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AIGET, ELETTRICITA’ FUTURA - Unione delle imprese elettriche italiane, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL\u0027ECONOMIA E DELLE FINANZE, ESSO ITALIANA srl","testo_atto":"N. 67 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 gennaio 2024\n\r\nOrdinanza del 16 gennaio 2024 del Tribunale amministrativo  regionale\nper il Lazio sul ricorso proposto  da  Esso  Italiana  S.r.l.  contro\nAgenzia delle  entrate,  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e\nMinistero dell\u0027economia e delle finanze.. \n \nTributi - Energia - Prevista istituzione, per contenere  gli  effetti\n  dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico  per\n  le imprese e i consumatori, per l\u0027anno 2023, di  un  contributo  di\n  solidarieta\u0027 temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore\n  energetico - Previsione che il contributo e\u0027 dovuto se almeno il 75\n  per cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello  in\n  corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attivita\u0027 indicate nel  comma\n  115 dell\u0027art. 1 della legge n. 197 del 2022 - Quantificazione della\n  base imponibile - Applicazione di un\u0027aliquota pari al 50 per  cento\n  sull\u0027ammontare della quota del reddito complessivo  determinato  ai\n  fini dell\u0027imposta sul reddito delle societa\u0027 relativo al periodo di\n  imposta antecedente a quello in  corso  al  1°  gennaio  2023,  che\n  eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi  complessivi\n  determinati  ai  sensi  dell\u0027imposta  sul  reddito  delle  societa\u0027\n  conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a  quello  in\n  corso al 1° gennaio 2022 - Previsione che, nel caso in cui la media\n  dei redditi complessivi sia negativa, si assume un  valore  pari  a\n  zero - Versamento - Disciplina - Non deducibilita\u0027  del  contributo\n  ai fini delle imposte sui redditi e  dell\u0027imposta  regionale  sulle\n  attivita\u0027 produttive -  Applicazione,  ai  fini  dell\u0027accertamento,\n  delle sanzioni e della riscossione del contributo di  solidarieta\u0027,\n  delle disposizioni in materia di imposte sui redditi. \n- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello  Stato\n  per l\u0027anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il  triennio\n  2023-2025), art. 1, commi da 115 a 119. \n\n\r\n(GU n. 18 del 02-05-2024)\n\r\n \n          IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO \n                         Sezione Seconda Ter \n \n    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di\nregistro generale 6691 del 2023, proposto da \n        Esso Italiana S.r.l., in persona  del  legale  rappresentante\npro tempore, rappresentata e difesa dagli  avvocati  Antonio  Lirosi,\nElisabetta Gardini, Luciano Bonito Oliva, con domicilio digitale come\nda PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti; \n    contro \n        Agenzia delle entrate, in persona del  legale  rappresentante\npro tempore, rappresentata e difesa  dall\u0027Avvocatura  generale  dello\nStato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Poerrtoghesi, 12; \n    nei confronti \n        Presidenza   del   Consiglio   dei    sministri,    Ministero\ndell\u0027economia e delle  finanze,  in  persona  dei  rispettivi  legali\nrappresentanti pro tempore, rappresentati  e  difesi  dall\u0027Avvocatura\ngenerale dello  Stato,  domiciliataria  ex  lege  in  Roma,  via  dei\nPortoghesi, 12; \n    per l\u0027annullamento previa sospensione cautelare dell\u0027efficacia \n        della circolare n. 4/E del  23  febbraio  2023,  dell\u0027Agenzia\ndelle entrate, Direzione centrale coordinamento normativo  avente  ad\noggetto «Articolo 1, commi da 115 a  121,  della  legge  29  dicembre\n2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per  l\u0027anno\nfinanziario 2023 e bilancio pluriennale per  il  triennio  2023-2025»\n(c.d. legge  di  bilancio  2023)  -  Istituzione  del  contributo  di\nsolidarieta\u0027  temporaneo  per  il  2023  e  modifiche  al  contributo\nstraordinario  contro  il  caro  bollette  di  cui  all\u0027art.  37  del\ndecreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. decreto Ucraina)»; \n        della risoluzione n. 15/E  del  14  marzo  2023  dell\u0027Agenzia\ndelle  entrate,  Divisione  servizi,   Direzione   centrale   servizi\nistituzionali  e  di  riscossione  recante  «Istituzione  dei  codici\ntributo per il versamento, tramite modello  F24,  del  contributo  di\nsolidarieta\u0027 temporaneo per  il  2023,  nonche\u0027  del  maggio  importo\ndovuto o per l\u0027utilizzo in compensazione del maggior importo  versato\ndel contributo straordinario contro il caro bollette per  il  2022  -\nArticolo 1, commi da 115 a 212 della legge 29 dicembre 2022, n. 197»; \n        del provvedimento del direttore  dell\u0027Agenzia  delle  entrate\nprot. n. 55523/2023 del 28 febbraio 2023, recante  «Approvazione  del\nmodello  di  dichiarazione  \"Redditi  2023-SC\",   con   le   relative\nistruzioni,  che  le  societa\u0027  ed  enti  commerciali  residenti  nel\nterritorio dello Stato e i soggetti non residenti  equiparati  devono\npresentare  nell\u0027anno  2023  ai  fini  delle  imposte  sui   redditi.\nApprovazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica\ndei dati contenuti nel modello di dichiarazione \"Redditi 2023 -  SC\",\ndel relativo \"Modello di  dichiarazione  \"Redditi  2023-SC\"  e  delle\nrelative \"Istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione\ndei redditi delle societa\u0027 di capitali\"»; \n        nonche\u0027  di  ogni  altro  atto  presupposto,  conseguente   o\ncomunque connesso, ancorche\u0027 non conosciuto dalla ricorrente. \n    Visti il ricorso e i relativi allegati; \n    Visti tutti gli atti della causa; \n    Visti gli atti di  costituzione  in  giudizio  di  Agenzia  delle\nentrate e di Presidenza del Consiglio dei  ministri  e  di  Ministero\ndell\u0027economia e delle finanze; \n    Relatore nell\u0027udienza pubblica del giorno  21  novembre  2023  il\nconsigliere Achille Sinatra e uditi per le  parti  i  difensori  come\nspecificato nel verbale; \n    1. Con ricorso notificato il  21  aprile  2023  e  depositato  il\nsuccessivo giorno 27, la societa\u0027 in  epigrafe,  attiva  nel  settore\npetrolifero,  ha   impugnato,   chiedendone   l\u0027annullamento   previa\nsospensione cautelare, la circolare  n.  4/E  del  23  febbraio  2023\nemessa dall\u0027Agenzia delle entrate e l\u0027atto del direttore dell\u0027Agenzia\ndelle  entrate  n.  55523/2023   del   28   febbraio   2023   recante\n«Approvazione del modello di dichiarazione \"Redditi  2023-SC\",  nella\nparte in cui gia\u0027 prevede l\u0027indicazione in  dichiarazione  di  alcuni\nelementi del contributo di solidarieta\u0027 previsto dall\u0027art.  1,  commi\n115-119, della legge 29 dicembre 2022,  n.  197  (legge  di  bilancio\n2023)». \n    2. L\u0027art. 1, commi 115-119,  della  legge  n.  197  del  2022  ha\nintrodotto, nell\u0027ordinamento italiano, un contribuito «a  carico  dei\nsoggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva\nvendita dei beni, l\u0027attivita\u0027 di produzione di energia elettrica, dei\nsoggetti che esercitano l\u0027attivita\u0027 di produzione di gas metano o  di\nestrazione di gas  naturale,  dei  soggetti  rivenditori  di  energia\nelettrica, di gas metano  e  di  gas  naturale  e  dei  soggetti  che\nesercitano l\u0027attivita\u0027 di produzione, distribuzione  e  commercio  di\nprodotti petroliferi. Il contributo e\u0027 dovuto, altresi\u0027, dai soggetti\nche, per la  successiva  rivendita,  importano  a  titolo  definitivo\nenergia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o\nche introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti  da\naltri Stati dell\u0027Unione europea». \n    La finalita\u0027 della  disposizione,  come  emerge  dalla  relazione\nillustrativa al disegno di legge di bilancio 2023-2025, e\u0027 quella  di\nintrodurre, \"per l\u0027anno 2023, una  misura  nazionale  equivalente  al\ncontributo  temporaneo  istituito  ai  sensi  del  regolamento   (UE)\n2022/1854, relativo a un intervento di emergenza per  far  fronte  ai\nprezzi  elevati   dell\u0027energia,   un   contributo   di   solidarieta\u0027\ntemporaneo\", a sua volta finalizzato all\u0027adozione di misure uniformi,\nda  parte  degli  stati  membri,  volte  a  contrastare  l\u0027inflazione\ngenerale nella zona euro e il rallentamento della crescita  economica\ndell\u0027Unione europea  dovuta  (anche)  all\u0027aumento  netto  dei  prezzi\ndell\u0027energia\". \n    La ratio sottesa alla previsione in esame  e\u0027  dunque  quella  di\ncontenere gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi  e  delle  tariffe  del\nsettore energetico sulle imprese e i consumatori gli effetti, andando\na colpire quegli operatori economici che, proprio in ragione di  tale\naumento, si presume abbiano generato maggiori entrate e profitti. \n    3. Il regolamento UE 2022/1854 individuava le misure da adottarsi\ndagli stati membri nelle seguenti: \n        a) la riduzione del consumo di energia elettrica; \n        b) in un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dai  produttori\ndi energia elettrica, da energia eolica, energia  solare  (termica  e\nfotovoltaica),  energia  geotermica,  energia   idroelettrica   senza\nserbatoio, combustibili da biomassa (combustibili solidi o gassosi da\nbiomassa) escluso il biometano, rifiuti, energia  nucleare,  lignite,\nprodotti del petrolio greggio, torba; \n        c) un  contributo  di  solidarieta\u0027  temporaneo  sugli  utili\ngenerati esclusivamente dalle  imprese  che  svolgono  attivita\u0027  nei\nsettori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone  e  della\nraffinazione, da intendersi  le  «imprese  o  stabili  organizzazioni\ndell\u0027Unione  che  generano  almeno  il  75%  del  loro  fatturato  da\nattivita\u0027 economiche nel settore dell\u0027estrazione, della  raffinazione\ndel petrolio o della fabbricazione di prodotti di cokeria di  cui  al\nregolamento  (CE)  n.  1893/2006  del  Parlamento   europeo   e   del\nConsiglio». \n    4.  Il  legislatore  italiano  aveva   gia\u0027   introdotto,   prima\ndell\u0027adozione   del   regolamento   comunitario,    un    «contributo\nstraordinario contro il caro  bollette»  a  mezzo  dell\u0027art.  37  del\ndecreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21  (c.d.  «decreto   Ucraina»),\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 517,  e\nmodificato dal decreto-legge 17 maggio 2022,  n.  50  (c.d.  «decreto\nAiuti»), convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,\nn. 91 e con il comma 30 del medesimo  decreto-legge  n.  197/2022  (e\nsempre in attuazione del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio)  a\ndecorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023, un  tettosui\nricavi di mercato ottenuti dalla produzione  dell\u0027energia  elettrica,\nattraverso un meccanismo di compensazione a una via,  in  riferimento\nall\u0027energia elettrica immessa in rete da: .... b) impianti alimentati\nda fonti non rinnovabili di cui all\u0027art. 7, comma 1, del  regolamento\n(UE) 2022/1854. \n    Inoltre, con il medesimo art. 37 del decreto-legge 21 marzo 2022,\nn. 21, e\u0027 stato imposto a tutti gli operatori del comparto energetico\n(ivi inclusa la  societa\u0027  ricorrente)  un  contributo  solidaristico\nstraordinario   non   deducibile   (aliquota   del   25%,   pagamento\ndell\u0027acconto al  30  giugno  2022  e  30  novembre  2022),  calcolato\nsull\u0027incremento del saldo tra le operazioni attive soggette a  IVA  e\nquelle passive soggette a IVA prendendo a riferimento il  periodo  1°\nottobre 2021-30 aprile 2022 rispetto al periodo  1°  ottobre  2020-31\nmarzo 2021. \n    5.  La  ricorrente  evidenzia  che  il  su   citato   regolamento\ncomunitario ha  assoggettato  al  contributo  le  imprese  o  stabili\norganizzazioni dell\u0027Unione che generano  almeno  il  75  %  del  loro\nfatturato da attivita\u0027 economiche nel settore dell\u0027estrazione,  della\nraffinazione del  petrolio  o  della  fabbricazione  di  prodotti  di\ncokeria;  ma  che  essa  trae  il  proprio  fatturato  da   attivita\u0027\neconomiche  nel  settore  dell\u0027estrazione,  della  raffinazione   del\npetrolio o  della  fabbricazione  di  prodotti  di  cokeria  per  una\npercentuale inferiore al 75%, e, dunque, non  ricadrebbe  nell\u0027ambito\ndi applicazione soggettivo del regolamento, in  quanto  attiva -  nei\nsettori  della  commercializzazione  e  distribuzione   di   prodotti\npetroliferi che non figurerebbero tra quelli soggetti al regolamento. \n    6. Gli atti impugnati con il ricorso in  esame  prevedono  quanto\nsegue. \n    6.1. La circolare n. 4/E del 23 febbraio 2023 evidenzia, in primo\nluogo, quali siano i soggetti passivi del contributo, individuati  ne\n«i soggetti passivi IRES di cui all\u0027art. 73, comma 111,  lettere  a),\nb) e d), del testo unico delle imposte sui redditi», specificati,  in\nvia esemplificativa, mediante i c.d. codici  ATECO,  e  indicati  nei\n«soggetti che esercitano nel territorio dello Stato una o piu\u0027  delle\nseguenti attivita\u0027: \n        produzione di energia elettrica, produzione  di  gas  metano,\nestrazione di gas naturale, per la successiva vendita; \n        rivendita di energia elettrica, gas metano, gas naturale; \n        produzione, distribuzione, commercio di prodotti petroliferi; \n        importazione  a  titolo   definitivo,   per   la   successiva\nrivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas  metano,  prodotti\npetroliferi; \n        introduzione nel territorio dello Stato,  per  la  successiva\nrivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano o  prodotti\npetroliferi provenienti da altri Stati dell\u0027Unione europea.». \n    6.2.  Di  seguito,  la  circolare  descrive  base  imponibile   e\nammontare  del  contributo,  affermando  che  «In  aderenza  con   le\nfinalita\u0027 poste dal regolamento UE di assoggettare al  contributo  in\nargomento gli utili eccedenti quelli ordinari, la norma  prevede  che\nil contributo di solidarieta\u0027 si applichi \"sull\u0027ammontare della quota\ndel reddito complessivo determinato ai fini dell\u0027imposta sul  reddito\ndelle societa\u0027 relativo al periodo d\u0027imposta antecedente a quello  in\ncorso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10  per  cento  la\nmedia dei redditi complessivi determinati ai sensi  dell\u0027imposta  sul\nreddito delle  societa\u0027  conseguiti  nei  quattro  periodi  d\u0027imposta\nantecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022\".  