GET https://cc.strategiedigitali.net/scheda-ricorso/2025/28

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5, comma 1 (sostitutivo dell’art. 4 della legge regionale n. 6 del 2014); 6, comma 1 (sostitutivo dell’art. 6 della legge regionale n. 6 del 2014); art. 13, comma 1 (sostitutivo dell\u0027art. 16 della legge regionale n. 6 del 2014); 15 (sostitutivo dell’art. 18 della legge regionale n. 6 del 2014); 16 (introduttivo del capo V-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e nella legge regionale n. 6 del 2014 e, in particolare, dell’art. 20-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, commi 3, 4 e 7).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 3, 5, 97 e 114; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), art. 2, primo comma, alinea e lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eComuni, Province, Città metropolitane – Segretario comunale - Norme della Regione autonoma Valle d’Aosta – Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2014 – Cessazione degli incarichi di segretario comunale o dell\u0027Unité – Previsione che tutti gli incarichi di segretario cessano automaticamente, a prescindere dalla durata originariamente prevista, alla data delle elezioni generali comunali – Prosecuzione, per i segretari in servizio, nell’esercizio delle funzioni fino al termine del mese in cui è conferito l’ultimo incarico di segretario, secondo la procedura prevista dall’art. 20-\u003cem\u003equater \u003c/em\u003edella legge regionale n. 6 del 2014 – Ricorso del Governo – Introduzione di una disciplina sull’avvicendamento dei segretari comunali difforme da quella indicata dalle previsioni statali – Contrasto, con riferimento alla disciplina della \u003cem\u003eprorogatio\u003c/em\u003e, con la disciplina della conferma automatica nel caso di decorso dei termini, decorrenti dall’insediamento del nuovo sindaco, per la nomina in sostituzione – Violazione del principio del buon andamento – Contrasto con i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica – Esorbitanza dalla competenza statutaria.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Valle d’Aosta 26 maggio 2025, n. 15, art. 16, nella parte in cui introduce l’art. 20-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, comma 2, nella legge regionale 5 agosto 2014, n. 6.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 3, 5, 97 e 114; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), art. 2, primo comma, alinea e lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e); decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 99, comma 2.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eComuni, Province, Città metropolitane – Segretario comunale – Norme della Regione autonoma Valle d’Aosta – Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2014 – Conferimento dell’incarico di segretario del Comune di Aosta – Possibilità di attribuzione dell’incarico a un dipendente del Comune, assunto a tempo indeterminato, appartenente alla qualifica dirigenziale, con un’anzianità di almeno tre anni nella qualifica, e che abbia svolto le funzioni di segretario per almeno un triennio negli ultimi dieci anni –\u0026nbsp;Ricorso del Governo – Contrasto con le previsioni statali che richiedono l’espletamento di una procedura concorsuale per l’accesso alle funzioni di segretario comunale – Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento – Violazione del principio di eguaglianza nell\u0027accesso al pubblico impiego e del principio del pubblico concorso – Eccedenza dalle competenze statutarie – Contrasto con i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica – Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 100 del 2023.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Valle d’Aosta 26 maggio 2025, n. 15, art. 16, nella parte in cui introduce l’art. 20-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e nella legge regionale 5 agosto 2014, n. 6.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 3, 5 e 97; 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legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), art. 2, primo comma, alinea e lettera b); decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 32, in particolare comma 4, come modificato, dall’art. 105, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) della legge 7 aprile 2014, n. 56, e 53.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","id_seduta":"4572","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"11/03/2026","relatore":"LUCIANI","listaSedute":[{"numero_parte":"1","id_seduta":"4572","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"11/03/2026","relatore":"LUCIANI"}],"ricorrente":"Presidente del Consiglio dei ministri","testo_atto":"N. 28 RICORSO PER LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE 07 agosto 2025\n\r\nRicorso per questione di legittimita\u0027  costituzionale  depositato  in\ncancelleria il 7  agosto  2025  (del  Presidente  del  Consiglio  dei\nministri). \n \nComuni, Province, Citta\u0027 metropolitane - Norme della Regione autonoma\n  Valle d\u0027Aosta - Modifiche alla legge regionale  n.  6  del  2014  -\n  Esercizio  associato  di  funzioni  e  servizi  comunali  -  Ambiti\n  territoriali ottimali - Gestione in forma associata per il  tramite\n  del Consorzio degli enti  locali  della  Valle  d\u0027Aosta  (CELVA)  -\n  Gestione in forma associata  per  il  tramite  dell\u0027amministrazione\n  regionale - Funzioni e  servizi  comunali  da  svolgere  a  livello\n  dell\u0027ambito territoriale delle Unites des  Communes  valdôtaines  -\n  Convenzioni obbligatorie, per  l\u0027ufficio  di  segretario  comunale,\n  previste  per  i  comuni  aventi  determinate   caratteristiche   -\n  Denunciata previsione