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C.","prima_controparte":"Prefettura di Napoli","altre_parti":"","testo_atto":"N. 214 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 settembre 2025\n\r\nOrdinanza del 12 settembre 2025 del Giudice di pace di Napoli nel\nprocedimento civile promosso da G. C. contro la Prefettura di Napoli. \n \nCircolazione stradale - Codice della strada - Condizioni e\n limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade\n extraurbane principali - Previsione che subordina l\u0027attivita\u0027 di\n soccorso stradale e la rimozione dei veicoli a preventiva\n autorizzazione dell\u0027ente proprietario della strada, esonerando da\n tale obbligo esclusivamente le forze armate e di polizia. \n- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della\n strada), art. 175, comma 12. \n\n\r\n(GU n. 46 del 12-11-2025)\n\r\n \n UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI \n \n \n Prima sezione civile \n \n Udienza del 12 settembre 2025. \n Presente per il ricorrente l\u0027Avv Ciro Donnarumma il quale si\nriporta al ricorso introduttivo e alla documentazione ad esso\nallegata. Conclude per, raccoglimento integrale dell\u0027impugnativa e\nper il conseguente annullamento del verbale contestato e della\nsanzione accessoria della decurtazione di due punti dalla patente di\nguida del ricorrente. \n Vinte le spese, diritti e onorari di lite, oltre accessori di\nlegge e spese forfettarie con attribuzione allo scrivente procuratore\nper anticipo fattone. \n Chiede che il contenzioso venga deciso. \n Il Giudice di Pace letti gli atti \n \n Premesso che \n \n Il presente giudizio ha per oggetto l\u0027annullamento integrate,\nprevia sospensiva dell\u0027esecutivita\u0027, del verbale n. ..., elevato da\npersonale della Polizia di Stato, sezione Polizia Stradale di Napoli,\nalle ore ... circa del ... lungo la tangenziale di ..., localita\u0027\n..., a carico del carro attrezzi modello «Fiat Iveco» 35 Tg. ..., per\npresunta violazione dell\u0027art. 175, comma 12, del codice della strada,\nin quanto, a giudizio dei verbalizzanti, stava effettuando un\nsoccorso stradale non autorizzato dall\u0027ente gestore della strada, su\napposita piazzola di sosta. \n Con ricorso proposto da C ... G. ... avverso\nl\u0027ordinanza-ingiunzione prefettizia relativa a violazione del codice\ndella strada, fra le altre questioni, veniva sollevata una violazione\ndelle norme costituzionali concernenti gli artt. 13 e 41, per quanto\ndisposto dall\u0027art. 175, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile\n1992, n. 285 (codice della strada), nella parte in cui subordina\nl\u0027attivita\u0027 di soccorso stradale e la rimozione dei veicoli a\npreventiva autorizzazione dell\u0027ente proprietario della strada,\nesonerando da tale obbligo esclusivamente le Forze armate e di\npolizia. \n Per meglio precisare, la parte ricorrente sottolineava\nl\u0027esclusione del cosiddetto soccorso automobilistico effettuato non a\nvantaggio di un veicolo ampiamente distrutto/danneggiato e non\nmarciante, poiche\u0027 appena coinvolte in un grave incidente stradale,\nbensi\u0027 di un veicolo rimasto in avaria (ad esempio, per un improvviso\nguasto al motore o per mancanza di carburante), fermo in assoluta\nsicurezza nelle pertinenze della strada, ovvero nella corsia di\nemergenza o in piazzola di sosta, con il conducente presente sul\nposto e in perfette condizioni di salute; veicolo che, in altri\ntermini, non costituisce alcun intralcio e/o pericolo per gli altri\nutenti della strada (cfr. Direttiva del 24 maggio 1999, n. 4956/26,\nGabinetto Ministero lavori pubblici, lettera c). Precisava altresi\u0027\nche i diritti costituzionali non possono essere soppressi da alcuna\nnorma legislativa (diritto alla liberta\u0027 personale e di impresa,\narticoli 13 e 41 Cost.), e che l\u0027autorizzazione prevista dall\u0027art.