HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/9
Request options
[
  "headers" => [
    "Content-Type" => "application/json"
  ]
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 166
    "request_size" => 299
    "total_time" => 0.417107
    "namelookup_time" => 0.000464
    "connect_time" => 0.030942
    "pretransfer_time" => 0.070202
    "size_download" => 139213.0
    "speed_download" => 333844.0
    "starttransfer_time" => 0.070222
    "primary_ip" => "66.22.43.24"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "65.108.230.242"
    "local_port" => 36616
    "http_version" => 3
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 70112
    "connect_time_us" => 30942
    "namelookup_time_us" => 464
    "pretransfer_time_us" => 70202
    "starttransfer_time_us" => 70222
    "total_time_us" => 417107
    "start_time" => 1757470236.8171
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/9"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#830
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#809 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#797 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 66.22.43.24...\n
      * TCP_NODELAY set\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (66.22.43.24) port 443 (#0)\n
      * ALPN, offering h2\n
      * ALPN, offering http/1.1\n
      * successfully set certificate verify locations:\n
      *   CAfile: /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt\n
        CApath: none\n
      * SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384\n
      * ALPN, server accepted to use h2\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Nov 19 00:00:00 2024 GMT\n
      *  expire date: Dec 20 23:59:59 2025 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * Using HTTP2, server supports multi-use\n
      * Connection state changed (HTTP/2 confirmed)\n
      * Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0\n
      * Using Stream ID: 1 (easy handle 0x2735380)\n
      > POST /servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/9 HTTP/2\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Content-Type: application/json\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      \r\n
      * Connection state changed (MAX_CONCURRENT_STREAMS == 128)!\n
      < HTTP/2 200 \r\n
      < content-type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < cache-control: no-cache\r\n
      < pragma: no-cache\r\n
      < content-encoding: UTF-8\r\n
      < date: Wed, 10 Sep 2025 02:10:37 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/2 200 "
    "content-type: application/json;charset=UTF-8"
    "cache-control: no-cache"
    "pragma: no-cache"
    "content-encoding: UTF-8"
    "date: Wed, 10 Sep 2025 02:10:37 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoOrdinanza":{"anno":"2025","numero":"9","numero_parte":"1","autorita":"Consiglio di Stato","localita_autorita":"","data_deposito":"15/01/2025","data_emissione":"","data_gazzetta":"05/02/2025","numero_gazzetta":"6","anno_decisione":"","numero_decisione":"","data_seduta":"25 giugno 2025","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","stato_fissazione":"2","relatore":"PATRONI GRIFFI","oggetto_lungo":"\u003cp\u003eConcessioni pubbliche – Prezzi e tariffe – Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti – Previsione che,\u0026nbsp;per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, il termine per l\u0027adeguamento delle tariffe autostradali relative all\u0027anno 2020 è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economico finanziari (PEF) predisposti in conformità alle delibere adottate dall\u0027Autorità di regolazione dei trasporti – Previsione che, entro il 30 marzo 2020, i concessionari presentano al concedente le proposte di aggiornamento dei PEF, riformulate ai sensi della predetta normativa, che annullano e sostituiscono ogni precedente proposta di aggiornamento – Previsto perfezionamento dell\u0027aggiornamento dei piani economico finanziari presentati nel termine del 30 marzo 2020, entro e non oltre il 31 luglio 2020 – Denunciata disciplina che non è funzionale al raggiungimento dell’obiettivo dichiarato dal legislatore nel preambolo di garantire la continuità dell’azione amministrativa, in spregio al buon andamento – Intervento normativo che non riveste carattere di urgenza – Previsione le cui finalità sono diverse da quelle esplicitate dal legislatore e sproporzionate rispetto agli effetti prodotti – Disposizione che produce effetti distorsivi, provocando un ritardo nell’evasione delle istanze del concessionario riguardanti l’adeguamento tariffario e l’aggiornamento del PEF, rendendo difficile l’applicazione degli istituti che compulsano la conclusione di procedimenti con termine ordinatorio scaduto –\u0026nbsp;Deresponsabilizzazione dell’operato dei pubblici dipendenti, non essendo disincentivate le condotte negligenti – Previsione che pregiudica l’efficienza del sistema amministrativo, che presuppone l’esercizio tempestivo e continuo del potere pubblico – Alterazione tra\u0026nbsp;fruizione del bene e pagamento del relativo pedaggio e allontanamento nel tempo della loro corrispondenza – Legge-provvedimento priva di una giustificazione proporzionata agli obiettivi perseguiti e agli effetti sortiti – Produzione di un’irragionevole incisione dei diritti e delle garanzie apprestate dall’ordinamento nello svolgimento di un procedimento amministrativo regolato dalla legge n. 241 del 1990 – Violazione dei principi di buon andamento dell’amministrazione\u0026nbsp;e di ragionevolezza – Previsione di un ritardo dell’aggiornamento del PEF e dell’adeguamento delle tariffe che evidenzia una\u0026nbsp;negligente gestione del rapporto nel corso\u0026nbsp;del suo dispiegarsi – Differimento dei termini per l’aggiornamento del PEF e l’adeguamento delle tariffe che pregiudica le capacità programmatorie e di ottenimento delle risorse necessarie per lo svolgimento dell’attività di impresa – Lesione della libertà di impresa – Violazione del principio che riserva alla legge la determinazione dei programmi e dei controlli opportuni affinché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali – Disposizione che pregiudica i profili concorrenziali della libertà di impresa e il diritto di proprietà, come tutelati dalla disciplina europea e internazionale interposta e dal principio del pacta sunt servanda – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e degli obblighi internazionali.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, [convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8,] art. 13, comma 3, \"nella prima formulazione\".\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Costituzione, artt. 3, 11, 41, 77, 97 e 117, primo comma; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), artt. 16 e 17; Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), artt. 49, 56 e 63; Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, art. 1.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eConcessioni pubbliche – Prezzi e tariffe – Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti – Previsione che,\u0026nbsp;per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, il termine per l\u0027adeguamento delle tariffe autostradali relative all\u0027anno 2020 e all’anno 2021 è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economico finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate dall\u0027Autorità di regolazione dei trasporti – Previsione che, entro il 30 marzo 2020, i concessionari presentano al concedente le proposte di aggiornamento dei PEF, riformulate ai sensi della predetta normativa, che annullano e sostituiscono ogni precedente proposta di aggiornamento – Previsto perfezionamento dell\u0027aggiornamento dei PEF presentati nel termine del 30 marzo 2020, entro e non oltre il 31 luglio 2021 – Denunciata disciplina che non è funzionale al raggiungimento dell’obiettivo dichiarato dal legislatore nel preambolo di garantire la continuità dell’azione amministrativa, in spregio al buon andamento – Intervento normativo che non riveste carattere di urgenza – Previsione le cui finalità sono diverse da quelle esplicitate dal legislatore e sproporzionate rispetto agli effetti prodotti – Disposizione che produce effetti distorsivi, provocando un ritardo nell’evasione delle istanze del concessionario riguardanti l’adeguamento tariffario e l’aggiornamento del PEF e rendendo difficile l’applicazione degli istituti che compulsano la conclusione di procedimenti con termine ordinatorio scaduto –\u0026nbsp;Deresponsabilizzazione dell’operato dei pubblici dipendenti, non essendo disincentivate le condotte negligenti – Previsione che pregiudica l’efficienza del sistema amministrativo, che presuppone l’esercizio tempestivo e continuo del potere pubblico – Alterazione tra\u0026nbsp;fruizione del bene e pagamento del relativo pedaggio, allontanandone nel tempo la corrispondenza – Legge-provvedimento priva di una giustificazione proporzionata agli obiettivi perseguiti e agli effetti sortiti – Produzione di un’irragionevole incisione dei diritti e delle garanzie apprestate dall’ordinamento nello svolgimento di un procedimento amministrativo regolato dalla legge n. 241 del 1990 – Violazione dei principi di buon andamento dell’amministrazione\u0026nbsp;e di ragionevolezza – Previsione di un ritardo dell’aggiornamento del PEF e dell’adeguamento delle tariffe che evidenzia una\u0026nbsp;negligente gestione del rapporto nel corso\u0026nbsp;del suo dispiegarsi – Differimento dei termini per l’aggiornamento del PEF e l’adeguamento delle tariffe che pregiudica le capacità programmatorie e di ottenimento delle risorse necessarie per lo svolgimento dell’attività di impresa – Lesione della libertà di impresa – Violazione del principio che riserva alla legge la determinazione dei programmi e dei controlli opportuni affinché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali – Disposizione che pregiudica i profili concorrenziali della libertà di impresa e il diritto di proprietà, come tutelati dalla disciplina europea e internazionale e dal principio del pacta sunt servanda – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e degli obblighi internazionali.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, [convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8,] art. 13, comma 3, come modificato dall\u0027art. 13, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 [, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21].\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Costituzione, artt. 3, 11, 41, 77, 97 e 117, primo comma; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), artt. 16 e 17; Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), artt. 49, 56 e 63; Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, art. 1.\u003c/p\u003e","prima_parte":"R.A.V. - Raccordo Autostradale Valle D\u0027Aosta spa","prima_controparte":"Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti","altre_parti":"Ministero dell\u0027Economia e delle Finanze, Autorità di Regolazione dei Trasporti, Raccordo Autostradale Valle d\u0027Aosta spa","testo_atto":"N. 9 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 gennaio 2025\n\r\nOrdinanza del 15 gennaio 2025 del  Consiglio  di  Stato  sul  ricorso\nproposto da R.A.V. - Raccordo autostradale Valle D\u0027Aosta  spa  contro\nMinistero   delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,   Ministero\ndell\u0027economia  e  delle  finanze  e  Autorita\u0027  di  regolazione   dei\ntrasporti.. \n \nConcessioni pubbliche - Prezzi e tariffe  -  Proroga  di  termini  in\n  materia di infrastrutture e  trasporti  -  Previsione  che,  per  i\n  concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale e\u0027  pervenuto\n  a scadenza, il termine per l\u0027adeguamento delle tariffe autostradali\n  relative all\u0027anno 2020  e\u0027  differito  sino  alla  definizione  del\n  procedimento di aggiornamento dei piani economico finanziari  (PEF)\n  predisposti in conformita\u0027 alle delibere adottate dall\u0027Autorita\u0027 di\n  regolazione dei trasporti - Previsione che, entro il 30 marzo 2020,\n  i  concessionari  presentano   al   concedente   le   proposte   di\n  aggiornamento  dei  PEF,  riformulate  ai  sensi   della   predetta\n  normativa, che annullano e sostituiscono ogni  precedente  proposta\n  di aggiornamento - Previsto perfezionamento dell\u0027aggiornamento  dei\n  PEF presentati nel termine del 30 marzo 2020, entro e non oltre  il\n  31 luglio 2020. \n- Decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162  (Disposizioni  urgenti  in\n  materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione  delle\n  pubbliche amministrazioni,  nonche\u0027  di  innovazione  tecnologica),\n  [convertito, con modificazioni, nella legge 28  febbraio  2020,  n.\n  8,] art. 13, comma 3, \"nella prima formulazione\". \nConcessioni pubbliche - Prezzi e tariffe  -  Proroga  di  termini  in\n  materia di infrastrutture e  trasporti  -  Previsione  che,  per  i\n  concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale e\u0027  pervenuto\n  a scadenza, il termine per l\u0027adeguamento delle tariffe autostradali\n  relative all\u0027anno 2020 e  all\u0027anno  2021  e\u0027  differito  sino  alla\n  definizione del procedimento di aggiornamento dei  piani  economico\n  finanziari (PEF) predisposti in conformita\u0027 alle delibere  adottate\n  dall\u0027Autorita\u0027 di regolazione dei trasporti - Previsione che, entro\n  il 30 marzo 2020,  i  concessionari  presentano  al  concedente  le\n  proposte di aggiornamento  dei  PEF,  riformulate  ai  sensi  della\n  predetta normativa, che annullano e sostituiscono  ogni  precedente\n  proposta    di    aggiornamento    -    Previsto    perfezionamento\n  dell\u0027aggiornamento dei PEF presentati  nel  termine  del  30  marzo\n  2020, entro e non oltre il 31 luglio 2021. \n- Decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162  (Disposizioni  urgenti  in\n  materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione  delle\n  pubbliche amministrazioni,  nonche\u0027  di  innovazione  tecnologica),\n  [convertito, con modificazioni, nella legge 28  febbraio  2020,  n.\n  8,] art. 13, comma 3, come modificato dall\u0027art. 13,  comma  5,  del\n  decreto-legge 31 dicembre 2020, n.  183  (Disposizioni  urgenti  in\n  materia di termini legislativi, di  realizzazione  di  collegamenti\n  digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del\n  Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche\u0027 in materia di recesso  del\n  Regno Unito dall\u0027Unione europea) [, convertito, con  modificazioni,\n  nella legge 26 febbraio 2021, n. 21]. \n\n\r\n(GU n. 6 del 05-02-2025)\n\r\n \n                        IL CONSIGLIO DI STATO \n \n              In sede giurisdizionale - Sezione Quinta \n \n    Ha pronunciato la presente sentenza non  definitiva  sul  ricorso\nnumero di  registro  generale  852  del  2021,  proposto  da  R.A.V.-\nRaccordo Autostradale Valle D\u0027Aosta S.p.a.,  in  persona  del  legale\nrappresentante pro-tempore, rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati\nMarco Annoni, Gian Michele Roberti e  Luisa  Torchia,  con  domicilio\ndigitale come da PEC da Registri  di  Giustizia  e  domicilio  fisico\neletto presso lo studio Luisa Torchia in Roma, viale Bruno Buozzi  n.\n47; \n \n                               contro \n \n    Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,   Ministero\ndell\u0027economia  e  delle  finanze,  Autorita\u0027   di   regolazione   dei\ntrasporti,  in  persona  del   legale   rappresentante   pro-tempore,\nrappresentati  e  difesi  dall\u0027Avvocatura   generale   dello   Stato,\ndomiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghes n. 12; \n    Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  -  Direzione\ngenerale  per  la  vigilanza  sulle  concessioni  autostradali,   non\ncostituito in giudizio; \n \n                            nei confronti \n \n    Aiscat-Associazione italiana societa\u0027 concessionarie autostrade e\ntrafori, non costituito in giudizio; \n    e con l\u0027intervento di ad adiuvandum: \n      Associazione  italiana  societa\u0027  concessionarie  autostrade  e\ntrafori - Aiscat, in persona del legale  rappresentante  pro-tempore,\nrappresentato e  difeso  dagli  avvocati  Claudio  Guccione  e  Maria\nFerrante,  con  domicilio  digitale  come  da  PEC  da  Registri   di\nGiustizia; \n      sul ricorso numero di registro generale 2458 del 2022, proposto\nda R.A.V. - Raccordo Autostradale Valle D\u0027Aosta  S.p.a.,  in  persona\ndel legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e  difeso  dagli\navvocati  Marco  Annoni,  Gian  Michele  Roberti,  Luisa  Torchia   e\nFrancesco Giovanni Albisinni, con domicilio digitale come da  PEC  da\nRegistri di Giustizia e domicilio  fisico  eletto  presso  lo  studio\nLuisa Torchia in Roma, viale Bruno Buozzi n. 47; \n \n                               contro \n \n      Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  Ministero\ndell\u0027economia  e  delle  finanze,  Autorita\u0027   di   regolazione   dei\ntrasporti,  in  persona  del   legale   rappresentante   pro-tempore,\nrappresentati  e  difesi  dall\u0027Avvocatura   generale   dello   Stato,\ndomiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12; \n      Ministero delle Infrastrutture  e  dei  Trasporti  -  Direzione\ngenerale  per  la  vigilanza  sulle  concessioni  autostradali,   non\ncostituito in giudizio; \n \n                           per la riforma \n \n      quanto al ricorso n. 2458 del 2022: \n        della sentenza del Tribunale amministrativo  regionale  della\nValle D\u0027\u0027Aosta n. 54/2021, resa tra le parti, quanto  al  ricorso  n.