dell\u0027obbligo, in luogo della possibilita\u0027, di\n  esercitare in forma  associata  diverse  categorie  di  funzioni  e\n  servizi comunali. \nComuni, Province, Citta\u0027 metropolitane - Segretario comunale -  Norme\n  della  Regione  autonoma  Valle  d\u0027Aosta  -  Modifiche  alla  legge\n  regionale n. 6 del 2014 - Cessazione degli incarichi di  segretario\n  comunale o dell\u0027Unite\u0027 - Previsione  che  tutti  gli  incarichi  di\n  segretario cessano  automaticamente,  a  prescindere  dalla  durata\n  originariamente  prevista,  alla  data  delle   elezioni   generali\n  comunali   -   Prosecuzione,   per   i   segretari   in   servizio,\n  nell\u0027esercizio delle funzioni fino al termine del mese  in  cui  e\u0027\n  conferito l\u0027ultimo incarico di  segretario,  secondo  la  procedura\n  prevista dall\u0027art. 20-quater della legge regionale n. 6 del 2014. \nComuni, Province, Citta\u0027 metropolitane - Segretario comunale -  Norme\n  della  Regione  autonoma  Valle  d\u0027Aosta  -  Modifiche  alla  legge\n  regionale n. 6 del 2014 - Conferimento dell\u0027incarico di  segretario\n  del Comune di Aosta - Possibilita\u0027 di attribuzione dell\u0027incarico  a\n  un  dipendente  del  Comune,   assunto   a   tempo   indeterminato,\n  appartenente alla  qualifica  dirigenziale,  con  un\u0027anzianita\u0027  di\n  almeno tre anni nella qualifica, e che abbia svolto le funzioni  di\n  segretario per almeno un triennio negli ultimi dieci anni. \nComuni, Province, Citta\u0027 metropolitane - Sindaco - Unioni di Comuni -\n  Norme della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta - Modifiche  alla  legge\n  regionale n. 6 del 2014 - Composizione della Giunta  dell\u0027Unite\u0027  -\n  Previsione che in caso di assenza o impedimento  temporaneo,  o  di\n  incompatibilita\u0027 ai sensi  della  normativa  regionale  vigente  in\n  materia  di  elettorato  passivo,  il  sindaco  e\u0027  sostituito  dal\n  vicesindaco  -  Previsione,  nel  caso  di   assenza,   impedimento\n  temporaneo o incompatibilita\u0027, di sindaco  e  vicesindaco,  che  il\n  sindaco e\u0027 sostituito da un assessore delegato di volta in volta. \n- Legge della Regione Valle d\u0027Aosta 26 maggio 2025, n. 15  (Revisione\n  organica  della  disciplina  regionale  in  materia  di   esercizio\n  associato di funzioni e servizi comunali e di segretari degli  enti\n  locali. Modificazioni alle leggi regionali 5 agosto 2014, n.  6,  e\n  12 marzo 2002, n. 1), artt. 3, comma 1; 5, comma 1; 6, comma 1; 10;\n  13, comma 1; 15 e 16. \n\n\r\n(GU n. 37 del 10-09-2025)\n\r\n    Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del\nConsiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall\u0027Avvocatura\ngenerale dello Stato, nei cui ufficio domicilia in  Roma  -  via  dei\nPortoghesi n. 12, contro la Regione Valle  d\u0027Aosta,  in  persona  del\nPresidente della Giunta Regionale in carica per l\u0027impugnazione  della\nlegge regionale 26 maggio 2025 n. 15  della  Regione  Valle  d\u0027Aosta,\npubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  Valle  d\u0027Aosta  10\ngiugno 2025, n. 29,  recante  «Revisione  organica  della  disciplina\nregionale in materia di esercizio associato  di  funzioni  e  servizi\ncomunali e di segretari degli enti locali. Modificazioni  alle  leggi\nregionali 5  agosto  2014,  n.  6,  e  12  marzo  2002,  n.  1»,  con\nriferimento agli articoli 3, comma 1; 5, comma 1;  6,  comma  1;  13,\ncomma 1; 10; 15; 16;  in  quanto  tali  disposizioni  si  pongono  in\ncontrasto, per  come  meglio  si  articolera\u0027  di  seguito,  con  gli\narticoli 3, 5, 97, 114, della Costituzione e con l\u0027art. 2,  comma  1,\nalinea e lettera b), dello Statuto della  Regione  Valle  d\u0027Aosta  in\nmateria di limiti alla relativa potesta\u0027 legislativa primaria; \n    Deliberato del Consiglio dei ministri nella riunione del 4 agosto\n2025. \n    1. La legge della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta 26 maggio  2025,\nn. 15, recante «Revisione  organica  della  disciplina  regionale  in\nmateria di esercizio associato  di  funzioni  e  servizi  comunali  e\nsegretari degli enti locali. Modificazioni  alle  leggi  regionali  5\nagosto 2014, n. 6 e 12 marzo 2002,  n.  1»  interviene  a  modificare\nampiamente la legge regionale 5 agosto 2014,  n.  6,  recante  «Nuova\ndisciplina dell\u0027esercizio associato di funzioni e servizi comunali  e\nsoppressione delle Comunita\u0027 montane», innovando la disciplina  delle\nmodalita\u0027 di esercizio  in  forma  associata  delle  funzioni  e  dei\nservizi dei comuni e degli altri enti  locali  con  la  finalita\u0027  di\nincrementare la qualita\u0027 e l\u0027omogeneita\u0027 dei servizi ai cittadini. \n    2. La legge individua  le  funzioni  ed  i  servizi  comunali  da\nsvolgere a  livello  delle  Unites  des  communes  valdôtaines  (enti\nlocali, dotati quindi di personalita\u0027 giuridica di diritto pubblico),\nfra le quali lo sportello unico degli enti locali ed i  servizi  alla\npersona, nonche\u0027 quelli di supporto alle istituzioni scolastiche e la\nstipula delle convenzioni per l\u0027attivazione delle forme associate  di\nesercizio di funzioni e servizi. \n    3. Altre disposizioni ineriscono alla figura del segretario,  non\nsoltanto nel quadro dell\u0027esercizio associato  di  funzioni  tra  piu\u0027\ncomuni, ma  anche  di  singoli  comuni,  sul  piano  del  trattamento\neconomico dei segretari, sul conferimento e  sulla  cessazione  degli\nincarichi, soffermandosi anche, in particolare,  sulle  modalita\u0027  di\nindividuazione del segretario del Comune di Aosta. \n    4.  Dette  disposizioni  presentano   i   seguenti   profili   di\nillegittimita\u0027 costituzionale. \nI.  