GET https://cc.strategiedigitali.net/scheda-ricorso/2025/34

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class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eAmbiente – Inquinamento – Qualità dell’aria – Princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa – Previsione, prima dell\u0027adozione dei decreti legislativi delegati, dell\u0027acquisizione del parere della Conferenza unificata, di cui all\u0027art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997, anziché dell’intesa – Ricorso della Regione Lombardia – Inadeguato coinvolgimento delle regioni anche in considerazione dell’intreccio di ambiti materiali che caratterizza il decreto delegato – Violazione del principio di leale collaborazione.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e-\u0026nbsp;Legge 13 giugno 2025, n. 91, art. 12, in particolare, comma 2.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e-\u0026nbsp;Costituzione, artt. 5 e 120, secondo 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dell’energia; e di competenza residuale: agricoltura e trasporto pubblico locale) – Violazione del principio di leale collaborazione.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e-\u0026nbsp;Legge 13 giugno 2025, n. 91, art. 12.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e-\u0026nbsp;Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto, principio di leale collaborazione.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eAmbiente – Inquinamento – Qualità dell’aria – Princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa – Previsione, tra i criteri e principi direttivi specifici, nell\u0027esercizio della delega, di assicurare la sinergia tra le misure di risanamento della qualità dell’aria ambiente adottate, in via ordinaria, dalle autorità regionali e locali e, in via complementare, dalle autorità statali, con attribuzione della competenza allo Stato ad adottare misure nazionali qualora i piani regionali non possano permettere il raggiungimento dei valori di qualità dell’aria a determinate condizioni – Ricorso della Regione Lombardia – Denunciata assenza di preventivo coinvolgimento regionale nella determinazione delle sinergie fra le misure di risanamento – Incidenza su ambiti materiali di competenza regionale – Violazione delle competenze amministrative regionali sotto il profilo della adeguatezza nella allocazione delle funzioni amministrative – Lesione del principio del buon andamento – Violazione del canone di ragionevolezza – Mancanza di un valido modello di collaborazione, legislativa e amministrativa, a tutti i livelli istituzionali, idoneo al raggiungimento degli standard di qualità dell\u0027aria, stabiliti dalla normativa unionale – Violazione del principio di leale collaborazione.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e-\u0026nbsp;Legge 13 giugno 2025, n. 91, art. 12, in particolare, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e-\u0026nbsp;Costituzione, artt. 3, 97 e 118.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eAmbiente – Inquinamento – Qualità dell’aria – Princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa – Clausola di invarianza finanziaria – Ricorso della Regione Lombardia – Denunciata carenza di risorse finanziarie e strumentali adeguate – Contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica e di copertura finanziaria delle leggi – Lesione del principio del buon andamento – Violazione del principio di equilibrio dei bilanci – Violazione del canone di ragionevolezza per la carenza di misure riorganizzative o riallocative di risorse in relazione alle funzioni conferite – Lesione dell’autonomia finanziaria regionale.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e-\u0026nbsp;Legge 13 giugno 2025, n. 91, art. 12, in particolare, comma 3.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e-\u0026nbsp;Costituzione, artt. 3, 81, 97 e 119.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","id_seduta":"","stato_fissazione":"","descrizione_fissazione":"","data_seduta":"","relatore":"","listaSedute":[{"numero_parte":"1","id_seduta":"","stato_fissazione":"","descrizione_fissazione":"","data_seduta":"","relatore":""}],"ricorrente":"Regione Lombardia","testo_atto":"N. 34 RICORSO PER LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE 22 agosto 2025\n\r\nRicorso per questione di legittimita\u0027  costituzionale  depositato  in\ncancelleria il 22 agosto 2025 (della Regione Lombardia). \n \nAmbiente - Inquinamento - Qualita\u0027 dell\u0027aria  -  Principi  e  criteri\n  direttivi per l\u0027esercizio della delega  per  il  recepimento  della\n  direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,\n  del 23 ottobre 2024, relativa alla qualita\u0027  dell\u0027aria  ambiente  e\n  per un\u0027aria piu\u0027 pulita in Europa - Denunciata omessa  acquisizione\n  del parere  della  Conferenza  Stato-Regioni  sulla  previsione  di\n  delega - Previsione, prima dell\u0027adozione  dei  decreti  legislativi\n  delegati, dell\u0027acquisizione del parere della Conferenza  unificata,\n  di cui all\u0027art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997, anziche\u0027  dell\u0027intesa\n  -  Previsione,  tra  i  criteri  e  principi  direttivi   specifici\n  nell\u0027esercizio della delega,  di  assicurare  la  sinergia  tra  le\n  misure di risanamento della qualita\u0027 dell\u0027aria  ambiente  adottate,\n  in via ordinaria, dalle autorita\u0027 regionali  e  locali  e,  in  via\n  complementare, dalle  autorita\u0027  statali,  con  attribuzione  della\n  competenza allo Stato ad adottare misure nazionali qualora i  piani\n  regionali non possano permettere il raggiungimento  dei  valori  di\n  qualita\u0027  dell\u0027aria  a  determinate  condizioni   -   Clausola   di\n  invarianza finanziaria. \n- Legge 13 giugno 2025, n. 91 (Delega al Governo per  il  recepimento\n  delle direttive europee e l\u0027attuazione di  altri  atti  dell\u0027Unione\n  europea - Legge di delegazione europea 2024), art. 12. \n\n\r\n(GU n. 40 del 01-10-2025)\n\r\n    Ricorso della Regione Lombardia (C.F.  80050050154),  in  persona\ndel Presidente della  Giunta  regionale  pro  tempore,  avv.  Attilio\nFontana, autorizzato con delibera di Giunta regionale n. 4936  del  4\nagosto 2025 (doc. n.  1),  rappresentata  e  difesa  dall\u0027avv.  Piera\nPujatti (C.F. PJTPRI62C51C722G - piera.pujatti@milano.pecavvocati.it)\ndell\u0027Avvocatura regionale (fax 02/67655600), giusta procura  speciale\nallegata  telematicamente   al   presente   atto   ed   elettivamente\ndomiciliata presso lo studio dell\u0027avv. Andrea Manzi  in  Roma  -  via\nAlberico II n. 88 (PEC andreamanzi@ordineavvocatiroma.org); \n    Contro: \n        Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  in  persona   del\nPresidente del Consiglio dei ministri pro tempore (C.F. 80188230587),\ndomiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi - piazza Colonna  n.\n370; \n    Per la dichiarazione di illegittimita\u0027 costituzionale: \n        dell\u0027art. 12 della legge 13 giugno 2025,  n.  91  «Delega  al\nGoverno per il recepimento delle direttive europee e l\u0027attuazione  di\naltri atti dell\u0027Unione europea - Legge di delegazione europea  2024»,\npubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  25  giugno  2025,  n.  145  per\nviolazione: \ndel principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5  e  120,\ncomma 2, della Costituzione, in quanto  la  disposizione  statale  e\u0027\nstata  adottata  senza  la  previa  acquisizione  del  parere   della\nConferenza Stato Regione; \ndel principio di leale collaborazione di cui all\u0027art. 5 e  art.  120,\ncomma 2,  della  Costituzione,  in  quanto  la  disposizione  statale\nprevede che i decreti legislativi di cui al comma 1,  siano  adottati\nprevio parere della  Conferenza  unificata  di  cui  all\u0027art.  8  del\ndecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anziche\u0027 intesa; \ndell\u0027art.  117,  terzo  comma  (tutela  della   salute,   produzione,\ntrasporto e distribuzione  nazionale  dell\u0027energia)  e  quarto  comma\ndella  Costituzione  con  riferimento   alla   competenza   residuale\nregionale in particolare  all\u0027agricoltura  e  al  trasporto  pubblico\nlocale; \ndell\u0027art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza,\ndell\u0027art. 97 sotto il  profilo  del  buon  andamento  della  pubblica\namministrazione e dell\u0027art. 118 della Costituzione sotto  il  profilo\ndell\u0027adeguatezza; \nviolazione degli articoli 119 e 81 della Costituzione per mancanza di\nadeguata previsione di idonee risorse finanziarie e  strumentali  con\nparticolare riferimento al terzo comma dell\u0027art. 12  della  legge  n.