questa sede integralmente si richiama. \n    3.1.  L\u0027accostarsi  alla  questione  dello  standard  di   tutela\ncostituzionale  della  famiglia  impone  sempre   all\u0027interprete   di\nconfrontarsi con concetti di chiara matrice  sociale  e  sociologica,\nquali il costume sociale, la cultura e la coscienza sociale (concetti\nampiamente evocati dalla giurisprudenza  costituzionale;  cfr.  Corte\ncostituzionale, sentenze n. 1 del 2022, n. 221 del 2019 e n. 174  del\n2016). Da questo confronto e dalla relativa analisi pare emergere una\ndequotazione sociale delle differenze  intercorrenti  fra  coniugi  e\nconviventi stabili. E\u0027 chiaro, sotto questo profilo, come  l\u0027istituto\nmatrimoniale  -  oggetto  di  primaria  tutela  nell\u0027art.  29   della\nCostituzione, non rappresenti piu\u0027 l\u0027unico strumento per i consociati\nper dare rilievo giuridico ad un\u0027unione familiare e  neppure  l\u0027unico\ncongegno  per  fondare  una  famiglia  dotata  del  carattere   della\nstabilita\u0027. \n    3.2. Alla luce di cio\u0027 la giurisprudenza,  civile  e  penale,  di\nmerito e  di  legittimita\u0027,  ha  avviato  un\u0027opera  di  rivisitazione\ninterpretativa di plurimi istituti e disposizioni legislative al fine\ndi  affermare  interpretazioni  estensive  o  coltivare  applicazioni\nanalogiche  (ove  consentite),  in  guisa  da  equiparare  coniugi  e\nconviventi di fatto. Cio\u0027 appunto allo scopo di elidere irragionevoli\ndisparita\u0027 di trattamento, incompatibili con la Carta costituzionale,\ndi fronte a disposizioni di legge dettate ad altri  fini,  ossia  con\nfinalita\u0027 diverse da quelle  di  regolazione  del  rapporto,  ma  che\nassumevano il  rapporto  affettivo  sottostante  al  matrimonio  come\nelemento e ratio della produzione di un certo effetto giuridico. \n    Il  riferimento  va,  in  primo  luogo,  alla  giurisprudenza  di\nlegittimita\u0027 (Cass. Pen., Sez. VI, 29 gennaio 2008, n. 20647) che  ha\nequiparato, peraltro in malam partem, i  conviventi  more  uxorio  ai\nmembri della famiglia ai fini dell\u0027applicabilita\u0027 dell\u0027art.  572  del\ncodice penale (prima della modifica del testo in senso  estensivo  da\nparte dell\u0027art. 4 della legge 1° ottobre 2012, n. 172). \n    In secondo luogo, la giurisprudenza delle Sezioni  Unite  ha,  in\ndefinitiva,  applicato  analogicamente  agli  stabili  conviventi  la\nscusante che l\u0027art.  384  del  codice  penale  riserva  ai  «prossimi\ncongiunti»,  pur  in  presenza  di  una  norma  definitoria,  sancita\ndall\u0027art. 307, comma IV del codice penale, che escludeva  chiaramente\ndetti conviventi dal concetto di prossimo congiunto (Cass. Pen., Sez.\nUn.,  26  novembre  2020,  n.  10381).  In  terzo   luogo   si   veda\nl\u0027orientamento costante in tema di ammissione al patrocinio  a  spese\ndello Stato, ove la giurisprudenza  di  legittimita\u0027  computa  tra  i\nredditi dei familiari anche quello del convivente  (cfr.  Cass.  Civ.\nSez. IV, 26 ottobre 2005, n. 109). Infine, e\u0027 il caso  di  rammentare\nil pacifico orientamento che ha sancito  una  equiparazione  completa\ndel convivente stabile al coniuge in tema di risarcimento  del  danno\npatito dalla c.d. «vittima  secondaria»,  ossia  per  la  lesione  da\nperdita del rapporto parentale. Anche le  tabelle  elaborate  in  via\npretoria e  costantemente  seguite  dalla  giurisprudenza  di  merito\nattribuiscono  il  medesimo  valore  del  cd.  «punto  base»  per  la\nliquidazione del danno  non  patrimoniale  da  lesione  del  rapporto\nparentale quando a morire sia il coniuge  e  il  convivente  stabile;\ncio\u0027 dimostra, anche in una materia ove si  fa  specifica  attuazione\ndel principio dell\u0027equita\u0027 (art. 1226 del codice  civile,  richiamato\nin sede aquiliana dall\u0027art. 2056 del codice civile)  e,  dunque,  del\nprincipio di uguaglianza di cui all\u0027art. 3 della Costituzione, che il\nrapporto affettivo non puo\u0027  essere  distinto  per  l\u0027essere  o  meno\nrivestito dal vincolo matrimoniale. \n    L\u0027espansione della nozione di famiglia, volta a ricomprendere  in\nse\u0027  qualsiasi  consorzio  di  persone  tra  le  quali,  per  strette\nrelazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di  assistenza\ne di solidarieta\u0027 per un apprezzabile periodo di tempo, nel rispetto,\ndunque, anche delle istanze di liberta\u0027 della  persona  nella  scelta\ndel tipo di famiglia da fondare e di cui far parte, e\u0027 stata ispirata\nanche dalle fonti sovranazionali. Sebbene,  infatti,  la  Convenzione\neuropea dei diritti dell\u0027uomo non pare possa essere  in  questa  sede\ninvocata come autentico parametro interposto ai sensi dell\u0027art.  117,\ncomma I, della Costituzione, in ragione del margine di  apprezzamento\nche  la  giurisprudenza  di  Strasburgo  riconosce   ai   legislatori\nnazionali in materia di regolamentazione dei menage familiari, questa\nfonte ha un rilievo nel porre in luce la  disparita\u0027  di  trattamento\nche  si  va  censurando.  