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P.","altre_parti":"A. A.","testo_atto":"N. 77 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 marzo 2025\n\r\nOrdinanza del 21 marzo 2025 del Tribunale di Napoli nel  procedimento\npenale a carico di A. P. e A. A.. \n \nReati e pene  -  Deformazione  dell\u0027aspetto  della  persona  mediante\n  lesioni permanenti al viso - Trattamento  sanzionatorio  -  Mancata\n  previsione di una diminuente quando, per  la  particolare  tenuita\u0027\n  del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita\u0027. \n- Codice penale, art. 583-quinquies. \n\n\r\n(GU n. 19 del 07-05-2025)\n\r\n \n                         TRIBUNALE DI NAPOLI \n           Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari \n                             Ufficio 43 \n \n    Il  Giudice,  dott.ssa  Valentina  Gallo,  letti  gli  atti   del\nprocedimento n. 9754/24 RGNR, 13272/24 RG GIP, all\u0027esito della camera\ndi consiglio di cui all\u0027udienza del 21 marzo 2025, osserva; \n    Questo  giudice  dubita  della  legittimita\u0027  costituzionale,  in\nrelazione  agli  articoli  3  e  27  della  Costituzione,   dell\u0027art.\n583-quinquies del codice penale, nella parte in cui non  prevede  una\ndiminuente quando, per  la  particolare  tenuita\u0027  del  danno  o  del\npericolo, il fatto risulti di lieve entita\u0027. \n    Si ritiene che la questione sia rilevante  e  non  manifestamente\ninfondata. \nSvolgimento del processo \n    Con richiesta pervenuta il 29 ottobre 2023 il pubblico  ministero\nin sede chiedeva il rinvio a giudizio di P. A. ed A. A. per il  reato\ndi cui all\u0027art. 583-quinquies del codice penale e del solo  P.  anche\nper il delitto ex art. 612, comma 2 del codice penale. \n    Si contesta agli imputati di avere, in concorso tra loro, causato\nlesioni  personali  gravissime  a   ...   ,   inizialmente   il   P.,\npercuotendolo con pugni e schiaffi  e  successivamente  strappandogli\ncon violenti morsi una  parte  del  padiglione  auricolare  sinistro,\nmentre la A. dava manforte al  marito  graffiando  piu\u0027  volte  sulle\nbraccia il ... , con il  conseguente  «traumatismo  della  testa  non\nspecificato - lesione all\u0027orecchio sinistro,  con  esposizione  della\ncartilagine auricolare e contusioni multiple», giudicate guaribili in\nalmeno 60 giorni (fino al 4 giugno 2024) e comunque con  uno  sfregio\npermanente al volto. \n    Con la circostanza aggravante  di  aver  commesso  il  fatto  per\nmotivi abietti, consistenti nella falsa accusa rivolta  alla  persona\noffesa di aver ostacolato la corresponsione del trattamento  di  fine\nrapporto presso l\u0027impresa dove entrambi avevano lavorato. \n    Si procedeva con rito abbreviato ed in sede  di  discussione,  il\ndifensore   degli   imputati   chiedeva   sollevarsi   questione   di\nlegittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  583-quinquies   del   codice\npenale, nella parte in cui prevede, quale minimo edittale, anni 8  di\nreclusione, pena ritenuta non proporzionata  rispetto  alla  gravita\u0027\ndella condotta contestata  agli  imputati,  anche  avuto  riguardo  a\nquella comminata per la fattispecie di lesioni gravissime. \n    Le parti rassegnavano le rispettive  conclusioni  ed  all\u0027udienza\ndel 21 marzo  2025,  all\u0027esito  della  camera  di  consiglio,  veniva\npronunciata la  presente  ordinanza,  con  la  quale  si  solleva  la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale, sospendendo il processo. \nI fatti \n    Il presente procedimento concerne la violenta aggressione  patita\nda ... il ... , ad opera di P. A., in concorso con la moglie A. A. \n    Ai soli  fini  dell\u0027inquadramento  del  fatto  nel  contesto  del\nrapporto tra gli imputati e la persona offesa, va premesso che il ...