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Cinzia Perrone, ricorrente; \n    Contro  il  Ministero  dell\u0027istruzione,  in  persona  del  legale\nrappresentante p.t., rappresentato  e  difeso  dall\u0027avvocatura  dello\nStato, resistente. \n    Rinvio  pregiudiziale  disposto  dal  Tribunale  di   Lecce   con\nordinanza del 27 febbraio 2025. \n    Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 3  luglio\n2025 dal consigliere Dario Cavallari; \n    Lette e udite le conclusioni del pubblico  ministero  in  persona\ndel sostituto procuratore generale dott. Mario Fresa, che ha concluso\nchiedendo che la Corte di cassazione enunci il seguente principio  di\ndiritto: \n        «l\u0027art. 509, comma 3,  decreto  legislativo  n.  297/1994  va\ninterpretato nel senso che il relativo trattenimento in servizio puo\u0027\nessere disposto ove consenta  di  raggiungere  -  al  compimento  del\nsettantunesimo anno di eta\u0027, come nella  fattispecie  in  esame -  la\ncontribuzione minima di 5 anni per la  fruizione  della  pensione  di\nvecchiaia  prevista  dall\u0027art.  24,  comma  7,  ultimo  periodo,  del\ndecreto-legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011». \n \n                      Svolgimento del processo \n \n    1. Rita Pilolli ha adito il Tribunale di Lecce, chiedendo di: \n        A) accertare e dichiarare l\u0027illegittimita\u0027 del  provvedimento\nemesso dal Ministero dell\u0027istruzione con il quale era stata  disposta\nla sua cessazione dal servizio; \n        B)  accertare  e  dichiarare  che  aveva  diritto  ad  essere\ntrattenuta in servizio fino all\u0027eta\u0027 di 71 anni, potendo  raggiungere\ncosi\u0027 la contribuzione minima riscattando  gli  anni  universitari  e\nl\u0027anno di ruolo giuridico  o,  comunque,  raggiungendo,  all\u0027eta\u0027  di\n70/71 anni, la  pensione  minima  (legge  Dini),  avendo  iniziato  a\nversare i contributi dopo il 1996; \n        C)   disporre/ordinare   agli   enti   resistenti   il    suo\ntrattenimento  in  servizio  fino  all\u0027eta\u0027  di  71  anni,  cosi\u0027  da\nraggiungere a detta eta\u0027 la pensione di vecchiaia contributiva con un\nminimo di contributi almeno di cinque anni; \n        D) in subordine, qualora la data  del  presente  procedimento\nnon  le  avesse  permesso  di  ritornare  in  servizio,  ottenere  un\nrisarcimento del danno a carico del Ministero dell\u0027istruzione  e  del\nmerito in suo favore. \n    2. La ricorrente, in punto  di  fatto,  ha  rappresentato  quanto\nsegue: \n        aveva raggiunto l\u0027eta\u0027 pensionabile (67 anni) e non  aveva  i\ncontributi sufficienti per avere diritto alla pensione; \n        aveva presentato il 13 ottobre 2023 «istanza di trattenimento\nin servizio fino all\u0027eta\u0027 di 70/71 anni, cosi\u0027 da  potere  riscattare\ngli anni di universita\u0027 e l\u0027anno  di  ruolo  giuridico,  in  modo  da\nottenere  il  diritto  alla  pensione   di   vecchiaia   contributiva\n(raggiungendo 20 anni di contribuzione) o, in  alternativa,  ottenere\nla pensione di vecchiaia, considerando  gli  ultimi  cinque  anni  di\ncontribuzione (rientrava nel sistema contributivo  puro,  non  avendo\nversato prime del 1996 alcun contributo). \n    3. L\u0027istanza di trattenimento in servizio e\u0027 stata rigettata e la\nricorrente e\u0027 stata collocata a riposo senza pensione  il  31  agosto\n2024. \n    4. La ricorrente  ha  contestato,  quindi,  la  legittimita\u0027  del\nmancato trattenimento in servizio sulla  base  di  un\u0027interpretazione\ncostituzionalmente orientata della norma di cui  all\u0027art.  art.  509,\ncomma 3, decreto legislativo n. 297 del 1994. \n    5. Il Ministero, nel costituirsi, ha ribadito la correttezza  del\nsuo operato, ha rappresentato che la ricorrente non avrebbe raggiunto\ni 20 anni di contribuzione neanche con il trattenimento  domandato  e\nha richiamato giurisprudenza a se\u0027 favorevole. \n    6. Ante causam  si  e\u0027  svolta  una  fase  cautelare,  con  esito\nalterno, essendo stato il ricorso ex art.  700  codice  di  procedura\ncivile della ricorrente deciso in senso a lei favorevole,  mentre  il\nsuccessivo reclamo si e\u0027 concluso con una decisione di senso opposto. \n    7. Introdotto il giudizio di merito, all\u0027udienza del 21  febbraio\n2025 le parti sono state  chiamate  a  interloquire  sulla  questione\noggetto del contendere ex art. 363-bis, codice di procedura civile. \n    8. Il giudice rimettente ha rilevato che, rispetto  alla  domanda\nprincipale, era fondata l\u0027eccezione  ministeriale  secondo  cui -  in\nassenza  di  domanda  di  riscatto  di  laurea -  non  sarebbe  stato\nraggiungibile il limite dei  20  anni  di  contribuzione  e,  quindi,\nsarebbe venuto meno qualsiasi fondamento rispetto  a  tale  parte  di\ndomanda. Tuttavia, ha  evidenziato  che  la  questione  ulteriormente\nposta (e che ha determinato il  presente  rinvio  pregiudiziale)  era\nquella della permanenza sino a 71 anni (ossia il limite massimo di 70\nanni previsto dall\u0027art. 24, comma 7, ultimo periodo, decreto-legge n.