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Acquisizione della cittadinanza  italiana  in  ragione\n  del  criterio  della  discendenza  (cosiddetto  iure  sanguinis)  -\n  Modifiche alla legge n. 91 del 1992 - Preclusione  all\u0027acquisizione\n  della cittadinanza italiana in base al criterio  della  discendenza\n  per i soggetti, discendenti da cittadino italiano, nati  all\u0027estero\n  e  in  possesso  di  altra  cittadinanza  -  Applicabilita\u0027   della\n  preclusione ai nati all\u0027estero anche prima della data di entrata in\n  vigore dell\u0027art. 3-bis della legge n. 91 del 1992,  introdotto  dal\n  decreto-legge  28  marzo  2025,  n.  36  -  Deroghe  nel  caso   di\n  riconoscimento, nel rispetto  della  normativa  applicabile  al  27\n  marzo 2025, a seguito di domanda di accertamento della cittadinanza\n  presentata (in via amministrativa o giurisdizionale) non  oltre  le\n  23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025. \n- Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), art.\n  3-bis, introdotto dall\u0027art. 1,  commi  1,  1-bis  e  1-ter  (recte:\n  introdotto dall\u0027art. 1, comma 1,) del decreto-legge 28 marzo  2025,\n  n.  36  (Disposizioni  urgenti   in   materia   di   cittadinanza),\n  convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 74. \n\n\n(GU n. 2 del 14-01-2026)\n\n \n                   TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA \n                           Sezione civile \n \n    Il  Tribunale,  in  composizione  collegiale  nelle  persone  dei\nseguenti magistrati: \n        Giorgio Bertola - Presidente; \n        Valeria Monti - giudice; \n        Elisabetta Pagliarini - giudice est.; \n    nel  procedimento  ex  art.  95  decreto  del  Presidente   della\nRepubblica n. 396/2000 iscritto al  n.  4503/2025  R.G.  promosso  da\nMaiara Cristina Scheit, nata a Saldanha Marinho, Rio  Grande  do  Sul\n(Brasile), il giorno 16  gennaio  1991,  residente  e  domiciliata  a\nCarazinho, Rio Grande do Sul (Brasile) alla Rua  14  de  Julho,  277,\nappartamento 701 - Centro, e da Clovis De Lucca, nato a Colorado, Rio\nGrande do Sul, (Brasile), il giorno  22  ottobre  1969,  residente  e\ndomiciliato a Carazinho, Rio Grande do Sul,  (Brasile)  alla  Avenida\nFlores da  acunha,  3874,  appartamento  501  -  Centro,  nella  loro\nqualita\u0027 di  esercenti  la  responsabilita\u0027  genitoriale  sul  minore\nArthur Vincenzo De Lucca,  nato  a  Carazinho,  Rio  Grande  do  Sul,\nBrasile,  il  giorno  16  agosto  2021,  residente  e  domiciliato  a\nCarazinho, Rio Grande do Sul (Brasile) alla Rua  14  de  Julho,  277,\nappartamento  701,  centro,  entrambi  assistiti,  congiuntamente   e\ndisgiuntamente, dal prof. avv.  Alfonso  Celotto  e  dall\u0027avv.  Maria\nStella La Malfa; \n    Contro sindaco pro tempore del Comune di Canneto sull\u0027Oglio (C.F.\n81001310200), in qualita\u0027 di ufficiale di stato civile, e  Comune  di\nCanneto sull\u0027Oglio (C.F. 81001310200, P.IVA 00603980202), in  persona\ndel sindaco pro tempore; \n    Ha emesso la seguente ordinanza ex art. 1, legge 9 febbraio 1948,\nn. 1 e art. 23, legge 1° marzo 1953, n. 87. \n    1. I ricorrenti hanno proposto ricorso ex art.  95,  decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 396/2000  contro  il  diniego  opposto\ndall\u0027ufficiale  dello  stato  civile  presso  il  Comune  di  Canneto\nsull\u0027Oglio (rif. prot. 8268 del 18 luglio 2025 del Comune di  Canneto\nsull\u0027Oglio) alla richiesta di trascrizione dell\u0027atto di  nascita  del\nfiglio minore Arthur Vincenzo De Lucca, nato a  Carazinho  (Brasile),\nil 16 agosto 2021, da madre cittadina italiana iure sanguinis, nata e\nresidente all\u0027estero, come riconosciuto  con  sentenza  n.  1532/2024\npubblicata in data 11 aprile 2025 dal Tribunale ordinario di Brescia,\npassata in giudicato (come da certificato rilasciato dal Tribunale il\n18 giugno 2025). \n    In particolare, i ricorrenti hanno allegato  che  al  minore  sia\nstata attribuita la cittadinanza italiana, automaticamente ope legis,\nin forza dell\u0027art. 1 della legge  n.  91/1992,  posto  che  il  fatto\ncostitutivo dello status  civitatis  e\u0027  rappresentato  dal  semplice\nevento  della  nascita  da  genitore   italiano,   cio\u0027   che   rende\nirrilevante, sul piano del diritto sostanziale, qualsiasi adempimento\nformale, amministrativo o giudiziario. \n    Irrilevante, secondo la tesi attorea, e\u0027  anche  la  trascrizione\ndell\u0027atto di nascita, che  ha  natura  meramente  ricognitiva  e  non\nattributiva, dal momento che il diritto alla cittadinanza del  minore\nsussiste ab origine, in virtu\u0027 di una fattispecie legale  perfetta  e\ncompleta, e non  necessita  di  alcun  procedimento  o  istanza,  non\nessendo prevista dalla legge alcuna condizione ostativa  o  ulteriore\nmanifestazione di volonta\u0027 per l\u0027attribuzione. \n    I ricorrenti hanno dunque eccepito l\u0027illegittimita\u0027  del  rifiuto\nopposto dall\u0027ufficiale dello stato civile,  posto  che  la  legge  n.\n74/2025, richiamata dall\u0027ufficiale dello stato civile  nel  rigettare\nla domanda di trascrizione  dell\u0027atto  di  nascita  del  minore,  non\nsarebbe applicabile ratione temporis al caso  di  specie,  posto  che\nessa non introduce una causa di perdita automatica della cittadinanza\n- presupposto necessario per l\u0027applicazione di qualsiasi disposizione\nlimitativa dello status civitatis - dal momento che la  cittadinanza,\nuna volta attribuita a titolo originario, permane in capo al soggetto\ne non puo\u0027 essere revocata ne\u0027  disconosciuta  in  via  automatica  o\nretroattiva. \n    In  subordine,  hanno   chiesto   di   sollevare   questione   di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma 1, 1-bis e  1-ter  del\ndecreto-legge n. 36/2025 (convertito, con modificazioni, dalla  legge\nn. 74/2025, che ha introdotto l\u0027art. 3-bis  legge  n.  91/1992),  