HTTP Client
1
Total requests
0
HTTP errors
Clients
http_client 1
Requests
| POST | https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/173 | |
|---|---|---|
| Request options | [ "headers" => [ "Content-Type" => "application/json" ] "auth_basic" => [ "corteservizisito" "corteservizisito,2021+1" ] ] |
|
| Response |
200
[ "info" => [ "header_size" => 166 "request_size" => 301 "total_time" => 0.204463 "namelookup_time" => 0.000424 "connect_time" => 0.031163 "pretransfer_time" => 0.069959 "size_download" => 28134.0 "speed_download" => 137911.0 "starttransfer_time" => 0.069984 "primary_ip" => "66.22.43.24" "primary_port" => 443 "local_ip" => "65.108.230.242" "local_port" => 45634 "http_version" => 3 "protocol" => 2 "scheme" => "HTTPS" "appconnect_time_us" => 69872 "connect_time_us" => 31163 "namelookup_time_us" => 424 "pretransfer_time_us" => 69959 "starttransfer_time_us" => 69984 "total_time_us" => 204463 "start_time" => 1765356741.3899 "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/173" "pause_handler" => Closure(float $duration) {#830 : "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse" : { : CurlHandle {#809 …} : Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#797 …} : -9223372036854775808 } } "debug" => """ * Trying 66.22.43.24...\n * TCP_NODELAY set\n * Connected to ws.cortecostituzionale.it (66.22.43.24) port 443 (#0)\n * ALPN, offering h2\n * ALPN, offering http/1.1\n * successfully set certificate verify locations:\n * CAfile: /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt\n CApath: none\n * SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384\n * ALPN, server accepted to use h2\n * Server certificate:\n * subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n * start date: Nov 19 00:00:00 2024 GMT\n * expire date: Dec 20 23:59:59 2025 GMT\n * subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n * issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n * SSL certificate verify ok.\n * Using HTTP2, server supports multi-use\n * Connection state changed (HTTP/2 confirmed)\n * Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0\n * Using Stream ID: 1 (easy handle 0x16aa8f0)\n > POST /servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/173 HTTP/2\r\n Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n Content-Type: application/json\r\n Accept: */*\r\n Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n Accept-Encoding: gzip\r\n Content-Length: 0\r\n \r\n * Connection state changed (MAX_CONCURRENT_STREAMS == 128)!\n < HTTP/2 200 \r\n < content-type: application/json;charset=UTF-8\r\n < cache-control: no-cache\r\n < pragma: no-cache\r\n < content-encoding: UTF-8\r\n < date: Wed, 10 Dec 2025 08:52:21 GMT\r\n < \r\n """ ] "response_headers" => [ "HTTP/2 200 " "content-type: application/json;charset=UTF-8" "cache-control: no-cache" "pragma: no-cache" "content-encoding: UTF-8" "date: Wed, 10 Dec 2025 08:52:21 GMT" ] "response_content" => [ "{"dtoOrdinanza":{"anno":"2025","numero":"173","numero_parte":"1","autorita":"Corte militare d\u0027appello","localita_autorita":"","data_deposito":"14/07/2025","data_emissione":"","data_gazzetta":"24/09/2025","numero_gazzetta":"39","anno_decisione":"","numero_decisione":"","data_seduta":"","descrizione_fissazione":"","stato_fissazione":"","relatore":"","oggetto_lungo":"\u003cp\u003eProcesso penale – Giudizio abbreviato – Limiti all\u0027appello –\u0026nbsp;Possibilità per l’imputato di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.\u0026nbsp;– Esclusione – Contrasto con il principio di eguaglianza – Lesione del diritto di difesa.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e","prima_parte":"A. S.