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class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eTurismo – Impresa e imprenditore – Norme della Regione Toscana – Previsione che gli alberghi possono associare nella gestione, in aumento della propria capacità ricettiva e nei limiti del 40 per cento della medesima, salvo che il comune non stabilisca una percentuale inferiore, unità immobiliari residenziali nella loro disponibilità, ubicate entro duecento metri, misurati nel più breve percorso pedonale possibile, dalla struttura medesima, purché sia garantita l’unitarietà della gestione, l’utilizzo dei servizi della struttura alberghiera e gli standard qualitativi e di sicurezza analoghi al livello di classificazione dell’albergo – Previsione che, ferma restando la possibilità di mantenere i requisiti strutturali e igienico-sanitari stabiliti per le case di civile abitazione, l\u0027utilizzo delle unità immobiliari per le previste attività è consentito previo mutamento, ai fini urbanistici, della destinazione d\u0027uso da residenziale a turistico-ricettiva – Ricorso del Governo – Denunciata disciplina che prevede il potere comunale di stabilire una percentuale inferiore al 40 per cento della capacità ricettiva, senza alcun criterio di commisurazione predeterminato per legge, dando luogo ad applicazioni arbitrarie e immotivate – Lesione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità – Lesione della libertà di impresa, esposta al rischio di limitazioni territoriali non giustificate da ragioni di pubblico interesse o di utilità sociale.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, art. 22, comma 6.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 41.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eTurismo – Impresa e imprenditore – Norme della Regione Toscana - Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione – Previsione che l\u0027esercizio delle attività ricettive è consentito esclusivamente in immobili e unità immobiliari aventi, ai fini urbanistici, destinazione d\u0027uso turistico-ricettiva – Previsione che l\u0027attività di affittacamere, o di bed and breakfast, o di residenza d\u0027epoca svolta da uno stesso soggetto, o da società controllate o collegate ai sensi dell\u0027art.\u0026nbsp;2359 del codice civile riferibili al medesimo, in più strutture ricettive nell\u0027ambito del medesimo edificio non può comunque superare il numero di camere e la capacità ricettiva di una singola struttura – Previsione che gli affittacamere,\u0026nbsp;i bed and breakfast, le case e appartamenti per vacanze e le residenze d’epoca possono esser gestiti unicamente in forma imprenditoriale – Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione – Previsione che\u0026nbsp;la disciplina di cui all\u0027art. 41, comma 3, della legge regionale n. 61 del 2024 si applica a far data dal 1° luglio 2026 e che fino a tale data le abitazioni utilizzate per le attività di cui al medesimo art. 41 possono avere, ai fini urbanistici, sia destinazione d\u0027uso residenziale sia turistico-ricettiva – Ricorso del Governo – Denunciata disciplina che non consentendo più sul territorio toscano l’esercizio in forma non imprenditoriale delle predette strutture ricettive, limita la possibilità per i proprietari di immobili di godere del proprio diritto dominicale – Irragionevole discriminazione tra i proprietari che, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 61 del 2024 esercitavano dette attività in forma non imprenditoriale e che possono continuare a farlo secondo la legge previgente e coloro i quali intendono per la prima volta avvalersi di tale facoltà in epoca successiva, ai quali è preclusa\u0026nbsp;– Prescrizione che, escludendo gli immobili destinati a uso residenziale dall’esercizio delle attività ricettive, risulta illogica e incoerente con le caratteristiche di civile abitazione di questo tipo di ricettività, come definita dalla stessa legge regionale n. 61 del 2024 – Limitazione alla gestione delle strutture ricettive nell’ambito del medesimo edificio che,\u0026nbsp;non potendo superare il numero di camere e al capacità ricettiva di una singola struttura, risulta irragionevole e sproporzionata – Lesione del principio di ragionevolezza – Violazione della proprietà privata, come regolata dal codice civile – Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile – Violazione della libertà di impresa, in assenza di esigenze imperative di interesse generale che possano giustificare delle restrizioni.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, artt. 41, commi 3 e 4; 42; 43; 44; 45 e 144.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 3, 41, 42, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e); codice civile, art. 832.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eTurismo – Locazione – Norme della Regione Toscana – Criteri e limiti per lo svolgimento dell\u0027attività di locazione turistica breve – Previsione che consente ai comuni a più alta densità turistica e ai capoluoghi di provincia di individuare con proprio regolamento zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per lo svolgimento, per finalità turistiche, delle attività di locazione breve esercitate anche in forma imprenditoriale – Previsione che tali criteri e limiti sono dettati nel rispetto dei principi di stretta necessità, proporzionalità e non discriminazione e sono individuati al fine di perseguire la corretta fruizione turistica del patrimonio storico, artistico e culturale, la preservazione del tessuto sociale e per garantire un\u0027offerta sufficiente ed economicamente accessibile di alloggi destinati alla locazione a lungo termine – Previsione, che i medesimi criteri sono definiti, tra l’altro, tenendo conto di ogni altro elemento utile ai fini della valutazione dell\u0027impatto, diretto o indiretto, della diffusione delle locazioni brevi sulla disponibilità di alloggi a prezzo accessibile e sulla residenzialità, anche in termini qualitativi – Ricorso del Governo – Denunciata disposizione che stabilisce un penetrante regime amministrativo per l’esercizio dell’attività di locazione breve, lesivo dei diritti dominicali dei proprietari immobiliari che difficilmente traggono un reddito dai propri beni, mediante la concessione in godimento a terzi per scopi turistici – Previsione che si fa illegittimamente interprete di interessi pubblici, ascrivibili alla materia dei beni culturali, riservati all’esclusiva potestà legislativa statale – Previsione di una potestà normativa secondaria non prevista come principio fondamentale della materia in alcuna legge statale di settore – Introduzione di criteri per l’esercizio della potestà regolamentare dei comuni, distonici rispetto all’obiettivo principale della legge di garantire la disponibilità di un numero adeguato di alloggi a prezzo accessibile – Lesione del principio di ragionevolezza – Violazione della competenza legislativa dello Stato nella materia dell’ordinamento civile – Violazione della proprietà privata, come disciplinata dal codice civile.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, art. 59.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 3, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003es\u003c/em\u003e); codice civile, art. 832; decreto legislativo 18 agosto del 2000, n. 267; decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eTurismo – Agenzie di viaggi – Norme della Regione Toscana\u0026nbsp;– Requisiti e obblighi per l\u0027esercizio dell\u0027attività – Previsione che il direttore tecnico deve prestare la propria attività lavorativa con carattere di continuità ed esclusività in una sola agenzia – Ricorso del Governo – Denunciata disposizione che viola la normativa statale interposta che fissa i requisiti professionali a livello nazionale e non prevede alcun vincolo di esclusività in capo al direttore tecnico – Lesione della competenza legislativa concorrente dello Stato in materia di professioni – Introduzione di limitazioni valide solo sul suolo regionale, determinanti una disparità di trattamento rispetto agli operatori di altre regioni dove non è previsto alcun vincolo di esclusività con l’agenzia – Pericolo di frammentazione di tale professione a livello regionale – Violazione dei principi in materia di concorrenza riservati alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, art. 76, comma 4.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 3, secondo comma, e 117, commi primo, secondo, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), e terzo; decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, art. 20; decreto del Ministro del turismo del 5 agosto 2021, n. 1432.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eTurismo – Professioni – Norme della Regione Toscana – Accompagnatore turistico – Previsione che è accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi durante viaggi, attraverso il territorio nazionale o estero, per curare l\u0027attuazione dei programmi di viaggio e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la sua durata, fornendo significative informazioni di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell\u0027ambito di competenza delle guide turistiche – Requisiti previsti per lo svolgimento – Previsione di corsi di qualificazione professionale riconosciuti dalla regione – Modalità e contenuti di tali corsi – Previsione che il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali degli accompagnatori turistici contiene l\u0027indicazione dei relativi prezzi – Sanzioni amministrative in caso di assenza dei requisiti stabiliti dalla Regione – Divieto di prosecuzione dell’attività in caso di perdita di uno dei requisiti dell’attività – Previsione che è guida ambientale chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, di musei eco-ambientali, per illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, le attrattive paesaggistiche, e di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale – Individuazione con regolamento delle articolazioni della professione – Requisiti per l’esercizio della professione di guida ambientale – Rapporti con le professioni di guida alpina e di guida del parco o della riserva naturale\u0026nbsp;– Corsi di qualificazione e specializzazione e relative modalità di accesso e contenuti - Obblighi professionali – Pubblicità dei prezzi delle prestazioni professionali – Sanzioni amministrative in caso di assenza dei requisiti stabiliti dalla Regione – Divieto di prosecuzione dell’attività in caso di perdita di uno dei requisiti dell’attività – Ricorso del Governo – Denunciata disciplina che prevede l’introduzione ex novo e in assenza di una disciplina statale di riferimento, delle figure professionali dell’accompagnatore turistico, della guida ambientale nonché delle sanzioni amministrative pecuniarie e del divieto di prosecuzione delle relative attività – Lesione della competenza legislativa concorrente dello Stato in materia di professioni – Disposizioni che, delineando una regolamentazione applicabile solo al proprio ambito territoriale di riferimento, è suscettibile di impedire od ostacolare l’esercizio della medesima attività da parte di operatori residenti nel territorio di altre regioni – Violazione dei principi in materia di concorrenza riservati alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, artt. 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109 e 110.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione artt. 3, comma secondo, e 117, commi primo, secondo, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), e terzo; decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, art. 6, Allegato 1; decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30, art. 1, comma 3.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eTurismo – Professioni – Norme della Regione Toscana – Prevista definizione dell\u0027attività di maestro di sci – Istituzione dell’albo professionale regionale dei maestri di sci, nel quale sono iscritti tutti i soggetti che esercitano in modo stabile in Toscana tale professione – Previsione che si intende esercizio stabile della professione l\u0027attività svolta dal maestro di sci che ha un recapito in Toscana ai fini dell\u0027offerta delle proprie prestazioni – Suddivisione dell’albo per specialità nelle sezioni di maestri di sci alpino, maestri di sci di fondo, maestri di sci di snowboard – Requisiti per l\u0027iscrizione all\u0027albo – Corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione – Modalità di accesso e contenuti dei corsi – Determinazione con deliberazione della Giunta regionale delle materie oggetto di tali corsi, del numero delle ore e delle modalità di accesso dei maestri di sci di altre regioni e Stati – Previsione che il Collegio regionale dei maestri di sci provvede all\u0027iscrizione dopo aver verificato la permanenza dei requisiti di cui all\u0027art. 113 della legge regionale n. 61 del 2024 – Previsione che l\u0027esercizio stabile della professione dei maestri di sci di Stati non appartenenti all\u0027Unione europea è subordinato alla iscrizione nell\u0027albo del Collegio regionale dei maestri di sci della Toscana – Effettuazione dell’iscrizione a seguito di riconoscimento, da parte della Federazione italiana sport invernali, d\u0027intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello Stato di provenienza, di verifica della reciprocità di trattamento e della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all\u0027art. 113 della legge regionale n. 61 del 2024 – Previsione che l\u0027esercizio abusivo della professione di maestro di sci è punito ai sensi dell\u0027art. 348 del codice penale – Disciplina del Collegio regionale dei maestri di sci – Sanzione amministrativa per l’esercizio abusivo della professione di maestro di sci – Previsione che la prosecuzione dell\u0027attività professionale di maestro di sci è vietata dal comune qualora l\u0027interessato perda uno dei requisiti richiesti per l\u0027esercizio dell\u0027attività e in tal caso viene ritirata la tessera di riconoscimento – Ricorso del Governo – Denunciata previsione ripetitiva del contenuto della disposizione statale relativa alla definizione della figura professionale – Contrasto con la giurisprudenza costituzionale secondo la quale alla legge regionale non è consentito di ripetere quanto già stabilito da una normativa nazionale – Disciplina regionale che suddividendo l’albo in diverse specialità, parcellizza la figura professionale definita dal legislatore statale in modo unitario – Disposizioni che illegittimamente stabiliscono che i corsi di qualificazione propedeutici all’iscrizione all’albo regionale riguardano la “singola specialità” – Previsione dei requisiti di accesso all’albo regionale non perfettamente coincidenti con quelli fissati dal legislatore statale e ostacolanti il trasferimento dei maestri di sci da un albo regionale all’altro – Disciplina regionale relativa ai corsi di qualificazione in contrasto con i principi dettati dalla normativa di riferimento in materia – Ulteriore contrasto con la normativa nazionale che individua nel Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri l’autorità competente a ricevere le domande per il riconoscimento delle qualifiche professionali degli appartenenti a paesi extra UE – Disposizioni regionali che, in spregio a quanto previsto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, ripetono, in materia di esercizio abusivo della professione e in relazione alla disciplina del Collegio regionale dei maestri di sci, quanto già stabilità da una legge statale – Introduzione di un doppio sistema sanzionatorio che si cumula alla sanzione penale – Contrasto con il meccanismo di prevalenza previsto dalla normativa nazionale di riferimento – Contrasto con la normativa interposta che accorda al consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci tutte le funzioni attinenti, tra l’altro, alla tenuta degli albi professionali, la vigilanza sull’esercizio della professione, l’applicazione delle sanzioni disciplinari – Lesione della competenza legislativa concorrente dello Stato in materia di professioni – Invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia penale.