GET https://cc.strategiedigitali.net/scheda-ordinanza/2025/244

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M.. \n \nReati militari - Diffamazione - Trattamento sanzionatorio  -  Mancata\n  previsione,  in  alternativa  alla  pena  detentiva,   della   pena\n  pecuniaria. \n- Codice penale militare di pace, art. 227, commi primo e secondo. \n\n\r\n(GU n. 52 del 24-12-2025)\n\r\n \n                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE \n                        Prima sezione penale \n \n    Composta da: \n        Giuseppe De Marzo - Presidente; \n        Daniele Cappuccio \n        Marco Maria Monaco; \n        Teresa Grieco; \n        Michele Toriello - Relatore. \n    Ha pronunciato la seguente \n \n                              Ordinanza \n \n    sul ricorso proposto da M    G    , nato a      il      , avverso\nla sentenza del 15 maggio 2024 della Corte militare di appello di    \n. \n    Letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; \n    Udita la relazione svolta dal consigliere Michele Toriello; \n    Lette le conclusioni del sostituto procuratore generale Francesco\nUfilugelli, che ha chiesto rigettarsi il ricorso. \n \n                          Ritenuto in fatto \n \n    1. Con sentenza del 15 maggio 2024 la Corte di  appello  militare\ndi     ha parzialmente riformato - riducendo la pena a mesi  otto  di\nreclusione militare - la sentenza con la quale il 17 ottobre 2023  il\nTribunale militare di     aveva condannato G    M    , maresciallo di\nseconda classe, alla pena di mesi dieci di reclusione militare per  i\ndelitti di  diffamazione  del      Stormo  dell\u0027Aeronautica  Militare\ndi      , dei Carabinieri della Stazione di       e del Ministro  pro\ntempore della Difesa. \n    La contestazione afferisce al seguente comunicato, pubblicato dal\nM     su due profili     a lui riconducibili e sul sito      in data \n   , a seguito del decesso di un militare dell\u0027Aeronautica: \n    «Un  fuciliere  dell\u0027Aeronautica  Militare  Italiana  (    )   in\nservizio presso il Comando  di      (     )  si  toglie  la  vita  in\ncircostanze ancora da chiarire. Le indagini condotte dai  carabinieri\ndella  locale  stazione  conducono  ad  un  vicolo   cieco,   nessuna\ndichiarazione ancora rilasciata dall\u0027Arma Azzurra, nessun commento da\nparte dei colleghi del militare.  Una  STRAGE  SILENZIOSA  che  miete\nvittime ogni giorno, una strage che ad oggi  conta  un  centinaio  di\nsuicidi tra le schiere delle forze armate e  di  polizia  in  Italia,\ndato unico in Europa. In quanto sindacalista e giornalista  militare,\nin difesa dei diritti del personale in divisa, non ho mai  smesso  di\nsperare che gli organi di vertice trovassero il coraggio di aprire un\ntavolo tecnico, finalizzato allo studio e alla  risoluzione  di  tale\nfenomeno. Da legale  militare  non  posso  non  evidenziare  come  il\nMinistero  della  difesa,  oggi  presieduto  dall\u0027on.le  Guerini,  si\nopponga fermamente nel trovare un punto di incontro con  le  esigenze\ne/o problematiche familiari e personali dei militari,  altresi\u0027  come\nlo stesso Ministero  rifiuti  il  confronto  con  le  Associazioni  e\nSindacati militari. Tante  le  istanze  di  conferimento  gerarchico,\nrigettate dopo \"centottanta giorni\" senza motivo alcuno, centinaia le\ndomande di trasferimento per gravi motivi familiari non  trasmesse  o\nnon accolte: \"UN NESSO CON I SUICIDI MILITARI!?\". Maresciallo Avv. P.\nG    M    Sindacalista militare TUTELA FORZE ARMATE». \n    E\u0027 incontestata la paternita\u0027 dello scritto,  in  quanto  ammessa\ndallo stesso imputato, il quale, nel corso del dibattimento di  primo\ngrado, ha reso spontanee dichiarazioni, riferendo, tra  l\u0027altro,  che\nall\u0027epoca  dei  fatti  si  registravano  numerosissimi  suicidi   tra\nappartenenti alle forze armate e alle forze dell\u0027ordine; che,  saputo\ndella morte del     ,  si  era  «confrontato  con  vari  colleghi»  e\ninsieme ad essi aveva ipotizzato «che anche purtroppo questo  collega\nsi  fosse  suicidato»,  apprendendo  «solo  successivamente»  che  si\ntrattava in realta\u0027 di una morte accidentale. \n    I giudici di merito ritenevano integrati i reati di diffamazione,\nrilevando che:  a)  il  militare  al  quale  il  M       aveva  fatto\nriferimento non si era suicidato, ma, come  accertato  a  seguito  di\nesame autoptico, era deceduto nel sonno a seguito delle esalazioni di\nossido di  carbonio  provenienti  da  due  bracieri  lasciati  accesi\nall\u0027interno dell\u0027abitazione; b) il decesso era avvenuto il     , e il\ncomunicato dell\u0027imputato era stato pubblicato due giorni dopo; c) era\nstata lesa  la  reputazione  dell\u0027Aeronautica  Militare,  poiche\u0027  la\nrappresentazione del  fatto  come  suicidio,  unita  alle  accuse  di\nindifferenza rivolte all\u0027Arma di appartenenza, «provoca  nel  lettore\nuna sensazione di disprezzo e turbamento nei  confronti  del  comando\ndel reparto in cui il militare prestava servizio»; d) era stata  lesa\nla reputazione dei  Carabinieri  della  Stazione  di      ,  «le  cui\nindagini sono rappresentate come ferme in un vicolo cieco, mentre  e\u0027\nrisultato che sin dai primi  momenti  la  morte  di      non  era  un\nsuicidio»; e) era stata  lesa  la  reputazione  del  Ministero  della\ndifesa, falsamente «accusato di trascuratezza e di rigetto immotivato\ndi istanze di conferimento gerarchico o di istanze  di  trasferimento\nper gravi motivi  familiari,  il  tutto  messo  in  relazione  con  i\nsuicidi». \n    2. Il difensore di fiducia di G     M     ha  presentato  ricorso\nper cassazione avverso l\u0027indicata sentenza della  Corte  militare  di\nappello, articolando quattro motivi. \n    Con il primo deduce violazione di legge e  vizio  di  motivazione\ncon riferimento  al  mancato  riconoscimento  della  scriminante  del\ndiritto di critica, quanto meno nella forma putativa. \n    Con il secondo motivo deduce  violazione  di  legge  e  vizio  di\nmotivazione  con  riferimento  alla  ritenuta  