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V.. \n \nEsecuzione penale - Esecuzione delle pene detentive  -  Provvedimento\n  di cumulo - Sospensione dell\u0027ordine  di  esecuzione  e  accesso  al\n  procedimento  semplificato  per  l\u0027eventuale   applicazione   della\n  liberazione anticipata - Esclusione della scindibilita\u0027 del  cumulo\n  nel caso in cui questo includa pene irrogate  per  delitti  di  cui\n  all\u0027art. 4-bis della legge n. 354 del 1975. \n- Codice di procedura penale, art. 656, comma 4-bis, ultimo periodo. \n\n\r\n(GU n. 46 del 12-11-2025)\n\r\n \n                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE \n                        Prima Sezione penale \n \n    Composta da: \n        Giuseppe Santalucia - Presidente; \n        Giorgio Poscia; \n        Raffaello Magi - relatore; \n        Vincenzo Galati; \n        Carmine Russo; \n    ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da:  V.\nS. nato a ... il ... \n    avverso l\u0027ordinanza del 10  aprile  2025  del  GIP  Tribunale  di\nPalermo; \n    vista la relazione svolta dal consigliere Raffaello Magi; \n    vista la  requisitone  del  sost.  Procuratore  generale  Assunta\nCocomello, che ha concluso per il rigetto del ricorso; \n    vista altresi\u0027 la memoria difensiva depositata nell\u0027interesse del\nricorrente del 6 giugno 2025; \n    in procedura a trattazione scritta. \n \n                          Ritenuto in fatto \n \n    1. Con ordinanza emessa in data 10 aprile 2025 il giudice per  le\nindagini preliminari del Tribunale di Palermo - quale  giudice  della\nesecuzione - ha respinto la domanda introdotta da V.  S.  ,  tesa  ad\nottenere la sospensione temporanea dell\u0027ordine di  esecuzione  emesso\ndal pubblico ministero,  in  riferimento  alla  mancata  applicazione\ndella previsione di legge di cui all\u0027art. 656, comma 4-bis del codice\ndi procedura penale. \n    2. Giova precisare che: a) secondo la prospettazione difensiva V.\npotrebbe ottenere l\u0027applicazione della liberazione anticipata, avendo\nsofferte tre semestri di custodia cautelare  in  arresti  domiciliari\nper i fatti oggetto del giudizio; b) ove si procedesse in  tal  senso\nla pena inflitta per il  reato  ostativo  risulterebbe  integralmente\nscontata e cio\u0027 dovrebbe determinare, in rapporto alla pena  residua,\nla sospensione dell\u0027ordine di carcerazione ai  sensi  dell\u0027art.  656,\ncomma 5 del codice di procedura penale. \n    In motivazione il giudice della esecuzione evidenzia che il V. ha\nriportato condanna al capo B) per una condotta di detenzione  a  fini\ndi spaccio di ingente quantita\u0027 di sostanza stupefacente,  reato  che\nrisulta ricompreso nell\u0027elenco di cui all\u0027art. 4-bis della  legge  di\nordinamento penitenziario n. 354 del 1975  (da  ora  in  avanti  ord.\npen.). Da cio\u0027 deriva la doverosa emissione - da parte  del  pubblico\nministero - dell\u0027ordine di esecuzione senza previa trasmissione degli\natti al magistrato di sorveglianza per la decisione applicativa della\nliberazione anticipata, atteso che  la  disposizione  invocata  dalla\ndifesa (art. 656, comma 4-bis) per espresso dettato normativo non  si\napplica nei confronti dei condannati per i delitti  di  cui  all\u0027art.\n4-bis ord. pen. \n    3. Avverso detta ordinanza ha proposto - nelle forme di  legge  -\nricorso per cassazione V.  