L\u0027art.  8  Cedu,  come  interpretato  dalla\ngiurisprudenza convenzionale, infatti, accoglie senza dubbio nel  suo\nperimetro di tutela  tutti  i  legami  di  fatto,  caratterizzati  da\naffettivita\u0027 e pregnanza,  fondati  su  una  stabile  convivenza;  la\nfamiglia, secondo l\u0027impostazione europea, e\u0027 dunque quella  legittima\n(legale), quella naturale e quella di fatto,  socialmente  equiparata\nalle altre forme di famiglia (cfr., Corte EDU, 13 giugno 1979, Marckx\nc. Belgio; Corte EDU, 26 maggio 1994, Keegan c. Irlanda; Corte EDU, 5\ngennaio 2010, Jaremowicz c.  Polonia;  Corte  EDU,  27  aprile  2010,\nMoretti e Benedetti c. Italia; Corte EDU, 24 giugno 2010, Schalk  and\nKopf c. Austria; Corte EDU,  21  luglio  2015,  Oliari  ed  altri  c.\nItalia). \n    Ulteriore significativa fonte e\u0027 rappresentata  dalla  Carta  dei\ndiritti fondamentali dell\u0027Unione europea  (approvata  dal  Parlamento\neuropeo il 14 novembre 2000, formalmente proclamata a  Nizza  il  7-8\ndicembre 2000 e giuridicamente equiparata ai Trattati ex art. 6, par.\n1, TUE). \n    L\u0027art.   9 -   differenziandosi   da   comparabili   disposizioni\nsovrannazionali e internazionali - sancisce separatamente il  diritto\ndi fondare una famiglia e il  diritto  di  sposarsi,  svincolando  la\nnozione eurounitaria di  famiglia  dall\u0027istituto  matrimoniale.  Cio\u0027\nconsente di ritenere le altre norme comunitarie espresse  a  garanzia\ndella famiglia riferite ad ogni forma di famiglia, anche se sguarnita\ndel vincolo coniugale. In questo senso, di centrale rilievo e\u0027 l\u0027art.\n33 CDFUE, a  mente  del  quale  «e\u0027  garantita  la  protezione  della\nfamiglia sul piano giuridico, economico e sociale». \n    Da cio\u0027 puo\u0027 dedursi che il tradizionale monopolio del matrimonio\nnell\u0027ambito della tutela giuridica della famiglia abbia  lasciato  il\npasso ad  un  nuovo  paradigma,  per  il  quale  tutte  le  forme  di\nconvivenza stabile, connotate da significativi rapporti  affettivi  e\nda condivisione di  un  progetto  di  vita  comune,  godono  di  pari\ndignita\u0027,  salva  una  puntuale  e   diversa   regolamentazione   del\nmatrimonio, inteso come atto e  come  rapporto  giuridico.  Non  pare\nammissibile, pertanto, una  disparita\u0027  di  trattamento  allorche\u0027  a\nvenire in rilievo sia una norma che assume, specie  alla  luce  della\nsua  ratio  legis,  ad  elemento  costitutivo  della  fattispecie  il\nrapporto di fatto sottostante  intercorrente  tra  partner;  cio\u0027  e\u0027\nquanto avviene nel caso della  sospensione  della  prescrizione,  ove\nl\u0027impedimento soggettivo a compiere atti interruttivi del termine  si\nfonda su ragioni sostanziali e non meramente formali. \n    3.3. Sul piano generale, la differente disciplina applicabile  ai\nconiugi e ai conviventi e\u0027 stata giustificata, in  alcune  occasioni,\nda risalente giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sentenze  n.\n121 del 2004, n. 8  del  1996  e  n.  2  del  1998)  evidenziando  il\ncarattere della stabilita\u0027 del vincolo coniugale, non equiparabile ad\nalcun altro vincolo di affettivita\u0027 fra partner. Tali  pronunciamenti\nnon appaiono piu\u0027, tuttavia, del tutto attuali in ragione del  mutato\ncontesto normativo. \n    In primo luogo «la stabilita\u0027 del rapporto, con  il  venire  meno\ndell\u0027indissolubilita\u0027  del  matrimonio,  non  costituisce  piu\u0027   una\ncaratteristica assoluta e inderogabile ed  anzi  spesso  caratterizza\nmaggiormente unioni non fondate sul matrimonio» (Cass. Pen., Sez. II,\n30 aprile 2015, n. 34147). La  perdita  di  stabilita\u0027  dello  status\nconiugale, del resto, non e\u0027 tanto e solo il frutto dell\u0027introduzione\nnell\u0027ordinamento italiano dell\u0027istituto del  divorzio  (il  quale  ha\norigini ormai risalenti  nel  tempo),  ma  e\u0027  il  risultato  di  una\naccentuata facilitazione della cessazione degli  effetti  civili  del\nmatrimonio, coerentemente col mutare del sentire sociale. In disparte\nil problema della tutela della prole  (il  quale  si  pone  parimenti\nanche  per  le  coppie  non  coniugate)   e   porgendo   lo   sguardo\nesclusivamente sul vincolo coniugale, l\u0027accesso al divorzio e\u0027  stato\noggetto  di  una  progressiva  semplificazione:  i  coniugi   possono\nprocedere a separazione e divorzio mediante negoziazione assistita  o\naccordo concluso innanzi all\u0027ufficiale di stato civile (articoli 6  e\n12,  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  132,   convertito   con\nmodificazioni dalla legge  10  novembre  2014,  n.  162;  oggetto  di\nsignificativo ampliamento per mezzo della legge 26 novembre  2021  n.