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(confisca cosiddetta allargata) nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta – Omessa esclusione dal proprio ambito applicativo delle ipotesi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di cui all’art. 73,\u0026nbsp;comma 5 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità ) – Violazione del principio di ragionevolezza – Lesione del diritto di proprietà – Disparità di trattamento rispetto al delitto di cui all’art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 309 del 1990 (associazione finalizzata alla commissione di fatti di lieve entità ai sensi del comma 5 dell’art. 73).\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, art. 85-bis, come modificato dall\u0027art. 4, comma 3-bis,\u0026nbsp;del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 159.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Costituzione, artt. 3 e 42.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eIn subordine: Reati e pene – Delitti di cui all\u0027art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) – Ipotesi particolari di confisca – Modifiche normative ad opera del d.l. n. 123 del 2023, come convertito – Previsione dell’applicazione dell’art. 240-bis cod. pen. (confisca cosiddetta allargata) nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta – Denunciata previsione che la misura di sicurezza della confisca si applichi ai reati di cui all’art. 73, comma 5 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità) retroattivamente entro i limiti dettati dall’art. 200, primo comma, cod. pen. anziché prevedere che non si applichi a tali reati precedenti la modifica dell’art. 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990 ad opera dell’art. 4, comma 3-bis, del d.l. n. 123 del 2023, come convertito – Lesione del diritto di proprietà, tutelato anche convenzionalmente.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, art. 85-bis, come modificato dall\u0027art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 159, in combinato disposto con gli artt. 200, primo comma, 236, secondo comma, e 240-bis del codice penale.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Costituzione, artt. 42 e 117; Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), art. 1.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eIn via ulteriormente subordinata: Reati e pene - Delitti di cui all\u0027art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità) – Ipotesi particolari di confisca – Modifiche normative ad opera del d.l. n. 123 del 2023, come convertito – Confisca cosiddetta allargata – Denunciata previsione che è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, anziché prevedere che il giudice possa disporre tale confisca – Violazione del principio di ragionevolezza – Lesione del diritto di proprietà – Disparità di trattamento rispetto al delitto di cui all’art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 309 del 1990 (associazione finalizzata alla commissione di fatti di lieve entità ai sensi del comma 5 dell’art. 73).\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, art. 85-bis, come modificato dall\u0027art. 4, comma 3-bis,\u0026nbsp;del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 159, in combinato disposto con l’art. 240-bis del codice penale.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Costituzione, artt. 3 e 42.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"Y. L.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 95 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 aprile 2025\n\r\nOrdinanza del 14 aprile 2025 del Tribunale di Firenze nel\nprocedimento penale a carico di Y. L.. \n \nReati e pene - Delitti di cui all\u0027art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990\n - Ipotesi particolari di confisca - Previsione dell\u0027applicazione\n dell\u0027art. 240-bis cod. pen. nei casi di condanna o di applicazione\n della pena su richiesta - Omessa esclusione dal proprio ambito\n applicativo delle ipotesi di condanna o di applicazione della pena\n su richiesta delle parti per il reato di cui all\u0027art. 73, comma 5. \n- Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309\n (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli\n stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e\n riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), art.\n 85-bis. \nIn subordine: Reati e pene - Delitti di cui all\u0027art. 73 del d.P.R. n.\n 309 del 1990 - Ipotesi particolari di confisca - Previsione\n dell\u0027applicazione dell\u0027art. 240-bis cod. pen. nei casi di condanna\n o di applicazione della pena su richiesta - Denunciata previsione\n che la misura di sicurezza della confisca si applichi ai reati di\n cui all\u0027art. 73, comma 5, retroattivamente entro i limiti dettati\n dall\u0027art. 200, primo comma, cod. pen. anziche\u0027 prevedere che non si\n applichi a tali reati precedenti la modifica dell\u0027art. 85-bis del\n d.P.R. n. 309 del 1990 ad opera dell\u0027art. 4, comma 3-bis del d.l.\n n. 123 del 2023, come convertito. \n- Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309\n (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli\n stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e\n riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), art.\n 85-bis, in combinato disposto con gli artt. 200, primo comma, 236,\n secondo comma, e 240-bis del codice penale. \nIn via ulteriormente subordinata: Reati e pene - Delitti di cui\n all\u0027art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 - Ipotesi\n particolari di confisca - Confisca cosiddetta allargata -\n Denunciata previsione che e\u0027 sempre disposta la confisca del\n denaro, dei beni o delle altre utilita\u0027 di cui il condannato non\n puo\u0027 giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta\n persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la\n disponibilita\u0027 a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al\n proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o\n alla propria attivita\u0027 economica, anziche\u0027 prevedere che il giudice\n possa disporre tale confisca. \n- Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309\n (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli\n stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e\n riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), art.\n 85-bis, in combinato disposto con l\u0027art. 240-bis del codice penale. \n\n\r\n(GU n. 22 del 28-05-2025)\n\r\n \n TRIBUNALE DI FIRENZE \n Prima sezione penale \n \n Il giudice, dott. Franco Attina\u0027, nel procedimento sopra indicato\na carico di L... Y..., nato a ..., il ... sedicente, identificato con\nrilievi fotodattiloscopici (CUI...), con domicilio dichiarato in via\n...; \n Difeso di fiducia dall\u0027avv. Sabrina Serroni del Foro di Prato; \n Imputato: (in concorso con L... O... separatamente giudicato); \n In ordine al reato di cui agli articoli 81 cpv., 110 del codice\npenale e 73, commi 1, 4 e 5 del decreto del Presidente della\nRepubblica n. 309/1990 perche\u0027, con piu\u0027 azioni esecutive di un\nmedesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e comunque previo\nconcerto, senza l\u0027autorizzazione di cui all\u0027art. 17 e fuori dalle\nipotesi previste dall\u0027art. 75 del decreto del Presidente della\nRepubblica cit., detenevano illecitamente, occultate presso la loro\nabilitazione, sostanze stupefacenti del tipo «hashish», «marijuana» e\n«MDMA», confezionate, rispettivamente, in tre panetti e due frammenti\ndi «hashish» del peso netto di 30,18 gr. e da cui sono risultate\nestraibili complessivamente trecentottantacinque dosi medie singole,\nquindici pasticche e della polvere di «MDMA» del peso netto di 7,34\ngr. e da cui sono risultate estraibili complessivamente 7,5 dosi\nmedie singole, e due frammenti di «marijuana» del peso netto di 0,19\ngr. e da cui e\u0027 risultata estraibile una dose media singola, sostanze\nche - per quantitativo, diversificazione qualitativa, modalita\u0027 di\npresentazione e occultamento, peso lordo complessivo ed il\ncontestuale rinvenimento nella loro disponibilita\u0027 della somma in\ncontanti di euro 750 di cui non sapevano fornire alcuna\ngiustificazione - apparivano destinate ad un uso non esclusivamente\npersonale. \n In ..., fino al ... sentite le parti; \n Premesso che: \n con decreto del pubblico ministero emesso il 3 luglio 2023\nL... Y... e L... O... erano citati a giudizio per il reato di cui\nall\u0027art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n.