\n91/2025. \n \n                                Fatto \n \n    Viene in questa sede impugnato l\u0027art. 12 della  legge  13  giugno\n2025, n. 91 «Delega al Governo per  il  recepimento  delle  direttive\neuropee e l\u0027attuazione di altri atti dell\u0027Unione europea -  Legge  di\ndelegazione europea 2024», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  25\ngiugno 2025 - Serie generale - n. 145, in quanto essa, sotto piu\u0027  di\nun profilo, ha violato il principio di leale collaborazione,  nonche\u0027\ngli articoli 120, 5, 117, terzo e quarto comma, 3, 97, 118,  119,  81\ndella  Costituzione,  attribuendo  funzioni  in  via  ordinaria  alle\nRegioni in tema di misure di risanamento  della  qualita\u0027  dell\u0027aria,\nsenza alcuna previsione di idonee risorse o di strumenti normativi  e\nsenza idonea consultazione della Conferenza per i rapporti fra Stato,\nRegioni e Province autonome. \n    La norma impugnata dispone: \n        «Nell\u0027esercizio  della  delega  per  il   recepimento   della\ndirettiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del\n23 ottobre 2024, il Governo osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri\ndirettivi generali di cui all\u0027art. 32 della legge 24  dicembre  2012,\nn. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: \na) assicurare la sinergia tra le azioni relative al risanamento della\nqualita\u0027 dell\u0027aria ambiente e  le  azioni  relative  ai  settori  che\ninteressano  le  piu\u0027  importanti  fonti  emissive,   prevedendo   le\nnecessarie misure di integrazione e di coordinamento tra gli atti  di\npianificazione e di programmazione in materia di qualita\u0027 dell\u0027aria e\nquelli  in  materia  di  trasporti,  mobilita\u0027,  energia,  industria,\nefficienza  energetica  e  agricoltura,  nonche\u0027  prevedendo  sedi  e\nprocedure istituzionali per l\u0027impulso e il coordinamento di un\u0027azione\ncondivisa, a livello territoriale  e  a  livello  nazionale,  tra  le\nautorita\u0027  competenti  per  la  qualita\u0027  dell\u0027aria  e  le  autorita\u0027\ncompetenti per tali settori; \nb) assicurare la sinergia tra le misure di risanamento della qualita\u0027\ndell\u0027aria  ambiente  adottate  in  via  ordinaria   dalle   autorita\u0027\nregionali e locali e in via complementare  dalle  autorita\u0027  statali,\nprevedendo la competenza dello Stato  ad  adottare  misure  nazionali\nqualora i piani regionali non possano  permettere  il  raggiungimento\ndei valori  di  qualita\u0027  dell\u0027aria  in  aree  influenzate,  in  modo\ndeterminante, da sorgenti di emissione su cui le  regioni  non  hanno\ncompetenza amministrativa e legislativa o, anche in assenza  di  tale\ncondizione, qualora  i  contenuti  delle  misure  siano  definiti  in\naccordi sottoscritti dalle autorita\u0027 regionali interessate e da tutte\nle  autorita\u0027  statali  aventi  competenza  sui  pertinenti   settori\nemissivi; \nc) assegnare all\u0027Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca\nambientale (ISPRA), nell\u0027ambito del Sistema nazionale a rete  per  la\nprotezione dell\u0027ambiente (SNPA), le funzioni relative all\u0027attuazione,\nsotto la supervisione del Ministero dell\u0027ambiente e  della  sicurezza\nenergetica, degli obblighi della direttiva (UE) 2024/2881 in  materia\ndi preparazione e trasmissione periodica di dati e informazioni  alla\nCommissione europea; \nd) introdurre misure di semplificazione, nella misura  ammessa  dalla\npertinente normativa dell\u0027Unione europea, in relazione alle procedure\namministrative propedeutiche alla predisposizione e all\u0027adozione  dei\npiani regionali di risanamento della qualita\u0027 dell\u0027aria; \ne) prevedere, a integrazione  della  disciplina  sulla  tutela  della\nqualita\u0027 dell\u0027aria ambiente, una prima disciplina sulla tutela  della\nqualita\u0027  dell\u0027aria   indoor,   limitatamente   all\u0027introduzione   di\ndisposizioni di dettaglio e di specificazione relative a  fattispecie\nin cui la tutela della qualita\u0027 dell\u0027aria indoor e\u0027 gia\u0027  oggetto  di\nprocedure e di obblighi nella vigente normativa. \n        2. I decreti legislativi di cui  al  comma  1  sono  adottati\nprevio parere della  Conferenza  unificata  di  cui  all\u0027art.  8  del\ndecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. \n        3. Dall\u0027attuazione del presente articolo non devono  derivare\nnuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica.  Le  amministrazioni\ncompetenti provvedono ai relativi adempimenti con le  risorse  umane,\nstrumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente». \n    Prima di illustrare i motivi,  e\u0027  opportuno  succintamente  dare\nconto dell\u0027iter di approvazione della norma impugnata, rinviando alle\ncensure per piu\u0027 distese considerazioni, ove esse  siano  necessarie,\nanche sugli effetti delle previsioni impugnate. \n    Il disegno di legge di delegazione europea e\u0027 stato presentato al\nSenato in data 3 ottobre 2024 (disegno di legge n. 1258 - doc. n. 2).\nIl Governo ha richiesto il parere alla Conferenza Stato Regioni, reso\nil 17 ottobre, ai sensi dell\u0027art. 5, comma 1, lettera b) del  decreto\nlegislativo 28 agosto 1997, n. 281 (documenti n. 3 - 4). \n    Successivamente,  il  23  ottobre  2024  e\u0027  stata  approvata  la\ndirettiva  2024/2881  del  Parlamento  europeo   e   del   Consiglio,\npubblicata  nella  Gazzetta  ufficiale  dell\u0027Unione  europea  il   24\nnovembre 2024,  relativa  alla  qualita\u0027  dell\u0027aria  ambiente  e  per\nun\u0027aria piu\u0027 pulita in Europa. \n    L\u0027approvazione della direttiva e\u0027 dunque posteriore rispetto alla\npresentazione del  disegno  di  legge  di  cui  sopra,  nonche\u0027  alla\nrichiesta di parere alla Conferenza. \n    Quindi,  nel  corso  dell\u0027esame  del  disegno  di  legge  in   4ª\nCommissione  permanente  al  Senato,   il   Governo   ha   presentato\nl\u0027emendamento n. 6.0.400, poi  approvato,  relativo  alla  attuazione\ndella direttiva n. 2881 del  2024  (doc.  5).  L\u0027emendamento  risulta\ndepositato in 4ª Commissione dal Governo in una data compresa tra  il\n28 gennaio ed il 4 febbraio 2025; quindi a distanza di oltre due mesi\ndalla pubblicazione nella GUCE della direttiva europea. \n    Il 27 febbraio 2025, il Senato ha trasmesso il testo della  norma\nalla  Camera,   ma   la   disposizione   relativa   ai   criteri   di\nimplementazione   della   direttiva    sulla    qualita\u0027    dell\u0027aria\nnell\u0027ordinamento interno e\u0027 rimasta invariata. \n    In data 25 giugno 2025 e\u0027  stato  dunque  pubblicato  il  decreto\nlegislativo n. 91 che, al suo interno, ha l\u0027art.  12,  corrispondente\nall\u0027emendamento sopra citato n. 6.0.400. Dunque,  trattasi  di  norma\nsulla quale non si e\u0027 espresso il parere  della  Conferenza  Stato  -\nRegioni. \n    Le disposizioni in epigrafe sono costituzionalmente illegittime e\nvengono impugnate da Regione Lombardia per i seguenti motivi di \n \n                               Diritto \n \n    Premessa -  Occorre  premettere  all\u0027esposizione  dei  motivi  di\nricorso due considerazioni  generali,  nel  merito  e  nel  rito,  da\nriferirsi a tutti i  motivi  di  ricorso,  per  inquadrare  la  norma\nimpugnata nel nostro ordinamento e comprendere  la  ridondanza  della\ndisposizione impugnata sulle attribuzioni regionali. \nA.- Sui presupposti della legge impugnata \n    La legge impugnata e\u0027 legge di delegazione europea, come  esposto\nnella parte in fatto. \n    La  legge  24  dicembre  2012,  n.  234  «Norme  generali   sulla\npartecipazione dell\u0027Italia alla  formazione  e  all\u0027attuazione  della\nnormativa e delle politiche dell\u0027Unione  europea»  prevede,  all\u0027art.