S.,  con  successivo  deposito  di  motivi\naggiunti. \n    Nell\u0027atto di ricorso, con un  unico  motivo,  si  deduce  erronea\napplicazione di legge e vizio di motivazione. \n    La difesa del ricorrente evidenzia che  la  decisione  emessa  in\nsede di cognizione (alla pena di anni sei  di  reclusione)  di  certo\ninclude al capo B) il reato di cui agli articoli 73 e  80,  comma  2,\ndecreto del Presidente della  Repubblica  n.  309/1990  -  ricompreso\nnell\u0027elenco di cui all\u0027art. 4-bis ord. pen. al comma 1-ter  -  ma  la\nattribuzione della liberazione anticipata  in  via  preventiva  (come\nprevisto dall\u0027art. 656, comma 4-bis, del codice di procedura penale),\nin  uno  con  il  periodo  di  custodia  sofferto,  ne  comporterebbe\nl\u0027espiazione (con raggiungimento della soglia  di  anni  due  e  mesi\ncinque di reclusione,  superiore  alla  pena  inflitta),  sicche\u0027  il\ntitolo  in  esecuzione,  per  il   tempo   residuo,   sarebbe   stato\n«sospendibile» ai  sensi  dell\u0027art.  656,  comma  5,  del  codice  di\nprocedura penale, perche\u0027 correlato a reato non  ostativo  e  per  un\nresiduo pena inferiore a quattro anni. \n    Pertanto l\u0027interpretazione offerta dal giudice  della  esecuzione\nsarebbe contraria al  generale  principio  della  cd.  scissione  del\ncumulo, secondo il quale le ipotesi di ostativita\u0027  «scompaiono»  li\u0027\ndove la pena relativa al reato ostativo - in  un  decreto  di  cumulo\neterogeneo - sia stata effettivamente scontata. Non vi sarebbe stata,\npertanto, una corretta applicazione della disposizione di legge, dato\nche  con  l\u0027applicazione  della  liberazione  anticipata  il   titolo\nesecutivo sarebbe stato interamente riferibile a reato non ostativo. \n    4. In sede di motivi aggiunti viene introdotta  dalla  difesa  la\nrichiesta di sollevare - in subordine  -  questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 656, comma 4-bis  del  codice  di  procedura\npenale, ove interpretato nel senso esposto nella decisione impugnata. \n    Secondo la difesa li dove si dovesse  ritenere  che  la  voluntas\nlegis sia quella di escludere l\u0027applicabilita\u0027 dell\u0027art.  656,  comma\n4-bis ad ogni ipotesi di ricorrenza - all\u0027interno  del  provvedimento\ndi cumulo - di una fattispecie ricompresa nell\u0027elenco di cui all\u0027art.\n4-bis  ord.  pen.,  cio\u0027   esporrebbe   la   norma   a   rilievi   di\nincostituzionalita\u0027 in riferimento a quanto previsto  dagli  articoli\n3, 13 e 27 comma 3 della Costituzione. \n    In particolare si evidenzia che una  volta  ritenuto  applicabile\nanche in rapporto alla disciplina di cui all\u0027art. 656 del  codice  di\nprocedura  penale,  il  principio  del  necessario  scioglimento  del\ncumulo, con  attribuzione  della  quota  di  pena  espiata  al  reato\nostativo, sarebbe  irragionevole  precludere  al  condannato  per  un\ndelitto di cui all\u0027art. 4-bis ord.  pen.  l\u0027accesso  al  procedimento\nanticipatorio - della decisione sulla liberazione anticipata - di cui\nall\u0027art. 656, comma 4-bis e cio\u0027 in tutte  le  occasioni  in  cui  la\nconcessione della liberazione anticipata  determini  la  «espiazione»\ndella quota di pena riferibile al reato ostativo. \n \n                       Considerato in diritto \n \n    1. La decisione impugnata. nei suoi  contenuti,  e\u0027  aderente  al\ncontenuto della disposizione di cui all\u0027art.  656,  comma  4-bis  del\ncodice di procedura penale. \n    2.  Il  particolare  meccanismo  procedurale  de  quo  e\u0027   stato\nintrodotto dall\u0027art. 1 del decreto-legge n. 78 del  1°  luglio  2013,\nconvertito nella legge n. 94 del 9  agosto  2013  (nell\u0027ambito  delle\nmisure  volte  a  fronteggiare  il  fenomeno   del   sovraffollamento\ncarcerario anche in considerazione di  quanto  statuito  dalla  Corte\neuropea dei diritti dell\u0027uomo nella sentenza Torregiani contro Italia\ndell\u00278 gennaio 2013) e  tende  a  rendere  possibile  la  sospensione\ndell\u0027ordine di esecuzione (di cui al comma 5 del  medesimo  art.  656\ndel codice di procedura penale) attraverso il riconoscimento  in  via\nimmediata della liberazione anticipata  (art.  54  ord.  pen.)  nelle\noccasioni in cui l\u0027entita\u0027 della  «pena  scontata»  (sia  in  ragione\ndella fungibilita\u0027 tra custodia cautelare e  pena  che,  appunto,  in\nragione della attribuzione  dei  periodi  di  liberazione  anticipata\nmaturati) renda possibile la sospensione  della  efficacia  esecutiva\ndel titolo. Cio\u0027 perche\u0027, come e\u0027 noto, il titolo esecutivo -  tranne\nle ipotesi di deroga di cui all\u0027art. 659, comma 9  -  va  sospeso  in\nrapporto ad una determinata «quota» di pena residua da espiare  (pari\nad anni quattro nella ipotesi ordinaria,  in  ragione  dei  contenuti\ndella pronunzia n. 41 del 2018 Corte costituzionale).  