\n206), avendo assunto il controllo giudiziale  carattere  eventuale  e\nsussidiario; quanto al fattore temporale, da una parte il legislatore\nha  ridotto  sensibilmente  il   tempo   che   necessariamente   deve\nintercorrere tra la separazione dei coniugi  e  la  cessazione  degli\neffetti civili del matrimonio (da tre anni a  sei  mesi  in  caso  di\nseparazione  consensuale  e  ad  un  anno  in  caso  di   separazione\ngiudiziale);  dall\u0027altra,  ha  da  ultimo  consentito   di   proporre\ncongiuntamente la domanda  giudiziale  di  separazione  e  quella  di\ndivorzio  (art.  473-bis.49.  del  codice   di   procedura   civile),\ngarantendo particolare speditezza alla procedura di scioglimento  del\nvincolo coniugale. \n    In secondo luogo, il connotato della stabilita\u0027 non  e\u0027  estraneo\nad altri moduli familiari. Anche l\u0027unione civile  fra  persone  dello\nstesso sesso infatti, sebbene non conosca in fase di  cessazione  una\nfase di «quiescenza» dello status  para-coniugale  assimilabile  alla\nseparazione fra coniugi, non appare affatto sguarnita di  stabilita\u0027,\nattesa la pregnanza dei doveri patrimoniali e  non  patrimoniali  che\ndall\u0027unione discendono sulle parti. Ne e\u0027 testimone la sentenza n. 66\ndel  2024  della  Corte  costituzionale  la  quale,   ancorche\u0027   non\nrappresenti una pronuncia simmetrica alla sentenza n. 170  del  2014,\nsancisce  l\u0027illegittimita\u0027  costituzionale  dello  scioglimento,   de\nplano, del vincolo  fra  le  parti  dell\u0027unione  civile  in  caso  di\nrettificazione di sesso di uno degli uniti. \n    Non potrebbe, peraltro, utilmente  obiettarsi  che  la  peculiare\nstabilita\u0027  del  rapporto  coniugale  trovi  la  sua  giustificazione\nnell\u0027obbligo di fedelta\u0027, non previsto per le altre forme  familiari.\nLa dottrina, gia\u0027 in sede di primo  commento  alla  legge  20  maggio\n2016, n. 76 (regolamentazione delle unioni civili tra  persone  dello\nstesso sesso e disciplina delle convivenze), ha  avuto  occasione  di\nsvalutare la rilevanza giuridica di questa mancata previsione. Da una\nparte e\u0027 stato osservato che, poiche\u0027  la  fedelta\u0027  e\u0027  sempre  piu\u0027\nintesa come sinonimo di fedelta\u0027 morale e  assistenziale,  mantenendo\ninvece un secondario  rilievo  la  componente  di  fedelta\u0027  sessuale\nlegata al momento riproduttivo, e\u0027 innegabile  che  anche  gli  altri\ntipi familiari conoscano, ancorche\u0027 con  diversita\u0027  di  accenti,  un\ndovere di fedelta\u0027. Dall\u0027altra, si e\u0027 evidenziato che non e\u0027 impedito\nai partner non coniugati di concludere negozi  personali,  espressivi\ndi un libero e  revocabile  consenso,  che  sanciscano  fra  loro  un\nautentico e pregnante dovere di fedelta\u0027. \n    Ad ogni buon conto, a ben riflettere,  tutti  i  tipi  di  menage\nfamiliare godono del connotato della  stabilita\u0027,  in  quanto  questa\nrappresenta   un   elemento   costitutivo   della   famiglia,   della\n«fattispecie familiare»: in altri termini, senza stabilita\u0027 non  v\u0027e\u0027\nrapporto familiare. \n    Il vincolo matrimoniale, senza dubbio, appare  quello  dotato  di\nmaggior resistenza e, quindi, risulta il piu\u0027 stabile nel novero  dei\nvincoli  fra  partner;  tuttavia,  il   solo   dato   dell\u0027accentuata\nstabilita\u0027 del rapporto non puo\u0027 costituire  un  valido  e  dirimente\nargomento per negare una equiparazione fra coniugi  e  conviventi  in\ntema di sospensione della prescrizione. \n    Lo stesso legislatore mostra di  non  considerare  piu\u0027  il  dato\ndella eccezionale stabilita\u0027 coniugale quale  elemento  essenziale  a\ngiustificare la sospensione della prescrizione atteso che  l\u0027art.  1,\ncomma 18, legge n. 76/2016 estende la disciplina dell\u0027art.  2941  del\ncodice civile alle parti dell\u0027unione civile, disponendo  che  tra  di\nqueste il corso della prescrizione resti sospeso. \n    3.4. Ad ulteriore testimonianza del  mutato  contesto  sociale  e\nnormativo rispetto a quello innanzi al quale si ebbe a pronunciare la\nCorte costituzionale con la sentenza n. 2 del 1998, si pensi al  caso\ndella sospensione della prescrizione fra coniugi separati. Forte  del\ntenore  testuale  dell\u0027art.  2941  n.  1   del   codice   civile   la\ngiurisprudenza piu\u0027 risalente (Cass. Civ., Sez. I, 19 giugno 1971, n.\n1883) applicava la citata causa  di  sospensione  della  prescrizione\nanche all\u0027ipotesi di  coniugi  legalmente  separati.  La  carenza  di\ngiustificazione aveva indotto parte della giurisprudenza  a  dubitare\ndella legittimita\u0027 costituzionale della norma in parola; nondimeno la\nCorte  costituzionale,  sull\u0027assunto  che  in  caso  di   separazione\npersonale lo status coniugale non viene meno, ma si attenua  o  entra\nin una sorta di fase di quiescenza, ha ritenuto  non  irrazionale  la\nscelta legislativa per come interpretata nell\u0027allora diritto  vivente\n(Corte  cost.,  sentenza  n.  35   del   1976).   Ciononostante,   la\ngiurisprudenza di legittimita\u0027 in tempi piu\u0027 recenti  ha  iniziato  a\nrevocare in dubbio la coerenza  di  quell\u0027interpretazione  letterale,\ngiungendo ad affermare un  netto  revirement  nel  2014.  