Rileva  pertanto,\nai fini del calcolo della base  imponibile,  l\u0027ammontare  di  reddito\ndeterminato in base alle previsioni del titolo II, capi II e IV,  del\nTUIR, conseguito nei cinque periodi d\u0027imposta precedenti a quello  in\ncorso al 1° gennaio 2023, senza considerare, per ognuno  dei  periodi\nd\u0027imposta interessati, l\u0027eventuale riduzione dovuta al riporto  delle\nperdite riferite alle  annualita\u0027  pregresse,  nonche\u0027  la  deduzione\nconseguita  per  effetto  della  c.d.  agevolazione  ACE19.  Occorre,\npertanto, fare riferimento all\u0027importo  indicato  al  rigo  RF63  del\nmodello di dichiarazione  dei  redditi  Societa\u0027  di  capitali,  enti\ncommerciali ed equiparati «Redditi SC», che  costituisce  il  reddito\nimponibile ai fini del contributo in commento, fatto salvo quanto  si\ndira\u0027 nel prosieguo in relazione alle societa\u0027 aderenti a  un  regime\ndi trasparenza fiscale.» \n    6.3. Di seguito,  poi,  la  circolare  illustra  «Versamento  del\ncontributo e  relazione  con  altre  imposte»,  nonche\u0027,  sotto  vari\naspetti, le «Modifiche al contributo straordinario di cui all\u0027art. 37\ndel decreto-legge n. 21 del 2022». \n    6.4. Da parte sua,  la  Risoluzione  del  direttore  dell\u0027Agenzia\ndelle  entrate  n.  55523/2023   del   28   febbraio   2023   recante\n\"Approvazione del modello di dichiarazione \"Redditi 2023-SC\", oltre a\nripercorrere  la  norma  primaria  e  la  circolare   su   descritte,\nistituisce il codice tributo relativo al versamento del  medesimo  da\nparte dei soggetti passivi. \n    Per quanto qui rileva, dunque, tale atto recita: \n        «Con la circolare n. 4/E del  23  febbraio  2023  sono  stati\nforniti, tra l\u0027altro,  i  chiarimenti  relativi  all\u0027istituzione  del\ncontributo di solidarieta\u0027 temporaneo in argomento e alle modalita\u0027 e\ntermini per il versamento, rinviando ad  una  successiva  risoluzione\nl\u0027istituzione dei relativi codici tributo. \n    Tanto premesso, per consentire  il  versamento,  tramite  modello\nF24, da presentare esclusivamente  attraverso  i  servizi  telematici\nmessi a disposizione dall\u0027Agenzia delle entrate,  del  contributo  in\noggetto e degli eventuali interessi e  sanzioni  dovuti  in  caso  di\nravvedimento, si istituiscono i seguenti codici tributo: \n        «2716» denominato «Contributo di solidarieta\u0027 temporaneo  per\nil 2023 - art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29  dicembre  2022,\nn. 197»; \n        «1946» denominato «contributo di solidarieta\u0027 temporaneo  per\nil 2023 - interessi - art. 1, commi da 115  a  119,  della  legge  29\ndicembre 2022, n. 197»; \n        «8946» denominato contributo di solidarieta\u0027  temporaneo  per\nil 2023 - sanzione - art. 1, commi da  115  a  119,  della  legge  29\ndicembre 2022, n. 197». \n    7. Il ricorso e\u0027 affidato ai seguenti motivi. \n        1) Violazione e falsa applicazione degli articoli  2  n.  17,\n14, 15, 16, 17 e 18 del regolamento del Consiglio (UE)  n.  2022/1854\ndel 6 ottobre 2022 nonche\u0027 dei relativi considerando n. 50,  51,  53,\n54  e  63.  Violazione  e  falsa  applicazione  dell\u0027art.  288  TFUE.\nViolazione del principio di proporzionalita\u0027 e ragionevolezza. \n        I  provvedimenti   dell\u0027Agenzia   delle   entrate   impugnati\nsarebbero illegittimi, in primo luogo, in quanto danno attuazione  ad\nuna norma - l\u0027art. 1, commi 115 e seguenti della  legge  di  Bilancio\nche  si  porrebbe  in  contrasto  con  la  disciplina  del   medesimo\ncontributo stabilita dal regolamento comunitario su citato. \n        Il  contrasto  sussisterebbe  sia  rispetto   all\u0027ambito   di\napplicazione soggettivo che rispetto alla base imponibile. \n        Contrasto rispetto all\u0027ambito di applicazione soggettivo. \n        Il regolamento prevede  che  il  contributo  si  applichi  ad\n«imprese e stabili organizzazioni dell\u0027Unione che svolgono  attivita\u0027\nnei settori del petrolio greggio, del gas  naturale,  del  carbone  e\ndella raffinazione». \n        Tali «imprese e stabili organizzazioni» sono,  a  loro  volta\ndefinite  (cfr.  art.  1  punto  17)  come  le  «imprese  o   stabili\norganizzazioni dell\u0027Unione  che  generano  almeno  il  75%  del  loro\nfatturato da attivita\u0027 economiche nel settore dell\u0027estrazione,  della\nraffinazione del  petrolio  o  della  fabbricazione  di  prodotti  di\ncokeria di cui  al  regolamento  (CE)  n.  1893/2006  del  Parlamento\neuropeo e del Consiglio». \n    Nel novero di tali attivita\u0027 non  rientrerebbero  l\u0027attivita\u0027  di\ndistribuzione e commercio di prodotti petroliferi cosi\u0027  come  quella\ndi  importazione  per  la  successiva  rivendita.   Tale   esclusione\nrisponderebbe, sotto il profilo economico, alla ragione per  cui  per\nle attivita\u0027  di  estrazione,  raffinazione  e  produzione  l\u0027aumento\ncongiunturale  delle   quotazioni   del   prodotto   si   tradurrebbe\nautomaticamente  (attivita\u0027  estrattive),   o   comunque   facilmente\n(raffinazione e produzione) in una lievitazione dei profitti a  costi\nsostanzialmente invariati, invece per le  imprese  di  distribuzione,\ncommercio  e  importazione  di  prodotti   petroliferi   il   rincaro\ncongiunturale dell\u0027energia determinerebbe si\u0027 un aumento dei  ricavi,\nma a fronte di un aumento dei costi. \n        Contrasto rispetto alla base imponibile e tasso applicabile. \n        Anche le  disposizioni  che  riguardano  la  base  imponibile\ncontrasterebbero  con   la   disciplina   dettata   dal   regolamento\ncomunitario, in quanto l\u0027art. 1 comma 116  della  legge  di  Bilancio\n2023 prevede  che  il  contributo  di  solidarieta\u0027  e\u0027  «determinato\napplicando un\u0027aliquota pari al  50  per  cento  sull\u0027ammontare  della\nquota del reddito complessivo determinato ai  fini  dell\u0027imposta  sul\nreddito delle societa\u0027 relativo al periodo di imposta  antecedente  a\nquello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il  10  per\ncento  la  media  dei  redditi  complessivi  determinati   ai   sensi\ndell\u0027imposta  sul  reddito  delle  societa\u0027  conseguiti  nei  quattro\nperiodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022». \n        Invece, il  regolamento  prevedrebbe  che  il  contributo  di\nsolidarieta\u0027 si possa applicare «esclusivamente agli utili  eccedenti\n(cfr. art. 18), che sono a loro volta definiti  come  gli  utili  che\n«eccedono un aumento del 20% degli utili imponibili medi generati nei\nquattro  esercizi  fiscali  precedenti»:  dunque,  il  contributo  di\nsolidarieta\u0027 finirebbe per intercettare nella base imponibile importi\nche   il   legislatore   comunitario    non    considererebbe    come\n«extraprofitti». \n        Tanto comporterebbe la necessaria disapplicazione,  da  parte\ndi questo TAR, delle norme contrastanti con la prevalente  disciplina\ncomunitaria. \n        2) Violazione e falsa applicazione degli articoli  2  n.  17,\n14, 15, 16, 17 e 18 del regolamento del Consiglio (UE)  n.  2022/1854\ndel 6 ottobre 2022 nonche\u0027 dei relativi considerando n. 50,  51,  53,\n54 e 63. Violazione e falsa applicazione dell\u0027art. 288  Trattato  sul\nfunzionamento dell\u0027Unione europea sotto diverso profilo. \n        Il nuovo contributo si calcola  su  una  «quota  del  reddito\n(...) relativo al periodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso  al\n1° gennaio 2023», e dunque, con l\u0027introduzione del nuovo  contributo,\nil legislatore nazionale colpirebbe gli  extraprofitti  prodotti  nel\n2022: vale a dire la medesima ricchezza gia\u0027 colpita  dal  precedente\ncontributo straordinario, il quale aveva anche il medesimo ambito  di\napplicazione soggettivo del nuovo. \n        3) Violazione e falsa applicazione degli articoli 2 n. 17, 14\ne 15 nonche\u0027 del considerando n. 63  del  regolamento  del  Consiglio\n(UE) n. 2022/1854 del 6 ottobre 2022. Violazione e falsa applicazione\ndell\u0027art. 288 Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione  europea  e  del\nprincipio di disapplicazione della normativa interna anticomunitaria. \n        L\u0027omessa    disapplicazione    della    disciplina    statale\ncontrastante con la normativa europea, per i profili evidenziati  nei\ndue motivi di  ricorso  che  precedono,  costituirebbe  elemento  che\ninficerebbe anche in via autonoma la legittimita\u0027  dei  provvedimenti\ndell\u0027Agenzia delle entrate impugnati. \n        Infatti  (Adunanza  plenaria  n.  18/2021),  l\u0027Agenzia  delle\nentrate aveva l\u0027obbligo, nei propri provvedimenti, di disapplicare le\nnorme interne contrastanti con il comunitario su citato. \n        In  subordine  alla  richiesta  disapplicazione  delle  norme\ninterne poste a base degli atti  impugnati,  inoltre,  la  ricorrente\nsvolge i seguenti motivi di gravame. \n        4)   Illegittimita\u0027   dei   provvedimenti    impugnati    per\nillegittimita\u0027 derivata dal contrasto con la Costituzione. \n    4.2.1  Violazione  e  falsa  applicazione  dell\u0027art.  117   della\nCostituzione e, in via mediata,  dell\u0027art.  1  del  Primo  protocollo\nconvenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle\nliberta\u0027 fondamentali nonche\u0027 degli articoli 42 e 53 (sotto ulteriore\nprofilo) della Costituzione. \n    Il contributo di solidarieta\u0027 si porrebbe in violazione dell\u0027art.\n117  della  Costituzione  che  impone  di  esercitare   la   potesta\u0027\nlegislativa nel rispetto degli  obblighi  internazionali  e,  dunque,\ndella Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell\u0027uomo e\ndelle liberta\u0027 fondamentali del 4 novembre  1950  (di  seguito,  solo\n«CEDU»  o  «Convenzione»)  e   suoi   protocolli   addizionali,   con\nparticolare riferimento all\u0027art. 1 del primo protocollo  addizionale,\nin  quanto  avrebbe  un  sostanziale  effetto  espropriativo  che  si\nconcreterebbe  nella  limitazione  della  tutela   proprietaria   nel\ngodimento dei beni della societa\u0027, e non ricadrebbe  nelle  eccezioni\npreviste  dalla  seconda  parte  della  medesima  norma,   ossia   la\ndisciplina dell\u0027uso dei beni in modo conforme all\u0027interesse  generale\no l\u0027assicurazione del pagamento delle imposte o di altri contributi o\ndelle ammende. \n    Non ricorrerebbe in particolare quest\u0027ultima ipotesi,  in  quanto\nla norma non puo\u0027 avere, per la  giurisprudenza  della  CEDU,  natura\nconfiscatoria, ipotesi che si verifica qualora la norma  comporti  un\nonere «eccessivo e individuale da parte del ricorrente» (nel caso  di\nspecie circa 100 milioni di euro, che si sommerebbero ad  altrettanti\nversati per il contributo di solidarieta\u0027 del 2022, con una  asserita\naliquota del 104% complessivo), riguardi «solo un determinato  gruppo\ndi  soggetti»  (le  imprese   petrolifere)   e   debba   considerarsi\n«retroattiva» nell\u0027accezione intesa dalla stessa  Corte  europea  dei\ndiritti  dell\u0027uomo,  che  si  riferisce  alla  prevedibilita\u0027   degli\neffetti, qui assente, specie in considerazione  della  gia\u0027  avvenuta\nimposizione relativa all\u0027anno 2022. \n    4.2.2 Sulla violazione degli articoli 3 e 53  della  Costituzione\nl\u0027art. 1 commi 115 e 116 della legge di Bilancio 2023 si porrebbe poi\nin violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione. \n    Premessa la natura tributaria del contributo di solidarieta\u0027  ivi\nprevisto, la ricorrente ricorda che con la sentenza n. 10/2015  sulla\nc.d. Robin Hood tax introdotta  dall\u0027art.  81  del  decreto-legge  25\ngiugno  2008,  n.  112  la   Corte   costituzionale   ha   dichiarato\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale di quell\u0027imposta  sui  redditi,  come\nmaggiorazione IRES, gravante su operatori del settore energetico  con\ncarattere permanente: in quella circostanza  era  stato  riconosciuto\nche la congiuntura economica (caratterizzata da un eccezionale rialzo\ndei  prezzi  dei   prodotti   energetici   verificatasi   nel   2008,\ninsostenibile per gli utenti e idonea a  incrementare  sensibilmente,\nal contempo, i  margini  di  profitto  degli  operatori  dei  settori\ninteressati) poteva costituire «elemento  idoneo  a  giustificare  un\nprelievo differenziato  che  colpisce  gli  eventuali  sovra-profitti\ncongiunturali». \n    Tuttavia,  «affinche\u0027  il  sacrificio  recato   a   principi   di\neguaglianza e di capacita\u0027 contributiva non sia sproporzionato  e  la\ndifferenziazione   dell\u0027imposta    non    degradi    in    arbitraria\ndiscriminazione, la sua struttura deve coerentemente raccordarsi  con\nla relativa ratio giustificatrice». \n    In quella circostanza la Corte aveva rilevato che la  c.d.  Robin\nHood tax da una parte  mancava  di  una  delimitazione  temporale  e,\ndall\u0027altra, non colpiva i  soli  extraprofitti  ma  l\u0027intero  reddito\nd\u0027impresa, mancando del tutto la predisposizione di un meccanismo che\nconsentisse  «di  tassare  separatamente  e  piu\u0027  severamente   solo\nl\u0027eventuale parte  di  reddito  suppletivo  connessa  alla  posizione\nprivilegiata dell\u0027attivita\u0027 esercitata dal contribuente al  permanere\ndi  una  data  congiuntura»,  con  conseguente  illegittimita\u0027  della\nstessa. \n    Le medesime  caratteristiche  avrebbe  adesso  il  contributo  di\nsolidarieta\u0027 introdotto con l\u0027art. 1,  commi  115  e  seguenti  della\nlegge n. 197/2022. \n    In tesi, il contrasto con gli evocati parametri costituzionali si\navrebbe sotto distinti profili: \n        il  legislatore  ha  assoggettato  all\u0027imposta  soggetti  del\nsettore energetico che subiscono le politiche di  prezzo  operate  «a\nmonte»  della  filiera  industriale,  senza  essere   in   grado   di\ndeterminarle; \n        ha assoggettato ad imposta gli utili eccedenti il 10%  e  non\nil 20%, ossia utili che in parte  non  sarebbero  espressione  di  un\n«extraprofitto»; \n        ha previsto, ai sensi del  comma  118  l\u0027indeducibilita\u0027  del\ncontributo di solidarieta\u0027 dalle imposte sui redditi  e  dell\u0027imposta\nregionale sulle attivita\u0027  produttive,  in  asserita  violazione  del\nprincipio secondo il quale - una volta che il legislatore  nella  sua\ndiscrezionalita\u0027 abbia identificato il presupposto nel  possesso  del\n«reddito complessivo netto» - non puo\u0027, senza rompere un  vincolo  di\ncoerenza,  rendere  indeducibile  un  costo  fiscale  chiaramente   e\ninteramente inerente\" (Corte costituzionale n. 262/2020): \n        ha imposto un doppio  prelievo  straordinario  rispetto  alla\nmedesima ricchezza prodotta nel 2022. \n    4.2.3. Sulla violazione degli articoli 3 e 53 della  Costituzione\nsotto altro profilo.  