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S.. \n \nReati e pene - Abrogazione dell\u0027art. 323  del  codice  penale  (Abuso\n  d\u0027ufficio). \n- Legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al  codice\n  di  procedura  penale,  all\u0027ordinamento  giudiziario  e  al  codice\n  dell\u0027ordinamento militare), art. 1, comma 1, lettera b). \n\n\r\n(GU n. 21 del 21-05-2025)\n\r\n \n                    TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO \n                        Sezione terza penale \n \n    Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati: \n        dott. Paolo Gallo - Presidente; \n        dott.ssa Elena Rocci - giudice; \n        dott.ssa Giulia Maccari - giudice, \n    alla pubblica  udienza  del  9  aprile  2025  ha  pronunciato  la\nseguente ordinanza nella causa penale contro: \n        1) R       D       , nato  il        a       ,  elettivamente\ndomiciliato presso l\u0027avv. Paolo Botasso del Foro di  Cuneo  -  avv.ti\nPaolo Botasso del Foro di Cuneo  e  Federico  Burlando  del  Foro  di\nTorino; \n        2) S       G      , nata il         a        ,  elettivamente\ndomiciliata presso il difensore - avv. Gino Obert del Foro di Torino. \n    Imputati dei reati di cui al  decreto  dispositivo  del  giudizio\nemesso dal G.U.P. di questo Tribunale in data 28 novembre 2023. \n    In esito all\u0027istruttoria dibattimentale, \n \n                               Osserva \n \n1. Sintesi dei fatti di causa. rilevanza della questione. \n    Alla stregua delle prove acquisite, e impregiudicata ogni diversa\nricostruzione  e  valutazione  in  sede  di  decisione   di   merito,\ndall\u0027istruttoria espletata emerge quanto segue. \n    Il processo ha ad oggetto una serie di comportamenti materiali ed\natti amministrativi adottati nell\u0027anno       dal sindaco  del  Comune\ndi        -l\u0027imputato  R        D       -  e   sfociata,   all\u0027inizio\ndel       , in provvedimenti lesivi della posizione professionale  di\ndue responsabili amministrativi del medesimo Comune:  Z        P     \n e G       G        \n    1-a): vicende relative a Z       P        \n    Nell\u0027estate       si  stava  svolgendo  nel  Comune  di        un\nconcorso   pubblico    per    l\u0027assunzione    di    un    «istruttore\namministrativo-contabile». Al concorso prese parte l\u0027imputata  S     \n G       , che  con  il  sindaco  R        aveva  rapporti  personali\nimprontati a viva cordialita\u0027 (1)  La  commissione  esaminatrice  era\ncomposta dal segretario comunale P       C        (presidente)  e  da\ndue responsabili amministrativi del comune: i dottori L        G     \n e P       Z        .  Quest\u0027ultimo  predispose  i  quiz  a  risposta\nplurima da somministrare ai candidati per la  prova  preselettiva,  e\nnella mattinata del       li consegno\u0027 al presidente  di  commissione\nP      . Nell\u0027occasione era presente anche il sindaco  R        ,  il\nquale chiese a Z       di  visionare  i  quesiti.  Z       oppose  un\nrifiuto,  facendo  rilevare  che  i  quesiti  erano  segreti,  ma  il\nsegretario comunale appoggio\u0027 la richiesta, sostenendo che nella  sua\nqualita\u0027 di sindaco il R       poteva prendere visione dei test. Alla\nfine Z       si tacque e consegno\u0027 i test al P        ;  quest\u0027ultimo\nli «giro\u0027» seduta stante al sindaco R       ,  che  li  visiono\u0027  per\ncirca  un  quarto  d\u0027ora  (v.  dep.  