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R.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 107 ORDINANZA (Atto di promovimento) 02 aprile 2025\n\r\nOrdinanza del 2 aprile 2025 del Tribunale di Bergamo nel procedimento\npenale a carico di J.S. R.. \n \nReati e pene - Cronica intossicazione da alcool o da sostanze\n stupefacenti - Previsione che per i fatti commessi in stato di\n cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze\n stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli artt. 88\n e 89 cod. pen. - Denunciata interpretazione della norma nel senso\n di richiedere, ai fini della «cronica intossicazione», l\u0027esistenza\n di una condizione di infermita\u0027, di malattia o di disturbo con\n effetti permanenti o irreversibili e non una cronicita\u0027 d\u0027uso. \nIn subordine: Reati e pene - Cronica intossicazione da alcool o da\n sostanze stupefacenti - Previsione che per i fatti commessi in\n stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da\n sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli\n artt. 88 e 89 cod. pen. - Fatti commessi in presenza di una\n condizione inquadrabile nella categoria dei disturbi da dipendenza,\n ovvero correlati all\u0027uso di sostanze psicotrope e non associata ad\n infermita\u0027, ovvero altri disturbi della personalita\u0027 - Denunciata\n limitazione dell\u0027applicazione delle norme di cui agli artt. 88 e 89\n cod. pen. alle sole situazioni di cronica intossicazione. \n- Codice penale, art. 95. \n\n\r\n(GU n. 24 del 11-06-2025)\n\r\n \n TRIBUNALE DI BERGAMO \n Ufficio del giudice per le indagini preliminari \n \n Il giudice per le indagini preliminari, Alessia Solombrino visti\ngli atti del procedimento nei confronti di: \n R J S , nato in il ; \n \n Imputato \n \n 1) Per il reato di cui all\u0027art. 572 del codice penale, perche\u0027,\nanche alla presenza dei figli minori R E (...) e R G ( ), ha\nmaltrattato la compagna convivente L B , sottoponendola abitualmente\na vessazioni ed aggressioni tramite le seguenti condotte reiterate: \n a) abituali ingiurie, con frequenza dapprima quindicinale e\nnel corso del quotidiana, del tenore «stronza, puttana, grassa» ed\naltri analoghi; \n b) abituali atti violenti (dapprima solo spinte, poi anche\npugni e schiaffi) su tutto il corpo; \n c) abituali minacce, prospettando la morte ed altri danni\nall\u0027incolumita\u0027 fisica della persona offesa, ogniqualvolta riceveva\ndinieghi (ad esempio, dell\u0027uso della carta di debito per acquistare\nstupefacenti) o correlate ad un eventuale allontanamento della donna. \n Fatto aggravato dall\u0027essere stato commesso in presenza di figli\nminori (art. 571, secondo comma, del codice penale). \nReato abituale perfezionato a nel e consumato a in data \n 2) Per il reato di cui all\u0027art. 646 del codice penale, perche\u0027,\nper procurarsi l\u0027ingiusto profitto derivante dalla disponibilita\u0027 dei\nrelativi beni, si e\u0027 appropriato di tre paia di scarpe (Nike Air\nForce bianche, Globo nere e verdi), 1 giubbotto, un forno a\nmicroonde, 1 macchinetta per il caffe\u0027 De Longhi, 1 tostapane, 1\nfrullatore Bosch ed 1 robot da cucina Moulinex, di proprieta\u0027 di ,\nnella propria materiale disponibilita\u0027 in ragione della permanenza\npresso la casa dove precedentemente conviveva con la citata persona\noffesa, omettendone la restituzione al momento della richiesta della\npersona offesa di ritirare i propri effetti personali. \nReato istantaneo consumato in data \n 3) Per piu\u0027 ipotesi di reato di cui all\u0027art. 572 del codice\npenale, perche\u0027 ha maltrattato i propri genitori conviventi R B e K R\n, nonche\u0027 il proprio fratello convivente minorenne R S «di anni 16)\nmediante reiterate azioni vessatorie e violente, consistenti in\nspintoni, urla, minacce (anche di morte) alle persone, lancio e colpi\nad oggetti materiali in casa, con particolare escalation di violenza\nfisica in data (stretta al collo del fratello minore R S ) e nei\ngiorni compresi tra il ed il (schiaffo al R S e gravi minacce di\nmorte ed aggressione fisica nei confronti di tutti e tre i familiari. \n Fatti aggravati dall\u0027essere stati commessi in presenza e in danno\ndi persona minorenne (art. 572, secondo comma del codice penale) \n Reato abituale perfezionato a ed in corso di consumazione\nquantomeno fino al a \n \n Osserva \n \n Questo giudice dubita della legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.\n95 del codice penale, nella parte in cui, per i fatti commessi in\npresenza di una condizione inquadrabile nella categoria dei disturbi\nda dipendenza ovvero correlati all\u0027uso di sostanze psicotrope e non\nassociata ad infermita\u0027 ovvero altri gravi disturbi della\npersonalita\u0027, limita l\u0027applicazione delle norme di cui agli articoli\n88 e 89 del codice penale alle sole situazioni di cronica\nintossicazione. \n Si ritiene che la questione sia rilevante e non manifestamente\ninfondata. \n1. Svolgimento del processo \n Con provvedimento depositato in data 24 novembre 2023, il\npubblico ministero presso la locale Procura della Repubblica ha\nformulato richiesta di rinvio a giudizio dell\u0027imputato in epigrafe\ngeneralizzato, per i reati di cui agli articoli 572 e 646 del codice\npenale, a lui ascritti nell\u0027ambito del procedimento n. 12329/2022\nR.G.Mod. 21. \n Esperiti gli adempimenti di cui agli articoli 418 e 419 del\ncodice di procedura penale, all\u0027udienza preliminare del 10 gennaio\n2024, la persona offesa L B ha depositato atto di costituzione di\nparte civile, al fine di ottenere la condanna dell\u0027imputato ed il\nrisarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti\nper effetto della condotta criminosa ed il difensore ne chiedeva\nl\u0027esclusione, eccependo l\u0027incapacita\u0027 di partecipare consapevolmente\nal processo, ai sensi dell\u0027art. 70 del codice di procedura penale,\ndel prevenuto, gia\u0027 sottoposto alla misura di sicurezza della REMS. \n Nondimeno, questo giudice, preso atto della mancata declaratoria\ndella sospensione del procedimento e ritenuta l\u0027esigenza di valutare\nl\u0027effettiva capacita\u0027 di stare in giudizio in capo al R , - con\nspecifico riguardo alla comprensione della portata delle condotte e\ndel danno cagionato alle vittime - , ad integrazione\ndell\u0027approfondimento istruttorio gia\u0027 eseguito nelle forme\ndell\u0027incidente probatorio, ha disposto perizia psichiatrica sulla\npersona dell\u0027imputato, con incarico conferito al professionista\nnominato alla successiva udienza del 14 febbraio 2024. \n Quindi, assunto l\u0027esame del perito ed acquisito l\u0027elaborato\nperitale, ritenuta l\u0027insussistenza dei presupposti una pronuncia ex\nart. 70 del codice di procedura penale ed escluso il difetto di\nimputabilita\u0027 originariamente ravvisato, questo GUP ha revocato la\nmisura di sicurezza della REMS applicata all\u0027imputato, disponendo nei\nsuoi confronti l\u0027applicazione della misura degli arresti domiciliari\npresso una struttura di prima accoglienza individuata a cura dello\nSMI competente, effettivamente eseguita presso una comunita\u0027 c.d. a\ndoppia diagnosi e successivamente revocata per volonta\u0027 della stessa\nstruttura. \n Su conforme richiesta formulata dall\u0027imputato personalmente, il\nprocedimento e\u0027 quindi proseguito nelle forme del giudizio\nabbreviato, ove questo giudice, udite le conclusioni formulate dalle\nparti, con ordinanza in data 5 giugno 2024, ha disposto l\u0027ulteriore\naudizione del perito gia\u0027 nominato, al fine di ottenere chiarimenti\nin ordine al profilo della tossicomania dell\u0027imputato, ai sensi\ndell\u0027art. 441, quinto comma del codice di procedura penale. \n Assunto infine l\u0027incombente istruttorio integrativo, il\nprocedimento e\u0027 stato infine chiamato all\u0027odierna udienza per le\nopportune determinazioni. \n Tanto premesso, prima di pronunciarsi sul merito\ndell\u0027imputazione, ritiene questo giudice di dover sospendere il\nprocedimento e sollevare la questione di legittimita\u0027 costituzionale\ndi seguito esposta. \n2. Il fatto storico \n Il presente procedimento trae origine dalla denuncia-querela\nsporta in data 25 novembre 2022 dinanzi alla Stazione Carabinieri di\nda L B , la quale, in dettaglio, - con dichiarazioni successivamente\nsupportate dalle dichiarazioni rese dalle persone sentite a sommarie\ninformazioni, riferiva che: \n conviveva da circa cinque anni con il compagno R J S e con i\nfigli nati dall\u0027unione, dell\u0027eta\u0027, rispettivamente, di tre e due\nanni, e fin dal primo anno di convivenza era rimasta vittima\ndell\u0027atteggiamento aggressivo del compagno con frequenti episodi di\npassaggio alle vie di fatto, drammaticamente aumentati nel corso del\ntempo e consistiti in spinte, pugni, schiaffi in tutte le zone del\ncorpo, in concomitanza con il consolidamento della condizione di\nassuntore di sostanze stupefacenti; \n aveva confidato le violenze subite alla propria madre C R ,\noltre ai genitori dello stesso R , il quale palesava allarmante\naggressivita\u0027, in particolare, nei periodi di astinenza ovvero in\nconcomitanza con l\u0027assunzione di sostanze psicotrope; \n pur non avendo mai assistito agli atti di violenza, i figli\nminori avevano piu\u0027 volte percepito lo stato di alterazione e le\naggressioni verbali perpetrate dal padre, il quale in occasione dei\ndiverbi manifestava veri e propri tratti deliranti, la insultava\npesantemente e la minacciava di morte e manifestava un insano bisogno\ndi controllo, monitorando di continuo i suoi spostamenti ed\nimpedendole di contattare la madre. \n La donna precisava che il compagno era solito assumere sostanze\npsicotrope quasi tutti i giorni da almeno un anno, che non svolgeva\nalcuna attivita\u0027 lavorativa e che, da quando era seguito dal SERD di\naveva manifestato segni di miglioramento. Allegava quindi che\nl\u0027ultima aggressione si era verificata appena un giorno prima,\nallorche\u0027 lei stessa, colpita con schiaffi al volto e mani al collo,\ncalci e pugni, era stata costretta ad allertare il personale della\npolizia locale, si era successivamente allontanata dall\u0027abitazione,\ncercando rifugio presso i propri genitori, a (BG) e si era infine\nrecata presso il pronto soccorso del vicino nosocomio, ove i sanitari\nle avevano diagnosticato lesioni consistenti in «graffi sul collo ed\necchimosi», giudicate guaribili in otto giorni, salvo complicazioni. \n Le dichiarazioni rese dalla donna trovavano conferma, in primo\nluogo, nel referto medico versato in atti, quindi, nelle sommarie\ninformazioni della madre della denunciante C R , dei genitori del R ,\ntestimoni di aggressioni verbali e fisiche da quest\u0027ultimo perpetrate\ne a loro volta vittime di violente aggressioni, con passaggio alle\nvie di fatto (cfr. verbali di sommarie informazioni testimoniali rese\nin data 25 novembre 2022, 8 dicembre 2022 e 9 marzo 2023); in\nparticolare, il padre dell\u0027imputato, riferiva di avere notato in\nun\u0027occasione il figlio in condizioni di alterazione ascrivibile\nall\u0027assunzione di sostanze del tipo cocaina, con manifestazioni\nparanoidee peggiorate con il trascorrere delle ore, al punto da\nindurlo a richiedere l\u0027intervento del servizio sanitario di\nemergenza, dal quale il figlio era stato condotto presso il reparto\ndi psichiatria del locale ospedale e sottoposto a TSO. \n Sussiste sul punto, il referto redatto in data dai sanitari del\npronto soccorso dell\u0027ospedale di , ove l\u0027imputato giungeva in stato\ndi agitazione e riferita aggressione psicomotoria con coltelli e,\nall\u0027esito della visita psichiatrica, presentava una sintomatologia\npsicotica direttamente correlata all\u0027abuso di sostanze. \n Venivano altresi\u0027 acquisite le plurime annotazioni di polizia\ngiudiziaria attestanti gli interventi esperiti presso l\u0027abitazione\ndel R e della compagna, e successivamente, presso l\u0027abitazione dei\ngenitori nei quali si dava atto dell\u0027allarmante stato di alterazione\ndel prevenuto, il quale, in occasione di un accesso in data 28\nnovembre 2022, si era presentato con il telefono in mano,\nvisibilmente alterato e delirante, e mantenendo un volume del\ntelefono alto aveva iniziato a recitare riti in lingua indiana,\nassertivamente finalizzati ad allontanare presenze demoniache\ndall\u0027abitazione, delle quali era convinto, al punto che poco prima\naveva rovesciato dell\u0027acqua benedetta sul pavimento, con l\u0027intento di\n«benedire» i locali. \n Del pari, in data 25 marzo 2023, i militari attestavano la\npresenza dell\u0027imputato in stato di agitazione, correlato all\u0027uso di\nstupefacenti, mentre in occasione dell\u0027intervento del 16 aprile 2023,\npresso l\u0027abitazione dei genitori - ove lo stesso R si era nelle more\nstabilito -, gli operanti lo rinvenivano sul divano del soggiorno,\nnell\u0027atto di recitare preghiere in lingua indiana e in preda ad\nallucinazioni e, dopo averlo sedato, lo conducevano presso il\nnosocomio di per le opportune cure, ove i sanitari confermavano\nl\u0027atteggiamento di angoscia ed irrequietezza ed i fenomeni\nallucinatori, apprendendo della recente assunzione di sostanze del\ntipo cocaina e formulando una diagnosi di «anomalie comportamentali\nin intossicazione di cocaina» con prognosi di tre giorni (1) . \n Con informativa del 2 giugno 2023, i carabinieri della stazione\ndi segnalavano infine plurime condotte violente perpetrate dal R nei\nconfronti dei genitori e del fratello minorenne R S con grave\nturbamento della serenita\u0027 familiare, per il timore di gesti\ninconsulti da parte del prevenuto, come confermato dall\u0027annotazione\ndi polizia giudiziaria e dalle relazioni del 1° e del 2 giugno 2023,\nsupportate dalle sommarie informazioni rese dalle citate persone\noffese, nonche\u0027 del referto redatto in occasione dell\u0027ennesimo\naccesso dell\u0027imputato al nosocomio, con diagnosi di «abuso di\ncocaina» e la presenza di uno «stato di attivazione» correlato\nall\u0027uso della sostanza, senza tuttavia la presenza di alterazioni\ndella forma o del contenuto del pensiero, ne\u0027 dispercezioni. \n Sulla scorta delle risultanze acquisite, corredate dalla\nrelazione del consiglio di classe dell\u0027istituto frequentato dal\nfratello minore del prevenuto, - nella quale si dava atto di\ncomportamenti violenti subiti dai familiari e riferiti dal ragazzo,\naccompagnati da continue minacce di gesti di autolesionismo e da\nepisodi di crisi psicotiche, urla verso presunti demoni, o tentativi\ndi allagare la casa -, in accoglimento della richiesta formulata dal\npubblico ministero, si procedeva nelle forme dell\u0027incidente\nprobatorio all\u0027accertamento della capacita\u0027 di intendere e di volere\ndel R J S ed il professionista nominato, con elaborato depositato in\ndata 27 giugno 2023 concludeva ritenendo configurabile una condizione\ndi «intossicazione cronica», con una compromissione stabile e\nirreversibile del funzionamento delle cellule, qualificabile in\ntermini di «demenza da sostanze», una ridotta capacita\u0027 di «resistere\nall\u0027impulsivita\u0027 tossicodipendente, favorendo dunque il sommarsi\ndella patologia cognitiva con le conseguenze dell\u0027assunzione di\nsostanze stupefacenti», e, per l\u0027effetto, una totale incapacita\u0027 di\nintendere e di volere al momento dei fatti, oltre che una condizione\ndi incapacita\u0027 di stare in giudizio. \n A sostegno delle conclusioni, il perito dott. M B allegava sia la\ncopiosa documentazione sanitaria redatta in occasione dei ricoveri\ndel