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diritto civile e che trova applicazione diretta nell’ambito del diritto penale, che esula dalle\u0026nbsp;competenze del legislatore regionale,\u0026nbsp;intervenendo in una materia riguardante la responsabilità penale (artt. 579 e 580 cod. pen.), la tutela della vita umana, i principi di autodeterminazione, tutela del consenso e rifiuto dei trattamenti sanitari desumibili dagli artt. 2, 13 e 32 Cost. e dall’art. 5 cod. civ. – Disparità di trattamento rispetto al restante territorio nazionale – Violazione, in via principale, della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale e, in via subordinata, della competenza statale nella materia concorrente della tutela della salute in relazione alla quale è necessaria la preventiva determinazione dei principi fondamentali.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e-Legge della Regione Toscana 14 marzo 2025, n. 16, intero testo, e in particolare art. 1.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e-Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), e terzo.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSanità pubblica – Norme della\u0026nbsp;Regione Toscana – Modalità organizzative per l\u0027attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024 – Previsione che fino all\u0027entrata in vigore della disciplina statale, possono accedere alle procedure relative al suicidio medicalmente assistito le persone in possesso dei requisiti indicati dalle suddette sentenze, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017\u0026nbsp;(Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) – Previsione che le prestazioni e i trattamenti disciplinati dalla\u0026nbsp;legge regionale costituiscono un livello di assistenza sanitaria superiore rispetto ai livelli essenziali di assistenza – Ricorso del Governo – Denunciata non spettanza alle regioni di modificare, limitare o condizionare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto alla vita previsti dalla legislazione statale e segnatamente di regolare casi e procedure in cui si dispone del diritto alla vita – Erroneità del presupposto da cui muove il legislatore regionale di prevedere l’erogazione di prestazioni superiori rispetto ai livelli essenziali previsti dal legislatore statale e, anche considerando tale prospettiva, denunciata insussistenza, nella specie, di tale presupposto, non avendo il legislatore statale fissato alcun livello minimo di prestazione da garantire in tale ambito – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili\u0026nbsp;e sociali – Contrasto con la indispensabile omogeneità a livello nazionale della disciplina in\u0026nbsp;materia di fine vita.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Toscana 14 marzo 2025, n. 16, intero testo, e in particolare artt. 2 e 7, comma 2.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera \u003cem\u003em\u003c/em\u003e), e terzo.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIn via subordinata: Sanità pubblica – Norme della\u0026nbsp;Regione Toscana – Modalità organizzative per l\u0027attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024 – Previsione che le aziende unità sanitarie locali istituiscono una commissione multidisciplinare permanente per la verifica della sussistenza dei requisiti per l\u0027accesso al suicidio medicalmente assistito, nonché per la verifica o definizione delle relative modalità di attuazione – Modalità di accesso al suicidio medicalmente assistito – Previsione che l\u0027azienda unità sanitaria locale trasmette tempestivamente l\u0027istanza della persona interessata e la relativa documentazione alla predetta commissione e al comitato per l\u0027etica nella clinica operante presso l\u0027azienda ai sensi dell\u0027art. 99 della legge regionale n. 40 del 2005 – Procedura per la verifica dei requisiti – Previsione che, in caso di esito positivo della verifica dei requisiti, la commissione procede ai fini dell\u0027approvazione o definizione delle modalità di attuazione del suicidio medicalmente assistito – Ricorso del Governo – Denunciata sovrapposizione con le competenze riservate dal legislatore statale ai comitati etici territoriali individuati con decreti del Ministro della salute del 23 e 30 gennaio 2023 – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile e penale e in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e-Legge della Regione Toscana 14 marzo 2025, n. 16, artt. 3, 4, 5 e 6.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e-Costituzione, art. 117, commi secondo, lettere \u003cem\u003el\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003em\u003c/em\u003e); legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 556, 557 e 558; legge 11 gennaio 2018, n. 3, art. 2.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","id_seduta":"4525","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"04/11/2025","relatore":"VIGANÒ - ANTONINI","listaSedute":[{"numero_parte":"1","id_seduta":"4525","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza 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 assistito  le  persone  in  possesso  dei\n  requisiti  indicati  dalle  suddette  sentenze,  con  le  modalita\u0027\n  previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del  2017  (Norme  in\n  materia di consenso  informato  e  di  disposizioni  anticipate  di\n  trattamento) -  Previsione  che  le  prestazioni  e  i  trattamenti\n  disciplinati dalla legge  regionale  costituiscono  un  livello  di\n  assistenza sanitaria superiore rispetto ai  livelli  essenziali  di\n  assistenza - Previsione che  le  aziende  unita\u0027  sanitarie  locali\n  istituiscono una commissione multidisciplinare  permanente  per  la\n  verifica della sussistenza dei requisiti per l\u0027accesso al  suicidio\n  medicalmente assistito, nonche\u0027 per la verifica o definizione delle\n  relative modalita\u0027 di attuazione - Modalita\u0027 di accesso al suicidio\n  medicalmente assistito - Previsione che l\u0027azienda unita\u0027  sanitaria\n  locale   trasmette   tempestivamente   l\u0027istanza   della    persona\n  interessata e la relativa  documentazione  alla  commissione  e  al\n  comitato per l\u0027etica nella clinica operante  presso  l\u0027azienda,  ai\n  sensi dell\u0027art. 99 della legge regionale n. 40 del 2005 - Procedura\n  per la verifica dei requisiti - Previsione che, in  caso  di  esito\n  positivo della verifica dei requisiti, la  commissione  procede  ai\n  fini dell\u0027approvazione o definizione delle modalita\u0027 di  attuazione\n  del suicidio medicalmente assistito. \n- Legge della  Regione  Toscana  14  marzo  2025,  n.  16  (Modalita\u0027\n  organizzative  per  l\u0027attuazione   delle   sentenze   della   Corte\n  costituzionale 242/2019 e 135/2024), intero testo, e in particolare\n  artt. 1, 2 e 7, comma 2, nonche\u0027 artt. 3, 4, 5 e 6. \n\n\r\n(GU n. 22 del 28-05-2025)\n\r\n    Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  nell\u0027interesse   del\nPresidente del Consiglio dei ministri pro  tempore,  rappresentato  e\ndifeso ex lege dall\u0027Avvocatura generale dello Stato  (codice  fiscale\nn. 80224030587), presso i cui uffici in Roma, via dei  Portoghesi  n.\n12,   e\u0027   domiciliato    (fax    06.96.51.40.00;    indirizzo    PEC\nags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); \n    nei confronti della Regione Toscana, in  persona  del  Presidente\ndella Giunta Regionale pro tempore; \n    per  la  dichiarazione  di  illegittimita\u0027  costituzionale  della\nintera legge regionale 14  marzo  2025,  n.  16,  recante  «Modalita\u0027\norganizzative   per   l\u0027attuazione   delle   sentenze   della   Corte\ncostituzionale 242/2019 e 135/2024», pubblicata nel B.U.R. Toscana n.