Z      ,  pagg.  29 -  31  della\ntrascrizione). \n    Alle ore       dello stesso giorno riprese  il  dialogo  WhatsApp\ntra il sindaco R      e la candidata S       \n    R      : «Ciao G      come va? Sei alle prese con lo studio?». \n    S      : «Eh si\u0027, D     Sono un po\u0027 stanca ... Sale anche l\u0027ansia\n... ». \n    R      : «Se posso darti un consiglio, preparati  su  domande  di\nlogica e cultura generale e sul tecnico  sugli  appalti  e  sul  TUEL\n(funzioni organi competenti e sugli articoli legati al bilancio).». \n    Nel pomeriggio Z       P      : denuncio\u0027 ai  Carabinieri  quanto\nera accaduto poche ore prima. \n    Il successivo       , negli uffici del Comune di       il sindaco\nR      e il  segretario  comunale  P       , raggiunti  da  personale\ndell\u0027Arma dei Carabinieri, furono informati di  essere  sottoposti  a\nindagini per concorso in rivelazione di segreti  d\u0027ufficio  e  furono\ninvitati a  nominare  un  difensore  ed  eleggere  domicilio  per  le\nnotificazioni (v. verbali in atti). \n    1-b): vicende relative a G       G       \n    Sono descritte nel verbale di s.i. del predetto in data 8 gennaio\n2021, acquisito agli atti su accordo delle  parti,  e  sono  coeve  a\nquelle narrate da Z       nell\u0027autunno era in corso di  redazione  il\nnuovo piano regolatore del Comune di       , per il quale erano stati\nincaricati il responsabile dell\u0027Area «territorio», G       G        ,\ne due professionisti esterni, gli architetti C       M       e F     \n B      .  \n    Nell\u0027imminenza del deposito del piano, in data        il  sindaco\nR       telefono\u0027 a G     e gli chiese di accertare  e  riferire  se,\ncon le nuove norme, sarebbero stati fattibili alcuni  interventi  sul\nterritorio a cui erano  interessate  due  imprese:  le  ditte  C     \n(recupero inerti) e G      (centri commerciali). \n    G       tento\u0027 di sottarsi alla  richiesta  rispondendo  che  gli\nsembrava prematura: il sindaco R       «ando\u0027 su tutte  le  furie»  e\naggiunse che lui era il sindaco e gli si doveva obbedienza. \n    Avuta poi copia del  nuovo  piano,  e  prima  che  la  Giunta  lo\napprovasse, R       chiese a G       di apportarvi alcune  modifiche,\n«giusto nella parte riguardante le aziende citate» (verbale 8 gennaio\n2021, pag. 2). \n    A quel punto intervennero anche i due professionisti esterni  per\nesprimere il loro stupore. \n    Segui\u0027 un incontro dai toni molto accesi, in esito al  quale  gli\nincaricati della redazione del  piano  dissero  al  sindaco  che  non\nintendevano recepire i «compitini fatti da altri» (ibidem). Il  piano\nregolatore fu infine approvato  nella  sua  veste  originaria,  senza\nvariazioni. \n    1-c):  la  riorganizzazione  dei  servizi  comunali  nelle  feste\nnatalizie del      \n    Trascorsi pochi giorni dopo i  fatti  sin  qui  sintetizzati,  in\ndata      fu reso noto che nella seduta della giunta  comunale  del  \n   sarebbe stata deliberata una urgente riorganizzazione dei  servizi\ndel Comune di      \n    In effetti  il        convocata  in  videoconferenza,  la  giunta\n(sindaco, vicesindaco e tre assessori)  delibero\u0027  quanto  segue  (v.\ndelibera       del     , agli  atti  in  copia):  «per  una  maggiore\nefficienza, efficacia ed economicita\u0027» i servizi dell\u0027amministrazione\ncomunale, che fino a  quel  momento  erano  sei,  vennero  ridotti  a\nquattro. Piu\u0027 in particolare vennero soppressi: \n        1) il servizio segreteria e affari  generali  -  demografico,\nfino ad allora diretto da Z      P      ; \n        2) il servizio tecnico - lavori pubblici e manutenzione, fino\nad allora diretto da G      G     . \n    Le loro competenze vennero accorpate a quelle degli altri quattro\nservizi che rimanevano in vita. La delibera fu dichiarata  urgente  e\ndi immediata esecutivita\u0027. Ben quattro responsabili  di  servizio  su\nsei (\u003dnon solo Z      e G      , ma anche le dottoresse D       F    \n e L       G       )   reagirono   immediatamente:   lo   stesso     \ninoltrarono a sindaco, giunta e consiglio comunale una missiva in cui\nlamentavano   che   la   riorganizzazione   fosse    stata    «decisa\nimprovvisamente»  e  «senza   nessun   confronto   e   coinvolgimento\npreventivo ... dei  funzionari  interessati»,  senza  considerare  la\nnecessita\u0027 di adeguare le strutture (software ecc.) e dilapidando  il\npatrimonio di esperienza dei due responsabili  che  venivano  privati\ndel loro