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        CApath: none\n
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      * ALPN, server accepted to use h2\n
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      *  SSL certificate verify ok.\n
      * Using HTTP2, server supports multi-use\n
      * Connection state changed (HTTP/2 confirmed)\n
      * Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0\n
      * Using Stream ID: 1 (easy handle 0x16f7e20)\n
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S.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 166 ORDINANZA (Atto di promovimento) 02 luglio 2025\n\r\nOrdinanza del 2 luglio 2025 del Tribunale di Firenze nel procedimento\npenale a carico di K. S.. \n \nPatrocinio a spese  dello  Stato  -  Condizioni  per  l\u0027ammissione  -\n  Presunzione di superamento dei limiti di reddito per  l\u0027accesso  al\n  beneficio per i soggetti gia\u0027 condannati  con  sentenza  definitiva\n  per determinati  reati  -  Denunciata  previsione  che  ricomprende\n  anchei soggetti condannati con sentenza definitiva per i  reati  di\n  cui all\u0027art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, diversi dall\u0027ipotesi di\n  cui al comma 5, ove ricorrano le ipotesi aggravate di cui  all\u0027art.\n  80, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990. \nIn subordine:  Patrocinio  a  spese  dello  Stato  -  Condizioni  per\n  l\u0027ammissione - Presunzione di superamento dei limiti di reddito per\n  l\u0027accesso al beneficio per i soggetti gia\u0027 condannati con  sentenza\n  definitiva  per  determinati  reati  -  Denunciata  previsione  che\n  ricomprende anche i soggetti condannati con sentenza definitiva per\n  i reati di cui all\u0027art. 73 del d.P.R.  n.  309  del  1990,  diversi\n  dall\u0027ipotesi di cui al comma 5, ove ricorra  taluna  delle  ipotesi\n  aggravate di cui all\u0027art. 80, comma 1, lettere a) e b), del  d.P.R.\n  n. 309 del 1990. \nIn ulteriore subordine: Patrocinio a spese dello Stato  -  Condizioni\n  per l\u0027ammissione - Presunzione di superamento dei limiti di reddito\n  per l\u0027accesso al beneficio  per  i  soggetti  gia\u0027  condannati  con\n  sentenza definitiva per determinati reati -  Denunciata  previsione\n  che ricomprende anche i soggetti condannati con sentenza definitiva\n  per il reato di cui all\u0027art. 73, comma 4, del  d.P.R.  n.  309  del\n  1990, ove ricorra taluna delle ipotesi aggravate  di  cui  all\u0027art.\n  80, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 309 del 1990. \n- Decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115\n  (Testo unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in\n  materia di spese di giustizia (Testo A)), art. 76, comma 4-bis. \n\n\r\n(GU n. 38 del 17-09-2025)\n\r\n \n                         TRIBUNALE DI FIRENZE \n                        Prima sezione penale \n \n    Il Giudice dott. Franco Attina\u0027,  nel  procedimento  in  epigrafe\nindicato a carico di  S.  K.,  nato  in...  il...,  sedicente  (...),\nelettivamente domiciliato presso l \u0027avv. Ivan Esposito  del  Foro  di\nPrato; \n    difeso di fiducia dall\u0027avv. Ivan Esposito del Foro di Prato; \n    Parla e comprende la lingua italiana \n \n                              Imputato \n \n  A. del reato di cui all\u0027art. 628, commi 1 e 2  c.p.,  perche\u0027,  per\nprocurarsi   un   ingiusto   profitto,   all\u0027interno   dell\u0027esercizio\ncommerciale... sito in Firenze via...,  dopo  avere  prelevato  dagli\nespositori dell\u0027esercizio cinque capi  di  abbigliamento  del  valore\npari ad euro 164,75,  occultandoli  all\u0027interno  di  un  borsone  che\nrecava con se\u0027 ed oltrepassando l\u0027uscita, se  ne  impossessava,  cosi\nsottraendo  i  predetti  beni  al  legittimo  proprietario,  mediante\nviolenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni, per\nassicurarsene il possesso e per  procurarsi  l\u0027impunita\u0027,  una  volta\noltrepassate le casse e l\u0027uscita omettendone il pagamento ed  essendo\ninvitato a fermarsi ed a consegnare la merce occultata  -  consistite\nnel colpire con il gomito  al  costato  l\u0027addetto  alla  sicurezza...\ncosi\u0027 cagionandogli le lesioni di cui al capo B. \n    Con la recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale. \n    In Firenze, il 21 marzo 2025. \n  B. Del reato p. e p. dagli articoli 582, 585 comma 1, 576 n.  1  in\nrelazione all\u0027art. 61 n. 2 c.p., perche\u0027, nell\u0027ambito della  condotta\ndi cui al capo A, cagionava a... lesioni del tipo  «Trauma  contusivo\nemitorace de in aggressione da parte di persona sconosciuta in  corso\ndi turno lavorativo» giudicate guaribili in sei giorni. \n    Con l\u0027aggravante dell\u0027avere commesso il  fatto  per  eseguire  il\nreato di cui al capo A. \n    Con la recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale. \n    In Firenze, il 21 marzo 2025. \n    Premesso che: \n      in data  21  marzo  2025  S.  K.  era  tratto  in  arresto  dai\nCarabinieri in quasi  flagranza  di  reato  per  rapina  impropria  e\nlesioni aggravate (capi d\u0027imputazione sopra riportati); \n      all\u0027udienza del 22 marzo 2025 era  convalidato  l\u0027arresto  (non\nera applicata alcuna misura cautelare)  ed  era  instaurato  il  rito\ndirettissimo; era poi chiesto un termine a difesa e veniva  formulata\nriserva di avanzare istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello\nStato da parte dell\u0027imputato; \n      il  28  aprile  2025  l\u0027imputato  chiedeva,  mediante  regolare\ndeposito telematico, di essere ammesso al beneficio in parola; \n      all\u0027udienza del 22 maggio 2025, il difensore munito di  procura\nspeciale chiedeva di procedere  con  il  rito  abbreviato;  le  parti\nillustravano quindi le rispettive conclusioni ed il giudice all\u0027esito\ndella deliberazione pronunciava sentenza, condannando l\u0027imputato  per\nil fatto di cui al capo A)  previa  riqualificazione  in  termini  di\ntentato  furto  semplice  e  lo  assolveva  in  relazione   al   capo\nd\u0027imputazione B); \n      occorrendo provvedere sull\u0027istanza di ammissione al  Patrocinio\na spese dello Stato a norma  dell\u0027art.  96,  decreto  del  Presidente\ndella Repubblica n. 115/2002, poiche\u0027 dal certificato penale emergeva\nuna possibile risultanza  ostativa  all\u0027ammissione  al  Patrocinio  a\nspese dello Stato. costituita dalla sentenza del Tribunale di Firenze\ndel 19 maggio  2000  (irrevocabile  3  ottobre  2000),  era  disposta\nl\u0027acquisizione e materialmente acquisita copia della citata sentenza; \n      essendo stato il prevenuto destinatario di una sentenza ex art.\n444 c.p.p. definitiva per reati ex art.  73,  comma  4,  decreto  del\nPresidente della Repubblica n.  309/1990  aggravati  anche  ai  sensi\ndell\u0027art.  80,  lettere  a)  e  b),  decreto  del  Presidente   della\nRepubblica n. 309/1990. reati ricompresi tra quelli di  cui  all\u0027art.\n76, comma 4-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002,\ne non avendo egli fornito la «prova contraria» di cui  alla  sentenza\ndella Corte costituzionale n. 139 del 2010, ai sensi  degli  articoli\n96 e 76, comma 4-bis, decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.\n115/2002 questo giudice dovrebbe rigettare l\u0027istanza di ammissione al\nPatrocinio a spese dello Stato; \n      per poter addivenire ad una corretta decisione su detta istanza\nappare,  tuttavia,   necessario   il   pronunciamento   della   Corte\ncostituzionale:   risulta,   infatti,    dubbia    la    legittimita\u0027\ncostituzionale della citata norma  dicui  all\u0027art.  76  comma  4-bis,\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, nella  parte  io\ncuiricomprende - tra i soggetti per i quali  si  presume  un  reddito\nsuperiore ai limiti previsti  -i  soggetti  condannati  con  sentenza\ndefinitiva per i reati dicui  all\u0027art.  73,  decreto  del  Presidente\ndella Repubblica n. 309/1990 (escluso il quinto comma) ove  ricorrano\nle ipotesi aggravate  di  cui  all\u0027art.  80,  comma  l,  decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990. \n \n                               Osserva \n \n  l. Rilevanza della questione. \n    1.1. Dal certificato penale dell\u0027imputato emerge una sentenza  di\napplicazione pena su richiesta delle parti pronunciata nei  confronti\ndel medesimo -  sotto  l\u0027alias  di  C.  A.  -  per  alcuni  reati  in\ncontinuazione di cui all\u0027art. 73, comma  4,  decreto  del  Presidente\ndella Repubblica n. 309/1990 aggravati ai sensi dell\u0027art.  80,  comma\nl, lettere a) e  b),  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.\n309/1990 (sentenza del Tribunale  di  Firenze  del  19  maggio  2000,\nirrevocabile il 3 ottobre 2000). \n    E\u0027 stata acquisita detta  sentenza,  i  cui  capi  d\u0027imputazione,\nriferiti a  C.  A.  e  ad  altri  soggetti,  coimputati  o  giudicati\nseparatamente, cosi\u0027 recitavano: \n \n                              Imputati \n \n    Unitamente a varie altre persone nei  confronti  delle  quali  si\nprocede allo stato separatamente: \n      A) del delitto p. e p. dall\u0027art. 74 nn. 1, 2, 3  e  4,  decreto\ndel Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309  (associazione\nfinalizzata  al  traffico  illecito  di   sostanze   stupefacenti   o\npsicotrope), in quanto tra loro e con altre persone non identificate,\nnonche\u0027 con minorenni, tra cui..., ...,  ...,  per  i  quali  procede\nl\u0027a.g.  competente,  prevalentemente  nel  Parco  delle  Cascine,  si\nassociavano - con suddivisione di compiti, ruoli, differenti condotte\ned attivita\u0027 materiali - allo scopo di commettere  piu\u0027  delitti  tra\nquelli previsti dall\u0027art. 73, commettendo  effettivamente  quelli  di\ncui al capo seguente.  In  particolare,  ...  agendo  come  capi  che\npromuovevano, dirigevano ed organizzavano l\u0027associazione, essendo  il\nnumero  degli  associati  superiore  a   dieci,   essendovi   tra   i\npartecipanti   numerose   persone   dedite   all\u0027uso   di    sostanze\nstupefacenti, essendo l\u0027associazione armata quanto meno di coltelli. \n    Firenze, dal 4 giugno 1999 al 1° luglio 1999. \n      B) del delitto p. e p. dagli articoli 81, 1° e 2° comma,  c.p.,\n73 nn. 4 e 6, 80 lett. a), decreto del Presidente della Repubblica  9\nottobre 1990, n. 309 (produzione  e  traffico  illecito  di  sostanze\nstupefacenti  o  psicotrope  continuato  pluriaggravato),  in  quanto\ncommettendo piu\u0027 violazioni della medesima disposizione  di  legge  e\ncon piu\u0027 azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche  in\ntempi diversi, essendo commesso il fatto da piu\u0027 di  tre  persone  in\nconcorso materiale  e/o  morale  tra  loro,  con  azioni  e  condotte\ndistinte e/o congiunte, alcuni fungendo da vedette, altri consegnando\nla sostanza, altri ricevendo il denaro, altri tenendo i rifornimenti,\naltri fornendo le direttive, venendo in svariati casi  consegnata  la\nsostanza a persone di eta\u0027  minore,  senza  l\u0027autorizzazione  di  cui\nall\u0027art. 17: \n        illecitamente  detenevano,  fuori  dalle   ipotesi   previste\ndall\u0027art. 75, per vendere, quantita\u0027 non precisata non modica, spesso\nin panetti da gr. l00 ciascuno, di hashish, sostanza stupefacente  di\ncui alle tabelle  II  e  IV  previste  dall\u0027art.  14,  essendo  state\nrinvenute nel sottobosco del Parco delle Cascine,  nei  pressi  delle\ncabine elettriche vicino  la  staccionata,  2  confezioni  di  nastro\nadesivo di forma rettangolare di cm. 15×10×l5 idonee  a  contenere  e\npresumibilmente contenenti kg. 1,  in  data  5  giugno,  nonche\u0027  per\nessere stati in possesso di gr. 75,9 rinvenuti nel suddetto Prato  in\ndata 14 giugno, gr. 198,15 lasciati da..., minorenne, nello  zaino  a\npiazzale del Re in data 25 giugno gr. 29,36  rinvenuti  in  terra  in\ndata l° luglio, gr. 34,73 sequestrati  ad  Abdoul  Said  in  data  l°\nluglio; \n        offrivano in vendita, tra gli altri, tra  cui  vari  passanti\noccasionali e in plurime occasioni, agli Ufficiali ed Agenti di P.G.,\ndott. ..., Isp. , V.Isp...., Ag. S... la suddetta sostanza; \n        vendevano, in plurime occasioni, ad innumerevoli persone,  di\ncui molte non identificate ma videofilmate, tra le quali i conducenti\ne passeggeri di svariati ciclomotori ed  autovetture  di  cui  veniva\npresa la targa, nonche\u0027 a..., quantita\u0027  imprecisata,  modica,  della\nstessa sostanza; \n        erano in possesso, in occasione dell\u0027arresto  o  fermo  o  di\naltro  controllo  precedente,  di   varie   somme   di   denaro   (in\nparticolare... della somma di L. 250.000 nel giugno...,  della  somma\ndi L. 3.200.000 in data 25 giugno  e  di  quella  sequestrata  di  L.\n4.300. 000 il 1° luglio,..., che si presentava con  abiti  sporchi  e\nbagnati in occasione del fermo, della somma di L. 327.000 sequestrata\nil 1° luglio, della somma  di  L.  500.000  sequestrata  in  data  1°\nluglio, Saad della somma di L. 350.000 in data 1° luglio, tutti della\nsomma di L. 1.532.000 e di 5 dollari, rinvenuti nell\u0027autobus... della\nPolizia Penitenziaria che li trasferiva in carcere in data  2  luglio\n1999, della somma di L. l 050.000 in data  8  luglio,  da  presumersi\nprovento di pregressa attivita\u0027 di spaccio. \n    Con l \u0027aggravante di cui all\u0027art. 80, lett. b)  in  relazione  al\ncaso previsto dal n. 4 del primo comma dell\u0027art. 112 c.p. per... \n    Con la recidiva reiterata specifica per ... con l\u0027alias di... \n    Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale per... \n    Con la recidiva specifica infraquinquennale per... \n    Con la recidiva  reiterata  plurima  specifica  infraquinquennale\nper... con l\u0027alias... \n    Con la recidiva specifica infraquinquennale per... con l\u0027alias... \n    Con la recidiva generica infraquinquennale per... \n    Con la recidiva specifica infraquinquennale  per...  con  l\u0027alias\ndi... \n    Con la recidiva  reiterata  plurima  specifica  infraquinquennale\nper... anche con l \u0027alias e differenti dati anagrafici. \n    Con la recidiva specifica infraquinquennale per... \n    Con la recidiva specifica per... con l\u0027alias... \n    Con la recidiva reiterata infraquinquennale per... \n    Con l \u0027alias \n    e con la recidiva specifica infraquinquennale per... \n    Con  la  recidiva  reiterata  specifica  infraquinquennale  sotto\nl\u0027alias... nato in...·il... e di... nato a... l\u0027... e di... \n    In Firenze dal 4 giugno 1999 al 1° settembre 1999. \n    Per quanto qui d\u0027interesse, dalla lettura della  sentenza  emerge\nche la richiesta di applicazione  pena  postulava  il  riconoscimento\ndell\u0027ipotesi di cui all\u0027art. 74,  comma  6,  decreto  del  Presidente\ndella Repubblica n. 309/1990 in relazione al capo A). Il Tribunale di\nFirenze,  in   accoglimento   della   richiesta,   cosi\u0027   disponeva:\n«sull\u0027accordo delle parti, con l\u0027attenuante ex  art.  74,  VI  comma,\ndecreto  del  Presidente  della  Repubblica   n.   309/1990   nonche\u0027\nattenuanti generiche,  attenuanti  tutte  ritenute  prevalenti  sulle\naggravanti contestate e sulla recidiva  contestata  a  ,  ritenuti  i\nreati sub A) e B) sotto il  vincolo  della  continuazione  e  con  la\ndiminuente del rito, applica  a...  e...  la  pena  di  anni  due  di\nreclusione ciascuno e... ed... la pena di anni  uno  e  mesi  sei  di\nreclusione ciascuno». \n    1.2.  L\u0027art.  76,  comma  4-bis,  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica n. 115/2002 prescrive che «Per i soggetti gia\u0027  condannati\ncon sententa definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis  del\ncodice penale, 291-quater del Testo  unico  di  cui  al  decreto  del\nPresidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente\nalle ipotesi aggravate ai sensi dell\u0027art. 80,  e  74,  comma  l,  del\nTesto unico di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9\nottobre 1990, n. 309, nonche\u0027 per i reati commessi avvalendosi  delle\ncondizioni previste dal predetto  art.  416-bis  ovvero  al  fine  di\nagevolare  l\u0027attivita\u0027  delle  associazioni  previste  dallo   stesso\narticolo, e per i reati commessi in viola: ione delle  norme  per  la\nrepressione dell\u0027evasione in materia di imposte  sui  redditi  e  sul\nvalore aggiunto, ai soli fini del presente  decreto,  il  reddito  si\nritiene  superiore  ai  limiti  previsti»  (disposizione   introdotta\ndall\u0027art. 12-ter, comma l , lett. a), decreto-legge 23  maggio  2008,\nn. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24  luglio  2008,  n.\n125: mentre, il solo riferimento  ai  reati  commessi  in  violazione\ndelle norme per la repressione dell\u0027evasione in  materia  di  imposte\nsui redditi e sul valore  aggiunto  si  deve  al  successivo  decreto\nlegislativo 7 marzo 2019. n. 24). \n    Sul punto, e\u0027 intervenuta la Corte costituzionale con sentenza n.