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M.M.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 140 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 giugno 2025\n\r\nOrdinanza del 13 giugno 2025 della Corte d\u0027appello di Lecce nel\nprocedimento civile promosso dalla Questura di Brindisi contro J.S.\nM.M.. \n \nStraniero - Immigrazione - Procedimenti aventi ad oggetto la\n convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il\n trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente\n protezione internazionale, disposto a norma dell\u0027art. 6 del d.lgs.\n n. 142 del 2015, e dell\u0027art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del\n d.lgs. n. 286 del 1998, nonche\u0027 per la convalida delle misure\n adottate ai sensi dell\u0027art. 14, comma 6, del citato d.lgs. n. 142\n del 2015 [nel caso di specie: proroga del trattenimento del\n richiedente protezione internazionale disposto a norma dell\u0027art. 6,\n comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 (sussistenza di fondati motivi\n per ritenere che la domanda e\u0027 stata presentata al solo scopo di\n ritardare o impedire l\u0027esecuzione del respingimento o\n dell\u0027espulsione)] - Attribuzione della competenza giurisdizionale\n alla corte d\u0027appello di cui all\u0027art. 5, comma 2, della legge n. 69\n del 2005, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il\n provvedimento oggetto di convalida, che giudica in composizione\n monocratica, in luogo della sezione specializzata in materia di\n immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei\n cittadini dell\u0027Unione europea, istituita presso il tribunale\n distrettuale. \n- Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in\n materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e\n assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi\n migratori e di protezione internazionale, nonche\u0027 dei relativi\n procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella\n legge 9 dicembre 2024, n. 187, artt. 16, 18, 18-bis e 19. \n\n\r\n(GU n. 34 del 20-08-2025)\n\r\n \n CORTE DI APPELLO DI LECCE \n Il Consigliere di turno \n \n Letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato e\nsciogliendo la riserva assunta all\u0027odierna udienza del 13 giugno\n2025. \n \n Osserva \n \n1. Premessa. \n In data ... la Questura di Brindisi ha richiesto, ai sensi\ndell\u0027art. 6, decreto legislativo n. 142/2015 la proroga del\ntrattenimento nei confronti di M.M.J.S. Invero, il M.M. si trovava\ntrattenuto nel CPR di Restinco ai sensi dell\u0027art. 6, comma 5, decreto\nlegislativo n. 142/2015 con decreto del questore di Brindisi del ...,\nconvalidato da questa Corte con decreto del 18 aprile 2025. La\nQuestura di Brindisi, come detto, ha richiesto la proroga del\ntrattenimento, ai sensi dell\u0027art. 6 decreto legislativo n. 142/2015,\nritenendo la permanenza dei relativi presupposti e segnatamente la\nnecessita\u0027 di procedere alla definizione dell\u0027iter relativo\nall\u0027istanza di protezione internazionale. \n All\u0027odierna udienza, sentito il trattenuto, il suo difensore,\nnonche\u0027 il rappresentante della Questura di Brindisi, ritenuta la\npropria competenza sulla richiesta di proroga del trattenimento,\nquesto Consigliere ha riservato la propria decisione nei termini di\nlegge. \n2. In punto di rilevanza della questione. \n A scioglimento della riserva, ritiene questa corte di appello\ndoversi sollevare questione di legittimita\u0027 costituzionale in\nrelazione all\u0027art. 77, comma 2 della Costituzione, agli articoli 3,\n25 e 102, comma 2 della Costituzione, con riferimento agli articoli\n16, 18, 18-bis e 19 del decreto-legge n. 145/2024, convertito, con\nmodifiche, dalla legge n. 187/2024, nella parte in cui attribuiscono\nla competenza giurisdizionale in tema di procedimenti aventi ad\noggetto la richiesta, avanzata dal questore, ai sensi dell\u0027art. 6,\ndecreto legislativo n. 142/2015, di