\n309/1990, in ipotesi posto in essere il ... mediante la detenzione in\ncasa di vari quantitativi di hashish, marijuana ed MDMA; \n a seguito di taluni rinvii preliminari, all\u0027udienza\npredibattimentale del 31 marzo 2024 il difensore di L... Y..., munito\ndi procura speciale, chiedeva procedersi con il rito abbreviato\ncondizionato (all\u0027acquisizione di una sentenza del Tribunale di\nSpoleto) e il giudice provvedeva in conformita\u0027; \n all\u0027udienza odierna, previa separazione delle posizioni dei\ndue imputati, con riguardo a L... Y... le parti illustravano le\nrispettive conclusioni: il pubblico ministero chiedeva la condanna\ndel predetto - previo riconoscimento della continuazione tra il reato\noggi in esame e quello di cui alla sentenza del Tribunale di Spoleto\ndel 23 novembre 2022 - alla pena di anni uno e mesi dieci di\nreclusione ed euro 4.000 di multa (ivi ricompresa la pena applicata\ncon la citata sentenza); il difensore chiedeva, previo riconoscimento\ndella continuazione tra il reato oggi in esame e quelli di cui alla\nsentenza del Tribunale di Spoleto del 23 novembre 2022, ritenersi\npiu\u0027 grave quello di cui al capo A) della citata sentenza, applicarsi\nun aumento minimo per la continuazione e confermarsi il beneficio\ndella sospensione condizionale della pena. \n Rilevato che: \n A) In base agli atti d\u0027indagine, in data ... L... Y...\n(sedicente e identificato con rilievi fotodattiloscopici) era tratto\nin arresto in flagranza di reato per la detenzione a fine di spaccio\ndi sostanza stupefacente di tipo chetamina (quattordici dosi) e MDMA\n(trentadue dosi) all\u0027interno di una discoteca di ...; ne seguiva il\ngiorno dopo un processo con rito direttissimo presso il Tribunale di\nSpoleto, che si sarebbe concluso con sentenza di applicazione pena ex\nart. 444 del codice di procedura penale del 23 novembre 2022 (irrev.\n15 dicembre 2022) con riguardo a due imputazioni ex art. 73, comma 5,\ndel decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, con pena\nfinale di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 2.000 di multa,\ncondizionalmente sospesa. \n Nel frattempo, poiche\u0027 in sede di dichiarazioni spontanee\nl\u0027imputato aveva dichiarato di detenere ulteriore stupefacente presso\nla propria abitazione di ..., il pubblico ministero presso il\nTribunale di Spoleto con decreto del 7 novembre 2022 disponeva la\nperquisizione della citata abitazione. \n Nel tardo pomeriggio dello stesso ... era eseguita la citata\nperquisizione, nel corso della quale gli operanti della polizia di\nStato rinvenivano: \n tre panetti di hashish, occultati dietro lo specchio di un\nbagno non funzionante; \n due frammenti di hashish, sul tavolo del soggiorno; \n quindici pasticche di MDMA occultate nel mobile portaposate\nsito nel corridoio; \n marijuana essiccata, sul tavolo del soggiorno; \n una dose di (supposta) chetamina sul comodino della camera\nda letto dei due fratelli L...; \n 750 euro in contanti (tre tonate da 100 euro, 6 banconote\nda 50 euro, 5 banconote da 20 euro, 5 banconote da 10 euro) occultati\ndietro lo specchio di altro bagno (funzionante). \n Le successive analisi confermavano la natura delle citate\nsostanze stupefacenti; soltanto l\u0027analisi della supposta chetamina\nrivelava trattarsi in realta\u0027 anche in tal caso di MDMA, peraltro in\nquantita\u0027 inferiore ad una dose media singola. \n In totale si trattava di 30,18 grammi di hashish, 0,19 grammi\ndi marijuana e 7,34 grammi di MDMA. \n B) Il presente procedimento ha ad oggetto per l\u0027appunto la\ndetenzione delle sostanze stupefacenti rinvenute presso l\u0027abitazione\ndi ... \n C) Ne\u0027 il prevenuto ne\u0027 il fratello O... risultano avere reso\ndichiarazioni nell\u0027ambito del presente procedimento. \n D) Alla luce di quanto precede si deve ritenere provata la\nresponsabilita\u0027 dell\u0027imputato rispetto al reato ascritto di cui\nall\u0027art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n.\n309/1990. \n In particolare, in considerazione del fatto che appena la\nsera prima l\u0027imputato era stato arrestato in flagranza di reato per\nla detenzione a fine di spaccio di stupefacenti (in parte) della\nmedesima tipologia - reato di cui alla sentenza di applicazione pena,\normai irrevocabile - la detenzione della sostanza rinvenuta presso la\nrelativa abitazione, pur comune al fratello, puo\u0027 ascriversi con\ncertezza (quanto meno) a L... Y...; del resto, era a seguito delle\nrelative dichiarazioni spontanee che era disposta la perquisizione\ndell\u0027abitazione. \n In secondo luogo, e\u0027 plausibile che lo stupefacente fosse in\nparte finalizzato all\u0027uso personale, considerato che alcune singole\ndosi erano rinvenute - pronte all\u0027uso - sul tavolo del soggiorno e\nsul comodino della camera da letto. Tuttavia, considerati i\nquantitativi complessivi (non trascurabili) e la circostanza della\ndetenzione a fine di spaccio del giorno prima in una discoteca, si\ndeve ritenere che la detenzione non fosse finalizzata ad un uso\nesclusivamente personale. \n E) Risulta corretta la qualificazione ai sensi dell\u0027art. 73,\ncomma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 in\nragione sia dei quantitativi delle sostanze rinvenute, sia il fatto\nche l\u0027imputato costituisse l\u0027anello terminale della catena dello\nspaccio, come attestato anche dal fatto che la sera precedente egli\nfosse colto in possesso di quantitativi modesti da cedere a singoli\nconsumatori all\u0027interno di una discoteca. \n F) Risulta possibile riconoscere la circostanza attenuante di\ncui all\u0027art. 73, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica\nn. 309/1990, posto che e\u0027 solo grazie alla collaborazione del\nprevenuto (e in particolare alle relative dichiarazioni spontanee)\nche la polizia giudiziaria e\u0027 riuscita a rinvenire e sequestrare le\nsostanze oggetto del presente procedimento. \n G) Sussiste il vincolo della continuazione tra i fatti\noggetto del presente procedimento e quelli oggetto del procedimento\ngia\u0027 conclusosi con sentenza irrevocabile presso il Tribunale di\nSpoleto. Il trattamento sanzionatorio, contenibile nei limiti della\nconferma della sospensione condizionale (anche alla luce della citata\ncollaborazione) non e\u0027 pero\u0027 rilevante ai presenti fini. \n H) La somma di euro 750 sequestrata deve ritenersi\nappartenesse allo stesso L... Y..., posto che era occultata\nnell\u0027abitazione con modalita\u0027 del tutto analoghe allo stupefacente. \n I) Quanto all\u0027applicazione in sede di condanna della norma di\ncui all\u0027art. 85-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.\n309/1990, per poter addivenire ad una corretta decisione appare\nnecessario il pronunciamento della Corte costituzionale in ordine\nalla legittimita\u0027 costituzionale di detta norma nella parte in cui\nnon esclude dal proprio ambito applicativo le ipotesi di condanna o\ndi applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di\ncui all\u0027art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica\nn. 309/1990. \n In subordine, di detta norma in combinato disposto con gli\narticoli 200, comma 1, 236, comma 2, e 240-bis del codice penale\nnella parte in cui prevede che la misura di sicurezza della confisca\ndalla stessa disciplinata si applichi ai reati di cui all\u0027art. 73,\ncomma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990\nretroattivamente entro i limiti dettati dall\u0027art. 200, comma 1, del\ncodice penale, anziche\u0027 prevedere che non si applichi reati di cui\nall\u0027art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n.\n309/1990 precedenti la modifica dell\u0027art. 85-bis del decreto del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990 ad opera dell\u0027art. 4, comma\n3-bis, del decreto-legge n. 123/2023 (come convertito dalla legge n.\n159/2023). \n In via ulteriormente subordinata, si dubita della\nlegittimita\u0027 dell\u0027art. 85-bis del decreto del Presidente della\nRepubblica n. 309/1990 in combinato disposto con l\u0027art. 240-bis del\ncodice penale, nella parte in cui, con riguardo all\u0027ipotesi di\ncondanna o di applicazione pena per il delitto all\u0027art. 73, comma 5,\ndel decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 prevede che\ne\u0027 sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre\nutilita\u0027 di cui il condannato non puo\u0027 giustificare la provenienza e\ndi cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta\nessere titolare o avere la disponibilita\u0027 a qualsiasi titolo in\nvalore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle\nimposte sul reddito, o alla propria attivita\u0027 economica, anziche\u0027\nprevedere che il giudice possa disporre la confisca in questione. \n L) le questioni che qui s\u0027intendono porre all\u0027attenzione\ndella Corte costituzionale sono in parte analoghe a quelle gia\u0027\nsollevate con ordinanza di questo giudice del 30 settembre 2024:\nposto che il fatto oggetto del presente procedimento e\u0027 precedente la\nmodifica dell\u0027art. 85-bis del decreto del Presidente della Repubblica\nn. 309/1990 ad opera dell\u0027art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge n.