\n139 del 2010, con  la  quale  e\u0027  stata  dichiarata  l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 76,  comma  4-bis,  decreto  del  Presidente\ndella Repubblica n. 115/2002 «nella parte in cui, stabilendo che  per\ni soggetti gia\u0027  condannati  con  sentenza  definitiva  per  i  reati\nindicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti\nprevisti per l\u0027ammissione al  patrocino  a  spese  dello  Stato,  non\nammette la prova contraria». \n    In  particolare,  la   Corte   affermava   che   «L\u0027introduzione,\ncostituzionalmente obbligata,  della  prova  contraria,  non  elimina\ndall\u0027ordinamento  la  presunzione  prevista  dal   legislatore,   che\ncontinua dunque ad implicare una inversione dell\u0027onere di documentare\nla ricorrenza dei presupposti reddituali per l\u0027accesso al patrocinio.\nSpettera\u0027 al richiedente dimostrare, con allegazioni adeguate, il suo\nstato  di  «non  abbienza»,  e  spettera\u0027   al   giudice   verificare\nl\u0027attendibilita\u0027 di tali allegazioni, avvalendosi di ogni  necessario\nstrumento  di  indagine.  Certamente  non  potra\u0027   essere   ritenuta\nsufficiente  una   semplice   auto-certificazione   dell\u0027interessato,\nperaltro richiesta a tutti coloro che formulano istanza di accesso al\nbeneficio,  poiche\u0027  essa  non  potra\u0027  essere   considerata   «prova\ncontraria», idonea a superare la presunzione stabilita  dalla  legge.\nSara\u0027 necessario,  viceversa,  che  vengano  indicati  e  documentati\nconcreti elementi di fatto, dai quali possa desumersi in modo  chiaro\ne    univoco    l\u0027effettiva     situazione     economico-patrimoniale\ndell\u0027imputato». \n    1.3. Al  cospetto  di  tale  quadro  normativo  e  a  fronte  dei\nprecedenti penali dell\u0027istante, in via preliminare si deve  osservare\nche, sebbene l\u0027art. 76, comma 4-bis,  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica n. 115/2002  faccia  riferimento  testuale  al  solo  caso\ndell\u0027intervenuta  sentenza  penale  di  condanna   irrevocabile,   la\ngiurisprudenza di legittimita\u0027 ha ritenuto condivisibilmente  che  in\ntale nozione vi rientri anche la sentenza di applicazione della  pena\nsu richiesta delle parti di cui all\u0027art.  444  c.p.p.  (cfr.  in  tal\nsenso Cass. Pen., Sez. IV, 6 febbraio 2025, n. 4816), a  mente  della\ngenerale equiparazione disposta dall\u0027art. 445,  comma  l-bis,  c.p.p.\n(non incisa, per quanto in questa sede di rilievo, dalla novella  del\n2022). \n    Inoltre, occorrere interrogarsi in ordine alla portata  estintiva\ndegli effetti penali della sentenza di  patteggiamento  al  ricorrere\ndelle condizioni descritte dall\u0027art. 445, comma 2, c.p.p., atteso che\nil richiedente l\u0027ammissione al beneficio non  risulta  aver  commesso\nreati nel quinquennio  successivo  all\u0027irrevocabilita\u0027  della  citata\nsentenza del 19/05/2000. Sul  punto.  nondimeno,  si  e\u0027  pronunciata\nrecentemente, con argomentazioni  condivisibili,  la  Suprema  Corte,\naffermando - in accordo con i criteri interpretativi tracciati  dalle\nSezioni Unite del 1994 (Cass. Pen., Sez. Un., 20 aprile 1994, n. 7) e\ndalla  giurisprudenza  successiva  che  di  tali  criteri  ha   fatto\napplicazione (si citano, tra le altre, Cass. Pen., Sez.  5  n.  24089\ndel 5 maggio 2022, Cupo. Rv. 283222-01; Sez. 2 n. 994 del 25 novembre\n2021, dep. 2022, Raccuia, Rv. 282515; Sez. 6 n. 39820 del  30  maggio\n2019, Laghi, Rv.  277064;  Sez.  l,  n.  18233  del  26  marzo  2019,\nColavita. Rv. 275469-01; Sez. 6, n. 37472 del 20 giugno 2017; Sez. 1,\nn. 1063 del 17 dicembre 2008, dep. 2009. Fraticelli,  Rv.  243929)  -\nche «[...] la preclusione ali \u0027ammissione al beneficio del patrocinio\na spese dello stato connessa alla condanna  definitiva  in  ordine  a\ndeterminati reati non sia effetto penale soggetto  all\u0027estinzione  ai\nsensi dell\u0027art. 445, comma del codice di  procedura  penale,  e  che,\npertanto della precedente condanna,  sia  pure  estinta,  il  giudice\nchiamato a decidere sull\u0027istanza debba tenere conto» e  che,  quindi.\n«[...]  la  condanna,  ai  fini  dell\u0027ammissione  al  beneficio   del\npatrocinio a spese dello stato, continua a esplicare i suoi  effetti,\nnon  potendo  essere  ricompresa  fra  gli  effetti  penali  ad  essa\nricollegabili la preclusione individuata dall\u0027art. 76,  comma  4-bis,\ndecreto del Presidente della Repubblica n.  115/2002»  (cosi\u0027,  Cass.\nPen., Sez. IV, 6 febbraio 2025, n. 4816). \n    D\u0027altronde, la stessa  Corte  costituzionale  nella  gia\u0027  citata\nsentenza n. 139 del 2010 ha ritenuto che l \u0027estinzione degli  effetti\npenali (in quel caso conseguente alla riabilitazione) non  rilevi  ai\nfini della presunzione di cui all\u0027art. 76, comma 4-bis,  decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 115/2002. \n    Pertanto, deve vagliarsi  il  ricorrere  dei  presupposti  per  l\n\u0027attivazione della presunzione (iuris tantum)  di  cui  all\u0027art.  76,\ncomma 4-bis, cit. \n    1.4. E\u0027 necessario compiere distinti rilievi in relazione ai  due\ncapi  d\u0027imputazione  relativi   alla   sentenza   di   patteggiamento\nrichiamata e acquisita agli atti. \n    1.4.1 Quanto al capo A).  giova  evidenziare  che.  sebbene  tale\nsentenza  faccia  espresso   riferimento   alla   natura   attenuante\ndell\u0027ipotesi di cui al comma 6 dell\u0027art. 74  decreto  del  Presidente\ndella Repubblica n.  309/90,  la  giurisprudenza  ormai  unanimemente\nriconosce  la  natura  di  titolo  autonomo  di  reato   quanto   ali\n\u0027associazione criminale finalizzata allo spaccio di lieve entita\u0027;  e\npertanto, allume di cio\u0027 e in ossequio al  dato  letterale  dell\u0027art.\n76, comma 4-bis, cit. che si limita a richiamare l\u0027art. 74, comma  l,\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990,  questo  giudice\nritiene che debba applicarsi il regime ordinario per l\u0027ammissione  al\nPatrocinio a spese  dello  Stato,  con  esclusione  dell\u0027operativita\u0027\ndella presunzione di cui al citato comma 4-bis. \n    D\u0027altra parte, in materia per molti versi affine, in  ragione  di\ntale natura autonoma del delitto ex  art.  74  comma  6  decreto  del\nPresidente della Repubblica 309/1990,  la  Corte  di  cassazione  (si\nvedano Cass. Sez. 3, n. 27770 dell\u002711 giugno 2015 e Cass. Sez. 6,  n.\n6247 dell\u002711 gennaio 2024) ha ad esempio affermato  che  l  \u0027istituto\ndella confisca allargata. applicabile ai delitti ex art. 74, commi  l\ne 2 decreto del Presidente  della  Repubblica  309/1990  -  prima  in\nragione della previsione diretta da parte dell\u0027art. 12-sexies,  comma\n1, decreto-legge n. 306/1992, ora in ragione del  combinato  disposto\ndegli articoli 240-bis c.p. e 51 comma 3-bis c.p.p. - non si  applica\nnel caso di condanna per il  reato  di  associazione  per  delinquere\nfinalizzata alla  commissione  di  fatti  di  lieve  entita\u0027  di  cui\nall\u0027art.  74,  comma  6  decreto  del  Presidente  della   Repubblica\n309/1990. \n    1.4.2 Quanto, invece, al capo B),  pura  seguito  della  sentenza\ndella Corte costituzionale n. 223 del 2022, le ipotesi  criminose  di\ncui all\u0027art. 73 decreto del Presidente della Repubblica n.  309/1990,\ndiverse  da  quelle  di  cui  al  quinto  comma.  