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Premessa \n Si procede, nelle forme del giudizio ordinario, nei confronti di\nA... D..., chiamato a rispondere, con decreto che dispone il rinvio a\ngiudizio emesso dal GUP del Tribunale di Vercelli in data 13 giugno\n2024, del delitto di rapina aggravata dall\u0027essere stato commesso il\nfatto all\u0027interno di un mezzo di pubblico trasporto e della\ncontravvenzione di cui all\u0027art. 4 della legge n. 110 del 1975, reati\ncontestati come commessi a ... in data ... All\u0027imputato, in\nparticolare, si contesta di avere minacciato un passeggero seduto a\nbordo del treno regionale ..., facendogli credere di essere armato,\ncosi\u0027 da ottenere la consegna della somma di cinquanta euro. \n Esaurita l\u0027assunzione delle prove, all\u0027udienza 13 marzo 2025, il\nTribunale ha dichiarato chiusa l\u0027istruttoria dibattimentale e ha\ninvitato le parti a discutere: il pubblico ministero ha chiesto la\ncondanna dell\u0027imputato alla pena di anni due e mesi quattro di\nreclusione e 2000 euro di multa, previo riconoscimento delle\nattenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti; la difesa ha\nchiesto l\u0027assoluzione dell\u0027imputato e, in via di subordine, il minimo\nedittale della pena e i doppi benefici di legge ove concedibili.\nAll\u0027udienza del 20 marzo 2025, in assenza di repliche, il Tribunale\nha dichiarato chiuso il dibattimento e si e\u0027 ritirato in camera di\nconsiglio, al termine della quale ha dato lettura alle parti della\npresente ordinanza. \n2. Rilevanza della questione \n Il Tribunale e\u0027 chiamato a giudicare sull\u0027imputazione di rapina\npropria aggravata dall\u0027essere stato commesso il fatto all\u0027interno di\nun mezzo di pubblico trasporto. \n L\u0027istruttoria dibattimentale ha consentito di ricostruire il\nfatto in termini adesivi alla qualificazione prospettata nel capo di\nincolpazione. \n La persona offesa, R... M... C... ha riferito di essere stato\navvicinato da un ragazzo mentre, in data ..., si trovava a bordo del\ntreno regionale partito da ... intorno alle ... in direzione ...; il\ngiovane che gli si era avvicinato, dopo un breve scambio di battute,\naffermava di essere un rapinatore e di non essere solo, accompagnando\nil gesto con il movimento della mano all\u0027interno di una tasca.\nIntimorito dalle parole e dal gesto del malvivente, R... M... aveva\nquindi dato seguito alla richiesta di consegnare i soldi che aveva\ncon se\u0027. Per contro, dopo avere preso il danaro (circa 50 euro), il\nrapinatore si era scusato per l\u0027accaduto, spiegandogli che non era\nsolito ricorrere a simili condotte, di avere bisogno di soldi per\nsaldare un debito ed evitare cosi\u0027 di essere picchiato e che avrebbe\npotuto denunciarlo. \n Quella stessa sera, grazie alla descrizione del soggetto e degli\nindumenti fornita dalla persona offesa, la Polfer di Vercelli aveva\nindividuato un giovane di ... anni (la stessa eta\u0027 che il rapinatore\nsi era attribuito), il quale, condotto presso gli uffici della locale\nQuestura, veniva riconosciuto dopo poche ore da R... M... grazie ad\nalcune caratteristiche somatiche (taglio vicino ad un occhio, capelli\nrossi) e al vestiario (tra cui uno scaldacollo che era rimasto\nparticolarmente impresso nella memoria della persona offesa). \n Il soggetto in questione veniva quindi compiutamente identificato\nin A... D..., la cui effige, peraltro, e\u0027 stata nuovamente indicata\ndalla persona offesa nel corso della sua audizione dibattimentale. \n L\u0027imputato, detenuto per altra causa e rinunciante a comparire,\nnon ha fornito la propria versione dei fatti ne\u0027 nel corso del\ngiudizio ne\u0027 in sede di indagini preliminari. \n Il fatto, cosi\u0027 