GET https://cc.strategiedigitali.net/scheda-ordinanza/2025/184

HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/184
Request options
[
  "headers" => [
    "Content-Type" => "application/json"
  ]
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 166
    "request_size" => 301
    "total_time" => 0.300038
    "namelookup_time" => 0.000633
    "connect_time" => 0.030947
    "pretransfer_time" => 0.070087
    "size_download" => 25319.0
    "speed_download" => 84396.0
    "starttransfer_time" => 0.070121
    "primary_ip" => "66.22.43.24"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "65.108.230.242"
    "local_port" => 45534
    "http_version" => 3
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 69971
    "connect_time_us" => 30947
    "namelookup_time_us" => 633
    "pretransfer_time_us" => 70087
    "starttransfer_time_us" => 70121
    "total_time_us" => 300038
    "start_time" => 1765356739.6356
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/184"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#830
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#809 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#797 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 66.22.43.24...\n
      * TCP_NODELAY set\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (66.22.43.24) port 443 (#0)\n
      * ALPN, offering h2\n
      * ALPN, offering http/1.1\n
      * successfully set certificate verify locations:\n
      *   CAfile: /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt\n
        CApath: none\n
      * SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384\n
      * ALPN, server accepted to use h2\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Nov 19 00:00:00 2024 GMT\n
      *  expire date: Dec 20 23:59:59 2025 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * Using HTTP2, server supports multi-use\n
      * Connection state changed (HTTP/2 confirmed)\n
      * Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0\n
      * Using Stream ID: 1 (easy handle 0x1619e50)\n
      > POST /servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/184 HTTP/2\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Content-Type: application/json\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      \r\n
      * Connection state changed (MAX_CONCURRENT_STREAMS == 128)!\n
      < HTTP/2 200 \r\n
      < content-type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < cache-control: no-cache\r\n
      < pragma: no-cache\r\n
      < content-encoding: UTF-8\r\n
      < date: Wed, 10 Dec 2025 08:52:19 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/2 200 "
    "content-type: application/json;charset=UTF-8"
    "cache-control: no-cache"
    "pragma: no-cache"
    "content-encoding: UTF-8"
    "date: Wed, 10 Dec 2025 08:52:19 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoOrdinanza":{"anno":"2025","numero":"184","numero_parte":"1","autorita":"Tribunale di Torino","localita_autorita":"","data_deposito":"27/06/2025","data_emissione":"","data_gazzetta":"08/10/2025","numero_gazzetta":"41","anno_decisione":"","numero_decisione":"","data_seduta":"11 febbraio 2026","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","stato_fissazione":"2","relatore":"NAVARRETTA","oggetto_lungo":"\u003cp\u003eAmministrazione pubblica – Camere di commercio – Incarichi e rapporti di collaborazione – Previsione che per le camere di commercio, le loro unioni regionali, nonché per le loro aziende speciali, tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori sono svolti a titolo gratuito – Denunciata disciplina che genera una disparità di trattamento di situazioni identiche, vista l’onerosità dei medesimi incarichi dei componenti gli organi direttivi svolti prima dell’introduzione della norma