per\nviolazione degli articoli 1 comma 2, 2, 3, 22, 24, 29, 56, 58, 72, 77\ne 117 comma 1 della Costituzione. \n    2. Il pubblico ministero in sede  ha  espresso  parere  contrario\nall\u0027accoglimento del ricorso, risultando il rifiuto alla trascrizione\nlegittimo in base alla normativa attualmente vigente. \n    3. Il sindaco pro tempore del Comune  di  Canneto  sull\u0027Oglio  ha\ntrasmesso osservazioni, effettuando una  ricostruzione  dei  fatti  e\ndella disciplina vigente ed eccependo che la  trascrizione  dell\u0027atto\ndi nascita del minore e\u0027 stata rifiutata a seguito  dell\u0027accertamento\nche il minore medesimo non fosse in possesso di tutti  i  presupposti\nstabiliti dall\u0027art. 1, comma 1, lettera a), in combinato disposto con\nl\u0027art. 3-bis, comma 1, lettera c) e d), della  legge  n.  91/1992  ai\nfini dell\u0027acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis. \n    4. Sulla competenza del Tribunale di Mantova. \n        4.1. Preliminarmente, il Collegio osserva come  sussista,  in\nmerito alla controversia, la competenza  del  Tribunale  di  Mantova,\nposto che il procedimento e\u0027 stato instaurato ai sensi dell\u0027art.  95,\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000, che prevede  che\nchi intenda opporsi a un rifiuto dell\u0027ufficiale dello stato civile di\neseguire una trascrizione deve proporre ricorso al Tribunale nel  cui\ncircondario si trova l\u0027ufficio dello stato civile presso il quale  e\u0027\nregistrato l\u0027atto di cui si tratta o presso il quale  si  chiede  che\nsia eseguito l\u0027adempimento. \n        4.2. Posto che, nel caso di specie, l\u0027atto e\u0027 da  trascrivere\npresso il Comune di Canneto sull\u0027Oglio (MN), correttamente  e\u0027  stata\nindividuata la competenza del Tribunale adito. \n    5. Sulla rilevanza della questione di costituzionalita\u0027 sollevata\ndai ricorrenti. \n        5. 1. Nel merito deve ritenersi  rilevante  la  questione  di\ncostituzionalita\u0027 sollevata  dai  ricorrenti,  dal  momento  che,  in\napplicazione della normativa  anteriore  all\u0027entrata  in  vigore  del\ndecreto-legge n. 36/2025, convertito in legge n. 74/2025, la  domanda\ndei ricorrenti risulterebbe fondata. \n        5.2. Da un lato, infatti,  e\u0027  comprovato  il  fatto  che  il\nminore Arthur Vincenzo  De  Lucca  e\u0027  nato  in  Brasile  e  possiede\ncittadinanza brasiliana, nonche\u0027  il  fatto  che,  sulla  base  della\ndocumentazione prodotta dai  ricorrenti,  egli  discende,  per  linea\nmaterna, da cittadina italiana (cfr. doc. 3 - sentenza  n.  2992/2024\ncon cui e\u0027 stata dichiarato che la madre, Scheit Maiara Cristina,  e\u0027\ncittadina italiana; doc. 4 - attestazione di passaggio  in  giudicato\ndella sentenza del 18 giugno 2025; doc. 5 - certificato integrale  di\nnascita del minore con traduzione asseverata e apostille). \n        E\u0027 dunque incontrovertibile che, sulla base della  disciplina\nprevigente, ai sensi dell\u0027art. 1,  legge  n.  91/1992,  egli  avrebbe\nacquisito  iure  sanguinis,  fin  dalla  nascita,   la   cittadinanza\nitaliana, essendo stata la madre dichiarata  cittadina  italiana  con\nsentenza passata in giudicato. \n        5.3. D\u0027altro canto, non e\u0027 controvertibile che, a fronte  del\nportato letterale della legge, la normativa applicabile  al  caso  di\nspecie sia quella successiva all\u0027entrata in vigore del  decreto-legge\nn. 36/2025, convertito, con modificazioni, in legge n.  74/2025,  che\nha introdotto l\u0027art. 3-bis  alla  legge  n.  91/1992,  non  potendosi\ndunque, nel caso  di  specie,  fare  ricorso  all\u0027applicazione  della\nnormativa previgente, come pure richiesto,  in  via  principale,  dai\nricorrenti. \n        5.4. L\u0027art. 3-bis citato (Disposizioni transitorie in materia\ndi acquisto della  cittadinanza  per  nascita)  recita  infatti  come\nsegue: \n          1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della  presente\nlegge, all\u0027art. 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123,  agli  articoli\n1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonche\u0027 agli\narticoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto\n25 giugno 1865, n. 2358, e\u0027 considerato non avere mai  acquistato  la\ncittadinanza italiana chi e\u0027 nato all\u0027estero anche prima  della  data\ndi entrata in vigore del presente articolo ed e\u0027 in possesso di altra\ncittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: \na) lo  stato  di  cittadino  dell\u0027interessato  e\u0027  riconosciuto,  nel\nrispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a  seguito  di\ndomanda,  corredata  della  necessaria   documentazione,   presentata\nall\u0027ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23,59, ora\ndi Roma, della medesima data; \na-bis) lo stato di cittadino dell\u0027interessato  e\u0027  riconosciuto,  nel\nrispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a  seguito  di\ndomanda,  corredata  della  necessaria   documentazione,   presentata\nall\u0027ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato  da\nappuntamento comunicato all\u0027interessato dall\u0027ufficio competente entro\nle 23,59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025; \n          b) lo stato  di  cittadino  dell\u0027interessato  e\u0027  accertato\ngiudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27  marzo\n2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le  23,59,\nora di Roma, della medesima data; \n          c) un ascendente di primo o di secondo  grado  possiede,  o\npossedeva al momento  della  morte,  esclusivamente  la  cittadinanza\nitaliana; \n          d) un genitore o adottante e\u0027 stato residente in Italia per\nalmeno  due  anni  continuativi  successivamente  all\u0027acquisto  della\ncittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del\nfiglio. \n        Per  espressa  scelta  del  legislatore,  dunque,  