La  Suprema\nCorte, infatti, pur al cospetto del citato e risalente pronunciamento\ndel Giudice delle leggi, ha espunto in via interpretativa  i  coniugi\nseparati dal campo di applicabilita\u0027 dell\u0027art. 2941 n. 1  del  codice\ncivile, evidenziando come debba «prevalere sul  criterio  ermeneutico\nletterale  un\u0027interpretazione   conforme   alla   ratio   legis,   da\nindividuarsi tenuto conto dell\u0027evoluzione  della  normativa  e  della\ncoscienza sociale e, quindi,  della  valorizzazione  delle  posizioni\nindividuali dei membri della  famiglia  rispetto  alla  conservazione\ndell\u0027unita\u0027 familiare [...]. Nel regime di separazione, infatti,  non\npuo\u0027 ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in  giudizio  il\nconiuge, collegata al timore di turbare l\u0027armonia familiare,  poiche\u0027\ne\u0027 gia\u0027 subentrata una crisi conclamata e sono gia\u0027 state esperite le\nrelative azioni giudiziarie [...] (Cass., n.  7981/14;  ordinanza  n.\n18078/14; n. 8987/16)» (cosi\u0027, Cass. Civ., Sez. I, 14 dicembre  2018,\nordinanza n. 32524). \n    Alla luce della ratio legis e del profondo  mutamento  sociale  e\nnormativo che ha coinvolto il fenomeno della famiglia, l\u0027esigenza  di\nnon  turbare  l\u0027armonia  familiare  mediante  l\u0027imposizione  di  atti\ninterruttivi  della  prescrizione,  aventi  per  lo  piu\u0027   carattere\ncontenzioso, non puo\u0027 che sussistere identica anche in relazione alle\nfamiglie di fatto. Non vi e\u0027 alcuna differenza, sotto questo profilo,\nfra una coppia di sposati e una coppia di stabili  conviventi:  tutti\npatiscono equamente  la  riluttanza  nel  convenire  in  giudizio  il\nproprio partner (o anche solo prospettare una simile possibilita\u0027). \n    Tanto e\u0027 vero che nel caso di specie, ed in pratica  in  tutti  i\ncasi similari,  gli  atti  interruttivi  della  prescrizione  vengono\nsignificativamente  posti  in  essere  (soltanto)   all\u0027esito   della\ncessazione della convivenza more uxorio e della coabitazione. \n    Quale che sia il modello familiare, l\u0027esigenza  di  conservazione\ndell\u0027unita\u0027 familiare ha  pari  dignita\u0027  sociale,  costituzionale  e\nsovranazionale e quindi pretende la medesima disciplina. \n    4. Un ultimo vaglio di merito circa la legittimita\u0027 della opzione\nlegislativa di escludere la convivenza di fatto fra le situazioni che\ndanno luogo a sospensione della prescrizione deve essere condotto con\nriferimento al tema della certezza dei rapporti giuridici cui  fa  da\ncontraltare, per quel che in questa sede rileva, la certezza circa le\ncause di sospensione della prescrizione,  come  evocato  anche  dalla\nCorte costituzionale nella sentenza n. 2 del 1998. \n    4.1.  Tale  certezza  non  sussisterebbe  con  riferimento   alle\nconvivenze di fatto,  poiche\u0027  tanto  l\u0027avvio  quanto  l\u0027interruzione\ndella convivenza familiare sono connotati da elementi, si\u0027 oggettivi,\nma privi di qualunque formalismo (salvo quanto potrebbe dirsi per  le\ncd.  convivenze  registrate,  come  successivamente  introdotte   dal\nlegislatore). Cionondimeno, l\u0027estensione della sospensione  anche  ai\nconviventi non appare affatto in contrasto con la ratio dell\u0027istituto\ndella prescrizione, la quale rende chiaro come le esigenze di evitare\nvincoli perpetui e di assicurare certezza nelle relazioni  giuridiche\nsiano prevalenti sull\u0027istanza di conservazione della sfera  giuridica\npatrimoniale del titolare del  diritto  solo  allorche\u0027  quest\u0027ultimo\nometta di compiere atti di  esercizio  del  diritto  per  sostanziale\ndisinteresse. \n    Il mancato esercizio del diritto non puo\u0027 mai  essere  espressivo\ndi suddetto disinteresse nell\u0027ipotesi di impossibilita\u0027 giuridica  di\ncompiere atti d\u0027esercizio del diritto  medesimo.  A  mente  dell\u0027art.\n2935 del codice civile, infatti, la prescrizione comincia a decorrere\ndal giorno in  cui  il  diritto  puo\u0027  essere  fatto  valere  e  tale\npossibilita\u0027 e\u0027 stata intesa dalla giurisprudenza costante  solo  nel\nsenso di possibilita\u0027 giuridica, sicche\u0027 la prescrizione non  decorre\nsolo ove il titolare sia giuridicamente impedito  nell\u0027esercizio  del\ndiritto (cfr. Cass. Civ.,  Sez.  L,  24  maggio  2021,  ordinanza  n.\n14193). Cosi\u0027 delineata la regola generale,  il  legislatore  ha  poi\nprevisto alcune cause di sospensione della prescrizione  nell\u0027ipotesi\nin cui il titolare  del  diritto,  pur  giuridicamente  in  grado  di\nesercitarlo, si trovi fattualmente o moralmente  ostacolato  nel  suo\nesercizio  in  ragione  della  sussistenza  di   peculiari   rapporti\ngiuridici. Cosi\u0027, unanimemente la giurisprudenza qualifica le ipotesi\ndi sospensione  declinate  dall\u0027art.  2941  del  codice  civile  come\neccezionali,   tassative   ed   insuscettibili   di   interpretazione\nestensiva, avendo il  legislatore  selezionato  specificatamente  gli\nimpedimenti  soggettivi  rilevanti  ai  fini  della  sospensione  del\ntermine (cfr. Cass. Civ., Sez. VI-lav., 8 maggio 2018,  ordinanza  n.