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D.S.","prima_controparte":"Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS","altre_parti":"Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, Ispettorato nazionale del lavoro, Della Sala Mario, Procura generale presso la Corte dei conti, Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS","testo_atto":"N. 100 ORDINANZA (Atto di promovimento) 07 aprile 2025\n\r\nOrdinanza del 7 aprile 2025 della Corte dei conti sul ricorso\nproposto da M. D.S. contro Istituto nazionale della previdenza\nsociale - INPS e altri. \n \nPrevidenza - Pensioni - Abrogazione della pensione privilegiata, a\n eccezione del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa,\n vigili del fuoco e soccorso pubblico - Abrogazione che non si\n applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del\n decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito, nonche\u0027 ai\n procedimenti per i quali, al 28 dicembre 2011, non sia ancora\n scaduto il termine di presentazione della domanda e ai procedimenti\n instaurabili d\u0027ufficio per eventi occorsi prima della predetta data\n - Previsione che, secondo l\u0027interpretazione giurisprudenziale che\n costituisce \"diritto vivente\", tra i suddetti procedimenti ai quali\n non si applicano le abrogazioni, non include il procedimento che,\n riguardo ad un\u0027infermita\u0027 eziologicamente riconducibile a data\n antecedente rispetto a quella di entrata in vigore del\n decreto-legge n. 201 del 2011, vada instaurato a domanda il cui\n termine di presentazione non sia ancora iniziato a decorrere alla\n data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge. \n- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la\n crescita, l\u0027equita\u0027 e il consolidamento dei conti pubblici),\n convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n.\n 214, art. 6, comma 1, terzo periodo. \n\n\r\n(GU n. 23 del 04-06-2025)\n\r\n \n CORTE DEI CONTI \n Sezione giurisdizionale regionale per la Campania \n \n in persona del giudice monocratico Eugenio Musumeci, ha\npronunciato la seguente ordinanza nel giudizio pensionistico iscritto\nal n. 73506 del registro di segreteria della Sezione, proposto da D.\nS. M., nato a ... il ... e residente ad ..., codice fiscale ...\nrappresentato e difeso dall\u0027avv. Rino Lucadamo (del foro di\nAvellino), nonche\u0027 elettivamente domiciliato a Napoli in via Calata\nSan Marco n. 4 presso lo studio dell\u0027avv. Vincenzo Fiume; \n contro Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in\npersona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall\u0027avv.\nGianluca Tellone (iscritto nell\u0027elenco speciale annesso all\u0027albo\ndegli avvocati presso il Tribunale di Avellino), nonche\u0027\nelettivamente domiciliato a Napoli in via Medina n. 61 presso il\nCoordinamento regionale legale INPS per la Campania; \n e contro Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in\npersona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dal\ndirettore pro tempore della Direzione generale per le politiche del\npersonale e l\u0027innovazione organizzativa, nonche\u0027 elettivamente\ndomiciliato a Roma in via Flavia n. 6 presso la sede della Direzione\nstessa; \n e contro Ispettorato nazionale del lavoro, in persona del\ndirettore pro tempore, rappresentato e difeso dal direttore pro\ntempore della Direzione centrale identita\u0027 professionale,\npianificazione ed organizzazione, nonche\u0027 elettivamente domiciliato a\nRoma in piazza della Repubblica n. 59 presso la sede della Direzione\nstessa. \n \n Fatto \n \n 1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 28 gennaio\n2022 M. D. S., gia\u0027 dipendente dell\u0027Ispettorato nazionale del lavoro\n(per brevita\u0027: l\u0027Ispettorato) dal ... e specificamente assegnato\nall\u0027ufficio territoriale di Avellino, ha evidenziato che il ... aveva\nsubito un infortunio sul