\n123/2023 (come convertito dalla legge n. 159/2023), si formula qui,\nin aggiunta, la questione relativa all\u0027applicazione retroattiva della\nnorma, come modificata, ai fatti precedenti alla stessa modifica\n(prima questione subordinata). \n Cio\u0027 premesso; \n \n Osserva \n \n1. Rilevanza della questione \n 1.1 L\u0027imputato deve essere condannato per il reato contestatogli\ndi cui all\u0027art. 73, comma 5, primo periodo, del decreto del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990. \n Non e\u0027 contestata la circostanza aggravante della non\noccasionalita\u0027 della condotta di cui all\u0027art. 73, comma 5, secondo\nperiodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990,\nintrodotta solo successivamente dall\u0027art. 4, comma 3, del\ndecreto-legge n. 123/2023, come convertito dalla legge n. 159/2023. \n 1.2 Ai sensi dell\u0027art. 85-bis del decreto del Presidente della\nRepubblica n. 309/1990, come modificato dall\u0027art. 4, comma 3-bis,\ndecreto-legge n. 123/2023 (come convertito dalla legge n. 159/2023),\ndovrebbe trovare applicazione nel caso di specie l\u0027art. 240-bis del\ncodice penale, ai sensi del quale «e\u0027 sempre disposta la confisca del\ndenaro, dei beni o delle altre utilita\u0027 di cui il condannato non puo\u0027\ngiustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona\nfisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilita\u0027\na qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito,\ndichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria\nattivita\u0027 economica». \n 1.3 Il citato art. 4, comma 3-bis, decreto-legge n. 123/2023\n(come convertito) ha infatti modificato l\u0027art. 85-bis del decreto del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990 sopprimendo l\u0027inciso «esclusa\nla fattispecie di cui al comma 5», per effetto del quale la norma di\ncui all\u0027art. 240-bis del codice penale precedentemente non trovava\napplicazione nei casi di condanna o di applicazione pena per il reato\ndi cui all\u0027art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della\nRepubblica n. 309/1990. \n Per effetto di tale modifica quindi il reato oggetto del presente\nprocedimento ricade nell\u0027ambito applicativo della norma ex art.\n85-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990. \n 1.4 Il fatto di reato in esame e\u0027 stato commesso il ..., e quindi\nin data precedente la citata modifica normativa. \n Tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimita\u0027 ormai assurta\na diritto vivente, venendo in rilievo una misura di sicurezza\npatrimoniale avente natura non sanzionatorio-punitiva, «il disposto\ndi cui all\u0027art. 85-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9\nottobre 1990, n. 309, novellato dall\u0027art. 4, comma 3-bis, del\ndecreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con\nmodificazioni, in legge 13 novembre 2023, n. 159, che ha incluso il\ndelitto di cui all\u0027art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della\nRepubblica n. 309 del 1990 nel novero di quelli costituenti\npresupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis del\ncodice penale, si applica retroattivamente entro i limiti previsti\ndall\u0027art. 200, comma primo, del codice penale, sicche\u0027, per\nl\u0027individuazione del regime applicabile, deve aversi riguardo alla\nlegge vigente al momento in cui e\u0027 stata emessa la sentenza di primo\ngrado» (cosi\u0027 Cassazione Sezione 4, sentenza n. 14095 del 20 marzo\n2024 Rv. 286103 - 01). In modo piu\u0027 diffuso la sentenza Cassazione\nSezione 6, n. 40620 del 2024 «La nuova disciplina si applica\nretroattivamente entro i limiti dettati dall\u0027art. 200, comma 1, del\ncodice penale. Ne consegue che, ai fini della individuazione del\nregime da considerare, deve aversi riguardo alla legge in vigore al\nmomento in cui e\u0027 stata emessa la sentenza di primo grado (cosi\u0027\nSezione 6, n. 213 del 22 novembre 2023, ..., Rv. 285602). Infatti,\nl\u0027art. 200, comma 1, del codice penale stabilisce che «Le misure di\nsicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro\napplicazione» e il successivo art. 236, che detta le regole generali\nper le misure di sicurezza patrimoniali (tra cui la confisca),\nstabilisce che ad esse si applica solo il comma 1 dell\u0027art. 200 cit.\n(e non, dunque, anche il comma 2, secondo cui «Se la legge del tempo\nin cui deve eseguirsi la misura di sicurezza e\u0027 diversa, si applica\nla legge in vigore al tempo della esecuzione»). Pertanto, la confisca\n- anche ai sensi dell\u0027art. 240-bis del codice penale - e\u0027 regolata\ndal principio di retroattivita\u0027 entro i limiti dettati dal primo\ncomma dell\u0027art. 200, del codice penale, stante il richiamo dell\u0027art.\n236, comma 2, del codice penale, esclusivamente alla prima parte di\ndetta disposizione, sicche\u0027, per l\u0027individuazione del regime legale\ndi riferimento, deve aversi riguardo alla legge in vigore al tempo\ndella sua applicazione, che coincide con il momento in cui viene\nemessa la decisione di primo grado (Sezione 6, n. 21491 del 16\nfebbraio 2015, ..., Rv. 263768)». \n Nello stesso senso si vedano anche Cassazione Sezione 6, sentenza\nn. 213 del 22 novembre 2023 Rv. 285602 - 01, Cassazione Sezione 6,\nsentenza n. 317 del 2025, Cassazione Sezione 6, sentenza n. 299 del\n2025, Cassazione Sezione 4, sentenza n. 29 del 2025, Cassazione\nSezione 6, sentenza n. 44535 del 2024, Cassazione Sezione 6, sentenza\nn. 40617 del 2024. \n 1.5 Ricorrono gli ulteriori requisiti dell\u0027istituto in questione,\nposto che l\u0027imputato non ha fornito alcuna giustificazione circa la\nprovenienza della somma di euro 750 rinvenuta in sede di\nperquisizione. \n Dagli atti del fascicolo il prevenuto non risulta titolare di un\nreddito regolare. \n Infine, il denaro e\u0027 stato trovato in possesso dell\u0027imputato nel\nmomento in cui era commesso il reato in esame e non e\u0027 stato dedotto\nne\u0027 tanto meno sono stati forniti elementi per ritenere che detto\ndenaro fosse stato dal medesimo acquisito in un periodo\neccessivamente antecedente rispetto alla citata data (requisito c.d.\ndella ragionevolezza temporale). \n La Corte di Cassazione ha ritenuto che l\u0027entita\u0027 modesta della\nsomma di denaro rinvenuta nella disponibilita\u0027 dell\u0027autore del reato\nnon sia di per se\u0027 ostativa all\u0027operativita\u0027 della confisca, fatta\nsalva la necessita\u0027 di una motivazione piu\u0027 stringente (nella\nsentenza Sezione 4 - , n. 18608 del 22 marzo 2024 Rv. 286254 - 01 la\nCorte di Cassazione riteneva congrua la motivazione rispetto alla\nconfisca di 240 euro). \n 1.6 Nella sentenza n. 33 del 2018 la Corte costituzionale ha\ninoltre svolto un\u0027ulteriore considerazione: «Nella medesima ottica di\nvalorizzazione della ratio legis, puo\u0027 ritenersi, peraltro, che -\nquando si discuta di reati che, per loro natura, non implicano un\nprogramma criminoso dilatato nel tempo (com\u0027e\u0027 per la ricettazione) e\nche non risultino altresi\u0027 commessi, comunque sia, in un ambito di\ncriminalita\u0027 organizzata - il giudice conservi la possibilita\u0027 di\nverificare se, in relazione alle circostanze del caso concreto e alla\npersonalita\u0027 del suo autore - le quali valgano, in particolare, a\nconnotare la vicenda criminosa come del tutto episodica ed\noccasionale e produttiva di modesto arricchimento - il fatto per cui\ne\u0027 intervenuta condanna esuli in modo manifesto dal \"modello\" che\nvale a fondare la presunzione di illecita accumulazione di ricchezza\nda parte del condannato». \n Nel caso di specie non e\u0027 data tale situazione. Dalle circostanze\ndel caso concreto non emergono elementi che valgano a connotare la\nvicenda criminosa in esame come del tutto episodica e occasionale ed\nesulante dal modello che vale a fondare la presunzione di illecita\naccumulazione. E\u0027 anzi emerso che il prevenuto gia\u0027 la sera\nprecedente aveva posto in essere reati simili; la somma in sequestro\nora in esame non proviene pero\u0027 certo ne\u0027 dalla condotta di\ndetenzione della sera prima (che non puo\u0027 avere prodotto alcun\nprofitto) ne\u0027 dalla condotta di cessione sempre della sera prima\n(contestatagli rispetto alla cessione a soggetti indeterminati per il\nprezzo complessivo di euro 515, verosimilmente trovato in suo\npossesso in quel contesto). \n 1.7 Ai sensi degli art. 85-bis del decreto del Presidente della\nRepubblica n. 309/1990 e 240-bis del codice penale questo giudice\ndovrebbe quindi disporre la confisca della somma di euro 750 in\nsequestro. \n Diversamente - ove la norma qui censurata fosse dichiarata\ncostituzionalmente illegittima, come prospettato in via principale o\nnella questione sollevata nella prima subordinata - questo giudice\nnon potrebbe disporre la citata confisca e dovrebbe disporre la\nrestituzione della somma di denaro in sequestro. \n A tal riguardo occorre rilevare che, in base alla consolidata\ngiurisprudenza di legittimita\u0027, non potrebbe disporsi la confisca ai\nsensi dell\u0027art. 240 del codice penale e dell\u0027art. 73, comma 7-bis,\ndel decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, posto che\nnon sussiste un nesso di pertinenzialita\u0027, in termini di\nstrumentalita\u0027 o di derivazione (prodotto, profitto o prezzo), della\nsomma di denaro in questione rispetto alla specifica condotta\nillecita contestata (cfr., tra le altre, Cassazione Sezione 6,\nsentenza n. 55852 del 17 ottobre 2017 Rv. 272204 - 01, Cassazione\nSezione 4, sentenza n. 20130 del 19 aprile 2022 Rv. 283248 - 01 e\nCassazione Sezione 4, sentenza n. 14095 del 20 marzo 2024 Rv. 286103\n- 01 in motivazione). \n Quanto alla questione sollevata in via di ulteriore\nsubordinazione, nel caso in cui l\u0027applicazione dell\u0027istituto della\nconfisca allargata fosse facoltativa in caso di condanna per il reato\ndi cui all\u0027art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della\nRepubblica n. 309/1990, nel caso in esame tale confisca non potrebbe\nessere disposta, posto che dalle circostanze concrete non emergono\nsufficienti elementi per ritenere che la somma rinvenuta sia il\nfrutto dell\u0027accumulo dei proventi di precedenti delitti. \n2. Non manifesta infondatezza. \nLa questione sollevata in via principale e la seconda subordinata \n 2.1 Si dubita della legittimita\u0027 costituzionale della norma di\ncui all\u0027art. 85-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.\n309/1990, come modificato dall\u0027art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge\nn. 123/2023 (come convertito in legge), nella parte in cui prevede\nl\u0027applicazione anche con riguardo al reato di cui all\u0027art. 73, comma\n5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 dell\u0027art.\n240-bis del codice penale, ai sensi del quale «e\u0027 sempre disposta la\nconfisca del denaro, dei beni o delle altre utilita\u0027 di cui il\ncondannato non puo\u0027 giustificare la provenienza e di cui, anche per\ninterposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o\navere la disponibilita\u0027 a qualsiasi titolo in valore sproporzionato\nal proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o\nalla propria attivita\u0027 economica». \n Mentre prima della riforma del 2023 il reato di cui all\u0027art. 73,\ncomma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 era\nespressamente escluso dall\u0027ambito applicativo dell\u0027art. 85-bis del\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 e quindi\ndell\u0027art. 240-bis del codice penale, ora - per effetto della\nsoppressione nell\u0027art. 85-bis dell\u0027inciso «esclusa la fattispecie di\ncui al comma 5» - anche nelle ipotesi di condanna o di applicazione\npena per i fatti di lieve entita\u0027 di cui all\u0027art. 73, comma 5, deve\nessere disposta la citata confisca c.d. allargata. \n 2.2 Quanto alla natura dell\u0027istituto della confisca c.d.\nallargata, ai requisiti dello stesso e alle ragioni storiche della\nrelativa introduzione nell\u0027ordinamento, appare utile riportare quanto\naffermato dalla Corte costituzionale nella gia\u0027 citata sentenza n. 33\ndel 2018: «La misura patrimoniale prevista dalla norma censurata si\ncolloca nell\u0027alveo delle forme \"moderne\" di confisca alle quali, gia\u0027\nda tempo, plurimi Stati europei hanno fatto ricorso per superare i\nlimiti di efficacia della confisca penale \"classica\": limiti legati\nall\u0027esigenza di dimostrare l\u0027esistenza di un nesso di pertinenza - in\ntermini di strumentalita\u0027 o di derivazione - tra i beni da confiscare\ne il singolo reato per cui e\u0027 pronunciata condanna. [...] Di qui,\ndunque, la diffusa tendenza ad introdurre speciali tipologie di\nconfisca, caratterizzate sia da un allentamento del rapporto tra\nl\u0027oggetto dell\u0027ablazione e il singolo reato, sia, soprattutto, da un\naffievolimento degli oneri probatori gravanti sull\u0027accusa. Tra i\ndiversi modelli di intervento in tale direzione, il piu\u0027 diffuso nel\npanorama europeo e\u0027 quello della cosiddetta confisca dei beni di\nsospetta origine illecita: modello al quale e\u0027 riconducibile anche la\nconfisca \"allargata\" [...] Esso poggia, nella sostanza, su una\npresunzione di provenienza criminosa dei beni posseduti dai soggetti\ncondannati per taluni reati, per lo piu\u0027 (ma non sempre) connessi a\nforme di criminalita\u0027 organizzata: in presenza di determinate\ncondizioni, si presume, cioe\u0027, che il condannato abbia commesso non\nsolo il delitto che ha dato luogo alla condanna, ma anche altri\nreati, non accertati giudizialmente, dai quali deriverebbero i beni\ndi cui egli dispone. [...] Nella cornice del generale processo di\nvalorizzazione degli strumenti patrimoniali di lotta alla\ncriminalita\u0027 organizzata, da tempo in atto a livello dell\u0027Unione,\ndapprima la decisione quadro 24 febbraio 2005, n. 2005/212/GAI del\nConsiglio [...] e indi la direttiva 3 aprile 2014, n. 2014/42/UE del\nParlamento europeo e del Consiglio [...] hanno, infatti,\nspecificamente richiesto agli Stati membri di riconoscere\nall\u0027autorita\u0027 giudiziaria poteri di \"confisca estesa\". [...]. L\u0027art.\n5, paragrafo 1, della citata direttiva stabilisce, in particolare,\nche gli Stati membri devono adottare \"le misure necessarie per poter\nprocedere alla confisca, totale o parziale, dei beni che appartengono\na una persona condannata per un reato suscettibile di produrre,\ndirettamente o indirettamente, un vantaggio economico, laddove\nl\u0027autorita\u0027 giudiziaria, in base alle circostanze del caso, compresi\ni fatti specifici e gli elementi di prova disponibili, come il fatto\nche il valore dei beni e\u0027 sproporzionato rispetto al reddito\nlegittimo della persona condannata, sia convinta che i beni in\nquestione derivino da attivita\u0027 criminose\". Diversamente dalla\ndecisione quadro 2005/212/GAI, la direttiva non limita l\u0027applicazione\ndella confisca estesa ai soli reati di criminalita\u0027 organizzata o\ncollegati al terrorismo, ma la richiede anche in relazione ad una\nserie di altri reati previsti da strumenti normativi dell\u0027Unione,\nbenche\u0027 non commessi nel quadro di organizzazioni criminali. 7.- Per\nquanto piu\u0027 specificamente attiene alla misura prevista dall\u0027art.\n12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, essa e\u0027 nata\nstoricamente come \"sostituto\" del delitto di \"possesso ingiustificato\ndi valori\", gia\u0027 previsto dall\u0027art. 12-quinquies, comma 2, del\nmedesimo decreto-legge. [...] La norma incriminatrice fu dichiarata\nillegittima da questa Corte, dopo un breve periodo di vigenza, con la\nsentenza n. 48 del 1994, per violazione della presunzione di non\ncolpevolezza sancita all\u0027art. 27, secondo comma, Costituzione [...] A\nfronte di tale declaratoria, il legislatore introdusse [...] una\nspeciale ipotesi di confisca, disciplinata in un articolo aggiunto\n[...] (il 12-sexies). La formulazione della norma fu motivata con la\nnecessita\u0027 di creare un nuovo strumento che fosse in grado, per un\nverso, di realizzare le medesime finalita\u0027 che si volevano\nraggiungere con la disposizione dichiarata illegittima [...]; per\naltro verso, di recepire le indicazioni offerte da questa Corte con\nla citata sentenza n. 48 del 1994 [...]. In tale ottica, la norma\nprevedeva [...] che, in caso di condanna o di applicazione della pena\nsu richiesta delle parti per taluno dei delitti in essa indicati, e\u0027\n\"sempre disposta\" (si tratta, dunque, di confisca speciale\nobbligatoria) \"la confisca del denaro, dei beni o delle altre\nutilita\u0027 di cui il condannato non puo\u0027 giustificare la provenienza e\ndi cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta\nessere titolare o avere la disponibilita\u0027 a qualsiasi titolo in\nvalore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle\nimposte sul reddito, o alla propria attivita\u0027 economica\". La norma\ndenunciata riconnette, dunque, a due elementi - la qualita\u0027 di\ncondannato per determinati reati e la sproporzione del patrimonio di\ncui il condannato dispone, anche indirettamente, rispetto al suo\nreddito o alla sua attivita\u0027 economica - la presunzione che il\npatrimonio stesso derivi da attivita\u0027 criminose che non e\u0027 stato\npossibile accertare: presunzione, peraltro, solo relativa, potendo il\ncondannato vincerla giustificando la provenienza dei beni. La\nconfisca \"allargata\" italiana si caratterizza, quindi, rispetto al\nmodello di confisca \"estesa\" prefigurato dalla direttiva 2014/42/UE\n(la quale si limita, peraltro, a stabilire \"norme minime\", senza\nimpedire agli Stati membri di adottare soluzioni piu\u0027 rigorose), per\nil diverso e piu\u0027 ridotto standard probatorio. La sproporzione tra il\nvalore dei beni e i redditi legittimi del condannato - che in base\nall\u0027art. 5 della direttiva costituisce uno dei \"fatti specifici\" e\ndegli \"elementi di prova\" dai quali il giudice puo\u0027 trarre la\nconvinzione che i beni da confiscare «derivino da condotte criminose\"\n- vale, invece, da sola a fondare la misura ablativa in esame,\nallorche\u0027 il condannato non giustifichi la provenienza dei beni,\nsenza che occorra alcuna ulteriore dimostrazione della loro origine\ndelittuosa. 