\n175, comma 12, C.d.S. cede di fronte al diritto dell\u0027automobilista in\navaria di farsi assistere dalla persona o dalla ditta di propria\nfiducia, non essendo presente nel nostro ordinamento alcuna norma che\nlo vieti. \n Sempre parte ricorrente richiamava inoltre la Direttiva del\nMinistero dei lavori pubblici n. 3279 del 24 maggio 1999, punti 3 e\n4, che non solo definisce il contenuto dell\u0027attivita\u0027 oggetto di\nautorizzazione, ma delimita anche le condizioni in presenza delle\nquali (veicolo in sosta e in sicurezza, non intralciando la fluidita\u0027\ndel traffico veicolare, con conducente incolume) l\u0027automobilista in\npanne e\u0027 libero di farsi aiutare da un soccorritore di propria\nfiducia. \n \n Rilevato che \n \n Da una lettura degli atti, e del dettato normativo sopra\nrichiamato, la questione evocata da parte ricorrente circa il\ncontrasto con alcuni articoli della Costituzione, a parere di questo\nGiudicante, non e\u0027 manifestamente infondata, in quanto: \n la norma di cui all\u0027art. 175, comma 12, del codice della\nstrada e\u0027 chiaramente rilevante ai fini della decisione del presente\ngiudizio, e raccoglimento della questione di legittimita\u0027\ncomporterebbe l\u0027illegittimita\u0027 della sanzione irrogata e\nl\u0027annullamento del verbale contravvenzionale impugnato; \n il citato articolo, come eccepito dalla parte ricorrente,\nappare in contrasto con l\u0027art. 41 della Costituzione, in quanto\ncostituisce una limitazione sproporzionata e indeterminata alla\nliberta\u0027 di iniziativa economica privata, affidando alla\ndiscrezionalita\u0027 dell\u0027ente proprietario della strada il potere di\nconcedere o negare autorizzazioni, senza criteri oggettivi fissati\ndalla legge, e senza adeguate garanzie procedimentali; \n inoltre contrasta, come eccepito sempre da parte ricorrente,\nanche con l\u0027art. 13 della Costituzione, che sancisce il diritto\ninviolabile alla liberta\u0027 personale, la quale non puo\u0027 essere\nlimitata se non nei casi e modi previsti dalla legge e con garanzie\ndeterminate a tutela dell\u0027interessato. Per meglio dire. La preventiva\nautorizzazione imposta dall\u0027art. 175, comma 12, del codice della\nstrada - laddove impedisce al cittadino in avaria di farsi assistere\nliberamente dalla persona o dalla ditta di propria fiducia -\nconfigura una compressione non giustificata e sproporzionata di tale\nliberta\u0027 personale. Non esiste, infatti, alcuna norma\nnell\u0027ordinamento che legittimi tale ingerenza preventiva nell\u0027ambito\ndi un\u0027attivita\u0027 privata di soccorso tecnico, specialmente in un\ncontesto (come una piazzola di emergenza) che non compromette la\nsicurezza della circolazione; \n inoltre, questo giudicante rileva che il sopra indicato\narticolo contrasti anche con gli articoli 3 e 97 della Costituzione\nper i motivi di seguito esposti; \n l\u0027art. 175, comma 12 del codice della strada contrasta con i\nprincipi di imparzialita\u0027 e buon andamento della pubblica\namministrazione, di cui all\u0027art. 97, primo comma, della Costituzione,\nin quanto prevederebbe una selezione fra operatori autorizzati al\nsoccorso stradale, tutti in possesso delle medesime competenze e\ncapacita\u0027, da applicare senza alcun margine di discrezionalita\u0027,\nanche vincolata, che potrebbe risultare inadeguato rispetto agli\nscopi perseguiti dal legislatore per la tutela dell\u0027automobilista e\ndegli altri utenti della strada; \n inoltre, sempre l\u0027art. 175, comma 12, del codice della\nstrada, appare in contrasto con l\u0027art. 3 della Costituzione, in\nquanto introduce un\u0027ingiustificata disparita\u0027 di trattamento tra\nsoggetti economici privati, idonei e abilitati allo svolgimento\ndell\u0027attivita\u0027 di soccorso stradale, e dunque legittimamente operanti\n- nel settore, i quali tuttavia non possono intervenire sulle\nautostrade e sulle strade extraurbane principali in assenza di\npreventiva autorizzazione dell\u0027ente proprietario della strada,\nrispetto agli enti autorizzati da tale ente; \n tali argomentazioni inducono alla verifica sul corretto uso\ndel potere normativo, e implicano una analisi sulle ragioni che\nportano una determinata disciplina ad operare, all\u0027interno del\ntessuto egualitario dell\u0027ordinamento, quella specifica equiparazione\noppure quella specifica distinzione. In caso contrario; \n tale disparita\u0027 risulta priva di una chiara giustificazione\nriconducibile alla natura del servizio prestato, dal momento che\nentrambe le categorie di operatori sono parimenti abilitate allo\nsvolgimento delle medesime operazioni di soccorso. \n \n Considerato che \n \n La giurisprudenza costituzionale ha piu\u0027 volte ribadito che le\nlimitazioni all\u0027iniziativa economica devono essere necessarie,\nproporzionate e sorrette da un interesse generale chiaramente\nindividuato, e che le differenziazioni di trattamento devono essere\ngiustificate da ragioni oggettive e razionali. \n La norma (art. 175 comma 12 C.d.S.) non distingue in modo chiaro\ntra interventi di assistenza tecnica in luogo sicuro (ad es. piazzola\ndi emergenza) e interventi di rimozione/traino, estendendo\nindiscriminatamente il regime autorizzatorio. \n Tale interpretazione comporta una lesione dei principi\ncostituzionali di uguaglianza (art. 3 Cost.), di liberta\u0027 personale\n(art. 13 Cost.), di iniziativa economica (art. 41 Cost.), e una\nviolazione di imparzialita\u0027 e buon andamento della pubblica\namministrazione (art. 97 Cost.) poiche\u0027 vengono vietate\narbitrariamente attivita\u0027 tecniche lecite svolte in contesti che non\ncompromettono ia sicurezza della circolazione e, allo stesso, tempo\nsi determina una disparita\u0027 di trattamento tra operatori dalle\ncaratteristiche simili. \n\n \n P. Q .M. \n \n Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 della legge\ncostituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953,\nn. 87, dichiara rilevate e non manifestamente infondata la questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 175, comma 12, del decreto\nlegislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), per\ncontrasto con gli articoli 3, 13, 41 e 97 della Costituzione; \n Dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e\nsospende il presente giudizio fino alla decisione della Corte; \n Ordina alla cancelleria di provvedere alla notifica della\npresente ordinanza: \n alle parti in causa; \n al Presidente del Consiglio dei Ministri; \n ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della\nRepubblica; \n Sospende l\u0027efficacia esecutiva del verbale contravvenzionale n.\n... elevato da personale della Polizia di Stato, sezione Polizia\nStradale di Napoli, alle ore ... circa del ... in attesa della\ndecisione della Corte Costituzionale e rinvia la causa alla data del\n16 gennaio 2026 per le determinazioni della predetta Corte; \n Visti gli atti della causa intestata e visti gli artt. 320,\n281-duodecies e 127-ter del codice di procedura civile; \n Considerata l\u0027opportunita\u0027 di sostituire la celebrazione\ndell\u0027udienza mediante il deposito telematico di note scritte\ncontenenti le sole istanze e conclusioni. \n \n Assegna \n \n Alle parti termine fino al 16 gennaio 2026 per il deposito\ntelematico delle predette note scritte, da intitolarsi come: «Note\nscritte in sostituzione udienza». \n \n Avverte \n \n Che, previa verifica della rituale comunicazione, il giudice di\npace provvede ai sensi dell\u0027art. 127-ter del codice di procedura\ncivile; \n Che, se nessuna delle parti deposita le note nel termine\nassegnato, verra\u0027 assegnato nuovo termine perentorio per il deposito\ndelle note scritte o sara\u0027 fissata udienza se nessuna delle parti\ndepositera\u0027 le note nel nuovo termine o comparira\u0027 all\u0027udienza, sara\u0027\nordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara\nl\u0027estinzione del processo; \n Che ciascuna delle parti costituite puo\u0027 opporsi da suddetta\ntrattazione con modalita\u0027 scritta entro cinque giorni dalla\ncomunicazione del presente decreto; \n Che in caso di opposizione alla trattazione scritta, il giudice\ndi pace provvedera\u0027 con decreto non impugnabile nei successivi cinque\ngiorni fissando, se necessario, una nuova data di udienza. \n Si comunichi. \n Napoli il 12 settembre 2025 \n \n Il Giudice di pace: Restagno","elencoNorme":[{"id":"63821","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"30/04/1992","data_nir":"1992-04-30","numero_legge":"285","descrizionenesso":"","legge_articolo":"175","specificaz_art":"","comma":"12","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art175"}],"elencoParametri":[{"id":"80126","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80127","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"13","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80128","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"41","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80129","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"97","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |
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