\n18 del 17 marzo 2025, nonche\u0027 dei suoi articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; \n    in virtu\u0027 della deliberazione del Consiglio dei ministri in  data\n9 maggio 2025. \n \n                              Premessa \n \n  1. La Regione Toscana ha emanato la  legge  regionale  in  epigrafe\nindicata, la quale definisce i presupposti,  i  ruoli,  le  modalita\u0027\nesecutive, i tempi e le condizioni per l\u0027accesso di un  individuo  ad\nuna morte volontaria. \n    Le norme sono precedute  da  un  preambolo  nel  quale,  oltre  a\nrichiamare il solo terzo  comma  dell\u0027art.  117  della  Costituzione,\nnonche\u0027 la legge statale n. 219/2017, recante «Norme  in  materia  di\nconsenso informato e di disposi ioni  anticipate  di  trattamento»  -\nsono richiamate le sentenze della Corte costituzionale alle quali  si\nriferisce il titolo stesso  della  legge  regionale,  concernenti  la\nfattispecie  disciplinata  dall\u0027intervento  normativo  regionale:  la\nsentenza n. 242/2019, che ha individuato una circoscritta area in cui\nl\u0027incriminazione per l\u0027aiuto al suicidio,  ex  art.  580  del  codice\npenale, non e\u0027 conforme alla Costituzione, richiamando le  condizioni\nnelle quali deve trovarsi l\u0027aspirante suicida; e poi la  sentenza  n.\n135/2024, che ha evidenziato che non puo\u0027 esservi distinzione tra  la\nsituazione del paziente gia\u0027 sottoposto  a  trattamenti  di  sostegno\nvitale, di cui lo stesso puo\u0027 pretendere l\u0027interruzione, e quella del\npaziente che, per sopravvivere, necessiti, dietro valutazione medica,\ndell\u0027attivazione  di  simili  trattamenti,  che  il   medesimo   puo\u0027\nrifiutare. \n    Il  medesimo  preambolo  precisa  che,  nella   citata   sentenza\ncostituzionale n. 242/2019, e\u0027 stato ritenuto che la  verifica  delle\ncondizioni  che  legittimano  l\u0027aiuto  al  suicidio  debbano   essere\naffidate,  in  attesa  dell\u0027intervento   legislativo,   a   strutture\npubbliche del Servizio sanitario nazionale, e che a  tal  fine  debba\nessere  acquisito  il  parere  del  comitato  etico  territorialmente\ncompetente (considerato n. 5 della legge Regionale). Con la legge  in\nesame, inoltre, la Regione detta norme a  carattere  organizzativo  e\nprocedurale per disciplinare  l\u0027esercizio  non  solo  delle  funzioni\naffidate dalla Corte medesima alle aziende  sanitarie,  ma  anche  di\nprestazioni ulteriori, definendo  tempi  e  modalita\u0027  inerenti  alla\nprocedura in questione (considerato n. 7), assumendo che si tratti di\nuna disciplina cedevole rispetto ad una successiva legge statale  che\nintervenga a regolare la materia fissandone i  principi  fondamentali\n(considerato n. 8). \n  2. Nel dettaglio, la normativa regionale ha il seguente contenuto: \n    - L\u0027art. 1, recante le finalita\u0027  della  legge,  dispone  che  la\nRegione   Toscana   stabilisce   l\u0027organizzazione   necessaria    per\nl\u0027applicazione delle statuizioni rese dalla Corte costituzionale  sul\ntema del suicidio medicalmente assistito. \n    - L\u0027art. 2  individua  i  requisiti  per  l\u0027accesso  al  suicidio\nmedicalmente assistito, mediante generale  rinvio  alle  sentenze  n.\n242/2019 e n. 135/2014 della Corte costituzionale; \n    - L\u0027art. 3 prevede la istituzione, presso ogni  ASL  toscana,  di\nuna  «Commissione  multidisciplinare  permanente»   (composta   dalle\nseguenti   figure   professionali:   medico   palliativista,   medico\npsichiatra, medico anestesista, psicologo, medico legale,  infermiere\ne un medico specialista per la patologia del richiedente, di  seguito\nanche «Commissione») per la verifica della sussistenza dei  requisiti\nper l\u0027accesso al suicidio medicalmente assistito dei richiedenti e la\ndefinizione delle modalita\u0027 di attuazione,  prevedendo  altresi\u0027  che\nl\u0027attivita\u0027 dei componenti di tale commissione venga svolta  su  base\nvolontaria e in orario di lavoro e non comporti la corresponsione  di\nalcuna indennita\u0027 di carica o di presenza; \n    - L\u0027art. 4  disciplina  le  modalita\u0027  di  «accesso  al  suicidio\nmedicalmente assistito», prevedendo che la persona interessata (o  un\nsuo delegato) presenti un\u0027istanza alla ASL di riferimento,  corredata\nda documentazione sanitaria, per  l\u0027accertamento  dei  requisiti  per\nl\u0027accesso alla pratica in questione, nonche\u0027 per l\u0027approvazione o  la\ndefinizione delle relative modalita\u0027 di attuazione. E\u0027  ivi  previsto\nche l\u0027istanza venga trasmessa alla Commissione  e  al  «Comitato  per\nl\u0027etica clinica» operante presso la stessa ASL ai sensi dell\u0027art.  99\ndella L.R. Toscana n. 40/2005, anch\u0027esso non  disciplinato  da  norme\nquadro nazionali; \n    - L\u0027art. 5 disciplina il procedimento di verifica dei  requisiti,\nche prevede in sintesi che: \n        la  procedura  debba  concludersi  entro  venti  giorni   dal\nricevimento dell\u0027istanza, salvo sospensione per non  piu\u0027  di  cinque\ngiorni per l\u0027esecuzione di accertamenti clinico-diagnostici; \n      il richiedente debba essere informato riguardo al  percorso  di\ncure palliative cui puo\u0027 accedere, e riguardo al diritto a  rifiutare\ntrattamenti sanitari e ad accedere alla sedazione profonda continua; \n      ove il medesimo richiedente confermi la volonta\u0027 di accedere al\nsuicidio; \n      medicalmente assistito, la Commissione  proceda  alla  verifica\ndei requisiti, anche tramite accertamenti e ascolto personale; \n      debba essere acquisito  il  parere  del  Comitato  per  l\u0027etica\nclinica sugli aspetti etici del caso, da rendere entro  sette  giorni\ndal ricevimento della documentazione; \n      la Commissione rediga una relazione finale attestante gli esiti\ndell\u0027accertamento dei requisiti, i quali vengono comunicati  dall\u0027ASL\nal richiedente; \n    -  L\u0027art.  6  concerne  l\u0027introduzione  di  un  atipico   obbligo\nsanitario,  e  le  concrete  modalita\u0027  di  attuazione  del  suicidio\nmedicalmente assistito, prevedendo che il richiedente possa  proporre\nun protocollo, gia\u0027 elaborato con il proprio  medico  di  fiducia,  o\nconcordarne uno  con  la  Commissione,  e  che  il  protocollo  debba\ngarantire  la  presenza  del  medico,  la  dignita\u0027  del  paziente  e\nl\u0027assenza di sofferenze. Anche per questi aspetti, viene previsto che\ndebba essere acquisito il parere del  Comitato  per  l\u0027etica  clinica\nsugli aspetti etici del caso, da  rendere  entro  cinque  giorni  dal\nricevimento della documentazione, e che  la  Commissione  rediga  una\nrelazione finale sugli  esiti  dell\u0027approvazione  del  protocollo,  i\nquali vengono parimenti comunicati dall\u0027ASL al richiedente; \n    - L\u0027art. 7 disciplina il supporto  tecnico  e  farmacologico  che\ndeve     essere     assicurato     dall\u0027ASL,      e      l\u0027assistenza\nall\u0027autosomministrazione  del  farmaco,  da  rendersi  con  personale\nvolontario. Viene previsto che le prestazioni e i  trattamenti  siano\ngarantite come livelli assistenziali superiori  rispetto  ai  livelli\nessenziali di assistenza, cui far fronte con  risorse  proprie  della\nRegione, che il richiedente possa sospendere o annullare l\u0027erogazione\ndel  trattamento  in  qualsiasi  momento,  e   che   i   procedimenti\ndisciplinati dalla legge regionale siano conformati  dalle  ASL  alla\ndisciplina statale; \n    - L\u0027art. 8 prevede la gratuita\u0027 del percorso assistenziale per il\nsuicidio medicalmente assistito; \n    - L\u0027art. 9 stanzia euro 10.000,00 annui, per gli anni 2025,  2026\ne 2027, a carico  del  programma  regionale  per  la  disabilita\u0027,  e\nprevede che, per gli  anni  successivi,  si  provveda  con  legge  di\nbilancio. \n    La illustrata L.R. Toscana n. 16/2025 presenta diversi profili di\nillegittimita\u0027 costituzionale, nel suo complesso, ed in relazione  ai\nsingoli articoli precisati in epigrafe: il Consiglio dei ministri  ha\npertanto ritenuto di doverla impugnare, ed  a  tanto  in  effetti  si\nprovvede mediante  il  presente  ricorso,  sulla  base  dei  seguenti\nmotivi. \n    1. Illegittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027intera  L.R.  Toscana  n.\n16/2025 e del suo art. 1, per violazione degli articoli 117,  secondo\ncomma, lett. l), e 117, terzo comma, della Costituzione. \n    La legge in esame, nella sua interezza e con il suo art.  1,  (1)\npretende  di  dare  «attuazione»  alle  sentenze  costituzionali  nn.\n242/2019 e 135/2024. \n    Occorre,  pertanto,  preliminarmente  soffermarsi  sul  contenuto\ndelle sentenze di cui la Regione asserisce di  dettare  le  modalita\u0027\norganizzative per l\u0027attuazione. 