\n201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 - per  il  quale\n«Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso\ndi  un\u0027eta\u0027  anagrafica  pari  a  settanta   anni,   ferma   restando\nun\u0027anzianita\u0027  contributiva  minima  effettiva  di   cinque   anni» -\naumentato con l\u0027adeguamento alla speranza di vita ai sensi  dell\u0027art.\n12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito,  con  modificazioni,\ndalla  legge  n.  122  del   2010)   che   avrebbe   consentito,   al\nraggiungimento di tale eta\u0027, la fruizione della pensione. \n    9. Pertanto, per il giudice rimettente, una  volta  acclarata  la\nmanifesta  infondatezza   della   domanda   «principale»   (punto   A\nconclusioni), il punto nodale del giudizio riguardava se l\u0027art.  509,\ncomma  3,  decreto  legislativo  n.  297  del  1994,  consentisse  il\ntrattenimento in servizio a prescindere  dal  raggiungimento  dei  20\nanni di contribuzione e, quindi, anche solo per ottenere la fruizione\ndi trattamento pensionistico ai sensi dell\u0027ultimo  periodo  dell\u0027art.\n24, comma 7, del decreto-legge n.  201  del  2011,  convertito  dalla\nlegge n. 214 del 2011, in virtu\u0027  del  raggiungimento  del  requisito\nanagrafico ivi previsto (punto B,  ultima  parte,  e  punto  C  delle\nconclusioni del ricorso) e del possesso di piu\u0027  di  cinque  anni  di\ncontribuzione. \n    10. Il Tribunale di Lecce, sezione lavoro, con ordinanza  del  27\nfebbraio 2025, ha, quindi,  disposto  il  rinvio  pregiudiziale  alla\nCorte di  cassazione  affinche\u0027  risolva  la  seguente  questione  di\ndiritto: \n        «se l\u0027art. 509, comma  3,  decreto  legislativo  n.  297/2024\n(rectius,  1994),  vada  interpretato  nel  senso  che  il   relativo\ntrattenimento in servizio possa essere disposto solo ove consenta  di\nraggiungere - entro il settantunesimo anno di eta\u0027 - la contribuzione\nminima di 20 anni per la fruizione della pensione  di  vecchiaia  (e,\nper coloro cui si applica, se l\u0027importo della pensione non risultera\u0027\ninferiore  all\u0027importo  soglia  di  1,5   volte   l\u0027assegno   sociale\nannualmente rivalutato) ovvero se esso possa essere disposto, anche a\nprescindere dal requisito contributivo,  al  fine  di  consentire  al\nsoggetto  istante  il  raggiungimento  dell\u0027eta\u0027  anagrafica  massima\nprevista dalla norma (comprensiva di  adeguamento  alla  speranza  di\nvita) con conseguente acquisizione del diritto alla  fruizione  della\npensione di vecchiaia ex  art.  24,  comma  7,  ultimo  periodo,  del\ndecreto-legge n. 201/2012 (rectius, 2011) cit. (requisiti attuali: 71\nanni di eta\u0027 e 5 anni di contribuzione)». \n    11. La prima Presidente della Suprema Corte  di  cassazione,  con\nprovvedimento del 27 marzo 2025, depositato  il  4  aprile  2025,  ha\ndichiarato  ammissibile  il  rinvio   pregiudiziale   sollevato   dal\nTribunale di Lecce e lo ha assegnato alla sezione lavoro. \n    12. Fissata l\u0027udienza per la comparizione delle  parti,  la  sola\npubblica amministrazione ha depositato memoria. \n \n                           Considerato che \n \n    1. Questa Suprema Corte ritiene rilevante  e  non  manifestamente\ninfondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.  509,\ncomma  3,  decreto  legislativo  n.  297  del  1994,  per  violazione\ndell\u0027art. 38 Cost. e del principio  di  ragionevolezza,  nella  parte\nove,  nel  disporre  che  «Il  personale,  che,  al  compimento   del\nsessantacinquesimo anno di eta\u0027, non abbia  raggiunto  il  numero  di\nanni richiesto per ottenere il minimo  della  pensione,  puo\u0027  essere\ntrattenuto in servizio  fino  al  conseguimento  di  tale  anzianita\u0027\nminima», stabilisce che il rapporto di lavoro  possa  continuare  «e,\ncomunque, non oltre il settantesimo anno di eta\u0027» e non, invece,  «e,\ncomunque, non oltre  il  settantesimo  anno  di  eta\u0027  o  la  diversa\nmaggiore  eta\u0027  individuata  tenendo  conto   dell\u0027adeguamento   alla\nsperanza di vita ai sensi dell\u0027art. 12 del decreto-legge  n.  78  del\n2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010». \n \n                           Sulla rilevanza \n \n    2.  