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S.. \n \nProcesso  penale  -  Giudizio  abbreviato  -  Limiti  all\u0027appello   -\n  Possibilita\u0027 per l\u0027imputato di proporre appello contro le  sentenze\n  di proscioglimento per particolare tenuita\u0027  del  fatto,  ai  sensi\n  dell\u0027art. 131-bis cod. pen. - Esclusione. \n- Codice di procedura penale, art. 443, comma 1. \n\n\r\n(GU n. 39 del 24-09-2025)\n\r\n \n                    LA CORTE MILITARE DI APPELLO \n                           Seconda sezione \n \n    Composta dai signori: \n        1. dott. Giuseppe Mazzi, presidente; \n        2. dott.ssa Maria Michela Teresa Mazzilli, giudice; \n        3. dott.ssa Anna Marconcini, giudice; \n        4. ten. col. AM Umberto Verde, giudice; \n        5. ten. col. EI Francesco Delle Femine, giudice, \ncon l\u0027intervento del procuratore generale  militare  in  persona  del\ndott. Carmine Vizza e con l\u0027assistenza del  cancelliere  di  udienza,\ndott. Alessio Luppino, in seguito all\u0027appello proposto dal  difensore\navverso la sentenza n. 51  emessa  dal  G.U.P.  presso  il  Tribunale\nmilitare di Verona -  Sezione  prima  in  data  19  luglio  2024,  ha\npronunciato in camera di consiglio la seguente \n \n                              Ordinanza \n \n    Nel procedimento a carico di: \n        S.A., nata a ... (...) il ...; residente a ... (...), via ...\nn. ...; elettivamente domiciliata presso lo studio del  difensore  di\nfiducia avv. Gianfranco Ceoletta,  in  Verona,  via  Grazioli  n.  5;\ncarabiniere all\u0027epoca  dei  fatti  in  servizio  presso  la  Stazione\ncarabinieri  di  ...  (...),  elettivamente  domiciliata  presso   il\ndifensore di fiducia, libera; presente; \n    Imputata  del  reato  di:  «Lesione   personale   pluriaggravata»\n(articoli 223 del c.p.m.p.,  585  del  codice  penale,  in  relazione\nall\u0027art. 577, comma 1, n. 1 del codice penale, 47, n. 2 e  n.  3  del\nc.p.m.p.) perche\u0027, carabiniere in servizio presso la Stazione  CC  di\n... (...), mentre svolgeva servizio  di  militare  di  servizio  alla\ncaserma colpiva con due  schiaffi  il  pari  grado  carabiniere  ...,\ncagionandogli una lesione personale, dalla quale derivava,  oltre  al\nrossore del volto e dell\u0027occhio sinistro, un lieve taglio del  labbro\ne un leggero  sanguinamento.  Con  l\u0027aggravante  di  essere  militare\nrivestito di un grado, di avere commesso il fatto durante un servizio\nmilitare e di avere commesso il fatto contro una persona  a  cui  era\nlegata da relazione affettiva. \n    Fatto commesso in ... (...), in data 14 dicembre 2022. \n    Identificata la persona  offesa  in  ...,  nato  a  ...  il  ...,\nresidente in ... (...) alla via ... n. ..., in servizio alla Stazione\nCC di ... (...). \n    Premesso che: \n        con sentenza n. 51/2024 il GUP presso il  Tribunale  Militare\ndi Verona assolveva ... dal reato a lei ascritto di lesione personale\npluriaggravata perche\u0027 lo stesso non e\u0027 punibile per  la  particolare\ntenuita\u0027 del fatto; \n        avverso tale sentenza il difensore  di  fiducia  ha  proposto\nappello, con cui chiede: in via principale, l\u0027assoluzione perche\u0027  il\nfatto non sussiste, anche ai sensi dell\u0027art. 530, comma 2 del  codice\ndi procedura penale; in subordine, l\u0027assoluzione perche\u0027 il fatto non\ncostituisce reato; in  estremo  subordine,  la  riqualificazione  del\nfatto quale ingiuria reale e la declaratoria di  non  punibilita\u0027  ai\nsensi dell\u0027art. 228 del c.p.m.p.; \n        il procuratore generale militare, con propria memoria ex art.\n121 del codice di procedura  penale,  in  data  25  giugno  2025,  ha\nrilevato che una sentenza di assoluzione per particolare tenuita\u0027 del\nfatto emessa dal giudice dell\u0027udienza  preliminare  all\u0027esito  di  un\ngiudizio abbreviato non puo\u0027 essere appellata da parte  dell\u0027imputato\no del  suo  difensore,  come  affermato  dalla  Corte  di  cassazione\n(sentenza Sez. V, n. 42578 del 20 novembre 2024): il gravame proposto\ndal difensore deve pertanto essere necessariamente  riqualificato  ai\nsensi del quinto comma dell\u0027art. 568 del codice di procedura penale e\ntrasmesso alla Corte di cassazione; \n        la difesa, con memoria del 3 luglio 2025, chiede che la Corte\nrigetti  l\u0027eccezione  proposta  della  Procura  generale  militare  e\ndichiari l\u0027ammissibilita\u0027 dell\u0027appello; \n        con le note integrative datate 4 luglio 2025 la stessa difesa\nsolleva la questione di legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  443,\ncomma 1 del codice di procedura penale - nella  parte  in  cui  vieta\nl\u0027appello  avverso  la  sentenza  di  proscioglimento  resa  in  rito\nabbreviato anche nel caso di non punibilita\u0027 per particolare tenuita\u0027\ndel fatto (art. 131-bis del codice penale)  -  per  contrasto  con  i\nprincipi di ragionevolezza, uguaglianza, diritto di difesa  e  giusto\nprocesso; \n        alla odierna udienza e\u0027 stato  chiesto  preliminarmente  alle\nparti di esporre le proprie conclusioni in ordine alla ammissibilita\u0027\ndell\u0027appello: il  procuratore  generale  ribadisce  la  richiesta  di\ntrasmissione degli atti alla Corte di cassazione;  la  difesa  chiede\nche l\u0027appello sia ritenuto ammissibile. \n \n                               Osserva \n \n    1.  La  Corte  militare  di  appello  ritiene  rilevante  e   non\nmanifestamente infondata, in relazione agli articoli  3  e  24  della\nCostituzione, la questione di legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.\n443, comma 1 del codice di  procedura  penale,  nella  parte  in  cui\nesclude che l\u0027imputato possa proporre appello contro le  sentenze  di\nproscioglimento per particolare tenuita\u0027 del fatto, emesse in sede di\ngiudizio abbreviato. \n    Sulla  rilevanza  della  suddetta  questione  con  riguardo  alla\ndefinizione del presente giudizio non sussiste dubbio, in  quanto  la\nprospettata declaratoria di illegittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.\n443, comma 1 del codice di procedura penale, consentirebbe alla Corte\ndi valutare nel merito  le  ragioni  proposte  dall\u0027appellante  e  la\nfondatezza della richiesta  di  assoluzione,  perche\u0027  il  fatto  non\nsussiste,  perche\u0027  il  fatto  non  costituisce  reato   ovvero   per\nl\u0027applicazione della causa di non punibilita\u0027 di cui all\u0027art. 228 del\nc.p.m.p. \n    Va considerato al riguardo che, nella prima memoria  prodotta  in\nquesta sede, la difesa dell\u0027imputato aveva chiesto che fosse ritenuto\nammissibile l\u0027appello avverso la sentenza, pronunciata  nel  giudizio\nabbreviato, di esclusione della punibilita\u0027 per particolare  tenuita\u0027\ndel  fatto,  ed  aveva  richiamato  una  sentenza  del   giudice   di\nlegittimita\u0027 (n. 459/2020), con cui si era affermato  che  l\u0027imputato\nfosse legittimato ad appellare una sentenza emessa, in sede  di  rito\nabbreviato, ex art. 131-bis del codice penale. \n    La  possibilita\u0027  di   una   interpretazione   costituzionalmente\norientata dell\u0027art. 443, comma 1 del codice di procedura penale, tale\nda consentire di escludere che il divieto di appello per le  sentenze\nassolutorie  si  estenda  anche  a  quelle  di  proscioglimento   per\nparticolare tenuita\u0027 dell\u0027offesa, e\u0027 stata sostenuta,  espressamente,\nda questa Corte militare di appello, anche nella sentenza n. ...  