GET https://cc.strategiedigitali.net/scheda-ordinanza/2025/83

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Mariaelena Crivelli, giudice; \n    Ha pronunziato la presente ordinanza  di  remissione  alla  Corte\nCostituzionale. \n1. Premessa \n    Si procede, nelle forme del giudizio ordinario, nei confronti  di\nA... D..., chiamato a rispondere, con decreto che dispone il rinvio a\ngiudizio emesso dal GUP del Tribunale di Vercelli in data  13  giugno\n2024, del delitto di rapina aggravata dall\u0027essere stato  commesso  il\nfatto  all\u0027interno  di  un  mezzo  di  pubblico  trasporto  e   della\ncontravvenzione di cui all\u0027art. 4 della legge n. 110 del 1975,  reati\ncontestati  come  commessi  a  ...  in  data  ...  All\u0027imputato,   in\nparticolare, si contesta di avere minacciato un passeggero  seduto  a\nbordo del treno regionale ..., facendogli credere di  essere  armato,\ncosi\u0027 da ottenere la consegna della somma di cinquanta euro. \n    Esaurita l\u0027assunzione delle prove, all\u0027udienza 13 marzo 2025,  il\nTribunale ha dichiarato  chiusa  l\u0027istruttoria  dibattimentale  e  ha\ninvitato le parti a discutere: il pubblico ministero  ha  chiesto  la\ncondanna dell\u0027imputato alla pena  di  anni  due  e  mesi  quattro  di\nreclusione  e  2000  euro  di  multa,  previo  riconoscimento   delle\nattenuanti  generiche  prevalenti  sulle  aggravanti;  la  difesa  ha\nchiesto l\u0027assoluzione dell\u0027imputato e, in via di subordine, il minimo\nedittale della pena e i doppi  benefici  di  legge  ove  concedibili.\nAll\u0027udienza del 20 marzo 2025, in assenza di repliche,  il  Tribunale\nha dichiarato chiuso il dibattimento e si e\u0027 ritirato  in  camera  di\nconsiglio, al termine della quale ha dato lettura  alle  parti  della\npresente ordinanza. \n2. Rilevanza della questione \n    Il Tribunale e\u0027 chiamato a giudicare sull\u0027imputazione  di  rapina\npropria aggravata dall\u0027essere stato commesso il fatto all\u0027interno  di\nun mezzo di pubblico trasporto. \n    L\u0027istruttoria dibattimentale  ha  consentito  di  ricostruire  il\nfatto in termini adesivi alla qualificazione prospettata nel capo  di\nincolpazione. \n    La persona offesa, R... M... C... ha  riferito  di  essere  stato\navvicinato da un ragazzo mentre, in data ..., si trovava a bordo  del\ntreno regionale partito da ... intorno alle ... in direzione ...;  il\ngiovane che gli si era avvicinato, dopo un breve scambio di  battute,\naffermava di essere un rapinatore e di non essere solo, accompagnando\nil gesto con il  movimento  della  mano  all\u0027interno  di  una  tasca.\nIntimorito dalle parole e dal gesto del malvivente, R...  M...  aveva\nquindi dato seguito alla richiesta di consegnare i  soldi  che  aveva\ncon se\u0027. Per contro, dopo avere preso il danaro (circa 50  euro),  il\nrapinatore si era scusato per l\u0027accaduto, spiegandogli  che  non  era\nsolito ricorrere a simili condotte, di avere  bisogno  di  soldi  per\nsaldare un debito ed evitare cosi\u0027 di essere picchiato e che  avrebbe\npotuto denunciarlo. \n    Quella stessa sera, grazie alla descrizione del soggetto e  degli\nindumenti fornita dalla persona offesa, la Polfer di  Vercelli  aveva\nindividuato un giovane di ... anni (la stessa eta\u0027 che il  rapinatore\nsi era attribuito), il quale, condotto presso gli uffici della locale\nQuestura, veniva riconosciuto dopo poche ore da R... M...  grazie  ad\nalcune caratteristiche somatiche (taglio vicino ad un occhio, capelli\nrossi) e al vestiario  (tra  cui  uno  scaldacollo  che  era  rimasto\nparticolarmente impresso nella memoria della persona offesa). \n    Il soggetto in questione veniva quindi compiutamente identificato\nin A... D..., la cui effige, peraltro, e\u0027 stata  nuovamente  indicata\ndalla persona offesa nel corso della sua audizione dibattimentale. \n    L\u0027imputato, detenuto per altra causa e rinunciante  a  comparire,\nnon ha fornito la propria  versione  dei  fatti  ne\u0027  nel  corso  del\ngiudizio ne\u0027 in