proroga del trattenimento del\nrichiedente protezione internazionale, disposto a norma del\nrichiamato art. 6 del decreto legislativo n. 142/2015, alla corte di\nappello di cui all\u0027art. 5-bis, decreto-legge n. 13/2017, convertito,\ncon modifiche, dalla legge n. 46/2017, e cioe\u0027 alla corte di appello\ndi cui all\u0027art. 5, comma 2 della legge n. 69/2005, nel cui distretto\nha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di\nconvalida, che giudica, peraltro, in composizione monocratica, in\nluogo della sezione specializzata in materia di immigrazione,\nprotezione internazionale e libera circolazione dei cittadini\ndell\u0027Unione europea, istituita presso il tribunale distrettuale. \n Va, preliminarmente, osservato che la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale, sollevata nell\u0027ambito di un giudizio avente ad\noggetto la richiesta di proroga del trattenimento, avanzata dal\nQuestore di Brindisi ai sensi dell\u0027art. 6, decreto legislativo n.\n142/2015, risulta ammissibile, come affermato dalla Corte\ncostituzionale (vedi Corte costituzionale n. 212/2023, punto 2.1. del\nconsiderato in diritto, che richiama Corte costituzionale n.\n137/2020, punto 2.1. del considerato in diritto). Invero, questo\nconsigliere non si e\u0027 pronunciato sulla richiesta (che, come e\u0027 noto,\na pena di illegittimita\u0027, deve essere formulata prima della scadenza\ndel termine iniziale o prorogato - vedi Cassazione civile sezione I,\n16 dicembre 2019, n. 33178 - e deve essere disposta o convalidata dal\ngiudice entro quarantotto ore dalla richiesta - vedi Cassazione\ncivile sezione I, 30 ottobre 2019, n. 27939), ma ritiene di sollevare\nin via preliminare la questione di legittimita\u0027 costituzionale, con\nsospensione del giudizio. Orbene, quando il giudice dubiti della\nlegittimita\u0027 costituzionale delle norme che regolano presupposti e\ncondizioni del potere di convalida, ovvero i presupposti e le\ncondizioni del potere di proroga di un trattenimento, il cui\nesercizio e\u0027 soggetto a termini perentori, la cessazione dello stato\ndi restrizione che dovesse derivare dalla mancata convalida nel\ntermine di legge, ovvero dal mancato accoglimento della richiesta di\nproroga nel termine di legge, non puo\u0027 essere di ostacolo al\npromovimento della relativa questione di legittimita\u0027 costituzionale\n(si veda, con riguardo a questione di legittimita\u0027 costituzionale\nsollevata nell\u0027ambito di un procedimento di riesame ai sensi\ndell\u0027art. 309 del codice di procedura penale, Cassazione penale\nsezione F., 11 agosto 2015, n. 34889). \n Va anche detto che, nella sostanza, con la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale si sottopone a scrutinio di\ncostituzionalita\u0027 il nuovo sistema normativo, frutto di decretazione\ndi urgenza, che attiene ai procedimenti di convalida dei\nprovvedimenti che dispongono o prorogano i trattenimenti dei\nrichiedenti protezione internazionale, di cui si contesta la\nragionevolezza e l\u0027organicita\u0027, in mancanza di giustificazione circa\ni presupposti della decretazione di urgenza e circa la sussistenza di\nesigenze costituzionalmente rilevanti da perseguire. \n La conseguenza dell\u0027eventuale fondatezza dei rilievi\ncostituzionali mossi sarebbe il ripristino del precedente sistema,\nche vedeva nelle sezioni specializzate in materia di immigrazione,\nprotezione internazionale e libera circolazione dei cittadini\ndell\u0027Unione europea, istituite presso i tribunali distrettuali,\nl\u0027autorita\u0027 giudiziaria competente in materia. \n Per opportuna completezza si rappresenta che analoghe questioni\ndi legittimita\u0027 costituzionale sono state proposte da questa corte di\nappello sulla medesima materia, a partire dall\u0027ordinanza emessa in\ndata 2 maggio 2025 nel procedimento n. 243-1/2025, le cui\nargomentazioni si condividono e si ripropongono in questa sede, nei\nlimiti e con le precisazioni di cui si dira\u0027. \n3. La ricostruzione del quadro normativo di riferimento applicabile\nnel presente procedimento. \n Il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, pubblicato in Gazzetta\nUfficiale - Serie generale - n. 239 dell\u002711 ottobre 2024, recante\n«disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori\nstranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di\ngestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonche\u0027\ndei relativi procedimenti giurisdizionali», al capo IV, aveva\nprevisto alcune disposizioni processuali (articoli 16, 17 e 18). In\nparticolare, l\u0027art. 16, rubricato «modifiche al decreto-legge 17\nfebbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13\naprile 2017, n. 46», modificando gli articoli 2 e 3, comma 4,\ndecreto-legge n. 13/2017, convertito, con modifiche, dalla legge n.\n46/2017, aveva introdotto il reclamo dinanzi alla corte di appello\navverso i provvedimenti adottati dalle sezioni specializzate, ai\nsensi dell\u0027art. 35-bis, decreto legislativo n. 25/2008, e quelli\naventi ad oggetto l\u0027impugnazione dei provvedimenti adottati\ndall\u0027autorita\u0027 preposta alla determinazione dello Stato competente\nall\u0027esame della domanda di protezione internazionale (art. 16, comma\n1, lettera b). Aveva, poi, previsto che i giudici di appello chiamati\na comporre i collegi di reclamo avrebbero dovuto curare la propria\nformazione almeno annuale nella materia della protezione\ninternazionale. L\u0027art. 17 aveva apportato modifiche al decreto\nlegislativo n. 25/2008 e l\u0027art. 18 aveva a sua volta apportato\nmodifiche al decreto legislativo n. 150/2011. Ai sensi dell\u0027art. 19\ndel decreto-legge n. 145/2024 le disposizioni di cui al capo IV si\napplicavano ai ricorsi presentati ai sensi dell\u0027art. 35 e dell\u0027art.\n3, comma 3-bis del decreto legislativo n. 25/2008, decorsi trenta\ngiorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del\ndecreto stesso. \n Il decreto-legge n. 145/2024 e\u0027 stato convertito, con modifiche,\ndalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, pubblicata in Gazzetta Ufficiale\n- Serie generale - n. 289 del 10 dicembre 2024. \n In particolare, per quanto di interesse in questa sede, in sede\ndi conversione, l\u0027art. 16 del decreto-legge n. 145/2024 e\u0027 stato\nmodificato dalla legge n. 187/2024. Innanzitutto, e\u0027 stata modificata\nla rubrica dell\u0027articolo («modifica all\u0027art. 3 e introduzione\ndell\u0027art. 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46»).\nQuindi, con l\u0027art. 16 citato, attraverso la modifica dell\u0027art. 3,\ncomma 1, lettera d), decreto-legge n. 13/2017, convertito, con\nmodifiche, dalla legge n. 46/2017 e l\u0027introduzione dell\u0027art. 5-bis\nnel decreto-legge n. 13/2017, convertito, con modifiche, dalla legge\nn. 46/2017, e\u0027 stata sostanzialmente sottratta alle sezioni\nspecializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e\nlibera circolazione dei cittadini dell\u0027Unione europea, istituite\npresso i tribunali distrettuali, la competenza per i procedimenti\naventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il\nquestore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del\nrichiedente protezione internazionale, adottato a norma degli\narticoli 6, 6-bis, 6-ter del decreto legislativo n. 142/2015, e\ndall\u0027art. 10-ter, comma 3, quarto periodo del decreto legislativo n.\n286/1998, nonche\u0027 per la convalida delle misure adottate ai sensi\ndell\u0027art. 14, comma 6 del decreto legislativo n. 142/2015, che e\u0027\nstata, invece, attribuita alle corti di appello di cui all\u0027art. 5,\ncomma 2 della legge n. 69/2005, nel cui distretto ha sede il questore\nche ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, che giudicano,\nperaltro, in composizione monocratica. \n L\u0027art. 18 del decreto-legge n. 145/2024 ha pure subito rilevanti\nmodifiche, a cominciare dalla rubrica («modifiche al decreto\nlegislativo 18 agosto 2015, n. 142»). Nel dettaglio, e\u0027 stato\nmodificato l\u0027art. 6, comma 5 del decreto legislativo n. 142/2015 per\nadattarlo alla nuova competenza attribuita alla corte di appello. E\u0027\nprevisto (primo periodo) che il provvedimento con il quale il\nquestore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento e\u0027\nadottato per iscritto, e\u0027 corredato di motivazione e reca\nl\u0027indicazione che il richiedente ha facolta\u0027 di presentare memorie o\ndeduzioni personalmente o a mezzo di difensore. Il provvedimento e\u0027\ntrasmesso, senza ritardo, alla corte di appello di cui all\u0027art. 5-bis\ndel decreto-legge n. 13/2017, convertito, con modifiche, dalla legge\nn. 46/2017. All\u0027ultimo periodo dell\u0027art. 6, comma 5 del decreto\nlegislativo n. 142/2015 le parole «al tribunale sede della sezione\nspecializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e\nlibera circolazione dei cittadini dell\u0027Unione europea» sono\nsostituite dalle seguenti: «alla corte d\u0027appello competente». Dopo il\ncomma 5 dell\u0027art. 6 del decreto legislativo n. 142/2015 e\u0027 stato\ninserito il comma 5-bis che prevede che contro i provvedimenti\nadottati ai sensi del comma 5 e\u0027 ammesso ricorso per cassazione ai\nsensi dell\u0027art. 14, comma 6 del decreto legislativo n. 286/1998. Al\ncomma 8 dell\u0027art. 6 decreto legislativo n. 142/2015 le parole «del\ntribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle\nseguenti: «della corte d\u0027appello». All\u0027art. 14, comma 6, ultimo\nperiodo del decreto legislativo n. 142/2015 le parole «il tribunale\nsede della sezione specializzata in materia di immigrazione,\nprotezione internazionale e libera circolazione dei cittadini\ndell\u0027Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «la corte\nd\u0027appello». \n Inoltre, la legge n. 187/2024, di conversione del decreto-legge\nn. 145/2024, ha inserito l\u0027art. 18-bis, rubricato «modifiche agli\narticoli 10-ter e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25\nluglio 1998, n. 286» che prevede che all\u0027art. 10-ter, comma 3, quarto\nperiodo del decreto legislativo n. 286/1998, le parole «il Tribunale\nsede della sezione specializzata in materia di immigrazione,\nprotezione internazionale e libera circolazione dei cittadini\ndell\u0027Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «la corte\nd\u0027appello»; inoltre, prevede all\u0027art. 14, comma 6, decreto\nlegislativo n. 286/1998, al primo periodo l\u0027aggiunta, in fine, delle\nseguenti parole: «, entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per\ni motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell\u0027art. 606\ndel codice di procedura penale», e dopo il secondo periodo l\u0027aggiunta\ndel seguente periodo: «Si osservano, in quanto compatibili, le\ndisposizioni dell\u0027art. 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo\ndella legge 22 aprile 2005, n. 69». \n Infine, l\u0027art. 19 del decreto-legge n. 145/2024 e\u0027 stato\nmodificato nel senso che sono state soppresse le parole «ai ricorsi\npresentati ai sensi dell\u0027art. 35 e dell\u0027articolo, comma 3-bis del\ndecreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25». \n In definitiva, con la legge n. 187/2024, di conversione del\ndecreto-legge n. 145/2024, il legislatore ha realizzato una\nvariazione di non poco momento in punto di attribuzione della\ncompetenza giurisdizionale in tema di procedimenti aventi ad oggetto\nla convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il\ntrattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente\nprotezione internazionale, adottato a norma degli articoli 6, 6-bis,\n6-ter del decreto legislativo n. 142/2015, e dall\u0027art. 10-ter, comma\n3, quarto periodo del decreto legislativo n. 286/1998, nonche\u0027 per la\nconvalida delle misure adottate ai sensi dell\u0027art. 14, comma 6 del\ndecreto legislativo n. 142/2015, che