servizio. La missiva affermava infine che la delibera andava\nin  «direzione  opposta   all\u0027asserito   intento   di   miglioramento\ndell\u0027efficacia,  efficienza   ed   economicita\u0027   dell\u0027organizzazione\ndell\u0027ente». \n    Pochi giorni dopo segui\u0027 l\u0027attuazione della riorganizzazione: con\nquattro identici provvedimenti del     ,  privi  di  motivazione,  il\nsindaco  R       designo\u0027  i   responsabili   dei   quattro   servizi\nsuperstiti, escludendo proprio Z      e G       . \n    Costoro persero percio\u0027 le  loro  posizioni  di  responsabili  di\nservizio e con esse le correlate indennita\u0027 e chances. \n    I testi M      e  Z       (pagg.  13  e  49  trascrizione  ud.  3\ndicembre 2024) hanno infine riferito  che,  qualche  tempo  dopo,  la\ndescritta  riorganizzazione  fu  sconfessata  dagli   stessi   organi\ncomunali, i quali re-istituirono il servizio segreteria e  affidarono\nla gestione del personale a una ditta esterna. \n    La pubblica accusa -e il G.U.P.  che  ha  disposto  il  rinvio  a\ngiudizio degli imputati- hanno ritenuto che gli atti  di  nomina  dei\ncapi-servizio  abbiano  avuto  funzione   meramente   ritorsiva   nei\nconfronti dei due responsabili di servizio -Z        e  G        -  i\nquali, rispettivamente, avevano denunciato la violazione del  segreto\nd\u0027ufficio e si  erano  opposti  alle  iniziative  del  sindaco  R    \n durante la redazione del nuovo piano  regolatore.  Siffatto  intento\nritorsivo, sempre secondo l\u0027impostazione accusatoria,  fu  perseguito\ncon atti compiuti in violazione di specifiche disposizioni di  legge.\nPrecisamente: \n        gli articoli l, 2, 5 e 6 del decreto legislativo n.  165/2001\n(«Norme generali sull\u0027ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle\namministrazioni  pubbliche»),  perche\u0027  gli  atti   di   nomina   dei\ncapi-servizio avevano funzione essenzialmente discriminatoria  e  non\nsatisfattiva del pubblico interesse; \n        l\u0027art. 3 legge  n.  241/1990,  trattandosi  di  provvedimenti\nprivi di motivazione; la pubblica accusa ha evidenziato che  in  tali\nprovvedimenti   mancava   ogni   valutazione   comparativa   -titoli,\nanzianita\u0027  di  servizio  ecc.-  dei  sei  funzionari  in   servizio,\nvalutazione che era assolutamente necessaria al fine di individuare i\nquattro soggetti destinati a mantenere la posizione di responsabile e\ni due destinati a perderla; \n        l\u0027art.  54-bis  del  gia\u0027  citato  decreto   legislativo   n.\n165/2001, perche\u0027 i citati decreti erano stati emessi  in  violazione\ndel divieto di adottare provvedimenti lesivi del pubblico  dipendente\nautore  di   una   segnalazione   all\u0027autorita\u0027   giudiziaria   (c.d.\nwhistleblower). \n    Conseguenza di tutto quanto esposto sin qui e\u0027 stato il rinvio  a\ngiudizio del sindaco R       D      affinche\u0027 risponda -tra  l\u0027altro-\ndel delitto di cui all\u0027art. 323 c.p.: si veda il capo 4) del  decreto\ndi rinvio a giudizio del 28 novembre 2023. \n    La decisione  di  questo  collegio  e\u0027  percio\u0027  condizionata  in\nmaniera  decisiva  dalla  soluzione   del   quesito   relativo   alla\nlegittimita\u0027 costituzionale della  recente  disposizione  -l\u0027art.  1,\ncomma 1, lett. b) della legge 9 agosto  2024,  n.  114-  con  cui  il\nlegislatore ha radicalmente abolito il delitto di abuso d\u0027ufficio  di\ncui all\u0027art. 323 c.p. \n2. Sull\u0027ammissibilita\u0027 della questione. \n    Come pare ormai chiaro,  questo  collegio  dubita  che  la  norma\nabrogativa del delitto di abuso d\u0027ufficio sia  conforme  alla  nostra\ncostituzione. La presente  ordinanza  tende  a  una  declaratoria  di\nillegittimita\u0027 costituzionale del citato art. 1, comma 1, lettera b),\nlegge 9 agosto 2024, n. 114, alla sua caducazione e alla  conseguente\n«reviviscenza» dell\u0027art. 323 c.p. \n    Si  pone  percio\u0027  un  tema  di  ammissibilita\u0027  