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Retroattività del prelievo che grava su una ricchezza che, ove si fosse formata, lo ha fatto prima della sua entrata in vigore – Violazione degli obblighi internazionali, come declinati dall’art. 1 del Primo protocollo addizionale alla CEDU, posto a presidio della proprietà privata – Contributo che non consente di escludere dalla relativa imposizione le operazioni delle stabili organizzazioni estere, attratte nelle liquidazioni periodiche IVA della casa madre italiana per effetto della normativa europea di riferimento – Sistema impositivo che pretende di rintracciare un supposto sovraprofitto mediante il confronto incrementale tra un periodo di piena operatività di una società e un altro precedente, di operatività limitata alle sole attività di avvio dell’impresa che nemmeno generano profitti in senso proprio – Contrasto con i principi di ragionevolezza e della capacità contributiva.\u003c/p\u003e","prima_parte":"Eni Global Energy Markets spa","prima_controparte":"Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale per il Lazio","altre_parti":"Eni Global Energy Markets spa","testo_atto":"N. 151 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 maggio 2025\n\r\nOrdinanza del 20 maggio 2025 della Corte di giustizia  tributaria  di\nprimo grado di Roma sul ricorso proposto da Eni Global Energy Markets\ns.p.a. contro Agenzia delle entrate  -  Direzione  regionale  per  il\nLazio. \n \nTributi - Energia - Prevista istituzione,  per  l\u0027anno  2022,  di  un\n  contributo straordinario contro il caro  bollette  a  carico  delle\n  imprese  operanti  nel  settore  energetico  -  Individuazione  dei\n  soggetti passivi - Quantificazione della base imponibile - Criterio\n  di determinazione  costituito  dall\u0027incremento  del  saldo  tra  le\n  operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo  dal\n  1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al  saldo  del  periodo\n  dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021 - Previsione che, in caso  di\n  saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30  aprile  2021,\n  ai fini del calcolo della  base  imponibile  per  tale  periodo  e\u0027\n  assunto un valore di riferimento pari a  zero  -  Applicazione  del\n  contributo nella misura del  25  per  cento  nei  casi  in  cui  il\n  suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000,  mentre  se  e\u0027\n  inferiore al  10  per  cento  non  e\u0027  dovuto  alcun  contributo  -\n  Assunzione, ai fini del calcolo  del  medesimo  saldo,  del  totale\n  delle operazioni attive e  del  totale  delle  operazioni  passive,\n  entrambe al netto dell\u0027IVA - Previsione  che  non  concorrono  alla\n  determinazione dei totali di tali operazioni attive  e  passive  le\n  operazioni di cessione e di  acquisto  di  azioni,  obbligazioni  o\n  altri titoli non rappresentativi  di  merci  e  quote  sociali  che\n  intercorrono tra i soggetti di cui al  comma  1  dell\u0027art.  37  del\n  decreto-legge n. 21 del 2022 - Previsione che non  concorrono  alla\n  determinazione dei totali  delle  medesime  operazioni  attive,  le\n  operazioni attive non soggette a IVA per  carenza  del  presupposto\n  territoriale, ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del  d.P.R.  n.\n  633 del 1972, se e  nella  misura  in  cui  gli  acquisti  ad  esse\n  afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini  dell\u0027IVA  -\n  Previsione che il contributo e\u0027 liquidato e versato per un  importo\n  pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno  2022\n  e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022, con le\n  modalita\u0027 di cui all\u0027art. 17 del decreto  legislativo  n.  241  del\n  1997. \n- Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per  contrastare\n  gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito,\n  con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022, n. 51, art. 37, come\n  modificato dall\u0027art. 55 del decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50\n  (Misure urgenti in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali,\n  produttivita\u0027  delle  imprese  e  attrazione  degli   investimenti,\n  nonche\u0027 in materia  di  politiche  sociali  e  di  crisi  ucraina),\n  convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91, e\n  dall\u0027art. 1, comma 120,  della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197\n  (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0027anno finanziario  2023  e\n  bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025). \n\n\r\n(GU n. 36 del 03-09-2025)\n\r\n \n       LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ROMA \n                             Sezione 27 \n \n    riunita in udienza il 30  ottobre  2024  alle  ore  9,30  con  la\nseguente composizione collegiale: \n        Bruno Paolo Antonio, Presidente; \n        Salassa Pier Marco, relatore; \n        Venanzi Mario, giudice, \n    in data 20 novembre 2024 ha pronunciato  la  seguente  ordinanza,\nsul ricorso n. 17223/2022 depositato il 30  dicembre  2022,  proposto\nda: \n        Eni Global Energy Markets S.p.a. -  -11076280962,  difeso  da\nDavide  De  Girolamo   -   DGRDVD77A24H501P   -   Livia   Salvini   -\nSLVLVI57H67H501M, rappresentato da Giorgio Bigoni - BGNGRG59B22D548K,\nrappresentante difeso da Davide  De  Girolamo  -  DGRDVD77A24H501P  -\nLivia Salvini - SLVLVI57H67H501M ed elettivamente domiciliato  presso\ndavidedegirolamo@ordineavvocatiroma.org \n    Contro Agenzia entrate Direzione regionale  Lazio,  elettivamente\ndomiciliato presso dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it \n    Avente ad oggetto l\u0027impugnazione di: \n        Silenzio Rifiut n. IST. del 9 settembre  2022  Caro  Bollette\n2022 \n    a seguito di discussione in pubblica udienza. \n \n                     Elementi in fatto e diritto \n \n    Elementi in fatto e diritto \n1. Premessa \n    In data 30 giugno 2022, la ENI Global Energy  Markets  S.p.a.  ha\nprovveduto al versamento in  acconto  del  «contributo  straordinario\ncontro il  caro  bollette»  di  cui  all\u0027art.  37,  decreto-legge  n.\n21/2022, convertito, con modificazioni, in  legge  n.  51/2022,  come\nmodificato dall\u0027art. 55, decreto-legge n.  50/2022,  convertito,  con\nmodificazioni, in legge n. 91/2022. Il contributo dovuto e\u0027 risultato\npari a complessivi euro 507.782.828,10 ed il versamento  in  acconto,\npari  al  40%  di  tale  importo,  e\u0027  stato  di   complessivi   euro\n203.113.131,24. \n    Ritenendo  l\u0027illegittimita\u0027  dell\u0027art.   37   cit.,   in   quanto\nincompatibile  con  i  principi  costituzionali  e  con  il   diritto\ncomunitario, in data 9 settembre 2022 la ENI  Global  Energy  Markets\nS.p.a. ha presentato istanza di rimborso all\u0027Agenzia delle entrate  -\nDirezione regionale  del  Lazio,  per  la  restituzione  delle  somme\nversate in acconto a titolo di contributo, per l\u0027importo  complessivo\ndi euro 203.113.131,24, oltre accessori di legge. \n    L\u0027Agenzia delle entrate -  Direzione  regionale  del  Lazio,  pur\navendo ricevuto la predetta istanza via PEC in data 9 settembre 2022,\ne\u0027 rimasta del tutto silente. \n    La societa\u0027  ENI  Global  Energy  Markets  S.p.a.,  trascorso  il\ntermine di novanta giorni  di  cui  all\u0027art.  21,  comma  2,  decreto\nlegislativo n. 546/1992, ha proposto ricorso contro  l\u0027Agenzia  delle\nentrate - Direzione regionale del Lazio, avverso il  silenzio-rifiuto\nmaturato con riferimento alla richiesta di rimborso  dell\u0027importo  di\neuro 203.113.131,24 corrisposto in data 30 giugno 2022  ex  art.  37,\ndecreto-legge n.  21/2022,  convertito  in  legge  n.  51/2022,  come\nmodificato dall\u0027art. 55,  decreto-legge  n.  50/2022,  convertito  in\nlegge n. 91/2022, a titolo di  «contributo  straordinario  contro  il\ncaro bollette», oltre interessi maturati e maturandi, presentata  via\nPEC all\u0027amministrazione finanziaria in data 9 settembre 2022. \n    La ricorrente ha dedotto, sia nell\u0027istanza di  rimborso  che  nel\nricorso: \n        1)    l\u0027illegittimita\u0027    costituzionale    dell\u0027art.     37,\ndecreto-legge n. 21/2022 per violazione degli articoli  23,  3  e  53\nCost., sotto molteplici profili: \n          genericita\u0027,  indeterminatezza   e   irragionevolezza   del\npresupposto impositivo; \n          inidoneita\u0027 allo scopo della norma e, in particolare: \na)  inidoneita\u0027  ad   intercettare   presunti   «extraprofitti»   del\nmeccanismo scelto per la determinazione della base imponibile,  anche\ncon riferimento, tra l\u0027altro, all\u0027inclusione  nella  base  imponibile\nstessa  delle  accise  traslate  sui   clienti,   che   rappresentano\ncomponenti fiscali  in  definitiva  riversate  allo  Stato,  che  non\nrientrano in alcun  modo  nella  definizione  di  profitto  in  senso\neconomico o fiscale, sicche\u0027 non possono rappresentare in alcun  modo\nun incremento rilevante di «ricchezza» tassabile; \nb) inidoneita\u0027 ad isolare un presunto sovraprofitto anche delle norme\nin materia di competenza temporale; \nc) inidoneita\u0027 anche del periodo di tempo preso a  riferimento  dalla\nnorma (1° ottobre 2021 - 30 aprile 2022)  a  rappresentare  ipotetici\nsovraprofitti realizzati dalle imprese; \nd) l\u0027omessa considerazione, nel calcolo della  base  imponibile,  dei\nderivati realizzati per la  copertura  delle  variazioni  prezzo  dei\nprodotti  oggetto  dell\u0027attivita\u0027  caratteristica,  quale   ulteriore\nelemento di incoerenza del prelievo fiscale in esame. \n    Deviazione  dai  modelli  di  corretta  tassazione  dei  profitti\nincrementali forniti dal regolamento  (UE)  2022/1854  del  Consiglio\ndell\u0027UE del 6 ottobre 2022 «relativo a un intervento di emergenza per\nfar fronte ai prezzi elevati dell\u0027energia» ovvero dalle  linee  guida\ndi cui all\u0027Allegato 2 della «Comunicazione \"RePowerEU: azione europea\ncomune per un\u0027energia piu\u0027 sicura, piu\u0027 sostenibile e a  prezzi  piu\u0027\naccessibili», pubblicata l\u00278 marzo  2022  dalla  Commissione  europea\novvero ancora dalla sentenza n. 10/2015  della  Corte  costituzionale\nsulla nota «Robin Hood Tax», menzionata  a  piu\u0027  riprese  anche  nei\nlavori preparatori al citato art. 37. \n    Portata discriminatoria del  contributo,  interna  o  esterna  al\nmercato energetico. \n    2) L\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 37, decreto-legge n.\n21/2022 per violazione degli articoli 3, 53 e 42 Cost., nella  misura\nin cui consente  che  il  contributo  possa  avere  effetti  ablativi\nintegrali della capacita\u0027 economica del soggetto inciso. \n    3) L\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 37, decreto-legge n.