prevenuto in SPDC ovvero dal servizio dipendenze che lo aveva in\ncura, dalla quale emergevano «Anomalie del comportamento in disturbo\nda abuso di cocaina», con sviluppo di «Psicosi indotta da sostanze\ncon ideazione persecutoria e dispercezioni uditive e visive di\norigine fsotossica», sia l\u0027esito dell\u0027esame psichico, dal quale\nemergevano «difficolta\u0027 cognitive di natura organica, a verosimile\ngenesi tossica» con una «condizione di complessiva sofferenza dei\ndomini della memoria e dell\u0027attenzione e poi quelli\ndell\u0027orientamento, a configurare note di torpidita\u0027 tipiche della\nsofferenza cerebrale organica verosimilmente di natura tossica», pur\nsenza segni di un attuale inquinamento delirante o di parassitamento\ndispercettivo. \n All\u0027esito dell\u0027incombente, sulla conforme richiesta del pubblico\nministero, con ordinanza in data 20 settembre 2023, l\u0027imputato veniva\npertanto sottoposto alla misura di sicurezza provvisoria della\nliberta\u0027 vigilata con obbligo di inserimento in una comunita\u0027\nresidenziale, nonche\u0027, con successiva ordinanza del 28 ottobre 2023,\nmotivata dal rifiuto opposto dal R alla prosecuzione dei trattamenti,\ncon la misura del ricovero in REMS e, in attesa del rinvenimento di\nuna collocazione nella struttura disponibile, del ricovero\nprovvisorio presso il reparto di psichiatrica dell\u0027ospedale di \n A diverse conclusioni perveniva il perito nominato in sede di\nudienza preliminare, dott. S L M , il quale, con motivazioni\napparentemente immeritevoli di censure sotto il profilo logico, -\nampiamente supportate dalle relazioni di aggiornamento in ordine alle\ncondizioni dell\u0027imputato durante la degenza in SPDC e dopo l\u0027ingresso\nin REMS nelle more versate in atti (2) -, escludeva la sussistenza\nall\u0027epoca dei fatti di manifestazioni psicopatologiche dell\u0027imputato\nidonee ad escludere o scemare grandemente le capacita\u0027 di intendere\ne/o di volere. \n Evidenziava, sul punto, che sia dalla valutazione diretta che\ndalla documentazione clinica vagliata non emergevano - relativamente\nal periodo oggetto di contestazione ma anche con riferimento al\nperiodo antecedente e successivo -, disturbi psichiatrici maggiori a\ngenesi primaria, mentre risultavano documentati unicamente «episodi\ndi discontrollo comportamentale con agiti estero aggressivi e talora\nclastici ed anche franchi episodi di scompenso psicotico con\nallucinazioni e deliri floridi» che avevano imposto numerosi accessi\nal pronto soccorso e, in almeno tre occasioni, reso necessario il\nricovero nel reparto di psichiatria e che tuttavia erano strettamente\ncorrelati agli effetti diretti delle sostanze di abuso. \n A conferma delle considerazioni svolte, precisava che dal , in\nconcomitanza con la cessazione dell\u0027assunzione, l\u0027assetto psichico e\ncomportamentale del periziato era esente da manifestazioni di\nrilevanza psicopatologica e che la terapia somministrata era\nfinalizzata unicamente a contenere e controllare il possibile craving\nper la sostanza di abuso. \n Concludeva pertanto escludendo la configurabilita\u0027 di una\ncompromissione cognitiva di portata tale da configurarsi in uno stato\ndi «cronica intossicazione» rilevante ai fini dell\u0027imputabilita\u0027,\nevidenziando come sebbene fosse indiscutibile la sussistenza di una\ncapacita\u0027 di intendere e di volere al momento dei fatti «viziata»\ndall\u0027effetto psicotropo della sostanza di abuso, sia in termini di\nintossicazione che di astinenza (craving, piu\u0027 propriamente), la\nstessa doveva considerarsi su base volontaria, ai sensi degli\narticoli 91 e seguenti del codice penale, ne\u0027 era ravvisabile un\ndanno organico perdurante ed irreversibile idoneo a ritenere\napplicabile l\u0027ipotesi di cui all\u0027art. 95 del codice penale, non\npotendosi ritenere tale il decadimento cognitivo rilevato, non\nparticolarmente inferiore rispetto alla norma e comunque influenzato\nanche dei limiti culturali del periziando (cfr. relazione depositata\nin data 1° maggio 2024). \n Chiamato a precisare le motivazioni che inducevano ad escludere\nla configurabilita\u0027 di una condizione di «cronica intossicazione», il\nprofessionista evidenziava che «lo stato di cronica intossicazione\nnasce primariamente in conseguenza dell\u0027assunzione di alcolici, e\u0027\n(...) una fattispecie giuridica e medico-legale molto datata, dove\npero\u0027 c\u0027era una precisa corrispondenza a un quadro clinico\nnosograficamente definito, la paranoia alcolica piuttosto, la\nsindrome di Korsakoff, la sindrome di Wernicke, che erano proprio con\ncompromissioni biologiche, organiche, riscontrabili», mentre «per gli\nstupefacenti, per trovare un\u0027alterazione di questo tipo e\u0027 pressoche\u0027\nimpossibile», anche perche\u0027, in assenza di un riferimento preciso\nsulla sostanza assunta, un eventuale stato psicotico perdurante ben\npuo\u0027 essere riconducibile a sostanze psichedeliche o anfetaminiche\ninserite nella dose di stimolanti assunta dall\u0027interessato. \n Aggiungeva, con specifico riferimento alla sostanza assunta che\n«nella cocaina l\u0027utilizzo prolungato puo\u0027 dare uno scadimento\ncognitivo progressivo di varie entita\u0027. E in alcuni casi da un\ndisturbo delirante, di solito di tipo persecutorio o di gelosia.\nQueste sono le tipologie che si vedono frequentemente per usi\nprolungati. \n C\u0027e\u0027 da dire che queste condizioni si instaurano, come dicevo, a\nseconda della variabilita\u0027 delle sostanze che vengono prese ma che\npassano per cocaina, poi in effetti non sono necessariamente cocaina,\ne l\u0027altro aspetto anche c\u0027e\u0027 una struttura predisponente di\npersonalita\u0027, in alcuni casi, che consente e poi si associano ad\naltri fattori, se la nutrizione e\u0027 adeguata, se l\u0027idratazione e\u0027\nadeguata, sono fattori di carenza metabolica, ritornando all\u0027aspetto\ndelle patologie della cronica intossicazione da alcool. Non si vedono\npressoche\u0027 piu\u0027 determinate patologie perche\u0027 erano dovute ad una\nmalnutrizione e alla carenza di fattori nutritivi e vitaminici in\nparticolare. \n Quindi, quello che e\u0027 lecito aspettarsi nell\u0027assunzione\ncontinuativa di cocaina e\u0027 in genere uno scadimento delle capacita\u0027,\ndi memoria, di memorizzazione e di rievocazione piu\u0027 o meno intenso.\nSiamo lontani pero\u0027 da quella che e\u0027 una demenza da uso di sostanze.\nLa demenza da uso di sostanze non differisce dalla demenza della\nmalattia di Alzheimer. Lo scadimento di tutte le competenze, la\ncapacita\u0027 di orientamento, le capacita\u0027 ad una consapevolezza di se\u0027,\nla capacita\u0027 di agire in determinati ambiti di vita, di avere una\nvolizione conservata, una çapacita\u0027 di comprensione adeguata. Tutto\nquesto non c\u0027e\u0027 nell\u0027indagato». \n Sentito nuovamente all\u0027udienza del 10 luglio 2024, con specifico\nriguardo all\u0027incidenza dell\u0027uso prolungato di stimolanti\nsull\u0027insorgenza di una condizione di disturbo e sugli effetti tossici\ndella cocaina, il perito precisava: \n che trattasi di «uno stimolante, per cui aumenta il tono\ndell\u0027umore, lo rende piu\u0027 elevato, c\u0027e\u0027 un senso di benessere, di\nintensa energia, i pensieri sono accelerati, corrono piu\u0027\nrapidamente, le associazioni mentali sono piu\u0027 ... altrettanto rapide\ne piu\u0027 lineari, piu\u0027... c\u0027e\u0027 una maggiore lucidita\u0027 di pensiero e\nc\u0027e\u0027 una riduzione del sonno connessa alla perdita del senso della\npercezione e della fatica e dello sforzo, per cui si ha un incremento\ndelle prestazioni sia fisiche che mentali»; \n che «l\u0027effetto della cocaina e\u0027 nell\u0027ordine di ore, poi\ndipende dalle caratteristiche dell\u0027assuntore, perche\u0027 ovviamente si\ncrea un\u0027assuefazione praticamente e quella che si chiama una\ntolleranza, nel senso che un assuntore abituale e continuativo deve\nincrementare la dose della sostanza per ottenere gli stessi effetti\nricercati, cioe\u0027 stimolanti»; \n che, quanto al craving, a differenza ad esempio dell\u0027eroina,\nin cui subentra una crisi d\u0027astinenza, si tratta di «una compulsione\nintensa, estremamente variabile, che va da un desiderio a un bisogno,\ntanto e\u0027 vero che si parla di una sorta di dipendenza psicologica»;\nperaltro, il desiderio, il bisogno intenso va degradando in\nproporzione anche a quanto e\u0027 la durata dell\u0027assunzione, e, in una\npersona che ha un disturbo da uso di sostanze «questo pensiero rimane\nsempre, per cui e\u0027 sempre da controllare un\u0027assunzione, perche\u0027\ndiversamente si spalanca una porta per la ripresa all\u0027assunzione che\ndiventa abituale»; in altri termini, «una persona che e\u0027 entrata in\ncontatto con la sostanza e ha sviluppato un craving, questo\nmeccanismo viene attivato per sempre»; \n che un\u0027eventuale condizione di disturbo «non e\u0027 nell\u0027uso di\nsostanza, e\u0027 nelle conseguenze dell\u0027uso di sostanza, quello e\u0027 il\ndisturbo, nel senso: non esiste una patologia a se\u0027 stante che\ngiustifichi l\u0027utilizzo di qualsivoglia sostanza; si innesca un\nmeccanismo che e\u0027 legato a diversi fattori, che possono essere\ndisturbi psichiatrici che sono in comorbilita\u0027 cosiddetti o delle\ncondizioni di interesse psicologico o psichiatrico che sono, diciamo\ncosi\u0027, sovrapposte in un determinato periodo, per cui personalita\u0027\nparticolari, che non sono necessariamente patologiche»; \n che, quanto ad eventuali modificazioni sotto il profilo\nneurologico, «qualsiasi sostanza di ordine farmacologico o comunque\ndi abuso, determina una modificazione cerebrale, che transitoriamente\npuo\u0027 anche persistere, ma questo non esclude la capacita\u0027 di rendersi\nconto, di capire e di autodeterminarsi»; \n che, sotto il profilo psichiatrico, «non esiste\nun\u0027intossicazione acuta e cronica, ma un\u0027intossicazione ripetuta e\nprolungata», la «condizione di intossicazione cronica e\u0027 data\ndall\u0027abuso continuativo frequente e ravvicinato, per cui la sostanza\nrimane attiva a livello cerebrale, e\u0027 quella la cronicita\u0027, lo stato\ndi intossicazione cronica»; \n che pertanto, anche eventuali anomalie correlate al consumo\ndella sostanza, o sono riconducibili a condizioni di disturbo, per\ncosi\u0027 dire, «slatentizzati» dall\u0027assunzione, o sono comunque su base\nfunzionale (conseguente all\u0027utilizzo o all\u0027effetto di esaurimento\ndella sostanza) e non su base organica. \n3. La rilevanza della questione. \n Ritiene il decidente che la prospettata questione di legittimita\u0027\ncostituzionale sia rilevante, sotto un duplice profilo: \n a) emerge dagli atti acquisiti al fascicolo che R J S , -\ndell\u0027eta\u0027 di 25 anni al momento dei fatti -, aveva iniziato ad\nassumere cocaina, sia per via nasale che inalata -, dall\u0027eta\u0027 di\ncirca 18 anni, talvolta accompagnata dal consumo di sostanze\nalcoliche, con abuso ingravescente a partire da fino ad un craving\nquotidiano ingestibile e la comparsa di anomalie comportamentali e di\nepisodi psicotici sintomatici di una fase di intossicazione\nesotossica acuta protrattasi ben oltre il termine dei tre giorni di\nriscontro dei metaboliti della cocaina nelle urine e posta,\nunitamente al craving, alla base degli agiti aggressivi integranti le\ncondotte maltrattanti e lesive contestate. \n Laddove questo giudice, all\u0027esito della discussione del\ngiudizio abbreviato, ritenesse integrati gli elementi oggettivi e\nsoggettivi delle condotte contestate, pur dando atto dell\u0027esistenza\ndi una condizione dell\u0027imputato al momento del fatto apparentemente\nidonea ad incidere sulla sua capacita\u0027 di intendere e di volere\n(intesa come il complesso delle condizioni psicofisiche che\nconsentono di ritenere l\u0027essere umano in grado di recepire il\nmessaggio della sanzione punitiva, in ragione del corretto\nfunzionamento dell\u0027elemento intellettivo e dell\u0027elemento volitivo),\ntrattandosi di uno stato mentale insorto a seguito di una situazione\ndi abuso di stupefacenti, derivato in particolare dalla prolungata\nassunzione di cocaina (come del resto dimostrato dal decadimento\ncognitivo riscontrato), ma senza l\u0027insorgenza - a livello organico -\ndi alterazioni patologiche irreversibili o anche soltanto permanenti\ntali da ritenere configurabile una condizione di cronica\nintossicazione, non avrebbe la possibilita\u0027 di valutare la\nsussistenza di un vizio di mente totale o parziale dell\u0027imputato, ai\nsensi degli articoli 88 e 89 del codice penale. \n E cio\u0027 neanche in relazione agli episodi in cui il R J\npresentava sintomatologia psicotica caratterizzata da ideazioni\npersecutorie, dispercezioni uditive e discontrollo comportamentale,\ntali da determinare in capo al giudicabile una situazione di assetto\npsichico riconducibile ad una condizione di «significativa»\nalterazione dei processi dell\u0027intelligenza e della volonta\u0027 del\nprevenuto e, conseguentemente, del meccanismo delle spinte e delle\ncontrospinte all\u0027azione. \n A tale proposito, non puo\u0027 sottacersi che codesta Corte,\nchiamata a pronunciarsi su una questione analoga a quella odierna,\ncon sentenza n. 114/1998, ha comunque sottolineato come il superiore\nvalore del principio di colpevolezza consenta al giudice di superare\ni problemi che si presentano nella concreta applicazione dell\u0027art. 95\ndel codice penale, «facendo applicazione, nel dubbio, proprio delle\nregole espressamente stabilite nei commi 2 e 3 dell\u0027art. 530 c.p.p.». \n Nondimeno, esclusa la sussistenza di una sorta di incapacita\u0027\npreordinata, rispetto ad effetti psicotici protrattisi nei giorni\nsuccessivi all\u0027assunzione di sostanze e strettamente correlati alla\ncondizione di disturbo da uso di sostanze diagnosticata al R J ,\nritiene questo giudice che le categorie dell\u0027imputabilita\u0027 e della\ncolpevolezza interagiscono in un rapporto di totale e reciproca\nindipendenza concettuale: l\u0027imputabilita\u0027 attiene all\u0027irrogabilita\u0027\ndella pena, mentre la colpevolezza si riassume in due passaggi\nfondamentali, l\u0027attribuibilita\u0027 del fatto-reato e la riprovazione che\nne deriva, la quale legittima l\u0027assoggettamento alla sanzione. Come\naffermato in dottrina, l\u0027anima originaria della colpevolezza resta\nquindi la paternita\u0027 del fatto quale responsabilita\u0027 in senso\nmeccanicistico, «restando impregiudicate, la punibilita\u0027 del soggetto\nsano e maturo e la non punibilita\u0027 del soggetto insano e non maturo\ne, come tale, non rimproverabile». \n Se ne ricava l\u0027impossibilita\u0027 di prescindere da una\nvalutazione in ordine all\u0027effettiva imputabilita\u0027 del giudicabile, al\ndi la\u0027 del giudizio di colpevolezza afferente essenzialmente il\nprincipio di soggettivita\u0027 del reato, inteso come riferibilita\u0027\npsichica al suo agente, evidentemente configurabile anche nei\nconfronti di soggetti non imputabili, in assenza di cause esterne che\nescludono la suitas della condotta ovvero si trovano al di fuori di\nogni possibilita\u0027 di controllo soggettivo; del resto, e\u0027 pacifico che\nmeccanismi psichici di rappresentazione e di volizione agiscono\ncomunque nella mente del non imputabile, anche se trattasi di\nmeccanismi abnormi e distorti. \n b) in ogni caso, anche laddove fosse ravvisabile in capo\nall\u0027imputato una condizione idonea anche soltanto ad alterarne la\ncapacita\u0027 di comprendere l\u0027illiceita\u0027 dei fatti o di agire in\nconformita\u0027 a tale valutazione, in caso di condanna, tale condizione\nnon potrebbe essere valutata nella determinazione del trattamento\nsanzionatorio, con l\u0027applicazione della diminuente di cui all\u0027art. 89\ndel codice penale. \n4. La non manifesta infondatezza della questione. \n 4.1 Ritiene il decidente che la disposizione censurata violi gli\narticoli 3, 25, secondo comma e 27, primo e terzo comma della\nCostituzione, nella misura in cui, per i fatti commessi in presenza\ndi una condizione inquadrabile nella categoria dei disturbi da\ndipendenza ovvero correlati all\u0027uso di sostanze psicotrope e non\nassociata ad infermita\u0027 ovvero altri gravi disturbi della\npersonalita\u0027, limita l\u0027applicazione delle norme di cui agli articoli\n88 e 89 del codice penale alle sole situazioni di cronica\nintossicazione. \n Com\u0027e\u0027 noto, l\u0027art. 95 del codice penale, «Cronica intossicazione\nda alcool o da sostanze stupefacenti» prevede che «per i fatti\ncommessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero\nda sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute\nnegli articoli 88 e 89 c.p.». \n Come gia\u0027 osservato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.