\n11004; Cass. Civ., Sez. III, 6 ottobre 2014, n.  21026,  Cass.  Civ.,\nSez. I, 12 giugno 2007, n. 13765 Cass. Civ., Sez. L, 6 ottobre  2000,\nn. 13310). Tale impostazione risulta confortata in dottrina,  nonche\u0027\ncoerente con ulteriori indici normativi, fra i quali  particolarmente\nsignificativo e\u0027 l\u0027art. 247 disp. att. cod. civ. \n    Si tratta, dunque, di ipotesi selezionate  discrezionalmente  dal\nlegislatore. Tuttavia, nel  caso  dei  conviventi  stabili,  l\u0027omessa\ninclusione  fra  le  cause  di  sospensione   appalesa   un   impiego\nirrazionale   della   potesta\u0027   legislativa   e,   a   ben   vedere,\ndiscriminatorio al cospetto delle  altre  ipotesi  omogenee  ad  essa\nraffrontabili. \n    4.2. L\u0027istituto della prescrizione e la disciplina delle cause di\ninterruzione e di sospensione del termine  prescrizionale,  anche  al\nfine di garantire certezza nei rapporti giuridici, si giovano di dati\noggettivi temporalmente certi. Sovente tali dati sono rafforzati  dal\nrilievo formale che  riveste  il  relativo  atto,  ma  questo  e\u0027  un\nelemento niente affatto essenziale. \n    Basti pensare all\u0027ipotesi di cui  al  n.  8  dell\u0027art.  2941  del\ncodice civile che, richiedendo la prova della sussistenza del dolo e,\nsoprattutto, del giorno della sua  scoperta,  dimostra  plasticamente\nche il legislatore non richiede  come  elemento  indefettibile  delle\ncause di sospensione la certezza ex ante del periodo di  sospensione,\nda ricavare da dati formali. Inoltre  il  n.  7  dell\u0027art.  2941  del\ncodice civile, come esteso dalla sentenza n. 262 del 2015 della Corte\ncostituzionale,  accoglie   ipotesi   di   sospensione   non   sempre\ncaratterizzate da elementi  formali.  La  disposizione,  infatti,  e\u0027\nstata dichiarata illegittima nella parte in cui non prevedeva che  la\nprescrizione fosse sospesa tra la societa\u0027 in  nome  collettivo  e  i\nsuoi amministratori,  finche\u0027  sono  in  carica,  per  le  azioni  di\nresponsabilita\u0027 contro di essi; sicche\u0027 anche il n. 7 diviene ipotesi\nidonea ad essere applicata  ad  una  situazione  che  puo\u0027  avere  un\nesclusivo rilievo fattuale non formale, oggetto di normale  prova  in\ngiudizio, poiche\u0027 il citato tipo societario  puo\u0027  costituirsi  anche\nper facta concludentia (cd. s.n.c. di fatto), e  quindi  la  relativa\ncausa di sospensione dipende da elementi di fatto che  devono  essere\noggetto di accertamento. \n    Ancora in tema di diritti reali gli atti di esercizio del diritto\n(che  producono   il   medesimo   effetto   dell\u0027interruzione   della\nprescrizione) si estrinsecano normalmente sul  piano  fattuale.  Puo\u0027\nfarsi riferimento in via esemplificativa agli atti di  esercizio  del\ndiritto di servitu\u0027 prediale, che comportano il decorso ex  novo  del\ntermine di  prescrizione  in  ragione  di  meri  atti  di  passaggio,\nespressivi dell\u0027esercizio della facolta\u0027 di godimento  riconnesse  al\ndiritto   reale   minore.   Si   puo\u0027,   inoltre,    fare    menzione\ndell\u0027orientamento dottrinale e giurisprudenziale che, in  virtu\u0027  del\nprincipio di liberta\u0027 delle forme, ritiene non  necessaria  la  forma\nscritta del riconoscimento di debito, il  quale  e\u0027  atto  idoneo  ad\ninterrompere la prescrizione ex  art.  2944  del  codice  civile;  la\npossibilita\u0027 di compiere oralmente un atto di ricognizione di  debito\ne\u0027  confortata  anche  dall\u0027argomento   storico-diacronico,   poiche\u0027\nnell\u0027attuale codice civile nessuna forma viene prescritta all\u0027atto di\ncui all\u0027art. 1988 del codice civile,  mentre  nel  previgente  codice\ncivile del 1865, all\u0027art. 1325, si richiedeva  la  forma  scritta  ad\nsubstantiam. E\u0027 chiaro, allora, come il sistema ammetta pacificamente\natti che hanno l\u0027effetto di azzerare il termine di  prescrizione  pur\navendo una dimensione eminentemente fattuale o pur  essendo  compiuti\noralmente. \n    Non si ravvisano, tuttavia,  serie  ragioni  per  distinguere  in\nmaniera  netta  queste  ipotesi  e  le  cause  di  sospensione  della\nprescrizione. Al contrario,  se  gli  atti  che  comunque  comportano\nl\u0027inizio  di  un  nuovo  periodo  di  prescrizione   possono   essere\ncostituiti da atti privi di carattere formale  idoneo  ad  assicurare\ncertezza ex ante nel calcolo del termine prescrizionale,  a  fortiori\ncio\u0027 dovrebbe poter valere per  l\u0027istituto  della  sospensione  della\nprescrizione, atteso che questa comporta  un  mero  congelamento  del\ntermine. \n    4.3. Non si ravvisa, pertanto, un\u0027intima connessione tra  criteri\nformali idonei a garantire certezza temporale della sospensione della\nprescrizione e cause sospensive, sia alla luce di tutte le ipotesi di\nsospensione  conosciute  dall\u0027ordinamento,  nonche\u0027  del  collaterale\nistituto della interruzione della prescrizione,  sia  avuto  riguardo\nalla stessa ratio giustificatrice  dell\u0027estinzione  dei  diritti  per\ndecorso del termine  di  prescrizione.  