1.1 Con la sentenza n. 242 del  2019,\nla   Corte    costituzionale    ha    dichiarato    «l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 580 del codice penale, nella  parte  in  cui\nnon esclude la punibilita\u0027 di chi, con le  modalita\u0027  previste  dagli\narticoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia\ndi consenso informato e di disposizioni anticipate  di  trattamento),\nagevola l\u0027esecuzione  del  proposito  di  suicidio,  autonomamente  e\nliberamente formatosi, di una persona tenuta in vita  da  trattamenti\ndi sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di\nsofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa  intollerabili,  ma\npienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli,  sempre\nche  tali  condizioni  e  le  modalita\u0027  di  esecuzione  siano  state\nverificate  da  una  struttura  pubblica   del   servizio   sanitario\nnazionale,  previo  parere  del   comitato   etico   territorialmente\ncompetente». \n    La sentenza n. 242/2019 non ha solo tracciato un circoscritto  ed\neccezionale perimetro entro il quale  puo\u0027  non  essere  sanzionabile\npenalmente l\u0027aiuto al suicidio [il quale rimane, in generale,  sempre\nillecito, sia sotto il versante penalistico (ai sensi degli  articoli\n579 e 580 del codice penale) che civilistico (ai  sensi  dell\u0027art.  5\ndel codice civile)], ma ha  anche  espressamente  precisato  che  «la\ndeclaratoria di illegittimita\u0027 costituzionale si limita  a  escludere\nla punibilita\u0027 dell\u0027aiuto al suicidio  nei  casi  considerati,  senza\ncreare alcun obbligo di procedere a tale aiuto  in  capo  ai  medici»\n(cfr. S 6). \n    Con la sentenza n. 135 del 2024, inoltre, la Corte costituzionale\nha ribadito «la necessita\u0027 del  puntuale  rispetto  delle  condizioni\nprocedurali stabilite dalla sentenza n. 242 del  2019»,  segnatamente\nspecificando  che  «non  puo\u0027  (...)   ritenersi   irragionevole   la\nlimitazione della liceita\u0027 dell\u0027aiuto al suicidio  ai  soli  pazienti\nche  abbiano   gia\u0027   la   possibilita\u0027,   in   forza   del   diritto\ncostituzionale, di  porre  fine  alla  loro  esistenza  rifiutando  i\ntrattamenti di sostegno vitale». \n    Parimenti, la Corte ha  ritenuto  di  confermare  «lo  stringente\nappello, gia\u0027 contenuto nella sentenza n. 242 del  2019  (punto  2.4.\ndel  Considerato  in  diritto),  affinche\u0027,  sull\u0027intero   territorio\nnazionale, sia garantito a tutti i pazienti, inclusi  quelli  che  si\ntrovano  nelle  condizioni  per  essere  ammessi  alla  procedura  di\nsuicidio assistito, una effettiva possibilita\u0027 di accesso  alle  cure\npalliative appropriate per controllare la  loro  sofferenza,  secondo\nquanto previsto dalla legge n. 38 del 2010». \n    La Regione Toscana, con la legge in  esame,  titolata  «Modalita\u0027\norganizzative   per   l\u0027attuazione   delle   sentenze   della   Corte\ncostituzionale 242/2019 e 135/2024», ha ritenuto di dettare, per come\nsi legge  nel  preambolo,  le  «norme  a  carattere  organizzativo  e\nprocedurale per disciplinare in modo uniforme sul proprio  territorio\nl\u0027esercizio  delle  funzioni  che  la  giurisprudenza  costituzionale\nattribuisce alle aziende sanitarie nella materia di cui trattasi»,  e\ndunque di disciplinare «le modalita\u0027 organizzative  per  l\u0027attuazione\ndi quanto disposto  dalle  sentenze  della  Corte  costituzionale  25\nsettembre 2019, n. 242 e 1° luglio 2024, n. 135, relative al  suicido\nmedicalmente assistito». \n    1.2 Come e\u0027 noto, ai sensi  dell\u0027art.  117,  terzo  comma,  della\nCostituzione, tra le materie di competenza regionale  concorrente  vi\nsono  la  «tutela  della  salute»  e  la   «ricerca   scientifica   e\ntecnologica». Tale competenza legislativa e\u0027 esercitabile nel  quadro\ndei principi fondamentali che spetta allo Stato determinare. \n    Al contempo, tra le materie di esclusiva competenza  dello  Stato\nvi e\u0027 l\u0027«ordinamento civile e penale» [art. 117, secondo comma, lett.\nl), della Costituzione]. \n    In questo  contesto,  occorre  valutare  se  una  disciplina  del\n«suicidio  medicalmente  assistito»,  per   come   e\u0027   espressamente\nqualificato  l\u0027intervento  nella  legge  regionale  in   esame,   sia\neffettivamente  riconducibile  ad   una   materia   di   legislazione\nconcorrente. \n    Ad  avviso  del  Presidente  del  Consiglio,  la  disciplina  del\n«suicidio medicalmente assistito», o, se si vuole utilizzare un\u0027altra\nterminologia, dell\u0027accesso di un individuo ad una  morte  volontaria,\nrientra nella materia «ordinamento civile e  penale»  riservata  alla\nlegislazione esclusiva dello Stato in quanto,  evidentemente,  incide\nsu  diritti  personalissimi,  tra   i   quali   quello   alla   vita,\nprecondizione di tutti i diritti, e all\u0027integrita\u0027. \n    Si tratta di diritti ai  quali  l\u0027ordinamento  riconosce  massima\ntutela, anche contro la volonta\u0027 del titolare, tanto da prevedere  un\nreato per chi provoca la morte di un soggetto consenziente (art.  579\ndel codice penale), ma anche per chi si limita a rafforzare  l\u0027altrui\nintenzione suicidaria o ad agevolare l\u0027esecuzione dell\u0027atto (art. 580\ndel codice penale). \n    La disciplina dei presupposti  e  delle  modalita\u0027  esecutive  in\npresenza delle quali viene scriminato l\u0027aiuto al  suicidio,  viene  a\ncreare un istituto giuridico che, per un  verso,  innova  il  diritto\ncivile e, per altro verso, trova applicazione diretta nell\u0027ambito del\ndiritto penale. \n    La disciplina dell\u0027istituto giudico  in  questione,  quindi,  non\npuo\u0027 che essere dettata da una legge statale. \n    In  ragione  del  riparto  di  competenze  delineato  a   livello\ncostituzionale,  e\u0027  inibito,  dunque,   al   legislatore   regionale\nintervenire in una materia che tocca aspetti di  estrema  delicatezza\nquali la responsabilita\u0027  penale  (articoli  579  e  580  del  codice\npenale), il  dovere  di  tutela  della  vita  umana,  i  principi  di\nautodeterminazione, tutela del consenso  e  rifiuto  dei  trattamenti\nsanitari, desumibili dagli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e 5\ndel codice civile. \n    Tutti gli argomenti incisi e i principi sottesi alla tematica  de\nqua  sono,  pertanto,  riconducibili  alla   competenza   legislativa\nesclusiva statale in materia di «ordinamento civile e penale» ex art.\n117,  secondo  comma,  lett.  l),  della  Costituzione.  E\u0027,  quindi,\nevidente  l\u0027esigenza  di  uniformita\u0027  e  omogeneita\u0027  di  disciplina\nsull\u0027intero  territorio   nazionale   che   solo   l\u0027intervento   del\nlegislatore statale puo\u0027 assicurare.  Solo  a  quest\u0027ultimo  e\u0027  dato\nbilanciare interessi costituzionalmente rilevanti,  ma  contrapposti,\nquali, da un lato, la possibilita\u0027 di rifiuto di trattamenti sanitari\ne, dall\u0027altro, il fondamentale dovere costituzionale di tutela  della\nvita umana, muovendosi nel perimetro tracciato  dalla  giurisprudenza\ncostituzionale in materia. \n    1.3 Anche nella  sentenza  n.  50  del  2022,  codesta  Corte  ha\nsignificativamente rilevato che le norme dettate con la finalita\u0027  di\n«tutela della vita» non sono norme  «a  contenuto  costituzionalmente\nvincolato», ed e\u0027 dunque necessariamente rimessa alla valutazione del\nlegislatore statale la determinazione del «livello minimo  di  tutela\nrichiesto dai referenti costituzionali ai quali esse si saldano». \n    A cio\u0027 si aggiunga, con riferimento all\u0027intera legge e, comunque,\nall\u0027art.   1   della   stessa,   che   la   dichiarata    «finalita\u0027»\ndell\u0027intervento, ovvero disciplinare «le modalita\u0027 organizzative  per\nl\u0027attuazione  di  quanto  disposto   dalle   sentenze   della   Corte\ncostituzionale 25 settembre 2019, n. 242 e 1° luglio  2024,  n.  135,\nrelative al suicidio medicalmente assistito», finisce,  in  concreto,\nper prevedere e approntare gli strumenti  operativi  affinche\u0027  possa\noperare una causa di non punibilita\u0027 penale, in quanto quello, e solo\nquello, hanno disciplinato le sentenze citate. \n    Cio\u0027   evidenzia,   anche,    la    diretta    incidenza    della\nregolamentazione  sull\u0027ordinamento  penale,  pacificamente  sottratto\nalla competenza delle regioni e spettante in via esclusiva alla Stato\nai sensi dell\u0027art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione. \n    Si aggiunge, poi, che la previsione di condizioni che  consentono\nil concreto operare di una causa di giustificazione  