HTTP Client
1
Total requests
0
HTTP errors
Clients
http_client 1
Requests
| POST | https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/157 | |
|---|---|---|
| Request options | [ "headers" => [ "Content-Type" => "application/json" ] "auth_basic" => [ "corteservizisito" "corteservizisito,2021+1" ] ] |
|
| Response |
200
[ "info" => [ "header_size" => 166 "request_size" => 301 "total_time" => 0.196057 "namelookup_time" => 0.000484 "connect_time" => 0.030806 "pretransfer_time" => 0.073772 "size_download" => 20428.0 "speed_download" => 104224.0 "starttransfer_time" => 0.073802 "primary_ip" => "66.22.43.24" "primary_port" => 443 "local_ip" => "65.108.230.242" "local_port" => 44860 "http_version" => 3 "protocol" => 2 "scheme" => "HTTPS" "appconnect_time_us" => 73678 "connect_time_us" => 30806 "namelookup_time_us" => 484 "pretransfer_time_us" => 73772 "starttransfer_time_us" => 73802 "total_time_us" => 196057 "start_time" => 1765356708.4713 "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/157" "pause_handler" => Closure(float $duration) {#830 : "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse" : { : CurlHandle {#809 …} : Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#797 …} : -9223372036854775808 } } "debug" => """ * Trying 66.22.43.24...\n * TCP_NODELAY set\n * Connected to ws.cortecostituzionale.it (66.22.43.24) port 443 (#0)\n * ALPN, offering h2\n * ALPN, offering http/1.1\n * successfully set certificate verify locations:\n * CAfile: /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt\n CApath: none\n * SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384\n * ALPN, server accepted to use h2\n * Server certificate:\n * subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n * start date: Nov 19 00:00:00 2024 GMT\n * expire date: Dec 20 23:59:59 2025 GMT\n * subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n * issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n * SSL certificate verify ok.\n * Using HTTP2, server supports multi-use\n * Connection state changed (HTTP/2 confirmed)\n * Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0\n * Using Stream ID: 1 (easy handle 0x16fac90)\n > POST /servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/157 HTTP/2\r\n Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n Content-Type: application/json\r\n Accept: */*\r\n Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n Accept-Encoding: gzip\r\n Content-Length: 0\r\n \r\n * Connection state changed (MAX_CONCURRENT_STREAMS == 128)!\n < HTTP/2 200 \r\n < content-type: application/json;charset=UTF-8\r\n < cache-control: no-cache\r\n < pragma: no-cache\r\n < content-encoding: UTF-8\r\n < date: Wed, 10 Dec 2025 08:51:48 GMT\r\n < \r\n * 35 data bytes written\n """ ] "response_headers" => [ "HTTP/2 200 " "content-type: application/json;charset=UTF-8" "cache-control: no-cache" "pragma: no-cache" "content-encoding: UTF-8" "date: Wed, 10 Dec 2025 08:51:48 GMT" ] "response_content" => [ "{"dtoOrdinanza":{"anno":"2025","numero":"157","numero_parte":"1","autorita":"Tribunale di Ragusa","localita_autorita":"","data_deposito":"11/06/2025","data_emissione":"","data_gazzetta":"10/09/2025","numero_gazzetta":"37","anno_decisione":"","numero_decisione":"","data_seduta":"24 febbraio 2026","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","stato_fissazione":"2","relatore":"NAVARRETTA","oggetto_lungo":"\u003cp\u003eReati e pene\u0026nbsp;–\u0026nbsp;Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti – Divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62, numero 6,\u0026nbsp;cod. pen. (riparazione del danno e ravvedimento operoso) sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. – Violazione del principio della necessaria proporzione della pena rispetto all’offensività del fatto.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e","prima_parte":"G.S.","altre_parti":"Giuseppa Sesta","testo_atto":"N. 157 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 giugno 2025\n\r\nOrdinanza dell\u002711 giugno 2025 del Tribunale di Ragusa nel\nprocedimento penale a carico di G. S.. \n \nReati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti -\n Divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all\u0027art.\n 62, numero 6, cod. pen. sulla recidiva reiterata di cui all\u0027art.\n 99, quarto comma, cod. pen. \n- Codice penale, art. 69, quarto comma. \n\n\r\n(GU n. 37 del 10-09-2025)\n\r\n \n TRIBUNALE DI RAGUSA \n Sezione penale \n \n Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, nella\npersona del giudice onorario dott.ssa Laura Ghidotti, nel\nprocedimento penale iscritto ai numeri di cui in epigrafe nei\nconfronti di: \n S. G., nata ad Agrigento il [...], assistita e difesa di\nfiducia dall\u0027avv. Alfonso Abate del Foro di Catania; \n in cui risulta imputata: \n del delitto p. e p. dagli articoli 81, 624-bis e 61 n. 5 del\ncodice penale perche\u0027, con piu\u0027 azioni esecutive del medesimo disegno\ncriminoso, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, dapprima si\npresentava presso l\u0027abitazione dei coniugi B. G. (di anni\nsettantadue) e G. G. (di anni settantadue ed invalido al 100%)\ndichiarando di essere stata delegata dalla chiesa rivolgendo ai\npredetti delle domande in ordine alla loro situazione familiare al\nfine di fare ottenere alla coppia un sussidio da parte del comune.\nDopo qualche ora si ripresentava presso l\u0027abitazione delle pp.oo.\nchiedendo alla signora B. di esibirle una banconota da euro 50,00\nperche\u0027 aveva necessita\u0027 di annotare il numero seriale da riportare\nsulla domanda del sussidio. Successivamente chiedeva alla signora B.\ndi prendere un\u0027altra banconota da euro 50,00 ed avendo intuito che il\ndenaro era custodito in camera da letto, invitava i coniugi a recarsi\nin quest\u0027ultima stanza facendo sdraiare il signor G. sul letto, a\npancia in giu\u0027, imponendo alla B. di stare accanto al marito. Dopo\nqualche attimo la coppia notava che S. G. si stava impossessando di\neuro 3.500,00 in banconote di vario taglio custodite all\u0027interno di\nuna cassapanca che si trovava nella stanza da letto, occultandole\nsotto un quaderno che aveva tra le mani, riuscendo poi ad\nallontanarsi dall\u0027abitazione a bordo di un\u0027autovettura [...] targata\n[...] che era parcheggiata nelle immediate vicinanze. \n Con l\u0027aggravante di aver commesso il fatto approfittando di\ncircostanze di tempo, luogo o di persona, anche in riferimento\nall\u0027eta\u0027, tali da ostacolare la pubblica e privata difesa. \n In [...] il [...]. \n Con la recidiva reiterata specifica. \n All\u0027esito della discussione delle parti, nel rito abbreviato, ha\nemesso mediante lettura del dispositivo la seguente ordinanza. \n La difesa dell\u0027imputata S. G., in epigrafe generalizzata, al\ntermine della discussione, ha chiesto al giudice, in via principale,\nai sensi dell\u0027art. 23 della legge n. 87 del 1953, di sollevare la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 69, comma IV, del\ncodice penale nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza\ndella circostanza attenuante di cui all\u0027art. 62, n. 6 del codice\npenale sulla recidiva di cui all\u0027art. 99, comma IV del codice penale\nper contrasto con gli articoli 3, 27, comma III e 111 della\nCostituzione. \n Ritiene il Tribunale che la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 69, comma 4, del codice penale, in relazione\nagli articoli 3, 27, comma III e 111 della Costituzione sia rilevante\ne non manifestamente infondata per le ragioni che di seguito si\nespongono. \n1. Sintesi delle attivita\u0027 processuali. \n Con provvedimento del 5 novembre 2020, il pubblico ministero\nchiamava in giudizio dinnanzi al Tribunale di Ragusa, in composizione\nmonocratica, la signora S. G. per rispondere del reato di cui alla\nsuindicata imputazione. \n Alla prima udienza dibattimentale fissata all\u002711 febbraio 2021,\nvista la disposta variazione tabellare per trasferimento ad altra\nsede del magistrato assegnatario, il processo veniva rinviato\nall\u0027udienza del 19 maggio 2021 in occasione della quale, stante la\nsussistenza di legittimo impedimento del difensore, il processo\nveniva ulteriormente rinviato. \n Alla successiva udienza del 16 giugno 2021, su richiesta di\nrinvio formulata della difesa volta a valutare l\u0027accesso ad un rito\nalternativo e consentire all\u0027imputata il risarcimento del danno\npatito dalle persone offese, il processo veniva rinviato. \n All\u0027udienza del 1° marzo 2022, disposta a seguito di ulteriori\nrinvii, la difesa, munita di procura speciale, depositava richiesta\ndi applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del\ncodice di procedura penale; la formulata richiesta veniva rigettata\ndal magistrato titolare del procedimento, il quale dichiarava di\nastenersi disponendo la trasmissione degli atti al Presidente del\nTribunale per le consequenziali valutazioni. All\u0027udienza del 26\naprile 2022 veniva data lettura del provvedimento presidenziale e il\nprocesso veniva rinviato sul ruolo di altro giudice con udienza\nfissata al 30 marzo 2023 nell\u0027ambito della quale, a causa del\nlegittimo impedimento del difensore a presenziare, il processo veniva\nrinviato. \n All\u0027udienza del 14 marzo 2024, successiva a due rinvii del\nprocesso disposti alle udienze del 28 settembre 2023 e del 7 marzo\n2024, l\u0027imputata veniva ammessa al rito abbreviato condizionato alla\nproduzione di dichiarazioni scritte rilasciate dalla signora S. G. e\nalla prova del risarcimento del danno in favore delle persone offese,\ndi cui si dira\u0027 oltre. \n All\u0027udienza del 30 gennaio 2025, vista la disposta variazione\ntabellare, il processo veniva rinviato dinnanzi all\u0027odierno\ngiudicante con udienza fissata al 26 marzo 2025. \n All\u0027udienza dell\u002711 giugno 2025, previa rinnovazione degli atti\nmediante lettura, il processo veniva discusso nel merito. \n Quindi, all\u0027esito della discussione delle parti, veniva emessa la\npresente ordinanza. \n2. Sulla rilevanza della questione. \n 2.1. Il fatto. \n Secondo quanto denunciato, la signora B. G. e il signor G. G.,\nconiugi, entrambi all\u0027epoca dei fatti settantaduenni, in data [...]\nricevevano presso la loro residenza la signora S. G., allora\nsettantenne, la quale si presentava in veste di delegata della\nChiesa. La signora S. G., quindi, chiedeva alla signora B. di\nporgerle delle banconote da euro 50 al fine di annotarne il codice\nseriale sulla richiesta di sussidio, sussidio che effettivamente la\npersona offesa aveva richiesto qualche giorno prima ai servizi\nsociali. In tal modo, la signora S. G. prendeva conoscenza del luogo\nin cui i coniugi detenevano in casa il contante e, per tale motivo,\nchiedeva alla B. di recarsi in camera da letto con il marito ove lo\navrebbe sottoposto ad un controllo medico. \n Il signor G., invalido al 100% e con il catetere installato,\nveniva fatto stendere prono sul letto. \n In tale occasione la signora S. G., esortando i coniugi a restare\nin quella posizione, prelevava da una cassapanca del denaro e cercava\ndi nasconderlo sotto al quaderno che teneva in mano. Tale circostanza\nveniva notata dalla signora B. la quale chiedeva aiuto al marito,\nancora steso sul letto, il quale tentava di afferrare l\u0027imputata;\nquesta, pero\u0027, guadagnava facilmente la fuga impossessandosi di una\nsomma pari ad euro 3.500,00, sottratta ai coniugi G./B. \n Il racconto della persona offesa trova piena conferma nelle\nimmagini estrapolate dal circuito di videosorveglianza servente\nl\u0027abitazione delle persone offese, immagini acquisite e visionate dai\nmilitari in servizio presso la stazione dei Carabinieri di Pozzallo. \n La signora S. G. veniva riconosciuta dalle persone offese,\nsottoposte a procedura di individuazione. \n Dagli accertamenti effettuati presso l\u0027ACI emergeva che\nl\u0027autovettura [...] targata [...] a bordo della quale l\u0027imputata\nfuggiva risultava intestata alla signora S. G. \n Sulla scorta di tali risultanze, si ritiene attendibile il\nracconto della persona offesa cosi\u0027 come confermato e corroborato\ndalle emergenze successive. \n Risulta accertata la condotta dell\u0027odierna imputata,\ncorrettamente inquadrata nel delitto di cui all\u0027art. 624-bis del\ncodice penale. \n 2.2. Il riconoscimento della circostanza attenuante di cui\nall\u0027art. 62, n. 6 del codice penale. \n Ricorrono i presupposti per riconoscere all\u0027imputata la\ncircostanza attenuante di cui all\u0027art. 62, n. 6 del codice penale.\nTale attenuante e\u0027 prevista nel caso in cui l\u0027imputato, prima del\ngiudizio, abbia interamente riparato il danno mediante il\nrisarcimento dello stesso o mediante restituzioni. \n La signora S. G. ha ammesso la propria responsabilita\u0027 ed ha\nintegralmente risarcito le persone offese del danno cagionato\nmediante corresponsione della somma pari ad euro 3.500,00 ossia lo\nstesso importo sottratto il [...]. \n L\u0027integrale risarcimento risulta essere avvenuto tra il 2021 e il\n2022 e quindi prima dell\u0027ammissione dell\u0027imputata al rito abbreviato\ncondizionato in occasione dell\u0027udienza del 14 marzo 2024. Sul punto,\nla Corte di cassazione, Sezione V, sentenza n. 8581 del 15 gennaio\n2025, ha chiarito che: «Ai fini del riconoscimento dell\u0027attenuante\ndella riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione, nel\ncaso di giudizio abbreviato, la riparazione deve avvenire prima che\nsia pronunciata l\u0027ordinanza di ammissione al rito». \n Valutati tutti questi elementi, si ritiene ravvisabile il\npresupposto per il riconoscimento della circostanza attenuante di cui\nall\u0027art. 62, n. 6 del codice penale. \n 2.3. Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di\ncui all\u0027art. 62-bis del codice penale. \n Per le medesime ragioni, e in luogo del comportamento processuale\ndell\u0027imputata, la quale si e\u0027 assunta la responsabilita\u0027 della\ncondotta contestata ed ha per iscritto formulato scuse e mostrato\npentimento per l\u0027azione delittuosa posta in essere, si ritiene di\nriconoscere a favore della signora S. G. le circostanze attenuanti\ngeneriche di cui all\u0027art. 62-bis del codice penale, anche al fine di\ncommisurare la pena all\u0027entita\u0027 del fatto, le cui conseguenze\ndannose, perlomeno dal punto di vista patrimoniale, sono state\nintegralmente eliminate. \n 2.4. Il riconoscimento della recidiva reiterata e specifica di\ncui all\u0027art. 99, comma 4 del codice penale. \n Alla signora S. G. viene contestata l\u0027aggravante della recidiva\nreiterata e specifica ai sensi dell\u0027art. 99, comma 4 del codice\npenale. \n Dal punto di vista formale la recidiva risulta correttamente\ncontestata. \n Infatti, risultano a carico dell\u0027odierna imputata molteplici\ncondanne, dichiarate irrevocabili, anche per reati della medesima\nindole di quello per cui si procede in seno all\u0027epigrafato\nprocedimento penale. \n Cio\u0027 detto, si ritengono sussistenti i presupposti per\nl\u0027applicazione sostanziale della recidiva contestata. \n L\u0027imputata ha, difatti, riportato gravi condanne per delitti di\nfurto, anche tentato, rapina, ricettazione e truffa nonche\u0027\ndetenzione e spendita di monete falsificate. \n Sulla scorta di cio\u0027, si ritiene che la condotta contestata nel\nprocedimento da cui trae origine l\u0027odierna questione di legittimita\u0027\nnon possa inquadrarsi alla stregua di una isolata ricaduta\ndell\u0027imputata a delinquere, nonostante il lasso di tempo intercorso\ntra l\u0027ultima condanna dichiarata irrevocabile il tempus commissi\ndelicti del reato in questione, quanto piuttosto ad espressione di un\nabituale comportamento delinquenziale indicativo di una certa\npericolosita\u0027 della stessa. \n 2.5. Il riconoscimento della contestata circostanza aggravante di\ncui all\u0027art. 61, n. 5 del codice penale. \n La Cassazione, Sezione 2, con la sentenza n. 16017/2023 ha\nribadito che ii fini della configurabilita\u0027 dell\u0027aggravante di cui\nall\u0027art. 61, n. 5 del codice penale, l\u0027eta\u0027 avanzata della persona\noffesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per\nla ridotta capacita\u0027 di resistenza, dovendosi valutare, invece, la\nricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilita\u0027\ndella vittima dalla quale l\u0027agente trae consapevolmente vantaggio. La\nSuprema Corte ha indicato il principio prendendo in esame una\nfattispecie relativa a una tentata truffa in danno di una donna di\nsettantatre\u0027 anni, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione\ncon la quale, in ragione della vigile attenzione reattiva prestata\ndalla persona offesa e della prontezza nel raccogliere elementi utili\nall\u0027identificazione dell\u0027agente, e\u0027 stata esclusa la sussistenza\ndell\u0027aggravante. \n Nel caso di specie sia le persone offese, sia l\u0027imputata\nrisultano essere coetanei e dall\u0027esame degli atti allegati al\nfascicolo risulta che la persona offesa G. G. abbia dimostrato un\nbuon grado di reattivita\u0027 che ha consentito dapprima di tentare di\nbloccare la fuga dalla camera da letto senza successo e poi di\ninseguire l\u0027imputata fuori dall\u0027abitazione e da ultimo di chiedere\naiuto alle Forze dell\u0027ordine e fornire una attenta descrizione\ndell\u0027imputata. \n 2.6. Il bilanciamento di cui all\u0027art. 69 del codice penale, il\ndivieto di prevalenza di cui al comma 4 e la rilevanza della\nquestione. \n Con sentenza n. 141 dell\u002711 luglio 2023 questa Corte ha ritenuto\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 69, comma IV del codice\npenale nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della\ncircostanza attenuante di cui all\u0027art. 62, n. 4 del codice penale\nsulla recidiva di cui all\u0027art. 99, comma IV del codice penale. \n Orbene, ritiene questo decidente, in cio\u0027 concordando con la\ndifesa dell\u0027imputato, che non risulti manifestamente infondata la\nquestione relativa al contrasto della disposizione oggetto di\nattenzione, potendosi nel caso di specie ritenere una irragionevole\ndisparita\u0027 di trattamento tra l\u0027autore di un reato patrimoniale a cui\npuo\u0027 riconoscersi l\u0027attenuante di cui all\u0027art. 62, n. 4 del codice\npenale rispetto all\u0027imputata S. G. a cui questo giudice ritiene possa\nconcedersi l\u0027attenuante di cui all\u0027art. 62, n. 6 del codice penale\nper avere risarcito integralmente il danno patrimoniale patito dalle\npersone offese. \n Invero, nell\u0027ipotesi oggi ammessa dall\u0027art. 69, comma IV del\ncodice penale, nel caso di equivalenza la pena deve individuarsi\nnella cornice edittale tra quattro e sette anni di reclusione e con\nla multa da euro 927,00 a euro 1.500,00. Potendosi ritenere, invece,\nla prevalenza, all\u0027esito del bilanciamento, delle due attenuanti\nriconosciute (62-bis del codice penale e 62, n. 6 del codice penale)\nrispetto alla sussistente recidiva ex art. 99, comma IV del codice\npenale la pena da infliggersi risulterebbe nel minimo pari ad anni\ndue e mesi otto di reclusione ed euro 618 di multa, oltre alla\ndiminuente per il rito prescelto. \n Ne consegue che il divieto di soccombenza della recidiva\ncontestata rispetto alla circostanza attenuante di cui all\u0027art. 62,\nn. 6 del codice penale viola il principio della necessaria\nproporzione della pena rispetto all\u0027offensivita\u0027 del fatto,\nattraverso un\u0027abnorme enfatizzazione della recidiva. \n\n \n P.Q.M. \n \n Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e seguenti della\nlegge n. 87/1953 e 1 della legge costituzionale n. 1/1948; \n Dispone rilevandosi non manifestamente infondata la relativa\nquestione, la trasmissione degli atti del presente giudizio alla\nCorte costituzionale, per la risoluzione della questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 69, comma IV del codice penale\nper la violazione degli articoli 3, 27 comma III e 111 della\nCostituzione nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza\ndella circostanza attenuante di cui all\u0027art. 62, n. 6 del codice\npenale sulla recidiva ex art. 99, comma IV del codice penale; \n Dispone la sospensione del presente procedimento e l\u0027immediata\nremissione degli atti alla Corte costituzionale; \n Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia\nnotificata al Presidente del Consiglio dei ministri e che della\nstessa si dia comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e\ndel Senato della Repubblica italiana. \n Ragusa, 11 giugno 2025 \n \n Il Giudice monocratico: Ghidotti","elencoNorme":[{"id":"63378","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"69","specificaz_art":"","comma":"4","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"79675","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79676","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79677","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"111","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54847","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Giuseppa Sesta","data_costit_part":"15/09/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""}]}}" ] ] |
|