della   presente\nquestione di costituzionalita\u0027, e cio\u0027 in relazione al fatto che  -in\nlinea generale- si ritiene inammissibile un  intervento  della  Corte\ncostituzionale che sia volto a ripristinare una norma penale abrogata\ndal legislatore (v. Corte cost., sentenza n. 8  del  2022,  paragrafo\n7). \n    Tale criterio generale soffre peraltro  di  eccezioni  in  alcune\ncategorie di ipotesi individuate dalla giurisprudenza costituzionale. \n    Questo collegio non intende ripetere  argomenti  ormai  noti;  si\npermette percio\u0027 di sintetizzare e far proprie le considerazioni gia\u0027\nesaustivamente esposte dal Tribunale di Firenze  nella  sua  ampia  e\nargomentata ordinanza  del  24  settembre  2024  (con  cui  e\u0027  stata\nproposta la medesima questione di costituzionalita\u0027 qui sollevata): \n        la giurisprudenza  costituzionale  ammette  proprie  sentenze\nripristinatrici di norme penali abrogate dal  legislatore  in  almeno\nquattro categorie di ipotesi; esse si trovano elencate  al  paragrafo\n7.1 della sentenza Corte costituzionale n. 37 del 2019 e ricorrono: \n          1) quando  il  legislatore  introduca,  in  violazione  del\nprincipio di eguaglianza, irragionevoli aree di impunita\u0027 -ovvero  di\nfavorevole trattamento penale- rispetto a quella che e\u0027  la  generale\nrilevanza penale di una classe di condotte; \n          2) quando il legislatore eserciti scorrettamente il  potere\nlegislativo, ad esempio disattendendo i criteri per  la  legislazione\ndelegata ovvero i presupposti per la decretazione d\u0027urgenza; \n          3) quando  il  ripristino  di  una  determinata  disciplina\nsanzionatoria  sia  la  mera  conseguenza  della   caducazione   -per\nillegittimita\u0027 costituzionale- di una norma processuale; \n          4) quando infine il legislatore abbia  legiferato  violando\nobblighi sovranazionali tutelati dagli  articoli  11  e/o  117  comma\nprimo della Carta costituzionale. Il tema e\u0027 affrontato  dalla  Corte\nanche nelle sentenze n. 28 del 2010 e 32 del  2014:  in  quest\u0027ultima\n(par.  5  del  «considerato  in   diritto»)   la   Consulta   afferma\nespressamente che, se non si ri-espandesse la sfera  di  applicazione\ndelle  norme  penali  illegittimamente  abrogate   dal   legislatore,\n«resterebbero non punite alcune tipologie di condotte  per  le  quali\nsussiste un  obbligo  sovranazionale  di  penalizzazione  ...  che  l\n\u0027Italia e\u0027 tenuta a rispettare in virtu\u0027 degli art. 11  e  117  primo\ncomma, Cost.». \n    E\u0027 esattamente questa l\u0027ipotesi che -si  ritiene-  ricorre  nella\nvicenda ora in esame. \n3. Sulla non manifesta infondatezza. \n    La presente ordinanza non  e\u0027  certo  la  prima  a  sollevare  il\nproblema della compatibilita\u0027 dell\u0027abrogazione  dell\u0027abuso  d\u0027ufficio\ncon  gli  obblighi   internazionali   -costituzionalmente   tutelati-\nsottoscritti dall\u0027Italia. A quanto consta, la questione e\u0027 stata gia\u0027\nsollevata con almeno altre quattrodici ordinanze, nelle quali  si  fa\ntalora riferimento anche a parametri costituzionali  diversi  (quelli\ndi cui agli articoli 3, 28 e  97  Cost.),  ma  qui  se  ne  prescinde\nperche\u0027 essi esulano dalla sfera di  ammissibilita\u0027  come  delimitata\nnel paragrafo precedente. \n    L\u0027art.  11  Cost.  stabilisce  che  «l\u0027Italia  ...  