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 173 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 luglio 2025\n\r\nOrdinanza del 14 luglio 2025 della Corte militare d\u0027appello nel\nprocedimento militare a carico di A. S.. \n \nProcesso penale - Giudizio abbreviato - Limiti all\u0027appello -\n Possibilita\u0027 per l\u0027imputato di proporre appello contro le sentenze\n di proscioglimento per particolare tenuita\u0027 del fatto, ai sensi\n dell\u0027art. 131-bis cod. pen. - Esclusione. \n- Codice di procedura penale, art. 443, comma 1. \n\n\r\n(GU n. 39 del 24-09-2025)\n\r\n \n LA CORTE MILITARE DI APPELLO \n Seconda sezione \n \n Composta dai signori: \n 1. dott. Giuseppe Mazzi, presidente; \n 2. dott.ssa Maria Michela Teresa Mazzilli, giudice; \n 3. dott.ssa Anna Marconcini, giudice; \n 4. ten. col. AM Umberto Verde, giudice; \n 5. ten. col. EI Francesco Delle Femine, giudice, \ncon l\u0027intervento del procuratore generale militare in persona del\ndott. Carmine Vizza e con l\u0027assistenza del cancelliere di udienza,\ndott. Alessio Luppino, in seguito all\u0027appello proposto dal difensore\navverso la sentenza n. 51 emessa dal G.U.P. presso il Tribunale\nmilitare di Verona - Sezione prima in data 19 luglio 2024, ha\npronunciato in camera di consiglio la seguente \n \n Ordinanza \n \n Nel procedimento a carico di: \n S.A., nata a ... (...) il ...; residente a ... (...), via ...\nn. ...; elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di\nfiducia avv. Gianfranco Ceoletta, in Verona, via Grazioli n. 5;\ncarabiniere all\u0027epoca dei fatti in servizio presso la Stazione\ncarabinieri di ... (...), elettivamente domiciliata presso il\ndifensore di fiducia, libera; presente; \n Imputata del reato di: «Lesione personale pluriaggravata»\n(articoli 223 del c.p.m.p., 585 del codice penale, in relazione\nall\u0027art. 577, comma 1, n. 1 del codice penale, 47, n. 2 e n. 3 del\nc.p.m.p.) perche\u0027, carabiniere in servizio presso la Stazione CC di\n... (...), mentre svolgeva servizio di militare di servizio alla\ncaserma colpiva con due schiaffi il pari grado carabiniere ...,\ncagionandogli una lesione personale, dalla quale derivava, oltre al\nrossore del volto e dell\u0027occhio sinistro, un lieve taglio del labbro\ne un leggero sanguinamento. Con l\u0027aggravante di essere militare\nrivestito di un grado, di avere commesso il fatto durante un servizio\nmilitare e di avere commesso il fatto contro una persona a cui era\nlegata da relazione affettiva. \n Fatto commesso in ... (...), in data 14 dicembre 2022. \n Identificata la persona offesa in ..., nato a ... il ...,\nresidente in ... (...) alla via ... n. ..., in servizio alla Stazione\nCC di ... (...). \n Premesso che: \n con sentenza n. 51/2024 il GUP presso il Tribunale Militare\ndi Verona assolveva ... dal reato a lei ascritto di lesione personale\npluriaggravata perche\u0027 lo stesso non e\u0027 punibile per la particolare\ntenuita\u0027 del fatto; \n avverso tale sentenza il difensore di fiducia ha proposto\nappello, con cui chiede: in via principale, l\u0027assoluzione perche\u0027 il\nfatto non sussiste, anche ai sensi dell\u0027art. 530, comma 2 del codice\ndi procedura penale; in subordine, l\u0027assoluzione perche\u0027 il fatto non\ncostituisce reato; in estremo subordine, la riqualificazione del\nfatto quale ingiuria reale e la declaratoria di non punibilita\u0027 ai\nsensi dell\u0027art. 228 del c.p.m.p.; \n il procuratore generale militare, con propria memoria ex art.\n121 del codice di procedura penale, in data 25 giugno 2025, ha\nrilevato che una sentenza di assoluzione per particolare tenuita\u0027 del\nfatto emessa dal giudice dell\u0027udienza preliminare all\u0027esito di un\ngiudizio abbreviato non puo\u0027 essere appellata da parte dell\u0027imputato\no del suo difensore, come affermato dalla Corte di cassazione\n(sentenza Sez. V, n. 42578 del 20 novembre 2024): il gravame proposto\ndal difensore deve pertanto essere necessariamente riqualificato ai\nsensi del quinto comma dell\u0027art. 568 del codice di procedura penale e\ntrasmesso alla Corte di cassazione; \n la difesa, con memoria del 3 luglio 2025, chiede che la Corte\nrigetti l\u0027eccezione proposta della Procura generale militare e\ndichiari l\u0027ammissibilita\u0027 dell\u0027appello; \n con le note integrative datate 4 luglio 2025 la stessa difesa\nsolleva la questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 443,\ncomma 1 del codice di procedura