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\n Roberto Belle\u0027, consigliere; \n Nicola De Marinis, consigliere; \n Maria Lavinia Buconi, consigliere; \n Dario Cavallari, consigliere rel. \n Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul rinvio\npregiudiziale iscritto al n. 4546/2025 R.G., proposto da Rita\nPilolli, rappresentata e difesa dall\u0027avv. Cinzia Perrone, ricorrente; \n Contro il Ministero dell\u0027istruzione, in persona del legale\nrappresentante p.t., rappresentato e difeso dall\u0027avvocatura dello\nStato, resistente. \n Rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Lecce con\nordinanza del 27 febbraio 2025. \n Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 3 luglio\n2025 dal consigliere Dario Cavallari; \n Lette e udite le conclusioni del pubblico ministero in persona\ndel sostituto procuratore generale dott. Mario Fresa, che ha concluso\nchiedendo che la Corte di cassazione enunci il seguente principio di\ndiritto: \n «l\u0027art. 509, comma 3, decreto legislativo n. 297/1994 va\ninterpretato nel senso che il relativo trattenimento in servizio puo\u0027\nessere disposto ove consenta di raggiungere - al compimento del\nsettantunesimo anno di eta\u0027, come nella fattispecie in esame - la\ncontribuzione minima di 5 anni per la fruizione della pensione di\nvecchiaia prevista dall\u0027art. 24, comma 7, ultimo periodo, del\ndecreto-legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011». \n \n Svolgimento del processo \n \n 1. Rita Pilolli ha adito il Tribunale di Lecce, chiedendo di: \n A) accertare e dichiarare l\u0027illegittimita\u0027 del provvedimento\nemesso dal Ministero dell\u0027istruzione con il quale era stata disposta\nla sua cessazione dal servizio; \n B) accertare e dichiarare che aveva diritto ad essere\ntrattenuta in servizio fino all\u0027eta\u0027 di 71 anni, potendo raggiungere\ncosi\u0027 la contribuzione minima riscattando gli anni universitari e\nl\u0027anno di ruolo giuridico o, comunque, raggiungendo, all\u0027eta\u0027 di\n70/71 anni, la pensione minima (legge Dini), avendo iniziato a\nversare i contributi dopo il 1996; \n C) disporre/ordinare agli enti resistenti il suo\ntrattenimento in servizio fino all\u0027eta\u0027 di 71 anni, cosi\u0027 da\nraggiungere a detta eta\u0027 la pensione di vecchiaia contributiva con un\nminimo di contributi almeno di cinque anni; \n D) in subordine, qualora la data del presente procedimento\nnon le avesse permesso di ritornare in servizio, ottenere un\nrisarcimento del danno a carico del Ministero dell\u0027istruzione e del\nmerito in suo favore. \n 2. La ricorrente, in punto di fatto, ha rappresentato quanto\nsegue: \n aveva raggiunto l\u0027eta\u0027 pensionabile (67 anni) e non aveva i\ncontributi sufficienti per avere diritto alla pensione; \n aveva presentato il 13 ottobre 2023 «istanza di trattenimento\nin servizio fino all\u0027eta\u0027 di 70/71 anni, cosi\u0027 da potere riscattare\ngli anni di universita\u0027 e l\u0027anno di ruolo giuridico, in modo da\nottenere il diritto alla pensione di vecchiaia contributiva\n(raggiungendo 20 anni di contribuzione) o, in alternativa, ottenere\nla pensione di vecchiaia, considerando gli ultimi cinque anni di\ncontribuzione (rientrava nel sistema contributivo puro, non avendo\nversato prime del 1996 alcun contributo). \n 3. L\u0027istanza di trattenimento in servizio e\u0027 stata rigettata e la\nricorrente e\u0027 stata collocata a riposo senza pensione il 31 agosto\n2024. \n 4. La ricorrente ha contestato, quindi, la legittimita\u0027 del\nmancato trattenimento in servizio sulla base di un\u0027interpretazione\ncostituzionalmente orientata della norma di cui all\u0027art. art. 509,\ncomma 3, decreto legislativo n. 297 del 1994. \n 5. Il Ministero, nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del\nsuo operato, ha rappresentato che la ricorrente non avrebbe raggiunto\ni 20 anni di contribuzione neanche con il trattenimento domandato e\nha richiamato giurisprudenza a se\u0027 favorevole. \n 6. Ante causam si e\u0027 svolta una fase cautelare, con esito\nalterno, essendo stato il ricorso ex art. 700 codice di procedura\ncivile della ricorrente deciso in senso a lei favorevole, mentre il\nsuccessivo reclamo si e\u0027 concluso con una decisione di senso opposto. \n 7. Introdotto il giudizio di merito, all\u0027udienza del 21 febbraio\n2025 le parti sono state chiamate a interloquire sulla questione\noggetto del contendere ex art. 363-bis, codice di procedura civile. \n 8. Il giudice rimettente ha rilevato che, rispetto alla domanda\nprincipale, era fondata l\u0027eccezione ministeriale secondo cui - in\nassenza di domanda di riscatto di laurea - non sarebbe stato\nraggiungibile il limite dei 20 anni di contribuzione e, quindi,\nsarebbe venuto meno qualsiasi fondamento rispetto a tale parte di\ndomanda. Tuttavia, ha evidenziato che la questione ulteriormente\nposta (e che ha determinato il presente rinvio pregiudiziale) era\nquella della permanenza sino a 71 anni (ossia il limite massimo di 70\nanni previsto dall\u0027art. 24, comma 7, ultimo periodo, decreto-legge n.\n201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 - per il quale\n«Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso\ndi un\u0027eta\u0027 anagrafica pari a settanta anni, ferma restando\nun\u0027anzianita\u0027 contributiva minima effettiva di cinque anni» -\naumentato con l\u0027adeguamento alla speranza di vita ai sensi dell\u0027art.\n12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni,\ndalla legge n. 122 del 2010) che avrebbe consentito, al\nraggiungimento di tale eta\u0027, la fruizione della pensione. \n 9. Pertanto, per il giudice rimettente, una volta acclarata la\nmanifesta infondatezza della domanda «principale» (punto A\nconclusioni), il punto nodale del giudizio riguardava se l\u0027art. 509,\ncomma 3, decreto legislativo n. 297 del 1994, consentisse il\ntrattenimento in servizio a prescindere dal raggiungimento dei 20\nanni di contribuzione e, quindi, anche solo per ottenere la fruizione\ndi trattamento pensionistico ai sensi dell\u0027ultimo periodo dell\u0027art.\n24, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla\nlegge n. 214 del 2011, in virtu\u0027 del raggiungimento del requisito\nanagrafico ivi previsto (punto B, ultima parte, e punto C delle\nconclusioni del ricorso) e del possesso di piu\u0027 di cinque anni di\ncontribuzione. \n 10. Il Tribunale di Lecce, sezione lavoro, con ordinanza del 27\nfebbraio 2025, ha, quindi, disposto il rinvio pregiudiziale alla\nCorte di cassazione affinche\u0027 risolva la seguente questione di\ndiritto: \n «se l\u0027art. 509, comma 3, decreto legislativo n. 297/2024\n(rectius, 1994), vada interpretato nel senso che il relativo\ntrattenimento in servizio possa essere disposto solo ove consenta di\nraggiungere - entro il settantunesimo anno di eta\u0027 - la contribuzione\nminima di 20 anni per la fruizione della pensione di vecchiaia (e,\nper coloro cui si applica, se l\u0027importo della pensione non risultera\u0027\ninferiore all\u0027importo soglia di 1,5 volte l\u0027assegno sociale\nannualmente rivalutato) ovvero se esso possa essere disposto, anche a\nprescindere dal requisito contributivo, al fine di consentire al\nsoggetto istante il raggiungimento dell\u0027eta\u0027 anagrafica massima\nprevista dalla norma (comprensiva di adeguamento alla speranza di\nvita) con conseguente acquisizione del diritto alla fruizione della\npensione di vecchiaia ex art. 24, comma 7, ultimo periodo, del\ndecreto-legge n. 201/2012 (rectius, 2011) cit. (requisiti attuali: 71\nanni di eta\u0027 e 5 anni di contribuzione)». \n 11. La prima Presidente della Suprema Corte di cassazione, con\nprovvedimento del 27 marzo 2025, depositato il 4 aprile 2025, ha\ndichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal\nTribunale di Lecce e lo ha assegnato alla sezione lavoro. \n 12. Fissata l\u0027udienza per la comparizione delle parti, la sola\npubblica amministrazione ha depositato memoria. \n \n Considerato che \n \n 1. Questa Suprema Corte ritiene rilevante e non manifestamente\ninfondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 509,\ncomma 3, decreto legislativo n. 297 del 1994, per violazione\ndell\u0027art. 38 Cost. e del principio di ragionevolezza, nella parte\nove, nel disporre che «Il personale, che, al compimento del\nsessantacinquesimo anno di eta\u0027, non abbia raggiunto il numero di\nanni richiesto per ottenere il minimo della pensione, puo\u0027 essere\ntrattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianita\u0027\nminima», stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare «e,\ncomunque, non oltre il settantesimo anno di eta\u0027» e non, invece, «e,\ncomunque, non oltre il settantesimo anno di eta\u0027 o la diversa\nmaggiore eta\u0027 individuata tenendo conto dell\u0027adeguamento alla\nsperanza di vita ai sensi dell\u0027art. 12 del decreto-legge n. 78 del\n2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010». \n \n Sulla rilevanza \n \n 2. L\u0027incidente di costituzionalita\u0027 e\u0027 pregiudiziale alla\ndecisione del quesito posto dal Tribunale di Lecce. \n 3. La ricorrente ha chiesto, pur se in via subordinata, di\n«disporre/ordinare agli enti resistenti il suo trattenimento in\nservizio fino all\u0027eta\u0027 di 71 anni, cosi\u0027 da raggiungere a detta eta\u0027\nla pensione di vecchiaia contributiva con un minimo di contributi\nalmeno di cinque anni». \n 4. Il giudice del rinvio pregiudiziale, nel sottoporre la sua\nrichiesta a questa Suprema Corte, e\u0027 partito dal presupposto, nella\npresente sede non contestato dalle parti, che «rispetto alla domanda\nprincipale, era fondata l\u0027eccezione ministeriale secondo cui - in\nassenza di domanda di riscatto di laurea - non sarebbe stato\nraggiungibile il limite dei 20 anni di contribuzione e, quindi,\nsarebbe venuto meno qualsiasi fondamento rispetto a tale parte di\ndomanda». \n 5. Sussiste, pero\u0027, un interesse della lavoratrice alla\ndefinizione della sua richiesta subordinata, per come sopra\nriportata, interesse che non verrebbe meno nell\u0027eventualita\u0027 di un\neffettivo rigetto, nel merito, dell\u0027istanza principale. \n 6. Oggetto del contendere sono, in questa sede, due contrapposte\ninterpretazioni del citato art. 509, comma 3, il quale prescrive che: \n «Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di\neta\u0027, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il\nminimo della pensione, puo\u0027 essere trattenuto in servizio fino al\nconseguimento di tale anzianita\u0027 minima e, comunque, non oltre il\nsettantesimo anno di eta\u0027». \n 7. Un primo orientamento afferma che il diritto al trattenimento\nin servizio sussisterebbe anche qualora, al raggiungimento del\nsettantesimo anno di eta\u0027, non sia conseguito il requisito\ncontributivo. \n 8. Deporrebbe in tal senso il dato letterale della norma\ndenunciata, che non vincolerebbe espressamente il trattenimento in\nservizio al conseguimento o meno dell\u0027anzianita\u0027 contributiva\nrichiesta dalla legge, ma, invece, prevederebbe il solo limite\ncostituito dall\u0027eta\u0027 anagrafica di 70 anni. \n 9. D\u0027altronde, il trattenimento in servizio oltre il limite di 67\nanni consentirebbe al lavoratore di incrementare comunque\nl\u0027anzianita\u0027 contributiva, con possibili ricadute sull\u0027importo della\npensione. \n 10. Secondo un diverso ed opposto orientamento, il trattenimento\nin servizio del personale scolastico fino al limite massimo del\nsettantesimo anno di eta\u0027 sarebbe possibile solo se esso consenta di\nraggiungere l\u0027anzianita\u0027 contributiva minima indispensabile per il\nconseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. \n 11. L\u0027espressione «puo\u0027 essere trattenuto in servizio», essendo\nimmediatamente precedente a quella «sino al conseguimento di tale\nanzianita\u0027 minima», sarebbe prioritaria rispetto alla successiva «e,\ncomunque, non oltre il settantesimo anno di eta\u0027», indicando la\nfunzionalizzazione del trattenimento in servizio del personale\nscolastico al raggiungimento del requisito contributivo per la\npensione di vecchiaia e non al mero prolungamento della carriera\nlavorativa. \n 12. La rilevanza della questione di legittimita\u0027 costituzionale\nsollevata dipende dalla circostanza che, se anche questo Collegio\naccogliesse l\u0027interpretazione piu\u0027 ampia del menzionato art. 509,\ncomma 3, favorevole alla ricorrente, il trattenimento in servizio di\nquest\u0027ultima non potrebbe continuare oltre il settantesimo anno di\neta\u0027, ai sensi della norma appena richiamata. \n 13. In questo modo, pero\u0027, la domanda subordinata della\nlavoratrice non potrebbe essere integralmente accolta, atteso che,\nnel suo caso, il semplice prolungamento del servizio fino ai 70 anni\nnon le garantirebbe il conseguimento di un trattamento pensionistico. \n 14. Infatti, e\u0027 dato processualmente acquisito che, nella specie\nla dipendente non potrebbe andare in pensione a 70 anni, ma dovrebbe\nattendere, nella migliore delle ipotesi, il decorso di un ulteriore\nannualita\u0027, ossia il compimento dei 71 anni, in ragione del limite di\n70 anni previsto dal decreto-legge n. 201 del 2012, convertito\ndall\u0027art. 24, comma 7, ultimo periodo, della legge n. 214 del 2012,\naumentato tenendo conto dell\u0027adeguamento alla speranza di vita ai\nsensi dell\u0027art. 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con\nmodificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. \n 15. Mentre la questione posta dal Tribunale di Lecce a questa\nSuprema Corte attiene, effettivamente, all\u0027interpretazione di una\ndisposizione di legge, questo ulteriore profilo concerne una diversa\nproblematica, venendo in rilievo, piuttosto, l\u0027esistenza di una\nlacuna assiologica non superabile in via ermeneutica. \n 16. Non e\u0027 di aiuto, a questo fine, l\u0027art. 24, comma 4, secondo\nperiodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n.\n21 del 2011, nel testo vigente al 31 agosto 2024 (data di\npensionamento della lavoratrice), il quale dispone che «Il\nproseguimento dell\u0027attivita\u0027 lavorativa e\u0027 incentivato, fermi\nrestando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di\nappartenenza, dall\u0027operare dei coefficienti di trasformazione\ncalcolati fino all\u0027eta\u0027 di settant\u0027anni, fatti salvi gli adeguamenti\nalla speranza di vita, come previsti dall\u0027art. 12 del decreto-legge\n31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30\nluglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni». \n 17. Infatti, innanzitutto, gli adeguamenti alla speranza di vita\nsono fatti salvi solo con riferimento ai coefficienti di\ntrasformazione che operano ai fini dell\u0027incentivazione del\nproseguimento dell\u0027attivita\u0027 lavorativa, che, pero\u0027, deve rispettare\n«i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza». \n 18. Inoltre, l\u0027appena precedente art. 24, comma 4, primo periodo,\nprescrive che «Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e\u0027\nliquidata a carico dell\u0027Assicurazione generale obbligatoria (di\nseguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima,\nnonche\u0027 della gestione separata di cui all\u0027art. 2, comma 26, della\nlegge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si puo\u0027\nconseguire all\u0027eta\u0027 in cui operano i requisiti minimi previsti dai\nsuccessivi commi». \n 19. Pertanto, l\u0027operativita\u0027 dell\u0027art. 24, comma 4, in questione,\ne sempre subordinata, quanto al conseguimento della pensione di\nvecchiaia, ai requisiti minimi di eta\u0027 «previsti dai successivi\ncommi». \n 20. Uno di questi commi e\u0027, peraltro, il numero 7, il quale\nstabilisce, per quel che rileva, che «Il diritto alla pensione di\nvecchiaia di cui al comma 6 e\u0027 conseguito in presenza di\nun\u0027anzianita\u0027 contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che\nl\u0027importo della pensione risulti essere non inferiore, per i\nlavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo\ndecorre successivamente al 1° gennaio 1996, all\u0027importo dell\u0027assegno\nsociale di cui all\u0027art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.\n335. (...). Il predetto importo soglia non puo\u0027 in ogni caso essere\ninferiore, per un dato anno, all\u0027importo mensile dell\u0027assegno sociale\nstabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito\ndi importo minimo se in possesso di un\u0027eta\u0027 anagrafica pari a\nsettanta anni, ferma restando un\u0027anzianita\u0027 contributiva minima\neffettiva di cinque anni». \n 21. L\u0027art. 24, comma 4, quindi, deve osservare, comunque, il\nlimite rappresentato dal «possesso di un\u0027eta\u0027 anagrafica pari a\nsettanta anni. (...)». \n 22. A diverse conclusioni non puo\u0027 condurre il decreto-legge n.\n101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del\n2013, il quale ha disposto, con l\u0027art. 2, comma 5, che «L\u0027art. 24,\ncomma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,\nconvertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso\nche per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il\nlimite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza\nper il collocamento a riposo d\u0027ufficio e vigente alla data di entrata\nin vigore del decreto-legge stesso, non e\u0027 modificato dall\u0027elevazione\ndei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e\ncostituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in\nservizio o per consentire all\u0027interessato di conseguire la prima\ndecorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al\nraggiungimento del quale l\u0027amministrazione deve far cessare il\nrapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a\nqualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione». \n 23. Si tratta di disposizione che interpreta l\u0027art. 24, comma 4,\ncitato, con la conseguenza che rimane soggetto ai suoi stessi limiti\n(fra cui quello, dei settanta anni, del successivo comma 7). \n 24. Inoltre, per come e\u0027 scritto, ammette che i limiti\nordinamentali dei vari settori possono essere derogati solo con\nl\u0027istituto del trattenimento in servizio, per come disciplinato dalla\nnormativa di settore, e che, in ogni caso, l\u0027amministrazione deve\nfare cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha\nconseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione\nalla prima decorrenza utile, «ove essa non sia immediata». \n 25. Questa e\u0027, quindi, una previsione che consente, in base alla\nsua lettera, all\u0027interessato di restare in servizio fino al\nconseguimento del trattamento pensionistico, sempre, pero\u0027, nel\nrispetto dei limiti imposti dai commi, successivi al quarto,\ndell\u0027art. 24 del decreto-legge n. 201 de 2011: nella specie, del\ncomma 7. \n 26. Da quanto sopra si ricava che la domanda subordinata della\nricorrente, sulla base della vigente legislazione e in assenza di un\nintervento della Corte costituzionale che integri il contenuto\ndell\u0027art. 509, comma 3, decreto legislativo n. 297 del 1994, nei\ntermini esposti, non potrebbe essere, comunque, integralmente\naccolta, a prescindere dall\u0027interpretazione del medesimo art. 509,\ncomma 3, ritenuta piu\u0027 corretta da questo Collegio. \n 27. A nulla potrebbe rilevare neppure il fatto che la lavoratrice\navrebbe, in teoria, la possibilita\u0027 di riscattare alcune annualita\u0027,\natteso che, da quanto riportato dal giudice del rinvio, il relativo\ndiritto non e\u0027 stato esercitato. \n \n Sulla non manifesta infondatezza \n \n 28. La non manifesta infondatezza della questione e\u0027 suffragata\ndai precedenti della Corte costituzionale in materia. \n 29. Infatti, la giurisprudenza costituzionale ha affermato\n(ordinanza n. 195 del 2000 e sentenza n. 227 del 1997) che esiste un\nbene protetto sul piano costituzionale, «rappresentato dal\nconseguimento della pensione al \"minimo\"», mentre non godono di\neguale protezione l\u0027incremento del trattamento di quiescenza\n(ordinanza n. 57 del 1992) o il raggiungimento del suo massimo (ex\nplurimis, sentenza n. 227 del 1997 ed ordinanza n. 195 del 2000); in\nparticolare, la disciplina del trattenimento in servizio, al di la\u0027\ndel limite di eta\u0027 fissato per il collocamento a riposo, rientra\nnella sfera discrezionale del legislatore, «sempre che non sia\nviolato il canone di ragionevolezza». \n 30. In particolare, la sentenza n. 33 del 2013 della Corte\ncostituzionale ha dichiarato l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale del\ncombinato disposto degli articoli 15-nonies, comma 1, del decreto\nlegislativo n. 502 del 1992 e 16, comma 1, primo periodo, del decreto\nlegislativo n. 503 del 1992 - nel testo di essi vigente fino\nall\u0027entrata in vigore dell\u0027art. 22 della legge n. 183 del 2010 -\nnella parte in cui non consente, al personale ivi contemplato che, al\nraggiungimento del limite massimo di eta\u0027 per il collocamento a\nriposo, non abbia compiuto il numero degli anni richiesti per\nottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in\nservizio fino al conseguimento di tale anzianita\u0027 minima e, comunque,\nnon oltre il settantesimo anno di eta\u0027. \n 31. Nel fare cio\u0027, la Corte costituzionale ha spiegato che, in\nordine alla tutela del conseguimento del minimo pensionistico, il suo\norientamento era costante e che il «problema di tale tutela era\nstrettamente connesso a quello dei limiti di eta\u0027; la previsione di\nquesti ultimi era rimessa «al legislatore nella sua piu\u0027 ampia\ndiscrezionalita\u0027» (sentenza n. 195 del 2000) e quest\u0027ultima poteva\nincontrare vincoli - sotto il profilo costituzionale - solo in\nrelazione all\u0027obiettivo di conseguire il minimo della pensione,\nattraverso lo strumento della deroga ai limiti di eta\u0027 ordinari\nprevisti per ciascuna categoria di dipendente pubblico. \n 32. Nella giurisprudenza del giudice delle leggi e\u0027, dunque,\nferma l\u0027esigenza di proteggere sia la pensione minima sia la\ndiscrezionalita\u0027 del legislatore nel determinare l\u0027ammontare delle\nprestazioni previdenziali e nel variare i trattamenti in relazione\nalle diverse figure professionali interessate. \n 33. La deroga alle soglie massime di eta\u0027, al fine del\nconseguimento del bene primario del minimo pensionistico, incontra, a\nsua volta, dei limiti fisiologici, che sono stati definiti, dalla\nCorte costituzionale, come «energia compatibile con la prosecuzione\ndel rapporto» (sentenza n. 444 del 1990), oltre la quale «neppure\nl\u0027esigenza di tutelare detto bene primario puo\u0027 spingersi». \n 34. Nel tempo, detti limiti fisiologici si sono spostati in\navanti, tanto che la Corte costituzionale mentre, ancora nel 1989\n(sentenza n. 461 del 1989), li ha considerati raggiunti al compimento\ndei sessantacinque anni di eta\u0027, in seguito, con la citata sentenza\nn. 444 del 1990, ha affermato che la presunzione secondo cui a\nsessantacinque anni si pervenga a una diminuita disponibilita\u0027 di\nenergia incompatibile con la prosecuzione del rapporto «e\u0027 destinata\nad essere vieppiu\u0027 inficiata dai riflessi positivi del generale\nmiglioramento delle condizioni di vita e di salute dei lavoratori\nsulla loro capacita\u0027 di lavoro», come si evinceva da varie\ndisposizioni legislative, che denotavano una tendenza ad innalzare la\nsoglia di deroga. Successive sentenze del giudice delle leggi (n. 282\ndel 1991 e n. 90 del 1992) hanno confermato questo indirizzo,\ncollegando la tutela del bene primario del conseguimento del diritto\nalla pensione al tetto dei settanta anni per le deroghe alle\nordinarie soglie anagrafiche (fatti ovviamente salvi ulteriori\ninnalzamenti nelle discipline di settore compatibili con l\u0027ampia\ndiscrezionalita\u0027 del legislatore in materia: in particolare, la\nsentenza n. 90 del 1992 ha affermato che e\u0027 principio generale quello\nsecondo cui non puo\u0027 essere preclusa, senza violare l\u0027art. 38, comma\n2, della Costituzione, «la possibilita\u0027, per il dipendente pubblico\nche al compimento del sessantacinquesimo anno di eta\u0027, qualunque sia\nla data di assunzione, non abbia maturato il diritto a pensione, di\nderogare a tale limite fissato per il collocamento a riposo, al solo\nscopo di completare il periodo minimo di servizio richiesto dalla\nlegge per il conseguimento di tale diritto». In quest\u0027ultimo caso,\nperaltro, detto diritto e\u0027 stato riconosciuto entro il limite del\nsettantesimo anno di eta\u0027. \n 35. Dalla giurisprudenza della Corte costituzionale si ricava,\nquindi, l\u0027esigenza primaria di tutela della posizione del soggetto\nche, al momento della cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti\nlimiti di eta\u0027, si troverebbe, al contempo, privo di retribuzione e\ndi pensione. Si tratta di decisioni che hanno conferito il massimo di\neffettivita\u0027 alla garanzia del diritto sociale alla pensione\nriconosciuto a tutti i lavoratori ai sensi dell\u0027art. 38, comma 2,\ndella Costituzione che impone, in linea di principio, di non lasciare\nprivi sia di retribuzione sia di pensione soggetti che non abbiano\nancora raggiunto i venti anni di contributi e che, per i redditi\npercepiti, potrebbero non avere immediato accesso a misure\nprevidenziali / assistenziali, restando privi di reddito. \n 36. Tale esigenza e\u0027, invero, del tutto coerente con il disposto\ndell\u0027art. 38 della Costituzione il quale, ai commi 1 e 2, prescrive\nche: \n «Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi\nnecessari per vivere ha diritto al mantenimento e all\u0027assistenza\nsociale. \n I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati\nmezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio,\nmalattia, invalidita\u0027 e vecchiaia, disoccupazione involontaria». \n 37. Altresi\u0027 la Suprema Corte di cassazione ha dimostrato di\ntenere in conto siffatta esigenza, avendo di recente affermato che\n«In tema di pensione di vecchiaia, il limite di eta\u0027 cd.\nordinamentale (ovverosia il limite anagrafico che la normativa fissa\nper ciascuna pubblica amministrazione per mantenimento al lavoro dei\npropri dipendenti) puo\u0027 essere derogato solo se la sua applicazione\npriva il dipendente del diritto alla pensione, come si desume in\nparticolare dall\u0027interpretazione dell\u0027art. 2, comma 5, del\ndecreto-legge n. 101 del 2013, convertito in legge n. 125 del 2013,\nche - coniugando le esigenze di risparmio della spesa pensionistica\ncon quelle di «svecchiamento» nel pubblico impiego - afferma che il\nconseguimento «a qualsiasi titolo» del diritto a pensione costituisce\nragione ostativa alla prosecuzione del rapporto oltre i limiti di\neta\u0027 cd. Ordinamentali» (Cass., Sez. L, n. 29183 del 12 novembre\n2024). \n 38. Lo stesso legislatore tende ad evitare il piu\u0027 possibile il\nverificarsi, per il personale scolastico, di ipotesi di mancato\nraggiungimento del diritto a pensione al momento della cessazione dal\nservizio per ragioni di eta\u0027 e, anzi, estende l\u0027applicabilita\u0027 di\nistituti aventi analoga finalita\u0027 anche ad altri settori\ndell\u0027ordinamento (come rilevato sempre dalla Corte costituzionale:\nsentenza n. 444 del 1990; sentenza n. 461 del 1989; sentenza n. 238\ndel 1988). \n 39. Persino la normativa rilevante nella specie (l\u0027art. 24, commi\n4 e 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n.\n21 del 2011, e l\u0027art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013,\nconvertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013), rende\npalese come il legislatore miri, nel pubblico impiego, a garantire\nuna sorta di corrispondenza fra epoca di cessazione dal servizio per\nragioni di eta\u0027 e maturazione del diritto alla pensione. \n 40. Nella presente controversia, e\u0027 innegabile che la lavoratrice\nsia rimasta priva, contemporaneamente, di retribuzione, perche\u0027 ormai\ndivenuta troppo anziana per lavorare, e pensione, non avendo\nraggiunto il tetto di eta\u0027 imposto dall\u0027adeguamento alla speranza di\nvita ai sensi dell\u0027art. 12 del decreto-legge n. 78 del 2010,\nconvertito, con modificazione, dalla legge n. 122 del 2010. Peraltro,\nquesta situazione si sarebbe verificata anche se la docente fosse\nrimasta in servizio fino ai 70 anni di eta\u0027 (tetto massimo stabilito\ndall\u0027art. 509, comma 3, citato). \n 41. Come gia\u0027 evidenziato in precedenza, non puo\u0027 neppure\nritenersi che sia stata introdotta nel nostro ordinamento, quantomeno\ncon riferimento al pubblico impiego, una regola che imponga un\nadattamento automatico dell\u0027eta\u0027 massima di trattenimento in servizio\nprevista nei singoli settori alla speranza di vita di cui all\u0027art. 12\ndel decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni,\ndalla legge n. 122 del 2010. \n 42. A parte le considerazioni gia\u0027 svolte e che richiamano la\nlettera della normativa in materia, vi e\u0027 da dire che, a fronte di\nuna generale previsione di collegamento dell\u0027eta\u0027 pensionabile\nall\u0027aumento della speranza di vita, si pongono delle prescrizioni\nlegislative speciali che una data eta\u0027 pongono come limite massimo\nnon valicabile del trattenimento in servizio. \n 43. L\u0027indicazione di tale limite massimo, peraltro, e\u0027 coerente\ncon le argomentazioni della Corte costituzionale in materia, sopra\nenunciate, che ha riconosciuto l\u0027esistenza di un\u0027ampia\ndiscrezionalita\u0027 del legislatore, nei limiti della ragionevolezza, al\nfine di contemperare il diritto, costituzionalmente rilevante, del\nlavoratore a una pensione minima quando cessa dal servizio con\nl\u0027esigenza, della P.A., di avere degli impiegati dotati di adeguate\nenergie lavorative. \n 44. Sorge, allora, innanzitutto, la questione se l\u0027art. 38 Cost.\ndebba essere interpretato nel senso che osta ad una previsione che\nprecluda, al dipendente pubblico che cessa dal servizio per\nsopraggiunti limiti di eta\u0027, di ottenere da subito (o in tempi\naccettabilmente brevi) un trattamento pensionistico. \n 45. Inoltre, emerge la problematica se siffatta interpretazione,\nove corretta, imponga di applicare una tale regola,\ncostituzionalmente vincolante, a tutto il pubblico impiego,\nindistintamente, o se debba tenersi conto delle peculiarita\u0027 di ogni\nsettore del mondo del lavoro, non potendosi, in effetti, considerare\neguali tutti i servizi resi per conto delle varie amministrazioni. \n 46. Nello specifico, questo Collegio si domanda se possa il\nlegislatore imporre un tetto massimo di eta\u0027 per il trattenimento in\nservizio nel comparto scuola che sia fisso e svincolato da ogni\ncollegamento con l\u0027adeguamento alla speranza di vita ai sensi\ndell\u0027art. 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con\nmodificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che riguarda, in\ngenerale, la materia delle pensioni, o se, piuttosto, questa non sia\nuna scelta del legislatore che viola il disposto dell\u0027art. 38 della\nCostituzione, essendo palesemente irragionevole ammettere la\npossibilita\u0027 di un trattenimento in servizio per maturare i requisiti\nminimi pensionistici e, pero\u0027, imporre un tetto massimo a detto\ntrattenimento che, di certo, impedira\u0027, a chi e\u0027 entrato in servizio\ntroppo tardi nel pubblico impiego, di ottenere una pensione. \n 47. Questo dubbio assume un maggiore rilievo se si valuta che, un\ntempo, vi era uno stretto collegamento fra l\u0027eta\u0027 massima di\nassunzione e quella di collocamento a riposo dei dipendenti,\ndeterminata in modo da garantire il conseguimento del diritto a\npensione, come si evinceva dalla correlazione tra l\u0027art. 2 del\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 (come\nmodificato dalla legge n. 25 del 1989), il quale stabiliva in 40\nanni, di regola, (elevabile, in casi speciali, a 45), il limite di\neta\u0027 per la partecipazione ai concorsi pubblici, e l\u0027art. 42, comma\n1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, il\nquale disponeva che il diritto a pensione sorgeva dopo quindici anni\ndi effettivo servizio; oggi, al contrario, siffatto collegamento e\u0027\ntendenzialmente venuto meno, essendo stato introdotto, con l\u0027art. 3,\ncomma 6, legge n. 127 del 1997, il diverso principio della\nliberalizzazione del limite di eta\u0027 per partecipare ai concorsi\npubblici, salvo deroghe appositamente stabilite. \n 48. La questione in esame assume particolare valenza attesi\nl\u0027elevato numero di dipendenti interessati, in teoria, da questa\nproblematica e gli effetti che avrebbe la previsione, eventualmente\nin via generale, della possibilita\u0027, per i lavoratori che non abbiano\nmaturato i requisiti per la pensione, di restare in servizio anche\ndopo la fine, per motivi attinenti all\u0027eta\u0027, del rapporto di impiego,\nsino al raggiungimento del limite determinato tenendo conto\ndell\u0027adeguamento alla speranza di vita ai sensi dell\u0027art. 12 del\ndecreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla\nlegge n. 122 del 2010 e, comunque, anche oltre i 70 anni. \n 49. L\u0027impossibilita\u0027 di risolvere l\u0027esposta questione\ninterpretando in via costituzionalmente orientata l\u0027art. 509, comma\n3, decreto legislativo n. 297 del 1994, da\u0027 luogo all\u0027incidente di\ncostituzionalita\u0027 dello stesso articolo, per violazione dell\u0027art. 38\ndella Costituzione e del principio di ragionevolezza, nella parte\nove, nel disporre che «Il personale, che, al compimento del\nsessantacinquesimo anno di eta\u0027, non abbia raggiunto il numero di\nanni richiesto per ottenere il minimo della pensione, puo\u0027 essere\ntrattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianita\u0027\nminima», stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare «e,\ncomunque, non oltre il settantesimo anno di eta\u0027» e non, invece, «e,\ncomunque, non oltre il settantesimo anno di eta\u0027 o la diversa\nmaggiore eta\u0027 individuata tenendo conto dell\u0027adeguamento alla\nsperanza di vita ai sensi dell\u0027art. 12 del decreto-legge n. 78 del\n2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010». \n\n \n P. Q. M. \n \n La Corte, visto l\u0027art. 23 della legge n. 87 del 1953; \n Rimette alla Corte costituzionale, ritenendone la rilevanza e la\nnon manifesta infondatezza, nei termini di cui in motivazione, la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 509, comma 3,\ndecreto legislativo n. 297 del 1994, per violazione dell\u0027art. 38\ndella Costituzione e del principio di ragionevolezza, nella parte\nove, nel disporre che «Il personale, che, al compimento del\nsessantacinquesimo anno di eta\u0027, non abbia raggiunto il numero di\nanni richiesto per ottenere il minimo della pensione, puo\u0027 essere\ntrattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianita\u0027\nminima», stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare «e,\ncomunque, non oltre il settantesimo anno di eta\u0027» e non, invece, «e,\ncomunque, non oltre il settantesimo anno di eta\u0027 o la diversa\nmaggiore eta\u0027 individuata tenendo conto dell\u0027adeguamento alla\nsperanza di vita ai sensi dell\u0027art. 12 del decreto-legge n. 78 del\n2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010». \n Sospende il giudizio a quo e dispone l\u0027immediata trasmissione\ndegli atti alla Corte costituzionale. \n Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della\ncancelleria, alle parti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri,\ne che sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. \n Cosi\u0027 deciso in Roma, nella Camera di consiglio della IV\nSezione civile, il 3 luglio 2025. \n \n La Presidente: Di Paolantonio","elencoNorme":[{"id":"64039","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"16/04/1994","data_nir":"1994-04-16","numero_legge":"297","descrizionenesso":"","legge_articolo":"509","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art509"}],"elencoParametri":[{"id":"80435","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"38","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"55215","num_progressivo":"","nominativo_parte":"ANIEF Associazione professionale e sindacale","data_costit_part":"29/01/2026","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"AC","descrizione_tipologia_parte":"","sigla_parte":""}]}}" ] ] |
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