penale  solo  su\nuna parte del territorio danno vita ad una disparita\u0027 di  trattamento\nche l\u0027ordinamento  penale  (materia  come  gia\u0027  detto  di  esclusiva\ncompetenza del legislatore statale) non puo\u0027 tollerare. \n    1.4 Ne\u0027 potrebbero essere addotti, in senso contrario,  argomenti\nche  assegnino  alle  Regioni  un  ruolo  «supplente»   rispetto   al\nlegislatore statale, nelle more delle decisioni da esso assunte. \n    Al riguardo, appare utile  richiamare  quanto  codesta  Corte  ha\nstatuito con la sentenza n. 262 del  2016,  nella  parte  in  cui  ha\ndichiarato illegittima una legge della Regione Friuli-Venezia  Giulia\nche, per «rimediare» all\u0027asserita inerzia  del  legislatore  statale,\naveva introdotto una disciplina regionale  in  tema  di  disposizioni\nanticipate di trattamento sanitario. \n    In particolare, codesta Corte  ha  ricordato  che,  data  la  sua\nincidenza su aspetti essenziali della identita\u0027  e  della  integrita\u0027\ndella persona, una normativa in  tema  di  disposizioni  di  volonta\u0027\nrelative ai trattamenti sanitari nella fase terminale della vita - al\npari di quella  che  regola  la  donazione  di  organi  e  tessuti  -\nnecessita di uniformita\u0027 di trattamento sul territorio nazionale, per\nragioni imperative di eguaglianza, ratio ultima  della  riserva  allo\nStato  della  competenza  legislativa   esclusiva   in   materia   di\n«ordinamento  civile».  In  quell\u0027occasione,  si  e\u0027  affermato   che\nl\u0027assenza  di  una  specifica  legislazione  nazionale  «non  vale  a\ngiustificare  in  alcun  modo   l\u0027interferenza   della   legislazione\nregionale in una materia affidata in via  esclusiva  alla  competenza\ndello Stato». \n    Principi identici non  possono  non  valere  anche  nel  caso  di\nspecie. \n    Con la sentenza  n.  5  del  2018,  codesta  Corte  ha,  inoltre,\nrilevato  «che  il   diritto   della   persona   di   essere   curata\nefficacemente, secondo i canoni della scienza e dell\u0027arte  medica,  e\ndi essere rispettata  nella  propria  integrita\u0027  fisica  e  psichica\n(sentenze n. 169 del 2017, n. 338 del 2003 e n. 282  del  2002)  deve\nessere garantito in condizione di  eguaglianza  in  tutto  il  Paese,\nattraverso  una  legislazione  generale  dello  Stato  basata   sugli\nindirizzi  condivisi  dalla   comunita\u0027   scientifica   nazionale   e\ninternazionale». \n    In ordine alla possibile  riconducibilita\u0027  dell\u0027intervento  alla\nmateria della «tutela della salute», che risulterebbe derivare  dalla\nmenzione, nel preambolo della legge regionale, del solo  terzo  comma\ndell\u0027art. 117 della Costituzione, va considerato: \n      che l\u0027ordinamento (in sede sia civile, sia penale) si e\u0027  fatto\ncarico,   con   pronunce   giurisprudenziali,   anche   della   Corte\ncostituzionale, di mandare esenti da responsabilita\u0027 penale  i  terzi\nche  supportano  una  persona  nel   darsi   una   morte   volontaria\nesclusivamente in relazione a soggetti che  siano  affetti  da  gravi\npatologie irreversibili e fonte di sofferenze fisiche o  psicologiche\nassolutamente intollerabili; \n      che le stesse pronunce giurisprudenziali (e segnatamente quelle\ndella  Corte  costituzionale,  peraltro   volte   esclusivamente   ad\nindividuare una causa di giustificazione penale) hanno  previsto  che\nl\u0027aiuto al suicidio «lecito», non sanzionabile penalmente, sia sempre\n«medicalmente» accertato. \n    Alla luce di cio\u0027, non puo\u0027 ammettersi  che  la  regolamentazione\ndei  casi  in  cui   l\u0027ausilio   al   suicidio   risulti   scriminato\ndall\u0027ordinamento possa attenere  propriamente  alla  materia  «tutela\ndella salute», come  declinata  dall\u0027art.  117,  terzo  comma,  della\nCostituzione, in quanto la grave compromissione della salute e\u0027  solo\nun antefatto concreto che scrimina (per come l\u0027ordinamento si  e\u0027  ad\noggi stabilizzato in sede di giurisprudenza e di pronunce della Corte\ncostituzionale) comportamenti altrimenti penalmente sanzionati; e  la\nverificazione  medica  dei  presupposti  per  l\u0027accesso  al   suicido\nassistito e\u0027 solo la modalita\u0027 accertativa dei  presupposti  ritenuta\nimprescindibile. \n    Di conseguenza, nell\u0027ambito della materia «tutela  della  salute»\nnon potrebbe in alcun modo rientrare la disciplina  delle  condizioni\nsostanziali e procedurali che scriminano l\u0027aiuto al  suicidio  di  un\nterzo, ne\u0027, a ben vedere, potrebbe  rientrarvi  la  disciplina  delle\nmodalita\u0027  di  verifica  della  sussistenza   dei   presupposti   che\nlegittimano l\u0027atto, anche ove quei presupposti fossero  di  carattere\nmedico/sanitario. \n    In ogni caso, anche qualora, per mera ipotesi, si  ritenesse  che\nalcuni aspetti relativi all\u0027esimente da  responsabilita\u0027  penale  per\naiuto al suicidio di terzi attengano alla «tutela della  salute»,  di\ncerto resterebbe il fatto che, in questo caso, la previsione per  cui\nla  Costituzione  vuole   che   la   «determinazione   dei   principi\nfondamentali» sia «riservata alla legislazione dello  Stato»  avrebbe\nun peso vincolante assai piu\u0027 pregnante. \n    Deve, quindi, ribadirsi l\u0027esistenza di una riserva di  competenza\ndello Stato che sarebbe tale da precludere  la  possibilita\u0027  per  la\nRegione di intervenire prescindendo dalla  preventiva  previsione  di\nquei principi  fondamentali,  sia  perche\u0027  i  principi  fondamentali\nsarebbero conseguenti  all\u0027assetto  che  nell\u0027«ordinamento  civile  e\npenale» si  e\u0027  ritenuto  di  dare  all\u0027istituto,  ma  anche  perche\u0027\naltrimenti l\u0027esito, in relazione all\u0027operare concreto  dell\u0027istituto,\nsarebbe di un istituto giuridico riconosciuto in maniera difforme sul\nterritorio nazionale: soluzione, si rimarca, non tollerabile rispetto\nall\u0027attuazione di diritti fondamentali, come  affermato  della  Corte\ncostituzionale (sentenza n. 262 del 2016). \n    1.5 In sostanza, la giurisprudenza  costituzionale  esclude  ogni\nattivita\u0027  legislativa  regionale  «suppletiva»  o  «sostitutiva»  in\nassenza di principi fondamentali posti  a  livello  statale:  con  la\nconseguenza che la legge regionale che intervenga in tale  situazione\ne\u0027 illegittima perche\u0027 invasiva di una riserva statale relativa  alla\nfissazione dei principi fondamentali (Corte costituzionale,  sentenza\nn. 438 del 2008). \n    Invero, per quanto codesta Corte abbia auspicato che  la  materia\ndel «fine vita» sia oggetto di sollecita  e  compiuta  disciplina  da\nparte del  legislatore,  appare  evidente  che  essa  non  possa  che\nriferirsi al legislatore statale, perche\u0027 l\u0027incidenza della normativa\nsollecitata «su aspetti essenziali della identita\u0027 e della integrita\u0027\ndella persona, (...) necessita  di  uniformita\u0027  di  trattamento  sul\nterritorio nazionale, per ragioni imperative di eguaglianza». \n    Ecco, quindi, che la prospettiva di regolamentare il  fine  vita,\nnel silenzio del legislatore statale,  attraverso  l\u0027esercizio  della\niniziativa legislativa regionale in materia di «tutela della  salute»\n(art. 117, terzo  comma,  della  Costituzione)  e\u0027,  per  le  ragioni\nesposte, passibile di censure sotto  il  profilo  della  legittimita\u0027\ncostituzionale. \n    In definitiva, l\u0027introduzione di qualsiasi normativa regionale in\nmateria di procedure di suicidio assistito, in assenza di una cornice\nnormativa statale di riferimento deputata a  delineare  quantomeno  i\nprincipi fondamentali di un settore particolarmente sensibile come e\u0027\nquello in esame, incide sulle prerogative regolatorie dello  Stato  e\nsi presta a compromettere il complesso equilibrio tra i  principi  di\ndiritto ricostruiti dalla giurisprudenza costituzionale. \n    1.6 Conferma della contrarieta\u0027 della legge  regionale  impugnata\nrispetto alla competenza statale esclusiva in materia di «ordinamento\ncivile»,  e\u0027  anche  la  previsione   per   cui   l\u0027attivazione   del\nprocedimento  puo\u0027  essere  rimessa  ad  un  «delegato»  non   meglio\nspecificato nelle sue  caratteristiche  di  legittimazione  (art.  4,\ncomma 1), mentre si tratta con certezza di un atto  che  deve  essere\npersonalissimo. \n    Altrettanto  vale  per  la  previsione  per  cui   l\u0027istanza   da\npresentare non e\u0027 disciplinata nel contenuto e  nella  forma  (sempre\nl\u0027art. 4, comma 1), sicche\u0027 per questo aspetto resta incerto anche il\nrapporto con le forme, assai piu\u0027 precise, che la legge  n.  219/2017\ndetta per l\u0027acquisizione del consenso ad un trattamento  sanitario  e\nche  sono  indicate  espressamente  come  applicabili   dalla   Corte\ncostituzionale. \n    Ma  e\u0027  dubbio  anche  il  fatto  che  non  sia  in  alcun   modo\ndisciplinata  nel  suo  contenuto  e  nella  sua  forma  neppure   la\nrilevantissima   facolta\u0027    (meramente    enunciata    come    tale)\ndell\u0027interessato  di  «sospendere  o   annullare   l\u0027erogazione   del\ntrattamento» (art. 7, comma 3). Rispetto ad  essa,  ad  esempio,  ben\npiu\u0027 coerentemente con la natura dell\u0027intervento, si  sarebbe  dovuto\nprevedere che, prima di procedere alla sua  esecuzione  «definitiva»,\ndebba essere positivamente accertato che  l\u0027interessato  non  intende\nsospenderlo o annullarlo. \n    Tutti questi aspetti valgono a ribadire come si sia  in  presenza\ndi scelte normative molto piu\u0027 ampie e significative  di  quello  che\nl\u0027impostazione della legge in esame intende prospettare,  e  che  non\ntrovano soluzione neppure nella legge n. 219/2017. \n    1.7 Per gli evidenziati profili, la legge regionale in  argomento\nsi pone, anzitutto nel  suo  complesso  e  nella  sua  interezza,  in\nviolazione  dell\u0027art.   117,   secondo   comma,   lett.   l),   della\nCostituzione,  e  al  contempo  dell\u0027art.  117,  terzo  comma,  della\nCostituzione, in quanto impingente: \n      anzitutto,  ed  in  via  assorbente,  su  titolo  competenziale\nlegislativo di esclusiva pertinenza dello Stato; \n      in via subordinata, su  titolo  competenziale  concorrente,  in\nrelazione al quale e\u0027 necessaria  la  preventiva  determinazione  dei\nprincipi fondamentali  della  materia,  riservata  alla  legislazione\ndello Stato. \n    2. Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027intera L.R. n.  16/2025,  e\ndei suoi articoli 2 e 7,  comma  2,  per  violazione  dell\u0027art.  117,\nsecondo comma, lett. m), della Costituzione, e dell\u0027art.  117,  terzo\ncomma, della Costituzione. \n    2.1 La legge regionale n. 16/2025,  nella  sua  interezza  e  con\nriferimento ai suoi articoli 2  (2)  e  7,  comma  2,  (3)  altresi\u0027,\nimpatta sulla competenza esclusiva  in  tema  di  determinazione  dei\nlivelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti  civili  e\nsociali [art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione]. \n    La esclusivita\u0027 della competenza  legislativa  statale  non  puo\u0027\nessere elusa dal fatto che, nella legge in esame (art. 7,  comma  2),\nla  Regione  abbia  affermato   che   le   prestazioni   disciplinate\ncostituiscono un livello di assistenza sanitaria  superiore,  perche\u0027\nla questione e\u0027 che, si ribadisce, trattandosi di istituti  giuridici\nche per definizione incidono sul primo dei diritti  civili  garantito\ndalla nostra Costituzione all\u0027art. 2, ossia  il  diritto  alla  vita,\nessi non possono che trovare disciplina in una legge dello Stato. \n    E\u0027 appena il caso di ricordare, al riguardo,  che  codesta  Corte\nnon ha affermato  l\u0027esistenza  di  un  «diritto»  al  suicidio,  come\nprestazione garantita dalla legislazione statale, ma ha fissato  casi\nin cui l\u0027aiuto al suicidio debba ritenersi scriminato. \n    Chiarissima, in tal  senso,  e\u0027  la  sentenza  costituzionale  n.\n242/2019, in termini confermata anche dalla  menzionata  sentenza  n.\n50/2022:  «dall\u0027art.  2  della  Costituzione,  non  diversamente  che\ndall\u0027art. 2 CEDU - discende il dovere dello Stato di tutelare la vita\ndi  ogni  individuo:  non  quello  -  diametralmente  opposto  -   di\nriconoscere all\u0027individuo la possibilita\u0027 di ottenere dallo  Stato  o\nda terzi un aiuto a morire. Che  dal  diritto  alla  vita,  garantito\ndall\u0027art. 2 CEDU, non possa  derivare  il  diritto  di  rinunciare  a\nvivere, e dunque un vero e proprio diritto a morire,  e\u0027  stato,  del\nresto, da tempo affermato dalla Corte europea dei diritti  dell\u0027uomo,\nproprio in relazione alla tematica dell\u0027aiuto al suicidio». \n    Cio\u0027 posto, secondo la giurisprudenza costante di codesta  Corte,\n«il legislatore nazionale deve poter porre le  norme  necessarie  per\nassicurare a tutti, sull\u0027intero territorio nazionale, il godimento di\nprestazioni garantite, come contenuto  essenziale  di  tali  diritti,\nsenza che la legislazione regionale possa limitarle o  condizionarle»\n(cfr.,  ex  plurimis,  sentenze  nn.  282/2002,  353/2003,  338/2003,\n134/2006, 115/2012, 231 /2017, 72/2020, 91/2020). \n    Peraltro, anche nella recentissima sentenza n. 135/2024,  codesta\nCorte, ogni qualvolta considera un intervento legislativo, in  questa\ndelicata  materia,  si  rivolge  solo  e  soltanto   al   legislatore\nnazionale. Ad esempio: al § 7.2 della motivazione si  ritiene  essere\n«compito del legislatore»  la  individuazione  «del»  (al  singolare)\n«punto di equilibrio» fra autodeterminazione e tutela  della  vita  e\nancora, richiamando la giurisprudenza della  Corte  EDU,  si  ricorda\ncome tale possibilita\u0027 «spetta agli Stati» (non alle regioni);  al  §\n9, si rimane in attesa di un «organico intervento  del  legislatore»,\nche non puo\u0027 che intervenire con norma nazionale; al § 10 si  auspica\nuna sola «disciplina» di attuazione dei principi di cui alle sentenze\nnn. 242/2019 e 135/2024; e al § 6.1 ci si riferisce  direttamente  al\n«legislatore penale» che e\u0027, ovviamente,  sempre  e  solo  nazionale.\nPertanto,  non  e\u0027  dato  alle   Regioni   modificare,   limitare   o\ncondizionare i livelli essenziali delle  prestazioni  concernenti  il\ndiritto  alla   vita   previsti   dalla   legislazione   statale   e,\nsegnatamente, regolare casi e procedure in cui del diritto alla  vita\nsi dispone. \n    2.2 Non puo\u0027 quindi condividersi lo stesso presupposto  di  fondo\ndella legge regionale toscana,  ovvero  quello  di  presentarsi  come\nerogazione di prestazioni superiori rispetto  ai  livelli  essenziali\nprevisti da legge statale. \n    Ma  anche  a  voler  per  ipotesi   ragionare   nella   (erronea)\nprospettiva  della  legge  regionale  toscana,  va   ricordato   che,\nquand\u0027anche per ipotesi volesse considerarsi il suicidio medicalmente\nassistito  come  «prestazione»  concernente  i  diritti  civili,  non\nsussisterebbe nella specie il presupposto per emettere una  normativa\nregionale superiore rispetto ai livelli  fissati  da  legge  statale.\nCio\u0027 semplicemente perche\u0027 il  legislatore  statale  non  ha  fissato\nalcun livello minimo di prestazione da garantire in questo ambito,  e\ncio\u0027 preclude  alla  Regione  di  disporlo  autonomamente.  In  altri\ntermini, un intervento  del  legislatore  regionale,  senza  che  sia\nprevisto un livello minimo di prestazione dal legislatore statale, si\npone inevitabilmente in contrasto con la indispensabile omogeneita\u0027 a\nlivello nazionale della disciplina in materia di fine vita. \n    Ne\u0027 «i livelli minimi di  prestazione»  possono  ricavarsi  dalle\nsentenze n. 242/2019 e n. 135/2024. Le  citate  pronunce,  come  gia\u0027\nrilevato, hanno riguardato  la  legittimita\u0027  costituzionale  di  una\nnorma  penale  che  punisce  l\u0027agevolazione  del  suicidio  e   hanno\nesclusivamente inciso sulle cause di non punibilita\u0027 rispetto a  quel\nreato. \n    Un ambito  preciso  e  circoscritto  dell\u0027ordinamento  giuridico,\ndiverso dalla fissazione di una legislazione in  materia  di  livelli\nessenziali di prestazioni attinenti ai diritti civili e sociali. \n    A quelle decisioni, quindi, non dovrebbe  essere  attribuita  una\nportata che non e\u0027 loro propria e che esse hanno  anzi  espressamente\nescluso e tale, addirittura, da poter  sostituire  una  «legislazione\ndello Stato» che disciplini positivamente l\u0027istituto  del  «suicidio»\no, anche solo, che stabilisca i «principi fondamentali» rispetto alla\ngestione di quell\u0027istituto nell\u0027ambito della «tutela della salute». \n    Tanto e\u0027 vero che nella sentenza n. 242 del 2019,  codesta  Corte\nriteneva di «ribadire con vigore  l\u0027auspicio  