sussistenza   di   una\ndiffamazione in danno  del  Comando  Aeronautica  Militare  di      ,\ncitato dal  M    solo per indicare il corpo di appartenenza del     . \n    Con il terzo  motivo  deduce  violazione  della  legge  penale  e\nprocessuale con riferimento alla pena irrogata,  poiche\u0027,  alla  luce\ndella sentenza  n.  150  del  2021  della  Corte  costituzionale,  la\ndiffamazione per la quale si procede non e\u0027 connotata da caratteri di\neccezionale  gravita\u0027,  sicche\u0027  del  tutto   ingiustificata   appare\nl\u0027irrogazione di una pena detentiva. \n    Con il quarto motivo deduce violazione dell\u0027art.  620,  comma  1,\nlettera  h),  codice  di  procedura  penale,  e   illogicita\u0027   della\nmotivazione, invocando l\u0027annullamento senza rinvio della sentenza  di\ncondanna poiche\u0027 il M     , tratto a giudizio in  altro  procedimento\nper analoghi fatti di diffamazione, e\u0027  stato  assolto  dal  medesimo\ncollegio della Corte militare di  appello,  che  ha  riconosciuto  la\nsussistenza della scriminante del diritto di critica. \n    3. Il Sostituto Procuratore generale militare ha chiesto, con due\nmemorie, rigettarsi il ricorso. \n    4. Il 7 novembre 2024 il difensore  dell\u0027imputato  ha  depositato\nmemoria, ribadendo le argomentazioni poste a fondamento  del  ricorso\ncirca l\u0027insussistenza del delitto o quanto meno circa  l\u0027operativita\u0027\ndella scriminante del diritto  di  critica,  e  chiedendo  sollevarsi\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 227 codice  penale\nmilitare di pace, nella parte in cui, a differenza di quanto previsto\nper la diffamazione ordinaria, punisce il  reato  con  la  sola  pena\ndetentiva e non anche, alternativamente, con  quella  pecuniaria,  in\ncontrasto con gli articoli 3 e 52 Cost. \n    Il difensore dell\u0027imputato ha depositato ulteriori memorie il  16\ngiugno 2025, il 16 settembre 2025 e il  9  ottobre  2025,  insistendo\nnelle richieste di sollevare questione di legittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 227 codice penale militare di pace, ovvero di assolvere  il\nM     perche\u0027 il fatto non sussiste o perche\u0027 lo stesso e\u0027 scriminato\ndal diritto di critica. \n \n                       Considerato in diritto \n \n    1.  La  Corte  ritiene   che   la   questione   di   legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 227 del codice penale militare di  pace  sia\nrilevante e non manifestamente infondata. \n    2. Il quadro normativo di riferimento. \n    La    diffamazione    militare    e\u0027     disciplinata,     quanto\nall\u0027individuazione   della   fattispecie    e    delle    conseguenze\nsanzionatorie, dall\u0027art. 227 del codice penale militare  di  pace  di\ncui al r.d. 20 febbraio 1941, n. 303, e  si  articola  in  tre  commi\ncosi\u0027 formulati: \n        Il militare,  che,  fuori  dei  casi  indicati  nell\u0027articolo\nprecedente, comunicando con piu\u0027 persone, offende la  reputazione  di\naltro militare, e\u0027 punito, se il fatto non costituisce un piu\u0027  grave\nreato, con la reclusione militare fino a sei mesi. \n        Se  l\u0027offesa   consiste   nell\u0027attribuzione   di   un   fatto\ndeterminato, o e\u0027 recata per mezzo della stampa o con qualsiasi altro\nmezzo di pubblicita\u0027, ovvero in  atto  pubblico,  la  pena  e\u0027  della\nreclusione militare da sei mesi a tre anni. \n        Se l\u0027offesa e\u0027 recata a un corpo militare, ovvero a  un  ente\namministrativo o giudiziario militare, le pene sono aumentate. \n    3. La rilevanza della questione di legittimita\u0027 costituzionale. \n    Va premesso che, per costante giurisprudenza  costituzionale,  ai\nfini dell\u0027ammissibilita\u0027 delle questioni e\u0027 sufficiente che la  norma\ncensurata sia applicabile nel giudizio a quo e che  la  pronuncia  di\naccoglimento   possa   influire   sull\u0027esercizio    della    funzione\ngiurisdizionale (tra le altre, Corte costituzionale, sentenze n.  129\ndel 2025, n. 247 del 2021 e n.  215  del  2021),  quantomeno  per  il\nprofilo del percorso argomentativo  che  sostiene  la  decisione  del\nprocesso principale. \n    Deve, inoltre, aggiungersi, su un piano generale, come  osservato\nda Corte costituzionale, sent. n. 113 del 2025, che si occupava di un\ndubbio  di  legittimita\u0027  afferente  il   trattamento   sanzionatorio\nprevisto dall\u0027art. 630, comma primo, codice penale, «che il  processo\npenale non consente oggi in via generale (al di fuori della specifica\nipotesi prevista, ora, dall\u0027art. 545-bis codice di procedura  penale)\nuna  scissione  del  giudizio  in   due   distinti   momenti:   l\u0027uno\npotenzialmente sfociante in una pronuncia (non definitiva)  sul  solo\nan della  responsabilita\u0027  dell\u0027imputato  per  i  reati  ascrittigli,\nl\u0027altro  dedicato   alla   determinazione   della   pena   a   carico\ndell\u0027imputato gia\u0027 riconosciuto colpevole. \n    Cio\u0027 costringe il giudice  a  formulare  eventuali  questioni  di\nlegittimita\u0027 costituzionale relative al trattamento sanzionatorio  in\nuna fase processuale in cui non ha ancora statuito sulla colpevolezza\ndell\u0027imputato.  