e\u0027 stata sottratta alle sezioni\nspecializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e\nlibera circolazione dei cittadini dell\u0027Unione europea, istituite\npresso i tribunali, per essere attribuita alle corti di appello di\ncui all\u0027art. 5, comma 2 della legge n. 69/2005, nel cui distretto ha\nsede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di\nconvalida, che giudicano, peraltro, in composizione monocratica. Il\nrelativo provvedimento e\u0027 impugnabile con ricorso per cassazione ai\nsensi dell\u0027art. 14, comma 6, decreto legislativo n. 286/1998, e,\nquindi, il ricorso, che non sospende il provvedimento, e\u0027 proponibile\nentro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui\nalle lettere a), b) e c) del codice di procedura penale e si\nosservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell\u0027art. 22, comma\n5-bis, secondo e quarto periodo della legge n. 69/2005. \n Peraltro, la competenza cosi\u0027 determinata ha avuto efficacia\ndecorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della\nlegge n. 187/2024 di conversione del decreto-legge n. 145/2024\n(pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2024) per effetto\ndell\u0027art. 19 del decreto-legge n. 145/2024, come modificato dalla\nlegge n. 187/2024. \n Non e\u0027 piu\u0027 previsto un obbligo in capo ai consiglieri di appello\ndi curare la propria formazione annuale nella materia della\nprotezione internazionale. \n 3.1. Le incertezze relative all\u0027attribuzione della materia al\nsettore civile o a quello penale. \n Come evidenziato dal Consiglio superiore della magistratura nel\nsuo parere reso con delibera del 4 dicembre 2024, la novella\nlegislativa attribuisce alla corte di appello, normalmente giudice di\nsecondo grado, la competenza in ordine alle convalide dei\nprovvedimenti questorili che dispongono o prorogano i trattenimenti\ndei richiedenti protezione internazionale, che costituiscono\nprocedimenti incidentali nell\u0027ambito del complesso procedimento di\nriconoscimento del diritto di asilo o alla protezione internazionale\nsussidiaria, che resta, invece, attribuito al tribunale distrettuale\nspecializzato in materia di immigrazione, protezione internazionale e\nlibera circolazione dei cittadini dell\u0027Unione europea. Peraltro, il\nriferimento, per l\u0027individuazione del magistrato della corte di\nappello competente, all\u0027art. 5, comma 2 della legge n. 69/2005,\ngenera ulteriore confusione, poiche\u0027, se risulta effettuato per\nidentificare la competenza territoriale, si tratterebbe di richiamo\ninutile, visto che la stessa norma individua territorialmente la\ncorte di appello competente in base al questore che ha adottato il\nprovvedimento da convalidare. Al contrario, se risulta effettuato per\nindividuare uno specifico settore o sezione della corte di appello\nche si deve occupare della materia, risulta un richiamo del tutto\ngenerico, poiche\u0027 non e\u0027 chiaro se per legge si e\u0027 attribuita la\ncompetenza a provvedere al settore penale della Corte, normalmente\ncompetente a provvedere sui MAE. \n Secondo l\u0027interpretazione fatta propria sia dall\u0027Ufficio del\nmassimario della Cassazione (vedi relazione n. 1/2025) che dalla\nCorte di legittimita\u0027 (vedi sentenza I sezione penale 24 gennaio\n2025, n. 2967), il legislatore avrebbe attribuito alle sezioni penali\ndella corte di appello la materia (oltre che alle Sezioni penali\ndella Corte di legittimita\u0027). \n Tuttavia, come emerge dalla delibera del Consiglio superiore\ndella magistratura del 19 marzo 2025, ricognitiva in ordine alle\nricadute organizzative sulle corti di appello in seguito allo\nspostamento delle competenze in materia di convalida dei\nprovvedimenti di trattenimento dei richiedenti protezione\ninternazionale, sono state adottate dalle corti di appello misure\norganizzative diverse, che prevedono, per lo piu\u0027, l\u0027attribuzione\ntabellare della nuova materia