consente,  in\ncondizioni di parita\u0027  con  gli  altri  Stati,  alle  limitazioni  di\nsovranita\u0027 necessarie ad un ordinamento che assicuri  la  pace  e  la\ngiustizia fra le nazioni». \n    Particolarmente importante, in questa disposizione, e\u0027  l\u0027aspetto\nrelativo alle limitazioni di sovranita\u0027:  al  fine  di  perseguire  i\nvalori della pace e  della  giustizia  il  nostro  paese  accetta  di\nrinunciare a una parte della sua sovranita\u0027 o -se si vuole- di  porre\ndei limiti alla sfera di esercizio dei pubblici poteri. \n    Il principio viene poi specificato, con riferimento all\u0027esercizio\ndel potere legislativo, nell\u0027art. 117, che al  primo  comma  dispone:\n«La potesta\u0027 legislativa e\u0027 esercitata dallo Stato  e  dalle  Regioni\nnel  rispetto  della  Costituzione,  nonche\u0027  dei  vincoli  derivanti\ndall\u0027ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.». \n    Le norme internazionali che  pongono  vincoli  all\u0027attivita\u0027  del\nlegislatore italiano funzionano pertanto come «norme interposte»:  la\nloro violazione si traduce  automaticamente  in  una  violazione  dei\ncitati articoli 11 e 117. \n    Tra le norme internazionali che vincolano il  nostro  legislatore\nvi e\u0027 la Convenzione ONU contro la corruzione  (c.d.  convenzione  di\nMerida) a cui l\u0027Italia ha liberamente aderito con legge  di  ratifica\nn. 116 del 3 agosto 2009. \n    L\u0027intitolazione della convenzione e\u0027 «contro la corruzione»,  con\nuna dizione apparentemente limitativa che non deve  pero\u0027  trarre  in\ninganno: il legislatore internazionale  e\u0027  ben  consapevole  che  le\ntradizionali modalita\u0027 consumative dei reati dei pubblici  ufficiali,\ne cioe\u0027 da un lato l\u0027appropriazione  di  beni  pubblici  (\u003dpeculato),\ndall\u0027altro    la     ricezione     di     utilita\u0027     non     dovute\n(\u003dcorruzione/concussione) hanno in se\u0027 qualcosa di  \u0027«primitivo»  che\nle  rende  inadeguate   a   colpire   efficacemente   il   malcostume\npolitico-amministrativo: quest\u0027ultimo, infatti, si manifesta oggi  in\nforme sempre piu\u0027 nuove e raffinate, caratterizzate dalla  volontaria\nviolazione di norme di legge commessa al fine di conseguire  vantaggi\nindebiti o arrecare danni ingiusti. \n    E\u0027 esattamente in quest\u0027ottica che l\u0027art.  19  della  Convenzione\ndispone (testo originale in lingua inglese): \n    «Abuso di funzioni. \n    Ogni  Stato-Parte  considerera\u0027   l\u0027adozione   (\"shall   consider\nadopting\") di misure legislative  e  di  altra  natura  necessarie  a\nprevedere come illecito penale -se commesso intenzionalmente  l\u0027abuso\ndelle funzioni o della posizione, ossia il compimento  o  l\u0027omissione\ndi un atto, in violazione  delle  leggi,  da  parte  di  un  pubblico\nufficiale nello svolgimento delle sue funzioni al fine di ottenere un\nindebito vantaggio per se\u0027 o per un\u0027altra persona o entita\u0027.». \n    Non  puo\u0027  non  rilevarsi  che  la  descrizione  dell\"«abuso   di\nfunzioni»  contenuta  nella  convenzione  internazionale  corrisponde\npienamente, nelle sue linee fondamentali, a  quella  che  dava  corpo\nall\u0027abrogato art. 323 c.p. \n    Occorre percio\u0027 chiedersi se, con l\u0027espressione  «shall  consider\nadopting»,  la  convenzione  ONU  abbia  inteso  stabilire   per   il\nlegislatore nazionale  un  obbligo  di  criminalizzazione  dell\u0027abuso\nd\u0027ufficio o se invece abbia inteso  formulare  soltanto  un  generico\ninvito lasciando al legislatore nazionale la liberta\u0027 di disattendere\nl\u0027indicazione proveniente dall\u0027ONU. \n    La mera enunciazione di questa alternativa orienta istintivamente\nla risposta in una determinata direzione: pare invero  irragionevole,\ne quasi canzonatorio, ritenere che il legislatore italiano, dopo aver\nsottoscritto la convenzione e in particolare il  suo  art.  19  sopra\nriportato,  possa  liberamente  abrogare  una  sua  disposizione  che\ncorrisponde perfettamente all\u0027indicazione ONU. \n    Vanno   tuttavia   svolte   considerazioni    piu\u0027    specifiche:\nparallelamente all\u0027adozione della Convenzione, l\u0027Organizzazione delle\nNazioni Unite ha redatto una «Legislative Guidefor the implementation\nof the United Nations Convention against Corruption»: alla stesura di\nquesto documento -un testo di ben 256 pagine nell\u0027edizione del  2012-\nhanno collaborato (si veda  pag.  