8.- Al riguardo, costituisce, in effetti, approdo\nermeneutico ampiamente consolidato nella giurisprudenza di\nlegittimita\u0027 [...] che, in presenza delle condizioni indicate dalla\nnorma, il giudice non debba ricercare alcun nesso di derivazione tra\ni beni confiscabili ed il reato per cui e\u0027 stata pronunciata\ncondanna, e neppure tra i medesimi beni e una piu\u0027 generica attivita\u0027\ncriminosa del condannato. [...] Di qui la conclusione per cui la\nconfiscabilita\u0027 non e\u0027 esclusa dal fatto che i beni siano stati\nacquisiti in data anteriore o successiva al reato per cui si e\u0027\nproceduto, o che il loro valore superi il provento di tale reato. In\nquesta prospettiva [...] la disposizione in esame si presenta\nespressiva di una «scelta di politica criminale del legislatore,\noperata con l\u0027individuare delitti particolarmente allarmanti, idonei\na creare una accumulazione economica, a sua volta possibile strumento\ndi ulteriori delitti, e quindi col trarne una presunzione, iuris\ntantum, di origine illecita del patrimonio \"sproporzionato\" a\ndisposizione del condannato per tali delitti\": presunzione che trova\n\"base nella nota capacita\u0027 dei delitti individuati dal legislatore\n[...] ad essere perpetrati in forma quasi professionale e a porsi\nquali fonti di illecita ricchezza\". [...] secondo un indirizzo della\ngiurisprudenza di legittimita\u0027 [...] la presunzione di illegittima\nacquisizione dei beni oggetto della misura resta circoscritta,\ncomunque sia, in un ambito di cosiddetta \"ragionevolezza temporale\".\nIl momento di acquisizione del bene non dovrebbe risultare, cioe\u0027,\ntalmente lontano dall\u0027epoca di realizzazione del \"reato spia\" da\nrendere ictu oculi irragionevole la presunzione di derivazione del\nbene stesso da una attivita\u0027 illecita, sia pure diversa e\ncomplementare rispetto a quella per cui e\u0027 intervenuta condanna.\n[...] La ricordata tesi della \"ragionevolezza temporale\" risponde, in\neffetti, all\u0027esigenza di evitare una abnorme dilatazione della sfera\ndi operativita\u0027 dell\u0027istituto della confisca \"allargata\", il quale\nlegittimerebbe altrimenti - anche a fronte della condanna per un\nsingolo reato compreso nella lista - un monitoraggio patrimoniale\nesteso all\u0027intera vita del condannato. [...] Nella medesima ottica di\nvalorizzazione della ratio legis, puo\u0027 ritenersi, peraltro, che -\nquando si discuta di reati che, per loro natura, non implicano un\nprogramma criminoso dilatato nel tempo [...] e che non risultino\naltresi\u0027 commessi, comunque sia, in un ambito di criminalita\u0027\norganizzata - il giudice conservi la possibilita\u0027 di verificare se,\nin relazione alle circostanze del caso concreto e alla personalita\u0027\ndel suo autore - le quali valgano, in particolare, a connotare la\nvicenda criminosa come del tutto episodica ed occasionale e\nproduttiva di modesto arricchimento - il fatto per cui e\u0027 intervenuta\ncondanna esuli in modo manifesto dal \"modello\" che vale a fondare la\npresunzione di illecita accumulazione di ricchezza da parte del\ncondannato.». \n 2.3 A fronte del progressivo e alluvionale accrescimento della\ncompagine dei reati cui e\u0027 annessa la misura ablativa speciale, la\nCorte concludeva peraltro la citata sentenza formulando «l\u0027auspicio\nche la selezione dei \"delitti matrice\" da parte del legislatore\navvenga, fin tanto che l\u0027istituto conservi la sua attuale fisionomia,\nsecondo criteri ad essa strettamente coesi e, dunque, ragionevolmente\nrestrittivi. Ad evitare, infatti, evidenti tensioni sul piano delle\ngaranzie che devono assistere misure tanto invasive sul piano\npatrimoniale, non puo\u0027 non sottolinearsi l\u0027esigenza che la rassegna\ndei reati presupposto si fondi su tipologie e modalita\u0027 di fatti in\nse\u0027 sintomatiche di un illecito arricchimento del loro autore, che\ntrascenda la singola vicenda giudizialmente accertata, cosi\u0027 da poter\nveramente annettere il patrimonio \"sproporzionato\" e \"ingiustificato\"\ndi cui l\u0027agente dispone ad una ulteriore attivita\u0027 criminosa rimasta\n\"sommersa\"». \n 2.4 Nonostante tale auspicio, in seguito il legislatore ha esteso\nl\u0027ambito applicativo della confisca allargata (la cui disciplina e\u0027\nora sostanzialmente confluita nell\u0027art. 240-bis del codice penale) a\ndiversi altri reati, tra cui - per quanto qui rileva - quello di cui\nall\u0027art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n.\n309/1990. \n In tal caso pare violato il principio di ragionevolezza di cui\nall\u0027art. 3 della Costituzione, oltre al diritto di proprieta\u0027 di cui\nall\u0027art. 42 della Costituzione. \n Nella sentenza n. 223 del 2022 la Corte costituzionale ha\naffermato che «i fatti di piccolo spaccio» di cui all\u0027art. 73, comma\n5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 «si\ncaratterizzano per un\u0027offensivita\u0027 contenuta per essere modesto il\nquantitativo di sostanze stupefacenti oggetto di cessione. Di qui,\nnon e\u0027 ragionevole presumere che la \"redditivita\u0027\" dell\u0027attivita\u0027\ndelittuosa sia stata tale da determinare il superamento da parte del\nreo dei limiti di reddito contemplati dall\u0027art. 76 del decreto del\nPresidente della Repubblica n. 115 del 2002 per ottenere l\u0027ammissione\nal beneficio del patrocinio a spese dello Stato». La Corte, dopo\navere sottolineato l\u0027eterogeneita\u0027 del reato di cui all\u0027art. 73,\ncomma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990\nrispetto agli altri delitti cui si applicava la norma allora\ncensurata, ha inoltre sottolineato che il reato in questione «e\u0027\nprivo dell\u0027idoneita\u0027 ex se a far presumere un livello di reddito\nsuperiore alla (peraltro non esigua) soglia minima dell\u0027art. 76,\ncomma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002\n(id est un reddito Irpef di circa mille euro al mese), in ragione dei\nproventi derivanti dall\u0027attivita\u0027 criminosa. E\u0027 anzi vero il\ncontrario: si tratta spesso di manovalanza utilizzata dalla\ncriminalita\u0027 organizzata e proveniente dalle fasce marginali dei \"non\nabbienti\", ossia di quelli che sono sprovvisti dei \"mezzi per agire e\ndifendersi davanti ad ogni giurisdizione\" (art. 24, terzo comma,\ndella Costituzione)». \n La Corte ha quindi ritenuto manifestamente irragionevole la\npresunzione (pur relativa) operata dal legislatore quanto al\nsuperamento della soglia fissata per l\u0027ammissione al gratuito\npatrocinio da parte di coloro che fossero stati condannati per il\nreato ex art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della\nRepubblica n. 309/1990. Detto in altri termini, la condanna per il\nreato ex art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della\nRepubblica n. 309/1990 non legittima la presunzione (anche solo\nrelativa) di un accumulo di ricchezza da parte del suo autore. \n Nel caso in esame la finalita\u0027 della presunzione relativa e\u0027\ndiversa (la confisca allargata delle somme e dei beni disponibili,\nche siano sproporzionate rispetto al reddito e di cui non sia\ngiustificata la provenienza), ma il presupposto da cui ha mosso il\nlegislatore e\u0027 sempre lo stesso, e cioe\u0027 il fatto che il reato in\nquestione sarebbe idoneo a creare una accumulazione economica, tale\nda giustificare, da un lato, la presunzione (relativa) di un livello\ndi reddito superiore alla soglia minima dell\u0027art. 76, comma 1, del\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e, dall\u0027altro, la\npresunzione (relativa) di origine delittuosa del denaro e dei beni\nsproporzionati al reddito di cui il prevenuto non abbia giustificato\nla provenienza. \n Trattasi pero\u0027 di presupposto non confacente alla realta\u0027. Come\nsottolineato nella citata sentenza n. 223 del 2022, il delitto ex\nart. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n.\n309/1990 non e\u0027 connotato dalla particolare redditivita\u0027 che\ngiustificherebbe la citata presunzione, essendo viceversa spesso\nreato commesso da «bassa manovalanza» priva di significativi mezzi\neconomici. \n La ridotta offensivita\u0027 del reato ex art. 73, comma 5, del\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 e\u0027 stata ribadita\ndalla Corte costituzionale anche nella sentenza n. 43 del 2024 e\nnella sentenza n. 88 del 2023, nelle quali e\u0027 stata censurata la\npresunzione assoluta di pericolosita\u0027 sociale del soggetto condannato\nper detto reato ai fini delle procedure di regolarizzazione del\nrapporto di lavoro e di rinnovo del permesso di soggiorno. \n 2.5 E\u0027 si\u0027 vero che l\u0027istituto della confisca allargata\npresuppone l\u0027effettivo rinvenimento di somme di denaro (o altre\nutilita\u0027) sproporzionate al reddito, cio\u0027 che potrebbe far apparire\nragionevole la presunzione. \n Tuttavia, il mero possesso non giustificato di una somma di\ndenaro (peraltro non elevata, per quanto sproporzionata al reddito)\nnon rende ragionevole la presunzione nella misura in cui la tipologia\ndi delitto (per cui vi e\u0027 condanna), pur postulando o comunque\nessendo accompagnata abitualmente da un fine di lucro, non e\u0027 di per\nse\u0027 idonea a determinare un significativo accumulo di ricchezza.