\n29, la tempestiva attuazione delle direttive e  agli  altri  obblighi\nderivanti dal diritto dell\u0027Unione europea.  A  tal  fine  (comma  4),\n«all\u0027esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al\ncomma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il  Ministro  per\ngli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e\ncon gli altri Ministri interessati, entro il 28 febbraio di ogni anno\npresenta alle Camere, previo parere della Conferenza permanente per i\nrapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e\ndi Bolzano, un disegno di legge recante il titolo: \"Delega al Governo\nper il recepimento delle direttive europee e  l\u0027attuazione  di  altri\natti dell\u0027Unione europea\",  completato  dall\u0027indicazione:  \"Legge  di\ndelegazione europea\" seguita dall\u0027anno di riferimento,  e  recante  i\ncontenuti di  cui  all\u0027art.  30,  comma  2»  (sottolineatura  di  chi\nscrive). Si chiarisce in tal modo che anche la legge  di  delegazione\neuropea e\u0027 sottoposta al principio di leale collaborazione fra  Stato\ne Regioni. \n    L\u0027art. 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo  28  agosto\n1997,  n.  281,  nel  definire  le  attribuzioni   della   Conferenza\npermanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province\nautonome di Trento e Bolzano prevede che: \n        «1. La Conferenza Stato - regioni, anche su  richiesta  delle\nregioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si riunisce\nin apposita sessione almeno due volte all\u0027anno al fine di: \na)  raccordare   le   linee   della   politica   nazionale   relativa\nall\u0027elaborazione degli atti comunitari con le esigenze  rappresentate\ndalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano  nelle\nmaterie di competenza di queste ultime; \nb) esprimere parere sullo schema dei  disegni  di  legge  recanti  la\nlegge europea e la legge di delegazione europea. Decorso  il  termine\ndi venti giorni dalla richiesta del parere, i disegni di  legge  sono\npresentati al Parlamento anche in  mancanza  di  tale  parere  [...]»\n(sottolineatura di chi scrive). \n    Anche quest\u0027ultima norma  conferma  come  vi  sia  uno  specifico\nobbligo del Governo di richiedere un parere alla Conferenza  Stato  -\nRegioni al momento  della  presentazione  del  disegno  di  legge  di\ndelegazione europea. Come esposto nella parte in fatto, l\u0027emendamento\nrisulta depositato in 4ª Commissione dal Governo in una data compresa\ntra il 28 gennaio ed il 4 febbraio 2025; quindi a distanza  di  oltre\ndue mesi dalla pubblicazione nella GUCE della direttiva europea.  Non\ne\u0027 dunque mancato il tempo per richiedere il prescritto  parere  alla\nconferenza Stato - Regioni. \n    L\u0027art. 12 indubbiato  e\u0027  norma  che  pone  «Principi  e  criteri\ndirettivi per l\u0027esercizio  della  delega  per  il  recepimento  della\ndirettiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del\n23 ottobre 2024, relativa alla  qualita\u0027  dell\u0027aria  ambiente  e  per\nun\u0027aria piu\u0027 pulita in Europa». \n    La finalita\u0027  della  direttiva  e\u0027  espressa  con  chiarezza  nel\nconsiderando 2: «Nella sua comunicazione dal titolo  \"Il  Green  Deal\neuropeo\" dell\u002711 dicembre 2019 la Commissione europea ha definito una\ntabella di marcia ambiziosa per trasformare l\u0027Unione in una  societa\u0027\ngiusta e prospera, dotata di un\u0027economia moderna, efficiente sotto il\nprofilo  delle  risorse  e  competitiva,  che  mira   a   proteggere,\nconservare  e  migliorare  il  capitale  naturale  dell\u0027Unione  e   a\nproteggere la salute e il  benessere  dei  cittadini  dai  rischi  di\nnatura ambientale e dalle relative conseguenze. Per  quanto  riguarda\nla pulizia dell\u0027aria, la Commissione si e\u0027 impegnata in particolare a\nmigliorare  ulteriormente  la  qualita\u0027  dell\u0027aria  e  ad   allineare\nmaggiormente le norme dell\u0027Unione  in  materia  alle  raccomandazioni\ndell\u0027Organizzazione mondiale della  sanita\u0027  (OMS).  Nel  Green  Deal\neuropeo la Commissione ha inoltre annunciato un  rafforzamento  delle\ndisposizioni in materia di monitoraggio, modellizzazione e piani  per\nla qualita\u0027  dell\u0027aria».  La  direttiva  espone  quindi  l\u0027impegno  a\nridurre, entro il 2030, l\u0027impatto dell\u0027inquinamento atmosferico sulla\nsalute nella misura di oltre il 55 %. Inoltre, definisce,  attraverso\nil piano d\u0027azione per l\u0027inquinamento zero, una visione per  il  2050,\nin cui l\u0027inquinamento atmosferico  e\u0027  ridotto  a  livelli  non  piu\u0027\nconsiderati nocivi per la  salute  e  per  gli  ecosistemi  naturali.\nL\u0027art. 19 della direttiva, poi, prevede la predisposizione  di  piani\ndella qualita\u0027 dell\u0027aria che  siano  «adeguati»  all\u0027obiettivo;  tale\nadeguatezza e\u0027 e deve essere una guida per tutta  l\u0027attuazione  della\ndirettiva, che non puo\u0027 limitarsi, come  di  fatto  sta  accadendo  a\nreiterare  il  modello  del  decreto  legislativo  n.  155/2020   (di\nattuazione della precedente direttiva 2008/50/CE). \nB. Sulla censurabilita\u0027 dei vizi da parte  della  Regione  Lombardia:\nridondanza sulle competenze regionali \n    La norma impugnata e\u0027 dettata  in  tema  di  qualita\u0027  dell\u0027aria.\nQuesta  materia  e\u0027  riferibile   alla   tutela   dell\u0027ambiente,   di\nderivazione comunitaria che, come noto, l\u0027art.  117,  secondo  comma,\nlettera s) riserva alla competenza esclusiva statale;  e\u0027,  tuttavia,\nriferibile  anche  a  materie  di  competenza  regionale  concorrente\n(quali, per tutte, la tutela della salute) e a materia di  competenza\nresiduale. \n    Rientra, quindi, in un «groviglio inestricabile» di  materie  che\nchiama in causa alcune precise competenze regionali. Innanzitutto, la\ntutela della salute,  di  competenza  concorrente  (art.  117,  terzo\ncomma,  della  Costituzione):  «Il  collegamento  fra  la  disciplina\nambientale, e in particolare quella dei rifiuti, e  la  tutela  della\nsalute e\u0027 pacifico, risultando dalla giurisprudenza di  questa  Corte\n(sentenze n. 58 del 2015, n. 244 del 2012, n. 373 del 2010,  n.  249,\nn. 225 e n. 61 del 2009, n. 62 del 2008), dalla direttiva  2008/98/CE\n(si vedano il preambolo e, in particolare, gli articoli 1, 12,  13  e\n17) e dal  codice  dell\u0027ambiente  (si  vedano,  in  particolare,  gli\narticoli  177,  179,  182-bis,  191  e   208,   comma   1).»   (Corte\ncostituzionale n. 75/2017). \n    L\u0027attinenza della disciplina della qualita\u0027 dell\u0027aria  all\u0027ambito\nnormativo di tutela della  salute  e\u0027  palese  dalle  premesse  della\ndirettiva 2024/2881, che, al considerando 4, riconosce  espressamente\nche il piano d\u0027azione per l\u0027inquinamento zero definisce  una  visione\nper il 2050, in cui l\u0027inquinamento atmosferico e\u0027 ridotto  a  livelli\nnon piu\u0027 considerati nocivi  per  la  salute  e  per  gli  ecosistemi\nnaturali; nonche\u0027 dai successivi, che  riferiscono  i  dati  dell\u0027OMS\nsulla nocivita\u0027  dell\u0027inquinamento  atmosferico  per  la  salute.  Si\nafferma inoltre, al considerando  10,  che  la  Commissione  dovrebbe\nriesaminare  periodicamente  i   dati   scientifici   relativi   agli\ninquinanti, ai loro effetti sulla salute umana e sull\u0027ambiente e, tra\nle altre cose,  ai  costi  sanitari  diretti  e  indiretti  associati\nall\u0027inquinamento atmosferico, agli effetti socioeconomici,  ai  costi\nambientali e agli sviluppi comportamentali, fiscali e tecnologici. \n    Di conseguenza,  il  piano  regionale  della  qualita\u0027  dell\u0027aria\n(PRIA) elaborato ai sensi della precedente direttiva 2008/50/CE,  del\ndecreto legislativo n. 155/2010 (art. 19) e della legge regionale  n.\n24/2006 costituisce un piano integrato, relativo a piu\u0027 inquinanti  e\norientato a molteplici settori di intervento, oltre che integrato con\naltre pianificazioni di settore (ad es. in campo di  mobilita\u0027  o  di\nenergia).  L\u0027azione   regionale   ha   individuato   tre   principali\nmacrosettori (energia, trasporti e agricoltura) su cui continuare  ad\nintervenire. L\u0027art. 12  della  legge  n.  91/2025  prevede,  come  il\nprecedente decreto legislativo n. 155/2010, l\u0027approvazione del  PRIA,\nil che significa  continuare  ad  agire  sui  tre  macrosettori,  che\nintersecano la competenza regionale. \n    Non solo, ma le misure  e  gli  interventi  a  cui  si  riferisce\nespressamente l\u0027art. 12  del  decreto  legislativo  n.  91/2025  sono\ncollegati all\u0027agricoltura (cfr.  Corte  costituzionale  n.  60/2015),\nall\u0027energia, al  sistema  del  trasporto  pubblico  locale,  entrambe\noggetto di competenza residuale ex art. 117, quarto comma,  solo  per\ncitare alcune delle materie in cui si inseriscono le matrici prese in\nconsiderazioni dai piani per la qualita\u0027  dell\u0027aria  (doc.  6  -  7).\nAncora  una  volta  ne  troviamo  conferma  nella  stessa   direttiva\n2024/2881 laddove si afferma, al considerando 18, che «Ai fini  della\ntutela della salute umana  e  dell\u0027ambiente  nel  suo  complesso,  e\u0027\nparticolarmente  importante  combattere  alla  fonte  l\u0027emissione  di\ninquinanti nonche\u0027 individuare e attuare le piu\u0027 efficaci  misure  di\nriduzione delle emissioni a livello  locale,  nazionale  e  unionale,\nspecialmente   per   quanto   riguarda    le    emissioni    generate\ndall\u0027agricoltura,  dall\u0027industria,  dai  trasporti,  dai  sistemi  di\nriscaldamento e raffrescamento e la produzione di energia». \n    Del resto, l\u0027art. 12 in questa sede impugnato (comma  1,  lettera\na), nel prevedere coordinamento tra gli atti di pianificazione  e  di\nprogrammazione in materia di qualita\u0027 dell\u0027aria e quelli  in  materia\ndi trasporti, mobilita\u0027, energia, industria, efficienza energetica  e\nagricoltura, nonche\u0027 prevedendo sedi e  procedure  istituzionali  per\nl\u0027impulso e  il  coordinamento  di  un\u0027azione  condivisa,  a  livello\nterritoriale e a livello nazionale, tra le autorita\u0027  competenti  per\nla qualita\u0027 dell\u0027aria e le autorita\u0027  competenti  per  tali  settori,\ndichiaratamente va ad incidere su competenze regionali. \n    La  particolarita\u0027  della  materia  in  esame  e\u0027  anche  questa:\nstabiliti dei valori - soglia ai  quali  non  si  puo\u0027  derogare,  le\nmodalita\u0027 per arrivare all\u0027obiettivo richiedono l\u0027attivita\u0027 di  tutti\ni livelli istituzionali. \n    Non solo, ma codesta ecc.ma Corte ha stabilito  che  «le  Regioni\nsono legittimate a denunciare la legge statale anche per  la  lesione\ndi parametri diversi da quelli relativi al riparto  delle  competenze\nlegislative ove la loro violazione comporti una compromissione  delle\nattribuzioni regionali costituzionalmente  garantite  o  ridondi  sul\nriparto di competenze legislative (ex plurimis, sentenze n. 128 e  n.\n33 del 2011, n. 156 e n. 52 del 2010).» (sentenza n. 236/2013). \nI MOTIVO - illegittimita\u0027 costituzionale per violazione del principio\ndi  leale  collaborazione  di  cui  agli  articoli  5  e  120   della\nCostituzione, secondo comma, in quanto  la  disposizione  statale  e\u0027\nstata  adottata  senza  la  previa  acquisizione  del  parere   della\nConferenza Stato Regione \n    Con il primo motivo di ricorso si censura la norma in epigrafe in\nquanto contraria al principio  di  leale  collaborazione,  per  avere\nomesso, sul testo  dell\u0027art.  12,  l\u0027acquisizione  del  parere  della\nConferenza Stato Regioni. \n    Si premette che codesta ecc.ma Corte ha stabilito che la legge di\ndelegazione non si  sottrae,  ex  art.  134  della  Costituzione,  al\ncontrollo di legittimita\u0027 in via principale  (sentenze  n.  251/2016,\n205/2005; 261/2017). \n    La giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte ha piu\u0027 volte affermato\nche  e\u0027   ineludibile   l\u0027applicazione   del   principio   di   leale\ncollaborazione, nelle forme che consentano un\u0027adeguata  modalita\u0027  di\ncoinvolgimento delle Regioni (nella  fattispecie,  del  parere  della\nConferenza) ove la fattispecie  regolata  sia  caratterizzata  da  un\nintreccio di competenze di natura esclusiva  statale,  concorrente  e\nresiduale (Corte costituzionale n. 72/2019). \n    Ne\u0027 l\u0027intreccio fra ambiti materiali diversi puo\u0027 essere composto\nfacendo  riferimento  al  concetto  della  prevalenza  (ancora  Corte\ncostituzionale  n.  172/2019):  pertanto,  la  circostanza   che   la\nfattispecie regolata dall\u0027art. 12 della legge n. 91/2025 si inserisca\nnella  materia  della  tutela  dell\u0027ambiente  non  puo\u0027   portare   a\ntrascurare la  compresenza  di  altre  materie  che  ridondano  nella\ncompetenza regionale. \n    Lo schema  del  decreto  legislativo  n.  91/2025,  si  e\u0027  sopra\nprecisato, e\u0027 stato sottoposto al parere  della  Conferenza,  ma  non\nl\u0027art. 12. E non si tratta  di  una  mera  modifica  dell\u0027articolato,\ndovuta a pareri o a considerazioni diverse o aggiuntive sul  medesimo\ntema.  Si  tratta  della  attuazione  di  una  successiva  e  diversa\ndirettiva, la n. 2881 del 2024. Che la delega  sull\u0027attuazione  della\ndetta direttiva non sia stata sottoposta al parere  della  Conferenza\ne\u0027  fuor   di   dubbio,   la   direttiva   e\u0027   successiva   rispetto\nall\u0027espressione del parere. Il che, tuttavia,  non  esime  dal  dover\nconsiderare  l\u0027obbligo  del   rispetto   del   principio   di   leale\ncollaborazione  anche  per  la  delega  relativa  a  tale  direttiva.\nDiversamente  opinando  il  parere  si  ridurrebbe  ad  un  passaggio\nmeramente  formale;  mentre  la  funzione  consultiva,   per   essere\nesercitata, presuppone almeno la conoscenza dell\u0027oggetto sul quale ci\nsi esprime. Se e\u0027 pur vero che la formula del parere non richiede  le\ntrattative per il raggiungimento dell\u0027intesa, cio\u0027 non ne  toglie  la\nnecessaria formulazione e, se, come in questo  caso,  nell\u0027articolato\ntrasmesso l\u0027oggetto della fase consultiva e\u0027 del tutto mancante,  non\npuo\u0027 certo dirsi rispettata la leale collaborazione. \n    Come noto, l\u0027art. 5 della Costituzione  impone  allo  Stato,  tra\nl\u0027altro, di adeguare «i principi ed i metodi della  sua  legislazione\nalle esigenze dell\u0027autonomia e del decentramento». \n    La  previsione  di  non  realizzare,  in  fase  di   delega,   la\ncollaborazione con le Regioni contrasta gravemente con  il  riportato\ndettato  costituzionale,  autorizzando  la   Regione   Lombardia   ad\nimpugnare in via principale la disposizione. \n    L\u0027art. 12 impugnato,  al  comma  1,  lettera  a),  stabilisce  di\n«assicurare la sinergia tra le azioni relative al  risanamento  della\nqualita\u0027 dell\u0027aria ambiente e  le  azioni  relative  ai  settori  che\ninteressano  le  piu\u0027  importanti  fonti  emissive,   prevedendo   le\nnecessarie misure di integrazione e di coordinamento tra gli atti  di\npianificazione e di programmazione in materia di qualita\u0027 dell\u0027aria e\nquelli  in  materia  di  trasporti,  mobilita\u0027,  energia,  industria,\nefficienza  energetica  e  agricoltura,  nonche\u0027  prevedendo  sedi  e\nprocedure istituzionali per l\u0027impulso e il coordinamento di un\u0027azione\ncondivisa, a livello territoriale  e  a  livello  nazionale,  tra  le\nautorita\u0027  competenti  per  la  qualita\u0027  dell\u0027aria  e  le  autorita\u0027\ncompetenti per tali settori;». \n    Questa parte della norma prevede, dunque, che venga assicurata la\nsinergia di alcune attivita\u0027 amministrative di natura  pianificatoria\nche vanno a svolgersi contemporaneamente,  lasciando  ad  imprecisate\n«sedi  e  procedure  istituzionali»  la   condivisione,   a   livello\nterritoriale, delle azioni. \n    La lettera b) stabilisce l\u0027obiettivo di «assicurare  la  sinergia\ntra le  misure  di  risanamento  della  qualita\u0027  dell\u0027aria  ambiente\nadottate in via ordinaria dalle autorita\u0027 regionali e locali e in via\ncomplementare dalle autorita\u0027 statali, prevedendo la competenza dello\nStato ad adottare misure nazionali  qualora  i  piani  regionali  non\npossano permettere il raggiungimento dei valori di qualita\u0027 dell\u0027aria\nin aree influenzate, in modo determinante, da sorgenti  di  emissione\nsu cui le regioni non hanno competenza amministrativa  e  legislativa\no, anche in assenza di tale condizione,  qualora  i  contenuti  delle\nmisure  siano  definiti  in  accordi  sottoscritti  dalle   autorita\u0027\nregionali  interessate  e  da  tutte  le  autorita\u0027  statali   aventi\ncompetenza sui pertinenti settori emissivi». La previsione di  misure\nnazionali e\u0027 dunque legata, si sottolinea, alla impossibilita\u0027 per  i\npiani regionali di raggiungere i valori di qualita\u0027  dell\u0027aria.  