IX)  anche  esponenti  del  Governo\nitaliano, e segnatamente la compianta dott.ssa Teresa Benvenuto, gia\u0027\npubblico ministero in Torino e poi vice-capo dell\u0027Ufficio legislativo\ndel Ministero della giustizia. Ebbene,  all\u0027art.  12  (pagina  4)  la\n«Guida»  fornisce  indicazioni  estremamente  precise  su  come  deve\ninterpretarsi la locuzione «shall consider adopting»: \n    «12. Whenever the phrase \"each State Party shall adopt\" is  used,\nthe reference is to a mandatory provision.  Otherwise,  the  language\nused in the guide is \"shall consider adopting\"  or  \"shall  endeavour\nto\", which means that States are urged to consider adopting a certain\nmeasure and to make a genuine effort  to  see  whether  it  would  be\ncompatible with their legal system. For entirely optional provisions,\nthe guide employs the term \"may adopt.\"». \n    Che  si  puo\u0027   tradurre   in   italiano   nel   seguente   modo:\n«Ogniqualvolta viene usata la frase «each State Party  shall  adopt»,\nil riferimento e\u0027  a  una  previsione  vincolante.  Diversamente,  il\nlinguaggio usato nella guida e\u0027 «shall consider adopting» ..., il che\nsignifica che gli stati sono obbligati a  considerare  l\u0027adozione  di\nuna certa misura e a compiere uno sforzo genuino  per  verificare  se\nessa sia compatibile con i loro sistemi normativi. Per le  previsioni\ndel tutto facoltative la guida impiega il termine «may adopt». \n    A seconda  delle  locuzioni  usate,  dunque,  sono  previsti  tre\ndiversi gradi di cogenza delle disposizioni della Convenzione: \n        1)   la   locuzione   «shall   adopt»   indica   un   obbligo\nincondizionato; \n        2) la locuzione «shall consider adopting» indica  un  livello\nper cosi dire «intermedio»  di  obbligatorieta\u0027  -ma  pur  sempre  di\nobbligatorieta\u0027, si badi- perche\u0027 impone agli  stati  di  considerare\nl\u0027adozione di una certa misura e fare  uno  sforzo  «genuino»  -cioe\u0027\nleale ed effettivo- per verificare se quella misura  sia  compatibile\ncon il suo sistema normativo: laddove questa compatibilita\u0027  vi  sia,\nquella misura deve essere adottata; \n        3) la locuzione «may adopt», infine, e\u0027 quella che  lascia  i\nsingoli  stati-parti  liberi  di  decidere  a  loro  discrezione   se\nintrodurre o no una determinata norma penale. \n    Nel caso dell\u0027art. 19, sopra riportato,  l\u0027espressione  usata  e\u0027\n«shall consider adopting»: cio\u0027 significa che -una  volta  verificata\nla compatibilita\u0027 del delitto di abuso d\u0027ufficio con  il  complessivo\nsistema normativo di riferimento- quell\u0027articolo deve  rientrare  nel\nsistema penale degli stati-parti. \n    Questo   obbligo   viene   ulteriormente   esplicitato   in   una\ndisposizione finale  della  Convenzione  di  Merida,  quella  di  cui\nall\u0027art. 65, che al comma 1 dispone (testo originale in inglese): \n        ciascuno Stato-Parte  adottera\u0027  (  \u003dshall  take,  previsione\nassolutamente  vincolante)  le  misure  necessarie,  comprese  misure\nlegislative  e  amministrative,  in  conformita\u0027   con   i   principi\nfondamentali del suo diritto interno, per assicurare l\u0027esecuzione dei\nsuoi obblighi secondo questa convenzione.». \n    l testi normativi sin qui richiamati  disciplinano  l\u0027ipotesi  in\ncui  gli  stati-parte  non  possiedano  gia\u0027,  nel  loro  ordinamento\ninterno, una norma come l\u0027art. 323 c.p.; in  questo  caso  essi  sono\ntenuti ad adottarla, previa verifica di compatibilita\u0027  con  il  loro\nsistema penale generale. \n    Situazione  molto  diversa  e\u0027  invece  quella  del   legislatore\nnazionale  che,  avendo  gia\u0027  nel  suo  sistema  penale  una   norma\nsull\u0027abuso d\u0027ufficio, proceda tout court alla sua abrogazione. \n    In questo caso la condotta del legislatore nazionale si  atteggia\ncome   una   violazione   di   spiccata   evidenza   degli   obblighi\ninternazionali: se infatti puo\u0027 reputarsi meno  grave,  e  per  cosi\u0027\ndire «piu\u0027 sfumata», la condotta di quel legislatore che -in  assenza\ndi una  norma  interna  come  l\u0027abrogato  art.  323  c.p.