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, artt. 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 123 e 124.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 3, secondo comma, e 117, commi primo, secondo, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), e terzo; legge 8 marzo 1991, n. 81, artt. 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12 e 13.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eTurismo – Professioni – Norme della Regione Toscana – Prevista definizione dell\u0027attività di guida alpina – Albo professionale regionale delle guide alpine – Previsione che è da intendersi esercizio stabile della professione l\u0027attività svolta dalla guida alpina avente un recapito, anche stagionale, in Toscana ai fini dell\u0027offerta delle proprie prestazioni – Requisiti per l\u0027iscrizione – Guide alpine di altre regioni e stati – Previsione che le guide alpine già iscritte negli albi di altre regioni che intendono esercitare stabilmente la professione anche in Toscana devono richiedere l\u0027iscrizione nell\u0027albo professionale regionale delle guide alpine di tale regione – Previsione che l\u0027iscrizione, per i cittadini di stati non appartenenti all\u0027Unione europea, è subordinata al riconoscimento da parte del Collegio nazionale delle guide alpine dell\u0027equivalenza del titolo rilasciato nello stato di provenienza – Collegio regionale delle guide alpine –Sanzioni disciplinari e amministrative – Divieto del comune di prosecuzione dell\u0027attività professionale di guida alpina, qualora l\u0027interessato perda uno dei requisiti richiesti per l\u0027esercizio dell\u0027attività – Ricorso del Governo – Denunciate previsioni che, in spregio a quanto previsto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, ripetono, si sovrappongono o contrastano con quanto già stabilità da una legge statale di riferimento – Ulteriore conflitto con la legge statale interposta disciplinante il trasferimento e l’aggregazione temporanea delle guide alpine – Contrasto con il d.lgs. n. 206 del 2007 che individua nel Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri l’autorità competente per il riconoscimento della qualifiche professionali degli appartenenti ai Paesi extra UE – Disciplina regionale sulla perdita dei requisiti per l’esercizio dell’attività che confligge con la normativa statale interposta che accorda al direttivo del Consiglio regionale delle guide il potere di inibire la prosecuzione della professione – Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza – Invasione della potestà legislativa statale esclusiva in materia penale attesa l’introduzione di un doppio binario sanzionatorio in materia di sanzioni alle guide alpine – Lesione della competenza legislativa concorrente dello Stato in materia di professioni.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, artt.125, 126, 127, 130, 131, 134, 136 e 137.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, art. 117, commi primo, secondo, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e) ed \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), e terzo; legge 2 gennaio 1989, n.6, artt. 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15 e 17; decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","id_seduta":"4521","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"08/10/2025","relatore":"SANDULLI M. 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A."}],"ricorrente":"Presidente del Consiglio dei ministri","testo_atto":"N. 14 RICORSO PER LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE 10 marzo 2025\n\r\nRicorso per questione di legittimita\u0027 costituzionale depositato in\ncancelleria il 10 marzo 2025 (del Presidente del Consiglio dei\nministri). \n \nTurismo - Impresa e imprenditore - Norme della Regione Toscana -\n Previsione che gli alberghi possono associare nella gestione, in\n aumento della propria capacita\u0027 ricettiva e nei limiti del 40 per\n cento della medesima, salvo che il comune non stabilisca una\n percentuale inferiore, unita\u0027 immobiliari residenziali nella loro\n disponibilita\u0027, ubicate entro duecento metri, misurati nel piu\u0027\n breve percorso pedonale possibile, dalla struttura medesima,\n purche\u0027 sia garantita l\u0027unitarieta\u0027 della gestione, l\u0027utilizzo dei\n servizi della struttura alberghiera e gli standard qualitativi e di\n sicurezza analoghi al livello di classificazione dell\u0027albergo -\n Previsione che, ferma restando la possibilita\u0027 di mantenere i\n requisiti strutturali e igienico-sanitari stabiliti per le case di\n civile abitazione, l\u0027utilizzo delle unita\u0027 immobiliari per le\n previste attivita\u0027 e\u0027 consentito previo mutamento, ai fini\n urbanistici, della destinazione d\u0027uso da residenziale a\n turistico-ricettiva. \nTurismo - Impresa e imprenditore - Norme della Regione Toscana -\n Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della\n civile abitazione - Previsione che l\u0027esercizio delle attivita\u0027\n ricettive e\u0027 consentito esclusivamente in immobili e unita\u0027\n immobiliari aventi, ai fini urbanistici, destinazione d\u0027uso\n turistico-ricettiva - Previsione che l\u0027attivita\u0027 di affittacamere,\n o di bed and breakfast, o di residenza d\u0027epoca svolta da uno stesso\n soggetto, o da societa\u0027 controllate o collegate ai sensi dell\u0027art.\n 2359 del codice civile riferibili al medesimo, in piu\u0027 strutture\n ricettive nell\u0027ambito del medesimo edificio non puo\u0027 comunque\n superare il numero di camere e la capacita\u0027 ricettiva di una\n singola struttura - Previsione che gli affittacamere, i bed and\n breakfast, le case e appartamenti per vacanze e le residenze\n d\u0027epoca possono essere gestiti unicamente in forma imprenditoriale\n - Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive\n extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione -\n Previsione che la disciplina di cui all\u0027art. 41, comma 3, della\n legge regionale n. 61 del 2024 si applica a far data dal 1° luglio\n 2026 e che fino a tale data le abitazioni utilizzate per le\n attivita\u0027 di cui al medesimo art. 41 possono avere, ai fini\n urbanistici, sia destinazione d\u0027uso residenziale sia\n turistico-ricettiva. \nTurismo - Locazione - Norme della Regione Toscana - Criteri e limiti\n per lo svolgimento dell\u0027attivita\u0027 di locazione turistica breve -\n Previsione che consente ai comuni a piu\u0027 alta densita\u0027 turistica e\n ai capoluoghi di provincia di individuare, con proprio regolamento,\n zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per lo\n svolgimento, per finalita\u0027 turistiche, delle attivita\u0027 di locazione\n breve esercitate anche in forma imprenditoriale - Previsione che\n tali criteri e limiti sono dettati nel rispetto dei principi di\n stretta necessita\u0027, proporzionalita\u0027 e non discriminazione e sono\n individuati al fine di perseguire la corretta fruizione turistica\n del patrimonio storico, artistico e culturale, la preservazione del\n tessuto sociale e per garantire un\u0027offerta sufficiente ed\n economicamente accessibile di alloggi destinati alla locazione a\n lungo termine - Previsione, che i medesimi criteri sono definiti,\n tra l\u0027altro, tenendo conto di ogni altro elemento utile ai fini\n della valutazione dell\u0027impatto, diretto o indiretto, della\n diffusione delle locazioni brevi sulla disponibilita\u0027 di alloggi a\n prezzo accessibile e sulla residenzialita\u0027, anche in termini\n qualitativi. \nTurismo - Agenzie di viaggi - Norme della Regione Toscana - Requisiti\n e obblighi per l\u0027esercizio dell\u0027attivita\u0027 - Previsione che il\n direttore tecnico deve prestare la propria attivita\u0027 lavorativa con\n carattere di continuita\u0027 ed esclusivita\u0027 in una sola agenzia. \nTurismo - Professioni - Norme della Regione Toscana - Accompagnatore\n turistico - Previsione che e\u0027 accompagnatore turistico chi, per\n professione, accompagna singole persone o gruppi durante viaggi,\n attraverso il territorio nazionale o estero, per curare\n l\u0027attuazione dei programmi di viaggio e assicurare i necessari\n servizi di assistenza per tutta la sua durata, fornendo\n significative informazioni di interesse turistico sulle zone di\n transito, al di fuori dell\u0027ambito di competenza delle guide\n turistiche - Requisiti previsti per lo svolgimento - Previsione di\n corsi di qualificazione professionale riconosciuti dalla regione -\n Modalita\u0027 e contenuti di tali corsi - Previsione che il materiale\n pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali degli\n accompagnatori turistici contiene l\u0027indicazione dei relativi prezzi\n - Sanzioni amministrative in caso di assenza dei requisiti\n stabiliti dalla regione - Divieto di prosecuzione dell\u0027attivita\u0027 in\n caso di perdita di uno dei requisiti dell\u0027attivita\u0027 - Previsione\n che e\u0027 guida ambientale chi, per professione, accompagna persone\n singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica,\n nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, di musei\n eco-ambientali, per illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i\n rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni\n culturali, le attrattive paesaggistiche, e di fornire, inoltre,\n elementi di educazione ambientale - Individuazione con regolamento\n delle articolazioni della professione - Requisiti per l\u0027esercizio\n della professione di guida ambientale - Rapporti con le professioni\n di guida alpina e di guida del parco o della riserva naturale -\n Corsi di qualificazione e specializzazione e relative modalita\u0027 di\n accesso e contenuti - Obblighi professionali - Pubblicita\u0027 dei\n prezzi delle prestazioni professionali - Sanzioni amministrative in\n caso di assenza dei requisiti stabiliti dalla regione - Divieto di\n prosecuzione dell\u0027attivita\u0027 in caso di perdita di uno dei requisiti\n dell\u0027attivita\u0027. \nTurismo - Professioni - Norme della Regione Toscana - Prevista\n definizione dell\u0027attivita\u0027 di maestro di sci - Istituzione\n dell\u0027albo professionale regionale dei maestri di sci, nel quale\n sono iscritti tutti i soggetti che esercitano in modo stabile in\n Toscana tale professione - Previsione che si intende esercizio\n stabile della professione l\u0027attivita\u0027 svolta dal maestro di sci che\n ha un recapito in Toscana ai fini dell\u0027offerta delle proprie\n prestazioni - Suddivisione dell\u0027albo per specialita\u0027 nelle sezioni\n di maestri di sci alpino, maestri di sci di fondo, maestri di sci\n di snowboard - Requisiti per l\u0027iscrizione all\u0027albo - Corsi di\n qualificazione, aggiornamento e specializzazione - Modalita\u0027 di\n accesso e contenuti dei corsi - Determinazione con deliberazione\n della Giunta regionale delle materie oggetto di tali corsi, del\n numero delle ore e delle modalita\u0027 di accesso dei maestri di sci di\n altre regioni e Stati - Previsione che il Collegio regionale dei\n maestri di sci provvede all\u0027iscrizione dopo aver verificato la\n permanenza dei requisiti di cui all\u0027art. 113 della legge regionale\n n. 61 del 2024 - Previsione che l\u0027esercizio stabile della\n professione dei maestri di sci di Stati non appartenenti all\u0027Unione\n europea e\u0027 subordinato alla iscrizione nell\u0027albo del Collegio\n regionale dei maestri di sci della Toscana - Effettuazione\n dell\u0027iscrizione a seguito di riconoscimento, da parte della\n Federazione italiana sport invernali, d\u0027intesa con il Collegio\n nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo\n professionale acquisito nello Stato di provenienza, di verifica\n della reciprocita\u0027 di trattamento e della sussistenza dei requisiti\n soggettivi di cui all\u0027art. 113 della legge regionale n. 61 del 2024\n - Previsione che l\u0027esercizio abusivo della professione di maestro\n di sci e\u0027 punito ai sensi dell\u0027art. 348 del codice penale -\n Disciplina del Collegio regionale dei maestri di sci - Sanzione\n amministrativa per l\u0027esercizio abusivo della professione di maestro\n di sci - Previsione che la prosecuzione dell\u0027attivita\u0027\n professionale di maestro di sci e\u0027 vietata dal comune qualora\n l\u0027interessato perda uno dei requisiti richiesti per l\u0027esercizio\n dell\u0027attivita\u0027 e in tal caso viene ritirata la tessera di\n riconoscimento. \nTurismo - Professioni - Norme della Regione Toscana - Prevista\n definizione dell\u0027attivita\u0027 di guida alpina -Albo professionale\n regionale delle guide alpine - Previsione che e\u0027 da intendersi\n esercizio stabile della professione l\u0027attivita\u0027 svolta dalla guida\n alpina avente un recapito, anche stagionale, in Toscana ai fini\n dell\u0027offerta delle proprie prestazioni - Requisiti per l\u0027iscrizione\n - Guide alpine di altre regioni e Stati - Previsione che le guide\n alpine gia\u0027 iscritte negli albi di altre regioni che intendono\n esercitare stabilmente la professione anche in Toscana devono\n