\n852 del 2021: \n        della sentenza del Tribunale amministrativo  regionale  della\nValle D\u0027\u0027Aosta n. 23/2020, resa tra le parti; \n    Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati; \n    Visti gli atti di costituzione in giudizio  del  Ministero  delle\ninfrastrutture e  dei  trasporti,  Ministero  dell\u0027economia  e  delle\nfinanze e Autorita\u0027 di regolazione dei trasporti e di Aiscat; \n    Visti tutti gli atti della causa; \n    Relatore nell\u0027udienza pubblica del giorno  14  novembre  2024  il\nCons. Sara Raffaella Molinaro e  uditi  per  le  parti  gli  avvocati\nFrancesco Albisinni in delega degli avvocati  Marco  Annoni  e  Luisa\nTorchia, Gian Michele Roberti e Claudio Guccione. \n    Si da\u0027 atto che l\u0027avvocato  dello  Stato  Monica  De  Vergori  ha\ndepositato domanda di passaggio in decisione senza discussione. \n    Visto l\u0027art. 36, comma 2, codice procedura amministrativa; \n    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue; \n \n                                FATTO \n \n    1. La controversia riguarda l\u0027adeguamento annuale  delle  tariffe\ndella concessionaria R.A.V. -  Raccordo  Autostradale  Valle  d\u0027Aosta\nS.p.a. (di seguito: «RAV»). \n    2. RAV ha impugnato la nota del Ministero delle infrastrutture  e\ndei trasporti (di seguito: «Ministero») 31 dicembre  2019  n.  31633,\navente ad oggetto  «Aggiornamento  tariffario  2020»,  oltre  a  ogni\nulteriore atto annesso, connesso, presupposto o  conseguenziale,  ivi\ninclusi, in particolare e,  per  quanto  occorrer  possa,  la  scheda\nistruttoria della DGVCA  avente  ad  oggetto  «Raccordo  Autostradale\nValle  d\u0027Aosta  (RAV)   S.p.a.,   Istruttoria   Adeguamenti   tariffe\nautostradali 2020» e il  documento  della  DGVCA  recante  «Relazione\nistruttoria relativa alla  determinazione  del  parametro  «K»  della\nformula di aggiornamento annuale delle tariffe di cui  alla  delibera\nCIPE  39/2007»,  nella  parte  in  cui  «possano  ritenersi  che  non\nriconoscono a RAV la percentuale di incremento  tariffario  richiesta\ndalla societa\u0027». \n    3.  Il  Tribunale  amministrativo  regionale  Valle  d\u0027Aosta   ha\nrespinto il ricorso con sentenza 29 giugno 2020 n. 23. \n    4. La sentenza e\u0027 stata appellata da RAV con ricorso n.  852  del\n2021 (di seguito: «ricorso 1»). \n    5. RAV ha altresi\u0027 impugnato la nota del  Ministero  31  dicembre\n2020 n. 33094, avente ad oggetto «Aggiornamento tariffario  2021»,  e\nla successiva nota 2 gennaio 2021 n. 8. \n    6.  Il  Tribunale  amministrativo  regionale  Valle  d\u0027Aosta   ha\nrespinto il ricorso con sentenza 17 settembre 2021 n. 54. \n    7. La sentenza e\u0027 stata appellata da RAV con ricorso n. 2458  del\n2022 (di seguito: «ricorso 2»). \n    8. Nel corso del  giudizio  di  appello  si  sono  costituiti  il\nMinistero, il Ministero dell\u0027economia e delle finanze  e  l\u0027Autorita\u0027\ndi regolazione dei trasporti (di seguito: «Art») ed e\u0027 intervenuta ad\nadiuvandum l\u0027Associazione italiana delle societa\u0027 concessionarie  per\nla costruzione e l\u0027esercizio di autostrade  e  trafori  stradali  (di\nseguito: «Aiscat»). \n    9. All\u0027udienza del 14 novembre 2024 la causa e\u0027 stata  trattenuta\nin decisione. \n \n                               DIRITTO \n \n  I. Decisioni preliminari e pregiudiziali \n    10. Si riuniscono i  ricorsi  1  e  2,  proposti  dalla  medesima\nappellante RAV, in ragione  della  connessione  fra  i  provvedimenti\nimpugnati, aventi lo  stesso  oggetto,  cioe\u0027  l\u0027adeguamento  annuale\ndelle tariffe,  seppur  con  riferimento  ad  annualita\u0027  differenti,\nrispettivamente 2020 e 2021. \n    11. Si rileva  l\u0027inammissibilita\u0027  dell\u0027intervento  ad  adiuvadum\nspiegato da Aiscat, atteso che l\u0027Associazione, pur avendo allegato  i\nprofili di attinenza agli scopi statutari  dell\u0027intervento  spiegato,\nnulla ha dedotto, come eccepito dal Ministero, in merito alla lesione\nderivante alla stessa dagli  atti  impugnati  e  quindi  all\u0027utilita\u0027\nottenibile  dall\u0027iniziativa  intrapresa,  cosi\u0027  risultando   carente\nl\u0027interesse a ricorrere. \n  II. Contesto della controversia \n    12. RAV e\u0027 titolare della concessione per  la  progettazione,  la\ncostruzione e l\u0027esercizio dell\u0027autostrada Aosta - Traforo  del  Monte\nBianco in virtu\u0027 della convenzione sottoscritta il 29  dicembre  2009\ncon Anas S.p.a., alla quale e\u0027 subentrato il Ministero (art. 11 comma\n5 del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito in legge  n.  14  del\n2012, e art. 36 del decreto-legge n. 98 del  2011,  convertito  nella\nlegge n. 111 del 2011). \n    La convenzione e\u0027 stata approvata con legge nei termini  indicati\ndall\u0027art. 8-duodecies del decreto-legge n. 59  del  2008,  convertito\nnella legge n. 101 del 2008. \n    13. Il meccanismo  di  adeguamento  tariffario  e\u0027  previsto  con\ncadenza annuale dagli articoli 15 e 18 della convenzione,  oltre  che\ndalla delibera CIPE n. 39 del 2007 (art. 4) e dall\u0027art.  21  comma  5\ndel decreto-legge n. 355 del 2003, che individua nel «15  ottobre  di\nogni  anno»  il  termine  per  la  formulazione  della  proposta   di\nvariazioni tariffarie, sulla  quale  deve  esprimersi  «entro  il  15\ndicembre», con decreto «motivato», il Ministro delle infrastrutture e\ndei trasporti, di concerto con  il  Ministro  dell\u0027economia  e  delle\nfinanze  (detta  disposizione  e\u0027  stata  in  precedenza  piu\u0027  volte\nmodificata con riferimento ai termini di presentazione e approvazione\ndell\u0027adeguamento tariffario, a partire dalla legge di conversione, n.\n47 del 2004, e la fissazione dei predetti termini si deve all\u0027art. 27\ncomma 1 del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito nella  legge  n.\n98 del 2013). \n    Si anticipa che sul suddetto termine  finale  non  interviene  la\ndelibera dell\u0027Art n. 64 del 2019 (su cui infra),  pur  delineando  le\ntempistiche delle fasi endoprocedimentali (punto 28). \n    13.1. Di seguito le vicende  di  RAV  in  merito  all\u0027adeguamento\ntariffario: \n      con decreto interministeriale n. 449 del 2015 e\u0027 stato sospeso,\nper  il  2016,   l\u0027adeguamento   tariffario   richiesto   in   attesa\ndell\u0027approvazione dell\u0027aggiornamento del PEF (decreto  annullato  dal\nTAR Valle d\u0027Aosta con sentenza n. 45 del 12 ottobre 2016); \n      per il 2017 con il decreto interministeriale n. 499 del 2016 e\u0027\nstato riconosciuto un incremento tariffario dello 0,90%, con  riserva\ndi riconoscere eventuali conguagli in sede di aggiornamento  del  PEF\n(decreto annullato dal TAR Valle d\u0027Aosta con sentenza n.  54  del  12\nsettembre 2017); \n      per il 2018 il Ministero con decreto n.  605  del  20  dicembre\n2018 ha riconosciuto una percentuale  di  incremento  tariffario  del\n52,69%, con riserva  di  attribuire  «eventuali  recuperi  tariffari,\nattivi o passivi, ivi inclusi quelli relativi agli anni precedenti ed\nanche dovuti a modifiche delle aliquote fiscali e delle  deduzioni  o\ncompensazioni    fiscali    saranno    determinati     al     momento\ndell\u0027aggiornamento del piano economico finanziario  per  il  prossimo\nquinquennio» (decreto annullato dal TAR Valle d\u0027Aosta con sentenza n.\n34 del 27 giugno 2019); \n      con nota 15 ottobre 2019 RAV ha  presentato  al  concedente  la\nproposta per l\u0027adeguamento delle tariffe di pedaggio applicabili  dal\nprimo gennaio 2020 (denegata con la nota 1, oggetto del ricorso 1); \n      con nota del 15 ottobre  2020  n.  377  RAV  ha  presentato  al\nconcedente la proposta per l\u0027adeguamento delle  tariffe  di  pedaggio\napplicabili dal primo gennaio 2021 (denegata con nota 2, oggetto  del\nricorso 2). \n    14. Quanto all\u0027aggiornamento del PEF, l\u0027art. 11 della convenzione\ne le delibere CIPE nn. 39 del 2007 e 27 del  2013  prevedono  che  la\ndurata della concessione sia divisa in periodi regolatori  di  durata\nquinquennale e che, alla scadenza di ciascun periodo regolatorio,  il\nPEF sia sottoposto ad aggiornamento. \n    In particolare e\u0027 disposto che le parti  «sei  mesi  prima  della\nscadenza    di    ciascun    periodo    regolatorio,     procederanno\nall\u0027aggiornamento del  Piano  Economico  Finanziario»,  procedendo  a\nun\u0027attivita\u0027 di verifica che «dovra\u0027 concludersi due mesi prima della\nscadenza del periodo regolatorio» (art. 11.9). \n    La delibera CIPE n. 27 del 2013 stabilisce che gli  aggiornamenti\nquinquennali dei PEF «dovranno essere effettuati entro il  30  giugno\ndel primo esercizio del nuovo periodo regolatorio». \n    14.1. In fatto, quanto all\u0027aggiornamento del PEF, si rileva  che,\nin considerazione della scadenza del periodo regolatorio: \n      RAV, con nota 20 giugno 2014, ha presentato  al  concedente  la\nproposta  di  «aggiornamento  quinquennale  del   Piano   Finanziario\n2014/2018» (l\u0027appellante ha dichiarato  che  «il  PEF  allegato  alla\nConvenzione di RAV avrebbe dovuto essere aggiornato, in  particolare,\nentro il 30 giugno 2013, data di scadenza del periodo regolatorio»  e\nil Ministero, con nota 9 marzo 2024, ha dichiarato che  «in  data  31\ndicembre 2013 scadeva il primo periodo regolatorio relativo agli anni\n2009-2013»); \n      RAV ha riscontrato  la  richiesta  istruttoria  del  concedente\ndatata 22 luglio 2014  con  nota  25  luglio  2014,  sempre  riferita\nall\u0027«aggiornamento quinquennale del Piano Finanziario 2014/2018»; \n      con nota 7 ottobre 2014 il concedente, facendo riferimento alla\nproposta  di  «aggiornamento  quinquennale  del   Piano   Finanziario\n2014/2018» presentata con nota 20 giugno  2014,  ne  ha  chiesto  una\nrielaborazione,  rappresentando  alla  societa\u0027  la   necessita\u0027   di\nlimitare gli incrementi tariffari in modo che  non  si  discostassero\ndal tasso di inflazione di riferimento; \n      RAV, con  nota  12  novembre  2014,  ha  presentato  una  nuova\nproposta  di  «aggiornamento  quinquennale  del   Piano   Finanziario\n2014/2018» in considerazione delle indicazioni del concedente; \n      il 30 dicembre 2014 e\u0027 stato siglato un  protocollo  di  intesa\nnel  quale  sono  state  «stabilite   le   modalita\u0027   di   redazione\ndell\u0027aggiornamento  del  Piano»  e  il  termine  di  conclusione  del\nprocedimento nel 30 giugno 2015 (cosi\u0027 dalle  note  3  marzo  2015  e\ndell\u00278 maggio 2015); \n      il Ministero, con nota 3 marzo 2015,  ha  richiesto  a  RAV  di\nadeguare la  documentazione  prodotta  per  tenere  conto  di  quanto\nprevisto nel protocollo d\u0027intesa in merito  all\u0027«aggiornamento  dello\nstesso per il periodo 2014/2018»; \n      RAV, con nota 8 maggio 2015,  ha  inviato  l\u0027aggiornamento  del\nPEF,  rappresentando  che,  «a  termini  del  richiamato   Protocollo\nd\u0027intesa del 30 dicembre 2014», «dovra\u0027 essere approvato entro il  30\ngiugno 2015»; \n      RAV, con note 24 giugno 2015 3 luglio 2015 e 9 ottobre 2015, ha\nsollecitato il Ministero all\u0027aggiornamento del  PEF  per  il  periodo\nregolatorio «2014/2018»; \n      con nota 31 dicembre 2015 il Ministero ha trasmesso  a  RAV  il\ndecreto  interministeriale  31  dicembre  2015  n.  449,  riguardante\n«l\u0027aggiornamento tariffario applicabile dal  1°  gennaio  2016»,  nel\nquale si legge che «e\u0027  in  corso  di  perfezionamento  la  procedura\nistruttoria di aggiornamento del PEF», che non risulta quindi  ancora\napprovato; \n      RAV, con note 7 dicembre 2017 e 9 maggio 2018, ha predisposto e\ninviato al Ministero un ulteriore aggiornamento del PEF  al  fine  di\ntenere conto delle difficolta\u0027 contributive dello Stato. \n    Il periodo regolatorio e\u0027  quindi  scaduto  senza  l\u0027approvazione\ndell\u0027aggiornamento del PEF ed e\u0027 divenuto attuale anche l\u0027obbligo  di\naggiornare il PEF per il periodo successivo. \n    L\u0027appellante ha dedotto al riguardo che «il MIT non solo  non  ha\nancora  approvato  l\u0027aggiornamento  del  PEF   per   il   quinquennio\nregolatorio in corso (2019 - 2023) ma non ha mai  provveduto  neppure\nall\u0027aggiornamento del PEF per il precedente quinquennio regolatorio». \n  III. L\u0027oggetto della controversia \n    15. Il concessionario, con la qui impugnata nota 31 dicembre 2019\nn. 31633 (di seguito: «nota 1», oggetto del ricorso 1), ha comunicato\nche «l\u0027aggiornamento da applicare con decorrenza 1° gennaio  2020  e\u0027\npari  allo  0,00   per   cento»,   dopo   avere   fatto   riferimento\nall\u0027istruttoria  compiuta  («esaminato  l\u0027esito  dell\u0027istruttoria  di\ncompetenza») e a «quanto  disposto  dall\u0027art.  13  del  decreto-legge\n«milleproroghe» del 31 dicembre 2019». \n    15.1. Con la nota 1 il Ministero si e\u0027  quindi  limitato  a  fare\n(doverosa) applicazione dell\u0027art. 13 comma 3 del decreto-legge n. 162\ndel 2019, convertito nella legge n. 8 del 2020 (su cui infra, al par.\nVII), verificando l\u0027(in)sussistenza  dei  presupposti  di  legge  per\nl\u0027approvazione   dell\u0027adeguamento   annuale   delle   tariffe,   come\nsottolineato dalla nota stessa, «in considerazione di quanto disposto\ndall\u0027art. 13 del  decreto-legge  «mille  proroghe»  del  31  dicembre\n2019». \n    Il Ministero ha infatti (esclusivamente) rilevato il differimento\ndel termini di conclusione del procedimento  di  adeguamento  annuale\ndelle tariffe, disposto dall\u0027art. 13 comma 3 del decreto-legge n. 169\ndel 30 dicembre 2019 (sopravvenuto nelle more della  definizione  del\nprocedimento),   fino   alla   «definizione   del   procedimento   di\naggiornamento dei piani economici finanziari», rispetto al quale sono\nprevisti  nuovi  (e  futuri)   termini   per   depositare   l\u0027istanza\n(riformulata) e per concludere il procedimento, rispettivamente il 30\nmarzo 2020 e il 31 luglio 2020 . \n    Il richiamo all\u0027art. 13 comma 3 del decreto-legge n. 169  del  30\ndicembre 2019 costituisce la  ragione  (unica  e  necessitata)  della\ndecisione, essendo rappresentato  nella  stessa  nota  come  elemento\ndeterminante per il superamento  delle  risultanze  dell\u0027istruttoria,\ncontenenti una proposta di adeguamento tariffario  «pari  al  6,11%»,\nalla quale viene  fatto  cenno  appena  prima  del  riferimento  alla\ndisposizione di legge. \n    Tale interpretazione e\u0027 confermata dallo stesso Ministero, che ha\ndedotto come «Con la nota n. 31633 del 31 dicembre 2019 il MIT si  e\u0027\nlimitato a verificare la sussistenza dei  presupposti  di  legge  per\nl\u0027approvazione   dell\u0027aggiornamento    annuale    tariffario,    come\nsottolineato dalla nota stessa, «in considerazione di quanto disposto\ndall\u0027art. 13 del  decreto-legge  «mille  proroghe»  del  31  dicembre\n2019», normativa entrata in vigore in un momento successivo  rispetto\nallo svolgimento dell\u0027istruttoria, nelle  more  del  procedimento  di\napprovazione dell\u0027aggiornamento tariffario per l\u0027anno 2020». \n    Pertanto alla nota non e\u0027 attribuibile alcun altro contenuto.  In\nparticolare la nota non contiene un diniego definitivo di adeguamento\ndelle tariffe per l\u0027anno 2020, in ragione del fatto che e\u0027 la  stessa\nlegge a fissare nel 31 luglio del 2021 il termine  per  l\u0027adeguamento\nannuale delle tariffe per l\u0027anno 2020. \n    16. Il concessionario, con la qui impugnata nota 31 dicembre 2020\nn. 33094 ((di seguito: «nota 2», oggetto del ricorso  2),  avente  ad\noggetto  «Aggiornamento   tariffario   2021»,   ha   comunicato   che\n«l\u0027aggiornamento da applicare con decorrenza 1° gennaio 2021 e\u0027  pari\nallo 0,00 per cento», dopo avere fatto riferimento a «quanto disposto\ndall\u0027art.   14   del   decreto-legge   n.   183   del   31   dicembre\n2020,«milleproroghe», successivamente corretto richiamando l\u0027art.  13\ncon la successiva nota 2 gennaio 2021 n. 8 (parimenti qui impugnata). \n    Analogamente a quanto gia\u0027 sopra osservato in relazione alla nota\n1, il Ministero ha (esclusivamente) rilevato la mancata  integrazione\ndella condizione posta dall\u0027art. 13 comma 3 del decreto-legge n.  169\ndel 30 dicembre 2019, cosi\u0027 come modificato dall\u0027art. 14 del d.l.  n.\n183  del  2020  (sopravvenuto  nelle  more  della   definizione   del\nprocedimento e  ,  convertito  nella  legge  n.  21  del  2021),  per\nl\u0027approvazione dell\u0027adeguamento tariffario annuale 2020 e 2021, cioe\u0027\nla «definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici\nfinanziari», rispetto al quale e\u0027 stato (ulteriormente) prorogato  il\ntermine per concludere il procedimento, fissandolo al 31 luglio  2021\n(cosi\u0027 come infra approfondito, al par. VIII). \n    17. La lesivita\u0027 della nota 1 e della nota 2 deriva dalla mancata\napprovazione dell\u0027adeguamento annuale delle  tariffe  a  cagione  del\ndifferimento del termine di  conclusione  del  relativo  procedimento\ndisposto dall\u0027art. 13 comma 3 del decreto-legge n. 162 del  2019,  al\nquale la nota 1 e la nota 2 fanno rinvio (nella formulazione  ratione\ntemporis vigente, su cui infra). La conseguenza e\u0027 che  l\u0027adeguamento\nannuale  non  e\u0027   applicato   a   decorrere   dal   primo   gennaio:\nindipendentemente   dall\u0027eventuale   recupero   futuro    di    detto\nadeguamento, in ogni caso il tempo  della  provvista  finanziaria  e\u0027\nelemento rilevante per l\u0027attivita\u0027 imprenditoriale (in tal  senso  e\u0027\ncondivisibile  l\u0027assunto  dell\u0027appellante,  dedotto  in  entrambi   i\nricorsi ma approfondito specificamente nel ricorso  1,  che  comunque\nsupporta la valutazione dell\u0027interesse a ricorrere, non la fondatezza\ndelle censure di seguito scrutinate). \n    17.1. Si rileva, per completezza,  che,  con  ordinanze  in  pari\ndata, sono stati sospesi due  giudizi  aventi  contenuto  analogo  al\npresente, in attesa della decisione della Corte costituzionale,  dopo\navere avvisato le parti e  senza  che  queste  abbiano  rappresentato\nl\u0027esigenza   di   interloquire   direttamente   davanti   la    Corte\ncostituzionale (Corte cost. 17 settembre 2020 n. 202  e  23  novembre\n2021 n. 218, nonche\u0027 Ad. plen. 22 marzo 2024 n. 4). \n  IV. Precisazioni terminologiche \n    18. Nella presente pronuncia: \n      il  richiamo  alla  nota  2  e\u0027  comprensivo  della  correzione\neffettuata con nota 2 gennaio 2021; \n      i decreti legge sono richiamati in quanto  tali,  mentre  della\nrelativa legge di conversione si da\u0027 conto una  sola  volta,  se  non\nnecessario a fini argomentativi; \n      il richiamo ai  motivi  di  appello,  in  mancanza  di  diversa\nspecificazione, si intende riferito a  entrambi  i  ricorsi  riuniti,\nconsiderata l\u0027analogia dei motivi dedotti. \n  V. Infondatezza dei primi  motivi  di  appello  (attinenti  a  vizi\npropri del provvedimento gravato, che non coinvolgono l\u0027art. 13 comma\n3 del decreto-legge n. 162 del 2019) \n    19. In ragione di quanto sopra illustrato e, in particolare,  del\nfatto che la motivazione e la ragione delle note 1 e  2  si  rinviene\nnella disposizione di cui all\u0027art. 13 comma 3  del  decreto-legge  n.\n162 del 2019 ratione temporis vigente (su cui infra, ai  par.  VII  e\nVIII): \n      e\u0027  infondato  il  motivo  d\u0027appello  riguardante  la  censura,\nrespinta dal Tar, di asserita  incompetenza  del  direttore  generale\ndella Direzione vigilanza sulle concessioni autostradali ad approvare\nle variazioni tariffarie, che  debbono  essere  approvate,  ai  sensi\ndell\u0027art. 21 comma 5 del decreto-legge n. 355 del 2003,  e  dell\u0027art.\n18  della  convenzione,  con  decreto  motivato  del  Ministro  delle\ninfrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro\ndell\u0027economia e delle finanze: come visto, non si tratta di una  nota\ndi  approvazione  delle  variazioni  tariffarie  e  non   e\u0027   quindi\nascrivibile ai soggetti competenti a tale approvazione in  base  alle\nsopra richiamate fonti normative; \n      e\u0027 infondato il motivo riguardante  la  censura,  respinta  dal\nTar,  di   asserita   contraddittorieta\u0027   rispetto   all\u0027istruttoria\n(contenuto nel solo ricorso 2), che avrebbe evidenziato l\u0027adeguatezza\ndi  un  aggiornamento  tariffario  nella   misura   del   6,11%:   la\nsopravvenienza normativa vincola l\u0027Amministrazione  al  rispetto  del\ndifferimento ivi prescritto; \n      e\u0027 infondato il motivo riguardante  la  censura,  respinta  dal\nTar, di illegittimita\u0027 del provvedimento per avere determinato  nello\n0% l\u0027adeguamento tariffario spettante al concessionario, in  asserita\nviolazione dell\u0027art. 13 comma 3 del d.l. n.  162  del  2019  (ratione\ntemporis  vigente),  che  si  e\u0027  «limitato  a   disporre   il   solo\ndifferimento del termine per l\u0027adeguamento della tariffa  relativa  a\ntale  anno  sino  alla  definizione  del   procedimento   approvativo\ndell\u0027aggiornamento del PEF»:  l\u0027interpretazione  delle  note  1  e  2\n(precedente par. III) rende la tesi carente in fatto; \n      e\u0027 inammissibile per carenza di interesse il motivo finalizzato\nesclusivamente a restringere il thema decidendum per  mancanza  delle\ncorrispondenti censure nel ricorso introduttivo, scrutinate  dal  TAR\nin riferimento a presunti vizi istruttori,  invece  dedotti,  secondo\nl\u0027appellante, nei (soli) termini gia\u0027 esaminati con riferimento  alle\ndoglianze di cui appena sopra, comunque infondate per i  motivi  gia\u0027\nvisti. \n  VI. Motivi di appello  fondati  sull\u0027illegittimita\u0027  costituzionale\ndell\u0027art.  13  del  decreto-legge  n.  162  del  2019  e  sulla   non\ncompatibilita\u0027 con il diritto UE \n    20. In relazione all\u0027art. 13 comma 3 del decreto-legge n. 169 del\n2019, che costituisce, come visto, la ragione delle note 1 e 2 (nella\nformulazione ratione temporis vigente), l\u0027appellante ha  formulato  i\nseguenti motivi, riproponendo le censure dedotte  in  primo  grado  e\nrespinte dal Tar: \n      incompatibilita\u0027 con il diritto eurounitario  a  cagione  della\nmodifica autoritativa e unilaterale della  convenzione,  in  asserita\nviolazione delle liberta\u0027 fondamentali tutelate dagli articoli  49  e\nss. e  63  e  ss.  TFUE,  che  per  il  loro  concreto  ed  effettivo\ndispiegarsi presuppongono la stabilita\u0027 delle regole cui  l\u0027operatore\neconomico e\u0027 assoggettato nella  propria  attivita\u0027  imprenditoriale,\nnonche\u0027 del diritto di proprieta\u0027, da intendersi nell\u0027ampia accezione\nprevista  dall\u0027art.  17  della   Carta   dei   diritti   fondamentali\ndell\u0027Unione  europea,  e  dell\u0027art.  1  del  Primo  Protocollo  della\nConvenzione  europea  dei  diritti  dell\u0027uomo,  come   inclusivo   di\nqualsivoglia diritto di natura patrimoniale legittimamente acquisito,\nanche in virtu\u0027 di un titolo convenzionale; \n      incompatibilita\u0027  con  il  diritto  eurounitario  per  asserita\nviolazione  dei  principi  di  certezza  del  diritto  e  tutela  del\nlegittimo affidamento: eventuali modifiche legislative  incidenti  su\nrapporti di durata sono ammissibili se  e\u0027  previsto  un  sistema  di\ncompensazioni/indennizzi adeguato e «un periodo di tempo  transitorio\nsufficiente per permettere agli operatori economici di  adeguarsi»  e\ncomunque nel rispetto del principio di proporzionalita\u0027. \n      violazione degli articoli 102 e 104 Cost. per interferenza  del\nlegislatore su concreta fattispecie sub iudice; \n      violazione dell\u0027art. 77 Cost. per insussistenza  dei  requisiti\ndi omogeneita\u0027, necessita\u0027 e urgenza; \n      violazione degli articoli 2, 3, 41 e 97  Cost.  in  quanto  «la\nnorma impone ex lege ed autoritativamente a  RAV  l\u0027applicazione  del\nregime tariffario introdotto dall\u0027ART, in  violazione  del  legittimo\naffidamento riposto dalla societa\u0027  nella  stabile  prosecuzione  del\nrapporto  concessorio  nei  termini  previsti  e  determinati   dalla\nConvenzione» (e\u0027 a tal fine prodotta una relazione  tecnica  volta  a\nevidenziare gli effetti delle delibere Art sul regime  tariffario  di\nRAV); \n      violazione del canone di ragionevolezza di cui all\u0027art. 3 Cost.\nin quanto la disposizione di legge «riconosce la competenza di ART ad\nintervenire autonomamente in  merito  alla  definizione  del  sistema\ntariffario applicabile a RAV,  a  prescindere  atti  di  impulso  del\nConcedente»,   introduce   una   correlazione   funzionale   tra   il\nprocedimento per l\u0027adeguamento delle tariffe  autostradali  e  quello\nrelativo all\u0027aggiornamento del PEF e non prevede la  possibilita\u0027  di\nrecuperi tariffari in favore della ricorrente. \n  VII. Rilevanza della questione di costituzionalita\u0027 \n    21. Per le ragioni illustrate al par. III  la  decisione  assunta\ncon le note 1 e 2 e\u0027 stata determinata e  si  fonda  (esclusivamente)\nsulla disposizione contenuta nell\u0027art. 13 comma 3  del  decreto-legge\nn. 162 del 2019. \n    In particolare, la nota  1,  oggetto  del  ricorso  1,  e\u0027  stata\nadottata nel giorno della  pubblicazione  e  dell\u0027entrata  in  vigore\ndell\u0027art. 13 comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162  nella\nprima formulazione. \n    La nota ministeriale 2, oggetto del ricorso 2, e\u0027 stata  adottata\nnel giorno della pubblicazione e dell\u0027entrata in vigore dell\u0027art.  13\ncomma 5 del decreto-legge 31 dicembre 2020 n. 183 (che ha  modificato\nl\u0027art. 13 comma  3  del  decreto-legge  30  dicembre  2019  n.  162).\nUn\u0027eventuale illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 13 comma  3  del\ndecreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162  ratione  temporis  vigente  ne\ndeterminerebbe  quindi  l\u0027annullamento,  sicche\u0027  la   questione   di\nlegittimita\u0027  di  detta  disposizione  e\u0027  rilevante   nel   presente\ngiudizio. \n    21.1. Si osserva altresi\u0027 che: \n      la  pertinenza  e  il  contenuto  delle  singole  questioni  di\nlegittimita\u0027 si  misura  sulla  portata  dell\u0027art.  13  comma  3  del\ndecreto-legge n.  162  del  2019:  il  profilo  e\u0027  approfondito  nel\nparagrafo  successivo  (con  riferimento  alla  prima   formulazione,\nrilevante con riferimento alla nota 1); \n      le successive modifiche dell\u0027art. 13 comma 3 del  decreto-legge\nn. 162 del 2019 non si riverberano sulla rilevanza, salvo  la  prima,\nrichiamata  nella  nota  2,  e  anzi  aggravano   la   questione   di\ncostituzionalita\u0027, nei termini che saranno approfonditi al par. VIII; \n      la  rilevanza  non  e\u0027  ostacolata  dal  fatto  che  il  regime\nintrodotto dall\u0027art. 13 comma 3 del decreto-legge  n.  162  del  2019\ninteressa (anche) profili  della  liberta\u0027  di  impresa  sanciti  dal\ndiritto Ue, nei termini che saranno approfonditi al par. IX. \n  VII. L\u0027art. 13 comma 3 del decreto-legge n. 162 del  2019:  portata\nnormativa e riflessi sui motivi di appello non ancora scrutinati \n    22. In base all\u0027art. 13 comma 3 decreto-legge n.  162  del  2019,\nnella  prima  formulazione,  «Per  i  concessionari  il  cui  periodo\nregolatorio quinquennale e\u0027 pervenuto  a  scadenza,  il  termine  per\nl\u0027adeguamento delle tariffe autostradali relative  all\u0027anno  2020  e\u0027\ndifferito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei\npiani economici finanziari predisposti in conformita\u0027  alle  delibere\nadottate ai sensi dell\u0027art. 16, comma 1, del decreto-legge n. 109 del\n2018, dall\u0027Autorita\u0027 di regolazione dei trasporti di cui all\u0027articolo\nart. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  con\nmodificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214»,  con  il\ncorollario che «Entro il 30 marzo 2020 i concessionari presentano  al\nConcedente  le  proposte  di  aggiornamento   dei   piani   economico\nfinanziari,  riformulate  ai  sensi  della  predetta  normativa,  che\nannullano e sostituiscono ogni precedente proposta di  aggiornamento»\ne che «L\u0027aggiornamento dei piani economici finanziari presentati  nel\ntermine del 30 marzo 2020 e\u0027 perfezionato entro e  non  oltre  il  31\nluglio 2020» (rispettivamente periodi primo, secondo e terzo). \n    22.1. Detta disposizione produce quindi i seguenti effetti «Per i\nconcessionari il cui periodo regolatorio quinquennale e\u0027 pervenuto  a\nscadenza»: \n      differisce  il  termine   per   l\u0027adeguamento   delle   tariffe\nautostradali  relative  all\u0027anno  2020  «sino  alla  definizione  del\nprocedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari»; \n      fissa nel 30 marzo 2020 il termine per la  presentazione  delle\nproposte di aggiornamento dei PEF, «riformulate» ai sensi della nuova\ndisciplina; \n      fissa il termine per l\u0027aggiornamento  dei  PEF  nel  31  luglio\n2020. \n    22.2. Il principale effetto e\u0027 quindi quello del differimento del\ntermine di conclusione dei procedimenti di adeguamento delle  tariffe\ne di aggiornamento dei PEF al 31 luglio 2020, come  risulta  evidente\nanche dalla rubrica («Proroga di termini in materia di infrastrutture\ne trasporti») e dal preambolo del decreto-legge, che  fa  riferimento\nall\u0027obiettivo di «provvedere  alla  proroga  e  alla  definizione  di\ntermini di prossima scadenza al  fine  di  garantire  la  continuita\u0027\ndell\u0027azione amministrativa» (oltre che dai  lavori  preparatori  alla\nlegge di conversione n. 8 del 2020, su cui al punto 36.1). \n    La tecnica utilizzata per raggiungere il  predetto  obiettivo  e\u0027\nquella di fissare il termine finale per l\u0027adeguamento  tariffario  in\nconcomitanza con la futura data del 31 luglio 2020, individuata quale\ntermine di conclusione del procedimento per l\u0027aggiornamento del  PEF,\nrispetto al quale sono dettate ulteriori prescrizioni  procedimentali\n(su cui infra). \n    23. Non  puo\u0027  invece  ritenersi  che  le  conseguenze  di  dette\nprescrizioni si riverberino e modifichino indirettamente,  attraverso\nil  richiamo  alle  delibere  dell\u0027Art  e   la   prescrizione   della\nriformulazione  della  proposta  di  aggiornamento  del  PEF   o   la\nprevisione di un medesimo termine di conclusione dei procedimenti, le\ncompetenze dell\u0027Art e il regime tariffario e di disciplina del PEF  e\ndel relativo aggiornamento. \n    23.1. Quanto al regime tariffario, l\u0027Art, al tempo  dell\u0027adozione\ndel decreto-legge n. 162 del 2019: \n      e\u0027  (gia\u0027)  intestataria  della  competenza   in   materia   di\nadeguamento delle tariffe in base all\u0027art. 37 comma 2 lettera b),  c)\ne g)  del  decreto-legge  n.  201  del  2011  (istitutivo  dell\u0027Art),\nconvertito nella legge  n.  214  del  2011,  con  competenza  estesa,\ndall\u0027art. 16 comma 1 del decreto-legge n. 109  del  2018  (convertito\nnella legge n. 130 del 2018), anche alle concessioni in essere  («per\nquelle di cui all\u0027art. 43, comma 1 e, per gli aspetti di  competenza,\ncomma 2», aventi l\u0027ambito  applicativo  infra  delineato,  confermato\nanche da Consiglio di Stato, sez. VI, 4 maggio 2022 n. 3484); \n      ha gia\u0027 dettato il regime tariffario  applicabile  a  RAV:  con\ndelibera n. 16 del  2019  ha  stabilito  «il  sistema  tariffario  di\npedaggio basato  sul  metodo  del  price  cap  e  con  determinazione\ndell\u0027indicatore di produttivita\u0027 X a cadenza quinquennale  [...]  per\nciascuna delle concessioni ivi richiamate in Appendice», fra le quali\nla concessione autostradale nella  titolarita\u0027  di  RAV,  cosi\u0027  come\nconfermato dal preambolo,  che  individua  l\u0027ambito  di  applicazione\nrispetto ai «rapporti concessori in corso» («in relazione ai quali si\nsono  realizzate  le  condizioni  di  cui  al  citato  art.  43   del\ndecreto-legge  201/2011  cui  fa  richiamo  l\u0027art.  37  del  medesimo\ndecreto,  comprendano:  a)  quelli   il   cui   periodo   regolatorio\nquinquennale e\u0027 scaduto in epoca successiva all\u0027entrata in vigore del\ndecreto-legge 109/2018  come  convertito  dalla  legge  130/2018;  b)\nquelli il cui periodo regolatorio quinquennale  e\u0027  scaduto  in  data\nantecedente,  ma  per  i  quali  non  si  sia   ancora   perfezionato\nl\u0027aggiornamento del piano economico- finanziario alla data di entrata\nin vigore del medesimo decreto-legge 109/2018») e con delibera n.  64\ndel 2019 ha approvato il regime tariffario applicabile specificamente\na RAV (entrambe le delibere sono state impugnate da RAV e la  domanda\ncaducatoria e\u0027 stata ritenuta infondata sul punto  dal  TAR  Piemonte\ncon sentenza 25 novembre 2022 n. 1034, non appellata). \n    23.2. Nel contempo l\u0027Art,  anche  prima  dell\u0027entrata  in  vigore\ndell\u0027art. 13 comma 3 del decreto-legge n. 162 del 2019, e\u0027  tenuta  a\nformulare il parere nell\u0027ambito del procedimento di aggiornamento del\nPEF, dovendo a tal fine rispettare  le  proprie  delibere  e  potendo\nformulare le richieste istruttorie necessarie ad adempiere ai  propri\ncompiti. \n    23.3.  