Sull\u0027indeducibilita\u0027  del  contributo  previsto\ndall\u0027art. 37del decreto-legge n. 21/2022 dalla  base  imponibile  del\ncontributo di solidarieta\u0027 previsto dalla  legge  di  bilancio  2023.\nSussisterebbe,  inoltre  una  doppia   imposizione   della   medesima\nricchezza. \n    Infatti, il comma 116 dell\u0027art. 1 della legge  di  Bilancio  2023\nprevede che il contributo di solidarieta\u0027 grava «sull\u0027ammontare della\nquota del reddito complessivo determinato ai  fini  dell\u0027imposta  sul\nreddito delle societa\u0027 relativo al periodo di imposta  antecedente  a\nquello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il  10  per\ncento  la  media  dei  redditi  complessivi  determinati   ai   sensi\ndell\u0027imposta  sul  reddito  delle  societa\u0027  conseguiti  nei  quattro\nperiodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022». \n    L\u0027art. 37, comma 7 del decreto-legge n. 21/2022  prevede  che  il\nprevigente contributo «non e\u0027 deducibile ai fini  delle  imposte  sui\nredditi e dell\u0027imposta regionale sulle attivita\u0027 produttive». \n    Pertanto, il contributo per l\u0027anno 2022 sarebbe ricompreso  nella\nbase imponibile del nuovo contributo di solidarieta\u0027. \n    Tanto comporterebbe la violazione: \n        dell\u0027art.  53  della  Costituzione  -  con   riferimento   al\nprincipio di capacita\u0027 contributiva - nella parte  in  cui  viene  ad\nessere assoggettato al contributo di solidarieta\u0027  un  incremento  di\nreddito lordo, in quanto inclusivo di taluni costi pur  pacificamente\nsostenuti dal contribuente  nell\u0027esercizio  della  propria  attivita\u0027\nimponibile; \n        dell\u0027art. 3 della Costituzione  (congiuntamente  all\u0027art.  53\ndella Costituzione) - relativamente al principio di uguaglianza e  di\nragionevolezza - per  essere  tale  previsione  normativa  incoerente\nrispetto alla struttura stessa del presupposto del  nuovo  contributo\ndi  solidarieta\u0027,  rinvenibile  nell\u0027assoggettamento  ad  imposizione\ndell\u0027incremento di reddito ai fini dell\u0027IRES. \n    8.  L\u0027Agenzia  delle  entrate  si  e\u0027  costituita   in   giudizio\neccependo, con memoria, quanto segue. \n    8.1.   Sussisterebbe,   innanzitutto,   difetto    assoluto    di\ngiurisdizione (cosi\u0027 come l\u0027Agenzia aveva eccepito anche a  proposito\ndell\u0027impugnazione degli atti relativi al contributo  di  solidarieta\u0027\ndi pertinenza dell\u0027anno d\u0027imposta 2022, istituito con l\u0027art.  37  del\ndecreto-legge n. 21/2022), in quanto il ricorso  verterebbe  su  atti\ndell\u0027Agenzia delle entrate «meramente interni quali le circolari o di\nsolo dettaglio per la mera esecuzione di norme tributarie (o di norme\nistitutive  di   prestazioni   patrimoniali   affidate   all\u0027esazione\ndell\u0027ente) come l\u0027attribuzione del codice tributo o  del  modello  di\ndichiarazione dei redditi, pacificamente ritenuti  non  giustiziabili\n(Cass. Sez. Un. sentenza 2 novembre 2007, n. 23031, anche  C.d.S.  27\naprile 2022, n. 3273)\"; sicche\u0027 la controversia avrebbe, in  realta\u0027,\ncontenuto e fine di mero accertamento, tendendo,  in  definitiva,  ad\nottenere una «tutela anticipatoria» rispetto al rapporto  controverso\nche dovra\u0027 instaurarsi, e che dovrebbe avere  gli  atti  applicativi,\nrientranti  nella  giurisdizione  del  giudice  tributario:  e   cio\u0027\nmediante la caducazione (previo giudizio di incostituzionalita\u0027 o  di\nincompatibilita\u0027 con il diritto  dell\u0027Unione  europea)  della  stessa\nnorma di rango primario istitutiva del tributo. \n    8.2. In subordine, il  giudice  amministrativo  sarebbe  comunque\nsfornito di giurisdizione, sussistendo la giurisdizione  del  giudice\ntributario. \n    Non  si  ravviserebbero,   infatti,   posizioni   di   interesse,\nlegittimo, ma  le  posizioni  giuridiche  soggettive  in  discussione\navrebbero  la  consistenza   di   diritti   soggettivi   direttamente\ngarantititi dagli articoli 3, 23, 41, 53 della Costituzione. \n    8.3. In ulteriore subordine, dovrebbe essere ravvisata,  in  capo\nalle societa\u0027, la carenza di interesse a ricorrere. \n    Cio\u0027 sia quanto alla  impugnata  circolare  interpretativa,  come\naffermato anche dalla sentenza n. 3273  del  2022  del  Consiglio  di\nStato  (oltre  che  nelle  numerose  decisioni  di  questo  Tribunale\namministrativo regionale che avevano pronunziato il difetto  assoluto\ndi giurisdizione nei confronti degli atti interpretativi dell\u0027art. 37\ndel decreto-legge 21/2022: cio\u0027, in quanto un eventuale  accoglimento\ndel ricorso non  arrecherebbe  -  alla  luce  del  principio  sancito\ndall\u0027art. 100 c.p.c., applicabile  nel  processo  amministrativo  per\neffetto del generale richiamo operato dall\u0027art. 39 del c.p.a. - alcun\neffettivo e concreto vantaggio alla parte ricorrente. \n    9. Nel merito, l\u0027Agenzia delle entrate affida le proprie  difese,\nprincipalmente, agli argomenti di seguito compendiati. \n    9.1.  Non  vi  sarebbe,  innanzitutto,  la  ex  adverso   dedotta\nincompatibilita\u0027 con il regolamento UE n. 1854/2022, atteso che  esso\ndispone che «Gli Stati membri provvedono a che  le  misure  nazionali\nequivalenti  adottate  condividano  obiettivi  simili  a  quelli  del\ncontributo di solidarieta\u0027 temporaneo di cui al presente regolamento,\nsiano soggette a norme analoghe e  generino  proventi  comparabili  o\nsuperiori ai proventi stimati del contributo di solidarieta\u0027»: questa\ntestuale  opzione,  lasciata  agli   Stati   membri,   tra   puntuale\napplicazione delle misure regolamentari o  -  invece  -  adozione  di\n«misure equivalenti» consentirebbe «anche l\u0027allargamento  del  novero\ndei soggetti passivi del \"contributo\" in questione». \n    9.2. - Quanto, invece, alla asserita indeducibilita\u0027 dal  reddito\nimponibile dell\u0027anno di competenza del contributo oggetto degli  atti\ngravati, l\u0027Agenzia delle entrate sostiene che  le  censure  proposte,\nsotto vari aspetti, in relazione a  tale  profilo,  mancherebbero  di\nconfrontarsi con la possibilita\u0027 di dare applicazione, nel coordinare\ni due «contributi», all\u0027art. 99 del TUIR, il quale, al comma 1,  pone\nin via generale il principio per cui «Le imposte sui redditi e quelle\nper le quali e\u0027 prevista la  rivalsa,  anche  facoltativa,  non  sono\nammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell\u0027esercizio\nin cui avviene il pagamento». \n    Peraltro, quanto alle denunziate illegittimita\u0027 costituzionale ed\nincompatibilita\u0027 comunitaria del comma 118 dell\u0027art. 1 della legge n.\n197 del 2022, nella parte in cui viene prevista l\u0027indeducibilita\u0027, ai\nfini  delle  imposte  dirette  e  dell\u0027IRAP,   del   «contributo   di\nsolidarieta\u0027», l\u0027Agenzia oppone che lo stesso regolamento comunitario\ndi riferimento, al «Considerando 55», prevede che «Gli  Stati  membri\ndovrebbero adottare le  misure  necessarie  per  garantire  la  piena\napplicazione del  contributo  di  solidarieta\u0027  di  cui  al  presente\nregolamento  e  dovrebbero  ...  prevedere  la  deducibilita\u0027  o  non\ndeducibilita\u0027 del contributo di solidarieta\u0027 ...». \n    9.3. - L\u0027Avvocatura erariale critica, inoltre, la tesi per cui il\n«contributo di  solidarieta\u0027»  del  2023  graverebbe  «genericamente»\nsugli utili dell\u0027anno 2022. \n    La  base  imponibile  sarebbe  invece  piu\u0027  ristretta,   siccome\ncostituita dalla variazione in aumento di detti utili  rispetto  agli\nutili medi rilevati nei quattro  esercizi  precedenti,  ove  peraltro\ntale variazione sia superiore al 10%. \n    Insomma, secondo l\u0027Agenzia, «essendo gli incentivi verosimilmente\ngoduti anche negli  anni  antecedenti  a  quello  di  pertinenza  del\n\"contributo\",  la  variazione  sottoposta  a  prelievo   non   potra\u0027\nricomprendere anche questi ultimi, ma finira\u0027 per  gravare  su  utili\ndiversi ed eccedenti rispetto agli  incentivi  stessi,  coerentemente\ncon la finalita\u0027 perseguita dal legislatore nazionale.» \n    10. - La societa\u0027 ricorrente, con le  memorie  conclusionali,  ha\nribattuto alle eccezioni formulate dall\u0027Avvocatura dello Stato. \n    10.1. - Essa ha evidenziato, innanzitutto, che, a  seguito  della\nriforma in appello delle sentenze di questo Tribunale  amministrativo\nregionale che avevano dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione\nsulla  circolare  e   sugli   ulteriori   atti   applicativi   emessi\ndall\u0027Agenzia  delle  entrate   in   attuazione   dell\u0027art.   37   del\ndecreto-legge 21/2022 (c.d. contributo di solidarieta\u0027 del 2022),  le\ndecisioni  del  Consiglio  di  Stato  che   avevano   dichiarato   la\nsussistenza della  giurisdizione  del  giudice  amministrativo  erano\nstate impugnate dalla stessa Agenzia davanti alle Sezioni unite della\nCorte di cassazione mediante regolamento di giurisdizione; e  che  la\nSuprema  Corte,  con  la  sentenza  n.  29035/2023,  ha  statuito  la\nsussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo. \n    La vicenda, sul punto, sarebbe sovrapponibile a quella  che  vede\nl\u0027impugnazione davanti a questo  Tribunale  amministrativo  regionale\ndegli atti dell\u0027Agenzia delle entrate relativi al c.d. contributo  di\nsolidarieta\u0027 2023. \n    E, pertanto, andrebbero anche qui applicate le affermazioni della\nS.C., per cui quella in  esame  sarebbe  «un\u0027azione  di  annullamento\nesercitabile    \"in    prevenzione\"    ed    alternativamente    alla\ndisapplicazione da parte del giudice tributario, secondo  uno  schema\nche risulta ben chiaro in tali disposizioni legislative processuali»,\nossia l\u0027art. 7, commi 1 e 4,  c.p.a.,  nonche\u0027  l\u0027art.  7,  comma  5,\ndecreto legislativo n. 546/1992,  per  cui  «Le  corti  di  giustizia\ntributaria di primo e secondo  grado,  se  ritengono  illegittimo  un\nregolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non\nlo applicano, in relazione all\u0027oggetto  dedotto  in  giudizio,  salva\nl\u0027eventuale impugnazione nella diversa sede competente». \n    10.2 - Nel merito, la parte ricorrente ha obiettato quanto segue. \n    10.2.1. - Innanzitutto, il piu\u0027 volte citato regolamento  UE  non\nlascerebbe  residuare,  per  gli  Stati   membri,   uno   spazio   di\noperativita\u0027 tanto vasto quanto la difesa erariale vorrebbe ritenere,\nin quanto esso,  all\u0027art.  14,  dispone  che  «2.  Gli  Stati  membri\nprovvedono a che le misure nazionali equivalenti adottate condividano\nobiettivi simili a quelli del contributo di  solidarieta\u0027  temporaneo\ndi cui al presente regolamento, siano soggette  a  norme  analoghe  e\ngenerino proventi comparabili o superiori  ai  proventi  stimati  del\ncontributo  di  solidarieta\u0027»;  mentre  al  considerando  n.  63,   i\npresupposti per ritenere una «misura  equivalente»  sono  individuati\ncome segue: «Gli Stati membri dovrebbero applicare il  contributo  di\nsolidarieta\u0027  stabilito  dal  presente  regolamento  nei   rispettivi\nterritori,  a  meno  che  non  abbiano  adottato   misure   nazionali\nequivalenti.  L\u0027obiettivo  della  misura  nazionale  dovrebbe  essere\nconsiderato  simile  all\u0027obiettivo   generale   del   contributo   di\nsolidarieta\u0027 istituito dal presente regolamento quando  consiste  nel\ncontribuire all\u0027accessibilita\u0027  economica  dell\u0027energia.  Una  misura\nnazionale dovrebbe considerarsi soggetta a norme  analoghe  a  quelle\nche si applicano  al  contributo  di  solidarieta\u0027  qualora  riguardi\nattivita\u0027 nei settori del petrolio greggio,  del  gas  naturale,  del\ncarbone e della raffinazione, definisca una base, preveda un tasso  e\ngarantisca che i proventi della  misura  nazionale  siano  usati  per\nfinalita\u0027 che sono simili a quelle del contributo di solidarieta\u0027». \n    Pertanto, secondo le ricorrenti, una misura nazionale per  essere\nequivalente dovrebbe avere obiettivi simili a quelli  del  contributo\neuropeo (supportare i  consumatori  nell\u0027accesso  all\u0027energia  in  un\ncontesto di aumento dei prezzi);  gravare  sulle  medesime  attivita\u0027\noggetto del contributo  europeo;  essere  destinata  a  finanziare  i\nmedesimi obiettivi previsti dal contributo europeo. \n    10.2.2. - In punto di deducibilita\u0027 del contributo,  sarebbe  poi\ninconferente il richiamo della difesa erariale all\u0027art. 99 del  TUIR,\nin quanto l\u0027art.  37  del  decreto-legge  n.  21/2022,  al  comma  7,\nprevedere che il contributo ivi previsto «non e\u0027 deducibile  ai  fini\ndelle imposte sui redditi e dell\u0027imposta  regionale  sulle  attivita\u0027\nproduttive». \n    Esso, tuttavia, costituirebbe «un costo fiscale inerente  di  cui\nnon si puo\u0027 precludere, senza compromettere la coerenza  del  disegno\nimpositivo, la deducibilita\u0027», cosi\u0027 come affermato, a  proposito  di\naltro tributo straordinario, da Corte costituzionale n. 262/2020, che\nha dichiarato  l\u0027illegittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027indeducibilita\u0027\ndell\u0027IMU dall\u0027IRES. \n    10.2.3. -  Per  il  resto,   la   ricorrente   ha   ribadito   le\nargomentazioni poste a base dei motivi di ricorso. \n    10.2.4. - La ricorrente ha quindi concluso chiedendo  che  questo\nTribunale amministrativo regionale voglia disporre - la  sospensione,\nin sede  cautelare,  dei  provvedimenti  impugnati,  con  conseguente\nsospensione dell\u0027obbligo di pagamento, in capo alla  ricorrente,  del\ncontributo di solidarieta\u0027;  -  l\u0027accoglimento  del  ricorso,  previa\neventuale rimessione della questione di  legittimita\u0027  costituzionale\ndavanti alla Corte costituzionale in relazione all\u0027art. 1 commi  115,\n116, 118 e 120 della legge di Bilancio 2023 per le  ragioni  indicate\nin narrativa, e, per l\u0027effetto, l\u0027annullamento degli atti impugnati.