la  norma,\nderogatoria rispetto alla disciplina ordinaria, e\u0027 applicabile  anche\na chi sia nato all\u0027estero prima della sua data di entrata in  vigore,\ncome e\u0027 nel caso di specie. \n        5.5. Stante la chiarezza  lessicale  della  norma,  essa  non\nappare  altrimenti  interpretabile,  anche  in  senso  conforme  alla\nCostituzione. \n        5.6. Ai sensi della nuova  disciplina  normativa,  introdotta\ndal decreto-legge n. 36/2025, dovrebbe ritenersi che  il  minore  non\nabbia mai acquisito la cittadinanza italiana,  non  rientrando  nelle\nclausole derogatorie previste dalla legge, atteso  che:  non  risulta\nproposta domanda in via amministrativa o giudiziale prima  delle  ore\n23,59 del 27 marzo 2025; non risulta che gli  ascendenti  del  minore\nabbiano soggiornato in Italia per due anni prima  della  nascita  del\nfiglio; gli ascendenti  del  minore  non  avevano  esclusivamente  la\ncittadinanza italiana. \n    6.  Sulla  non  manifesta   infondatezza   della   questione   di\ncostituzionalita\u0027 sollevata dai ricorrenti. \n        6.1.  La  questione  non  appare  manifestamente   infondata,\nquantomeno in  merito  ai  profili  rilevati  dai  ricorrenti  meglio\nevidenziati nel prosieguo. \n        Il Collegio ritiene infatti che  vi  sia  fondato  motivo  di\ndubitare della legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 3-bis, legge  n.\n91/1992, introdotto dagli articoli 1, comma  1,  1-bis  e  1-ter  del\ndecreto-legge n. 36/2025, convertito, con modificazioni, dalla  legge\nn. 74/2025, nella parte in cui limita retroattivamente la  disciplina\ndell\u0027acquisto automatico della cittadinanza iure sanguinis anche  per\ncoloro che erano nati al momento dell\u0027entrata in vigore della  norma,\ndettando, peraltro sempre retroattivamente, una  speciale  disciplina\nper l\u0027acquisto della cittadinanza del  minore  straniero  o  apolide,\nmediante dichiarazione di volonta\u0027 espressa dal genitore o tutore. \n        A ben vedere, la norma comporta una limitazione  del  diritto\nal  riconoscimento  della  cittadinanza  italiana,  introducendo  una\nnormativa speciale in deroga agli  ordinari  criteri  in  materia  di\nriconoscimento della cittadinanza italiana, anche per i soggetti nati\nprima dell\u0027entrata in vigore della stessa e che dunque  avevano  gia\u0027\nacquisito, automaticamente  e  fin  dalla  nascita,  la  cittadinanza\nitaliana. \n        6.2. Sul punto, appare utile richiamare  quanto  recentemente\naffermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenza  n.\n25318 del 2022), che ha  ripercorso  i  principi  fondamentali  posti\ndalla  legge  n.  91/1992  per  l\u0027accertamento   del   diritto   alla\ncittadinanza  italiana,  ribadendo  come  la  cittadinanza  sia   una\nqualita\u0027 attribuita dalla legge e che  indica  l\u0027appartenenza  di  un\nsoggetto a uno stato, a cui corrisponde un patrimonio  di  diritti  e\ndoveri. \n        La richiamata pronuncia, in particolare, afferma testualmente\nche: «l\u0027ordinamento giuridico italiano  mantiene  per  tradizione  un\napproccio conservatore, senza  alterazioni  sostanziali  rispetto  al\nprevalente  criterio  di   acquisizione   della   cittadinanza   iure\nsanguinis, praticamente immutato  fin  dal  codice  civile  del  1865\nsecondo un impianto ereditato prima dalla legge n. 555 del 1912 e poi\ndalla attuale legge n. 91 del  1992.  L\u0027acquisto  fondamentale  e\u0027  a\ntitolo originario per nascita. Fino al 1992 cio\u0027  equivaleva  a  dire\nche e\u0027 cittadino italiano chi sia figlio di padre cittadino,  oppure,\nquando il padre e\u0027 ignoto  (o  apolide),  chi  sia  figlio  di  madre\ncittadina. Una tale formula ha nella sostanza caratterizzato le leggi\nnazionali nell\u0027arco del divenire storico che qui rileva: articoli 4 e\n7 del codice civile del 1865, art. 1 della legge n. 555 del 1912.  Il\nquadro e\u0027 mutato  con  la  legge  n.  91  del  1992,  frutto  di  una\nsopravvenuta maturazione costituzionale, ma semplicemente  nel  senso\nche e\u0027 cittadino per nascita - oggi - chi sia figlio di  padre  o  di\nmadre cittadini, ovvero chi sia nato nel territorio della  Repubblica\nse entrambi i genitori sono ignoti o apolidi  [...]  Puo\u0027  osservarsi\nche il peso della scelta ispirata ai legami di sangue (per  l\u0027appunto\niure sanguinis), rispetto ad altri indici di legame tra la persona  e\nil territorio (iure loci o, come anche si dice,  iure  soli,  piu\u0027  o\nmeno temperati da requisiti e condizioni aggiunte),  ha  giustificato\n(e tuttora in parte giustifica, nella  legge  n.  91  del  1992)  una\ndecisa restrizione delle possibilita\u0027 di acquisto della  cittadinanza\ndi  chi  non  vanti  ascendenti  italiani,  ma   anche   -   per   la\ncontraddizione che non consente - una altrettanto decisa  restrizione\ndelle  possibilita\u0027  di   ravvisare   fattispecie   estintive   della\ncittadinanza degli italiani all\u0027estero.  E\u0027  un  fatto  assolutamente\novvio, da quest\u0027ultimo punto di vista, che l\u0027istituto  della  perdita\ndella cittadinanza italiana puo\u0027 dipendere  solo  dalla  legislazione\nnazionale, secondo le previsioni in questa pro  tempore  rinvenibili,\nnon mai invece  da  decisioni  attuate  in  un  ambito  ordinamentale\nstraniero.  Proprio  da  cio\u0027  e\u0027  originato  il  riconoscimento  dei\nfenomeni di doppia cittadinanza, d\u0027altronde armonici con lo  sviluppo\ne  l\u0027evoluzione  del  diritto  internazionale.  Fenomeni  dei   quali\nl\u0027ordinamento attuale (con la citata legge  n.  91  del  1992)  tende\nsemmai a risolvere le ipotetiche conseguenti situazioni di conflitto.\nNon puo\u0027 non sottolinearsi come della rilevanza di tali  fenomeni  di\ndoppia cittadinanza abbia dato atto pure (e  finanche  all\u0027epoca)  la\ntanto evocata sentenza della Corte di cassazione di Napoli del  1907.\n[...]  La  risultante  di  un  tale  schema  e\u0027  molto  semplice.  