GET https://cc.strategiedigitali.net/scheda-ricorso/2025/30

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    "{"dtoRicorso":{"anno":"2025","numero":"30","numero_parte":"1","data_gazzetta":"17/09/2025","numero_gazzetta":"38","data_notifica":"08/08/2025","oggetto_lungo":"\u003cp\u003eBilancio e contabilità pubblica – Sanità pubblica – Norme della Regione Siciliana – Provvedimenti in ordine alle definizione delle tariffe relative all\u0027assistenza specialistica ambulatoriale di cui al decreto del Ministro della salute 25 novembre 2024 – Autorizzazione di spesa, per l\u0027esercizio finanziario 2025, da iscrivere alla Missione 13 \"Tutela della salute\", Programma 2 \"Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA\" – Determinazione, con decreto dell\u0027Assessore regionale per la salute, delle variazioni tariffarie e delle modalità di riparto delle risorse finanziarie tra le aziende sanitarie provinciali – Autorizzazione di spesa destinata ad incrementare la spesa regionale per l\u0027assistenza specialistica ambulatoriale da privato per l\u0027anno 2025 – Ricorso del Governo – Denunciata previsione di tariffe superiori a quelle nazionali fissate con il suddetto decreto ministeriale – Intervento a valere su risorse del bilancio regionale e non su risorse del fondo sanitario – Incremento della spesa regionale per l’assistenza specialistica ambulatoriale da privato, incidente anche sulla remunerazione delle strutture pubbliche – Omessa previsione di apposita copertura finanziaria – Difetto della previa valutazione da parte dei Tavoli di monitoraggio – Preclusione per la Regione, soggetta a piano di rientro dal disavanzo sanitario, di deliberare spese per l\u0027erogazione di livelli di assistenza superiori a quelli essenziali – Eccedenza dalle competenze statutarie – Violazione dell’obbligo di copertura finanziaria – Violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica.\u003c/p\u003e","id_seduta":"4560","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"14/01/2026","relatore":"SANDULLI M. 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Al  fine  di  assicurare  l\u0027equita\u0027  di   accesso   alle\nprestazioni da parte degli assistiti e garantire  la  congruita\u0027  dei\nvalori economici tariffari di talune prestazioni di  cui  al  decreto\ndel Ministro della salute 25  novembre  2024,  recepito  con  decreto\nassessoriale n. 1559 del 20 dicembre 2024, ai  sensi  del  comma  322\ndell\u0027art. 1 della  legge  30  dicembre  2024,  n.  207  e  successive\nmodificazioni e\u0027 autorizzata, per l\u0027esercizio  finanziario  2025,  la\nspesa di 15.000 migliaia  di  euro  da  iscrivere  alla  Missione  13\n\"Tutela della salute\", Programma 2 \"Servizio  sanitario  regionale  -\nfinanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori\nai LEA\". \n        2. Con decreto dell\u0027Assessore regionale  per  la  salute,  da\nemanarsi,   previo   parere   della   VI   Commissione    legislativa\ndell\u0027Assemblea regionale siciliana, entro sessanta giorni dalla  data\ndi  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono  stabilite  le\nvariazioni tariffarie di cui al comma 1 e  le  modalita\u0027  di  riparto\ndelle risorse finanziarie tra le aziende sanitarie provinciali. \n        3. L\u0027autorizzazione di spesa di cui al comma 1  e\u0027  destinata\nad incrementare la spesa  regionale  per  l\u0027assistenza  specialistica\nambulatoriale da privato per l\u0027anno 2025». \n    Si tratta di norma illegittima per i seguenti \n \n                               Motivi \n \n    La Legge della  Regione  Siciliana  10  giugno  2025,  n.  26  e\u0027\ncostituzionalmente illegittima nelle parti che seguono. \n    Dalla medesima disamina a seguire si evincono con evidenza  anche\ni motivi della ritenuta violazione dell\u0027art. 81, comma  terzo,  della\nCostituzione che si andra\u0027 a proporre con il presente ricorso. \n    Con riferimento alle tariffe di cui al decreto del Ministro della\nsalute 25 novembre 2024 e per  alcune  prestazioni  di  specialistica\nambulatoriale erogate sul territorio regionale, l\u0027art. 6 della  legge\nregionale  prevede  l\u0027applicazione  di  tariffe  superiori  a  quelle\nnazionali fissate dal  gia\u0027  menzionato  decreto  ministeriale.  Tale\nintervento  determina  una  maggiore  remunerazione  per  le   citate\nprestazioni  di  specialistica  ambulatoriale,  a  favore  sia  delle\nstrutture  pubbliche,  sia  soprattutto   delle   strutture   private\naccreditate. \n    A  sostegno  di  tale  intervento,  la   Regione   prevede,   per\nl\u0027esercizio finanziario 2025, uno stanziamento di 15 milioni di  euro\na valere su risorse del bilancio regionale (Missione 13 «Tutela della\nsalute», Programma 2 «Servizio sanitario  regionale  -  finanziamento\naggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiori ai  LE»)  e\nnon su risorse del fondo sanitario (si veda,  in  merito,  l\u0027art.  1,\ncomma 322, della legge n. 207/2024). \n    Tuttavia, la normativa vigente in materia di  limiti  alla  spesa\nper acquisti da privato accreditato gia\u0027 prevede,  per  il  2025,  un\naumento della soglia rispetto all\u0027anno precedente: si  passa  infatti\nda un valore pari alla spesa per detta finalita\u0027 registrata nel 2011,\nmaggiorata del 3% (art. 1, comma 233, della legge n.  213/2023),  con\nl\u0027ulteriore aggiunta dello  0,5%  in  coerenza  con  quanto  previsto\ndall\u0027art. 1, comma 277, della legge n. 207/2024 per  gli  accessi  in\npronto soccorso con codice di priorita\u0027 rosso o arancio. \n    Di fatto, per la Regione Siciliana, nel 2025  vi  e\u0027  un  margine\nulteriore di  spesa  di  15,914  milioni  di  euro  per  acquisto  di\nassistenza  specialistica  ambulatoriale  da  privato.  Tale  margine\nrisulterebbe capiente  per  accogliere  gli  oneri  conseguenti  alla\nmaggiorazione  tariffaria  previsti  dalla   norma   regionale,   che\nstabilisce di destinare l\u0027intera dotazione finanziaria di 15  milioni\ndi  euro  a  incremento  della  spesa  regionale   per   l\u0027assistenza\nspecialistica ambulatoriale, erogata da parte delle strutture private\naccreditate. \n    Tuttavia, il comma 3 dell\u0027art. 6 della  legge  regionale  prevede\nche l\u0027autorizzazione  regionale  di  spesa  di  cui  al  comma  1  e\u0027\ndestinata  ad  incrementare  la  spesa  regionale  per   l\u0027assistenza\nspecialistica ambulatoriale da privato per il 2025, non  considerando\nche    gli    effetti    dell\u0027intervento    regionale    ricadrebbero\nnecessariamente anche sulla remunerazione delle strutture  pubbliche,\nin  relazione  alla  quale  non   si   prevede   apposita   copertura\nfinanziaria. \n    La Regione Siciliana e\u0027 sottoposta alla disciplina del  piano  di\nrientro dal disavanzo sanitario (ai sensi  dell\u0027art.  1,  comma  180,\ndella legge 30 dicembre 2004, n. 311). In tali termini: \n        ai sensi dell\u0027art. 2, comma 80, della legge n.  191/2009,  e\u0027\nchiamata ad abrogare i provvedimenti legislativi che contrastino  con\nl\u0027attuazione del piano di rientro; \n        non puo\u0027 erogare livelli di assistenza superiori ai LEA, come\nanche ricordato dalla Corte costituzionale (da ultimo con la sentenza\nn. 1 del 2024). \n    Pertanto, una operazione  come  quella  sopra  descritta  avrebbe\ndovuto essere preventivamente valutata dai Tavoli di monitoraggio. Ed\ninfatti, la possibilita\u0027 per la Regione Siciliana  di  derogare  alle\ntariffe massime nazionali in argomento e\u0027 concessa dall\u0027art. 1, comma\n322, della legge n. 207/2024 - che ha modificato l\u0027art. 15, comma 17,\ndel decreto-legge n. 95/2012 - nei  seguenti  termini:  «Gli  importi\ntariffari, fissati dalle  singole  regioni,  superiori  alle  tariffe\nmassime di cui al comma 15 restano a carico  dei  bilanci  regionali.\nTale disposizione si intende comunque rispettata dalle regioni per le\nquali il Tavolo di verifica degli  adempimenti,  istituito  ai  sensi\ndell\u0027art. 12 dell\u0027Intesa sancita dalla Conferenza  permanente  per  i\nrapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e\nBolzano nella seduta del 23 marzo 2005, abbia verificato il  rispetto\ndell\u0027equilibrio economico-finanziario del settore sanitario.  Qualora\nle regioni si avvalgano della deroga di cui al  secondo  periodo,  le\nmedesime regioni sottopongono al Tavolo di verifica degli adempimenti\nla programmazione annuale previsionale, nella quale e\u0027 data  evidenza\ndell\u0027impatto derivante dall\u0027incremento delle tariffe oltre il massimo\ne del rispetto  dell\u0027equilibrio  economico-finanziario  del  servizio\nsanitario regionale». \n    In  sintesi,  una  regione,  qualora  intenda  prevedere  importi\ntariffari superiori alle tariffe massime nazionali, dovra\u0027 sottoporre\nla  programmazione   annuale   previsionale   2025   al   Tavolo   di\nmonitoraggio, dando evidenza dell\u0027impatto  derivante  dall\u0027incremento\ndelle tariffe oltre il massimo nazionale, cosi\u0027 da assicurare in ogni\ncaso il rispetto dell\u0027equilibrio economico-finanziario  del  Servizio\nsanitario regionale. \n    La Regione Siciliana ha trasmesso  il  17  marzo  2025  il  conto\neconomico  consolidato  preventivo  2025  dal  quale  si  evince   un\ndisavanzo del Servizio sanitario regionale pari a 216,790 milioni  di\neuro,  in   assenza   di   ogni   evidenza   dell\u0027impatto   derivante\ndall\u0027incremento delle tariffe oltre il massimo  nazionale.  Pertanto,\nnel caso di specie, la Regione: \n        non ha attuato i  gia\u0027  menzionati  adempimenti  propedeutici\nalla fruizione della deroga in oggetto; \n        non ha fornito alcuna evidenza  degli  impatti  eventualmente\nderivanti a consuntivo in caso di mancato rispetto dell\u0027equilibrio di\nbilancio del Servizio sanitario regionale. \n    In particolare, la Regione, come peraltro  gia\u0027  reso  noto  alla\nstessa in sede di riunioni di monitoraggio il 9 aprile 2025 da  parte\ndei competenti Tavoli tecnici, non presenta  le  condizioni  indicate\ndalla legge nazionale: \n        in primo luogo, il conto economico preventivo consolidato del\nprimo trimestre 2025 depositato dalla Regione al sistema  informativo\ndel Ministero della salute (Nuovo  sistema  informativo  sanitario  -\nNSIS) risulta in disavanzo; \n        in secondo luogo, la Regione non ha presentato  un  programma\noperativo adottato e valutato positivamente dai Tavoli tecnici. \n    Pertanto, non risultano garantite: \n        ne\u0027  la  copertura  dei  nuovi  costi  indotti  dalla   legge\nregionale; \n        ne\u0027 la compatibilita\u0027 con il piano di rientro. \n    Alla luce di quanto sopra, la legge regionale sopracitata,  nelle\nparti sopradescritte, eccede dalle competenze statutarie e  contrasta\ncon la disciplina statale sopra richiamata, espressione del principio\ndi coordinamento della finanza pubblica, e  quindi  con  l\u0027art.  117,\nterzo  comma,  della  Costituzione.  La  giurisprudenza  della  Corte\ncostituzionale sul punto, a far data dalla sentenza n. 100 del  2010,\ne\u0027 consolidata nel riconoscere la violazione del principio in materia\ndi coordinamento della finanza pubblica per tutte le norme  regionali\nche si pongono in contrasto con il piano di rientro. \n    Si rileva, altresi\u0027, contrasto con l\u0027art. 81, terzo comma,  della\nCostituzione in  relazione  alle  problematiche  di  copertura  sopra\nmenzionate. \n    Per quanto  detto,  la  legge  regionale  in  esame  deve  essere\nimpugnata ai sensi dell\u0027art. 127 della  Costituzione  per  violazione\ndegli  articoli  117,  terzo  comma,  e  81,   terzo   comma,   della\nCostituzione. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Si  confida  che   codesta   Ecc.ma   Corte   vorra\u0027   dichiarare\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 6 della legge della Regione\nSiciliana 10 giugno 2025, n. 26, pubblicata nel Bollettino  Ufficiale\ndella Regione n. 26 del 13 giugno 2025 recante «Variazioni urgenti al\nbilancio della Regione per l\u0027esercizio  finanziario  2025  e  per  il\ntriennio 2025-2027». \n        Roma, 8 agosto 2025 \n \n                   L\u0027Avvocato dello Stato: Tortora","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione Siciliana","contenzioso":"","deposito_cost":"08/09/2025"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"lrsi","articolo_legge":"6","data_legge":"10/06/2025","data_nir":"2025-06-10","numero_legge":"26","comma":"","denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24895","unique_identifier":""}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"33542","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"3","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33543","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"81","comma":"3","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""}]}}"
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