lavoro, riportando una frattura all\u0027arto\ninferiore sinistro: talche\u0027, il ... del mese successivo, aveva\npresentato istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di\nservizio della conseguente infermita\u0027, peraltro ottenendo dall\u0027INAIL\nsoltanto un rimborso spese di 3.718 euro. Ha altresi\u0027 soggiunto che,\nnel ... , la Commissione medica ospedaliera (in sigla: CMO) aveva\nriconosciuto la dipendenza causale di quell\u0027infermita\u0027, ascrivendola\nin ottava categoria. Tuttavia l\u0027odierno ricorrente ha lamentato che,\ndopo esser stato collocato in quiescenza alla fine del ..., il ...\naveva chiesto all\u0027INPS l\u0027attribuzione della pensione privilegiata, la\nquale, pero\u0027, gli era stata negata l\u0027indomani stesso alla luce di\nquanto sancito dall\u0027art. 6 del decreto-legge n. 201/2011. Mentre,\nall\u0027inizio del ..., il Comitato di verifica per le cause di servizio\naveva emesso parere favorevole in tema di dipendenza dell\u0027infermita\u0027\nrelativamente alla quale lui aveva domandato la pensione\nprivilegiata. \n A detrimento del suddetto diniego oppostogli nel ... dall\u0027INPS,\nperaltro vanamente censurato in via amministrativa, il D. S. ha\npostulato che il menzionato art. 6 sia inapplicabile al caso di\nspecie, perche\u0027 introdotto posteriormente ai fatti di causa. Percio\u0027\negli ha domandato l\u0027attribuzione non soltanto della pensione\nprivilegiata, ma anche dell\u0027equo indennizzo; nonche\u0027 il risarcimento\n«... per i danni da inadempimento ovvero da ritardo subiti ...» nella\ncomplessiva fattispecie. \n 2. Con comparsa depositata il 18 novembre 2022 si e\u0027 costituito\nil Ministero del lavoro e delle politiche sociali, eccependo\npreliminarmente il difetto di giurisdizione di questa Corte riguardo\nal capo di domanda concernente il danno da ritardo o, comunque, da\nsilenzio inadempimento in ipotesi illegittimo; nonche\u0027 la propria\ncarenza di legittimazione passiva riguardo alla pretesa attorea. Nel\nmerito esso ha rilevato come l\u0027istanza di pensione privilegiata\npresentata nel ... dal D. S. non risultasse indirizzata al Ministero\nstesso; e come quest\u0027ultimo, tramite la CMO, avesse purtuttavia\ntempestivamente riconosciuto la dipendenza causale invocata\ndall\u0027odierno ricorrente, pur negandogli l\u0027equo indennizzo perche\u0027 a\nsuo tempo lui aveva percepito dall\u0027INAIL un rimborso spese. \n 3. Con comparsa anch\u0027essa depositata il 18 novembre 2022 si e\u0027\ncostituito l\u0027Ispettorato, eccependo a sua volta la propria carenza di\nlegittimazione passiva riguardo alle domande attoree concernenti\nl\u0027equo indennizzo e la pensione privilegiata, nonche\u0027 il difetto di\ngiurisdizione di questa Corte relativamente alle pretese da silenzio\ninadempimento o, comunque, a carattere risarcitorio. Inoltre, con\nspecifico riferimento alla pensione privilegiata, l\u0027Ispettorato ha\nreputato irrilevante l\u0027omessa e, peraltro, non dovuta modificazione\ndel provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro del D. S.,\nemesso sul finire del ... \n 4. Infine, con comparsa depositata il 22 novembre 2022, si e\u0027\ncostituito l\u0027INPS, osservando come l\u0027istanza di pensione privilegiata\npresentata dal D. S. nel ... non fosse accoglibile: perche\u0027 lui era\ncessato dal servizio per motivi diversi, rispetto all\u0027infermita\u0027 pur\nreputata dipendente da causa di servizio; e perche\u0027, quindi, non\nrileverebbe la circostanza che, tra il ... e il ..., egli avesse\npresentato un\u0027istanza per veder riconosciuta quella dipendenza\ncausale. Percio\u0027, ad avviso dell\u0027ente pensionistico, alla fine del\n... non sussisteva alcun procedimento amministrativo finalizzato\nall\u0027eventuale attribuzione della pensione privilegiata in favore del\nD. S.; ed altresi\u0027, in virtu\u0027 della novella di cui al gia\u0027 