La\ncittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo\nstatus di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed  e\u0027\nimprescrittibile. Esso e\u0027 giustiziabile in ogni tempo  in  base  alla\nsemplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla  nascita\nda cittadino italiano. Donde la prova e\u0027 nella linea di trasmissione.\nResta salva solo  l\u0027estinzione  per  effetto  di  rinuncia  (v.  gia\u0027\nCassazione  Sezioni  Unite  n.  4466-09).  Ne  segue  che,   ove   la\ncittadinanza sia  rivendicata  da  un  discendente,  null\u0027altro  -  a\nlegislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo:\ndi essere  appunto  discendente  di  un  cittadino  italiano;  mentre\nincombe alla controparte, che ne  abbia  fatto  eccezione,  la  prova\ndell\u0027evento interruttivo della linea  di  trasmissione»  (in  termini\nCassazione Sezioni  Unite sentenza   n.   25318   del   2022,   conf.\nCassazione Sezioni  Unite n.4466/2009,   ricognitiva   dei   principi\naffermati dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 87 del 1975 e\nn. 30 del 1983). \n        6.3. In forza di tale consolidata ricostruzione  ermeneutica,\nin applicazione del c.d. «diritto  vivente»,  deve  ritenersi  che  -\nquantomeno nel regime previgente al  decreto-legge  n.  36/2025  -  i\nsoggetti  nati  all\u0027estero  che  potevano   dimostrare   la   propria\ndiscendenza ininterrotta da un cittadino italiano  fossero  per  cio\u0027\nsolo cittadini italiani, essendo la qualita\u0027  di  cittadino  italiano\nuna qualita\u0027 essenziale della persona, con  caratteri  d\u0027assolutezza,\noriginarieta\u0027,   indisponibilita\u0027   e   imprescrittibilita\u0027    (cosi\u0027\nCassazione Sezioni Unite n. 4466/2009 cit.). \n        La  circostanza  che  costoro  avessero,  o  meno,  agito  in\ngiudizio per il riconoscimento formale del loro status  di  cittadini\ncostituiva invero una semplice circostanza di fatto,  irrilevante  ai\nfini del riconoscimento del diritto, non potendo parlarsi di rapporto\ngiuridico «a formazione progressiva», ma  di  un  diritto  soggettivo\nperfetto che sorgeva con la nascita della persona, dal momento che il\nmancato accertamento giudiziale del diritto soggettivo non fa  venire\nmeno l\u0027esistenza del diritto  (arg.  da  Cassazione Sezioni  Unite n.\n29459/2019,  intervenuta   sul   diverso   tema   dell\u0027applicabilita\u0027\nretroattiva  delle  norme  restrittive  in  materia   di   protezione\numanitaria introdotte dalla novella del 2020). \n        6.4.    Una    interpretazione     contraria,     d\u0027altronde,\ncontrasterebbe  con   l\u0027impostazione   ermeneutica   adottata   dalla\ngiurisprudenza consolidata, oltre che con la natura  dichiarativa,  e\nnon certo costitutiva, pacificamente riconosciuta  alle  sentenze  di\naccertamento della cittadinanza iure sanguinis (diversamente rispetto\na  quanto  possa  dirsi  nelle  diverse  ipotesi  di  acquisto  della\ncittadinanza  per  c.d.  «naturalizzazione»),  che  si  limitano   ad\naccertare o dichiarare uno status gia\u0027 acquisito sin dalla nascita. \n        6.5. Alla luce di cio\u0027, sono chiari i dubbi  di  legittimita\u0027\ncostituzionale della norma oggetto di controversia, che introduce una\nipotesi di ablazione di uno status di cittadino  gia\u0027  acquisito  dal\nsoggetto nato all\u0027estero da madre italiana. \n        Infatti, nonostante nella  relazione  di  accompagnamento  al\ndisegno di conversione in  legge  del  decreto-legge  n.  36/2025  il\nlegislatore abbia precisato che la disposizione di cui al nuovo  art.\n3-bis, legge n. 91/1992 (articolo aggiunto dall\u0027art. 1, comma 1,  del\ndecreto-legge n. 36/2025), «trova collocazione dopo  l\u0027art.  3  della\nlegge,  in  quanto  non  si  tratta  di  un  caso  di  perdita  della\ncittadinanza italiana ulteriore rispetto a quelli previsti  dall\u0027art.\n13, ma di una preclusione, operante ex tunc, all\u0027acquisto  automatico\ndella  cittadinanza»,  inverando,  dunque,  «un\u0027ipotesi  di   mancato\nacquisto ex tunc della cittadinanza e non di  perdita  della  stessa»\n(cfr. pag. 24-25), il Collegio ritiene evidente che la norma sancisca\nil mancato acquisto originario di uno status che tuttavia, di  fatto,\nera gia\u0027 stato acquisito al momento della nascita. \n        Si configura, dunque, in concreto, una perdita automatica  ex\ntunc della cittadinanza, o meglio una sorta di revoca implicita della\ncittadinanza, per tutti coloro che, nati prima dell\u0027entrata in vigore\ndel decreto in parola, avevano gia\u0027 acquisito, grazie alla nascita da\ncittadino  italiano,  la   titolarita\u0027   sostanziale   dello   status\ncivitatis, pur non avendo ancora provveduto al formale riconoscimento\ndella titolarita\u0027 del diritto, tramite una dichiarazione di  volonta\u0027\nespressa. \n        6.6. Cio\u0027  posto,  la  norma  appare  in  contrasto  con  gli\narticoli 1, 2, 3, 22, 24, 56 e 58 della Costituzione, oltre  che  con\ngli articoli 72, 77 e 117 comma 1 della Costituzione. \n    7. Ragioni di contrasto con l\u0027art. 22 della Costituzione. \n        7.1. In primo luogo, la norma appare,  macroscopicamente,  in\ncontrasto con l\u0027art.  22  della  Costituzione,  in  forza  del  quale\n«Nessuno puo\u0027 essere privato, per motivi  politici,  della  capacita\u0027\ngiuridica, della cittadinanza, del nome». \n        7.2. L\u0027interpretazione sistematica della norma costituzionale\ninduce, infatti, a escludere che il diritto di ciascun  cittadino  al\nmantenimento del proprio status civitatis  possa  essere  sacrificato\nper motivi connessi agli interessi pubblici della comunita\u0027. \n        In  merito,  il  Collegio  osserva  che   l\u0027art.   22   della\nCostituzione non possa essere interpretato nel solo senso di  vietare\nla privazione della cittadinanza come strumento  di  repressione  del\ndissenso, ma anche nel senso di  attribuire  