sono  ostative   al\nprocedimento ordinario di ammissione al  beneficio  ove  ricorra  una\nqualunque  delle  aggravanti  previste  dall\u0027art.  80   decreto   del\nPresidente della Repubblica n. 309/90, dovendo in tal caso operare la\ncitata presunzione di superamento dei limiti reddituali. \n    Nella sentenza del 19  maggio  2000  all\u0027imputato  non  e\u0027  stata\nriconosciuta l\u0027ipotesi di cui  all\u0027art.  73,  comma  5,  decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990 (ne\u0027 come ipotesi  attenuata,\nne\u0027 come ipotesi autonoma di reato). \n    Ne\u0027 il fatto che per il capo A) sia stata riconosciuta  l\u0027ipotesi\ndi cui all\u0027art. 74, comma 6, decreto del Presidente della  Repubblica\nn. 309/1990 (associazione costituita per commettere i fatti descritti\ndall\u0027art. 73, comma 5), consente di per se\u0027 di ritenere  che  per  il\ncapo B) sia stata riconosciuta l\u0027ipotesi di cui all\u0027art. 73, comma 5:\ntale  riconoscimento  non  risulta  ne\u0027  dal  dispositivo  ne\u0027  dalla\nmotivazione della sentenza, per cui in questa sede  non  ci  si  puo\u0027\ndiscostare dalla qualificazione giuridica data in sentenza;  inoltre,\nastrattamente la costituzione di un\u0027associazione per commettere fatti\ndi spaccio di  lieve  entita\u0027  di  per  se\u0027  e\u0027  compatibile  con  la\nsuccessiva realizzazione di singoli fatti  che  non  siano  di  lieve\nentita\u0027; infine, si deve rilevare che il citato capo  d\u0027  imputazione\ncontempla la detenzione di vari etti di  sostanza  stupefacente,  per\ncui il mancato riconoscimento d eli\u0027 ipotesi  di  lieve  entita\u0027  non\nrisulta  eccentrico   rispetto   agli   indirizzi   dominanti   della\ngiurisprudenza. \n    1.4.3 In definitiva, mentre il citato capo A) non costituisce  un\nreato ostativo, l \u0027intervenuta condanna (rectius  applicazione  pena)\nper il capo B) determina ai sensi dell\u0027art. 76, comma 4-bis,  decreto\ndel Presidente  della  Repubblica  n.  115/2002  una  presunzione  di\nsuperamento della soglia di reddito per l\u0027ammissione al Patrocinio  a\nspese dello Stato. \n    1.5. Nel caso di specie, nell\u0027istanza di ammissione al Patrocinio\na spese dello Stato del 28.04.2025 l\u0027imputato ha  autodichiarato:  l)\nun  reddito  personale  «risultante  dalla  ultima  dichiarazione,  e\ndeterminato secondo le modalita\u0027 indicate negli articoli 76 (L) e  92\n(L) decreto del Presidente della Repubblica n. 30 maggio 2002, n  115\npari a euro 3.616,22 per anno  fiscale  2022  ed  euro  4.000,00  per\nl\u0027anno fiscale 2023 ed euro 1.000,00 per anno fiscale 2024 quindi non\nsuperiore al limite previsto dalla legge»; 2) di  non  convivere  con\nalcuno e  che  pertanto  non  vi  sono  altri  redditi  familiari  da\ncomputare ai fini dell\u0027istanza in esame: 3) di non essere titolare di\ndiritti reali su beni immobili e mobili registrati, ne\u0027 in Italia ne\u0027\nall\u0027estero; 4) di essere senza fissa  dimora  e  di  avere  trascorso\nlunghi periodi  di  detenzione.  Ha  allegato  inoltre  la  richiesta\nall\u0027autorita\u0027  consolare  della   prescritta   certificazione   circa\neventuali redditi all\u0027estero. \n    L\u0027istante ha, pertanto, omesso di fornire la prova contraria  che\nsarebbe  stata  necessaria  a  seguito  della  sentenza  della  Corte\ncostituzionale n. 139 del 2010, limitandosi a presentare la  consueta\nautocertificazione e allegando unicamente una certificazione unica  e\ndue buste paga del 2022. \n    1.6. Tanto posto, una volta preso atto della citata sentenza  del\n19 maggio 2000 (irrevocabile il 3 ottobre 2000) relativa ad un  reato\nricompreso nell\u0027elenco di cui all\u0027art. 76, comma 4-bis,  decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 11 5/2002 (nel caso di specie rispetto\nal reato ex art. 73, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica\nn. 309/1990 ricorrono ben due circostanze aggravanti ex art. 80),  in\nassenza di ogni prova  di  segno  contrario  alla  presunzione  iuris\ntantum prevista dall\u0027 ordinamento, ai sensi dell\u0027art.  96,  comma  2,\ndecreto del Presidente della Repubblica n.  115/2002  questo  giudice\ndovrebbe respingere l\u0027istanza di ammissione  al  Patrocinio  a  spese\ndello Stato. \n    1.7.  Si  dubita,  tuttavia,  della  legittimita\u0027  costituzionale\ndell\u0027art. 76, comma 4-bis, decreto del Presidente della Repubblica n.\n115/2002 nella parte in cui ricomprende - tra i soggetti per i  quali\nsi presume un reddito superiore  ai  limiti  previsti  -  i  soggetti\ncondannati con sentenza definitiva per i reati  di  cui  all\u0027art.  73\ndecreto  del  Presidente  della  Repubblica   n.   309/1990   diversi\ndall\u0027ipotesi attenuata del quinto comma,  ove  ricorrano  le  ipotesi\naggravate di cui all\u0027art. 80, comma 1, decreto del  Presidente  della\nRepubblica n. 309/1990. \n    1.8. Se detta questione di legittimita\u0027  fosse  accolta,  venendo\nmeno la presunzione di un reddito in capo all\u0027imputato superiore alle\nsoglie di legge, l\u0027istanza di ammissione al Patrocinio a spese  dello\nStato, viceversa, potrebbe e dovrebbe essere accolta. La questione in\noggetto pare, pertanto, rilevante ai  fini  dell\u0027accoglimento  o  del\nrigetto dell\u0027istanza di ammissione al beneficio. \n  2. La non manifesta infondatezza della questione. \n    2.1. Si dubita della legittimita\u0027 costituzionale della  norma  di\ncui all\u0027art. 76, comma 4-bis, decreto del Presidente della Repubblica\nn.  30  maggio  2002,  n.  115  («Testo  unico   delle   disposizioni\nlegislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»)  nella\nparte in cui ricomprende, tra i soggetti per i quali  si  presume  un\nreddito superiore ai limiti previsti per l\u0027assunzione al Patrocinio a\nspese dello Stato - i soggetti condannati con sentenza definitiva per\ni reati di cui all\u0027art. 73, decreto del Presidente  della  Repubblica\nn. 309/ 1990 (nelle ipotesi diverse da quella di cui al quinto comma)\naggravati dalle circostanze previste dall\u0027art. 80, comma  l,  decreto\ndel Presidente della Repubblica n. 309/1990. \n    2.2. La Corte costituzionale con la sentenza n. 139 del  2010  ha\ngia\u0027 dichiarato l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.  76,  comma\n4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 «nella\nparte in cui, stabilendo che  per  i  soggetti  gia\u0027  condannali  con\nsentenza definitiva per  i  reati  indicati  nella  stessa  norma  il\nreddito si ritiene superiore ai limiti previsti per  l\u0027ammissione  al\npatrocino a spese dello Stato, non ammette la prova contraria». \n    A seguito di detta sentenza, dunque,  la  presunzione  introdotta\ncon il decreto-legge n. 92/2008, convertito con  modificazioni  dalla\nlegge n. 125/2008,  non  e\u0027  piu\u0027  assoluta,  ma  soltanto  relativa,\nammettendo una prova contraria da  parte  dell\u0027interessato.  E\u0027  gia\u0027\ndunque venuto meno quell\u0027automatismo  insuperabile  che  maggiormente\nstrideva con i principi costituzionali. \n    2.3. Ciononostante, sebbene  il  ricorrere  nel  certificato  del\ncasellario giudiziale di condanne  irrevocabili  per  uno  dei  reati\nindicati dall\u0027art. 76, comma  4-bis,  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica n. 115/2002 non costituisca piu\u0027 un ostacolo  invalicabile\nall\u0027accesso  al  Patrocinio  a  spese  dello  Stato,   la   delineata\npresunzione iuris tantum rappresenta  una  significativa  limitazione\ndel diritto di difesa al lume della gravosita\u0027 dell\u0027onere  probatorio\nposto a carico  dell\u0027istante,  il  quale  deve,  in  ultima  analisi,\nsoddisfare la prova di un fatto negativo. \n    In virtu\u0027  di  tale  rilievo,  la  Corte  costituzionale  con  la\nsentenza  n.  223  del  2022,  rammentando  che  «E\u0027  costante  nella\ngiurisprudenza di questa Corte l\u0027affermazione del  principio  secondo\nil quale il diritto dei non abbienti  al  patrocinio  a  spese  dello\nStato e\u0027 inviolabile nel  suo  nucleo  intangibile,  quale  strumento\nfondamentale per assicurare l\u0027effettivita\u0027 del diritto di azione e di\ndifesa in giudizio (di recente, sentenze n. 10 del 2022, n.  157  del\n2021 e n. 80 del 2020)», ha dichiarato costituzionalmente illegittimo\nl\u0027art. 76, comma 4-bis, del decreto del Presidente  della  Repubblica\nn. 115/2002, nella parte in  cui  comprende  nell\u0027  elenco  di  reati\n«spia» delle ricchezze delittuose anche l\u0027autonoma ipotesi  di  reato\ndi cui all\u0027art. 73, comma 5, decreto del Presidente della  Repubblica\nn. 309/1990, quantunque aggravate ai sensi dell\u0027art. 80 del  medesimo\nTesto unico. \n    2.4. Si  ritiene,  nondimeno,  che  la  presunzione,  anche  solo\nrelativa, dettata dall\u0027art. 76, comma 4-bis per i soggetti condannati\ncon sentenza definitiva per i reati di cui all\u0027art. 73,  decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990, aggravati ex art. 80,  comma\nl, decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  309/1990,  violi  i\nprincipi di cui agli articoli 3 e 24 della Costituzione. \n    2.5.  La  disposizione  censurata,  per   come   manipolata   dai\npronunciamenti della Corte, sancisce una presunzione (vincibile,  con\nonere  a  carico  dell\u0027istante)  di   disponibilita\u0027   di   ricchezze\ndelittuose laddove il richiedente l\u0027ammissione al beneficio sia  gia\u0027\nstato condannato per le seguenti ipotesi di reato: a) delitto di  cui\nall\u0027art. 416-bis c.p.; b)  altri  reati  aggravati  dal  c.d.  metodo\nmafioso o dell\u0027agevolazione  mafiosa;  c)  delitto  di  cui  all\u0027art.