al settore civile in via esclusiva e,\ndove istituita, alla sezione gia\u0027 incaricata della trattazione della\nmateria dell\u0027immigrazione e della protezione internazionale, ovvero\nin alcuni casi il coinvolgimento dei consiglieri del settore penale o\nsotto forma di applicazione, ovvero come inserimento nel turno delle\nconvalide, ovvero ancora come attribuzione della materia alle sezioni\npenali con trattazione secondo la turnazione MAE. La prima presidente\ndella Corte di cassazione, con provvedimento di variazione tabellare\nadottato in data 16 gennaio 2025, ha assegnato la trattazione dei\nricorsi alla Prima sezione penale. \n Il Consiglio superiore della magistratura ha espressamente\nprevisto la tendenziale approvazione in questa prima fase di tutte le\nvariazioni tabellari, in attesa che si consolidi, in ambito\ngiurisdizionale, un\u0027unica opzione interpretativa, circa\nl\u0027attribuzione della materia al settore civile o al settore penale. \n Pertanto, presso le corti di appello, convivono sia sistemi\norganizzativi tabellari in cui la materia de qua e\u0027 attribuita in via\nesclusiva ai consiglieri addetti al settore civile, sia sistemi in\ncui e\u0027 attribuita in via esclusiva ai consiglieri addetti al settore\npenale ovvero sia ai consiglieri addetti al settore civile che a\nquelli addetti al settore penale, sebbene il rito previsto per il\nprocedimento di convalida sia quello di cui all\u0027art. 6, comma 5 del\ndecreto legislativo n. 142/2015, che richiama a sua volta l\u0027art. 14,\ndecreto legislativo n. 286/1998, e dunque un procedimento che segue\nil processo civile telematico, mediante l\u0027utilizzo di consolle\ncivile. D\u0027altra parte, non va dimenticata l\u0027esistenza dell\u0027istituto\n«pretorio» del riesame del trattenimento dello straniero (Cassazione\ncivile, sezione I, 29 settembre 2017, n. 22932), la cui domanda va\nintrodotta nelle forme del procedimento camerale ex art. 737 del\ncodice di procedura civile, sicche\u0027 per il principio della\nconcentrazione delle tutele la competenza deve essere riferita al\ngiudice della convalida e delle proroghe (Cassazione civile, sezione\nI, 3 febbraio 2021, n. 2457). Dunque, stante lo spostamento della\ncompetenza in esame, tale domanda dovra\u0027 essere necessariamente\nrivolta, per lo straniero richiedente protezione internazionale, alla\ncorte di appello, e cio\u0027 rende ulteriormente incerta l\u0027attribuzione\ndella materia al settore civile o al settore penale. \n Presso la Corte di appello di Lecce e\u0027 stata prevista variazione\ntabellare attributiva della materia delle convalide dei provvedimenti\nquestorili di trattenimento o di proroga dei trattenimenti dei\nrichiedenti protezione internazionale a tutti i consiglieri della\ncorte, secondo un turno settimanale (variazione tabellare n. 2 dell\u00278\ngennaio 2025). Lo scrivente consigliere e\u0027 tabellarmente addetto al\nsettore penale, inserito nella Prima sezione penale della corte e\nnella Corte di assise di appello. Tuttavia, in virtu\u0027 della suddetta\nvariazione tabellare, e\u0027 assegnatario, secondo un turno settimanale,\ndella materia delle convalide dei provvedimenti questorili di\ntrattenimento o di proroga dei trattenimenti dei richiedenti\nprotezione internazionale. \n 3.2. La rilevanza della questione di legittimita\u0027 costituzionale\nalla luce del quadro normativo scaturito dal decreto-legge n.