rilievo  a  ogni  motivo\nriconducibile a interessi «politici» in senso lato, dunque sia quelli\ndelle forze politiche al potere  in  un  dato  momento  storico,  sia\nquelli assunti come propri dell\u0027intera comunita\u0027 nazionale. \n        Diversamente, si finirebbe per svuotare  la  disposizione  di\nsenso,  riducendola  a  una  mera  ripetizione  di   altri   precetti\ncostituzionali, dal momento che il divieto di  privare  taluno  della\ncittadinanza  in  ragione  delle  idee  che  professa  potrebbe  gia\u0027\ndesumersi dal principio democratico, da quello di  eguaglianza  e  di\nnon discriminazione. \n        Peraltro, la stessa collocazione della norma tra le  garanzie\ndei rapporti civili,  anziche\u0027  in  quella  relativa  agli  «elementi\ncostitutivi» dello Stato, sottolineando il nesso tra  cittadinanza  e\ntutela  delle  liberta\u0027  costituzionali,  sembrerebbe  escludere  che\nquesti  aspetti  essenziali   della   personalita\u0027   possano   essere\nsacrificati sulla base  dell\u0027esclusiva  considerazione  di  interessi\npubblici assunti come preminenti. \n        7.3. In violazione di tale precetto, la norma in esame  priva\ndella cittadinanza italiana i cittadini italiani iure sanguinis, nati\nprima dell\u0027entrata in vigore del  decreto  in  parola,  per  asseriti\ninteressi pubblici ritenuti preminenti, quali sarebbero, nel caso  di\nspecie, la regolamentazione dei flussi delle domande di  accertamento\ndella  cittadinanza  italiana,  iure  sanguinis,  da  discendenti  di\ncittadini italiani emigrati all\u0027estero. \n        7.4. Orbene, se l\u0027acquisto di  una  determinata  cittadinanza\nnon puo\u0027 considerarsi un diritto in se\u0027, stante  l\u0027ampio  margine  di\ndiscrezionalita\u0027 riservato al legislatore nel  decidere  quali  siano\ngli individui che formano il proprio popolo e a quali  condizioni  la\ncittadinanza possa attribuirsi, una simile ampia discrezionalita\u0027 non\npuo\u0027 riconoscersi per il caso in cui lo status di cittadino sia  gia\u0027\nstato acquisito, configurando un vero e proprio diritto  fondamentale\ndell\u0027individuo,  che  costituisce  una  qualita\u0027   essenziale   della\npersona, con caratteri d\u0027assolutezza, originarieta\u0027, indisponibilita\u0027\ne imprescrittibilita\u0027 che lo  rendono  giustiziabile  in  ogni  tempo\n(cfr. in questi termini Cassazione civ., Sezioni Unite,  sentenza  n.\n4466 del 2006; nonche\u0027, piu\u0027 di  recente,  Cassazione  civ.,  Sezioni\nUnite, sentenza nn. 25317 e 25318 del 2022). \n    8. Ragioni di contrasto con l\u0027art. 3 della Costituzione. \n        8.1. Sotto tale  profilo,  la  norma  rimessa  all\u0027attenzione\ndella Corte appare, inoltre, idonea a violare altresi\u0027 l\u0027art. 3 della\nCostituzione, sotto un duplice profilo. \n        8.2. In primo luogo, l\u0027art. 3 della Costituzione sottende  un\ncanone di coerenza, quale forma di certezza del diritto, e  fonda  il\nprincipio di affidamento nella legge, quale limite alla  modifica  da\nparte del legislatore dei rapporti di durata. \n        8.3. Va premesso  che,  nel  nostro  ordinamento,  pur  nella\nvigenza del  principio  di  irretroattivita\u0027  della  legge  ai  sensi\ndell\u0027art. 11 delle preleggi, la legge  civile  retroattiva  non  puo\u0027\nritenersi di per se\u0027 illegittima, purche\u0027 vengano rispettati puntuali\nlimiti individuati dal dettato e dalla giurisprudenza costituzionale. \n        Sul  punto,  anche  la   giurisprudenza   costituzionale   ha\ncostantemente riconosciuto che il valore del  legittimo  affidamento,\nche trova copertura costituzionale nell\u0027art.  3  della  Costituzione,\nnon esclude  che  il  legislatore  possa  adottare  disposizioni  che\nmodificano in senso sfavorevole agli  interessati  la  disciplina  di\nrapporti giuridici, «anche se l\u0027oggetto di questi sia  costituito  da\ndiritti soggettivi perfetti», precisando come  cio\u0027  possa  avvenire,\ntuttavia, a condizione «che tali disposizioni non  trasmodino  in  un\nregolamento  irrazionale,  frustrando,  con  riguardo  a   situazioni\nsostanziali  fondate  sulle  leggi  precedenti,   l\u0027affidamento   dei\ncittadini nella sicurezza giuridica,  da  intendersi  quale  elemento\nfondamentale dello Stato di diritto» (ex multis, sentenze n.  54  del\n2019, n. 216 e n. 56 del 2015, n. 219 del 2014, n. 154 del  2014,  n.\n310 e n. 83 del 2013, n. 166 del 2012 e n. 302 del 2010; ordinanza n.\n31 del 2011). \n        L\u0027efficacia retroattiva della legge trova, dunque, un  limite\nnel  «principio  dell\u0027affidamento  dei  consociati   nella   certezza\ndell\u0027ordinamento giuridico», il mancato rispetto del quale si risolve\nin irragionevolezza  e  comporta,  di  conseguenza,  l\u0027illegittimita\u0027\ndella norma retroattiva (cfr. sentenza n. 69 del 2014,  che  richiama\nsentenze n. 170 e n. 103 del 2013, n. 271 e n. 71 del 2011, n. 236  e\nn. 206 del 2009, per tutte). \n        8.4. Orbene, ritiene il  Collegio  che  la  scelta  di  agire\nretroattivamente sul riconoscimento dello status  civitatis,  proprio\nalla luce di quanto  sopra,  abbia  leso  il  legittimo  affidamento,\nconfortato da  consolidata  giurisprudenza,  di  quanti,  nati  prima\ndell\u0027entrata in vigore della  normativa  in  oggetto,  avessero  gia\u0027\nacquisito alla nascita la cittadinanza  italiana,  ancorche\u0027  non  ne\navessero (ancora) chiesto il riconoscimento formale. \n        Costoro, infatti, alla data del 27 marzo 2025, erano gia\u0027  da\nconsiderarsi cittadini italiani a tutti gli effetti poiche\u0027, anche se\nnon  avevano  esercitato  i  diritti  derivanti  dallo   status,   ne\npossedevano  la   titolarita\u0027   sostanziale   e   confidavano   nella\npossibilita\u0027 di ottenere il riconoscimento anche di quella formale. \n        Tale legittimo affidamento e\u0027 stato frustrato nel momento  in\ncui il legislatore ha modificato retroattivamente il regime delineato\ndagli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 91 del 1992. \n        8.5. In secondo luogo, la disciplina contestata sembra  porsi\nin violazione del principio di  uguaglianza  sostanziale,  che  trova\nanch\u0027esso copertura costituzionale nell\u0027art. 3 della Costituzione. \n        L\u0027art. 3-bis al comma 1 lettera a),  a-bis)  e  b)  legge  n.