\naveva riferito che il P., suo ex collega  di  lavoro,  lo  aveva,  in\npassato, sollecitato, in ragione degli incarichi di natura fiduciaria\nsvolti dalla  persona  offesa  all\u0027interno  dell\u0027azienda  datrice  di\nlavoro di entrambi, affinche\u0027 si prodigasse nel suo interesse, per la\nrapida liquidazione del T.f.r.. Il ...  si  era  fatto  latore  della\nrichiesta. \n    Successivamente il P., nel corso di una conversazione telefonica,\nlo aveva minacciato, riferendogli che lo avrebbe «picchiato», se  non\navesse ricevuto il t.f.r. Il ... aveva risposto  che  non  rivestendo\nalcun ruolo all\u0027interno dell\u0027impresa, si era limitato a rappresentare\nla richiesta alla dirigenza, a titolo di mera cortesia. \n    Cio\u0027  premesso  e  venendo,  quindi,   ai   fatti   oggetto   del\nprocedimento, riferiva la persona offesa che  il  ...  a  ...  ,  nei\npressi dell\u0027ufficio postale di via ... , aveva incontrato  il  P.  il\n... quale, nell\u0027occasione, era in compagnia della moglie A. A. Appena\ndopo aver visto il ... , l\u0027imputato aveva  iniziato  ad  inveire  nei\nsuoi confronti affermando che, come promesso, lo avrebbe  «picchiato»\ne, quindi, si era scagliato contro di lui colpendolo con un  pugno  e\ncontinuando, poi, a percuoterlo. \n    La A. aveva preso parte all\u0027aggressione,  graffiando  le  braccia\ndella p.o. che, voltatasi per verificare l\u0027entita\u0027  dei  graffi,  era\nstata nuovamente assalita dal P. il quale, a questo  punto,  con  dei\nmorsi, gli aveva, letteralmente,  strappato  un  pezzo  dell\u0027orecchio\nsinistro. \n    Veniva acquisita agli atti la documentazione sanitaria attestante\nle plurime lesioni patite dal ... , tra le quali  la  «ferita  lacero\ncontusa del padiglione auricolare dx da morso con perdita di sostanza\ndei 2/3 centrali dell\u0027elice» e  la  «lesione  orecchio  sinistro  con\nesposizione della cartilagine auricolare». \n    E\u0027  versata  agli  atti,  altresi\u0027,  documentazione   fotografica\nrappresentante la condizione del padiglione auricolare della  vittima\na seguito della lesione. \n    Va detto, infine, che  entrambi  gli  imputati  manifestavano  la\nvolonta\u0027 di risarcire il  danno  arrecato,  offrendo  ciascuno,  alla\npersona offesa, tramite un vaglia postale ed un assegno circolare, la\nsomma di 5.000,00 euro. Il P. inoltre, inviava al ... una lettera  di\nscuse. \nLa qualificazione giuridica del fatto \n    Si reputa corretta la qualificazione giuridica del fatto  operata\ndall\u0027ufficio di  Procura,  in  quanto  la  condotta  contestata  agli\nimputati al capo A) dell\u0027imputazione e\u0027 astrattamente suscettibile di\nintegrare la fattispecie di cui  all\u0027art.  583-quinquies  del  codice\npenale, rubricato «Deformazione dell\u0027aspetto della  persona  mediante\nlesioni permanenti al viso», disposizione  incriminatrice  introdotta\ndall\u0027art. 12, legge 19 luglio 2019, n. 69. \n    La  condotta  di  lesione  comportante  la  «deformazione»  o  lo\n«sfregio permanente al viso», risultava gia\u0027 punita in  virtu\u0027  degli\narticoli 582, 583 comma 2, n. 4) del codice  penale,  essendo  stata,\ndifatti,  riconosciuta  dalla  giurisprudenza  di  legittimita\u0027,   la\nsussistenza  della  continuita\u0027  normativa,  tra   la   nuova   norma\nincriminatrice e la circostanza aggravante del  delitto  di  lesioni,\ndisposizione contestualmente abrogata dalla citata