\n291-quater decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1973  (cosi\u0027\ntestualmente, ma invero il riferimento oggi  va  a  quanto  trasposto\nnell\u0027art. 86, decreto legislativo n. 141 del 2024): associazione  per\ndelinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati; d) reati\ndi cui all\u0027art. 73 (esclusa  l\u0027ipotesi  del  comma  5),  decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990 aggravati ai sensi  dell\u0027art.\n80 del medesimo Testo unico; e) delitto di cui all\u0027art. 74, comma  l,\ndecreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  309/1990;  f)  reati\ntributari inerenti alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. \n    I reati (accertati con sentenza irrevocabile) che fanno  scattare\nla presunzione sancita dal comma 4-bis dell\u0027art. 76 cit.  sono  tutti\naccumunati da un elemento indefettibile che, ad un tempo illumina  la\nratio della disposizione e giustifica sul piano della  ragionevolezza\nl\u0027imposizione  di  un  cosi\u0027  gravoso  onere  probatorio   a   carico\ndell\u0027istante. Fra questi non si giustifica, tuttavia, la presenza dei\nreati ex art. 73  (diversi  dall\u0027ipotesi  di  cui  al  quinto  comma)\naggravati ai sensi dell\u0027art. 80,  comma  l,  decreto  del  Presidente\ndella Repubblica n. 309/1990. \n    2.6. La ratio della norma di cui all\u0027art.  76,  comma  4-bis  e\u0027,\ninfatti, quella di «evitare  che  soggetti  in  possesso  di  ingenti\nricchezze, acquisite con  le  attivita\u0027  delittuose  [...]  indicate,\npossano  paradossalmente  fruire  del   beneficio   dell\u0027accesso   al\npatrocinio a spese dello Stato, riservato, per dettato costituzionale\n(art. 24, terzo comma), ai «non abbienti». Tale eventualita\u0027 e\u0027  resa\npiu\u0027 concreta dall\u0027estrema difficolta\u0027 di accertare in modo oggettivo\nil reddito proveniente dalle attivita\u0027 delittuose della  criminalita\u0027\norganizzata, a causa delle maggiori  possibilita\u0027,  per  i  partecipi\ndelle relative associazioni, di avvalersi di coperture  soggettive  e\ndi strumenti di  occultamento  delle  somme  di  denaro  e  dei  beni\naccumulati» (cosi\u0027, testualmente, Corte costituzionale,  sentenza  n.\n139 del 2010; nello stesso senso si veda la piu\u0027 recente sentenza  n.\n223 del 2022). \n    Se tale e\u0027 l\u0027obiettivo del legislatore, a fronte  dei  valori  di\nrango costituzionale in gioco la  disciplina  in  esame  condensa  un\n«bilanciamento di due esigenze contrapposte: per un verso,  garantire\nla difesa ai non abbienti, in attuazione dell\u0027art. 24,  terzo  comma,\nCost., e, per un altro, evitare  che  possa  giovarsi  del  beneficio\ncolui il quale, sebbene formalmente nullatenente, di  fatto  possieda\nadeguate risorse finanziarie, a volte anche  ingenti,  derivanti  dal\ncompimento  di  attivita\u0027  criminose»  (cfr.  Corte   costituzionale,\nsentenza n. 223 del 2022). \n    Giova rammentare, nondimeno, che «il diritto dei non abbienti  al\npatrocinio  a  spese  dello  Stato  e\u0027  inviolabile  nel  suo  nucleo\nintangibile,  quale   strumento   fondamentale   per   assicurare   l\n\u0027effettivita\u0027 del diritto di azione  e  di  difesa  in  giudizio  (di\nrecente, sentenze n. 10 del 2022, n. 157 del 2021 e n. 80 del  2020)»\n(cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 223 del 2022) e  che,  a  sua\nvolta, il diritto di difesa rappresenta un  valore  supremo,  facente\nparte del  compendio  di  valori  identificativi,  irrinunciabili  ed\nirretrattabili dell\u0027ordinamento costituzionale, e come tale  valevole\na impedire l\u0027 ingresso di qualunque norma esterna che vi si ponga  in\ncontrasto, nonche\u0027  insuscettibile  di  revisione  costituzionale  in\npeius (ex multis, si v. Corte costituzionale,  sentenza  n.  238  del\n2014). In virtu\u0027 di tali rilievi.  ogni  disposizione  di  legge  che\ntenda a limitare l\u0027accesso al beneficio del Patrocinio a spese  dello\nStato ovvero ne renda piu\u0027  gravoso  il  riconoscimento  deve  essere\nscrutinata  con  particolare  rigore  sul  piano  della  razionalita\u0027\nintrinseca e della proporzione del citato bilanciamento. \n    2.7. Tanto posto preliminarmente,  occorre  evidenziare  come  la\nmatrice unitaria dei reati contemplati  dall\u0027art.  76,  comma  4-bis,\ncit. debba essere rintracciata nella peculiare  capacita\u0027  del  reato\ncommesso di produrre profitto illecito. Cio\u0027 solo  infatti)  consente\ndi giustificare  l\u0027onere  probatorio  (particolarmente  gravoso)  cui\nl\u0027istante e\u0027 assoggettato in  deroga  al  procedimento  ordinario  di\nammissione al beneficio. Tale profilo di redditivita\u0027  del  reato  ha\ncarattere indefettibile. Tuttavia, sovente si affianca ad un  secondo\nrequisito  costituito  dalla  stabilita\u0027   dell\u0027attivita\u0027   criminosa\nlucrativa.   Quest\u0027ultimo   connotato   e\u0027   stato    particolarmente\nvalorizzato sul piano della giustificazione della norma, dalla  Corte\ncostituzionale con le sentenze n. 139 del 2010 e  n.  223  del  2022,\npoiche\u0027   rinforza   la   ragionevolezza   della    presunzione    di\ndisponibilita\u0027  di  ricchezze  illecite;  la  stabile  dedizione   ad\nattivita\u0027 delittuose lucrative rappresenta,  con  ogni  evidenza,  un\nulteriore  e  pregnante  indice  della  disponibilita\u0027  di  ricchezze\ncriminose. la quale puo\u0027 legittimamente presumersi  iuris  tantum  al\nfine di non ammettere, un soggetto  apparentemente  non  abbiente  al\nbeneficio del Patrocinio a spese dello Stato avente precisa copertura\ncostituzionale (art. 24, comma III, Cost.) e avente intimo  nesso  di\nstrumentalita\u0027 col diritto inviolabile di difesa. \n    Cionondimeno, appare necessario rimarcare  con  nettezza  che  la\nrario fondamentale della disposizione si concentra - e  non  potrebbe\nessere altrimenti - sulla idoneita\u0027 del fatto noto (tipo di reato per\nil quale e\u0027 intervenuta condanna  irrevocabile)  a  far  inferire  il\nfatto ignoto (la  disponibilita\u0027  di  ingenti  risorse  derivanti  da\nreato) e  quindi  sulla  spiccata  idoneita\u0027  dei  reati  ostativi  a\nprodurre   significative   ricchezze   criminose.   Questo   elemento\ncostituisce  il  carattere   minimo   che   ineluttabilmente   devono\npresentare i reati che vogliano abitare legittimamente il catalogo di\ncui al comma 4-bis, dell\u0027art. 76 cit.; pertanto, il carattere stabile\ned associativo di alcuni dei reati ivi menzionati non puo\u0027 mai  avere\nrilievo autonomo, dovendosi  invece  tale  carattere  necessariamente\ninnestare in un  contesto  criminoso  avente  di  per  se\u0027  carattere\nlucrativo. \n    Quanto affermato si trae tanto dall\u0027 analisi delle fattispecie iv\ni  considerate  (specie  alla  luce  del   recente   intervento   del\nlegislatore di cui al decreto legislativo 7 marzo  2019,  n.  24,  il\nquale.  mediante  l\u0027art.  3,  ha  aggiunto  talune  classi  di  reati\ntributari alla lista dei c.d. reati  ostativi  in  commento),  quanto\ndalla  riflessione  in  ordine  ad  alcune   gravissime   fattispecie\ndelittuose che sono escluse dal citato comma 4-bis. \n    2.8.  Passando  in  sintetica  rassegna  le  categorie  di  reati\ncontemplati dall\u0027art. 76, comma 4-bis, cit., e\u0027 agevole intuire  come\ntali reati non abbiano  cittadinanza  nella  disposizione  da  ultimo\ncitata in virtu\u0027 della loro gravita\u0027,  bensi\u0027  in  forza  della  loro\naccentuata capacita\u0027 di generare profitti criminosi. \n    2.9. Quanto ai delitti legati al  fenomeno  delle  organizzazioni\ncriminali, infatti, il comma 4-bis menziona tassativamente le ipotesi\n(i)  dell\u0027associazione  mafiosa  (ex   art.   416-bis   c.p.),   (ii)\ndell\u0027associazione  per  delinquere  finalizzata  al  contrabbando  di\ntabacchi lavorati (di cui all\u0027art. 291-quater decreto del  Presidente\ndella Repubblica n. 43/1973, oggi  trasposta  nell\u0027art.  86,  decreto\nlegislativo n. 141 del 2024) e (iii) dell\u0027associazione finalizzata al\ntraffico di stupefacenti (ex art. 74, comma 1, t.u. stup.). \n    La prima ipotesi si caratterizza (al netto della sua  gravita\u0027  e\ndella capacita\u0027 di generare allarme sociale per  il  severo  pericolo\ngenerato rispetto all\u0027ordine pubblico) per la capacita\u0027  di  produrre\nproventi delittuosi ingenti, atteso che l  \u0027associazione  e\u0027  mafiosa\nnon solo quando il c.d.  metodo  mafioso  e\u0027  impiegato  al  fine  di\ncommettere delitti o a turbare  il  circuito  democratico,  ma  anche\nquando  questo  e\u0027  utilizzato  «per  acquisire  in  modo  diretto  o\nindiretto  la  gestione  o  comunque  il   controllo   di   attivita\u0027\neconomiche, di concessioni,  di  autorizzazioni,  appalti  e  servizi\npubblici  o  per  realizzare  profitti  o  vantaggi  ingiusti»  (art.