del\n6 ottobre 2011 (irrevocabile il 25 dicembre  2021),  nella  quale  e\u0027\naffermato che solo mediante tale  interpretazione  e\u0027  possibile  non\ncompromettere il principio di ragionevolezza ed il diritto di  difesa\ne  senza  quindi  dover  sollevare  una  questione  di   legittimita\u0027\ncostituzionale. \n    Una interpretazione costituzionalmente orientata  dell\u0027art.  443,\ncomma 1 del codice di procedura penale, nel senso sopra indicato,  e\u0027\ntuttavia ormai preclusa dalla chiara affermazione  in  diritto  della\nCorte di cassazione (n. 42578/2024), secondo cui: \n        con riguardo al rito abbreviato, «tra i \"sacrifici\" richiesti\nall\u0027imputato si annovera - a fianco del consenso ad essere  giudicato\nsulla base  degli  atti  raccolti  nelle  indagini  preliminari,  con\nconseguente rinuncia al contraddittorio nella formazione della  prova\nin  sede  dibattimentale  -  anche   l\u0027accettazione   preventiva   di\nlimitazioni alla facolta\u0027 di appello»; \n        nel novero delle «sentenze di proscioglimento», inappellabili\nquando emesse all\u0027esito di giudizio abbreviato, ricade  anche  quella\ndi assoluzione per particolare tenuita\u0027 del fatto ex art. 131-bis del\ncodice di procedura penale; \n        «ai sensi dell\u0027art. 443, comma  1  del  codice  di  procedura\npenale, la sentenza che dichiara la particolare tenuita\u0027 del fatto ex\nart.  131-bis  del  codice  penale,  emessa  all\u0027esito  di   giudizio\nabbreviato, non puo\u0027  essere  appellata  dall\u0027imputato;  quest\u0027ultimo\ndispone soltanto del rimedio del ricorso per cassazione». \n    Tale indirizzo puo\u0027 ritenersi ormai consolidato, anche alla  luce\ndella recente sentenza (Cassazione, n. 13268/2025), secondo cui: \n        ha   proposto   ricorso   per   cassazione    il    difensore\ndell\u0027imputato, che ha dedotto violazione di legge, per avere la Corte\nterritoriale erroneamente ritenuto che la sentenza di assoluzione dal\nreato ex art. 131-bis del codice  penale,  fosse  una  pronuncia  non\nappellabile; \n        la Corte di appello ha applicato  correttamente  l\u0027art.  443,\ncomma 1 del codice di procedura penale, trattandosi di  una  sentenza\ndi proscioglimento, emessa all\u0027esito del giudizio abbreviato. \n    2. Quanto alla valutazione circa la  non  manifesta  infondatezza\ndella questione di costituzionalita\u0027, va in primo  luogo  considerato\nche la Corte costituzionale, con la sentenza  n.  274  del  2009,  ha\ndichiarato l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale  art.  443,  comma  1  del\ncodice di procedura penale, come modificato dall\u0027art. 2  della  legge\n20 febbraio 2006, n. 46, «nella parte in cui esclude  che  l\u0027imputato\npossa proporre appello contro le sentenze di assoluzione per  difetto\ndi imputabilita\u0027, derivante da vizio totale di mente». \n    In tale sentenza rileva la Corte costituzionale che: \n        nel merito la  questione  e\u0027  fondata,  in  riferimento  agli\narticoli 3 e 24, secondo comma della Costituzione; \n        il giudizio abbreviato si fonda sulla «libera  e  consapevole\naccettazione», da parte dell\u0027imputato - quale  contropartita  per  un\ntrattamento premiale sul piano sanzionatorio (riduzione di  un  terzo\ndella pena eventualmente inflitta) - di  «limitazioni  di  diritti  e\nfacolta\u0027 [...], altrimenti riconosciuti nel rito ordinario»; \n        tra i «sacrifici» richiesti all\u0027imputato figura  -  a  fianco\ndel consenso ad essere giudicato sulla base degli atti raccolti nelle\nindagini preliminari, con  conseguente  rinuncia  al  contraddittorio\nnella  formazione  della  prova  in  sede  dibattimentale   -   anche\nl\u0027accettazione preventiva di limitazioni alla  facolta\u0027  di  appello:\ncio\u0027 e\u0027 nella logica di  un  rito  alternativo  che,  per  un  verso,\npersegue obiettivi di semplificazione e accelerazione  dei  processi;\ne, per altro verso, si  fonda  -  ormai  in  via  esclusiva  -  sulla\nvolonta\u0027 dello stesso imputato; \n        tuttavia, le limitazioni all\u0027appello dell\u0027imputato, per poter\nessere considerate costituzionalmente compatibili, debbono  risultare\ncomunque basate su criteri razionali, nel confronto  con  i  casi  di\nperdurante  appellabilita\u0027,  e   debbono   trovare,   altresi\u0027,   «un\nfondamento ragionevolmente commisurato ... al rilievo  costituzionale\ndell\u0027interesse inciso» (sentenza n. 363 del 1991):  difatti,  pur  in\nassenza di un riconoscimento costituzionale della garanzia del doppio\ngrado di giurisdizione di merito, il potere di appello  dell\u0027imputato\nsi presenta correlato al fondamentale valore espresso dal diritto  di\ndifesa (art. 24, secondo comma della Costituzione); \n        la categoria delle sentenze di proscioglimento - che la norma\ncensurata assoggetta ad un regime unitario, quanto  alla  sottrazione\nall\u0027appello dell\u0027imputato - non costituisce  un  genus  unitario,  ma\nabbraccia  ipotesi  marcatamente  eterogenee,  quanto  all\u0027attitudine\nlesiva degli interessi morali e giuridici del prosciolto; \n        del tutto particolare si presenta la sentenza di  assoluzione\nper vizio totale di mente: lungi dall\u0027assumere una valenza pienamente\nliberatoria, detta pronuncia postula l\u0027accertamento della sussistenza\ndel fatto di reato, della sua riferibilita\u0027 all\u0027imputato - in termini\ntanto  materiali  che  psicologici  -  e  dell\u0027assenza  di  cause  di\ngiustificazione: non distinguendosi, dunque, sotto tale  profilo,  da\nuna sentenza di condanna; \n        in definitiva «l\u0027assoluzione per totale infermita\u0027 di mente -\nassimilabile, come detto, ad una condanna, quanto  alla  attribuzione\ndel atto all\u0027imputato - puo\u0027 avere,  infatti,  ad  oggetto  qualunque\ntipo di reato, ivi compresi quelli di maggiore allarme sociale;  puo\u0027\ncomportare l\u0027applicazione di  misure  che,  anche  se  non  punitive,\nrisultano marcatamente  afflittive  (oltre  che,  in  ogni  caso,  un\npregiudizio di ordine morale di particolare  intensita\u0027);  prescinde,\ninfine, dall\u0027entita\u0027  della  pena  edittale  prevista  per  il  reato\noggetto di giudizio. L\u0027interesse dell\u0027imputato  a  contestare,  anche\nnei profili di merito, i presupposti della pronuncia emessa nei  suoi\nconfronti   subisce,   dunque,   una   limitazione    intrinsecamente\nirrazionale, in rapporto all\u0027assetto  complessivo  delle  preclusioni\ndell\u0027appello  nel  giudizio   abbreviato,   e   priva   di   adeguata\ngiustificazione nelle caratteristiche e nelle  finalita\u0027  proprie  di\ntale rito». \n    E\u0027 vero che, diversamente dalla  assoluzione  per  infermita\u0027  di\nmente, il proscioglimento per particolare  tenuita\u0027  del  fatto·  non\npuo\u0027 concernere i reati di  maggiore  allarme  sociale.  Va  tuttavia\nritenuto che gli effetti  pregiudizievoli,  per  l\u0027imputato,  di  una\nsentenza emessa ex art. 131-bis, siano cosi\u0027 significativi da rendere\nparimenti irrazionale e contrastante con i principi costituzionali di\ncui agli articoli 3  e  24  della  Costituzione,  l\u0027esclusione  della\npossibilita\u0027 di appellare la relativa sentenza  emessa  nel  giudizio\nabbreviato. \n    Sul fondamento dell\u0027istituto di cui all\u0027art. 131-bis  del  codice\npenale, merita in particolare  richiamare  la  sentenza  della  Corte\ncostituzionale, 25 maggio 2022, n. 173, con cui e\u0027  stata  dichiarata\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 538 del codice di procedura\npenale, «nella parte in  cui  non  prevede  che  il  giudice,  quando\npronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuita\u0027 del\nfatto, ai sensi dell\u0027art. 131-bis del  codice  penale,  decide  sulla\ndomanda per le restituzioni e  il  risarcimento  del  danno  proposta\ndalla parte civile, a norma degli articoli 74 e seguenti  del  codice\ndi procedura penale». \n    Nella suddetta sentenza e\u0027 stato osservato,  in  alcuni  passaggi\nche appaiono particolarmente significativi ai fini della problematica\nqui in esame, che: \n        le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno evidenziato,\nnella ipotesi di cui all\u0027art. 131-bis  del  codice  penale,  che  «il\nfatto  non  e\u0027  punibile  non  perche\u0027  inoffensivo,  ma  perche\u0027  il\nlegislatore, pur in presenza di  un  fatto  tipico,  antigiuridico  e\ncolpevole, ritiene che sia  inopportuno  punirlo,  ove  ricorrano  le\ncondizioni indicate nella richiamata disposizione  normativa»  (Corte\ndi cassazione, sezioni unite penali, 27 gennaio-12  maggio  2022,  n.\n18891); \n        secondo la stessa Corte costituzionale (ordinanza n. 279  del\n2017), «il fatto particolarmente lieve,  cui  fa  riferimento  l\u0027art.\n131-bis del codice  penale,  e\u0027  comunque  un  fatto  offensivo,  che\ncostituisce reato e che il legislatore preferisce non punire, sia per\nriaffermare la natura di extrema ratio  della  pena  e  agevolare  la\n«rieducazione del condannato», sia per contenere il gravoso carico di\ncontenzioso penale gravante sulla giurisdizione»; \n        al  pari  della  sentenza  penale  irrevocabile  di  condanna\npronunciata in  seguito  a  dibattimento  (art.  651  del  codice  di\nprocedura penale), anche quella dibattimentale di proscioglimento per\nparticolare tenuita\u0027 del fatto  ha  efficacia  di  giudicato,  quanto\nall\u0027accertamento della sussistenza del fatto,  della  sua  illiceita\u0027\npenale e all\u0027affermazione che l\u0027imputato lo ha commesso, nel giudizio\ncivile   restitutorio   o   risarcitorio   promosso   nei   confronti\ndell\u0027imputato; \n        la sentenza che dichiara la non punibilita\u0027 del fatto ex art.\n131-bis  del  codice  penale,  pur  integrando   una   decisione   di\nproscioglimento, contiene, dunque, gia\u0027 l\u0027accertamento, con efficacia\ndi giudicato, delle circostanze che possono essere poste a fondamento\ndi una pretesa risarcitoria; la pronuncia di proscioglimento ex  art.\n131-bis del codice penale, si atteggia, pertanto,  come  una  vera  e\npropria sentenza di accertamento dell\u0027illecito penale, che, in quanto\navente efficacia di giudicato, puo\u0027  costituire  presupposto  di  una\ndomanda di risarcimento del danno nel successivo giudizio civile; \n        la norma censurata contrasta con il principio di  eguaglianza\n(art. 3, primo comma della Costituzione) e con il diritto alla tutela\ngiurisdizionale (art. 24, secondo comma  della  Costituzione),  nella\nspecie della parte civile, la quale subisce la mancata  decisione  in\nordine alla sua pretesa risarcitoria (o  restitutoria)  anche  quando\nessa appare fondata e meritevole di accoglimento proprio  in  ragione\ndel contestuale accertamento, ad  opera  del  giudice  penale,  della\nsussistenza  del  fatto,  della  sua  illiceita\u0027   penale   e   della\nriferibilita\u0027 della condotta illecita all\u0027imputato nel  contesto  del\nproscioglimento di quest\u0027ultimo ex art. 131-bis del codice penale; \n        occorre quindi riconoscere al giudice penale, come necessaria\nderoga alla regola posta dalla disposizione stessa,  la  possibilita\u0027\ndi pronunciarsi anche sulla domanda di risarcimento del danno  quando\naccerti  che  sussistono  i  presupposti  per   dichiarare   la   non\npunibilita\u0027 dell\u0027imputato in ragione della particolare  tenuita\u0027  del\nfatto, ai sensi dell\u0027art. 131-bis del codice penale. \n    Va sottolineato che nella citata sentenza n.  173/2022  la  Corte\ncostituzionale prende espressamente in considerazione gli effetti  di\ngiudicato  della  sentenza  dibattimentale  di  proscioglimento   per\nparticolare tenuita\u0027 del fatto. L\u0027art. 651-bis, comma 2 del codice di\nprocedura penale, prevede tuttavia  che  «la  stessa  efficacia»  (di\ngiudicato quanto all\u0027accertamento della sussistenza del fatto,  della\nsua  illiceita\u0027  penale  e  all\u0027affermazione  che  l\u0027imputato  lo  ha\ncommesso) «ha la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata\nper particolare tenuita\u0027 del fatto a norma dell\u0027art. 442,  salvo  che\nvi si opponga la  parte  civile  che  non  abbia  accettato  il  rito\nabbreviato». \n    Sul tema puo\u0027 essere richiamata  anche  la  sentenza  n.  93/2024\ndella  Corte  costituzionale  che  ha  dichiarato   «l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 34, comma 2 del codice di procedura  penale,\nnella  parte  in  cui  non  prevede  l\u0027incompatibilita\u0027,  a  decidere\nsull\u0027opposizione  all\u0027archiviazione  per  particolare  tenuita\u0027   del\nfatto, del giudice persona fisica che abbia rigettato la richiesta di\ndecreto penale di condanna, ritenendo sussistere la suddetta causa di\nesclusione della punibilita\u0027». \n    La Corte  costituzionale,  in  tale  sentenza  ha  affermato,  in\nparticolare, che: \n        sull\u0027assunto che l\u0027archiviazione per particolare tenuita\u0027 del\nfatto possa avere effetti potenzialmente pregiudizievoli, sia per gli\ninteressi della persona offesa, sia per l\u0027interesse  dell\u0027indagato  -\nche  potrebbe  mirare  a  ottenere  l\u0027archiviazione  per  causa  piu\u0027\nfavorevole -, la legge ha inteso assicurare un pieno  contraddittorio\nsu  questo  possibile  esito,  che  deve,   per   l\u0027appunto,   essere\npreannunciato in termini espliciti dal pubblico ministero; \n        riconosciuti  i  tratti  caratteristici  di   tale   sequenza\nprocessuale, questa Corte ha, dunque, recentemente affermato che «una\npronuncia di non punibilita\u0027 ex art. 131-bis del  codice  penale,  in\nqualunque fase procedimentale o processuale sia collocata, presuppone\nlogicamente la valutazione che un reato, completo  di  tutti  i  suoi\nelementi oggettivi e soggettivi, sia  stato  commesso  dalla  persona\nsottoposta a indagini o dall\u0027imputato» (sentenza n. 116 del 2023); \n        proprio perche\u0027 l\u0027archiviazione ex art.  131-bis  del  codice\npenale, implica l\u0027accertamento della commissione del reato - la Corte\ndi legittimita\u0027 ha stabilito che il  provvedimento  di  archiviazione\nper  particolare  tenuita\u0027  del  fatto  debba  essere  iscritto   nel\ncasellario giudiziale, producendo cosi\u0027 effetti diretti  nella  sfera\nsoggettiva della persona indagata (Corte di cassazione, sezioni unite\npenali, sentenza 30 maggio-24 settembre 2019, n. 38954). \n    Puo\u0027 quindi in una sintesi conclusiva essere evidenziato che: \n        la Corte  costituzionale  e  la  Corte  di  cassazione  hanno\nripetutamente e chiaramente  affermato  che  il  proscioglimento  per\nparticolare tenuita\u0027 del fatto presuppone l\u0027accertamento della  piena\nresponsabilita\u0027 dell\u0027imputato, sia sotto  il  profilo  oggettivo  che\nsoggettivo; \n        il proscioglimento con tale formula, pronunciato sia in  sede\ndibattimentale che in sede di giudizio abbreviato, provoca  rilevanti\nconseguenze pregiudizievoli, in particolare nel giudizio  civile  per\nil risarcimento del danno e, per quanto specificamente  interessa  il\npersonale militare, nel giudizio sulla responsabilita\u0027  disciplinare,\ndi competenza dell\u0027autorita\u0027 militare; \n        l\u0027art. 131-bis e\u0027 stato introdotto (con  la  legge  16  marzo\n2015, n. 28)  dopo  l\u0027introduzione  dei  limiti  all\u0027appello  di  cui\nall\u0027art. 443, comma 1 del codice di procedura penale e, peraltro, con\nla sentenza n. 173/2022, la Corte costituzionale ha  riconosciuto  la\nnecessita\u0027 di rafforzare la posizione della parte civile, nel caso il\ngiudice ritenga applicabile l\u0027art. 131-bis del codice penale; \n        sembra  pertanto  necessario,  per  realizzare  un   corretto\n«bilanciamento»  a  favore  del  diritto  di  difesa   dell\u0027imputato,\nammettere a suo favore la facolta\u0027 di appellare le sentenze  con  cui\ne\u0027 affermata la particolare tenuita\u0027 del fatto, anche  se  emesse  in\nsede di giudizio abbreviato; \n        quanto  alla  considerazione  secondo  cui  la  richiesta  di\ngiudizio  abbreviato  comporta  anche  l\u0027accettazione  preventiva  di\nlimitazioni alla  facolta\u0027  di  appello  (nella  logica  di  un  rito\nalternativo che persegue obiettivi di semplificazione e accelerazione\ndei  processi  e  si  fonda  sulla   volonta\u0027   dell\u0027imputato)   puo\u0027\nosservarsi: in primo  luogo,  che  una  limitazione  del  diritto  di\nappello, che riguardi sentenze aventi il significato di  accertamento\ndella commissione del reato, introduce, a parere di questa Corte, una\nlimitazione inaccettabile del diritto di difesa,  ex  art.  24  della\nCostituzione; in secondo luogo, che, quanto all\u0027obiettivo, certamente\nmeritevole di tutela giuridica, di  semplificazione  e  accelerazione\ndei  processi,  l\u0027esclusione  dell\u0027appello   per   le   sentenze   di\nproscioglimento, in  abbreviato,  per  la  particolare  tenuita\u0027  del\nfatto,  potrebbe  costituire  (in  modo  del  tutto  controproducente\nrispetto agli obiettivi perseguiti) un disincentivo alla  scelta  del\ngiudizio abbreviato, per l\u0027imputato che confidi  in  una  assoluzione\npiena, sulla base degli atti, e si prospetti comunque la possibilita\u0027\ndi proporre appello, ove il  giudice  non  pervenga  ad  una  formula\nassolutoria di esclusione della responsabilita\u0027 penale. \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    Visto l\u0027art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; \n    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata,  in  relazione\nagli articoli 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 443, comma 1 del codice di procedura penale,\nnella parte in cui esclude  che  l\u0027imputato  possa  proporre  appello\ncontro le sentenze di proscioglimento per  particolare  tenuita\u0027  del\nfatto, ai sensi dell\u0027art. 131-bis del codice penale; \n    Dispone  l\u0027immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte\ncostituzionale; \n    Ordina la sospensione del giudizio in corso; \n    Ordina che la presente ordinanza, a cura della  cancelleria,  sia\nnotificata alle parti in causa, al pubblico ministero e al Presidente\ndel Consiglio dei ministri, nonche\u0027 comunicata  ai  Presidenti  delle\ndue Camere del Parlamento. \n      Roma, 9 luglio 2025 \n \n                        Il presidente: Mazzi","elencoNorme":[{"id":"63455","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"443","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"79854","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79855","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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