\"\nIl ricorso e\u0027 stato posto in decisione alla pubblica udienza  del  21\nnovembre 2023. \n    11. - Il Collegio, ritenendola  rilevante  e  non  manifestamente\ninfondata,   intende   sollevare   la   questione   di   legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 1, commi 115, 116 e 118, della legge n.  197\ndel  2022,  con  riferimento  agli  articoli  3,  53  e   117   della\nCostituzione, nei  sensi  che  si  chiariranno  nel  prosieguo  della\npresente motivazione. Alla disamina della rilevanza  della  questione\ndeve necessariamente essere premesso quanto segue. \n    11.1. - Il giudizio in esame involge - e di cio\u0027 il  Collegio  e\u0027\nconsapevole - sia potenziali questioni di legittimita\u0027 costituzionale\n(che  per  larga  parte  costituiscono,  esse   stesse,   motivi   di\nimpugnazione degli atti oggetto di ricorso), sia potenziali questioni\ndi compatibilita\u0027 comunitaria delle norme  interessate,  in  astratto\nidonee a fondare un rinvio  pregiudiziale  alla  Corte  di  giustizia\ndell\u0027Unione europea ai sensi dell\u0027art. 267 del Trattato. \n    Tali questioni nel presente giudizio concorrono piu\u0027 volte tra di\nloro,  come  fatto  palese  dai  motivi  di  ricorso  svolti  in  via\nprincipale (volti, per vero, a sollecitare la  disapplicazione  delle\nnorme interne ritenute contrastanti con il diritto dell\u0027Unione, sia a\nevidenziarne la pretesa illegittimita\u0027 per mancata disapplicazione da\nparte dell\u0027Agenzia delle entrate) che in via subordinata. \n    Questo  Tribunale  amministrativo  regionale  ritiene  di  dovere\ninnanzitutto sollevare le ritenute  questioni  di  costituzionalita\u0027,\ndando  cosi\u0027  precedenza  al   sindacato   accentrato   della   Corte\ncostituzionale. \n    Cio\u0027, innanzitutto, sulla scorta  dell\u0027osservazione  per  cui  un\neventuale rinvio della medesima questione  alla  Corte  di  giustizia\ndell\u0027UE sarebbe inutile,  qualora  la  Corte  costituzionale  dovesse\naccogliere la questione di costituzionalita\u0027 delle norme censurate. \n    In quest\u0027ultima ipotesi, inoltre, la caducazione erga omnes delle\nnorme (eventualmente) ritenute incostituzionali avrebbe  portata  ben\npiu\u0027  incisiva  della  disapplicazione   singolare   invocata   dalla\nricorrente nei motivi di ricorso svolti in via principale,  di  guisa\nche la prima costituisce dovere primario del tribunale rispetto  alla\nseconda. \n    11.2. - La giurisprudenza costituzionale piu\u0027 recente in  materia\nc.d. doppia pregiudizialita\u0027 conforta tale decisione del Collegio. \n    Infatti, proprio  in  una  pronunzia  (sentenza  n.  269  del  14\ndicembre  2017)  che  derivava  da  un  giudizio  a  quo  in  materia\ntributaria  (in  quella  circostanza  erano  state  sollevate   dalla\nCommissione  tributaria  provinciale  di   Roma   le   questioni   di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 10,  commi  7-ter  e  7-quater,\ndella legge 10 ottobre 1990,  n.  287,  Norme  per  la  tutela  della\nconcorrenza e del mercato, proprio in riferimento agli articoli  3  e\n53,  primo  e   secondo   comma,   della   Costituzione)   la   Corte\ncostituzionale ha premesso che «puo\u0027 darsi il caso che la  violazione\ndi un diritto della persona infranga, ad un tempo,  sia  le  garanzie\npresidiate dalla Costituzione italiana, sia quelle  codificate  dalla\nCarta  dei  diritti  dell\u0027Unione,  come  e\u0027  accaduto  da  ultimo  in\nriferimento al principio di legalita\u0027 dei reati e delle  pene  (Corte\ndi giustizia dell\u0027Unione europea, grande sezione, sentenza 5 dicembre\n2017, nella causa C- 42/17, M.A.S, M.B.)». \n    In  quella  circostanza,  la  Corte  costituzionale   ha   dunque\nosservato che «le violazioni dei diritti della persona  postulano  la\nnecessita\u0027 di un intervento erga omnes  di  questa  Corte,  anche  in\nvirtu\u0027  del  principio  che  situa   il   sindacato   accentrato   di\ncostituzionalita\u0027  delle   leggi   a   fondamento   dell\u0027architettura\ncostituzionale (art. 134 della Costituzione).  La  Corte  giudichera\u0027\nalla luce dei parametri interni ed eventualmente  di  quelli  europei\n(ex articoli 11 e 117 della Costituzione), secondo l\u0027ordine di  volta\nin volta appropriato, anche al  fine  di  assicurare  che  i  diritti\ngarantiti dalla  citata  Carta  dei  diritti  siano  interpretati  in\narmonia con le tradizioni costituzionali, pure richiamate dall\u0027art. 6\ndel Trattato sull\u0027Unione europea e dall\u0027art. 52, comma 4, della CDFUE\ncome fonti rilevanti in tale ambito.» \n    Peraltro, come pure osservato dal giudice delle leggi, «la stessa\nCorte  di  giustizia  ha  a  sua  volta  affermato  che  il   diritto\ndell\u0027Unione «non osta»  al  carattere  prioritario  del  giudizio  di\ncostituzionalita\u0027 di competenza delle Corti costituzionali nazionali,\npurche\u0027 i giudici ordinari restino liberi di sottoporre alla Corte di\ngiustizia, «in qualunque fase del procedimento ritengano  appropriata\ne finanche al  termine  del  procedimento  incidentale  di  controllo\ngenerale  delle  leggi,  qualsiasi  questione  pregiudiziale  a  loro\ngiudizio necessaria»; di «adottare qualsiasi  misura  necessaria  per\ngarantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti\ndall\u0027ordinamento giuridico dell\u0027Unione»; di disapplicare, al  termine\ndel  giudizio  incidentale   di   legittimita\u0027   costituzionale,   la\ndisposizione legislativa nazionale in questione che abbia superato il\nvaglio di costituzionalita\u0027, ove, per  altri  profili,  la  ritengano\ncontraria al diritto dell\u0027Unione (tra le altre,  Corte  di  giustizia\ndell\u0027Unione europea, quinta  sezione,  sentenza  11  settembre  2014,\nnella  causa  C-112/13  A  contro  B  e  altri;  Corte  di  giustizia\ndell\u0027Unione europea, grande sezione, sentenza 22 giugno  2010,  nelle\ncause C-188/10, Melki e C-189/10, Abdeli).» \n    E, pertanto, «In linea  con  questi  orientamenti,  questa  Corte\nritiene che, laddove una legge sia oggetto di dubbi di illegittimita\u0027\ntanto in riferimento ai diritti protetti dalla Costituzione italiana,\nquanto in relazione  a  quelli  garantiti  dalla  Carta  dei  diritti\nfondamentali dell\u0027Unione europea in ambito di rilevanza  comunitaria,\ndebba essere sollevata la questione di  legittimita\u0027  costituzionale,\nfatto salvo il ricorso, al rinvio pregiudiziale per le  questioni  di\ninterpretazione o di invalidita\u0027 del diritto  dell\u0027Unione,  ai  sensi\ndell\u0027art. 267 del TFUE.» \n    11.3. - Ne segue, in definitiva, che la rilevanza delle questioni\ndi legittimita\u0027 costituzionale che qui il Collegio intende  sollevare\nnon  e\u0027  inficiata  dalla  concorrente  presenza  di   questioni   di\ncompatibilita\u0027 comunitaria, in astratto  da  sollevare  davanti  alla\nCorte di Giustizia dell\u0027UE. \n    E non lo e\u0027 neppure dalla richiesta disapplicazione  delle  norme\ninterne invocata dalla ricorrente. \n    Con la precisazione, che deriva direttamente dalla lettura  della\nsu ampiamente richiamata sentenza n. 269/2017, per cui la  preventiva\nquestione  di  legittimita\u0027  costituzionale   non   deve   riguardare\nunicamente le norme che, al contempo, possano essere sospettate anche\ndi  incompatibilita\u0027  con  il  diritto  dell\u0027Unione;   bensi\u0027,   come\nchiaramente indica la centrale affermazione della Corte per  cui  «le\nviolazioni dei diritti della persona postulano la  necessita\u0027  di  un\nintervento erga omnes di questa Corte, anche in virtu\u0027 del  principio\nche situa il sindacato accentrato di costituzionalita\u0027 delle leggi  a\nfondamento   dell\u0027architettura   costituzionale   (art.   134   della\nCostituzione). La Corte giudichera\u0027 alla luce dei  parametri  interni\ned eventualmente di quelli  europei  (ex  articoli  11  e  117  della\nCostituzione), secondo l\u0027ordine di volta in volta appropriato», anche\neventuali profili di  illegittimita\u0027  costituzionale  non  implicanti\nquestioni di compatibilita\u0027 comunitaria delle norme interessate. \n    12. - Tanto premesso sul potere-dovere  di  questo  tribunale  di\nsollevare  questioni  di  legittimita\u0027  costituzionale  nel  presente\ngiudizio, e\u0027 adesso possibile scrutinare  i  requisiti  di  rilevanza\ndelle questioni che il Collegio intende sollevare. \n    12.1 - E\u0027 innanzitutto fin troppo ovvio che, senza l\u0027introduzione\nnell\u0027ordinamento, ad opera dell\u0027art. 1, commi 115, 116 e  118,  della\nlegge n. 197 del 2022, del contributo di solidarieta\u0027  in  questione,\nle societa\u0027 ricorrenti non risulterebbero incise dal relativo obbligo\ntributario, e,  soprattutto,  l\u0027Agenzia  delle  entrate  non  avrebbe\ndovuto ne\u0027 potuto emanare la  circolare  e  gli  altri  atti  oggetto\ndell\u0027impugnazione di parte ricorrente davanti a questo TAR. \n    In  particolare,  la  parte  ricorrente,  attraverso  i  vizi  di\nlegittimita\u0027 che ha ritenuto di  appuntare  sugli  atti  dell\u0027Agenzia\ndelle  entrate  oggetto  di  impugnazione,  censura   sia   la   base\nimponibile, che  l\u0027estensione  dei  soggetti  passivi,  che,  ancora,\nl\u0027indeducibilita\u0027   dall\u0027Ires   del   contributo   straordinario   in\nquestione. \n    In  altri  termini,  cio\u0027  che  l\u0027impugnazione  si   propone   di\nraggiungere -mediante il richiesto annullamento di circolare ed  atti\nsuccessivi - e\u0027 l\u0027espunzione dall\u0027ordinamento nazionale della  stessa\nnorma che fonda i  presupposti  imprescindibili  dell\u0027imposizione  in\nquestione. \n    Va al riguardo osservato che le sentenze n. 188, n. 224 del  2020\ne n. 46  del  2021  della  Corte  costituzionale  affermano  che  non\nsussiste il difetto di incidentalita\u0027 quando la questione investe una\ndisposizione avente forza di legge che il rimettente  deve  applicare\ncome passaggio obbligato ai fini della risoluzione della controversia\noggetto del processo principale. \n    Tale requisito, sempre secondo la giurisprudenza  costituzionale,\nviene  ravvisato  nei  casi  in  cui  «le  doglianze   mosse   contro\nprovvedimenti o norme secondarie  non  potrebbero  altrimenti  essere\naccolte che a seguito dell\u0027eventuale accoglimento della questione  di\nlegittimita\u0027 proposta nei confronti della disposizione  di  legge  da\nquei provvedimenti applicata (sentenze n. 151 del 2009, punto 4.4; n.\n303 del 2007, punto 6.1; n. 4 del 2000, punto 2.2, del Considerato in\ndiritto)» (sentenza n. 16 del 2017). \n    Tanto accade, come detto, nel caso di specie. \n    12.2. - E\u0027 allora indispensabile scrutinare, in  questa  sede  di\nesame  della  rilevanza  delle  questioni  di  costituzionalita\u0027,  la\npossibilita\u0027  che  -  allo  stato  degli  atti  e   salve   eventuali\nsopravvenienze future - il giudizio  in  questione  pervenga  ad  una\npronunzia di merito, sia essa di accoglimento o di rigetto. \n    Infatti,   la   rilevanza   della   questione   di   legittimita\u0027\ncostituzionale «deve ritenersi sussistente quando la norma della  cui\nlegittimita\u0027 costituzionale il giudice dubiti debba essere  applicata\nnel giudizio a quo per decidere il merito della  controversia  o  una\nquestione processuale o pregiudiziale,  oppure  quando  la  decisione\ndella  Corte   costituzionale   comunque   influisca   sul   percorso\nargomentativo  che  il  rimettente  deve  seguire  per   rendere   la\ndecisione». \n    E\u0027  in  altri   termini   indispensabile   valutare   l\u0027eventuale\nfondatezza di questioni preliminari o pregiudiziali, prime fra  tutte\nquelle relative alla giurisdizione. \n    Cio\u0027 in quanto «Ai fini dell\u0027ammissibilita\u0027 di una  questione  di\ncostituzionalita\u0027, sollevata nel corso  di  un  giudizio  dinanzi  ad\nun\u0027autorita\u0027 giurisdizionale, e\u0027 necessario, fra  l\u0027altro,  che  essa\ninvesta una disposizione avente forza di  legge  di  cui  il  giudice\nrimettente sia tenuto a fare applicazione, quale passaggio  obbligato\nai fini della risoluzione della  controversia  oggetto  del  processo\nprincipale. Nel  caso  di  specie,  non  e\u0027  dubbio  che  l\u0027eventuale\naccoglimento  delle  questioni  prospettate  (...)   produrrebbe   un\nconcreto effetto nel  giudizio  a  quo,  satisfattivo  della  pretesa\ndedotta dalle parti private, poiche\u0027  dovrebbero  essere  accolte  le\ndoglianze mosse contro le norme secondarie  censurate  (nello  stesso\nsenso, sul principio,  sentenze  nn.  303  e  50  del  2007)»  (Corte\ncostituzionale n. 151 del 2009). \n    E la stessa giurisprudenza costituzionale non pone in dubbio  che\nil giudizio sulla rilevanza della questione passi necessariamente per\nla valutazione della sussistenza della giurisdizione  del  giudice  a\nquo; la Corte, infatti, non ha esitato (ad esempio, ordinanze n.  458\ndel 1992 e n. 60 del 1994) a dichiarare la manifesta inammissibilita\u0027\ndella questione di costituzionalita\u0027 in casi in cui  essa  era  stata\nsollevata dal giudice non fornito di giurisdizione. \n    12.3. - Il presente giudizio viene ascritto  dalla  stessa  parte\nricorrente alla giurisdizione generale di  legittimita\u0027  del  giudice\namministrativo, davanti al quale le  societa\u0027  ricorrenti  propongono\ndomanda di annullamento della Circolare n. 4/E del 23  febbraio  2023\nemessa dall\u0027Agenzia delle entrate e l\u0027atto del direttore dell\u0027Agenzia\ndelle  entrate  n.  55523/2023   del   28   febbraio   2023   recante\n\"Approvazione del modello di dichiarazione \"Redditi  2023-SC\",  nella\nparte in cui gia\u0027 prevede l\u0027indicazione in  dichiarazione  di  alcuni\nelementi del contributo di solidarieta\u0027 previsto dall\u0027art.  1,  commi\n115-119, della legge 29 dicembre 2022,  n.  197  (legge  di  bilancio\n2023). \n    12.3.1. - Anche in questa circostanza, cosi\u0027  come  era  accaduto\nnella  vicenda  giudiziaria  che  -  sin  qui  -  ha  interessato  il\ncontributo di solidarieta\u0027 di cui all\u0027articolo 37  del  decreto-legge\n21/2022, le parti non pongono in  dubbio  la  natura  tributaria  del\ncontributo di solidarieta\u0027 di cui all\u0027art. 1, commi 115, 116  e  118,\ndella legge n. 197 del 2022. \n    Per tale ragione, il confronto dialettico  tra  le  parti  si  e\u0027\nsviluppato (ancora una volta, cosi\u0027 come era accaduto in relazione al\ncontributo del  2022),  oltre  che  in  ordine  all\u0027eccepito  difetto\nassoluto di giurisdizione, anche in relazione all\u0027attribuzione  della\ngiurisdizione al giudice amministrativo oppure al giudice tributario. \n    Peraltro, la natura di imposta sui redditi del contributo di  cui\nall\u0027art. 1, commi 115, 116 e 118, della legge  n.  197  del  2022  e\u0027\nstata espressamente messa in dubbio proprio dalla  circolare  n.  4/E\ndel 23 febbraio 2023. \n    A pag. 4 della circolare, infatti, e\u0027 dato  di  leggere  che  «Il\nConsiglio dell\u0027Unione europea, al riguardo, con il citato regolamento\n(UE) n. 2022/1854 del 6 ottobre 2022, ha previsto  al  Capo  III  una\n\"Misura riguardante i settori del petrolio greggio, del gas naturale,\ndel carbone e della raffinazione\", consistente, in particolare, nella\nprevisione a livello unionale, per gli anni  2022  e/o  2023,  di  un\ncontributo di solidarieta\u0027 temporaneo  obbligatorio  a  carico  delle\nimprese e delle stabili organizzazioni che operano  in  tali  settori\n(...). Si tratta di una misura ridistributiva, congiunta e coordinata\n- adottata dal Consiglio dell\u0027Unione europea ai sensi  dell\u0027art.  122\ndel Trattamento  di  funzionamento  dell\u0027Unione  europea  (...)  