\nPossesso di somme di denaro (o altre utilita\u0027) in misura\nsproporzionata al reddito e mancata giustificazione della relativa\nprovenienza non legittimano cioe\u0027 di per se\u0027 la presunzione, ma solo\na condizione che il reato per cui vi e\u0027 condanna sia connotato da una\nsignificativa redditivita\u0027 e quindi sia idoneo a determinare un\naccumulo di ricchezza (cosicche\u0027 le somme/utilita\u0027 rinvenute - in\nmisura sproporzionata al reddito e senza giustificazione della\nrelativa provenienza - possano ragionevolmente attribuirsi ad una\npregressa analoga attivita\u0027 delittuosa). \n Diversamente opinando, del resto, si dovrebbe ritenere che\nqualunque delitto determinato - in astratto o anche solo in concreto\n- da fine di lucro possa giustificare analoga presunzione a fronte\ndel rinvenimento di somme di denaro (o altre utilita\u0027) che siano\nsproporzionate rispetto al reddito e la cui provenienza non sia\ngiustificata: anche un piccolo furto al supermercato o la\nricettazione di beni di valore modesto o la vendita ambulante di\nprodotti con marchi falsi, reati che, per quanto eventualmente\ncommessi in modo non occasionale, non sono connotati da elevata\nredditivita\u0027. Ne risulterebbero chiaramente sacrificate le «garanzie\nche devono assistere misure tanto invasive sul piano patrimoniale». \n Viceversa, lo stesso legislatore, con riguardo al delitto di\nricettazione, ha escluso che l\u0027istituto della confisca allargata si\napplichi in caso di condanna per fatti di particolare tenuita\u0027. \n 2.6 Anche la disamina della genesi della norma qui censurata non\nfornisce elementi utili alla luce dei quali la stessa possa ritenersi\nragionevole. \n La versione attuale della disposizione dell\u0027art. 85-bis-del\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e\u0027 il risultato\ndella modifica apportata dall\u0027art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge\nn. 123/2023, come modificato in sede di conversione in legge (legge\nn. 159/2023). \n Piu\u0027 precisamente, la versione originaria dell\u0027art. 4 del citato\ndecreto-legge - dopo avere previsto alcune novita\u0027 in materia di armi\ne oggetti atti ad offendere - al terzo comma prevedeva un\ninnalzamento (da quattro a cinque anni) del massimo edittale del\nreato di cui all\u0027art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della\nRepubblica n. 309/1990. \n Nel corso dei lavori preparatori del Senato per la conversione in\nlegge del decreto, in Commissione in sede referente nella seduta del\n25 ottobre 2023 erano approvati due emendamenti, il 4.11 e il 4.12\n(terza versione), che modificavano l\u0027art. 4 del decreto\nrispettivamente prevedendo la soppressione nell\u0027art. 85-bis del\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 delle parole\n«esclusa la fattispecie di cui al comma 5» (cosi\u0027, in definitiva,\nprevedendo anche per il delitto ex art. 73, comma 5, del decreto del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990 l\u0027operativita\u0027 obbligatoria\ndella confisca allargata) e configurando nell\u0027ambito del delitto ex\nart. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n.\n309/1990 una nuova ipotesi speciale («quando la condotta assume\ncaratteri di non occasionalita\u0027»), sanzionata con la pena della\nreclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500\na euro 10.329 (e dunque con un minimo edittale decisamente piu\u0027 alto\nrispetto a quello previsto per l\u0027ipotesi ordinaria dall\u0027art. 73,\ncomma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990). \n Il testo dell\u0027art. 4 del decreto-legge n. 123/2023 nella parte in\nquestione sarebbe poi rimasto immutato nel corso della disamina in\nAssemblea e poi alla Camera dei deputati. \n Nell\u0027ambito di un intervento tanto articolato (il decreto-legge\nn. 123/2023 e la legge di conversione investivano numerose altre\nmaterie) non pare che il singolo profilo ora in esame sia stato\noggetto di particolare approfondimento. \n Una disamina (probabilmente non esaustiva) dei lavori preparatori\nnon ha consentito a questo giudice di rinvenire l\u0027esplicitazione dei\nmotivi per cui - a fronte dell\u0027auspicio formulato dalla Corte\ncostituzionale nella sentenza 33 del 2018 e delle osservazioni svolte\ndalla stessa Corte nella sentenza n. 223 del 2022 circa la modesta\nredditivita\u0027 del delitto ex art. 75, comma 5, del decreto del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990 - si sia proceduto ad\nestendere anche a tale delitto l\u0027operativita\u0027 della confisca\nallargata. Non si rinvengono considerazioni (ne\u0027 tanto meno\nriferimenti a studi accademici o a rilevazioni statistiche) circa gli\naspetti economici del fenomeno, quali i prezzi di vendita sul mercato\ndelle varie sostanze e i margini di guadagno per gli autori del\nreato, o circa l\u0027entita\u0027 del reimpiego dei proventi del delitto. \n La ragione di un simile intervento e\u0027 allora forse da\nrintracciare nella volonta\u0027 del Legislatore di punire piu\u0027\nseveramente lo spaccio di stupefacenti, anche ove il singolo fatto\nrisulti di lieve entita\u0027; in tal senso, pare significativo che la\nnovella si accompagni all\u0027incremento del massimo edittale e alla\nprevisione di una nuova fattispecie (aggravata) in cui il minimo\nedittale e\u0027 sensibilmente aumentato. \n Un tale impiego in funzione punitiva dell\u0027istituto pare pero\u0027 non\ncoerente con la natura e il presupposto dello stesso: trattasi\ninfatti di misura di sicurezza patrimoniale a carattere non\nsanzionatorio che presuppone l\u0027idoneita\u0027 dei delitti matrice a creare\nuna accumulazione economica, a sua volta possibile strumento di\nulteriori delitti. \n 2.7 L\u0027art. 3 della Costituzione pare violato anche con riguardo\nal principio di uguaglianza. In particolare, pare costituire un\nidoneo tertium comparationis il delitto di cui all\u0027art. 74, comma 6,\ndel decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990:\nl\u0027applicabilita\u0027 della confisca allargata ai fatti di lieve entita\u0027\npare irragionevole nella misura in cui detto istituto non puo\u0027\nviceversa trovare applicazione con riguardo al delitto associativo di\ncui all\u0027art. 74, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica\nn. 309/1990. \n Come e\u0027 noto, «l\u0027associazione [...] costituita per commettere i\nfatti descritti dal comma 5 dell\u0027art. 73» integra un reato autonomo,\ne non una mera circostanza attenuante indipendente dei piu\u0027 gravi\ndelitti di cui all\u0027art. 74, comma 1 e 2, del decreto del Presidente\ndella Repubblica n. 309/1990, posto che il rinvio all\u0027art. 416, comma\n1 e 2, del codice penale - contenuto nel citato art. 74, comma 6, del\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 - e\u0027 un rinvio\nquoad factum e non un mero rinvio quoad poenam (Cassazione Sezione U,\nsentenza n. 34475 del 23 giugno 2011 Rv. 250352 - 01, Cassazione\nSezione 3 - sentenza n. 44837 del 6 febbraio 2018 Rv. 274696 - 01). \n In ragione di tale natura autonoma del delitto ex art. 74, comma\n6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, la Corte\ndi Cassazione (Cassazione Sezione 3, sentenza n. 27770 dell\u002711 giugno\n2015 Rv. 267226 - 01 e Cassazione Sezione 6 - sentenza n. 6247\ndell\u002711 gennaio 2024 Rv. 286083 - 01) ha affermato che l\u0027istituto\ndella confisca allargata - applicabile ai delitti ex art. 74, comma 1\ne 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, prima\nin ragione della previsione diretta da parte dell\u0027art. 12-sexies,\ncomma 1, del decreto-legge n. 306/1992, ora in ragione del combinato\ndisposto degli articoli 240-bis del codice penale e 51, comma 3-bis,\ndel codice di procedura penale - non si applica nel caso di condanna\nper il reato di associazione per delinquere finalizzata alla\ncommissione di fatti di lieve entita\u0027 di cui all\u0027art. 74, comma 6,\ndel decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990. \n Conseguentemente, mentre chi si associ per commettere una\npluralita\u0027 di delitti ex art. 73, comma 5, del decreto del Presidente\ndella Repubblica n. 309/1990 in caso di condanna non e\u0027 di per se\u0027\npassibile di confisca allargata (salvo sia condannato anche per\nqualche reato fine), colui che sia condannato per un singolo reato ex\nart. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n.