come sopra sommariamente riassunto, e\u0027\nsussumibile nella fattispecie di rapina propria consumata,\nravvisabili essendo tutti gli elementi oggettivi e soggettivi\nrichiesti da tale incriminazione (la minaccia, il nesso eziologico\ntra quest\u0027ultima e l\u0027impossessamento del danaro, la compromissione\ndella facolta\u0027 di autodeterminazione della parte offesa, il dolo\nspecifico, in capo al soggetto agente, di conseguire un profitto\ningiusto). \n Quanto alle forme di manifestazione del reato, e\u0027 indubitabile la\nsussistenza dell\u0027aggravante prevista dall\u0027art. 628, comma 3, n.\n3-ter), del codice penale, essendo il fatto stato commesso a bordo di\nun treno regionale. \n Nondimeno, il Tribunale ritiene applicabile al caso di specie la\ncircostanza attenuante della lieve entita\u0027 del fatto introdotta dalla\nConsulta con sentenza n. 86 del 2024, applicabile «strutturalmente»\nanche all\u0027ipotesi di rapina propria [cfr., oltre alla motivazione\ndella sentenza citata, anche Corte costituzionale, ordinanza n. 186\ndel 2024]. Valutati i mezzi, le modalita\u0027 e le altre circostanze\ndell\u0027azione e\u0027 possibile riconoscere il disvalore del fatto nei\ntermini di contenuta gravita\u0027: viene in rilievo una condotta\nestemporanea, priva di profili di organizzazione; danno patrimoniale\ncagionato alla vittima e\u0027 di non rilevante entita\u0027 (ancorche\u0027 non\nirrisorio e tale da rendere configurabile l\u0027attenuante di cui\nall\u0027art. 62, n. 4, del codice penale); le stesse modalita\u0027 della\ncondotta, compendiate esclusivamente nel ricorso alla minaccia, pur\nincidenti sulla liberta\u0027 di autodeterminazione della persona offesa,\nsi contraddistinguono per minima lesivita\u0027, anche avuto riguardo alla\nnatura implicita della prospettazione (e\u0027 lo stesso R... M... a\nconfermare di avere semplicemente «supposto» che il sedicente\nrapinatore avesse con se\u0027 un\u0027arma). A queste considerazioni va\naggiunto che l\u0027autore del fatto si e\u0027 addirittura giustificato,\nscusandosi per quanto appena commesso, per poi congedarsi invitando\nla vittima a denunciarlo (con cio\u0027 da un lato mostrando di essere\nconsapevole e di accettare le conseguenze delle proprie azioni e,\ndall\u0027altro, rassicurando la vittima in ordine all\u0027assenza di future\nritorsioni nel caso in cui ella si fosse rivolta alle Forze\ndell\u0027ordine). \n Ora, il dubbio di legittimita\u0027 costituzionale nasce dal fatto che\nil divieto di cui all\u0027art. 628, comma 5, del codice penale comporta\nl\u0027impossibilita\u0027 di bilanciare la ritenuta attenuante della lieve\nentita\u0027 del fatto - introdotta dal giudice delle leggi proprio come\n«valvola di sicurezza» del sistema sanzionatorio sotto il profilo\ndella proporzionalita\u0027 della pena - con l\u0027aggravante di cui all\u0027art.\n628, comma 3, n. 3-ter), del codice penale e che, pertanto, nella\ncommisurazione della pena si dovrebbe muovere da una pena base di\nanni sei di reclusione ed euro 2.000 di multa (minimo di legge\nprevisto dall\u0027art. 628, comma 3, del codice penale gia\u0027 vigente al\nmomento del fatto). Anche a voler riconoscere in favore dell\u0027imputato\nle circostanze attenuanti generiche (valorizzando la condotta\nimmediatamente successiva al fatto), le successive diminuzioni, da\noperarsi su tale entita\u0027 di pena, determinerebbero la concreta\nirrogazione di una pena non inferiore ad anni due e mesi otto di\nreclusione ed euro 889 di multa, che si ritiene macroscopicamente\nsproporzionata alla gravita\u0027 del fatto. \n3. Non manifesta infondatezza della questione \n I parametri di costituzionalita\u0027 che, secondo il collegio\ngiudicante, vengono in rilievo sono