penale - nella parte in cui vieta\nl\u0027appello avverso la sentenza di proscioglimento resa in rito\nabbreviato anche nel caso di non punibilita\u0027 per particolare tenuita\u0027\ndel fatto (art. 131-bis del codice penale) - per contrasto con i\nprincipi di ragionevolezza, uguaglianza, diritto di difesa e giusto\nprocesso; \n alla odierna udienza e\u0027 stato chiesto preliminarmente alle\nparti di esporre le proprie conclusioni in ordine alla ammissibilita\u0027\ndell\u0027appello: il procuratore generale ribadisce la richiesta di\ntrasmissione degli atti alla Corte di cassazione; la difesa chiede\nche l\u0027appello sia ritenuto ammissibile. \n \n Osserva \n \n 1. La Corte militare di appello ritiene rilevante e non\nmanifestamente infondata, in relazione agli articoli 3 e 24 della\nCostituzione, la questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.\n443, comma 1 del codice di procedura penale, nella parte in cui\nesclude che l\u0027imputato possa proporre appello contro le sentenze di\nproscioglimento per particolare tenuita\u0027 del fatto, emesse in sede di\ngiudizio abbreviato. \n Sulla rilevanza della suddetta questione con riguardo alla\ndefinizione del presente giudizio non sussiste dubbio, in quanto la\nprospettata declaratoria di illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.\n443, comma 1 del codice di procedura penale, consentirebbe alla Corte\ndi valutare nel merito le ragioni proposte dall\u0027appellante e la\nfondatezza della richiesta di assoluzione, perche\u0027 il fatto non\nsussiste, perche\u0027 il fatto non costituisce reato ovvero per\nl\u0027applicazione della causa di non punibilita\u0027 di cui all\u0027art. 228 del\nc.p.m.p. \n Va considerato al riguardo che, nella prima memoria prodotta in\nquesta sede, la difesa dell\u0027imputato aveva chiesto che fosse ritenuto\nammissibile l\u0027appello avverso la sentenza, pronunciata nel giudizio\nabbreviato, di esclusione della punibilita\u0027 per particolare tenuita\u0027\ndel fatto, ed aveva richiamato una sentenza del giudice di\nlegittimita\u0027 (n. 459/2020), con cui si era affermato che l\u0027imputato\nfosse legittimato ad appellare una sentenza emessa, in sede di rito\nabbreviato, ex art. 131-bis del codice penale. \n La possibilita\u0027 di una interpretazione costituzionalmente\norientata dell\u0027art. 443, comma 1 del codice di procedura penale, tale\nda consentire di escludere che il divieto di appello per le sentenze\nassolutorie si estenda anche a quelle di proscioglimento per\nparticolare tenuita\u0027 dell\u0027offesa, e\u0027 stata sostenuta, espressamente,\nda questa Corte militare di appello, anche nella sentenza n. ... del\n6 ottobre 2011 (irrevocabile il 25 dicembre 2021), nella quale e\u0027\naffermato che solo mediante tale interpretazione e\u0027 possibile non\ncompromettere il principio di ragionevolezza ed il diritto di difesa\ne senza quindi dover sollevare una questione di legittimita\u0027\ncostituzionale. \n Una interpretazione costituzionalmente orientata dell\u0027art. 443,\ncomma 1 del codice di procedura penale, nel senso sopra indicato, e\u0027\ntuttavia ormai preclusa dalla chiara affermazione in diritto della\nCorte di cassazione (n. 42578/2024), secondo cui: \n con riguardo al rito abbreviato, «tra i \"sacrifici\" richiesti\nall\u0027imputato si annovera - a fianco del consenso ad essere giudicato\nsulla base degli atti raccolti nelle indagini preliminari, con\nconseguente rinuncia al contraddittorio nella formazione della prova\nin sede dibattimentale - anche l\u0027accettazione preventiva di\nlimitazioni alla facolta\u0027 di appello»; \n nel novero delle «sentenze di proscioglimento», inappellabili\nquando emesse all\u0027esito di giudizio abbreviato, ricade anche quella\ndi assoluzione per particolare tenuita\u0027 del fatto ex art. 131-bis del\ncodice di procedura penale; \n «ai sensi dell\u0027art. 443, comma 1 del codice di procedura\npenale, la sentenza che dichiara la particolare tenuita\u0027 del fatto ex\nart. 131-bis del codice penale, emessa all\u0027esito di