Il  meccanismo\nsi pone in rapporto alla  finalita\u0027  essenziale  dell\u0027istituto  della\nsospensione dell\u0027ordine di esecuzione che, come e\u0027 noto, e\u0027 quella di\nconsentire al condannato di proporre - da  libero  -  la  domanda  di\nmisura alternativa alla detenzione, evitando in tal  modo  l\u0027ingresso\ndi costui nel circuito carcerario (come rimarcato  proprio  da  Corte\ncostituzionale n. 41 del 2018, ove si e\u0027 affermato con  nettezza  che\nla natura servente dell\u0027istituto oggetto del dubbio  di  legittimita\u0027\ncostituzionale lo espone a profili di incoerenza normativa ogni  qual\nvolta venga spezzato il filo che lega la sospensione  dell\u0027ordine  di\nesecuzione alla possibilita\u0027 riconosciuta al condannato di sottoporsi\nad  un  percorso  risocializzante  che  non  includa  il  trattamento\ncarcerario). \n    Come  ritenuto  da  Sez.  IV  n.  48993/2017,   rv   271157,   la\ntrasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza  ex  art.  656,\ncomma 4-bis, affinche\u0027 provveda  alla  eventuale  applicazione  della\nliberazione  anticipata  -  li\u0027  dove  cio\u0027  possa   incidere   sulla\nsospendibilita\u0027  del  titolo  esecutivo  quoad  poenam  -   e\u0027   atto\nvincolato,  tanto  da  poter  dar  luogo,  in   caso   di   omissione\ndell\u0027adempimento,  alla  ipotesi  di  ingiusta  detenzione   per   la\nemissione del titolo non sospeso. \n    La disposizione di legge in parola, tuttavia, contiene un divieto\ndi applicazione espresso «nei confronti dei condannati per i  delitti\ndi cui all\u0027art. 4-bis delle legge n. 354  del  26  luglio  1975».  Si\ntratta  di  un  divieto  chiaro  e  inequivoco,   che   non   tollera\ninterpretazioni riduttive o, meno che mai, abrogative. \n    Il legislatore, in buona sostanza, ha voluto escludere  dal  cono\napplicativo  della  disposizione  i  soggetti  che,  in  rapporto  ai\ncontenuti del titolo esecutivo,  risultino  condannati  per  uno  dei\nreati ricompresi nell\u0027elenco di cui all\u0027art. 4-bis ord.  pen.,  senza\noperare distinzione alcuna tra l\u0027ipotesi in cui l\u0027attribuzione  della\nliberazione anticipata (sul titolo ostativo) possa aprire  la  strada\nalla sospensione del titolo (che e\u0027, per  l\u0027appunto  l\u0027in  se\u0027  della\nnorma) e le altre. Sotto tale profilo il provvedimento impugnato  non\ncontiene alcun vizio rilevabile nella presente sede di legittimita\u0027. \n    3. La questione incidentale di legittimita\u0027 costituzionale  della\ndisposizione in parola e\u0027, tuttavia, rilevante e  non  manifestamente\ninfondata, in riferimento ai principi espressi dagli articoli 3 e  27\ndella Costituzione, per le ragioni che seguono. \n    Quanto al profilo della rilevanza si osserva  che  aderendo  alla\nprevalente interpretazione espressa da questa Corte  in  ordine  alla\n«scindibilita\u0027  del  cumulo»  anche  li\u0027  dove  si  tratti  di   dare\napplicazione, da parte del pubblico ministero, ai contenuti dell\u0027art.\n656 del codice di rito, la pena riferibile a reato ostativo  dovrebbe\nritenersi, come affermato  dal  ricorrente,  interamente  espiata  in\nragione del periodo di presofferto  e  del  preventivo  scomputo  del\nperiodo di liberazione anticipata. \n    Come  e\u0027  noto  per  «scissione  del  cumulo»   si   intende   la\nattribuzione dei periodi di pena gia\u0027 espiata al reato che condiziona\nl\u0027applicazione in concreto di una disposizione di legge  peggiorativa\ndel trattamento penitenziario, come e\u0027 quella  dell\u0027art.  4-bis  ord.