gli articoli 3 e 27 della\nCostituzione (uguaglianza e necessaria proporzionalita\u0027 della pena\ntendente alla rieducazione dei condannato). \n Il dubbio di costituzionalita\u0027 del divieto nasce dall\u0027avvertita\nesigenza di dare una risposta individualizzante ai trattamento\nsanzionatorio, nel rispetto dei principi di proporzionalita\u0027 e\nuguaglianza. \n Del resto, l\u0027introduzione nell\u0027ordinamento della circostanza\nattenuante del fatto di lieve entita\u0027, avvenuta in relazione alle\nipotesi di rapina con la citata sentenza additiva della Corte\ncostituzionale n 86 del 2024 (sulla falsariga di quanto gia\u0027 avvenuto\nin relazione al delitto di estorsione e, ancor prima, in relazione al\ndelitto di sequestro di persona a scopo di estorsione), risponde\nall\u0027esigenza di offrire una costituzionale «valvola di sicurezza» a\nfronte di un minimo edittale comminato dal legislatore\nparticolarmente aspro. Ad essere avvertita, in chiave comparativa, e\u0027\nla necessita\u0027 di scongiurare il rischio di irrogazione di una\nsanzione non proporzionata all\u0027effettiva gravita\u0027 del fatto, ove\nquesto sia immune da quei profili di allarme sociale che hanno\nindotto il legislatore a comminare un minimo edittale severo. \n Nelle ipotesi, come quella in esame, in cui venga in rilievo\nl\u0027attenuante della lieve entita\u0027 del fatto, il divieto di\nbilanciamento di cui all\u0027art. 628, comma 5, del codice penale\npreclude il raggiungimento di questo risultato: a fronte di fatti\nconnotati da minore gravita\u0027 e disvalore, infatti, il giudice\ndovrebbe infliggere una pena muovendo da un minimo edittale pari a\nsei anni di reclusione e 2.000 di multa, cio\u0027 che, in definitiva,\nvanifica l\u0027introduzione della «valvola di sicurezza» riconosciuta\ndalla Consulta. \n Nella giurisprudenza costituzionale si rinvengono molteplici\ndecisioni atte a censurare la previsione di automatismi sanzionatori\nincentrati sulla personalita\u0027 dell\u0027autore del reato, a discapito\ndella centrale valutazione in ordine alla gravita\u0027 del fatto di\nreato. E cosi, nel corso degli anni, si sono succedute numerose\ndeclaratorie di incostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 69, comma 4, del codice\npenale in relazione al divieto di prevalenza delle attenuanti\nrispetto alla recidiva reiterata [cfr. sentenza n. 251/2012, in\nrelazione all\u0027attenuante di cui all\u0027art. 73, comma 5, del decreto del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990; sentenza n. 74/2016 in\nrelazione all\u0027attenuante di cui all\u0027art. 73, comma 7, del decreto del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990; sentenza n. 105/2014, in\nrelazione all\u0027attenuante di cui all\u0027art. 648, secondo comma, del\ncodice penale; sentenza n. 106/2014 in relazione all\u0027attenuante di\ncui all\u0027art. 609-bis, terzo comma, del codice penale; sentenza n.\n205/2017, in relazione all\u0027attenuante di cui all\u0027art. 219, terzo\ncomma, L.F.; sentenza n. 73/2020, in relazione all\u0027attenuante di cui\nall\u0027art. 89 del codice penale; sentenza n. 55/2021, in relazione\nall\u0027attenuante di cui all\u0027art. 116 del codice penale; sentenza n.