giudizio\nabbreviato, non puo\u0027 essere appellata dall\u0027imputato; quest\u0027ultimo\ndispone soltanto del rimedio del ricorso per cassazione». \n Tale indirizzo puo\u0027 ritenersi ormai consolidato, anche alla luce\ndella recente sentenza (Cassazione, n. 13268/2025), secondo cui: \n ha proposto ricorso per cassazione il difensore\ndell\u0027imputato, che ha dedotto violazione di legge, per avere la Corte\nterritoriale erroneamente ritenuto che la sentenza di assoluzione dal\nreato ex art. 131-bis del codice penale, fosse una pronuncia non\nappellabile; \n la Corte di appello ha applicato correttamente l\u0027art. 443,\ncomma 1 del codice di procedura penale, trattandosi di una sentenza\ndi proscioglimento, emessa all\u0027esito del giudizio abbreviato. \n 2. Quanto alla valutazione circa la non manifesta infondatezza\ndella questione di costituzionalita\u0027, va in primo luogo considerato\nche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 274 del 2009, ha\ndichiarato l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale art. 443, comma 1 del\ncodice di procedura penale, come modificato dall\u0027art. 2 della legge\n20 febbraio 2006, n. 46, «nella parte in cui esclude che l\u0027imputato\npossa proporre appello contro le sentenze di assoluzione per difetto\ndi imputabilita\u0027, derivante da vizio totale di mente». \n In tale sentenza rileva la Corte costituzionale che: \n nel merito la questione e\u0027 fondata, in riferimento agli\narticoli 3 e 24, secondo comma della Costituzione; \n il giudizio abbreviato si fonda sulla «libera e consapevole\naccettazione», da parte dell\u0027imputato - quale contropartita per un\ntrattamento premiale sul piano sanzionatorio (riduzione di un terzo\ndella pena eventualmente inflitta) - di «limitazioni di diritti e\nfacolta\u0027 [...], altrimenti riconosciuti nel rito ordinario»; \n tra i «sacrifici» richiesti all\u0027imputato figura - a fianco\ndel consenso ad essere giudicato sulla base degli atti raccolti nelle\nindagini preliminari, con conseguente rinuncia al contraddittorio\nnella formazione della prova in sede dibattimentale - anche\nl\u0027accettazione preventiva di limitazioni alla facolta\u0027 di appello:\ncio\u0027 e\u0027 nella logica di un rito alternativo che, per un verso,\npersegue obiettivi di semplificazione e accelerazione dei processi;\ne, per altro verso, si fonda - ormai in via esclusiva - sulla\nvolonta\u0027 dello stesso imputato; \n tuttavia, le limitazioni all\u0027appello dell\u0027imputato, per poter\nessere considerate costituzionalmente compatibili, debbono risultare\ncomunque basate su criteri razionali, nel confronto con i casi di\nperdurante appellabilita\u0027, e debbono trovare, altresi\u0027, «un\nfondamento ragionevolmente commisurato ... al rilievo costituzionale\ndell\u0027interesse inciso» (sentenza n. 363 del 1991): difatti, pur in\nassenza di un riconoscimento costituzionale della garanzia del doppio\ngrado di giurisdizione di merito, il potere di appello dell\u0027imputato\nsi presenta correlato al fondamentale valore espresso dal diritto di\ndifesa (art. 24, secondo comma della Costituzione); \n la categoria delle sentenze di proscioglimento - che la norma\ncensurata assoggetta ad un regime unitario, quanto alla sottrazione\nall\u0027appello dell\u0027imputato - non costituisce un genus unitario, ma\nabbraccia ipotesi marcatamente eterogenee, quanto all\u0027attitudine\nlesiva degli interessi morali e giuridici del prosciolto; \n del tutto particolare si presenta la sentenza di assoluzione\nper vizio totale di mente: lungi dall\u0027assumere una valenza pienamente\nliberatoria, detta pronuncia postula l\u0027accertamento della sussistenza\ndel fatto di reato, della sua riferibilita\u0027 all\u0027imputato - in termini\ntanto materiali che psicologici - e dell\u0027assenza di cause di\ngiustificazione: non distinguendosi, dunque, sotto tale profilo, da\nuna sentenza di condanna; \n in definitiva «l\u0027assoluzione per totale infermita\u0027 di mente -\nassimilabile, come detto, ad una condanna, quanto alla attribuzione\ndel atto all\u0027imputato - puo\u0027 avere, infatti, ad oggetto qualunque\ntipo di reato, ivi compresi quelli di maggiore allarme sociale; puo\u0027\ncomportare l\u0027applicazione di misure che, anche se non punitive,\nrisultano marcatamente afflittive (oltre che, in ogni caso, un\npregiudizio di ordine morale di particolare intensita\u0027); prescinde,\ninfine, dall\u0027entita\u0027 della pena edittale prevista per il reato\noggetto di giudizio. L\u0027interesse dell\u0027imputato a contestare, anche\nnei profili di merito, i presupposti della pronuncia emessa nei suoi\nconfronti subisce, dunque, una limitazione intrinsecamente\nirrazionale, in rapporto all\u0027assetto complessivo delle preclusioni\ndell\u0027appello nel giudizio abbreviato, e priva di adeguata\ngiustificazione nelle caratteristiche e nelle finalita\u0027 proprie di\ntale rito». \n E\u0027 vero che, diversamente dalla assoluzione per infermita\u0027 di\nmente, il proscioglimento per particolare tenuita\u0027 del fatto· non\npuo\u0027 concernere i reati di maggiore allarme sociale. Va tuttavia\nritenuto che gli effetti pregiudizievoli, per l\u0027imputato, di una\nsentenza emessa ex art. 131-bis, siano cosi\u0027 significativi da rendere\nparimenti irrazionale e contrastante con i principi costituzionali di\ncui agli articoli 3 e 24 della Costituzione, l\u0027esclusione della\npossibilita\u0027 di appellare la relativa sentenza emessa nel giudizio\nabbreviato. \n Sul fondamento dell\u0027istituto di cui all\u0027art. 131-bis del codice\npenale, merita in particolare richiamare la sentenza della Corte\ncostituzionale, 25 maggio 2022, n. 173, con cui e\u0027 stata dichiarata\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 538 del codice di procedura\npenale, «nella parte in cui non prevede che il giudice, quando\npronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuita\u0027 del\nfatto, ai sensi dell\u0027art. 131-bis del codice penale, decide sulla\ndomanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta\ndalla parte civile, a norma degli articoli 74 e seguenti del codice\ndi procedura penale». \n Nella suddetta sentenza e\u0027 stato osservato, in alcuni passaggi\nche appaiono particolarmente significativi ai fini della problematica\nqui in esame, che: \n le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno evidenziato,\nnella ipotesi di cui all\u0027art. 131-bis del codice penale, che «il\nfatto non e\u0027 punibile non perche\u0027 inoffensivo, ma perche\u0027 il\nlegislatore, pur in presenza di un fatto tipico, antigiuridico e\ncolpevole, ritiene che sia inopportuno punirlo, ove ricorrano le\ncondizioni indicate nella richiamata disposizione normativa» (Corte\ndi cassazione, sezioni unite penali, 27 gennaio-12 maggio 2022, n.\n18891); \n secondo la stessa Corte costituzionale (ordinanza n. 279 del\n2017), «il fatto particolarmente lieve, cui fa riferimento l\u0027art.\n131-bis del codice penale, e\u0027 comunque un fatto offensivo, che\ncostituisce reato e che il legislatore preferisce non punire, sia per\nriaffermare la natura di extrema ratio della pena e agevolare la\n«rieducazione del condannato», sia per contenere il gravoso carico di\ncontenzioso penale gravante sulla giurisdizione»; \n al pari della sentenza penale irrevocabile di condanna\npronunciata in seguito a dibattimento (art. 651 del codice di\nprocedura penale), anche quella dibattimentale di proscioglimento per\nparticolare tenuita\u0027 del fatto ha efficacia di giudicato, quanto\nall\u0027accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceita\u0027\npenale e all\u0027affermazione che l\u0027imputato lo ha commesso, nel giudizio\ncivile restitutorio o risarcitorio promosso nei confronti\ndell\u0027imputato; \n la sentenza che dichiara la non punibilita\u0027 del fatto ex art.\n131-bis del codice penale, pur integrando una decisione di\nproscioglimento, contiene, dunque, gia\u0027 l\u0027accertamento, con efficacia\ndi giudicato, delle circostanze che possono essere poste a fondamento\ndi una pretesa risarcitoria; la pronuncia di proscioglimento ex art.