In  questa  fase,  sarebbe  evidentemente   improprio\nrichiedere -  ai  fini  dell\u0027ammissibilita\u0027  delle  questioni  -  una\npuntuale motivazione in proposito. Una  tale  motivazione  finirebbe,\nanzi, per anticipare valutazioni  che  il  giudice  ha  l\u0027obbligo  di\nsvolgere soltanto nella sentenza che chiude il processo. \n    Conseguentemente - e a  meno  che  dall\u0027ordinanza  di  rimessione\nemerga evidente l\u0027assenza di responsabilita\u0027 penale dell\u0027imputato per\ni  reati  ascrittigli,  ovvero   lo   stesso   giudice   si   riservi\nespressamente una tale valutazione esprimendo cosi\u0027, in  sostanza,  i\npropri dubbi in proposito (come nel caso di cui all\u0027ordinanza  n.  56\ndel 2023) -  le  questioni  sull\u0027entita\u0027  della  pena  per  il  reato\ncontestato sollevate nel corso di un giudizio penale suscettibile  di\nsfociare in una sentenza di condanna non possono, di  regola,  essere\nconsiderate premature». \n    Ad ogni modo - e per pura completezza - si osserva, con  riguardo\nai primi due motivi di ricorso, che  investono  i  presupposti  della\ndecisione di  condanna  -  come  non  emerga  evidente  l\u0027assenza  di\nresponsabilita\u0027 dell\u0027imputato, dal momento  che  l\u0027esame  complessivo\ndel testo riportato nel Ritenuto in fatto, rivela che la  critica  di\ncarattere sindacale  prende  le  mosse  da  un  fatto  non  solo  non\ncorrispondente al vero  -  cio\u0027  che  e\u0027  incontroverso,  perche\u0027  il\nmilitare del quale si parla non si e\u0027 suicidato - ma neppure oggetto,\nper quanto risultante dal processo, di alcun accertamento ragionevole\nda parte dell\u0027imputato. \n    In questo contesto l\u0027affermazione secondo la quale  «le  indagini\nconducono a un vicolo cieco», anche senza volere insistere  sul  tema\ndell\u0027esistenza di una base oggettiva dell\u0027affermazione, si colloca in\nuna affermata strategia del silenzio delle Forze armate  che,  prima,\ncon una eccessiva rigidita\u0027 organizzativa, provocherebbero i  suicidi\ne, poi, si sottrarrebbero a un dialogo con associazioni  e  sindacati\nmilitari: insomma, il significato delle  affermazioni  appare  quello\nper il quale anche i carabinieri si inserirebbero  nel  quadro  della\nstrategia del silenzio attribuita ai vertici delle Forze armate, che,\npur di non accedere al confronto  organizzativo,  in  una  sottintesa\nidea di gerarchizzazione cieca alle esigenze delle persone, finiscono\nper disinteressarsi delle conseguenze sulla vita dei militari. \n    Secondo una costante giurisprudenza  della  Corte  di  cassazione\n(v., ad es., Sez. 5, n. 17784 del 07/03/2022,     , Rv. 283252 -  01,\nin motivazione, proprio in tema di critica sindacale), il diritto  di\ncritica, rappresentando l\u0027esternazione di un\u0027opinione relativamente a\nuna  condotta  ovvero  a   un\u0027affermazione   altrui,   si   inserisce\nnell\u0027ambito della liberta\u0027 di manifestazione del pensiero,  garantita\ndall\u0027art.  21  della  Carta  costituzionale  e  dall\u0027art.  10   della\nConvenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell\u0027uomo  e  delle\nliberta\u0027 fondamentali (d\u0027ora innanzi, Cedu). Proprio in ragione della\nsua natura di diritto di liberta\u0027, esso  puo\u0027  essere  evocato  quale\nscriminante, ai sensi dell\u0027art. 51 codice penale, rispetto  al  reato\ndi diffamazione, purche\u0027 venga esercitato  nel  rispetto  dei  limiti\ndella veridicita\u0027 dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della\ncontinenza espressiva. La nozione  di  «critica»,  quale  espressione\ndella libera manifestazione del pensiero, oramai ammessa senza dubbio\ndall\u0027elaborazione giurisprudenziale, e che  viene  in  rilievo  nella\nfattispecie  scrutinata,  rimanda  non  solo  all\u0027area  dei   rilievi\nproblematici, ma, anche e soprattutto, a quella della disputa e della\ncontrapposizione, oltre che della disapprovazione e del biasimo anche\ncon toni  aspri  e  taglienti,  non  essendovi  limiti  astrattamente\nconcepibili all\u0027oggetto della libera manifestazione del pensiero,  se\nnon quelli specificamente indicati dal  legislatore.  I  limiti  sono\nrinvenibili,  secondo   le   linee   ermeneutiche   tracciate   dalla\ngiurisprudenza  e  dalla   dottrina,   nella   difesa   dei   diritti\ninviolabili, quale e\u0027 quello previsto dall\u0027art. 2 Cost., onde non  e\u0027\nconsentito attribuire ad altri fatti non veri, venendo a mancare,  in\ntale  evenienza,  la  finalizzazione  critica  dell\u0027espressione,  ne\u0027\ntrasmodare  nella  invettiva  gratuita,  salvo  che  la  offesa   sia\nnecessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico. \n    Pur in tale cornice normativa e valoriale, la critica sindacale -\nnaturalmente  a  forte  tasso  valutativo  e  conflittuale  e  quindi\ndestinata a sottrarsi a un giudizio in termini di  verita\u0027/falsita\u0027 -\nprende le mosse, secondo le decisioni di merito,  da  due  fatti  non\nrispondenti al vero e neppure oggetto di verifica alcuna: il suicidio\ndel militare e l\u0027esistenza di accertamenti investigativi giunti su un\nbinario morto. \n    Va  escluso,  peraltro,  che  l\u0027assoluzione   dell\u0027imputato   per\ndistinti fatti possa assumere rilievo ai sensi dell\u0027art.  620,  comma\n1, lettera h), codice  di  procedura  penale,  giacche\u0027  quest\u0027ultima\nprevisione  ha  riguardo  a  una  contraddizione  tra   provvedimenti\nconcernenti lo stesso oggetto: cio\u0027 che, a  tacer  della  genericita\u0027\ndella deduzione svolta nel quarto motivo, non  appare  ricorrere  nel\ncaso di specie, proprio per la diversita\u0027 delle vicende. \n    Alla luce delle superiori  considerazioni  ritiene  questa  Corte\nrilevante affrontare il tema della tipologia di sanzione prevista per\nla diffamazione militare. \n    4. La non manifesta infondatezza della questione di  legittimita\u0027\ncostituzionale. \n    4.1. Con riguardo al delitto di diffamazione previsto dal  codice\npenale, Corte costituzionale, sent. n. 150 del 2021,  nel  dichiarare\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 13 della legge  8  febbraio\n1948, n. 47 e dell\u0027art. 30, comma 4, della legge 6  agosto  1990,  n.\n223, ha rilevato che la prima previsione - richiamata  poi  dall\u0027art.