sede di indagini preliminari. \n    Il  fatto,  cosi\u0027  come   sopra   sommariamente   riassunto,   e\u0027\nsussumibile  nella   fattispecie   di   rapina   propria   consumata,\nravvisabili  essendo  tutti  gli  elementi  oggettivi  e   soggettivi\nrichiesti da tale incriminazione (la minaccia,  il  nesso  eziologico\ntra quest\u0027ultima e l\u0027impossessamento del  danaro,  la  compromissione\ndella facolta\u0027 di autodeterminazione  della  parte  offesa,  il  dolo\nspecifico, in capo al soggetto  agente,  di  conseguire  un  profitto\ningiusto). \n    Quanto alle forme di manifestazione del reato, e\u0027 indubitabile la\nsussistenza dell\u0027aggravante  prevista  dall\u0027art.  628,  comma  3,  n.\n3-ter), del codice penale, essendo il fatto stato commesso a bordo di\nun treno regionale. \n    Nondimeno, il Tribunale ritiene applicabile al caso di specie  la\ncircostanza attenuante della lieve entita\u0027 del fatto introdotta dalla\nConsulta con sentenza n. 86 del 2024,  applicabile  «strutturalmente»\nanche all\u0027ipotesi di rapina propria  [cfr.,  oltre  alla  motivazione\ndella sentenza citata, anche Corte costituzionale, ordinanza  n.  186\ndel 2024]. Valutati i mezzi, le  modalita\u0027  e  le  altre  circostanze\ndell\u0027azione e\u0027 possibile  riconoscere  il  disvalore  del  fatto  nei\ntermini  di  contenuta  gravita\u0027:  viene  in  rilievo  una   condotta\nestemporanea, priva di profili di organizzazione; danno  patrimoniale\ncagionato alla vittima e\u0027 di non  rilevante  entita\u0027  (ancorche\u0027  non\nirrisorio  e  tale  da  rendere  configurabile  l\u0027attenuante  di  cui\nall\u0027art. 62, n. 4, del codice  penale);  le  stesse  modalita\u0027  della\ncondotta, compendiate esclusivamente nel ricorso alla  minaccia,  pur\nincidenti sulla liberta\u0027 di autodeterminazione della persona  offesa,\nsi contraddistinguono per minima lesivita\u0027, anche avuto riguardo alla\nnatura implicita della prospettazione  (e\u0027  lo  stesso  R...  M...  a\nconfermare  di  avere  semplicemente  «supposto»  che  il   sedicente\nrapinatore avesse  con  se\u0027  un\u0027arma).  A  queste  considerazioni  va\naggiunto che l\u0027autore  del  fatto  si  e\u0027  addirittura  giustificato,\nscusandosi per quanto appena commesso, per poi  congedarsi  invitando\nla vittima a denunciarlo (con cio\u0027 da un  lato  mostrando  di  essere\nconsapevole e di accettare le conseguenze  delle  proprie  azioni  e,\ndall\u0027altro, rassicurando la vittima in ordine all\u0027assenza  di  future\nritorsioni  nel  caso  in  cui  ella  si  fosse  rivolta  alle  Forze\ndell\u0027ordine). \n    Ora, il dubbio di legittimita\u0027 costituzionale nasce dal fatto che\nil divieto di cui all\u0027art. 628, comma 5, del codice  penale  comporta\nl\u0027impossibilita\u0027 di bilanciare la  ritenuta  attenuante  della  lieve\nentita\u0027 del fatto - introdotta dal giudice delle leggi  proprio  come\n«valvola di sicurezza» del sistema  sanzionatorio  sotto  il  profilo\ndella proporzionalita\u0027 della pena - con l\u0027aggravante di cui  all\u0027art.\n628, comma 3, n. 3-ter), del codice penale  e  che,  pertanto,  nella\ncommisurazione della pena si dovrebbe muovere da  una  pena  base  di\nanni sei di reclusione ed  euro  2.000  di  multa  (minimo  di  legge\nprevisto dall\u0027art. 628, comma 3, del codice penale  gia\u0027  vigente  al\nmomento del fatto). Anche a voler riconoscere in favore dell\u0027imputato\nle  circostanze  attenuanti  generiche  (valorizzando   la   condotta\nimmediatamente successiva al fatto), le  successive  diminuzioni,  da\noperarsi su  tale  entita\u0027  di  pena,  determinerebbero  la  concreta\nirrogazione di una pena non inferiore ad anni  due  e  mesi  otto  di\nreclusione ed euro 889 di multa,  che  si  ritiene  macroscopicamente\nsproporzionata alla gravita\u0027 del fatto. \n3. Non manifesta infondatezza della questione \n    I  parametri  di  costituzionalita\u0027  che,  secondo  il   collegio\ngiudicante, vengono in  rilievo  sono  