\n94/2023, in relazione all\u0027attenuante di cui all\u0027art. 311del codice\npenale]. \n La Corte costituzionale nella sentenza n. 146/2021 ha, inoltre,\ndichiarato l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 69, comma 4, del\ncodice penale nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza\ndella circostanza attenuante del fatto di lieve entita\u0027, introdotta\ncon la sentenza n. 68/2012 relativamente al delitto di sequestro di\npersona a scopo di estorsione. \n Sebbene anche quest\u0027ultima pronuncia, come le altre sopra\nrichiamate, abbia ad oggetto il divieto di prevalenza tra\nl\u0027attenuante del fatto lieve e la recidiva reiterata, si ritiene che\ni principi di diritto in essa affermati valgano, a maggior ragione,\nnel caso di specie. \n Invero, esattamente come avvenuto in materia di sequestro di\npersona a scopo di estorsione, l\u0027introduzione dell\u0027attenuante del\nfatto di lieve entita\u0027 e\u0027 volta a tutelare il principio di\nuguaglianza sancito dall\u0027art. 3 della Costituzione: l\u0027attenuante di\ncui si discute tende, infatti, ad assicurare ossia a sanzionare in\nmodo diverso situazioni differenti sul piano dell\u0027offensivita\u0027 della\ncondotta. \n Tale esigenza verrebbe meno laddove per effetto dell\u0027automatismo\ndiscendente dal divieto assoluto di bilanciamento previsto dall\u0027art.\n628, comma 5, del codice penale non fosse possibile regolare il\ntrattamento sanzionatorio in modo diversificato alla luce della\nconcreta offensivita\u0027 del fatto giudicato: in altri termini,\nl\u0027operativita\u0027 di tale divieto comporterebbe che fatti di minore\nentita\u0027, come quella oggetto del presente giudizio, possano essere\nirragionevolmente puniti con la stessa pena prevista per le ipotesi\npiu\u0027 gravi. Tale vulnus, con riferimento all\u0027aggravante di cui si\ndiscute (art. 628, comma 3, n. 3-ter del codice penale), sarebbe\nancora maggiore data l\u0027assolutezza del divieto di bilanciamento, la\nnatura oggettiva dell\u0027aggravante e la sua obbligatoria applicazione\n(a differenza dell\u0027ipotesi contemplata dall\u0027art. 99, comma 4, del\ncodice penale). \n D\u0027altro canto, l\u0027eliminazione del divieto di bilanciamento non\ncomprometterebbe la tutela degli interessi sottesi alla scelta del\nlegislatore di puntualizzare il disvalore del fatto mediante la\nprevisione dell\u0027aggravante di cui si discute, che resterebbe comunque\nun elemento da prendere in considerazione e valutare nel contesto del\ngiudizio di bilanciamento. \n Il censurato divieto di bilanciamento, oltre a vanificare\nl\u0027esigenza di riequilibrio sanzionatorio a fronte di fatti di piu\u0027\ncontenuta gravita\u0027, si rivela ancor piu\u0027 irragionevole alla luce\ndella bilanciabilita\u0027, senza vincoli, dell\u0027attenuante di lieve\nentita\u0027 con le ulteriori aggravanti di cui all\u0027art. 628, comma 3, nn.\n1), 2), 3-quinquies) del codice penale che pure possono venire in\nrilievo e che possono astrattamente configurare situazioni di analogo\no addirittura maggiore disvalore. \n\n \n P. Q. M. \n \n Visto l\u0027art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; \n Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 628, comma 5, del codice penale\nnella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente\nla circostanza attenuante della lieve entita\u0027 del fatto introdotta\ndalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 allorquando\nconcorra con la circostanza aggravante di cui al terzo comma, n.\n3-ter), del medesimo art. 628 del codice penale; \n Ordina la sospensione del processo e l\u0027immediata trasmissione\ndegli atti alla Corte costituzionale; \n Dispone che la presente ordinanza, letta in udienza alle parti,\nsia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata\nal Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati. \n Vercelli, 20 marzo 2025 \n \n La Presidente: Bertolotto \n \n \n L\u0027estensore: De Maria","elencoNorme":[{"id":"62440","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"628","specificaz_art":"","comma":"5","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"79168","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79169","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |