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N.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 227 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 ottobre 2025\n\r\nOrdinanza del 30 ottobre 2025 della Corte d\u0027appello di Roma nel\nprocedimento penale a carico di O.A.H. N.. \n \nCorte penale internazionale - Norme per l\u0027adeguamento alle\n disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale\n internazionale (Statuto di Roma) - Previsione che i rapporti di\n cooperazione tra lo Stato italiano e la Corte penale internazionale\n (CPI) sono curati in via esclusiva dal Ministro della giustizia al\n quale compete di ricevere le richieste provenienti dalla CPI e\n darvi seguito - Previsione che il Ministro della giustizia da\u0027\n corso alle richieste formulate dalla CPI trasmettendole al\n Procuratore generale presso la Corte d\u0027appello di Roma perche\u0027 vi\n dia esecuzione - Modalita\u0027 di esecuzione della cooperazione\n giudiziaria - Applicazione della misura cautelare ai fini della\n consegna - Procedura per la consegna - Disciplina - Denunciata\n omessa previsione che il Procuratore generale debba formulare le\n sue richieste e la Corte d\u0027appello debba deliberare sulle stesse\n anche a seguito di diretta trasmissione delle medesime richieste di\n cooperazione della CPI ai sensi dell\u0027art. 87, paragrafo 1, lettera\n b), dello Statuto di Roma, dandone notizia al Ministro della\n giustizia. \n- Legge 20 dicembre 2012, n. 237 (Norme per l\u0027adeguamento alle\n disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale\n internazionale), artt. 2, 4, 11 e 13. \n\n\r\n(GU n. 48 del 26-11-2025)\n\r\n \n LA CORTE DI APPELLO DI ROMA \n Sezione quarta penale \n \n Composta dai magistrati: \n Flavio Monteleone, Presidente; \n Francesco Neri, consigliere; \n Aldo Morgigni, consigliere relatore; \n Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte\ncostituzionale di questione di legittimita\u0027 costituzionale ai sensi\ndegli articoli l della legge Costituzionale n. 1/1948 e 23, terzo\ncomma, della legge n. 87/1957; \n Nel procedimento a carico di: \n N... O... A... H..., nato a ... (...) il ..., C.U.I. ...,\ndetto «...» o «...» «...» (in lingua araba «...»); \n alias N... O... E... /A...; H... O... A...; N... O... A...;\nH... O... A...; \n Libero non comparso difensore: Moretti avv. Alessandro di\nufficio; \n Presente ricercato dalla Corte penale internazionale\n(International Criminal Court, L\u0027Aja, NH, di seguito CPI) a seguito\ndel mandato di arresto internazionale e di sequestro (di seguito MAI)\nemesso il 18 gennaio 2025 nel proc. n. ICC-01/11 e corretto con\nprovvedimento del 24 gennaio 2025 per i seguenti: \n 1. crimini di guerra: \n a. oltraggi alla dignita\u0027 personale ai sensi dell\u0027art.\n8(2)(c)(i) dello statuto di Roma della Corte penale internazionale\n(di seguito «lo statuto»); \n b. trattamento crudele ai sensi dell\u0027art. 8(2)(c)(i) dello\nstatuto; \n c. tortura ai sensi dell\u0027art. 8(2)(c)(i) dello statuto; \n d. violenza sessuale ai sensi dell\u0027art. 8(2)(e)(vi) dello\nstatuto; \n e. stupro ai sensi dell\u0027art. 8(2)(e)(vi) dello statuto; \n f. omicidio ai sensi dell\u0027art. 8(2)(c)(i) dello statuto; \n g. stupro ai sensi dell\u0027art. 8(2)(e)(vi) dello statuto; \n commessi nella prigione di ..., ..., dal ... in poi; \n E per: \n 2. crimini contro l\u0027umanita\u0027: \n a. reclusione ai sensi dell\u0027art. 7 (l)(e) dello statuto; \n b. tortura ai sensi dell\u0027art. 7 (l)(f) dello statuto; \n c. altri atti inumani ai sensi dell\u0027art. 7 (l)(k) dello\nstatuto; \n d. violenza sessuale ai sensi dell\u0027art. 7 (l)(g) dello\nstatuto; \n e. stupro ai sensi dell\u0027art. 7 (l)(g) dello statuto; \n f. omicidio ai sensi dell\u0027art. 7 (l)(a) dello statuto; \n