L\u0027estensione,  dunque,  della\ndisciplina  dell\u0027art.  2941  del  codice  civile  all\u0027ipotesi   delle\nconvivenze di fatto, postula un accertamento  giudiziale  sull\u0027inizio\ndella stabile convivenza sorretta da vincolo di affettivita\u0027 e  sulla\ncessazione di questa, che non appare incompatibile col  sistema.  Del\nresto,  una  volta  accertato  che  il  credito  e\u0027  sorto,   l\u0027onere\nprobatorio del convivente-debitore  convenuto  in  giudizio  riguarda\nsolo   l\u0027avvenuta    decorrenza    del    termine,    spettando    al\nconvivente-creditore, che abbia  agito  per  ottenere  l\u0027adempimento,\ndimostrare che prima che il termine spirasse fossero intervenuti atti\ninterruttivi o cause sospensive della prescrizione. Pertanto, in caso\ndi incertezza, in ossequio alle regole generale di cui all\u0027art.  2697\ndel codice civile ricadrebbe sul convivente-creditore il  rischio  di\nnon aver dimostrato compiutamente l\u0027esistenza e l\u0027esatta durata della\nconvivenza; conseguentemente, ove permanga un dubbio  processualmente\nrilevante sul momento di inizio e su quello di fine della convivenza,\nil giudicante dovra\u0027 considerare sospeso il termine  di  prescrizione\nsolo  nel  segmento  temporale  in  cui  sia  certo  che  la  stabile\nconvivenza connotata da vincolo di affettivita\u0027 era effettiva. \n    4.4. Il tenore testuale dell\u0027art. 2941 n. 1 del codice civile  (e\ncon esso, poi, dell\u0027art. 1, comma 18, legge n. 76/2016)  produce  una\nillegittima  discriminazione  fra  coniugi  (e  uniti  civilmente)  e\nconviventi  poiche\u0027  le  ragioni  che  giustificano  la   sospensione\nintraconiugale  ricorrono  in  maniera  eguale   nei   rapporti   fra\nconviventi. La ratio della norma  e\u0027  quella  di  dare  rilievo  alla\nsostanziale  inesigibilita\u0027  di  comportamenti   interruttivi   della\nprescrizione che si renderebbero necessari al  fine  di  tutelare  la\npienezza dei diritti che un coniuge vanta nei  confronti  dell\u0027altro;\nl\u0027interruzione   del   termine,   infatti,   salva   l\u0027ipotesi    del\nriconoscimento del debito, si avrebbe solo con atti aventi  carattere\ncontenzioso (art. 2943 del codice civile) che, come  tali,  risultano\ncertamente in conflitto con il normale svolgersi delle  relazioni  di\nconvivenza familiare. In altri termini, e\u0027 al fine di scongiurare  il\nrischio di imporre nei rapporti fra partner il compimento di atti  di\n«frizione» o di contrasto, che il  legislatore  ha  disposto  che  il\ntermine prescrizionale non decorra in costanza di matrimonio, sicche\u0027\nanche in assenza di atti interruttivi i diritti vantati verso l\u0027altro\nrisultino salvaguardati in caso  di  cessazione  del  rapporto.  Solo\nquando la crisi della  coppia  sia  conclamata,  vi  sia  sostanziale\nseparazione e cessazione della affectio, allora puo\u0027 venire  meno  il\ntimore  di  turbare  l\u0027armonia   familiare   e   diviene   nuovamente\npretendibile il compimento di atti interruttivi della prescrizione. \n    Appare dunque chiaro che quel che rileva non e\u0027  tanto  la  veste\nformale,    ma    la    consistenza    sostanziale    del    rapporto\naffettivo-familiare che lega titolare del diritto e soggetto  passivo\ndello stesso, caratterizzato da stabilita\u0027 e coabitazione. Si  tratta\ndi un rapporto che e\u0027 oggetto di  sicura  garanzia  costituzionale  e\nsovranazionale e che appare omogeno ed indistinguibile a  prescindere\ndalle formalita\u0027 del vincolo che lega le due persone.  E\u0027  del  resto\normai un dato acquisito nella giurisprudenza che vi  sia  sostanziale\nidentita\u0027 delle relazioni sentimentali, affettive  e  familiari,  fra\nconiugi e fra conviventi (in questo senso, cfr. Cass. Pen., Sez. Un.,\n26 novembre 2020, n. 10381). \n    Si ravvisa, pertanto, l\u0027omogeneita\u0027  delle  fattispecie  poste  a\nraffronto e la pari riferibilita\u0027 alle stesse della ratio legis della\nnorma  censurata,  sicche\u0027  l\u0027esclusione  degli  stabili   conviventi\ndall\u0027ambito  applicativo  della  norma  denunciata  appare  priva  di\nragionevole giustificazione e, conseguentemente, lesiva del principio\ndi eguaglianza. \n    5. La violazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione da parte\ndell\u0027omessa  previsione  della  sospensione  della  prescrizione  fra\nconviventi appare, dunque, non manifestamente infondata. \n    5.1.   