\n30, comma 4, della legge n. 223  del  1990,  nel  caso  di  reati  di\ndiffamazione    commessi    attraverso    trasmissioni    consistenti\nnell\u0027attribuzione di un fatto determinato -  risultava  incompatibile\ncon il diritto a manifestare il proprio pensiero, riconosciuto  tanto\ndall\u0027art.  21  Cost.  quanto   dall\u0027art.   10   Cedu,   proprio   per\nl\u0027indefettibilita\u0027 dell\u0027applicazione della pena detentiva,  in  tutte\nle ipotesi  nelle  quali  non  sussistano  -  o  non  possano  essere\nconsiderate almeno equivalenti - circostanze attenuanti. \n    Corte cost., sentenza n. 150 del  2021,  richiamando  la  propria\nordinanza n.  132  del  2020,  ha  sottolineato  come  la  necessaria\nirrogazione della sanzione  detentiva  (indipendentemente  poi  dalla\npossibilita\u0027 di una  sua  sospensione  condizionale,  o  di  una  sua\nsostituzione con  misure  alternative  alla  detenzione  rispetto  al\nsingolo condannato) e\u0027 divenuta ormai incompatibile con l\u0027esigenza di\n«non dissuadere, per effetto  del  timore  della  sanzione  privativa\ndella   liberta\u0027   personale,   la   generalita\u0027   dei    giornalisti\ndall\u0027esercitare   la   propria   cruciale   funzione   di   controllo\nsull\u0027operato dei  pubblici  poteri»;  ha,  poi,  aggiunto  che  anche\n«l\u0027art. 595, terzo comma, codice penale deve essere  interpretato  in\nmaniera conforme a tali premesse. \n    Il potere discrezionale che essa  attribuisce  al  giudice  nella\nscelta tra reclusione (da sei mesi a tre anni) e multa (non inferiore\na 516 euro) deve certo essere esercitato tenendo conto dei criteri di\ncommisurazione della pena indicati nell\u0027art. 133  codice  penale,  ma\nanche  -  e  ancor  prima  -  delle   indicazioni   derivanti   dalla\nCostituzione  e  dalla  CEDU  secondo  le  coordinate  interpretative\nfornite da questa Corte e dalla Corte EDU; e cio\u0027 anche  al  fine  di\nevitare   la   pronuncia   di   condanne   penali,   che   potrebbero\nsuccessivamente dar luogo a una responsabilita\u0027 internazionale  dello\nStato   italiano   per   violazioni   della   Convenzione   (per   la\nsottolineatura del dovere «di evitare violazioni della CEDU» in  capo\nagli  stessi  giudici  comuni,  nel  quadro  dei  loro   compiti   di\napplicazione delle norme,  si  veda  la  sentenza  n.  68  del  2017,\nConsiderato in diritto, punto 7). \n    Ne consegue che il giudice penale  dovra\u0027  optare  per  l\u0027ipotesi\ndella reclusione soltanto nei casi di eccezionale gravita\u0027 del fatto,\ndal punto di vista oggettivo e soggettivo, rispetto ai quali la  pena\ndetentiva  risulti  proporzionata,  secondo   i   principi   poc\u0027anzi\ndeclinati; mentre  dovra\u0027  limitarsi  all\u0027applicazione  della  multa,\nopportunamente graduata secondo la concreta gravita\u0027  del  fatto,  in\ntutte le altre ipotesi. \n    Questa lettura, del resto, e\u0027 stata gia\u0027 fatta propria dalla piu\u0027\nrecente   giurisprudenza   di    legittimita\u0027,    nel    quadro    di\nun\u0027interpretazione che dichiaratamente si ispira alla  giurisprudenza\npertinente della Corte EDU e all\u0027ordinanza n. 132 del 2020 di  questa\nCorte (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 9  luglio\n2020, n. 26509), e che si estende anche agli autori  di  diffamazioni\naggravate ai sensi dell\u0027art. 595, terzo comma, codice penale i  quali\nnon esercitino attivita\u0027 giornalistica in  senso  stretto  (Corte  di\ncassazione, sezione quinta penale,  sentenza  17  febbraio  2021,  n.\n13993; sezione quinta penale, sentenza 15 gennaio 2021, n. 13060)». \n    In   sostanza,   come   puntualmente    illustrato    da    Corte\ncostituzionale,  ordinanza  n.  132  del   2020,   il   bilanciamento\nrealizzato dalla risposta sanzionatoria del codice penale tra  tutela\ndella reputazione e garanzie della libera manifestazione del pensiero\n«e\u0027  divenuto  ormai  inadeguato,  anche  alla  luce  della   copiosa\ngiurisprudenza della Corte EDU poc\u0027anzi rammentata, che al  di  fuori\ndi ipotesi eccezionali  considera  sproporzionata  l\u0027applicazione  di\npene detentive, ancorche\u0027 sospese o in  concreto  non  eseguite,  nei\nconfronti di giornalisti che abbiano pur illegittimamente  offeso  la\nreputazione  altrui.  E  cio\u0027  in  funzione  dell\u0027esigenza   di   non\ndissuadere, per effetto del timore  della  sanzione  privativa  della\nliberta\u0027 personale, la generalita\u0027 dei giornalisti dall\u0027esercitare la\npropria cruciale funzione  di  controllo  sull\u0027operato  dei  pubblici\npoteri». \n    E questo fermo restando che deve ritenersi «che  l\u0027inflizione  di\nuna pena detentiva in caso di diffamazione  compiuta  a  mezzo  della\nstampa  o  di  altro  mezzo  di  pubblicita\u0027  non  sia  di  per   se\u0027\nincompatibile  con  le  ragioni   di   tutela   della   liberta\u0027   di\nmanifestazione del pensiero  nei  casi  in  cui  la  diffamazione  si\ncaratterizzi per la sua eccezionale gravita\u0027 (cosi\u0027 la  stessa  Corte\nEDU, grande camera, sentenza 17 dicembre 2004, Cumpn e  Mazre  contro\nRomania, paragrafo 115; nonche\u0027 sentenze 5  novembre  2020,  Balaskas\ncontro Grecia, paragrafo 61;  11  febbraio  2020,  Atamanchuk  contro\nRussia, paragrafo 67; 7 marzo 2019,     contro Italia, paragrafo  59;\n24 settembre 2013,     contro Italia, paragrafo 53; 6 dicembre  2007,\nKatrami contro Grecia, paragrafo 39). La Corte di Strasburgo  ritiene\nintegrate simili ipotesi eccezionali in particolare  con  riferimento\nai discorsi d\u0027odio e all\u0027istigazione alla violenza, che  possono  nel\ncaso concreto connotare anche contenuti di carattere diffamatorio; ma\ncasi egualmente eccezionali, tali  da  giustificare  l\u0027inflizione  di\nsanzioni detentive, potrebbero ad esempio essere anche  rappresentati\nda  campagne  di  disinformazione  condotte  attraverso  la   stampa,\ninternet  o  i  social  media,  caratterizzate  dalla  diffusione  di\naddebiti  gravemente  lesivi  della  reputazione  della  vittima,   e\ncompiute nella consapevolezza  da  parte  dei  loro  autori  della  -\noggettiva e dimostrabile - falsita\u0027 degli addebiti stessi». \n    4.2. Le ragioni che sono poste a base della decisione della Corte\ncostituzionale appena indicata, nell\u0027esaltare  la  centralita\u0027  della\nmanifestazione del pensiero come momento  determinante  del  processo\ndemocratico di controllo della legittimita\u0027 dell\u0027esercizio del potere\n- su questo punto si tornera\u0027 infra anche in relazione  alla  portata\ndell\u0027art. 52, comma