g. persecuzione ai sensi dell\u0027art. 7 (l)(h) dello statuto; \n commessi nella prigione di ..., ..., dal ... in poi. \n Letti gli atti del procedimento ed il mandato di arresto\ninternazionale (di seguito MAI) emesso nei confronti del prevenuto\ndalla CPI e la contestuale richiesta di arresto e consegna con\ncontemporanea richiesta di perquisizione e sequestro dei corpi di\nreato e delle cose pertinenti al reato; \n Udita nella odierna Camera di consiglio odierna la relazione del\nconsigliere Aldo Morgigni; \n \n Svolgimento del procedimento \n \n 1. Il 19 gennaio 2025 perveniva a questa Corte ed al Procuratore\ngenerale il verbale di arresto provvisorio del prevenuto con\ncontestuale richiesta di perquisizione e sequestro dei corpi di reato\ne delle cose pertinenti al reato, trasmesso dalla Squadra mobile e\nDIGOS presso la Questura di Torino, unitamente al MAI indicato in\nepigrafe con il quale la CPI chiedeva l\u0027arresto e consegna del\nprevenuto e la perquisizione ed il sequestro dei corpi di reato e\ndelle cose pertinenti al reato ai sensi degli articoli 57(3)a e 89(1)\ndello statuto di Roma della CPI, ratificato dalla legge n. 232/1999\ned entrato in vigore il 1° luglio 2002. \n 2. Per quanto risulta agli atti del presente procedimento, i\nprovvedimenti erano stati trasmessi dalla CPI ed inoltrati a questa\nCorte con comunicazione in data 19 gennaio 2025 del Servizio per la\ncooperazione internazionale di polizia che svolge le funzioni di\nUfficio centrale nazionale Interpol, essendo la Corte di appello di\nRoma il giudice di merito con competenza nazionale sulle richieste di\ncooperazione della CPI, ed avendo ricevuti tali atti il detto\nServizio tramite Interpol, mediante la quale la CPI aveva inoltrato\nla richiesta di cooperazione ai sensi dell\u0027art. 87(1)(b) dello\nstatuto. \n 3. Il 21 gennaio 2025, su richiesta del Procuratore generale e ad\nistanza del difensore del prevenuto, questa Corte ne disponeva la\nliberazione e ordinava la restituzione dei beni in sequestro, in\nquanto - da un lato - non era applicablle alla procedura prevista\ndalla legge n. 237/2012 l\u0027art. 716 del codice di procedura penale e -\ndall\u0027altro lato - il Procuratore generale aveva comunicato di non\npotere avanzare la richiesta di applicazione della custodia cautelare\nin carcere, prevista dall\u0027art 11, comma 1, legge n. 237/2012, e la\nrichiesta mantenimento della misura cautelare reale sui beni in\nsequestro, in quanto il Ministro della giustizia non aveva dato\nseguito alla richiesta della CPI ai sensi degli articoli 2, comma 1,\n4, 11 e 13 legge n. 237/2012, trasmettendogli i relativi atti. \n 4. Il 27 gennaio 2025 la Corte disponeva la traduzione del MAI ed\nacquisiva dal sito internet pubblico della CPI il provvedimento della\nCPI del 24 gennaio 2025, che desecretava il MAI e ne correggeva\nalcuni errori materiali. \n 5. In data 11 febbraio 2025 questa Corte trasmetteva al\nProcuratore generale le copie degli atti che le erano pervenuti con\nla traduzione, affinche\u0027 esprimesse le eventuali determinazioni di\nsua competenza. \n 6. Con decreto del 25 luglio 2025 la Corte fissava l\u0027udienza del\n26 settembre 2025 dovendo essere definito il procedimento pendente in\nrelazione alle richieste di cooperazione della CPI. \n 7. Alla suddetta udienza il Procuratore generale rilevava che non\nera possibile procedere in relazione alla richiesta di arresto e\nconsegna del prevenuto, perche\u0027 il Ministro della giustizia non aveva\ndato seguito alla richiesta della CPI trasmettendogli gli atti e che,\nin ogni caso, non poteva essere disposta l\u0027estradizione perche\u0027 il\nprevenuto non si trovava piu\u0027 nel territorio dello Stato. \n 8. Alla medesima udienza la difesa si associava alle richieste\ndel Procuratore generale e il