\n91/1992 tratta, infatti, in modo difforme  soggetti  che  si  trovano\nnelle medesime condizioni di fatto, ossia soggetti  con  cittadinanza\nstraniera nati da genitori (o ascendenti)  cittadini  italiani  prima\ndell\u0027entrata in vigore del decreto-legge n. 34/2025, sottoponendo  il\nriconoscimento della  cittadinanza  a  condizioni  arbitrarie  e  non\ndipendenti dalle volonta\u0027 del soggetto, tra cui, in  particolare,  la\ndata di presentazione della documentazione  per  l\u0027ottenimento  della\ncittadinanza all\u0027ufficio consolare o al sindaco competenti o la  data\ndella  presentazione  della  domanda  giudiziale  per  l\u0027accertamento\ndell\u0027acquisto della cittadinanza iure sanguinis. \n        8.6. Non puo\u0027 certo ignorarsi come,  indipendentemente  dalla\nvolonta\u0027 degli interessati, la concreta possibilita\u0027  di  presentare,\nagli uffici consolari, al sindaco ovvero  all\u0027autorita\u0027  giudiziaria,\nla documentazione idonea ad attestare l\u0027avvenuta  trasmissione  della\ncittadinanza  italiana  iure  sanguinis  non  e\u0027  certa  nei   tempi,\ndipendendo anche da fattori  burocratici  e  procedurali,  prodromici\nalla presentazione della domanda, del tutto estranei  alla  sfera  di\ncontrollo del cittadino. \n        In questa  prospettiva,  la  differenza  di  trattamento  tra\ncoloro che hanno presentato una domanda giudiziale ovvero una domanda\nagli uffici consolari o al sindaco competenti prima del 28 marzo 2025\ne coloro che l\u0027hanno presentata dopo, appare del tutto arbitraria. \n    9. Ragioni di contrasto con l\u0027art. 2 della Costituzione. \n        9.1. Il Collegio ritiene che la norma  in  oggetto  presenti,\nnella sua applicabilita\u0027 retroattiva ai soggetti nati prima della sua\nentrata in vigore, anche profili  di  violazione  dell\u0027art.  2  della\nCostituzione, incidendo in modo  arbitrario  e  irragionevole  su  un\ndiritto inviolabile dell\u0027uomo. \n        9.2.  Come  gia\u0027  evidenziato,  infatti,  il   diritto   alla\ncittadinanza  iure  sanguinis,  fondato  sulla  discendenza   da   un\ncittadino italiano, non nasce da  una  concessione  dello  Stato,  ma\nesiste  gia\u0027  in  capo  alla  persona,  qualificandosi  come  diritto\noriginario, naturale e imprescrittibile. \n        Diversamente, l\u0027art. 3-bis, legge n. 91/1992  considera  tale\ndiritto, anche per coloro che lo abbiano gia\u0027 acquisito, essendo nati\nprima  dell\u0027entrata  in  vigore  dell\u0027attuale  disciplina,  come   un\nbeneficio da  ottenere  previa  domanda,  entro  una  scadenza  data,\ntrasformando un diritto riconosciuto in un beneficio da domandare. \n    10. Ragioni di contrasto con l\u0027art. 24 della Costituzione. \n        10.1. Le norme contestate, allo stesso tempo, violano  l\u0027art.\n24 della Costituzione, nella misura  in  cui  ostacolano  e  limitano\nirragionevolmente, anche dal puto di vista temporale, per un soggetto\nche abbia gia\u0027 acquisito ab origine  la  cittadinanza  italiana  iure\nsanguinis,  l\u0027accesso  alla  tutela   giurisdizionale   del   diritto\nsoggettivo alla cittadinanza. \n        L\u0027art.  3-bis,  legge  n.  91/1992,  infatti,  non  introduce\nneppure norme di diritto intertemporale, omettendo di individuare  un\ntermine ragionevole, successivo all\u0027entrata in  vigore  della  norma,\nper consentire a coloro che ne abbiano interesse di adoperarsi presso\nle autorita\u0027 amministrative  o  giudiziarie  competenti  al  fine  di\nottenere  il  riconoscimento  della   cittadinanza   acquisita   iure\nsanguinis. \n    11. Ragioni di contrasto con gli articoli 1  comma  2,  57  e  58\ndella Costituzione. \n    12. Ancora, l\u0027art. 3-bis legge n. 91/1992, introdotto dall\u0027art. 1\ndecreto-legge n. 36/2025, convertito, con modificazioni, dalla  legge\nn. 74/2024, intervenendo a escludere o limitare  retroattivamente  il\nriconoscimento della cittadinanza italiana a cittadini stranieri  che\nl\u0027abbiano gia\u0027 acquisita iure sanguinis, si pone in  contrasto  anche\ncon l\u0027art. 1, comma 2, della Costituzione che riconosce la sovranita\u0027\npopolare  e  con  gli  articoli  56  e  58  della  Costituzione,  che\nsanciscono il diritto di voto riservato ai cittadini. \n    La cittadinanza italiana,  infatti,  rappresenta  il  presupposto\nindefettibile dell\u0027esercizio dei diritti politici attivi  e  passivi,\nin particolare del diritto di voto per la Camera dei deputati  ed  il\nSenato della  Repubblica  (articoli  56  e  58  della  Costituzione),\nnonche\u0027 per i referendum ex art. 75 della Costituzione. \n    13.  Ragioni  di  contrasto  con  gli  articoli  72  e  77  della\nCostituzione. \n        13.1. Da ultimo, profili di  dubbia  conformita\u0027  al  dettato\ncostituzionale sono rappresentati  dall\u0027impiego,  per  l\u0027introduzione\ndella  normativa  in  parola,  dello  strumento  della   decretazione\nd\u0027urgenza. \n        13.2. Ritiene, infatti, il  Collegio  che  la  materia  della\ncittadinanza debba intendersi coperta da riserva di legge formale,  o\nmeglio, sul piano procedimentale, da riserva di assemblea,  ai  sensi\ndell\u0027art. 72, comma 4,  della  Costituzione,  potendo  dunque  essere\ndisciplinata soltanto dalla legge ordinaria adottata dal Parlamento e\nnon dagli altri atti aventi forza di legge (quali i decreti-legge). \n        13.3.  