richiamato\nart. 6, gli era preclusa la successiva presentazione di un\u0027istanza a\nquel medesimo scopo. Infine, nel merito, l\u0027INPS ha evidenziato che\nl\u0027infermita\u0027 da cui era affetto l\u0027odierno ricorrente non ne aveva\ncomportato l\u0027inabilita\u0027 al servizio. \n 5. All\u0027udienza del 2 dicembre 2022, in considerazione della\ncomplessita\u0027 della controversia, e\u0027 stato reputato opportuno un\nulteriore contraddittorio scritto inter partes, venendo percio\u0027\nassegnato loro un doppio termine per memorie e repliche: di cui si\nsono avvalsi il D. S. e l\u0027Ispettorato, rispettivamente il 5 e il 6\nfebbraio dell\u0027anno successivo; nonche\u0027 il Ministero ed ancora\nl\u0027Ispettorato in sede di replica, rispettivamente il 23 ed il 24 di\nquello stesso mese. \n Poi, dopo un rinvio d\u0027ufficio, all\u0027udienza del 20 novembre 2023\nla causa e\u0027 stata discussa dalle parti, venendo quindi trattenuta in\ndecisione; e, all\u0027udienza del 19 febbraio 2024, e\u0027 stata data lettura\ndel dispositivo riportato in calce alla presente ordinanza. \n \n Diritto \n \n 6. In punto di fatto e\u0027 sufficiente osservare come il\nprovvedimento negativo emesso dall\u0027INPS il ... (all. 13 al ricorso)\nrisulti esplicitamente riferito ad un\u0027istanza del D. S. risalente ad\nappena due giorni prima: la quale, ivi, e\u0027 stata reputata non\naccoglibile, proprio perche\u0027 l\u0027istituto della pensione privilegiata\nera stato abrogato dall\u0027art. 6 del decreto-legge n. 201/2011,\nconvertito dalla legge n. 214/2011. Quindi, sebbene non versata in\natti dall\u0027odierno ricorrente, e\u0027 indubbio che un\u0027istanza finalizzata\nall\u0027attribuzione della pensione privilegiata sia stata da lui\npresentata il ..., cioe\u0027 subito dopo il proprio collocamento in\nquiescenza. \n 7. Inoltre, con il ricorso, il D. S. ha prodotto i seguenti\nulteriori atti: \n una nota del ... inviata dal Ministero odierno resistente\nall\u0027allora Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (in sigla:\nCPPO) onde sollecitare il parere di quest\u0027ultimo riguardo all\u0027istanza\nche il D. S. aveva presentato, il ... al fine di veder riconosciuta\nla dipendenza da causa di servizio per l\u0027infermita\u0027 «postumi di\nfrattura [della] gamba sinistra, trattata chirurgicamente, con\nimpegno funzionale» (all. 5); \n un\u0027istanza del ..., tramite la quale il D. S. sollecitava il\nCPPO, invero medio tempore sostituito dal Comitato di verifica per le\ncause di servizio in virtu\u0027 del decreto del Presidente della\nRepubblica n. 461/2001, ad esprimere il proprio parere riguardo alla\ndipendenza causale della predetta infermita\u0027 (all. 7); \n una nota del ..., in cui quel Comitato si limitava a fornire\ngli estremi del subprocedimento pendente dinanzi a se\u0027, che era il n.\n... (all. 8); \n una nota dell\u0027..., pure proveniente dal Comitato di verifica\nper le cause di servizio, alla quale era accluso un estratto del\nparere favorevole da esso formulato, nell\u0027adunanza del ..., riguardo\nalla dipendenza causale dell\u0027infermita\u0027 all\u0027arto inferiore sinistro\nda cui era affetto il D. S. (all. 15). \n Quindi, in buona sostanza, gia\u0027 nel ... era stata riconosciuta la\ndipendenza da causa di servizio, in relazione ad una patologia che\nl\u0027odierno ricorrente aveva contratto nel .... \n 8. Cio\u0027 posto, con l\u0027unico comma dell\u0027art. 6 del decreto-legge n.\n201/2011: \n al primo periodo, «... sono [stati] abrogati gli istituti\ndell\u0027accertamento della dipendenza dell\u0027infermita\u0027 da causa di\nservizio, ... dell\u0027equo indennizzo e della pensione privilegiata»; \n al secondo periodo, e\u0027 stata dichiarata inoperante\nquell\u0027abrogazione «... nei confronti del personale appartenente al\ncomparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico»; \n al terzo periodo, e\u0027 stata esclusa l\u0027applicazione del primo\nperiodo «... ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore\ndel presente decreto, nonche\u0027 ai procedimenti per i quali, alla\npredetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione\ndella domanda, nonche\u0027 ai procedimenti instaurabili d\u0027ufficio per\neventi occorsi prima della predetta data». \n 9. Orbene il D. S. oltre a non appartenere soggettivamente ad\nalcuno dei comparti che il secondo periodo dell\u0027art. 6 ha esentato\ndall\u0027abrogazione, neppure rientra in uno dei tre casi di oggettiva\ninapplicabilita\u0027 dell\u0027abrogazione stessa contemplati nel terzo\nperiodo, perche\u0027: \n sebbene gia\u0027 nel ... il Comitato di verifica per le cause di\nservizio avesse riconosciuto sussistente la dipendenza da causa di\nservizio per l\u0027infermita\u0027 lamentata dall\u0027odierno ricorrente, a quel\nproposito o altrimenti al fine di concedergli la pensione\nprivilegiata nessun procedimento risultava «... in corso alla data di\nentrata in vigore ...» del decreto-legge n. 201/2011, cioe\u0027 al 28\ndicembre 2011; \n neanche puo\u0027 postularsi che, a quella data, fosse «... non\n... ancora scaduto il termine di presentazione della domanda ...»\nfinalizzata ad ottenere la pensione privilegiata, perche\u0027 ex art. 169\ndel decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973 l\u0027istanza\namministrativa a quel proposito puo\u0027 venir presentata soltanto dopo\nla cessazione dal servizio; \n il procedimento a quello stesso fine nemmeno rientrava tra\nquelli «... instaurabili d\u0027ufficio per eventi occorsi prima della\npredetta data» di entrata in vigore dell\u0027art. 6, perche\u0027 il primo\ncomma dell\u0027art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica n.\n1092/1973 prevede che «il trattamento privilegiato e\u0027 liquidato\nd\u0027ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per\ninfermita\u0027 o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio»,\nquale invece, pacificamente, non e\u0027 stato il caso del D. S. \n 10. Indubbiamente, pero\u0027, e\u0027 rinvenibile un dato fattuale che\naccomuna tutte e tre le eccezioni oggettive di cui al terzo periodo\ndell\u0027art. 6: la collocazione temporale dell\u0027evento eziologicamente\nrilevante, in una data antecedente alla novella. \n Tale anteriorita\u0027 risulta esplicita, in riferimento alla terza\neccezione; ed altresi\u0027 ovvia, quanto alla prima eccezione: perche\u0027\nsoltanto riguardo ad un evento pregresso poteva esservi un\nprocedimento «... in corso alla data di entrata in vigore ...» della\nnovella stessa. Tuttavia, anche nella seconda eccezione, il non\nessere «... ancora scaduto ...» il termine per presentare l\u0027istanza\namministrativa implica che detto termine fosse gia\u0027 pendente in\nrelazione, appunto, ad un evento pregresso: non soltanto per ragioni\nsquisitamente letterali; ma anche perche\u0027, altrimenti, assurdamente\nsarebbero ricaduti nell\u0027eccezione de qua anche eventi occorsi\nposteriormente alla novella, semplicemente presentando la relativa\nistanza entro il termine sancito dall\u0027art. 169 del gia\u0027 menzionato\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973. \n 11. Dunque, in riferimento ad un evento rilevante sul piano\neziopatologico occorso anteriormente all\u0027entrata in vigore dell\u0027art.