e successivamente alla sua abrogazione, o di situazioni simili, come per l’onerosità mai eliminata per le attività di revisori contabili presso le Camere di commercio – Disparità di trattamento per l’assenza di analoghe disposizioni in relazione a enti assimilabili alle Camere di commercio quali gli Ordini professionali – Denunciata norma irrazionale, irragionevole e sproporzionata – Lesione ingiustificata dell’autonomia delle Camere di commercio, intesa come formazione sociale, visto che la norma preclude la possibilità di corrispondere un compenso/indennità a favore dei componenti dei propri organi direttivi – Lesione dei diritti economici conseguenti all’attività lavorativa svolta dai componenti degli organi direttivi – Violazione del principio della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro espletato – Lesione della tutela del lavoro svolto in tutte le sue forme ed applicazioni.\u003c/p\u003e","prima_parte":"Vincenzo Ilotte","prima_controparte":"Camera di commercio di Torino","altre_parti":"Ilotte Vincenzo, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino","testo_atto":"N. 184 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 giugno 2025\n\r\nOrdinanza del 27 giugno 2025 del Tribunale di Torino nel procedimento\ncivile promosso da Vincenzo Ilotte contro la Camera di  commercio  di\nTorino. \n \nAmministrazione pubblica - Camere di commercio - Incarichi e rapporti\n  di collaborazione - Previsione che per le camere di  commercio,  le\n  loro unioni regionali, nonche\u0027 per le loro aziende speciali,  tutti\n  gli incarichi degli organi diversi dai collegi  dei  revisori  sono\n  svolti a titolo gratuito. \n- Legge 29 dicembre 1993,  n.  580  (Riordinamento  delle  camere  di\n  commercio, industria, artigianato e agricoltura), art. 4-bis, comma\n  2-bis,  come  introdotto  dall\u0027art.  1,  comma   1,   del   decreto\n  legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione  della  delega  di\n  cui all\u0027articolo 10 della legge 7  agosto  2015,  n.  124,  per  il\n  riordino  delle  funzioni  e  del  finanziamento  delle  camere  di\n  commercio,  industria,  artigianato  e   agricoltura),   in   forza\n  dell\u0027art. 10, comma 1, lettera f), della legge 7  agosto  2015,  n.\n  124, (Deleghe al  Governo  in  materia  di  riorganizzazione  delle\n  amministrazioni pubbliche), nel testo in  vigore  dal  10  dicembre\n  2016 al 28 febbraio 2022. \n\n\r\n(GU n. 41 del 08-10-2025)\n\r\n \n                    TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO \n \n \n                        Terza Sezione Civile \n \n    Nella causa civile iscritta al n. r.g. 23024/2024 promossa da: \n      Vincenzo  Ilotte,  con  il  patrocinio  degli   avv.ti   Giulia\nBertolissi, Francesca Dana\u0027 e Letizia Campanaro, con domicilio eletto\npresso gli indirizzi pec dei difensori; \n      Parte attrice contro Camera di commercio industria  artigianato\ne agricoltura di Torino, rappresentata e difesa  dagli  avv.ti  Diego\nDirutigliano e Luca Ropolo, presso  il  cui  studio  in  Torino,  via\nMercantini n. 5, e\u0027 elettivamente domiciliata. \n    Parte convenuta il giudice dott. Luca  Martinat,  viste  le  note\nscritte depositate dalle parti in data 24 giugno 2025; \n \n                          Osserva in fatto \n \n    L\u0027attore Vincenzo  Ilotte  e\u0027  stato  nominato  Presidente  della\nCamera di Commercio di Torino in data 15 settembre 2014, rimanendo in\ncarica sino al 19 febbraio 2020 e svolgendo regolarmente  il  proprio\nmandato. In forza di delibera camerale del 4 marzo 2013 ha  percepito\nun compenso annuo sotto forma di indennita\u0027 di funzione (compenso poi\nconcretamente erogato mensilmente in forza di appositi  cedolin)i  di\neuro 54.383,00. \n    L\u0027indennita\u0027  e\u0027  stata  percepita  sino  all\u0027entrata  in  vigore\ndell\u0027art. 1, comma 1, del decreto  legislativo  n.  219/2016  che  ha\nintrodotto il comma 2-bis all\u0027art. 4 della legge n.  580/1993:  detto\ncomma e\u0027 entrato in vigore in data 10 dicembre 2016  ed  ha  previsto\nche «Per le camere di commercio, le loro  unioni  regionali,  nonche\u0027\nper le loro  aziende  speciali,  tutti  gli  incarichi  degli  organi\ndiversi dai collegi dei revisori sono svolti a titolo gratuito». \n    La  condizione  di  gratuita\u0027  dell\u0027incarico   e\u0027   durata   sino\nall\u0027entrata in vigore del decreto-legge n. 228/2021 il  cui  art.  1,\ncomma 25-bis, ha abrogato il comma 2-bis dell\u0027art. 4-bis della  legge\nn. 580/1993 introdott dall\u0027art. 1, comma 1, del  decreto  legislativo\nn. 219/2016, ripristinando il  tal  modo  una  situazione  analoga  a\nquella  originariamente  disciplinata  dalla   legge   n.   580/1993,\nsituazione in forza della quale il  compenso  del  Presidente  (cosi\u0027\ncome degli altri componenti  dell\u0027organo  direttivo)  e\u0027  commisurato\nalla dimensione della singola Camera di Commercio in applicazione dei\ncriteri individuati da un decreto del Ministero delle imprese  e  del\nmade in Italy. \n    Con il presente procedimento Vincenzo  Ilotte  ha  contestato  la\nlegittimita\u0027 costituzionale della norma che ha previsto la  gratuita\u0027\ndel suo incarico, chiedendo di conseguenza di ricevere le  indennita\u0027\ndeliberate dalla Camera di commercio di Torino prima dell\u0027entrata  in\nvigore del decreto  legislativo  n.  219/2016,  previa  richiesta  al\nTribunale di sollevare la questione  di  legittimita\u0027  costituzionale\ndella suddetta norma. \n    La Camera di Commercio di Torino, costituitasi  in  giudizio,  ha\nrilevato: \n      1) la manifesta infondatezza della  questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale eccepita da parte attrice; \n      2) il difetto di legittimazione di  Ilotte  nel  contestare  la\nlegittimita\u0027 costituzionale della norma in quanto solamente la Camera\ndi  Commercio  sarebbe  legittimata  a  proporre  la   questione   di\nlegittimita\u0027 costituzionale di una  norma  idonea  a  ledere  la  sua\nautonomia organizzativa e funzionale; \n      3) in ogni caso, la prescrizione quinquennale di  ogni  pretesa\nspettante ad Ilotte. \n \n                         Osserva in diritto \n \n    In via preliminare il Tribunale ritiene che Ilotte sia pienamente\nlegittimato a contestare la legittimita\u0027 costituzionale  della  norma\nimpugnata atteso che: \n      1)  la  norma  incide  direttamente  sul  prospettato   diritto\nsoggettivo dei componenti degli organi direttivi  di  una  Camera  di\nCommercio a percepire un compenso/indennita\u0027 per la funzione da  loro\nsvolta, e non solo sull\u0027autonomia organizzativa  e  funzionale  della\nCamera  di  Commercio,  sicche\u0027  anche  i  componenti  degli   organi\ndirettivi  devono  essere  ritenuti  legittimati  a   contestare   la\nlegittimita\u0027 costituzionale della norma in commento; \n      2) la norma,  peraltro,  ha  effetti  economici  esclusivamente\npositivi sulle Camere di  Commercio,  sicche\u0027  esse  sarebbero  assai\npoche incentivate a contestare la legittimita\u0027 costituzionale di  una\nnorma a loro completamente favorevole sul piano economico. \n    Va poi precisato che la norma  censurata  e\u0027  stata  adottata  in\nfedele applicazione dell\u0027art. 10, comma 1,  lettera  f)  della  legge\ndelega n. 124/2015, che espressamente aveva autorizzato il Governo ad\nadottare un decreto  legislativo  prevedente,  tra  l\u0027altro,  per  le\nCamere di Commercio «il riordino della disciplina  dei  compensi  dei\nrelativi organi, prevedendo la gratuita\u0027 degli incarichi  diversi  da\nquelli nei collegi dei revisori dei conti». \n    Il   Tribunale   osserva   quindi    in    punto    profili    di\nincostituzionalita\u0027 della norma in  esame  (cosi\u0027  come  della  legge\ndelega) che essa potrebbe  essere  ritenuta  incostituzionale  per  i\nseguenti motivi non manifestamente infondati. \n    In  primis,  contrasto  con  l\u0027art.  3  della  Costituzione   per\nirrazionalita\u0027 ed irragionevolezza intrinseca  della  sua  previsione\ncon  correlata  e  sproporzionata  disparita\u0027  di   trattamento   con\nsituazioni identiche o similari, come desumibile dal fatto che, senza\napparente giustificazione, il legislatore fra il 2016 ed il  2021  ha\nprima  disposto  per  l\u0027onerosita\u0027  degli  incarichi   degli   organi\ndirettivi  delle  Camere  di  Commercio  in  forza  della  legge   n.\n580/1993, poi  per  la  loro  gratuita\u0027  in  forza  del  comma  2-bis\ndell\u0027art. 4-bis della legge n. 580/1993 come introdotto dall\u0027art.  1,\ncomma 1, del decreto legislativo n.  219/2016,  per  poi  tornare  di\nnuovo all\u0027onerosita\u0027 con il decreto-legge n. 228/2021,  il  tal  modo\ntrattando in modo diametralmente opposto nel giro di  neppure  cinque\nanni dal punto di vista economico la medesima posizione  sostanziale,\natteso che nel frattempo i compiti e le responsabilita\u0027 degli  organi\ndirettivi delle Camere di Commercio non sono sostanzialmente mutati. \n    La suddetta disparita\u0027 di trattamento risulta anche in  relazione\nal fatto che la  stessa  legge  che  ha  previsto  la  gratuita\u0027  dei\ncompensi per gli organi direttivi ha invece  espressamente  mantenuto\nil  compenso  per  i  revisori  contabili  delle  stesse  Camere   di\nCommercio,  parendo,   anche   in   questo   caso,   sussistere   una\nirragionevole e sproporzionata disparita\u0027 di trattamento fra  i  vari\norgani del sistema camerale. \n    Sotto altro profilo,  pare  sussistere  anche  una  irragionevole\ndisparita\u0027 di trattamento con enti pure dotati di ampia autonomia  in\nquanto espressione di una determinata  base  associativa  (come  tali\nassimilabili   alle   Camere   di   Commercio),   come   gli   ordini\nprofessionali,  in  relazione  ai  quali  mai   il   legislatore   e\u0027\nintervenuto imponendo la  gratuita\u0027  per  gli  incarichi  presso  gli\norgani direttivi. \n    Detta disparita\u0027 di trattamento neppure sembrerebbe  giustificata\ndalle notorie esigenze  di  spending  review  applicabili  agli  enti\npubblici atteso che le Camere  di  Commercio  (pur  pacificamente  da\nqualificare come enti pubblici) non  ricevono  finanziamenti  diretti\ndallo Stato, traendo esse le loro risorse ex art. 18 della  legge  n.\n580/1993  fondamentalmente  dai  contributi  degli  iscritti  e   dai\nproventi per le attivita\u0027 da loro svolte, oltre  che  dai  contributi\nricevuti si\u0027 dallo Stato, ma quale compenso per le attivita\u0027  che  lo\nstesso Stato ha provveduto a delegare alle Camere  di  Commercio  (ad\nesempio, la tenuta del registro delle imprese), e non dunque a titolo\ndi finanziamento a fondo perduto o  per  il  pagamento  degli  organi\ndirettivi. \n    Alla luce di quanto precede, la norma esaminata pare in contrasto\ncon l\u0027art. 3 della Costituzione in  quanto  la  discrezionalita\u0027  pur\nriconoscibile al legislatore e\u0027 stata in concreto esercitata in  modo\nirragionevole e sproporzionato in relazione  a  situazioni  identiche\n(ad esempio per l\u0027onesta\u0027 dei medesimi incarichi dei componenti degli\norgani  direttivi  svolti   prima  dell\u0027introduzione  della  norma  e\nsuccessivamente alla sua  abrogazione)  o  simili  (ad  esempio,  per\nl\u0027onerosita\u0027 mai eliminata per le  attivita\u0027  di  revisori  contabili\npresso  le  Camere  di  commercio,  o  per  l\u0027assenza   di   analoghe\ndisposizioni  in  relazione  ad  enti  assimilabili  alle  Camere  di\nCommercio quali gli ordini professionali). \n    In secundis, contrasto con gli articoli 2 e 3 della  Costituzione\nin combinato disposto, per  aver  la  norma  incriminata  leso  senza\napparente giustificazione e proporzionalita\u0027 l\u0027autonomia delle Camere\ndi Commercio (quali formazione sociali del modo  imprenditoriale)  in\npunto possibilita\u0027 di  corresponsione  di  un  compenso/indennita\u0027  a\nfavore dei componenti dei propri organi  direttivi,  il  tutto  senza\nbeneficio per i conti dello  Stato  non  essendo  il  compenso  degli\norgani direttivi delle Camere di  Commercio  a  carico  del  bilancio\nstatale. \n    In  terziis,  contrasto  con  gli  articoli  3,  35  e  36  della\nCostituzione per aver vietato la norma censurata la corresponsione di\nqualsivoglia compenso/indennita\u0027 ai componenti degli organi direttivi\ndelle Camere di Commercio in assenza di valide cause  giustificatrici\n(tanto che la norma in esame e\u0027 stata  vigente  per  neppure  quattro\nanni), in tal modo ledendo in  modo  sproporzionato  ed  eccessivo  i\ndiritti  economici  conseguenti   all\u0027attivita\u0027  lavorativa  da  loro\ncomunque espletata. \n    L\u0027art. 36 della Costituzione, infatti, garantisce  al  lavoratore\nuna retribuzione proporzionata alla  quantita\u0027  e  qualita\u0027  del  suo\nlavoro mentre l\u0027art. 35, comma primo prevede  che  il  lavoro  (anche\nautonomo, come deciso, fra le altre, dalla Corte  costituzionale  con\nla sentenza n. 112/2021) sia  tutelato  in  tutte  le  sue  forme  ed\napplicazioni. \n    Ora,  se  e\u0027  pur  vero  che  l\u0027art.  36  della  Costituzione  e\u0027\nabitualmente  applicato   al   solo   lavoratore   dipendente   dalla\ngiurisprudenza  della  Corte  di  cassazione,  ritiene  tuttavia   il\ngiudicante che sia del tutto irragionevole e sproporzionata alla luce\ndegli articoli 3 e 35 della Costituzione una  disposizione  di  legge\nche escluda qualsivoglia compenso per lo svolgimento di  un\u0027attivita\u0027\ndi importante rilievo pubblico con correlate gravose  responsabilita\u0027\ned  implicante  lo  svolgimento  di  un  lavoro  continuativo  e  non\nepisodico (tanto che  l\u0027attore  si  e\u0027  munito  di  apposita  polizza\nassicurativa per la responsabilita\u0027  professionale  in  relazione  ai\ncompiti da svolgere quale presidente della  Camera  di  Commercio  di\nTorino). \n    Detta  valutazione  di  intrinseca   irragionevolezza   e\u0027   pure\nconfortata dalla  comparazione  con  il  compenso  che  l\u0027ordinamento\nriconosce a figure similari (a partire dai revisori  contabili  delle\nstesse Camere di Commercio), come anche con le indennita\u0027 spettanti a\nchi occupa cariche di natura politica presso enti  locali  implicanti\nlo svolgimento di attivita\u0027 svolta in via continuativa (si  pensi  al\nsindaco,  al  presidente  di  Regione,  agli  assessori  comunali   e\nregionali). \n \n          Osserva in punto esistenza di un\u0027interpretazione \n              costituzionalmente orientata della norma \n \n    Ritiene lo scrivente  che  non  sia  possibile,  atteso  il  dato\nletterale  inequivoco  della  norma,  fornire  alla  suddetta   norma\nun\u0027interpretazione costituzionalmente orientata. \n    L\u0027interpretazione    costituzionalmente    orientata,    infatti,\npresuppone che il dato normativo consenta una  certa  interpretazione\n(per quanto eventualmente mai in precedenza applicata  dagli  operati\ndel diritto), ipotesi non sussistente nella fattispecie in esame. \n    E quindi va ricordato che «non spetta allo Stato, e per esso alla\nCorte di cassazione, disapplicare le leggi regionali, neppure qualora\nappaiano in contrasto con la legislazione statale, dovendo  l\u0027a.g.o.,\nqualora  dubiti  della  legittimita\u0027  costituzionale  di  una  legge,\nrimettere gli atti alla Corte costituzionale che e\u0027  il  solo  organo\ndeputato  a  compiere  tale  verifica  di  costituzionalita\u0027   (Corte\nCostituzionale, 14 giugno 1990, n. 285). \n    L\u0027interpretazione  costituzionalmente  orientata,  infatti,  deve\nessere «compatibile con la lettera della legge e la cornice normativa\nentro cui essa si inserisce» (Corte Costituzionale, 6 dicembre  2017,\nn. 253), sicche\u0027 ad esempio non puo\u0027 essere  accolta  l\u0027eccezione  di\ninammissibilita\u0027  per  omesso  previo  tentativo  di  interpretazione\ncostituzionalmente   orientata   delle   questioni   incidentali   di\nlegittimita\u0027  costituzionale  qualora  «stante  la  univocita\u0027  delle\ndisposizioni censurate (non suscettibili di letture alternative,  che\ndel resto la stessa Avvocatura dello Stato neppure prospetta), non vi\nera, nella specie, spazio per un tentativo di esegesi adeguatrice  di\ncui   possa   addebitarsi   al    rimettente    l\u0027omissione    (Corte\nCostituzionale, 12 ottobre 2017,  n.  213),  principio  perfettamente\napplicabile nella fattispecie in  esame  stante  l\u0027inequivoco  tenore\nletterale della disposizione censurata. \n    Infatti, «a fronte di adeguata motivazione circa l\u0027impedimento ad\nun\u0027interpretazione     costituzionalmente     compatibile,     dovuto\nspecificatamente  al  «tenore  letterale  della   disposizione»,   la\npossibilita\u0027 di  un\u0027ulteriore  interpretazione  alternativa,  che  il\ngiudice a quo non ha ritenuto di  fare  propria,  non  riveste  alcun\nsignificativo rilievo ai fini del rispetto delle regole del  processo\ncostituzionale,  in  quanto  la  verifica  dell\u0027esistenza   e   della\nlegittimita\u0027 di  tale  ulteriore  interpretazione  e\u0027  questione  che\nattiene al merito della controversia, e non alla  sua  ammissibilita\u0027\n(Corte Costituzionale, 24 febbraio 2017, n. 42). \n \n            Osserva in punto rilevanza nel caso concreto \n \n    La  questione  di  legittimita\u0027  costituzionale  prospettata   e\u0027\nmanifestamente rilevante nella fattispecie in esame. \n    L\u0027attore, infatti, si e\u0027 visto negare il compenso precedentemente\ndeliberato dalla Camera di Commercio esclusivamente  in  applicazione\ndel  comma  2-bis  dell\u0027art.  4-bis  della  legge  n.  580/1993  come\nintrodotto dall\u0027art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 219/2016,\nsicche\u0027 l\u0027eventuale declaratoria di incostituzionalita\u0027  della  norma\navrebbe effetto immediato sulla sua posizione giuridica soggettiva. \n    Al  riguardo  si  precisa   che   l\u0027eccezione   di   prescrizione\nquinquennale formulata dalla difesa della Camera di Commercio non  e\u0027\ndirimente in  quanto,  anche  qualora  si  ritenesse  applicabile  la\nprescrizione di cinque anni (e non quella di 10 indicata dalla difesa\ndi Ilotte) ed anche qualora si ritenesse che  la  prescrizione  abbia\niniziato a maturare progressivamente  dell\u0027entrata  in  vigore  della\nnorma   contestata   (e   non    dell\u0027eventuale    declaratoria    di\nincostituzionalita\u0027 come invece sostenuto  dalla  difesa  di  Ilotte)\nresiduerebbero alcune mensilita\u0027  non  coperte  da  prescrizione:  il\nricorso e\u0027 stato depositato nella cancelleria del Tribunale nel  mese\ndi luglio 2024 e tempestivamente  notificato  in  vista  dell\u0027udienza\ndell\u002711 dicembre  2024,  mentre  l\u0027ultima  mensilita\u0027  oggetto  della\ndomanda di pagamento attiene il mese di  febbraio  2020,  sicche\u0027  la\nprescrizione di cinque anni non risulterebbe  maturata  per  l\u0027intera\ndomanda. \n    Il mantenimento in vita della disposizione, dunque, comporterebbe\ninevitabilmente il rigetto dell\u0027intera domanda dell\u0027attore, mentre la\ndeclaratoria   di   incostituzionalita\u0027   aprirebbe   la   via    per\nl\u0027accoglimento (totale o parziale) della domanda. \n    Infine,  l\u0027avvenuta  abrogazione  della  legge  non  esclude   la\npossibilita\u0027 di chiederne l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale  in  quanto\nla legge tuttora disciplina delle vicende non integralmente  esaurite\n(Consiglio di Stato, n. 4946/2014  Corte  costituzionale,  24  aprile\n2013, n. 78; Corte costituzionale 11 luglio 2012, n. 177). \n    Il giudizio, quindi, non puo\u0027 essere definito senza la  pronuncia\ndi costituzionalita\u0027.  \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Visti gli articoli 134 Cost e 23 e sg. della legge n.  87/1953  e\nritenuta rilevante e non manifestamente infondata per le  ragioni  di\ncui in parte motiva la questione di legittimita\u0027  costituzionale  del\ncomma 2-bis dell\u0027art. 4-bis della legge n. 580/1993  come  introdotto\ndall\u0027art. 1, comma 1, del decreto legislativo n.  219/2016  in  forza\ndall\u0027art. 10, comma 1 lettera f) della legge delega n. 124/2015,  con\nriferimento agli articoli 2, 3, 35 e  36  della  Costituzione,  nella\nparte in cui ha previsto la gratuita\u0027 di tutti  gli  incarichi  degli\norgani delle Camere di Commercio diversi dai collegi dei revisori; \n    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. \n    Sospende il presente procedimento  fino  all\u0027esito  del  giudizio\nincidentale di costituzionalita\u0027. \n    Ordina la comunicazione del presente provvedimento ai  Presidenti\ndella Camera e del Senato della Repubblica. \n    Dispone la notificazione della presente ordinanza alle  parti  ed\nalla Presidenza del Consiglio dei ministri. \n    Si comunichi. \n      Torino, 26 giugno 2025 \n \n                        Il Giudice: Martinat","elencoNorme":[{"id":"63483","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"29/12/1993","data_nir":"1993-12-29","numero_legge":"580","descrizionenesso":"introdotto dal","legge_articolo":"4","specificaz_art":"bis","comma":"2","specificaz_comma":"bis","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580~art4"},{"id":"63484","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"25/11/2016","data_nir":"2016-11-25","numero_legge":"219","descrizionenesso":"in relazione alla","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-25;219~art1"},{"id":"63786","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"07/08/2015","data_nir":"2015-08-07","numero_legge":"124","descrizionenesso":"","legge_articolo":"10","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. f)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-08-07;124~art10"}],"elencoParametri":[{"id":"79911","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"2","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79912","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79913","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"35","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79914","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"36","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54908","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Ilotte Vincenzo","data_costit_part":"13/10/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""},{"id":"54957","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino","data_costit_part":"24/10/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""}]}}"
  ]
]