deve\nritenersi che il contributo straordinario sia una misura temporanea e\nstraordinaria per  l\u0027anno  2023  non  annoverabile  nell\u0027alveo  delle\nimposte sui redditi.» \n    E in calce, alla  nota  6,  la  circolare  medesima  testualmente\nafferma: «Si evidenzia, al  riguardo,  che  le  misure  adottate  dal\nConsiglio dell\u0027Unione europea ai sensi dell\u0027art. 122 del Trattato sul\nfunzionamento dell\u0027Unione europea rientrano  tra  quelle  di  cui  al\ntitolo VIII, Capo 1, del  TFUE,  riguardanti  la  politica  economica\ndell\u0027Unione europea, e non tra quelle di cui al titolo VII,  Capo  2,\nconcernenti le disposizioni fiscali.» \n    12.3.2. - Tali affermazioni della  circolare  gravata  potrebbero\nindurre a ritenere che il contributo in questione, oltre a non essere\nuna imposta sui redditi, non rivesta neppure natura tributaria. \n    Tuttavia, ai fini  del  riparto  di  giurisdizione,  il  Collegio\nritiene di  potere  concordare  con  la  parte  ricorrente  circa  la\nqualita\u0027 di imposta dello stesso. \n    Per quanto qui interessa, l\u0027art. art. 1, commi da 115 a119  della\nlegge n. 197 del 2022 prevede quanto segue: \n        «115. Al fine  di  contenere  gli  effetti  dell\u0027aumento  dei\nprezzi e delle tariffe del settore energetico  per  le  imprese  e  i\nconsumatori,  e\u0027  istituito  per  l\u0027anno  2023   un   contributo   di\nsolidarieta\u0027 temporaneo, determinato ai sensi del comma 116, a carico\ndei soggetti che  esercitano  nel  territorio  dello  Stato,  per  la\nsuccessiva vendita dei beni, l\u0027attivita\u0027  di  produzione  di  energia\nelettrica, dei soggetti che esercitano l\u0027attivita\u0027 di  produzione  di\ngas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti  rivenditori\ndi energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei  soggetti\nche esercitano l\u0027attivita\u0027 di produzione, distribuzione  e  commercio\ndi prodotti petroliferi.  Il  contributo  e\u0027  dovuto,  altresi\u0027,  dai\nsoggetti  che,  per  la  successiva  rivendita,  importano  a  titolo\ndefinitivo energia elettrica, gas naturale o gas  metano  o  prodotti\npetroliferi o che introducono nel territorio dello Stato  detti  beni\nprovenienti da altri Stati dell\u0027Unione europea. Il contributo non  e\u0027\ndovuto dai soggetti che  svolgono  l\u0027attivita\u0027  di  organizzazione  e\ngestione di piattaforme per lo scambio  dell\u0027energia  elettrica,  del\ngas, dei certificati  ambientali  e  dei  carburanti,  nonche\u0027  dalle\npiccole imprese e dalle microimprese che  esercitano  l\u0027attivita\u0027  di\ncommercio al dettaglio di carburante  per  autotrazione  identificata\ndal codice ATECO 47.30.00. Il contributo e\u0027 dovuto se  almeno  il  75\nper cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente  a  quello  in\ncorso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attivita\u0027 indicate nei  periodi\nprecedenti.» \n        «116. Il contributo di solidarieta\u0027 e\u0027 determinato applicando\nun\u0027aliquota pari al 50  per  cento  sull\u0027ammontare  della  quota  del\nreddito complessivo determinato  ai  fini  dell\u0027imposta  sul  reddito\ndelle societa\u0027 relativo al periodo di imposta antecedente a quello in\ncorso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10  per  cento  la\nmedia dei redditi complessivi determinati ai sensi  dell\u0027imposta  sul\nreddito delle societa\u0027 conseguiti  nei  quattro  periodi  di  imposta\nantecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui  la\nmedia dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a\nzero. L\u0027ammontare del contributo straordinario,  in  ogni  caso,  non\npuo\u0027 essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del\npatrimonio netto alla data di chiusura dell\u0027esercizio  antecedente  a\nquello in corso al 1° gennaio 2022.» \n        Questa  disposizione   e\u0027   stata   integrata   mediante   il\ndecreto-legge 18/10/2023, n. 145 «Misure urgenti in materia economica\ne fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del  lavoro  e\nper esigenze  indifferibili»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale\ndella Repubblica italiana 18 ottobre 2023, n.  244,  il  cui  art.  6\n(Modifiche all\u0027art. 4  del  decreto-legge  28  luglio  2023,  n.  98,\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127)\nprevede che «1. Ai soli fini della determinazione del  contributo  di\nsolidarieta\u0027 temporaneo, per il 2023, di cui ai commi da  115  a  119\ndell\u0027art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, non concorrono alla\ndeterminazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta\nantecedente a quello in corso al 1°  gennaio  2023  gli  utilizzi  di\nriserve del patrimonio netto accantonate in sospensione  d\u0027imposta  o\nvincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell\u0027art. 109,\ncomma 4, lettera b), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di\ncui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.\n917, nel testo previgente alle modifiche apportate dall\u0027art. 1, comma\n33, lettera q), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite  del\n30 per cento del  complesso  delle  medesime  riserve  risultanti  al\ntermine dell\u0027esercizio antecedente a quello in corso  al  1°  gennaio\n2022.» \n        «117. Il contributo di solidarieta\u0027  dovuto,  determinato  ai\nsensi del comma 116, e\u0027 versato entro  il  sesto  mese  successivo  a\nquello di chiusura dell\u0027esercizio antecedente a quello in corso al 1°\ngennaio 2023.  I  soggetti  che  in  base  a  disposizioni  di  legge\napprovano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura\ndell\u0027esercizio effettuano il versamento entro il  mese  successivo  a\nquello di approvazione del bilancio. I  soggetti  con  esercizio  non\ncoincidente con l\u0027anno solare possono effettuare  il  versamento  del\ncontributo  entro  il  30  giugno  2023.»  Peraltro,  il  termine  di\nversamento e\u0027 stato differito al 30 ottobre 2023 ad  opera  dell\u0027art.\n4, comma 1, decreto-legge 28 luglio  2023,  n.  98,  convertito,  con\nmodificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127. \n        «118. Il contributo di solidarieta\u0027 non e\u0027 deducibile ai fini\ndelle imposte sui redditi e dell\u0027imposta  regionale  sulle  attivita\u0027\nproduttive.» \n        «119. Ai  fini  dell\u0027accertamento,  delle  sanzioni  e  della\nriscossione del contributo di solidarieta\u0027, nonche\u0027 del  contenzioso,\nsi applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.» \n    12.3.3. - Come noto, secondo  la  giurisprudenza  costituzionale,\nuna   fattispecie   deve    ritenersi    «di    natura    tributaria,\nindipendentemente  dalla  qualificazione  offerta  dal   legislatore,\nladdove si riscontrino tre  indefettibili  requisiti:  la  disciplina\nlegale deve essere  diretta,  in  via  prevalente,  a  procurare  una\ndefinitiva decurtazione patrimoniale a carico del  soggetto  passivo;\nla decurtazione non  deve  integrare  una  modifica  di  un  rapporto\nsinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto economicamente\nrilevante e derivanti dalla  suddetta  decurtazione,  debbono  essere\ndestinate a  sovvenire  pubbliche  spese»  (ad  esempio,  fra  tante,\nsentenze n. 269 en. 236 del 2017, sentenza n. 89 del  2018,  sentenza\nn. 167 del 2018). \n    Anche la giurisprudenza della Corte di  cassazione  (Cass.  civ.,\nSez. un., 31 ottobre 2022 n. 32121) e\u0027 concorde nel ritenere che  una\nfattispecie deve ritenersi di  natura  tributaria,  indipendentemente\ndalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si  riscontrino\ni tre indefettibili requisiti su richiamati. \n    Inoltre, i caratteri identificativi generali del tributo  debbono\nessere  individuati  nei  seguenti  elementi   tipizzanti   (peraltro\ndichiaratamente   rinvenuti   dalla   Corte   di   cassazione   nella\ngiurisprudenza costituzionale): \n        «la matrice legislativa della prestazione imposta, in  quanto\nil tributo  nasce  direttamente  in  forza  della  legge,  risultando\nirrilevante l\u0027autonomia contrattuale (Corte costituzionale, n. 58 del\n2015)»; \n        «la doverosita\u0027 della prestazione (Corte  costituzionale,  n.\n141 del 2009, n. 64 del 2008, n. 334 del 2006, n. 73 del  2005),  che\ncomporta un\u0027ablazione delle somme con attribuzione delle stesse ad un\nente pubblico (Corte costituzionale, n. 37 del 1997, n. 11 e n. 2 del\n1995 e n. 26 del 1982)»; \n        «la circostanza  che  i  soggetti  tenuti  al  pagamento  del\ncontributo non possono sottrarsi a tale obbligo e la  legge  non  da\u0027\nalcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volonta\u0027 delle\nparti (Corte costituzionale, n. 238 del 2009, punto 7.2.3.2, nonche\u0027,\nin relazione al contributo al SSN, Cassazione civ., Sez. un., n.  123\ndel 2007, che ne ha affermato la natura tributaria)»; \n        «il nesso con la spesa pubblica, nel senso che la prestazione\ne\u0027 destinata allo scopo di  apprestare  i  mezzi  per  il  fabbisogno\nfinanziario dell\u0027ente impositore (Corte  costituzionale,  n.  37  del\n1997, n. 11 e n. 2 del 1995, n. 26 del 1982, nonche\u0027, tra  le  altre,\nCassazione civ., Sez. un., n. 21950 del 2015 e n. 13431 del 2014)». \n    Nel caso in esame la ricorrenza dei requisiti  appena  rassegnati\ne\u0027, a parere del Collegio, evidente, in quanto: \n        il prelievo e\u0027 disposto da una norma avente forza di legge; \n        non  e\u0027  dubitabile  la   definitivita\u0027   della   prestazione\npatrimoniale,  della  quale  non  e\u0027   prevista   alcuna   forma   di\nrestituzione o di ripetibilita\u0027,  neppure  parziale,  in  favore  dei\nsoggetti passivi; \n        non vi e\u0027 alcuna controprestazione in rapporto sinallagmatico\ncon i versamenti del contributo; \n        quest\u0027ultimo  -   almeno   nelle   intenzioni   dell\u0027impianto\nnormativo, e senza  che  cio\u0027  costituisca  giudizio  sulle  svariate\ncensure proposte dalle imprese ricorrenti sul punto - si  propone  di\ncolpire cio\u0027 che la norma primaria, al comma 115, ritiene  essere  un\nindice di capacita\u0027 contributiva, ossia le  attivita\u0027  delle  imprese\ndel settore energetico ivi contemplate, se almeno il 75 per cento dei\nricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a  quello  in  corso  al  1°\ngennaio 2023 derivi da tali attivita\u0027; \n        lo scopo del prelievo e\u0027, secondo il  comma  115,  quello  di\n«contenere gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e  delle  tariffe  del\nsettore energetico per le imprese e i consumatori». \n    In  conclusione,  si  deve  rilevare  la  natura  tributaria  del\ncontributo in questione, che puo\u0027  essere  qualificato  come  imposta\n(indiretta), in quanto l\u0027obbligazione non si correla a un  atto  o  a\nun\u0027attivita\u0027 pubblica, ma trova il proprio presupposto esclusivamente\nin fatti economici posti in essere dai soggetti passivi. \n    12.4. - Tanto premesso sulla natura tributaria del contributo  in\nquestione, ritiene tuttavia il Collegio di non  potere  aderire  alle\neccezioni di difetto assoluto di giurisdizione e - in subordine -  di\ncarenza della  giurisdizione  amministrativa  (in  favore  di  quella\ntributaria)  sollevate  dall\u0027Agenzia  delle  entrate   in   relazione\nall\u0027impugnazione della circolare e degli altri atti in epigrafe. \n    12.4.1. - Come ricordato dalla difesa della ricorrente,  nella  -\ncertamente analoga alla presente -  materia  dell\u0027impugnazione  della\ncircolare e degli altri atti emessi in attuazione  dell\u0027art.  37  del\ndecreto-legge 21/2022 (contributo di solidarieta\u0027 per  l\u0027anno  2022),\nquesto TAR,  con  numerose  sentenze,  aveva  dichiarato  il  difetto\nassoluto di giurisdizione in considerazione della assenza  di  natura\nregolamentare  (ma  anche  di  atto  amministrativo  generale)  della\ncircolare in quella circostanza impugnata, nonche\u0027 della  sua  natura\nmeramente ricognitiva - e cosi\u0027 anche di quella degli ulteriori  atti\nemessi «a valle» dall\u0027Agenzia delle entrate -  della  norma  primaria\nistitutiva del tributo. \n    12.4.2. - A seguito della declaratoria  di  difetto  assoluto  di\ngiurisdizione da parte di questo TAR, il Consiglio di Stato, in  sede\nd\u0027appello, ha annullato con  rinvio  le  pronunzie  di  primo  grado,\naffermando la sussistenza della giurisdizione amministrativa. \n    Il giudice d\u0027appello ha basato l\u0027annullamento delle  sentenze  di\nquesto  Tribunale   amministrativo   regionale   sulla   base   della\nconsiderazione per cui «... alla fonte normativa primaria sono  stati\nriservati gli  elementi  costitutivi  della  prestazione  impositiva,\nmentre a quella gerarchicamente subordinata sono stati demandati  gli\nulteriori  aspetti  di  dettaglio   della   stessa,   necessari   per\nl\u0027attuazione della norma impositiva. Sotto il profilo ora evidenziato\nquest\u0027ultima risulta dunque riferibile ad un  potere  amministrativo,\nattribuito alla competente  amministrazione  finanziaria.  Ne  deriva\nquale ulteriore conseguenza che gli  atti  riconducibili  alla  fonte\namministrativa istituita  dalla  norma  di  legge  partecipano  della\nrelativa natura e sono quindi a loro volta  qualificabili  come  atti\namministrativi. (...) non e\u0027 peraltro determinante stabilire  se  sul\npiano sostanziale il provvedimento del direttore  dell\u0027Agenzia  delle\nentrate ex art. 37, comma 5, del decreto-legge 21 marzo 2022, n.  21,\nabbia natura regolamentare o di atto amministrativo generale. In base\nal sopra citato art. 7, comma 1, cod.  proc.  amm.  la  giurisdizione\ngenerale di legittimita\u0027 del giudice amministrativo concerne  infatti\n\"provvedimenti\" e \"atti\"  delle  pubbliche  amministrazioni  comunque\nespressivi del  potere  pubblico,  quali  pacificamente  sono  sia  i\nregolamenti che gli atti amministrativi generali, nel cui  schema  la\nstessa  Agenzia  delle  entrate  riconosce  essere  inquadrabile   il\nprovvedimento di attuazione del contributo straordinario  oggetto  di\nimpugnazione. (...) Pacifica dunque la natura di atto  amministrativo\ndi  quest\u0027ultimo,  come  peraltro  anche  della  circolare  e   della\nrisoluzione impugnati, altrettanto incontestabile e\u0027 l\u0027assenza  nella\nfattispecie controversa di atti di imposizione tributaria che possano\nvalere a radicare  la  giurisdizione  degli  organi  del  contenzioso\ntributario (...)» (tra tante, si veda la  sentenza  n.  3219  del  29\nmarzo 2023). \n    12.4.3. - Va peraltro rilevato che, con sentenza n. 9188  del  24\nottobre 2023, lo stesso Consiglio di  Stato,  chiamato  a  scrutinare\nl\u0027appello contro la sentenza di questa sezione che  aveva  dichiarato\nil difetto assoluto di  giurisdizione  sull\u0027atto  dell\u0027Agenzia  delle\nentrate n. 132395 del 12 luglio 2017 (recante, ai sensi dell\u0027art.  4,\ncomma 6,  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con\nmodificazioni, con legge 21 giugno 2017, n. 96, le  «disposizioni  di\nattuazione» del regime  fiscale  per  le  locazioni  brevi  stabilito\ndall\u0027art. 4, commi 4, 5 e 5-bis, del medesimo decreto-legge n. 50 del\n2017), ha affermato che «In termini generali,  la  circolare  e\u0027,  in\nse\u0027,  mero  atto  interno  dell\u0027Amministrazione  privo  di   rilievo,\nspessore e valore normativo: la circolare, in altri termini,  non  e\u0027\nfonte del diritto. (...) Essa, infatti, e\u0027 priva della  capacita\u0027  di\ndettare  norme  vincolanti  per  tutti  i  consociati  e  si  rivolge\nesclusivamente alle articolazioni interne  (uffici  sotto-ordinati  e\nperiferici) dell\u0027Amministrazione, indicando le modalita\u0027  da  seguire\nnell\u0027espletamento dell\u0027attivita\u0027 istituzionale. (...) Peraltro, anche\nall\u0027interno  dell\u0027apparato  amministrativo  la   circolare   non   e\u0027\nvincolante e puo\u0027 essere disattesa, senza che cio\u0027 determini per cio\u0027\nsolo l\u0027illegittimita\u0027 dell\u0027atto: la violazione  della  circolare,  al\npiu\u0027,  puo\u0027  venire  in  rilievo  soltanto  quale  possibile   figura\nsintomatica  dell\u0027eccesso  di  potere.  (...)  Per  quanto   qui   di\ninteresse, le circolari interpretative, quale e\u0027 quella nella  specie\ngravata, recano l\u0027esegesi di una disposizione di legge  e,  pertanto,\nafferiscono ad un profilo, appunto l\u0027interpretazione della legge,  in\ncui l\u0027Amministrazione non ha funditus alcuna posizione di privilegio,\nessendo viceversa soggetta al dato legislativo al pari di ogni  altro\nsoggetto: nel nostro ordinamento,  infatti,  l\u0027unica  interpretazione\nvincolante della legge e\u0027 quella data dal giudice (nei  limiti  della\nspecifica materia del contendere portata al suo esame e nei confronti\ndei soli soggetti coinvolti nella lite - cfr. art. 2909 c.c.).  (...)\nNella   materia   tributaria,   infatti,   il   rapporto    giuridico\nintercorrente  fra  ente  impositore  e  contribuente   e\u0027   regolato\ninteramente dalla legge;  l\u0027Amministrazione  non  puo\u0027  autonomamente\nindividuare  an,  quantum,  quomodo  e   quando   della   prestazione\ntributaria gravante sul singolo contribuente, dovendo, al  contrario,\nprocedere alla mera attuazione del dictum normativo,  previa  esegesi\ndelle disposizioni rilevanti che, tuttavia, ha un  valore  del  tutto\nequi-ordinato  a  quella  operata  dal  contribuente;  in   caso   di\ncontenzioso, grava sul  giudice  adito  l\u0027enucleazione  del  corretto\nsignificato da attribuire alle disposizioni, senza che abbia  rilievo\ndecisivo  l\u0027orientamento  esegetico  dell\u0027Amministrazione,  ove  pure\nespresso   in   atti   formali   (quale   appunto    una    circolare\ninterpretativa).   (...)   Di   per   se\u0027,   dunque,   la   circolare\ninterpretativa non  puo\u0027  strutturalmente  ledere  l\u0027amministrato  e,\nconseguentemente,  vi  e\u0027  in   merito   un   difetto   assoluto   di\ngiurisdizione: essa, infatti, non concreta ne\u0027 un atto  specifico  di\nesercizio  di  potesta\u0027  impositiva,  per  il   quale   sussiste   la\ngiurisdizione  del  giudice  tributario,  ne\u0027  un  atto  generale  di\nimposizione, rientrante  -  quale  atto  regolamentare  o,  comunque,\ngenerale propedeutico all\u0027emanazione dei singoli  atti  impositivi  -\nnell\u0027ordinaria   giurisdizione   di    legittimita\u0027    del    giudice\namministrativo. (...) Le  esposte  conclusioni  assumono  particolare\npregnanza nel diritto tributario, connotato dalla  riserva  di  legge\n(art. 23 Cost.), dall\u0027inderogabilita\u0027 della  disposizione  tributaria\ne, parallelamente, dall\u0027indisponibilita\u0027 della prestazione tributaria\n(art.  53  Cost.),  dalla   normale   assenza   di   discrezionalita\u0027\namministrativa in capo agli enti impositori.» \n    Sulla  scorta  di  tali  considerazioni,  pertanto,   in   quella\ncontroversia, il Consiglio di Stato ha respinto il  motivo  d\u0027appello\nrelativo al difetto assoluto di giurisdizione  pronunziato  in  primo\ngrado dal TAR. \n    12.4.4. - Il Collegio ritiene  di  dovere  superare  l\u0027incertezza\ninterpretativa presente in giurisprudenza, di cui si e\u0027  appena  dato\nconto,  prendendo   atto   che   le   sentenze   d\u0027appello   relative\nall\u0027impugnazione della circolare e degli ulteriori  atti  applicativi\ninerenti il contributo  di  cui  all\u0027art.  37  del  decreto-legge  n.\n21/2022 sono state oggetto di regolamento di giurisdizione  da  parte\ndell\u0027Avvocatura dello  Stato  davanti  alle  SS.UU.  della  Corte  di\ncassazione,  le  quali  hanno   dichiarato   la   sussistenza   della\ngiurisdizione del giudice amministrativo. \n    In particolare, in quella circostanza  (si  veda  ad  esempio  la\nsentenza n. 29103 del  19  ottobre  2023),  in  cui  pure  veniva  in\nconsiderazione l\u0027impugnazione davanti al giudice amministrativo di un\nprovvedimento direttoriale, di una circolare interpretativa e di  una\nrisoluzione,  la  Corte  ha  affermato,  quanto   alla   natura   del\nprovvedimento  direttoriale  (ritenuto  meramente   attuativo   della\nvoluntas legis dalle difese dell\u0027Agenzia  delle  entrate),  trattarsi\n«... di un atto amministrativo generale, come tale impugnabile avanti\nal GA, in virtu\u0027 della previsione di cui all\u0027art. 7, commi 1 e 4 cod.\nproc. amm....», e  quanto  alla  circolare  -  ritenuta  dall\u0027Agenzia\nricorrente atto meramente interpretativo-, che essa avesse «contenuto\nintegrativo del provvedimento direttoriale ed  in  quanto  tale  allo\nstesso e\u0027 associabile  sul  piano  della  sussistenza  dell\u0027affermata\ngiurisdizione amministrativa». \n    Hanno poi soggiunto le SS.UU. che «Poiche\u0027 l\u0027esercizio del potere\ndiscrezionale  dell\u0027Agenzia  delle  entrate,  pur   attuativo   della\nvoluntas legis  (peraltro  secondo  il  principio  costituzionale  di\nlegalita\u0027 dell\u0027azione  amministrativa),  costituisce  il  presupposto\ngenerale dell\u0027azione impositrice concreta, la  situazione  soggettiva\nche  ne  deriva  non  puo\u0027  essere  che  qualificata  come  interesse\nlegittimo,  giacche\u0027  altrimenti  se  ne  creerebbe   un\u0027assenza   di\ngiustiziabilita\u0027 costituzionalmente non  consentita  (v.  ultra).  In\naltri, piu\u0027 semplici e  stringenti  termini,  la  sussistenza  di  un\ninteresse  legittimo,  che  costituisce   la   situazione   giuridica\nsoggettiva tutelanda, deriva dalla stessa ontologia dei provvedimenti\nimpugnati e quindi sussiste in re ipsa.» \n    In definitiva, cio\u0027 che le SS.UU. hanno ritenuto ammissibile,  ed\nascrivibile alla giurisdizione del giudice  amministrativo,  e\u0027  \"...\nuna  forma  di  tutela  preventiva  avverso  i  regolamenti/gli  atti\namministrativi  generali  rispetto  agli  atti  impositivi/riscossivi\n\"individuali\" che e\u0027 del  tutto  legittimata,  come  gia\u0027  osservato,\ndall\u0027art. 7, commi 1-4 cod. proc. amm., e, per converso, dal  decreto\nlegislativo 31 dicembre 1992, n. 546,  art.  7,  comma  5,  il  quale\nappunto prevede che \"Le corti di  giustizia  tributaria  di  primo  e\nsecondo grado, se ritengono illegittimo  un  regolamento  o  un  atto\ngenerale rilevante ai fini della  decisione,  non  lo  applicano,  in\nrelazione  all\u0027oggetto  dedotto  in   giudizio,   salva   l\u0027eventuale\nimpugnazione nella diversa sede competente.\" \n    Per tali ragioni la Corte ha  ritenuto  di  dare  continuita\u0027  al\nprincipio di diritto, che essa ha espressamente  enunziato,  per  cui\n«Rientra nella giurisdizione esclusiva  del  g.a...  l\u0027  impugnazione\nproposta dal responsabile  di  un  impianto  fotovoltaico  contro  il\nprovvedimento dell\u0027Agenzia delle entrate del 6 marzo 2020 con cui, in\nattuazione del decreto-legge n. 124  del  2019,  art.  36,  comma  3,\nconv., con modif., dalla legge n. 157 del 2019, sono  stati  indicati\nle  modalita\u0027  di  presentazione  e  il  contenuto  essenziale  della\ncomunicazione mediante la quale gli operatori economici  che  abbiano\ncumulato la deduzione fiscale legge n. 388 del 2000, ex art. 6, commi\n13 e ss., e gli incentivi previsti dai decreti ministeriali del  2011\npossono, avvalendosi della speciale facolta\u0027 introdotta  proprio  dal\ncitato art. 36, assoggettare alle imposte dirette l\u0027 importo  dedotto\ndalle rispettive basi  imponibili.  Infatti,  tale  provvedimento  si\nconfigura come atto tipicamente amministrativo,  generale,  meramente\nricognitivo e attuativo del disposto di  legge,  non  contenente  una\npretesa tributaria sostanziale e non rientrante nell\u0027elenco riportato\nnel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19\" (Sez. U -,\nordinanza n. 25479 del 21/09/2021, Rv. 662252 - 01).» \n    12.4.5. - Sebbene in  quella  circostanza  la  Corte  regolatrice\nabbia  fatto  espresso  riferimento,  nell\u0027enunciare   il   principio\napplicabile, alla giurisdizione esclusiva del giudice  amministrativo\n(in quanto il principio era stato espresso in precedenza  nell\u0027ambito\ndi controversia in materia di produzione di energia), e nel  caso  di\nspecie si verta, invece, nella giurisdizione generale di legittimita\u0027\n(si tratta di azione  di  annullamento  in  materia  non  contemplata\ndall\u0027art. 133 c.p.a.; in particolare, non ricorre  l\u0027ipotesi  di  cui\nalla lettera «o» del comma 1, essendo qui la  produzione  di  energia\nsolo il presupposto dell\u0027imposizione tributaria disciplinata  con  le\nnorme denunziate), il Collegio ritiene di aderire - come detto - alla\ntesi per cui gli atti impugnati sono impugnabili, e lo  sono  davanti\nal giudice amministrativo. \n    A cio\u0027 il Collegio e\u0027 indotto sia dall\u0027evidente  analogia  tra  i\ndue contributi straordinari (quello  disciplinato  dall\u0027art.  37  del\ndecreto-legge n. 21/2022, i cui atti applicativi sono  stati  oggetto\ndel regolamento di giurisdizione di cui si e\u0027 detto, e quello di  cui\nalle norme di cui si fa questione di legittimita\u0027 costituzionale) che\ndalla constatazione per cui gli atti impugnati in quel giudizio e nel\npresente hanno  eguale  qualificazione  giuridica  (un  provvedimento\ndirettoriale, ed una circolare interpretativa): in quest\u0027ultimo senso\ne\u0027 dirimente, in presenza  di  atti  dichiaratamente  solo  attuativi\ndella norma primaria di riferimento, l\u0027affermazione delle SS.UU.  per\ncui  «Non  ha  rilievo  la  natura  discrezionale  ovvero   vincolata\n(meramente attuativa della norma primaria) dell\u0027atto in contesto, non\nessendo  un  presupposto   necessario   a   fondare   la   competenza\ngiurisdizionale del giudice amministrativo». \n    12.4.6. -  Tali  affermazioni  sono   peraltro   in   sostanziale\nconsonanza con quanto aveva affermato, in punto di giurisdizione,  il\nConsiglio di Stato in  sede  di  appello  proposto  dalle  originarie\nricorrenti avverso le sentenze  di  questo  Tribunale  amministrativo\nregionale declinatorie  della  giurisdizione  nell\u0027impugnazione  agli\natti emessi in attuazione dell\u0027art. 37 del decreto-legge  n.  21  del\n2022. \n    In quella circostanza, infatti (si veda ad esempio la sentenza n.\n3219 del 2023), il Consiglio di Stato aveva  osservato  che  «...  in\nconformita\u0027 all\u0027art. 23 Cost., alla  fonte  normativa  primaria  sono\nstati  riservati   gli   elementi   costitutivi   della   prestazione\nimpositiva, mentre a quella gerarchicamente  subordinata  sono  stati\ndemandati gli ulteriori aspetti di dettaglio della stessa,  necessari\nper  l\u0027attuazione  della  norma  impositiva.  Sotto  il  profilo  ora\nevidenziato quest\u0027ultima  risulta  dunque  riferibile  ad  un  potere\namministrativo,   attribuito    alla    competente    amministrazione\nfinanziaria. Ne deriva  quale  ulteriore  conseguenza  che  gli  atti\nriconducibili alla fonte  amministrativa  istituita  dalla  norma  di\nlegge partecipano della relativa natura e sono quindi  a  loro  volta\nqualificabili come atti amministrativi.» \n    Per risolvere la questione di giurisdizione oggetto del  presente\nappello  non  e\u0027  peraltro  determinante  stabilire  se   sul   piano\nsostanziale il provvedimento del direttore dell\u0027Agenzia delle entrate\nex art. 37, comma 5, del decreto-legge 21 marzo 2022,  n.  21,  abbia\nnatura regolamentare o di atto amministrativo generale.  