\n114 del 16 aprile 1998, la disposizione, unitamente all\u0027art. 94 del\ncodice penale, risulta inserita «in modo organico - e indubbiamente\ncoerente nel proprio interno -, in un sistema completo, quale e\u0027\nquello che il codice penale del 1930 ritenne di dover istituire per\nl\u0027affermazione od esclusione dell\u0027imputabilita\u0027 penale dei soggetti\nche abbiano commesso il reato in stato di ubriachezza o sotto\nl\u0027azione di sostanze stupefacenti». \n Sistema che, sempre usando le parole della Corte, «e\u0027\nnotoriamente ispirato a intenti di prevenzione generale improntati a\ngrande rigore» e che trova il suo nucleo primario nelle disposizioni\ndi cui agli articoli 92, primo comma e 93 del codice penale, le quali\nparificano i reati commessi in stato di ubriachezza o sotto l\u0027azione\ndi sostanze stupefacenti ai reati commessi in stato di normalita\u0027,\n«eliminando le diminuzioni di pena previste nel codice Zanardelli e\nsottoponendo ad eguale regime penale tanto l\u0027ubriachezza (o\nassunzione di sostanze stupefacenti) volontaria quanto quella\nmeramente colposa», con vere e proprie «finzioni di imputabilita\u0027»,\ncon le quali il legislatore ritiene possibile un rimprovero di\ncolpevolezza e ragionevole il ricorso alla pena, nei confronti degli\nautori di reato che si siano comunque posti, non accidentalmente, in\nuno stato di incapacita\u0027, prescindendo dallo stato in cui versavano\nal momento del fatto, anticipando sostanzialmente il mçmento della\n«rimproverabilita\u0027» della condotta a quello della volontaria\nsituazione di innesco del pericolo, mediante la violazione della\nregola cautelare del «non assumere alcool o droghe». \n Tali conclusioni sono del resto conformi alla posizione espressa\nnella lontana sentenza n. 33 del 1970, con la quale la Corte\ncostituzionale, respingendo le questioni di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 92 del codice penale, sollevate con\nriferimento agli articoli 3 e 27 Costituzione, ha ritenuto la norma\nnon irragionevole in relazione al fine perseguito dal legislatore,\ncoincidente con la prevenzione e la repressione dell\u0027ubriachezza\n«come male sociale, e, soprattutto, come situazione che in certi\nsoggetti puo\u0027 spingere al delitto», evidenziando come l\u0027ubriaco che\nrealizzi un reato ne debba rispondere per una condotta comunque\nantidoverosa, consistente nell\u0027essersi posto volontariamente o\ncolposamente in condizione di commetterlo, in altri termini, viene\nasserita l\u0027antidoverosita\u0027 tout court dell\u0027ubriacarsi, nella cui\nnatura volontaria o colposa sarebbe da ravvisare il fondamento della\nresponsabilita\u0027; dall\u0027altro lato, il coefficiente psicologico che\nsorregge il fatto commesso e\u0027 assunto a «titolo della colpevolezza»,\ncon conseguente possibilita\u0027 di affermare un «titolo di colpevolezza»\npiu\u0027 grave di quello ricollegabile al fatto dell\u0027ubriacarsi, secondo\nla formula del versari in re illicita. \n Tale orientamento si pone nella scia del disfavore da sempre\nmanifestato dalle scienze criminali nei confronti dei fenomeni\ndell\u0027alcoolismo e dell\u0027uso di stupefacenti, sia in quanto fattori\npregiudizievoli per la salute individuale e collettiva e per la\ndiscendenza; sia in quanto fattori criminogeni diretti - favorendo la\ngeneri di comportamenti criminali -, e indiretti, legati alla\nsqualificazione sociale, al depauperamento, al decadimento morale,\nallo stato di bisogno dovuto alla tossicodipendenza. \n In questo senso, sebbene dal punto di vista medico legale chi\ncommette un reato sotto l\u0027azione di alcool o stupefacenti sia da\nconsiderarsi non imputabile o semimputabile, laddove la sua capacita\u0027\ndi intendere e/o di volere sia esclusa o grandemente compromessa, ai\nsensi degli articoli 91 e 93 del codice penale, soltanto\nl\u0027intossicazione accidentale, ovvero incolpevole, da sostanze\nalcoliche o stupefacenti puo\u0027 escludere o diminuire la capacita\u0027 di\nintendere e di volere. \n Specularmente, ai sensi gli articoli 92 e 93 del codice penale\nnon fa scemare ne\u0027 esclude l\u0027imputabilita\u0027, l\u0027assunzione di sostanze\nvolontaria - ovvero compiuta di proposito - o colposa, ovvero\nvolontaria nella causa, anche se involontaria nell\u0027effetto, fermo\nrestando l\u0027aumento di pena nelle ipotesi in cui lo stato di\nincapacita\u0027 sia stato preordinato proprio al fine di eludere la\nsanzione. \n Ulteriori circostanze aggravanti sono infine contemplate\ndall\u0027art. 94 del codice penale, specificamente ancorate, in primo\nluogo, ad uno stato di intossicazione acuta, volontaria o colposa; in\nsecondo luogo, alla commissione di un reato in tali condizioni e\nall\u0027abituabilita\u0027, definita come dedizione all\u0027uso di alcolici o\nstupefacenti e frequente stato di alterazione, si\u0027 da configurare «un\nvizio continuativo, una consuetudine viziosa di vita», a conferma di\nuna dedizione all\u0027uso e non di una mera proclivita\u0027. \n Cio\u0027 posto, l\u0027art. 95 del codice penale prevede una sostanziale\nderoga a tali finzioni, ancorandola a quelle situazioni in cui non e\u0027\n(piu\u0027) ragionevole colpire lo stile di vita dell\u0027autore di reato\ndedito agli stupefacenti e all\u0027alcool, ritenendolo responsabile,\npoiche\u0027, anche nel momento in cui si e\u0027 posto in una condizione\nsuscettibile di incidere sulla sua capacita\u0027, assumendo alcool o\ndroghe, versava gia\u0027 in una condizione di incapacita\u0027 (3) , a sua\nvolta ascrivibile ad un\u0027alterazione patologica dei processi volitivi\ne intellettivi, indicata dalla disposizione oggetto di censura con il\nricorso alla formula legale di «cronica intossicazione da sostanze»,\napparentemente censurabile sotto il profilo della genericita\u0027 e\ndell\u0027indeterminatezza e per l\u0027effetto tale da offrire all\u0027operatore\nuno spazio di incontrollabile discrezionalita\u0027, anche tenuto conto\ndelle ambiguita\u0027 riscontrabili nel difficile accertamento dei confini\ntra normalita\u0027 e anomalia. \n Cio\u0027 premesso, ricade pertanto su questo giudice l\u0027onere di\nsperimentare se di tale concetto possa essere comunque offerta\nun\u0027interpretazione ed applicazione razionale, nell\u0027osservanza degli\nordinari criteri ermeneutici (segnatamente, il dato letterale e\nsistematico) e in conformita\u0027 con il compito essenziale della\ngiurisprudenza, che e\u0027 quello di dipanare gradualmente, attraverso\ngli strumenti dell\u0027esegesi normativa, i dubbi interpretativi che\nciascuna disposizione inevitabilmente solleva, nel costante confronto\ncon la concretezza dei casi in cui essa e\u0027 suscettibile di trovare\napplicazione (cfr. Corte costituzionale, n. 110 del 18 aprile 2023). \n Un\u0027attenta esegesi della norma in discussione, approfondendo il\nsignificato delle parole, consente in verita\u0027 di plasmare la\ndefinizione di cronica intossicazione, colmando l\u0027apparente deficit\ndi determinatezza con ricorso, per un verso, al criterio semantico, -\ngiacche\u0027, mentre la condizione acuta richiama fenomeni ad insorgenza\nbreve o improvvisa, con un andamento delimitato nel tempo, il termine\n«cronico» richiama in via generale il concetto di malattia ovvero di\nuna sintomatologia che perdura e si sviluppa in maniera lenta e\nprogressiva e talvolta irreversibile -, e per altro verso, a\nparametri interpretativi essenzialmente fondati sulla ratio legis,\nnella duplice accezione di giustificazione della norma sotto il\nprofilo logico-assiologico e di motivazione storicamente contingente\ne soggettiva posta all\u0027origine della sua formulazione.s \n Sotto il primo profilo, giungono in soccorso, i criteri offerti\ndalla piu\u0027 autorevole letteratura scientifica in materia (cfr.\npomari, trattato di psichiatria forense), che consentono di delineare\nnei termini di seguito esposti i concetti generali in tema di\n«tossicomania», nonche\u0027 i rapporti tra assunzione di sostanze\nstupefacenti e «sanita\u0027 psichica», elaborati dalla psichiatria\nforense sulla scorta delle indicazioni del codice penale del 1930: \n le intossicazioni voluttuarie sono causate dall\u0027assunzione\nsaltuaria, periodica o continuativa di sostanze non necessarie alla\nvita, che provocano, a breve termine, effetti per lo piu\u0027 piacevoli\nsullo psichismo individuale, ma che, a medio-lungo termine, possono\ncausare danni rilevanti fisici e psichici; \n sostanze psicoattive sono quelle sostanze naturali,\nsintetiche o semisintetiche che, introdotte nell\u0027organismo per via\nparenterale, enterale o inalatoria, svolgono un\u0027azione psicoattiva,\nnel senso che modificano - esaltandole o deprimendole -, le\ncondizioni psichiche abituali del soggetto e possono indurre\nassuefazione, dipendenza e disturbi di astinenza; sotto la dizione di\nstupefacenti, sono convenzionalmente considerate le sostanze\nraggruppate nelle tabelle di cui agli articoli 13 e 14 del decreto\ndel Presidente della Repubblica n. 309/90; \n per tossico e alcool-dipendente s\u0027intende un soggetto\nportatore di problemi multipli (psicologici, sociali, economici,\nculturali, medici psichiatrici) variamente intrecciantisi e\nsovrapponentisi, ma sempre interagenti tra loro; i termini di tossico\ne alcool-dipendenza individuano un comportamento polideterminato e\ncostituito dall\u0027assunzione saltuaria, periodica o continuativa, di\nsostanze non necessarie alla vita. Nel linguaggio clinico, il termine\ne\u0027 onnicomprensivo ed e\u0027 usato per indicare, indifferentemente, chi\nusa e chi presenta pure sintomi di cronica intossicazione. \n A tale definizione si aggiunge peraltro quella data\ndall\u0027Organizzazione mondiale della sanita\u0027, che indica la\ntossicodipendenza in termini di «condizione di intossicazione cronica\no periodica dannosa all\u0027individuo e alla societa\u0027, prodotta dall\u0027uso\nripetuto di una sostanza chimica naturale o di sintesi. Sono sue\ncaratteristiche: 1) il desiderio incontrollabile di continuare ad\nassumere la sostanza e di procurarsela con ogni mezzo; 2) la tendenza\nad aumentare la dose (tolleranza); 3) la dipendenza psichica e\ntalvolta fisica degli effetti della sostanza» e che gia\u0027 lascia\nintravedere le problematiche connesse all\u0027odierna questione; \n il concetto di assuefazione o tolleranza si distingue da\nquello di abitudine: il primo comporta la necessita\u0027 di aumentare la\ndose della sostanza introdotta per ottenere sempre i medesimi effetti\ne, per converso, una riduzione quantitativa della risposta alla\nsomministrazione del farmaco, con il trascorrere del tempo; il\nsecondo concetto indica la possibilita\u0027 di ottenere medesimi effetti\nda medesime dosi, senza che sia necessario aumentare la quantita\u0027 di\nsostanza introdotta; \n i concetti di dipendenza e astinenza sono tra loro\nintimamente correlati, nel senso che le sostanze inducono nel\nconsumatore un bisogno (avente una componente fisica e psichica) di\nripetere la somministrazione, a pena di lamentare disturbi da\ncarenza, quanto la sostanza venga sospesa; ambedue i fenomeni sono\naccomunati da una condizione di sofferenza, di disagio, di ansia, di\ndiscenestesie, di timore della loro comparsa o riapparizione e da\ndisturbi piu\u0027 gravi; \n nella pratica clinica, si usa distinguere il consumatore\noccasionale da quello abituale e dal tossicodipendente, in base al\ntipo, alle modalita\u0027 e alle quantita\u0027 di sostanza assunta; \n la sindrome di astinenza, avente caratteristiche di malattia\ninternistica, rilevante in ambito clinico, compare alcune ore dopo\nl\u0027assunzione della sostanza, varia a seconda del tipo di sostanza\naumenta di intensita\u0027 nei primi giorni e poi si attenua fino a\nscomparire; molte manifestazioni sono peraltro finalizzate\nall\u0027obiettivo di ottenere la sostanza per allontanare la «paura» e la\n«sofferenza» legate all\u0027astinenza; \n la diagnosi di tossicodipendenza e\u0027 una diagnosi\ncomportamentale, che diviene clinica soltanto se e\u0027 presente e\ndocumentabile un danno organico a carico delle funzioni psichiche del\nsoggetto, che in tal caso dev\u0027essere inquadrato e trattato in maniera\ndel tutto peculiare rispetto a un disturbo psicotico funzionale\n(disturbi neurocognitivi indotti da sostanze/farmaci, DSM5). \n I disturbi correlati a sostanze sono suddivisi in due gruppi: \n l) Disturbi da uso di sostanze, consistenti in disturbi\npsicotici che \npossono avere, almeno inizialmente, esordio e decorso dotati di una\npropria autonomia espressiva; \npossono essere «lanciati» dall\u0027uso di sostanze; \npossono infine decorrere in maniera piu\u0027 o meno mascherata dalle\nstesse; \n 2) Disturbi indotti da sostanze, che possono coincidere \ncon disturbi da uso di sostanze, da soli indicativi di meri tratti\nsui quali si costruisce lo «stile di vita» del tossicodipendente; \ncon disturbi acuti indotti da sostanze, che sono reversibili, hanno\neziopatogenetica e decorso autonomi e non sono attribuibili ad una\ncondizione medica generale ovvero ad altro disturbo mentale; \ncon disturbi persistenti indotti da sostanze, codificati in quadri\ncaratterizzati dalla presenza di una psicosindrome organica\nperdurante nel tempo, fondamentalmente costituita da deficit\ndell\u0027attenzione, memoria compromessa, ideazione rallentata e\nirrigidita, disfunzioni dell\u0027umore, compromissione delle attivita\u0027\nsociali e professionali, sospettosita\u0027 e tematiche paranoidi o di\nriferimento, ansia marcata, disforia, aggressivita\u0027 e ostilita\u0027. \n Tutto quanto innanzi premesso, il concetto di «intossicazione\ncronica» elaborato dalla dottrina medico-legale appare estremamente\nvariabile, risentendo delle diverse posizioni assunte nel corso del\ntempo in tema di politica criminale e di difesa sociale, oltre che\ndella diffusione del fenomeno della tossicodipendenza all\u0027interno del\nmondo criminale e viene solitamente elaborato con riferimento ai vari\nstadi dell\u0027iter tossicomanico e con riferimento al momento\ndell\u0027insorgenza dei segni della sindrome da carenza o della\ndipendenza fisica: in presenza di un uso cronico di sostanze, e\u0027\npossibile parlare di cronica intossicazione laddove sussista una\ncondizione di «malattia» (4) psichiatricamente