\n21/2022 per  violazione  dell\u0027art.  117  Cost.  e,  in  via  mediata,\ndell\u0027art. 1 del primo protocollo Cedu, atteso che  il  contributo  in\nesame determinerebbe una limitazione della  tutela  proprietaria  nel\ngodimento  dei   beni   della   ricorrente,   risolvendosi   in   una\ncontribuzione  in  denaro  che  determina  l\u0027erosione  di  tutto   il\npatrimonio netto sociale della ricorrente. \n    4) L\u0027incompatibilita\u0027 dell\u0027art. 37, decreto-legge n. 21/2022  con\nle norme ed i principi comunitari, sotto vari profili: \n        violazione degli articoli 106  e  107  TFUE,  costituendo  il\ncontributo in esame aiuto di Stato illegittimo poiche\u0027: grava solo su\nalcune imprese che operano nel settore energetico e non si giustifica\nper ragioni di coerenza del sistema tributario nel suo insieme; manda\nesenti da imposta operatori che hanno  realizzato  extraprofitti  per\nimporti inferiori a 5 milioni di euro o in una percentuale  inferiore\nal 10 per cento, introducendo cosi\u0027 un regime  fiscale  differenziato\npur a fronte di situazioni del tutto comparabili; \n        violazione dell\u0027art. 17 della Carta di  Nizza,  di  contenuto\nanalogo all\u0027art. 1 del primo protocollo Cedu, ai sensi del  quale  il\ncontributo in esame, in  quanto  manifestamente  espropriativo,  deve\nconsiderarsi illegittimo. \n    5) L\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 37, decreto-legge n.\n21/2022, per violazione degli articoli 3 e 53 Cost., nonche\u0027  la  sua\nincompatibilita\u0027 con il diritto comunitario, per violazione dell\u0027art.\n49 TFUE, laddove non si ritenga di accedere  ad  una  interpretazione\ndella predetta  norma  costituzionalmente  orientata  e  conforme  al\ndiritto dell\u0027Unione europea, secondo la quale devono  essere  escluse\nda imposizione le  operazioni  delle  stabili  organizzazioni  estere\n«attratte» nelle LIPE della casa madre italiana per effetto dell\u0027art.\n192-bis della direttiva n. 112/06/CE e dell\u0027art. 54  del  regolamento\nn. 282/2011. \n    6) L\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 37, decreto-legge n.\n21/2022, per violazione degli articoli 3 e 53 Cost., laddove  non  si\nritenga di accedere  ad  una  interpretazione  della  predetta  norma\ncostituzionalmente orientata, secondo la quale il  contributo  dovuto\ndeve essere calcolato tenendo in considerazione la circostanza che la\nricorrente ha cominciato in concreto a svolgere la propria  attivita\u0027\nsolo dal  1°  gennaio  2021,  risultando  quindi  non  effettivamente\noperativa nei primi tre mesi del primo periodo di riferimento per  il\ncalcolo del contributo,  cosicche\u0027,  nel  caso  di  specie,  la  base\nimponibile e\u0027 costituita dall\u0027incremento del saldo tra le  operazioni\nattive e le operazioni  passive,  riferito  non  al  periodo  dal  1°\nottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal  1°\nottobre 2020 al 30 aprile 2021, ma al periodo dal 1° gennaio 2022  al\n30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° gennaio 2021  al\n30 aprile 2021. \n    La ricorrente  ha  quindi  chiesto,  eventualmente  anche  previa\napertura di un incidente di costituzionalita\u0027  ovvero  previo  rinvio\npregiudiziale alla Corte di giustizia dell\u0027Unione europea: a) in  via\nprincipale, il rimborso di euro 203.113.131,24 corrisposti in data 30\ngiugno 2022 a titolo acconto del di contributo  straordinario  contro\nil caro bollette ai sensi dell\u0027art. 37 del  decreto-legge  21  maggio\n2022, n. 21, convertito in legge 20 maggio 2022, n.  51;  b)  in  via\nsubordinata, il rimborso di euro 153.166.358,71 corrisposti  in  data\n30 giugno 2022 a  titolo  di  acconto  del  contributo  straordinario\ncontro il caro bollette ai sensi dell\u0027art. 37  del  decreto-legge  21\nmaggio 2022, n. 21, convertito in legge 20 maggio 2022, n. 51, stante\nla dimostrata illegittimita\u0027 del concorso alla  base  imponibile  del\ncontributo di periodi nei quali la societa\u0027 non era operativa; c)  in\nogni caso, il rimborso dei relativi interessi  maturati  e  maturandi\nsulle somme indebitamente versate. \n    Con ordinanza del 3 maggio 2023, a scioglimento della riserva  ex\nart. 35, decreto legislativo n. 546/1992 assunta  all\u0027udienza  del  5\naprile 2023, questa Corte tributaria di I grado di Roma ha dichiarato\nrilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 37, decreto-legge n. 21/2022, convertito  in\nlegge n. 51/2022, come  modificato  dall\u0027art.  55,  decreto-legge  n.\n50/2022,  convertito  in  legge  n.  91/2022,  per  violazione  degli\narticoli 3, 23, 41, 42, 53, 117 della Costituzione e, in via mediata,\ndell\u0027art. 1 del  primo  protocollo  Cedu,  con  riguardo  ai  profili\ndedotti dalla ricorrente nel primo, secondo e terzo motivo di ricorso\ne, conseguentemente, ha  disposto  la  sospensione  del  giudizio  ed\nordinato   l\u0027immediata   trasmissione   degli   atti    alla    Corte\ncostituzionale. \n    La Corte costituzionale, con sentenza n. 111/2024  del  4  giugno\n2024, depositata il 27 giugno 2024 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale\nin data 3 luglio 2024, pur dichiarando inammissibili le questioni  di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 37,  decreto-legge  n.  21/2022\nsollevate nel presente giudizio da questa Corte di giustizia di primo\ngrado di Roma, in riferimento agli articoli 3, 23, 41, 42, 53  e  117\ndella  Costituzione,  quest\u0027ultimo  in  relazione  all\u0027art.   1   del\nProtocollo  addizionale  alla   Convenzione   europea   dei   diritti\ndell\u0027uomo,  per  omessa  ricostruzione  del   quadro   normativo   di\nriferimento,  si   e\u0027   comunque   pronunciata   sulla   legittimita\u0027\ncostituzionale  dell\u0027art.  37  cit.,  a  fronte  delle  eccezioni  di\nincostituzionalita\u0027 sollevate,  in  altri  giudizi,  dalla  Corte  di\ngiustizia di primo grado di Milano,  in  gran  parte  sostanzialmente\nsovrapponibili  a  quelle  eccepite  dalla  ricorrente   nell\u0027odierno\ngiudizio. \n    In   particolare,   la   Corte   costituzionale   ha   dichiarato\nl\u0027illegittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  37,   decreto-legge   n.\n21/2022 limitatamente alla  parte  in  cui  non  esclude  dalla  base\nimponibile le accise versate allo  Stato  e  indicate  nelle  fatture\nattive, mentre ha ritenuto infondate  tutte  le  altre  questioni  di\ncostituzionalita\u0027. \n    Riavviato il giudizio a seguito della conclusione  dell\u0027indicente\ndi  costituzionalita\u0027,  la  ricorrente,  con   memoria   illustrativa\nritualmente depositata per l\u0027udienza del 30 ottobre 2024,  mentre  ha\ndato atto che la citata decisione  della  Corte  costituzionale,  pur\nemessa con riguardo a posizioni contenzione  diverse  dalla  sua,  ha\nrisolto negativamente le censure di incostituzionalita\u0027  dedotte  nel\nprimo motivo di ricorso, peraltro lasciando impregiudicate le censure\ndi incompatibilita\u0027 comunitaria di cui al quarto motivo  di  ricorso,\nha evidenziato che  le  questioni  di  costituzionalita\u0027  di  cui  al\nsecondo e terzo motivo  di  ricorso,  relative  alla  dedotta  natura\nconfiscatoria del contributo ex art. 37,  decreto-legge  n.  21/2022,\nnon sono state scalfite dalla predetta decisione. \n    Invero, la soluzione a tali questioni che si legge nella sentenza\nn. 111/2024 della Corte costituzionale e\u0027, ovviamente, modellata  sui\ngiudizi  oggetto  degli  incidenti  di  costituzionalita\u0027  dichiarati\nammissibili e, cioe\u0027, di quelli avanzati  dalla  Corte  di  giustizia\ntributaria di i grado di Milano, mentre la posizione  della  societa\u0027\nENI Global Energy Markets S.p.a., caratterizzata  dal  fatto  che  il\ncontributo di cui trattasi ha integralmente eroso  sia  le  ricchezze\nreddituali che quelle  patrimoniali  della  medesima,  non  e\u0027  stata\nspecificamente vagliata dalla  Corte  costituzionale,  in  quanto  le\nquestioni di costituzionalita\u0027 formulate  dalla  Corte  di  giustizia\ntributaria di I grado di Roma sono state dichiarate inammissibili. \n    La    ricorrente,    dunque,    ha    insistito     nell\u0027eccepire\nl\u0027incostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 37,  decreto-legge  n.  21/2022,  per\nviolazione degli articoli 3, 53 e 42 Cost. e per violazione dell\u0027art.\n117 Cost. e, in via mediata, dell\u0027art. 1 del primo protocollo Cedu. \n    La  ricorrente,  inoltre,  ha  insistito   nelle   questioni   di\ncostituzionalita\u0027 di cui al quinto e sesto  motivo  di  ricorso,  non\nrimesse in precedenza alla Corte costituzionale, entrambe subordinate\nalla  ritenuta   impossibilita\u0027   di   accedere   all\u0027interpretazione\ncostituzionalmente orientata dalla stessa proposta. \n    L\u0027Agenzia delle entrate -  Direzione  regionale  del  Lazio,  con\nmemorie illustrative depositate in atti, ha chiesto  il  rigetto  del\nricorso, stante anche la ritenuta  infondatezza  delle  eccezioni  di\nincostituzionalita\u0027 dedotte dalla ricorrente. \n    Alla pubblica udienza del 30 ottobre 2024, sentite le  parti,  il\nricorso e\u0027 stato assunto a riserva ex art. 35, decreto legislativo n.\n546/1992. Quindi, la Corte ha deciso nella Camera di consiglio del 20\nnovembre 2024. \n2. Norma oggetto dello scrutinio di costituzionalita\u0027 \n    Il Collegio ritiene rilevanti e non manifestamente  infondate  le\nquestioni  di  costituzionalita\u0027  dell\u0027art.  37,   decreto-legge   n.