In  base  al\nsopra citato art. 7,  comma  1,  cod.  proc.  amm.  la  giurisdizione\ngenerale di legittimita\u0027 del giudice amministrativo concerne  infatti\n«provvedimenti» e «atti»  delle  pubbliche  amministrazioni  comunque\nespressivi del  potere  pubblico,  quali  pacificamente  sono  sia  i\nregolamenti che gli atti amministrativi generali, nel cui  schema  la\nstessa  Agenzia  delle  entrate  riconosce  essere  inquadrabile   il\nprovvedimento di attuazione del contributo straordinario  oggetto  di\nimpugnazione. \n    13. - Da ultimo, nell\u0027ambito della  valutazione  della  rilevanza\ndelle questioni  che  il  Collegio  intende  sollevare,  al  fine  di\nscrutinare il possibile approdo  del  ricorso  ad  una  decisione  di\nmerito va esaminata l\u0027eccezione di inammissibilita\u0027  per  difetto  di\ninteresse sollevata dall\u0027Avvocatura erariale. \n    Per la  quale,  in  sintesi,  essendo  gli  atti  impugnati  solo\nripetitivi della norma istitutiva  del  tributo,  il  loro  eventuale\nannullamento non  inciderebbe  sulla  sussistenza,  per  i  designati\nsoggetti passivi, dell\u0027obbligo  tributario  cui  essi  sono  astretti\ndirettamente dalla norma stessa. \n    La  parte  ricorrente,  sotto  questo  profilo,  annette   invece\nrilevanza dirimente al fatto che l\u0027atto direttoriale ha  istituito  i\ncodici tributo, senza i quali,  a  detta  delle  societa\u0027,  l\u0027obbligo\ntributario non potrebbe essere materialmente assolto. \n    13.1. - Su questo punto osserva il Collegio  che  il  riferimento\nall\u0027istituzione dei c.d. codice tributo  certamente  non  puo\u0027  avere\neffetto  sull\u0027esistenza  dell\u0027obbligazione  tributaria  in  capo   ai\nsoggetti passivi, ne\u0027, tanto meno, sulla  platea  di  questi  ultimi,\nne\u0027, ancora, sulla base imponibile del contributo straordinario: tali\nelementi - cosi\u0027 come tutti quelli costituitivi del tributo -, atti a\nfondare l\u0027obbligazione tributaria, per definizione  non  possono  che\nessere posti (ed eventualmente modificati) soltanto dalla legge o  da\natti aventi forza di legge (art. 23 della Costituzione): e  cosi\u0027  e\u0027\nanche nel caso dell\u0027art. 1 commi da 115 a 118 della legge n. 197  del\n2022. \n    13.2. - Tuttavia, dall\u0027istituzione del codice tributo  deriva  un\nrilevante effetto sostanziale, che refluisce, sul piano  processuale,\nnel  radicamento  dell\u0027interesse  al  ricorso  in  capo  ai  soggetti\nd\u0027imposta. \n    Tale effetto e\u0027 stato riferito (qui lo si  riferisce  in  estrema\nsintesi), negli scritti difensivi delle ricorrenti, come possibilita\u0027\ndi adempiere all\u0027obbligazione tributaria istituita con norma di rango\nlegislativo. \n    Tale impostazione merita condivisione. \n    Se, infatti, in linea generale, non e\u0027 dubitabile che - ai  sensi\ndell\u0027art. 23 della Costituzione  - l\u0027obbligazione  tributaria,  sotto\ncio\u0027  che  viene  definito  in  dottrina  il  suo  «aspetto  statico»\n(presupposto, base imponibile, soggetti passivi), e\u0027  un\u0027obbligazione\nlegale, nondimeno la sua formazione puo\u0027 derivare anche da  atti  del\ncontribuente (ad  esempio,  opzione  per  uno  dei  possibili  regimi\nprevisti dalla legge per determinati tributi) o  dell\u0027Amministrazione\nfinanziaria (c.d. «aspetto dinamico» dell\u0027obbligazione tributaria). \n    In quest\u0027ultimo caso l\u0027attuazione  dell\u0027imposta  deriva  da  atti\nulteriori rispetto alla sua istituzione con legge. \n    Nel caso in  esame,  l\u0027istituzione  -  mediante  uno  degli  atti\nimpugnati nel presente giudizio, ossia la risoluzione direttoriale  -\ndel codice tributo attiene indubbiamente a  tale  momento  attuativo,\nnel senso che rende esigibile  (insieme  agli  altri  elementi  della\nfattispecie legale, in primis la scadenza del termine  di  pagamento)\nl\u0027obbligazione tributaria. \n    L\u0027istituzione  del  codice  tributo,  infatti,  rende   possibile\nl\u0027imputazione corretta del  pagamento  (qui  da  effettuarsi  tramite\nversamento diretto tramite i servizi  telematici  dell\u0027Agenzia  delle\nentrate, come specificato  nella  impugnata  circolare  n.  4/2023  e\nribadito nella risoluzione gravata) al tributo in questione, e non ad\naltre e diverse obbligazioni cui il  soggetto  passivo  sia  astretto\nverso  l\u0027Erario,  in   quanto   reca   gli   estremi   identificativi\ndell\u0027imposta pagata: si tratta, in definiva, di un onere  cui  l\u0027ente\ntitolare del tributo deve assolvere al fine di rendere  possibile  al\nproprio  debitore   di   adempiere   correttamente   all\u0027obbligazione\ntributaria. \n    13.3. -   In   conclusione,   le   questioni   di    legittimita\u0027\ncostituzionale che il  Collegio  intende  sollevare  sono  dotate  di\nrilevanza nel presente giudizio, atteso  che  gli  atti  impugnati  -\ndotati di autonoma lesivita\u0027 per quanto  su  rassegnato-  sono  stati\nemessi  in  diretta  derivazione  dalle  norme  qui   sospettate   di\nincostituzionalita\u0027. \n    14. - Quanto alla non manifesta infondatezza il Collegio ravvisa,\nin primo  luogo,  la  contrarieta\u0027  del  contributo  di  solidarieta\u0027\nintrodotto dall\u0027art. 1, commi  115  e  ss.,  della  legge  n.  197/22\nall\u0027art. 117 della Costituzione, con riguardo  ai  vincoli  derivanti\ndall\u0027ordinamento comunitario e, nello specifico, dal  regolamento  UE\n1854/2022, direttamente applicabile. \n    Deve infatti  considerarsi  che,  con  il  regolamento  indicato,\nl\u0027Unione europea, dopo aver dato atto  che,  a  causa  di  situazioni\neccezionali   (quali   la    guerra    e    particolari    condizioni\nmeteorologiche), tutti gli Stati membri, sebbene in  misura  diversa,\nsono stati colpiti dall\u0027attuale crisi  energetica  e  che  «il  netto\naumento dei prezzi dell\u0027energia sta contribuendo in modo  sostanziale\nall\u0027inflazione generale  nella  zona  euro  e  rallenta  la  crescita\neconomica dell\u0027Unione» (considerando 5), ha ritenuto necessario  «uno\nsforzo coordinato da parte degli Stati  membri,  in  uno  spirito  di\nsolidarieta\u0027, durante la stagione invernale 2022-2023» per  attenuare\nl\u0027impatto dei prezzi elevati dell\u0027energia e garantire  che  l\u0027attuale\ncrisi non comporti danni duraturi  per  i  consumatori  e  l\u0027economia\n(considerando n. 6). \n    L\u0027unione europea ha  infatti  spiegato  che  «E\u0027  necessaria  una\nrisposta unitaria e ben coordinata  a  livello  dell\u0027Unione»  poiche\u0027\n«Misure   nazionali   non   coordinate   potrebbero   incidere    sul\nfunzionamento del mercato interno dell\u0027energia, mettendo in  pericolo\nla sicurezza dell\u0027approvvigionamento e determinando ulteriori aumenti\ndei  prezzi  negli  Stati   membri   piu\u0027   colpiti   dalla   crisi.»\n(considerando 9). \n    Sulla base di queste premesse, il regolamento ha  individuato  le\nmisure che gli Stati membri possono adottare, ove  non  abbiano  gia\u0027\nadottato  misure  equivalenti,  per  far   fronte   alla   situazione\nemergenziale   in   maniera   armonizzata   sull\u0027intero    territorio\ndell\u0027Unione, illustrandole  compiutamente  gia\u0027  nelle  premesse  del\nregolamento. \n    Tali misure, come visto,  consistono:  (i)  nella  riduzione  del\nconsumo di energia elettrica (considerando 10 e poi in dettaglio 16 e\nss.); (ii) in un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dai  produttori\ndi energia rinnovabile (considerando 11 e poi in dettaglio 23 e  ss);\niii) in un contributo di solidarieta\u0027 eccezionale temporaneo «per  le\nimprese  e  le  stabili  organizzazioni  dell\u0027Unione   che   svolgono\nattivita\u0027 nei settori del petrolio greggio,  del  gas  naturale,  del\ncarbone e della raffineria» (considerando  12,  13  e  14  e  poi  in\ndettaglio 50 e ss), con la precisazione che tali sono le imprese e le\norganizzazioni che generano almeno il 75% di  fatturato  nel  settore\ndell\u0027estrazione,   della   raffinazione   del   petrolio   o    della\nfabbricazione di prodotti di cokeria (art. 2 «Definizioni»,  par.  1,\nn. 17). \n    Con particolare riferimento a quest\u0027ultima  misura,  ora  qui  di\ninteresse,  l\u0027indicazione,  a  livello   europeo,   degli   specifici\ndestinatari del contributo  eccezionale  e  temporaneo  (imprese  che\nsvolgono, in sostanza, la parte prevalente dell\u0027attivita\u0027 nei settori\ndella estrazione e della raffineria) e\u0027  espressamente  spiegata  nel\nregolamento, in piu\u0027 passaggi: «Il contributo di solidarieta\u0027 e\u0027  uno\nstrumento adeguato  per  gestire  gli  utili  eccedenti  in  caso  di\ncircostanze impreviste.  Tali  utili  non  corrispondono  agli  utili\nordinari che le imprese e le stabili organizzazioni  dell\u0027Unione  che\nsvolgono  attivita\u0027  nei  settori  del  petrolio  greggio,  del   gas\nnaturale, del carbone e della raffineria  si  sarebbero  aspettati  o\navrebbero potuto prevedere di ottenere in circostanze normali, se non\nsi fossero verificati eventi imprevedibili sui mercati  dell\u0027energia»\n(considerando 14); cio\u0027, si  continua  a  leggere,  e\u0027  evidentemente\navvenuto perche\u0027 «Senza modificare in modo sostanziale  la  struttura\ndei costi ne\u0027 aumentare gli investimenti, le  imprese  e  le  stabili\norganizzazioni dell\u0027Unione che generano almeno il  75%  di  fatturato\nche svolgono attivita\u0027 nei settori  del  petrolio  greggio,  del  gas\nnaturale,  del  carbone  e  della   raffinazione   hanno   registrato\nun\u0027impennata  dei  profitti  dovuta  alle  circostanze  improvvise  e\nimprevedibili della guerra di aggressione della Russia nei  confronti\ndell\u0027Ucraina, alla riduzione dell\u0027offerta di  energia  e  all\u0027aumento\ndella  domanda  causato  da  temperature   eccezionalmente   elevate\"\n(considerando 50); di conseguenza,  \"Il  contributo  di  solidarieta\u0027\ntemporaneo dovrebbe fungere da misura di ridistribuzione grazie  alla\nquale le imprese interessate contribuiscono  ad  attenuare  la  crisi\nenergetica nel mercato interno proporzionalmente agli utili eccedenti\nche hanno realizzato in conseguenza  delle  circostanze  impreviste.»\n(considerando 51). \n    In altri termini, quindi, dalla  piana  lettura  del  regolamento\neuropeo emerge che la  specificita\u0027  dei  destinatari  (rectius,  del\npeculiare  atteggiarsi  dell\u0027attivita\u0027  imprenditoriale  svolta   dai\nmedesimi che, a fronte dell\u0027invarianza dei costi, ha loro  consentito\ndi aumentare considerevolmente i ricavi in virtu\u0027  delle  circostanze\neccezionali  verificatesi)  integra   la   ragion   d\u0027essere,   l\u0027ubi\nconsistam, della misura stessa. \n    La peculiarita\u0027 della misura del contributo  rivolto  al  settore\ndell\u0027estrazione rispetto alle altre misure  e\u0027  ben  esplicitata  nel\nregolamento (considerando 45): «Le pratiche commerciali e  il  quadro\nnormativo nel settore dell\u0027energia elettrica sono nettamente  diversi\nda quelli che  vigono  per  i  combustibili  fossili.  Dato  che  con\nl\u0027introduzione del tetto sui ricavi di mercato  s\u0027intende  riprodurre\nl\u0027esito del mercato che i  produttori  potrebbero  attendersi  se  le\ncatene  di  approvvigionamento  mondiali  funzionassero  normalmente,\nossia  senza   le   interruzioni   dell\u0027approvvigionamento   di   gas\nverificatesi da febbraio 2022, e\u0027 necessario che la misura  destinata\nai produttori di energia elettrica si  applichi  ai  ricavi  ottenuti\ndalla generazione di energia elettrica. Il contributo di solidarieta\u0027\ntemporaneo dovrebbe invece applicarsi alle  imprese  e  alle  stabili\norganizzazioni dell\u0027Unione che svolgono  attivita\u0027  nei  settori  del\npetrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione,\ndal momento che tale contributo e\u0027 diretto alla loro redditivita\u0027, in\nnetto aumento rispetto agli anni scorsi». \n    La differenza tra  le  due  misure  e\u0027  esplicitata  anche  nella\nproposta di regolamento,  dove  si  legge  (pp.  4-5):  «Al  fine  di\nassicurare  parita\u0027  di  condizioni,  la  Commissione   propone   due\nstrumenti   complementari   che    abbracciano    l\u0027intero    settore\ndell\u0027energia: \n        a) una misura volta a ridurre temporaneamente  i  ricavi  dei\nproduttori di energia  elettrica  e  b)  una  misura  che  stabilisce\ntemporaneamente un contributo di solidarieta\u0027 sugli  utili  eccedenti\nnel settore fossile che rientrano  nell\u0027ambito  di  applicazione  del\npresente regolamento. Riducendo i ricavi dei  produttori  di  energia\nelettrica, la misura  proposta  dal  regolamento  mira  a  riprodurre\nl\u0027esito del mercato che i  produttori  potrebbero  attendersi  se  le\ncatene  di  approvvigionamento  mondiali  funzionassero  normalmente,\nossia in assenza delle interruzioni  dell\u0027approvvigionamento  di  gas\nverificatesi dopo l\u0027invasione  dell\u0027Ucraina  nel  febbraio  2022.  La\nCommissione propone inoltre un contributo temporaneo di  solidarieta\u0027\nche si applica agli  utili  delle  imprese  attive  nei  settori  del\npetrolio, del gas,  del  carbone  e  della  raffinazione,  che  hanno\nregistrato una forte crescita rispetto agli anni precedenti». \n    Nonche\u0027:  «la  presente   proposta   istituisce   un   contributo\ntemporaneo di solidarieta\u0027 basato sugli utili  imponibili  realizzati\nnell\u0027esercizio fiscale 2022  da  societa\u0027  e  stabili  organizzazioni\nattive solo nei settori del petrolio, del gas, del  carbone  e  della\nraffinazione». \n    A fronte di cosi\u0027 chiare ed espresse indicazioni, nel regolamento\neuropeo, sulle motivazioni del contributo di solidarieta\u0027 e  sul  suo\nconseguente   ambito   soggettivo   (Capo   III    del    regolamento\nspecificamente dedicato, appunto, alla «Misura riguardante i  settori\ndel  petrolio  greggio,  del  gas  naturale,  del  carbone  e   della\nraffinazione»), tuttavia, con le norme qui in  esame  il  legislatore\nitaliano, come visto, ha posto tale contributo a carico  di  soggetti\nanche diversi dai soli testualmente indicati a  livello  europeo  (in\nquanto, come spiegato, le loro dinamiche di impresa giustificano, nel\ntesto del regolamento, la previsione di uno specifico contributo). \n    Ritiene  il  Collegio,  sul  punto,  che  la  scelta  legislativa\nnazionale  cosi\u0027  operata  sia  direttamente  violativa  dei  vincoli\nderivanti  dall\u0027ordinamento  comunitario,  senza  che   sussista   la\nnecessita\u0027 di  procedere  alla  interpretazione  del  dato  normativo\neuropeo: la misura sovranazionale specifica per il settore estrattivo\ne  di  raffineria,  invero,  non  e\u0027  stata   adottata   dall\u0027Italia,\nnonostante  le  cogenti  previsioni  del  regolamento  europeo  e  la\nfissazione di un apposito termine (art.  14,  paragrafi  1  e  3  del\nregolamento «1. Gli utili eccedenti generati  da  imprese  e  stabili\norganizzazioni dell\u0027Unione che svolgono  attivita\u0027  nei  settori  del\npetrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della  raffinazione\nsono  soggetti   a   un   contributo   di   solidarieta\u0027   temporaneo\nobbligatorio, a meno che gli Stati membri non abbiano adottato misure\nnazionali  equivalenti.  (...)  3.  Gli  Stati  membri   adottano   e\npubblicano  misure  che  attuano  il   contributo   di   solidarieta\u0027\ntemporaneo obbligatorio di cui al paragrafo 1 entro  il  31  dicembre\n2022.). \n    Per contro, per la pretesa attuazione delle norme del regolamento\nrisulta adottata altra diversa misura nazionale di  contribuzione  di\nsolidarieta\u0027, quale misura asseritamente equivalente (pregiudizievole\nper i ricorrenti e quindi contestata), ricadente in larga parte su un\ndiverso settore, che integra, quindi, una sorta di aliud pro alio  la\ncui immediata percezione non richiede alcuno sforzo esegetico. \n    Non rileva, infatti, in senso contrario alla  illegittimita\u0027  qui\nritenuta, la circostanza che il regolamento preveda  la  possibilita\u0027\nper gli Stati Membri di adottare misure \"equivalenti\",  poiche\u0027,  nel\ndisegno normativo europeo, l\u0027equivalenza e\u0027 testualmente fissata  tra\nmisure ricadenti sullo stesso specifico settore  della  estrazione  e\ndella raffineria, caratterizzato dalle proprie dinamiche  di  impresa\nche giustificano la misura, potendo l\u0027equivalenza, semmai, riguardare\ngli obiettivi della misura  stessa,  le  finalita\u0027  di  utilizzo  dei\nproventi, la  base  imponibile  e  l\u0027aliquota  del  contributo  (cfr.