terzo, Cost. -, sollevano il dubbio - che  questa\nCorte ritiene non manifestamente infondato - della compatibilita\u0027 con\nl\u0027art. 21 Cost. e l\u0027art. 10 Cedu, per il tramite dell\u0027art. 117 Cost.,\ndelle previsioni di cui all\u0027art. 227, primo e secondo  comma,  codice\npenale militare di pace nella parte  in  cui  prevede  la  sola  pena\ndetentiva. \n    Questa  Corte  e\u0027  ben  consapevole  che  Corte   costituzionale,\nsentenza   n.   215   del   2017,   occupandosi   della    permanente\ncriminalizzazione dell\u0027ingiuria  militare,  ai  sensi  dell\u0027art.  226\ncodice penale militare di pace, ha osservato che «Continuare a punire\npenalmente l\u0027ingiuria tra militari,  pur  per  fatti  ingiuriosi  non\nriconducibili al servizio e alla disciplina militari,  come  definiti\nnell\u0027art. 199 cod.  pen.  mil.  pace,  risponde  infatti,  oltre  che\nall\u0027esigenza  di  tutela  delle  persone  in   quanto   tali,   anche\nall\u0027obiettivo di tutelare  il  rapporto  di  disciplina  inteso  come\ninsieme di regole di comportamento, la cui osservanza e\u0027  strumentale\nalla  coesione  delle  Forze  armate  e,  dunque,  ad   esigenze   di\nfunzionalita\u0027  delle  stesse.  Peraltro,  come  mostrano   anche   le\nfattispecie per cui e\u0027 giudizio nei  processi  a  quibus,  la  civile\nconvivenza  tra  militari,  soprattutto  (ma  non  solo)  nei  luoghi\nmilitari, costituisce un  presupposto  essenziale  per  la  ricordata\ncoesione delle Forze armate». \n    E, tuttavia, due considerazioni appaiono rilevanti. \n    Per un verso, nel caso del presente procedimento, il tema non  e\u0027\nquello della penale rilevanza  del  fatto  diffamatorio  -  cio\u0027  che\nconsente  di  fare  salva  l\u0027esigenza  di  approntare  una   sanzione\npubblicistica del massimo livello per fatti lesivi della  reputazione\nnel contesto ordinamentale  militare  -  ma  della  proporzionalita\u0027,\nrispetto ai valori in gioco,  quali  sopra  indicati,  dell\u0027esclusiva\npena detentiva. \n    Per altro verso, deve  essere  sottolineato  -  come  ricorda  la\nrecente Corte costituzionale, sentenza n.  127  del  2025  -  che  il\nlegislatore, a seguito della sentenza n. 120 del  2018  della  stessa\nCorte costituzionale, ha dato compiuta regolamentazione all\u0027attivita\u0027\nsindacale prima nella legge n. 28  aprile  2022,  n.  46  e  poi  nel\ndecreto legislativo 24 novembre 2023, n. 192. \n    L\u0027art.  1,  comma  4   di   quest\u0027ultimo   decreto   legislativo,\nnell\u0027incidere innovativamente sul  codice  dell\u0027ordinamento  militare\n(d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), ha dettato una  articolata  disciplina\ndelle modalita\u0027 di interlocuzione dei militari che ricoprono  cariche\nelettive (art. 1479-bis cod. ord. mil.), esplicitamente  riconoscendo\nalla lettera d) del comma 1  dell\u0027art.  1479-bis  che  essi  «possono\nmanifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non\nsoggette a classifica di segretezza che riguardano la vita  militare,\nnei limiti previsti dal presente capo e nelle materie di cui all\u0027art.\n1476-ter; possono interloquire con enti e associazioni  di  carattere\nsociale, culturale o politico, anche estranei  alle  Forze  armate  e\nalle Forze  di  polizia  a  ordinamento  militare,  e  partecipare  a\nconvegni e assemblee aventi carattere sindacale, nei  modi  e  con  i\nlimiti previsti dal presente capo». \n    Non e\u0027 evidentemente qui in questione la  diretta  applicabilita\u0027\ndella previsione, ma il suo significato sistematico, laddove esprime,\nnelle stesse valutazioni del legislatore,  il  peso  che  il  diritto\ngarantito dall\u0027art. 21 Cost. e dall\u0027art. 10 CEDU  puo\u0027  assumere  nel\nbilanciamento sotteso alle scelte sanzionatorie dell\u0027ordinamento. \n    E, anzi, va chiarito che la questione, pur originata in  concreto\nda una  manifestazione  del  pensiero  in  ambito  sindacale,  appare\nrivestire carattere generale. \n    Invero, come rilevato supra  sub  4.1,  la  giurisprudenza  della\nCorte di cassazione, traendo  spunto  dalle  indicazioni  fornite  da\nCorte costituzionale, sentenza n. 150 del 2021, ha concluso nel senso\nche e\u0027 legittima  l\u0027irrogazione  di  una  pena  detentiva,  ancorche\u0027\nsospesa, per il delitto di diffamazione commesso, anche al  di  fuori\ndi attivita\u0027 giornalistica, mediante mezzi comunicativi di  rapida  e\nduratura  amplificazione  (nella  specie,  internet),  soltanto   ove\nricorrano circostanze eccezionali  connesse  alla  grave  lesione  di\ndiritti fondamentali,  come  nel  caso  di  discorsi  di  odio  o  di\nistigazione alla violenza (Sez. 5, n. 13993 del 17/02/2021, Scaffidi,\nRv. 281024 - 01: v., in particolare, punto 3.6.3 del  Considerato  in\ndiritto; di  recente  nello  stesso  senso,  Sez.  5,  n.  29840  del\n21/05/2025, Pansera, non massimata). \n    Il dubbio che si sottopone alla Corte costituzionale  non  riposa\nsu una generalizzata parificazione  della  fattispecie  comune  della\ndiffamazione e di  quella  militare,  laddove  e\u0027  ben  chiaro,  come\nricordato da Corte costituzionale, sentenza n. 273 del 2009,  che  la\nlesione  di  interessi  squisitamente  pubblicistici  nelle  condotte\nmilitari giustifica, ad esempio, «l\u0027esclusione della procedibilita\u0027 a\nquerela della persona offesa per il delitto di diffamazione  militare\ne la sua esclusiva subordinazione alla richiesta  del  comandante  di\ncorpo prevista dall\u0027art. 260 codice penale militare  di pace»,  posto\nche «nei reati militari [e\u0027] sempre insita \"un\u0027offesa alla disciplina\ne al servizio, una  lesione  quindi  di  un  interesse  eminentemente\npubblico  che  non  tollera  subordinazione   all\u0027interesse   privato\ncaratteristico della querela\": presupposto sulla base del  quale  \"si\ne\u0027 preferito attribuire al comandante del corpo, con l\u0027istituto della\nrichiesta\" una facolta\u0027 di scelta tra l\u0027adozione di provvedimenti  di\nnatura disciplinare ed il