\n145/2024 convertito, con modifiche, dalla legge n. 187/2024. \n L\u0027intervento normativo di urgenza, che ha portato\nall\u0027attribuzione della competenza per i procedimenti aventi ad\noggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore\ndispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del\nrichiedente protezione internazionale alle corte di appello,\nindividuate ai sensi dell\u0027art. 5-bis del decreto-legge n. 13/2027,\nconvertito, con modifiche, dalla legge n. 46/2017, che giudicano, fra\nl\u0027altro, in composizione monocratica, risulta di dubbia\nragionevolezza, tenuto conto, altresi\u0027, come si vedra\u0027,\ndell\u0027inesistenza di una plausibile motivazione a sostegno dello\nstesso, tale da rendere intellegibili le ragioni e gli scopi\nperseguiti dal legislatore. \n Facendo proprie le perplessita\u0027 gia\u0027 manifestate dal Consiglio\nsuperiore della magistratura nel parere reso con delibera del 4\ndicembre 2024, si evidenzia come non appaiono intellegibili ne\u0027 le\nragioni poste a fondamento dell\u0027inedita sottrazione alle sezioni\nspecializzate dei tribunali distrettuali di procedimenti - quelli\nappunto sulle convalide dei trattenimenti dei richiedenti asilo -\ntipicamente assegnati ai giudici di primo grado e il loro\naffidamento, per saltum, alle corti di appello, ne\u0027 i motivi che\nhanno indotto il legislatore a cancellare, con la legge di\nconversione, uno dei cardini del primo intervento normativo di\nurgenza, e cioe\u0027 la reintroduzione del reclamo in appello avverso i\nprovvedimenti di merito in materia di protezione internazionale. \n Se poi la competenza deve intendersi come attribuita alle sezioni\npenali della corte di appello, tale scelta desterebbe ulteriori\nperplessita\u0027, poiche\u0027 le decisioni sui trattenimenti dei richiedenti\nasilo si inseriscono nel quadro di una procedura amministrativa\noriginata dalla mera formulazione di una domanda di asilo, secondo le\nregole del diritto costituzionale, europeo e nazionale di recepimento\ndi quest\u0027ultimo; i provvedimenti disposti dal questore e le relative\nproroghe non sono legati alla commissione di reati, ma rispondono\nalle diverse esigenze di cui agli articoli 6, 6-bis, 6-ter, decreto\nlegislativo n. 142/2015, 10-ter, comma 3, decreto legislativo n.\n286/1998 e 14, comma 6, decreto legislativo n. 142/2015; la decisione\nsul trattenimento ha natura incidentale nell\u0027ambito del complesso\nprocedimento di riconoscimento del diritto di asilo e per tale\nragione essa e\u0027 stata da sempre attribuita alla competenza dei\nmedesimi giudici che sono chiamati a decidere nel merito in ordine\nalla sussistenza o meno del diritto suddetto, tanto in via cautelare\n(istanze di sospensiva) quanto in via definitiva; la comune\nappartenenza di ciascuno di tali profili (trattenimenti, sospensive,\nmerito) alla complessa materia della protezione internazionale ha,\nsino ad oggi, indotto il legislatore e il Consiglio superiore della\nmagistratura a ritenere opportuna, rectius necessaria,\nl\u0027individuazione di un giudice specializzato, tabellarmente\npre-definito, dotato di specifiche competenze e soggetto a stringenti\nobblighi formativi. \n L\u0027intervento legislativo ha inciso sul carattere unitario e\ninscindibile delle questioni attinenti al diritto di asilo e delle\nrelative procedure, operando una sorta di assimilazione tra le\ndiverse ipotesi di trattenimento dei richiedenti asilo e le ipotesi\ndi limitazione della liberta\u0027 personale derivanti dall\u0027accertamento\ngiurisdizionale, in corso o definitivo, della commissione di reati da\nparte di cittadini comunitari o extracomunitari, assimiliazione che\nnon vi puo\u0027 essere, riguardando le convalide dei provvedimenti di\ntrattenimento o di proroga dei trattenimenti appunto convalide di\nprovvedimenti amministrativi, di per se\u0027 estranei ai fatti-reato. Si\ne\u0027 operata una scissione tra il giudice competente a giudicare nel\nmerito i provvedimenti relativi al riconoscimento del diritto di\nasilo (le sezioni specializzate dei tribunali distrettuali) e il\ngiudice competente a giudicare sulla legittimita\u0027 dei trattenimenti\ndisposti nell\u0027ambito delle medesime procedure di riconoscimento di\ntale diritto. \n Infine, l\u0027intervento normativo in questione ha frustrato\nl\u0027esigenza di specializzazione dei giudici chiamati a pronunciarsi\nsulla legittimita\u0027 dei trattenimenti. \n Come evidenziato dal Consiglio superiore della magistratura