\nConsiderando 63 secondo cui \"Gli Stati membri dovrebbero applicare il\ncontributo di solidarieta\u0027 stabilito  dal  presente  regolamento  nei\nrispettivi  territori,  a  meno  che  non  abbiano  adottato   misure\nnazionali equivalenti. L\u0027obiettivo della  misura  nazionale  dovrebbe\nessere considerato simile all\u0027obiettivo generale  del  contributo  di\nsolidarieta\u0027 istituito dal presente regolamento quando  consiste  nel\ncontribuire all\u0027accessibilita\u0027  economica  dell\u0027energia.  Una  misura\nnazionale dovrebbe considerarsi soggetta a norme  analoghe  a  quelle\nche si applicano  al  contributo  di  solidarieta\u0027  qualora  riguardi\nattivita\u0027 nei settori del petrolio greggio,  del  gas  naturale,  del\ncarbone e della raffinazione, definisca una base, preveda un tasso  e\ngarantisca che i proventi della  misura  nazionale  siano  usati  per\nfinalita\u0027 che sono simili a quelle del contributo  di  solidarieta\u0027»,\nnonche\u0027 art. 14, paragrafo 2: «Gli Stati membri provvedono a  che  le\nmisure nazionali equivalenti adottate condividano obiettivi simili  a\nquelli del contributo di solidarieta\u0027 temporaneo di cui  al  presente\nregolamento, siano soggette a  norme  analoghe  e  generino  proventi\ncomparabili  o  superiori  ai  proventi  stimati  del  contributo  di\nsolidarieta\u0027.») \n    Ne consegue che la violazione diretta del vincolo  derivante  dal\nregolamento  europeo  di  adottare   una   misura   contributiva   di\nsolidarieta\u0027 a carico dello  specifico  settore  della  estrazione  e\ndella raffineria, e\u0027 rilevante nella specie, poiche\u0027  il  Legislatore\nitaliano - in luogo di essa - ha ritenuto  di  adottare  nel  periodo\nindicato, definendola espressamente  quale  misura  equivalente,  una\nmisura contributiva invece anche a  carico  delle  imprese  quali  la\nricorrente, appartenenti ad  altro  settore,  che,  per  contro,  non\navrebbe avuto ragion d\u0027essere prevista ove non si fosse perpetrata la\nviolazione anzidetta. \n    15.  -  La  rilevata  natura   tributaria   del   contributo   di\nsolidarieta\u0027 in esame importa pure la contrarieta\u0027  delle  previsioni\nin esame agli articoli 3 e 53 della Costituzione. \n    Le disposizioni, infatti, appaiono, in primo luogo, in  contrasto\ncon  i  principi   di   uguaglianza,   di   proporzionalita\u0027   e   di\nragionevolezza,  quest\u0027ultima  intesa  anche  come  congruenza  delle\nprevisioni adottate con l\u0027obiettivo perseguito dal legislatore. \n    La disciplina del contributo di solidarieta\u0027 appare, inoltre,  in\ncontrasto  con  il  principio  di  capacita\u0027  contributiva,  che  del\nprincipio   di   uguaglianza    costituisce    una    specificazione,\nrappresentando il presupposto e, al contempo, il  limite  del  potere\nimpositivo dello Stato e del dovere del  contribuente  di  concorrere\nalle spese pubbliche e importando, di  conseguenza,  l\u0027illegittimita\u0027\ndi quelle norme che istituiscono  un  trattamento  differenziato  tra\nsituazioni  uguali  ovvero  un  trattamento  uguale  per   situazioni\ndifferenziate, laddove l\u0027opzione normativa prescelta non sia sorretta\nda argomenti persuasivi. \n    In proposito il Collegio richiama quanto  affermato  dalla  Corte\ncostituzionale con riferimento al tributo di cui all\u0027art.  81,  commi\n16, 17 e 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con\nmodificazioni, dall\u0027art. 1, comma 1, della legge 6  agosto  2008,  n.\n133 (che, per diversi profili richiama il contributo qui  in  esame),\nladdove ha affermato che il sacrificio ai principi di  eguaglianza  e\ncapacita\u0027 contributiva recato da un tributo speciale e selettivo  non\ndev\u0027essere  sproporzionato  e  non  deve  degradare   in   arbitraria\ndiscriminazione, in quanto «la sua struttura deve raccordarsi con  la\nrelativa  ratio  giustificatrice»,  cosi\u0027  che  se  «il   presupposto\neconomico che  il  legislatore  intende  colpire  e\u0027  la  eccezionale\nredditivita\u0027  dell\u0027attivita\u0027  svolta  in  un  settore  che   presenta\ncaratteristiche privilegiate in un dato momento  congiunturale,  tale\ncircostanza  dovrebbe  necessariamente  riflettersi  sulla  struttura\ndell\u0027imposizione» (Corte costituzionale, sentenza 11  febbraio  2015,\nn. 10). \n    15.1. - Rileva, in particolare, il Collegio come le  disposizioni\ndi cui ai commi 115  e  ss.  dell\u0027art.  1  della  legge  n.  197/2022\npresentano  diverse  criticita\u0027  con  riferimento  all\u0027individuazione\ndella base imponibile, la definizione della quale risulta,  per  piu\u0027\nversi, non congruente con la  dichiarata  finalita\u0027  di  tassare  gli\nincrementi di utili dipendenti dall\u0027aumento dei prezzi dell\u0027energia. \n    15.1.2. - Come  visto,  il  contributo  e\u0027  calcolato  applicando\nun\u0027aliquota del 50% alla quota del reddito complessivo  IRES  per  il\nperiodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al  1°  gennaio  2023\nche eccede per almeno il 10% la media dei  redditi  complessivi  IRES\nconseguiti nei quattro periodi  d\u0027imposta  antecedenti  a  quello  in\ncorso al 1° gennaio 2022. \n    La base di calcolo del contributo di solidarieta\u0027  per  il  2023,\nalla quale applicare l\u0027aliquota  del  50  per  cento,  e\u0027  dunque  il\nrisultato di un confronto fra il reddito IRES conseguito dal soggetto\npassivo nel periodo d\u0027imposta antecedente al 1° gennaio 2023 - quindi\nnel 2022,  per  i  soggetti  con  esercizio  coincidente  con  l\u0027anno\nsolare - e la media dei redditi complessivi IRES dei quattro  periodi\nd\u0027imposta precedenti. \n    Il reddito rilevante ai fini Ires, tuttavia, include, nella  base\ndi calcolo, anche voci che nulla a che vedere con gli «extraprofitti»\nderivanti dall\u0027aumento dei prezzi dei prodotti energetici. \n    Si tratta in sostanza delle  operazioni  societarie  relative  ai\nfondi rischi, agli oneri o alle plusvalenze/minusvalenze derivanti da\ncessioni di  partecipazioni,  ovvero,  ancora,  da  eventi  collegati\nall\u0027operativita\u0027 straordinaria delle imprese,  operazioni  tutte  che\nindividuano un incremento di reddito che non  ha  alcuna  connessione\ncon l\u0027incremento dei prezzi dell\u0027energia. \n    Sul punto e\u0027 significativo  il  fatto  che  il  legislatore,  con\nriferimento al contributo di cui all\u0027art. 37 del d.l  21/2022,  abbia\nintrodotto, a mezzo dell\u0027art. 1, comma 120, lettera c),  della  legge\n29 dicembre 2022, n. 197, un comma 3-bis al citato art. 37,  a  norma\ndel quale  «Non  concorrono  alla  determinazione  dei  totali  delle\noperazioni attive e passive, di cui al  comma  3,  le  operazioni  di\ncessione e di acquisto di azioni, obbligazioni  o  altri  titoli  non\nrappresentativi di merci e  quote  sociali  che  intercorrono  tra  i\nsoggetti di cui al comma 1». \n    Nella stessa logica, del  resto,  pare  muoversi,  l\u0027art.  6  del\ndecreto-legge 145/2023, convertito con modificazioni, dalla legge  n.\n191/2023. \n    15.1.3. - Sempre con riferimento  all\u0027individuazione  della  base\nimponibile, la disciplina del contributo straordinario appare poi  in\ncontrasto con il principio  di  capacita\u0027  contributiva  laddove  non\nconsidera che una parte dell\u0027incremento dei profitti  realizzati  nel\n2022 rispetto alla media dei precedenti quattro anni non e\u0027 dovuta  a\nuna maggiore capacita\u0027 di produrre reddito dell\u0027operatore  economico,\nma dipende dalla riespansione dei consumi energetici, che, nel  corso\ndegli anni 2020 e (in parte) 2021, si  e\u0027  contratta  a  causa  della\npandemia da Covid 19, cosi\u0027 che  una  parte  di  quelli  che  vengono\nconsiderati «extraprofitti», sia pure solo con riferimento ai criteri\ndi calcolo della media rilevante, e\u0027 semplicemente rappresentata  dal\nritorno al volume di affari pre Covid. \n    Si e\u0027 dato, in tal modo, rilievo a un  elemento  che,  in  quanto\ndipendente da circostanze imprevedibili ed  eccezionali,  non  appare\nidoneo  a  fungere  da  riferimento  per  individuare   e   calcolare\nl\u0027ipotetico «sovraprofitto» realizzato dalle  imprese  dopo  la  fine\ndell\u0027emergenza (per analoga valutazione in  ordine  alla  inidoneita\u0027\ndell\u0027imponibile 2020 a costituire il riferimento  per  individuare  e\ncalcolare  una  supposta  «plus-ricchezza»,   e   cioe\u0027   l\u0027ipotetico\n«sovraprofitto» realizzato dalle imprese, in ragione  del  fatto  che\ngli   extraprofitti   realizzati   nel   2021-2022,    rispetto    al\ncorrispondente periodo 2020-2021, sono,  in  gran  parte,  dovuti  al\nfatto che durante la pandemia le societa\u0027 erano in perdita, cosi\u0027 che\nil differenziale che confluisce nella base imponibile del  contributo\nnon rappresenta un «sovraprofitto», ma un  mero  incremento  rispetto\nalle  perdite  realizzate  in  costanza  di   pandemia,   cfr.,   con\nriferimento al contributo di cui all\u0027art. 37 del d.l  21/2022:  Corte\ndi giustizia tributaria di primo grado, Roma, Sez. XXVII -  ordinanza\nn. 147 del 27 giugno 2023). \n    15.1.4. - Altro profilo di contrasto con  gli  articoli  3  e  53\ndella Costituzione della normativa in esame deve poi  ravvisarsi  con\nriferimento al fatto che il contributo straordinario introdotto dalla\nlegge n. 197  del  2022  colpisce  una  manifestazione  di  capacita\u0027\ncontributiva in parte gia\u0027 sottoposta a tassazione. \n    La legge n. 197  del  2022,  infatti,  impone  il  pagamento  del\ncontributo con riferimento a redditi riferiti a un periodo, l\u0027anno di\nimposta precedente al 1° gennaio 2023, i ricavi conseguiti nel  corso\ndel  quale  risultano,  sia  pure  solo  in  parte,  gia\u0027  presi   in\nconsiderazione per la determinazione del contributo straordinario per\nl\u0027anno 2022, di cui all\u0027art. 37 del decreto legislativo 21 del 2022. \n    Quest\u0027ultima norma, infatti, ha previsto che «la base  imponibile\ndel   contributo   solidaristico    straordinario    e\u0027    costituita\ndall\u0027incremento del saldo tra le operazioni attive  e  le  operazioni\npassive, riferito al periodo dal 1 ottobre 2021 al  30  aprile  2022,\nrispetto al saldo del periodo dal 1 ottobre 2020 al 30 aprile 2021». \n    In sostanza, i redditi conseguiti nei mesi di gennaio,  febbraio,\nmarzo ed aprile del  2022,  gia\u0027  considerati  quale  presupposto  di\nimposta a  fini  della  determinazione  dell\u0027importo  del  contributo\nstraordinario per il 2022, rientrano, altresi\u0027, nella base imponibile\nper il calcolo del contributo del 2023. \n    Appare, di conseguenza, evidente come, con riferimento al periodo\n1° gennaio 2022 - 30 aprile 2022, gli utili di un medesimo  soggetto,\nsia  pure  determinati  sulla  base  di  un   criterio   di   calcolo\nparzialmente diverso, sono assoggettati ad entrambi i contribuiti. \n    Tanto comporta (con riferimento ai quattro mesi  sopra  indicati)\nuna duplicazione di imposta, che risulta  evidente  alla  luce  della\nsostanziale sovrapponibilita\u0027 degli scopi perseguiti dai due prelievi\n(individuate, rispettivamente, dall\u0027art. 37 del decreto-legge 21/2022\nnel  «contenere  per  le  imprese  e  i   consumatori   gli   effetti\ndell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe  del  settore  energetico»  e\ndall\u0027art. 1, comma 115, della  legge  197/2002,  nel  «contenere  gli\neffetti  dell\u0027aumento  dei  prezzi  e  delle  tariffe   del   settore\nenergetico per le imprese e i consumatori»). \n    La evidenziata duplicazione, del resto, non trova  correttivi  in\nmeccanismi di deducibilita\u0027 del contributo  introdotto  dall\u0027art.  37\ndel  decreto-legge  21/2022  da  quello  introdotto  dal  comma   115\ndell\u0027art. 1 della legge 197/2022, cosi\u0027 comportando la sottoposizione\ndegli operatori economici incisi dalle due misure, anche  in  ragione\ndelle aliquote previste per entrambi i tributi, a un prelievo fiscale\nsignificativamente alto, la cui concreta  incidenza  sui  redditi  di\nimpresa, in disparte la qualificabilita\u0027 o  meno  della  stessa  come\nmisura  espropriativa,  non  appare  rispettosa  del   principio   di\nproporzionalita\u0027. \n    15.1.4.1. - Ulteriore e distinto profilo  di  contrasto  con  gli\narticoli 3 e 53 della Costituzione investe, infine,  la  disposizione\ndi cui al comma 118, secondo cui «Il contributo di  solidarieta\u0027  non\ne\u0027 deducibile ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e  dell\u0027imposta\nregionale sulle attivita\u0027 produttive». \n    La previsione, importando la sottoposizione a tassazione  di  una\nvoce di costo che, per l\u0027anno  in  cui  si  verifica  il  versamento,\nincide  sull\u0027utile  societario  e,  di   conseguenza,   sul   reddito\nd\u0027impresa, si pone in contrasto con il consolidato orientamento della\nCorte costituzionale secondo cui  i  costi  sostenuti  nell\u0027esercizio\ndell\u0027impresa - se inerenti - devono essere  deducibili  ai  fini  del\nreddito d\u0027impresa (Corte costituzionale, 4 dicembre 2020, n. 262). \n    16. - In conclusione, il Collegio ritiene rilevante ai fini della\ndecisione della presente controversia e non manifestamente  infondata\nla questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, commi da 115\na 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023),\nin relazione alla  violazione  degli  articoli  3,  53  e  117  della\nCostituzione  e,   pertanto,   sottopone   e   rimette   alla   Corte\ncostituzionale la relativa questione di legittimita\u0027 costituzionale. \n    Conseguentemente dispone la sospensione del presente giudizio  ai\nsensi dell\u0027art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Il Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Lazio  (Sezione\nSeconda Ter)  rimette  alla  Corte  costituzionale  la  questione  di\nlegittimita\u0027  costituzionale,  illustrata  in  motivazione,  relativa\nall\u0027art. 1, commi 115-119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. \n    Dispone la sospensione  del  presente  giudizio,  con  rinvio  al\ndefinitivo per ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle\nspese di lite. \n    Ordina   l\u0027immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte\ncostituzionale. \n    Demanda alla Segreteria della Sezione tutti  gli  adempimenti  di\ncompetenza e, in particolare, la notifica  della  presente  ordinanza\nalle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,\nnonche\u0027 la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei  deputati\ne del Senato della Repubblica. \n        Cosi\u0027 deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno  21\nnovembre 2023 con l\u0027intervento dei magistrati: \nSalvatore Mezzacapo, Presidente \nAchille Sinatra, consigliere, \nEstensore Maria Rosaria Oliva, referendario \n \n                      Il Presidente: Mezzacapo \n \n \n                                                 L\u0027estensore: 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