legge  di  riforma\n(si veda Cassazione Sez. 5, sentenza n. 6401 del 23 gennaio 2024). \n    Non vi e\u0027  dubbio  che  la  norma  incriminatrice  in  esame  sia\napplicabile al fatto in contestazione nel caso di  specie  in  quanto\nessa, sulla  scorta  del  tenore  letterale  della  disposizione,  ha\nportata generale ed astratta, non contemplando alcuna limitazione  in\nordine al genere di appartenenza o  all\u0027eta\u0027  della  persona  attinta\ndalla condotta lesiva. Con tale precisazione si intende dire  che  la\ndisposizione punisce  anche  condotte  non  riconducibili  all\u0027ambito\ndella c.d. violenza domestica e di genere, fenomeno  allarmante  alla\ncui repressione e\u0027, invece, specificamente  finalizzato  l\u0027intervento\nriformatore attuato con la novella del  2019,  come  si  evince  gia\u0027\ndalla lettura dell\u0027epigrafe del testo normativo [«Modifiche al codice\npenale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia\ndi tutela delle vittime di violenza domestica e  di  genere.  (Codice\nrosso)]» \n    Quanto alla nozione di sfregio permanente, e\u0027 stato  chiarito  in\ngiurisprudenza che esso e\u0027 integrato  da  «qualsiasi  nocumento  che,\nsenza determinare  la  piu\u0027  grave  conseguenza  della  deformazione,\nimporti un\u0027apprezzabile alterazione delle linee del volto che incida,\nsia pure in misura minima, sulla funzione estetico-fisiognomica dello\nstesso» (Cassazione Sez. 5, sentenza n. 27564 del 21 settembre 2020). \n    E\u0027 idonea a costituire uno sfregio permanente, quindi,  non  ogni\nalterazione della fisionomia del viso ma  soltanto  quella  idonea  a\nturbarne l\u0027armonia, provocando un effetto  sgradevole  o  d\u0027ilarita\u0027,\nanche se non di ripugnanza. Il parametro  di  riferimento  e\u0027  quello\ndell\u0027osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilita\u0027. \n    Ancora, va precisato che, secondo  l\u0027insegnamento  della  suprema\nCorte, con l\u0027espressione «volto» si intende fare riferimento a quella\nparte del corpo che  va  dalla  fronte  all\u0027estremita\u0027  del  mento  e\ndall\u0027uno all\u0027altro orecchio (Cassazione Sez. 5, sentenza n. 10903 del\n2 ottobre 1981). \n    Considerato,  quindi,  che  le   orecchie   costituiscono   parte\nintegrante del volto di ciascun individuo, la lesione che  si  assume\nessere stata patita dalla persona offesa nel caso di  specie,  ovvero\nil  distacco  definitivo  ed  irreversibile  di  una   porzione   del\npadiglione auricolare e, specificamente, dell\u0027elice  che  costituisce\nla parte esterna posta attorno al  condotto  uditivo,  non  puo\u0027  non\nritenersi ricompresa tra le ipotesi di sfregio  permanente  (si  veda\nsul punto, Cassazione Sez. 5, sentenza n. 21998 del 16  gennaio  2012\n«In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha  ritenuto\nimmune da censure la decisione  con  cui  il  giudice  di  merito  ha\nritenuto la sussistenza dell\u0027aggravante in questione nel distacco  di\nparte del lobo di un orecchio, mediante morso)» . \n    Alcuna  rilevanza,  nell\u0027ambito   di   tale   valutazione,   puo\u0027\nattribuirsi  alla  eventuale  sussistenza   della   possibilita\u0027   di\neliminazione  o  di  attenuazione  del  danno  fisionomico,  mediante\nspeciali  trattamenti  di  chirurgia  facciale  (Cassazione  Sez.  5,\nsentenza n. 23692 del 7 maggio 2021). \nLa rilevanza della questione \n    Si ritiene la rilevanza della questione ai fini  della  decisione\ndel  caso  di  specie  in  quanto,  essendo   il   fatto   contestato\nastrattamente suscettibile di integrare il delitto  di  cui  all\u0027art.\n583-quinquies del codice penale, nell\u0027ipotesi di  condanna,  la  pena\nirrogabile agli imputati, all\u0027esito del rito abbreviato prescelto  e,\nquindi, tenuto conto della riduzione ex art. 442, comma 2 del  codice\ndi procedura  penale  ed  anche  laddove  il  calcolo  fosse  operato\npartendo dal minimo edittale, non potrebbe essere inferiore ad anni 5\ne mesi 4  di  reclusione.  Si  osserva,  infatti,  che,  per  effetto\ndell\u0027intervento riformatore che ha operato  la  trasformazione  della\ncircostanza aggravante gia\u0027 prevista dall\u0027art. 583, comma  2,  n.  4)\ndel codice penale in  un  delitto  autonomo,  oltre  all\u0027inasprimento\nsensibile del trattamento sanzionatorio (essendo il reato punito  con\nla reclusione da 8 a 14 anni), e\u0027 stata eliminata la possibilita\u0027  di\noperare  il  bilanciamento   dell\u0027aggravante   con   le   circostanze\nattenuanti, operazione in cui si esprimeva  la  discrezionalita\u0027  del\ngiudice nella determinazione dell\u0027entita\u0027 della pena da  irrogare  in\nconcreto (si veda Cassazione pen. ,  sez.  V, 1°  dicembre  2023,  n.\n7728). \n    Va detto, inoltre, che il  ricorso  alle  circostanze  attenuanti\ngeneriche al fine di mitigare gli effetti  della  applicazione  della\npena prevista dalla norma incriminatrice, non  risulterebbe  conforme\nalla ratio della previsione di cui all\u0027art. 62-bis del codice penale.\nIl riconoscimento  delle  circostanze  attenuanti cd.  atipiche  deve\nessere, infatti,  giustificato  alla  luce  di  parametri  valutativi\ndifferenti rispetto a quelli indicati per determinare la gravita\u0027 del\nreato, in quanto  le  due  statuizioni,  pur  richiamandosi  entrambe\nastrattamente ai criteri fissati dall\u0027art. 133 del codice penale - si\nfondano su presupposti diversi. Ne consegue che l\u0027applicazione  delle\nattenuanti generiche non implica necessariamente un giudizio  di  non\ngravita\u0027 del fatto reato (Cassazione Sez. 4, sentenza n. 36532 del 15\nsettembre 2021, conformi Sez. 3, sentenza n.  2268  del  15  novembre\n2017, Sez. 5, sentenza n. 12049 del 16 dicembre 2009). \n    Comunque,  nella   specifica   vicenda   in   esame,   anche   il\nriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non sarebbe, in\nipotesi,   sufficiente   ad   applicare   una   pena    proporzionata\nall\u0027effettiva  gravita\u0027  del  fatto,  non  potendo,  in  ogni   caso,\ndeterminarsi la durata della reclusione,  per  ciascun  imputato,  in\nmisura inferiore ad anni 3 mesi 6 e giorni 20. \n    Una pena cosi\u0027 determinata, innanzitutto, preclude la concessione\ndel beneficio della sospensione condizionale che potrebbe, in ipotesi\ndi condanna, essere disposta, ai sensi dell\u0027art.  164,  comma  4  del\ncodice penale, in favore dell\u0027imputata A. A.,  gravata  da  un  unico\nprecedente per il quale era stata irrogata  la  pena  di  mesi  5  di\nreclusione, con il beneficio della sospensione condizionale. \n    Inoltre ed in secondo luogo, in caso  di  condanna  entrambi  gli\nimputati dovrebbero  essere  dichiarati  interdetti  in  perpetuo  da\nqualsiasi  ufficio   attinente   alla   tutela,   alla   curatela   e\nall\u0027amministrazione  di  sostegno,  senza  alcuna   possibilita\u0027   di\ngraduare la durata di detta pena accessoria. \n    Ancora, deve tenersi conto del fatto che l\u0027art. 583-quinquies del\ncodice penale rientra nel catalogo  previsto  dall\u0027art.  4-bis  della\nlegge 26 luglio 1975, n. 354 e da cio\u0027  discende  l\u0027esclusione  della\npossibilita\u0027, per il condannato, di  accedere  ai  benefici  previsti\ndall\u0027ordinamento penitenziario, se non dopo aver trascorso almeno  un\nanno in carcere sotto l\u0027osservazione scientifica di esperti. \n    Ulteriore  conseguenza  dell\u0027inserimento  del  delitto  ex   art.\n583-quinquies del codice penale nell\u0027elenco dei cd. reati ostativi di\ncui alla legge  sull\u0027ordinamento  penitenziario,  e\u0027  il  divieto  di\naccedere alle pene sostitutive delle pene  detentive  brevi  previste\ndall\u0027art. 20-bis del codice penale, in ragione  del  divieto  imposto\ndall\u0027art. 59 della legge n. 689/1981, come sostituito  dall\u0027art.  71,\ncomma 1, lettera g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.  150\n(cd. riforma Cartabia). In mancanza di tale divieto,  la  pena  della\nreclusione potrebbe, nel caso di specie, astrattamente ed in ipotesi,\nessere sostituita, ai sensi dell\u0027art. 545-bis del codice di procedura\npenale, laddove la condanna fosse contenuta entro i 4 anni. \nLa non manifesta infondatezza della questione \n    Si ritiene che le disposizioni  di  cui  all\u0027art.  583-quinquies,\ncommi I e II del codice penale violino gli articoli 3 e 27,  primo  e\nterzo comma della Costituzione. \n    Il  principio  di  proporzionalita\u0027  impone  di  comminare   pene\nadeguate alla concreta offensivita\u0027 del fatto,  avuto  riguardo  agli\ninteressi protetti nonche\u0027 al disvalore soggettivo delle condotte. \n    Una sanzione non proporzionata pregiudica  inevitabilmente  anche\nla finalita\u0027 rieducativa della pena. \n    Ebbene, si ritiene che la pena prevista per il delitto  in  esame\ne, in particolare, il minimo edittale pari ad anni 8  di  reclusione,\nunitamente  alle  pene  accessorie  comminate  obbligatoriamente   in\nperpetuo  ed  all\u0027inserimento  della  fattispecie   nell\u0027elenco   dei\nreati cd. ostativi ai sensi dell\u0027ordinamento penitenziario, integrino\nun trattamento sanzionatorio sproporzionato, rispetto alla  effettiva\ngravita\u0027 di  tutti  i  fatti  astrattamente  suscettibili  di  essere\nricompresi nell\u0027ambito  applicativo  della  norma  incriminatrice  in\nesame. \n    Le scelte sulla dosimetria della pena competono,  come  e\u0027  stato\npiu\u0027 volte affermato, esclusivamente al legislatore che,  nell\u0027ambito\ndella sua discrezionalita\u0027, puo\u0027 decidere di punire  talune  condotte\npiu\u0027  severamente  rispetto  ad  altre,  in   relazione   al   valore\nriconosciuto a ciascun bene giuridico oggetto di tutela. \n    E\u0027   necessario,   pero\u0027,   affinche\u0027   l\u0027esercizio    di    tale\ndiscrezionalita\u0027 risulti conforme ai  parametri  costituzionali,  che\ntali scelte siano rispettose del limite della ragionevolezza che deve\nessere valutato, a pena di inammissibilita\u0027, avvalendosi del  termine\ndi confronto o tertium comparationis. \n    Nel caso in  esame,  il  parametro  comparativo  del  trattamento\nsanzionatorio  previsto  per  le  lesioni  integranti   uno   sfregio\npermanente al volto che possono ritenersi di  minore  gravita\u0027  avuto\nriguardo all\u0027entita\u0027 effettiva del danno o del pericolo  arrecato  al\nbene giuridico protetto,  puo\u0027  essere  individuato  nel  delitto  di\nlesioni gravissime, che e\u0027 punito dagli articoli 582, 583 comma 2 del\ncodice penale, con la pena della reclusione da 6 a 12 anni. \n    Analizzando la ratio della differente risposta sanzionatoria,  si\nosserva che la previsione di limiti edittali  piu\u0027  elevati,  per  le\nlesioni a carattere permanente che attingano il volto, puo\u0027 spiegarsi\nagevolmente considerando che quest\u0027ultima parte del  corpo,  piu\u0027  di\nqualsiasi altra e  senza  alcun  margine  di  dubbio,  esprime  verso\nl\u0027esterno ed in modo immediato, l\u0027identita\u0027 della persona  che  viene\npregiudicata, di conseguenza, totalmente ed  in  modo  irrimediabile,\ndall\u0027alterazione dei lineamenti e dell\u0027armonia di esso. \n    Non puo\u0027 non  tenersi  conto  anche  della  finalita\u0027  perseguita\ndall\u0027intervento riformatore del 2019 nel  suo  complesso,  intervento\nche, come si accennava, e\u0027 volto a contrastare il fenomeno allarmante\ndella violenza di genere e, con specifico riguardo alla  disposizione\nincriminatrice in esame, a predisporre  una  risposta  sanzionatoria,\nritenuta piu\u0027 adeguata rispetto a quella gia\u0027 prevista per le lesioni\ngravissime, alle odiose condotte definite di vitriolage o acid attack\n(o acid throwing), con tali espressioni intendendosi  le  aggressioni\ndella vittima compiute mediante il getto di sostanze chimiche  dotate\ndi elevato potere  corrosivo  e,  quindi,  in  grado  di  distruggere\ncompletamente i tessuti della pelle e di provocare,  di  conseguenza,\nla totale distruzione dei lineamenti del volto,  oltre  a  gravissime\nustioni e persino danni funzionali ben piu\u0027 gravi, come  la  cecita\u0027,\nqualora esse attingano gli occhi. \n    Non  si  dubita,  quindi,  che  sia  conforme  al  principio   di\nragionevolezza nell\u0027esercizio della discrezionalita\u0027 legislativa,  la\nprevisione di un trattamento sanzionatorio piu\u0027 severo  per  condotte\ndel tipo di quelle descritte, rispetto  a  quello  comminato  per  le\nlesioni gravissime che attingano, invece,  seppur  sempre  in  misura\ntotale ed irreparabile, distinti distretti corporei. \n    Si ritiene,  tuttavia  ed  e\u0027  questo  il  punto  centrale  della\nquestione, che l\u0027esercizio di  tale  potere  violi  il  principio  di\nragionevolezza allorquando  la  norma  incriminatrice  punisce,  allo\nstesso modo, anche quelle condotte  lesive  che,  pur  attingendo  il\nvolto, siano da ritenersi di minore gravita\u0027 in quanto, sulla  scorta\ndi parametri oggettivi e verificabili, ad esempio  la  localizzazione\nin aree periferiche del volto stesso, oppure  le  dimensioni  ridotte\ndel segno lasciato, circostanze suscettibili di accertamento  tecnico\nalla luce di criteri scientifici, tra i  quali  andranno  considerati\nquelli  elaborati  dalla  branca   estetica   della   medicina,   non\ndeterminino una  alterazione  sensibile  dei  tratti  somatici  della\npersona e, quindi, una lesione o una messa in pericolo, significativa\ne distintamente percepibile, dell\u0027identita\u0027 dell\u0027individuo. \n    A tale ambito  delle  lesioni  di  minore  gravita\u0027  deve  essere\nricondotta, ad avviso di questo giudice,  la  lesione  contestata  al\ncapo di imputazione nella vicenda in esame. \n    Pur non  essendo,  infatti,  possibile  dubitare  del  fatto  che\nl\u0027orecchio, dal punto di  vista  anatomico  e  come  riconosciuto  in\ngiurisprudenza, costituisca parte integrante del volto, non puo\u0027,  al\ncontempo, ragionevolmente ritenersi che il distacco di  una  porzione\ndella parte piu\u0027 esterna di uno dei  padiglioni  auricolari,  per  la\nlocalizzazione periferica della zona  attinta  e  per  le  dimensioni\ndello sfregio, oggettivamente  ridotte  se  valutate  in  rapporto  a\nquelle complessive del volto, integri una lesione di gravita\u0027 tale da\ngiustificare l\u0027applicazione del  medesimo  trattamento  sanzionatorio\ncomminato  all\u0027autore  di  una  condotta  del  tipo  di  quelle   