\n6, il terzo periodo legittimava comunque l\u0027interessato a vederne\nriconosciuta la dipendenza da causa di servizio e ad ottenere la\nconseguente pensione privilegiata, all\u0027alternativa condizione secondo\ncui, alla data della novella stessa, il procedimento amministrativo a\nquel fine: \n fosse stato gia\u0027 pendente, il che appare ovvio, visto che\naltrimenti l\u0027interessato sarebbe stato penalizzato dalla circostanza\nche la pubblica amministrazione non avesse ancora definito quel\nprocedimento; \n dovesse venir instaurato ex officio dalla pubblica\namministrazione di appartenenza dell\u0027interessato stesso, anche in\nquesto caso onde non far gravare su di lui l\u0027inerzia di quella\npubblica amministrazione nell\u0027attivare concretamente il procedimento\nin questione; \n fosse stato ancora attivabile ad iniziativa dell\u0027interessato\nstesso, entro un termine che fosse gia\u0027 iniziato a decorrere\nanteriormente all\u0027emanazione dell\u0027art. 6 e che pur sarebbe venuto a\nspirare posteriormente a tale novella. \n Quindi, in ciascuna di queste tre ipotesi, la ratio legis e\u0027\nquella secondo cui, in riferimento ad un evento occorso anteriormente\nalla novella normativa, l\u0027interessato vantava un vero e proprio\ndiritto quesito a vederne riconosciuta la dipendenza da causa di\nservizio e ad ottenere la correlativa pensione privilegiata: il quale\nnon poteva venir obliterato ex abrupto, con valenza sostanzialmente\nretroattiva. \n 12. Peraltro, secondo la costante interpretazione\ngiurisprudenziale a cui deve annettersi valenza di «diritto vivente»,\nin quanto tale preclusiva di una diversa lettura del piu\u0027 volte\nmenzionato art. 6, il caso di specie non e\u0027 assimilabile a quello in\ncui vi sia un procedimento in corso: perche\u0027, quand\u0027anche\nanteriormente alla novella, fosse stata riconosciuta la dipendenza da\ncausa di servizio di una data infermita\u0027 e finanche erogato per\nquest\u0027ultima un equo indennizzo, «... le ipotesi esclusive di\napplicazione della norma riguardano, tutte, il caso in cui la\ncessazione dal servizio sia avvenuta prima dell\u0027entrata in vigore\ndella medesima»; e perche\u0027 «... laddove, invece, la cessazione e\u0027\nsuccessiva, non puo\u0027 ritenersi possibile rientrare nel perimetro di\napplicazione delle norme di salvaguardia ...» (ex multis: Sezione\ngiurisdizionale d\u0027appello per la Sicilia, sentenza n. 26/2017;\nSeconda sezione giurisdizionale centrale d\u0027appello, sentenza n.\n268/2018; Prima sezione giurisdizionale centrale d\u0027appello, sentenza\nn. 397/2023). \n 13. Tuttavia, a fronte della nitida ratio legis insita nelle tre\neccezioni contemplate dal terzo periodo dell\u0027art. 6, appare\ningiustificata ed irrazionale l\u0027esclusione dell\u0027odierna fattispecie,\nquantunque anch\u0027essa scaturente da un evento antecedente alla novella\ne da una conseguente infermita\u0027 parimenti contratta anteriormente.\nInfatti, sebbene tale dipendenza causale fosse stata anch\u0027essa\nriconosciuta ben prima dell\u0027emanazione della novella, cioe\u0027 nel ...,\na quella data l\u0027istanza finalizzata ad ottenere la conseguente\npensione privilegiata risultava non ancora proponibile perche\u0027 il D.\nS. prestava ancora servizio alle dipendenze dell\u0027Ispettorato; ovvero,\nil che e\u0027 lo stesso, perche\u0027 non era ancora pendente il termine\ndecadenziale entro cui egli avrebbe avuto l\u0027onere di proporre\nquell\u0027istanza. \n Orbene l\u0027indiretta esclusione della fattispecie per cui e\u0027 lite,\npur assimilabile ai tre casi contemplati dal terzo periodo dell\u0027art.\n6 per le ragioni teste\u0027 illustrate, appare in contrasto con il\nprincipio di ragionevolezza sancito dal secondo comma dell\u0027art. 3\ndella Costituzione: perche\u0027, esemplificativamente, a fronte di un\nidentico evento eziologicamente rilevante occorso p.es. nel 2008 a\ndue soggetti, dei quali l\u0027uno avesse appena iniziato la propria\ncarriera lavorativa e l\u0027altro invece la stesse concludendo,\npalesemente contrasta con il principio di eguaglianza sostanziale\nnegare il conseguimento della pensione privilegiata a chi, com\u0027e\u0027\nappunto il caso del D. S., fosse stato ancora in servizio alla data\ndella novella; ed invece reputare esente da quell\u0027abrogazione colui\nche, anteriormente a quest\u0027ultima, fosse gia\u0027 cessato dal servizio\nsenza che fosse ancora spirato il termine quinquennale entro cui\npoter presentare l\u0027istanza di pensione privilegiata. In altre parole\nla mancata equiparazione del caso di specie alle tre eccezioni\ncontemplate dall\u0027art. 6 comporterebbe, analogamente alla vicenda\nriguardata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13/2024,\n«... l\u0027irragionevole conseguenza di negare il diritto a colui che ha\nmaturato i presupposti costituivi di esso sulla base di un fattore\n...» oggettivo, che qui coinciderebbe con la cessazione dal servizio\ne la conseguente insorgenza della facolta\u0027 di presentare istanza per\nottenere la pensione privilegiata in capo al relativo interessato,\n«... che sfugge alla sua sfera di controllo e che non attiene alle\nragioni costitutive del diritto stesso». \n Ne\u0027, infine, si obietti che la fondatezza della tesi\ninterpretativa sottesa alla questione di legittimita\u0027 costituzionale\nqui sollevata svuoterebbe di rilievo il terzo periodo dell\u0027art. 6:\nperche\u0027, per la generalita\u0027 dei dipendenti pubblici diversi da quelli\nche appartengano alle categorie soggettivamente eccettuate dalla\nnovella abrogatrice, quest\u0027ultima rende comunque irrilevanti le\nvicende sostanziali che, ove occorse a partire dalla data del 28\ndicembre 2011 in cui essa e\u0027 entrata in vigore, comportino\nl\u0027insorgenza di patologie pur oggettivamente dipendenti da causa di\nservizio. \n 14. Per altro verso appare indubbia la rilevanza della questione\nqui sollevata: perche\u0027, avuto riguardo alla data di collocamento in\nquiescenza dell\u0027odierno ricorrente alla fine del ..., in se\u0027 e per\nse\u0027 risulta indubbia la tempestivita\u0027 dell\u0027istanza da lui presentata\nil ... al fine di ottenere la pensione privilegiata per l\u0027infermita\u0027\nda cui era affetto sin dal ... Percio\u0027 la qui censurata omessa\nprevisione dell\u0027ulteriore eccezione in argomento preclude tout court\nl\u0027accoglimento della domanda attorea, finalizzata appunto al\nconseguimento di quella pensione. \n D\u0027altro canto le questioni di difetto di giurisdizione di questa\nCorte e di carenza di legittimazione passiva sollevate dal Ministero\ne dall\u0027Ispettorato, quand\u0027anche si rivelassero fondate, appaiono\ninidonee a definire in toto l\u0027odierno giudizio. Percio\u0027 e\u0027 parso\npreferibile evitare una sentenza non definitiva a quel proposito: la\nquale, oltre a poter innescare un immediato gravame avverso di essa,\navrebbe comunque aggiunto un ulteriore profilo di complessita\u0027\nprocessuale alla questione sostanziale su cui e\u0027 incentrata la\npresente controversia. \n 15. Infine e\u0027 appena il caso di osservare come lo specifico\nprofilo sotteso alla questione di legittimita\u0027 costituzionale qui\nsollevata risulti limpidamente distinto rispetto a quelli riguardati\ndalla Corte costituzionale nella sentenza n. 20/2018: i quali\nattenevano l\u0027uno all\u0027assenza di una stima analitica dei risparmi\nattesi, in virtu\u0027 della novella abrogatrice, e l\u0027altro alla non\nragionevolezza della deroga soggettiva di cui al secondo periodo\ndell\u0027art. 6. \n 16. Conclusivamente deve dichiararsi rilevante nel presente\ngiudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale del terzo periodo del comma 1 dell\u0027art. 6 del\ndecreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, in\nriferimento all\u0027art. 3 della Costituzione: nella parte in cui,\nsecondo l\u0027interpretazione giurisprudenziale che costituisce «diritto\nvivente», tra i procedimenti ai quali non si applicano le abrogazioni\ndi cui al primo periodo di quel medesimo comma 1 non include il\nprocedimento che, riguardo ad un\u0027infermita\u0027 eziologicamente\nriconducibile a data antecedente rispetto a quella di entrata in\nvigore del predetto decreto-legge, vada instaurato a domanda il cui\ntermine di presentazione non sia ancora iniziato a decorrere alla\ndata di entrata in vigore di quel medesimo decreto-legge. \n Conseguono, da tale declaratoria, la sospensione dell\u0027odierno\ngiudizio e l\u0027espletamento degli ulteriori adempimenti sanciti dal\nsecondo e dal quarto comma dell\u0027art. 23 della legge n. 87/1953. \n\n \n P.Q.M. \n \n la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la\nCampania, in relazione al giudizio n. 73506, proposto da M. D. S.