intesa, - ravvisabile\nanche a distanza di tempo rispetto alla cessazione dell\u0027assunzione -,\nconcetto che, a sua volta richiama disturbi patologici psichici\n(evidentemente differenti dalla mera sindrome di astinenza) e\nriconducibili ad una psicosindrome organica ovvero una patologia di\ntipo depressivo paranoideo o schizo-paranoide. \n In questo senso, affinche\u0027 possa parlarsi di cronica\nintossicazione, occorrono: \n a) un uso non occasionale; \n b) la configurabilita\u0027 di una condizione di «malattia»\nperdurante nel tempo ed avente un decorso autonomo, a prescindere\ndall\u0027interruzione delle condotte di uso o abuso e con effetti\ncertamente permanenti se non irreversibili. \n Tale opzione interpretativa appare, del resto, in linea con la\nvoluntas legislatoris espressa nella relazione ministeriale al\nprogetto del codice Rocco, nella quale per le persone in stato di\nubriachezza (alle quali sono equiparati gli autori dei reati commessi\nsotto l\u0027azione di stupefacenti) viene richiamato il principio delle\nactiones liberae in causa fissato nell\u0027art. 89 del codice penale,\neccettuando espressamente soltanto l\u0027eventualita\u0027 dell\u0027ubriachezza\naccidentale e giustificando tale rigore con la necessita\u0027 di\ncombattere «contro forme d\u0027intossicazione che attaccano alle radici\nla forza e, con questa, l\u0027avvenire della stirpe» e disincentivare una\nforma di delinquenza collegata al consumo di alcol e all\u0027epoca\nparticolarmente diffusa. \n Del pari, quanto al consumo di stupefacenti, si legge che «il\ngrave fenomeno sociale dell\u0027uso ed abuso degli stupefacenti in tutte\nle classi e in tutte le eta\u0027, ma specie nei giovani, promesse e\nsperanze della Patria rinnovata dal Fascismo, doveva richiamare\nl\u0027attenzione del legislatore e indurlo a mettere il problema della\nlotta contro questa, che puo\u0027 ben dirsi una calamita\u0027 sociale, allo\nstesso piano, sulla stessa linea della lotta contro l\u0027alcolismo». \n Coerente con un sistema che spiega la dipendenza secondo un\nmodello morale, basato sulla convinzione che sia la risultante di una\n«debolezza di carattere» piuttosto che una «malattia», ai fini del\nriconoscimento del difetto di imputabilita\u0027, il codice richiede\nalterazioni croniche, piu\u0027 o meno stabili, «che in parte sono effetti\ndel ripetuto e protratto rapporto con tossico e in parte sono dovute\nalla ripercussione che ciascun organo leso puo\u0027 esercitare nel\nrimanente organismo; ne risultano disturbi nervosi e psichici\ngravissimi che, anche quando non sono permanenti, insorgono spesso,\nsenza che si ingeriscano i veleni, che ne furono la causa lontana». \n Diversa e\u0027 l\u0027intossicazione acuta, nella quale «si hanno solo le\nmanifestazioni direttamente e temporalmente apportate dall\u0027azione\nperturbatrice del volere sulle funzioni, durante il loro passaggio\nbiochimico attraverso l\u0027organismo». \n Riferendosi all\u0027ubriachezza, con considerazioni evidentemente\nestese anche all\u0027intossicazione da stupefacenti, la relazione al\nprogetto prosegue, allegando che, sebbene sia difficile distinguere\nin concreto l\u0027ubriachezza abituale dall\u0027alcolismo cronico, sotto il\nprofilo clinico, una simile operazione e\u0027 possibile, laddove si\nconsideri che l\u0027ubriachezza, anche abituale, e\u0027 sempre un episodio\ndella vita di un individuo, il quale, scomparso il perturbamento\nacuto delle sue facolta\u0027 psichiche, torna alla sua normale\npersonalita\u0027; mentre l\u0027alcolismo cronico e\u0027 un processo patologico\npermanente, un\u0027affezione cerebrale, che «oltre che produrre un\nprogrediente e caratteristico abbrutimento nel carattere, da\u0027 origine\na vere e proprie psicopatie». \n In linea con tali considerazioni, affrontando il problema -\ncontroverso nella dottrina medico-legale formatasi in relazione alle\ndisposizioni del codice -, di valutare se lo stato definito come\n«cronica intossicazione» dell\u0027art. 95 del codice penale debba essere\nconsiderato un vero e proprio vizio di mente (totale o parziale),\ncodesta Corte, nella gia\u0027 citata sentenza n. 114/1998, aveva gia\u0027\nevidenziato come «la formula usata dalla legge, che si limita a\nstabilire che \"si applicano le disposizioni contenute negli artt. 88\ne 89\", farebbe pensare assai piu\u0027 ad una assimilazione nel\ntrattamento penale(...) che non ad una identificazione», e come,\nanche alla luce dei progetti di elaborazione in corso negli ultimi\ndecenni, inerenti proprio le disposizioni normative in tema di\nimputabilita\u0027, lo stato di cronica intossicazione da alcool ovvero da\nsostanze stupefacenti induca ad un concetto del tutto autonomo e piu\u0027\nampio dell\u0027infermita\u0027 (o della semi-infermita\u0027) mentale, «ad essa\nparificandola sotto il segno dell\u0027assenza o della diminuzione\ndell\u0027imputabilita\u0027, e dunque della colpevolezza». \n A fronte di tali indicazioni e ad onta delle incertezze espresse\ndalla dottrina medico-legale e delle richieste di innovazioni\nlegislative fortemente presenti nella dottrina penalistica,\nl\u0027approccio della giurisprudenza ordinaria gia\u0027 cristallizzato alla\ndata della ormai risalente sentenza n. 114/1998 ritiene unica\ninterpretazione plausibile della norma di cui all\u0027art. 95 del codice\npenale quella che ai fini della cronica intossicazione richiede\nl\u0027insorgenza nell\u0027organismo dell\u0027assuntore di alterazioni\nneuropsichiche a carattere patologico, stabilizzate e permanenti. \n Sul punto, invero, la giurisprudenza di legittimita\u0027, seguita\nquasi pedissequamente dai giudici ordinari si e\u0027 assestata da alcuni\ndecenni -uniformemente e senza apprezzabili divergenze - su una\nidentificazione dei requisiti della cronica intossicazione da alcool\no da sostanze stupefacenti in una condizione di alterazione non\ntransitoria dell\u0027equilibrio biochimico del soggetto, tale da\ndeterminare un vero e proprio stato patologico psicofisico\ndell\u0027imputato e, dunque, una corrispondente e non transitoria\nalterazione dei processi intellettivi e volitivi, formando un vero e\nproprio «diritto vivente», proprio in quanto connotato dai «caratteri\ndi costanza e ripetizione» (Corte cost. 2 luglio 2008, n. 242),\ndesumibili dall\u0027evoluzione della Suprema Corte, secondo una «tendenza\normai uniforme da molti anni» (Corte cost. 25 luglio 1984 n. 225),\ncosi\u0027 da dare vita ad una «interpretazione assolutamente dominante e\nconsolidata» (Corte cost. 8 febbraio 2006, n. 41), dalla quale appare\nfrancamente difficile discostarsi. \n Di seguito alcune tra le plurime decisioni intervenute in\nmateria. \n Cass. pen., sez. I, n. 3633 del 18 gennaio 1995:\n«L\u0027intossicazione cronica da sostanze stupefacenti consiste in\nun\u0027alterazione dell\u0027equilibrio biochimico del soggetto che provoca\nuna permanente alterazione dei processi intellettivi e volitivi,\nconfigurabile come una vera e propria malattia mentale. A tal fine va\noperata una distinzione tra alterazione della volonta\u0027 ed\neventualmente della capacita\u0027 intellettiva che si manifesta in un\nsoggetto tossicodipendente in crisi di astinenza e che viene superata\nal termine della crisi stessa e la permanente compromissione delle\nfacolta\u0027 psichiche in conseguenza dell\u0027intossicazione da sostanze\nstupefacenti considerata dall\u0027art. 95 c.p.». \n Cass. pen., sez. VI, n. 6357 del 24 maggio 1996: «Non tutti gli\nstati di tossicomania, la quale e\u0027 una dipendenza meramente psichica\nalla droga, o di tossicodipendenza, che e\u0027 un\u0027assuefazione cronica\nalla stessa, producono di per se\u0027 alterazione mentale rilevante agli\neffetti di cui agli artt. 88 e 89 c.p., ma solo quegli stati di grave\nintossicazione da sostanze stupefacenti che determinano un vero e\nproprio stato patologico psicofisico dell\u0027imputato, incidendo\nprofondamente sui processi intellettivi o volitivi di quest\u0027ultimo». \n Cass. pen. sez. VI, n. 7885 del 22 dicembre 1998 richiamata da\nCassazione sez. VI, n. 1775/2003: «Per escludere (o diminuire)\nl\u0027imputabilita\u0027, l\u0027intossicazione da sostanze stupefacenti non solo\ndev\u0027essere cronica (cioe\u0027 stabile) ma deve produrre un\u0027alterazione\npsichica permanente, cioe\u0027 una patologia a livello cerebrale\nimplicante psicopatie che permangono indipendentemente dal rinnovarsi\ndi un\u0027azione strettamente collegata all\u0027assunzione di sostanze\nstupefacenti; lo stato di tossicodipendenza non costituisce,\npertanto, di per se\u0027, indizio di malattia mentale o di alterazione\npsichica». \n Cass. pen., sez. V, n. 7363 del 29 ottobre 2002: «Affinche\u0027 si\npossa ritenere esclusa o diminuita l\u0027imputabilita\u0027 dell\u0027agente,\nl\u0027intossicazione da sostanze stupefacenti dev\u0027essere caratterizzata\ndalla permanenza e dall\u0027irreversibilita\u0027 e, cioe\u0027, da condizioni\npsichiche che permangono indipendentemente dal rinnovarsi\ndell\u0027assunzione o meno di sostanze stupefacenti, condizioni che, in\nogni caso, debbono essere valutate con riferimento al momento in cui\nil fatto di reato e\u0027 stato commesso». \n Cass. pen., sez. III, n. 35872 del 1° ottobre 2007; nonche\u0027\nCassazione pen., sez. VI, n. 25252/2018: «Deve anzitutto riaffermarsi\nal riguardo che, come costantemente evidenziato da questa Corte\nSuprema, la situazione di tossicodipendenza che influisce sulla\ncapacita\u0027 di intendere e di volere, e\u0027 solo quella di intossicazione\ncronica, cioe\u0027 quella che -per il suo carattere ineliminabile e per\nl\u0027impossibilita\u0027 di guarigione -, provoca alterazioni patologiche\npermanenti (vale a dire, una patologia a livello cerebrale implicante\npsicopatie che permangono indipendentemente dal rinnovarsi di\nun\u0027azione strettamente collegata all\u0027assunzione di sostanze\nstupefacenti) tali da fare apparire indiscutibile che ci si trovi di\nfronte ad una vera e propria malattia psichica (...) l\u0027intossicazione\ncronica prevista dall\u0027art. 95 c.p., deve tenersi ben distinta inoltre\n(e lo e\u0027 sotto il profilo clinico) dalla intossicazione derivante da\nun uso abituale di sostanze stupefacenti, che aggrava la pena ai\nsensi dell\u0027art. 94 c.p., comma terzo. Stabilire se e in quale delle\nsituazioni anzidette l\u0027imputato versasse al momento del compimento\ndell\u0027azione delittuosa costituisce, comunque, valutazione di fatto\nche compete esclusivamente al giudice di merito ed e\u0027 insindacabile\nin sede di legittimita\u0027 se congruamente motivata». \n Cass. pen., sez. II, n. 44337 del 31 ottobre 2013:\n«L\u0027intossicazione da sostanze stupefacenti dev\u0027essere caratterizzata\ndalla permanenza e dall\u0027irreversibilita\u0027, vale a dire, da condizioni\npsichiche che permangono indipendentemente dal rinnovarsi\ndell\u0027assunzione di sostanze stupefacenti (condizioni che, in ogni\ncaso, devono essere valutate con riferimento al momento in cui il\nfatto e\u0027 stato commesso). In altre parole, riveste carattere\npreliminare e assorbente rispetto ad ogni altra argomentazione fatta\nvalere (...) il rilievo che, a prescindere dall\u0027identificabilita\u0027 o\nmeno, in astratto della cronica intossicazione da sostanze\nstupefacenti di cui all\u0027art. 95 c.p., con il vizio (totale o\nparziale) di mente o dalla mera assimilabilita\u0027 ad esso, ad ogni modo\nnel caso in esame non e\u0027 emersa ne\u0027 e\u0027 stata allegata in punto di\nfatto alcuna cronica intossicazione. Ne\u0027 il mero uso di sostanze\nstupefacenti, per quanto abituale, influenza coscienza e volonta\u0027\ndella condotta, cosi\u0027 come non incide sull\u0027imputabilita\u0027 del reo se\nnon derivante da caso fortuito o forza maggiore». \n Cass. pen., sez. I, 22 marzo 2016, n. 27129: «L\u0027abuso di droghe\nesclude o diminuisce l\u0027imputabilita\u0027, per vizio totale o parziale di\nmente, soltanto in caso di intossicazione da sostanze stupefacenti.\nAffinche\u0027 l\u0027intossicazione da sostanze possa avere rilievo, non solo\ndev\u0027essere cronica, ma deve avere prodotto un\u0027alterazione psichica\npermanente, implicante psicopatie ed effetti che durano oltre la fase\naccessuale d\u0027assunzione della sostanza stupefacente stessa». \n Cass. pen., sez. VI, n. 25252/2018: «La documentazione prodotta\n(...) indicava un disturbo dell\u0027orientamento, con ansia e\ndepressione, ma non era direttamente riconducibile alla sussistenza\ndi uno stato patologico permanente, non piu\u0027 dipendente\ndall\u0027assunzione di sostanze stupefacenti, tale da configurare una\nmalattia psichica incidente sull\u0027imputabilita\u0027. Del resto, l\u0027uso\nprolungato di droga non influisce necessariamente in maniera grave\nsulla psiche. \n Gli elementi incentrati sui plurimi ricoveri del ricorrente\npresso comunita\u0027 terapeutiche, nonche\u0027 sul fatto che il ricorrente\nnon riusciva a smettere, che con la testa \"era andato fuori\" e che\nquando si drogava il ricorrente era innocuo, danno conto di un\neffettivo stato di tossicodipendenza e di dipendenza dalla droga, ma\ndi per se stessi sono inidonei a delineare quel peculiare stato di\npermanente psicopatica, scollegata all\u0027assunzione di stupefacenti, in\npresenza della quale avrebbe potuto concretamente delinearsi una\nmalattia psichica. In questo senso, per cronica intossicazione si\nintende solo quella che induce un\u0027alterazione psichica permanente,\ntermine che a sua volta puo\u0027 essere interpretata, con criterio\nrestrittivo, come \"irreversibile\" ovvero, con criterio piu\u0027\nestensivo, come \"prolungato nel tempo\"». \n Cass. pen., sez. III, n. 12949/2021: «La ratio del riconoscimento\ndi una diminuzione di pena qualora la condotta costituente reato sia\nstata commessa in stato di cronica intossicazione da alcol o da\nsostanze stupefacenti risiede nell\u0027esistenza di uno stato patologico\ndi carattere cronico, ossia di lungo corso e senza possibilita\u0027 di\nrapida guarigione, incidente, pur senza escluderla, sulla capacita\u0027\ndi intendere e di volere al momento del /alto; tale condizione di\ncarattere cronico giustifica, proprio in considerazione della sua\nradicata persistenza, che ne determina il carattere patologico, la\ndiminuzione di pena per i fatti commessi in tale stato. Detta\ncondizione che, come evidenziato, deve avere carattere patologico,\ncioe\u0027 avere determinato un\u0027alterazione funzionale dell\u0027organismo e\ncronica, ossia con sintomi che non si risolvono nel tempo e non\ngiungono a miglioramento, si distingue, proprio per tali\ncaratteristiche, dalla ubriachezza volontaria o colposa o preordinata\nche, ai sensi dell\u0027art. 92 c.p., se non dovuta a caso fortuito o\nforza maggiore non esclude ne\u0027 diminuisce l\u0027imputabilita\u0027,\ndeterminando anzi ai sensi del secondo comma di tale disposizione, un\naumento di pena se preordinata al fine di commettere il reato o di\nprepararsi una scusa». \n Cass. pen., sez. VI, 11 luglio 2022, n. 26617: «Una siffatta\nlimitazione della capacita\u0027 di intendere e di volere sul soggetto\ntossicodipendente puo\u0027 individuarsi in presenza di uno status di\ndipendenza che, per il suo carattere ineliminabile e per\nl\u0027impossibilita\u0027 di guarigione, provoca alterazioni patologiche\npermanenti, cioe\u0027 una patologia a livello cerebrale implicante\npsicopatie che permangono indipendentemente dal rinnovarsi di\nun\u0027azione strettamente collegata all\u0027assunzione di sostanze\nstupefacenti, tali da fare apparire indiscutibile che ci si trovi\ndifronte