ricorso all\u0027ordinaria azione penale» (Corte\ncost., sentenza n. 273 del 2009 richiama l\u0027ordinanza n. 410 del 2000,\nnella quale si citano le sentenze n. 449 del 1991 e n. 42  del  1975,\nnonche\u0027 l\u0027ordinanza n. 229 del 1988). \n    Piuttosto,  si  osserva  che,  pur  nella  maggiore  complessita\u0027\noffensiva delle condotte  diffamatorie  rilevanti  per  l\u0027ordinamento\nmilitare - cio\u0027 che ne giustifica il trattamento speciale -  e  senza\ndover  insistere  sui  profili  di  equivalenza  ricordati  da  Corte\ncostituzionale, sentenza n. 273  del  2009,  viene  sempre  in  gioco\nun\u0027esigenza   di   bilanciamento   con   il   valore   della   libera\nmanifestazione   del   pensiero   che   esiste   anche    nell\u0027ambito\ndell\u0027ordinamento militare. \n    Significativamente la Corte  europea  dei  diritti  dell\u0027uomo  ha\navuto modo di chiarire che l\u0027art. 10 della Cedu «non si ferma davanti\nal cancello delle caserme» («Article 10 does not stop at the gates of\narmy barracks»), precisando ulteriormente che restrizioni e limiti  a\ntale liberta\u0027 in funzione della salvaguardia  degli  interessi  della\ndisciplina militare e  della  sicurezza  nazionale  debbano  comunque\nessere proporzionati e necessari in una societa\u0027 democratica (v. gia\u0027\nCorte europea dei diritti dell\u0027uomo, Grande Camera, 25 novembre 1997,\nGrigoriades comma Grecia). Nello stesso senso si segnala Corte EDU, 8\nnovembre 2022, Ayuso Torres comma Spagna, che, al par. 47,  ribadisce\nche «Article 10 applies to military personnel  just  as  it  does  to\nother persons within the jurisdiction  of  the  Contracting  States»,\nferma restando, s\u0027intende, la possibilita\u0027 di imporre limiti a tutela\ndella sicurezza nazionale e per la difesa dell\u0027ordine pubblico  («the\nState can impose restrictions on the right to freedom  of  expression\naccorded to military  personnel  pursuing  legitimate  aims  such  as\nnational security and the defence of public order»). \n    Si tratta di una consapevolezza che si inserisce nella scia di un\nrisalente, ma attualissimo approfondimento dottrinale che, esaminando\nle  specificita\u0027  della   disciplina   militare   nella   prospettiva\nordinamentale e,  in  particolare,  nel  rapporto  con  l\u0027ordinamento\ngiuridico  statale,  all\u0027indomani  dell\u0027entrata   in   vigore   della\nCostituzione,  sottolineava  il  lento  ma  necessario  processo   di\nassorbimento dell\u0027ordinamento militare in quello statale,  del  quale\nfinisce  per  diventare  articolazione  interna.  Tanto  impone   una\ncostante  verifica  dei  modi  attraverso  i  quali   garantire   che\nl\u0027ordinamento delle forze armate si informi allo spirito  democratico\ndella Repubblica, ai sensi dell\u0027art. 52, terzo comma, Cost. \n    Cio\u0027 che ha poi evidenti ricadute  ordinamentali  con  la  stessa\nistituzione  di  una  giurisdizione  militare   come   organizzazione\nstatale,   le   cui   decisioni   sono   sottoposte,   per   garanzia\ncostituzionale (art. 111, penultimo comma,  Cost.),  al  ricorso  per\ncassazione, derogabile solo per le sentenze dei tribunali militari in\ntempo di guerra. \n    E se la citata dottrina sottolineava la centralita\u0027 dello spirito\ndemocratico, che  pone  a  fondamento  della  convivenza  sociale  la\ndignita\u0027 della persona,  deve  anche  riconoscersi  che,  gia\u0027  nella\nprospettiva  individuale,  la  libera  manifestazione  del   pensiero\nrappresenta  un  polo   del   bilanciamento   imposto   dalla   Carta\nfondamentale. \n    Ma, accanto a questo profilo squisitamente  personale,  v\u0027e\u0027  una\ndimensione collettiva che attiene al contributo  che  la  discussione\npubblica puo\u0027 fornire proprio al  processo  democratico  di  costante\ninquadramento delle forze armate al servizio della Repubblica. \n    In altri termini, il  confronto  delle  idee,  impregiudicate  le\nprevisioni  che  assicurano  il  rispetto  degli  ordini  gerarchici,\nassicura un valore aggiunto che arricchisce le prospettive di  unita\u0027\ndi una comunita\u0027, dal momento che, invece di silenziare  le  tensioni\nche la percorrono, consente di trovare un diverso punto di equilibrio\nnella adesione razionale e partecipata alla portata vincolante  delle\nregole. Ed e\u0027 proprio questo arricchimento alla vita  collettiva  che\nappare idoneo a giustificare l\u0027esigenza di calibrare diversamente  le\nsanzioni rispetto a condotte che, pur astrattamente funzionali a tale\nobiettivo, lo manchino, quando nella tensione dialettica si  superino\ni limiti imposti in ragione del necessario rispetto della reputazione\ndei soggetti, individuali o collettivi, dell\u0027ordinamento. \n    In tal modo inteso, il dissenso, al pari del consenso, assume  un\nruolo fondante della legittimazione di ogni sistema democratico. \n    Al punto 7.1. del Considerato in diritto di Corte costituzionale,\nordinanza n. 132 del 2020 si legge,  appunto,  che  «La  liberta\u0027  di\nmanifestazione del pensiero costituisce - prima ancora che un diritto\nproclamato dalla CEDU - un  diritto  fondamentale  riconosciuto  come\n«coessenziale al regime di  liberta\u0027  garantito  dalla  Costituzione»\n(sentenza n. 11 del 1968), «pietra angolare dell\u0027ordine  democratico»\n(sentenza n. 84 del 1969), «cardine  di  democrazia  nell\u0027ordinamento\ngenerale» (sentenza n. 126 del 1985 e, di recente,  sentenza  n.  206\ndel 2019). Ne\u0027 e\u0027 senza significato che, nella prima  sentenza  della\nsua storia, la Corte  costituzionale  -  in  risposta  a  ben  trenta\nordinanze  sollevate   da   giudici   comuni   -   abbia   dichiarato\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale di una disposizione di legge  proprio\nin ragione del suo contrasto con l\u0027art. 21 Cost. (sentenza n.  1  del\n1956)». \n    4.3.  