\npen.. Cio\u0027 allo scopo di rendere possibile e dovuta l\u0027applicazione  -\nin rapporto al segmento temporale di pena ancora da scontare -  delle\ndisposizioni di legge che disegnano il trattamento penitenziario  cd.\nordinario. \n    L\u0027istituto, quanto alle dinamiche applicative della  disposizione\ndi legge di cui all\u0027art. 4-bis ord. pen. trova radici storiche  e  di\nsistema in Corte costituzionale n. 361 del 1994, intervenuta  proprio\nper  dissipare  il  dubbio  circa  la  applicabilita\u0027  del   generale\nprincipio di scindibilita\u0027 del cumulo alle situazioni esecutive sorte\ndopo la introduzione (gia\u0027 con il decreto-legge n. 152 del 13  maggio\n1991) della disposizione peggiorativa. Il giudice delle leggi,  nella\ncitata decisione ha  affermato  che  [...]  non  si  rinvengono  dati\nnormativi per sostenere che  la  nuova  disciplina  recata  dall\u0027art.\n4-bis abbia creato una sorta di status di «detenuto  pericoloso»  che\npermei di se\u0027 l\u0027intero rapporto esecutivo a  prescindere  dal  titolo\nspecifico di condanna. Al contrario, proprio  perche\u0027  la  disciplina\nsulle misure alternative si articola, ancor piu\u0027 che nel passato,  in\ntermini diversi in relazione alla tipologia dei reati per i quali  e\u0027\nstata pronunciata  condanna  la  cui  pena  e\u0027  in  esecuzione,  deve\nritenersi  ulteriormente  valorizzato  il  tradizionale  insegnamento\ngiurisprudenziale della necessita\u0027 dello scioglimento del  cumulo  in\npresenza  di  istituti  che,  ai  fini  della  loro   applicabilita\u0027,\nrichiedano la separata considerazione dei titoli di condanna e  delle\nrelative pene. La contraria  opinione  collega  invece  il  permanere\ndella pericolosita\u0027 soggettiva al dato  contingente  di  un  rapporto\nesecutivo in atto; con la conseguenza che, per circostanze  meramente\ncasuali (dipendenti ad  esempio  dal  sopravvenire  di  nuovi  titoli\ndetentivi nel  corso  della  esecuzione  della  pena  per  precedenti\ncondanne) verrebbe ad atteggiarsi in modo differente  il  regime  dei\npresupposti per l\u0027applicazione delle  misure  alternative.  Una  tale\nconseguenza configurerebbe,  sotto  il  profilo  della  irragionevole\ndiscriminazione di  situazioni  tra  loro  assimilabili,  la  lesione\ndell\u0027art. 3 della Costituzione; sicche\u0027,  in  presenza  del  riferito\ncontrasto di  orientamenti  giurisprudenziali  deve  comunque  essere\npreferita la soluzione interpretativa conforme a Costituzione, che e\u0027\nquella di cui e\u0027 espressione l\u0027orientamento tradizionale [...] \n    In sede nomofilattica il principio e\u0027 stato riaffermato  gia\u0027  da\nSezioni Unite ... del 1999 secondo  cui  [...]  questa  visione,  per\ncosi\u0027 dire «pluralistica», del reato continuato e\u0027  stata  confermata\nda Sez. Un. 1997, ... , la quale ha riaffermato la legittimita\u0027 dello\nscioglimento  del  cumulo  giuridico,  oltre  che  ai   fini   appena\nmenzionati, anche quanto a individuazione del termine di prescrizione\n[...]  ...  a  conforto  della  soluzione  qui  accolta  puo\u0027  essere\nrichiamata anche la recente decisione resa dalla Corte in sez. I,  26\nmarzo 1999, n. 2529, la quale, in armonia con la regola affermata  da\nCorte costituzionale n. 361 del 1994, evidenzia, tra l\u0027altro, come la\ntesi  della  inscindibilita\u0027  del  cumulo  genererebbe  inaccettabile\ndiversita\u0027 di trattamento a seconda  della  eventualita\u0027,  del  tutto\ncasuale, di un  rapporto  esecutivo  unico,  conseguente  al  cumulo,\novvero di distinte esecuzioni dipendenti dai titoli che  scaturiscono\ndalle singole  condanne.  