rappresentante della CPI prendeva atto\ndi dette conclusioni specificando, pero\u0027, che la CPI manteneva ferma\nla propria richiesta di arresto e consegna del prevenuto. \n 9. La Corte si riservava concedendo alle parti termine di venti\ngiorni per note e di dieci giorni per repliche e il 14 ottobre 2025\npervenivano le note della difesa del prevenuto che ribadiva le\nprecedenti conclusioni di non luogo a procedere per i motivi sopra\nindicati. \n 10. Il 27 ottobre 2025, primo giorno non festivo successivo alla\nscadenza del termine per le repliche, la Corte constatava che non\nerano pervenuti ulteriori atti delle parti e rilevava, come emergeva\ndalla fonte aperta indicata al punto n. 2, che il 17 ottobre 2025 la\nCPI aveva emesso una decisione che accertava l\u0027inadempimento\ndell\u0027Italia all\u0027obbligo di cooperare con la medesima CPI,\nriservandosi di decidere su eventuali sanzioni dopo ulteriori\ninformazioni sull\u0027esito dei procedimenti nazionali rilevanti in\nrelazione nel caso de quo, con indicazione «dell\u0027impatto che questi\nprocedimenti potrebbero avere sulla futura cooperazione dell\u0027Italia\ncon la CPI nell\u0027esecuzione delle richieste di arresto e consegna\ndelle persone ricercate dalla CPI». \n \n Motivi della decisione \n \n 11. In data odierna questa Corte deliberava in Camera di\nconsiglio, rilevando di ufficio che preliminarmente doveva essere\nvalutata la legittimita\u0027 costituzionale degli articoli 2, 4, 11 e 13\ndella legge n. 237/2012 in relazione agli articoli 11, 101 e 117,\nprimo comma, della Costituzione come integrati dallo statuto di Roma\ne dalla decisione 2011/168/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011,\nsulla Corte penale internazionale e che abroga la posizione comune\n2003/444/PESC. \n 12. Preliminarmente la Corte osserva che la richiesta di «non\nluogo a provvedere» del Procuratore generale per l\u0027assenza del\nprevenuto dal territorio dello Stato si fonda su un presupposto\nfattuale che non risulta da alcun atto del procedimento, ma emerge\nsolo in base al fatto notorio dell\u0027avvenuta espulsione dall\u0027Italia\ndel prevenuto da parte del Ministro dell\u0027interno lo stesso giorno\ndella liberazione, ossia il 21 gennaio 2025 con trasferimento\ndell\u0027interessato verso il territorio dello Stato della Libia. \n 13. A decorrere da tale data, tuttavia, non risulta dagli atti\nalcuna notizia circa la localizzazione del prevenuto che, al di la\u0027\ndelle eventuali conseguenze penali per il rientro nel territorio\ndello Stato in violazione del detto decreto di espulsione, risulta\nlibero per l\u0027Italia ai fini della giustizia internazionale. \n 14. Limitatamente alla questione di legittimita\u0027 costituzionale,\nla suddetta richiesta di non luogo a provvedere non risulta\npertinente, solo in relazione alla ipotizzata improcedibilita\u0027 per\nl\u0027assenza del prevenuto dal territorio dello Stato, in quanto il\npresente procedimento non ha ad oggetto la eventuale pronuncia di una\nsentenza favorevole all\u0027estradizione verso un altro Stato del\nprevenuto ma il suo arresto ai fini della consegna alla CPI. \n 15. L\u0027art. 102 dello statuto, infatti, definisce espressamente la\n«consegna» che e\u0027 un diverso istituto giuridico rispetto\nall\u0027estradizione ed e\u0027 disciplinata da norme speciali che si\ncontrappongono proprio a quelle in materia di estradizione. \n 16. Come emerge dall\u0027art. 89(1) dello statuto, peraltro, la\nrichiesta di arresto e consegna puo\u0027 essere presentata ad ogni Stato\nparte «nel cui territorio e\u0027 suscettibile di trovarsi la persona\nricercata», senza che ne sia richiesto l\u0027accertamento dell\u0027effettiva\npresenza. \n 17. L\u0027art. 90(1) dello statuto, infine, disciplina il concorso\ntra la