\n21/2022, convertito, con modificazioni, in  legge  n.  51/2022,  come\nmodificato dall\u0027art. 55, decreto-legge n.  50/2022,  convertito,  con\nmodificazioni, in legge n. 91/2022, e dall\u0027art. 1, comma  120,  legge\nn. 197/2022, in relazione ai profili di illegittimita\u0027 costituzionale\ndedotti dalla ricorrente nel secondo, terzo, quinto e sesto motivo di\nricorso, negli ultimi  due  casi  ritenendo  che  non  sia  possibile\nprospettare  una  interpretazione  della   norma   costituzionalmente\norientata. \n    Dunque,  viene  in  questa  sede   prospettata   l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale del citato art. 37: \n        per violazione degli articoli 3, 53 e 42 Cost., nella  misura\nin cui consente  che  il  contributo  possa  avere  effetti  ablativi\nintegrali della capacita\u0027 economica del soggetto inciso; \n        per  violazione  dell\u0027art.  117  Cost.  e,  in  via  mediata,\ndell\u0027art. 1 del primo protocollo Cedu, atteso che  il  contributo  in\nesame  determina  una  limitazione  della  tutela  proprietaria   nel\ngodimento  dei   beni   della   ricorrente,   risolvendosi   in   una\ncontribuzione  in  denaro  che  determina  l\u0027erosione  di  tutto   il\npatrimonio netto sociale della ricorrente; \n        per violazione degli articoli 3 e 53 Cost., nella  misura  in\ncui non consente di escludere dall\u0027imposizione  le  operazioni  delle\nstabili organizzazioni estere «attratte» nelle LIPE della casa  madre\nitaliana per effetto dell\u0027art. 192-bis della direttiva n. 112/06/CE e\ndell\u0027art. 54 del regolamento n. 282/2011, stante l\u0027impossibilita\u0027  di\nprospettare una interpretazione  costituzionalmente  orientata  della\npredetta norma e, in particolare, del comma 3 della stessa; \n        per violazione degli articoli 3 e 53 Cost., nella  misura  in\ncui non consente di tenere conto,  nella  determinazione  della  base\nimponibile, della circostanza che  la  ricorrente  ha  cominciato  in\nconcreto a svolgere la propria attivita\u0027 solo dal  1°  gennaio  2021,\nrisultando quindi non effettivamente operativa nei primi tre mesi del\nprimo periodo di riferimento per il calcolo  del  contributo,  stante\nl\u0027impossibilita\u0027     di     prospettare      una      interpretazione\ncostituzionalmente orientata della predetta norma e, in  particolare,\ndel comma 2 della stessa. \n3. Ricostruzione del quadro normativo di riferimento \n    L\u0027art. 37, decreto-legge 21 marzo 2022, n.  21,  convertito,  con\nmodificazioni, in legge 20  maggio  2022,  n.  51  (noto  anche  come\ndecreto «Ucraina Bis» o «Taglia Prezzi»), come  modificato  dall\u0027art.\n55, decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, in legge\nn.  91/2022,  e  dall\u0027art.  1,  comma  120,  legge  n.  197/2022,  ha\nintrodotto un contributo straordinario  contro  il  caro  bollette  a\ncarico delle imprese operanti nel settore energetico. Tale  norma  e\u0027\nstata attuata, quanto agli adempimenti, dal  provvedimento  prot.  n.\n221978/2022 del 17  giugno  2022  del  direttore  dell\u0027Agenzia  delle\nentrate e commentata dall\u0027Agenzia delle entrate  nelle  circolari  n.\n22/E del 23 giugno 2022 e 25/E dell\u002711 luglio 2022. \n    Come si legge al comma 1 dell\u0027art.  37  cit.,  il  contributo  in\nesame  e\u0027  stato  istituito,  «a  titolo  di  prelievo  solidaristico\nstraordinario», «al fine di contenere per le imprese e i  consumatori\ngli effetti dell\u0027aumento dei  prezzi  e  delle  tariffe  del  settore\nenergetico». \n    Gli  elementi   essenziali   del   contributo   individuati   dal\nlegislatore sono i soggetti passivi e  i  criteri  di  determinazione\n(base imponibile e aliquota). \n    Con riferimento ai soggetti passivi, il primo comma  della  norma\ndispone che sono tali: \n        a) ai sensi del primo periodo, i soggetti che esercitano  nel\nterritorio  dello  Stato,  per  la  successiva  vendita   dei   beni,\nl\u0027attivita\u0027 di  produzione  di  energia  elettrica,  i  soggetti  che\nesercitano l\u0027attivita\u0027 di produzione di gas metano o di estrazione di\ngas naturale, i soggetti rivenditori di  energia  elettrica,  di  gas\nmetano e di gas naturale e i soggetti che esercitano  l\u0027attivita\u0027  di\nproduzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi; \n        b) ai sensi del secondo  periodo,  i  soggetti  che,  per  la\nsuccessiva  rivendita,  importano   a   titolo   definitivo   energia\nelettrica, gas naturale o gas  metano,  prodotti  petroliferi  o  che\nintroducono nel territorio dello  Stato  detti  beni  provenienti  da\naltri Stati dell\u0027Unione europea. \n    Come indica questa disposizione, i soggetti incisi dal contributo\nsono  individuati  da  un  criterio  puramente  qualitativo,  che  e\u0027\nrappresentato dalla  loro  appartenenza  ai  mercati  energetici  nel\nsignificato  piu\u0027   ampiamente   inteso,   senza   alcuna   ulteriore\nspecificazione. \n    Peraltro, la legge n. 197/2022  ha  integrato  il  comma  di  cui\nsopra, precisando che «il contributo e\u0027 dovuto se almeno  il  75  per\ncento del volume  d\u0027affari  dell\u0027anno  2021  deriva  dalle  attivita\u0027\nindicate nei periodi precedenti». \n    Il  secondo  comma  del  citato  art.  37  precisa  che  la  base\nimponibile e\u0027 costituita «dall\u0027incremento del saldo tra le operazioni\nattive e le operazioni passive, riferito al periodo  dal  1°  ottobre\n2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1°  ottobre\n2020 al 30 aprile 2021». \n    A tal fine, richiama quindi la disciplina in materia  di  IVA,  e\nnello  specifico  quella  delle  relative   liquidazioni   periodiche\n(«LIPE»). Il concetto  viene  ribadito,  ed  anzi  rafforzato,  nella\ncircolare n. 22/E del 23 giugno 2022, ove l\u0027Agenzia precisa che  «dal\nmomento che il combinato normativo previsto ai commi 2 e 3  dell\u0027art.\n37 del decreto Ucraina fa espresso riferimento, ai fini  del  calcolo\ndella base imponibile del contributo straordinario, al  totale  delle\noperazioni attive e passive indicate nelle  LIPE  per  i  periodi  1°\nottobre 2020 - 30 aprile 2021 e 1° ottobre 2021  -  30  aprile  2022,\nsenza prevedere esclusioni, si ritiene  che  la  norma  non  consenta\ncorrezioni  degli   importi   evidenziati   nelle   LIPE   prese   in\nconsiderazione». \n    Va precisato  che  originariamente  il  periodo  da  prendere  in\nconsiderazione per il calcolo del saldo  delle  operazioni  attive  e\ndelle  operazioni  passive   era   previsto   fino   al   31   marzo,\nrispettivamente del 2021 e 2022. Tale periodo e\u0027 stato esteso fino al\n30 aprile dall\u0027art. 55, decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50  (cd.\ndecreto «Aiuti»). \n    Sempre a mente dell\u0027art.  37,  comma  secondo,  cit.,  alla  base\nimponibile, costituita dall\u0027incremento del saldo  tra  le  operazioni\nattive e le operazioni passive riferite ai periodi sopra indicati, si\napplica un\u0027aliquota pari  al  25%,  «nei  casi  in  cui  il  suddetto\nincremento sia superiore a euro 5.000.000», mentre «il contributo non\ne\u0027 dovuto se l\u0027incremento e\u0027 inferiore al 10 per cento». \n    Va precisato che originariamente la norma  prevedeva  un\u0027aliquota\ndel  10%,  la  quale  e\u0027  stata  aumentata  al  25%   dall\u0027art.   55,\ndecreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (cd. decreto «Aiuti»). \n    Il comma terzo del citato  art.  37  dispone  che  «ai  fini  del\ncalcolo del saldo di cui al  comma  2,  si  assume  il  totale  delle\noperazioni attive, al netto dell\u0027IVA, e il  totale  delle  operazioni\npassive, al netto dell\u0027IVA, indicato  nelle  Comunicazioni  dei  dati\ndelle liquidazioni periodiche IVA,  presentate,  ai  sensi  dell\u0027art.\n21-bis del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con\nmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  per  i  periodi\nindicati al comma 2». Tale norma e\u0027 stata dichiarata incostituzionale\ncon  la  gia\u0027   richiamata   sentenza   n.   111/2024   della   Corte\ncostituzionale nella parte in cui prevede che «ai  fini  del  calcolo\ndel saldo di cui al comma 2, si assume  il  totale  delle  operazioni\nattive, al netto dell\u0027IVA», anziche\u0027 «ai fini del calcolo  del  saldo\ndi cui al comma 2, si assume il totale delle  operazioni  attive,  al\nnetto dell\u0027IVA e delle accise versate allo  Stato  e  indicate  nelle\nfatture attive». \n    Quanto alla territorialita\u0027, tale requisito e\u0027 stato interpretato\ndall\u0027Agenzia delle entrate nella circolare  n.  22/E  del  23  giugno\n2022, la quale ha mutuato i suoi parametri  applicativi  direttamente\ndall\u0027IVA. Piu\u0027 in dettaglio, nella circolare  n.  22/E  l\u0027Agenzia  ha\nchiarito che le  operazioni  non  soggette  a  IVA  per  carenza  del\npresupposto territoriale, ai sensi degli articoli da  7  a  7-septies\ndel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,  proprio\nperche\u0027 non «rilevanti» ai fin dell\u0027IVA, non rilevano nemmeno ai fini\ndella base imponibile del contributo. \n    L\u002711 luglio 2022, l\u0027Agenzia delle entrate ha espresso un  vero  e\nproprio ripensamento su quanto  precedentemente  affermato  e,  nella\nsuccessiva circolare n. 25/E, ha richiesto ai contribuenti lo  sforzo\ndi individuare gli «acquisti afferenti»  alle  vendite  estere  e  di\nescludere queste ultime dalla base imponibile del contributo solo  se\ni correlati «acquisti afferenti» siano, a loro volta,  esclusi  dalla\nbase imponibile. \n    Tale interpretazione e\u0027 stata confermata dall\u0027art. 1, comma  120,\nlettera c), legge n. 197/2022, che ha introdotto nell\u0027art. 37 cit. il\ncomma 3-ter, il quale prevede che «non concorrono alla determinazione\ndei totali delle operazioni attive, di cui al comma 3, le  operazioni\nattive non soggette a IVA per carenza del  presupposto  territoriale,\nai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del decreto  del  Presidente\ndella Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se e nella  misura  in  cui\ngli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente  non  rilevanti\nai fini dell\u0027IVA». \n    Per completezza, si evidenzia che l\u0027art. 1,  comma  120,  lettera\nc), legge n. 197/2022 ha introdotto anche il comma 3-bis, secondo  il\nquale «non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni\nattive e passive, di cui al comma 3, le operazioni di cessione  e  di\nacquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli  non  rappresentativi\ndi merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti  di  cui  al\ncomma 1». \n    Il comma 5  dell\u0027art.  37  cit.,  come  modificato  dall\u0027art.  55\ndecreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (cd.  decreto  «Aiuti»),  prevede\nche il  pagamento  del  contributo  venga  effettuato,  a  titolo  di\nacconto, per un importo pari al 40% di quanto  dovuto,  entro  il  30\ngiugno 2022 e, per la restante parte, a saldo, entro il  30  novembre\n2022. \n    Va evidenziato che il legislatore e\u0027 intervenuto sulla disciplina\ndettata dall\u0027art. 37, decreto-legge  n.  21/2022,  addirittura  prima\nancora che il decreto-legge n. 21/2022 venisse convertito  in  legge,\ncon il decreto-legge n. 50/2022 (c.d.  decreto  «Aiuti»),  il  quale,\ncome gia\u0027 sopra segnalato, ha esteso fino al 30 aprile il periodo  da\nprendere in considerazione per il calcolo del saldo delle  operazioni\nattive e delle operazioni passive, ha aumentato l\u0027aliquota dal 10% al\n25% ed ha previsto il pagamento di un acconto, pari al 40% di  quanto\ndovuto gia\u0027 entro il 30 giugno 2022, con pagamento del saldo entro il\n30 novembre 2022. \n    In definitiva, all\u0027esito delle modifiche introdotte  dal  decreto\n«Aiuti», entrato in vigore nel maggio 2022, convertito  in  legge  n.