ad una vera e propria malattia psichica». \n Cass. pen., sez. VI, n. 26478 del 30 maggio 2023: «La situazione\ndi tossicodipendenza che influisce sulla capacita\u0027 di intendere e di\nvolere e\u0027 solo quella che per il suo carattere ineliminabile e per\nl\u0027impossibilita\u0027 di guarigione, provoca alterazioni patologiche\npermanenti, cioe\u0027 una patologia a livello cerebrale implicante\npsicopatie che permangono indipendentemente dal rinnovarsi di\nun\u0027azione strettamente collegata all\u0027assunzione di sostanze\nstupefacenti, tali da fare apparire indiscutibile che ci si trovi di\nfronte ad una vera e propria malattia psichica». \n 4.2. Ritiene questo giudice che letta alla luce\ndell\u0027interpretazione stabilizzata e consolidata dianzi richiamata, -\nche individua nella patologicita\u0027 e, quindi, nell\u0027irreversibilita\u0027,\nil tratto che empiricamente distingue l\u0027intossicazione acuta\ndall\u0027intossicazione cronica -, la norma di cui all\u0027art. 95 del codice\npenale non sia conforme ai parametri costituzionali della legalita\u0027,\ndell\u0027uguaglianza e della colpevolezza, per i motivi di seguito\nillustrati. \n 4.2.1. Come gia\u0027 osservato dalla Corte costituzionale nella\nsentenza n. 114/1998, tale approccio interpretativo risulta\nfortemente ancorato al concetto e alla definizione di infermita\u0027,\nintesa peraltro secondo il piu\u0027 tradizionale e risalente modello\nnosografico, quale «malattia del cervello o del sistema nervoso»,\navente per l\u0027effetto un substrato organico o biologico, coincidente\ncon una vera e propria manifestazione patologica «certa e\ndocumentabile»: il concetto di riferimento e\u0027 quello della malattia\npsichiatrica in senso stretto, da intendersi come rottura di nessi\nlogici psichici, determinata da un processo patologico organico; in\nquesto senso, la visione della malattia mentale e\u0027 strettamente\nlegata all\u0027accertamento di una causa anatomo-patologa e, in assenza\ndi una sicura base organica, sostanzialmente inquadra la condizione\ndi «disturbo mentale» in uno schema classificatorio «nosografico»\nprestabilito, che raggruppa i quadri morbosi aventi in comune cause,\nforme, sviluppo, decorso, esito e reperto cerebrale. \n Trattasi di un modello anacronistico, non piu\u0027 giustificato\ndall\u0027evoluzione della scienza psichiatrica che attualmente accoglie\nun paradigma integrato (bio-psico-sociale) che tiene conto\ndell\u0027aspetto medico, quanto di quello psicologico e di quello\nsociologico, ciascuno dei quali risulta coinvolto nella malattia\nmentale. \n In tale direzione si e\u0027 del resto assestata la giurisprudenza\ndella Corte di cassazione che, nell\u0027applicazione degli articoli 88 e\n89 del codice penale, a partire dalla nota sentenza a Sezioni Unite,\nn. 9163 del 25 gennaio 2005 (sentenza), ha aderito ad un concetto di\ninfermita\u0027 diverso e piu\u0027 ampio di quello di malattia, nel senso che\nnon si limita esclusivamente alle vere e proprie malattie mentali\nesattamente inquadrabili nella nosografia, psichiatrica ma\nricomprende anche piu\u0027 estensivamente qualsiasi condizione patologica\nche sia stata in grado di interferire sulla capacita\u0027 di intendere e\ndi volere anche solo transitoriamente. \n Cio\u0027, in ragione di un noto triplice ordine di considerazioni: \n a) il termine di «infermita\u0027» di cui agli articoli 88 e 89\ncodice penale non viene utilizzato negli articoli 582 e 583 del\ncodice penale, in cui il legislatore impiega il diverso termine di\n«malattia», sicche\u0027 e\u0027 lo stesso codice ad attribuire diversita\u0027 di\nsignificato ai due termini: \n«malattia» e\u0027 uno stato di sofferenza dell\u0027organismo transitorio, con\nandamento evolutivo verso un esito (guarigione, morte, adattamento ad\naltre condizioni di vita) e, dal punto di vista etimologico, indica\nun concetto dinamico; \n«infermita\u0027» e\u0027 qualsiasi malattia che colpisca l\u0027organismo ed\nesprime un concetto statico, un modo di essere senza alcun\nriferimento al tempo di durata ed ha per l\u0027effetto un significato\npiu\u0027 ampio e generico; \n b) sotto il profilo sistematico, cio\u0027 che rileva ai fini del\ngiudizio di imputabilita\u0027, non e\u0027 tanto la classificazione\nnosografica della condizione del soggetto, quanto «che il disturbo\nabbia in concreto l\u0027attitudine a comprometterne gravemente la\ncapacita\u0027 sia di percepire il disvalore del fatto commesso sia di\nrecepire il significato del trattamento punitivo», il che rende\nevidentemente rilevanti anche i disturbi psichici non inclusi\nnell\u0027ambito delle malattie psichiatriche in denso stretto; \n c) i disturbi della personalita\u0027 sono stati in ogni caso\nclassificati dal DSM e cio\u0027 rende evidente l\u0027esistenza di un diffuso\naccordo tra la comunita\u0027 scientifica ad attribuire a tali disturbi\nl\u0027attitudine a proporsi come causa idonea ad escludere o grandemente\nscemare la capacita\u0027 di intendere e di volere del soggetto, in via\nautonoma e specifica, senza la necessita\u0027 che il disturbo si\nsovrapponga ad un preesistente stato patologico. \n In questo senso, la Suprema Corte, con motivazioni pienamente\ncondivisibili e di fatto condivise dalla giurisprudenza successiva\nalla sentenza , ha ammesso la riconducibilita\u0027 dei disturbi della\npersonalita\u0027 nell\u0027ambito delle infermita\u0027 rilevanti ai fini degli\narticoli 88 e 89 del codice penale, a condizione che il disturbo\nincida effettivamente sulla capacita\u0027 di intendere e di volere, -\nannullandola o compromettendola (5) - e che vi sia un nesso\neziologico tra disturbo e fatto-reato, tale da fare ritenere\nquest\u0027ultimo causalmente determinato dal primo. \n Sulla scorta delle considerazioni svolte, ritiene il decidente\nche, cosi\u0027 come interpretata, la norma di cui all\u0027art. 95 del codice\npenale sia censurabile sotto il profilo della ragionevolezza e, per\nl\u0027effetto, violi il principio di uguaglianza di cui all\u0027art 3 della\nCostituzione. \n Sul punto, deve evidenziarsi che, rispetto alle decisioni\ncriminalizzatrici del legislatore, - alla cui discrezionalita\u0027, va\nribadito, e\u0027 evidentemente affidata non soltanto la scelta dei\nbeni/interessi/valori da tutelare e le tecniche di tutela, ma\naltresi\u0027 la commisurazione delle sanzioni -, e\u0027 del pari innegabile\nil potere della Consulta di verificare, senza che possa parlarsi di\ninvasione di competenze, che la libera ponderazione politica non\ntrasmodi in arbitrio e sia esercitata entro i limiti concreti\nderivanti proprio dai criteri di ragionevolezza, proporzionalita\u0027 e\ncoerenza, laddove la proporzionalita\u0027 risponda all\u0027esigenza di\nmitigare il rigore della disciplina positiva di fronte alle\npeculiarita\u0027 del caso concreto, mentre la coerenza coincida con la\nrispondenza logica della norma rispetto al fine perseguito dalla\nlegge ovvero rispetto ai principi generali del sistema. \n Del resto, e\u0027 proprio il principio di uguaglianza ad esigere, che\nvi sia una parita\u0027 di trattamento fra fattispecie sostanzialmente\nomogenee, ovvero che l\u0027eventuale scelta di differenziarle abbia una\nrispondenza logica rispetto al fine perseguito dalla legge ovvero\nalla sua ratio e sia per l\u0027effetto sorretta da ragionevole\ngiustificazione (cfr. Corte costituzionale 2 febbraio 2007, n. 22;\nnonche\u0027 Corte costituzionale n. 409/1989; e di recente Corte\ncostituzionale, n. 46/2024, secondo cui «qualsiasi legge dalla quale\ndiscendano compressioni dei diritti fondamentali della persona deve\npotersi razionalmente giustificare in relazione a una o piu\u0027\nfinalita\u0027 legittime perseguite dal legislatore; e i mezzi prescelti\ndal legislatore non devono risultare manifestamente sproporzionati\nrispetto a quelle pur legittime finalita\u0027»). \n Quanto alle modalita\u0027 attraverso le quali si estrinseca il\ngiudizio di ragionevolezza di una norma giuridica come osservato da\ncodesta Corte, esso, «lungi dal comportare il ricorso a criteri di\nvalutazione assoluti e astrattamente prefissati, si svolge attraverso\nponderazioni relative alla proporzionalita\u0027 dei mezzi prescelti dal\nlegislatore nella sua insindacabile discrezionalita\u0027 rispetto alle\nesigenze obiettive da soddisfare o alle finalita\u0027 che intende\nperseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni\nconcretamente sussistenti» (cfr. Corte costituzionale, sentenza n.\n1130 del 1988). \n Per altro verso, in relazione al sindacato sull\u0027operato del\nlegislatore, richiamando le considerazioni svolte nella nota sentenza\ndi Codesta Corte n. 236/2016, da tempo ormai e\u0027 stata registrata\nl\u0027emancipazione del principio di proporzionalita\u0027 dalla dinamica\ntrilaterale ex art. 3 della Costituzione, sicche\u0027 il sindacato di\nproporzionalita\u0027 si irradia a questo punto in un controllo a monte,\naffrancandosi dallo schema triadico del tertium comparationis ed\nancorandosi piuttosto, al rapporto di misura tra la quantita\u0027 della\npena comminata dal legislatore ed il conseguimento della finalita\u0027\nrisocializzante, «non potendosi perseguire alcuna azione rieducativa\nmediante un trattamento sanzionatorio sproporzionato alla gravita\u0027\ndel fatto» (cosi\u0027 la circolare della Presidenza del Consiglio dei\nministri del 19 dicembre 1989, pubblicata in leg. pen., 1984). \n Tanto premesso, a parere di questo giudice, la disposizione\ncensurata, cosi come interpretata alla luce del «diritto vivente»,\n,contrasta con il principio di uguaglianza, nella misura in cui\ndiversifica in senso ingiustificatamente sfavorevole il trattamento,\ndell\u0027autore di reato il quale versi al momento del fatto in\ncondizioni di «cronica intossicazione da alcool o stupefacenti», -\nper il quale, ai fini dell\u0027applicabilita\u0027 delle norme di cui agli\narticoli 88 e 89 del codice penale, e\u0027 necessaria la configurabilita\u0027\ndi alterazioni patologiche permanenti aventi un substrato organico o\nbiologico, come quelle a livello cerebrale o di natura biochimica -,\ne l\u0027autore di reato che non si trovi in tali condizioni ed al quale\nsia per l\u0027effetto applicabile il piu\u0027 ampio concetto di infermita\u0027,\ncomprensiva altresi\u0027 di disturbi psichici di carattere non\nstrettamente patologico ovvero di anomalie psichiche riconducibili\nalla psicopatologia clinica ma non ascrivibili alle malattie\npsichiatriche in senso stretto. \n Tale ingiustificata difformita\u0027 di trattamento appare ancora piu\u0027\nevidente con riferimento alla valutazione ed al trattamento previsto\nin relazione a forme di dipendenza del tutto assimilabili alla\ntossicodipendenza ovvero alla alcooldipendenza, consistenti nella\ncleptomania o nel gioco d\u0027azzardo patologico o ludopatia (in inglese,\ngambling), quest\u0027ultima originariamente definita dal punto di vista\npsichiatrico come disturbo compulsivo o del controllo degli impulsi e\ndi recente classificata nell\u0027ultima edizione del Manuale diagnostico\ne statistico dei disturbi mentali (DSM-5) come forma di dipendenza al\npari di quelle da sostanze stupefacenti e alcool. \n Anticipando le considerazioni che saranno infra svolte, appare\nfin d\u0027ora opportuno sottolineare che proprio nell\u0027ultima edizione del\nDSM, le categorie di abuso e dipendenza da sostanze sono state\nunificate in un unico disturbo, misurato su un continuum da lieve a\ngrave, - i cui criteri per la diagnosi sono stati uniti in un unico\nelenco di undici sintomi -, comprensivo del disturbo da gioco\nd\u0027azzardo, indicato come esempio di una nuova categoria di dipendenze\ncomportamentali. \n Adeguandosi a tale nuova classificazione e in sostanziale\nallineamento con la sentenza delle Sezioni Unite, la giurisprudenza\ndegli ultimi anni e\u0027 ormai sostanzialmente uniforme non soltanto nel\nriconoscere la ludopatia tra i disturbi di personalita\u0027, ma altresi\u0027\nnel ritenere la relativa condizione idonea ad integrare il vizio di\nmente totale o parziale dell\u0027autore del fatto, specialmente laddove\nsia fortemente compromessa la capacita\u0027 di volere, nel senso di\ncapacita\u0027 di frenare le sollecitazioni endopsichiche che sollecitano\ncomportamenti compulsivi finalizzati all\u0027appropriazione di denaro da\nspendere nel gioco, con impulsi all\u0027azione del tutto analoghi a\nquelli che stimolano l\u0027azione delittuosa di un tossicodipendente\n(cfr. tra le tante, Cassazione pen., sez. VI, 10 maggio 2018, n.\n33463, secondo cui «ai fini del riconoscimento del vizio totale o\nparziale di mente, il gioco d\u0027azzardo patologico, che e\u0027 da\nconsiderarsi un disturbo della personalita\u0027 o disturbo di controllo\ndegli impulsi, destinato, come tale, a sconfinare nella patologia e\nad incidere, escludendola, sulla imputabilita\u0027 per il profilo della\ncapacita\u0027 di volere, puo\u0027 rientrare nel concetto di infermita\u0027,\npurche\u0027 sia di consistenza, intensita\u0027 e gravita\u0027 tali da incidere\nconcretamente sulla capacita\u0027 di intendere o di volere, escludendola\no scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso\neziologico con la specifica condotta criminosa»; nonche\u0027, meno\nrecente, Cassazione pen., n. 45156/2015, che, in relazione alla\ncondotta di una donna autrice del delitto di rapina ed affetta da una\n«sindrome di disregolazione della dopamina» in grado di indurre\ncomportamenti compulsivi, tra cui il gioco d\u0027azzardo, censurando la\nvalutazione del giudice di merito, ha richiamato la necessita\u0027 di una\nverifica positiva in ordine alla sfera della capacita\u0027 di volere\nimplicante l\u0027esistenza di un impulso cui resisti non potest alla\nperpetrazione del reato). \n D\u0027altro lato, la scelta legislativa di valutare e trattare\ndiversamente «stati mentali» riconducibili al medesimo modello\nesplicativo, non appare piu\u0027 ragionevole sotto il profilo della\ncoerenza, in quanto giustificata da intenti di prevenzione generale\ndi particolare rigore rispetto a «forme di intossicazione, che\nattaccano alle radici la forza e con questa, l\u0027avvenire della\nstirpe», divenuti nondimeno del tutto incongruenti rispetto al mutato\ncontesto globale della societa\u0027 attuale, in cui la tossicodipendenza\n(cosi\u0027 come l\u0027alcooldipendenza), pur restando inequivocabile piaga\nsociale, non e\u0027 piu\u0027 valutata in termini di devianza, ma quale\nmanifestazione della c.d. addiction, concettualizzata secondo modelli\naccreditati dalle scienze mediche e sociologiche quale disturbo di un\nmalfunzionamento dei circuiti cerebrali della ricompensa (a sua volta\ncausato dall\u0027assunzione prolungata) suscettibile di integrare una\nvera e propria compromissione patologica (6) non necessariamente\nirreversibile, in presenza di determinate caratteristiche di\ncontesto (7) . \n In altri termini, in conformita\u0027 con il modello proposto da\nautorevole dottrina scientifica, trattasi non tanto di una «malattia\ndel cervello», bensi\u0027 di un «disturbo incorporato in un contesto\nsociale», in cui, ai fini dell\u0027iniziazione all\u0027addiction, sia pure\ninnescata da un\u0027attivita\u0027 volitiva iniziale (la prima dose di\nstupefacente, il primo bicchiere, la prima slot), assumono rilevanza\nfattori biochimici, cosi\u0027 come fattori psicologici, economici,\nsociali e situazionali (8) . \n Tale impostazione e\u0027 stata del resto progressivamente condivisa\ndall\u0027evoluzione legislativa, che si e\u0027 dimostrata sempre piu\u0027\nsensibile verso la presa in carico di soggetti che versino in\ncondizioni di abuso di stupefacenti, attraverso l\u0027apertura alla\nprevenzione ed al reinserimento sociale: \n con la legge n. 685/1975 i luoghi di cura non sono piu\u0027 gli\nospedali psichiatrici, ma i normali presidi ospedalieri, favorendo\nl\u0027immagine del tossicodipendente non piu\u0027 come potenziale o attuale\ncriminale, ma come persona malata e bisognosa di cure; \n con la legge n. 297/1985 si sottolinea il fondamentale valore\ndell\u0027intervento preventivo rispetto all\u0027abuso di sostanze e il\nbisogno di un reinserimento sociale ai fini del trattamento; \n con la legge n. 663/1996, si regola la modalita\u0027 di\naffidamento in prova ai servizi sociali per il detenuto\ntossicodipendente o alcoldipendente che abbia in corso un programma\ndi recupero o che intenda sottoporsi ad esso; \n con la legge n. 162/1990 si conferma la volonta\u0027 politica di\ncollocare il problema della dipendenza da stupefacenti al centro\ndell\u0027attenzione della comunita\u0027 civile, come espressione del disagio\ndel singolo, portatore di problematiche piu\u0027 ampie, prevedendo che la\npena detentiva nei confronti di persona condannata per reati commessi\nin relazione al suo stato di tossicodipendenza sia scontata in\nistituti idonei per lo svolgimento di programmi terapeutici e\nsocio-riabilitativi. \n Rispetto a tale qualificazione ormai condivisa dalla scienza\nmoderna in tema di dipendenza (da sostanze e comportamentali), le\n«finzioni giuridiche» stabilite dagli articoli 92 e 93 del codice\npenale ed il rigore che sottende la disposizione oggetto dell\u0027odierna\ncensura, -fondata su un modello giuridico del tutto sfasato rispetto\nalle categorie scientifico-naturalistiche che secondo le attuali\ncorrenti psicodinamiche e fenomenologiche spiegano l\u0027abuso di\nsostanze e l\u0027alcoldipendenza collocandole all\u0027interno di patologie\ncomportamentali -, si dimostrano irragionevolmente anacronistiche, in\nquanto non corrispondenti e addirittura contrastanti con le esigenze\ndel tempo attuale. \n In conformita\u0027 con la dottrina costituzionalistica in materia,\nl\u0027anacronismo legislativo e\u0027 stato infatti individuato, innanzitutto,\nnella «sfasatura» nella «mancata armonia sul piano temporale» e,\nquindi, nel «contrasto» che la norma presenta «nei confronti delle\nstrutture sociali connesse alla sua regolazione» e dei «modelli\nculturali in atto in una determinata societa\u0027»; in questo senso, puo\u0027\nmanifestarsi «quando la legge, come mezzo originariamente collegato\nad un fine, perde col passare del tempo, il senso di tale relazione\n.funzionale, ossia la propria ratio» - intesa sia quale motivazione\nstoricamente contingente e soggettiva posta all\u0027origine della\nformulazione della norma sia quale fondamento razionale obiettivo\ndella norma stessa - «e risulta percio\u0027 irragionevole», anche in\nseguito al «mutare dei rapporti assiologici sui quali la legge si\nfondava o, comunque, per la intervenuta non corrispondenza ai suoi\noriginari presupposti». \n Nella giurisprudenza costituzionale, del resto, si rinvengono\nnumerose pronunce in cui l\u0027obsolescenza o inattualita\u0027 delle norme -\ne la connessa perdita di ratio -, sono state ricondotte al mutare (o\nal venir meno) dei presupposti scientifici a sua volta conseguente ai\nprogressi ed alle acquisizioni della scienza medica (cfr. sul punto\nCorte costituzionale n. 134/1985; n. 179/1988; nonche\u0027 n. 324/1998 la\nquale, ritenendo incompatibili con i principi costituzionali le norme\nche prevedevano l\u0027applicabilita\u0027 anche ai minori della misura di\nsicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, ha\nevidenziato che «il legislatore, recependo le acquisizioni piu\u0027\nrecenti della scienza e della coscienza sociale, ha riconosciuto come\nla cura della malattia mentale non debba attuarsi se non\neccezionalmente in condizioni di degenza ospedaliera, bensi\u0027 di norma\nattraverso servizi e presidi psichiatrici extra ospedalieri, e\ncomunque non attraverso la segregazione dei malati in strutture\nchiuse come le preesistenti istituzioni manicomiali»). \n Cio\u0027 che e\u0027 avvenuto con riguardo alla disciplina dei reati\ncommessi in fase di intossicazione, elaborata in un contesto storico\nin cui peraltro il problema criminogeno della tossicodipendenza era\ndel tutto trascurabile, giacche\u0027, come osservato da autorevole\ndottrina, «fino agli anni cinquanta il tossicomane era una figura\nisolata, di estrazione borghese o piu\u0027 elevata, scarsamente integrato\nnella vita sociale lavorativa tradizionale che, al massimo, poteva\nrivestirsi, nel suo comportamento, di caratteri asociali, ma non\nantisociali o francamente criminosi»; e l\u0027immagine del «pallido\nviveur che annusa cocaina o il morfinomane che e\u0027 preda del farmaco\nper debolezza di carattere o per malattia cronica piu\u0027 o meno\nconfessabile» cliche\u0027 «quasi letterario e romantico, del\ntossicodipendente della prima meta\u0027 del secolo» appare assai distante\ndalla definizione della tossicodipendenza offerta dalla\nOrganizzazione mondiale della sanita\u0027 supra richiamata. \n In questo senso, ritiene il decidente che i mutamenti\nextranormativi sopravvenuti nel contesto di riferimento della norma\nin tema di cronica intossicazione ne abbiano inevitabilmente\ndeterminato l\u0027obsolescenza, privandola della sua ratio, ovvero del\nsuo fondamento giustificativo attuale e rendendola incostituzionale\nin forza di una sopravvenuta irragionevolezza, con un conseguente\npregiudizio per il principio di coerenza interna dell\u0027ordinamento,\ntenuto conto della difforme valutazione riservata ad altre forme di\ndipendenza. \n La censura non coinvolge per l\u0027effetto la discrezionalita\u0027 del\nlegislatore, poiche\u0027 il giudice costituzionale interviene al fine di\nsanare un vizio non originario, ma provocato dal semplice passaggio\ndel tempo, sicche\u0027 la dichiarazione di incostituzionalita\u0027 non e\u0027\nidonea in concreto a sollevare reazioni di lesa violazione\ndell\u0027autonomia legislativa. \n 4.2,2. Sintomi di irragionevolezza, in relazione al principio di\ncui all\u0027art. 3 della Costituzione, nonche\u0027 profili di anomalia,\nrispetto al principio dell\u0027obbligo di motivazione dei provvedimenti\ngiurisdizionali di cui all\u0027art. 111 della Costituzione, sono altresi\u0027\nravvisabili, a parere di questo giudice, nell\u0027accostamento della\ncondizione di intossicazione cronica del tossicodipendente rispetto a\nquella dell\u0027alcooldipendente, rispetto alle alterazioni patologiche\npermanenti richieste ai fini del riconoscimento del vizio di mente\nidoneo ad incidere sull\u0027imputabilita\u0027, ex articoli 88 e 89 del codice\npenale. \n Anche in questo caso, l\u0027evoluzione scientifica ha infatti\ndimostrato che esiste una differenza sostanziale sul piano clinico,\nsintomatologico, anatomopatologico, sociale e psicologico tra\nintossicazione da alcool e intossicazione da sostanza stupefacente e\nche, contrariamente a quanto avviene per l\u0027alcolismo, dove la\ncronicita\u0027 trova base sia clinica che anatomopatologica, non vi e\u0027\nsostanza stupefacente che induca un danno anatomico di tale gravita\u0027\nda indurre una «permanente e irreversibile anomalia psichica». \n Se ne ricava che mentre l\u0027intossicazione alcolica rappresenta una\n«patologia di rilievo somatico, neurologico, psichiatrico, con\nspiccate caratteristiche di permanenza e, comunque osservabile\ncostantemente anche oltre la cessazione degli effetti, con parametri\ndi rilievo nosografico», le tossicomanie di fatto non rientrano mai\nnel disposto di cui all\u0027art. 95 del codice penale, giacche\u0027 e\u0027\nestremamente raro che possano rinvenirsi quelle «alterazioni\npsichiche permanenti» necessarie ai fini del riconoscimento della\n«cronica intossicazione» da sostanze, idonea ad escludere\nl\u0027imputabilita\u0027. \n In verita\u0027, se i piu\u0027 recenti studi eseguiti grazie all\u0027impiego\ndelle moderne tecniche di neuroimmagine consentono di ritenere con un\nsufficiente grado di certezza l\u0027influenza delle droghe sul\n:funzionamento delle principali capacita\u0027 cerebrali, agendo\ndirettamente sui neuro-trasmettitori (le molecole che coordinano la\ntrasmissione degli impulsi nervosi) e determinando significative\nconseguenze, - quali la perdita di reazione agli stimoli,\nl\u0027incapacita\u0027 di valutare e controllare le proprie azioni, lo\nsdoppiamento di personalita\u0027, le alterazioni mentali, oltre ad una\ndistorta percezione dello spazio e del tempo e alterazioni delle\nfunzioni cognitive -, documentabili anche a distanza di mesi dalla\nsospensione dell\u0027uso (come per la cocaina), nondimeno, trattasi di\nalterazioni in via generale reversibili con la cessazione del\nconsumo, grazie al ruolo della plasticita\u0027 cerebrale rispetto al\nrecupero cognitivo, pur variabile, a seconda della durata dell\u0027uso,\ndella quantita\u0027 delle sostanze assunte, dalle modalita\u0027\ndell\u0027assunzione e della sensibilita\u0027 individuale, oltre che della\ncompresenza di altre malattie. \n Per altro verso, come osservato dalla letteratura scientifica\npiu\u0027 accreditata, le psicosi acute e croniche indotte dall\u0027alcool\nsono di accertamento relativamente agevole e strettamente legate agli\nstati permanenti di intossicazione cronica, quali il «delirium\ntremens» (perturbamento di coscienza con grande irrequietezza,\ntremori e allucinazioni visive spesso terrifiche), la «allucinosi\nalcolica» (saldo delirio di persecuzione sulla base di allucinazioni\nsoprattutto uditive); il «delirio di gelosia» (convincimenti\nirremovibili ed erronei sulla infedelta\u0027 del partner), la «sindrome\ndi Korsakoff» (manifestantesi in molte affezioni tossiche o in altre\nmalattie organiche, quali traumi, tumori ovvero gravissime lesioni\ndella memoria, colmata da fantastiche invenzioni e accompagnata da\nconfabulazione) e la «demenza alcolica» (scadimento globale\nintellettivo grave ed irrimediabile). Trattasi, pertanto, di\npatologie di rilievo somatico, neurologico e psichiatrico che hanno\ncaratteristiche di permanenza e sono certamente osservabili anche\noltre la cessazione dell\u0027abuso. \n Al contrario, i disturbi psicotici acuti e cronici da uso di\nsostanze sono di difficile e contrastato inquadramento e, come gia\u0027\nsupra evidenziato, sebbene idonei ad escludere o scemare la capacita\u0027\ndi volere in caso di gravi disordini da dipendenza, non hanno\nnecessariamente effetti permanenti e/o irreversibili, ad eccezione\ndei casi di uso protratto di eroina e morfina, suscettibili di\nprodurre una degenerazione grassa dei neuroni, associata a varie\nlesioni di tipo degenerativo, quali sclerosi, tigrolisi, o lesioni\nregressive delle pareti vascolari con conseguente spopolamento\ncellulare, e, per l\u0027effetto, stati discrasici che difficilmente\npossono consentire la perpetrazione di reati. \n In questo scenario, la psichiatrica clinica, la\nneuropsicofarmacologia e la neurobiologia puntano l\u0027attenzione\nproprio sul problema ancora oggi insoluto del ruolo che le sostanze\nd\u0027abuso possono esercitare nell\u0027esordio di un disturbo psichiatrico\ne, in particolare, di un quadro psicotico. \n A cio\u0027 vanno aggiunte le perplessita\u0027 gia\u0027 sollevate con la\nquestione decisa con la sentenza n. 114/1998, in ordine all\u0027oggettiva\ndifficolta\u0027 di stabilire un confine tra normalita\u0027 e anomalia in un\nquadro di cronica intossicazione da stupefacenti, e, per l\u0027effetto,\ndi pervenire ad una motivazione del provvedimento giurisdizionale che\nla riconosce o la esclude senza risolversi in formule stereotipe,\nincongrue e contraddittorie, in ossequio al principio di cui all\u0027art.\n111 della Costituzione. \n Cio\u0027 in quanto, in conformita\u0027 con quanto ritenuto dalla\nletteratura psichiatrica in materia: \n a) non esiste una struttura di personalita\u0027 tipica del\ntossicodipendente; \n b) i tratti abnormi o patologici di personalita\u0027, qualora\nesistano, non si sa se precedono o succedono all\u0027uso di sostanze\nstupefacenti; \n c) le eventuali manifestazioni psicopatologiche, in senso\nlato intese, possono cambiare con il cambiamento del contesto\nstorico-culturale; \n d) se disturbi patologici psichici persistono anche a\ndistanza di tempo nella personalita\u0027 del tossicodipendente, essi\nvanno essenzialmente riportati ad una patologia organica (in via\ngenerale provocata da sostanze quali barbiturici, sedativi e\nipnotici, oppiacei, anfetaminici) ovvero ad una patologia di tipo\ndepressivo-paranoideo. \n Peraltro, se e\u0027 pacifica la sintomatologia propria dei disturbi\nmentali organici - costituita da deficit dell\u0027attenzione, memoria\ncompromessa, ideazione rallentata e irrigidita, disfunzioni\ndell\u0027umore, compromissione delle attivita\u0027 sociali e professionali,\nsospettosita\u0027 e idee paranoidi o di riferimento, ansia marcata,\naggressivita\u0027 e ostilita\u0027 -, oltre agli esiti dei test mentali\n(specialmente il test di Rorschach e i test di disegno della figura\numana), resta il fatto che i dati clinici segnalati dalla letteratura\nsono difficilmente individuabili e fruibili in ambito giudiziario,\nspecialmente nei confronti di soggetti che appartengano a culture\ndifferenti da quella occidentale ed in parte coincidono con i tratti\ncomuni a tutti i tossicodipendenti, rendendo francamente ambiguo e\nprivo di validita\u0027 scientifica l\u0027accertamento peritale sul quale si\nfonda la decisione, che - giova ancora una volta evidenziarlo -, in\nassenza di patologie somatiche o neurologiche specifiche direttamente\ncollegate all\u0027intossicazione, si fonda una verifica di un\u0027alterazione\ninerente lo stato psichico e comportamentale e non biologico del\nsoggetto e nella maggioranza dei casi, avviene in un momento che non\ncoincide con l\u0027epoca di commissione del reato, sicche\u0027 lo stato\npsichico del soggetto viene ricostruito per retrospezione. \n A cio\u0027 va aggiunto che, proprio per le considerazioni supra\nsvolte, in tutti i casi in cui l\u0027uso di sostanze diventa cronico,\nsubentrano altri fattori nel mantenimento del comportamento\ntossicomanico, non necessariamente coincidenti con tratti o disturbi\npreesistenti di personalita\u0027, ma consistenti piu\u0027 in generale con\npatologie conflittuali o frustrazionali, fattori socio-ambientali e\nculturali, esperienze legali e giudiziarie di diversa gravita\u0027;\nfattori che rendono inevitabilmente l\u0027approccio esclusivamente\nmedico-biologico-psichiatrico del tutto inadeguato, riduttivo,\nimpreciso. \n Se ne ricava che non e\u0027 in alcun modo determinabile con\nragionevole certezza scientifica, ai fini del riconoscimento della\ncronicita\u0027 dell\u0027intossicazione, il momento in cui l\u0027uso abitudinario\nsfocia nelle alterazioni piu\u0027 o meno stabili richiamate dal\nlegislatore: l\u0027assenza di una base per una diagnostica clinica,\npreclude quell\u0027accertamento differenziale che sembra richiamato dalle\nnorme esaminate. \n Ne e\u0027 prova, del resto, la vicenda sottostante l\u0027odierna\nquestione, in cui il medesimo soggetto, valutato a distanza di\nqualche mese da due distinti professionisti, e\u0027 stato ritenuto dal\nprimo non imputabile e per l\u0027effetto collocato in REMS e dal secondo\nimputabile e per l\u0027effetto sottoposto a misura cautelare, proprio in\nragione di un difforme giudizio in ordine alla configurabilita\u0027 di\nuna condizione di cronica intossicazione. \n Infine, non puo\u0027 sottacersi che, a differenza dell\u0027alcool, gli\nstupefacenti non rappresentano una sostanza categorialmente unitaria\ne, dunque, producono nei consumatori disturbi che si inseriscono in\nquadri psicopatologici diversi, a seconda del tipo di sostanza\nassunta: esiste in questo senso, un\u0027enorme differenza nelle\nconseguenze dell\u0027uso, tra le singole droghe, sul piano\ncomportamentale oltre che clinico, agendo alcune sostanze in\ndirezione dell\u0027io (modificazione della somaticita\u0027, apertura verso\nfantasie allucinanti) ed altre, alterando il rapporto interpersonale\ne causando comportamenti eteroaggressivi (9) . \n Richiamando integralmente i quadri tossici previsti dalla\npsichiatria forense e riportando in questa sede, a titolo\nesemplificativo, gli effetti conseguenti all\u0027assunzione di\nPsicodislettici minori ovvero di Sostanze stimolanti (assunte\ndall\u0027imputato del procedimento a quo), nel caso di intossicazione\ncronica da cannabis, le evidenze piu\u0027 significative si\nmanifesterebbero sotto forma di una sindrome simile alla schizofrenia\novvero di una psicosindrome organica, mentre, nel caso di\nintossicazione cronica da cocaina, il quadro si trasformerebbe in una\npsicosi cronica di tipo schizofrenico paranoide, con manie di\npersecuzione, allucinazioni e tono dell\u0027umore orientato in senso\ndisforico-depressivo. \n Se ne ricava la sostanziale impossibilita\u0027 di delineare un unico\nquadro clinico e psichiatrico di intossicazione cronica da sostanze\noggettivamente misurabile con riferimento alle sostanze assunte,\nposto che ogni psicosi ha un significato diverso sulla base di ogni\nintossicazione da sostanze e della struttura di personalita\u0027\ndell\u0027assuntore e che non e\u0027 mai possibile procedere\nall\u0027identificazione delle sostanze presenti nell\u0027organismo, ne\u0027\nstabilire l\u0027epoca di insorgenza della intossicazione, cosi\u0027 come la\ndurata e l\u0027entita\u0027 dell\u0027abuso. \n Senza trascurare l\u0027effetto procurato da sostanze psichedeliche\nsolitamente utilizzate per «tagliare» la cocaina, destinate ad\nincrementare la sintomatologia psicotica, mediante alterazione della\npercezione e dello stato di coscienza, provocando allucinazioni,\ndistorsioni della realta\u0027, modifiche della percezione del tempo e\ndell\u0027ambiente; questo significa che l\u0027effetto di una sostanza (nella\nspecie, la cocaina) non puo\u0027 essere mai matematicamente\npredeterminato, ne\u0027 univoco, ma, ancora un volta, dev\u0027essere sempre\ncontestualizzato all\u0027interno delle ben piu\u0027 ampie dinamiche della\nvita personale e sociale del tossicodipendente. \n 4.2.3. Infine, ritiene il decidente che la norma censurata,\nprecludendo per le sostanze stupefacenti (e per le ragioni supra\nspiegate) l\u0027accertamento di uno stato mentale in concreto idoneo a\nsuperare la finzione giuridica di cui all\u0027art. 93 del codice penale,\ncontrasti con il principio di personalita\u0027 e di finalita\u0027 rieducativa\ndella pena di cui all\u0027art. 27, terzo comma della Costituzione, da\nintendersi sia come divieto imposto al legislatore di ricorrere alla\nc.d. responsabilita\u0027 oggettiva, fondate sul mero versori in re\nillicita, sia, nelle ipotesi di possibile riconoscimento di un vizio\ndi mente parziale, ai sensi dell\u0027art. 89 del codice penale, in\ntermini di «individualizzazione del trattamento sanzionatorio»,\ndiretta a rendere quanto piu\u0027 possibile «personale» la\nresponsabilita\u0027 penale e, nello stesso tempo, quanto piu\u0027 possibile\n«finalizzata» la pena determinata in caso di condanna (cfr. Corte\ncostituzionale, n. 50/1980), giacche\u0027, come piu\u0027 volte rammentato da\ncodesta Corte, una pena non proporzionata alla gravita\u0027 del fatto si\nrisolve in un ostacolo alla sua funzione rieducativa (cfr. ex multis,\nCorte costituzionale, sentenze n. 236/2016, n. 68/2012 e n.\n341/1994). \n In questo senso, il principio della personalita\u0027 della\nresponsabilita\u0027 penale impone uno stretto legame tra colpevolezza e\nliberta\u0027 di agire e di volere dell\u0027uomo, intesa come capacita\u0027\ndell\u0027uomo di autodeterminarsi, di decidere tra piu\u0027 alternative, in\nultima istanza, come liberta\u0027 di agire altrimenti dell\u0027individuo, a\ncui comunque deve potersi muovere un rimprovero individuale (perche\u0027\nil soggetto e\u0027 stato nelle condizioni di comprendere il significato\nnocivo della propria azione nel giudizio di valore che impone\nl\u0027inflizione di un castigo), sia pure estraneo allo stato psicologico\ndel momento, ai sensi dell\u0027art. 42 del codice penale, in un disegno\ncomplessivo diretto a garantire la certezza e la prevedibilita\u0027\ndell\u0027agire umano. \n Per altro verso, una pena applicata a prescindere dall\u0027esigenza\ndi rieducazione del condannato incolpevole, solo per ragioni di\ndeterrenza di natura generai-preventiva, finirebbe per\n«strumentalizzare» la persona, sacrificando i suoi beni fondamentali\nper ragioni di politica criminale, in contrasto con il principio c.d.\npersonalistico che ispira la Costituzione. \n Sul punto, invero, i principi di cui agli articoli 3 e 27 della\nCostituzione «esigono di contenere la privazione della liberta\u0027 e la\nsofferenza inflitta alla persona umana nella misura minima necessaria\ne sempre allo scopo di favorirne il cammino di recupero, riparazione,\nriconciliazione e reinserimento sociale» (Corte cost. n. 179/2017) in\nvista del «progressivo reinserimento armonico della persona nella\nsocieta\u0027, che costituisce l\u0027essenza della finalita\u0027 rieducativa»\ndella pena (cfr. Corte costituzionale n. 149/2018). \n La stessa Corte costituzionale, dichiarando l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 69, quarto comma del codice penale, nella\nparte in cui statuisce il divieto di prevalenza della circostanza\nattenuante di cui all\u0027art. 89 del codice penale sulla circostanza\naggravante della recidiva, ha di recente (sentenza n. 73 del 24\naprile 2020) colto l\u0027occasione per precisare che «il principio di\nproporzionalita\u0027 della pena rispetto alla gravita\u0027 del reato, da\ntempo affermato da questa Corte sulla base di una lettura congiunta\ndegli articoli 3 e 27, terzo comma, Costituzione (a partire almeno\ndalla sentenza n. 343 del 1993; in senso conforme, ex multis,\nsentenze n. 40 del 2019, n. 233 del 2018, n. 236 del 2016) esige in\nvia generale che la pena sia adeguatamente calibrata non solo al\nconcreto contenuto di offensivita\u0027 del fatto di reato per gli\ninteressi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal\nfatto medesimo (sentenza n. 222 del 2018). E il quantum di disvalore\nsoggettivo dipende in maniera determinante non solo dal contenuto\ndella volonta\u0027 criminosa (dolosa o colposa) e dal grado del dolo o\ndella colpa, ma anche dalla eventuale presenza di fattori che hanno\ninfluito sul processo motivazionale dell\u0027autore, rendendolo piu\u0027 o\nmeno rimproverabile»; fattori tra i quali si colloca, in posizione\npreminente, «proprio la presenza di patologie o disturbi\nsignificativi della personalita\u0027 (cosi\u0027 come definiti da Corte di\ncassazione, sezioni unite penali, sentenza 25 gennaio - 8 marzo 2005,\nn. 9163) come quelli che la scienza medico-forense stima idonei a\ndiminuire, pur senza escluderla totalmente, la capacita\u0027 di intendere\ne di volere dell\u0027autore del reato». \n D\u0027altro lato, appare evidente come l\u0027eventuale palese\nsproporzione della risposta punitiva - e del sacrificio della\nliberta\u0027 personale -, anche e specialmente nelle ipotesi in cui la\npena deve mirare non soltanto alla rieducazione ma anche alla cura\ndel condannato, compromette ab initio il processo rieducativo, al\nquale il reo tendera\u0027 a non prestare adesione, gia\u0027 solo per la\npercezione di subire una condanna ingiusta, svincolata dalla gravita\u0027\ne dal disvalore della propria condotta) (10) . \n Tutto quanto innanzi premesso, appare di tutta evidenza come si\nriveli alquanto pregiudizievole per l\u0027efficacia rieducativa in\nconcreto della pena, rispetto ai casi di scarsa gravita\u0027, la\npreclusione della possibilita\u0027 di riconoscere una minorata\nresponsabilita\u0027 soggettiva del reo, favorendo l\u0027applicazione di\nmisure di sicurezza, certamente piu\u0027 adeguate nelle ipotesi di\nimputabilita\u0027 diminuita, in quanto recanti un profilo di «cura»\nassociato al contenimento della pericolosita\u0027. \n In particolare, essendo preclusa la possibilita\u0027 di accertare\nl\u0027esistenza di una patologia di carattere permanente ed irreversibile\nidonea a consentire l\u0027applicazione delle norme di cui all\u0027art. 88 e\n89 del codice penale, nelle ipotesi in cui e\u0027 in astratto ravvisabile\nuna diminuita capacita\u0027 di intendere o di volere del responsabile,\ndifetta la possibilita\u0027 di applicare un trattamento adeguato e\nproporzionato al singolo caso concreto, nonche\u0027 di ricorrere a\ntrattamenti finalizzati al recupero e al reinserimento del reo nelle\nipotesi in cui quest\u0027ultimo, pur essendosi reso responsabile di una\ncondotta criminosa, meriti una ridotta rimproverabilita\u0027 proprio per\nil suo minore grado di discernimento del disvalore della propria\ncondotta ovvero della sua minore capacita\u0027 di controllo dei propri\nimpulsi, al momento di commissione del fatto, in frontale contrasto\ncon la finalita\u0027 rieducativa della pena. \n 4.3. Ritenuta l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale della norma di cui\nall\u0027art. 95 del codice penale, cosi\u0027 come interpretata alla luce\ndell\u0027univoco indirizzo giurisprudenziale costituente diritto vivente\nsupra richiamato, e\u0027 onere di questo giudice verificare se della\ndisposizione censurata possa essere offerta, nell\u0027osservanza degli\nordinari criteri ermeneutici, un\u0027interpretazione adeguatrice, in\ngrado di porla al riparo dalle sollevate censure e comunque\nrispettosa dei parametri costituzionali, non sussistendo alcun\nobbligo di uniformarsi all\u0027interpretazione stabilizzata (cfr. Corte\ncostituzionale, n. 230 del 12 ottobre 230). \n Cio\u0027 posto, l\u0027unico percorso interpretativo praticabile, appare\nquello apparentemente «suggerito» dalla stessa Corte costituzionale\ncon la sentenza n. 114/1998 (la quale, nel richiamare i progetti di\nriforma del codice penale degli anni \u002790, sottolinea lo spazio\nautonomo assegnato alla «cronica intossicazione da alcool o da\nsostanze stupefacenti» rispetto alle ipotesi di infermita\u0027 o alle\naltre anomalie, in questo senso svincolandola proprio dal concetto di\ninfermita\u0027) e fatto proprio dalla nota sentenza della Cassazione a\nSS.UU. n. 9163/2005, che, con uno storico cambio di rotta destinato a\nfare da viatico anche nei confronti di quei disturbi psichici non\nperfettamente inquadrabili dalla nosografia clinica, ha aperto la\ncategoria del vizio di mente a tali condizioni, comprensive dei\ndisturbi mentali o disordini dell\u0027umore o del pensiero, scavalcando\nla nozione classica di malattia psichiatrica. \n In questo senso, ci si chiede se sia possibile ipotizzare la\nsussistenza di uno stato di cronica intossicazione da stupefacenti in\npresenza di una condizione di infermita\u0027 nella quale siano compresi\nanche i gravi disturbi di personalita\u0027 che, pur non avendo un\ninquadramento nosografico ed essendo transeunti e reversibili, siano\ndi consistenza, intensita\u0027, rilevanza e gravita\u0027 tali da\nconcretamente incidere sulla capacita\u0027 di intendere e di volere. \n Seguendo tale approccio interpretativo, sarebbe possibile aprire\nalla possibilita\u0027 di riconoscere legittimazione alla categoria dei\n«Disturbi correlati a sostanze» (Disturbo da uso di sostanze DUS),\nriconosciuta dal DSM-V, ai fini della configurabilita\u0027 di uno stato\ndi cronica intossicazione, sia pure in presenza di sintomatologia non\npermanente ne\u0027 irreversibile. \n Nell\u0027identificazione del disturbo sarebbero pertanto utilizzabili\ni criteri elaborati dalla psichiatria forense, in relazione ad una\nsintomatologia riscontrata entro un termine di dodici mesi: \n 1. Tolleranza: fenomeno caratterizzato dal bisogno di dosi\nnotevolmente piu\u0027 elevate della sostanza per raggiungere\nl\u0027intossicazione o l\u0027effetto desiderato; \n 2. Astinenza: manifestata dalla caratteristica sindrome di\nastinenza, la quale porta ad assumere la sostanza (o una strettamente\ncorrelata a quella abituale) per attenuare o evitarne i sintomi; \n 3. Interruzione o riduzione delle attivita\u0027 sociali,\nlavorative o ricreative, con danni sul funzionamento della persona; \n 4. Desiderio persistente o tentativi infruttuosi di ridurre o\ncontrollare l\u0027uso della sostanza; \n 5. Quantita\u0027 significative di tempo impiegato nella ricerca e\nnell\u0027assunzione della sostanza; \n 6. Perdita del controllo ed attuazione di comportamenti d\u0027uso\ncompulsivi; \n 7. Uso continuativo della sostanza nonostante la\nconsapevolezza di avere un problema persistente o ricorrente, di\nnatura fisica o psicologica, causato o esacerbato dalla sostanza; \n 8. Uso frequente con incapacita\u0027 di adempiere ai propri\ncompiti; \n 9. Uso della sostanza in situazioni a rischio; \n 10. Uso ricorrente della sostanza nonostante l\u0027insorgenza di\nproblemi sociali o interpersonali; \n 11. Craving, inteso in termini di desiderio impulsivo per una\nsostanza psicoattiva, per un cibo o per qualunque altro\noggetto-comportamento gratificante. \n In dettaglio, proprio la sintomatologia del craving consente di\nspiegare il modello dell\u0027addiction elaborato sulla scorta delle\nevidenze del progresso neuroscientifico degli ultimi trentanni, che\nha consentito di verificare come le sostanze psicoattive agiscano sul\nsistema nervoso, alterando il normale equilibrio dei\nneurotrasmettitori e di fatto i processi del c.d. circuito della\ngratificazione ovvero i processi di elaborazione delle informazioni\ned i processi critici cerebrali che interagiscono con il controllo\ncomportamentale. \n Sul punto, invero, una recente rassegna di studi ha accertato\nche, in caso di dipendenza in fase avanzata, sono ravvisabili una\nserie di alterazioni inerenti non soltanto la struttura del sistema\nnervoso centrale - con la riduzione della capacita\u0027 della corteccia\nprefrontale di dare il via a comportamenti in risposta a\ngratificazioni biologiche, di fatto diminuendo il controllo cognitivo\ne incrementando l\u0027impulso glutamatergico nella risposta allo stimolo\nassociato alla sostanza -, ma altresi\u0027 il profilo sensoriale,\ngenerando una visione distorta della realta\u0027 e condizionando lo stato\npsichico del soggetto, rendendolo il piu\u0027 delle volte incapace di\ndeterminarsi razionalmente, sebbene le due forme di alterazione siano\ncomunque influenzate da fattori individuali (condizioni genetiche con\ndeficit del sistema dopaminergico e controllo comportamentale), oltre\nche da fattori familiari e socio-ambientali, come la mancanza di\nadeguate cure, supporto e controllo parentale, ovvero condizioni di\ndeprivazione affettiva, eventi e condizioni di vita stressanti. \n In questo senso, l\u0027addiction assume i contorni di un disturbo\ndella cognizione sociale, configurandosi in termini di una condizione\npatologica progressiva in grado di ledere fortemente lo stato\ngenerale di salute psico-fisica dell\u0027individuo e di condizionarne in\nmodo sostanziale e pervasivo il comportamento in ambito personale; ed\ne\u0027 per l\u0027effetto una condizione in grado di influire sullo stato di\nmente dell\u0027individuo e ricondurlo a condizioni di infermita\u0027,\nvariabili per intensita\u0027 in funzione della gravita\u0027 del disturbo. \n Ritiene tuttavia il decidente che tale interpretazione della\n«cronica intossicazione», riferita non soltanto ad una malattia\npsichiatrica ma anche a gravi disturbi di personalita\u0027, sia pure\nstrettamente correlati alla realizzazione della condotta non soltanto\nnon consente il superamento delle censure di indeterminatezza e di\nirragionevolezza della disposizione di cui all\u0027art. 95 del codice\npenale supra illustrate, in assenza di solide basi scientifiche che\nconsentano di individuare una patologia somatica o neurologica ovvero\nuna condizione di disturbo specifica ma si pone in contrasto con il\npresupposto della cronica intossicazione nei termini voluti dal\nlegislatore del 1930, ipotizzabile soltanto quando l\u0027abuso abbia\ncomportato «alterazioni psichiche permanenti». \n Non puo\u0027 sottacersi che l\u0027art. 95 del codice penale si inserisce\nimmediatamente dopo una serie di disposizioni che contemplano una\nsorta di anticipazione del «rimprovero» rivolto all\u0027autore del fatto\nillecito nel momento dell\u0027assunzione della sostanza e non·al momento\ndella realizzazione della condotta commesso sotto l\u0027azione della\nsostanza: so bene o posso immaginare che quando hai commesso il fatto\neri in condizioni di capacita\u0027 assente o scemata, ma ti punisco\nperche\u0027 sei stato tu a porti in questo stato e, piuttosto, ti punisco\ncon maggiore severita\u0027 se accerto il tuo atteggiamento antisociale di\npersona dedita al consumo di stupefacenti. Nondimeno, non posso\nmuoverti analogo rimprovero se accerto che quando hai assunto la\nsostanza e quando hai commesso il fatto la tua capacita\u0027 era assente\no scemata grandemente. \n Pretendere l\u0027esistenza di una pre-condizione di infermita\u0027 o\nanche soltanto di disturbo di personalita\u0027 quale l\u0027addiction in primo\nluogo, condurrebbe a pronunciamenti tautologici: dovendo spiegare\nquali siano le infermita\u0027 idonee a produrre incapacita\u0027 di intendere\ne di volere si risponde che si intende infermita\u0027 quello stato che\nproduce incapacita\u0027 di intendere e di volere, proprio in quanto\nqualsiasi situazione morbosa, anche se non ben definibile\nclinicamente, e\u0027 idonea a configurare il vizio di mente, purche\u0027 la\nsua intensita\u0027 sia tale da escludere o diminuire grandemente le\ncapacita\u0027 intellettive e volitive del soggetto. \n In secondo luogo, crea distonia ed incoerenza con il sistema,\ngiacche\u0027, per le considerazioni esposte, ai sensi dell\u0027art. 95 del\ncodice penale, la cronica intossicazione rappresenta lo stadio\nconclusivo dell\u0027alcolismo o della tossicodipendenza, caratterizzato\nda una vera e propria stabilita\u0027 dei fenomeni tossici, che persistono\nanche dopo l\u0027eliminazione delle sostanze dall\u0027organismo e che non\nsono assenti neanche negli intervalli di astinenza. \n In questo senso, a differenza del carattere transeunte\ndell\u0027assunzione abituale di sostanze e del carattere acuto dei\nfenomeni tossici, l\u0027intossicazione cronica e\u0027 considerata un vero e\nproprio status, caratterizzato da incapacita\u0027 totale o parziale di\nautodeterminarsi liberamente, tale da rendere incoercibile, in primo\nluogo, la necessita\u0027 di ingerire sostanze tossiche, in secondo luogo,\nla condotta criminosa. \n Adoperando una suggestiva espressione elaborata riguardo\nall\u0027ubriaco, il tossicodipendente abituale e\u0027 folle perche\u0027 assume\nsostanze psicoattive, mentre l\u0027intossicato cronico assume sostanze\npsicoattive perche\u0027 e\u0027 folle. \n Cio\u0027 posto, nell\u0027impossibilita\u0027 di calare le nozioni\nnaturalistiche nell\u0027ambito della norma giuridica e distinguere tra\ncronicita\u0027 d\u0027uso e cronicita\u0027 semeiologicamente evidenziabile, anche\nin rapporto all\u0027assenza di solide basi scientifiche e diversamente da\nquanto avviene nell\u0027ambito della problematica dell\u0027imputabilita\u0027\nconnessa all\u0027abuso di sostanze alcoliche, ritiene questo giudice che\nl\u0027unica via che consenta di ritenere la disposizione censurata\nconforme ai principi di uguaglianza e di personalita\u0027 della pena sia\nla previsione di una cronicita\u0027 dell\u0027intossicazione ancorata non ad\nuna condizione di infermita\u0027, di malattia o di disturbo, con effetti\npermanenti o irreversibili, ma ad una cronicita\u0027 d\u0027uso, diversa\ndall\u0027uso abituale e riferibile a quello stadio dell\u0027iter della\ntossicomania in cui si produce l\u0027effetto peculiare dell\u0027addiction,\nindividuabile sulla base della sintomatologia proposta dal DSM-V e\nsostanzialmente caratterizzato da una limitazione della volonta\u0027, che\n- e\u0027 bene evidenziarlo - si manifesta nei confronti del consumo di\ndroga, senza necessariamente generalizzarsi o estendersi ad ogni\naltro settore dell\u0027agire e in particolare alla commissione di\ndelitti. \n Valutata la configurabilita\u0027 di una condizione di cronicita\u0027 nel\nsenso dianzi illustrato, sulla scorta di criteri diagnostici ben\ndefiniti, l\u0027accertamento di eventuali connessioni tra gli esiti del\nprolungato abuso e le caratteristiche della personalita\u0027 di base del\ntossicomane, nonche\u0027 la verifica di un\u0027evoluzione verso la\nradicalizzazione delle componenti nevrotiche o verso lo scompenso\npsicotico, e l\u0027esistenza di un nesso eziologico con il fatto\nsarebbero dunque consentite dall\u0027espresso richiamo contenuto\nnell\u0027art. 95 del codice penale alle disposizioni di cui agli articoli\n88 e 89 del codice penale. \n Una simile prospettazione consentirebbe a parere del decidente di\nriportare il concetto di cronica intossicazione da stupefacenti\nnell\u0027alveo della determinatezza e del rispetto del principio di\nlegalita\u0027, spostando il relativo accertamento alla valutazione\nnormativa spettante al Giudice, peraltro, del tutto in linea con i\nprogetti di riforma delle norme in materia di imputabilita\u0027, i quali\ntraggono tutti ispirazione dalla considerazione dell\u0027inadeguatezza\ndella categoria dell\u0027incapacita\u0027 di intendere e di volere e della\nscarsa predittivita\u0027 degli indicatori dell\u0027infermita\u0027 psichica, da\nconsiderarsi al pari di uno stato patologico transitorio, curabile e,\nin molti casi, anche sanabile. \n Tale da ultimo il progetto della Commissione Pelissero presentato\nin data 5 giugno 2018, nel quale il concetto di infermita\u0027 non e\u0027\npiu\u0027 la chiave di lettura, ma la clausola di chiusura delle cause di\nesclusione dell\u0027imputabilita\u0027, incentrate sui gravi disturbi psichici\n(coincidenti con le anomalie dello spettro psicotico) e di\npersonalita\u0027 (evidentemente comprensivi delle nevrosi e delle\npsicopatie), a superamento i progetti elaborati dalle precedenti\nCommissioni Grosso (1998) e Pisapia (2007), le cui formule ancora\ncontenevano il testuale richiamo alla «cronica intossicazione da\nalcol o stupefacenti», associandole al concetto di infermita\u0027. \n 5. Il petitum della presente ordinanza. \n Rispetto alla manifesta incostituzionalita\u0027 della norma, fermo\nrestando il potere della Corte costituzionale di individuare - ove\nritenga fondate le questioni -, la pronuncia piu\u0027 idonea alla\nreductio ad legitimitatem della disposizione censurata (cfr. Corte\ncostituzionale n. 221/2023), ritiene questo giudice che sia comunque\npossibile il ricorso ad una soluzione «costituzionalmente adeguata»\n(cfr. Corte costituzionale sentenza n. 40/2019), tale da consentire\nalla Corte adita di porre rimedio nell\u0027immediato al vulnus\nriscontrato con un vero e proprio intervento\nmanipolativo/interpretativo. \n Ebbene, a parere di questo giudice, al fine di garantire il\nrispetto degli articoli 3 e 27, terzo comma della Costituzione, non\nritenendosi percorribili interpretazioni conformi a tali principi\ndella norma censurata, tenuto conto del chiaro tenore letterale e\ndella ratio della stessa e\u0027 necessaria una decisione interpretativa\ndel concetto della cronica intossicazione contenuto nell\u0027art. 95 del\ncodice penale, restando poi ferma la possibilita\u0027 di una\nrimeditazione organica della materia da parte del legislatore, con\nl\u0027adozione, nell\u0027ambito della sua discrezionalita\u0027, di altra e piu\u0027\ncongrua soluzione, purche\u0027 rispettosa dei principi costituzionali. \n In subordine, si chiede in ogni caso un intervento di tipo\nadditivo, che consenta il ricorso all\u0027accertamento delle cause di\nesclusione dell\u0027imputabilita\u0027, ai sensi degli articoli 88 e 89 del\ncodice penale, anche alle ipotesi diverse dalla cronica\nintossicazione, laddove ricorra una condizione inquadrabile nella\ncategoria dei disturbi da dipendenza ovvero correlati all\u0027uso di\nsostanze psicotrope e non associata ad infermita\u0027 ovvero altri gravi\ndisturbi della personalita\u0027. \n\n(1) Cfr. referto di visita psichiatrica in data , ove il paziente\n appariva angosciato, allucinato e delirante e accusava i genitori\n di avergli fatto del male la notte precedente. \n\n(2) Cfr. in particolare, relazione del , nella quale si evidenzia che\n durante la degenza in reparto «non sono stati rilevati episodi di\n discontrollo comportamentale» ne\u0027 «alterazioni ideative o della\n sfera ideopercettiva» e che anche successivamente all\u0027ingresso in\n REMS, il paziente, pur presentando un profilo di funzionamento\n cognitivo deficitario, «e\u0027 apparso gestibile dal punto di vista\n comportamentale», senza «segni o sintomi riferibili all\u0027ambito\n psicotico o alterazioni rilevanti dell\u0027umore», ovvero aspetti\n psicopatologici di rilievo o sintomi o segni riconducibili a\n diagnosi psichiatriche di asse I. \n\n(3) Osserva la Corte nella richiamata sentenza n. 114/1998 che «e\u0027\n d\u0027altra parte opportuno, proprio in relazione al sistema di\n rigore instaurato con la sancita irrilevanza penale dello stato\n tossico acuto, espressamente escluso che una intossicazione\n cronica, e cioe\u0027 non piu\u0027 dominabile dal soggetto, possa a quella\n severa parificazione». \n\n(4) Cio\u0027 in linea con il concetto generale di «malattia» secondo la\n scienza medica, che lo riconduce a quel «complesso di fenomeni\n che si instaurano in un organismo vivente quando una causa alteri\n l\u0027integrita\u0027 strutturale delle sue parti, oppure ne faccia\n deviare il funzionamento in senso dannoso». \n\n(5) In altri termini, deve trattarsi «di un disturbo idoneo a\n determinare una situazione di assetto psichico incontrollabile ed\n ingestibile, che, incolpevolmente, rende l\u0027agente incapace di\n esercitare il dovuto controllo dei propri atti, di\n conseguentemente indirizzarli, di percepire il disvalore sociale\n del fatto, di autonomamente liberamente, autodeterminarsi». \n\n(6) Si richiamano sul punto i molteplici studi preclinici e clinici,\n coerenti nel mostrare specifici cambiamenti neuroplastici\n molecolari e funzionali a livello sinaptico e circuitale\n innescati da un\u0027esposizione ripetuta alla sostanza. \n\n(7) Interessante al riguardo e\u0027 l\u0027esito di una nota ricerca eseguita\n sui militari del Vietnam, dalla quale e\u0027 risultato come oltre il\n 90% dei soldati che, durante la guerra, avevano problemi di\n tossicodipendenza da eroina, smisero spontaneamente di assumere\n la droga al ritorno nella madrepatria, in molti casi senza il\n bisogno di ricorrere ad alcun tipo di intervento specifico,\n soltanto in seguito ad un cambiamento radicale del contesto di\n vita. \n\n(8) Trattasi di un modello bio-psico-sociale che sostanzialmente\n richiama il concetto olistico di salute fatto proprio dalla\n Organizzazione mondiale della sanita\u0027 nel lontano 1946: «la\n salute non e\u0027 semplicemente l\u0027assenza di malattia, ma e\u0027 lo stato\n di completo benessere fisico, mentale e sociale» e che\n concettualizza l\u0027addiction considerando che «la mente e il corpo\n sono collegati e sia la mente sia il corpo influenzano lo\n sviluppo l\u0027evoluzione della dipendenza, all\u0027interno di un\n determinato contesto sociale e culturale». \n\n(9) Secondo la letteratura scientifica, le droghe sono classificate\n in quattro insiemi, distinti in base all\u0027effetto che hanno sul\n sistema nervoso centrale: droghe che deprimo il sistema nervoso\n centrale; droghe che riducono la sensazione di dolore; droghe che\n stimolano il sistema nervoso centrale; droghe che alterano la\n funzione percettiva. \n\n(10) In altri termini, come osservato in dottrina, «il principio di\n risocializzazione della pena diviene la bussola principale nella\n scelta del tipo e dell\u0027entita\u0027 della sanzione, rendendo il\n sindacato della Corte costituzionale pienamente lecito, qualora\n la norma incriminatrice palesi un trattamento sanzionatorio\n abnorme rispetto al fine rieducativo». \n\n \n P.Q.M. \n \n Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 legge costituzionale\n1° febbraio 1948 e 23 e seguenti legge n. 87 dell\u002711 marzo 1953, \n \n Dichiara: \n \n D\u0027ufficio rilevante e non manifestamente infondata, con\nriferimento agli articoli 3, 27, terzo comma e 111 della\nCostituzione, la questione di costituzionalita\u0027 dell\u0027art. 95 del\ncodice penale, interpretato nel senso di richiedere ai fini della\n«cronica intossicazione» l\u0027esistenza di una condizione di infermita\u0027,\ndi malattia o di disturbo, con effetti permanenti o irreversibili, e\nnon una cronicita\u0027 d\u0027uso; \n In subordine, con riferimento agli articoli 3, 27, terzo comma e\n111 della Costituzione, la questione di costituzionalita\u0027 dell\u0027art.\n95 del codice penale, nella parte in cui, per i fatti commessi in\npresenza di una condizione inquadrabile nella categoria dei disturbi\nda dipendenza ovvero correlati all\u0027uso di sostanze psicotrope e non\nassociata ad infermita\u0027 ovvero altri gravi disturbi della\npersonalita\u0027, limita l\u0027applicazione delle norme di cui agli articoli\n88 e 89 del codice penale alle sole situazioni di cronica\nintossicazione; \n Dichiara sospeso il processo a carico di R J S , nonche\u0027 il\ndecorso della prescrizione dei reati fino alla definizione del\ngiudizio dinanzi alla Corte costituzionale; \n Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; \n Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti,\nnonche\u0027 al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai\npresidenti delle due Camere del Parlamento. \n Bergamo, 2 aprile 2025 \n \n Il giudice: Solombrino","elencoNorme":[{"id":"62498","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"95","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"79308","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79311","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79312","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"111","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79394","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cp","descriz_costit":"codice penale","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"88","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79393","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cp","descriz_costit":"codice penale","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"89","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |