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Disparità di trattamento per l’assenza di analoghe disposizioni in relazione a enti assimilabili alle Camere di commercio quali gli Ordini professionali – Denunciata norma irrazionale, irragionevole e sproporzionata – Lesione ingiustificata dell’autonomia delle Camere di commercio, intesa come formazione sociale, visto che la norma preclude la possibilità di corrispondere un compenso/indennità a favore dei componenti dei propri organi direttivi – Lesione dei diritti economici conseguenti all’attività lavorativa svolta dai componenti degli organi direttivi – Violazione del principio della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro espletato – Lesione della tutela del lavoro svolto in tutte le sue forme ed applicazioni.\u003c/p\u003e","prima_parte":"Vincenzo Ilotte","prima_controparte":"Camera di commercio di Torino","altre_parti":"Ilotte Vincenzo, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino","testo_atto":"N. 184 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 giugno 2025\n\r\nOrdinanza del 27 giugno 2025 del Tribunale di Torino nel procedimento\ncivile promosso da Vincenzo Ilotte contro la Camera di commercio di\nTorino. \n \nAmministrazione pubblica - Camere di commercio - Incarichi e rapporti\n di collaborazione - Previsione che per le camere di commercio, le\n loro unioni regionali, nonche\u0027 per le loro aziende speciali, tutti\n gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori sono\n svolti a titolo gratuito. \n- Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di\n commercio, industria, artigianato e agricoltura), art. 4-bis, comma\n 2-bis, come introdotto dall\u0027art. 1, comma 1, del decreto\n legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di\n cui all\u0027articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il\n riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di\n commercio, industria, artigianato e agricoltura), in forza\n dell\u0027art. 10, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n.\n 124, (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle\n amministrazioni pubbliche), nel testo in vigore dal 10 dicembre\n 2016 al 28 febbraio 2022. \n\n\r\n(GU n. 41 del 08-10-2025)\n\r\n \n TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO \n \n \n Terza Sezione Civile \n \n Nella causa civile iscritta al n. r.g. 23024/2024 promossa da: \n Vincenzo Ilotte, con il patrocinio degli avv.ti Giulia\nBertolissi, Francesca Dana\u0027 e Letizia Campanaro, con domicilio eletto\npresso gli indirizzi pec dei difensori; \n Parte attrice contro Camera di commercio industria artigianato\ne agricoltura di Torino, rappresentata e difesa dagli avv.ti Diego\nDirutigliano e Luca Ropolo, presso il cui studio in Torino, via\nMercantini n. 5, e\u0027 elettivamente domiciliata. \n Parte convenuta il giudice dott. Luca Martinat, viste le note\nscritte depositate dalle parti in data 24 giugno 2025; \n \n Osserva in fatto \n \n L\u0027attore Vincenzo Ilotte e\u0027 stato nominato Presidente della\nCamera di Commercio di Torino in data 15 settembre 2014, rimanendo in\ncarica sino al 19 febbraio 2020 e svolgendo regolarmente il proprio\nmandato. In forza di delibera camerale del 4 marzo 2013 ha percepito\nun compenso annuo sotto forma di indennita\u0027 di funzione (compenso poi\nconcretamente erogato mensilmente in forza di appositi cedolin)i di\neuro 54.383,00. \n L\u0027indennita\u0027 e\u0027 stata percepita sino all\u0027entrata in vigore\ndell\u0027art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 219/2016 che ha\nintrodotto il comma 2-bis all\u0027art. 4 della legge n. 580/1993: detto\ncomma e\u0027 entrato in vigore in data 10 dicembre 2016 ed ha previsto\nche «Per le camere di commercio, le loro unioni regionali, nonche\u0027\nper le loro aziende speciali, tutti gli incarichi degli organi\ndiversi dai collegi dei revisori sono svolti a titolo gratuito». \n La condizione di gratuita\u0027 dell\u0027incarico e\u0027 durata sino\nall\u0027entrata in vigore del decreto-legge n. 228/2021 il cui art. 1,\ncomma 25-bis, ha abrogato il comma 2-bis dell\u0027art. 4-bis della legge\nn. 580/1993 introdott dall\u0027art. 1, comma 1, del decreto legislativo\nn. 219/2016, ripristinando il tal modo una situazione analoga a\nquella originariamente disciplinata dalla legge n. 580/1993,\nsituazione in forza della quale il compenso del Presidente (cosi\u0027\ncome degli altri componenti dell\u0027organo direttivo) e\u0027 commisurato\nalla dimensione della singola Camera di Commercio in applicazione dei\ncriteri individuati da un decreto del Ministero delle imprese e del\nmade in Italy. \n Con il presente procedimento Vincenzo Ilotte ha contestato la\nlegittimita\u0027 costituzionale della norma che ha previsto la gratuita\u0027\ndel suo incarico, chiedendo di conseguenza di ricevere le indennita\u0027\ndeliberate dalla Camera di commercio di Torino prima dell\u0027entrata in\nvigore del decreto legislativo n. 219/2016, previa richiesta al\nTribunale di sollevare la questione di legittimita\u0027 costituzionale\ndella suddetta norma. \n La Camera di Commercio di Torino, costituitasi in giudizio, ha\nrilevato: \n 1) la manifesta infondatezza della questione di legittimita\u0027\ncostituzionale eccepita da parte attrice; \n 2) il difetto di legittimazione di Ilotte nel contestare la\nlegittimita\u0027 costituzionale della norma in quanto solamente la Camera\ndi Commercio sarebbe legittimata a proporre la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale di una norma idonea a ledere la sua\nautonomia organizzativa e funzionale; \n 3) in ogni caso, la prescrizione quinquennale di ogni pretesa\nspettante ad Ilotte. \n \n Osserva in diritto \n \n In via preliminare il Tribunale ritiene che Ilotte sia pienamente\nlegittimato a contestare la legittimita\u0027 costituzionale della norma\nimpugnata atteso che: \n 1) la norma incide direttamente sul prospettato diritto\nsoggettivo dei componenti degli organi direttivi di una Camera di\nCommercio a percepire un compenso/indennita\u0027 per la funzione da loro\nsvolta, e non solo sull\u0027autonomia organizzativa e funzionale della\nCamera di Commercio, sicche\u0027 anche i componenti degli organi\ndirettivi devono essere ritenuti legittimati a contestare la\nlegittimita\u0027 costituzionale della norma in commento; \n 2) la norma, peraltro, ha effetti economici esclusivamente\npositivi sulle Camere di Commercio, sicche\u0027 esse sarebbero assai\npoche incentivate a contestare la legittimita\u0027 costituzionale di una\nnorma a loro completamente favorevole sul piano economico. \n Va poi precisato che la norma censurata e\u0027 stata adottata in\nfedele applicazione dell\u0027art. 10, comma 1, lettera f) della legge\ndelega n. 124/2015, che espressamente aveva autorizzato il Governo ad\nadottare un decreto legislativo prevedente, tra l\u0027altro, per le\nCamere di Commercio «il riordino della disciplina dei compensi dei\nrelativi organi, prevedendo la gratuita\u0027 degli incarichi diversi da\nquelli nei collegi dei revisori dei conti». \n Il Tribunale osserva quindi in punto profili di\nincostituzionalita\u0027 della norma in esame (cosi\u0027 come della legge\ndelega) che essa potrebbe essere ritenuta incostituzionale per i\nseguenti motivi non manifestamente infondati. \n In primis, contrasto con l\u0027art. 3 della Costituzione per\nirrazionalita\u0027 ed irragionevolezza intrinseca della sua previsione\ncon correlata e sproporzionata disparita\u0027 di trattamento con\nsituazioni identiche o similari, come desumibile dal fatto che, senza\napparente giustificazione, il legislatore fra il 2016 ed il 2021 ha\nprima disposto per l\u0027onerosita\u0027 degli incarichi degli organi\ndirettivi delle Camere di Commercio in forza della legge n.\n580/1993, poi per la loro gratuita\u0027 in forza del comma 2-bis\ndell\u0027art. 4-bis della legge n. 580/1993 come introdotto dall\u0027art. 1,\ncomma 1, del decreto legislativo n. 219/2016, per poi tornare di\nnuovo all\u0027onerosita\u0027 con il decreto-legge n. 228/2021, il tal modo\ntrattando in modo diametralmente opposto nel giro di neppure cinque\nanni dal punto di vista economico la medesima posizione sostanziale,\natteso che nel frattempo i compiti e le responsabilita\u0027 degli organi\ndirettivi delle Camere di Commercio non sono sostanzialmente mutati. \n La suddetta disparita\u0027 di trattamento risulta anche in relazione\nal fatto che la stessa legge che ha previsto la gratuita\u0027 dei\ncompensi per gli organi direttivi ha invece espressamente mantenuto\nil compenso per i revisori contabili delle stesse Camere di\nCommercio, parendo, anche in questo caso, sussistere una\nirragionevole e sproporzionata disparita\u0027 di trattamento fra i vari\norgani del sistema camerale. \n Sotto altro profilo, pare sussistere anche una irragionevole\ndisparita\u0027 di trattamento con enti pure dotati di ampia autonomia in\nquanto espressione di una determinata base associativa (come tali\nassimilabili alle Camere di Commercio), come gli ordini\nprofessionali, in relazione ai quali mai il legislatore e\u0027\nintervenuto imponendo la gratuita\u0027 per gli incarichi presso gli\norgani direttivi. \n Detta disparita\u0027 di trattamento neppure sembrerebbe giustificata\ndalle notorie esigenze di spending review applicabili agli enti\npubblici atteso che le Camere di Commercio (pur pacificamente da\nqualificare come enti pubblici) non ricevono finanziamenti diretti\ndallo Stato, traendo esse le loro risorse ex art. 18 della legge n.\n580/1993 fondamentalmente dai contributi degli iscritti e dai\nproventi per le attivita\u0027 da loro svolte, oltre che dai contributi\nricevuti si\u0027 dallo Stato, ma quale compenso per le attivita\u0027 che lo\nstesso Stato ha provveduto a delegare alle Camere di Commercio (ad\nesempio, la tenuta del registro delle imprese), e non dunque a titolo\ndi finanziamento a fondo perduto o per il pagamento degli organi\ndirettivi. \n Alla luce di quanto precede, la norma esaminata pare in contrasto\ncon l\u0027art. 3 della Costituzione in quanto la discrezionalita\u0027 pur\nriconoscibile al legislatore e\u0027 stata in concreto esercitata in modo\nirragionevole e sproporzionato in relazione a situazioni identiche\n(ad esempio per l\u0027onesta\u0027 dei medesimi incarichi dei componenti degli\norgani direttivi svolti prima dell\u0027introduzione della norma e\nsuccessivamente alla sua abrogazione) o simili (ad esempio, per\nl\u0027onerosita\u0027 mai eliminata per le attivita\u0027 di revisori contabili\npresso le Camere di commercio, o per l\u0027assenza di analoghe\ndisposizioni in relazione ad enti assimilabili alle Camere di\nCommercio quali gli ordini professionali). \n In secundis, contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione\nin combinato disposto, per aver la norma incriminata leso senza\napparente giustificazione e proporzionalita\u0027 l\u0027autonomia delle Camere\ndi Commercio (quali formazione sociali del modo imprenditoriale) in\npunto possibilita\u0027 di corresponsione di un compenso/indennita\u0027 a\nfavore dei componenti dei propri organi direttivi, il tutto senza\nbeneficio per i conti dello Stato non essendo il compenso degli\norgani direttivi delle Camere di Commercio a carico del bilancio\nstatale. \n In terziis, contrasto con gli articoli 3, 35 e 36 della\nCostituzione per aver vietato la norma censurata la corresponsione di\nqualsivoglia compenso/indennita\u0027 ai componenti degli organi direttivi\ndelle Camere di Commercio in assenza di valide cause giustificatrici\n(tanto che la norma in esame e\u0027 stata vigente per neppure quattro\nanni), in tal modo ledendo in modo sproporzionato ed eccessivo i\ndiritti economici conseguenti all\u0027attivita\u0027 lavorativa da loro\ncomunque espletata. \n L\u0027art. 36 della Costituzione, infatti, garantisce al lavoratore\nuna retribuzione proporzionata alla quantita\u0027 e qualita\u0027 del suo\nlavoro mentre l\u0027art. 35, comma primo prevede che il lavoro (anche\nautonomo, come deciso, fra le altre, dalla Corte costituzionale con\nla sentenza n. 112/2021) sia tutelato in tutte le sue forme ed\napplicazioni. \n Ora, se e\u0027 pur vero che l\u0027art. 36 della Costituzione e\u0027\nabitualmente applicato al solo lavoratore dipendente dalla\ngiurisprudenza della Corte di cassazione, ritiene tuttavia il\ngiudicante che sia del tutto irragionevole e sproporzionata alla luce\ndegli articoli 3 e 35 della Costituzione una disposizione di legge\nche escluda qualsivoglia compenso per lo svolgimento di un\u0027attivita\u0027\ndi importante rilievo pubblico con correlate gravose responsabilita\u0027\ned implicante lo svolgimento di un lavoro continuativo e non\nepisodico (tanto che l\u0027attore si e\u0027 munito di apposita polizza\nassicurativa per la responsabilita\u0027 professionale in relazione ai\ncompiti da svolgere quale presidente della Camera di Commercio di\nTorino). \n Detta valutazione di intrinseca irragionevolezza e\u0027 pure\nconfortata dalla comparazione con il compenso che l\u0027ordinamento\nriconosce a figure similari (a partire dai revisori contabili delle\nstesse Camere di Commercio), come anche con le indennita\u0027 spettanti a\nchi occupa cariche di natura politica presso enti locali implicanti\nlo svolgimento di attivita\u0027 svolta in via continuativa (si pensi al\nsindaco, al presidente di Regione, agli assessori comunali e\nregionali). \n \n Osserva in punto esistenza di un\u0027interpretazione \n costituzionalmente orientata della norma \n \n Ritiene lo scrivente che non sia possibile, atteso il dato\nletterale inequivoco della norma, fornire alla suddetta norma\nun\u0027interpretazione costituzionalmente orientata. \n L\u0027interpretazione costituzionalmente orientata, infatti,\npresuppone che il dato normativo consenta una certa interpretazione\n(per quanto eventualmente mai in precedenza applicata dagli operati\ndel diritto), ipotesi non sussistente nella fattispecie in esame. \n E quindi va ricordato che «non spetta allo Stato, e per esso alla\nCorte di cassazione, disapplicare le leggi regionali, neppure qualora\nappaiano in contrasto con la legislazione statale, dovendo l\u0027a.g.o.,\nqualora dubiti della legittimita\u0027 costituzionale di una legge,\nrimettere gli atti alla Corte costituzionale che e\u0027 il solo organo\ndeputato a compiere tale verifica di costituzionalita\u0027 (Corte\nCostituzionale, 14 giugno 1990, n. 285). \n L\u0027interpretazione costituzionalmente orientata, infatti, deve\nessere «compatibile con la lettera della legge e la cornice normativa\nentro cui essa si inserisce» (Corte Costituzionale, 6 dicembre 2017,\nn. 253), sicche\u0027 ad esempio non puo\u0027 essere accolta l\u0027eccezione di\ninammissibilita\u0027 per omesso previo tentativo di interpretazione\ncostituzionalmente orientata delle questioni incidentali di\nlegittimita\u0027 costituzionale qualora «stante la univocita\u0027 delle\ndisposizioni censurate (non suscettibili di letture alternative, che\ndel resto la stessa Avvocatura dello Stato neppure prospetta), non vi\nera, nella specie, spazio per un tentativo di esegesi adeguatrice di\ncui possa addebitarsi al rimettente l\u0027omissione (Corte\nCostituzionale, 12 ottobre 2017, n. 213), principio perfettamente\napplicabile nella fattispecie in esame stante l\u0027inequivoco tenore\nletterale della disposizione censurata. \n Infatti, «a fronte di adeguata motivazione circa l\u0027impedimento ad\nun\u0027interpretazione costituzionalmente compatibile, dovuto\nspecificatamente al «tenore letterale della disposizione», la\npossibilita\u0027 di un\u0027ulteriore interpretazione alternativa, che il\ngiudice a quo non ha ritenuto di fare propria, non riveste alcun\nsignificativo rilievo ai fini del rispetto delle regole del processo\ncostituzionale, in quanto la verifica dell\u0027esistenza e della\nlegittimita\u0027 di tale ulteriore interpretazione e\u0027 questione che\nattiene al merito della controversia, e non alla sua ammissibilita\u0027\n(Corte Costituzionale, 24 febbraio 2017, n. 42). \n \n Osserva in punto rilevanza nel caso concreto \n \n La questione di legittimita\u0027 costituzionale prospettata e\u0027\nmanifestamente rilevante nella fattispecie in esame. \n L\u0027attore, infatti, si e\u0027 visto negare il compenso precedentemente\ndeliberato dalla Camera di Commercio esclusivamente in applicazione\ndel comma 2-bis dell\u0027art. 4-bis della legge n. 580/1993 come\nintrodotto dall\u0027art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 219/2016,\nsicche\u0027 l\u0027eventuale declaratoria di incostituzionalita\u0027 della norma\navrebbe effetto immediato sulla sua posizione giuridica soggettiva. \n Al riguardo si precisa che l\u0027eccezione di prescrizione\nquinquennale formulata dalla difesa della Camera di Commercio non e\u0027\ndirimente in quanto, anche qualora si ritenesse applicabile la\nprescrizione di cinque anni (e non quella di 10 indicata dalla difesa\ndi Ilotte) ed anche qualora si ritenesse che la prescrizione abbia\niniziato a maturare progressivamente dell\u0027entrata in vigore della\nnorma contestata (e non dell\u0027eventuale declaratoria di\nincostituzionalita\u0027 come invece sostenuto dalla difesa di Ilotte)\nresiduerebbero alcune mensilita\u0027 non coperte da prescrizione: il\nricorso e\u0027 stato depositato nella cancelleria del Tribunale nel mese\ndi luglio 2024 e tempestivamente notificato in vista dell\u0027udienza\ndell\u002711 dicembre 2024, mentre l\u0027ultima mensilita\u0027 oggetto della\ndomanda di pagamento attiene il mese di febbraio 2020, sicche\u0027 la\nprescrizione di cinque anni non risulterebbe maturata per l\u0027intera\ndomanda. \n Il mantenimento in vita della disposizione, dunque, comporterebbe\ninevitabilmente il rigetto dell\u0027intera domanda dell\u0027attore, mentre la\ndeclaratoria di incostituzionalita\u0027 aprirebbe la via per\nl\u0027accoglimento (totale o parziale) della domanda. \n Infine, l\u0027avvenuta abrogazione della legge non esclude la\npossibilita\u0027 di chiederne l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale in quanto\nla legge tuttora disciplina delle vicende non integralmente esaurite\n(Consiglio di Stato, n. 4946/2014 Corte costituzionale, 24 aprile\n2013, n. 78; Corte costituzionale 11 luglio 2012, n. 177). \n Il giudizio, quindi, non puo\u0027 essere definito senza la pronuncia\ndi costituzionalita\u0027. \n\n \n P.Q.M. \n \n Visti gli articoli 134 Cost e 23 e sg. della legge n. 87/1953 e\nritenuta rilevante e non manifestamente infondata per le ragioni di\ncui in parte motiva la questione di legittimita\u0027 costituzionale del\ncomma 2-bis dell\u0027art. 4-bis della legge n. 580/1993 come introdotto\ndall\u0027art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 219/2016 in forza\ndall\u0027art. 10, comma 1 lettera f) della legge delega n. 124/2015, con\nriferimento agli articoli 2, 3, 35 e 36 della Costituzione, nella\nparte in cui ha previsto la gratuita\u0027 di tutti gli incarichi degli\norgani delle Camere di Commercio diversi dai collegi dei revisori; \n Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. \n Sospende il presente procedimento fino all\u0027esito del giudizio\nincidentale di costituzionalita\u0027. \n Ordina la comunicazione del presente provvedimento ai Presidenti\ndella Camera e del Senato della Repubblica. \n Dispone la notificazione della presente ordinanza alle parti ed\nalla Presidenza del Consiglio dei ministri. \n Si comunichi. \n Torino, 26 giugno 2025 \n \n Il Giudice: Martinat","elencoNorme":[{"id":"63483","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"29/12/1993","data_nir":"1993-12-29","numero_legge":"580","descrizionenesso":"introdotto 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