\n416-bis, comma III, c.p.). \n    La  seconda  ipotesi  rappresenta,  ancora,  un\u0027associazione  per\ndelinquere speciale, caratterizzata  dalla  capacita\u0027  di  introitare\nsignificativi profitti illeciti, giacche\u0027 la fattispecie e\u0027 integrata\nsolo se l\u0027associazione  e\u0027  volta  a  commettere  i  delitti  di  cui\nall\u0027art. 84, decreto legislativo n. 141  del  2024  (contrabbando  di\ntabacchi) e di cui all\u0027art. 40-bis, decreto legislativo  n.  504  del\n1995 (evasione delle accise  sui  tabacchi);  tali  reati-scopo  sono\nidonei a produrre ricchezze illecite per gli autori degli stessi  sia\nin ragione del tipo di fenomeno criminoso in cui si inseriscono,  sia\nper l\u0027esistenza di soglie  di  punibilita\u0027  degli  stessi  che  hanno\nl\u0027effetto di espungere dall\u0027ordinamento  penale  quelle  condotte  di\ncontrabbando o evasione (e, dunque, la relativa  associazione)  delle\naccise di modico rilievo. \n    Infine, la terza ipotesi e\u0027 costituita da un\u0027associazione che  si\nconnota  per  la  finalita\u0027  di  compiere  delitti  di  traffico   di\nstupefacenti di cui  all\u0027art.  73,  diversi  dall\u0027ipotesi  lieve  del\nquinto comma; in coerenza, infatti, con  l\u0027autonomia  dei  titoli  di\nreato di cui al comma l e di cui al comma 6 dell\u0027art. 74 (sulla quale\nsi e\u0027 espressa con chiarezza la giurisprudenza di legittimita\u0027: Cass.\nPen., Sez. VI, 19 gennaio 2023. n. l0685; Sez. III, 22 gennaio  2021,\nn. 19150; Sez. III, 6 febbraio 2018, n. 44837, Sez. U.,  sentenza  n.\n34475 del 23 giugno 2011). l\u0027art. 76, comma 4-bis, cit.  richiama  ai\nfini della presunzione in scrutinio la sola ipotesi di  cui  all\u0027art.\n74,  comma  l,  t.u.  stup.,  poiche\u0027,  con   ogni   evidenza,   solo\nquest\u0027ultima  fattispecie  manifesta  una  qualificata  idoneita\u0027   a\nprodurre ricchezze delittuose. V\u0027e\u0027 di piu\u0027: il richiamo espresso  al\nsolo primo comma dell\u0027art. 74 porta a  ritenere  che  la  presunzione\noperi  solo  con  riguardo  a  chi  promuove,  costituisce,   dirige,\norganizza o finanzia tale associazione, con esclusione  dei  casi  di\nmera partecipazione all\u0027associazione criminale. \n    Tanto evidenziato la  conclusione  secondo  cui  il  comma  4-bis\ndell\u0027art.  76  cit.  richiama  solo  alcune  forme  di   associazione\ncriminale, selezionando le non tanto per la loro grave  offensivita\u0027,\nma per la speciale attitudine a generare notevoli proventi criminosi,\ne\u0027 corroborata, tra i vari indici, anche dall\u0027assenza, da una  parte,\ndell\u0027ipotesi  di  cui  all\u0027art.  416  c.p.   e,   dall\u0027altra,   delle\nassociazioni sovversive o con finalita\u0027 di terrorismo (articoli 270 e\n270-bis c.p.). L\u0027associazione criminale  semplice  (art.  416  c.p.),\ninfatti. non sembra essere esclusa in quanto  meno  grave  di  quelle\nrichiamate dall\u0027art. 76 cit., bensi\u0027 per l\u0027ampio spettro del fenomeno\nincriminato, che tende a colorarsi in varia modalita\u0027 a  seconda  del\ntipo di reati-scopo perseguiti  dagli  associati;  questi  potrebbero\navere o meno attitudine ad assicurare proventi criminosi. \n    Chiarisce, inoltre, che il criterio discretivo non risieda  nella\ngravita\u0027 oggettiva  del  fatto  anche  l\u0027assenza,  nel  comma  4-bis,\ndell\u0027art. 76 cit., delle associazioni eversive  e  con  finalita\u0027  di\nterrorismo. Queste ultime, ancorche\u0027 si appalesino  come  di  pari  o\nmaggiore gravita\u0027 rispetto a  talune  delle  associazioni  richiamate\ndall\u0027art. 76 cit., non trovano spazio nel citato comma 4-bis perche\u0027,\nevidentemente, sono aliene rispetto al fenomeno della  produzione  di\nricchezze delittuose. \n    2.10.  Analizzate  le  ipotesi  riconducibili  alla  criminalita\u0027\norganizzata, rimangono, tra i reati cd. ostativi, i  reati  aggravati\nai sensi dell\u0027art. 416-bis.l c.p., i reati tributari e i  delitti  di\nspaccio non  lieve  aggravati  ai  sensi  dell\u0027art.  80  decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990. \n    Quanto ai reati connotati dal metodo mafioso o dalla finalita\u0027 di\nagevolare   l\u0027associazione    mafiosa,    possono    estendersi    le\nargomentazioni espresse in ordine alla capacita\u0027 del  metodo  mafioso\ndi produrre ricchezze illecite  a  prescindere  dalla  tipologia  dei\nreati-fine commessi. \n    Quanto ai reati fiscali, oltre alla loro  eventuale  idoneita\u0027  a\nprodurre profitti illeciti ingenti, rileva la loro inerenza  a  fatti\nespressivi di una  diretta  capacita\u0027  contributiva,  per  cui  anche\nl\u0027inclusione dei citati reati risulta  perfettamente  congruente  con\nl\u0027espostaratio dell\u0027art. 76 cit. \n    Quanto, infine, ai delitti di cui all\u0027art. 73 (esclusa  l\u0027ipotesi\ndel comma 5) decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  309/1990\naggravati  ai  sensi  dell\u0027art.  80,  si  profilano  seri  dubbi   di\nlegittimita\u0027 costituzionale, in forza di una  pluralita\u0027  di  rilievi\nche  prendono  le  mosse  da  quanto  osservato  dalla  stessa  Corte\ncostituzionale nella sentenza n. 223 del 2022. Nonostante la gravita\u0027\ne la riprovevolezza di tali ipotesi delittuose, infatti, l\u0027inclusione\ndi queste ipotesi pare entrare in  patente  conflitto  con  la  ratio\ndell\u0027art. 76, comma 4-bis, cit., il  cui  rispetto  e\u0027  essenziale  a\ngiustificare, sul terreno del delicato bilanciamento tra principi che\nsi confrontano, la limitazione del diritto di accesso al beneficio di\ncui all\u0027art. 24, comma III, Cost.  e,  dunque,  per  estensione,  del\ndiritto fondamentale di difesa. \n    2.11. Un  primo  profilo  di  irragionevolezza  intrinseca  della\nscelta  legislativa  e\u0027  costituito  dal  chiaro  dato  per  cui   le\naggravanti del primo comma dell\u0027art. 80 decreto del Presidente  della\nRepubblica n.  309/1990  sebbene  imprimano  al  fatto  una  maggiore\noffensivita\u0027, meritevole  di  una  piu\u0027  aspra  sanzione,  per  nulla\nincidono sul coefficiente di redditivita\u0027 dei delitti  di  non  lieve\nentita\u0027 dell\u0027art. 73  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.\n309/1990. \n    Si tratta  in  definitiva,  di  principi  gia\u0027  ricavabili  dalla\nprecedente sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2022  (cfr.\npar. 12 cons. in dir.). \n    La Corte in quell\u0027occasione ha limitato il thema decidendum  alle\nipotesi  lievi  del  quinto  comma  (nel  caso  all\u0027epoca  sottoposto\nall\u0027attenzione della Corte l\u0027imputato era gravato  da  un  precedente\nper due reati ex art.  73,  comma  5  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica 309/1990 aggravati ai sensi dell\u0027art. 80, lettere a) e  g)\ndecreto del Presidente della Repubblica 309/1990) rispetto alle quali\nancor piu\u0027 palese era l\u0027irrazionalita\u0027 dell\u0027opzione legislativa. \n    I medesimi argomenti possono  tuttavia  essere  spesi  anche  con\nriguardo agli altri delitti  incriminati  dall\u0027art.  73  decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990. Questi reati, infatti, nella\nloro unitarieta\u0027 non sono di  per  se\u0027  stessi  idonei  a  indiziare,\nsecondo l\u0027id quod  plerumque  accidit,  l\u0027ingente  disponibilita\u0027  di\nrisorse delittuose. I reati di spaccio, coltivazione  e  traffico  di\nstupefacenti  di  cui  all\u0027art.  73  cit.,   quando   non   aggravati\ndall\u0027ingente quantita\u0027 ex art. 80, comma 2,  decreto  del  Presidente\ndella Repubblica n. 309/1990, abbracciano una fenomenologia criminale\nche, sebbene sia distinta  dal  piccolo  spaccio  al  dettaglio,  non\nappare  affatto  connotata  dalla  produzione  di  ingenti   profitti\ndelittuosi. \n    Giova rammentare,  in  tal  senso,  che  la  Suprema  Corte,  nel\ntentativo di rendere prevedibili le decisioni giudiziali  in  materia\ndi   spaccio    lieve    e    non,    ha    tracciato    in    chiave\ndescrittivo-ricognitiva i  livelli  quantitativi  oltre  i  quali  la\ngiurisprudenza di legittimita\u0027 riconosce,  generalmente,  le  ipotesi\ndel primo e del quarto comma in luogo dell\u0027ipotesi lieve  del  quinto\ncomma (cfr. la ormai nota Cass. Pen., Sez. VI, 3  novembre  2022,  n.