richiedere l\u0027iscrizione nell\u0027albo professionale regionale delle\n guide alpine di tale regione - Previsione che l\u0027iscrizione, per i\n cittadini di Stati non appartenenti all\u0027Unione europea, e\u0027\n subordinata al riconoscimento da parte del Collegio nazionale delle\n guide alpine dell\u0027equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di\n provenienza - Collegio regionale delle guide alpine - Sanzioni\n disciplinari e amministrative - Divieto del comune di prosecuzione\n dell\u0027attivita\u0027 professionale di guida alpina, qualora l\u0027interessato\n perda uno dei requisiti richiesti per l\u0027esercizio dell\u0027attivita\u0027. \n- Legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024 n. 61 (Testo unico del\n turismo), artt. 22, comma 6; 41, commi 3 e 4; 42; 43; 44; 45; 59;\n 76, comma 4; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106;\n 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 123;\n 124; 125; 126; 127; 130; 131; 134; 136; 137 e 144. \n\n\r\n(GU n. 14 del 02-04-2025)\n\r\n Ricorso ex art. 127 della Costituzione. Il Presidente del\nConsiglio dei ministri, rappresentato e difeso per mandato ex lege\ndall\u0027Avvocatura generale dello Stato, (c.f. 80224030587), fax\n06/96514000 - pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it presso i cui\nuffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi 12 - ricorrente; \n contro: \n Regione Toscana, in persona del presidente della giunta\nregionale pro tempore (cod. fisc. 01386030488), nella sua sede in\nFirenze, Palazzo Strozzi Sacrati - Piazza Duomo, 10 - 50122 -\nFirenze, regionetoscana@postacert.toscana.it - resistente; \n \n per la declaratoria della illegittimita\u0027 costituzionale \n \n Giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella\nseduta del giorno 7 marzo 2025, degli articoli 22, comma 6; 41, commi\n3 e 4, 42, 43, 44, 45 e 144; 59; 76, comma 4; articoli 95, 96, 97,\n98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, e 110; 111,\n112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 123 e 124; 125, 126, 127, 130,\n131, 134, 136 e 137 della legge della Regione Toscana 31 dicembre\n2024, n. 61 pubblicata nel BUR n. 2, parte prima, in data 8 gennaio\n2025, recante «Testo unico del turismo». \n Le norme della legge regionale, recanti la disciplina in modo\norganico del sistema turistico regionale, ad avviso del Governo,\npresentando diversi profili di illegittimita\u0027 costituzionale, devono\nessere impugnate per i seguenti: \n \n Motivi \n \n1) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 22, comma 6, della legge\ndella Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, per violazione degli\narticoli 3 e 41 della Costituzione. \n L\u0027art. 22, comma 6, prevede che «Gli alberghi possono associare\nnella gestione, in aumento della propria capacita\u0027 ricettiva e nei\nlimiti del 40 per cento della medesima, salvo che il comune non\nstabilisca una percentuale inferiore, unita\u0027 immobiliari residenziali\nnella loro disponibilita\u0027, ubicate entro duecento metri, misurati nel\npiu\u0027 breve percorso pedonale possibile, dalla struttura medesima,\npurche\u0027 sia garantita l\u0027unitarieta\u0027 della gestione, l\u0027utilizzo dei\nservizi della struttura alberghiera e gli standard qualitativi e di\nsicurezza analoghi al livello di classificazione dell\u0027albergo. Ferma\nrestando la possibilita\u0027 di mantenere i requisiti strutturali e\nigienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione,\nl\u0027utilizzo delle unita\u0027 immobiliari per le attivita\u0027 di cui al\npresente comma e\u0027 consentito previo mutamento, ai fini urbanistici,\ndella destinazione d\u0027uso da residenziale a turistico-ricettiva». \n La disposizione non risulta in linea con l\u0027esigenza di garantire\nil rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalita\u0027 sottesi\nall\u0027art. 3 della Costituzione, dal momento che il potere comunale di\nstabilire una percentuale inferiore al 40 per cento della capacita\u0027\nricettiva non e\u0027 riferito ad alcun criterio di commisurazione\npredeterminato per legge e puo\u0027, quindi, dare luogo ad applicazioni\narbitrarie e immotivate. \n Risulta dunque incisa la liberta\u0027 d\u0027impresa degli albergatori,\ntutelata dall\u0027art. 41 della Costituzione rispetto alla quale la\npossibilita\u0027 di incrementare la capacita\u0027 ricettiva dell\u0027azienda e\u0027\nfunzionale. \n La liberta\u0027 d\u0027impresa e\u0027 dunque esposta al rischio di limitazioni\nterritoriali non giustificate da reali ragioni di interesse pubblico,\nnon essendo chiaro su quali basi ciascun comune possa comprimere il\ndiritto ad aumentare la propria capacita\u0027 ricettiva sino ad\nannullarlo integralmente. \n La sussistenza della violazione degli articoli 3 e 41 della\nCostituzione emerge alla stregua dei principi piu\u0027 volte enunciati\ndalla giurisprudenza costituzionale. \n L\u0027iniziativa economica privata, come enuncia il primo comma\ndell\u0027art. 41 della Costituzione, e\u0027 oggetto di una liberta\u0027\ngarantita, nella cui protezione si esprime, quale principio generale\ndi ispirazione liberista, la tutela costituzionale dell\u0027attivita\u0027\nd\u0027impresa, pur nel rispetto dell\u0027«utilita\u0027 sociale» con cui non puo\u0027\nessere in contrasto (secondo comma dell\u0027art. 41). In simmetria con il\nparametro interno, la liberta\u0027 di impresa - da leggere oggi anche\nalla luce dei Trattati e, in generale, del diritto dell\u0027Unione\neuropea (sentenza n. 218 del 2021) - e\u0027 riconosciuta, altresi\u0027,\ndall\u0027art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione\neuropea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a\nStrasburgo il 12 dicembre 2007 (CDFUE). \n Le possibili limitazioni di tale liberta\u0027 devono, innanzi tutto,\navere una base legale, stante «la regola della riserva di legge nel\ncampo delle private liberta\u0027 nella materia economica, comprensive\ndella liberta\u0027 di iniziativa» (sentenza n. 40 del 1964); regola per\ncui le «determinazioni della legge [...] possono essere diverse anche\ndi contenuto, a seconda della natura dell\u0027attivita\u0027 economica e della\nutilita\u0027 sociale da perseguire ma non possono mai mancare del tutto»\n(sentenza n. 388 del 1992). \n Inoltre, il bilanciamento tra lo svolgimento dell\u0027iniziativa\neconomica privata e la salvaguardia dell\u0027utilita\u0027 sociale deve\nrispondere, in ogni caso, ai principi di ragionevolezza e\nproporzionalita\u0027 (art. 3, primo comma della Costituzione). \n Si tratta di una «complessa operazione di bilanciamento» per la\nquale vengono in evidenza «il contesto sociale ed economico di\nriferimento», «le esigenze generali del mercato in cui si realizza la\nliberta\u0027 di impresa», nonche\u0027 «le legittime aspettative degli\noperatori» (sentenza n. 218 del 2021). Nel rispetto di tali principi\nnon e\u0027 configurabile una lesione della liberta\u0027 d\u0027iniziativa\neconomica ove l\u0027apposizione di limiti di ordine generale al suo\nesercizio corrisponda all\u0027utilita\u0027 sociale. Se e\u0027 vero, quindi, che\nla liberta\u0027 di impresa puo\u0027 essere limitata in ragione di tale\nbilanciamento, tuttavia, come ha piu\u0027 volte sottolineato codesta\nCorte, per un verso, l\u0027individuazione dell\u0027utilita\u0027 sociale non deve\nessere arbitraria e, per un altro, gli interventi del legislatore non\npossono perseguirla con misure palesemente incongrue (ex plurimis,\nsentenze n. 85 del 2020, n. 151 e n. 47 del 2018, n. 16 del 2017, n.\n203 del 2016, n. 56 del 2015, n. 247 e n. 152 del 2010 e n. 167 del\n2009). \n Nella fattispecie, come anticipato, il citato art. 22, comma 6,\nsi pone in contrasto con gli articoli 3 e 41 della Costituzione,\natteso che il legislatore attribuisce ai comuni il potere di\nintrodurre trattamenti ingiustificati non in linea con il principio\ndi proporzionalita\u0027 - ragionevolezza e a detrimento della tutela\ndella liberta\u0027 d\u0027iniziativa economica, esposta concretamente a\nrischio in assenza di ragioni di utilita\u0027 sociale. Il potere\nattribuito ai comuni di fissare una percentuale inferiore al limite\nprevisto dalla legge regionale per l\u0027aumento della capacita\u0027\nricettiva alberghiera si pone, infatti, quale misura palesemente\nincongrua e in ogni caso tale da «condizionare le scelte\nimprenditoriali in grado cosi\u0027 elevato da indurre sostanzialmente la\nfunzionalizzazione dell\u0027attivita\u0027 economica [...], sacrificandone le\nopzioni di fondo o restringendone in rigidi confini lo spazio e\nl\u0027oggetto delle stesse scelte organizzative» (sentenza n. 548 del\n1990). \n2) Illegittimita\u0027 costituzionale degli articoli 41, commi 3 e 4, 42,\n43, 44,45 e 144 della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024,\nn. 61, per violazione degli articoli 3, 41, 42, 117, comma 2, lettera\n1) della Costituzione, in relazione all\u0027art. 832 del codice civile. \n Gli articoli 41, commi 3 e 4, 42, 43, 44,45 e 144, dettano\ndisposizioni in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con\nle caratteristiche della civile abitazione. \n In particolare, l\u0027art. 41, comma 3, cit. stabilisce che\nl\u0027esercizio delle attivita\u0027 di affittacamere, bed and breakfast, case\ne appartamenti per vacanze e residenze d\u0027epoca «e\u0027 consentito\nesclusivamente in immobili e unita\u0027 immobiliari aventi, ai fini\nurbanistici, destinazione d\u0027uso turistico-ricettiva», con cio\u0027\nescludendo quelli aventi destinazione d\u0027uso residenziale. Soggiunge\nil comma 4 che l\u0027attivita\u0027 di affittacamere, bed and breakfast o di\nresidenza d\u0027epoca «svolta da uno stesso soggetto, o da societa\u0027\ncontrollate o collegate ai sensi dell\u0027art. 2359 del codice civile\nriferibili al medesimo, in piu\u0027 strutture ricettive nell\u0027ambito del\nmedesimo edificio non puo\u0027 comunque superare il numero di camere e la\ncapacita\u0027 ricettiva di una singola struttura». \n I successivi articoli 42, 43, 44 e 45, poi, prevedono per tutte\nle suddette strutture ricettive non alberghiere (1) , la gestione\nunicamente «in forma imprenditoriale», escludendo cosi\u0027 che in\nToscana possa svolgersi attivita\u0027 di affittacamere, bed and\nbreakfast, case e appartamenti per vacanze e residenze d\u0027epoca in\nforma non imprenditoriale. \n In via transitoria, poi, l\u0027art. 144, comma 3, della legge\nregionale impugnata stabilisce che le previsioni del citato art. 41,\ncomma 3, in materia di destinazione d\u0027uso, si applicano a far data\ndal 1° luglio 2026. \n Il complesso delle sopra riportate disposizioni risulta\ngravemente lesivo della competenza legislativa esclusiva statale in\nmateria di ordinamento civile, di cui agli articoli 42, comma 2 e\n117, comma 2, lettera 1) della Costituzione, posto che la proprieta\u0027\nprivata e\u0027 riconosciuta e garantita dalla legge «che ne determina i\nmodi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne\nla funzione sociale [...]». La scelta, radicale e incomprensibile, di\nnon consentire piu\u0027 sul territorio toscano l\u0027esercizio in forma non\nimprenditoriale delle attivita\u0027 di affittacamere, bed and breakfast,\ncase e appartamenti per vacanze e residenze d\u0027epoca limita fortemente\nla possibilita\u0027 per i (soli) proprietari di immobili della regione di\ngodere appieno del proprio diritto dominicale, concedendone il\ngodimento a terzi per finalita\u0027 turistiche, come invece avviene nel\nresto d\u0027Italia. \n Oltretutto, il contenuto del diritto di proprieta\u0027, tra cui la\nscelta di sfruttare economicamente le potenzialita\u0027 offerte da un\nbene anche in forma non imprenditoriale, rientra pacificamente nella\nmateria dell\u0027ordinamento civile, posto che l\u0027art. 832 del codice\ncivile stabilisce in termini generali che il proprietario «ha diritto\ndi godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i\nlimiti e con l\u0027osservanza degli obblighi stabiliti dall\u0027ordinamento\ngiuridico». \n Il concetto di limitazioni al diritto dominicale, sotteso tanto\nall\u0027art. 42 della Costituzione che all\u0027art. 832 del codice civile,\ntuttavia, non appare compatibile con le previsioni contenute negli\narticoli 42, 43,44 e 45, che prescrivono, per tutte le suddette\nstrutture ricettive aventi le caratteristiche della civile\nabitazione, la sola gestione «in forma imprenditoriale». Si tratta,\ninfatti, di una restrizione legale non collegata ne\u0027 ad una\npeculiarita\u0027 del territorio toscano rispetto al resto della\nRepubblica, ne\u0027 ad esigenze di pubblico interesse volte a conformare\nin modo cosi\u0027 rigido la proprieta\u0027 immobiliare rispetto alla sua\nfunzione sociale. \n Al contrario, in modo del tutto sproporzionato e irragionevole,\ndette previsioni hanno per oggetto di deprivare un\u0027amplia platea di\nproprietari fondiari della possibilita\u0027 di ritrarre un reddito dai\nloro beni e, addirittura, per effetto di ostacolare la produzione di\nun gettito tributario per tali attivita\u0027, non essendovi alcuna\ncertezza in merito al fatto che gli immobili in questione sarebbero\naltrettanto utilmente valorizzabili. Ad aggravare tale situazione,\nviene poi introdotta un\u0027irragionevole discriminazione operata in sede\ndi disposizioni transitorie tra i proprietari che, alla data di\nentrata in vigore della legge, esercitavano dette attivita\u0027 in forma\nnon imprenditoriale, che possono continuare a farlo in conformita\u0027\nalla legislazione previgente, e coloro i quali intendono per la prima\nvolta avvalersi di tale facolta\u0027 dominicale in epoca successiva, ai\nquali e\u0027 preclusa. \n Per cio\u0027 che riguarda l\u0027esclusione della destinazione d\u0027uso\nresidenziale (art. 41, comma 3), la relativa prescrizione appare\nmanifestamente illogica e incoerente con le caratteristiche\nfondamentali di questo tipo di ricettivita\u0027 per come definita dalla\nstessa legge regionale in oggetto. Infatti, se le strutture ricettive\nsi qualificano per il fatto di avere «le caratteristiche della civile\nabitazione» non si comprende poi per quale obiettiva ragione di\ninteresse pubblico esse debbano avere una differente destinazione dal\npunto di vista urbanistico e non possano, cioe\u0027, averne una\nresidenziale. Si tratta di disposizione non in linea con il principio\ndi ragionevolezza e che lede l\u0027esercizio del diritto dominicale; essa\nnon risponde ad esigenze imperative di interesse generale che possono\ngiustificare restrizioni alla liberta\u0027 di organizzazione e\nsvolgimento dell\u0027attivita\u0027 di impresa. \n L\u0027art. 144, comma 3 delinea un\u0027irragionevole discriminazione\natteso che la citata disposizione transitoria distingue - per\nindividuare l\u0027ambito di applicazione temporale - tra i proprietari\nche, alla data di entrata in vigore dell\u0027art. 41, comma 3 (31 luglio\n2026), esercitavano le attivita\u0027 etra-alberghiera con destinazione\nd\u0027uso residenziale sia turistico ricettiva, che possono continuare a\nfarlo in conformita\u0027 alla legislazione urbanistica previgente, e\ncoloro i quali intendono per la prima volta avvalersi di tale\nfacolta\u0027 in epoca successiva, ai quali e\u0027 preclusa. \n Da ultimo, anche la limitazione contenuta nell\u0027art. 41, comma 4,\nalla gestione di tali strutture nell\u0027ambito del medesimo edificio,\nche «non puo\u0027 comunque superare il numero di camere e la capacita\u0027\nricettiva di una singola struttura», e\u0027 del tutto priva di\nragionevolezza; inoltre, non solo lede il diritto dominicale ma si\npone anche in aperto contrasto, al pari della precedente disposizione\ncitata, con la liberta\u0027 di iniziativa economica, di cui all\u0027art. 41\ndella Costituzione, posto che preclude alla ricettivita\u0027 svolta in\nforma imprenditoriale la possibilita\u0027 di trovare l\u0027assetto\norganizzativo e dimensionale ritenuto piu\u0027 confacente alla produzione\ndi ricchezza.. \n Per tutte le ragioni sopra esposte, gli articoli 41, commi 3 e 4,\n42, 43, 44, 45 e 144, presentano evidenti profili di illegittimita\u0027\ncostituzionale per violazione degli articoli 3, 41, 42, 117, comma 2,\nlettera 1) della Costituzione, in relazione all\u0027art. 832 del codice\ncivile, perche\u0027, oltre ad essere gravemente lesive della competenza\nesclusiva in materia di ordinamento civile, introducono limitazioni\nirragionevoli e sproporzionate al diritto del proprietario di\ndisporre del proprio immobile concedendone il godimento a terzi per\nfini turistici, oltre che alla liberta\u0027 d\u0027intrapresa. \n3) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 59 della legge della\nRegione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, per violazione degli\narticoli 3, 117, secondo comma, lettere l) ed s) della Costituzione,\nin relazione all\u0027art. 832 del codice civile. \n L\u0027art. 59 prevede criteri e limiti per lo svolgimento\ndell\u0027attivita\u0027 di locazione turistica breve, consentendo ai comuni a\npiu\u0027 alta densita\u0027 turistica e ai capoluoghi di provincia di\nindividuare, con proprio regolamento «zone o aree in cui definire\ncriteri e limiti specifici per lo svolgimento, per finalita\u0027\nturistiche, delle attivita\u0027 di locazione breve di cui all\u0027articolo 4,\ncomma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 [...] esercitate\nanche in forma imprenditoriale». \n La detta disposizione prosegue, precisando che «2. I criteri e i\nlimiti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di stretta\nnecessita, proporzionalita\u0027 e non discriminazione, sono individuati\nal fine di perseguire la corretta fruizione turistica del patrimonio\nstorico, artistico e culturale, la preservazione del tessuto sociale,\nnonche\u0027 di garantire un\u0027offerta sufficiente ed economicamente\naccessibile di alloggi destinati alla locazione a lungo termine. Tali\ncriteri, in riferimento alla zona o area interessata, sono definiti\ntenendo conto, in particolare: a) del rapporto tra il numero di posti\nletto nelle unita\u0027 immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione\nbreve e la popolazione residente; b) della distribuzione e della\ncapacita\u0027 ricettiva delle strutture ricettive alberghiere ed\nextralberghiere; c) delle caratteristiche del tessuto urbano; d)\ndella necessita\u0027 di tutelare, anche con riferimento alla\nsostenibilita\u0027 ambientale, il valore archeologico, storico, artistico\ne paesaggistico; e) della necessita\u0027 di garantire che il servizio di\naccoglienza sia effettuato con elevati standard qualitativi; f) di\nogni altro elemento utile ai fini della valutazione dell\u0027impatto,\ndiretto o indiretto, della diffusione delle locazioni brevi sulla\ndisponibilita\u0027 di alloggi a prezzo accessibile e sulla\nresidenzialita\u0027, anche in termini qualitativi. 3. I criteri e i\nlimiti di cui al comma 1, tenuto conto di quanto disposto al comma 2,\npossono consistere, in particolare: a) nella limitazione, per\ndeterminate zone omogenee, dello svolgimento dell\u0027attivita\u0027 di\nlocazione breve; b) nell\u0027individuazione di uno specifico rapporto che\ndeve sussistere fra superficie dell\u0027immobile e numero di ospiti\nammessi; c) nella definizione di requisiti e standard di qualita\u0027 che\ngli immobili adibiti a locazione breve devono possedere con\nriferimento, in particolare, all\u0027accessibilita\u0027 degli spazi, agli\nstandard igienico-sanitari, al decoro degli ambienti, nonche\u0027 alla\npresenza di servizi di connettivita\u0027. 4. Nei comuni dotati del\nregolamento di cui al comma 1, l\u0027esercizio dell\u0027attivita\u0027 di\nlocazione breve, per le zone o aree interessate, e\u0027 subordinato al\nrilascio al locatore di un\u0027autorizzazione di durata quinquennale per\nciascuna unita\u0027 immobiliare che si intende locare. Il comune puo\u0027\nstabilire un limite massimo di autorizzazioni per determinate zone\nomogenee. 5. La richiesta di autorizzazione contiene gli elementi che\ncostituiscono oggetto della comunicazione di cui all\u0027art. 60 o della\nSCIA di cui all\u0027art. 61. Il rilascio dell\u0027autorizzazione esonera il\nrichiedente dagli adempimenti previsti dai medesimi articoli. 6.\nResta consentita, senza previa autorizzazione, la locazione breve di\nuna porzione dell\u0027unita immobiliare in cui il locatore ha la\nresidenza, nonche\u0027 di un singolo locale all\u0027interno della medesima\nunita\u0027 immobiliare. 7. I comuni, nell\u0027ambito del regolamento di cui\nal comma 1, stabiliscono disposizioni transitorie volte ad assicurare\nun\u0027attuazione graduale dei criteri e dei limiti previsti dal presente\narticolo. Tali disposizioni, in fase di prima attuazione del\nregolamento, escludono dall\u0027applicazione dei medesimi limiti, per un\nperiodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, gli\nimmobili e le unita\u0027 immobiliari gia\u0027 destinati, nel corso dell\u0027anno\n2024, all\u0027attivita\u0027 di locazione breve, in conformita\u0027 alla normativa\nvigente». \n La disposizione impugnata e\u0027 palesemente lesiva innanzitutto\ndella competenza legislativa statale esclusiva in materia di\nordinamento civile in quanto, in disparte la descrizione dei\npresupposti per l\u0027introduzione a livello locale di un simile\npenetrante regime amministrativo per l\u0027esercizio dell\u0027attivita\u0027 di\nlocazione breve, finisce per consentire limitazioni su base\nmicro-territoriale dei diritti dominicali dei proprietari\nimmobiliari, ai quali puo\u0027 essere radicalmente precluso o puo\u0027 essere\nreso estremamente difficoltoso ritrarre un reddito dai propri beni\nconcedendone il godimento a terzi per scopi turistici. \n Inoltre, l\u0027art. 59, citato si fa illegittimamente interprete di\ninteressi pubblici che l\u0027art. 117, secondo comma, lettera s) della\nCostituzione riserva all\u0027esclusiva potesta\u0027 legislativa statale, come\ne\u0027 per la tutela dei beni culturali, tale essendo il senso da\nattribuire all\u0027espressione «corretta fruizione turistica del\npatrimonio storico, artistico e culturale» richiamata dalla medesima\ndisposizione regionale. \n Il tutto per tacere del fatto che la stessa potesta\u0027 normativa\nsecondaria, pur essendo ascrivibile ai poteri afferenti alla materia\ndel Governo del territorio, come tale devoluta alla competenza\nlegislativa concorrente dall\u0027art. 117, terzo comma della\nCostituzione, non e\u0027 prevista come principio fondamentale della\nmateria in alcuna legge statale di settore, dato che ne\u0027 il decreto\nlegislativo 18 agosto 2000, n. 267, ne\u0027 il decreto del Presidente\ndella Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o neppure il decreto\nlegislativo 22 gennaio 2004, n. 42, consentono in alcun modo ai\ncomuni di intervenire sullo specifico fenomeno delle locazioni brevi\nad uso turistico negli stringenti termini prefigurati dalla legge\nregionale toscana. \n Inoltre, nel merito dei criteri in concreto enucleati, la\ndisposizione appare anche gravemente contraddittoria perche\u0027 quale\ngiustificazione per l\u0027introduzione di detta specifica potesta\u0027 locale\ndi Governo del territorio - che come detto e\u0027 sconosciuta alla\nlegislazione statale, che dovrebbe invece darle un fondamento -\nindica la finalita\u0027 di «preservazione del tessuto sociale» e «di\ngarantire un\u0027offerta sufficiente ed economicamente accessibile di\nalloggi destinati alla locazione a lungo termine»; nondimeno, nella\nconcreta declinazione dei relativi criteri, si limita a fare generico\nriferimento a «ogni altro elemento utile ai fini della valutazione\ndell\u0027impatto, diretto o indiretto, della diffusione delle locazioni\nbrevi sulla disponibilita\u0027 di alloggi a prezzo accessibile e sulla\nresidenzialita\u0027, anche in termini qualitativi». \n In altri termini, i mezzi predisposti per raggiungere lo scopo\nnon sono coerenti con gli obiettivi dichiarati, posto che la\n«distribuzione e ... [la] capacita\u0027 ricettiva delle strutture\nricettive alberghiere ed extraalberghiere», «le caratteristiche del\ntessuto urbano», la «necessita\u0027 di tutelare, anche con riferimento\nalla sostenibilita\u0027 ambientale, il valore archeologico, storico,\nartistico e paesaggistico» e la «necessita\u0027 di garantire che il\nservizio di accoglienza sia effettuato con elevati standard\nqualitativi», indicate quali criteri per l\u0027esercizio della potesta\u0027\nregolamentare dei comuni, non hanno alcuna attinenza con il diverso\ntema, proclamato come centrale, della garanzia della disponibilita\u0027\ndi un numero adeguato di alloggi a prezzo accessibile. \n In conclusione l\u0027art. 59 della legge in oggetto presenta palesi\nprofili di illegittimita\u0027 costituzionale per violazione degli\narticoli 3, 117, secondo comma, lettere l) ed s) della Costituzione,\nin relazione all\u0027art. 832 del codice civile, perche\u0027 introduce un\nregime amministrativo limitativo del diritto del proprietario di\ndisporre del proprio immobile concedendone il godimento a terzi per\nfini turistici, al dichiarato scopo di tutelare interessi pubblici\ndevoluti all\u0027esclusiva competenza statale, attraverso una potesta\u0027 di\nGoverno del territorio sconosciuta ai principi generali della materia\nsanciti da fonti statali e al fine di perseguire obiettivi dichiarati\ndistonici rispetto ai mezzi a cio\u0027 predisposti. \n4) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 76, comma 4 della legge\ndella Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61 per violazione\ndell\u0027art. 117, terzo comma, della Costituzione in relazione all\u0027art.\n20 del decreto legislativo n. 79 del 2011 quale norma interposta e\ndell\u0027art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione. \n Giova muovere da una premessa di carattere generale in merito\nalle numerose disposizioni contenute nei Titoli VI e VIII della legge\nregionale riguardanti, rispettivamente le agenzie di viaggio e\nturismo e le professioni turistiche. \n Le disposizioni che saranno di seguito specificamente\nindividuate, presentano plurimi profili di illegittimita\u0027\ncostituzionale comuni a tutte le disposizioni che saranno di seguito\nillustrate. \n Si tratta di disposizioni meramente ripetitive di norme contenute\nin leggi statali; cio\u0027, in violazione del consolidato orientamento\ndella giurisprudenza costituzionale, secondo cui «alla legge\nregionale non e\u0027 consentito ripetere quanto gia\u0027 stabilito da una\nlegge statale (sentenze n. 153 e n. 424 del 2006 nonche\u0027 n. 57 del\n2007)» (Corte costituzionale, 29 ottobre 2009, n. 271). \n In altri casi, si tratta di disposizioni recanti una disciplina\ndistonica o comunque non pienamente corrispondente a quella recata\ndalle leggi statali ovvero si tratta di disposizioni che introducono\nnuove figure professionali; cio\u0027, in violazione dei principi in\nmateria di concorrenza, la cui tutela e\u0027 riservata alla potesta\u0027\nlegislativa esclusiva statale ai sensi dell\u0027art. 117, secondo comma,\nlettera e) della Costituzione e dell\u0027art. 117, terzo comma, in\nmateria di riparto di competenze tra Stato e regioni in materia\ndisciplina delle professioni. A tal ultimo riguardo, secondo il\nconsolidato orientamento del giudice delle leggi, «la potesta\u0027\nlegislativa regionale nella materia concorrente delle \"professioni\"\ndeve rispettare il principio secondo cui l\u0027individuazione delle\nfigure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, e\u0027\nriservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato,\nrientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli\naspetti che presentano uno specifico collegamento con la realta\u0027\nregionale; e che tale principio, al di la\u0027 della particolare\nattuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura\n[...] quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge\nregionale, da cio\u0027 derivando che non e\u0027 nei poteri delle regioni dar\nvita a nuove figure professionali\" (sentenza n. 98 del 2013, come\nrichiamata dalla sentenza n. 209 del 2020)» (Corte costituzionale, 23\ngiugno 2023, n. 127). \n Ne\u0027 sembra, sul piano tecnico, che la circostanza che il\nlegislatore regionale abbia utilizzato, nell\u0027istituire nuove figure\nprofessionale, la locuzione «nelle more della definizione da parte\ndello Stato del relativo profilo professionale», prospettando una\nsorta di cedevolezza della disciplina regionale in presenza di un\nintervento da parte del legislatore nazionale, possa, ex se, rendere\ncostituzionalmente legittima l\u0027iniziativa del legislatore regionale.\nInfatti, la c.d. «cedevolezza invertita» (che, come noto, opera al\ncontrario rispetto al suo normale funzionamento, quello ossia in base\nal quale lo Stato, onde evitare vuoti normativi nell\u0027ordinamento\ngiuridico e dunque allo scopo di scongiurare il pericolo di lacune\nnormative nel sistema, disciplina ambiti riservati alla competenza\nregionale sino a quando le Regioni non interverranno con propri\nprovvedimenti) e\u0027 stata ammessa dalla Corte costituzionale con le\nnote sentenze n. 1 del 2019 e n. 222 del 2020 esclusivamente in\nrelazione a situazioni nelle quali si intreccino quantomeno\ncompetenze statali e regionali, riconoscendo in tale caso alle\nregioni la possibilita\u0027 di intervenire e di disciplinare\nprovvisoriamente ed eccezionalmente la materia, in caso di inerzia\nstatale e fino all\u0027adozione delle relativa disciplina statale.\nOrbene, in relazione alla materia delle professioni, il principio\ndella c.d. cedevolezza invertita non e\u0027 in alcun modo predicabile in\nquanto ontologicamente incompatibile con l\u0027esigenza di assicurare, in\ncaso di istituzione di nuove figure professionali, una disciplina\nunitaria funzionale ad assicurare la concorrenza sull\u0027intero\nterritorio nazionale, ad evitare indebite discriminazioni legate ad\nambiti territoriali infra statuali e a garantire il pieno esercizio\ndella libera prestazione di servizi e della liberta\u0027 di stabilimento\ndi cui agli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento\ndell\u0027Unione europea nonche\u0027 il conseguimento degli obiettivi di cui\nalla direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE (relativa ai servizi\nnel mercato interno) e alla direttiva 7 settembre 2005, n. 2005/36/CE\n(relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali). \n A cio\u0027 aggiungasi che, diversamente opinando, l\u0027istituzione di\nuna nuova figura professionale, con l\u0027individuazione dei relativi\nprofili e dei titoli abilitanti, verrebbe rimessa all\u0027iniziativa\ndelle Regioni e non anche dello Stato (come ripetutamente affermato\ndal giudice delle leggi) cui spetta invece in via esclusiva il\ncompito di verificare se una determina attivita\u0027 abbia il contenuto e\ni connotati necessari per essere qualificata come una professione. In\ntal senso, l\u0027assenza di una disciplina statale recante la\npositivizzazione di una determinata attivita\u0027 come una professione,\nlungi dal potersi qualificare come una mera inerzia legittimante (in\nipotesi) l\u0027assunzione di iniziative legislative da parte delle\nsingole regioni, ben puo\u0027 qualificarsi come volonta\u0027 del legislatore\nstatale di non intervenire, con conseguente impossibilita\u0027 per il\nlegislatore regionale di superare o di sostituirsi alla stessa. \n Tanto evidenziato in termini generali, con specifico riguardo\nalle singole disposizioni della legge regionale in oggetto, si\nprocede ora ad esaminare, con il presente motivo, le disposizioni del\ntitolo VI oggetto che sono oggetto di censura. \n Per quanto riguarda le norme contenute nel titolo VI della legge\nin esame, recante la disciplina delle «Agenzie di viaggio e turismo»,\nl\u0027art. 76 regola i requisiti e gli obblighi per l\u0027esercizio\ndell\u0027attivita\u0027 delle agenzie di viaggio e turismo. \n Nel dettaglio, l\u0027art. 76 prevede che: «1. Il titolare\ndell\u0027agenzia di viaggio e il suo rappresentante, ai sensi\ndell\u0027articolo 8 del regio decreto 773/1931, devono essere in possesso\ndei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del medesimo regio\ndecreto 773/1931. 2. In caso di societa\u0027 o di organismo collettivo, i\nrequisiti di cui al comma 1 sono posseduti da tutti i soggetti per i\nquali e\u0027 previsto l\u0027accertamento antimafia ai sensi dell\u0027art. 85 del\nd.lgs. 159/2011. 3. Il titolare di agenzia di viaggio o il\nrappresentante legale in caso di societa\u0027 o, in loro vece, il\npreposto, deve essere in possesso dell\u0027abilitazione a direttore\ntecnico di agenzia di viaggio. 4. Il direttore tecnico deve prestare\nla propria attivita\u0027 lavorativa con carattere di continuita\u0027 ed\nesclusivita\u0027 in una sola agenzia. 5. Le agenzie di viaggio sono\ntenute a stipulare polizze assicurative di responsabilita\u0027 civile a\nfavore del viaggiatore, ai sensi dell\u0027art. 47, comma 1, dell\u0027allegato\n1 al d.lgs. 79/2011. 6. Le agenzie di viaggio sono tenute a fornire\nidonea garanzia per i casi di insolvenza o fallimento, ai sensi\ndell\u0027art. 47, commi 2 e 3, dell\u0027allegato 1 al d.lgs. 79/2011. 7.\nL\u0027attivita\u0027 di agenzia di viaggio e\u0027 svolta in un locale idoneo, nel\nrispetto della normativa vigente in materia di edilizia, urbanistica\ne di destinazione d\u0027uso, che in caso di vendita diretta al pubblico\ndeve essere aperto al pubblico.». \n Ai sensi dell\u0027art. 76, comma 4, il direttore tecnico dell\u0027agenzia\ndi viaggio deve prestare la propria attivita\u0027 lavorativa con\ncarattere di continuita\u0027 ed esclusivita\u0027 per una sola agenzia. \n Al riguardo, si osserva preliminarmente che, come noto, la\nprofessione di «Direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo» e\u0027\ncontemplata dall\u0027art. 20 del c.d. «Codice del turismo», approvato con\ndecreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, secondo cui: «Con decreto\ndel Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato\nsono fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei\ndirettori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo, previa intesa\ncon la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni\ne le Province autonome di Trento e di Bolzano». \n Con decreto ministeriale n. 1432 del 2021, il Ministero del\nturismo e\u0027, quindi, intervento a dettare i requisiti richiesti a\nlivello nazionale per l\u0027esercizio della professione dei direttori\ntecnici delle agenzie di viaggio e turismo, senza prevedere alcun\nvincolo di esclusivita\u0027 in capo agli stessi. \n Conseguentemente, la disposizione introdotta all\u0027art. 76, comma 4\ndella legge regionale in esame, travalica anzitutto i limiti della\ncompetenza legislativa concorrente attribuita al legislatore\nregionale ai sensi dell\u0027art. 117, comma terzo, della Costituzione,\nche colloca le «professioni» tra le materie oggetto di potesta\u0027\nlegislativa concorrente. \n In questa materia, infatti, spetta allo Stato la determinazione,\nper via legislativa, dei principi fondamentali, mentre alle regioni\ncompete la determinazione della disciplina di dettaglio. \n La consolidata giurisprudenza Corte costituzionale ha piu\u0027 volte\nriconosciuto che «la potesta\u0027 legislativa regionale nella materia\nconcorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo\ncui l\u0027individuazione delle figure professionali, con i relativi\nprofili e titoli abilitanti, e\u0027 riservata, per il suo carattere\nnecessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza\ndelle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno\nspecifico collegamento con la realta\u0027 regionale. Tale principio, al\ndi la\u0027 della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti\nnormativi, si configura infatti quale limite di ordine generale,\ninvalicabile dalla legge regionale. Da cio\u0027 deriva che non e\u0027 nei\npoteri delle regioni dar vita a nuove figure professionali» (sentenza\nn. 153 del 2006, nonche\u0027, ex plurimis sentenze n. 57 del 2007, n. 424\ndel 2006 e n. 300 del 2010)» (Corte costituzionale, 23 giugno 2023,\nn. 127; cfr. altresi\u0027 Corte costituzionale n. 178/2014). \n La disposizione regionale, altresi\u0027, nell\u0027introdurre delle\nlimitazioni valide soltanto sul suolo regionale, determina una\ndisparita\u0027 di trattamento tra gli operatori del settore che\nesercitano l\u0027attivita\u0027 nella regione Toscana e quelli che, invece,\noperano in altre regioni nelle quali non e\u0027 previsto alcun vicolo di\nesclusivita\u0027, con effetti negativi anche in termini di rischio di\nframmentazione, a livello regionale, della disciplina di tale\nprofessione, con conseguente violazione dei principi in materia di\nconcorrenza, la cui tutela e\u0027 riservata alla potesta\u0027 legislativa\nesclusiva statale ai sensi dell\u0027art. 117, primo e comma secondo,\nlettera e) della Costituzione. \n Alla luce delle considerazioni che precedono, l\u0027art. 76, comma 4\ndella legge regionale in oggetto e\u0027 in contrasto con l\u0027art. 117,\nterzo comma, della Costituzione in relazione all\u0027art. 20 del decreto\nlegislativo n. 79 del 2011 quale norma interposta e con l\u0027art. 117,\nprimo comma e secondo comma, lettera e), della Costituzione. \n5) Illegittimita\u0027 costituzionale degli articoli 95, 96, 97, 98, 99,\n100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, e 110 per\nviolazione dell\u0027art. 117, terzo comma, della Costituzione in\nrelazione all\u0027art. 6 dell\u0027Allegato 1 al decreto legislativo n. 79 del\n2011 e all\u0027art. 1, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2006,\nn. 30 quali norme interposte e dell\u0027art. 117, primo e secondo comma,\nlettera e), della Costituzione Il titolo VIII reca disposizioni in\nmateria di «professioni turistiche» che risultano presentare plurimi\ncomuni profili di illegittimita\u0027 costituzionale. In particolare, il\nCapo II (artt. 95-101) e il Capo III (art. 102-110) del titolo VIII\ndisciplinano, rispettivamente, la figura del c.d. «Accompagnatore\nturistico» e della «Guida ambientale». \n Con riferimento alla figura del c.d. «Accompagnatore turistico»\nsi indicano di seguito le disposizioni della legge regionale oggetto\ndi censura. \n L\u0027art. 95, al comma 1, stabilisce che: «Nell\u0027ambito della\ndefinizione delle professioni turistiche di cui all\u0027art. 6\ndell\u0027allegato 1 al d.lgs. 79/2011 e nelle more della definizione da\nparte dello Stato del relativo profilo professionale, e\u0027\naccompagnatore turistico chi, per professione, accompagna singole\npersone o gruppi durante viaggi, attraverso il territorio nazionale o\nestero, per curare l\u0027attuazione dei programmi di viaggio e assicurare\ni necessari servizi di assistenza per tutta la sua durata, fornendo\nsignificative informazioni di interesse turistico sulle zone di\ntransito, al di fuori dell\u0027ambito di competenza delle guide\nturistiche.» mentre al comma 2, prevede che: «Non sono soggetti alle\ndisposizioni del presente capo i dipendenti delle agenzie di viaggio\nnell\u0027esercizio della propria attivita\u0027 lavorativa». \n Vengono, poi, disciplinati i requisiti per l\u0027esercizio della\nprofessione di accompagnatore turistico (art. 96), i corsi di\nqualificazione riconosciuti dalla regione (articoli 97-98), la\npubblicita\u0027 dei prezzi (art. 99), le sanzioni amministrative in caso\ndi esercizio della stessa in assenza dei requisiti stabiliti dalla\nregione (art. 100) e il divieto di prosecuzione dell\u0027attivita\u0027 in\ncaso di perdita di uno dei requisiti dell\u0027attivita\u0027 (art. 101). \n Quanto alla figura della c.d. «Guida ambientale», l\u0027art. 102,\ncomma 1, della legge regionale fornisce la seguente definizione:\n«Nell\u0027ambito della definizione delle professioni turistiche di cui\nall\u0027art. 6 dell\u0027allegato 1 al d.lgs. 79/2011 e nelle more della\ndefinizione da parte dello Stato del relativo profilo professionale,\ne\u0027 guida ambientale chi, per professione, accompagna persone singole\no gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita\ndi ambienti naturali, anche antropizzati, di musei eco ambientali,\nallo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i\nrapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni\nculturali, le attrattive paesaggistiche, e di fornire, inoltre,\nelementi di educazione ambientale. Sono esclusi i percorsi che\nrichiedono comunque l\u0027uso di attrezzature e di tecniche\nalpinistiche». \n L\u0027art. 102, comma 2, rinvia ad un regolamento regionale «le\narticolazioni della professione». \n Vengono poi disciplinati i requisiti per l\u0027esercizio della\nprofessione di guida ambientale (art. 103), i rapporti con le\nprofessioni di guida alpina e di guida del parco o della riserva\nnaturale (art. 104), i corsi di qualificazione e specializzazione\nriconosciuti dalla regione (articoli 105 e 106), gli obblighi\nprofessionali (art. 107) e la pubblicita\u0027 dei prezzi (art. 108) le\nsanzioni amministrative in caso di esercizio della stessa in assenza\ndei requisiti stabiliti dalla regione (art. 109110). \n Tanto premesso, le dette disposizioni della legge regionale, nel\nmomento in cui hanno previsto l\u0027introduzione, ex novo e, in assenza\ndi una disciplina statale di riferimento, delle figure professionali\ndell\u0027accompagnatore turistico e della guida ambientale, si pongono in\ncontrasto con l\u0027art. 117, terzo comma della Costituzione, che colloca\nle «professioni» tra le materie oggetto di potesta\u0027 legislativa\nconcorrente. \n Come gia\u0027 evidenziato spetta allo Stato la determinazione, per\nvia legislativa, dei principi fondamentali, mentre alle regioni\ncompete la determinazione della disciplina di dettaglio. \n In altri termini, la potesta\u0027 legislativa regionale si esercita\nsulle professioni individuate e definite dalla normativa statale\n(art. 1, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30,\nrecante norme in tema di ricognizione dei principi fondamentali in\nmateria di professioni, ai sensi dell\u0027art. 1 della legge 5 giugno\n2003, n. 131, secondo cui «La potesta\u0027 legislativa regionale si\nesercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa\nstatale»). \n Al riguardo, la Corte costituzionale ha precisato che: «non\nspetta alla legge regionale ne\u0027 creare nuove professioni, ne\u0027\nintrodurre diversificazioni in seno all\u0027unica figura professionale\ndisciplinata dalla legge dello Stato (sentenza n. 328 del 2009), ne\u0027,\ninfine, assegnare tali compiti all\u0027amministrazione regionale, e in\nparticolare alla Giunta (sentenze n. 93 del 2008, n. 449 del 2006).\nInfatti, la potesta\u0027 legislativa regionale si esercita sulle\nprofessioni individuate e definite dalla normativa statale (art. 1,\ncomma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30, recante\nnorme in tema di ricognizione dei principi fondamentali in materia di\nprofessioni, ai sensi dell\u0027art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131)»\n(Corte costituzionale, 22 luglio 2011, n. 230). \n Le disposizioni della legge regionale sopra menzionate\nintroducono la nuova figura professionale dell\u0027accompagnatore\nturistico e della guida ambientale di cui vengono definiti, tra gli\naltri, i requisiti di accesso alle professioni, cosi\u0027 travalicando i\nlimiti della competenza legislativa concorrente attribuitagli\ndall\u0027art. 117, comma terzo, della Costituzione. Il legislatore\nregionale non puo\u0027 introdurre nuove figure professionali in assenza\ndella preventiva individuazione delle stesse da parte del legislatore\nstatale. \n Va sul punto evidenziato che in materia di professioni\nturistiche, il legislatore nazionale si limita a dettare la\ndefinizione generale delle professioni turistiche, avendo provveduto\na tipizzare soltanto alcune delle professioni riconducibile nella\ndefinizione di cui all\u0027art. 6 dell\u0027allegato 1 al decreto legislativo\nn. 79/2011 (recante il «Codice della normativa statale in tema di\nordinamento e mercato del turismo, a norma dell\u0027art. 14 della legge\n28 novembre 2005, n. 246, nonche\u0027 attuazione della direttiva\n2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta\u0027, contratti\nrelativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di\nrivendita e di scambio») a mente del quale «1. Sono professioni\nturistiche quelle attivita\u0027, aventi ad oggetto la prestazione di\nservizi di promozione dell\u0027attivita\u0027 turistica, nonche\u0027 servizi di\nospitalita\u0027, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a\nconsentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della\nvacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi\nvisitati.». \n Con specifico riguardo alla disciplina delle professioni\nturistiche, la Corte costituzionale, nel dichiarare\ncostituzionalmente illegittima una legge regionale che istitutiva la\nfigura dello «animatore turistico», ha precisato che «...la\ngiurisprudenza della Corte e\u0027 ferma nel senso che compete allo Stato\nl\u0027individuazione dei profili professionali e dei requisiti necessari\nper il relativo esercizio. Tali principi sono validi anche con\nriguardo alle professioni turistiche. In tal senso, esplicitamente,\nla recente sentenza n. 222 del 2008 ha statuito che «l\u0027attribuzione\ndella materia delle \"professioni\" alla competenza dello Stato [...]\nprescinde dal settore nel quale l\u0027attivita\u0027 professionale si esplica\ne corrisponde all\u0027esigenza di una disciplina uniforme sul piano\nnazionale che sia coerente anche con i principi dell\u0027ordinamento\ncomunitario. Nel caso in esame, la prima delle due norme regionali\ncensurate, nel descriverne i connotati distintivi, istituisce una\nnuova professione di \"animatore turistico\", secondo la definizione\nsopra indicata, che non trova alcun riscontro nella vigente\nlegislazione nazionale, ne\u0027 in particolare nella legge 29 marzo 2001,\nn. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), la quale,\nall\u0027art. 7, comma 5, definisce \"professioni turistiche quelle che\norganizzano e forniscono servizi di promozione dell\u0027attivita\u0027\nturistica, nonche\u0027 servizi di assistenza, accoglienza,\naccompagnamento e guida dei turisti...\"» (Corte costituzionale, 29\nottobre 2009, n. 271). \n Il legislatore regionale, cosi\u0027 facendo, introduce altresi\u0027 una\nframmentazione, a livello regionale, della disciplina di tali\nprofessioni, con conseguente violazione dei principi in materia di\nconcorrenza, la cui tutela e\u0027 riservata in ogni caso alla potesta\u0027\nlegislativa esclusiva statale ai sensi dell\u0027art. 117, primo e comma\nsecondo, lettera e) della Costituzione. \n Inoltre, gli articoli 100, 101, 109 e 110 della legge regionale,\nnella parte in cui prevedono le sanzioni amministrative pecuniarie e\nil divieto di prosecuzione dell\u0027attivita\u0027, incorrono nei vizi di\nillegittimita\u0027 costituzionale gia\u0027 denunciati atteso che il\nlegislatore regionale, non potendo introdurre una siffatta disciplina\nin materia di professioni turistiche (accompagnatore turistico e\nguida ambientale) per le ragioni gia\u0027 esposte, non avrebbe potuto\nintrodurre le ivi descritte sanzioni amministrative. \n Al riguardo, si richiamano i principi fissati da codesta Corte la\nquale ha evidenziato che la competenza a prevedere sanzioni\namministrative, ancorche\u0027 non costituisca materia a se\u0027 stante,\n«accede alle materie sostanziali» (sentenza n. 12 del 2004) alle\nquali le sanzioni si riferiscono, spettando dunque la loro previsione\nall\u0027ente «nella cui sfera di competenza rientra la disciplina la cui\ninosservanza costituisce l\u0027atto sanzionabile (ex multis, sentenze n.\n90 del 2013, n. 240 del 2007, n. 384 del 2005 e n. 12 del 2004)»\n(sentenza n. 148 del 2018, punto 5.1. del Considerato in diritto;\nnello stesso senso, sentenza n. 121 del 2018, punto 16.2. del\nConsiderato in diritto). \n Nella fattispecie, come sopra si e\u0027 evidenziato, la materia\nsostanziale delle professioni e\u0027 riservata al legislatore statale che\nne definisce i principi (e, nella fattispecie, i comportamenti che\nmeritano di essere sanzionati), non potendo dunque il legislatore\nregionale invadere, anche sotto tale profilo, la relativa competenza\nin materia. \n Peraltro, nel richiamare sopra evidenziato in ordine alla\nframmentazione contenuta a livello regionale, della disciplina delle\nprofessioni di accompagnatore turistico e guida alpina, con\nconseguente violazione dei principi in materia di concorrenza, la cui\ntutela e\u0027 riservata alla potesta\u0027 legislativa esclusiva statale ai\nsensi dell\u0027art. 117, primo e comma secondo, lettera e) della Cost, la\nprevisioni di sanzioni amministrative a livello regionale\nrelativamente a tale materia, incorre parimenti nei vizi di\nillegittimita\u0027 costituzionale. \n L\u0027art. 103, al comma 3, inoltre prevede che «l\u0027esercizio della\nprofessione di guida ambientale da parte di lavoratori autonomi e\u0027\nsoggetto a SCIA (Segnalazione certificata di inizio attivita\u0027), da\npresentarsi al SUAP competente per il territorio in cui si intende\noperare». Analoga disposizione e\u0027 contenuta nell\u0027art. 96, comma 3,\ncon riferimento all\u0027accompagnatore turistico. \n Il successivo art. 104, al comma 2: dispone poi che «le guide del\nparco o della riserva naturale gia\u0027 abilitate ai sensi della legge\nregionale 49/1995 possono continuare a esercitare l\u0027attivita\u0027\nesclusivamente nel parco o riserva naturale di pertinenza»). \n Dette norme limitano la possibilita\u0027 di operare fuori dalla\nregione, in contrasto con il dettato della recente sentenza della\nCorte costituzionale n. 192/2024 la quale ha ulteriormente\nconsolidato il principio per cui l\u0027individuazione delle professioni\nnon puo\u0027 essere frammentata su base regionale e confermando in tal\nmodo la necessita\u0027 di un coordinamento unitario per garantire\nl\u0027uniformita\u0027 del mercato e la tutela dell\u0027interesse pubblico (un\nassetto normativo, cioe\u0027, volto, tra le altre cose, a garantire sia\nil pieno diritto alla libera prestazione di servizi e alla liberta\u0027\ndi stabilimento, di cui agli articoli 49 e 56 del Trattato sul\nfunzionamento dell\u0027Unione europea sia il conseguimento degli\nobiettivi di cui alla direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE\n(relativa ai servizi nel mercato interno) e alla direttiva 7\nsettembre 2005, n. 2005/36/CE (sul riconoscimento delle qualifiche\nprofessionali) La disciplina introdotta dal legislatore regionale,\nnel delineare una regolamentazione applicabile esclusivamente al\nproprio ambito territoriale di riferimento, e\u0027 suscettibile di\nimpedire e/o ostacolare l\u0027esercizio della medesima attivita\u0027 da parte\ndi operatori residenti nel territorio di altre regioni, con\nconseguente violazione dei principi in materia di concorrenza, la cui\ntutela e\u0027 riservata alla potesta\u0027 legislativa esclusiva statale ai\nsensi dell\u0027art. 117, comma secondo, lettera e) della Costituzione. \n Ne\u0027 emerge un particolare collegamento tra le disposizioni\ncensurate e le peculiari esigenze della realta\u0027 territoriale cui la\nlegge regionale si rivolge, e in relazione alle quali potrebbe\nesclusivamente giustificarsi un intervento legislativo di dettaglio\nnella materia delle professioni da parte della regione (cfr. sul\npunto Corte costituzionale, 4 aprile 2006 n. 153 e id. 22 luglio\n2011, n. 230). \n Alla luce delle considerazioni che precedono, gli articoli 95,\n96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, e\n110 della legge regionale in oggetto appaiono censurabili per\ncontrasto con l\u0027art. 117, comma terzo della Costituzione e con l\u0027art.\n117, primo comma della Costituzione, che impone il rispetto del\ndiritto europeo, con l\u0027articolo 117 secondo comma, lettera e), della\nCostituzione, in materia di tutela della concorrenza e con l\u0027art. 6\ndell\u0027allegato 1 al decreto legislativo n. 79 del 2011 quale norma\ninterposta. \n6) Illegittimita\u0027 costituzionale degli articoli 111, 112, 113, 114,\n115, 116, 117, 118, 123 e 124 della legge della Regione Toscana 31\ndicembre 2024, n. 61 per violazione dell\u0027art. 117, comma terzo, della\nCostituzione e dell\u0027art. 117, primo comma e secondo comma, lettera\nl), della Costituzione in relazione alla legge n. 81/1991 quale norma\ninterposta (artt. 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12 e 13). \n Il capo IV del titolo VIII della legge regionale detta\ndisposizioni con riguardo alla figura professionale del maestro di\nsci che, per le argomentazioni gia\u0027 sopra esposte (e che si intendono\nqui integralmente richiamate), travalica anzitutto i limiti della\ncompetenza legislativa concorrente attribuita al legislatore\nregionale ai sensi dell\u0027art. 117, comma terzo, della Costituzione,\nche colloca le «professioni» tra le materie oggetto di potesta\u0027\nlegislativa concorrente. \n Il legislatore ha fissato, a livello statale, la disciplina dei\nmaestri di sci nell\u0027ambito della legge n. 81/1991 che fissa, per\nl\u0027appunto, i principi fondamentali per la legislazione delle regioni\nin materia di ordinamento della professione di maestro di sci. \n L\u0027art. 111 fornisce una definizione del profilo professionale\nsulla base di quella gia\u0027 fornita dall\u0027art. 2 della legge n. 81/1991.\nLa norma, ripetitiva del contenuto della disposizione statale circa\nla definizione della figura professionale, e\u0027 inficiata da un vizio\ndi legittimita\u0027 costituzionale in quanto, per giurisprudenza\nconsolidata del giudice delle leggi, «alla legge regionale non e\u0027\nconsentito ripetere quanto gia\u0027 stabilito da una legge statale\n(sentenze n. 153 e n. 424 del 2006 nonche\u0027 n. 57 del 2007)» (Corte\ncostituzionale, 29 ottobre 2009, n. 271). \n L\u0027art. 112 istituisce l\u0027albo professionale regionale dei maestri\ndi sci e prevede che siano tenuti ad iscriversi all\u0027albo regionale i\nmaestri di sci «che esercitano in modo stabile in Toscana la\nprofessione», intendendosi per tali coloro che hanno «un recapito in\nToscana ai fini dell\u0027offerta delle proprie prestazioni». Si prevede,\ninoltre, che l\u0027albo sia «suddiviso, per specialita\u0027, nelle seguenti\nsezioni: a) maestri di sci alpino; b) maestri di sci di fondo; c)\nmaestri di sci di snowboard». Al riguardo si evidenzia che, in\nmateria di regolamentazione delle professioni, gli albi regionali\npossono svolgere «funzioni meramente ricognitive o di comunicazione e\ndi aggiornamento ... dovendo intendersi riferiti a professioni gia\u0027\nriconosciute dalla legge statale» (Corte costituzionale 29 ottobre\n2009, n. 271 e Id. 23 giugno 2023, n. 127). \n Nel caso di specie, sebbene sia la legge statale a prevedere gli\nalbi regionali dei maestri di sci (art. 3, della legge n. 81/1991),\nil legislatore toscano e\u0027 andato oltre le proprie competenze in\nmateria. Anzitutto, a fronte di un profilo professionale\ncompiutamente definito dalla disciplina statale, la legge regionale\nnon puo\u0027 prevedere la suddivisione dell\u0027albo in diverse «specialita\u0027»\ntali da parcellizzare la figura professionale definita dal\nlegislatore statale in modo unitario. Il legislatore statale,\ndifatti, si limita a prevedere che «Le regioni possono istituire\ncorsi ed esami di specializzazione per i maestri di sci» (art. 10, L.\nn. 81/1991) e non autorizza certo le regioni a prevedere specifiche\nsezioni dell\u0027albo regionale tali da differenziare al suo interno\nl\u0027unitaria categoria professionale. \n Alla luce delle considerazioni che precedono, appaiono\ncostituzionalmente illegittime le previsioni dall\u0027art. 112, comma 3,\nche prevedono tre sezioni dell\u0027albo regionale nonche\u0027 le previsioni\ndell\u0027art. 114, comma 3, e 115, comma 3, che prevedono che i corsi di\nqualificazione propedeutici all\u0027iscrizione all\u0027albo regionale\nriguardino la «singola specialita\u0027». \n L\u0027art. 113 stabilisce i requisiti per ottenere l\u0027iscrizione\nall\u0027albo, appare anch\u0027esso inficiato da vizi di legittimita\u0027\ncostituzionale. \n Secondo la pacifica giurisprudenza costituzionale «L\u0027indicazione\ndi specifici requisiti per l\u0027esercizio delle professioni, anche se in\nparte coincidenti con quelli gia\u0027 stabiliti dalla normativa statale,\nviola la competenza statale, risolvendosi in una indebita ingerenza\nin un settore (quello della disciplina dei titoli necessari per\nl\u0027esercizio di una professione), costituente principio fondamentale\ndella materia e, quindi, di competenza statale, ai sensi anche\ndell\u0027art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 30 del 2006»\n(sentenze n. 153 del 2006 e n. 57 del 2007) (Corte costituzionale, 29\nottobre 2009, n. 271). \n Peraltro, i requisiti di accesso all\u0027albo regionale previsti dal\nlegislatore regionale non coincidono perfettamente con quelli gia\u0027\nfissati dal legislatore statale. \n L\u0027art. 4 della legge n. 81/1991, difatti, prevede al riguardo\nquanto segue: \n «Possono essere iscritti all\u0027albo dei maestri di sci coloro\nche siano in possesso della relativa abilitazione, conseguita con le\nmodalita\u0027 di cui all\u0027art. 6, nonche\u0027 dei seguenti requisiti: \na) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunita\u0027\neconomica europea; \nb) maggiore eta\u0027; \nc) [abrogato]; \nd) possesso del diploma di scuola dell\u0027obbligo; \ne) non aver riportato condanne penali che comportino l\u0027interdizione,\nanche temporanea, dall\u0027esercizio della professione, salvo che non sia\nintervenuta la riabilitazione». \n Di contro, l\u0027art. 113 della legge regionale in oggetto prevede i\nseguenti requisiti di iscrizione all\u0027albo regionale dei maestri di\nsci: «a) idoneita\u0027 psico-fisica attestata da certificato rilasciato\ndall\u0027azienda unita\u0027 sanitaria locale del Comune di residenza; b)\nassolvimento dell\u0027obbligo scolastico; c) assenza di condanne con\nsentenza passata in giudicato che comportino l\u0027interdizione, anche\ntemporanea, dall\u0027esercizio della professione, salvo che sia\nintervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal\ngiorno in cui la pena e\u0027 stata scontata o che, con sentenza passata\nin giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della\npena; d) abilitazione all\u0027esercizio della professione, conseguita\nmediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale di\ncui all\u0027art. 114 e il superamento dei relativi esami». \n Pertanto, la legge regionale prevede il requisito dell\u0027idoneita\u0027\npsicofisica che la legge statale allo stato non prevede piu\u0027. \n Anche con riferimento al requisito relativo all\u0027assenza di\ncondanne penali, il legislatore regionale interviene in modo difforme\nrispetto alla disciplina statale. \n A differenza di quanto disposto dalla legge n. 81/1991, il\nlegislatore regionale prevede la possibilita\u0027 di iscriversi all\u0027albo\nove siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena e\u0027 stata\nscontata. Inoltre, il legislatore regionale fa riferimento alla\npossibilita\u0027 di iscriversi all\u0027albo in presenza di una sospensione\ncondizionale della pena, cosi\u0027 intervenendo sulla disciplina, di\ncompetenza statale, degli effetti sulle pene accessorie del\nprovvedimento di sospensione condizionale della pena (disciplina allo\nstato contenuta all\u0027art. 166 del codice di procedura penale che, a\nseguito della modificazione ad opera della legge n. 19/1990, prevede\nche la sospensione condizionale delle pene accessorie e\u0027 di regola\neffetto della sospensione condizionale della pena principale). \n La previsione, da parte del legislatore regionale, di specifici\nrequisiti di iscrizione all\u0027albo regionale si pone, pertanto, in\ncontrasto con i principi fondamentali della materia previsti dagli\narticoli 3, 4 e 5 della legge n. 81/1991, ostacolando oltremodo il\ntrasferimento dei maestri di sci da un albo regionale all\u0027altro. \n L\u0027art. 5 della legge n. 81/1991, difatti, stabilisce che «Le\ncondizioni per il trasferimento da un albo professionale regionale\nall\u0027altro, nonche\u0027 per l\u0027autorizzazione all\u0027esercizio temporaneo in\nregioni diverse da quelle di iscrizione all\u0027albo sono determinate\ndalle leggi regionali, le quali non possono porre prescrizioni e\nlimitazioni tali da ledere il principio di uguaglianza e da rendere\nil trasferimento piu\u0027 gravoso rispetto ai requisiti fissati per chi\nrichiede l\u0027iscrizione ai sensi degli articoli 3 e 4». \n Da quanto detto, discende altresi\u0027 l\u0027illegittimita\u0027 dell\u0027art.\n116, commi, 2 e 7, della legge regionale laddove richiama i requisiti\ndi cui all\u0027art. 113 ai fini dell\u0027iscrizione nell\u0027albo regionale dei\nmaestri di sci gia\u0027 iscritti negli albi professionali di altre\nregioni ovvero per l\u0027esercizio stabile della professione da parte di\nmaestri provenienti da paesi non UE. \n Anche in tal caso, il legislatore regionale, richiamando\nl\u0027applicazione di requisiti diversi da quelli previsti dalla\ndisciplina nazionale, ostacola l\u0027iscrizione dei maestri di sci\nnell\u0027albo regionale in violazione dei principi fondamentali della\nmateria posti dalla legge statale. \n Oltre che con riguardo ai profili gia\u0027 menzionati, la disciplina\nregionale relativa ai corsi di qualificazioni (art. 115) si pone in\ncontrasto con i principi della materia, dettati dall\u0027art. 7 della\nlegge n. 81/1991 che dispone che «I corsi hanno durata minima di\nnovanta giorni effettivi di insegnamento e prevedono i seguenti\ninsegnamenti fondamentali: tecniche sciistiche; didattica; pericoli\ndella montagna; orientamento topografico, ambiente montano e\nconoscenza del territorio regionale di competenza; nozioni di\nmedicina e pronto soccorso; diritti, doveri e responsabilita\u0027 del\nmaestro; leggi e regolamenti professionali». \n Di contro, l\u0027art. 115 della legge regionale demanda la\ndefinizione della durata oraria e delle materie dei corsi a una\ndeliberazione della giunta regionale (la disposizione stabilisce che\n\u0026#x05bf;«Con deliberazione della giunta regionale sono determinate le\nmaterie oggetto dei corsi di cui all\u0027art. 114, il numero delle ore e\nle modalita\u0027 di accesso. Le materie e gli argomenti dei corsi sono\ndeterminati nel rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche»). \n Per quanto riguarda l\u0027art. 116 della legge regionale, i commi 7 e\n8 di tale articolo, subordinano l\u0027esercizio stabile e quello\noccasionale della professione da parte dei maestri di sci di Stati\nnon UE al rispetto della condizione di reciprocita\u0027 del trattamento.\nSi tratta di materia gia\u0027 disciplinata dal legislatore statale che ha\nstabilito che «Per i cittadini provenienti da Stati diversi da quelli\nindicati al comma 2 e in possesso di titoli rilasciati da tali Stati,\nl\u0027autorizzazione all\u0027esercizio della professione e\u0027 subordinata\nall\u0027applicazione di quanto previsto dal testo unico delle\ndisposizioni concernenti la disciplina dell\u0027immigrazione e norme\nsulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25\nluglio 1998, n. 286» (art. 12, comma 3, della legge n. 81/1991). \n In materia, e\u0027 intervenuto il decreto legislativo 9 novembre\n2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa\nal riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche\u0027 della\ndirettiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera\ncircolazione delle persone a seguito dell\u0027adesione di Bulgaria e\nRomania», il quale all\u0027art. 5 prevede che: «Ai fini del\nriconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II e IV,\nsono competenti a ricevere le domande, a ricevere le dichiarazioni e\na prendere le decisioni: a) la Presidenza del Consiglio dei ministri\nUfficio per lo sport, per tutte le attivita\u0027 che riguardano il\nsettore sportivo e per quelle esercitate con la qualifica di\nprofessionista sportivo, ad accezione di quelle di cui alla lettera\nl-septies), nonche\u0027 per le professioni di cui alla legge 2 gennaio\n1989, n. 6». \n La disposizione nazionale individua, quindi, nel Dipartimento per\nlo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri l\u0027autorita\u0027\ncompetente a ricevere le domande per il riconoscimento delle\nqualifiche professionali degli appartenenti a Paesi extra UE,\ncontrariamente a quanto previsto dal legislatore regionale, che\ninvece rimette il riconoscimento alla Federazione italiana sport\ninvernali, d\u0027intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci,\nprevia richiesta di nulla osta al Collegio regionale dei maestri di\nsci della Regione Toscana. \n L\u0027art. 117 della legge regionale prevede che «L\u0027esercizio abusivo\ndella professione di maestro di sci e\u0027 punito ai sensi dell\u0027articolo\n348 del codice penale». \n Sebbene si tratti di disposizione che rinvia all\u0027art. 348 del\ncodice penale, la stessa e\u0027 costituzionalmente illegittima invadendo\nla competenza legislativa esclusiva statale in materia penale di cui\nall\u0027art. 117, primo comma, lettera l) posto che, come gia\u0027 osservato,\n«alla legge regionale non e\u0027 consentito ripetere quanto gia\u0027\nstabilito da una legge statale (sentenze n. 153 e n. 424 del 2006\nnonche\u0027 n. 57 del 2007)» (Corte costituzionale, 29 ottobre 2009, n.\n271). Difatti, la previsione introdotta dalla legge regionale non\npuo\u0027 che creare confusione nelle fonti dirette a disciplinare la\nmateria, confusione che non potrebbe che aumentare laddove il\nlegislatore statale dovesse in futuro modificare la norma penale\nincriminatrice o individuare per la stessa una diversa sedes\nmateriae. \n L\u0027art. 118 disciplina il collegio regionale dei maestri di sci. \n Le previsioni ivi contenute sono perlopiu\u0027 ripetitive di quanto\ngia\u0027 previsto dall\u0027art. 13 della legge n. 81/1991 seppure con alcune\ndifformita\u0027 in relazione alla composizione del collegio regionale che\nnon e\u0027 del tutto coincidente con l\u0027analoga previsione di cui all\u0027art.\n13, comma 1, della legge n. 81 sopra menzionata. Anche in tal caso,\npertanto, la legge regionale interviene su questioni gia\u0027\ndisciplinate dalla legge statale di principio. \n L\u0027art. 123 della legge regionale introduce un doppio binario\nsanzionatorio in materia di sanzioni ai maestri di sci, stabilendo\nche «1. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali, e\u0027\nsoggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a\neuro 12.000,00: \n a) chiunque esercita stabilmente la professione di maestro di\nsci senza essere iscritto all\u0027albo regionale di cui all\u0027art. 112; \n b) il maestro di sci di uno stato non membro dell\u0027Unione\neuropea che esercita temporaneamente l\u0027attivita\u0027 senza aver ottenuto\nil preventivo nulla osta di cui all\u0027art. 116, comma 8. 2. E\u0027 soggetto\nalla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600,00 a euro\n3.000,00 il maestro di sci che contravviene alla disposizione\ndell\u0027art. 120, comma 3. La sanzione e\u0027 raddoppiata nell\u0027ipotesi in\ncui contravvenga a tale disposizione una scuola di sci. 3. E\u0027\nsoggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a\neuro 1.200,00: a) il maestro di sci iscritto ad albo regionale che\nesercita temporaneamente l\u0027attivita\u0027 senza aver provveduto a darne\npreventiva comunicazione ai sensi dell\u0027art. 116, comma 3; b) il\nmaestro di sci o le scuole di sci che violano l\u0027art. 120, commi 1 e\n2. 4. L\u0027esercizio abusivo di scuole di sci, comunque denominate,\ncomporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600,00 a\neuro 9.600,00. 5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di\ncui al presente articolo nei due anni successivi, le relative\nsanzioni pecuniarie sono raddoppiate.». \n Il legislatore regionale costruisce una sanzione amministrativa\nper l\u0027esercizio abusivo della professione di maestro di sci destinata\na cumularsi alla sanzione penale, invadendo la competenza legislativa\nstatale in materia di ordinamento penale di cui all\u0027art. 117, secondo\ncomma, lettera l) della Costituzione. \n Ancorche\u0027 l\u0027eventuale interferenza degli illeciti amministrativi\nregionali e delle relative sanzioni con i reati previsti dal\nlegislatore statale non determina di per se\u0027, secondo la\ngiurisprudenza di questa Corte, una violazione della competenza\nlegislativa statale in materia di ordinamento penale, nel caso in cui\nuno stesso fatto sia punito tanto da una disposizione penale quanto\nda una disposizione amministrativa regionale, trova applicazione\nl\u0027art. 9, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689\n(Modifiche al sistema penale), a tenore del quale «quando uno stesso\nfatto e\u0027 punito da una disposizione penale e da una disposizione\nregionale o delle Province autonome di Trento e di Bolzano che\npreveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la\ndisposizione penale, salvo che quest\u0027ultima sia applicabile solo in\nmancanza di altre disposizioni penali». \n Tale disposizione fa si\u0027 che la sanzione amministrativa possa in\nconcreto essere irrogata solo quando il fatto non integri, al tempo\nstesso, un reato: il che esclude che la disciplina regionale possa\ninvadere o erodere «la sfera di operativita\u0027 della norma penale,\ntrovando applicazione soltanto in via residuale, in relazione a\ncondotte non penalmente sanzionate» (sentenza n. 121 del 2018, punto\n16.3. del Considerato in diritto, relativamente a una disposizione\nche sanzionava come illecito amministrativo una ipotesi di\ndanneggiamento di segnaletica stradale, potenzialmente interferente\ncon il delitto di danneggiamento previsto dal codice penale; nonche\u0027,\nnello stesso senso, sentenza n. 201 del 2021, punto 10.1. del\nConsiderato in diritto). \n La peculiarita\u0027 della disciplina regionale impugnata dal\nPresidente del Consiglio, pero\u0027, nella previsione, all\u0027art. 123, e\u0027\nuna disposizione che deroga al meccanismo di cui all\u0027art. 9, secondo\ncomma, della legge n. 689 del 1981. \n La clausola «fermo restando quanto previsto dalle norme penali»\ncon cui si apre il comma 1 dell\u0027art. 123 risulta, in effetti,\nstrettamente affine ad altre formule con le quali il legislatore\nstatale e\u0027 solito prevedere sanzioni amministrative destinate a\ncumularsi alle corrispondenti sanzioni penali previste per il\nmedesimo fatto (si v. a titolo di esempio «[s]alve le sanzioni penali\nquando il fatto costituisce reato»: articoli 187-bis e 187-ter del\ndecreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico\ndelle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai\nsensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;\n«[f]erme le sanzioni penali applicabili»: art. 174-bis della legge 22\naprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d\u0027autore e di\naltri diritti connessi al suo esercizio»). \n Il legislatore regionale ha introdotto rispetto alle sanzioni\namministrative ivi previste un regime di «doppio binario»\nsanzionatorio rispetto al regime penale stabilito dalla legge dello\nStato, applicabile ai medesimi fatti illeciti. Esito, questo, che si\nsarebbe potuto evitare ove la legge regionale non avesse invece\ndettato alcuna disposizione circa il possibile concorso tra illecito\namministrativo e reato (applicandosi in tal caso la regola generale\ndi cui all\u0027art. 9, secondo comma, della legge n. 689 del 1981),\novvero avesse espressamente disposto l\u0027applicabilita\u0027 della\ndisciplina regionale con la formula «salvo che il fatto costituisca\nreato» o una equivalente. \n L\u0027introduzione di un\u0027eccezione al meccanismo della prevalenza, in\nciascun caso concreto, della legge penale statale rispetto alla\ndisciplina regionale si traduce in una deroga ad una disposizione -\nl\u0027art. 9 della legge n. 689 del 1981 - che non puo\u0027 che essere\nconsiderata espressiva della competenza legislativa statale in\nmateria di ordinamento penale. E\u0027 proprio tale disposizione, infatti,\nche detta la regola fondamentale che stabilisce, in maniera uniforme\nper l\u0027intero ordinamento giuridico nazionale, le condizioni di\napplicabilita\u0027 della legge penale allorche\u0027 il suo ambito si\nintersechi con quello coperto da leggi che prevedono illeciti\namministrativi, configurati dalla stessa legge dello Stato (primo\ncomma) o da leggi regionali (secondo comma). \n E cio\u0027 a maggior ragione in un contesto ordinamentale come quello\nodierno, nel quale le esigenze di tutela del diritto al ne bis in\nidem di cui e\u0027 titolare l\u0027autore dell\u0027illecito rischierebbero di\nparalizzare la stessa azione penale, nell\u0027ipotesi in cui l\u0027inflizione\ndella sanzione amministrativa preceda lo stesso procedimento penale\nper un fatto previsto, assieme, quale illecito amministrativo dalla\nlegge regionale e quale reato dalla legge statale. \n Il vulnus alla competenza legislativa statale ora evidenziato in\nmateria di ordinamento penale puo\u0027 dunque essere eliminato mediante\nl\u0027ablazione, nell\u0027art. 123, dell\u0027inciso iniziale «fermo restando\nquanto previsto dalle norme penali»: ablazione che determina, in via\nautomatica, la riespansione della regola generale di cui all\u0027art. 9,\nsecondo comma, della legge n. 689 del 1981, con conseguente\nriconduzione della disciplina sanzionatoria regionale censurata ad\nuno schema di rapporto con la legge penale piu\u0027 volte riconosciuto\ncostituzionalmente legittimo dalla giurisprudenza di codesta Corte\n(cfr. Corte costituzionale, sentenza 121/2023). \n L\u0027art. 124 della legge regionale dispone che «La prosecuzione\ndell\u0027attivita\u0027 professionale di maestro di sci e\u0027 vietata dal comune\nqualora l\u0027interessato perda uno dei requisiti richiesti per\nl\u0027esercizio dell\u0027attivita\u0027. In tal caso e\u0027 ritirata la tessera di\nriconoscimento». \n La norma si pone in contrasto con le previsioni dell\u0027art. 13\ndella legge n. 81/1991 che attribuisce al Collegio regionale dei\nmaestri di sci, e in particolare al consiglio direttivo, «tutte le\nfunzioni» concernenti, tra l\u0027altro, «la tenuta degli albi\nprofessionali, la vigilanza sull\u0027esercizio della professione,\nl\u0027applicazione delle sanzioni disciplinari». \n Alla luce delle considerazioni che precedono, si rappresenta che,\ngli articoli 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 123 e 124 della\nlegge regionale in oggetto appaiono censurabili per contrasto con\nl\u0027art. 117, comma terzo della Costituzione e con l\u0027art. 117, primo\ncomma e secondo comma, lettera l), della Costituzione in relazione\nalla legge n. 81/1991 quale norma interposta (artt. 2, 3, 4, 5, 7,\n10, 12 e 13). \n 7) Illegittimita\u0027 costituzionale degli articoli 125, 126, 127,\n130, 131, 134, 136 e 137 della legge della Regione Toscana 31\ndicembre 2024, n. 61 per violazione dell\u0027art. 117, terzo comma, della\nCostituzione e dell\u0027art. 117, primo comma e secondo comma, lettera e)\ned l), della Costituzione e con la legge n. 6/1989 quale norma\ninterposta (articoli 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15 e 17). \n Il Capo V del titolo VIII della legge regionale contiene una\ndisciplina in materia di guide alpine per le argomentazioni gia\u0027\nsopra esposte (e che si intendono qui integralmente richiamate),\ntravalica anzitutto i limiti della competenza legislativa concorrente\nattribuita al legislatore regionale ai sensi dell\u0027art. 117, comma\nterzo, della Costituzione, che colloca le «professioni» tra le\nmaterie oggetto di potesta\u0027 legislativa concorrente. In ogni caso,\ncome gia\u0027 sopra si e\u0027 evidenziato, la disciplina introdotta dal\nlegislatore regionale, nel delineare una regolamentazione applicabile\nesclusivamente al proprio ambito territoriale di riferimento, e\u0027\nsuscettibile di impedire e/o ostacolare, come si vedra\u0027, l\u0027esercizio\ndella medesima attivita\u0027 da parte di operatori residenti nel\nterritorio di altre regioni o per cittadini residenti in stati non\nappartenenti all\u0027UE, con conseguente violazione dei principi in\nmateria di concorrenza, la cui tutela e\u0027 riservata alla potesta\u0027\nlegislativa esclusiva statale ai sensi dell\u0027art. 117, comma secondo,\nlettera e) della Costituzione. \n Il legislatore ha fissato, a livello statale, la disciplina delle\nguide alpine nell\u0027ambito della legge n. 6/1989 che fissa, per\nl\u0027appunto, i principi fondamentali per la legislazione regionale in\nmateria di ordinamento della professione di guida alpina. \n L\u0027art. 125 della legge regionale che definisce l\u0027attivita\u0027 della\nguida alpina e\u0027 pressoche\u0027 ripetitivo del contenuto degli articoli 2\ne 3 della legge n. 6/1989 che stabilisce i principi fondamentali per\nla legislazione regionale in materia di ordinamento della professione\ndi guida alpina. Detto art. 125, ripetendo quanto gia\u0027 stabilito\ndalla legge statale, per le ragioni gia\u0027 in precedenza esposte in\npunto di norme regionali ripetitive di quelle statali, appare\ninficiato da vizi di legittimita\u0027 costituzionale. \n Gli articoli 126 e 127 della legge regionale disciplinano,\nsovrapponendosi alla legge statale sopra citata, rispettivamente\nl\u0027albo regionale delle guide alpine e i requisiti per l\u0027iscrizione\nallo stesso. \n Anche nel presente caso, analogamente a quanto gia\u0027 si e\u0027\nosservato per le previsioni in materia di maestri di sci, la norma\nregionale riprende il contenuto della legge n. 6/1989 ma con alcune\ndifferenze, soprattutto per quanto attiene ai requisiti di iscrizione\nall\u0027albo, non risultando del tutto coincidenti le previsioni al\nriguardo previste dall\u0027art. 5 della legge statale e quelle di cui\nall\u0027art. 127 della legge regionale. \n Gli articoli 126 e 127, pertanto, appaiono costituzionalmente\nillegittimi, cosi\u0027 come l\u0027art. 130, comma 2, che fa rinvio all\u0027art.\n127 ai fini dell\u0027iscrizione all\u0027albo regionale delle guide alpine di\naltre regioni. \n L\u0027art. 130 della legge regionale prevede al comma 1, che «Le\nguide alpine gia\u0027 iscritte negli albi di altre regioni che intendono\nesercitare stabilmente la professione anche in Toscana devono\nrichiedere l\u0027iscrizione nell\u0027albo professionale regionale delle guide\nalpine della Toscana». \n L\u0027art. 126, comma 3, fornisce una definizione di esercizio\nstabile dalla professione affermando che «E\u0027 da intendersi esercizio\nstabile della professione l\u0027attivita\u0027 svolta dalla guida alpina\navente un recapito, anche stagionale, in Toscana ai fini dell\u0027offerta\ndelle proprie prestazioni». \n Il combinato disposto dell\u0027art. 130, comma 1, e 126, comma 3,\nrisulta costituzionalmente illegittimo ponendosi in contrasto con il\nprincipio fissato dalla legge statale in base al quale «L\u0027iscrizione\nall\u0027albo professionale delle guide alpine-maestri di alpinismo o\ndegli aspiranti guida di una regione abilita all\u0027esercizio della\nprofessione in tutto il territorio nazionale» (art. 4, comma 3, legge\nn. 6/1989). \n Inoltre, la nozione di esercizio stabile della professione\nfornita dalla legge regionale (art. 126, comma 3) non corrisponde\nperaltro del tutto a quanto previsto dall\u0027art. 4, comma 5, della\nlegge n. 6/1989 secondo la quale «E\u0027 considerato esercizio stabile\ndella professione, ai fini di quanto previsto dai commi 2 e 4,\nl\u0027attivita\u0027 svolta dalla guida alpina-maestro di alpinismo o\ndall\u0027aspirante guida che abbia un recapito, anche stagionale, nel\nterritorio della regione interessata, ovvero che in essa offra le\nproprie prestazioni ai clienti». \n La disciplina regionale contenuta nell\u0027art. 126, comma 3 prima\ncitato si limita a stabilire che l\u0027esercizio stabile possa essere\nriconosciuto solo ove l\u0027attivita\u0027 svolta dalla guida alpina - maestro\ndi alpinismo o dall\u0027aspirante guida - abbia un recapito stagionale,\nin Toscana, ai fini dell\u0027esercizio delle proprie prestazioni, senza\nattribuire rilievo al dato effettivo, invece disciplinato nella legge\nstatale, di svolgimento di un\u0027attivita\u0027 di prestazione dell\u0027attivita\u0027\ndi guida alpina nel territorio a prescindere dal recapito. \n Le norme regionali e, segnatamente, l\u0027art. 130, comma 3 nella\nmisura in cui stabilisce che «L\u0027esercizio, della professione da parte\ndi guide alpine che provengono dall\u0027estero o da altre regioni\nitaliane e che accompagnano i loro clienti, non e\u0027 subordinato\nall\u0027iscrizione all\u0027albo» contrastano, altresi\u0027, con l\u0027art. 6, della\nlegge n. 6/1989 che disciplina il «trasferimento» e la «aggregazione\ntemporanea» delle guide alpine, ivi prevedendo inter alia, la\npossibilita\u0027 per la guida alpina iscritta all\u0027albo di una regione di\ntrasferirsi presso l\u0027albo di altra regione a condizione che\nl\u0027interessato abbia la propria residenza o il proprio domicilio o\nstabile dimora in un comune della regione medesima. \n La legge statale, pertanto, prevede che ciascuna guida sia\niscritta all\u0027albo di una sola regione e che tale iscrizione abilita\nall\u0027esercizio della professione in tutto il territorio nazionale,\nsalvo quanto previsto dall\u0027art. 6, comma 3, della legge n. 6/1989 per\nl\u0027attivita\u0027 presso le scuole di alpinismo o sci-alpinismo per le\nquali e\u0027 consentita l\u0027aggregazione temporanea ai relativi albi,\nconservando l\u0027iscrizione negli albi delle regioni di appartenenza. \n Concludendo su tale disciplina, analogamente alle considerazioni\ngia\u0027 svolte in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali\ndi maestro di sci provenienti da Paesi extra UE, l\u0027art. 130, quarto\ncomma della legge regionale si pone in contrasto con l\u0027art. 117,\nprimo e secondo comma lettera e) in relazione alle previsioni di cui\nall\u0027art. 5 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, che\nindividua nel Dipartimento per lo sport della Presidenza del\nConsiglio dei ministri l\u0027autorita\u0027 competente per il riconoscimento\ndelle qualifiche professionali degli appartenenti ai Paesi extra UE. \n La legge regionale, ancorche\u0027 consenta l\u0027iscrizione negli albi di\ncittadini non appartenenti all\u0027Unione europea, subordina tale\niscrizione al riconoscimento da parte del Collegio nazionale delle\nGuida alpine di cui all\u0027art. 15 della legge 6/1989, ancorche\u0027\nl\u0027Autorita\u0027 competente per il riconoscimento dei titoli, a livello\nnazionale, sia individuata nel Dipartimento per lo sport della\nPresidenza del Consiglio dei ministri. \n Gli articoli 131 e 134 della legge regionale, disciplinano\nrispettivamente il Collegio regionale delle guide alpine e le\nsanzioni disciplinari con disposizioni pressoche\u0027 ripetitive degli\narticoli 13, 14 e 17 della legge n. 6/1989 e, pertanto, e\u0027\ncostituzionalmente illegittime. \n L\u0027art. 136 della legge regionale introduce un doppio binario\nsanzionatorio in materia di sanzioni alle guide alpine, in tal modo\nincorrendo nella violazione dell\u0027art. 117, secondo comma lettera l)\nper le ragioni gia\u0027 ampiamente dedotte in relazione all\u0027art. 123\ndella legge regionale impugnata che, per ragioni di sinteticita\u0027, si\nintendono integralmente richiamate nell\u0027ambito del presente motivo. \n In relazione all\u0027art. 137, ove e\u0027 stabilito che il Comune possa\nvietare la prosecuzione delle attivita\u0027 nell\u0027ipotesi in cui\nl\u0027interessato perda i requisiti per l\u0027esercizio di attivita\u0027 di guida\nalpina, sussistono i medesimi profili di illegittimita\u0027\ncostituzionale gia\u0027 esposti con riguardo all\u0027art. 124. In\nparticolare, la suddetta disposizione diverge dall\u0027art. 14 della\nlegge n. 6/1989 che attribuisce, infatti, al direttivo del Collegio\nregionale delle guide le seguenti competenze: «a) svolgere tutte le\nfunzioni concernenti la tenuta degli albi professionali nonche\u0027\nl\u0027iscrizione nei medesimi e il rinnovo della stessa; b) vigilare\nsull\u0027osservanza, da parte dei componenti del collegio, delle regole\ndella deontologia professionale, nonche\u0027 applicare le sanzioni\ndisciplinari previste dall\u0027art. 17». Nell\u0027ambito di tali funzioni\nrientra il potere di vigilanza sui requisiti per lo svolgimento\ndell\u0027attivita\u0027 di guida alpina e, conseguentemente il potere di\ninibire la prosecuzione della professione. \n Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli\narticoli 125, 126, 127, 130, 131, 134, 136 e 137 della legge\nregionale incorrano nella violazione dell\u0027art. 117, comma terzo,\ndella Costituzione e dell\u0027art. 117, primo comma e secondo comma,\nlettera e), della Costituzione e con la legge n. 6/1989 quale norma\ninterposta (artt. 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15 e 17). \n Per quanto evidenziato, la legge regionale, relativamente alle\ndisposizioni sopra indicate, deve essere impugnata ai sensi dell\u0027art.\n127 della Costituzione. \n Per tutte le esposte ragioni, il Presidente del Consiglio dei\nministri, come sopra rappresentato e difeso \n\n(1) Affittacamere (art. 42); Bed and breakfast (art. 43); Case e\n appartamenti per vacanze (art. 44) e Residenze d\u0027epoca (art. 45) \n\n \n Conclude \n \n Affinche\u0027 la Corte costituzionale voglia accogliere il presente\nricorso e per l\u0027effetto dichiarare costituzionalmente illegittimi gli\narticoli 22, comma 6; 41, commi 3 e 4, 42, 43, 44, 45 e 144; 59; 76,\ncomma 4; articoli 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105,\n106, 107, 108, 109, e 110; 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,\n123 e 124; 125, 126, 127, 130, 131, 134, 136 e 137 della legge della\nRegione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61 pubblicata nel BUR n. 2,\nparte prima, in data 8 gennaio 2025, recante «Testo unico del\nturismo» per le ragioni esposte in relazione a ciascun motivo. \n Con l\u0027originale notificato del ricorso si depositeranno: \n 1. Attestazione della delibera del Consiglio dei ministri del\n7 marzo 2025 di impugnativa della legge regionale, con allegata\nrelazione; \n 2. Legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61,\npubblicata nel BUR n. 2, parte prima, in data 8 gennaio 2025, recante\n«Testo unico del turismo». \n Roma, 10 marzo 2025 \n \n L\u0027Avvocato dello Stato: Santini \n \n \n Il vice Avvocato generale dello Stato: Mangia","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione Toscana","contenzioso":"","deposito_cost":"17/04/2025"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"lrto","articolo_legge":"22","data_legge":"31/12/2024","data_nir":"2024-12-31","numero_legge":"61","comma":"6","denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24778","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrto","articolo_legge":"41","data_legge":"31/12/2024","data_nir":"2024-12-31","numero_legge":"61","comma":"3","denominazione_legge":"legge della Regione 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