presentazione di una richiesta di consegna da parte della CPI\nad uno Stato parte e di una domanda di estradizione proveniente da un\naltro Stato, distinguendo nettamente i due istituti. \n 18. In ogni caso, al di la\u0027 di una decisione di merito sulla\nconsegna, la richiesta di arresto (contestuale a quella di consegna)\nda parte della CPI, alla quale conseguirebbe una richiesta del\nProcuratore generale di emissione di un\u0027ordinanza di custodia\ncautelare, previa trasmissione degli atti da parte del Ministro della\ngiustizia, non e\u0027 in alcun modo subordinata alla presenza sul\nterritorio nazionale della persona ricercata, poiche\u0027 in caso\ncontrario l\u0027obbligo di cooperazione verrebbe frustrato dalla\nnecessita\u0027 di una preventiva e costante verifica della presenza\ndell\u0027interessato in Italia, in mancanza del cui anticipato\naccertamento non potrebbe essere nemmeno formulata la richiesta di\ncustodia cautelare, che e\u0027 invece obbligatoria per lo Stato parte ai\nsensi dello statuto. \n 19. Un siffatto accertamento, peraltro, non e\u0027 mai stato mai\neffettuato, secondo quanto emerge dagli atti del procedimento, dopo\nla detta espulsione (mai formalmente comunicata a questa Corte), con\nla conseguenza che il prevenuto potrebbe avere fatto rientro o\npotrebbe rientrare in Italia, seppure illecitamente, senza\nconseguenza alcuna ai fini della giustizia internazionale. \n 20. Una tale evenienza, unita all\u0027inapplicabilita\u0027 delle\ndisposizioni in materia di arresto provvisorio ai sensi dell\u0027art. 716\ndel codice di procedura penale, vanificherebbe ogni tempestiva\ntrasmissione di richiesta di arresto e consegna da parte della CPI\nche, infatti, nel caso di specie aveva inoltrato a sei Stati parte la\nrichiesta di cooperazione proprio in previsione di una eventuale e\nsuccessiva presenza dell\u0027interessato nel territorio di detti Stati. \n 21. La questione di legittimita\u0027 costituzionale, invece, e\u0027\nrilevante poiche\u0027 questa Corte deve decidere in via preliminare sulla\nrichiesta del Procuratore generale di non luogo a provvedere in\nguanto il Ministro della giustizia non ha dato seguito alla richiesta\ndi cooperazione della CPI. non trasmettendo formalmente al\nProcuratore generale i relativi atti. \n 22. Questi ultimi, tuttavia, risultano direttamente pervenuti al\nProcuratore generale il 19 gennaio 2025 per il tramite della Squadra\nmobile e della DIGOS presso la Questura di Torino, alla quale erano\nstati inoltrati dal Servizio per la cooperazione internazionale di\npolizia che svolge le funzioni di Ufficio centrale nazionale\nInterpol. \n 23. A sua volta, la CPI li aveva direttamente trasmessi tramite\nInterpol all\u0027Autorita\u0027 giudiziaria italiana ai sensi dell\u0027art.\n87(1)(b) dello statuto, oltre ad averli inoltrati al Ministro della\ngiustizia per via diplomatica ai sensi dell\u0027art. 87(1)(a) dello\nstatuto. \n 24. E\u0027 rilevante, quindi, valutare la legittimita\u0027 costituzionale\ndegli articoli 2, 4, 11 e 13 della legge n. 237/2012 nella parte in\ncui, in mancanza di un atto del Ministro della giustizia che dia\nseguito alla richiesta della CPI di arresto e consegna e di sequestro\nai sensi degli articoli 56(2)(f), 57(3)(a), 58, 59, 86, 87(1)(b), 88,\n89, 91, 93(1)(b)(h) dello statuto - trasmettendo gli atti al\nProcuratore generale, non consentono a quest\u0027ultimo di adempiere\nall\u0027obbligo di cooperazione con la CPI chiedendo nei confronti della\npersona ricercata i provvedimenti indicati nella richiesta di\ncooperazione della CPI. \n 25. Tale vulnus all\u0027obbligo di cooperazione con la CPI, di\nconseguenza, non consente a questa Corte di appello di deliberare\nsulle medesime richieste, che non possono essere presentate dal\nProcuratore generale non essendo state tramesse dal Ministro della\ngiustizia, sebbene nel caso in esame la richiesta di cooperazione\ndella CPI sia stata oggetto di trasmissione diretta all\u0027Autorita\u0027\ngiudiziaria ai sensi dell\u0027art. 87(1)(b) dello statuto per il tramite\ndell\u0027Interpol, ostandovi gli articoli 2, 4 e 11 legge n. 237/2012. \n 26. La questione di legittimita\u0027 costituzionale sopra indicata,\nquindi, e\u0027 rilevante per la Corte di appello di Roma, dovendo essere\nadottata una decisione per definire il procedimento riguardante una\nrichiesta di cooperazione della CPI non formalmente trasmessa dal\nMinistro della giustizia ma pervenuta ai sensi del menzionato art.\n87(1)(b) dello statuto. \n 27. La questione risulta anche non manifestamente infondata. in\nquanto le menzionate disposizioni di legge ordinaria condizionano la\ntrasmissione delle richieste di cooperazione della CPI ad una scelta\ndiscrezionale e insindacabile in sede processuale del Ministro della\ngiustizia, anche quando sussiste un obbligo convenzionale\ninternazionale di cooperazione con la CPI. \n 28. Le norme della cui legittimita\u0027 costituzionale si dubita,\ninfatti, contrastano in primo luogo con il consenso prestato mediante\nla ratifica da parte dell\u0027Italia dello statuto che contiene le\nlimitazioni di sovranita\u0027 necessarie ad un ordinamento che assicuri\nla pace e la giustizia fra le Nazioni, tramite l\u0027adesione alla detta\nconvenzione internazionale che prevede l\u0027obbligo dell\u0027Italia di\ncooperare con la CPI eseguendo i suoi provvedimenti, secondo l\u0027art.\n11 della Costituzione. \n 29. In secondo luogo, dette disposizioni contrastano con\nl\u0027obbligo dello Stato di promuovere e favorire la CPI, che e\u0027\nl\u0027organizzazione internazionale rivolta a tale scopo in quanto e\u0027\nistituita proprio per punire i crimini di guerra e i crimini contro\nl\u0027umanita\u0027, al fine di assicurare la pace e la giustizia fra le\nNazioni, con la conseguenza che rientra tra i doveri della Repubblica\nitaliana di promuovere e favorire la CPI anche il dovere di cooperare\ncon la stessa e di eseguire i suoi provvedimenti, ai sensi dell\u0027art.\n11 della Costituzione. \n 30. Infine, le disposizioni citate contrastano direttamente con\nl\u0027obbligo dello Stato di esercitare la potesta\u0027 legislativa nel\nrispetto dei vincoli derivanti dall\u0027ordinamento comunitario e dagli\nobblighi internazionali, ai sensi dell\u0027art. 117, primo comma, della\nCostituzione, laddove condizionano la trasmissione delle richieste di\ncooperazione della CPI ad una scelta discrezionale e insindacabile in\nsede processuale del Ministro della giustizia. \n 31. Da questo punto di vista lo statuto di Roma ha valore di\n«fonte interposta» il cui rispetto per il legislatore ordinario e\u0027\ncostituzionalmente necessitato, poiche\u0027 l\u0027art. 86 dello statuto\nprevede un obbligo generale per gli Stati parti di cooperare\npienamente con la Corte nelle - inchieste ed azioni giudiziarie che\nla stessa svolge per reati di sua competenza. \n 32. L\u0027art. 87(7) dello statuto, inoltre, rafforza tale obbligo\nprevedendo che se uno Stato Parte non aderisce ad una richiesta di\ncooperazione della Corte, diversamente da come previsto dal detto\nstatuto, impedendole in tal modo di esercitare le sue funzioni ed i\nsuoi poteri in forza del detto statuto, la Corte puo\u0027 prenderne atto\ned investire del caso l\u0027Assemblea degli Stati parti o il Consiglio di\nsicurezza se e\u0027 stata adita da quest\u0027ultimo. \n 33. Come rilevato al precedente punto n. 10, la CPI con la\ndecisione ICC-01/11-209 17 ottobre 2025 1/18 PT ha accertato\nl\u0027inadempimento dell\u0027Italia a detto obbligo, riservandosi di\ndeferirla all\u0027Assemblea degli Stati parte o al Consiglio di sicurezza\ndell\u0027ONU per eventuali sanzioni dopo l\u0027acquisizione ulteriori\ninformazioni sull\u0027esito dei procedimenti interni rilevanti in\nrelazione al caso in oggetto, con indicazione dell\u0027impatto che questi\nprocedimenti potrebbero avere sulla futura cooperazione dell\u0027Italia\ncon la CPI nell\u0027esecuzione delle richieste di arresto e consegna\ndelle persone ricercate dalla CPI. \n 34. Attesa la conoscenza da parte della CPI del presente\nprocedimento, al quale ha preso parte con un suo rappresentante (che\nha ribadito che la richiesta di cooperazione de qua resta vigente),\ne\u0027 pienamente rilevante e non manifestamente infondato rilevare il\ncontrasto delle disposizioni de quibus con la Costituzione e con le\ndette «fonti interposte», costituite dallo statuto di Roma e dalla\ndecisione 2011/168/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, sulla Corte\npenale internazionale e che abroga la posizione comune 2003/444/PESC\n(di seguito la «Decisione PESC»). \n 35. Quanto allo statuto di Roma, oltre al generale obbligo di\ncollaborare con la CPI, le norme della cui legittimita\u0027\ncostituzionale questa Corte dubita, contrastano anche con l\u0027art.\n91(2)(c) dello statuto secondo il quale nell\u0027esecuzione di una\nrichiesta di arresto e consegna le esigenze dello Stato richiesto non\ndevono essere piu\u0027 onerose in questo caso rispetto alle richieste\nd\u0027estradizione presentate in applicazione di trattati o di intese\nconcluse fra lo Stato richiesto ed altri Stati e dovrebbero anzi se\npossibile, esserlo di meno, in considerazione del carattere\nparticolare della Corte. \n 36. Come e\u0027 noto, l\u0027Italia con la legge n. 69/2005 ha approvato\nle disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione\nquadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al\nmandato d\u0027arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati\nmembri dell\u0027Unione europea. \n 37. Questi Stati sono tutti anche Stati parte dello statuto di\nRoma e, in relazione ai mandati di arresto europei, l\u0027art. 9, comma\nl, ultimo periodo prevede che essi vengano trasmessi direttamente\ndall\u0027Autorita\u0027 giudiziaria dello Stato di emissione. \n 38. Diversamente, gli\u0027 articoli 2, 4, 11 e 13 della legge n.\n237/2012 non solo non semplificano il procedimento di esecuzione\ndella richiesta di cooperazione della CPI ma prevedono che\nl\u0027esecuzione della richiesta di arresto, consegna e sequestro sia\npiu\u0027 onerosa rispetto a quella di un mandato di arresto europeo,\nimponendo la trasmissione della richiesta di cooperazione della CPI\nsolo per il tramite del Ministro della giustizia. \n 39. Non rileva in questa sede ogni questione sulla doverosita\u0027 o\ndiscrezionalita\u0027 agli effetti penali della trasmissione da parte del\nMinistro della giustizia della richiesta della CPI all\u0027Autorita\u0027\ngiudiziaria. \n 40. Risulta dal resoconto stenografico dell\u0027Assemblea della\nCamera dei deputati (seduta n. 545 di giovedi\u0027 9 ottobre 2025) che\nnon e\u0027 stata concessa l\u0027autorizzazione a procedere nei confronti del\nMinistro della giustizia, in relazione alla mancata trasmissione\ndella richiesta della CPI, perche\u0027 la Camera dei deputati ha\nritenuto, tra l\u0027altro, che non sussistesse alcun obbligo penalmente\nrilevante del Ministro della giustizia di dare seguito alla richiesta\ndi cooperazione della CPI. \n 41. Trattandosi, quindi, secondo la legge n. 237/2012 di una\nfacolta\u0027 del Ministro della giustizia, sebbene le disposizioni\ninternazionali prevedano l\u0027obbligo di dare seguito alle richieste di\ncooperazione della CPI, si pone la questione del rimedio processuale\nalla situazione conseguente alla mancata trasmissione degli atti, con\nsuccessiva impossibilita\u0027 per il Procuratore generale di formulare le\nsue richieste di merito e per la Corte di appello di deliberarle in\nadempimento ai detti obblighi internazionali richiamati dalla\nCostituzione. \n 42. L\u0027obbligo nascente dallo statuto di Roma, peraltro, e\u0027\nrafforzato dall\u0027art. 1, paragrafo 2, della menzionata decisione PESC,\nvincolante per l\u0027Italia, che e\u0027 tenuta a sostenere l\u0027indipendenza\ndella CPI e il suo effettivo ed efficace funzionamento, nonche\u0027 a\nsostenere la cooperazione con la CPI. \n 43. La disposizione di diritto eurounitario non costituisce di\nuna mera ripetizione degli obblighi nascenti dallo statuto di Roma ma\ne\u0027 un «vincolo specifico» per lo Stato membro dell\u0027Unione europea,\nche e\u0027 tenuto a adottare nel proprio diritto interno ogni\ndisposizione necessaria per garantire la cooperazione con la CPI. \n 44. L\u0027obbligo di dare seguito alle richieste di cooperazione\ndella CPI per gli Stati parte dello statuto (e quindi anche per gli\norgani giudiziari degli stessi), peraltro, e\u0027 stato ribadito in\ninnumerevoli decisioni della stessa CPI: \n 1) Pre-Trial Chamber I, 12 dicembre 2011,\nICC-02/05-01/09-139-CORR; \n 2) Pre-Trial Chamber I, 13 dicembre 2011,\nICC-02/05-01/09-140-TENG; \n 3) Pre-Trial Chamber II, 26 marzo 2013, ICC-02/05-01/09-151; \n 4) Pre-Trial Chamber II, 9 aprile 2014, ICC-02/05-01/09-195; \n 5) Pre-Trial Chamber II, 11 luglio 2016,\nICC-02/05-01/09-266-ENG; \n 6) Pre-Trial Chamber II, 11 luglio 2016,\nICC-02/05-01/09-267-ENG; \n 7) Pre-Trial Chamber II, 6 luglio 2017, ICC-02/05-01/09-302; \n 8) Pre-Trial Chamber II, 11 dicembre 2017,\nICC-02/05-01/09-309; \n 9) Appeals Chamber, 6 maggio 2019, ICC-02/05-01/09-397-CORR; \n 10) Pre-Trial Chamber I, 10 dicembre 2014,\nICC-01/11-01/11-577; \n 11) Trial Chamber V(B), 19 settembre 2016,\nICC-01/09-02/11-1037-ENG; \n 12) Pre-Trial Chamber II, 24 ottobre 2024, ICC-01/22-90. \n 45. Secondo la giurisprudenza della CPI l\u0027obbligo di cooperazione\ndegli Stati parte con la stessa CPI non e\u0027 politico ma giuridico ed\nil suo fondamento e\u0027 sia convenzionale - perche\u0027 deriva da uno\nstrumento vincolante (statuto di Roma) - che sistemico, perche\u0027 la\ncooperazione e\u0027 condizione necessaria per l\u0027effettivita\u0027 della\ngiurisdizione penale internazionale per reprimere i reati piu\u0027 gravi\nin assoluto, ossia i crimini di guerra e contro l\u0027umanita\u0027, con la\nconseguenza che le normative nazionali degli Stati parte devono\nassicurare l\u0027esecuzione di quest\u0027obbligo giuridico prevedendo idonei\nsistemi per evitare che lo Stato parte si sottragga alle richieste\ndella CPI. \n 46. Nel caso in esame, invece, la legge n. 237/2012 non prevede\nalcun rimedio «processuale» per la mancata trasmissione da parte\nMinistro della giustizia delle richieste di cooperazione della CPI,\ncon la conseguenza che l\u0027Autorita\u0027 giudiziaria non puo\u0027 adempiere\nagli obblighi dello Stato parte dello statuto, che incombono anche su\ndi essa quale espressione di un potere dello Stato parte, pur quando\nle richieste di cooperazione della CPI le pervengono perche\u0027\ndirettamente inoltrate dalla CPI ai sensi dell\u0027art. 87(1)(b) dello\nstatuto. \n 47. L\u0027assenza di rimedi procedimentali, quali quello della\npossibilita\u0027 di procedere anche nei casi di trasmissione diretta\ndandone notizia al Ministro della giustizia, come nella fattispecie\nprevista dall\u0027art. 9 della legge n. 69/2005, e\u0027 particolarmente\nrilevante in considerazione dell\u0027eccezionale gravita\u0027 dei reati per i\nquali procede la CPI, trattandosi di crimini di guerra e contro\nl\u0027umanita\u0027 che - come nel caso in esame - sono di regola relativi a\nmigliaia di vittime. \n 48. E\u0027 