\n45061). In questa prospettiva, e a titolo esemplificativo, e\u0027  emerso\ncome la giurisprudenza  abbia  talora  ritenuto  integrata  l\u0027ipotesi\ndell\u0027art. 73, comma 4, decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.\n309/1990 a fronte della detenzione di qualche  etto  di  marijuana  e\nl\u0027ipotesi  dell\u0027art.  73,  comma  l,  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica n. 309/1990 anche a  fronte  di  quantitativi  di  cocaina\nampiamente inferiori ai 100 grammi. Si tratta di fenomeni di  spaccio\nben distanti dal grande  traffico  di  stupefacenti,  sia  dal  punto\ndell\u0027offensivita\u0027 in concreto,  sia  in  punto  di  redditivita\u0027  del\nreato. \n    Le fattispecie base dell\u0027art. 73, decreto  del  Presidente  della\nRepubblica n. 309/90 comprendono quindi anche fatti  di  spaccio  che\nnon rendono ragionevole presumere  in  capo  al  relativo  autore  la\ndisponibilita\u0027 di significative ricchezze criminose. \n    2.12 Le circostanze  aggravanti  di  cui  all\u0027art.  80,  comma  l\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 nulla aggiungono,\nin termini di redditivita\u0027, rispetto alle fattispecie base del  reato\n(ma anzi in alcuni casi  l\u0027aggravante  esclude  la  redditivita\u0027  del\nreato  di   spaccio),   in   manifesto   contrasto   con   la   ratio\ngiustificatrice del gravoso regime di cui all\u0027art. 76,  comma  4-bis,\ncit. \n    Nel caso di specie, ad esempio, l\u0027istante e\u0027 stato condannato  in\nrelazione al delitto  di  cui  all\u0027art.  73,  comma  4,  decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990, aggravato per aver  commesso\nil fatto avvalendosi di minorenni e per aver ceduto la sostanza anche\na soggetti minorenni. \n    Si tratta di elementi circostanziali che certamente aggravano  la\ndimensione offensiva del fatto ma che non incidono minimamente  sulla\ncapacita\u0027 del  fatto  delittuoso  di  produrre  maggiori  guadagni  o\ncomunque su altri profili che possano determinare in capo al relativo\nautore un accumulo di profitti tale da escluderlo in  permanenza  dal\ngratuito patrocinio. Nessuna massima di  comune  esperienza  porta  a\nritenere  che  colui  che  ceda  sostanze  stupefacenti  a   soggetti\nminorenni (o anche solo detenga  sostanze  stupefacenti  destinate  a\nsoggetti minorenni) maturi per cio\u0027 solo un maggior reddito o  riesca\nad accumulare maggiori  ricchezze,  in  modo  permanente  nel  tempo,\nrispetto a chi effettui analoghe cessioni nei confronti  di  soggetti\nmaggiori di eta\u0027. Ne\u0027 colui che abbia  in  passato  venduto  sostanze\nstupefacenti a soggetti minorenni puo\u0027 normalmente (tanto meno per il\nsolo fatto di avere effettuato le cessioni nei confronti di  soggetti\nminorenni) «avvalersi di  coperture  soggettive  e  di  strumenti  di\noccultamento delle somme di denaro e dei beni accumulati». \n    Tale rilievo vale  equamente  per  tutte  le  ipotesi  aggravanti\ndescritte dal primo comma dell\u0027art. 80,  il  cui  richiamo  ad  opera\ndell\u0027art. 76, comma 4-bis, cit. si pone in contrasto con  i  principi\ndi ragionevolezza, di uguaglianza e di proporzione nella  limitazione\ndei diritti  fondamentali  (tra  cui  quelli  scolpiti  nell\u0027art.  24\nCost.). \n    In sostanza, i reati di cui all\u0027art. 73, decreto  del  Presidente\ndella Repubblica n. 309/1990  non  paino  idonei  a  giustificare  la\npresunzione (sia pur relativa) che costituisce la ratio dell\u0027art. 76,\ncomma 4-bis, a prescindere dalla sussistenza o meno di  taluna  delle\naggravanti di cui all\u0027art. 80, comma l, decreto del Presidente  della\nRepubblica n. 309/1990. \n    In ogni caso, le citate aggravanti non  incidono  in  alcun  modo\nsulla  redditivita\u0027  del  reato;  quindi  -  posto  che   lo   stesso\nlegislatore non ha ritenuto i reati di cui all\u0027art.  73  decreto  del\nPresidente della Repubblica n.  309/1990  (pur  diversi  dall\u0027ipotesi\ndella lieve entita\u0027) idonei a far presumere un reddito superiore alla\nsoglia di legge - non si vede come la  circostanza  che  detti  reati\nsiano stati posti in essere  avvalendosi  di  un  minore  (o  di  una\npersona dedita all\u0027uso di sostanze stupefacenti) o nei  confronti  di\nun minore (o in prossimita\u0027 di una scuola o di una caserma) possa, al\ncontrario, giustificare la citata presunzione. \n    La norma censurata, per  di  piu\u0027,  presume  il  superamento  del\nlimite reddituale per accedere al beneficio anche quando  e\u0027  proprio\nl\u0027integrazione dell\u0027aggravante ad escludere il profitto del reato. La\npresunzione ex art. 76 comma 4-bis cit. opera. infatti, anche  quando\nla precedente condanna si riferisce  a  reati  di  cui  all\u0027art.  73,\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990  aggravati  dalla\nlett. f) dell\u0027art. 80, ossia laddove  «l\u0027offerta  o  la  cessione  e\u0027\nfinalizzata ad ottenere prestazioni  sessuali  da  parte  di  persona\ntossicodipendente». Si tratta di  una  ipotesi  in  cui  la  sostanza\nstupefacente viene impiegata come merce di scambio per  ottenere,  da\nparte  di  un  soggetto  in  condizione   di   specifica   debolezza,\nprestazioni sessuali e non  denaro  o  altra  utilita\u0027  di  carattere\neconomico. Il delitto  cosi\u0027  circostanziato  appalesa  una  spiccata\ngravita\u0027  plurioffensiva,  ma  si   caratterizza   proprio   per   la\ntendenziale esclusione di un profitto economico. \n    2.12. Alla luce di  quanto  sopraesposto,  deve  osservarsi  come\ntutti i reati dell\u0027art. 73 decreto del Presidente della Repubblica n.\n309/90 non manifestino  quella  spiccata  redditivita\u0027  che  valga  a\ngiustificare, sul piano del bilanciamento tra  valori  in  gioco,  la\npresunzione  sancita  dalla  disposizione  censurata  e,  dunque,  la\nlimitazione del diritto di accesso al beneficio oggetto di  specifica\ngaranzia costituzionale (art. 24, comma III. Cost.). \n    L\u0027inclusione nel catalogo dell\u0027art. 76, comma 4-bis dei reati  di\ncui all\u0027art. 73 aggravati ex art. 80  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica n. 309/1990 appare, dunque, costituzionalmente illegittima\nnella parte in cui ricomprende anche le aggravanti previste dal primo\ncomma dell\u0027art. 80, le quali descrivono elementi  aggravatori  idonei\nad incedere non sul profilo della redditivita\u0027 del delitto,  ma  solo\nsul piano  della  gravita\u0027  del  fatto.  La  particolare  gravita\u0027  o\nodiosita\u0027 di un reato non puo\u0027 pero\u0027  comportare  il  piu\u0027  difficile\naccesso per il futuro al Patrocinio a spese dello Stato di colui  che\nse ne sia reso  responsabile,  comunque  garantito  ai  non  abbienti\ndall\u0027art. 24, comma3 Cost. Si tratterebbe  di  una  compressione  del\ndiritto di difesa ex art. 24, comma 2 Cost.  rispetto  ai  successivi\nprocessi, che non  troverebbe  giustificazione  in  alcuna  ulteriore\nlegittima esigenza e che non puo\u0027 essere  legittimamente  configurata\nquale sanzione (impropria) per il reato precedentemente commesso. \n    La presunzione in scrutinio appare, invece, giustificata solo  al\nricorre dell\u0027aggravante dell\u0027ingente quantita\u0027 di  cui  all\u0027art.  80,\ncomma  2,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  309/1990,\ngiacche\u0027 solo questa, appuntandosi sul dato  quantitativo  (che  deve\nessere, appunto, ingente)  consente  di  presumere,  salva  la  prova\ncontraria, che anche il corrispettivo profitto sia stato ingente. \n    2.13. La norma censurata, nella parte in cui  include  i  delitti\naggravati  dall\u0027art.  80,  comma  l,  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica n. 309/1990, oltre ad essere intrinsecamente irragionevole\nin  quanto  stabilisce  una  presunzione  non  suffragata  (ed  anzi,\ntalvolta contraddetta) dall\u0027id quod plerumque  accidit,  finisce  per\ngenerare una irragionevole discriminazione sotto plurimi profili. \n    La norma, infatti, equipara illogicamente i  delitti  di  spaccio\nconnotati dall\u0027ingente quantita\u0027 ai delitti di spaccio  connotati  da\nprofili di gravita\u0027 del tutto estranei ai dati, tra di essi connessi,\ndella quantita\u0027 della sostanza e della redditivita\u0027 del reato. Per le\nstesse ragioni discrimina irrazionalmente i condannati per delitti di\nspaccio non lieve commessi avvalendosi  di  minori  (lettera  b),  da\npersona  armata  o  travisata  (lettera  d),  all\u0027interno   o   nelle\nprossimita\u0027 di una scuola (lettera g) ovvero negli altri casi di  cui\nall\u0027art. 80, comma l, cit., sottoponendoli ad  un  regime  aggravato,\nrispetto ai condannati per delitti di spaccio non lieve, per i  quali\nvige il regime ordinario di ammissione al  beneficio,  nonostante  in\nambo le ipotesi la redditivita\u0027 dei  reati  commessi  sia  del  tutto\nidentica. \n    Infine, la disposizione  discrimina,  sottoponendoli  al  gravoso\nonere probatorio gia\u0027 descritto, i condannati per  singoli  fatti  di\nspaccio  (sebbene  aggravati  ex  primo  comma  dell\u0027art.  80  cit.),\nconsentendo  invece  ai  partecipanti  all\u0027  associazione   criminale\nfinalizzata allo spaccio non di lieve  entita\u0027  (art.  74,  comma  2,\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990) di  accedere  al\nbeneficio secondo la procedura  ordinaria,  nonostante  il  carattere\nstabile dell\u0027associazione suggerisca una piu\u0027 spiccata  capacita\u0027  di\nprodurre ingenti ricchezze delittuose. \n    2.14. Per le ragioni suesposte la norma censurata pare  porsi  in\ncontrasto con gli articoli 3 e  24  Cost.,  per  avere  l\u0027effetto  di\nostacolare in modo sproporzionato  e  irragionevole  l\u0027esercizio  del\ndiritto  di  difesa,  come  specificatamente  tutelato,   in   chiave\nstrumentale, dall\u0027art. 24, comma III, Cost. \n    2.15 La questione e\u0027 sollevata con riguardo  all\u0027art.  76,  comma\n4-bis, decreto del Presidente della  Repubblica  n.  115/2002,  nella\nparte in cui ricomprende nell\u0027elenco  dei  reati  ostativi  anche  le\nipotesi delittuose di cui all\u0027art. 73 (tutte esclusa quella di cui al\nquinto comma) decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  309/1990\naggravate ai sensi di una qualunque delle ipotesi di cui all\u0027art. 80,\ncomma l decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990. \n    Innanzi  tutto,  la  norma  appare  infatti  unitaria   sia   nel\nricomprendere in detto elenco tutte le ipotesi  di  cui  all\u0027art.  73\n(escluso il quinto comma),  sia  nel  fare  riferimento  a  tutte  le\nipotesi aggravate di cui all\u0027art. 80. \n    In secondo luogo, il  vulnus  al  principio  costituzionale  pare\nprofilarsi  con  modalita\u0027  identiche  rispetto  a  tutte  le  citate\nipotesi. \n    Infine, la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 223  del\n2022 ha preso in considerazione e censurato tutte le ipotesi (di  cui\nall\u0027art. 73, comma 5, decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.\n30919/90) aggravate ai sensi  dell\u0027art.  80,  comma  l,  decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990 e non solo quelle  ricorrenti\nnel giudizio a quo (due reati ex art. 73, comma 5 aggravati ai  sensi\ndell\u0027art.  80,  lettere  a)  e  g),  decreto  del  Presidente   della\nRepubblica 309/1990). \n    2.16  Per  l\u0027ipotesi  in  cui  la  Corte  costituzionale  dovesse\nritenere il petitum troppo ampio rispetto alla  portata  dell\u0027attuale\ngiudizio.  in  via  subordinata  si  chiede  che   venga   dichiarata\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale della norma di cui all\u0027art. 76, comma\n4-bis, decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  115/2002  nella\nparte in cui ricomprende - tra i soggetti per i quali si  presume  un\nreddito superiore ai limiti previsti per l\u0027accesso  al  Patrocinio  a\nspese dello Stato - i soggetti condannati con sentenza definitiva per\ni reati di cui all\u0027art. 73 decreto del Presidente della Repubblica n.\n309/1990 diversi dall\u0027ipotesi del  quinto  comma,  ove  ricorrano  le\nipotesi aggravate di cui all\u0027art. 80,  comma  l,  lettere  a)  e  b),\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 (e, in  ulteriore\nsubordine, nella parte in cui ricomprende i soggetti  condannati  con\nsentenza definitiva per il reato di cui all\u0027art. 73, comma 4, decreto\ndel Presidente della Repubblica n. 309/1990, ove ricorrano le ipotesi\naggravate di cui all\u0027art. 80, comma l, lettera a) e  b)  decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990). \n    3. Possibilita\u0027 di un\u0027interpretazione conforme. \n    Non risultano percorribili interpretazioni conformi  della  norma\nora censurata agli articoli 3  e  24  della  Costituzione,  chiaro  e\nunivoco essendo il dato letterale. \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    Visti gli articoli 134 Cost. e 23 ss. legge n. 87/1953, \n    ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata, \n    solleva d\u0027 ufficio questione di legittimita\u0027 costituzionale - per\nviolazione degli articoli 3 e 24, commi 2 e 3, della  Costituzione  -\ndella norma di cui all\u0027art. 76, comma 4-bis, decreto  del  Presidente\ndella Repubblica n. 115/2002 nella parte in cui ricomprende -  tra  i\nsoggetti per i quali  si  presume  un  reddito  superiore  ai  limiti\nprevisti per l\u0027accesso al Patrocinio a spese dello Stato - i soggetti\ncondannati con sentenza definitiva per i reati  di  cui  all\u0027art.  73\ndecreto  del  Presidente  della  Repubblica   n.   309/1990   diversi\ndall\u0027ipotesi del quinto comma, ove ricorrano le ipotesi aggravate  di\ncui all\u0027art. 80, comma l, decreto del Presidente della Repubblica  n.\n309/1990, \n    nonche\u0027, in subordine, della norma  di  cui  all\u0027art.  76,  comma\n4-bis, decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  115/2002  nella\nparte in cui ricomprende - tra i soggetti per i quali si  presume  un\nreddito superiore ai limiti previsti per l\u0027accesso  al  Patrocinio  a\nspese dello Stato - i soggetti condannati con sentenza definitiva per\ni reati di cui all\u0027art. 73 decreto del Presidente della Repubblica n.\n309/1990 diversi dall\u0027ipotesi del quinto comma,  ove  ricorra  taluna\ndelle ipotesi aggravate di cui all\u0027art. 80, comma l, lettere a) e b),\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, \n    e, in ulteriore subordine,  nella  parte  in  cui  ricomprende  i\nsoggetti condannati con sentenza definitiva per il reato di cui  all\u0027\nart.  73,  comma  4,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.\n309/1990, ove ricorra taluna delle ipotesi aggravate di cui  all\u0027art.\n80, comma l, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica\nn. 309/1990. \n    Sospende il giudizio in corso fino alla definizione del  giudizio\nincidentale di legittimita\u0027 costituzionale. \n    Dispone l\u0027immediata trasmissione alla Corte costituzionale  della\npresente ordinanza e degli atti del procedimento,  comprensivi  della\ndocumentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte\ncomunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. \n    Manda  alla  Cancelleria  per  la  notificazione  della  presente\nordinanza all\u0027imputato (elettivamente domiciliato presso l\u0027avv.  Ivan\nEsposito del Foro di Prato), al difensore e  al  Pubblico  Ministero,\nnonche\u0027  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  e   per   la\ncomunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati  e  del  Senato\ndella Repubblica e  per  la  successiva  trasmissione  del  fascicolo\nprocessuale alla Corte costituzionale. \n      Firenze, 1° luglio 2025 \n \n                         Il Giudice: Attina\u0027","elencoNorme":[{"id":"63436","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dpr","denominaz_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"30/05/2002","data_nir":"2002-05-30","numero_legge":"115","descrizionenesso":"","legge_articolo":"76","specificaz_art":"","comma":"4","specificaz_comma":"bis","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:2002-05-30;115~art76"}],"elencoParametri":[{"id":"79792","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79793","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79794","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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