gli  articoli  3  e  27  della\nCostituzione (uguaglianza e necessaria  proporzionalita\u0027  della  pena\ntendente alla rieducazione dei condannato). \n    Il dubbio di costituzionalita\u0027 del divieto  nasce  dall\u0027avvertita\nesigenza  di  dare  una  risposta  individualizzante  ai  trattamento\nsanzionatorio,  nel  rispetto  dei  principi  di  proporzionalita\u0027  e\nuguaglianza. \n    Del  resto,  l\u0027introduzione  nell\u0027ordinamento  della  circostanza\nattenuante del fatto di lieve entita\u0027,  avvenuta  in  relazione  alle\nipotesi di  rapina  con  la  citata  sentenza  additiva  della  Corte\ncostituzionale n 86 del 2024 (sulla falsariga di quanto gia\u0027 avvenuto\nin relazione al delitto di estorsione e, ancor prima, in relazione al\ndelitto di sequestro di persona  a  scopo  di  estorsione),  risponde\nall\u0027esigenza di offrire una costituzionale «valvola di  sicurezza»  a\nfronte   di   un   minimo   edittale   comminato   dal    legislatore\nparticolarmente aspro. Ad essere avvertita, in chiave comparativa, e\u0027\nla necessita\u0027  di  scongiurare  il  rischio  di  irrogazione  di  una\nsanzione non proporzionata  all\u0027effettiva  gravita\u0027  del  fatto,  ove\nquesto sia immune da  quei  profili  di  allarme  sociale  che  hanno\nindotto il legislatore a comminare un minimo edittale severo. \n    Nelle ipotesi, come quella in esame,  in  cui  venga  in  rilievo\nl\u0027attenuante  della  lieve  entita\u0027  del   fatto,   il   divieto   di\nbilanciamento di  cui  all\u0027art.  628,  comma  5,  del  codice  penale\npreclude il raggiungimento di questo risultato:  a  fronte  di  fatti\nconnotati  da  minore  gravita\u0027  e  disvalore,  infatti,  il  giudice\ndovrebbe infliggere una pena muovendo da un minimo  edittale  pari  a\nsei anni di reclusione e 2.000 di multa,  cio\u0027  che,  in  definitiva,\nvanifica l\u0027introduzione della  «valvola  di  sicurezza»  riconosciuta\ndalla Consulta. \n    Nella  giurisprudenza  costituzionale  si  rinvengono  molteplici\ndecisioni atte a censurare la previsione di automatismi  sanzionatori\nincentrati sulla personalita\u0027  dell\u0027autore  del  reato,  a  discapito\ndella centrale valutazione in  ordine  alla  gravita\u0027  del  fatto  di\nreato. E cosi, nel corso  degli  anni,  si  sono  succedute  numerose\ndeclaratorie di incostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 69, comma 4, del codice\npenale  in  relazione  al  divieto  di  prevalenza  delle  attenuanti\nrispetto alla recidiva  reiterata  [cfr.  sentenza  n.  251/2012,  in\nrelazione all\u0027attenuante di cui all\u0027art. 73, comma 5, del decreto del\nPresidente della Repubblica  n.  309/1990;  sentenza  n.  74/2016  in\nrelazione all\u0027attenuante di cui all\u0027art. 73, comma 7, del decreto del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990;  sentenza  n.  105/2014,  in\nrelazione all\u0027attenuante di cui  all\u0027art.  648,  secondo  comma,  del\ncodice penale; sentenza n. 106/2014 in  relazione  all\u0027attenuante  di\ncui all\u0027art. 609-bis, terzo comma, del  codice  penale;  sentenza  n.\n205/2017, in relazione all\u0027attenuante  di  cui  all\u0027art.  219,  terzo\ncomma, L.F.; sentenza n. 73/2020, in relazione all\u0027attenuante di  cui\nall\u0027art. 89 del codice penale;  sentenza  n.  55/2021,  in  relazione\nall\u0027attenuante di cui all\u0027art. 116 del  codice  penale;  sentenza  n.\n94/2023, in relazione all\u0027attenuante di cui  all\u0027art.  311del  codice\npenale]. \n    La Corte costituzionale nella sentenza n. 146/2021  ha,  inoltre,\ndichiarato l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 69, comma 4, del\ncodice penale nella parte in cui prevedeva il divieto  di  prevalenza\ndella circostanza attenuante del fatto di lieve  entita\u0027,  introdotta\ncon la sentenza n. 68/2012 relativamente al delitto di  sequestro  di\npersona a scopo di estorsione. \n    Sebbene  anche  quest\u0027ultima  pronuncia,  come  le  altre   sopra\nrichiamate,  abbia  ad  oggetto  il   divieto   di   prevalenza   tra\nl\u0027attenuante del fatto lieve e la recidiva reiterata, si ritiene  che\ni principi di diritto in essa affermati valgano, a  maggior  ragione,\nnel caso di specie. \n    Invero, esattamente come avvenuto  in  materia  di  sequestro  di\npersona a scopo di  estorsione,  l\u0027introduzione  dell\u0027attenuante  del\nfatto  di  lieve  entita\u0027  e\u0027  volta  a  tutelare  il  principio   di\nuguaglianza sancito dall\u0027art. 3 della Costituzione:  l\u0027attenuante  di\ncui si discute tende, infatti, ad assicurare ossia  a  sanzionare  in\nmodo diverso situazioni differenti sul piano dell\u0027offensivita\u0027  della\ncondotta. \n    Tale esigenza verrebbe meno laddove per effetto  dell\u0027automatismo\ndiscendente dal divieto assoluto di bilanciamento previsto  dall\u0027art.\n628, comma 5, del codice  penale  non  fosse  possibile  regolare  il\ntrattamento sanzionatorio  in  modo  diversificato  alla  luce  della\nconcreta  offensivita\u0027  del  fatto  giudicato:  in   altri   termini,\nl\u0027operativita\u0027 di tale divieto  comporterebbe  che  fatti  di  minore\nentita\u0027, come quella oggetto del presente  giudizio,  possano  essere\nirragionevolmente puniti con la stessa pena prevista per  le  ipotesi\npiu\u0027 gravi. Tale vulnus, con riferimento  all\u0027aggravante  di  cui  si\ndiscute (art. 628, comma 3, n.  3-ter  del  codice  penale),  sarebbe\nancora maggiore data l\u0027assolutezza del divieto di  bilanciamento,  la\nnatura oggettiva dell\u0027aggravante e la sua  obbligatoria  applicazione\n(a differenza dell\u0027ipotesi contemplata dall\u0027art.  99,  comma  4,  del\ncodice penale). \n    D\u0027altro canto, l\u0027eliminazione del divieto  di  bilanciamento  non\ncomprometterebbe la tutela degli interessi sottesi  alla  scelta  del\nlegislatore di puntualizzare  il  disvalore  del  fatto  mediante  la\nprevisione dell\u0027aggravante di cui si discute, che resterebbe comunque\nun elemento da prendere in considerazione e valutare nel contesto del\ngiudizio di bilanciamento. \n    Il  censurato  divieto  di  bilanciamento,  oltre  a   vanificare\nl\u0027esigenza di riequilibrio sanzionatorio a fronte di  fatti  di  piu\u0027\ncontenuta gravita\u0027, si rivela  ancor  piu\u0027  irragionevole  alla  luce\ndella  bilanciabilita\u0027,  senza  vincoli,  dell\u0027attenuante  di   lieve\nentita\u0027 con le ulteriori aggravanti di cui all\u0027art. 628, comma 3, nn.\n1), 2), 3-quinquies) del codice penale che  pure  possono  venire  in\nrilievo e che possono astrattamente configurare situazioni di analogo\no addirittura maggiore disvalore. \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    Visto l\u0027art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; \n    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 628, comma 5, del codice penale\nnella parte in cui non consente di ritenere prevalente o  equivalente\nla circostanza attenuante della lieve entita\u0027  del  fatto  introdotta\ndalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024  allorquando\nconcorra con la circostanza aggravante di  cui  al  terzo  comma,  n.\n3-ter), del medesimo art. 628 del codice penale; \n    Ordina la sospensione del  processo  e  l\u0027immediata  trasmissione\ndegli atti alla Corte costituzionale; \n    Dispone che la presente ordinanza, letta in udienza  alle  parti,\nsia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e  comunicata\nal Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati. \n      Vercelli, 20 marzo 2025 \n \n                      La Presidente: Bertolotto \n \n \n                                                L\u0027estensore: De Maria","elencoNorme":[{"id":"62440","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"628","specificaz_art":"","comma":"5","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"79168","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79169","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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