\n309/1990 (eventualmente anche solo di detenzione) potra\u0027 essere\nsoggetto a confisca allargata. \n La disparita\u0027 di trattamento risulta irragionevole, posto che -\nse il presupposto della confisca allargata e\u0027 l\u0027idoneita\u0027 del delitto\naccertato a determinare un accumulo di ricchezza, con conseguente\npericolo di «utilizzazione delle risorse per il finanziamento di\nulteriori delitti o del loro reimpiego nel circuito\neconomico-finanziario» - cio\u0027 vale sicuramente piu\u0027 per\nl\u0027associazione (costituita per realizzare una serie indeterminata di\nreati e normalmente connotata da un riutilizzo dei proventi del reato\nper commettere nuove attivita\u0027 delittuose) che non per il singolo\nreato ex art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della\nRepubblica n. 309/1990, eventualmente commesso in modo occasionale o\ndalla «manovalanza utilizzata dalla criminalita\u0027 organizzata». \n Il paradosso e\u0027 tanto piu\u0027 evidente ove si consideri che non sono\npassibili di confisca allargata neppure i\npromotori/fondatori/organizzatori dell\u0027associazione ex art. 74, comma\n6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, vale a\ndire i soggetti che normalmente traggono maggior profitto dai\ntraffici di stupefacenti e che maggiormente sono in grado di\ndestinare denaro e beni alla realizzazione di nuovi reati; per gli\nstessi, inoltre, talora/spesso non e\u0027 possibile l\u0027accertamento del\nconcorso nei singoli reati fine (e quindi la condanna per gli\nstessi), cosicche\u0027 non e\u0027 possibile neppure a tale titolo la confisca\nallargata. \n 2.8 In via (ulteriormente) subordinata, si chiede alla Corte\ncostituzionale di rendere facoltativa, anziche\u0027 obbligatoria,\nl\u0027operativita\u0027 della confisca allargata con riguardo al delitto ex\nart. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n.\n309/1990. \n Nella citata sentenza 33 del 2018 la Corte, in via\ninterpretativa, ha gia\u0027 riconosciuto al giudice la possibilita\u0027 -\n«quando si discuta di reati che, per loro natura, non implicano un\nprogramma criminoso dilatato nel tempo [...] e che non risultino\naltresi\u0027 commessi, comunque sia, in un ambito di criminalita\u0027\norganizzata» - di «verificare se, in relazione alle circostanze del\ncaso concreto e alla personalita\u0027 del suo autore - le quali valgano,\nin particolare, a connotare la vicenda criminosa come del tutto\nepisodica ed occasionale e produttiva di modesto arricchimento - il\nfatto per cui e\u0027 intervenuta condanna esuli in modo manifesta dal\n\"modello\" che vale a fondare la presunzione di illecita accumulazione\ndi ricchezza da parte del condannato.» In presenza di tali\ncondizioni, che renderebbero evidente l\u0027insussistenza di un quadro\ncomplessivo conforme alla ratio giustificatrice della confisca\nallargata, il giudice potrebbe astenersi dal disporre la confisca. Si\nrichiede quindi che il fatto «esuli in modo manifesto dal modello». \n Qualora la Corte non ritenga che gia\u0027 in via generale e astratta\nil reato ex art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della\nRepubblica n. 309/1990 esuli dal modello per le ragioni gia\u0027\nesplicitate, e quindi non accolga le questioni gia\u0027 sopra illustrate,\nsi chiede che riconosca al giudice un maggiore margine di\napprezzamento, che non consista solo nel verificare l\u0027eventuale\ndissonanza del fatto concreto rispetto al modello - circostanza che\ndovrebbe essere del tutto eccezionale - ma nel verificare, alla luce\ndi tutte le circostanze concrete (quantitativo e tipologia di\nsostanze, modalita\u0027 della detenzione, eventuale profitto conseguito,\nstile di vita dell\u0027imputato, eventuali precedenti, entita\u0027 dei valori\nrinvenuti, ecc.), se la presunzione sottostante all\u0027istituto sia\ngiustificata nel singolo caso concreto. \n A fronte di reati commessi in ambito di criminalita\u0027 organizzata\no comunque connotati da un\u0027elevata redditivita\u0027 si giustifica\nl\u0027obbligatorieta\u0027 della confisca allargata (fatta salva l\u0027evidente\nestraneita\u0027 del fatto concreto rispetto al modello, per l\u0027elevata\ndistanza temporale dell\u0027acquisizione del cespite patrimoniale o per\naltra ragione), in quanto la presunzione di illecita accumulazione di\nricchezza da parte del condannato risponde all\u0027id quod plenanque\naccidit. Rispetto ad un reato - quale quello ex art. 73, comma 5, del\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 - normalmente\nconnotato da una redditivita\u0027 modesta e in relazione al quale e\u0027\ndunque agevole formulare ipotesi in cui la presunzione di legge non\nsi giustifichi, l\u0027obbligatorieta\u0027 della confisca risulta\nirragionevole. Si ritiene viceversa piu\u0027 ragionevole affidare al\nprudente apprezzamento del giudice, sulla base di tutte le evenienze\ndel caso concreto, la disposizione o meno della confisca. \n3. La prima questione subordinata \n 3.1 Si dubita della legittimita\u0027 della norma di cui all\u0027art.\n85-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, in\ncombinato disposto con gli articoli 200, comma 1, 236, comma 2, e\n240-bis del codice penale, nella parte in cui prevede che la misura\ndi sicurezza della confisca allargata dalla stessa disciplinata si\napplichi ai reati di cui all\u0027art. 73, comma 5, del decreto del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990 retroattivamente, entro i\nlimiti dettati dall\u0027art. 200, comma primo, del codice penale: si e\u0027\ngia\u0027 rilevato che, secondo costante la giurisprudenza di\nlegittimita\u0027, in ragione della natura di misura di sicurezza\npatrimoniale a carattere non punitivo della confisca in questione, la\nnuova disciplina introdotta dall\u0027art. 4, comma 3-bis, del\ndecreto-legge n. 123/2023 (come convertito) - che ha incluso il\ndelitto di cui all\u0027art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della\nRepubblica n. 309/1990 nel novero di quelli costituenti presupposto\ndella confisca per sproporzione ex art. 240-bis del codice penale -\nsi applica retroattivamente entro i limiti previsti dall\u0027art. 200,\ncomma 1, del codice penale, dovendo aversi riguardo alla legge\nvigente al momento in cui e\u0027 emessa la sentenza di primo grado\n(Cassazione Sezione 4, sentenza n. 14095 del 20 marzo 2024 Rv. 286103\n- 01, Cassazione Sezione 6, sentenza n. 213 del 22 novembre 2023 Rv.\n285602 - 01, Cassazione Sezione 6, sentenza n. 317 del 2025,\nCassazione Sezione 6, sentenza n. 299 del 2025, Cassazione Sezione 4,\nsentenza n. 29 del 2025, Cassazione Sezione 6, sentenza n. 44535 del\n2024, Cassazione Sezione 6, sentenza n. 40617 del 2024). \n 3.2 In effetti, il principio di irretroattivita\u0027 delle norme\nsfavorevoli e\u0027 fissato dall\u0027art. 25, comma 2, della Costituzione\nunicamente con riguardo alla pena (ma la recente giurisprudenza ne ha\nriconosciuto la validita\u0027 anche per le sanzioni amministrative aventi\nnatura punitiva), laddove - in relazione alle misure di sicurezza -\nl\u0027art. 25, comma 3, della Costituzione si limita a prevedere che\n«Nessuno puo\u0027 essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi\nprevisti dalla legge», cosi declinando il principio di legalita\u0027 «in\nmodo differenziato rispetto a quanto previsto nel secondo comma a\nproposito delle pene, non prevedendo - in particolare - la garanzia\ndella loro irretroattivita\u0027 in peius» (sentenza della Corte\ncostituzionale n. 22 del 2022). \n 3.3 D\u0027altro canto, l\u0027art. 25 della Costituzione, se con riguardo\nalle misure di sicurezza non prevede il principio di\nirretroattivita\u0027, neppure impone l\u0027applicazione delle norme in vigore\nal momento della sentenza di primo grado, risultando in proposito al\npiu\u0027 neutro. \n 3.4 Recenti pronunce sia della Corte costituzionale sia della\nCorte europea dei diritti dell\u0027uomo hanno pero\u0027 sottolineato che le\nmisure a carattere non punitivo, se non devono rispettare i principi\npropri della materia sostanzialmente penale, sottostanno pero\u0027\ncomunque alle garanzie proprie dei beni giuridici su cui incidono. \n In particolare, la Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del\n2019 - avendo riguardo alla confisca di prevenzione, di cui peraltro\nha ampiamente sottolineato le analogie con la confisca allargata - ha\naffermato: «Pur non avendo natura penale, sequestro e confisca di\nprevenzione restano peraltro misure che incidono pesantemente sui\ndiritti di proprieta\u0027 e di iniziativa economica, tutelati a livello\ncostituzionale (articoli 41 e 42 della Costituzione) e convenzionale\n(art. 1, prot. addiz. CEDU). Esse dovranno, pertanto, soggiacere al\ncombinato disposto delle garanzie cui la Costituzione e la stessa\nConvenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle\nliberta\u0027 fondamentali subordinano la legittimita\u0027 di qualsiasi\nrestrizione ai diritti in questione, tra cui - segnatamente -: a) la\nsua previsione attraverso una legge (articoli 41 e 42 della\nCostituzione) che possa consentire ai propri destinatari, in\nconformita\u0027 alla costante giurisprudenza della Corte europea dei\ndiritti dell\u0027uomo sui requisiti di qualita\u0027 della \"base legale\" della\nrestrizione, di prevedere la futura possibile applicazione di tali\nmisure (art. 1 prot. addiz. CEDU) [...]». \n 3.5 Anche la confisca allargata, esattamente come la confisca di\nprevenzione, incide pesantemente sul diritto di proprieta\u0027, tutelato\ndall\u0027art. 42 della Costituzione e dall\u0027art. 1 del Protocollo\naddizionale CEDU. \n Perche\u0027 la normativa relativa alla confisca allargata sia\ncostituzionalmente legittima - rispetto all\u0027art. 42 e all\u0027art. 117\ndella Costituzione (quest\u0027ultimo in relazione all\u0027art. 1, prot.