Violazione  dell\u0027art.  3  della  Costituzione,  in  relazione  al\ncombinato disposto degli articoli 5, 114  e  97  della  Costituzione,\nrecanti  principi,  quali  quelli  autonomistico  e  quello  di  buon\nandamento dell\u0027amministrazione, che rientrano, anche  ai  fini  della\nlegislazione della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta/Vallee d\u0027Aoste, tra\ni «principi dell\u0027ordinamento giuridico della Repubblica», e  comunque\ndi valori costituzionali con i quali la legislazione valdostana  deve\nporsi «in armonia», e dell\u0027art. 2, primo comma, alinea e lettera  b),\ndello Statuto della Regione Valle d\u0027Aosta, in materia di limiti  alla\nrelativa potesta\u0027 legislativa primaria. \n    5.  Il  presente  motivo  di  ricorso  afferisce  alle   seguenti\ndisposizioni della legge regionale in esame: \n        a) l\u0027art. 3, comma 1, della legge regionale n. 15  del  2025,\nnella parte in cui, nel sostituire l\u0027art. 2 della legge regionale  n.\n6 del 2014, alle lettere b) e c) del comma 1 del predetto  l\u0027art.  2,\ndispone che i Comuni esercitino funzioni e servizi comunali in  forma\nassociata,  nell\u0027ambito  territoriale  delle  Unites   del   Communes\nvaldôtaines, anziche\u0027 che essi le possano esercitare; e  nella  parte\nin cui riferisce la disciplina di  cui  al  successivo  comma  2  del\nmedesimo art. 2 esclusivamente alle  predette  ipotesi  di  esercizio\nobbligatorio; \n        b) l\u0027art. 5, comma 1, della legge regionale n. 15  del  2025,\nnella parte in cui, nel sostituire l\u0027art. 4 della legge regionale  n.\n6 del 2014, dispone  che  i  Comuni  esercitano  funzioni  e  servizi\ncomunali in forma associata per il tramite del  CELVA,  anziche\u0027  che\nessi le possano  esercitare;  e  nella  parte  in  cui  riferisce  la\ndisciplina  di  cui  al  successivo  comma  2  del  medesimo  art.  4\nesclusivamente alle predette ipotesi di esercizio obbligatorio; \n        c) l\u0027art. 6, comma 1, della legge regionale n. 15  del  2025,\nnella parte in cui, nel sostituire l\u0027art. 6 della legge regionale  n.\n6 del 2014, dispone  che  i  Comuni  esercitano  funzioni  e  servizi\ncomunali in  forma  associata  per  il  tramite  dell\u0027Amministrazione\nregionale, anziche\u0027 che essi le possano esercitare; \n        d) l\u0027art. 13, comma 1, della legge regionale n. 15 del  2025,\nnella parte in cui, nel sostituire l\u0027art. 16 della legge regionale n.\n6 del 2014, dispone che  alle  Unites  del  Communes  valdôtaines  e\u0027\naffidato l\u0027esercizio obbligatorio di  funzioni  e  servizi  comunali,\nanziche\u0027  che  tale  esercizio  possa   essere   ad   esse   affidato\nfacoltativamente; \n        e) l\u0027art. 15, della legge regionale n.  15  del  2025,  nella\nparte in cui, nel sostituire l\u0027art. 18 della legge regionale n. 6 del\n2014, dispone che i Comuni esercitano  come  ivi  disposto  tutte  le\nfunzioni e i servizi  non  riservati  ai  soggetti  ivi  individuati,\nanziche\u0027 fare riferimento ai servizi che  detti  Comuni  non  abbiano\nritenuto di riservare ai soggetti ivi individuati; \n        f) l\u0027art. 16 della legge regionale  n.  15  del  2025,  nella\nparte in cui, nell\u0027introdurre nella legge regionale  n.  6  del  2014\nl\u0027art. 20-bis, commi 3 e 4, nonche\u0027 comma 7, fa riferimento  anche  a\nconvenzioni obbligatorie. \n    6. In via preliminare, si rileva che la legge regionale 26 maggio\n2025, n. 15, ha operato una revisione della disciplina  regionale  in\nmateria di esercizio associato di funzioni e servizi  comunali  e  di\nsegretari degli enti locali. Modificazioni  alle  leggi  regionali  5\nagosto 2014, n. 6, e 12 marzo 2002, n. 1. \n    7. In particolare, per quel  che  rileva  ai  fini  del  presente\nprofilo di illegittimita\u0027, con le  sopra  citate  disposizioni  della\nlegge regionale in esame e\u0027 stato previsto l\u0027obbligo di esercitare in\nforma associata diverse categorie di funzioni e servizi comunali. \n    8. La gestione in forma associata e\u0027 stata  disciplinata  secondo\ndifferenti  modalita\u0027,  che  consistono,  per  determinate   ipotesi,\nnell\u0027accesso a una Unite\u0027 des Communes valdotaines di cui all\u0027art.  8\ndella legge regionale impugnata ovvero, per altre, nella  stipula  di\nconvenzioni tra i Comuni e i soggetti di cui agli articoli 4, 5  e  6\ndella citata legge regionale. \n    9.  Sennonche\u0027,  la  previsione  di  una  forma  associativa  con\ncarattere di obbligatorieta\u0027 - gia\u0027 introdotta dalla legge  regionale\nn. 6/2014 e poi successivamente eliminata dalla  legge  regionale  n.\n15/2020 - si pone in chiara contraddizione con i principi di  diritto\nesposti da codesta Corte nella  sentenza  n.  33  del  2019,  che  ha\ndichiarato «l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 14,  comma  28,\ndel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di\nstabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita\u0027   economica),\nconvertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122,  come\nmodificato dall\u0027art. 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.\n95 (Disposizioni urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con\ninvarianza dei servizi ai cittadini nonche\u0027 misure  di  rafforzamento\npatrimoniale delle imprese del  settore  bancario),  convertito,  con\nmodificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui non\nprevede la possibilita\u0027, in un contesto di Comuni obbligati e non, di\ndimostrare, al fine di ottenere l\u0027esonero dall\u0027obbligo, che  a  causa\ndella particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici\ne socio ambientali, del Comune obbligato, non sono realizzabili,  con\nle forme associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in\ntermini di efficacia ed efficienza, nell\u0027erogazione dei beni pubblici\nalle popolazioni di riferimento». \n    10. Nello specifico, la sentenza in esame ha evidenziato che  una\ndisciplina che prevede, in via generalizzata, l\u0027obbligo  di  gestione\nassociata per tutte le funzioni fondamentali «sconta  (...)  