Cio\u0027  e\u0027  attestato  innanzitutto  dal  tenore   letterale\ndell\u0027art. 13 comma 3 del  decreto-legge  n.  162  del  2019,  che  fa\nriferimento a delibere gia\u0027 assunte dall\u0027Art («alle delibere adottate\nai sensi dell\u0027art. 16, comma 1, del decreto-legge n.  109  del  2018,\ndall\u0027Autorita\u0027 di regolazione dei trasporti di cui all\u0027art.  art.  37\ndel  decreto-  legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,   con\nmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»). \n    23.4. In particolare, in riferimento ai rapporti  di  concessione\nautostradale gia\u0027 vigenti alla data di entrata in vigore del decreto,\nl\u0027Art ha acquisito detta competenza con il decreto-legge n.  109  del\n2018. \n    Quest\u0027ultimo: \n      ha modificato l\u0027art. 43 comma 1 del decreto-legge  n.  201  del\n2011 prevedendo l\u0027obbligo di consultazione dell\u0027Art ((la stessa  deve\ninfatti essere «sentita [...] per i  profili  di  competenza  di  cui\nall\u0027art. 37, comma 2, lettera g» del decreto-legge n. 201  del  2011)\nper gli aggiornamenti o le revisioni delle  convenzioni  autostradali\n(di cui fa parte  integrante  il  PEF  in  base  all\u0027art.  2.3  della\nconvenzione) che comportino variazioni o modificazioni al piano degli\ninvestimenti ovvero ad aspetti  di  carattere  regolatorio  a  tutela\ndella finanza pubblica (detto comma e\u0027 stato ulteriormente modificato\ndi recente dal dall\u0027art. 16 comma 4 delle legge 16 dicembre  2024  n.\n193, sostituendo le parole «sentita  l\u0027Autorita\u0027»  con  le  seguenti:\n«previo  adeguamento   del   testo   convenzionale   alle   eventuali\nprescrizioni formulate dall\u0027Autorita\u0027»); \n      ha introdotto il comma 2-bis, concernente l\u0027onere  di  verifica\nin capo all\u0027Amministrazione concedente, sempre  previa  consultazione\ncon l\u0027Art. dell\u0027effettivo stato di attuazione degli investimenti gia\u0027\ninclusi in tariffa, anche con riferimento agli aggiornamenti  e  alle\nrevisioni delle convenzioni autostradali di cui al comma 2  («vigenti\nalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  che  non\ncomportano le variazioni o le modificazioni di cui al comma 1»). \n    Il  decreto-legge  n.  109  del  2018  e\u0027  altresi\u0027   intervenuto\nsull\u0027art. 37 comma 2 lettera g) del decreto-legge n.  201  del  2011,\nampliando la competenza attribuita all\u0027Art anche alle concessioni «di\ncui all\u0027art. 43, comma 1 e, per gli aspetti di competenza, comma 2». \n    Dette  previsioni  si  applicano  a  RAV,  che  e\u0027  titolare   di\nconcessione alla data di entrata in vigore  del  decreto,  e  non  e\u0027\nimpedita, in base al generale principio del tempus regit  actum,  dal\ngia\u0027 avvenuto avvio del procedimento di aggiornamento del  PEF  (come\nconfermato da una giurisprudenza consolidata del Consiglio di  Stato:\nsez. VI, 9 febbraio 2024 n. 1324, 14 ottobre 2022 n. 8765 esez. V, 27\nluglio 2021 n. 5585). \n    Sicche\u0027, gia\u0027 prima del decreto-legge n. 162 del 2019,  l\u0027Art  e\u0027\ntenuta a rendere il parere sull\u0027aggiornamento del PEF, dovendo a  tal\nfine applicare le proprie delibere: pertanto la riformulazione  della\nproposta di aggiornamento del  PEF  none\u0027  funzionale  a  imporre  il\nrispetto di dette delibere. \n    L\u0027Art. deve infatti  essere  «sentita  [...]  per  i  profili  di\ncompetenza  di  cui  all\u0027art.  37,  comma  2,  lettera  g)»,  che  ha\nesercitato adottando le sopra richiamate delibere nn.  16  e  64  del\n2019, riguardanti il regime tariffario (richiamate nell\u0027art. 13 comma\n3  del  decreto-legge  n.  162  del  2019  in  quanto,  appunto,   si\nriverberano sull\u0027aggiornamento del PEF). \n    Al fine di rendere il parere l\u0027Art, anche prima  dell\u0027entrata  in\nvigore dell\u0027art. 13 comma 3 del decreto-legge n. 162 del  2019,  puo\u0027\nformulare le richieste istruttorie necessarie ad esercitare i  poteri\nattribuiti  per  legge,  nell\u0027ambito  del  contraddittorio   con   la\nconcessionaria (Cons. St., sez. VI,  9  febbraio  2024  n.  1324,  14\nottobre 2022 n. 8765 e  sez.  V,  27  luglio  2021  n.  5585),  e  il\nconcessionario  non  puo\u0027  assumerecondotte  che   impediscano   alle\namministrazioni competenti di esercitare la propria  competenza,  che\naltrimenti  non  puo\u0027   dolersi   della   mancata   conclusione   del\nprocedimento. \n    Infatti la delibera n. 64 del 2019 reca la previsione dell\u0027invio,\nda parte del concessionario, di «un nuovo Piano Economico Finanziario\ne Piano Finanziario Regolatorio, elaborato dal  concessionario  sulla\nbase del presente Sistema  tariffario»,  cioe\u0027  del  regime  definito\ndalla stessa Art  con  detta  delibera,  «Ai  fini  dell\u0027applicazione\ndell\u0027art.  43  del  decreto-legge  n.  201/2011»,  riguardante  anche\nl\u0027aggiornamento del PEF. \n    Del resto, RAV, come sopra visto (punto 14.1), ha gia\u0027 piu\u0027 volte\ninterloquito con l\u0027Amministrazione, anche riformulando la proposta di\naggiornamento del PEF. \n    23.5. Una volta ritenuto che il  Ministero  debba  interfacciarsi\ncon Art per l\u0027aggiornamento  del  PEF  anche  prima  dell\u0027entrata  in\nvigore del decreto-legge n. 162 del 2019, al  fine  di  tenere  conto\ndelle modifiche introdotte dall\u0027Art con le delibere sopra  richiamate\n(esercitando  la  competenza  alla  stessa  attribuita)  e   che   al\nconcessionario  puo\u0027  essere  richiesta  una  qualsiasi  integrazione\nistruttoria volta a consentire ad  Art  di  esprimere  il  parere  di\ncompetenza,  la  portata  innovatoria  della   riformulazione   della\nproposta di aggiornamento tariffario, di cui all\u0027art. 13 comma  3  di\ndetto decreto, si qualifica per l\u0027effetto, cioe\u0027 per il fatto che  le\nproposte  riformulate  di  aggiornamento   dei   PEF   «annullano   e\nsostituiscono ogni precedente proposta di aggiornamento». \n    Tuttavia  la  previsione  risulta  strumentale   non   tanto   al\nprocedimento   e   alla    decisione    amministrativa    riguardante\nl\u0027aggiornamento  tariffario   (per   le   quali   le   interlocuzioni\nprocedimentali sarebbero state  sufficienti),  quanto  rispetto  alla\nfissazione di un nuovo termine per provvedere, determinato a far data\ndal (nuovo) avvio procedimentale e la cui giustificazione si rinviene\nproprio nella riformulazione della proposta. \n    23.6.  L\u0027individuazione  del  termine  finale  del   procedimento\ntariffario attraverso il riferimento al  termine  per  l\u0027approvazione\ndell\u0027aggiornamento del PEF, che quindi risultano entrambi fissati  al\n31  luglio  2020,  puo\u0027  indirettamente  produrre   un   effetto   di\ncoordinamento. \n    Senonche\u0027 l\u0027eventuale effetto (procedimentale)  di  coordinamento\nrisulta non solo non necessario, atteso che gia\u0027 in precedenza  viene\nassicurato  nei  termini  sopra  esposti,  ma  neppure  efficacemente\nconseguito. \n    Detto  scopo  avrebbe   infatti   dovuto   indurre   a   ritenere\ndeterminante la posizione dell\u0027Art, competente sul sistema tariffario\n(nei termini visti) e la  cui  funzione  consultiva  nell\u0027ambito  del\nprocedimento di aggiornamento del PEF (di competenza  del  Ministero)\ne\u0027 funzionale a detto coordinamento, cosi\u0027 considerando la tempistica\ndi adozione del relativo parere. \n    Invece, la fissazione di un medesimo termine di  conclusione  dei\nprocedimenti di aggiornamento del PEF  e  adeguamento  annuale  delle\ntariffe impone all\u0027Art di esprimersi sulla proposta di  aggiornamento\ntariffario prima di concludere il procedimento di adeguamento annuale\ndelle tariffe, laddove i due procedimenti, di adeguamento  tariffario\ne  di  aggiornamento  del  PEF,  sono  coordinati  nel   senso   che,\n«riguardando il primo uno dei fondamentali  aspetti  economici  della\nconcessione autostradale, quale e\u0027 il sistema tariffario dei pedaggi,\nfinisce per avere effetti  rilevanti  anche  nel  secondo,  dato  che\nl\u0027imposizione  di  un  diverso  sistema  tariffario   si   ripercuote\nsull\u0027equilibrio economico finanziario della societa\u0027  concessionaria,\nquindi sul piano economico finanziario  e  sulla  convenzione,  della\nquale il PEF e\u0027 allegato tecnico», cosi\u0027 Consiglio di Stato, sez.  V,\n27 luglio 2021 n. 5585). \n    24. Sicche\u0027 la portata  innovatoria  dell\u0027art.  13  comma  3  del\ndecreto-legge n. 162 del 2019, nella prima formulazione,  vede  quale\naspetto principale la fissazione di un nuovo termine  di  conclusione\ndei procedimenti per l\u0027aggiornamento dei PEF  e  l\u0027adeguamento  delle\ntariffe autostradali, come confermato dal  titolo  dell\u0027art.  13  del\ndecreto-legge  n.  162  del  2019  e  dal  preambolo  dello   stesso,\nrisultando invece non necessario e quindi  strumentale  l\u0027imposizione\ndell\u0027onere di riformulazione della proposta di aggiornamento del  PEF\ne il coordinamento fra i due procedimenti (peraltro non efficacemente\nassicurato). \n    25. Comunque,  anche  a  ritenere  il  contrario,  cioe\u0027  che  il\ndifferimento del termine di adeguamento  delle  tariffe  trovi  causa\nnella  necessita\u0027  di  coordinare  la  decisione  sul  punto  con  la\ndeterminazione relativa all\u0027aggiornamento del PEF e di riformulare la\nrelativa proposta, non si alterano le conseguenze in  relazione  alla\nquestione  di  legittimita\u0027  costituzionale,  che  riguarda  comunque\naspetti procedimentali (non il regime tariffario e il  contenuto  del\nPEF e del relativo aggiornamento). \n    26.  In  ragione  di  quanto  sopra  le  seguenti  questioni   di\nlegittimita\u0027 costituzionale e incompatibilita\u0027  con  il  diritto  Ue,\ndedotte  dall\u0027appellante  RAV  nei  termini  sopra  richiamati,  sono\nammissibili nei limiti della pertinenza  all\u0027oggetto  della  presente\ncontroversia (che deriva dalla sopra  individuata  portata  normativa\ndell\u0027art. 13 comma 3 del decreto-legge n. 162 del 2019). \n    26.1. Non e\u0027 pertinente all\u0027oggetto della  presente  controversia\nla  questione   dell\u0027asserita   incompatibilita\u0027   con   il   diritto\neurounitario a cagione  della  modifica  autoritativa  e  unilaterale\ndella convenzione,  laddove  muove  dal  presupposto  del  «carattere\ngravemente lesivo della modifica autoritativa  ed  unilaterale  della\nConvenzione  Unica  attuata  mediante  la  obbligatoria  ed   imposta\napplicazione  delle  delibere   Art   disposta   dall\u0027art.   13   del\ndecreto-legge n. 162/2019». \n    26.2. Lo stesso e\u0027 a dirsi  con  riferimento  alla  questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale riguardante gli articoli 2, 3,  41  e  97\nCost., laddove e\u0027 fondata sull\u0027applicazione  del  «regime  tariffario\nintrodotto dall\u0027Art, in violazione del legittimo affidamento  riposto\ndalla societa\u0027 nella stabile prosecuzione  del  rapporto  concessorio\nnei termini previsti e determinati dalla Convenzione» e sul fatto che\nla  disposizione  di  legge  «riconosce  la  competenza  di  ART   ad\nintervenire autonomamente in  merito  alla  definizione  del  sistema\ntariffario applicabile a RAV,  a  prescindere  atti  di  impulso  del\nConcedente». \n    26.3. Detti aspetti, come visto, non sono pertinenti, se non  per\nquanto si dira\u0027 al punto 26.6, rispetto  al  thema  decidendum  della\npresente  controversia,  in  quanto  gia\u0027  la  disciplina  precedente\n(rispetto all\u0027entrata in vigore dell\u0027art.  13  comma  3  del  decreto\nlegislativo n. 162 del 2019) ha disposto l\u0027attribuzione all\u0027Art delle\ncompetenze di settore, che l\u0027Art. ha attuato attraverso  le  delibere\nn. 16 e n. 64 del 2019, che sono state  oggetto  di  un  contenzioso,\nconcluso con la sopra richiamata sentenza non  impugnata  (e  con  la\nconferma di quelle competenze). \n    D\u0027altro canto l\u0027allegazione in  ragione  della  quale  esse  sono\n«obbligatoriamente da recepire  nel  PEF  di  Convenzione  in  virtu\u0027\ndell\u0027art. 13  del  decreto-legge  162/2019  sotto  pena  del  mancato\nriconoscimento dell\u0027adeguamento tariffario per  il  2020»  non  trova\ncorrispondenza nell\u0027art. 13 comma 3  del  decreto-legge  n.  162  del\n2019, che, come visto, non interviene sul contenuto del PEF  in  modo\ninnovativo e quindi non produce «i suoi effetti - negativi e lesivi -\nproprio   sull\u0027equilibrio   del    rapporto    concessorio»    (cosi\u0027\nl\u0027appellante). \n    26.4. Non si pone quindi, nella presente controversia, il tema di\n«rinegoziare i termini della concessione recependo il  nuovo  sistema\ntariffario», che peraltro sconta il contenuto della convenzione  che,\ndando atto  che  la  tariffa  e\u0027  calcolata  «sulla  base  di  quanto\nstabilito nell\u0027allegato A, in conformita\u0027 alla Delibera  CIPE  n.  39\ndel 15 giugno 2007» ed  e\u0027  adeguata  annualmente  sulla  base  delle\ndelibere CIPE (artt. 14 e 15), dispone che «essa sara\u0027 periodicamente\nadeguata in relazione alle normative vigenti» (art. 14 comma 1). \n    26.5. Pertanto detti profili, non essendo disciplinati  dall\u0027art.\n13 comma 3 del decreto-legge n. 162 del 2019 ed essendo oggetto di un\ndiverso giudizio, concluso con sentenza non  appellata,  non  possono\nessere   oggetto   della   relativa   questione    di    legittimita\u0027\ncostituzionale,  neppure  con  riferimento  ai  profili  di  asserita\nincompatibilita\u0027 con il diritto Ue, siano essi  richiamati,  o  meno,\nnella procedura di infrazione avviata nel 2006 della  Commissione  UE\nnei confronti dello Stato italiano (nota 2006/2419). \n    Ne\u0027, dal momento  che  detti  profili  non  rientrano  nel  thema\ndecidendum della presente controversia,  si  pone  una  questione  di\nrapporti tra giudicato e diritto UE (Cgue, sez. VI, 16  luglio  2020,\nC-424/19 e sez. II, 3 settembre 2009, C-2/08  e,  in  una  causa  fra\ncontroparti private, Grande Sezione, 17 maggio 2022,  C-693/19  e  C-\n831/19). \n    26.6. I suddetti profili rilevano invece nei termini in cui hanno\nmodificato la precedente regolamentazione  del  rapporto  concessorio\nper quanto riguarda gli aspetti procedimentali disciplinati dall\u0027art.\n13 comma 3 del decreto-legge n.  162  del  2019  e  sopra  richiamati\n(differimento  dei  termini  procedimentali,   riformulazione   della\nproposta di aggiornamento del PEF ed eventuale  coordinamento  fra  i\nprocedimenti). \n    27. Neppure sono pertinenti le argomentazioni di parte appellante\nriguardanti  l\u0027asserito  contrasto   dell\u0027art.   13   comma   3   del\ndecreto-legge n. 162 del 2019 con gli articoli 102 e 104  Cost.,  «in\nriferimento  all\u0027incisione   prodotta   dalla   norma   su   concrete\nfattispecie  sub  iudice».  In  particolare,  l\u0027appellante  ha  fatto\nriferimento  al  «giudizio  instaurato  innanzi  al  TAR  Torino  per\nl\u0027annullamento  delle  delibere  ART»  (pag.  53   del   ricorso)   e\nall\u0027intenzione  del  legislatore   di   «incidere   sui   contenziosi\ninstaurati  da  RAV  e  dalle  altre  societa\u0027   concessionarie   per\nl\u0027annullamento  delle  delibere   adottate   dall\u0027ART   in   presunta\nattuazione  delle  competenze  attribuite  all\u0027Autorita\u0027  stessa  dal\ndecreto-legge n. 109/2018» (pag. 54). \n    Come gia\u0027 illustrato sopra l\u0027art. 13 comma 3 del decreto-legge n.\n162 del 2019 non interviene a modificare le competenze e  il  sistema\ntariffario mentre le delibere Art non rientrano nel thema  decidendum\ndella presente controversia. \n    28.  Pertanto,  rispetto  ai  motivi  dedotti  dall\u0027appellante  e\nrichiamati al precedente par. VI, le suddette questioni (di  asserita\nincompatibilita\u0027 con il  diritto  eurounitario  e  di  illegititmita\u0027\ncostituzionale)   sono    inammissibili,    come    eccepito    dalle\namministrazioni resistenti con memoria depositata il 14 ottobre 2024,\nsalvo che per gli aspetti indicati nel punto 26.6. \n    29. Rimangono quindi da valutare i suddetti  motivi,  nei  limiti\ndella  relativa  ammissibilita\u0027,  oltre  che  la  dedotta  violazione\ndell\u0027art. 77 Cost. \n  VIII.  Le  successive  modifiche  normative  e  i  riflessi   sulla\nrilevanza \n    30. L\u0027art. 13 comma 3 del decreto-legge n. 162 del 2019 e\u0027  stato\nmodificato una prima volta dall\u0027art. 13 comma 5 decreto-legge n.  183\ndel  2020:  «Per  i  concessionari   il   cui   periodo   regolatorio\nquinquennale e\u0027 pervenuto a scadenza, il  termine  per  l\u0027adeguamento\ndelle tariffe autostradali relative all\u0027anno 2020 e all\u0027anno 2021  e\u0027\ndifferito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei\npiani economici finanziari predisposti in conformita\u0027  alle  delibere\nadottate ai sensi dell\u0027art. 16, comma 1, del decreto-legge n. 109 del\n2018, dall\u0027Autorita\u0027 di regolazione dei trasporti di cui all\u0027articolo\nart. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  con\nmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214.  Entro  il  30\nmarzo 2020 i concessionari presentano al Concedente  le  proposte  di\naggiornamento dei piani economico finanziari,  riformulate  ai  sensi\ndella  predetta  normativa,  che  annullano  e   sostituiscono   ogni\nprecedente  proposta  di  aggiornamento.  L\u0027aggiornamento  dei  piani\neconomici finanziari presentati nel termine  del  30  marzo  2020  e\u0027\nperfezionato entro e non oltre il 31 luglio 2021». \n    Sicche\u0027 gli effetti della  suddetta  disposizione  (rilevante  in\nquanto richiamata nella nota 2, di  cui  al  ricorso  2)  sono  cosi\u0027\nenucleabili: \n      il termine per l\u0027aggiornamento dei PEF  e  l\u0027adeguamento  delle\ntariffe autostradali e\u0027 stato spostato al 31 dicembre 2021; \n      gli  adeguamenti   tariffari   coinvolti   nell\u0027operazione   di\ndilazione del termine sono  individuate  in  due  annualita\u0027,  quelle\nrelative all\u0027anno 2020 (gia\u0027 comprese nella precedente previsione)  e\nquelle relative all\u0027anno 2021; \n      l\u0027aggiornamento  dei  PEF   rimane   ancorato   alle   proposte\npresentate entro il 30 marzo 2020. \n    31. Il (solo) termine per l\u0027aggiornamento dei PEF e l\u0027adeguamento\ndelle tariffe autostradali (relative all\u0027anno 2020 e  all\u0027anno  2021)\ne\u0027 stato ulteriormente spostato al 31 dicembre 2021 dall\u0027art. 2 comma\n1  del  decreto-legge  n.  121  del  2021,  riferendo,  in  sede   di\nconversione, l\u0027adeguamento delle  tariffe  autostradali  non  solo  a\nquelle relative agli anni 2020 e 2021 ma anche a «quelle  relative  a\ntutte le annualita\u0027  comprese  nel  nuovo  periodo  regolatorio»  (la\nconversione e\u0027 avvenuta con legge n. 156 del 2021).  Successivamente,\nnell\u0027invarianza delle restanti prescrizioni di legge, cosi\u0027 come gia\u0027\nmodificate,  e\u0027  stato  (esclusivamente)  spostato  il  termine   per\nl\u0027aggiornamento dei PEF e l\u0027adeguamento delle  tariffe  autostradali,\nportandolo inizialmente al 31 ottobre 2022 (dall\u0027art. 24 comma 10-bis\ndel decreto-legge n. 4 del 2022, convertito nella  legge  n.  25  del\n2022)  e  poi  al  31  dicembre  2022  (dall\u0027art.  10  comma  4   del\ndecreto-legge n. 198 del 2022,  convertito  nella  legge  n.  14  del\n2023). \n    32. Il comma e\u0027  stato  successivamente  sostituito  dall\u0027art.  8\ncomma 9 del decreto-legge n. 215 del 2023, convertito nella legge  n.\n18 del 2024: «Entro il 30 marzo 2024 le societa\u0027  concessionarie  per\nle  quali  e\u0027  intervenuta  la  scadenza  del   periodo   regolatorio\nquinquennale  presentano  le  proposte  di  aggiornamento  dei  piani\neconomico-  finanziari  predisposti  in  conformita\u0027  alle   delibere\nadottate ai  sensi  dell\u0027art.  16,  comma  1,  del  decreto-legge  28\nsettembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16\nnovembre 2018, n. 130, dall\u0027Autorita\u0027 di regolazione dei trasporti di\ncui  all\u0027art.  37  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,\nnonche\u0027 alle disposizioni emanate dal concedente. L\u0027aggiornamento dei\npiani economico- finanziari, presentati entro il termine del 30 marzo\n2024 conformemente alle modalita\u0027 stabilite, e\u0027 perfezionato entro il\n31 dicembre 2024. Nelle more degli  aggiornamenti  convenzionali,  le\ntariffe autostradali  relative  alle  concessioni  di  cui  al  primo\nperiodo  sono  incrementate  nella  misura   del   2,3   per   cento,\ncorrispondente all\u0027indice di  inflazione  previsto  per  l\u0027anno  2024\ndalla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023.\nGli adeguamenti, in  eccesso  o  in  difetto,  rispetto  ai  predetti\nincrementi tariffari sono definiti in sede di aggiornamento dei piani\neconomico-finanziari». \n    L\u0027art. 8 comma 9 del decreto-legge n. 215 del 2023 fissa  nel  30\nmarzo  2024  il  termine  per  la  presentazione  delle  proposte  di\naggiornamento del PEF «riformulate» ai sensi della nuova disciplina e\nindividua il termine di conclusione del procedimento nel 31  dicembre\n2024. \n    Quanto all\u0027adeguamento delle tariffe prevede, in  modo  generale,\nper  «le  societa\u0027  concessionarie   il   cui   periodo   regolatorio\nquinquennale e\u0027 pervenuto a scadenza»,  un  incremento  delle  stesse\nnella  misura  del  2,3  per  cento,  corrispondente  «all\u0027indice  di\ninflazione previsto per l\u0027anno 2024 dalla Nota di  aggiornamento  del\ndocumento   di   economia   e   finanza   2023»,   senza    riferirsi\nall\u0027adeguamento tariffario di specifiche annualita\u0027, nelle  more  del\nprocedimento di aggiornamento del PEF, salvo  successivo  adeguamento\nin eccesso o in difetto (in sede di aggiornamento del PEF). \n    33.  Quanto  alla  rilevanza  della  questione  di   legittimita\u0027\ncostituzionale,  si  rileva  che  le  note   impugnate,   richiamando\nespressamente l\u0027art. 13 comma 3 del decreto-legge n.  162  del  2019,\nnon possono che fare riferimento alla formulazione della disposizione\nvigente a quella data (art. 13 comma 3 del decreto-legge n.  162  del\n2019 nella prima  formulazione,  richiamata  nella  nota  1,  e  come\nmodificato dall\u0027art. 13  comma  5  decreto-legge  n.  183  del  2020,\nrichiamato nella nota 2), cristallizzandone la portata. \n    33.1. Sicche\u0027 la rilevanza della questione  di  costituzionalita\u0027\nnon  e\u0027  compromessa  dalle  modifiche  intervenute   successivamente\nall\u0027art. 13 comma 3 del decreto-legge n. 162 del 2019 (art. 2 comma 1\ndel  decreto-legge  n.  121  del  2021,  art.  24  comma  10-bis  del\ndecreto-legge n. 4 del 2022 e art. 10 comma 4  del  decreto-legge  n.\n198 del 2022) in quanto la legittimita\u0027 delle note impugnate continua\na dover essere valutata in relazione alle previsioni di legge in esse\nrichiamate, che ne costituiscono, come visto,  la  motivazione  e  la\nstessa ragion d\u0027essere. \n    33.2. Le modifiche di cui all\u0027art. 2 comma 1 del decreto-legge n.\n121 del 2021, all\u0027art. 24 comma 10-bis del  decreto-legge  n.  4  del\n2022 e all\u0027art. 10  comma  4  del  decreto-legge  n.  198  del  2022,\nperaltro, non fanno  venir  meno  la  rilevanza  della  questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 13 comma 3 del decreto-legge n.\n162 del 2019 nella prima formulazione e come modificato dall\u0027art.  13\ncomma 5 decreto-legge n. 183 del 2020 sono ininfluenti  nel  presente\ngiudizio anche in ragione del fatto che gli atti amministrativi  sono\n«da valutare in base al principio tempus regit actum» (Corte cost. 21\nluglio  2016  n.  203,  proprio  in  relazione  alla  valutazione  di\nammissibilita\u0027 della questione di costituzionalita\u0027). \n    33.3. Persiste quindi la rilevanza  del  dubbio  di  legittimita\u0027\ncostituzionale relativo all\u0027art. 13 comma 3 del decreto-legge n.  162\ndel 2019 nella prima formulazione  e  nella  formulazione  modificata\ndall\u0027art. 13 comma 5 del decreto-legge n. 183 del 2020. \n    33.4. Le successive modifiche recate all\u0027art. 13 comma 3  del  d.\nlegge n. 162 del 2019 (art. 2 comma 1 del decreto-legge  n.  121  del\n2021, art. 24 comma 10-bis del decreto-legge n. 4 del 2022 e art.  10\ncomma 4 del decreto-legge n. 198 del  2022)  neppure  si  riverberano\nsulla non manifesta infondatezza della questione, in quanto non  sono\nidonee a mutare i termini della  questione  di  costituzionalita\u0027.  E\ncio\u0027 non solo per le stesse ragioni sopra addotte ai fini del  vaglio\ndi rilevanza ma  anche  in  ragione  del  fatto  che  esse  producono\nl\u0027effetto di posticipare ulteriormente il termine di conclusione  del\nprocedimento  rispetto  all\u0027adeguamento  tariffario  controverso  nel\npresente giudizio, cioe\u0027 quello relativo all\u0027anno 2020 (di  cui  alla\nnota 1) e quello relativo all\u0027anno 2021 (di cui alla nota 2). \n    Sicche\u0027 esse incidono in termini  peggiorativi  sul  differimento\ngia\u0027 recato dall\u0027art. 13 comma 3 del decreto-legge n.  162  del  2019\nnella  prima  formulazione  e  nella  formulazione   modificata   dal\ndecreto-legge n. 183 del 2020, cosi\u0027 non mettendo in  dubbio  la  non\nmanifesta infondatezza e  piuttosto  aggravandola  (Corte  cost.,  16\nluglio 2024 n. 132). \n    34. Quanto sopra e\u0027 a dirsi, quanto alla  rilevanza  e  alla  non\nmanifesta infondatezza, anche rispetto alla disposizione  recata,  da\nultimo, dall\u0027art. 8 comma 9 del decreto-legge n. 215 del 2023. \n    Detta disposizione riguarda espressamente i procedimenti  che  si\nsvolgono nell\u0027anno 2024, non assumendo rilevanza rispetto  alle  note\nqui controverse. Pertanto le eventuali difficolta\u0027 interpretative che\nne derivano non impattano sul presente giudizio  (il  riferimento  e\u0027\nall\u0027approfondimento del rapporto sussistente fra la  decisione  circa\nl\u0027adeguamento  annuale  definitivo   delle   tariffe   in   sede   di\naggiornamento del PEF e la sopra delineata competenza di due  diverse\nsoggettivita\u0027  rispetto  ai   relativi   procedimenti,   che   sembra\nconfermata dalla prescrizione riguardante «L\u0027aggiornamento dei  piani\neconomico-finanziari, presentati entro il termine del 30  marzo  2024\nconformemente alle modalita\u0027 stabilite»). \n    Ne\u0027 puo\u0027 ritenersi  che  l\u0027incremento  provvisorio  ivi  disposto\npossa ritenersi satisfattivo  dell\u0027interesse  dell\u0027appellante,  cosi\u0027\nrilevando sulla permanenza dell\u0027interesse a ricorrere: depone in  tal\nsenso, di per se\u0027 sola, la provvisorieta\u0027 dello stesso, oltre che  la\ndecorrenza dal 2024 (mentre  la  presente  controversia  riguarda  le\nannualita\u0027 2020 e 2021). \n  IX. Prevalenza della questione di costituzionalita\u0027 \n    35. Il regime introdotto dall\u0027art. 13 comma 3  del  decreto-legge\nn. 162 (anche a seguito delle successive modifiche) rileva su profili\nconcorrenziali della liberta\u0027 di impresa e sulla proprieta\u0027 dei beni,\nsanciti dal diritto UE (nei termini che saranno approfonditi ai punti\n42 e ss.), oltre che rispetto ai parametri costituzionali. \n    35.1. Il Collegio ritiene di  dare  prevalenza  all\u0027incidente  di\ncostituzionalita\u0027 rispetto al  rinvio  pregiudiziale  alla  Corte  di\ngiustizia ai sensi dell\u0027art. 267 TFUE: \n      la disposizione e\u0027 potenzialmente lesiva di numerosi principi e\nliberta\u0027 costituzionali (infra approfonditi), rispetto  ai  quali  il\ntema della compatibilita\u0027 con il  diritto  UE  costituisce  solo  una\ndelle prospettive coinvolte; peraltro, i  primi  aspetti  coinvolgono\nprofili che attengono al «corretto esercizio della funzione normativa\nprimaria»  (laddove  la  questione  di  costituzionalita\u0027   ha   come\nparametro  l\u0027art.  77   Cost.)   e   assumono,   quindi,   «carattere\npregiudiziale» (Corte cost. 18  gennaio  2022  n.  8,  in  merito  al\ncarattere  prioritario  dei  vizi  cd.  di  «produzione   normativa»,\nafferenti non al contenuto politico della legge, ma alla  correttezza\nmetodologica del suo procedimento di formazione); \n      la  liberta\u0027  d\u0027impresa  e  le  regole  concorrenziali  che  la\nconnotano sono sancite non solo dal diritto UE ma anche dall\u0027art.  41\nCost., dal  che  deriva,  in  base  alla  teoria  della  cd.  «doppia\npregiudizialita\u0027», un ulteriore profilo di preferenza per  la  scelta\ndi adire la  Corte  costituzionale  in  modo  da  sancire  attraverso\nl\u0027eventuale  declaratoria  di  illegittimita\u0027   costituzionale   (con\neffetti costitutivi erga omnes), la vigenza o meno della norma di che\ntrattasi nell\u0027ambito dell\u0027ordinamento interno con  beneficio  per  il\nvalore della certezza giuridica in settori sensibili, differentemente\nda quanto potrebbe disporre la Cgue, alla  quale  non  e\u0027  consentito\nespungere dall\u0027ordinamento interno  la  norma  in  contrasto  con  il\ndiritto eurounitario ma solo sancirne l\u0027incompatibilita\u0027  e,  quindi,\nimporne la non applicazione con riferimento al caso concreto; \n      la stessa Corte  di  giustizia  ha  affermato  che  il  diritto\ndell\u0027Unione «non osta»  al  carattere  prioritario  del  giudizio  di\ncostituzionalita\u0027 di competenza delle Corti costituzionali nazionali,\npurche\u0027  i  giudici  restino  liberi  di  sottoporre  alla  Corte  di\ngiustizia, «in qualunque fase del procedimento ritengano  appropriata\ne finanche al  termine  del  procedimento  incidentale  di  controllo\ngenerale  delle  leggi,  qualsiasi  questione  pregiudiziale  a  loro\ngiudizio necessaria», di «adottare qualsiasi  misura  necessaria  per\ngarantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti\ndall\u0027ordinamento  giuridico  dell\u0027Unione»  e  di  «disapplicare,   al\ntermine del giudizio incidentale di legittimita\u0027  costituzionale,  la\ndisposizione legislativa nazionale in questione che abbia superato il\nvaglio di costituzionalita\u0027, ove, per  altri  profili,  la  ritengano\ncontraria al diritto dell\u0027Unione» (Cgue, sez. V, 11  settembre  2014,\nC-112/13); \n      0«in linea con questi orientamenti» la Corte costituzionale  ha\naffermato  che  «laddove  una  legge  sia   oggetto   di   dubbi   di\nillegittimita\u0027  tanto  in  riferimento  ai  diritti  protetti   dalla\nCostituzione italiana, quanto in relazione a quelli  garantiti  dalla\nCarta dei diritti  fondamentali  dell\u0027Unione  Europea  in  ambito  di\nrilevanza  comunitaria,  debba  essere  sollevata  la  questione   di\nlegittimita\u0027  costituzionale,  fatto  salvo  il  ricorso,  al  rinvio\npregiudiziale per le questioni di interpretazione  o  di  invalidita\u0027\ndel diritto  dell\u0027Unione,  ai  sensi  dell\u0027art.  267  Tfue»  (  Corte\ncostituzionale 14 dicembre 2017 n. 269). \n  X. I parametri di costituzionalita\u0027: articoli 3 e 77 Cost. \n    36. Il Collegio ritiene non manifestamente infondata la questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027intervento normativo in esame  in\nriferimento agli articoli 3 e 77 Cost. \n    36.1. E cio\u0027: \n      nella consapevolezza che la scelta del Governo  di  intervenire\ncon  decreto-legge  puo\u0027  essere  sindacata  solo  nelle  ipotesi  di\nevidente mancanza dei presupposti tipizzati dall\u0027art. 77 Cost.  e  di\nmanifesta irragionevolezza o arbitrarieta\u0027 della relativa valutazione\n(Corte cost., 22 luglio 2024 n. 139); \n      benche\u0027 l\u0027art. 13 comma 3 del decreto-legge n.  162  del  2019,\nnella  prima  formulazione   e   come   successivamente   modificato,\ninnanzitutto dall\u0027art. 13 comma 5 del decreto-legge n. 183 del  2020,\npur inserito in un provvedimento a  contenuto  plurimo,  soddisfi  il\nrequisito dell\u0027omogeneita\u0027: l\u0027art. 13, rubricato «Proroga di  termini\nin materia  di  infrastrutture  e  trasporti»,  e\u0027  infatti  coerente\nrispetto al decreto-legge n. 162 del 2019,  intitolato  «Disposizioni\nurgenti  in  materia  di   proroga   di   termini   legislativi,   di\norganizzazione   delle   pubbliche   amministrazioni,   nonche\u0027    di\ninnovazione tecnologica», cosi\u0027 come rispetto al capo  I,  contenente\nproprio le «proroghe»; \n      sebbene l\u0027intervento  normativo  soddisfi  anche  il  requisito\ndella coerenza in quanto, come emerge dal preambolo, il complesso  di\nnorme eterogenee, fra le quali e\u0027 inserito  l\u0027art.  13  comma  3  del\ndecreto-legge n. 162 del 2019,  e\u0027  accomunato,  per  quanto  qui  di\ninteresse, dall\u0027obiettivo, indicato  nel  preambolo,  di  «provvedere\nalla proroga e alla definizione di termini di prossima  scadenza»  (e\nfatta salva la valutazione della ratio di detta proroga,  individuata\ndal legislatore nel «fine di  garantire  la  continuita\u0027  dell\u0027azione\namministrativa»,  cosi\u0027  il  preambolo)  e  specificato  nei   lavori\npreparatori alla legge di conversione n. 8 del 2020 come differimento\ndei termini («La norma differisce il termine per l\u0027adeguamento  delle\ntariffe autostradali relative all\u0027anno 2020 sino alla definizione del\nprocedimento  di   aggiornamento   dei   piani   economico-finanziari\npredisposti dall\u0027Autorita\u0027 di regolazione dei trasporti» e «Entro  il\n30 marzo 2020 i concessionari presentano al concedente le proposte di\naggiornamento dei piani economico-finanziari  che  sono  perfezionati\nentro il  31  luglio  2020»,  cosi\u0027  nel  dossier  del  Senato  della\nRepubblica), cosi\u0027 integrando  il  requisito  dell\u0027omogeneita\u0027  dello\nscopo (Corte cost. 18 luglio 2023 n. 151). \n    Anche il decreto-legge n. 183 del 2020 e la legge di  conversione\nn.  21  del  2021,  e  il  relativo  dossier,  recano   le   medesime\nconnotazioni  di  omogeneita\u0027  e  coerenza,  riportando  la  medesima\nrubrica e la medesima finalita\u0027 di proroga dei  termini  in  funzione\ndella continuita\u0027 dell\u0027azione amministrativa. \n    36.2. Nondimeno la disciplina contenuta nell\u0027art. 13 comma 3  del\nd. legge n. 162 del 2019, nella prima formulazione e come  modificato\ndall\u0027art. 13 comma 5  del  decreto-legge  n.  183  del  2020  (e  dai\nsuccessivi interventi sopra richiamati), in violazione degli articoli\n3 e 77 Cost.: \n      non e\u0027 funzionale al raggiungimento  dell\u0027obiettivo  dichiarato\ndal    legislatore    («garantire    la    continuita\u0027    dell\u0027azione\namministrativa», cosi\u0027 il preambolo); \n      non riveste carattere di urgenza; \n      e\u0027 sproporzionato; \n      ostacola la continuita\u0027 dell\u0027azione amministrativa. \n    36.3.  Non  e\u0027,  infatti,  l\u0027intervento  normativo  a  consentire\nall\u0027Amministrazione di provvedere in ritardo (assicurando  quindi  la\ncontinuita\u0027 della relativa azione), atteso che  l\u0027Amministrazione  ha\nla potesta\u0027 di provvedere anche oltre il termine (ordinatorio), nella\nquale e\u0027 insito il potere e il dovere di provvedere. \n    L\u0027utilita\u0027 perseguita dall\u0027intervento normativo urgente, cioe\u0027 la\ncontinuita\u0027  dell\u0027azione  amministrativa,  non  richiede  quindi   la\nproroga di termini del procedimento. \n    Anzi,  la  disposizione  in  esame  pregiudica   la   continuita\u0027\namministrativa quale espressione del buon andamento in quanto: \n      differisce     i     termini      procedimentali      imponendo\nall\u0027Amministrazione di attendere prima di provvedere sull\u0027adeguamento\nannuale delle tariffe  in  modo  da  concludere  il  procedimento  di\naggiornamento del PEF, a propria volta dipendente dalla  proposizione\n(non  necessaria,  come  visto)  di  una  proposta  di  aggiornamento\nriformulata; \n      reitera piu\u0027 volte l\u0027intervento normativo,  cosi\u0027  amplificando\nil suddetto  aspetto  e  ingenerando  una  situazione  di  incertezza\nprolungata nel tempo; \n      produce  un  effetto   dilatorio   particolarmente   accentuato\nrispetto  all\u0027aggiornamento  del  PEF  in  quanto   riguarda,   senza\nlimitazioni, i concessionari il cui «periodo regolatorio quinquennale\ne\u0027 pervenuto a scadenza»; \n      non risulta ininfluente rispetto al termine di conclusione  del\nprocedimento di adeguamento annuale  delle  tariffe  in  ragione  del\nfatto che  era  precedentemente  fissato  al  15  dicembre  dell\u0027anno\nprecedente (dal gia\u0027 richiamato art. 21 comma 5 del decreto-legge  n.\n355 del 2003), che viene appunto posticipato (soltanto) al 31  luglio\n2020. \n    Infatti,  la  tecnica  di  posticipazione   utilizzata   per   il\ndifferimento del termine di conclusione del procedimento  tariffario,\nche  si  basa  sul  rinvio  alla  definizione  del  procedimento   di\naggiornamento del PEF, risente direttamente delle  posticipazioni  di\nquest\u0027ultimo. E cio\u0027 nonostante: \n      la riformulazione della proposta sia stata  richiesta  soltanto\nper l\u0027aggiornamento del PEF, mentre i profili  di  coordinamento  non\nrisultano di fatto assicurati (come visto); \n      la necessaria conclusione del procedimento di aggiornamento del\nPEF, la cui complessita\u0027 determina  con  maggiore  facilita\u0027  ritardi\nprocedimentali,  ostacola,  pertanto,  l\u0027adeguamento  annuale   della\ntariffa. \n    Peraltro, detto  ritardo  si  riflette  sul  profilo  tariffario,\ndeterminando  l\u0027attualita\u0027  dell\u0027aggiornamento  tariffario   relativo\nall\u0027anno successivo e il superamento  dell\u0027esigenza  di  adeguare  le\ntariffe dell\u0027anno precedente (come evidente dalla nota 2). \n    Senonche\u0027 il mancato aggiornamento tariffario riferito a ciascuna\nannualita\u0027  (a   cagione   dell\u0027attualizzarsi   delle   esigenze   di\nadeguamento riferite all\u0027annualita\u0027 successiva), reso piu\u0027  probabile\ndalla  correlazione   con   il   perfezionamento   dell\u0027aggiornamento\ntariffario, oltre a riverberarsi sulle esigenze imprenditoriali (come\nsi vedra\u0027 infra), non  risponde  ad  esigenze  sul  fronte  pubblico,\natteso che le conseguenze di tale mancato adeguamento della provvista\ndel  concessionario  si  possono  quanto  meno  riverberare  (con  le\nconseguenze infra esposte) sull\u0027equilibrio  dello  stesso,  e  quindi\nsull\u0027adeguamento tariffario degli  anni  successivi  e  su  eventuali\nazioni  dello  stesso  concessionario   (anche   in   ragione   della\nfruttuosita\u0027 del denaro), come attestato: \n      dalla delibera Art n. 64 del 2019, dove si legge che in sede di\n«applicazione del sistema tariffario» si  tiene  «conto  anche  degli\neventuali periodi regolatori  precedenti  per  i  quali  non  si  sia\nperfezionato l\u0027iter di aggiornamento del Piano Economico Finanziario»\n(punto 32); \n      dal richiamato art. 8 comma 9 del decreto-legge n. 215 del 2023\n(che ha da ultimo modificato l\u0027art. 13 comma 3 del  decreto-legge  n.\n162 del 2019), che rinvia  all\u0027aggiornamento  del  PEF  l\u0027adeguamento\ndefinitivo delle tariffe; \n      dal decreto n. 605 del 20 dicembre 2018, oggetto della sentenza\ndel TAR Valle d\u0027Aosta 27 giugno 2019 n. 34, che «ha riconosciuto  una\npercentuale di incremento tariffario del solo 52,69%», con riserva di\nattribuire «eventuali  recuperi  tariffari,  attivi  o  passivi,  ivi\ninclusi quelli relativi  agli  anni  precedenti  ed  anche  dovuti  a\nmodifiche delle aliquote fiscali e delle  deduzioni  o  compensazioni\nfiscali saranno determinati al momento dell\u0027aggiornamento  del  piano\neconomico finanziario per il prossimo quinquennio». \n    36.4. Ne\u0027 l\u0027intervento normativo riveste carattere di urgenza  in\nquanto: \n      i procedimenti  di  aggiornamento  del  PEF  e  di  adeguamento\nannuale delle tariffe sono stati avviati e  presentano  termini  gia\u0027\nscaduti alla data di entrata in  vigore  dell\u0027art.  13  comma  3  del\ndecreto-legge n. 162 del 2019 e delle  successive  modifiche  (il  15\ndicembre 2019 il procedimento di adeguamento annuale delle tariffe  e\nil  30  giugno  successivo  alla  scadenza  del  precedente   periodo\nregolatorio il procedimento di aggiornamento del PEF); \n      l\u0027intervento  normativo  non  e\u0027  stato,  per  i  motivi  sopra\naddotti, determinante (e, quindi, urgente) al fine  di  tenere  conto\ndelle delibere adottate dall\u0027Art attraverso la  riformulazione  delle\nproposte di aggiornamento del PEF; \n      detta disposizione non e\u0027 idonea ad assicurare il coordinamento\nfra i due procedimenti, quello di adeguamento annuale delle tariffe e\ndi aggiornamento del PEF, invece garantite,  indipendentemente  dalla\nmodifica normativa (o nonostante la  stessa),  dalla  doppia  «veste»\ndell\u0027Art nei due  procedimenti  in  esame  e  dai  poteri  istruttori\ndell\u0027Amministrazione (come sopra illustrato). \n    36.5. Piuttosto, l\u0027intervento  normativo  puo\u0027  al  piu\u0027  rendere\nmaggiormente trasparente, e uniforme, la  disciplina  procedimentale,\nnell\u0027ambito di un contesto di competenze  e  regimi  tariffari  e  di\naggiornamento del PEF gia\u0027 definiti. \n    Senonche\u0027 dette finalita\u0027 sono diverse da quelle esplicitate  dal\nlegislatore  e  risultano  sproporzionate   rispetto   agli   effetti\nprodotti, in violazione dell\u0027art. 3 Cost. (Corte cost. 25 luglio 2022\nn. 188). \n    La valutazione di proporzionalita\u0027  non  puo\u0027  infatti  ritenersi\nsuperata in quanto: \n      dette finalita\u0027  risultano  di  per  se\u0027  non  necessarie,  nel\ncontesto ordinamentale sopra illustrato, specie se si  considera  che\nla disposizione si rivolge a (pochi) operatori di mercato  in  regime\nmonopolistico  e  rispetto  ai  quali  non  si  rinvengono  rilevanti\nasimmetrie    informative,    considerata    l\u0027esperienza    e     la\nprofessionalita\u0027 che li connota; \n      il risultato non risulta  raggiunto  con  il  minor  sacrificio\npossibile, potendo essere perseguito senza dilazionare il termine per\nl\u0027adeguamento annuale delle tariffe attraverso il collegamento con il\ntermine conclusivo del  procedimento  per  l\u0027aggiornamento  del  PEF,\nrispetto al quale  soltanto  e\u0027  stata  richiesta  la  riformulazione\ndell\u0027atto di avvio del procedimento; \n      l\u0027effetto  (sproporzionato)  della  proroga  del   termine   di\nadeguamento  delle  tariffe  risulta  accentuato   dalle   successive\nmodifiche  normative  (sopra  richiamate),  che  hanno  ulteriormente\ndilazionato i termini di entrambi i procedimenti, a partire dall\u0027art.\n13 comma 5 decreto-legge n. 183 del 2020 (rilevante per la nota 2); \n      l\u0027intervento normativo avrebbe dovuto assicurare  una  maggiore\ntutela a quei concessionari privi da lungo tempo di aggiornamento del\nPEF, diversificando la relativa posizione. \n    36.6. Pertanto, non solo non si ravvisa l\u0027urgenza dell\u0027intervento\nnormativo, ma neppure  la  ragionevolezza  rispetto  alla  dichiarata\nfinalita\u0027 di differire i termini (al fine di  assicurare  continuita\u0027\ndell\u0027azione  amministrativa).  Detto   profilo   coinvolge   peraltro\ndirettamente anche le leggi di conversione dell\u0027art. 13 comma  3  del\ndecreto-legge  n.  162  del  2019  e  dell\u0027art.  13   comma   5   del\ndecreto-legge n. 183 del 2020, la n. 8 del 2020 e la n. 21 del  2021,\noltre che  gli  stessi  decreti-legge,  in  quanto  accomunate  dalla\nmedesima finalita\u0027 di  differimento  (cosi\u0027  dai  richiamati  dossier\nparlamentari). \n    36.7. Il fatto poi che il suddetto differimento del  termine  sia\nstato disposto da una fonte di rango primario, che  l\u0027Amministrazione\ne\u0027 tenuta a rispettare in ragione del principio di legalita\u0027, produce\nconseguenze  che  non  sarebbero  derivate  in  mancanza   di   detto\nintervento legislativo, cioe\u0027 affidando  la  continuita\u0027  dell\u0027azione\namministrativa alle regole  generali  che  informano  i  procedimenti\namministrativi. \n    La disposizione in esame ha infatti individuato termini, che,  in\nquanto futuri e quindi non ancora scaduti, non consentono o  comunque\nposticipano e rendono maggiormente difficoltosa l\u0027applicazione  degli\nistituti  che  compulsano  la  conclusione  dei  procedimenti  aventi\ntermini (ordinatori) scaduti: \n      il silenzio inadempimento e la connessa tutela giurisdizionale:\nla relativa azione puo\u0027 infatti essere esercitata «decorsi i  termini\nper la conclusione del procedimento» (art. 31 c.p.a.); \n      il danno  da  ritardo  procedimentale  e  l\u0027indennizzo  di  cui\nall\u0027art. 2-bis della legge n. 241 del 1990; \n      le conseguenze previste dall\u0027art. 2 comma 9 della legge n.  241\ndel 1990  in  merito  alla  posizione  del  funzionario  o  dirigente\npreposto al  procedimento  («La  mancata  o  tardiva  emanazione  del\nprovvedimento costituisce elemento di valutazione  della  performance\nindividuale,    nonche\u0027    di    responsabilita\u0027    disciplinare    e\namministrativo-   contabile   del   dirigente   e   del   funzionario\ninadempiente»). \n    37.  Ne\u0027,  a  fronte   di   tali   conseguenze,   la   necessita\u0027\ndell\u0027intervento normativo si spiega in ragione  della  produzione  di\neffetti positivi di altro genere. \n    37.1. E cio\u0027 anche se si considera che  la  riformulazione  della\nproposta di aggiornamento del PEF e le  necessita\u0027  di  coordinamento\ncostituiscano la ragione del differimento dei termini  procedimentali\nin quanto dette necessita\u0027, nel  contesto  ordinamentali  previgente,\nnon risultano necessarie e sono comunque sproporzionate rispetto agli\neffetti distorsivi prodotti non solo sulla tempestivita\u0027  dell\u0027azione\namministrativa, ma anche sui profili infra approfonditi. \n    37.2.  Di   seguito   sono   esaminati   gli   effetti   prodotti\ndall\u0027intervento  normativo  in  esame,  che  costituiscono  non  solo\nragioni a supporto della mancanza dei presupposti di cui all\u0027art.  77\nCost.  e  di  irragionevolezza  dell\u0027intervento  normativo  ai  sensi\ndell\u0027art. 3 Cost., ma anche motivi di violazione di  altri  parametri\ncostituzionali. \n  XI. Gli altri parametri di costituzionalita\u0027 \n    38. Prima di esaminare gli ulteriori parametri della questione di\ncostituzionalita\u0027  che   il   Collegio   intende   proporre   avverso\nl\u0027intervento normativo in esame, si osserva quanto  segue  in  merito\nalla natura di detta disposizione. \n    38.1. L\u0027art. 13 comma 3 del decreto-legge n. 162 del 2019,  anche\nnella  formulazione  successivamente  modificata   (come   illustrato\nsopra),  presenta  le  caratteristiche   della   legge-provvedimento,\nintegrando  le  condizioni  necessarie  per   l\u0027ascrivibilita\u0027   alla\npredetta categoria. \n    Possono, infatti, definirsi tali le disposizioni  che  contengono\nnorme dirette a destinatari determinati ovvero  che  incidono  su  un\nnumero determinato e limitato di destinatari, e che  hanno  contenuto\nparticolare e concreto,  anche  in  quanto  ispirate  da  particolari\nesigenze (Corte cost. 25 luglio 2022 n. 186). \n    La disposizione riguarda un numero limitato di destinatari, cioe\u0027\ni concessionari autostradali  con  periodo  regolatorio  quinquennale\npervenuto  a   scadenza,   e   incide   sui   relativi   procedimenti\namministrativi di aggiornamento del  PEF  e  di  adeguamento  annuale\ndelle tariffe. \n    La legge-provvedimento, pur non essendo di per se\u0027  incompatibile\ncon  l\u0027assetto  dei  poteri  stabilito  dalla  Costituzione,  poiche\u0027\nnessuna disposizione costituzionale comporta una riserva agli  organi\namministrativi degli atti a  contenuto  particolare  e  concreto,  in\nvirtu\u0027  del  canone   dell\u0027atipicita\u0027   contenutistica   degli   atti\nlegislativi e dell\u0027adesione della Costituzione alla  cd.  «concezione\nformale» della legge,  e\u0027  sottoposta  a  uno  scrutinio  stretto  di\ncostituzionalita\u0027 sotto i  profili  della  non  arbitrarieta\u0027,  della\nproporzionalita\u0027  e  della  non  irragionevolezza  della  scelta  del\nlegislatore  e,  quindi,   alla   verifica   della   sussistenza   di\nun\u0027appropriata «causa normativa» (Corte cost. 27 luglio 2020 n. 168).\nIl sindacato di legittimita\u0027 costituzionale, secondo  il  consolidato\nparametro  di  «neutralita\u0027»   della   forma   legislativa   rispetto\nall\u0027intensita\u0027  del  controllo  giurisdizionale,  non   si   arresta,\ninfatti, alla valutazione del proposito del legislatore,  cioe\u0027  alla\nverifica di una ragione sufficiente,  che  basti  a  giustificare  la\nscelta di intervenire  con  legge-provvedimento,  ma  si  estende  al\ngiudizio di congruita\u0027  del  mezzo  approntato  rispetto  allo  scopo\nperseguito e al giudizio di proporzionalita\u0027 della misura selezionata\nin vista dell\u0027ottenimento di quello scopo (Corte cost. 25 luglio 2022\nn. 186). \n    38.2. Nondimeno nel caso di specie detta verifica si atteggia  in\nmodo particolare. \n    38.3. L\u0027intervento normativo in esame e\u0027, infatti, caratterizzato\ndal  fatto  che  non  sostituisce  il  provvedimento   (comunque   da\nadottare), ma modifica le regole del relativo procedimento, stabilite\ncon legge (seppur in parte con legge  provvedimento),  specie  quelle\nrelative ai termini procedimentali. \n    Sicche\u0027 non si pone il tema, tipico della legge provvedimento, di\nattrazione alla sfera  legislativa  di  quanto  normalmente  affidato\nall\u0027autorita\u0027 amministrativa, ma si pone  il  tema  della  congruita\u0027\ndegli effetti prodotti dalla fonte di rango primario. \n    38.4. Si tratta quindi di valutare la sussistenza di una  ragione\nche giustifichi la  scelta  di  intervenire  con  legge  a  ritardare\nl\u0027azione amministrativa imponendo il differimento  del  termine,  con\ngli effetti sopra visti. \n    39. Il Collegio ritiene che la disposizione non solo non  produca\neffetti positivi che bilancino le conseguenze gia\u0027 illustrate ma  che\nessa produca effetti distorsivi. \n    40. Detti  effetti  distorsivi  si  riflettono  innanzitutto  sui\nprincipi dettati dagli articoli 3 e 97 Cost. \n    40.1.  Innanzitutto  il  ritardo   (consentito,   anzi   imposto)\nnell\u0027evasione   delle   istanze   del   concessionario    riguardanti\nl\u0027adeguamento tariffario e l\u0027aggiornamento del  PEF  e  la  difficile\napplicazione  degli  istituti  che  compulsano  la   conclusione   di\nprocedimenti con  termine  (ordinatorio)  scaduto  e\u0027  potenzialmente\nidonea a produrre le  seguenti  conseguenze  negative  sull\u0027attivita\u0027\namministrativa, in violazione dell\u0027art. 97 Cost.: \n      deresponsabilizza l\u0027operato dei pubblici dipendenti, cosi\u0027  non\nscoraggiando condotte negligenti e pregiudicando  il  buon  andamento\ndella pubblica amministrazione (Corte cost. 16 luglio 2024 n. 132); \n      pregiudica  l\u0027efficienza  del   sistema   amministrativo,   che\npresuppone l\u0027esercizio tempestivo e continuo del potere pubblico,  in\nviolazione del principio di buon andamento, tanto piu\u0027 in un  sistema\nnel quale si consolida l\u0027amministrazione di risultato (d. lgs. n. 165\ndel 2001 e al decreto legislativo n. 36  del  2023,  con  particolare\nriferimento agli articoli 1 e 2, dedicati al principio del  risultato\ne a quello correlato della fiducia, nei termini illustrati  da  Corte\ncostituzionale 16 luglio 2024 n. 132). \n    40.2. Viene poi in evidenza l\u0027oggetto della dilazione  temporale,\ncioe\u0027  l\u0027adeguamento  della  prestazione  prevista   a   favore   del\nconcessionario,  cioe\u0027  le   tariffe,   e   la   regolamentazione   e\nl\u0027adeguamento delle prestazioni che il concessionario e\u0027 obbligato  a\neseguire. \n    40.3.  