che  la  materia  formi\noggetto di sollecita e compiuta disciplina da parte del  legislatore,\nconformemente ai principi precedentemente enunciati». \n    In  altri  termini,  le  pronunce  di  codesta  Corte  non  hanno\nintrodotto nell\u0027ordinamento  l\u0027istituto  giuridico  del  «diritto  al\nsuicidio assistito»,  disciplinandone  tutti  gli  aspetti  che  sono\nconnessi alla sua introduzione nell\u0027ordinamento  «civile  e  penale»,\nanche  perche\u0027  non  era  quella  la  questione  che  doveva   essere\nesaminata. Codesta  Corte  ha  solo  escluso  la  punibilita\u0027  di  un\nsoggetto che abbia prestato assistenza o aiuto ad un altro individuo,\nquando questi, in determinate condizioni, avesse deciso di porre fine\nalla sua vita. \n    In questo quadro  si  pone,  dunque,  il  quesito  relativo  alla\npossibilita\u0027  che  quegli  interventi  strutturali  e   organizzativi\n(necessari  affinche\u0027  il  servizio  sanitario  possa   svolgere   le\nattivita\u0027 accertative, le sole che sono state individuate dalla Corte\ncostituzionale) possano essere effettuati con legge regionale. \n    Al quesito deve essere data risposta negativa, perche\u0027  tutte  le\ndeterminazioni assunte  implicano  scelte  tutt\u0027altro  che  meramente\norganizzative, bensi\u0027 tali da incidere direttamente sul diritto  alla\nvita:  per  questo,  non  possono  che  rientrare  nella   competenza\nesclusiva del legislatore statale. \n    2.3 E\u0027 opportuno rilevare, infine, che non sarebbe invocabile - a\nfavore di una disciplina regionale del fine vita, l\u0027applicazione  del\nprincipio di «cedevolezza invertita» (Corte costituzionale,  sentenza\nn. 398 del 2006), a fronte dell\u0027inerzia del legislatore statale. Cio\u0027\nin quanto, com\u0027e\u0027 noto, la cedevolezza normativa puo\u0027 essere prevista\ndalla Regione in materie di propria  competenza  legislativa,  «senza\npero\u0027 che la previsione  della  clausola  consenta  alle  Regioni  di\nintervenire  in  ordine  a  profili  che  attengano  alla  competenza\nesclusiva del legislatore statale» (Corte costituzionale, sentenza n.\n1 del 2019): profili che nella materia in esame -  come  rilevato  in\nprecedenza - certamente sussistono. \n    Ne\u0027  il  carattere  asseritamente  temporaneo   della   normativa\nregionale si presta in alcun modo  a  incidere  sulle  considerazioni\nsopra svolte. \n    D\u0027altro canto, la non necessarieta\u0027 di una  legge  regionale  per\nrendere immediatamente operativi i precetti fissati  dalle  decisioni\ndella Corte costituzionale e\u0027 inequivocabilmente confermata dal fatto\nche, gia\u0027 in alcuni casi, tali precetti hanno ricevuto  applicazione,\nvalendo a scriminare casi di aiuto al suicido realizzati dopo il 2019\nnella ricorrenza dei  presupposti  indicati  dalle  sentenze  stesse,\ngarantendosi cosi\u0027  piena  applicazione  dei  loro  principi.  Appare\nquindi evidente la finalita\u0027 della legge regionale di andare oltre  a\nquanto richiesto dalla Corte costituzionale, invadendo un campo  che,\nper le  ragioni  esposte,  rientra  nell\u0027esclusiva  competenza  dello\nStato. \n    Per gli evidenziati profili, la legge regionale in  argomento  si\npone,  anzitutto  nel  suo  complesso  e  nella  sua  interezza,   in\nviolazione  dell\u0027art.   117,   secondo   comma,   lett.   m),   della\nCostituzione,  in   quanto   impingente   su   titolo   competenziale\nlegislativo di esclusiva pertinenza dello Stato. \n    Entro questa ottica, devono dirsi affetti dal medesimo  vizio  di\nincostituzionalita\u0027, anche singolarmente considerati,  sia  l\u0027art.  2\ndella L.R. Toscana n. 16/2025,  allorche\u0027  istituisce  le  «procedure\nrelative al suicidio medicalmente assistito le  persone  in  possesso\ndei requisiti indicati dalle sentenze della Corte costituzionale  nn.\n242/2019 e 135/2024», sia l\u0027art. 7, comma 2,  allorche\u0027  precisa  che\n«le prestazioni e i trattamenti  disciplinati  dalla  presente  legge\ncostituiscono un livello di assistenza sanitaria  superiore  rispetto\nai livelli essenziali di assistenza». \n    In estrema sintesi, puo\u0027 legittimamente parlarsi  di  livello  di\nassistenza superiore  solo  se  il  legislatore  statale  abbia  gia\u0027\ndefinito i livelli essenziali di assistenza uniformi  sul  territorio\nnazionale. \n    3. Illegittimita\u0027 costituzionale degli articoli 3, 4, 5 e 6 della\nL.R. Toscana n. 16/2025, con l\u0027art. 117,  secondo  comma,  lett.  l),\ndella Costituzione, nonche\u0027 con l\u0027art. 117, secondo comma, lett.  m),\ndella Costituzione, in relazione all\u0027art. 1, commi 556,  557  e  558,\ndella legge n. 208/2015, e in relazione all\u0027art.  2  della  legge  n.\n3/2018 (quali norme statali interposte). \n    I precedenti motivi di ricorso, siccome in principalita\u0027  rivolti\nnei confronti dell\u0027intera L.R. Toscana n. 16/2025, e  comunque  anche\nnei confronti degli  articoli  1,  2  e  7  della  stessa,  intendono\npervenire all\u0027integrale annullamento  del  provvedimento  legislativo\nregionale di che trattasi. \n    E\u0027 dunque in via subordinata che si  formula  anche  il  presente\nmotivo  di  ricorso,  rivolto  specificamente  nei  confronti   degli\narticoli 3, 4, 5 e 6 della medesima legge regionale. \n    3.1 Come evidenziato in premessa, l\u0027art. 3 della legge  regionale\nha previsto la istituzione di cc.dd.  «commissioni  multidisciplinari\npermanenti» presso  le  ASL  del  territorio  toscano,  nei  seguenti\ntestuali termini: \n      «1. Entro quindici giorni dall\u0027entrata in vigore della presente\nlegge,  le  aziende  unita\u0027   sanitarie   locali   istituiscono   una\nCommissione  multidisciplinare  permanente  (di  seguito   denominata\nCommissione) per la verifica  della  sussistenza  dei  requisiti  per\nl\u0027accesso al suicidio medicalmente assistito nonche\u0027 per la  verifica\no definizione delle relative modalita\u0027 di attuazione. \n      2. La Commissione e\u0027 composta dai seguenti membri: a) un medico\npalliativista con  competenze  ed  esperienze  assistenziali;  b)  un\nmedico psichiatra; c) un medico anestesista; d) uno psicologo; e)  un\nmedico legale; f) un infermiere. \n      3. La Commissione e\u0027 integrata di volta in volta da  un  medico\nspecialista nella patologia da cui e\u0027 affetta la persona che richiede\nl\u0027accesso al suicidio medicalmente assistito. \n      4.  I  componenti  sono  individuati,   su   base   volontaria,\nnell\u0027ambito del personale dipendente  dell\u0027azienda  unita\u0027  sanitaria\nlocale.  In  caso  di  indisponibilita\u0027  di  personale   interno,   i\ncomponenti possono essere  individuati  fra  i  dipendenti  di  altre\naziende od enti del servizio sanitario regionale. \n      5.  La  partecipazione  alla  Commissione   non   comporta   la\ncorresponsione di alcuna indennita\u0027 di carica o di presenza. E\u0027 fatto\nsalvo il rimborso delle spese sostenute, nei limiti previsti  per  il\npersonale dipendente, che  e\u0027  posto  a  carico  dell\u0027azienda  unita\u0027\nsanitaria  locale  presso  cui  e\u0027  istituita  la   Commissione.   