Infatti,  solo  in  tale  seconda  ipotesi,\nsottolinea la decisione in commento, l\u0027avvenuta espiazione della pena\ninflitta per  il  titolo  ostativo,  determinando  l\u0027esaurimento  del\ncorrispondente  rapporto  esecutivo,  permetterebbe   la   successiva\nfruizione dei benefici penitenziari in relazione ad  altre  condanne;\nmentre,  nel  primo  caso,  l\u0027unificazione  delle   pene,   ancorche\u0027\ndestinata a temperare l\u0027asprezza del cumulo materiale, produrrebbe il\nparadossale effetto negativo di  assegnare  alla  quantita\u0027  di  pena\nriferita  al  titolo  di  reato  ostativo  una  sorta  di   efficacia\nimpeditiva  permanente  agli  effetti  dei   benefici   penitenziari,\ngiacche\u0027, nell\u0027ipotesi in cui il  corrispondente  periodo  sia  stato\ngia\u0027 espiato, la preclusione di che trattasi permarrebbe per l\u0027intera\ndurata delle pene cumulate,  anche  dopo  il  concreto  «esaurimento»\ndella condanna ostativa. Ma tali conseguenze, conclude la  decisione,\nsi  porrebbero  in  contrasto  con  i  principi   costituzionali   di\nragionevolezza, di uguaglianza e della funzione risocializzante della\npena; conseguenze che - come ha rilevato la Corte costituzionale  con\nsentenza n. 386 del 1989 -  non  possono  ritenersi  assecondate  dal\nprincipio della pena unica sancito  dall\u0027art.  76,  comma  1,  codice\npenale [...]. Concludendo, sul punto, va affermato  il  principio  di\ndiritto secondo il quale nel  corso  dell\u0027esecuzione  della  pena  il\nvincolo della continuazione tra reati e\u0027 scindibile,  in  riferimento\nalla pena  applicata  per  piu\u0027  reati  astretti  dal  vincolo  della\ncontinuazione,  al  fine   di   consentire   la   valutazione   della\nsussistenza, o meno, di ostacolo, veniente dalla tipologia di un dato\nreato, giudicato in  continuazione,  alla  concessione  dei  benefici\npenitenziari ex art. 4-bis,  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  come\nsostituito dall\u0027art. 15 comma 1, lettera a), decreto-legge  8  giugno\n1992, n. 306, convertito dalla legge  7  agosto  1992,  n.  356.  Per\neffetto dello scioglimento del cumulo, poi, ciascuna  fattispecie  di\nreato riacquista la sua autonomia, sia quanto a  pena  edittale,  sia\nquanto a pena applicata o  applicabile  in  concreto  la  quale,  per\nscongiurare   l\u0027effetto   ostativo,   deve   risultare    interamente\nscontata[...]. \n    Piu\u0027 di recente, Sez. U, n. 30753  del  15  dicembre  2022,  dep.\n2023, ..., Rv. 284820 ha ribadito il generale principio  per  cui  in\ncaso di cumulo di pene concorrenti deve ritenersi scontata per  prima\nquella piu\u0027 gravosa per il reo ed ha rimarcato, offrendo  continuita\u0027\nalla prevalente interpretazione nomofilattica, come  in  ragione  del\nprincipio  della  scindibilita\u0027  del  cumulo  «una   volta   avvenuta\nl\u0027espiazione della pena inflitta  in  ordine  ai  delitti  ricompresi\nnell\u0027art. 4-bis ord. pen. il  divieto  di  concessione  dei  benefici\npenitenziari ai condannati per uno dei delitti ostativi non  ha  piu\u0027\nragione di operare». \n    4.  Ora,  e\u0027  importante  precisare,  al  fine  di  affermare  la\nrilevanza del dubbio di costituzionalita\u0027, che  la  prevalente  linea\ninterpretativa di legittimita\u0027 ritiene  applicabile  detto  principio\nanche alla fase della sospensione dell\u0027ordine di esecuzione. \n    Si tratta di un momento procedimentale che e\u0027  connotato  da  una\ngiurisdizionalita\u0027 eventuale (essendo possibile la  instaurazione  di\nun incidente di esecuzione ai sensi degli  articoli  666  e  ss.  del\ncodice di procedura penale li\u0027 dove il pubblico ministero  non  abbia\ndato luogo alla sospensione e il condannato invochi  la  applicazione\ndell\u0027art. 656, comma 5 del codice di procedura penale  v.  per  tutte\nSez.  