Non    e\u0027    utilmente    esperibile    un\u0027interpretazione\ncostituzionalmente orientata delle norme censurate. \n    Pur al cospetto del sopraesposto orientamento  giurisprudenziale,\nascrivibile al diritto vivente,  che  esclude  rigidamente  non  solo\nl\u0027analogia, ma anche l\u0027interpretazione estensiva dell\u0027art.  2941  del\ncodice civile, si ritiene  non  impedito  tentare  un\u0027interpretazione\nestensiva  dell\u0027art.  2941,  n.  1,  del   codice   civile   (ovvero,\noccorrendo, dell\u0027art. 1, comma 18, legge  n.  76/2016)  ove  cio\u0027  si\ndimostrasse  indispensabile  a  salvare  la  norma  censurata   dalla\ndeclaratoria  di  illegittimita\u0027  costituzionale.  Siffatto  percorso\nesegetico, infatti, non entrerebbe in conflitto col  divieto  di  cui\nall\u0027art. 14 delle preleggi, il quale a fronte  di  norme  eccezionali\npreclude chiaramente solo l\u0027applicazione  analogica.  Tuttavia,  tale\ntentativo si appalesa fallimentare,  poiche\u0027  per  quanto  si  voglia\ndilatare il concetto di coniuge (o  di  uniti  civilmente),  il  dato\nletterale impedisce di considerare  ricompreso  in  tale  nozione  lo\nstabile convivente, vista in particolare  l\u0027assenza  in  quest\u0027ultimo\ncaso del dato formale, che si e\u0027 detto essere caratterizzante  invece\ni primi  rapporti  indicati.  Si  tratterebbe  di  un\u0027interpretazione\nadeguatrice praeter legem che,  alla  luce  del  carattere  tassativo\ndella norma, finisce per oltrepassare i  limiti  sanciti  dai  canoni\nd\u0027interpretazione,  costituendo  infine   un\u0027interpretazione   contra\nlegem. \n    Per cui, solo un\u0027applicazione analogica in  senso  proprio  della\ndisposizione sarebbe idonea a colmare  la  lacuna  costituzionalmente\ninammissibile, ma  cio\u0027  e\u0027  escluso  sia  dal  diritto  vivente  che\ndall\u0027art. 14 delle preleggi, in presenza di norme eccezionali. \n    Risulta pertanto necessario l\u0027interpello del Giudice delle leggi. \n    6. Anche ove si ritenesse che l\u0027ipotesi dei coniugi (art. 2941 n.\n1 del codice civile) e degli uniti  civilmente  (art.  1,  comma  18,\nlegge n. 76/2016) non rappresentino validi termini di comparazione al\nfine  di  censurare,  sotto  questo  aspetto,   la   discrezionalita\u0027\nlegislativa,  la   non   manifesta   infondatezza   della   questione\nrisiederebbe, in  via  subordinata,  nella  patente  irragionevolezza\nintrinseca all\u0027opzione legislativa, parimenti violativa  dell\u0027art.  3\ndella Costituzione. \n    6.1.  L\u0027art.  2  della  Costituzione,   laddove   garantisce   le\nformazioni sociali familiari e i diritti dei singoli  all\u0027interno  di\nqueste, impone al legislatore di rispettare  ad  un  tempo  l\u0027armonia\nfamiliare e le situazioni giuridiche soggettive di cui  i  componenti\nsono  titolari.  La  mancata  sospensione  della   prescrizione   fra\nconviventi onera il partner creditore a  compiere  atti  interruttivi\ndella prescrizione (intimazioni  ad  adempiere,  domande  giudiziali,\nrichieste al giudice di fissazione di un termine  per  l\u0027adempimento,\netc.) che sono in grado di incrinare i rapporti familiari in  spregio\nagli articoli 2 e 117, comma I, della Costituzione  (quest\u0027ultimo  in\nrelazione all\u0027art. 8 Cedu). \n    6.2. L\u0027omissione legislativa impone  al  convivente-creditore  di\ncompiere  atti  quali   la   costituzione   in   mora   del   proprio\ncompagno-debitore  per   garantire   la   propria   sfera   giuridica\npatrimoniale.  Si   tratta   di   un\u0027opzione   irrazionale,   poiche\u0027\nl\u0027intimazione ad adempiere e la costituzione in mora (ma lo stesso si\ndica,  a  fortiori,  per  la  domanda  giudiziale)  interrompono   la\nprescrizione perche\u0027 hanno l\u0027effetto di contrastare quella  sorta  di\npresunzione  di   tolleranza   del   creditore   circa   il   ritardo\nnell\u0027ottenimento della prestazione; solo ove tale presunta tolleranza\nsi protragga per  oltre  dieci  anni  il  diritto  puo\u0027  considerarsi\nprescritto in virtu\u0027  del  consolidamento  nel  tempo  di  un  totale\ndisinteresse del suo titolare. \n    Nei rapporti di convivenza more uxorio tale presunzione non  puo\u0027\nvalere. \n    Tra conviventi non puo\u0027 essere presunto  che  la  tolleranza  (id\nest, l\u0027omessa intimazione ad adempiere) sia sinonimo di  disinteresse\nnella tutela del diritto da parte del  titolare.  Deve,  all\u0027opposto,\npresumersi - secondo l\u0027id quod plerumque accidit - che l\u0027omissione di\natti volti a compulsare l\u0027adempimento del convivente-debitore sia  un\ncontegno volto a non compromettere la stabilita\u0027 e la  serenita\u0027  del\nnucleo familiare. Allora, se e\u0027 vero  che  la  ratio  degli  articoli\n2941, n. 1, del codice civile (e poi dell\u0027art. 1, comma 18, legge  n.\n76/2016) e\u0027 quella  di  valorizzare  le  «posizioni  individuali  dei\nmembri  della  famiglia  rispetto  alla   conservazione   dell\u0027unita\u0027\nfamiliare» (Cass. Civ., Sez. I, 14 dicembre 2018, ordinanza n. 32524)\ne se e\u0027 parimenti vero che l\u0027istanza di conservazione della comunita\u0027\nfamiliare  ha  pari  consistenza  costituzionale  a  prescindere  dal\nvincolo coniugale (articoli 2 e 117,  comma  I,  della  Costituzione,\nquest\u0027ultimo in relazione all\u0027art. 8 Cedu, nonche\u0027 articoli  9  e  33\nCDFUE), risulta costituzionalmente incompatibile l\u0027omessa  previsione\nin tali casi di un istituto che  e\u0027  idoneo  a  salvaguardare  questi\nvalori. \n    6.4.  