\naddiz. CEDU) - e\u0027 allora necessario che la «base legale» sia di\nadeguata qualita\u0027. \n A tale scopo, e\u0027 in primo luogo essenziale che la disciplina\nnormativa - proprio perche\u0027 possa «consentire ai propri destinatari\n[...] di prevedere la futura possibile applicazione di tali misure» -\nsia preesistente rispetto alle condotte che giustificano\nl\u0027applicazione delle misure privative/limitative della proprieta\u0027. \n In particolare, e\u0027 necessario che - in caso di previsione di\nnuove misure ablative o di estensione di misure ablative preesistenti\na casi prima non previsti (come nell\u0027ipotesi in esame) - la nuova\ndisciplina si applichi solo ai fatti successivi. \n 3.6 A tale proposito e\u0027 anche significativa la circostanza che -\nin sede di conversione del decreto-legge n. 124/2019, che all\u0027art. 39\naveva esteso l\u0027istituto della confisca allargata a taluni reati\ntributari di cui al decreto legislativo n. 74/2000 - lo stesso\nlegislatore abbia previsto espressamente che le disposizioni\nconcernenti la confisca allargata si applicassero esclusivamente alle\ncondotte poste in essere successivamente alla data di entrata in\nvigore della legge di conversione del decreto-legge (art. 39, comma\n1-bis, del decreto-legge n. 124/2019, come convertito dalla legge n.\n157/2019). \n Cosi\u0027 il relativo dossier del Servizio studi del Senato della\nRepubblica: «A completamento dell\u0027introduzione dell\u0027istituto della\nconfisca allargata per i reati tributari, la Camera ha specificato\n(comma 1-bis) che tale istituto potra\u0027 essere applicato solo in\nrelazione a fatti commessi dopo l\u0027entrata in vigore della riforma. Il\nlegislatore riconduce dunque questo istituto al diritto penale\nsostanziale, escludendo una applicazione retroattiva, sfavorevole al\nreo». \n4. Possibilita\u0027 di un\u0027interpretazione conforme \n Non risultano percorribili interpretazioni conformi della norma\nora censurata ai citati parametri costituzionali. \n Piu\u0027 precisamente, quanto alla questione sollevata in via\nprincipale e alla prima subordinata, il dato letterale dell\u0027art.\n85-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990\nrisulta chiaro e univoco nel prevedere l\u0027applicabilita\u0027 dell\u0027art.\n240-bis del codice penale - e quindi dell\u0027istituto della confisca\nallargata - in tutti i casi di condanna o applicazione pena per uno\ndei delitti di cui all\u0027art. 73 del decreto del Presidente della\nRepubblica n. 309/1990, quindi anche per i delitti ex art. 73, comma\n5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 e anche\nper i delitti ex art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della\nRepubblica n. 309/1990 commessi prima della modifica dell\u0027art. 85-bis\ndel decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 operata\ndall\u0027art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge n. 123/2023, come\nconvertito dalla legge n. 159/2023 (in ogni caso la giurisprudenza di\nlegittimita\u0027, ormai assurta a diritto vivente, ha stabilito la\nretroattivita\u0027 della nuova disciplina entro i limiti dettati\ndall\u0027art. 200, comma 1, del codice penale). \n Rispetto alla questione sollevata in via ulteriormente\nsubordinata, la Corte costituzionale nella citata sentenza 33 del\n2018 ha gia\u0027 riconosciuto al giudice un certo margine in sede\ninterpretativa, affinche\u0027 verifichi «se, in relazione alle\ncircostanze del caso concreto e alla personalita\u0027 del suo autore\n[...] il fatto per cui e\u0027 intervenuta condanna esuli in modo\nmanifesto dal \"modello\" che vale a fondare la presunzione di illecita\naccumulazione di ricchezza da parte del condannato». Tale\ninterpretazione adeguatrice postula pero\u0027 una palese estraneita\u0027 del\nfatto concreto rispetto al modello, laddove nella soluzione che si\nritiene di dover suggerire l\u0027applicazione sarebbe facoltativa e\npresupporrebbe cioe\u0027 la constatazione in positivo di elementi che\ngiustifichino la presunzione di un accumulo illecito di ricchezza, e\nnon semplicemente che non sia evidente il contrario. \n\n \n P. Q. M. \n \n Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e seguenti della\nlegge n. 87/1953, ritenuta la questione rilevante e non\nmanifestamente infondata; \n Solleva d\u0027ufficio questione di legittimita\u0027 costituzionale - per\nviolazione degli articoli 3 e 42 della Costituzione - della norma di\ncui all\u0027art. 85-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.\n309/1990 nella parte in cui non esclude dal proprio ambito\napplicativo le ipotesi di condanna o di applicazione della pena su\nrichiesta delle parti per il reato di cui all\u0027art. 73, comma 5, del\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990; \n In subordine, questione di legittimita\u0027 costituzionale - per\nviolazione degli articoli 42 e 117 della Costituzione (quest\u0027ultimo\nin relazione all\u0027art. 1 prot. addiz CEDU) - della norma di cui\nall\u0027art. 85-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.\n309/1990, in combinato disposto con gli articoli 200, comma 1, 236,\ncomma 2, e 240-bis del codice penale, nella parte in cui prevede che\nla misura di sicurezza della confisca dalla stessa disciplinata si\napplichi ai reati di cui all\u0027art. 73, comma 5, del decreto del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990 retroattivamente entro i\nlimiti dettati dall\u0027art. 200, comma 1, del codice penale, anziche\u0027\nprevedere che non si applichi reati di cui all\u0027art. 73, comma 5, del\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 precedenti la\nmodifica dell\u0027art. 85-bis del decreto del Presidente della Repubblica\nn. 309/1990 ad opera dell\u0027art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge n.\n123/2023 (come convertito dalla legge n. 159/2023); \n In via ulteriormente subordinata, della norma di cui all\u0027art.\n85-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, in\ncombinato disposto con l\u0027art. 240-bis del codice penale nella parte\nin cui, con riguardo all\u0027ipotesi di condanna o di applicazione pena\nper il delitto all\u0027art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della\nRepubblica n. 309/1990, prevede che e\u0027 sempre disposta la confisca\ndel denaro, dei beni o delle altre utilita\u0027 di cui il condannato non\npuo\u0027 giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta\npersona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la\ndisponibilita\u0027 a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio\nreddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria\nattivita\u0027 economica, anziche\u0027 prevedere che il giudice possa disporre\nla confisca in questione; \n Sospende il giudizio in corso, ed i relativi termini di\nprescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di\nlegittimita\u0027 costituzionale; \n Dispone l\u0027immediata trasmissione alla Corte costituzionale della\npresente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della\ndocumentazione attestante il perfezionamento delle prescritte\ncomunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. \n Manda alla Cancelleria per la notificazione della presente\nordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche\u0027 per la\ncomunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato\ndella Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo\nprocessuale alla Corte costituzionale. \n Da\u0027 atto, anche ai fini di cui all\u0027art. 23, comma 4, della legge\nn. 87/1953, che la presente ordinanza e\u0027 stata letta in udienza e\nche, pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o\ndevono considerarsi presenti, ex art. 148, comma 5, del codice di\nprocedura penale. \n Firenze, 14 aprile 2025 \n \n Il Giudice: Attina\u0027","elencoNorme":[{"id":"62467","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dpr","denominaz_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"09/10/1990","data_nir":"1990-10-09","numero_legge":"309","descrizionenesso":"come modificato 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