\n91/2022, gli operatori interessati sono chiamati a  corrispondere  un\ncontributo pari non piu\u0027 al 10%, bensi\u0027 al  25%  dell\u0027incremento  del\nsaldo delle operazioni attive e passive riferito al  periodo  dal  1°\nottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal  1°\nottobre 2020 al 30 aprile 2021, il  cui  acconto  del  40%  e\u0027  stato\ncorrisposto entro il 30 giugno 2022. \n    Si e\u0027 visto poi che  il  legislatore  e\u0027  nuovamente  intervenuto\nsull\u0027art. 37 cit. con l\u0027art. 1, comma 120, legge n.  197/2022  (Legge\ndi  bilancio  2023),  prevedendo  l\u0027inapplicabilita\u0027  del  contributo\nladdove il volume d\u0027affari dell\u0027anno 2021 derivante  dalle  attivita\u0027\nindicate al comma 1 dell\u0027art. 37 cit. sia inferiore al  75%,  nonche\u0027\ndue eccezioni rispetto alla determinazione delle operazioni attive  e\npassive, ai fini del calcolo della base imponibile, nello  specifico,\ncon riguardo alle operazioni di cessione e  di  acquisto  di  azioni,\nobbligazioni o altri titoli non  rappresentativi  di  merci  e  quote\nsociali che intercorrono  tra  i  soggetti  a  carico  dei  quali  e\u0027\nprevisto il  contributo  (art.  37,  comma  3-bis,  decreto-legge  n.\n21/2022) ed alle operazioni attive non soggette a IVA per carenza del\npresupposto territoriale, ai sensi degli articoli da  7  a  7-septies\ndecreto del Presidente della Repubblica  n.  633/1972,  «se  e  nella\nmisura in cui gli acquisti ad esse afferenti  siano  territorialmente\nnon rilevanti ai fini dell\u0027IVA» (art. 37, comma 3-ter, cit.). \n4. Sulla rilevanza delle questioni di costituzionalita\u0027 \n    Ritiene il Collegio che le questioni di  costituzionalita\u0027  sopra\nevidenziate siano rilevanti ai  fini  della  decisione  del  presente\ngiudizio, atteso  che  la  presenza  nell\u0027ordinamento  giuridico  del\ncontributo di cui all\u0027art. 37, decreto-legge n. 21/2022,  convertito,\ncon modificazioni, in legge n. 51/2022, come modificato dall\u0027art. 55,\ndecreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, in legge  n.\n91/2022, e dall\u0027art. 1, comma 120, legge n. 197/2022, anche solo  con\nriferimento alle concrete modalita\u0027 di calcolo della base  imponibile\nper un ente economico che, come la ricorrente, opera tramite  stabili\norganizzazioni site  all\u0027estero  ed  ha  iniziato  effettivamente  la\npropria attivita\u0027 solo in data 1° gennaio  2021,  osta  al  richiesto\nrimborso. \n5.   Sulla   non   manifesta   infondatezza   delle   questioni    di\ncostituzionalita\u0027 \n    5.1.  L\u0027illegittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  37  cit.   per\nviolazione degli articoli 53 e 42 Cost. e dell\u0027art. 117 Cost.  e,  in\nvia mediata, dell\u0027art. 1 del primo protocollo Cedu. \n    Il Collegio condivide l\u0027assunto della ricorrente secondo il quale\nle conclusioni raggiunte sull\u0027argomento dalla  Corte  costituzionale,\nnella  sentenza  n.   111/2024,   non   risolvono   le   censure   di\ncostituzionalita\u0027  da  essa  sollevate   in   relazione   all\u0027effetto\nespropriativo del contributo in esame. \n    Si e\u0027 gia\u0027 chiarito che la Corte costituzionale, con la  sentenza\nn. 111/2024, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 37 decreto-legge n.  21/2022  sollevate  nel\npresente giudizio da questa Corte di  giustizia  di  primo  grado  di\nRoma, in riferimento agli articoli 3, 23, 41,  42,  53  e  117  della\nCostituzione, quest\u0027ultimo in relazione  all\u0027art.  1  del  Protocollo\naddizionale alla Convenzione europea dei diritti dell\u0027uomo, ma si  e\u0027\ncomunque pronunciata sulla legittimita\u0027 costituzionale  dell\u0027art.  37\ncit., a fronte delle eccezioni di incostituzionalita\u0027  sollevate,  in\naltri giudizi, dalla Corte di giustizia di primo grado di Milano,  in\ngran parte, ma non completamente, sovrapponibili  a  quelle  eccepite\ndalla ricorrente nell\u0027odierno giudizio. \n    Pertanto, la citata decisione della Corte costituzionale e\u0027 stata\nemessa con riguardo a posizioni contenzione diverse da  quelle  della\nsocieta\u0027 ENI Global Energy Markets S.p.a. \n    Tale  circostanza  assume   particolare   rilievo   proprio   con\nriferimento al rigetto della questione di costituzionalita\u0027 dell\u0027art.\n37, decreto-legge n. 21/2022 per violazione degli articoli  53  e  42\nCost. e dell\u0027art. 117 Cost. e, in via mediata, dell\u0027art. 1 del  primo\nprotocollo Cedu, a fronte  della  dedotta  natura  espropriativa  del\ncontributo,  apparendo  evidente  che  tale  decisione  della   Corte\ncostituzionale e\u0027 modellata sui giudizi oggetto  degli  incidenti  di\ncostituzionalita\u0027 dichiarati ammissibili e, cioe\u0027, di quelli avanzati\ndalla Corte di giustizia tributaria di I grado di Milano,  mentre  la\nposizione  della  societa\u0027  ENI   Global   Energy   Markets   S.p.a.,\ncaratterizzata dal  fatto  che  il  contributo  di  cui  trattasi  ha\nintegralmente  eroso  sia  le   ricchezze   reddituali   che   quelle\npatrimoniali della medesima, non  e\u0027  stata  specificamente  vagliata\ndalla   Corte   costituzionale,   in   quanto   le    questioni    di\ncostituzionalita\u0027 formulate dalla Corte di giustizia tributaria di  I\ngrado di Roma, tra cui quella ora in  esame,  sono  state  dichiarate\ninammissibili. \n    Invero, la soluzione adottata nella  citata  sentenza,  circa  la\ndedotta illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 37, decreto-legge  n.\n21/2022 per violazione degli articoli 53 e 42 Cost. e  dell\u0027art.  117\nCost. e, in via mediata, dell\u0027art. 1 del primo protocollo Cedu,  puo\u0027\nessere riassunta come segue: \n        una legge tributaria, anche  retroattiva,  non  da\u0027  luogo  a\nun\u0027espropriazione di proprieta\u0027 privata, ma solo ad una  obbligazione\npecuniaria verso lo Stato o altro ente pubblico; \n        quando si discute di tributi, non opera il  limite  «esterno»\ndi cui al principio della tutela  proprietaria  di  cui  all\u0027art.  42\nCost., perche\u0027 lo stesso principio di capacita\u0027 contributiva  di  cui\nall\u0027art.  53  Cost.  (unitamente  all\u0027art.   3   Cost.,   trattandosi\ncertamente di questione che attiene alla ragionevolezza del prelievo)\nreca un limite «interno» ostativo all\u0027introduzione di tributi la  cui\nmisura si riveli irrazionale e arbitraria; \n        le sentenze della Corte europea dei diritti  dell\u0027uomo  sugli\neffetti espropriativi dei tributi non sono applicabili al  contributo\nperche\u0027 si trattava di situazioni  estreme  nelle  quali  le  imposte\ncensurate avevano dato luogo ad un incremento di aliquota che elevava\nal  98%  l\u0027imposizione  marginale  sulle  buonuscite  dei  dipendenti\npubblici con un «effetto sorpresa», posto che la norma  si  applicava\nretroattivamente; \n        i remittenti della Corte di giustizia tributaria di  I  grado\ndi Milano, per  argomentare  nel  senso  che  il  contributo  sortiva\neffetti espropriativi, avevano assunto come parametro di  riferimento\n«l\u0027utile  dell\u0027anno  precedente»,  non  coerente  con   le   suddette\nargomentazioni e, quindi,  non  sufficiente  a  giustificare  la  sua\nrilevanza nei medesimi contenziosi. \n    Tale  soluzione  e\u0027  stata  elaborata   in   relazione   a   casi\nradicalmente diversi rispetto  da  quello  della  ENI  Global  Energy\nMarkets  S.p.a.,  non  specificamente  preso  in  esame  dalla  Corte\ncostituzionale, per i motivi di cui si e\u0027 detto. \n    Ne deriva, pertanto, la necessita\u0027  di  riproporre  la  questione\nalla  Corte  costituzionale,  questa  volta  con   riferimento   alla\nspecifica situazione della societa\u0027 ENI Global Energy Markets S.p.a. \n    Preliminarmente, va precisato che l\u0027effetto espropriativo  di  un\nprelievo puo\u0027 misurarsi su due diversi valori:  da  un  lato,  quello\npatrimoniale,  che  e\u0027  statico,  poiche\u0027   guarda   alle   ricchezze\npatrimoniali  che  devono  essere  erose,  cioe\u0027  smobilizzate,   per\nadempiere all\u0027obbligazione; dall\u0027altro,  quello  reddituale,  che  e\u0027\ninvece dinamico, poiche\u0027 guarda all\u0027incidenza  del  costo  di  quella\nobbligazione rispetto ai guadagni, che nel caso degli enti  economici\nsono gli utili che vengono erosi da quel costo. \n    Per  valutare  l\u0027impatto  che  un  onere   ha   sulle   ricchezze\npatrimoniali, che sono quelle  che  devono  essere  smobilizzate  per\nadempiere all\u0027obbligazione, devono ovviamente ricercarsi le ricchezze\npatrimoniali esistenti al momento in cui  l\u0027obbligazione  insorge:  e\ntali  ricchezze  non  possono   che   essere   quelle   «fotografate»\ndall\u0027ultimo bilancio approvato. \n    Nel caso del contributo in esame, che e\u0027 un onere  riferito  (sia\nper  competenza  che  per  cassa)   all\u0027anno   2022,   le   ricchezze\npatrimoniali erose dall\u0027onere in parola non possono che essere quelle\ncristallizzate nell\u0027ultimo bilancio, e cioe\u0027 quelle in essere  al  31\ndicembre 2021. \n    Diversamente, per  valutare  l\u0027impatto  che  un  onere  ha  sulle\nricchezze reddituali di un ente, devono ricercarsi  le  ricchezze  in\ncorso di formazione quando l\u0027obbligazione insorge. Proprio alla  luce\ndella natura  dinamica  di  questo  secondo  parametro,  al  fine  di\nverificare se un onere ha eroso gli utili di periodo,  non  puo\u0027  che\naversi riguardo, come la  stessa  Corte  costituzionale  afferma,  ai\nrisultati reddituali di quel periodo i quali, naturalmente,  emergono\nsolo alla fine dell\u0027esercizio, quando l\u0027ente puo\u0027  verificare  se  il\ntotale delle componenti reddituali positive sia stato sufficiente per\ncoprire quell\u0027onere o se esso le abbia erose tutte. \n    Nel caso del contributo in esame, che, come visto,  e\u0027  un  onere\nriferito (sia  per  competenza  che  per  cassa)  all\u0027anno  2022,  le\nricchezze reddituali erose  dall\u0027onere  in  parola  non  possono  che\nessere quelle risultanti dal bilancio di competenza del  prelievo,  e\ncioe\u0027 quelle in essere al 31 dicembre 2022. \n    Tanto premesso, non vi e\u0027 dubbio che nel caso di specie  entrambe\nle verifiche - sia  quella  patrimoniale,  sia  quella  reddituale  -\ndimostrano che il contributo in esame ha completamente eroso  sia  le\nricchezze patrimoniali, sia quelle reddituali della ricorrente. \n    Sotto il profilo patrimoniale, nel caso di specie, il contributo,\nche ammonta a complessivi euro 507.782.828,10  (il  cui  acconto  del\n40%, pari  ad  euro  203.113.131,24,  e\u0027  oggetto  della  domanda  di\nrimborso di cui e\u0027 causa), finisce per erodere  tutto  il  patrimonio\nnetto sociale risultante dall\u0027ultimo esercizio concluso (2021),  pari\nad euro 300.448.150,00. \n    Cio\u0027 e\u0027 tanto piu\u0027 vero se si considera che, proprio a causa  del\ncontributo,  il  socio  Eni  S.p.a.   si   e\u0027   visto   costretto   a\nricapitalizzare l\u0027ENI Global Energy Markets S.p.a.,  per  evitare  di\nincorrere nelle conseguenze di cui all\u0027art. 2447 del codice civile. \n    Il verbale di assemblea straordinaria del 3 agosto  2022  attesta\ntale ricapitalizzazione ed evidenzia che: «Per la societa\u0027  l\u0027importo\ndel contributo ascende ad euro 507.782.828,11  e,  tenuto  conto  del\npositivo risultato  semestrale  ante  contributo  di  103.331.723,36,\ncomporta l\u0027iscrizione di una perdita netta di euro -404.451.104,75 al\n30 giugno 2022, superiore al valore del patrimonio netto alla  stessa\ndata,  quale  risultante  dalla  situazione  patrimoniale   e   dalla\nrelazione degli amministratori che si allegano al presente atto sotto\nla lettera \"A\" e che si sottopongono all\u0027approvazione dell\u0027assemblea.