L\u0027art.  72,  comma  4,  della  Costituzione,  infatti,\nindividua alcune materie o fattispecie la  cui  regolamentazione  per\nvia legislativa deve necessariamente seguire «la procedura normale di\nesame e di approvazione diretta da parte della camera». \n        La  ratio  della  previsione  di  una  riserva  di  legge  di\nassemblea si rinviene nell\u0027opportunita\u0027 di far discutere  determinati\ndisegni di legge di importanza politica e istituzionale in  una  sede\nche, per sua natura, implichi garanzie di pubblicita\u0027 delle sedute  e\ndi presenza integrale degli schieramenti  politici  che  non  possono\nessere assicurate in altre sedi. \n        Orbene, se il detto legame tra riserva  di  legge  formale  e\nriserva di assemblea venisse negato, avrebbe poco  senso  imporre  un\nesame e un\u0027approvazione da parte  dell\u0027assemblea,  posto  che  questi\npotrebbero essere agevolmente aggirati attraverso  un  mutamento  del\ntipo di atto legislativo,  idoneo  a  eludere  finanche  l\u0027intervento\ndiretto parlamentare. \n        13.4. Fatta tale premessa, occorre  evidenziare  che  tra  le\nmaterie coperte da riserva di assemblea ai sensi dell\u0027art. 72,  comma\n4, della Costituzione si rinvengono «la materia costituzionale» e  la\n«materia elettorale». \n        Ebbene,   entrambe   le    materie    vengono    interpretate\nestensivamente, cosi\u0027 da ricomprendere, rispettivamente, ogni disegno\ndi  legge  di   particolare   importanza   che   riguardi   l\u0027assetto\nistituzionale, nonche\u0027 ogni aspetto della  disciplina  relativa  alla\nfunzione elettorale, ivi comprese le  condizioni  per  l\u0027attribuzione\ndella capacita\u0027 elettorale attiva e passiva. \n        13.5. Sulla base di cio\u0027, puo\u0027 ben ritenersi che  la  materia\nattinente  allo  status  civitatis  appaia  coperta  da  riserva   di\nassemblea (e, quindi, anche da riserva di legge formale), trattandosi\ndi materia suscettibile di rientrare tanto nell\u0027alveo  della  materia\ncostituzionale quanto, in senso piu\u0027 ampio, di quella elettorale. \n        La scelta circa i soggetti che compongono il  popolo  di  uno\nStato incide, infatti, direttamente su un elemento costitutivo  dello\nStato medesimo e sulla conformazione del rapporto  di  rappresentanza\npolitica. \n        E\u0027 dunque evidente l\u0027incidenza della  normativa  in  oggetto,\nche verte su una materia che concorre a qualificare la forma di Stato\nin senso democratico e che incide direttamente sulla composizione del\ncorpo elettorale e sulla definizione del rapporto  di  rappresentanza\npolitica, dal momento che la cittadinanza definisce l\u0027appartenenza  e\nla partecipazione alla vita politica e sociale della comunita\u0027. \n        La cittadinanza italiana, infatti, come gia\u0027 evidenziato, non\ncostituisce soltanto uno status giuridico individuale, ma rappresenta\nil presupposto  indefettibile  dell\u0027esercizio  dei  diritti  politici\nattivi e passivi, in particolare del diritto di voto  per  la  Camera\ndei deputati ed il Senato della Repubblica (articoli 56  e  58  della\nCostituzione),  nonche\u0027  per  i   referendum   ex   art.   75   della\nCostituzione. \n        Conseguentemente,   qualsiasi   intervento   normativo    che\nmodifichi le condizioni per l\u0027acquisizione  della  cittadinanza  iure\nsanguinis, restringendone retroattivamente  i  criteri  o  escludendo\nsoggetti precedentemente legittimati, comporta una modifica implicita\ndel corpo elettorale, ovvero della base soggettiva su cui si fonda la\nsovranita\u0027  democratica,  che  richiede  il  ricorso  alla  procedura\n«normale» di produzione legislativa, ex art. 72 della Costituzione. \n        13.6. In ogni caso, anche ove si ritenesse la materia esclusa\nda quelle sottoposte a riserva di legge e di assemblea, appare  arduo\nriconoscere, nel caso  di  specie,  i  presupposti  di  straordinaria\nnecessita\u0027 e urgenza richiesti dall\u0027art. 77  della  Costituzione  che\nconsentano al Governo di provvedere tramite decreto-legge. \n        13.7. Sul punto il Collegio osserva,  infatti,  come  intento\ndichiarato dal Governo nel preambolo del decreto-legge n. 36/2025 sia\nquello di arginare «la crescita continua ed esponenziale della platea\ndi potenziali cittadini  italiani  che  risiedono  al  di  fuori  del\nterritorio nazionale e che, anche in ragione del possesso  di  una  o\npiu\u0027 cittadinanze diverse da quella  italiana,  sono  prevalentemente\nlegati ad altri Stati da vincoli profondi  di  cultura,  identita\u0027  e\nfedelta\u0027», dal momento che l\u0027«assenza di  vincoli  effettivi  con  la\nRepubblica in capo a un crescente numero di cittadini,  che  potrebbe\nraggiungere  una  consistenza  pari  o  superiore  alla   popolazione\nresidente nel territorio nazionale, costituisce un fattore di rischio\nserio  ed  attuale  per  la  sicurezza   nazionale   e,   in   virtu\u0027\ndell\u0027appartenenza dell\u0027Italia all\u0027Unione europea, degli  altri  Stati\nmembri della stessa e dello Spazio Schengen». \n        Il  Governo  ha  dunque  ritenuto  sussistenti   profili   di\nstraordinaria  necessita\u0027  e  urgenza  «per   evitare,   nelle   more\ndell\u0027approvazione di  una  riforma  organica  delle  disposizioni  in\nmateria di cittadinanza, un eccezionale e incontrollato  afflusso  di\ndomande  di  riconoscimento  della  cittadinanza,  tale  da  impedire\nl\u0027ordinata  funzionalita\u0027  degli  uffici  consolari  all\u0027estero,  dei\ncomuni e degli uffici giudiziari». \n        13.8. Orbene, la questione del sovraccarico  di  tribunali  e\nconsolati di istanze per  il  riconoscimento  della  cittadinanza  da\nparte degli italiani all\u0027estero, anche ove privi di reali legami  con\nla Repubblica italiana, e\u0027 ampiamente nota e annosa. \n        Cio\u0027  fa  emergere  seri  dubbi  sull\u0027esistenza   dei   reali\npresupposti  che  giustifichino  il  ricorso  allo  strumento   della\ndecretazione d\u0027urgenza, pur non volendosi negare la necessita\u0027 di  un\nintervento legislativo organizzato e  armonico  sul  punto,  ribadita\nfinanche dalla  stessa  Corte  costituzionale  (cfr.  in  motivazione\nsentenza n. 142/2025),  che  tuttavia  deve  coinvolgere,  stante  la\nportata e l\u0027impatto della materia, le due camere del Parlamento. \n        Il  Collegio  ritiene,  infatti,  che  difetti   ogni   reale\npresupposto di straordinarieta\u0027,  imprevedibilita\u0027  o  emergenza  che\npossa giustificare un intervento legislativo tramite lo strumento del\ndecreto-legge, che peraltro ha introdotto una disciplina  retroattiva\ne peggiorativa per coloro che hanno gia\u0027 acquistato, iure  sanguinis,\nla cittadinanza italiana per nascita. \n    14.  