\ncontro l\u0027INPS, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e\nl\u0027Ispettorato nazionale del lavoro, dichiara rilevante nel presente\ngiudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale del terzo periodo del comma 1 dell\u0027art. 6 del\ndecreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, in\nriferimento all\u0027art. 3 della Costituzione, nella parte in cui,\nsecondo l\u0027interpretazione giurisprudenziale che costituisce «diritto\nvivente», tra i procedimenti ai quali non si applicano le abrogazioni\ndi cui al primo periodo di quel medesimo comma 1 non include il\nprocedimento che, riguardo ad un\u0027infermita\u0027 eziologicamente\nriconducibile a data antecedente rispetto a quella di entrata in\nvigore del predetto decreto-legge, vada instaurato a domanda il cui\ntermine di presentazione non sia ancora iniziato a decorrere alla\ndata di entrata in vigore di quel medesimo decreto-legge, e per\nl\u0027effetto: \n 1) solleva la questione di legittimita\u0027 costituzionale del\nterzo periodo del comma 1 dell\u0027art. 6 del decreto-legge n. 201/2011,\nin riferimento all\u0027art. 3 della Costituzione, nei sensi su esposti; \n 2) sospende il presente giudizio sino alla comunicazione\ndella decisione che la Corte costituzionale avra\u0027 adottato sulla\npredetta questione di legittimita\u0027 costituzionale; \n 3) dispone che gli atti dell\u0027odierno giudizio vengano\ntrasmessi alla Corte costituzionale, non appena saranno state\ndepositate le motivazioni della presente ordinanza; \n 4) dispone che la presente ordinanza venga notificata, in\nforma integrale, alle parti in causa, nonche\u0027 al Presidente del\nConsiglio dei ministri; \n 5) dispone che la presente ordinanza venga comunicata al\nPresidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della\nRepubblica. \n Cosi\u0027 deciso a Napoli nella Camera di consiglio del 19\nfebbraio 2024. \n \n Il Giudice: Musumeci","elencoNorme":[{"id":"62477","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"06/12/2011","data_nir":"2011-12-06","numero_legge":"201","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"6","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"1, terzo periodo","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2011-12-06;201~art6"},{"id":"62546","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"22/12/2011","data_nir":"2011-12-22","numero_legge":"214","descrizionenesso":"","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214"}],"elencoParametri":[{"id":"79232","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54599","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Ministero del lavoro e delle Politiche sociali","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""},{"id":"54600","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Ispettorato nazionale del lavoro","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""},{"id":"54702","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Della Sala Mario","data_costit_part":"19/06/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""},{"id":"54703","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Procura generale presso la Corte dei conti","data_costit_part":"20/06/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"I","descrizione_tipologia_parte":"Interveniente","sigla_parte":""},{"id":"54706","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS","data_costit_part":"20/06/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""}]}}" ] ] |