-  tardi  ad\nadeguarsi alle disposizioni  della  Convenzione  di  Merida,  laddove\ninvece quella norma interna gia\u0027  esista  il  contrasto  fra  la  sua\nabrogazione e gli  obblighi  internazionali  risulta  particolarmente\nstridente: proprio la Convenzione ONU contro la corruzione,  infatti,\ncontiene una specifica disposizione  che  pone  agli  stati-parte  il\ndovere di mantenere i livelli di tutela gia\u0027 conseguiti (c.d.  dovere\ndi stand still). E\u0027 l\u0027art. 7, che al comma 4 recita (testo  originale\nin inglese): \n        «Ciascuno  Stato-Parte  si  adoperera\u0027,  in  conformita\u0027   ai\nprincipi  fondamentali  del  suo  diritto  interno,   per   adottare,\nmantenere e rafforzare i sistemi che  favoriscono  la  trasparenza  e\nprevengono i conflitti di interesse». \n    La previsione legislativa di un reato  quale  l\u0027abuso  d\u0027ufficio,\nspecificamente volto a reprimere gli atti amministrativi compiuti  in\nmodo non trasparente e  in  situazioni  di  conflitto  di  interessi,\ncostituisce un efficace strumento -sul piano della  c.d.  prevenzione\ngenerale- per il  perseguimento  delle  finalita\u0027  della  Convenzione\n(\u003dtrasparenza  amministrativa  e   prevenzione   dei   conflitti   di\ninteresse); la sua eliminazione, percio\u0027, contravviene al  dovere  di\n«mantenere e rafforzare» i «sistemi» destinati  a  perseguire  quelle\nfinalita\u0027. \n    A questo punto, e conclusivamente, occorre soltanto chiedersi  se\nla violazione  degli  obblighi  internazionali  che  si  e\u0027  sin  qui\nevidenziata  possa  trovare  giustificazione  nella   necessita\u0027   di\nsalvaguardare valori giuridici di pari o maggiore rilevanza. \n    Occorre chiedersi,  in  particolare,  se  essa  sia  giustificata\ndall\u0027esigenza di salvaguardare: \n        a) la compatibilita\u0027 con  il  complessivo  sistema  normativo\nitaliano, come  richiesto  dal  sopra  citato  art.  12  della  guida\nlegislativa per l \u0027implementazione della Convenzione  ONU  contro  la\ncorruzione; \n        b) i principi fondamentali del diritto interno -in  primis  i\nvalori di rango costituzionale- che la stessa Convenzione di Meri da,\nal gia\u0027 citato art. 7, fa salvi. \n    E\u0027 agevole  rilevare  che  la  relazione  di  accompagnamento  al\ndisegno di legge 808 (in atti Parlamentari - Senato della Repubblica,\npagg. 3 e 4), divenuto poi legge n.  114/2024,  non  contiene  alcuna\nvalutazione di compatibilita\u0027, ne\u0027 con il generale quadro  norrnativo\npenale, ne\u0027 con principi fondamentali o valori  costituzionali.  Essa\nfa appello  a  motivazioni  di  generica  convenienza  che  cosi\u0027  si\nriassumono: \n        A) vi sarebbe uno squilibrio tra  iscrizioni  di  notizie  di\nreato per il delitto  di  abuso  d\u0027ufficio  e  sentenze  di  condanna\npronunciate, onde  l\u0027abrogazione  dell\u0027art.  323  del  codice  penale\nservirebbe  a  recuperare  risorse,   «non   impegnando   inutilmente\nl\u0027apparato giudiziario», e a sollevare «l\u0027azione amministrativa ed il\nsingolo indagato dalle ricadute negative derivanti da iscrizioni  per\nfatti che risultano non rientrare in  alcuna  categoria  di  illeciti\npenali»; \n        B) le norme extrapenali che mirano  alla  «prevenzione  delle\nmalpractice nel settore pubblico»,  considerate  congiuntamente  alle\nnorme penali rimaste dopo l\u0027abrogazione dell\u0027art. 323 codice penale e\nalle    altre    previsioni     sanzionatorie     -disciplinari     e\ncontabili-dell\u0027ordinamento,  consentirebbero   di   «assicurare   una\ncompleta tutela degli interessi pubblici». \n    Come si vede, si tratta di considerazioni e valutazioni  di  mera\nopportunita\u0027  che  non  mettono  in   dubbio   in   alcun   modo   la\ncompatibilita\u0027 dell\u0027abrogato  art.  323  del  codice  penale  con  il\ncomplessivo ordinamento italiano o con i suoi principi  fondamentali:\nne discende che l\u0027art.  323  del  codice  penale  deve  continuare  a\nsussistere in virtu\u0027 dell\u0027art. 19 della  Convenzione  di  Merida  che\nespressamente impegna l\u0027Italia a  prevedere  l\u0027abuso  d\u0027ufficio  come\nillecito penale. \n    In virtu\u0027 delle considerazioni  che  precedono  questo  tribunale\nchiede un intervento della Corte  costituzionale  che  ponga  rimedio\nall\u0027urgenza   sopra   evidenziata,    dichiarando    l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 1, comma 1, lettera b) della legge 9  agosto\n2024, n. 114 per contrasto con gli articoli 11 e 117, comma  1  della\nCostituzione in relazione agli articoli 7, comma 4,  19  e  65  della\nConvenzione ONU contro la corruzione (c.d. convenzione di  Merida)  a\ncui l\u0027Italia ha aderito con legge di ratifica n.  116  del  3  agosto\n2009. \n\n(1) Sono state infatti acquisite le conversazioni WhatsApp intercorse\n    fra i due -che si davano del \"tu\"- aventi ad oggetto  proprio  la\n    partecipazione al concorso: S      «Ciao D , come stai? Ci  sarai\n    venerdi\u0027 a per la prova?  -  R     «Ciao,  io  sto  bene,  e  tu?\n    Venerdi\u0027 e\u0027 difficile che ci sia per la prova, ma non si puo\u0027 mai\n    dire.». - S     «Si  sto  studiando  parecchio  ...  chissa\u0027  ...\n    sarebbe bello lavorare insieme  ...  ».   -  R     «Brava,  brava\n    studia, mi farebbe molto piacere lavorare con te  ed  avere  piu\u0027\n    spesso il piacere di vederti e della tua compagnia.». \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    Visti gli articoli 134 Cost., 23 e segg. legge 11 marzo 1953,  n.\n87, \n    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma 1,  lettera  b)  della\nlegge 9 agosto 2024, n. 114 per contrasto con gli articoli 11 e  117,\ncomma 1 della Costituzione in relazione agli articoli 7 comma 4, 19 e\n65 della Convenzione ONU contro la corruzione  (c.d.  convenzione  di\nMerida) a cui l\u0027Italia ha aderito con legge di ratifica n. 116 del  3\nagosto 2009. \n    Dispone la trasmissione degli atti del  procedimento  alla  Corte\ncostituzionale; \n    Sospende il processo sino all\u0027esito del giudizio  incidentale  di\nlegittimita\u0027 costituzionale; \n    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente\nordinanza al Presidente del Consiglio dei  ministri  nonche\u0027  per  la\ncomunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato\ndella Repubblica. \n      Torino, 9 aprile 2025 \n \n                      Il Presidente est.: Gallo","elencoNorme":[{"id":"62462","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"09/08/2024","data_nir":"2024-08-09","numero_legge":"114","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. b)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-08-09;114~art1"}],"elencoParametri":[{"id":"79195","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"11","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79196","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79197","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"ConONU","descriz_costit":"Convenzione ONU contro la corruzione del 2003","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"7","specificaz_art":"par 4","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"79198","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"ConONU","descriz_costit":"Convenzione ONU contro la corruzione del 2003","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"19","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"79199","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"ConONU","descriz_costit":"Convenzione ONU contro la corruzione del 2003","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"65","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54565","num_progressivo":"","nominativo_parte":"G. 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