Quanto  alle  tariffe,   non   puo\u0027   ritenersi   che   la\nposticipazione  del  relativo  adeguamento,  in  quanto   evita   una\nmaggiorazione delle stesse, produca effetti positivi compatibili  con\nl\u0027ordinamento giuridico. \n    40.4. Se l\u0027effetto voluto e\u0027 quello di calmierare le tariffe,  si\nrileva che l\u0027Art e le delibere  dalla  stessa  assunte,  applicabili,\ncome visto, a prescindere dall\u0027intervento normativo in  esame,  hanno\nprovveduto a razionalizzare i sistemi  tariffari  al  fine  di  porre\nrimedio  «alle  criticita\u0027  rilevate  nel  passato  ed  efficacemente\nstigmatizzate,  come  gia\u0027  accennato,  dalla  Corte  dei  conti  che\nevidenziava come le  concessioni  in  essere,  sovente  affidate  per\nestesi archi  temporali  e  senza  esperimento  di  gara,  scontavano\nl\u0027adozione  di  scelte  non  attente   all\u0027esigenza   di   assicurare\nsoddisfacenti livelli di efficienza delle gestioni»  e  all\u0027«esigenza\ndi contenere gli extra  profitti  che  determinavano,  come  rilevato\ndalla Corte dei  conti  con  la  richiamata  delibera  n.  18/2019/G,\ndividendi eccedenti una congrua remunerazione del capitale,  talvolta\n«superiori a quelli degli investimenti non  effettuati»  (Cons.  St.,\nsez. VI, 4 maggio 2022  n.  3484  e  Corte  dei  conti,  delibera  18\ndicembre 2019 n. 18/2019/G). \n    Se l\u0027intervento non  e\u0027  ritenuto  sufficiente  non  e\u0027  peraltro\nprecluso all\u0027Amministrazione di intervenire ulteriormente nel  merito\ndel regime  tariffario,  al  fine  di  calmierare  ulteriormente  gli\neffetti a vantaggio dei fruitori  del  bene  oggetto  di  concessione\n(tenendo conto delle prestazioni che il concessionario deve  rendere,\nsu cui infra). \n    Nel rispetto delle condizioni poste  dalla  giurisprudenza  della\nCorte costituzionale e della Corte di giustizia  e\u0027  infatti  ammesso\nl\u0027intervento modificativo dei rapporti di durata da parte dello Stato\n(Corte cost. 26 aprile 2018 n. 89 e 31 marzo 2015 n. 56 e Cgue,  sez.\nI, 20  dicembre  2017,  C-322/16  e  sez.  III,  10  settembre  2009,\nC-201/08). \n    40.5. Il fine di evitare una maggiorazione delle tariffe  non  e\u0027\ninvece efficacemente perseguito con  la  posticipazione  dei  termini\nprocedimentali. \n    Il differimento produce  infatti  effetti  distorsivi  in  quanto\naltera la corrispondenza fra  fruizione  del  bene  e  pagamento  del\nrelativo  pedaggio  e  ne  allontana  nel  tempo  la  corrispondenza,\npotenzialmente riverberandosi su fruitori futuri, che fruiscono di un\nbene che non corrisponde (piu\u0027) a  quello  considerato  nel  pedaggio\ncorrisposto, in quanto: \n      non consente di tenere conto delle sopravvenienze, che  possono\nincidere anche in senso  sfavorevole  sul  concessionario  (a  titolo\nesemplificativo si richiamano i  criteri  che  consentono  di  tenere\nconto  della  qualita\u0027   del   servizio   e   dell\u0027attuazione   degli\ninvestimenti, rispettivamente punti 24 e 25 della delibera Art n.  64\ndel 2019 e punti 2.5, 2.10 e 4.2 della delibera CIPE n. 39 del 2007); \n      non impedisce che i ritardi  nell\u0027adeguamento  annuale  non  si\nriverberino sulle successive tariffe. \n    Il protrarsi delle tariffe precedenti determina infatti  il  solo\n(continuo) rinvio della modifica del regime tariffario ma  non  evita\nche in futuro l\u0027adeguamento non venga maggiorato anche in ragione dei\nprecedenti  ritardi,  dovendo  tenere  conto   (anche   a   fini   di\ncompensazione e considerata la fruttuosita\u0027 del denaro) di quanto non\ncorrisposto in precedenza (anche se l\u0027effetto finanziario si  sarebbe\ngia\u0027 esaurito, se riconosciuto per tempo), anche per il  tramite  dei\nriflessi sul PEF. Infatti nella delibera Art n. 64 del 2019 si  legge\nche in sede di «applicazione del sistema tariffario» si tiene  «conto\nanche degli eventuali periodi regolatori precedenti per i  quali  non\nsi sia perfezionato  l\u0027iter  di  aggiornamento  del  Piano  Economico\nFinanziario» (punto 32). \n    Senonche\u0027  il  pedaggio  trova  la  sua  ragion  d\u0027essere   nella\n«utilizzazione delle autostrade», sicche\u0027 e\u0027  esclusa  «l\u0027imposizione\nagli automobilisti di  una  prestazione  patrimoniale  a  prescindere\ndall\u0027utilizzo in concreto del tratto viario interessato dal pedaggio»\n(Corte cost. 13 luglio 2011 n. 208). \n    I principi di equita\u0027 e di buon  andamento  impongono  quindi  la\ntempestiva  determinazione  della  controprestazione  e  il   solerte\nadeguamento della stessa. \n    40.6.  Le  conseguenze  di  un  ritardo  nella  conclusione   del\nprocedimento di revisione delle tariffe e\u0027 in generale indice di  una\ngestione non  scrupolosa  del  rapporto  concessorio,  specie  se  si\nconsidera che e\u0027 accompagnata dalla  proroga  dell\u0027aggiornamento  del\nPEF, anche se scaduto da  tempo  risalente,  e  quindi  da  un\u0027omessa\nverifica dell\u0027equilibrio economico e finanziario dello stesso, che si\nriverbera anche sull\u0027attualizzazione delle prestazioni a  carico  del\nconcessionario, atteso che, in base all\u0027art.  3.2  lettera  g)  della\nconvenzione,  il  concessionario  provvede  «alla  progettazione   ed\nesecuzione delle opere indicate all\u0027art. 2, cosi\u0027 come  previsto  nel\npiano economico finanziario». \n    Inoltre l\u0027aggiornamento del PEF, oltre a poter  tenere  in  conto\ndel regime  tariffario  secondo  quanto  stabilito  dalla  richiamata\ndelibera n. 64  del  2019,  consente  di  valorizzare  la  mancata  o\nritardata realizzazione degli investimenti (punto 6.5 della  delibera\nCIPE n. 39 del 2007 e art. 26 della  in  convezione)  e  di  inserire\nnuovi investimenti (punto 2.4 della delibera CIPE n. 39 del 2007). \n    40.7. In tale prospettiva la non  scrupolosa  cura  del  rapporto\nconcessorio, che deriva dai ritardi procedimentali  (veicolati  anche\nper il tramite dell\u0027intervento normativo in esame), puo\u0027  determinare\nun  rinvio  degli  interventi  e,  nel  contempo,   il   sopravvenire\ndell\u0027inidoneita\u0027 dell\u0027infrastruttura  (non  adeguata  in  ragione  di\ncircostanze non considerate nel PEF  iniziale),  con  il  rischio  di\npregiudicare gli interessi  dei  fruitori  del  tratto  autostradale,\noltre che le esigenze di sicurezza strettamente connesse  all\u0027oggetto\ndella concessione. \n    Peraltro, le distorsioni derivanti dal mancato aggiornamento  del\nPEF risultano rilevanti anche in ragione del fatto che  la  fruizione\ndel  tratto  autostradale  non  costituisce  una  scelta  fra   varie\nalternative possibili, sicche\u0027 il relativo utilizzo si impone in modo\nnecessitato, cosi\u0027 come il pagamento del pedaggio. \n    40.8. Inoltre, nell\u0027attuale sistema la scarsita\u0027 delle risorse si\nimpone, in modo prepotente, quale variabile delle politiche pubbliche\ne dell\u0027azione amministrativa, anche  nel  caso  in  cui  l\u0027onere  del\nservizio non grava sull\u0027erario ma  direttamente  sulla  collettivita\u0027\ndei consociati che fruiscono del bene o del servizio. \n    La scarsita\u0027 delle risorse e\u0027 infatti tema che  si  apprezza  non\nsolo  nella  prospettiva  del  soggetto  pubblico,  e  delle  risorse\nfinanziarie  di  cui  lo  stesso  dispone,  ma  nella  piu\u0027  generale\nprospettiva delle risorse che i privati mettono a disposizione  delle\npolitiche pubbliche attraverso la fiscalita\u0027 generale o altrimenti. \n    Una volta che il sistema pubblico ha ritenuto di  accollare  alla\ncollettivita\u0027 di riferimento una spesa (di cui ha la  responsabilita\u0027\ndi determinare l\u0027ammontare), si richiede un\u0027estrema e  continua  cura\nnel garantire che essa produca tutti i risultati programmati e  tutti\nquelli che possono eventualmente derivarne nel corso del rapporto, al\nfine di assicurare che si realizzino le esternalita\u0027 e le conseguenze\npositive che alla prima sono riconducibili, anche in modo  indiretto.\nE cio\u0027 non solo a vantaggio  del  diretto  destinatario  dell\u0027esborso\nfinanziario, non solo a vantaggio  dei  fruitori  del  bene  pubblico\ninteressato dalla spesa, ma a vantaggio dell\u0027intera collettivita\u0027: in\nun sistema di risorse  scarse  la  scelta  di  devolvere  le  risorse\nprivate a una determinata finalita\u0027 si accompagna alla consapevolezza\ndi dover rinunciare a «prelevare» dette risorse per  altre  politiche\npubbliche, delle quali potrebbero beneficiare altri soggetti, sicche\u0027\nle politiche intraprese debbono essere gestite al fine  di  ricavarne\nogni possibile effetto positivo, cosi\u0027 potendo  produrre  i  maggiori\nbenefici, anche indiretti, a vantaggio dell\u0027intera collettivita\u0027. \n    40.9. Il Collegio ritiene pertanto non  manifestamente  infondata\nla questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027intervento normativo\nin esame in riferimento agli articoli 3 e 97 Cost. \n    In definitiva, viene in rilievo una legge- provvedimento - pur se\ncon i profili prima descritti di peculiarita\u0027 - che, da un lato,  non\nrisulta  supportata  da  una   giustificazione   proporzionata   agli\nobiettivi perseguiti e agli effetti sortiti  e,  dall\u0027altro,  produce\nun\u0027incisione irragionevole dei diritti e  delle  garanzie  apprestate\ndall\u0027ordinamento  in  caso  di   svolgimento   di   un   procedimento\namministrativo regolato dalla legge n. 241 del 1990 (cd. «virtu\u0027  del\nprocedimento»). Di qui il non superamento in termini  positivi  dello\n«strict scrutiny» (cd. «controllo  severo»)  cui  e\u0027  sottoposta  una\nlegge materialmente amministrativa  che  si  surroghi  alle  potesta\u0027\namministrative. \n    41. In una diversa prospettiva il ritardo,  peraltro  piu\u0027  volte\nreiterato,  dell\u0027aggiornamento  del  PEF  e  dell\u0027adeguamento   delle\ntariffe evidenzia una negligente gestione del rapporto nel corso  del\nsuo dispiegarsi, che  produce  conseguenze  negative  sulla  liberta\u0027\nd\u0027impresa e sull\u0027utilita\u0027 sociale alla quale la prima e\u0027 indirizzata,\noltre a non rispettare quei programmi e controlli ritenuti  opportuni\ndalla stessa legge «perche\u0027 l\u0027attivita\u0027 economica pubblica e  privata\npossa essere indirizzata e coordinata a fini sociali  e  ambientali»,\nin violazione dell\u0027art. 41 Cost. \n    41.1.  In  particolare,   il   differimento   dei   termini   per\nl\u0027aggiornamento  del  PEF  e  l\u0027adeguamento  annuale  delle   tariffe\npregiudica le capacita\u0027 programmatorie e di ottenimento delle risorse\nnecessarie per lo svolgimento dell\u0027attivita\u0027 di impresa quale  centro\ndi promozione del lavoro e quale  soggetto  in  grado  di  effettuare\nservizi e svolgere lavori di  interesse  per  la  collettivita\u0027,  con\nconseguente violazione dell\u0027art. 41 Cost. E cio\u0027  ancor  piu\u0027  se  si\nconsidera che l\u0027art. 13 comma 3 del decreto-legge n.  162  del  2019,\nnella prima formulazione e cosi\u0027 come modificata dall\u0027art. 13 comma 5\ndel decreto-legge n. 183  del  2020,  non  dispone  alcun  incremento\nprovvisorio  delle  tariffe,  che  possa   calmierare   le   esigenze\nimprenditoriali, previsto solo dal decreto-legge n. 215  del  2023  a\nfar tempo dal 2024. \n    In tale prospettiva l\u0027incertezza  creata  dal  protrarsi  di  una\nsituazione  transitoria  (ad   opera   del   legislatore),   peraltro\nreiterata,   impedisce   quell\u0027organizzazione   imprenditoriale   che\ncostituisce  il  tratto   distintivo   dell\u0027attivita\u0027   professionale\ndell\u0027imprenditore (art. 2082 c.c.) e quindi il nucleo della  liberta\u0027\nimprenditoriale. Infatti non solo l\u0027an della provvista finanziaria ma\nanche il tempo dell\u0027ottenimento della stessa,  oltre  che  l\u0027assenza,\nnelle more  dell\u0027adeguamento,  di  meccanismi  di  (almeno  parziale)\ncompensazione del pregiudizio derivante da  ritardo  dell\u0027adeguamento\ntariffario annuale (introdotti solo a partire dal 2024, come  visto),\nsi riflette sull\u0027attivita\u0027 di impresa,  risultando  quindi  rilevante\nindipendentemente dal successivo recupero. \n    La stessa mancata definizione anticipata degli esatti termini  di\ndetto recupero e dell\u0027aggiornamento del PEF  pregiudicano,  anche  in\nconsiderazione di quanto sopra illustrato, le esigenze programmatorie\ne organizzative dell\u0027impresa. \n    La giurisprudenza costituzionale,  pur  riconoscendo  il  rilievo\ndell\u0027affidamento   nella   «sicurezza   giuridica»   quale   elemento\nessenziale dello Stato di diritto, non riconosce  la  vigenza  di  un\nprincipio di immodificabilita\u0027 assoluta della disciplina dei rapporti\ndi   durata   derivanti   da   pattuizioni   negoziali,    ancorche\u0027,\nl\u0027ammissibilita\u0027 di  interventi  incidenti  sulle  posizioni  che  ne\nderivano, sia subordinata all\u0027esistenza di un interesse meritevole di\ntutela, ovvero, finalizzata a scopi di  utilita\u0027  sociale  (art.  412\nCost.), e sempreche\u0027 l\u0027intervento non si traduca in scelte  illogiche\nirrazionali e non proporzionate all\u0027utilita\u0027 perseguita (Corte  cost.\n3 giugno 2022 n. 136 e 24 gennaio 2017 n. 16). \n    Il limite dell\u0027intervento  restrittivo  deve  essere  individuato\n«nell\u0027arbitrarieta\u0027    e     nell\u0027incongruenza     -     e     quindi\nnell\u0027irragionevolezza  -  delle  misure  restrittive   adottate   per\nassicurare l\u0027utilita\u0027 sociale» (Corte cost., 25 luglio 2022 n. 186). \n    Senonche\u0027 nel caso di specie, per i motivi gia\u0027 sopra illustrati,\nnon puo\u0027 ritenersi che il differimento di detti  termini  risponda  a\nfinalita\u0027 pubbliche che ne bilancino gli effetti, ne\u0027  a  criteri  di\nragionevolezza e proporzionalita\u0027 (come illustrato  sopra  e  infra).\nInfatti «Onde valutare il requisito della «giustificazione sul  piano\ndella ragionevolezza» occorre prendere le  mosse  dalle  ragioni  che\nhanno  condotto   il   legislatore   regionale   all\u0027adozione   delle\ndisposizioni  censurate»,  nel  caso  di  specie  individuate   nella\n«continuita\u0027 dell\u0027azione amministrativa», con  le  conseguenze  sopra\nindividuate in ordine  all\u0027inidoneita\u0027  a  tal  fine  dell\u0027intervento\nnormativo in esame. \n    D\u0027altro canto  il  ripetuto  differimento  dei  relativi  termini\ncostituisce violazione dei programmi e controlli previsti dalla legge\nai sensi dell\u0027art. 41 comma 3 Cost. («La legge determina i  programmi\ne i controlli opportuni  perche\u0027  l\u0027attivita\u0027  economica  pubblica  e\nprivata possa essere indirizzata e coordinata a  fini  sociali»),  ai\nquali  e\u0027  sottoposto  il  rapporto   concessorio   anche   ai   fini\ndell\u0027aggiornamento del PEF e dell\u0027adeguamento annuale delle tariffe. \n    42. Il regime  introdotto  dalle  disposizioni  sopra  richiamate\npregiudica  altresi\u0027  (e   per   gli   stessi   motivi)   i   profili\nconcorrenziali  della  liberta\u0027  di  impresa,  in  violazione   degli\narticoli 11  e  117  Cost.,  integrati  dalla  disciplina  interposta\ndettata dagli articoli 49, 56 e 63 TFUE, nonche\u0027 dagli articoli 16  e\n17 della Carta dei diritti fondamentali  dell\u0027Unione  europea  e  dal\nProtocollo  addizionale  n.  1  alla  Convenzione  europea   per   la\nsalvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle  liberta\u0027  fondamentali  e\ndal principio pacta sunt servanda, oltre che dell\u0027art. 41 Cost.  che,\nnel tutelare la liberta\u0027  economica,  ha  ricevuto  una  connotazione\nproconcorrenziale (di derivazione eurounitaria) a  partire  dal  1982\n(Corte cost. 16 dicembre 1982 n. 223). \n    Se pur vero infatti che la rete autostradale italiana e\u0027 affidata\na concessionarie  che  beneficiano  di  contratti  di  durata  spesso\npluridecennale, in molti casi  ottenuti  senza  alcuna  procedura  di\nevidenza pubblica, che danno vita a una situazione assimilabile a  un\nmonopolio,  piu\u0027  che  a  un  mercato  naturale,  il  tema  si   pone\nsoprattutto  rispetto  ai  possibili   investitori   nella   societa\u0027\nconcessionaria (come evidenziato dalla Commissione nella procedura di\ninfrazione n. 2419/2006, su cui infra). \n    42.1. Con specifico riferimento ai profili concorrenziali (di cui\nagli articoli 49, 56 e  63  Trattato  sul  funzionamento  dell\u0027Unione\neuropea  e  16  della  Carta  dei  diritti  fondamentali  dell\u0027Unione\neuropea), sui quali si pronuncia la Corte di giustizia,  quest\u0027ultima\nsi  pone  su  posizioni  convergenti  rispetto  al   sopra   riferito\norientamento della Corte costituzionale: \n      un operatore economico non puo\u0027 riporre affidamento  nel  fatto\nche non interverra\u0027 assolutamente alcuna modifica legislativa, bensi\u0027\npuo\u0027 unicamente mettere in discussione le modalita\u0027  di  applicazione\ndi  una  modifica  siffatta  e  la  previsione  di  un   sistema   di\ncompensazioni adeguate (Cgue, sez. I, 20 dicembre 2017, C-322/16); \n      il principio della certezza  del  diritto,  il  quale  ha  come\ncorollario quello della tutela del  legittimo  affidamento,  «impone,\nsegnatamente,  che  le  norme  giuridiche  siano  chiare,  precise  e\nprevedibili nei loro effetti, in  particolare  qualora  esse  possano\navere conseguenze sfavorevoli sugli individui e sulle imprese» (Cgue,\nsez. I, 20 dicembre 2017, C-322/16); \n      il legislatore deve tenere «conto delle situazioni  particolari\ndegli operatori economici» e prevedere,  «eventualmente,  adattamenti\nall\u0027applicazione delle nuove norme giuridiche» (Cgue,  sez.  III,  10\nsettembre 2009, C-201/08); \n      un operatore economico prudente ed accorto non puo\u0027 invocare il\nprincipio della certezza del diritto se  e\u0027  in  grado  di  prevedere\nl\u0027adozione di un provvedimento idoneo  a  ledere  i  suoi  interessi,\nconsiderando le «diverse circostanze che hanno preceduto tale entrata\nin vigore» (Cgue, sez. III, 10 settembre 2009, C-201/08). \n    In tale  prospettiva  devono,  ad  avviso  del  Collegio,  essere\ninterpretate  anche  le  note  inviate  dalla   Commissione   europea\nnell\u0027ambito della procedura d\u0027infrazione  C  2006/2419,  avviata  nei\nconfronti dello Stato italiano, in relazione al  nuovo  regime  delle\nconcessioni autostradali previsto dal decreto-legge n. 262/2006,  del\n3  ottobre  2006,  poi  convertito  con  modificazioni  in  legge  n.\n286/2006, del 27 dicembre  2006,  riguardante,  fra  l\u0027altro,  talune\nmodifiche  ex  lege,  introdotte  unilateralmente   dalle   autorita\u0027\nitaliane,  suscettibili  di  modificare  in  pejus  il  regime  delle\nconvenzioni autostradali esistenti: con lettera di messa in  mora  14\nnovembre 2006 la Commissione ha rilevato che le modifiche unilaterali\ndisposte all\u0027epoca dall\u0027Italia non recavano indicazione degli scopi e\ndelle  giustificazioni  alla  base  delle  stesse,  sicche\u0027  «non  e\u0027\npossibile valutare se tale giustificazione  sia  compatibile  con  le\neccezioni previste dal Trattato o da motivi  imperiosi  di  interesse\npubblico»,  oltre  al  fatto  che  «cio\u0027  impedisce  di   determinare\nl\u0027idoneita\u0027  del   decreto-legge   a   garantire   il   conseguimento\ndell\u0027eventuale legittimo obiettivo e di esaminare la proporzionalita\u0027\ndella misura,  tenuto  conto  anche  del  contratto  esistente»,  non\nritenendo  quindi  incompatibile  il  principio  della  certezza  del\ndiritto con modifiche legislative. \n    Comunque, una piu\u0027 severa interpretazione delle successive  note,\nconduce, con maggiore  facilita\u0027,  alla  non  manifesta  infondatezza\ndella questione di costituzionalita\u0027. Il riferimento  e\u0027  all\u0027accento\nposto sulla necessita\u0027 di superare l\u0027ambiguita\u0027 circa  l\u0027applicazione\ndella modifica unilaterale alle concessioni gia\u0027  esistenti,  di  cui\nalle note inviate nell\u0027ambito della medesima procedura  d\u0027infrazione,\n12  giugno  2007   e   5   ottobre   2007,   e   l\u0027espressione   «non\nmodificabilita\u0027, in via unilaterale, da parte dello Stato concedente,\ndel regime tariffario del concessionario  per  tutta  la  durata  del\nrapporto concessorio in essere», di cui alla nota 28 novembre 2007. \n    A fronte del sopra richiamato orientamento  della  giurisprudenza\ncostituzionale  e  della  Corte  di  giustizia,  che  pone  l\u0027accento\nsull\u0027obiettivo,   di   interesse    pubblico,    perseguito,    sulla\nprevedibilita\u0027 della misura sulla base delle circostanze esistenti  e\nsulla chiarezza del dato normativo: \n      le misure introdotte dall\u0027art. 13 comma 3 del decreto-legge  n.\n162 del 2019 non risultano funzionali all\u0027obiettivo della continuita\u0027\ndell\u0027attivita\u0027 amministrativa; \n      il differimento e\u0027 avvenuto, con decreto-legge, l\u0027ultimo giorno\nutile prima dell\u0027inizio dell\u0027anno, proprio allorquando  l\u0027adeguamento\navrebbe dovuto essere applicato (con l\u0027avvio del nuovo anno); \n      la situazione sulla quale ha prodotto effetti l\u0027art. 13 comma 3\ndel decreto-legge n. 162 del 2019 e\u0027 caratterizzata nei termini  gia\u0027\nsopra visti, con un PEF scaduto nel 2013  e  non  piu\u0027  aggiornato  e\nadeguamenti tariffari parziali ormai da molti anni; \n      il differimento e\u0027 stato reiterato, come  visto,  con  analoghe\nmodalita\u0027 anche in seguito, cosi\u0027 prolungando il periodo  transitorio\ne rendendo incerta la situazione per un lungo lasso di tempo; \n      non  sono  state  previste  misure  di  compensazione,  neppure\ntransitorie (se non, come visto, a partire dal 2024). \n    Il Collegio dubita pertanto che, nel caso di specie, siano  state\nrispettate  le   condizioni   di   ammissibilita\u0027   delle   modifiche\nunilaterali dei rapporti di durata. \n    42.2. Le modifiche dei rapporti di durata si riflettono anche sul\ndiritto  di  proprieta\u0027  che,  nella   giurisprudenza   eurounitaria,\npresenta un\u0027estensione lata, volta a contemplare posizioni giuridiche\ndi vantaggio che, ancorche\u0027 non  qualificabili  dominicali  in  senso\nstretto, tuttavia accedono a prerogative consolidate del titolare. La\nportata del diritto di proprieta\u0027 di cui all\u0027art. 17 della Carta  dei\ndiritti fondamentali dell\u0027Unione europea: \n      puo\u0027 essere limitata  «a  condizione  che  sia  prevista  dalla\nlegge, che rispetti il contenuto essenziale del diritto di proprieta\u0027\ne che, nel rispetto del principio di proporzionalita\u0027, sia necessaria\ne  risponda  effettivamente  a  obiettivi   di   interesse   generale\nriconosciuti dall\u0027Unione o all\u0027esigenza di proteggere i diritti e  le\nliberta\u0027 altrui» (Cgue, sez. IV, 19 settembre 2024, C-198/21); \n      deve, conformemente all\u0027art.  52  della  stessa  Carta,  essere\ndeterminata prendendo  in  considerazione  l\u0027art.  1  del  Protocollo\naddizionale n. 1 alla Convenzione europea  per  la  salvaguardia  dei\ndiritti dell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali, firmata a Roma il  4\nnovembre 1950, il quale sancisce tale  diritto  (Cgue,  sez.  IV,  19\nsettembre 2024, C-198/21). \n    Nella giurisprudenza della Corte europea  dei  diritti  dell\u0027uomo\nanche l\u0027aspettativa legittima di ottenere un valore patrimoniale puo\u0027\nbeneficiare della tutela dell\u0027art. 1 del Protocollo n. 1: «la nozione\ndi beni puo\u0027 ricomprendere sia beni attuali che valori  patrimoniali,\ncompresi i crediti, in virtu\u0027 dei quali il ricorrente puo\u0027 pretendere\ndi avere almeno un\u0027«aspettativa legittima» di ottenere  il  godimento\neffettivo  di  un  diritto  di  proprieta\u0027»  (Corte  europea  diritti\ndell\u0027uomo, sez. II, 23 settembre 2014, n. 46154/11 e Cgue, sez.  III,\n10 settembre 2009, C-201/08). \n    Pertanto la  limitazione,  derivante  dalla  dilazione  temporale\n(ripetuta) dell\u0027aspettativa legittima  all\u0027adeguamento  tariffario  e\nall\u0027aggiornamento  del  PEF,  deve  essere  necessaria  e  rispondere\neffettivamente a obiettivi di  interesse  generale  e  rispettare  il\nprincipio di proporzionalita\u0027, circostanze tutte che,  per  i  motivi\ngia\u0027   sopra   illustrati,   risultano   frustrate    in    relazione\nall\u0027intervento normativo in esame. \n    42.3. Il Collegio ritiene pertanto non  manifestamente  infondata\nla questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027intervento normativo\nin esame in riferimento agli articoli 11,  41  e  117,  primo  comma,\nCost., anche per il tramite della disciplina interposta di  cui  agli\narticoli 49, 56 e 63 TFUE, nonche\u0027 agli articoli 16 e 17 della  Carta\ndei  diritti  fondamentali  dell\u0027Unione  europea  e   al   Protocollo\naddizionale n. 1 alla Convenzione europea  per  la  salvaguardia  dei\ndiritti dell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali e al principio  pacta\nsunt servanda. \n    43. Il Collegio pertanto: \n      dubita  della   legittimita\u0027   costituzionale   dell\u0027intervento\nnormativo in esame in riferimento agli articoli 3,  77  e  97  Cost.,\noltre che in riferimento agli articoli 11, 41 e 117 Cost., anche  per\nil tramite della disciplina interposta di cui agli articoli 49, 56  e\n63 TFUE, nonche\u0027 agli articoli  16  e  17  della  Carta  dei  diritti\nfondamentali dell\u0027Unione europea e al  Protocollo  addizionale  n.  1\nalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo  e\ndelle liberta\u0027 fondamentali  e  al  principio  pacta  sunt  servanda,\nritenendo  rilevane  e  non  manifestamente  infondata  la   relativa\nquestione di legittimita\u0027  costituzionale,  nei  termini  di  cui  in\nmotivazione; \n      individua l\u0027oggetto della rimessione nell\u0027art. 13 comma  3  del\ndecreto-legge n. 162 del 2019 (poi convertito nella legge  n.  8  del\n2020), nella prima formulazione, rilevante con riferimento alla  nota\n1 (di cui al ricorso 1), e come modificato dall\u0027art. 13 comma  5  del\ndecreto-legge n. 183 del 2020, rilevante con riferimento alla nota  2\n(di cui al ricorso 2), rispetto  ai  quali  le  successive  modifiche\nrisultano aggravare  il  quadro  normativo  nei  termini  esposti  in\nmotivazione,  rimettendo  comunque  alla  Corte  le  stesse   laddove\nritenesse necessario pronunciarsi su di esse ai fini della decisione. \n  XII. Conclusioni \n    44. In conclusione: \n      vanno riuniti i ricorsi in appello nn. 852 del 2021 e 2458  del\n2022; \n      va estromessa Aiscat; \n      i motivi di cui al par. V vanno dichiarati infondati; \n      i motivi scrutinati  al  par.  VI  vanno  dichiarati  in  parte\ninammissibili, nei limiti ivi indicati; \n      per la restante parte (cioe\u0027 con riferimento ai motivi  di  cui\nal  precedente  alinea  nella  parte  in  cui  non  sono   dichiarati\ninammissibili) il processo va sospeso ai  sensi  e  per  gli  effetti\ndegli articoli 79 e 80 c.p.a. e 295  c.p.c.,  rimettendo  alla  Corte\ncostituzionale  la  questione  di  costituzionalita\u0027  dell\u0027intervento\nnormativo cosi\u0027 come individuato nel punto precedente, in riferimento\nagli articoli 3, 77  e  97  Cost.,  oltre  che  in  riferimento  agli\narticoli 11, 41 e 117, primo comma, Cost., anche per il tramite della\ndisciplina interposta di cui agli articoli 49, 56 e 63 TFUE,  nonche\u0027\nagli  articoli  16  e  17  della  Carta  dei   diritti   fondamentali\ndell\u0027Unione europea e al Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione\neuropea per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo  e  delle  liberta\u0027\nfondamentali e al principio pacta sunt servanda. \n    45.  Ogni  ulteriore  statuizione  e\u0027  riservata  alla  decisione\ndefinitiva.  \n\n \n                               P. Q. M. \n \n    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale  (Sezione  Quinta),\nnon  definitivamente  pronunciando  sull\u0027appello,  come  in  epigrafe\nproposto, parzialmente e non definitivamente pronunciando: \n      riunisce gli appelli, come in epigrafe proposti; \n      estromette    l\u0027Associazione    italiana     delle     societa\u0027\nconcessionarie per la  costruzione  e  l\u0027esercizio  di  autostrade  e\ntrafori stradali; \n      in parte respinge e dichiara inammissibili gli appelli riuniti,\nnei termini di cui in motivazione; \n      per la restante parte, visto l\u0027art. 23  della  legge  11  marzo\n1953 n. 87, dichiara rilevante e  non  manifestamente  infondata,  ai\nsensi dell\u0027art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, la  questione  di\nlegittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027intervento  normativo  cosi\u0027  come\nindividuato al punto 26 per violazione degli agli articoli 3, 77 e 97\nCost., oltre che degli articoli 11, 41 e  117,  primo  comma,  Cost.,\nanche per il tramite della disciplina interposta di cui agli articoli\n49, 56 e 63 TFUE, nonche\u0027 agli articoli  16  e  17  della  Carta  dei\ndiritti fondamentali dell\u0027Unione europea e al Protocollo  addizionale\nn. 1  alla  Convenzione  europea  per  la  salvaguardia  dei  diritti\ndell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali e  al  principio  pacta  sunt\nservanda, nei sensi di cui in motivazione; \n      sospende il presente giudizio ai sensi  dell\u0027art.  79  comma  1\nc.p.a.; \n      dispone, a  cura  della  Segreteria,  l\u0027immediata  trasmissione\ndegli atti alla Corte costituzionale; \n      rinvia ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito  e  sulle\nspese   di   lite,   all\u0027esito   del    giudizio    incidentale    di\ncostituzionalita\u0027. \n    Ordina che la presente ordinanza sia  notificata,  a  cura  della\nSegreteria, a tutte le parti  in  causa,  e  che  sia  comunicata  al\nPresidente del Senato della Repubblica, al  Presidente  della  Camera\ndei deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri. \n    Ordina che  la  presente  sentenza  sia  eseguita  dall\u0027autorita\u0027\namministrativa. \n    Cosi\u0027 deciso in Roma nella Camera  di  consiglio  del  giorno  14\nnovembre 2024 con l\u0027intervento dei magistrati: \n      Francesco Caringella, Presidente \n      Valerio Perotti, Consigliere \n      Stefano Fantini, Consigliere \n      Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore \n      Marina Perrelli, Consigliere \n \n                      Il Presidente: Caringella \n \n                        L\u0027Estensore: Molinaro","elencoNorme":[{"id":"62286","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"30/12/2019","data_nir":"2019-12-30","numero_legge":"162","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"13","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2019-12-30;162~art13"},{"id":"62287","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"28/02/2020","data_nir":"2020-02-28","numero_legge":"8","descrizionenesso":"come modificato dal","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-02-28;8"},{"id":"62288","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"31/12/2020","data_nir":"2020-12-31","numero_legge":"183","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2020-12-31;183"},{"id":"62289","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"26/02/2021","data_nir":"2021-02-26","numero_legge":"21","descrizionenesso":"","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-02-26;21"}],"elencoParametri":[{"id":"78850","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78851","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"11","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78852","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"41","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78853","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"77","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78854","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"97","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78855","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78856","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000049","descriz_costit":"Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"49","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"78861","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000049","descriz_costit":"Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"56","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"78862","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000049","descriz_costit":"Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"63","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"78863","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cue","descriz_costit":"Carta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"16","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"78864","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cue","descriz_costit":"Carta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"17","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"78859","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000047","descriz_costit":"Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0027uomo e libertà fondamentali","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54365","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Ministero dell\u0027Economia e delle Finanze","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""},{"id":"54366","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Autorità di Regolazione dei Trasporti","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""},{"id":"54444","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Raccordo Autostradale Valle d\u0027Aosta spa","data_costit_part":"25/02/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""}]}}"
  ]
]