L\u0027inequivoco  tenore  letterale  della  norma  esclude   la\npraticabilita\u0027 di qualunque soluzione interpretativa  che  moduli  la\nrisposta  sanzionatoria   in   relazione   alla   concreta   gravita\u0027\ndell\u0027illecito diffamatorio. \n    Come anche di recente ribadito da Corte costituzionale,  sentenza\nn. 7 del 2025, il principio di legalita\u0027 «esige che le norme penali -\nanche nella parte in cui prevedono sanzioni  per  la  violazione  dei\nrelativi precetti - siano formulate in modo  chiaro  e  preciso,  non\nsolo  (a)  per  consentire  ai  singoli   di   formulare   previsioni\nragionevolmente  affidabili  sulla  loro  applicazione  e   (b)   per\ngarantire la  corretta  separazione  dei  poteri  tra  legislatore  e\ngiudice, specialmente importante in materia penale (ordinanza  n.  24\ndel 2017, punto 5), ma anche (c) per assicurare il piu\u0027 possibile  la\nparita\u0027  di  trattamento  tra  i  condannati.  Quest\u0027ultima  esigenza\nrischierebbe   di   risultare   compromessa,   laddove   il    potere\ndiscrezionale del giudice di determinare la  pena  appropriata  (art.\n132 codice penale) non  fosse  adeguatamente  delimitato  da  precise\nindicazioni fornite dal legislatore ovvero da una pronuncia di questa\nCorte in grado di sostituire, con effetto  erga  omnes,  prescrizioni\nlegislative giudicate incompatibili con i principi costituzionali». \n    4.4. Cio\u0027 posto,  occorre  considerare  che,  sebbene,  in  linea\ngenerale, l\u0027ordinamento penale militare  di  pace  non  conosca  pene\npecuniarie (art. 22 codice penale militare di pace), esso non e\u0027 piu\u0027\nritenuto incompatibile con queste ultime (come gia\u0027 rilevato da Corte\ncostituzionale,  sentenza  n.  284  del  1995,  che  richiama  alcune\npuntualizzazioni di Corte costituzionale, sentenza n. 280 del 1987). \n    E cio\u0027 sia perche\u0027, in relazione a talune  fattispecie,  la  pena\npecuniaria e\u0027  espressamente  prevista  come  applicabile,  sia  pure\nattraverso il richiamo alle leggi  speciali  (art.  3,  comma  primo,\nlegge 9 dicembre 1941, n. 1383: norma  che,  sul  piano  sistematico,\nconferma come  per  il  legislatore  ordinario  non  sussista  alcuna\nincompatibilita\u0027 nell\u0027applicazione, da parte del giudice militare, di\nqualunque  sanzione  pecuniaria  prevista  dall\u0027ordinamento),  sia  e\nsoprattutto perche\u0027, a partire da Corte costituzionale,  sentenza  n.\n284 del 1995, non si dubita dell\u0027operativita\u0027 della disciplina  delle\npene sostitutive, ivi inclusa quella pecuniaria,  alle  condanne  per\nreati militari (v., gia\u0027 Sez. 1,  n.  2992  del  30/04/1996,  polizia\ngiudiziaria in proc.     , Rv. 204932 - 01), cui  ha  fatto  seguito,\ninfine,  l\u0027art.  75-bis  della  legge  24  novembre  1981,  n.   689,\nintrodotto dall\u0027art. 71, comma 1, lettera aa), decreto legislativo 10\nottobre 2022, n. 150, a mente del quale le disposizioni del Capo  III\ndella stessa legge n. 689 del 1981 si  applicano  ai  reati  militari\nquando le prescrizioni  risultano  in  concreto  compatibili  con  la\nposizione soggettiva del condannato. \n    Va, anzi, aggiunto che, ai sensi dell\u0027art. 57 della legge n.  689\ndel 1981, la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche  se\nsostitutiva della pena detentiva: ne discende che, una volta  operata\nla sostituzione, il militare e\u0027 appunto assoggettato a una  pena  che\nnon smarrisce la sua natura pecuniaria per effetto della sostituzione\nche si colloca a monte della sua applicazione. \n    Tale mutamento del quadro normativo e giurisprudenziale  potrebbe\nrendere ragionevolmente piu\u0027 ampio lo spettro  applicativo  dell\u0027art.\n410 codice penale militare di pace, in forza del quale le sentenze di\ncondanna a pene pecuniarie, pronunciate  dai  tribunali  militari  in\napplicazione del codice penale o di leggi speciali, sono  eseguite  a\nnorma del codice di procedura  penale,  in  quanto  la  legge  penale\nmilitare non disponga altrimenti. \n    Siffatto profilo, che secondo quanto detto supra  richiamando  il\npunto 4.2.  del  Considerato  in  diritto  di  Corte  costituzionale,\nsentenza n. 150 del 2021, non assume rilievo al fine di escludere  la\nrilevanza  della  questione,  appare,  tuttavia,  significativo   nel\nmomento in cui si tratta di intendere se l\u0027intervento richiesto  alla\nCorte costituzionale si ponga in termini di radicale incompatibilita\u0027\ncon le scelte legislative in tema di reati militari. \n    Cio\u0027 posto, qualora dovesse ritenersi che il bilanciamento tra il\ndiritto  alla  libera  manifestazione  del  pensiero  e  le  esigenze\ntipicamente pubblicistiche  legate  alla  disciplina  e  al  servizio\nmilitare, dovessero condurre a ricalibrare i presupposti  applicativi\ndella risposta sanzionatoria in termini analoghi  a  quelli  previsti\nper la diffamazione ordinaria, potrebbe tenersi conto, come paradigma\nnormativo interno (Corte cost., sentenza n. 216 del 2016)  idoneo  ad\noperare la  reductio  ad  legitimitatem,  della  sussistenza  proprio\ndell\u0027art. 595, commi primo  e  secondo,  codice  penale  ,  nei  casi\nrispettivamente previsti. \n    Questa Corte e\u0027 consapevole che  «il  petitum  dell\u0027ordinanza  di\nrimessione ha la funzione di chiarire il contenuto e il  verso  delle\ncensure mosse dal  giudice  rimettente»,  ma  non  vincola  la  Corte\ncostituzionale, che, «ove ritenga fondate le questioni, rimane libera\ndi  individuare  la  pronuncia   piu\u0027   idonea   alla   reductio   ad\nlegitimitatem  della  disposizione  censurata»  (di  recente,   Corte\ncostituzionale, sentenza n. 146 del 2025). \n    E,  tuttavia,  osserva   che   la   disciplina   generale   della\ndiffamazione contiene  previsioni  che  possono  offrire  \"per  linee\ninterne\"  la  grandezza   predefinita   che   consenta   alla   Corte\ncostituzionale di assicurare la coerenza e la proporzionalita\u0027  delle\nsanzioni e rimediare  all\u0027irragionevole  commisurazione  della  pena,\nladdove non prevede sanzioni pecuniarie, senza sovrapporsi  al  ruolo\ndel legislatore. \n    La misura della pena individuata  in  questo  modo,  benche\u0027  non\ncostituzionalmente obbligata, non appare  arbitraria:  essa  potrebbe\nessere ricavata dalle previsioni appena indicate  e  potrebbe  essere\nritenuta coerente rispetto alla logica  perseguita  dal  legislatore,\nsecondo una traiettoria gia\u0027 seguita dalla Corte  costituzionale  (ad\nes.,  Corte  costituzionale,  sentenza  n.  40  del  2019,   che   e\u0027\nintervenuta in relazione alla misura minima  prevista  dall\u0027art.  73,\ncomma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). \n    In   questo   caso,   l\u0027intervento   immediato   -    ferma    la\ndiscrezionalita\u0027 di successive determinazioni del legislatore  -  non\naltererebbe le specifiche pene detentive previste dal  codice  penale\nmilitare, ma consentirebbe al giudice di disporre  di  uno  strumento\ncostituito dalla pena pecuniaria della multa (da euro 50 -  art.  24,\ncomma primo, codice penale - a, rispettivamente, euro  1.032  e  euro\n2.065) in grado di sanzionare i casi nei quali la  condotta  illecita\nnon raggiunga la soglia di gravita\u0027 che giustifica, alla  luce  delle\nsuperiori considerazioni, l\u0027applicazione della pena detentiva. \n    In ogni caso, riprendendo lo spunto  iniziale,  come  di  recente\nsottolineato dalla Corte costituzionale con la sentenza  n.  128  del\n2024 (par. 3 del Considerato in  diritto),  una  volta  accertato  un\nvulnus a un principio o a un diritto riconosciuti dalla Costituzione,\n«non puo\u0027 essere di ostacolo all\u0027esame nel merito della questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale l\u0027assenza di un\u0027unica soluzione  a  \"rime\nobbligate\"   per   ricondurre   l\u0027ordinamento   al   rispetto   della\nCostituzione,  ancorche\u0027  si  versi   in   materie   riservate   alla\ndiscrezionalita\u0027 del legislatore» (sent. n. 6 del 2024, che  cita  la\nsentenza n. 62 del 2022; nello stesso  senso,  Corte  costituzionale,\nsentenza n. 200 del 2023). La medesima Corte costituzionale, sentenza\nn. 128 del 2024 ha concluso che e\u0027 pertanto «sufficiente \"la presenza\nnell\u0027ordinamento  di  una  o   piu\u0027   soluzioni   \u0026lt;costituzionalmente\nadeguate\u0026gt;, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con\nla logica perseguita dal legislatore (ex plurimis, sentenze n. 28 del\n2022, n. 63 del 2021, n. 252 e n. 224 12 del 2020, n. 99 e n. 40  del\n2019, n. 233 e n. 222 del 2018)\" (sentenza n. 95  del  2022),  mentre\n\"l\u0027assenza di una soluzione a rime obbligate non e\u0027 preclusiva di per\nse\u0027 sola dell\u0027esame nel merito delle censure\"  (sentenza  n.  48  del\n2021)»,  spettando  alla  stessa  Corte,  «ove  ritenga  fondate   le\nquestioni, \"di individuare la pronuncia piu\u0027 idonea alla reductio  ad\nlegitimitatem della disposizione  censurata,  non  essendo  vincolata\nalla  formulazione  del  petitum  dell\u0027ordinanza  di  rimessione  nel\nrispetto dei  parametri  evocati,  stante  anche  che  \u0026lt;l\u0027assenza  di\nsoluzioni    costituzionalmente    vincolate\u0026gt;     non     compromette\nl\u0027ammissibilita\u0027 delle questioni stesse (ex plurimis, sentenza n.  59\ndel 2021)  quando  sia  rinvenibile  nell\u0027ordinamento  una  soluzione\nadeguata al parametro di riferimento\" (sentenza n. 221 del 2023)». \n    Per  questa  ragione,  il  dispositivo  denuncia  il  dubbio   di\nlegittimita\u0027 dell\u0027art. 227, primo  e  secondo  comma,  codice  penale\nmilitare di pace, nei termini generali della carenza di previsione di\npena pecuniaria, alternativa alla  pena  detentiva  della  reclusione\nmilitare. \n\n \n                                P.Q.M. \n \n    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 227, primo e secondo comma, del\ncodice penale militare di pace, in riferimento agli articoli 21, 52 e\n117 Cost., quest\u0027ultimo in relazione all\u0027art.  10  della  Convenzione\nper  la  salvaguardia  dei  diritti  dell\u0027uomo   e   delle   liberta\u0027\nfondamentali, nella parte in cui in cui non prevede,  in  alternativa\nrispetto alla pena detentiva, la pena pecuniaria; \n    Dispone la sospensione del presente giudizio; ordina che, a  cura\ndella cancelleria, la presente ordinanza sia  notificata  alle  parti\ndel  giudizio  di  cassazione  e  al  Presidente  del  Consiglio  dei\nministri; ordina,  altresi\u0027,  che  l\u0027ordinanza  venga  comunicata  ai\nPresidenti delle  due  Camere  del  Parlamento;  dispone  l\u0027immediata\ntrasmissione degli atti, comprensivi della documentazione  attestante\nil perfezionamento delle prescritte  notificazioni  e  comunicazioni,\nalla Corte costituzionale. \n    Cosi\u0027 e\u0027 deciso, 17 ottobre 2025 \n \n                       Il Presidente: De Marzo \n \n                                   Il consigliere estensore: Toriello","elencoNorme":[{"id":"63924","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cm","denominaz_legge":"codice penale militare di pace","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"227","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"63925","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cm","denominaz_legge":"codice penale militare di pace","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"227","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"80328","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"21","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80329","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"52","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80330","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80331","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cedu","descriz_costit":"Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0027uomo e libertà fondamentali","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"10","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"55133","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Mazzarella Guido","data_costit_part":"02/01/2026","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""}]}}"
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