La\npartecipazione  alla  Commissione  e\u0027  considerata   come   attivita\u0027\nistituzionale da svolgersi in orario di lavoro. \n    E\u0027 a tale «Commissione» (di seguito cosi\u0027  denominata,  anche  al\nplurale), ciascuna nell\u0027ambito territoriale di  riferimento,  che  va\ntrasmessa «tempestivamente» l\u0027istanza della persona interessata e  la\nrelativa documentazione (art. 4,  comma  3),  e  ad  essa  spetta  la\nverifica circa la sussistenza dei requisiti per l\u0027accesso al suicidio\nmedicalmente  assistito  (art.   5),   nonche\u0027   l\u0027approvazione   del\nprotocollo da seguire per l\u0027attuazione della  procedura  di  suicidio\nmedicalmente assistito (art. 6). \n    3.2 Tali compiti e funzioni sono destinati a sovrapporsi  con  le\ncompetenze indiscutibilmente riservate dalla legge statale ai diversi\n«comitati  etici  territoriali»  di  cui,  da  ultimo,   ai   decreti\nministeriali Salute del 26 e 30 gennaio 2023. \n    La Corte costituzionale, nella sentenza n. 242/2019,  ha  infatti\nindividuato proprio nei comitati  etici  territorialmente  competenti\nsopra indicati «l\u0027organo  collegiale  terzo,  munito  delle  adeguate\ncompetenze, il quale possa garantire la tutela  delle  situazioni  di\nparticolare vulnerabilita\u0027». Ha rilevato la Corte che «tali  comitati\n- quali organismi di consultazione e di riferimento per i problemi di\nnatura etica che possano presentarsi nella pratica sanitaria -  sono,\ninfatti, investiti di  funzioni  consultive  intese  a  garantire  la\ntutela dei diritti e dei  valori  della  persona  in  confronto  alle\nsperimentazioni cliniche di medicinali o, amplius, all\u0027uso di  questi\nultimi e dei dispositivi medici (art. 12, comma 10,  lettera  c,  del\ndecreto-legge n. 158 del 2012; art. 1 del decreto ministeriale  della\nsalute 8 febbraio 2013, recante «Criteri per  la  composizione  e  il\nfunzionamento   dei   comitati   etici»:   funzioni   che   involgono\nspecificamente la salvaguardia  di  soggetti  vulnerabili  e  che  si\nestendono anche al cosiddetto uso compassionevole di  medicinali  nei\nconfronti di pazienti affetti da patologie per  le  quali  non  siano\ndisponibili valide alternative  terapeutiche  (articoli  1  e  4  del\ndecreto  del  Ministro  della  salute  7  settembre   2017,   recante\n«Disciplina  dell\u0027uso  terapeutico   di   medicinale   sottoposto   a\nsperimentazione clinica»). \n    Nella  richiamata  sentenza  del  2019,  codesta  Corte,   sempre\nribadendo  che  l\u0027intervento  del  legislatore  statale  risulta  non\nsurrogabile a livello regionale,  ha  chiaramente  individuato  quali\nsiano gli organismi (di costituzione statale) che, nelle more  di  un\nintervento del Parlamento, sono idoneamente legittimati ad  esprimere\nil parere sulle condizioni  di  pazienti  affetti  da  una  patologia\nirreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche. \n    I «comitati etici» ai quali la Corte ha  fatto  riferimento  sono\ninvero quelli previsti dall\u0027art. 12, comma 10, del  decreto-legge  n.\n158/2012 (convertito con legge n. 189/2012) che sono stati, in  prima\nbattuta  disciplinati,   nei   requisiti   minimi,   per   assicurare\nuniformita\u0027 di composizione e funzioni sul territorio nazionale,  con\nil decreto ministeriale Salute dell\u00278 febbraio 2013, il cui  art.  1,\ncomma  2,  stabiliva  che  «ove  non  gia\u0027  attribuita  a   specifici\norganismi,  i  comitati  etici  possono   svolgere   anche   funzioni\nconsultive in relazione a questioni etiche connesse con le  attivita\u0027\nscientifiche e assistenziali, allo scopo di proteggere e promuovere i\nvalori della persona. I comitati  etici,  inoltre,  possono  proporre\niniziative di formazione di operatori sanitari relativamente  a  temi\nin materia di bioetica». \n    Successivamente,   e\u0027   intervenuto   un   nuovo    provvedimento\nlegislativo (la legge  n.  3/2018,  recante  «Delega  al  Governo  in\nmateria di sperimentazione clinica di medicinali nonche\u0027 disposizioni\nper il riordino  delle  professioni  sanitarie  e  per  la  dirigenza\nsanitaria del Ministero della  salute»),  con  l\u0027obiettivo,  tra  gli\naltri,  di  razionalizzare  e  ridurre  i  comitati  etici.   Con   i\nsummenzionati successivi  decreti  del  Ministero  della  salute  del\ngennaio 2023 e\u0027 stata data attuazione alla disposizione normativa del\n2018. In particolare, con il decreto ministeriale del 26 gennaio 2023\nsono stati individuati i  quaranta  comitati  etici  territoriali  da\nmantenere in funzione, e con il decreto ministeriale 30 gennaio  2023\nsono stati definiti i criteri per la composizione e il  funzionamento\ndei comitati etici territoriali. \n    Questi comitati etici, ridisegnati  sulla  base,  oltretutto,  di\nun\u0027intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni, sono dunque  proprio\nquelli ai quali ha fatto riferimento  la  Corte  costituzionale  come\nunici organismi competenti a rendere le eventuali  valutazioni  dalla\nstessa Corte indicate. \n    In  altri  termini,  secondo  la  Corte  costituzionale,  solo  i\ncomitati tecnici territoriali - siccome regolati in maniera  uniforme\nsul territorio nazionale da disposizioni statali,  e  competenti,  in\nvia esclusiva, alla valutazione off label per fini compassionevoli di\nfarmaci - possono  essere  interpellati  per  rendere  i  pareri  che\nsaranno poi rilevanti al fine di considerare  non  punibile,  a  fini\npenali, la condotta  di  chi  asseconda  la  scelta  di  un  paziente\nversante nelle condizioni individuate dalla Corte medesima. \n    La Commissione non  e\u0027,  all\u0027evidenza,  uno  dei  comitati  etici\nindividuati nell\u0027elenco allegato al decreto ministeriale  Salute  del\n30 gennaio 2023, e non e\u0027 neppure un  comitato  che  possa  ritenersi\nrientrante nella previsione di cui all\u0027art. 1, comma 4,  del  decreto\nministeriale Salute del 26 gennaio 2023. Essa e\u0027 infatti un organismo\ndi esclusiva provenienza regionale. \n    Non puo\u0027 dunque rimettersi la valutazione prevista dalla Corte ai\nfini della scriminante della responsabilita\u0027 penale  a  organismi  di\nvolta in volta creati, con  regole  autonome,  da  ciascuna  regione.\nBasti qui considerare, onde avvedersi  della  inappropriatezza  della\nprevisione legislativa regionale, che la Commissione  risulta  essere\ndotata di una  composizione  particolarmente  ampia  (sette  membri),\nsenza tuttavia prevedere se essa si debba esprimere all\u0027unanimita\u0027  o\na maggioranza: profilo  decisivo  per  connotare  l\u0027operare  concreto\ndell\u0027istituto perche\u0027, se prevalesse una deliberazione a maggioranza,\npotrebbero essere private di peso competenze, invece, essenziali;  al\ncontrario, se si pervenisse a richiederne una deliberazione  unanime,\nverrebbero poste sullo stesso piano competenze  differenti,  di  peso\ndiverso. \n    La scelta delle  diverse  professionalita\u0027  operata  dalla  legge\nregionale deriva probabilmente  dall\u0027improprio  cumulo  sul  medesimo\norgano sia della competenza a valutare i presupposti  di  accesso  al\npercorso, sia della competenza  ad  approvare,  dal  punto  di  vista\nmedico, le  modalita\u0027  di  esecuzione  della  procedura  di  suicidio\nmedicalmente assistito. \n    Quello  che  e\u0027  certo  e\u0027   che   la   concreta   scelta   delle\nprofessionalita\u0027 destinate a comporre la Commissione e\u0027  radicalmente\ndiversa da quella fissata dalla  normativa  statale  per  i  comitati\netici   richiamati   dalla   sentenza   n.   242/2019   della   Corte\ncostituzionale. \n    3.3 Ne deriva che anche le relative  previsioni  regionali  sulla\nistituzione e sui compiti di  tale  Commissione  si  pongono,  ex  se\nconsiderate, in  contrasto  con  la  competenza  legislativa  statale\nesclusiva in materia di «ordinamento civile e penale» di cui all\u0027art.\n117, secondo comma, lett. l), della Costituzione. \n    Esse, d\u0027altra parte, si pongono anche  in  contrasto  con  l\u0027art.\n117, secondo comma, lett.  m),  della  Costituzione,  in  uno  con  i\nparametri legislativi statali interposti di  cui  all\u0027art.  1,  commi\n556, 557 e 558, della legge n. 208/2015 (la  quale  disciplina,  come\nnoto, le modalita\u0027 necessariamente condivise tra Stato e  Regioni  di\ndefinizione e di aggiornamento dei livelli essenziali  di  assistenza\nsanitaria) e di cui all\u0027art. 2 della legge n. 3/2018, il cui comma  7\nha demandato  ad  apposito  decreto  del  Ministro  della  salute  la\nindividuazione dei comitati etici territoriali poi considerati  dalla\nCorte costituzionale nella sentenza n. 242/2019. \n    Valga  al  riguardo  considerare   che   la   istituzione   della\nCommissione (si rimarca, di  derivazione  esclusivamente  regionale),\ncon i compiti dettagliati nel corpo della L.R.  Toscana  n.  16/2025,\nsopravanza,  in  concreto,  la  imprescindibile   esigenza   che   la\ndeterminazione di eventuali ulteriori livelli di assistenza sanitaria\n(come all\u0027evidenza pretende di fare la legge regionale impugnata),  e\nle modalita\u0027 con cui in  concreto  tali  livelli  possano  o  debbano\nessere assicurati, vada effettuata non in via autonoma dalle  singole\nRegioni, ma con il necessario coinvolgimento dello  Stato,  anche  al\nfine di assicurare omogeneita\u0027 di trattamento a livello nazionale. \n    3.4   Analoghe   considerazioni,   e   correlative   censure   di\nincostituzionalita\u0027, vanno svolte per i «comitati per  l\u0027etica  nella\nclinica» gia\u0027 operanti presso le ASL  toscane  in  base  all\u0027art.  99\ndella L.R. Toscana n. 40/2005 (4) , ed ai quali la  L.R.  Toscana  n.\n16/2025 (la quale prevede all\u0027art. 4, comma 3, che anche ad essi vada\ntrasmessa  l\u0027istanza  della  persona  interessata   e   la   relativa\ndocumentazione) assegna compiti consultivi «sugli aspetti  etici  del\ncaso», tanto con riguardo alla fase di  verifica  dei  requisiti  per\nl\u0027accesso alla procedura (cfr. art. 5, comma 4), sia sull\u0027adeguatezza\ndel protocollo attuativo (cfr. art. 6, comma 5). \n    Di tali  pareri,  la  legge  regionale  non  specifica  se  siano\nobbligatori o facoltativi, vincolanti o meno, o  in  caso  idonei  ad\nimporre alla  Commissione,  ove  di  segno  contrario  rispetto  alla\nistanza della persona interessata, una valutazione rinforzata. \n    Anche il ruolo di questi  comitati  verrebbe  illegittimamente  a\nsovrapporsi a quello dei  «comitati  etici  territoriali»  richiamati\ndalla Corte costituzionale nella piu\u0027 volte  menzionata  sentenza  n.\n242/2019. \n\n(1) L\u0027art.  1  testualmente  prevede   che   «la   Regione   Toscana,\n    nell\u0027esercizio delle proprie competenze, disciplina le  modalita\u0027\n    organizzative per l\u0027attuazione di quanto disposto dalle  sentenze\n    della Corte costituzionale 25 settembre 2019, n. 242 e 1°  luglio\n    2024, n. 135, relative al suicidio medicalmente assistito».  \n\n(2) L\u0027art. 2 della legge regionale in discorso  testualmente  recita:\n    «Fino all\u0027entrata in vigore  della  disciplina  statale,  possono\n    accedere  alle  procedure  relative  al   suicidio   medicalmente\n    assistito le persone in possesso  dei  requisiti  indicati  dalle\n    sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024,  con  le\n    modalita\u0027 previste dagli articoli 1 e 2 della legge  22  dicembre\n    2017, n. 219  (Norme  in  materia  di  consenso  informato  e  di\n    disposizioni anticipate di trattamento)».  \n\n(3) L\u0027art. 7, comma 2, della legge in discorso  testualmente  recita:\n    «Le prestazioni e i trattamenti disciplinati dalla presente legge\n    costituiscono  un  livello  di  assistenza  sanitaria   superiore\n    rispetto ai livelli  essenziali  di  assistenza.  La  Regione  fa\n    fronte con risorse proprie agli  effetti  finanziari  connessi  a\n    tali prestazioni e trattamenti, in conformita\u0027 a quanto  statuito\n    dall\u0027art. 13 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502\n    (Riordino  della  disciplina  in  materia  sanitaria,   a   norma\n    dell\u0027art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)». \n\n(4) Art. 99 della L.R. Toscana n. 40/2025: «1. I comitati per l\u0027etica\n    nella clinica sono organismi indipendenti e multidisciplinari  di\n    livello aziendale garanti dei diritti,  della  dignita\u0027  e  della\n    centralita\u0027 dei  soggetti  utenti  delle  strutture  sanitarie  e\n    strumenti di diffusione della cultura bioetica. Sono  finalizzati\n    all\u0027esame degli aspetti etici  attinenti  alla  programmazione  e\n    all\u0027erogazione delle prestazioni sanitarie, nonche\u0027 a  sviluppare\n    e supportare i relativi interventi educativi della popolazione  e\n    di formazione bioetica del personale; la Commissione regionale di\n    bioetica  supporta   l\u0027attivita\u0027   regionale   di   indirizzo   e\n    coordinamento dei comitati  per  l\u0027etica  nella  clinica.  2.  La\n    Giunta  regionale,  con  proprio  provvedimento,   definisce   la\n    costituzione, la composizione e il funzionamento dei comitati per\n    l\u0027etica nella clinica, in applicazione delle normative  nazionali\n    ed europee in materia.  3.  La  partecipazione  ai  comitati  per\n    l\u0027etica nella clinica non comporta la  corresponsione  di  alcuna\n    indennita\u0027 di carica o di presenza. E\u0027 fatto  salvo  il  rimborso\n    delle  spese  sostenute,  che  e\u0027  posto  a  carico  dell\u0027azienda\n    sanitaria presso cui e\u0027 istituito il comitato. Per  i  componenti\n    dei comitati per l\u0027etica nella clinica  dipendenti  del  servizio\n    sanitario regionale tale funzione e\u0027 considerata  come  attivita\u0027\n    istituzionale da svolgersi in orario di lavoro». \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    Per tutto quanto sopra dedotto e considerato, il  Presidente  del\nConsiglio dei ministri, come  in  epigrafe  rappresentato,  difeso  e\ndomiciliato, \n    ricorre alla Ecc.ma  Corte  costituzionale  affinche\u0027  la  stessa\nvoglia dichiarare -  in  accoglimento  delle  suesposte  censure,  la\nillegittimita\u0027 costituzionale della L.R. Toscana 14  marzo  2025,  n.\n16, nonche\u0027 degli articoli in precedenza indicati, per le  ragioni  e\nnei termini dettagliati nel presente ricorso. \n    Si deposita la seguente documentazione: \n      1) copia autentica  dell\u0027estratto  del  verbale  relativo  alla\ndeliberazione del Consiglio dei  ministri  del  9  maggio  2025,  con\nallegata relazione; \n      2) copia della legge della Regione Toscana 14  marzo  2025,  n.\n16. \n        Roma, 14 maggio 2025 \n \n      Gli Avvocati dello Stato: Fiorentino - Galluzzo - Caselli","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione Toscana","contenzioso":"","deposito_cost":"17/06/2025"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"lrto","articolo_legge":"","data_legge":"14/03/2025","data_nir":"2025-03-14","numero_legge":"16","comma":"","denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24847","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrto","articolo_legge":"1","data_legge":"14/03/2025","data_nir":"2025-03-14","numero_legge":"16","comma":"","denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24849","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrto","articolo_legge":"2","data_legge":"14/03/2025","data_nir":"2025-03-14","numero_legge":"16","comma":"","denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24850","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrto","articolo_legge":"3","data_legge":"14/03/2025","data_nir":"2025-03-14","numero_legge":"16","comma":"","denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24851","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrto","articolo_legge":"4","data_legge":"14/03/2025","data_nir":"2025-03-14","numero_legge":"16","comma":"","denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24852","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrto","articolo_legge":"5","data_legge":"14/03/2025","data_nir":"2025-03-14","numero_legge":"16","comma":"","denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24853","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrto","articolo_legge":"6","data_legge":"14/03/2025","data_nir":"2025-03-14","numero_legge":"16","comma":"","denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24854","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrto","articolo_legge":"7","data_legge":"14/03/2025","data_nir":"2025-03-14","numero_legge":"16","comma":"","denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24855","unique_identifier":""}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"33453","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33454","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33455","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"3","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33456","tipo_legge":"l","descrizione_costit":"legge","data":"28/12/2015","data_nir":"2015-12-28","numero_parametro":"208","articolo_impugnato":"1","comma":"556","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208~art1"},{"id_parametro":"33457","tipo_legge":"l","descrizione_costit":"legge","data":"28/12/2015","data_nir":"2015-12-28","numero_parametro":"208","articolo_impugnato":"1","comma":"557","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208~art1"},{"id_parametro":"33458","tipo_legge":"l","descrizione_costit":"legge","data":"28/12/2015","data_nir":"2015-12-28","numero_parametro":"208","articolo_impugnato":"1","comma":"558","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208~art1"},{"id_parametro":"33459","tipo_legge":"l","descrizione_costit":"legge","data":"11/01/2018","data_nir":"2018-01-11","numero_parametro":"3","articolo_impugnato":"2","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-01-11;3~art2"}]}}"
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