che\ncomportano  il  totale  deturpamento  del  viso   e,   al   contempo,\nsensibilmente piu\u0027 elevato di quello previsto  per  l\u0027autore  di  una\ndelle lesioni gravissime elencate dall\u0027art. 583, comma 2  del  codice\npenale [(1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la\nperdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione  che\nrenda l\u0027arto inservibile, ovvero la perdita dell\u0027uso di un  organo  o\ndella  capacita\u0027  di  procreare,  ovvero  una  permanente   e   grave\ndifficolta\u0027 della favella;]. \n    Dovrebbe, quindi ed in conclusione, per rendere  la  disposizione\nincriminatrice conforme  al  dettato  costituzionale,  prevedersi  un\ntrattamento sanzionatorio proporzionato alla effettiva  gravita\u0027  del\nfatto,  per  tutte  le  ipotesi,  pur   suscettibili   di   rientrare\nnell\u0027ambito applicativo della fattispecie,  nelle  quali,  pero\u0027,  il\ndanno al volto risulti, in concreto, connotato da minore gravita\u0027  in\nrelazione all\u0027offesa al bene giuridico protetto. \n    Previsioni analoghe a quella prospettata sono gia\u0027  contenute  in\naltre e distinte disposizioni incriminatrici, anche in quelle poste a\ntutela di beni giuridici differenti e che puniscono condotte che,  al\npari di quella prevista dalla norma  in  esame,  destano  particolare\nallarme sociale. \n    A titolo meramente esemplificativo e non  esaustivo,  contemplano\nle ipotesi di minore gravita\u0027 del fatto, il delitto di  cui  all\u0027art.\n609-bis del codice penale e quello di cui all\u0027art.  73,  decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990. \n    In altre ipotesi  e\u0027  stata  la  stessa  Corte  costituzionale  a\ndichiarare l\u0027illegittimita\u0027 di norme incriminatrici  nella  parte  in\ncui non prevedevano una diminuzione di pena per le ipotesi di  minore\ngravita\u0027 (da ultimo in ordine di tempo, con la  sentenza  n.  86  del\n2024, in relazione al delitto di cui all\u0027art. 628 del codice penale e\ncon la sentenza n. 120/2023, in relazione  all\u0027art.  629  del  codice\npenale). \n    Infine, va detto che non appare praticabile, con riferimento alla\nfattispecie    incriminatrice    in     esame,     un\u0027interpretazione\ncostituzionalmente orientata, tenuto conto della rigidita\u0027 dei limiti\nedittali  imposti  dalla  disposizione  e  considerato  che  non   e\u0027\npossibile, in via ermeneutica, individuare una diminuente che non  e\u0027\nprevista dalla formulazione normativa. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Visti gli articoli 134 Costituzione e 23, legge 11 marzo 1953, n.\n87, \n    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  583-quinquies   del   codice\npenale, nella parte in cui non prevede una diminuente quando  per  la\nparticolare tenuita\u0027 del danno o del pericolo, il  fatto  risulti  di\nlieve entita\u0027. \n    Ordina la sospensione del procedimento in corso. \n    Ordina la notificazione della presente  ordinanza  al  Presidente\ndel Consiglio dei ministri e la  comunicazione  ai  Presidenti  della\nCamera dei deputati e del Senato. \n    Dispone la trasmissione dell\u0027ordinanza alla Corte  costituzionale\ninsieme agli atti del giudizio ed alla prova  delle  notificazioni  e\ndelle comunicazioni prescritte. \n    Manda alla cancelleria per  le  comunicazioni  e  per  gli  altri\nadempimenti di rito. \n        Napoli, 21 marzo 2025 \n \n                          Il giudice: Gallo","elencoNorme":[{"id":"62431","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice 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