Tale\nnorma, oltre a contrastare i principi  di  buon  andamento,  come  si\ndira\u0027  in  seguito,  mostra  la  gravita\u0027  dell\u0027omissione   nell\u0027iter\nlegislativo, poiche\u0027 viene individuato il  carattere  regionale  alla\npianificazione (del resto, gia\u0027 prevista dal decreto  legislativo  n.\n155/2010,  pur  se  in   maniera   inefficace),   ma   senza   alcuna\nconsultazione con le Regioni. \n    La successiva lettera d), poi, delega  a  «introdurre  misure  di\nsemplificazione, nella  misura  ammessa  dalla  pertinente  normativa\ndell\u0027Unione  europea,  in  relazione  alle  procedure  amministrative\npropedeutiche alla predisposizione e all\u0027adozione dei piani regionali\ndi risanamento della qualita\u0027 dell\u0027aria». \n    Si   tratta   quindi   dell\u0027introduzione    di    strumenti    di\nregolamentazione procedimentale con riferimento ad un procedimento di\ncompetenza regionale. \n    Se pure le norme di delegfa devono adeguare il sistema  normativo\nitaliano a quello comunitario in materia  ambientale  e  se  pure  la\nregolamentazione del procedimento amministrativo puo\u0027  rientrare  nei\nlivelli essenziali di prestazione, cio\u0027 non puo\u0027 portare  ad  eludere\nil principio di leale collaborazione ed attuare  cosi\u0027  una  completa\navocazione a se\u0027 della materia da parte dello Stato. \n    Le considerazioni che precedono valgono anche per la  lettera  e)\nove si prevede l\u0027introduzione  di  una  disciplina  per  la  qualita\u0027\ndell\u0027aria indoor; si tratta di argomento connesso  con  tutela  della\nsalute, energia e con il governo del territorio, materie  oggetto  di\ncompetenza concorrente regionale. \n    Per quanto sopra esposto, si chiede che la norma venga dichiarata\nincostituzionale,  per  violazione  degli  articoli  120  e  5  della\nCostituzione e del principio di leale collaborazione. \nII MOTIVO - violazione del principio di leale collaborazione  di  cui\nall\u0027art. 5 e art. 120 della Costituzione, secondo comma, in quanto la\ndisposizione statale prevede che i  decreti  legislativi  di  cui  al\ncomma 1 siano adottati previo parere della  Conferenza  unificata  di\ncui all\u0027art. 8  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281\nanziche\u0027 intesa \n    Si rinvia a quanto sopra  esposto  per  attestare  la  ridondanza\ndella materia sulle competenze regionali. \n    A cio\u0027 deve aggiungersi che  il  sacrificio  della  consultazione\ndelle Regioni in sede istituzionale regionale in fase  di  emanazione\ndel decreto legislativo non ha alcun contrappeso nel procedimento per\nl\u0027emanazione del decreto legislativo. Il secondo motivo risulta cosi\u0027\nstrettamente legato al primo, nel senso di rilevare come  il  sistema\nglobale della norma di delega - decreto legislativo attesti  come  il\nlegislatore stia regolamentando istituti che incidono su  competenze,\nstatali  e  regionali,  inestricabilmente  connesse,   senza   alcuna\nconsiderazione della necessita\u0027 di garantire degli efficaci strumenti\ndi raccordo con le Regioni. \n    L\u0027art. 12 in questa sede impugnato, infatti, prevede, al comma 2,\nche «I decreti legislativi di cui al comma  1  sono  adottati  previo\nparere della Conferenza unificata  di  cui  all\u0027art.  8  del  decreto\nlegislativo 28 agosto 1997, n. 281». \n    Dunque, la norma di delegazione non ha conseguito il parere della\nConferenza Stato Regioni, mentre il decreto legislativo si  limitera\u0027\nad acquisire il parere della Conferenza unificata di cui  all\u0027art.  8\ndel decreto legislativo n. 281/1997. \n    La disposizione in esame richiama la necessita\u0027 di assicurare  la\nsinergia tra le azioni relative al risanamento e  le  azioni  che  si\npongono in correlazione, fra cui rientrano,  per  espresso  richiamo,\ntrasporti, mobilita\u0027, energia,  industria.  In  sostanza  in  materie\noggetto di competenza  esclusiva  regionale  (agricoltura,  trasporto\npubblico locale) e  concorrente  (tutela  della  salute,  produzione,\ntrasporto   e   distribuzione   nazionale   dell\u0027energia,    sostegno\nall\u0027innovazione per i settori produttivi, grandi reti di trasporto  e\ndi navigazione), si dichiara di voler stabilire sinergie  «prevedendo\nsedi e procedure istituzionali per l\u0027impulso e  il  coordinamento  di\nun\u0027azione condivisa, a livello territoriale e  a  livello  nazionale»\n(comma 1, lettera a). \n    Il coinvolgimento delle Regioni, pertanto, avviene in maniera del\ntutto inadeguata, considerato che  lo  stretto  intreccio  di  ambiti\nmateriali che caratterizza la disciplina del decreto delegato avrebbe\nrichiesto non uno strumento consultivo in sede di  decreto  delegato,\nma, una volta determinati gli ambiti di materia, l\u0027intesa,  che  sola\ngarantisce il reale coinvolgimento delle  autonomie  regionali  nella\ndefinizione  dei  contenuti  (Corte  costituzionale,  n.  72/2019   -\n251/2016). A maggior  ragione  se  si  pensa  che  lo  Stato  ritiene\naddirittura di addossare alle Regioni la  responsabilita\u0027  piena  (in\nvia ordinaria) della pianificazione in tema di qualita\u0027 dell\u0027aria. \n    Pertanto,   la   Regione   Lombardia   chiede    di    dichiarare\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 12 della legge n.  91/2025,\nanche nella parte in cui non dispone che i decreti legislativi  siano\nadottati previa intesa con la Conferenza unificata, quale  sede  piu\u0027\nidonea per  contemperare  gli  interessi  statali  con  quelli  delle\nautonomie territoriali (sentenza n. 56 del 2019 - n. 130/2024). \n    Come noto, l\u0027art. 5 della Costituzione  impone  allo  Stato,  tra\nl\u0027altro, di adeguare «i principi ed i metodi della  sua  legislazione\nalle esigenze dell\u0027autonomia e del decentramento». \n    La previsione di non realizzare, ne\u0027 in fase  di  delega  ne\u0027  in\nfase  successiva,  la  collaborazione  con   le   Regioni   contrasta\ngravemente con il riportato dettato costituzionale, consentendo  alla\nregione di impugnare in via principale l\u0027impugnata disposizione. \n    Per quanto sopra esposto, si chiede che la norma venga dichiarata\nincostituzionale,  per  violazione  degli  articoli  120  e  5  della\nCostituzione e del principio di leale collaborazione. \nIII MOTIVO - violazione dell\u0027art. 117, terzo  e  quarto  comma  della\nCostituzione con riferimento alle competenze regionali in materia \n    I profili di ridondanza della violazione evidenziata nella  sfera\ndi attribuzioni della Regione sono evidenti sotto molteplici punti di\nvista e, come gia\u0027 messo in evidenza, con  riferimento  all\u0027art.  117\ndella Costituzione. La lesione dell\u0027art. 117, terzo  e  quarto  comma\ndella  Costituzione  e\u0027  anche  conseguenza  di  quanto  esposto  nei\nprecedenti motivi, con riferimento alla violazione del  principio  di\nleale collaborazione. \n    In particolare, il concetto di sinergia, richiamato dall\u0027art.  12\nimpugnato, e\u0027 strettamente collegato alle forme di collaborazione; il\nche implica l\u0027integrazione di competenze. Ma la sinergia concepita  a\nsenso unico dall\u0027art. 12 della legge  n.  91/2025  avra\u0027  un  diretto\nimpatto sulla pianificazione di altri ambiti regionali (tutela  della\nsalute, trasporti, energia). In tal senso,  si  rimarca  anche  sotto\nquesto profilo l\u0027illegittimita\u0027 costituzione dell\u0027art. 12. \n    Per quanto sopra esposto, si chiede che la norma venga dichiarata\nincostituzionale, per violazione dell\u0027art. 117, secondo e terzo comma\ndella Costituzione e del principio di leale collaborazione. \nIV MOTIVO -  violazione  dell\u0027art.  3  della  Costituzione  sotto  il\nprofilo della ragionevolezza, dell\u0027art.  97  e  dell\u0027art.  118  della\nCostituzione sotto il profilo dell\u0027adeguatezza \n    L\u0027art. 12 ridonda, si e\u0027  detto,  nelle  competenze  regionali  e\nrisulta  emanato  prescindendo  dal  dovuto  coordinamento   con   le\nautonomie  regionali,  alle  quali,   tuttavia,   sembra,   ma   solo\napparentemente, voler fare riferimento. E\u0027 noto come una modalita\u0027 di\nattuazione del canone di buon andamento  di  cui  all\u0027art.  97  della\nCostituzione sia la leale collaborazione. \n    La previsione della delega ad assicurare «sinergie» fra le misure\nregionali per il risanamento della qualita\u0027 dell\u0027aria assunte «in via\nordinaria» dalle Regioni e «prevedendo la competenza dello  Stato  ad\nadottare misure nazionali  qualora  i  piani  regionali  non  possano\npermettere il raggiungimento dei valori di qualita\u0027 dell\u0027aria in aree\ninfluenzate, in modo determinante, da sorgenti di emissione su cui le\nregioni non hanno competenza amministrativa e legislativa o, anche in\nassenza di tale condizione, qualora i contenuti  delle  misure  siano\ndefiniti  in   accordi   sottoscritti   dalle   autorita\u0027   regionali\ninteressate e da tutte le autorita\u0027  statali  aventi  competenza  sui\npertinenti settori  emissivi»  fotografa  un  modello,  che,  in  una\nmateria delicata,7 lascia alla «sinergia»  il  coordinamento  fra  le\nmisure di risanamento regionali «ordinarie» e stabilisce una sorta di\nsussidiarieta\u0027 delle misure statali, ma solo ove le misure  regionali\nnon possano permettere il raggiungimento di parametri adeguati. Viene\nconfigurato dunque un intervento statale ex post, ma  del  quale  non\nsono previsti precisi  tempi  e  modalita\u0027  di  partecipazione  delle\namministrazioni regionali interessate, con misure che  riguardano  le\nfonti emissive sulle quali non ha competenza  la  Regione,  ma  senza\nalcun coordinamento  e  alcuna  previsione  di  meccanismi  idonei  a\ngarantire un\u0027adeguata ponderazione di tutti gli interessi  coinvolti,\nil  che,  conseguentemente,  risulta  insufficiente  a  garantire  il\nrilievo degli interessi della comunita\u0027 regionale. La  previsione  si\ntrova cosi\u0027 a violare  anche  l\u0027art.  118,  sotto  il  profilo  della\nadeguatezza nella allocazione delle funzioni amministrative. Dunque: \n        la norma risulta emanata senza alcuna  consultazione  con  le\nautonomie regionali; \n        i decreti potranno acquisire il mero parere della  Conferenza\nunificata; \n        nel contempo, le Regioni, in via ordinaria, (e  senza  alcuna\nprevisione di mezzi,  come  si  dira\u0027  nel  prossimo  motivo)  vedono\nallocate su di se\u0027 le competenze in materia  di  qualita\u0027  dell\u0027aria,\ncon intervento dello Stato solo ex post e non coordinato. \n    Il  buon  andamento  presenta   ambiti   di   sovrapposizione   e\nconcorrenza con valori costituzionali diversi, ma, in una materia che\npresenta un intreccio di competenze  cosi\u0027  marcato,  la  pretesa  di\nstabilire  «sinergie»  senza  alcun  coinvolgimento  regionale  nella\ndeterminazione della disposizione di delega contrasta con l\u0027art.  118\ndella Costituzione, per  non  avere  la  disciplina  statale  attuato\nalcuna consultazione circa l\u0027adeguatezza della previsione. \n    La norma, alla lettera b) del comma 1, rimette la  determinazione\ndella sinergia  fra  le  misure  di  risanamento  al  futuro  decreto\nlegislativo, con predeterminazione di un intervento statale ex  post,\nsolo ove le misure regionali si dimostrino insufficienti, ossia  solo\nove una violazione della direttiva si prospetti, in palese  contrasto\ncon l\u0027art. 97 della Costituzione che deve essere declinato nel  senso\ndi  obbligare  alla  predisposizione  di  strutture   e   moduli   di\norganizzazione volti  ad  assicurare  un\u0027ottimale  funzionalita\u0027.  La\ndelega, invece, contiene gli ambiti di intervento di Stato e  Regioni\nsecondo lo schema, sopra ricordato,  non  di  collaborazione,  ma  di\nintervento a fronte della ritenuta, da parte dello Stato, inidoneita\u0027\ndelle misure regionali, in considerazione della fonte  di  emissione,\ndi  competenza  statale.  In  sostanza,  l\u0027azione  statale  e  quella\nregionale vanno cosi\u0027 su piani paralleli, senza spazi di  codecisione\ne neppure di coordinamento. Si aggiunga che la fonte emissiva statale\nviene in evidenza  solo  ove  influenzi  «in  modo  determinante»  il\nraggiungimento dei parametri di  qualita\u0027  dell\u0027aria.  E\u0027  dunque  lo\nStato che decide se e in che modo regolamentare  una  fonte  emissiva\nche pure influisce su molti ambiti di pianificazione regionale. \n    Unica eccezione allo schema sopra delineato e\u0027  costituito  dalla\nstipula  di  un  accordo  sottoscritto  dalle   autorita\u0027   regionali\ninteressate e da tutte le autorita\u0027  statali  aventi  competenza  sui\npertinenti settori emissivi: tuttavia, per questa parte, l\u0027attuazione\ndella delega e\u0027  lasciata  all\u0027iniziativa  delle  singole  autorita\u0027,\nobbligando il decreto delegato a dislocare di fatto l\u0027esercizio della\nfunzione normativa dal Governo nella  sua  collegialita\u0027  ai  singoli\nMinistri o alle singole autorita\u0027 statali competenti  (cfr.  sentenza\nn. 104/2017). \n    Si ricorda che l\u0027art. 97, primo  comma,  della  Costituzione,  fa\ntutt\u0027uno con  il  giudizio  di  sussidiarieta\u0027,  differenziazione  ed\nadeguatezza nella allocazione delle funzioni amministrative,  di  cui\nall\u0027art. 118 della Costituzione e al canone di ragionevolezza di  cui\nall\u0027art. 3, secondo comma, della Costituzione,  dal  momento  che  la\nscelta concernente la allocazione delle  funzioni  amministrative  si\ngiustifica proprio in relazione alla  necessita\u0027  di  garantirne  una\npiu\u0027 adeguata ed efficiente esplicazione. \n    La esigenza, indubbia, in linea con le norme  costituzionali  e\u0027,\nanche se sembra superfluo scriverlo,  che  il  sistema  funzioni.  Il\nsistema di pianificazione della qualita\u0027 dell\u0027aria e\u0027 un  sistema  di\ncompetenze complesso, che  coinvolge,  come  esposto,  una  serie  di\nmaterie, allocate variamente dall\u0027art. 117 della Costituzione. \n    Del resto, come sopra si e\u0027  accennato,  la  norma  sembra  voler\nreiterare il modello in vigore del decreto legislativo  n.  155/2010.\nSi tratta, tuttavia, di  un  modelo  gia\u0027  considerato  insufficiente\ndall\u0027Unione europea. \n    Nonostante l\u0027attuazione data dalla Regione Lombardia  al  decreto\nlegislativo, con la predisposizione ed attuazione  di  piani  per  la\nqualita\u0027  dell\u0027aria  e  relativi,  puntuali  aggiornamenti,  l\u0027Unione\neuropea ha avviato  le  procedure  di  infrazione  n.  2014/2147,  n.\n2015/2043 e n.  2020/2299,  nei  confronti  dell\u0027Italia  per  la  non\ncorretta applicazione della direttiva 2008/50/CE, in  riferimento  ai\nsuperamenti continui  e  di  lungo  periodo  dei  valori  limite  del\nmateriale particolato PM10 , del biossido di azoto  e  del  materiale\nparticolato PM2,5. La  prima  e  la  seconda  procedura  hanno  visto\nl\u0027emanazione delle sentenze  della  Corte  di  giustizia  dell\u0027Unione\neuropea 10 novembre 2020 (C-644/18) e 12 maggio 2022 (C-573/19).  Con\nle dette sentenze si  e\u0027  accertato  il  venir  meno  degli  obblighi\nsanciti dalla direttiva 2008/50/CE in relazione  ai  superamenti  del\nvalore limite giornaliero e del valore limite annuale  fissati  dalla\nnormativa  per  le  concentrazioni  del  materiale  particolato  PM10\n(C-644/2018) e in relazione ai superamenti del valore limite  annuale\ndel biossido di azoto NO2 (C-573/2019), in  una  serie  di  zone  del\nterritorio italiano, fra cui la Lombardia.  Tutto  cio\u0027  dimostra,  a\nparere della Regione  ricorrente,  che  la  mera  riproposizione  del\nmodello antecedente, con l\u0027aggiunta della «sinergia» e  senza  alcuna\nconsultazione delle Regioni,  sia  irrazionale  e  non  coerente  con\nl\u0027obiettivo di raggiungimento degli standard  di  qualita\u0027  dell\u0027aria\nimposti dall\u0027Unione europea,  in  assenza  di  un  serio  modello  di\ncollaborazione, legislativa  e  amministrativa,  a  tutti  i  livelli\nistituzionali. Del resto, il 25 giugno 2025 lo Stato ha approvato  la\ndelibera del Consiglio dei ministri 20 giugno 2025 (pubblicata  nella\nGazzetta Ufficiale del 2 agosto 2025, n. 178), con  la  quale,  vista\nanche la direttiva n. 2024/2881UE, stabilisce l\u0027impegno di  tutte  le\namministrazioni individuate dall\u0027art. 14, comma 5, del  decreto-legge\nn.  131/2014  «Disposizioni  urgenti  per  l\u0027attuazione  di  obblighi\nderivanti da atti dell\u0027Unione europea e da procedure di infrazione  e\npre-infrazione pendenti nei confronti dello  Stato  italiano»  (ossia\nPresidenza del Consiglio  dei  ministri,  Ministero  dell\u0027ambiente  e\ndella sicurezza energetica,  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei\ntrasporti, Ministero delle imprese e del  made  in  Italy,  Ministero\ndell\u0027agricoltura,  della  sovranita\u0027  alimentare  e  delle   foreste,\nMinistero della salute, Ministero per gli affari europei, il Sud,  le\npolitiche di coesione e il PNRR, Ministero per gli affari regionali e\nle autonomie,  Ministero  dell\u0027economia  e  delle  finanze  e  da  un\nrappresentante, Regioni interessate dalle procedure di infrazione) «a\ncooperare nell\u0027individuazione delle  future  strategie  nazionali  al\nfine di garantire una maggiore  tutela  della  qualita\u0027  dell\u0027aria  e\ndell\u0027ambiente». \n    La  norma  qui  impugnata  sembra  andare,   invece,   in   senso\ndiametralmente opposto, lasciando alle Regioni la redazione di piani,\nnon  preceduti  da  disamine  coordinate  fra   i   diversi   livelli\nistituzionali.  Il  tutto,  in  presenza  di  una   ormai   acclarata\nparticolarita\u0027  del cosiddetto  bacino  padano,  per  la   situazione\norografica e climatica; l\u0027art. 10 della legge n. 88/2009,  di  delega\nper  l\u0027attuazione  della  previgente  direttiva,  prevedeva,  fra   i\nprincipi e criteri direttivi: «d) in considerazione della particolare\nsituazione di inquinamento dell\u0027aria presente nella  pianura  padana,\npromuovere l\u0027adozione di specifiche strategie di intervento nell\u0027area\ninteressata,  anche  attraverso  un  maggiore  coordinamento  tra  le\nregioni che insistono sul predetto bacino». Tale principio e\u0027 rimasto\ninattuato nel decreto legislativo n. 155/2010,  ma,  successivamente,\nvi sono stati alcuni accordi specifici  per  le  Regioni  del  bacino\npadano. \n    E\u0027  configurabile  in  proposito,   un   fondato   dubbio   sulla\nragionevolezza di tale scelta, con conseguente violazione dell\u0027art. 3\ndella Costituzione e, ancora una volta, violazione del  principio  di\nleale collaborazione fra lo Stato  e  le  Regioni,  per  mancanza  di\nproporzionalita\u0027 e di  rispondenza  logica  rispetto  alle  finalita\u0027\ndichiarate e  per  irrazionalita\u0027,  nella  parte  in  cui  non  viene\nprevista la collaborazione ex ante fra Stato e Regioni. \n    Per quanto sopra esposto, si chiede che la norma venga dichiarata\nincostituzionale, per violazione degli articoli 3,  97  e  118  della\nCostituzione. \nV MOTIVO - violazione degli articoli 119 e 81 della Costituzione  per\nmancanza di adeguata  previsione  di  idonee  risorse  finanziarie  e\nstrumentali con particolare riferimento al terzo comma dell\u0027art. 12 \n    Il   terzo   comma    dell\u0027art. 12    impugnato    prevede    che\n«Dall\u0027attuazione del presente articolo non devono  derivare  nuovi  o\nmaggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti\nprovvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane,  strumentali\ne finanziarie disponibili a legislazione  vigente».  Il  tutto,  dopo\naver previsto e stabilito che alle Regioni compete  adottare  in  via\nordinaria   misure   di   risanamento   della   qualita\u0027    dell\u0027aria\nnell\u0027ambiente. \n    Del resto, lo stesso art. 1 della legge n.  91/2025  prevede  che\nspese «che non riguardano l\u0027attivita\u0027 ordinaria delle amministrazioni\nstatali o regionali» possono essere previste nei decreti legislativi.\nNon solo, ma la legge n. 196/2009, all\u0027art. 17, comma 2, prevede  che\nle leggi di delega (ovvero di decreto delegati, ove non sia possibile\ndeterminare in sede di conferimento della  delega  l\u0027ammontare  delle\nrisorse) recano i  mezzi  di  copertura  necessari  per  fare  fronte\nall\u0027attuazione dei decreti legislativi. \n    La  mancanza  di  risorse  finanziarie  e  strumentali   adeguate\nall\u0027attuazione del terzo comma dell\u0027art. 12  della  legge  13  giugno\n2025, n. 91, configura la violazione degli articoli 119  e  81  della\nCostituzione, in particolare  dei  principi  di  coordinamento  della\nfinanza pubblica e di copertura finanziaria delle leggi.  La  mancata\nprevisione di risorse finanziarie adeguate rende di fatto inattuabile\nl\u0027intervento previsto  dalla  legge,  poiche\u0027  l\u0027assenza  di  risorse\ngenera incertezza sulla sua effettiva attuazione, creando problemi di\ngestione e di programmazione da parte degli enti coinvolti, in aperto\ncontrasto anche con l\u0027art. 97 della Costituzione. \n    La  segnalata  violazione  ridonda  gravemente,  pertanto,  sulle\nattribuzioni riconosciute in capo alla Regione  dall\u0027art.  119  della\nCostituzione e sull\u0027equilibrio del suo bilancio. \n    Infatti,  l\u0027impugnata  disposizione  integra   innanzitutto   una\nlesione delle prerogative riconosciute in capo alla regione dall\u0027art.\n119, quinto comma, della Costituzione  «per  promuovere  lo  sviluppo\neconomico, la coesione e la solidarieta\u0027 sociale, per  rimuovere  gli\nsquilibri economici e sociali, per favorire l\u0027effettivo esercizio dei\ndiritti della persona, o per provvedere a scopi diversi  dal  normale\nesercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed\neffettua  interventi  speciali  in  favore  di  determinati   comuni,\nprovince, citta\u0027 metropolitane e regioni», andando  a  violare,  come\nsopra esposto, anche l\u0027art. 81, nella parte in cui prevede che  «Ogni\nlegge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per  farvi\nfronte». L\u0027attuazione della  direttiva  in  questione  rientra  nella\npromozione   economico    sociale,    considerato    l\u0027impatto    che\nl\u0027inquinamento, anche atmosferico, comporta;  il  raggiungimento  dei\nparametri dalla stessa determinati apre la porta  ad  un  cambiamento\ndei comportamenti e delle attivita\u0027 economiche che ci sia  consentito\ndefinire epocale. La protezione del diritto  alla  salute,  sotto  un\nprofilo cosi\u0027 complesso,  favorisce  l\u0027esercizio  dei  diritti  della\npersona. \n    La disposizione e\u0027 inoltre gravemente  lesiva  del  principio  di\npareggio di bilancio di cui all\u0027art. 81 della Costituzione, oltre che\ndei  gia\u0027  citati  principi  di  ragionevolezza,  buon  andamento   e\nadeguatezza di cui agli articoli 3, 97 e 118 della  Costituzione.  La\nridondanza di tale lesione nella sfera di attribuzioni della  Regione\ne\u0027 evidente, sia in considerazione dell\u0027art. 117 della  Costituzione,\nvertendo su materia di potesta\u0027  concorrente  o  residuale,  sia  dal\npunto di vista degli articoli 5 e 119  della  Costituzione,  i  quali\nsanciscono i fondamentali principi  dell\u0027autonomia,  in  generale,  e\ndell\u0027autonomia finanziaria. \n    Non e\u0027 giustificabile,  sul  piano  costituzionale,  che  vengano\nattribuiti alle Regioni dei compiti in materia cosi\u0027 complessa  senza\nalcuna adeguata provvista di risorse,  indispensabili  a  un\u0027adeguata\ncura  degli  interessi  pubblici,  con  grave  vulnus  dell\u0027attivita\u0027\namministrativa, che pure lo Stato riconosce in capo alle Regioni. \n    Una  dotazione  finanziaria  inesistente  non  puo\u0027  accompagnare\nproposte di riorganizzazione come  quelle  indicate  nella  legge  di\ndelegazione e interrompe la  necessaria  corrispondenza  tra  risorse\nassegnate e funzioni esercitate. \n    Ancora una volta, in contrasto col principio di ragionevolezza di\ncui  all\u0027art.  3  della  Costituzione   per   l\u0027assenza   di   misure\nriorganizzative o riallocative di risorse. \n    La mancanza delle risorse necessarie per  le  funzioni  conferite\ncon la legge di delega si  riverbera  sull\u0027autonomia  delle  Regioni,\nentrando in contrasto con i  parametri  costituzionali,  poiche\u0027  non\nconsente di finanziare  adeguatamente  le  funzioni  stesse.  Codesta\necc.ma Corte, con riferimento alle Provincie,  ha  stabilito  che  la\nlesione dell\u0027autonomia finanziaria si  riflette  inevitabilmente  sul\nbuon andamento dell\u0027azione amministrativa in  quanto  la  diminuzione\ndelle risorse in cosi\u0027 elevata percentuale, in «assenza di  correlate\nmisure che ne possano giustificare il dimensionamento  attraverso  il\nrecupero di efficienza o una riallocazione di parte delle funzioni  a\nsuo tempo conferite» (sentenza  n.  188  del  2015),  costituisce  un\nvulnus  per  l\u0027autonomia  e  un  pregiudizio  all\u0027assolvimento  delle\nfunzioni attribuite con i futuri legislativi sulla base della  delega\ndella legge n. 91/2025. Insomma, una palese sproporzione rispetto  al\nraggiungimento degli obiettivi (cfr. sentenza n.  272/2015  e  1  del\n2014). \n    E\u0027 da sottolineare per  completezza  ed  ulteriore  dimostrazione\ndella  illegittimita\u0027  della  norma,  che  gia\u0027  in  occasione  della\nriunione della Conferenza Stato Regioni avente ad oggetto il  decreto\nministeriale  20  giugno  2025  (Piano  nazionale  per  la   qualita\u0027\ndell\u0027aria - doc. n. 8) le  Regioni  hanno  lamentato  la  carenza  di\nrisorse appostate dallo Stato per l\u0027attuazione delle misure  in  esso\npreviste.  Le  nuove  disposizioni  non  fanno  che   aggravare   una\nsituazione gia\u0027 messa in evidenza. \n    Non solo, ma per raggiungere i valori definiti dalla direttiva UE\nn. 2881/2024 al 2030, realisticamente, non sara\u0027 sufficiente adottare\ntutte le migliori tecnologie disponibili in tutti gli ambiti  incisi.\nIl raggiungimento di tali obiettivi postula  di  superare  le  azioni\nsulle migliori tecnologie disponibili  e  influire  direttamente  sui\ncomportamenti: si tratta di una  prospettiva  che,  oltre  ad  andare\noltre al modello utilizzato fino  ad  ora,  comportera\u0027  ingentissimi\ninvestimenti per le misure necessarie che la Regione dovra\u0027 assumere,\nanche nei propri ambiti di competenza esclusiva. \n    Si conferma, anche sotto questo profilo e  con  riferimento  agli\narticoli 119 e 81 della Costituzione, l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale\ndella norma impugnata. \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    Voglia Codesta ecc.ma Corte Costituzionale adita, ogni  contraria\nistanza eccezione  e  deduzione  disattesa,  accogliere  il  presente\nricorso e, per l\u0027effetto, dichiarare l\u0027illegittimita\u0027  costituzionale\ndell\u0027 art. 12 della legge 13 giugno 2025, n. 91  «Delega  al  Governo\nper il recepimento delle direttive europee e  l\u0027attuazione  di  altri\natti dell\u0027Unione  europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2024»,\npubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2025, n. 145 per: \n        violazione del principio di leale collaborazione di cui  agli\narticoli  5  e  120,  comma  2,  della  Costituzione,  in  quanto  la\ndisposizione statale e\u0027 stata adottata senza la  previa  acquisizione\ndel parere della Conferenza Stato Regione; \n        violazione del  principio  di  leale  collaborazione  di  cui\nall\u0027art. 5 e art. 120, comma 2,  della  Costituzione,  in  quanto  la\ndisposizione statale prevede che i  decreti  legislativi  di  cui  al\ncomma 1, siano adottati previo parere della Conferenza  unificata  di\ncui all\u0027art. 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,\nanziche\u0027 intesa; \n        violazione dell\u0027art. 117, terzo comma (tutela  della  salute,\nproduzione,  trasporto  e  distribuzione  nazionale  dell\u0027energia)  e\nquarto comma  della  Costituzione  con  riferimento  alla  competenza\nresiduale regionale in particolare all\u0027 agricoltura  e  al  trasporto\npubblico locale; \n        violazione dell\u0027art. 3 della Costituzione  sotto  il  profilo\ndella  ragionevolezza,  dell\u0027art.  97  sotto  il  profilo  del   buon\nandamento  della  pubblica  amministrazione  e  dell\u0027art.  118  della\nCostituzione sotto il profilo dell\u0027adeguatezza; \n        violazione degli articoli 119 e  81  della  Costituzione  per\nmancanza di adeguata  previsione  di  idonee  risorse  finanziarie  e\nstrumentali con particolare riferimento al terzo comma dell\u0027art. 12. \n    Si producono: \n        1. delibera per incarico, n. 4936 del 4 agosto 2025: \n        2. disegno di legge n. 1258 -430715; \n        3. report della seduta della Conferenza Stato Regione del  17\nottobre 2025; \n        4. verbale della seduta Conferenza 17 ottobre 2025; \n        5.  emendamento  4.0.400  -  4ª  Commissione   permanente   -\nresoconto sommario seduta della 4ª Commissione permanente del  Senato\nn. 233 del 4 febbraio 2025; \n        6.  allegato  all\u0027aggiornamento  del  piano  regionale  della\nqualita\u0027 dell\u0027aria DGR 449/2028; \n        7. rafforzamento delle misure - DGR n. 1754/2024; \n        8. parere della Conferenza unificata al Piano  nazionale  per\nla qualita\u0027 dell\u0027aria - 19 giugno 2025; \n        9. accordo di bacino padano. \n          Milano, 7 agosto 2025 \n \n                         L\u0027Avvocato: Pujatti","elencoResistenti":[{"nominativo":"Presidente del Consiglio dei ministri","contenzioso":"30147-2025","deposito_cost":"30/09/2025"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"l","articolo_legge":"12","data_legge":"13/06/2025","data_nir":"2025-06-13","numero_legge":"91","comma":"","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"in particolare","denominazione_attributo":"","id":"24921","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-06-13;91~art12"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"12","data_legge":"13/06/2025","data_nir":"2025-06-13","numero_legge":"91","comma":"1","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24945","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-06-13;91~art12"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"12","data_legge":"13/06/2025","data_nir":"2025-06-13","numero_legge":"91","comma":"2","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24946","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-06-13;91~art12"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"12","data_legge":"13/06/2025","data_nir":"2025-06-13","numero_legge":"91","comma":"3","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24947","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-06-13;91~art12"}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"33601","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"3","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33602","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"5","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33603","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"81","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33604","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"97","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33605","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"3","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33606","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"4","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33607","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"118","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33608","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"119","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33609","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"120","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""}]}}"
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