in  ogni\ncaso un\u0027eccessiva rigidita\u0027, al punto che non consente di considerare\ntutte  quelle  situazioni  in  cui,  a  motivo   della   collocazione\ngeografica  e  dei  caratteri  demografici  e  socio  ambientali,  la\nconvenzione o l\u0027unione  di  Comuni  non  sono  idonee  a  realizzare,\nmantenendo un adeguato livello  di  servizi  alla  popolazione,  quei\nrisparmi di spesa che la norma richiama  come  finalita\u0027  dell\u0027intera\ndisciplina». \n    11. Evidentemente,  i  principi  di  diritto  affermati  in  tale\npronuncia  non  possono  che  valere,  e  soprattutto  vincolare,  il\nlegislatore  regionale  e,  pertanto,  la  Regione   autonoma   Valle\nd\u0027Aosta/Vallee d\u0027Aoste. \n    12. Difatti, lo Statuto speciale  di  tale  Regione,  seppure  le\nassegna competenza legislativa primaria in  materia  di  «ordinamento\ndegli enti locali» (art. 2, primo comma,  lettera  b)),  prevede  che\nessa debba esplicarsi entro i consueti limiti  dell\u0027«armonia  con  la\nCostituzione e i principi dell\u0027ordinamento giuridico della Repubblica\ne col  rispetto  degli  obblighi  internazionali  e  degli  interessi\nnazionali,   nonche\u0027   delle   norme   fondamentali   delle   riforme\neconomico-sociali della Repubblica» (art. 2, primo comma, alinea). \n    13.  Conseguentemente,  nel  prevedere   in   via   generalizzata\nl\u0027obbligatorieta\u0027 dell\u0027esercizio in forma associata di taluni servizi\novvero funzioni comunali, la legge  regionale  oggetto  del  presente\ngiudizio di impugnativa risulta adottata in violazione  non  soltanto\ndel parametro dell\u0027art. 117 della Costituzione  (cui  corrisponde  la\ndisposizione statutaria speciale di  cui  all\u0027art.  2,  primo  comma,\nalinea e lettera b), dello Statuto valdostano), ma anche di quelli di\ncui agli articoli  3,  5  e  97  della  Costituzione:  e  quindi,  di\ndisposizioni che  risultano  indubbiamente  portatrici  di  «principi\ndell\u0027ordinamento giuridico della Repubblica» e, comunque,  di  valori\ncostituzionali con i quali la legislazione valdostana non potra\u0027  che\ndoversi porre «in armonia». \n    14.  Invero,  come  gia\u0027  evidenziato  da  codesta  Corte   nella\nrichiamata  pronuncia  n.  33/2019,  anche  in  questa   ipotesi   la\ngeneralizzata previsione dell\u0027obbligo di esercizio in forma associata\ndelle funzioni e servizi comunali ivi indicati finisce per realizzare\nuna soluzione  sproporzionata  e,  comunque,  non  in  linea  con  la\n«geografia funzionale», imponendo un forte  sacrificio  all\u0027autonomia\ncomunale senza che cio\u0027 trovi ragione nell\u0027obiettivo  perseguito  dal\nlegislatore regionale. \n    15. Difatti, nella  prospettiva  del  legislatore  regionale,  la\nrevisione della disciplina  in  materia  di  esercizio  associato  di\nfunzioni e servizi comunali ha l\u0027esplicito «obiettivo di incrementare\nla qualita\u0027 e l\u0027omogeneita\u0027 delle prestazioni erogate  ai  cittadini»\n(cfr., in questo senso, art. 2 della legge regionale n. 15/2025). \n    16. Sennonche\u0027, la previsione astratta e  generalizzata  di  tale\nobbligo, senza l\u0027individuazione di apposite  esenzioni,  che  tengano\nconto   delle   situazioni   differenziate   che    (inevitabilmente)\ncaratterizzano il territorio regionale, non garantisce -  neppure  in\nlinea  astratta  -  il  perseguimento  di  tale  obiettivo,  che,  al\ncontrario, per essere concretamente soddisfatto, deve necessariamente\ncalarsi nelle - e coordinarsi con le -  concrete  peculiarita\u0027  delle\nsingole realta\u0027 comunali e geografiche  che  compongono  la  Regione,\nnell\u0027ottica della massima efficienza  e  accessibilita\u0027  del  sistema\namministrativo. \n    17. Pertanto, a mente della  citata  fondamentale  sentenza  e  a\nfronte  dei  parametri  ivi  enucleati  a  fini  decisori,  a  nessun\nlegislatore   competente,   inclusa   la   Regione   autonoma   Valle\nd\u0027Aosta/Vallee d\u0027Aoste, e\u0027 costituzionalmente consentito  imporre  ai\ncomuni   rientranti   nel   rispettivo   territorio    la    gestione\nobbligatoriamente associata di funzioni e servizi comunali, dovendosi\nin ogni caso  tutelare  l\u0027autonomia  costituzionalmente  garantita  a\nciascun comune, nonche\u0027 il principio di buon andamento della pubblica\namministrazione,  in  conformita\u0027  con   i   ricordati   criteri   di\nfacoltativita\u0027 fissati dalla sentenza n. 33 del 2019. \nII. Violazione dell\u0027art. 99, comma 2, del  Testo  unico  delle  leggi\nsull\u0027ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267/2000),\nnorma interposta ai cosi\u0027 violati parametri di cui all\u0027art.  3  della\nCostituzione, in relazione al combinato disposto  degli  articoli  5,\n114  e  97  della  Costituzione,  recanti  principi,   quali   quello\nautonomistico e quello di buon  andamento  dell\u0027amministrazione,  che\nrientrano, anche ai fini della legislazione  della  Regione  autonoma\nValle  d\u0027Aosta/Vallee  d\u0027Aoste,  tra  i  «principi   dell\u0027ordinamento\ngiuridico della Repubblica» e comunque di valori costituzionali con i\nquali la legislazione valdostana deve porsi «in armonia», e dell\u0027art.\n2, primo comma, alinea e lettera  b),  dello  Statuto  della  Regione\nValle  d\u0027Aosta,  in  materia  di  limiti   alla   relativa   potesta\u0027\nlegislativa primaria. \n    18. Con il presente motivo di impugnazione, si impugna l\u0027art.  16\ndella legge regionale n. 15 del 2025, nella parte  in  cui  inserisce\nl\u0027art. 20-quater nella legge regionale n. 6 del 2014, il cui comma  2\nsi pone in contrasto con i sopra indicati parametri costituzionali. \n    19. Piu\u0027 nello specifico, l\u0027art. 16 della legge regionale  n.  15\ndel 2025 introduce nella legge regionale n. 6 del 2014 il capo V-bis,\nrubricato «Segretari degli enti locali» e composto dagli articoli  da\n20-bis a 20-sexies. \n    20. Da tali disposizioni risulta delineata una disciplina che  si\ndiscosta in parte - e,  soprattutto,  illegittimamente  -  da  quella\ntracciata dai principi ricavabili dalla normativa nazionale. \n    21. Nello specifico, l\u0027art.  20-quater,  comma  2,  prevede  che:\n«Tutti gli incarichi di segretario cessano automaticamente, quale che\nsia la durata originariamente  prevista,  alla  data  delle  elezioni\ngenerali comunali. I segretari in servizio continuano a esercitare le\nloro funzioni fino al termine del mese in cui e\u0027  conferito  l\u0027ultimo\nincarico di segretario  secondo  la  procedura  di  cui  al  presente\narticolo». \n    22. Cosi\u0027 facendo, la disposizione richiamata finisce per dettare\nuna disciplina relativa all\u0027avvicendamento tra segretari comunali che\nnon risulta conforme a quella fissata dalle  pertinenti  disposizioni\nstatali. \n    23. In particolare, l\u0027art. 99, comma 2,  del  Testo  unico  delle\nleggi sull\u0027ordinamento degli  enti  locali  (decreto  legislativo  n.\n267/2000), prevede che: «[...] la nomina ha durata  corrispondente  a\nquella del mandato del sindaco o del presidente della  provincia  che\nlo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall\u0027incarico con\nla  cessazione  del  mandato  del  sindaco  e  del  presidente  della\nprovincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del\nnuovo segretario». Il successivo comma  3  del  richiamato  art.  99,\nprevede poi che: «La nomina e\u0027 disposta non prima di sessanta  giorni\ne non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del  sindaco\ne del presidente della provincia, decorsi i quali  il  segretario  e\u0027\nconfermato». \n    24. Da un semplice confronto tra le disposizioni  ora  richiamate\nemerge che: \n        i) la nuova disciplina regionale ridimensiona notevolmente  -\nin misura da ritenersi eccessiva ai fini della necessaria valutazione\ndella sua compatibilita\u0027 costituzionale - l\u0027istituto della prorogatio\ndelle funzioni del segretario, che viene consentita limitatamente  al\nsolo mese delle elezioni generali a fronte, invece, dei quattro  mesi\ndall\u0027insediamento  previsti  dal  citato  Testo  unico  delle   leggi\nsull\u0027ordinamento degli enti locali; \n        ii)  nella  normativa  regionale  che,  in  questa  sede,  si\nimpugna, risulta, poi, del tutto assente  l\u0027istituto  della  conferma\nautomatica dell\u0027incarico che, al contrario, per il  Testo  unico,  si\nrealizza decorso il termine massimo di quattro mesi dall\u0027insediamento\ndel nuovo sindaco (cfr. art. 99, comma 3, del decreto legislativo  n.\n267/2000). \n    25. Una tale disciplina risulta pertanto violativa dei  parametri\ncostituzionali sopra indicati. \n    26. A tal fine, preme richiamare quanto statuito da codesta Corte\nnella sentenza n. 23 del 2019, laddove ha affermato che il segretario\n«decaduto  \"automaticamente  dall\u0027incarico  con  la  cessazione   del\nmandato del sindaco\", come si esprime la  legge,  [e\u0027]  ciononostante\nchiamato a continuare nelle sue funzioni per un  periodo  non  breve,\nnon inferiore a due e non superiore a  quattro  mesi,  in  attesa  di\neventuale conferma, a garanzia della stessa  continuita\u0027  dell\u0027azione\namministrativa». In particolare, in tale pronuncia, codesta Corte  ha\nevidenziato  il  carattere  peculiare  che  connota  la  figura   del\nsegretario comunale, il quale se  «e\u0027  certamente  figura  apicale  e\naltrettanto certamente intrattiene con il sindaco  rapporti  diretti,\nsenza intermediazione di altri dirigenti o strutture amministrative»,\ncionondimeno «il carattere fiduciario insito nell\u0027atto di nomina  non\nsi esaurisce con esso» (cfr. punto 5.2. della richiamata pronuncia n.\n23/2019 di codesta Ecc.ma Corte).  Difatti,  il  segretario  comunale\nsvolge non soltanto compiti  riconducibili  al  nucleo  originario  e\ntradizionale  della  funzione  segretariale  (come  le  funzioni   di\ncertificazione,  di  controllo  di  legalita\u0027  o  di  attuazione   di\nindirizzi altrui, ovvero compiti  di  verbalizzazione  o  rogito  dei\ncontrati  cui  l\u0027ente  e\u0027  parte),  ma  soprattutto  anche  «cruciali\nfunzioni di collaborazione e di  assistenza  giuridico-amministrativa\nnei confronti  degli  organi  comunali  in  ordine  alla  conformita\u0027\ndell\u0027azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti\n(art. 97, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del  2000)  nonche\u0027\nfunzioni consultive, referenti e  di  assistenza  alle  riunioni  del\nconsiglio e della giunta (art. 97, comma 4, lettera a),  del  decreto\nlegislativo  n.  267  del  2000)»,  nonche\u0027  funzioni  di   carattere\neminentemente gestionale (specie  laddove,  ai  sensi  dell\u0027art.  97,\ncomma 4, lettera e), del decreto legislativo n. 267/2000, che  rinvia\nall\u0027art.  108,  comma  4,  del  medesimo  decreto   legislativo,   il\nsegretario puo\u0027 essere nominato anche direttore generale). \n    27. Ebbene, alla luce della specificita\u0027 che  connota  la  figura\ndel segretario comunale, la disciplina regionale che, in questa sede,\ns\u0027impugna, finisce  per  violare  i  parametri  costituzionali  sopra\nriportati, e,  in  particolare,  il  buon  andamento  della  pubblica\namministrazione di cui all\u0027art. 97 della Costituzione, come declinato\ndal legislatore  nazionale  nella  (duplice)  previsione  sia  di  un\nperiodo massimo  di  prorogatio,  che  dell\u0027istituto  della  conferma\n«automatica» nell\u0027incarico. \n    28. La violazione dei  parametri  costituzionali  sopra  indicati\nrisulta poi ancor piu\u0027 accentuata se si considera che  la  cessazione\ndell\u0027incarico   di   segretario   «unionale»   e\u0027   delineata   dalla\ndisposizione censurata in modo da imporsi  comunque  all\u0027ente,  senza\neccezioni  e  quindi   non   soltanto   in   forma   di   ragionevole\naccompagnamento in relazione alle sole Unites interessate all\u0027entrata\na regime del nuovo ordinamento apportato  dalla  legge  regionale  in\nesame - dunque con riferimento alle sole realta\u0027 composte  da  Comuni\ntutti  avvalsisi  della  (come  sopra  argomentato)   imprescindibile\nfacolta\u0027 di adesione alla predetta forma associata. \n    29. La descritta violazione dei  parametri  costituzionali  sopra\nindicati determina  pertanto  l\u0027illegittimita\u0027  costituzionale  della\ndisposizione in esame, rappresentando il principio di buon  andamento\ndi cui all\u0027art.  97  della  Costituzione  uno  dei  principi  che  il\nlegislatore regionale e\u0027 tenuto a rispettare nell\u0027esercizio della sua\nfunzione legislativa. \n    30. Difatti, come noto, l\u0027art. 15, del Testo  unico  delle  leggi\nsull\u0027ordinamento degli enti locali, in base al quale  «Le  regioni  a\nstatuto speciale [...] disciplinano le materie  di  cui  al  presente\ncapo  [Capo  II  del  Titolo  IV,  rubricato  \"Segretari  comunali  e\nprovinciali\"] con propria legislazione». \n    31.  Piu\u0027  nello  specifico,   la   sentenza   n.   100/2023   ha\nespressamente evidenziato che le normative delle regioni ad autonomia\nspeciale che regolano l\u0027accesso all\u0027albo  dei  segretari  comunali  e\nquelle relative  all\u0027attribuzione  delle  relative  funzioni  vicarie\ndevono  ricondursi  alla  competenza   statutaria   in   materia   di\nordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni:  «Tale\ncompetenza include la disciplina del relativo personale (sentenza  n.\n132 del 2006), e deve esercitarsi «in \"armonia con la Costituzione  e\ni principi dell\u0027ordinamento giuridico della Repubblica\", sia  che  si\nvogliano disciplinare le modalita\u0027 di instaurazione dei  rapporti  di\nlavoro sia che si intendano dettare  norme  in  tema  di  status  del\npersonale dipendente» (sentenza n. 95 del 2021)». \n    32. Con specifico riguardo  alla  Regione  autonoma  della  Valle\nD\u0027Aosta/Vallee d\u0027Aoste, codesta Corte ha espressamente ritenuto:  «le\nnorme  regionali  in  tema  di  accesso  all\u0027albo   valdostano   sono\nespressione, sia della competenza legislativa statutaria  in  materia\ndi enti locali e relative circoscrizioni - posto  che  il  segretario\ncomunale dipende funzionalmente dal sindaco (art. 3, comma  1,  della\nlegge regionale Valle d\u0027Aosta n. 46 del 1998)  e  presta  la  propria\nattivita\u0027 di servizio in favore del comune - sia di quella in materia\ndi ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla  Regione  e\nstato  giuridico  ed  economico  del  personale»  (cfr.  sentenza  n.\n100/2023, punto 2.2.). \n    33. Sennonche\u0027, come precisato da codesta Corte  nella  pronuncia\nsopra indicata, entrambe  le  competenze  legislative  statutarie  in\nesame - espressamente individuate all\u0027art. 2, comma 1, lettere  a)  e\nb), dello Statuto speciale per la Valle d\u0027Aosta, legge costituzionale\nn. 4/1948 - incontrano i medesimi limiti delineati all\u0027art. 2,  comma\n1, alinea, cit., dovendosi svolgere in armonia con  la  Costituzione,\ncon i  principi  dell\u0027ordinamento  giuridico  della  Repubblica,  nel\nrispetto degli obblighi internazionali e degli  interessi  nazionali,\nnonche\u0027 delle  norme  fondamentali  delle  riforme  economico-sociali\ndella Repubblica. \n    34.  E  tra  tali  limiti  che  devono   necessariamente   essere\nrispettati figura evidentemente l\u0027art. 97 della Costituzione, che  si\nritiene violato, tra gli altri, dalla legge  regionale  impugnata  in\nquesta sede. \nIII.  Violazione  dei  principi  di  cui  all\u0027art.  35  del   decreto\nlegislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  «Norme  sull\u0027ordinamento\ndel lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»,  e  agli\narticoli 98 e 99 del Testo unico delle leggi  sull\u0027ordinamento  degli\nenti locali, normativa interposta ai cosi\u0027 violati parametri  di  cui\nall\u0027art. 3 della Costituzione, in  relazione  al  combinato  disposto\ndegli articoli 5 e 97 della  Costituzione,  recanti  principi,  quali\nquello autonomistico e quello di buon andamento dell\u0027amministrazione,\nche  rientrano,  anche  ai  fini  della  legislazione  della  Regione\nautonoma   Valle   d\u0027Aosta/Vallee   d\u0027Aoste,    tra    i    «principi\ndell\u0027ordinamento giuridico della Repubblica»  e  comunque  di  valori\ncostituzionali con i quali la legislazione valdostana deve porsi  «in\narmonia», e dell\u0027art. 2, primo comma,  alinea  e  lettera  b),  dello\nStatuto della Regione  Valle  d\u0027Aosta,  in  materia  di  limiti  alla\nrelativa potesta\u0027 legislativa primaria. \n    35. Con il presente motivo  si  impugna  l\u0027art.  16  della  legge\nregionale n. 15  del  2025,  nella  parte  in  cui  inserisce  l\u0027art.\n20-sexies nella legge regionale n. 6 del 2014, che  contrasta  con  i\npredetti parametri costituzionali. \n    36. L\u0027art. 20-sexies, comma 1, della legge  regionale  n.  6  del\n2014 disciplina  il  conferimento  dell\u0027incarico  di  segretario  del\nComune  di  Aosta,  stabilendo,  al  comma  1,  che:  «L\u0027incarico  di\nsegretario del Comune  di  Aosta  puo\u0027  essere  attribuito  ai  sensi\ndell\u0027art.  20-quater  della  presente  legge  oppure,  ai  fini   del\ncontenimento della spesa pubblica  e  in  deroga  a  quanto  previsto\ndall\u0027art. 1, comma 1, della legge regionale 19  agosto  1998,  n.  46\n(Norme in materia  di  segretari  degli  enti  locali  della  Regione\nautonoma Valle d\u0027Aosta), essere conferito,  senza  nuovi  o  maggiori\noneri a carico  del  bilancio  comunale,  a  un  proprio  dipendente,\nassunto a tempo  indeterminato,  appartenente  alla  qualifica  unica\ndirigenziale che abbia maturato un\u0027anzianita\u0027 di servizio  di  almeno\ntre anni nella predetta qualifica e che abbia svolto le  funzioni  di\nsegretario per almeno un triennio negli ultimi dieci anni». \n    37. Quella riportata,  al  pari  delle  inevitabilmente  connesse\ndisposizioni di cui ai restanti commi dello stesso art. 20-sexies, e\u0027\ndisposizione che si rivela non conforme ai principi di  imparzialita\u0027\ne buon andamento dell\u0027azione amministrativa,  sottesi  al  necessario\nespletamento della  procedura  concorsuale  ai  fini  dell\u0027accesso  a\nfunzioni e carriera superiori rispetto a quelli di  appartenenza  del\npersonale che la disposizione censurata indica. \n    38. Sul punto, puo\u0027 richiamarsi la gia\u0027 citata  sentenza  n.  100\ndel  2023  di  codesta  Corte,  che,  nel  sancire   l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale di una disposizione legislativa della Regione autonoma\nValle d\u0027Aosta/Vallee d\u0027Aoste in materia di esercizio  delle  funzioni\ndei segretari comunali (in particolare,  l\u0027art.  4,  comma  3,  della\nlegge  della  Regione  Valle  d\u0027Aosta  27  maggio  2022,  n.  6),  ha\naffermato,   al   riguardo,   che   tale   disposizione    prevedeva:\n«un\u0027eccezione  all\u0027obbligo  di  frequenza  dei  menzionati  corsi  di\nformazione, e di superamento dei relativi esami finali, da parte  dei\nsoggetti di cui allo stesso art. 1, comma 6, lettere a), b), c) e d),\ndella legge regionale Valle d\u0027Aosta n. 46 del 1998, ossia per  coloro\ncui e\u0027 consentito l\u0027accesso all\u0027albo, o senza  aver  superato  alcuno\nspecifico concorso pubblico per la carriera di segretario degli  enti\nlocali (soggetti di cui  alle  lettere  a  e  b),  oppure  dopo  aver\nsuperato concorsi pubblici specifici, ma diversi da quello  regionale\ndi cui all\u0027art. 1, comma 5, della medesima legge regionale  (soggetti\ndi cui alle lettere c e d)». \n    39. Cosi\u0027 facendo, «non  solo  non  pone[va]  rimedio  [...],  ma\naggiunge[va] [...] la possibilita\u0027 di iscriversi all\u0027albo (sia pur in\nvia straordinaria) [...] senza nemmeno il previo accrescimento  delle\nloro capacita\u0027 tecnico-professionali,  che  quel  corso,  secondo  le\nprevisioni dello stesso legislatore regionale, sarebbe indirizzato  a\nottenere». \n    40. Inoltre, dinanzi ad ulteriori previsioni regionali dirette  a\nconsentire l\u0027iscrizione all\u0027Albo dei  segretari  comunali,  e  quindi\nl\u0027esercizio  delle  relative  funzioni,  a  categorie   di   soggetti\nulteriori  e  diverse  rispetto  ai  soli   vincitori   dell\u0027apposita\nprocedura  concorsuale   e   del   relativo   corso   di   formazione\nprofessionale  (previsti  dalle   leggi   regionali),   non   oggetto\ndell\u0027impugnativa in via principale,  codesta  Corte,  nella  medesima\npronuncia, ha ritenuto necessario formulare  un  apposito  monito  al\nlegislatore regionale, stigmatizzando con vigore tali disposizioni  e\nsollecitando il  medesimo  legislatore  regionale  «a  un  intervento\nriformatore coerente con i principi qui affermati» (cfr. sentenza  n.\n100/2023, punto 8.). \n    41. Alla  luce  delle  esposte  coordinate  ermeneutiche,  l\u0027art.\n20-sexies risulta a fortiori  illegittimo,  presentando  il  medesimo\nvizio  di  legittimita\u0027  che  ha  condotto   alla   declaratoria   di\nincostituzionalita\u0027 della  disposizione  valdostana  in  forza  della\ncitata sentenza del 2023. \n    42.  Difatti,  la  disposizione  che  qui  si  censura   consente\nl\u0027attribuzione  dell\u0027incarico  di  segretario  comunale  a   soggetti\nnotevolmente diversi sul piano professionale  da  quelli  individuati\ndalla   stessa   normativa   regionale,    ispirata    ai    principi\ndell\u0027ordinamento giuridico generale. \n    43.  In  tal  modo,  la  disposizione  in  esame  prescinde   sia\ndall\u0027espletamento del pubblico concorso, che dalla partecipazione  al\ncorso di formazione professionale, incorrendo  nella  violazione  dei\nparametri costituzionali sopra indicati. \n    44. La violazione dell\u0027art. 97  della  Costituzione  risulta  poi\nulteriormente aggravata dalla circostanza che tale possibilita\u0027 viene\nprevista in via ordinaria, e non in forma eccezionale  o  temporanea,\nsenza  neppure  introdurre  limiti  espliciti   a   eventuali   nuove\nattribuzioni future. \n    45. Cosi\u0027 facendo,  la  normativa  che  si  censura  finisce  per\nscardinare radicalmente il sistema che le regole e i principi statali\n(tra gli altri, il principio costituzionale del pubblico  concorso  e\ndi  buon  andamento  dell\u0027amministrazione)  pongono   chiaramente   a\npresidio della specificita\u0027 professionale che connota la  figura  del\nsegretario comunale. \nIV. Violazione del combinato disposto degli  articoli  32  e  53  del\nTesto unico degli enti locali, come  modificato  dall\u0027art.  1,  comma\n105, della legge n. 56 del 2014, costituenti normativa interposta  ai\ncosi\u0027 violati parametri di cui  all\u0027art.  3  della  Costituzione,  in\nrelazione  al  combinato  disposto  degli  articoli  5  e  97   della\nCostituzione, in quanto veicolo, anche  ai  fini  della  legislazione\ndella Regione autonoma Valle  d\u0027Aosta/Vallee  d\u0027Aoste,  di  «principi\ndell\u0027ordinamento  giuridico  della  Repubblica»  e  comunque   valori\ncostituzionali con i quali la legislazione valdostana deve porsi  «in\narmonia», e dell\u0027art. 2, primo comma,  alinea  e  lettera  b),  dello\nStatuto della Regione  Valle  d\u0027Aosta,  in  materia  di  limiti  alla\nrelativa potesta\u0027 legislativa primaria. \n    46. Con il presente motivo di impugnazione si impugna  l\u0027art.  10\ndella legge regionale n. 15 del 2025, nella parte in cui  sostituisce\nl\u0027art. 12 della legge  regionale  n.  6  del  2014,  con  particolare\nriferimento al suo comma 1. \n    47. Piu\u0027 nello specifico, l\u0027art. 10 della legge n. 15 del 2025 ha\nsostituito l\u0027art. 12 della predetta legge regionale n.  6  del  2014,\nrubricato  «Giunta»,  stabilendo,  al  comma  1,  che:   «La   Giunta\ndell\u0027Unite\u0027 e\u0027 composta dai Sindaci dei Comuni associati. Il Sindaco,\nin  caso  di  assenza  o  impedimento  temporaneo,  o   qualora   sia\nincompatibile ai sensi della normativa regionale vigente  in  materia\ndi elettorato passivo, e\u0027 sostituito dal Vicesindaco. Nel caso in cui\nil Sindaco e il Vicesindaco siano assenti, impediti temporaneamente o\nincompatibili, il Sindaco e\u0027 sostituito da un Assessore  delegato  di\nvolta in volta». \n    48. Le ipotesi di sostituzione e delega  del  sindaco  introdotte\ncon  la  citata  disposizione  eccedono  gli  ambiti  di   competenza\nlegislativa regionale, ancorche\u0027 di  tipo  primario,  in  materia  di\nordinamento degli enti locali (cfr. art. 2, primo comma, lettera  b),\ndello Statuto della Regione Valle d\u0027Aosta), poiche\u0027 introducono delle\nipotesi di «ridislocazione», per quanto  temporanea,  delle  potesta\u0027\nsindacali ulteriori rispetto a  quelle  fissate  rigorosamente  dalle\npertinenti disposizioni del citato Testo unico degli enti  locali,  e\nprecisamente dall\u0027art. 53 del medesimo Testo unico. \n    49. I contenuti di tale ultima  disposizione  integrano  principi\norganizzativi inerenti all\u0027assetto complessivo dell\u0027autonomia  locale\ne risultano applicabili all\u0027ordinamento locale valdostano  giusto  il\ndisposto dell\u0027art. 32,  comma  4,  dello  stesso  Testo  unico,  come\nmodificato dall\u0027art. 1, comma 105, della legge 7 aprile 2014, n.  56,\nrecante «Disposizioni sulle  citta\u0027  metropolitane,  sulle  province,\nsulle unioni e fusioni di comuni», per  cui:  «L\u0027unione  ha  potesta\u0027\nstatutaria  e  regolamentare  e  ad  essa  si  applicano,  in  quanto\ncompatibili e non derogati con le disposizioni  della  legge  recante\ndisposizioni sulle citta\u0027 metropolitane, sulle province, sulle unioni\ne fusioni di  comuni,  i  principi  previsti  per  l\u0027ordinamento  dei\ncomuni, con particolare riguardo allo  status  degli  amministratori,\nall\u0027ordinamento   finanziario   e   contabile,   al    personale    e\nall\u0027organizzazione». \n    50.  Detta  disposizione,  in  parte  qua,   trova   applicazione\nnell\u0027ordinamento locale valdostano nei limiti  del  successivo  comma\n145 che dichiara che le disposizioni di cui ai commi da 104 a  141  -\ne, quindi, anche quella di cui al comma 105  ora  richiamata  -  sono\n«applicabili nelle regioni a statuto speciale Trentino-Alto  Adige  e\nValle d\u0027Aosta compatibilmente con le norme dei rispettivi  statuti  e\ncon le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge\ncostituzionale 18 ottobre 2001, n. 3». \n    51. Da quanto evidenziato deriva il contrasto dell\u0027art. 12, comma\n1, della legge regionale n. 6 del 2014, come modificato dall\u0027art.  10\ndella legge regionale n. 15 del 2025, con  le  predette  disposizioni\nlegislative statali. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Alla stregua di quanto  precede  si  confida  che  codesta  Corte\ncostituzionale  vorra\u0027  dichiarare  l\u0027illegittimita\u0027   costituzionale\ndegli articoli 3, comma 1; 5, comma 1; 6, comma 1; 13, comma  1;  10;\n15; 16 della legge regionale 26 maggio 2025 n. 15 della Regione Valle\nd\u0027Aosta, pubblicata nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Valle\nd\u0027Aosta 10 giugno 2025, n.  29,  recante  «Revisione  organica  della\ndisciplina regionale in materia di esercizio associato di funzioni  e\nservizi comunali e di segretari degli enti locali. Modificazioni alle\nleggi regionali 5 agosto 2014, n. 6, e 12 marzo 2002, n. 1»,  per  le\nragioni e nei termini illustrati nei motivi di ricorso. \n        Roma, 6 agosto 2025 \n \n                 Il Procuratore dello Stato: Morena \n \n \n                                      L\u0027Avvocato dello Stato: D\u0027Ascia","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione autonoma Valle d\u0027Aosta","contenzioso":"","deposito_cost":"15/09/2025"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"lrva","articolo_legge":"3","data_legge":"26/05/2025","data_nir":"2025-05-26","numero_legge":"15","comma":"1","denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta","denominazione_nesso":"sostitutivo dell\u0027","denominazione_attributo":"","id":"24886","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrva","articolo_legge":"2","data_legge":"05/08/2014","data_nir":"2014-08-05","numero_legge":"6","comma":"","denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Valle 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