\nSussistendo le condizioni previste dall\u0027art. 2447 del  codice  civile\nsi e\u0027 dunque reso necessario  convocare  la  presente  assemblea  per\nl\u0027adozione dei relativi provvedimenti». \n    Invero,  dalla  relazione  allegata  al   predetto   verbale   di\nassemblea, il versamento del contributo ha comportato  un  decremento\ndel patrimonio netto della ricorrente pari  ad  euro  404.446.000,00,\ntant\u0027e\u0027 che tale patrimonio netto, che al 31 dicembre 2021  era  pari\nad euro 300.448.150,00,  registrava  al  30  giugno  2022  un  valore\nnegativo  di  euro  103.989.000,00,  con  conseguente  necessita\u0027  di\nricapitalizzazione. Pertanto, alla «morte economica» della ricorrente\nhanno dovuto far fronte i soci, mediante un nuovo apporto di capitale\n(e cioe\u0027 nuovi beni), essendo stati i beni  precedenti  integralmente\nconsumati dall\u0027imposta. \n    Sotto il profilo reddituale, il  contributo  in  esame  ha  eroso\nanche tutti i guadagni del 2022. \n    La contribuzione straordinaria della ricorrente nel 2022  ammonta\na complessivi euro 527.387.519,00 (riferibili al contributo per  euro\n507.782.828,10 ed al nuovo contributo di solidarieta\u0027 di cui all\u0027art.\n1, comma 115, legge n. 197/2022 per  il  residuo)  ed  ha  comportato\nl\u0027erosione di tutto il risultato ante imposte, circostanza di cui da\u0027\natto il bilancio 2022 della ricorrente. \n    La straordinaria ed ingiustificata gravosita\u0027 del  contributo  in\nesame appare ben  rappresentata  dalla  circostanza  che  le  imposte\ncorrenti per il 2021 erano  risultate  pari  ad  euro  37.632.000,00,\nmentre il medesimo valore per il 2022 e\u0027 diciassette volte piu\u0027  alto\ne  pari  a  complessivi   euro   639.666.000,00,   dei   quali   euro\n507.782.828,10 solo a titolo di contributo. \n    A conferma del denunciato effetto espropriativo  del  contributo,\ndeve rilevarsi che lo stesso legislatore, nel delineare gli  elementi\nessenziali  del  «nuovo»  contributo   sulle   imprese   energetiche,\nanch\u0027esso  gravante  sui   risultati   realizzati   nell\u0027anno   2022,\nintrodotto dall\u0027art. 1, commi 115 e ss., legge n. 197/2022 (legge  di\nbilancio 2023), si e\u0027 premurato di introdurre una soglia  massima  di\nimporto dovuto a titolo di «nuovo» contributo, pari al 25% del valore\ndel patrimonio netto alla data di chiusura dell\u0027esercizio antecedente\na quello in corso al 1° gennaio 2022. \n    5.1.1. La violazione degli articoli 3, 53 e 42 Cost. \n    Si e\u0027 gia\u0027 detto che la stessa Corte costituzionale, nella citata\nsentenza n. 111/2024, ha affermato che, in tema di tributi, non opera\nil limite «esterno» di cui al principio della tutela proprietaria  di\ncui all\u0027art. 42 Cost.,  perche\u0027  lo  stesso  principio  di  capacita\u0027\ncontributiva di cui all\u0027art. 53 Cost. (unitamente all\u0027art.  3  Cost.,\ntrattandosi certamente di questione che attiene  alla  ragionevolezza\ndel prelievo) reca un limite «interno» ostativo  all\u0027introduzione  di\ntributi la cui misura si riveli irrazionale e arbitraria. \n    Nelle parole della Consulta, l\u0027effetto espropriativo del  tributo\ne\u0027 quindi un profilo che  attiene  alla  razionalita\u0027  del  medesimo,\npreservata dagli articoli 3 e 53 Cost., e concerne in particolare  il\nrisvolto economico del prelievo sul contribuente. \n    L\u0027argomento non e\u0027 nuovo, tant\u0027e\u0027 che anche in altre pronunce  la\nConsulta,  pur  tracciando  un  confine  che  tende  ad  esaurire  il\nsindacato di costituzionalita\u0027 dei tributi all\u0027interno  dell\u0027art.  53\nCost., rispetto al quale  non  troverebbero  ingresso  i  profili  di\ncostituzionalita\u0027  relativi  al  diritto  di  proprieta\u0027,  ha  sempre\nmantenuto fermo il suo controllo «sotto  il  profilo  della  assoluta\narbitrarieta\u0027 od irrazionalita\u0027 della misura  dell\u0027imposizione»,  pur\nriconducendo  tale  controllo  allo  stesso  principio  di  capacita\u0027\ncontributiva e di ragionevolezza del tributo. \n    E\u0027 tuttavia chiaro che, per sindacare  l\u0027irragionevolezza  di  un\nprelievo in relazione al riflesso economico che esso sortisce  su  un\ncontribuente, l\u0027analisi di costituzionalita\u0027 non puo\u0027 sottrarsi ad un\nesame  caso  per  caso,  in  relazione  alla  posizione  dei  singoli\ncontribuenti incisi. \n    Orbene, non vi e\u0027 dubbio che il contributo  in  esame,  nei  suoi\nriflessi economici sulla ricorrente ENI Global Energy Markets  S.p.a.\ne\u0027 del tutto privo di razionalita\u0027 e,  quindi,  la  violazione  degli\narticoli 3 e 53 Cost. e\u0027 manifesta. \n    In primo luogo, si e\u0027 gia\u0027 detto che il  contributo,  cosi\u0027  come\napplicato all\u0027ENI Global Energy Markets S.p.a., ha,  da  solo,  eroso\ntutto il patrimonio netto sociale, tutto  il  risultato  operativo  e\ntutto l\u0027utile ante imposte 2021, nonche\u0027 tutto l\u0027utile 2022, elevando\nil tax rate di quest\u0027ultimo esercizio al 142%. \n    Invero,  come  rappresentato  nel  ricorso  e  documentato  negli\nallegati prospetti contabili, le evidenze contabili della  ricorrente\nmostrano un margine di contribuzione della  societa\u0027  ai  fini  delle\nimposte  dirette  pari  a  139  milioni  circa  nel  periodo  ottobre\n2020-aprile  2021  ed  a  197  milioni  circa  nel  periodo   ottobre\n2021-aprile 2022. L\u0027incremento tra i due valori, e cioe\u0027  il  preteso\n«sovraprofitto», e\u0027 dunque pari al 40%. \n    Di  contro,  il  calcolo  della  base  imponibile  ai  fini   del\ncontributo restituisce un  risultato  ben  venti  volte  superiore  a\nquest\u0027ultimo: il «profitto» (cioe\u0027 il differenziale  tra  saldi  IVA)\nrealizzato nel primo periodo risulta pari a circa 771 milioni, mentre\nil medesimo valore in relazione al secondo periodo e\u0027  pari  a  circa\n7.142 milioni. L\u0027incremento tra i due  valori,  e  cioe\u0027  il  preteso\n«sovraprofitto»,  e\u0027   dunque   pari   all\u0027irrealistica   percentuale\ndell\u0027800%. \n    Appare pertanto evidente che  l\u0027importo  pagato  dall\u0027ENI  Global\nEnergy Markets  S.p.a.  a  titolo  di  contributo  non  ha  nulla  di\nrazionale, se contestualizzato nei suoi dati contabili e  fiscali  di\nperiodo, ed ha un effetto sostanzialmente espropriativo. \n    Peraltro, va detto che il divieto di imposte  confiscatorie  puo\u0027\nanche essere fatto derivare da un\u0027altra lettura dell\u0027art.  53  Cost.,\nlegata al concetto di «minimo vitale»: si  tratta  di  una  ulteriore\nquestione che la Consulta  non  ha  affrontato  specificamente  nella\nsentenza n. 111/2024 e che merita, quindi, di  essere  specificamente\nsottoposta al suo vaglio. \n    Emerge dai lavori  della  Assemblea  costituente  che  era  stato\nproposto di inserire nell\u0027art. 53 Cost. la precisazione  secondo  cui\nl\u0027obbligo di contribuzione alle  spese  pubbliche  faceva  «salve  le\nesenzioni determinate dalla necessita\u0027 di assicurare  a  ciascuno  la\nsoddisfazione dei bisogni indispensabili  alla  esistenza»,  ma  tale\nformula non fu inserita in quanto  ritenuta  implicita  nel  concetto\nstesso di capacita\u0027 contributiva espresso nell\u0027art. 53. \n    Si legge, infatti,  sempre  nei  lavori  preparatori,  che  «Tale\nformula (della capacita\u0027 contributiva) contiene gia\u0027 in germe  l\u0027idea\ndelle limitazioni e delle esenzioni per il fatto che colui  il  quale\ndovrebbe contribuire non ha capacita\u0027 contributiva...». \n    I costituenti, pur esaminando tale questione nell\u0027ambito del tema\ndel c.d. «minimo  vitale»  (che  ha  intuitive  analogie  con  quello\ndell\u0027imposizione  espropriativa),  avevano  quindi   ben   in   mente\nl\u0027intenzione di costruire un sistema fiscale che non si risolvesse in\nuna privazione iniqua e sproporzionata dei beni dei contribuenti. \n    Secondo  il  principio  del  c.d.  «minimo  vitale»,  il  livello\ncomplessivo di imposizione non puo\u0027  mai  compromettere  i  mezzi  di\nsostentamento dei singoli individui per la soddisfazione  di  bisogni\nesistenziali primari. Una parte della  dottrina  ritiene  applicabile\nquesto principio non solo alle persone fisiche, ma  anche  agli  enti\ncollettivi. Ed infatti, se e\u0027 pur vero che  la  Carta  costituzionale\nrepubblicana  e\u0027  incentrata  prevalentemente  sulla   figura   della\n«persona umana», e\u0027  allo  stesso  tempo  vero  che  tale  concezione\nrisulta superata dalla centralita\u0027 che hanno acquisito negli anni  le\nvarie  «formazioni  sociali»  che   trovano,   nonostante   la   gia\u0027\nsottolineata centralita\u0027  della  persona  umana,  un  importantissimo\nriconoscimento nell\u0027art. 2 Cost, ove viene stabilito  che  i  diritti\ninviolabili  ed  i  doveri  inderogabili  di  solidarieta\u0027  politica,\neconomica e sociale dello  Stato  vengono  riconosciuti  e  garantiti\nall\u0027uomo «sia come singolo sia nelle formazioni sociali». \n    In questa accezione, un tributo che cagiona la «morte  economica»\ndi un ente e\u0027  due  volte  incostituzionale:  la  prima,  perche\u0027  e\u0027\nincapace di costruire un prelievo che misura in maniera razionale  la\nricchezza assoggettata ad imposizione; la seconda, perche\u0027  priva  il\ncontribuente-ente collettivo  di  tutti  i  suoi  mezzi,  mettendo  a\nrepentaglio la sua stessa «sopravvivenza». \n    L\u0027incostituzionalita\u0027 degli effetti confiscatori  del  contributo\nemerge  anche  se   si   ricostruisce   l\u0027argomentazione   da   altra\nprospettiva, che non guarda  agli  articoli  3  e  53  Cost.,  bensi\u0027\nall\u0027art.  42  Cost.  e  che  parte  dall\u0027assunto  che   un   prelievo\nintegralmente  confiscatorio,  quale  e\u0027   il   contributo   per   la\nricorrente, perde la sua natura tributaria, con la conseguenza che il\npresidio di cui all\u0027art. 53 Cost.  non  e\u0027  piu\u0027  invocabile,  mentre\nriacquista vigore quello di cui all\u0027art. 42 Cost., che si  applica  -\nper l\u0027appunto - a tutte le prestazioni diverse da quelle impositive. \n    Invero, se  un  prelievo  ha  effetti  ablativi  integrali  delle\nsostanze del soggetto inciso non e\u0027 piu\u0027 un tributo.  