L\u0027attuale  quadro  normativo  e\u0027  idoneo   ad   incentivare\ncomportamenti antisociali e, comunque, incongrui ed incoerenti con il\nnormale sviluppo delle relazioni familiari. Da un canto, infatti, non\nbeneficiando della sospensione della prescrizione dei  suoi  diritti,\nun membro della coppia convivente potrebbe  essere  disincentivato  o\nintimorito dal  fornire  a  prestito  risorse  economiche  importanti\nall\u0027altro, il quale potrebbe trovarsi in  condizioni  di  difficolta\u0027\nfinanziaria  o,  al  contrario,  di  cogliere  importanti   occasioni\nd\u0027affare. Dall\u0027altro, l\u0027omissione  legislativa  potrebbe  incentivare\ncondotte  da  parte  del  convivente-debitore  ai  danni  dell\u0027altro,\nritardando  l\u0027adempimento  delle  proprie   obbligazioni   confidando\nnell\u0027omissione  di  formali  atti   interruttivi   del   termine   di\nprescrizione da parte del convivente-creditore. La famiglia di  fatto\npotrebbe giungere persino a disgregarsi,  come  non  di  rado  accade\nanche per questioni soltanto patrimoniali, per effetto del  clima  di\ntensione che la necessita\u0027 di far valere il proprio diritto, pena  la\nsua prescrizione, oppure la sostanzialmente  necessitata  rinuncia  a\nfarlo (con conseguenti rancori inespressi) potrebbe innescare  tra  i\nconviventi. \n    Tali  condotte  si  pongono  in  contrasto  con   i   valori   di\nsolidarieta\u0027 sociale, di  solidarieta\u0027  familiare  e  di  corretto  e\npacifico sviluppo delle relazioni familiari (articoli 2,  117,  comma\nI, 8 Cedu), senza che a sminuire la  valenza  della  questione  possa\nessere il carattere patrimoniale  dei  diritti  in  gioco,  visto  il\nriflesso evidenziato che simili questioni possono avere sulla  stessa\nfamiglia, come oggetto di tutela da parte della Costituzione e  della\ndisciplina sovranazionale. \n    7.  Ritenuta  la  questione  rilevante   e   non   manifestamente\ninfondata,  esperito  inutilmente  il  tentativo  di  interpretazione\nadeguatrice della norma censurata, non rimane dunque che rimettere la\nquestione alla Corte costituzionale. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 ss.  legge  n.  87\ndel 1953,  ritenuta  la  questione  rilevante  e  non  manifestamente\ninfondata, \n    solleva questione di legittimita\u0027 costituzionale della  norma  di\ncui agli articoli 2941 n. 1 codice civile e (occorrendo) 1 comma  18,\nlegge 20 maggio 2016, n. 76 nella parte in cui non prevedono  che  la\nprescrizione dei diritti sia sospesa anche fra conviventi  stabili  e\nlegati,  fra  loro,  da  vincolo  di  affettivita\u0027   familiare,   per\nviolazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e,  comunque,  per\nintrinseca irragionevolezza (art. 3 della Costituzione) della norma; \n    sospende il presente giudizio in corso fino alla definizione  del\ngiudizio incidentale di legittimita\u0027 costituzionale. \n    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente\nordinanza alle parti costituite e al  Presidente  del  Consiglio  dei\nministri, nonche\u0027 per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei\nDeputati  e  del  Senato  della  Repubblica  e  per   la   successiva\ntrasmissione del fascicolo processuale alla Corte costituzionale. \n    Dispone la trasmissione alla Corte costituzionale della  presente\nordinanza  e  degli  atti   del   procedimento,   comprensivi   della\ndocumentazione  attentante  il   perfezionamento   delle   prescritte\ncomunicazioni e notificazioni. \n      Firenze, 8 maggio 2025 \n \n                        Il Giudice: D\u0027Alfonso","elencoNorme":[{"id":"62673","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cc","denominaz_legge":"codice civile","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"2941","specificaz_art":"numero 1","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"62674","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"20/05/2016","data_nir":"2016-05-20","numero_legge":"76","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"18","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-05-20;76~art1"}],"elencoParametri":[{"id":"79397","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"2","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79398","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79401","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"in relazione all\u0027","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79402","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cedu","descriz_costit":"Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0027uomo e libertà fondamentali","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"8","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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