I  n.  36007  del  2011,  rv  250786),  essendo  affidato  alle\ndeterminazioni del pubblico ministero quale organo di attuazione  del\ntitolo esecutivo. Ma da cio\u0027 non puo\u0027 derivare alcuna  variazione  di\nassetto in punto di necessaria applicazione dei principi  di  diritto\nche governano la  fase  di  emissione  dell\u0027ordine  di  esecuzione  e\nl\u0027accessibilita\u0027 alle misure alternative alla detenzione. \n    Come e\u0027 stato di recente ribadito - in termini generali - da Sez.\nI n. 29469 del 30 maggio 2025, ... n.m.  (ove  si  richiama,  tra  le\naltre, Sez. I n. 23902 del 2013, rv 256139, nonche\u0027 le decisioni  non\nmassimate Sez. I n. 35390 del 18 febbraio 2019, Sez. I n.  10024  del\n21 dicembre 2022, dep. 2023, Sez. I n. 51412 del  2023)  non  sarebbe\ntollerabile, sul piano della  tutela  della  liberta\u0027  personale,  la\ndiversita\u0027 di  approccio  tra  pubblico  ministero  e  giudice  della\nesecuzione, sicche\u0027 la sola conclusione  sostenibile  e\u0027  quella  che\nvede l\u0027applicazione del principio anche alla fase di cui all\u0027art. 656\ndel codice di procedura penale. \n    Da cio\u0027 deriva: che la previsione di cui all\u0027art. 656,  comma  9,\nlettera a), nella parte in cui esclude la possibilita\u0027 di sospensione\ndel titolo nei confronti dei condannati per i delitti di cui all\u0027art.\n4-bis della legge n. 354 del 1975, puo\u0027 trovare applicazione solo  se\ned in quanto  (in  caso  di  cumulo  eterogeneo)  la  quota  di  pena\nriferibile al reato ricompreso nell\u0027elenco di cui all\u0027art. 4-bis  non\nsia stata gia\u0027 interamente scontata; che la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale e\u0027 rilevante, posto  che  e\u0027  proprio  il  divieto  di\napplicazione della speciale procedura  di  cui  all\u0027art.  656,  comma\n4-bis - nel caso  del  ricorrente  -  a  rendere  «non  integralmente\nscontata» la pena riferibile al reato ostativo. \n    5.  Va  dunque  esaminato  il   profilo   della   non   manifesta\ninfondatezza della questione. \n    Ad avviso del Collegio la questione non puo\u0027 dirsi manifestamente\ninfondata, per le ragioni che seguono. \n    A venire in rilievo,  al  di  la\u0027  del  principio  del  finalismo\nrieducativo  di  cui  all\u0027art.  27  Cost.,  inciso  dall\u0027obbligatorio\npassaggio in carcere di un soggetto che potrebbe essere  destinatario\ndi  una  misura  alternativa,  e\u0027  essenzialmente  il  principio   di\nragionevolezza di cui all\u0027art.  3  Cost.,  principio  che  impone  di\nrinvenire il  fondamento  razionale  di  una  scelta  legislativa  di\ndiversificazione (in peius) del trattamento. \n    Cio\u0027 perche\u0027 il possibile vulnus al principio  di  ragionevolezza\nsta proprio nel fatto che la disposizione di legge in esame  realizza\nesclusivamente un «modello di tipo procedurale» ispirato, come si  e\u0027\ndetto,   alla   semplificazione   del   procedimento   di   eventuale\nattribuzione della liberazione anticipata di  cui  all\u0027art.  54  ord.\npen., istituto che, sul piano della  conformazione  legislativa,  non\ntollera diversificazioni in rapporto al titolo di reato (essendo  per\nespresso dettato di legge applicabile anche  ai  soggetti  condannati\nper reati che rientrano nell\u0027elenco di cui all\u0027art. 4-bis ord. pen.),\nne\u0027 in rapporto alla specie di pena  (essendo  applicabile  anche  ai\ncondannati  all\u0027ergastolo  in  virtu\u0027  di  quanto  deciso  da   Corte\ncostituzionale n. 274 del 1983). \n    Se dunque l\u0027attribuzione della liberazione anticipata  -  in  via\nordinaria - e\u0027 prevista  dal  legislatore  anche  in  riferimento  al\nperiodo trascorso in stato di custodia cautelare, ove abbia raggiunto\nalmeno un semestre (con i criteri valutativi espressi da  Sez.  I  n.\n6204 del 12 novembre 1999, rv 214832  e  da  Sez.  I  n.  894  del  9\nsettembre 2019, dep. 2020, rv 278465) e se il  soggetto  destinatario\ndell\u0027ordine di esecuzione non si trova in stato di custodia cautelare\nin carcere (perche\u0027 in tal caso opera la deroga alla  sospendibilita\u0027\ndel titolo di cui all\u0027art. 656, comma 9, lettera b) la condizione del\nsoggetto condannato per un reato ricompreso nel nutrito elenco di cui\nall\u0027art. 4-bis ord. pen, (v. Corte costituzionale n. 139 del 2025  al\npar. 8.2 del Considerato in diritto) non differisce - sul piano della\naspirazione ad ottenere la valutazione  immediata  della  liberazione\nanticipata - rispetto a quella dei condannati  per  altri  titoli  di\nreato. \n    La inapplicabilita\u0027 del meccanismo procedurale  di  cui  all\u0027art.\n656, comma 4-bis a tali soggetti ne determina,  pertanto,  l\u0027ingresso\ntemporaneo in carcere anche nelle ipotesi in cui la domanda di misura\nalternativa (in virtu\u0027 delle  ricadute  del  ricordato  principio  di\nscissione  del  cumulo)  sarebbe  resa  possibile   dalla   immediata\nattribuzione della liberazione anticipata, con obbligo - a quel punto\n- di sospensione del titolo. \n    Cio\u0027  rende  ad  avviso  del  Collegio  evidente  il  dubbio   di\nlegittimita\u0027 costituzionale, posto che  dalla  negazione  di  accesso\n(per il  solo  titolo  di  reato)  ad  un  meccanismo  esclusivamente\nprocedurale che mira a semplificare la concessione (in  presenza  dei\npresupposti)  della  liberazione  anticipata  deriva  un  surplus  di\nafflittivita\u0027 che non trova razionale giustificazione,  posto  che  -\nper definizione - il soggetto condannato che aspira alla  sospensione\ndel  titolo  non  si  trova  sottoposto  ad  una   misura   cautelare\ncustodiale, il che depone per l\u0027assenza  di  pericula  libertatis  da\ncontenere. \n    In altre parole, va rilevato che nel caso  dell\u0027art.  656,  comma\n4-bis del codice di procedura penale il diniego di  applicazione  del\nmeccanismo, sin qui descritto, si risolve in un pregiudizio «in rito»\nil cui fondamento non e\u0027 di immediata percezione (posto che, come  si\ne\u0027 detto, la liberazione anticipata e\u0027 istituto di portata  generale)\ne da cui puo\u0027, in concreto, derivare un  pregiudizio  sostanziale  di\nrilievo, con transito temporaneo in carcere di un  soggetto  che  ben\npotrebbe aspirare alla sospensione, essendo  potenziale  destinatario\ndi una liberazione anticipata gia\u0027 maturata (durante  il  periodo  di\ncustodia cautelare) ma  non  oggetto  di  valutazione  da  parte  del\nmagistrato di sorveglianza. \n\n \n                                P.Q.M. \n \n    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  656,  comma  4-bis,   ultimo\nperiodo, codice di procedura penale, in riferimento agli articoli 3 e\n27 della Costituzione. \n    Dispone  l\u0027immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte\ncostituzionale e sospende il giudizio in corso. \n    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia\nnotificata al ricorrente, al Procuratore generale presso la Corte  di\ncassazione, al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata\nai Presidenti delle due Camere del Parlamento. \n    Cosi\u0027 e\u0027 deciso, 11 luglio 2025 \n \n                      Il Presidente: Santalucia \n \n \n                                       Il consigliere estensore: Magi","elencoNorme":[{"id":"63828","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"656","specificaz_art":"","comma":"4","specificaz_comma":"bis","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"80142","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80143","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"55021","num_progressivo":"","nominativo_parte":"S. 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