Esso  travalica\nquindi i limiti dell\u0027art. 53 Cost., perde la natura di onere  fiscale\ne diviene una prestazione patrimoniale diversa e priva di causa  (non\ne\u0027 sinallagmatica, ne\u0027 risarcitoria, ne\u0027 indennitaria) e  si  risolve\nper cio\u0027 solo in una prestazione illegittima. \n    In quanto tale, essa si scontra frontalmente con l\u0027art. 42  Cost.\nche, a questo punto, riacquista pieno vigore: se anche si  accetta  -\ncome fa parte della dottrina - che quest\u0027ultima norma non  limita  il\npotere impositivo, e\u0027 di contro pacifico che essa  limita  il  potere\ndello Stato di imporre prestazioni aventi  causa  diversa  da  quella\ntributaria,  quale  e\u0027  -  lo  si  e\u0027  appena  detto  -  un  prelievo\nconfiscatorio. \n    Viene  cosi\u0027  in  rilievo  anche  tutta   quella   giurisprudenza\ncostituzionale in materia di prestazioni patrimoniali non  tributarie\nche, con fermezza, ritiene  che  tali  prestazioni  sono  soggette  a\nprecisi limiti, nella consapevolezza che «il legittimo sacrificio che\npuo\u0027 essere imposto in nome dell\u0027interesse pubblico non puo\u0027 giungere\nsino  alla  pratica  vanificazione  dell\u0027oggetto   del   diritto   di\nproprieta\u0027» (sent. n. 348/2007, nella quale la Corte ha  riconosciuto\nche un sacrificio che incide sull\u0027oggetto del diritto in  una  misura\noscillante tra il 60 e il 76 per cento non  supera  il  controllo  di\ncostituzionalita\u0027  ed  e\u0027  superiore  alla  soglia   accettabile   di\nespropriazione legittima). \n    5.1.2. La violazione dell\u0027art.  117  Cost.  e,  in  via  mediata,\ndell\u0027art. 1 del primo protocollo Cedu. \n    E\u0027 indubbio che gli effetti manifestamente espropriativi prodotti\ndal  contributo  in  esame  si  riverberano  sulla  violazione  anche\ndell\u0027art.  1  del  primo  protocollo  Convenzione  europea   per   la\nsalvaguardia dei diritti  dell\u0027uomo  e  delle  liberta\u0027  fondamentali\ncosi\u0027 come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell\u0027uomo. \n    Infatti, proprio nella materia tributaria, la Corte  europea  dei\ndiritti dell\u0027uomo ha dichiarato  illegittimi  tributi  che  sortivano\neffetti espropriativi: il riferimento e\u0027, in particolare, alla  causa\nN.K.M. vs. Hungary, sentenza del 14 maggio 2013, ove si legge che «la\nsoglia applicabile nella  presente  causa  e\u0027  superiore  a  HUF  3,5\nmilioni, gli importi del trattamento di fine rapporto che scendono al\ndi  sotto  di  questa  soglia  sono  soggetti  all\u0027aliquota  generale\ndell\u0027imposta sul reddito delle persone  fisiche  del  16%.  Nel  caso\ndella ricorrente, cio\u0027 comportava un  onere  fiscale  complessivo  di\ncirca il 52%». \n    Nella  sentenza  n.  111/2024,  la  Consulta  ha  esaminato  tale\npronuncia e ha ritenuto  che  essa  non  fosse  invocabile  nei  casi\nsottoposti al suo vaglio e dichiarati  ammissibili.  Cio\u0027  in  quanto\nquella sentenza e le altre analoghe citate dai ricorrenti avevano  ad\noggetto situazioni estreme nelle quali le imposte  censurate  avevano\ndato  luogo  ad  un  incremento  di  aliquota  che  elevava  al   52%\nl\u0027imposizione marginale complessiva e al 98% l\u0027imposizione  marginale\nsullo specifico componente reddituale,  che  era  la  buonuscita  dei\ndipendenti pubblici, peraltro con un «effetto sorpresa» posto che  la\nnorma si applicava retroattivamente. \n    Ancora una volta, la Consulta  ha  posto  l\u0027accento  sull\u0027effetto\nconfiscatorio in concreto, cioe\u0027 su  quello  prodotto  e  documentato\nnelle specifiche controversie sottoposte al suo vaglio dalla Corte di\ngiustizia tributaria di I grado di Milano (e dichiarate ammissibili).\nE, nel procedere a questo esame, la stessa Consulta ha  concluso  che\ntali  situazioni  non  erano  assimilabili  e  quelle  oggetto  delle\nsentenze della Corte europea dei diritti dell\u0027uomo perche\u0027, nei  casi\noriginati dai contenziosi milanesi, l\u0027effetto confiscatorio non aveva\ndato luogo ad una «situazione estrema» e, prima ancora, tale  effetto\nnon era stato comprovato, oltre che parametrato  a  valori  contabili\nritenuti inconferenti allo scopo (l\u0027utile 2021). \n    Orbene, alla luce di tutto  quanto  sopra  rappresentato,  appare\nevidente  che  nella  specifica  situazione  dell\u0027ENI  Global  Energy\nMarkets  S.p.a.,  non  esaminata  dalla  Corte  costituzionale,  sono\nravvisabili proprio quelle «situazioni estreme» idonee a far ritenere\nla natura espropriativa dell\u0027imposta in argomento. \n    Infatti, si e\u0027 gia\u0027 piu\u0027 volte osservato che,  nella  fattispecie\nin esame, l\u0027applicazione del  contributo  ha  determinato  l\u0027interale\nerosione (100%) del patrimonio e del reddito della ricorrente. \n    Se gia\u0027 una contribuzione specifica del 98% e complessiva del 52%\ne\u0027 sufficiente per la Corte europea dei diritti dell\u0027uomo al fine  di\nquantificare un prelievo come «espropriativo», vieppiu\u0027 deve  esserlo\nuna contribuzione che, come in questo caso, determina sostanzialmente\nla «morte economica» dell\u0027ente. \n    Il trascritto principio si rinviene,  oltre  che  nelle  sentenze\ndella Corte europea dei diritti dell\u0027uomo gia\u0027  citate  nell\u0027atto  di\ncostituzione della societa\u0027, anche nella giurisprudenza piu\u0027  recente\ndella medesima Corte. \n    Il riferimento e\u0027 alla pronuncia del 7  dicembre  2023  nel  caso\nWaldner contro Francia, ove la Corte europea dei diritti dell\u0027uomo ha\nnuovamente ricordato, al punto 42, che «qualsiasi ingerenza, compresa\nquella derivante da una misura diretta ad assicurare il pagamento  di\nun\u0027imposta, deve garantire un \"giusto equilibrio\" tra gli  imperativi\ndell\u0027interesse  generale  e   quelli   della   tutela   dei   diritti\nfondamentali  dell\u0027individuo  (SA  Dangeville  contro   Francia,   n.\n36677/97, § 52, Convenzione europea per la salvaguardia  dei  diritti\ndell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali 2002 -  III,  e  «Bulves»  AD\ncontro Bulgaria , n . 3991/03, § 62, 22 gennaio 2009). La ricerca  di\ntale equilibrio si riflette  nella  struttura  dell\u0027art.  1  nel  suo\ncomplesso,  quindi  anche  nel  secondo  comma;  deve   esistere   un\nragionevole rapporto di proporzionalita\u0027 tra i mezzi impiegati  e  lo\nscopo perseguito». \n    Invero, la Corte europea dei diritti dell\u0027uomo, pur  riconoscendo\nla piena discrezionalita\u0027 degli Stati nell\u0027imporre misure fiscali, ha\nchiarito che resta fermo  il  suo  sindacato  sulla  proporzionalita\u0027\ndelle misure tributarie, al fine di verificare se esse siano  fondate\nsu una «\"base ragionevole\", tale da garantire  un  giusto  equilibrio\ntra gli imperativi dell\u0027interesse generale e quelli della tutela  dei\ndiritti fondamentali dell\u0027individuo». \n    Ma nel caso del contributo, e\u0027 acclarato - ed  anzi  riconosciuto\ndalla stessa Corte costituzionale, al punto 8.3.  della  sentenza  n.\n111/2024 - che esso non supera il test della connessione razionale  e\ndella proporzionalita\u0027:  la  violazione  del  principio  del  «giusto\nequilibrio» sancito dalla Corte  europea  dei  diritti  dell\u0027uomo  e\u0027\nmanifesta, come pure e\u0027 manifesta,  conseguentemente,  la  violazione\ndel primo protocollo, alla luce degli innegabili effetti confiscatori\nche detto contributo, proprio a causa della  sua  irrazionalita\u0027,  ha\nprovocato in capo alla ricorrente. \n    Analoghe   considerazioni    possono    essere    svolte    sulla\nretroattivita\u0027 della misura. \n    Occorre infatti ricordare che  l\u0027imposta  in  esame  assume  come\nricchezza tassabile un  differenziale  calcolato  sul  fatturato  IVA\nrelativo al periodo ottobre 2021 - aprile 2022  (confrontato  con  il\nprecedente periodo ottobre 2020 - aprile  2021).  Tuttavia,  esso  e\u0027\nentrato in vigore il 22 marzo 2022, con il decreto-legge n.  21/2022,\nperaltro  subendo  modifiche  molto  rilevanti   -   tra   le   quali\nl\u0027incremento dell\u0027aliquota, che e\u0027 piu\u0027 che raddoppiata, passando dal\n10% al 25% - il 18 maggio 2022 con il decreto-legge n. 50/2022  (c.d.\ndecreto «Aiuti»). \n    Pertanto, la retroattivita\u0027 del prelievo e\u0027  di  tutta  evidenza:\nesso infatti grava su una ricchezza che, semmai si e\u0027 formata, lo  ha\nfatto ben prima della sua entrata in vigore. \n    In proposito, e\u0027 opportuno sottolineare che la Corte europea  dei\ndiritti dell\u0027uomo, valorizzando  il  tema  della  prevedibilita\u0027  dei\nprecetti normativi,  ha  censurato  ad  ampio  spettro  l\u0027illegittimo\n«effetto  sorpresa»  delle  misure  fiscali   introdotte   ex   post,\nritenendolo contrario all\u0027art. 1  del  primo  protocollo  Convenzione\neuropea per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo  e  delle  liberta\u0027\nfondamentali a tutela del diritto di proprieta\u0027, non solo nella  gia\u0027\ncitata pronuncia ungherese, ma anche in molte altre. \n    La Corte europea dei diritti  dell\u0027uomo  ha  peraltro  esteso  la\nnecessaria prevedibilita\u0027 a tutti gli elementi del tributo  rilevanti\nai fini della sua determinazione:  basti  il  riferimento  alla  gia\u0027\ncitata pronuncia ungherese, nella quale la Corte ha finanche ritenuto\nche l\u0027imposizione sul TFR introdotta dopo la sua erogazione non fosse\nlegittima in quanto emanata  dopo  la  conclusione  del  rapporto  di\nlavoro, rapporto che aveva inciso esso stesso  sulla  quantificazione\ndella base imponibile dell\u0027imposta introdotta ex post. \n    5.2. L\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 37,  decreto-legge\nn. 21/2022, per violazione degli articoli 3 e 53 Cost., nella  misura\nin cui non consente di escludere dall\u0027imposizione le operazioni delle\nstabili organizzazioni estere «attratte» nelle LIPE della casa  madre\nitaliana per effetto dell\u0027art. 192-bis della direttiva n. 112/06/CE e\ndell\u0027art. 54 del regolamento n. 282/2011, stante l\u0027impossibilita\u0027  di\nprospettare una interpretazione  costituzionalmente  orientata  della\npredetta norma e, in particolare, del comma 3 della stessa. \n    Come rappresentato nel ricorso, la  societa\u0027  ENI  Global  Energy\nMarkets S.p.a. opera attraverso tre stabili organizzazioni all\u0027estero\nubicate in Belgio, Regno Unito e Singapore. \n    Tali stabili  organizzazioni  hanno  rilevanza  ad  ogni  effetto\nfiscale, anche ai fini dell\u0027IVA.  Infatti,  ai  sensi  del  combinato\ndisposto degli articoli 192-bis della direttiva 2006/112/CE e 54  del\nregolamento n. 282/2011, se nel luogo in cui «e\u0027 dovuta l\u0027IVA» esiste\nla casa madre, quest\u0027ultima dovra\u0027 accentrare presso di se\u0027 tutti gli\nobblighi relativi alle operazioni aventi  rilevanza  territoriale  in\nItalia,  e  cio\u0027  anche  nei  casi  in  cui   le   operazioni   siano\npacificamente riferibili alla sua  stabile  organizzazione  estera  e\nall\u0027attivita\u0027 esercitata da quest\u0027ultima. \n    Pertanto,  per  effetto  di  tali  norme,  le  operazioni  attive\nimputabili all\u0027attivita\u0027 svolta dalle stabili organizzazioni  estere,\ne cioe\u0027 all\u0027attivita\u0027  svolta  tramite  strutture  e  mezzi  umani  e\ntecnici  delle  stabili  stesse  (art.  53  del  regolamento  UE   n.\n282/2011), se sono  territorialmente  rilevanti  in  Italia  ai  fini\ndell\u0027IVA devono essere fatturate dalla casa madre italiana. \n    Le LIPE della casa madre saranno quindi destinate  ad  accogliere\nnon solo le operazioni  attive  (leggasi,  «i  profitti»)  effettuate\ndall\u0027attivita\u0027 della  casa  madre,  ma  anche  le  operazioni  attive\n(leggasi, «i profitti»)  imputabili  all\u0027attivita\u0027  esercitata  dalle\nproprie stabili organizzazioni che hanno  rilevanza  territoriale  in\nItalia ai fini IVA. \n    Quanto sopra vale solo con riferimento alle operazioni effettuate\ndalle stabili organizzazioni, e non a quelle ricevute.  Il  fatturato\npassivo delle stabili organizzazioni, infatti, non influenza in alcun\nmodo i registri e le LIPE della  casa  madre,  rimanendo  imputato  a\ntutti gli effetti di legge alle stabili stesse. \n    Ne consegue che le  LIPE  della  casa  madre  ENI  Global  Energy\nMarkets S.p.a. risultano «inquinate» da molteplici operazioni  attive\nche non sono riferibili ad ENI Global Energy Markets S.p.a., ma  alle\nproprie stabili organizzazioni estere. \n    Si tratta pacificamente di operazioni riferibili  alla  attivita\u0027\nesercitata all\u0027estero dalla  stabile  organizzazione,  che  solo  per\neffetto delle norme IVA si ritrovano ad essere  indicate  nel  volume\nd\u0027affari della casa madre, nonostante  essa  sia  rimasta  del  tutto\nestranea alla loro effettuazione. \n    Viceversa, nelle medesime LIPE  non  confluiscono  le  operazioni\npassive delle stabili organizzazioni estere, le quali,  a  differenza\ndi   quelle   attive,   non   ricadono   nella   menzionata    regola\ndell\u0027«attrazione». \n    Orbene, l\u0027effetto distorsivo  determinato  dall\u0027inclusione  nella\nbase imponibile del contributo di tale  fatturato  attivo  riferibile\nalle attivita\u0027 esercitate all\u0027estero  dalle  stabili  organizzazioni,\ndetermina   un   profilo   di   incostituzionalita\u0027   dell\u0027art.   37,\ndecreto-legge n. 21/2022, per violazione degli articoli 3 e 53 Cost. \n    Si tratta, infatti, di  una  manifesta  irragionevolezza  causata\nproprio dall\u0027applicazione delle norme IVA alla  base  imponibile  del\ncontributo senza un doveroso coordinamento tra le due imposte, atteso\nche le norme IVA hanno  logiche  del  tutto  avulse  da  qualsivoglia\nindividuazione di un profitto, o sovraprofitto, o anche  solo  di  un\npreteso «vantaggio economico». \n    Infatti,   il   fatturato   attivo   riferibile   alle    stabili\norganizzazioni estere che influenza le LIPE della ricorrente: \n        anche in base alla  disciplina  IVA,  non  e\u0027  un  riferibile\nall\u0027attivita\u0027  della  ricorrente,  ma  a  quella  delle  sue  stabili\norganizzazioni  estere,  restando   «attratto»   nelle   LIPE   della\nricorrente solo per effetto dell\u0027applicazione delle norme IVA; \n        non e\u0027 in alcun modo rappresentativo  di  un  incremento  del\nsaldo tra le operazioni attive e le operazioni passive: se infatti le\noperazioni passive riferibili a quella medesima  attivita\u0027  non  sono\nimputate  alla  casa  madre,   ma   «restano»   sulle   sue   stabili\norganizzazioni, davvero non si vede come possa calcolarsi  un  saldo,\nche presuppone sotto un profilo logico, prima ancora  che  giuridico,\nun confronto tra due volumi correlati (il fatturato attivo  e  quello\npassivo); \n        ha  dirette  ripercussioni   anche   sulla   coerenza   della\nquantificazione  della  base  imponibile  che,  se  calcolata  avendo\nriguardo al solo fatturato attivo della stabile organizzazione e  non\na quello passivo, si  rivela  del  tutto  inidonea  ad  isolare  quel\n«sovraprofitto»  che  il  legislatore  intende  -  implicitamente  ma\nchiaramente - assoggettare ad imposizione. \n    La ricorrente ha proposto una interpretazione  costituzionalmente\norientata dell\u0027art. 37, comma 3, decreto-legge n. 21/2022, secondo la\nquale, ai fini del calcolo del contributo dovuto,  dovrebbero  essere\nespunte tutte le operazioni attive «attratte» presso la  casa  madre,\nma  pacificamente  riferibili  alle  proprie  stabili  organizzazioni\nestere. \n    Nel caso di specie, poiche\u0027  il  saldo  delle  operazioni  attive\ndelle stabili organizzazioni «attratte» nelle LIPE della casa  madre,\nsecondo i calcoli della ricorrente, ammonterebbe a  complessivi  euro\n4.069.093.706,20, mentre la base imponibile  del  contributo  versato\ndall\u0027ENI  Global  Energy  Markets  S.p.a.  sarebbe   pari   ad   euro\n2.031.131.312,43, l\u0027espunzione da tale  imponibile  delle  operazioni\n«attratte» (oltre 4 milioni) restituirebbe un risultato negativo, con\nconseguente illegittimita\u0027 integrale del contributo versato. \n    A sostegno di tale interpretazione, la ricorrente ha  evidenziato\nche l\u0027Agenzia delle entrate, nelle gia\u0027 menzionate circolari n.  22/E\ne n. 25/E del 2022, ha riconosciuto, con riferimento alle  operazioni\nattive  extraterritoriali,  che  si  deve  derogare  al  criterio  di\ndeterminazione della base imponibile in conformita\u0027 alle LIPE  quando\ncio\u0027 si rivela necessario  per  «ragioni  di  simmetria».  E\u0027  quindi\nevidente che la stessa Agenzia delle entrate  riconosce  che  possono\napportarsi correttivi alla base imponibile del contributo quando essa\ndetermina delle manifeste  «asimmetrie»;  asimmetrie  costituite,  in\nparticolare, dalla ricomprensione nelle LIPE - e quindi  nei  fattori\nrilevanti  per  la  determinazione  del  contributo  -   solo   delle\noperazioni attive, senza che rilevino  le  corrispondenti  operazioni\npassive. \n    Ma la «asimmetria»  che  deriva  dal  concorso  delle  operazioni\n«attratte» nella base  imponibile  del  contributo  e\u0027  autoevidente.\nInvero, solo il fatturato attivo  e\u0027  influenzato  da  tali  voci  di\ncosto, senza un «simmetrico» bilanciamento nel fatturato passivo, che\ninvece e\u0027 privo di tali  valori,  i  quali  rimangono  imputati  alle\nstabili organizzazioni  estere.  Cosi\u0027,  concorre  al  contributo  un\ncomponente  attivo  che,  pacificamente,  non  e\u0027  bilanciato  da  un\ncorrelato componente negativo. \n    Vi sarebbe  dunque  spazio  per  accedere  ad  un\u0027interpretazione\ncostituzionalmente orientata della norma che  escluda  le  operazioni\n«attratte» dal calcolo del contributo, senza sconfessare -  ed  anzi,\navallando - i principi «di simmetria» che lo stesso ufficio  ha  gia\u0027\nrichiamato, sebbene ad altri fini, nell\u0027interpretazione dell\u0027art.  37\ncit. \n    Tuttavia, il Collegio non condivide tale assunto. \n    Si e\u0027 gia\u0027 osservato che il secondo  comma  del  citato  art.  37\nprecisa che la base imponibile  e\u0027  costituita  «dall\u0027incremento  del\nsaldo tra le operazioni attive e le operazioni passive,  riferito  al\nperiodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo  del\nperiodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021». \n    A tal fine, richiama quindi la disciplina in materia  di  IVA,  e\nnello  specifico  quella  delle  relative   liquidazioni   periodiche\n(«LIPE»). Il concetto  viene  ribadito,  ed  anzi  rafforzato,  nella\ncircolare n. 22/E del 23 giugno 2022, ove l\u0027Agenzia precisa che  «dal\nmomento che il combinato normativo previsto ai commi 2 e 3  dell\u0027art.\n37 del decreto Ucraina fa espresso riferimento, ai fini  del  calcolo\ndella base imponibile del contributo straordinario, al  totale  delle\noperazioni attive e passive indicate nelle  LIPE  per  i  periodi  1°\nottobre 2020 - 30 aprile 2021 e 1° ottobre 2021  -  30  aprile  2022,\nsenza prevedere esclusioni, si ritiene  che  la  norma  non  consenta\ncorrezioni  degli   importi   evidenziati   nelle   LIPE   prese   in\nconsiderazione». \n    Il comma terzo del citato  art.  37  dispone  che  «ai  fini  del\ncalcolo del saldo di cui al  comma  2,  si  assume  il  totale  delle\noperazioni attive, al netto dell\u0027IVA, e il  totale  delle  operazioni\npassive, al netto dell\u0027IVA, indicato  nelle  comunicazioni  dei  dati\ndelle liquidazioni periodiche IVA,  presentate,  ai  sensi  dell\u0027art.\n21-bis del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con\nmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  per  i  periodi\nindicati al comma 2». Tale norma e\u0027 stata dichiarata incostituzionale\ncon  la  gia\u0027   richiamata   sentenza   n.   111/2024   della   Corte\ncostituzionale nella parte in cui prevede che «ai  fini  del  calcolo\ndel saldo di cui al comma 2, si assume  il  totale  delle  operazioni\nattive, al netto dell\u0027IVA», anziche\u0027 «ai fini del calcolo  del  saldo\ndi cui al comma 2, si assume il totale delle  operazioni  attive,  al\nnetto dell\u0027IVA e delle accise versate allo  Stato  e  indicate  nelle\nfatture attive». \n    L\u0027art. 1, comma 120, lettera c), legge n. 197/2022, ha introdotto\nnell\u0027art. 37 cit. il comma 3-bis, secondo il  quale  «non  concorrono\nalla determinazione dei totali delle operazioni attive e passive,  di\ncui al comma 3, le operazioni di cessione e di  acquisto  di  azioni,\nobbligazioni o altri titoli non  rappresentativi  di  merci  e  quote\nsociali che intercorrono tra i soggetti di cui al  comma  1»,  ed  il\ncomma 3-ter, il quale prevede che «non concorrono alla determinazione\ndei totali delle operazioni attive, di cui al comma 3, le  operazioni\nattive non soggette a IVA per carenza del  presupposto  territoriale,\nai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del decreto  del  Presidente\ndella Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se e nella  misura  in  cui\ngli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente  non  rilevanti\nai fini dell\u0027IVA». \n    La  normativa  non  prevede  ulteriori  esclusioni   dalla   base\nimponibile, oltre a quelle espressamente previste. \n    Pertanto, non appare  possibile  effettuare  una  interpretazione\ncostituzionalmente orientata che sia rispettosa del  testo  letterale\ndella norma, tenuto conto che «la lettera della norma costituisce  il\nlimite cui deve arrestarsi anche l\u0027interpretazione costituzionalmente\norientata  dovendo,  infatti,   essere   sollevato   l\u0027incidente   di\ncostituzionalita\u0027 ogni  qual  volta  l\u0027opzione  ermeneutica  supposta\nconforme a Costituzione sia incongrua rispetto  al  tenore  letterale\ndella norma stessa» (Cass., S.U. 1°  giugno  2021,  n.  15177;  nello\nstesso senso Corte costituzionale sentenze n. 78 del 2012; n. 49  del\n2015; n. 36 del 2016 e n. 82 del 2017, ricordate da Cassazione, S.U.,\n22 marzo 2019, n. 8230). \n    5.3. L\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 37,  decreto-legge\nn. 21/2022, per violazione degli articoli 3 e 53 Cost., nella  misura\nin cui non consente di tenere conto, nella determinazione della  base\nimponibile, della circostanza che  la  ricorrente  ha  cominciato  in\nconcreto a svolgere la propria attivita\u0027 solo dal  1°  gennaio  2021,\nrisultando quindi non effettivamente operativa nei primi tre mesi del\nprimo periodo di riferimento per il calcolo  del  contributo,  stante\nl\u0027impossibilita\u0027     di     prospettare      una      interpretazione\ncostituzionalmente orientata della predetta norma e, in  particolare,\ndel comma 2 della stessa. \n    Come risulta dal ricorso e  dalla  documentazione  allegata,  ENI\nGlobal Energy Markets S.p.a. e\u0027 la societa\u0027 «captive» del Gruppo  Eni\nche opera nel trading nei mercati internazionali di gas, power,  CO2,\nGNL e Oil derivatives, garantendo un approccio  globale  e  integrato\nche viene rinforzato dalle  relazioni  e  dall\u0027ampio  portafoglio  di\nasset di Eni. \n    Il business di ENI Global Energy  Markets  S.p.a.  origina  dalla\nscissione parziale di Eni Trading \u0026amp;  Shipping  S.p.a.  (ETS),  avente\nefficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021, data in cui la ricorrente,\nquale societa\u0027 beneficiaria della  predetta  scissione,  ha  pertanto\niniziato ad operare. \n    Il pieno esercizio dell\u0027attivita\u0027 da parte della ricorrente si e\u0027\ntuttavia di fatto realizzato solo dal 1° luglio 2021 a seguito  della\nriallocazione in Italia  dell\u0027attivita\u0027  gia\u0027  svolta  dalla  stabile\norganizzazione belga, il  cosiddetto  «South  Desk»,  concernente  le\noperazioni di trading delle attivita\u0027 gas per il Sud Europa. \n    La riallocazione e\u0027 avvenuta sulla base di un Accordo unilaterale\ncon l\u0027amministrazione finanziaria Belga finalizzato in data 23  marzo\n2021 volto a disciplinarne la exit tax. \n    Sebbene la ricorrente abbia sostanzialmente  avviato  l\u0027attivita\u0027\nsolo il 1° gennaio 2021, il calcolo del contributo dovuto si basa sul\nraffronto delle attivita\u0027 svolte nel periodo ottobre  2021  -  aprile\n2022, con quelle svolte nel  periodo  ottobre  2020  -  aprile  2021,\nperiodo nel quale la societa\u0027 non era pienamente operativa. \n    Come si e\u0027 gia\u0027 rilevato, la base imponibile  del  contributo  e\u0027\ncostituita dall\u0027incremento del saldo tra le operazioni  attive  e  le\noperazioni passive, riferito al periodo dal 1°  ottobre  2021  al  30\naprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al  30\naprile 2021. \n    Tale definizione, tuttavia,  non  tiene  conto  della  situazione\nparticolare in cui versano quelle societa\u0027, come la  ricorrente,  che\nnel primo periodo  1°  ottobre  2020  -  30  aprile  2021  non  erano\ncostituite o, pur essendo formalmente costituite,  non  erano  ancora\npienamente operative. \n    Per queste  societa\u0027  l\u0027intero  saldo  tra  operazioni  attive  e\noperazioni passive nel periodo 1°  ottobre  2021  -  30  aprile  2022\nrischia di essere assoggettato  a  prelievo  poiche\u0027  nel  precedente\nperiodo di riferimento il corrispondente  saldo  e\u0027  pari  a  zero  o\ncomunque  di  scarsissimo  valore:  e  cio\u0027  benche\u0027  ad   esso   non\ncorrisponda una operativita\u0027 effettiva. \n    Tale situazione provoca  un  effetto  distorsivo  sul  contributo\ndovuto che non trova alcuna  giustificazione  ne\u0027  sotto  un  profilo\nlogico, ne\u0027 sotto un profilo giuridico. Alle societa\u0027 neocostituite o\nnon operative non puo\u0027, infatti, essere  ascrivibile  alcun  profitto\nstraordinario rispetto al  precedente  periodo  di  riferimento,  dal\nmomento che nel secondo periodo (i.e.  l\u0027unico  in  cui  le  societa\u0027\noperano)  esse  realizzano  un  profitto  che   non   potra\u0027   essere\nqualificato ne\u0027 come sovra - ne\u0027 come sotto - profitto,  non  potendo\nessere parametrato a nessuna altra situazione pregressa. \n    Emerge quindi un profilo di illegittimita\u0027  costituzionale  della\nnorma, per violazione degli articoli 3  e  53  Cost.,  non  potendosi\nritenere conforme a Costituzione un sistema impositivo  che  pretende\ndi rintracciare un supposto  «sovraprofitto»  mediante  il  confronto\nincrementale tra un periodo di piena operativita\u0027 di una  societa\u0027  e\nun altro, precedente, di operativita\u0027 limitata alle sole attivita\u0027 di\navvio  dell\u0027impresa,  che  nemmeno  producono  «profitti»  in   senso\nproprio. \n    Anche in relazione a tale criticita\u0027, la ricorrente  ha  proposto\nuna interpretazione costituzionalmente orientata dell\u0027art. 37,  comma\n2,  decreto-legge  n.  21/2022,  secondo  la  quale,  ai   fini   del\ncontributo, rileverebbe solo il saldo tra le attivita\u0027 esercitate nei\nmesi di gennaio - aprile 2022 e quelle esercitate nei mesi di gennaio\n- aprile 2021: cio\u0027 perche\u0027 il raffronto tra gli incrementi, al  fine\ndi intercettare  l\u0027eventuale  extraprofitto,  deve  riferirsi  a  due\nperiodi  omogenei  e  pertanto  sarebbe  possibile  solo  per  questo\nristretto lasso di tempo. \n    Tale conclusione sarebbe vieppiu\u0027 rafforzata, nel caso di specie,\natteso che,  anche  sotto  il  profilo  formale,  gli  effetti  della\nmenzionata scissione decorrono dal 1° gennaio 2021, il  che  conferma\nanche sotto il profilo giuridico il corretto riferimento a tale  data\ncome  «inizio»  dell\u0027attivita\u0027   della   ricorrente   ai   fini   qui\nd\u0027interesse. \n    In  generale,  la  predetta  impostazione  troverebbe   ulteriore\nconferma anche nel dato testuale dell\u0027art. 37 cit. che, riferendo  il\ncontributo  a  quei  soggetti  che  «esercitano  l\u0027attivita\u0027  di...»,\nparrebbe volto a attrarre nel  proprio  ambito  applicativo  solo  le\nsocieta\u0027 effettivamente esercenti l\u0027attivita\u0027 di impresa (laddove  si\npresume che risiedano gli extraprofitti)  e  non  anche  le  societa\u0027\nneocostituite o non operative, che pongano  eventualmente  in  essere\nsolo attivita\u0027 preparatorie. \n    Applicando tale interpretazione nel caso  di  specie,  secondo  i\ncalcoli della ricorrente, il contributo dovuto risulterebbe pari alla\nminor somma di euro 124.866.931,33, il  cui  40%  dovuto  in  acconto\nrisulterebbe pari ad euro 49.946.772,53, con conseguente  diritto  al\nrimborso di quanto versato in eccesso, per un importo  pari  ad  euro\n153.166.358,71. \n    Anche in questo caso,  il  Collegio  non  ritiene  sia  possibile\naddivenire ad una interpretazione  costituzionalmente  orientata  che\nsia rispettosa del testo letterale della norma di  cui  all\u0027art.  37,\ncomma 2,  decreto-legge  n.  21/2022,  a  mente  del  quale  la  base\nimponibile dell\u0027imposta in esame e\u0027 costituita  «dall\u0027incremento  del\nsaldo tra le operazioni attive e le operazioni passive,  riferito  al\nperiodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo  del\nperiodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021»,  tenuto  anche  conto\nche l\u0027Agenzia delle entrate, con circolare 23 giugno 2022,  n.  22/E,\nha   chiarito   che,   ai   fini   dell\u0027individuazione    dell\u0027inizio\ndell\u0027attivita\u0027,  debba  farsi  riferimento  al  «momento  in  cui  il\nsoggetto acquisisce la soggettivita\u0027 passiva ai fini  IVA,  ossia  al\nmomento  dell\u0027apertura  della   partita   IVA,   accompagnata   dallo\nsvolgimento delle attivita\u0027  di  carattere  preparatorio  finalizzate\nalla costituzione delle condizioni d\u0027inizio effettivo  dell\u0027attivita\u0027\ntipica, a  prescindere  dall\u0027effettiva  realizzazione  di  operazioni\nattive (cfr. sentenze della Corte di  giustizia  UE  2  giugno  2016,\nC-263/15, sentenze della Corte di cassazione, sez. civile, 2 febbraio\n2004, n. 1863, e sez. tributaria 3 ottobre 2018, n. 23994)». \n\n \n                                P.Q.M. \n \n    La Corte di giustizia tributaria di primo grado  di  Roma,  nella\nCamera di consiglio del 20 novembre 2024, \n    A scioglimento della riserva ex art. 35, decreto  legislativo  n.\n546/1992 assunta all\u0027udienza del 30 ottobre 2024, \n    Visto l\u0027art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, \n    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 37, decreto-legge  n.  21/2022,\nconvertito, con modificazioni, in legge n. 51/2022,  come  modificato\ndall\u0027art.   55,   decreto-legge   n.   50/2022,    convertito,    con\nmodificazioni, in legge n. 91/2022, e dall\u0027art. 1, comma  120,  legge\nn. 197/2022, per violazione degli  articoli  3,  42,  53,  117  della\nCostituzione e, in via mediata,  dell\u0027art.  1  del  Primo  Protocollo\nCedu, in relazione ai profili di illegittimita\u0027 sopra evidenziati. \n    Sospende il giudizio. \n    Ordina   l\u0027immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte\ncostituzionale. \n    Ordina alla Segreteria che la presente ordinanza  sia  notificata\nalle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri  e  comunicata\nal Presidente del Senato della  Repubblica  ed  al  Presidente  della\nCamera dei deputati. \n        Roma, 20 novembre 2024 \n \n                 Il Presidente: Paolo Antonio Bruno \n \n \n                                        Il giudice estensore: Salassa","elencoNorme":[{"id":"63293","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"21/03/2022","data_nir":"2022-03-21","numero_legge":"21","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"37","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2022-03-21;21~art37"},{"id":"63345","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"20/05/2022","data_nir":"2022-05-20","numero_legge":"51","descrizionenesso":"come modificato 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