L\u0027incidente  di  costituzionalita\u0027  e\u0027   pregiudiziale   alla\ndecisione del quesito posto dal Tribunale di Lecce. \n    3. La ricorrente ha  chiesto,  pur  se  in  via  subordinata,  di\n«disporre/ordinare agli  enti  resistenti  il  suo  trattenimento  in\nservizio fino all\u0027eta\u0027 di 71 anni, cosi\u0027 da raggiungere a detta  eta\u0027\nla pensione di vecchiaia contributiva con  un  minimo  di  contributi\nalmeno di cinque anni». \n    4. Il giudice del rinvio pregiudiziale,  nel  sottoporre  la  sua\nrichiesta a questa Suprema Corte, e\u0027 partito dal  presupposto,  nella\npresente sede non contestato dalle parti, che «rispetto alla  domanda\nprincipale, era fondata l\u0027eccezione  ministeriale  secondo  cui -  in\nassenza  di  domanda  di  riscatto  di  laurea -  non  sarebbe  stato\nraggiungibile il limite dei  20  anni  di  contribuzione  e,  quindi,\nsarebbe venuto meno qualsiasi fondamento rispetto  a  tale  parte  di\ndomanda». \n    5.  Sussiste,  pero\u0027,  un  interesse   della   lavoratrice   alla\ndefinizione  della  sua  richiesta  subordinata,   per   come   sopra\nriportata, interesse che non verrebbe meno  nell\u0027eventualita\u0027  di  un\neffettivo rigetto, nel merito, dell\u0027istanza principale. \n    6. Oggetto del contendere sono, in questa sede, due  contrapposte\ninterpretazioni del citato art. 509, comma 3, il quale prescrive che: \n    «Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno  di\neta\u0027, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il\nminimo della pensione, puo\u0027 essere trattenuto  in  servizio  fino  al\nconseguimento di tale anzianita\u0027 minima e,  comunque,  non  oltre  il\nsettantesimo anno di eta\u0027». \n    7. Un primo orientamento afferma che il diritto al  trattenimento\nin  servizio  sussisterebbe  anche  qualora,  al  raggiungimento  del\nsettantesimo  anno  di  eta\u0027,  non  sia   conseguito   il   requisito\ncontributivo. \n    8.  Deporrebbe  in  tal  senso  il  dato  letterale  della  norma\ndenunciata, che non vincolerebbe espressamente  il  trattenimento  in\nservizio  al  conseguimento  o  meno   dell\u0027anzianita\u0027   contributiva\nrichiesta dalla  legge,  ma,  invece,  prevederebbe  il  solo  limite\ncostituito dall\u0027eta\u0027 anagrafica di 70 anni. \n    9. D\u0027altronde, il trattenimento in servizio oltre il limite di 67\nanni   consentirebbe   al   lavoratore   di   incrementare   comunque\nl\u0027anzianita\u0027 contributiva, con possibili ricadute sull\u0027importo  della\npensione. \n    10. Secondo un diverso ed opposto orientamento, il  trattenimento\nin servizio del personale  scolastico  fino  al  limite  massimo  del\nsettantesimo anno di eta\u0027 sarebbe possibile solo se esso consenta  di\nraggiungere l\u0027anzianita\u0027 contributiva minima  indispensabile  per  il\nconseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. \n    11. L\u0027espressione «puo\u0027 essere trattenuto in  servizio»,  essendo\nimmediatamente precedente a quella «sino  al  conseguimento  di  tale\nanzianita\u0027 minima», sarebbe prioritaria rispetto alla successiva  «e,\ncomunque, non oltre il  settantesimo  anno  di  eta\u0027»,  indicando  la\nfunzionalizzazione  del  trattenimento  in  servizio  del   personale\nscolastico  al  raggiungimento  del  requisito  contributivo  per  la\npensione di vecchiaia e non  al  mero  prolungamento  della  carriera\nlavorativa. \n    12. La rilevanza della questione di  legittimita\u0027  costituzionale\nsollevata dipende dalla circostanza che,  se  anche  questo  Collegio\naccogliesse l\u0027interpretazione piu\u0027 ampia  del  menzionato  art.  509,\ncomma 3, favorevole alla ricorrente, il trattenimento in servizio  di\nquest\u0027ultima non potrebbe continuare oltre il  settantesimo  anno  di\neta\u0027, ai sensi della norma appena richiamata. \n    13.  In  questo  modo,  pero\u0027,  la  domanda   subordinata   della\nlavoratrice non potrebbe essere integralmente  accolta,  atteso  che,\nnel suo caso, il semplice prolungamento del servizio fino ai 70  anni\nnon le garantirebbe il conseguimento di un trattamento pensionistico. \n    14. Infatti, e\u0027 dato processualmente acquisito che, nella  specie\nla dipendente non potrebbe andare in pensione a 70 anni, ma  dovrebbe\nattendere, nella migliore delle ipotesi, il decorso di  un  ulteriore\nannualita\u0027, ossia il compimento dei 71 anni, in ragione del limite di\n70 anni previsto  dal  decreto-legge  n.  201  del  2012,  convertito\ndall\u0027art. 24, comma 7, ultimo periodo, della legge n. 214  del  2012,\naumentato tenendo conto dell\u0027adeguamento alla  speranza  di  vita  ai\nsensi dell\u0027art. 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito,  con\nmodificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. \n    15. Mentre la questione posta dal Tribunale  di  Lecce  a  questa\nSuprema Corte attiene,  effettivamente,  all\u0027interpretazione  di  una\ndisposizione di legge, questo ulteriore profilo concerne una  diversa\nproblematica, venendo  in  rilievo,  piuttosto,  l\u0027esistenza  di  una\nlacuna assiologica non superabile in via ermeneutica. \n    16. Non e\u0027 di aiuto, a questo fine, l\u0027art. 24, comma  4,  secondo\nperiodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n.\n21  del  2011,  nel  testo  vigente  al  31  agosto  2024  (data   di\npensionamento  della  lavoratrice),  il   quale   dispone   che   «Il\nproseguimento  dell\u0027attivita\u0027  lavorativa   e\u0027   incentivato,   fermi\nrestando  i  limiti   ordinamentali   dei   rispettivi   settori   di\nappartenenza,  dall\u0027operare  dei   coefficienti   di   trasformazione\ncalcolati fino all\u0027eta\u0027 di settant\u0027anni, fatti salvi gli  adeguamenti\nalla speranza di vita, come previsti dall\u0027art. 12  del  decreto-legge\n31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30\nluglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni». \n    17. Infatti, innanzitutto, gli adeguamenti alla speranza di  vita\nsono  fatti  salvi  solo   con   riferimento   ai   coefficienti   di\ntrasformazione  che   operano   ai   fini   dell\u0027incentivazione   del\nproseguimento dell\u0027attivita\u0027 lavorativa, che, pero\u0027, deve  rispettare\n«i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza». \n    18. Inoltre, l\u0027appena precedente art. 24, comma 4, primo periodo,\nprescrive che «Per i lavoratori e le lavoratrici la cui  pensione  e\u0027\nliquidata  a  carico  dell\u0027Assicurazione  generale  obbligatoria  (di\nseguito AGO) e delle forme esclusive e  sostitutive  della  medesima,\nnonche\u0027 della gestione separata di cui all\u0027art. 2,  comma  26,  della\nlegge 8 agosto 1995,  n.  335,  la  pensione  di  vecchiaia  si  puo\u0027\nconseguire all\u0027eta\u0027 in cui operano i requisiti  minimi  previsti  dai\nsuccessivi commi». \n    19. Pertanto, l\u0027operativita\u0027 dell\u0027art. 24, comma 4, in questione,\ne sempre subordinata,  quanto  al  conseguimento  della  pensione  di\nvecchiaia, ai requisiti  minimi  di  eta\u0027  «previsti  dai  successivi\ncommi». \n    20. Uno di questi commi e\u0027,  peraltro,  il  numero  7,  il  quale\nstabilisce, per quel che rileva, che «Il  diritto  alla  pensione  di\nvecchiaia  di  cui  al  comma  6  e\u0027  conseguito   in   presenza   di\nun\u0027anzianita\u0027 contributiva minima pari a 20 anni,  a  condizione  che\nl\u0027importo  della  pensione  risulti  essere  non  inferiore,  per   i\nlavoratori con riferimento ai quali il primo  accredito  contributivo\ndecorre successivamente al 1° gennaio 1996, all\u0027importo  dell\u0027assegno\nsociale di cui all\u0027art. 3, comma 6, della legge  8  agosto  1995,  n.\n335. (...). Il predetto importo soglia non puo\u0027 in ogni  caso  essere\ninferiore, per un dato anno, all\u0027importo mensile dell\u0027assegno sociale\nstabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal  predetto  requisito\ndi importo minimo  se  in  possesso  di  un\u0027eta\u0027  anagrafica  pari  a\nsettanta  anni,  ferma  restando  un\u0027anzianita\u0027  contributiva  minima\neffettiva di cinque anni». \n    21. L\u0027art. 24, comma 4,  quindi,  deve  osservare,  comunque,  il\nlimite rappresentato dal  «possesso  di  un\u0027eta\u0027  anagrafica  pari  a\nsettanta anni. (...)». \n    22. A diverse conclusioni non puo\u0027 condurre il  decreto-legge  n.\n101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  125  del\n2013, il quale ha disposto, con l\u0027art. 2, comma 5,  che  «L\u0027art.  24,\ncomma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,\nconvertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso\nche per i lavoratori dipendenti delle  pubbliche  amministrazioni  il\nlimite ordinamentale, previsto dai singoli  settori  di  appartenenza\nper il collocamento a riposo d\u0027ufficio e vigente alla data di entrata\nin vigore del decreto-legge stesso, non e\u0027 modificato dall\u0027elevazione\ndei requisiti anagrafici previsti per  la  pensione  di  vecchiaia  e\ncostituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento  in\nservizio o per consentire  all\u0027interessato  di  conseguire  la  prima\ndecorrenza utile della  pensione  ove  essa  non  sia  immediata,  al\nraggiungimento  del  quale  l\u0027amministrazione  deve  far  cessare  il\nrapporto di lavoro o di impiego se il  lavoratore  ha  conseguito,  a\nqualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione». \n    23. Si tratta di disposizione che interpreta l\u0027art. 24, comma  4,\ncitato, con la conseguenza che rimane soggetto ai suoi stessi  limiti\n(fra cui quello, dei settanta anni, del successivo comma 7). \n    24.  Inoltre,  per  come  e\u0027  scritto,  ammette  che   i   limiti\nordinamentali dei vari  settori  possono  essere  derogati  solo  con\nl\u0027istituto del trattenimento in servizio, per come disciplinato dalla\nnormativa di settore, e che, in  ogni  caso,  l\u0027amministrazione  deve\nfare cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il  lavoratore  ha\nconseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione\nalla prima decorrenza utile, «ove essa non sia immediata». \n    25. Questa e\u0027, quindi, una previsione che consente, in base  alla\nsua  lettera,  all\u0027interessato  di  restare  in  servizio   fino   al\nconseguimento  del  trattamento  pensionistico,  sempre,  pero\u0027,  nel\nrispetto  dei  limiti  imposti  dai  commi,  successivi  al   quarto,\ndell\u0027art. 24 del decreto-legge n. 201  de  2011:  nella  specie,  del\ncomma 7. \n    26. Da quanto sopra si ricava che la  domanda  subordinata  della\nricorrente, sulla base della vigente legislazione e in assenza di  un\nintervento  della  Corte  costituzionale  che  integri  il  contenuto\ndell\u0027art. 509, comma 3, decreto legislativo  n.  297  del  1994,  nei\ntermini  esposti,  non  potrebbe  essere,   comunque,   integralmente\naccolta, a prescindere dall\u0027interpretazione del  medesimo  art.  509,\ncomma 3, ritenuta piu\u0027 corretta da questo Collegio. \n    27. A nulla potrebbe rilevare neppure il fatto che la lavoratrice\navrebbe, in teoria, la possibilita\u0027 di riscattare alcune  annualita\u0027,\natteso che, da quanto riportato dal giudice del rinvio,  il  relativo\ndiritto non e\u0027 stato esercitato. \n \n                  Sulla non manifesta infondatezza \n \n    28. La non manifesta infondatezza della questione  e\u0027  suffragata\ndai precedenti della Corte costituzionale in materia. \n    29.  Infatti,  la  giurisprudenza  costituzionale  ha   affermato\n(ordinanza n. 195 del 2000 e sentenza n. 227 del 1997) che esiste  un\nbene  protetto   sul   piano   costituzionale,   «rappresentato   dal\nconseguimento della pensione  al  \"minimo\"»,  mentre  non  godono  di\neguale  protezione  l\u0027incremento  del   trattamento   di   quiescenza\n(ordinanza n. 57 del 1992) o il raggiungimento del  suo  massimo  (ex\nplurimis, sentenza n. 227 del 1997 ed ordinanza n. 195 del 2000);  in\nparticolare, la disciplina del trattenimento in servizio, al  di  la\u0027\ndel limite di eta\u0027 fissato per  il  collocamento  a  riposo,  rientra\nnella sfera  discrezionale  del  legislatore,  «sempre  che  non  sia\nviolato il canone di ragionevolezza». \n    30. In particolare, la  sentenza  n.  33  del  2013  della  Corte\ncostituzionale  ha  dichiarato  l\u0027illegittimita\u0027  costituzionale  del\ncombinato disposto degli articoli 15-nonies,  comma  1,  del  decreto\nlegislativo n. 502 del 1992 e 16, comma 1, primo periodo, del decreto\nlegislativo n. 503  del  1992  -  nel  testo  di  essi  vigente  fino\nall\u0027entrata in vigore dell\u0027art. 22 della legge  n.  183  del  2010  -\nnella parte in cui non consente, al personale ivi contemplato che, al\nraggiungimento del limite massimo  di  eta\u0027  per  il  collocamento  a\nriposo, non  abbia  compiuto  il  numero  degli  anni  richiesti  per\nottenere il minimo della pensione,  di  rimanere,  su  richiesta,  in\nservizio fino al conseguimento di tale anzianita\u0027 minima e, comunque,\nnon oltre il settantesimo anno di eta\u0027. \n    31. Nel fare cio\u0027, la Corte costituzionale ha  spiegato  che,  in\nordine alla tutela del conseguimento del minimo pensionistico, il suo\norientamento era costante e che  il  «problema  di  tale  tutela  era\nstrettamente connesso a quello dei limiti di eta\u0027; la  previsione  di\nquesti ultimi era  rimessa  «al  legislatore  nella  sua  piu\u0027  ampia\ndiscrezionalita\u0027» (sentenza n. 195 del 2000)  e  quest\u0027ultima  poteva\nincontrare  vincoli -  sotto  il  profilo  costituzionale -  solo  in\nrelazione all\u0027obiettivo  di  conseguire  il  minimo  della  pensione,\nattraverso lo strumento della  deroga  ai  limiti  di  eta\u0027  ordinari\nprevisti per ciascuna categoria di dipendente pubblico. \n    32. Nella giurisprudenza del  giudice  delle  leggi  e\u0027,  dunque,\nferma  l\u0027esigenza  di  proteggere  sia  la  pensione  minima  sia  la\ndiscrezionalita\u0027 del legislatore nel  determinare  l\u0027ammontare  delle\nprestazioni previdenziali e nel variare i  trattamenti  in  relazione\nalle diverse figure professionali interessate. \n    33.  La  deroga  alle  soglie  massime  di  eta\u0027,  al  fine   del\nconseguimento del bene primario del minimo pensionistico, incontra, a\nsua volta, dei limiti fisiologici, che  sono  stati  definiti,  dalla\nCorte costituzionale, come «energia compatibile con  la  prosecuzione\ndel rapporto» (sentenza n. 444 del 1990),  oltre  la  quale  «neppure\nl\u0027esigenza di tutelare detto bene primario puo\u0027 spingersi». \n    34. Nel tempo, detti  limiti  fisiologici  si  sono  spostati  in\navanti, tanto che la Corte costituzionale  mentre,  ancora  nel  1989\n(sentenza n. 461 del 1989), li ha considerati raggiunti al compimento\ndei sessantacinque anni di eta\u0027, in seguito, con la  citata  sentenza\nn. 444 del 1990, ha  affermato  che  la  presunzione  secondo  cui  a\nsessantacinque anni si pervenga a  una  diminuita  disponibilita\u0027  di\nenergia incompatibile con la prosecuzione del rapporto «e\u0027  destinata\nad essere vieppiu\u0027  inficiata  dai  riflessi  positivi  del  generale\nmiglioramento delle condizioni di vita e  di  salute  dei  lavoratori\nsulla  loro  capacita\u0027  di  lavoro»,  come  si  evinceva   da   varie\ndisposizioni legislative, che denotavano una tendenza ad innalzare la\nsoglia di deroga. Successive sentenze del giudice delle leggi (n. 282\ndel 1991 e  n.  90  del  1992)  hanno  confermato  questo  indirizzo,\ncollegando la tutela del bene primario del conseguimento del  diritto\nalla pensione  al  tetto  dei  settanta  anni  per  le  deroghe  alle\nordinarie  soglie  anagrafiche  (fatti  ovviamente  salvi   ulteriori\ninnalzamenti nelle discipline  di  settore  compatibili  con  l\u0027ampia\ndiscrezionalita\u0027 del  legislatore  in  materia:  in  particolare,  la\nsentenza n. 90 del 1992 ha affermato che e\u0027 principio generale quello\nsecondo cui non puo\u0027 essere preclusa, senza violare l\u0027art. 38,  comma\n2, della Costituzione, «la possibilita\u0027, per il  dipendente  pubblico\nche al compimento del sessantacinquesimo anno di eta\u0027, qualunque  sia\nla data di assunzione, non abbia maturato il diritto a  pensione,  di\nderogare a tale limite fissato per il collocamento a riposo, al  solo\nscopo di completare il periodo minimo  di  servizio  richiesto  dalla\nlegge per il conseguimento di tale diritto».  In  quest\u0027ultimo  caso,\nperaltro, detto diritto e\u0027 stato riconosciuto  entro  il  limite  del\nsettantesimo anno di eta\u0027. \n    35. Dalla giurisprudenza della Corte  costituzionale  si  ricava,\nquindi, l\u0027esigenza primaria di tutela della  posizione  del  soggetto\nche, al momento della cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti\nlimiti di eta\u0027, si troverebbe, al contempo, privo di  retribuzione  e\ndi pensione. Si tratta di decisioni che hanno conferito il massimo di\neffettivita\u0027  alla  garanzia  del  diritto  sociale   alla   pensione\nriconosciuto a tutti i lavoratori ai sensi  dell\u0027art.  38,  comma  2,\ndella Costituzione che impone, in linea di principio, di non lasciare\nprivi sia di retribuzione sia di pensione soggetti  che  non  abbiano\nancora raggiunto i venti anni di contributi  e  che,  per  i  redditi\npercepiti,  potrebbero  non  avere   immediato   accesso   a   misure\nprevidenziali / assistenziali, restando privi di reddito. \n    36. Tale esigenza e\u0027, invero, del tutto coerente con il  disposto\ndell\u0027art. 38 della Costituzione il quale, ai commi 1 e  2,  prescrive\nche: \n        «Ogni cittadino inabile al  lavoro  e  sprovvisto  dei  mezzi\nnecessari per vivere ha  diritto  al  mantenimento  e  all\u0027assistenza\nsociale. \n    I lavoratori hanno diritto  che  siano  preveduti  ed  assicurati\nmezzi adeguati alle loro esigenze di  vita  in  caso  di  infortunio,\nmalattia, invalidita\u0027 e vecchiaia, disoccupazione involontaria». \n    37. Altresi\u0027 la Suprema Corte  di  cassazione  ha  dimostrato  di\ntenere in conto siffatta esigenza, avendo di  recente  affermato  che\n«In  tema  di  pensione  di  vecchiaia,  il  limite   di   eta\u0027   cd.\nordinamentale (ovverosia il limite anagrafico che la normativa  fissa\nper ciascuna pubblica amministrazione per mantenimento al lavoro  dei\npropri dipendenti) puo\u0027 essere derogato solo se la  sua  applicazione\npriva il dipendente del diritto alla  pensione,  come  si  desume  in\nparticolare  dall\u0027interpretazione   dell\u0027art.   2,   comma   5,   del\ndecreto-legge n. 101 del 2013, convertito in legge n. 125  del  2013,\nche - coniugando le esigenze di risparmio della  spesa  pensionistica\ncon quelle di «svecchiamento» nel pubblico impiego - afferma  che  il\nconseguimento «a qualsiasi titolo» del diritto a pensione costituisce\nragione ostativa alla prosecuzione del rapporto  oltre  i  limiti  di\neta\u0027 cd. Ordinamentali» (Cass., Sez. L,  n.  29183  del  12  novembre\n2024). \n    38. Lo stesso legislatore tende ad evitare il piu\u0027  possibile  il\nverificarsi, per il  personale  scolastico,  di  ipotesi  di  mancato\nraggiungimento del diritto a pensione al momento della cessazione dal\nservizio per ragioni di eta\u0027 e,  anzi,  estende  l\u0027applicabilita\u0027  di\nistituti  aventi   analoga   finalita\u0027   anche   ad   altri   settori\ndell\u0027ordinamento (come rilevato sempre  dalla  Corte  costituzionale:\nsentenza n. 444 del 1990; sentenza n. 461 del 1989; sentenza  n.  238\ndel 1988). \n    39. Persino la normativa rilevante nella specie (l\u0027art. 24, commi\n4 e 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla  legge  n.\n21 del 2011, e l\u0027art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 101 del  2013,\nconvertito, con modificazioni, dalla legge n. 125  del  2013),  rende\npalese come il legislatore miri, nel pubblico  impiego,  a  garantire\nuna sorta di corrispondenza fra epoca di cessazione dal servizio  per\nragioni di eta\u0027 e maturazione del diritto alla pensione. \n    40. Nella presente controversia, e\u0027 innegabile che la lavoratrice\nsia rimasta priva, contemporaneamente, di retribuzione, perche\u0027 ormai\ndivenuta  troppo  anziana  per  lavorare,  e  pensione,  non   avendo\nraggiunto il tetto di eta\u0027 imposto dall\u0027adeguamento alla speranza  di\nvita ai  sensi  dell\u0027art.  12  del  decreto-legge  n.  78  del  2010,\nconvertito, con modificazione, dalla legge n. 122 del 2010. Peraltro,\nquesta situazione si sarebbe verificata anche  se  la  docente  fosse\nrimasta in servizio fino ai 70 anni di eta\u0027 (tetto massimo  stabilito\ndall\u0027art. 509, comma 3, citato). \n    41.  Come  gia\u0027  evidenziato  in  precedenza,  non  puo\u0027  neppure\nritenersi che sia stata introdotta nel nostro ordinamento, quantomeno\ncon riferimento al  pubblico  impiego,  una  regola  che  imponga  un\nadattamento automatico dell\u0027eta\u0027 massima di trattenimento in servizio\nprevista nei singoli settori alla speranza di vita di cui all\u0027art. 12\ndel decreto-legge n. 78  del  2010,  convertito,  con  modificazioni,\ndalla legge n. 122 del 2010. \n    42. A parte le considerazioni gia\u0027 svolte  e  che  richiamano  la\nlettera della normativa in materia, vi e\u0027 da dire che,  a  fronte  di\nuna  generale  previsione  di  collegamento  dell\u0027eta\u0027   pensionabile\nall\u0027aumento della speranza di vita,  si  pongono  delle  prescrizioni\nlegislative speciali che una data eta\u0027 pongono  come  limite  massimo\nnon valicabile del trattenimento in servizio. \n    43. L\u0027indicazione di tale limite massimo, peraltro,  e\u0027  coerente\ncon le argomentazioni della Corte costituzionale  in  materia,  sopra\nenunciate,   che   ha   riconosciuto    l\u0027esistenza    di    un\u0027ampia\ndiscrezionalita\u0027 del legislatore, nei limiti della ragionevolezza, al\nfine di contemperare il diritto,  costituzionalmente  rilevante,  del\nlavoratore a una  pensione  minima  quando  cessa  dal  servizio  con\nl\u0027esigenza, della P.A., di avere degli impiegati dotati  di  adeguate\nenergie lavorative. \n    44. Sorge, allora, innanzitutto, la questione se l\u0027art. 38  Cost.\ndebba essere interpretato nel senso che osta ad  una  previsione  che\nprecluda,  al  dipendente  pubblico  che  cessa  dal   servizio   per\nsopraggiunti limiti di eta\u0027,  di  ottenere  da  subito  (o  in  tempi\naccettabilmente brevi) un trattamento pensionistico. \n    45. Inoltre, emerge la problematica se siffatta  interpretazione,\nove   corretta,   imponga   di    applicare    una    tale    regola,\ncostituzionalmente  vincolante,  a   tutto   il   pubblico   impiego,\nindistintamente, o se debba tenersi conto delle peculiarita\u0027 di  ogni\nsettore del mondo del lavoro, non potendosi, in effetti,  considerare\neguali tutti i servizi resi per conto delle varie amministrazioni. \n    46. Nello specifico, questo  Collegio  si  domanda  se  possa  il\nlegislatore imporre un tetto massimo di eta\u0027 per il trattenimento  in\nservizio nel comparto scuola che  sia  fisso  e  svincolato  da  ogni\ncollegamento  con  l\u0027adeguamento  alla  speranza  di  vita  ai  sensi\ndell\u0027art. 12 del  decreto-legge  n.  78  del  2010,  convertito,  con\nmodificazioni,  dalla  legge  n.  122  del  2010,  che  riguarda,  in\ngenerale, la materia delle pensioni, o se, piuttosto, questa non  sia\nuna scelta del legislatore che viola il disposto dell\u0027art.  38  della\nCostituzione,  essendo   palesemente   irragionevole   ammettere   la\npossibilita\u0027 di un trattenimento in servizio per maturare i requisiti\nminimi pensionistici e, pero\u0027,  imporre  un  tetto  massimo  a  detto\ntrattenimento che, di certo, impedira\u0027, a chi e\u0027 entrato in  servizio\ntroppo tardi nel pubblico impiego, di ottenere una pensione. \n    47. Questo dubbio assume un maggiore rilievo se si valuta che, un\ntempo,  vi  era  uno  stretto  collegamento  fra  l\u0027eta\u0027  massima  di\nassunzione  e  quella  di  collocamento  a  riposo  dei   dipendenti,\ndeterminata in modo da  garantire  il  conseguimento  del  diritto  a\npensione, come si  evinceva  dalla  correlazione  tra  l\u0027art.  2  del\ndecreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  3  del  1957   (come\nmodificato dalla legge n. 25 del 1989),  il  quale  stabiliva  in  40\nanni, di regola, (elevabile, in casi speciali, a 45),  il  limite  di\neta\u0027 per la partecipazione ai concorsi pubblici, e l\u0027art.  42,  comma\n1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del  1973,  il\nquale disponeva che il diritto a pensione sorgeva dopo quindici  anni\ndi effettivo servizio; oggi, al contrario, siffatto  collegamento  e\u0027\ntendenzialmente venuto meno, essendo stato introdotto, con l\u0027art.  3,\ncomma  6,  legge  n.  127  del  1997,  il  diverso  principio   della\nliberalizzazione del limite  di  eta\u0027  per  partecipare  ai  concorsi\npubblici, salvo deroghe appositamente stabilite. \n    48. La questione  in  esame  assume  particolare  valenza  attesi\nl\u0027elevato numero di dipendenti  interessati,  in  teoria,  da  questa\nproblematica e gli effetti che avrebbe la  previsione,  eventualmente\nin via generale, della possibilita\u0027, per i lavoratori che non abbiano\nmaturato i requisiti per la pensione, di restare  in  servizio  anche\ndopo la fine, per motivi attinenti all\u0027eta\u0027, del rapporto di impiego,\nsino  al  raggiungimento  del  limite   determinato   tenendo   conto\ndell\u0027adeguamento alla speranza di vita  ai  sensi  dell\u0027art.  12  del\ndecreto-legge n. 78 del 2010, convertito,  con  modificazioni,  dalla\nlegge n. 122 del 2010 e, comunque, anche oltre i 70 anni. \n    49.   L\u0027impossibilita\u0027   di   risolvere    l\u0027esposta    questione\ninterpretando in via costituzionalmente orientata l\u0027art.  509,  comma\n3, decreto legislativo n. 297 del 1994, da\u0027  luogo  all\u0027incidente  di\ncostituzionalita\u0027 dello stesso articolo, per violazione dell\u0027art.  38\ndella Costituzione e del principio  di  ragionevolezza,  nella  parte\nove,  nel  disporre  che  «Il  personale,  che,  al  compimento   del\nsessantacinquesimo anno di eta\u0027, non abbia  raggiunto  il  numero  di\nanni richiesto per ottenere il minimo  della  pensione,  puo\u0027  essere\ntrattenuto in servizio  fino  al  conseguimento  di  tale  anzianita\u0027\nminima», stabilisce che il rapporto di lavoro  possa  continuare  «e,\ncomunque, non oltre il settantesimo anno di eta\u0027» e non, invece,  «e,\ncomunque, non oltre  il  settantesimo  anno  di  eta\u0027  o  la  diversa\nmaggiore  eta\u0027  individuata  tenendo  conto   dell\u0027adeguamento   alla\nsperanza di vita ai sensi dell\u0027art. 12 del decreto-legge  n.  78  del\n2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010». \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    La Corte, visto l\u0027art. 23 della legge n. 87 del 1953; \n    Rimette alla Corte costituzionale, ritenendone la rilevanza e  la\nnon manifesta infondatezza, nei termini di  cui  in  motivazione,  la\nquestione di legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  509,  comma  3,\ndecreto legislativo n. 297 del  1994,  per  violazione  dell\u0027art.  38\ndella Costituzione e del principio  di  ragionevolezza,  nella  parte\nove,  nel  disporre  che  «Il  personale,  che,  al  compimento   del\nsessantacinquesimo anno di eta\u0027, non abbia  raggiunto  il  numero  di\nanni richiesto per ottenere il minimo  della  pensione,  puo\u0027  essere\ntrattenuto in servizio  fino  al  conseguimento  di  tale  anzianita\u0027\nminima», stabilisce che il rapporto di lavoro  possa  continuare  «e,\ncomunque, non oltre il settantesimo anno di eta\u0027» e non, invece,  «e,\ncomunque, non oltre  il  settantesimo  anno  di  eta\u0027  o  la  diversa\nmaggiore  eta\u0027  individuata  tenendo  conto   dell\u0027adeguamento   alla\nsperanza di vita ai sensi dell\u0027art. 12 del decreto-legge  n.  78  del\n2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010». \n    Sospende il giudizio a quo  e  dispone  l\u0027immediata  trasmissione\ndegli atti alla Corte costituzionale. \n    Dispone che la presente ordinanza sia notificata,  a  cura  della\ncancelleria, alle parti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri,\ne che sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. \n        Cosi\u0027 deciso in Roma, nella  Camera  di  consiglio  della  IV\nSezione civile, il 3 luglio 2025. \n \n                    La Presidente: Di Paolantonio","elencoNorme":[{"id":"64039","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"16/04/1994","data_nir":"1994-04-16","numero_legge":"297","descrizionenesso":"","legge_articolo":"509","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art509"}],"elencoParametri":[{"id":"80435","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"38","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"55215","num_progressivo":"","nominativo_parte":"ANIEF Associazione professionale e sindacale","data_costit_part":"29/01/2026","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"AC","descrizione_tipologia_parte":"","sigla_parte":""}]}}"
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