Ragioni  di  contrasto  con  l\u0027art.  117,  comma  1,   della\nCostituzione. \n    15. Alla luce di tutto quanto fin qui evidenziato,  le  norme  in\nparola si pongono, da ultimo, in  contrasto  anche  con  l\u0027art.  117,\ncomma   1,   della   Costituzione,   in   relazione   agli   obblighi\ninternazionali e al rispetto del  principio  di  non  discriminazione\nsancito dall\u0027art. 14 CEDU, e dall\u0027art. 26  del  Patto  internazionale\nsui diritti civili e politici. \n    16. Conclusioni. \n        16.1. Tutto cio\u0027 premesso, la normativa ordinaria  introdotta\ncon decreto-legge n. 36/2025, convertito,  con  modificazioni,  dalla\nlegge n. 74/2025, che ha  introdotto  l\u0027art.  3-bis  della  legge  n.\n91/1992 appare costituzionalmente illegittima, nella parte in cui  fa\nretroagire gli effetti limitativi dello  status  di  cittadino  a  un\nmomento anteriore all\u0027entrata in vigore della legge stessa, limitando\nalle successive lettere da a) a b) dell\u0027art. 3-bis citato il  diritto\nall\u0027accertamento  della  cittadinanza  italiana  «per   nascita»   al\nrispetto di determinate condizioni introdotte ex novo, per  tutte  le\nragioni esposte e alla luce dei parametri costituzionali richiamati. \n        La scelta legislativa introdotta dall\u0027art.  3-bis,  legge  n.\n91/1992 appare infatti, come ampiamente esposto, assimilabile  a  una\nrevoca ex tunc di un  diritto  acquisito  da  parte  di  soggetti  da\nconsiderarsi cittadini italiani dalla nascita, senza che neppure  sia\nstato introdotto un ragionevole termine, decorrente  dall\u0027entrata  in\nvigore  della  norma,  per  la  presentazione  di  una   domanda   di\nriconoscimento della cittadinanza italiana, dal cui  inutile  spirare\nfar derivare la perdita dello status. \n        16.2.  Peraltro,  come  gia\u0027  evidenziato  nell\u0027ordinanza  n.\n167/2025 del Tribunale di Torino pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale\n17 settembre 2025, n. 38,  con  cui  le  medesime  norme  sono  state\nimpugnate con riferimento  a  parametri  costituzionali  parzialmente\nidentici a quelli invocati nella presente ordinanza, la dichiarazione\ndi parziale incostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 3-bis, legge n. 91/1992 nei\ntermini sopra prospettati consentirebbe di conservare l\u0027effetto utile\ndella riforma  legislativa,  volta  a  dare  concreta  attuazione  al\nprincipio internazionale del «legame effettivo», di recente  ribadito\nfinanche dalla Corte di giustizia dell\u0027Unione europea  (sentenza  del\n29  aprile  2025,  causa  C-181/23),  eliminando   al   contempo   le\nconseguenze pregiudizievoli derivanti  dall\u0027applicazione  retroattiva\n(a tutte le persone gia\u0027 nate) della nuova normativa. \n        Eliminati all\u0027art. 3-bis, legge  n.  91/1992  i  periodi  che\nespressamente ne  prevedono  l\u0027applicazione  retroattiva,  resterebbe\npossibile,  infatti,  un\u0027unica   interpretazione   costituzionalmente\norientata della nuova normativa in  materi  di  cittadinanza:  quella\ndell\u0027applicabilita\u0027 dell\u0027articolo citato soltanto alle  persone  nate\nsuccessivamente all\u0027entrata in vigore del decreto-legge  n.  36/2025,\nvalendo per gli altri la regola generale di  cui  all\u0027art.  11  delle\npreleggi, alla stregua della quale «la  legge  non  dispone  che  per\nl\u0027avvenire».  \n\n \n                               P. Q. M. \n \n    Il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, visto l\u0027art.\n134 della Costituzione, l\u0027art. 1 della legge costituzionale n. 1  del\n9 febbraio 1948 e l\u0027art. 23 della legge n.  87  del  1°  marzo  1953,\nritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 3-bis della legge 5 febbraio\n1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), introdotto dall\u0027art.  1\ncomma 1, 1-bis e  1-ter  del  decreto-legge  28  marzo  2025,  n.  36\n(Disposizioni  urgenti  in   materia   di   cittadinanza   italiana),\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 23  maggio  2025,  n.  74,\nnella parte in cui stabilisce che la disposizione si applica  a  «chi\ne\u0027 nato all\u0027estero anche prima della data di entrata  in  vigore  del\npresente articolo» ed  alle  condizioni  previste  alle  lettere  a),\na-bis) e b), in riferimento agli articoli 1, 2, 3, 22,  24,  56,  58,\n72,  77  e  117  della  Costituzione,  quest\u0027ultimo  con  riferimento\nall\u0027art. 14 della CEDU ed all\u0027art. 26 del  Patto  internazionale  sui\ndiritti civili e politici: \n        dispone la sospensione del presente procedimento; \n        ordina  l\u0027immediata  trasmissione  degli  atti   alla   Corte\ncostituzionale; \n        ordina che, a cura della cancelleria, la  presente  ordinanza\nsia notificata alle parti in causa e alla  Presidente  del  Consiglio\ndei ministri, nonche\u0027 comunicata ai Presidenti delle due  Camere  del\nParlamento. \n    Cosi\u0027 deciso nella Camera di consiglio della Sezione  civile  del\nTribunale di Mantova, il 23 ottobre 2025. \n \n                       Il Presidente: Bertola","elencoNorme":[{"id":"64062","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"05/02/1992","data_nir":"1992-02-05","numero_legge":"91","descrizionenesso":"introdotto 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