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Al fine di assicurare l\u0027equita\u0027 di accesso alle\nprestazioni da parte degli assistiti e garantire la congruita\u0027 dei\nvalori economici tariffari di talune prestazioni di cui al decreto\ndel Ministro della salute 25 novembre 2024, recepito con decreto\nassessoriale n. 1559 del 20 dicembre 2024, ai sensi del comma 322\ndell\u0027art. 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e successive\nmodificazioni e\u0027 autorizzata, per l\u0027esercizio finanziario 2025, la\nspesa di 15.000 migliaia di euro da iscrivere alla Missione 13\n\"Tutela della salute\", Programma 2 \"Servizio sanitario regionale -\nfinanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori\nai LEA\". \n 2. Con decreto dell\u0027Assessore regionale per la salute, da\nemanarsi, previo parere della VI Commissione legislativa\ndell\u0027Assemblea regionale siciliana, entro sessanta giorni dalla data\ndi entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le\nvariazioni tariffarie di cui al comma 1 e le modalita\u0027 di riparto\ndelle risorse finanziarie tra le aziende sanitarie provinciali. \n 3. L\u0027autorizzazione di spesa di cui al comma 1 e\u0027 destinata\nad incrementare la spesa regionale per l\u0027assistenza specialistica\nambulatoriale da privato per l\u0027anno 2025». \n Si tratta di norma illegittima per i seguenti \n \n Motivi \n \n La Legge della Regione Siciliana 10 giugno 2025, n. 26 e\u0027\ncostituzionalmente illegittima nelle parti che seguono. \n Dalla medesima disamina a seguire si evincono con evidenza anche\ni motivi della ritenuta violazione dell\u0027art. 81, comma terzo, della\nCostituzione che si andra\u0027 a proporre con il presente ricorso. \n Con riferimento alle tariffe di cui al decreto del Ministro della\nsalute 25 novembre 2024 e per alcune prestazioni di specialistica\nambulatoriale erogate sul territorio regionale, l\u0027art. 6 della legge\nregionale prevede l\u0027applicazione di tariffe superiori a quelle\nnazionali fissate dal gia\u0027 menzionato decreto ministeriale. Tale\nintervento determina una maggiore remunerazione per le citate\nprestazioni di specialistica ambulatoriale, a favore sia delle\nstrutture pubbliche, sia soprattutto delle strutture private\naccreditate. \n A sostegno di tale intervento, la Regione prevede, per\nl\u0027esercizio finanziario 2025, uno stanziamento di 15 milioni di euro\na valere su risorse del bilancio regionale (Missione 13 «Tutela della\nsalute», Programma 2 «Servizio sanitario regionale - finanziamento\naggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiori ai LE») e\nnon su risorse del fondo sanitario (si veda, in merito, l\u0027art. 1,\ncomma 322, della legge n. 207/2024). \n Tuttavia, la normativa vigente in materia di limiti alla spesa\nper acquisti da privato accreditato gia\u0027 prevede, per il 2025, un\naumento della soglia rispetto all\u0027anno precedente: si passa infatti\nda un valore pari alla spesa per detta finalita\u0027 registrata nel 2011,\nmaggiorata del 3% (art. 1, comma 233, della legge n. 213/2023), con\nl\u0027ulteriore aggiunta dello 0,5% in coerenza con quanto previsto\ndall\u0027art. 1, comma 277, della legge n. 207/2024 per gli accessi in\npronto soccorso con codice di priorita\u0027 rosso o arancio. \n Di fatto, per la Regione Siciliana, nel 2025 vi e\u0027 un margine\nulteriore di spesa di 15,914 milioni di euro per acquisto di\nassistenza specialistica ambulatoriale da privato. Tale margine\nrisulterebbe capiente per accogliere gli oneri conseguenti alla\nmaggiorazione tariffaria previsti dalla norma regionale, che\nstabilisce di destinare l\u0027intera dotazione finanziaria di 15 milioni\ndi euro a incremento della spesa regionale per l\u0027assistenza\nspecialistica ambulatoriale, erogata da parte delle strutture private\naccreditate. \n Tuttavia, il comma 3 dell\u0027art. 6 della legge regionale prevede\nche l\u0027autorizzazione regionale di spesa di cui al comma 1 e\u0027\ndestinata ad incrementare la spesa regionale per l\u0027assistenza\nspecialistica ambulatoriale da privato per il 2025, non considerando\nche gli effetti dell\u0027intervento regionale ricadrebbero\nnecessariamente anche sulla remunerazione delle strutture pubbliche,\nin relazione alla quale non si prevede apposita copertura\nfinanziaria. \n La Regione Siciliana e\u0027 sottoposta alla disciplina del piano di\nrientro dal disavanzo sanitario (ai sensi dell\u0027art. 1, comma 180,\ndella legge 30 dicembre 2004, n. 311). In tali termini: \n ai sensi dell\u0027art. 2, comma 80, della legge n. 191/2009, e\u0027\nchiamata ad abrogare i provvedimenti legislativi che contrastino con\nl\u0027attuazione del piano di rientro; \n non puo\u0027 erogare livelli di assistenza superiori ai LEA, come\nanche ricordato dalla Corte costituzionale (da ultimo con la sentenza\nn. 1 del 2024). \n Pertanto, una operazione come quella sopra descritta avrebbe\ndovuto essere preventivamente valutata dai Tavoli di monitoraggio. Ed\ninfatti, la possibilita\u0027 per la Regione Siciliana di derogare alle\ntariffe massime nazionali in argomento e\u0027 concessa dall\u0027art. 1, comma\n322, della legge n. 207/2024 - che ha modificato l\u0027art. 15, comma 17,\ndel decreto-legge n. 95/2012 - nei seguenti termini: «Gli importi\ntariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe\nmassime di cui al comma 15 restano a carico dei bilanci regionali.\nTale disposizione si intende comunque rispettata dalle regioni per le\nquali il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi\ndell\u0027art. 12 dell\u0027Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i\nrapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e\nBolzano nella seduta del 23 marzo 2005, abbia verificato il rispetto\ndell\u0027equilibrio economico-finanziario del settore sanitario. Qualora\nle regioni si avvalgano della deroga di cui al secondo periodo, le\nmedesime regioni sottopongono al Tavolo di verifica degli adempimenti\nla programmazione annuale previsionale, nella quale e\u0027 data evidenza\ndell\u0027impatto derivante dall\u0027incremento delle tariffe oltre il massimo\ne del rispetto dell\u0027equilibrio economico-finanziario del servizio\nsanitario regionale». \n In sintesi, una regione, qualora intenda prevedere importi\ntariffari superiori alle tariffe massime nazionali, dovra\u0027 sottoporre\nla programmazione annuale previsionale 2025 al Tavolo di\nmonitoraggio, dando evidenza dell\u0027impatto derivante dall\u0027incremento\ndelle tariffe oltre il massimo nazionale, cosi\u0027 da assicurare in ogni\ncaso il rispetto dell\u0027equilibrio economico-finanziario del Servizio\nsanitario regionale. \n La Regione Siciliana ha trasmesso il 17 marzo 2025 il conto\neconomico consolidato preventivo 2025 dal quale si evince un\ndisavanzo del Servizio sanitario regionale pari a 216,790 milioni di\neuro, in assenza di ogni evidenza dell\u0027impatto derivante\ndall\u0027incremento delle tariffe oltre il massimo nazionale. Pertanto,\nnel caso di specie, la Regione: \n non ha attuato i gia\u0027 menzionati adempimenti propedeutici\nalla fruizione della deroga in oggetto; \n non ha fornito alcuna evidenza degli impatti eventualmente\nderivanti a consuntivo in caso di mancato rispetto dell\u0027equilibrio di\nbilancio del Servizio sanitario regionale. \n In particolare, la Regione, come peraltro gia\u0027 reso noto alla\nstessa in sede di riunioni di monitoraggio il 9 aprile 2025 da parte\ndei competenti Tavoli tecnici, non presenta le condizioni indicate\ndalla legge nazionale: \n in primo luogo, il conto economico preventivo consolidato del\nprimo trimestre 2025 depositato dalla Regione al sistema informativo\ndel Ministero della salute (Nuovo sistema informativo sanitario -\nNSIS) risulta in disavanzo; \n in secondo luogo, la Regione non ha presentato un programma\noperativo adottato e valutato positivamente dai Tavoli tecnici. \n Pertanto, non risultano garantite: \n ne\u0027 la copertura dei nuovi costi indotti dalla legge\nregionale; \n ne\u0027 la compatibilita\u0027 con il piano di rientro. \n Alla luce di quanto sopra, la legge regionale sopracitata, nelle\nparti sopradescritte, eccede dalle competenze statutarie e contrasta\ncon la disciplina statale sopra richiamata, espressione del principio\ndi coordinamento della finanza pubblica, e quindi con l\u0027art. 117,\nterzo comma, della Costituzione. La giurisprudenza della Corte\ncostituzionale sul punto, a far data dalla sentenza n. 100 del 2010,\ne\u0027 consolidata nel riconoscere la violazione del principio in materia\ndi coordinamento della finanza pubblica per tutte le norme regionali\nche si pongono in contrasto con il piano di rientro. \n Si rileva, altresi\u0027, contrasto con l\u0027art. 81, terzo comma, della\nCostituzione in relazione alle problematiche di copertura sopra\nmenzionate. \n Per quanto detto, la legge regionale in esame deve essere\nimpugnata ai sensi dell\u0027art. 127 della Costituzione per violazione\ndegli articoli 117, terzo comma, e 81, terzo comma, della\nCostituzione. \n\n \n P.Q.M. \n \n Si confida che codesta Ecc.ma Corte vorra\u0027 dichiarare\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 6 della legge della Regione\nSiciliana 10 giugno 2025, n. 26, pubblicata nel Bollettino Ufficiale\ndella Regione n. 26 del 13 giugno 2025 recante «Variazioni urgenti al\nbilancio della Regione per l\u0027esercizio finanziario 2025 e per il\ntriennio 2025-2027». \n Roma, 8 agosto 2025 \n \n L\u0027Avvocato dello Stato: Tortora","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione Siciliana","contenzioso":"","deposito_cost":"08/09/2025"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"lrsi","articolo_legge":"6","data_legge":"10/06/2025","data_nir":"2025-06-10","numero_legge":"26","comma":"","denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24895","unique_identifier":""}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"33542","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"3","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33543","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"81","comma":"3","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""}]}}" ] ] |
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