\n131-bis del codice penale, si atteggia, pertanto, come una vera e\npropria sentenza di accertamento dell\u0027illecito penale, che, in quanto\navente efficacia di giudicato, puo\u0027 costituire presupposto di una\ndomanda di risarcimento del danno nel successivo giudizio civile; \n la norma censurata contrasta con il principio di eguaglianza\n(art. 3, primo comma della Costituzione) e con il diritto alla tutela\ngiurisdizionale (art. 24, secondo comma della Costituzione), nella\nspecie della parte civile, la quale subisce la mancata decisione in\nordine alla sua pretesa risarcitoria (o restitutoria) anche quando\nessa appare fondata e meritevole di accoglimento proprio in ragione\ndel contestuale accertamento, ad opera del giudice penale, della\nsussistenza del fatto, della sua illiceita\u0027 penale e della\nriferibilita\u0027 della condotta illecita all\u0027imputato nel contesto del\nproscioglimento di quest\u0027ultimo ex art. 131-bis del codice penale; \n occorre quindi riconoscere al giudice penale, come necessaria\nderoga alla regola posta dalla disposizione stessa, la possibilita\u0027\ndi pronunciarsi anche sulla domanda di risarcimento del danno quando\naccerti che sussistono i presupposti per dichiarare la non\npunibilita\u0027 dell\u0027imputato in ragione della particolare tenuita\u0027 del\nfatto, ai sensi dell\u0027art. 131-bis del codice penale. \n Va sottolineato che nella citata sentenza n. 173/2022 la Corte\ncostituzionale prende espressamente in considerazione gli effetti di\ngiudicato della sentenza dibattimentale di proscioglimento per\nparticolare tenuita\u0027 del fatto. L\u0027art. 651-bis, comma 2 del codice di\nprocedura penale, prevede tuttavia che «la stessa efficacia» (di\ngiudicato quanto all\u0027accertamento della sussistenza del fatto, della\nsua illiceita\u0027 penale e all\u0027affermazione che l\u0027imputato lo ha\ncommesso) «ha la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata\nper particolare tenuita\u0027 del fatto a norma dell\u0027art. 442, salvo che\nvi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito\nabbreviato». \n Sul tema puo\u0027 essere richiamata anche la sentenza n. 93/2024\ndella Corte costituzionale che ha dichiarato «l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 34, comma 2 del codice di procedura penale,\nnella parte in cui non prevede l\u0027incompatibilita\u0027, a decidere\nsull\u0027opposizione all\u0027archiviazione per particolare tenuita\u0027 del\nfatto, del giudice persona fisica che abbia rigettato la richiesta di\ndecreto penale di condanna, ritenendo sussistere la suddetta causa di\nesclusione della punibilita\u0027». \n La Corte costituzionale, in tale sentenza ha affermato, in\nparticolare, che: \n sull\u0027assunto che l\u0027archiviazione per particolare tenuita\u0027 del\nfatto possa avere effetti potenzialmente pregiudizievoli, sia per gli\ninteressi della persona offesa, sia per l\u0027interesse dell\u0027indagato -\nche potrebbe mirare a ottenere l\u0027archiviazione per causa piu\u0027\nfavorevole -, la legge ha inteso assicurare un pieno contraddittorio\nsu questo possibile esito, che deve, per l\u0027appunto, essere\npreannunciato in termini espliciti dal pubblico ministero; \n riconosciuti i tratti caratteristici di tale sequenza\nprocessuale, questa Corte ha, dunque, recentemente affermato che «una\npronuncia di non punibilita\u0027 ex art. 131-bis del codice penale, in\nqualunque fase procedimentale o processuale sia collocata, presuppone\nlogicamente la valutazione che un reato, completo di tutti i suoi\nelementi oggettivi e soggettivi, sia stato commesso dalla persona\nsottoposta a indagini o dall\u0027imputato» (sentenza n. 116 del 2023); \n proprio perche\u0027 l\u0027archiviazione ex art. 131-bis del codice\npenale, implica l\u0027accertamento della commissione del reato - la Corte\ndi legittimita\u0027 ha stabilito che il provvedimento di archiviazione\nper particolare tenuita\u0027 del fatto debba essere iscritto nel\ncasellario giudiziale, producendo cosi\u0027 effetti diretti nella sfera\nsoggettiva della persona indagata (Corte di cassazione, sezioni unite\npenali, sentenza 30 maggio-24 settembre 2019, n. 38954). \n Puo\u0027 quindi in una sintesi conclusiva essere evidenziato che: \n la Corte costituzionale e la Corte di cassazione hanno\nripetutamente e chiaramente affermato che il proscioglimento per\nparticolare tenuita\u0027 del fatto presuppone l\u0027accertamento della piena\nresponsabilita\u0027 dell\u0027imputato, sia sotto il profilo oggettivo che\nsoggettivo; \n il proscioglimento con tale formula, pronunciato sia in sede\ndibattimentale che in sede di giudizio abbreviato, provoca rilevanti\nconseguenze pregiudizievoli, in particolare nel giudizio civile per\nil risarcimento del danno e, per quanto specificamente interessa il\npersonale militare, nel giudizio sulla responsabilita\u0027 disciplinare,\ndi competenza dell\u0027autorita\u0027 militare; \n l\u0027art. 131-bis e\u0027 stato introdotto (con la legge 16 marzo\n2015, n. 28) dopo l\u0027introduzione dei limiti all\u0027appello di cui\nall\u0027art. 443, comma 1 del codice di procedura penale e, peraltro, con\nla sentenza n. 173/2022, la Corte costituzionale ha riconosciuto la\nnecessita\u0027 di rafforzare la posizione della parte civile, nel caso il\ngiudice ritenga applicabile l\u0027art. 131-bis del codice penale; \n sembra pertanto necessario, per realizzare un corretto\n«bilanciamento» a favore del diritto di difesa dell\u0027imputato,\nammettere a suo favore la facolta\u0027 di appellare le sentenze con cui\ne\u0027 affermata la particolare tenuita\u0027 del fatto, anche se emesse in\nsede di giudizio abbreviato; \n quanto alla considerazione secondo cui la richiesta di\ngiudizio abbreviato comporta anche l\u0027accettazione preventiva di\nlimitazioni alla facolta\u0027 di appello (nella logica di un rito\nalternativo che persegue obiettivi di semplificazione e accelerazione\ndei processi e si fonda sulla volonta\u0027 dell\u0027imputato) puo\u0027\nosservarsi: in primo luogo, che una limitazione del diritto di\nappello, che riguardi sentenze aventi il significato di accertamento\ndella commissione del reato, introduce, a parere di questa Corte, una\nlimitazione inaccettabile del diritto di difesa, ex art. 24 della\nCostituzione; in secondo luogo, che, quanto all\u0027obiettivo, certamente\nmeritevole di tutela giuridica, di semplificazione e accelerazione\ndei processi, l\u0027esclusione dell\u0027appello per le sentenze di\nproscioglimento, in abbreviato, per la particolare tenuita\u0027 del\nfatto, potrebbe costituire (in modo del tutto controproducente\nrispetto agli obiettivi perseguiti) un disincentivo alla scelta del\ngiudizio abbreviato, per l\u0027imputato che confidi in una assoluzione\npiena, sulla base degli atti, e si prospetti comunque la possibilita\u0027\ndi proporre appello, ove il giudice non pervenga ad una formula\nassolutoria di esclusione della responsabilita\u0027 penale. \n\n \n P. Q. M. \n \n Visto l\u0027art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; \n Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione\nagli articoli 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 443, comma 1 del codice di procedura penale,\nnella parte in cui esclude che l\u0027imputato possa proporre appello\ncontro le sentenze di proscioglimento per particolare tenuita\u0027 del\nfatto, ai sensi dell\u0027art. 131-bis del codice penale; \n Dispone l\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale; \n Ordina la sospensione del giudizio in corso; \n Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia\nnotificata alle parti in causa, al pubblico ministero e al Presidente\ndel Consiglio dei ministri, nonche\u0027 comunicata ai Presidenti delle\ndue Camere del Parlamento. \n Roma, 9 luglio 2025 \n \n Il presidente: Mazzi","elencoNorme":[{"id":"63455","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"443","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"79854","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79855","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |
|