bene sottolineare che, per quanto consta dagli altri\nprocedimenti di cooperazione pendenti e definiti presso questa\nmedesima Corte di appello di Roma su richiesta dell\u0027Ufficio del\nProcuratore presso la CPI e della stessa CPI, il Ministro della\ngiustizia ha sempre trasmesso tempestivamente le richieste di\nassistenza giudiziaria previste dallo statuto, con la conseguenza che\nla situazione creatasi nel presente procedimento si pone come un\nunicum che ne impedisce la definizione, in mancanza della\npossibilita\u0027 giuridica di adottare qualsiasi deliberazione in\nrelazione ad un eventuale titolo detentivo riguardante il prevenuto\nche, ove rientrasse in Italia, non sarebbe assoggettato o\nassoggettabile ad alcun provvedimento de libertate per giustizia\ninternazionale. \n 23. In conclusione, la situazione di stallo procedimentale\nvenutasi a creare non solo determina le evidenziate violazioni dello\nstatuto di Roma (accertate dalla decisione della CPI e dalla\ndecisione PESC) ai sensi degli articoli 11 e 117 primo comma, della\nCostituzione, ma potrebbe anche costituire una violazione del\nprincipio di soggezione del giudice alla sola legge previsto\ndall\u0027art. 101 secondo comma, della Costituzione, in quanto\nl\u0027attribuzione della discrezionalita\u0027 politica al Ministro della\ngiustizia nella procedura in esame (conformemente a quanto ritenuto\ndalla Camera dei deputati nel diritto vivente dovuto all\u0027esegesi nata\ndal sopra detto diniego dell\u0027autorizzazione a procedere) assoggetta\nil giudice ad una scelta discrezionale di natura politica, inibendone\nl\u0027attivita\u0027 giurisdizionale di adempimento degli obblighi\ninternazionali previsti dallo statuto di Roma, secondo quanto\nrichiesto dalla CPI come sostanzialmente rilevato anche dalla\ndecisione ICC-01/11-209 17 ottobre 2025 1/18 PT sopra menzionata. \n 24. Consegue a quanto esposto la sospensione del procedimento e\nla trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. \n\n \n P.Q.M. \n \n 1) visti gli articoli 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,\ngli articoli 11, 101, secondo comma, e 117, primo comma, della\nCostituzione, lo statuto di Roma ratificato con legge 12 luglio 1999,\nn. 232, e l\u0027accordo UE-CPI approvato con decisione del Consiglio\n2011/168/PESC, dichiara di ufficio rilevante e non manifestamente\ninfondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale degli articoli\n2, 4, 11 e 13 della legge 20 dicembre 2012, n. 237, nei sensi di cui\nin motivazione e nella parte in cui non prevedono che il Procuratore\ngenerale debba formulare le sue richieste e la Corte di appello di\nRoma debba deliberare sulle stesse anche a seguito di diretta\ntrasmissione delle medesime richieste di cooperazione della Corte\npenale internazionale ai sensi dell\u0027art. 87(1)(b) dello statuto di\nRoma, dandone notizia al Ministro della giustizia; \n 2) sospende, per l\u0027effetto ai sensi dell\u0027art. 23 della legge 11\nmarzo 1953, n. 87, il presente giudizio previa trasmissione degli\natti alla Corte costituzionale per la risoluzione del suindicato\nincidente di costituzionalita\u0027; \n 3) ordina che, a cura della cancelleria della Corte di appello di\nRoma, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, alla\nCorte penale internazionale per il tramite del Ministro della\ngiustizia ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche\u0027\ncomunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della\nRepubblica; \n 4) riserva ogni ulteriore statuizione all\u0027esito del giudizio di\nlegittimita\u0027 costituzionale. \n Cosi\u0027 deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 30\nottobre 2025. \n \n Il Presidente: Monteleone \n \n \n I consiglieri: Neri, 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