nel\npiu\u0027 volte citato parere, si e\u0027 trattato di un significativo cambio\ndi prospettiva, difficilmente comprensibile in presenza di un quadro\nordinamentale e processuale che non aveva sollevato criticita\u0027,\ndimostrando di potere offrire risposte adeguate alle esigenze di\ncelerita\u0027 proprie delle procedure de quibus e che ha comportato la\nnecessita\u0027 di ripensare il funzionamento delle corti di appello, con\nle confusioni organizzative sopra rappresentate. \n E\u0027 rilevante, pertanto, la questione della conformita\u0027 di tale\nsistema scaturito dalle modifiche apportate dagli articoli 16, 18,\n18-bis e 19 del decreto-legge n. 145/2024, convertito, con modifiche,\ndalla legge n. 187/2024, in primis, all\u0027art. 77, comma 2 della\nCostituzione; quindi, agli articoli 3, 25 e 102, comma 2 della\nCostituzione. \n4. In punto di non manifesta infondatezza della questione. \n 4.1. Rispetto all\u0027art. 77, comma 2 della Costituzione. \n Il decreto-legge n. 145/2024 e\u0027 stato emesso in mancanza di quei\ncasi straordinari di necessita\u0027 e urgenza richiesti dall\u0027art. 77,\ncomma 2 della Costituzione. \n Come e\u0027 noto, per costante giurisprudenza della Corte\ncostituzionale (vedi da ultimo Corte costituzionale n. 8/2022 e Corte\ncostituzionale n. 146/2024), la preesistenza di una situazione di\nfatto comportante la necessita\u0027 e l\u0027urgenza di provvedere tramite\nl\u0027utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge,\ncostituisce un requisito di validita\u0027 dell\u0027adozione di tale atto, la\ncui mancanza configura un vizio di legittimita\u0027 costituzionale del\nmedesimo, che non e\u0027 sanato dalla legge di conversione, la quale, ove\nintervenga, risulta a sua volta inficiata da un vizio in procedendo\n(ex plurimis, sentenze n. 149 del 2020, n. 10 del 2015, n. 93 del\n2011, n. 128 del 2008, n. 171 del 2007 e n. 29 del 1995). Il\nsindacato resta, tuttavia, circoscritto alle ipotesi di «mancanza\nevidente» dei presupposti in discorso o di manifesta irragionevolezza\no arbitrarieta\u0027 della loro valutazione (ex plurimis, sentenze n. 186\ndel 2020, n. 288 e n. 97 del 2019, n. 137, n. 99 e n. 5 del 2018, n.\n236 e n. 170 del 2017): cio\u0027, al fine di evitare la sovrapposizione\ntra la valutazione politica del Governo e delle Camere (in sede di\nconversione) e il controllo di legittimita\u0027 costituzionale (sentenze\nn. 186 del 2020, n. 93 del 2011, n. 83 del 2010 e n. 171 del 2007).\nL\u0027espressione, usata dall\u0027art. 77 della Costituzione, per indicare i\npresupposti della decretazione d\u0027urgenza e\u0027 connotata, infatti, da un\n«largo margine di elasticita\u0027» (sentenza n. 5 del 2018), onde\nconsentire al Governo di apprezzare la loro esistenza con riguardo a\nuna pluralita\u0027 di situazioni per le quali non sono configurabili\nrigidi parametri (sentenze 137 del 2018 e n. 171 del 2007). \n Tutto cio\u0027 premesso, occorre verificare, alla stregua di indici\nintrinseci ed estrinseci alla disposizione impugnata, se risulti\nevidente o meno la carenza del requisito della straordinarieta\u0027 del\ncaso di necessita\u0027 e d\u0027urgenza di provvedere (Corte costituzionale n.\n171/2007). \n L\u0027utilizzazione del decreto-legge - e l\u0027assunzione di\nresponsabilita\u0027 che ne consegue per il Governo secondo l\u0027art. 77\ndella Costituzione - non puo\u0027 essere sostenuta dall\u0027apodittica\nenunciazione dell\u0027esistenza delle ragioni di necessita\u0027 e di urgenza,\nne\u0027 puo\u0027 esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della\ndisciplina che e\u0027 stata introdotta (vedi sempre Corte costituzionale\nn. 171/2007 e n. 128/2008). \n Cio\u0027 detto, nel preambolo del decreto-legge n. 145/2024 non vi e\u0027\nalcuna motivazione delle ragioni di necessita\u0027 e urgenza del\nprovvedimento, specie con riguardo alle norme processuali contenute\nnel capo IV (si legge testualmente: «Considerata la straordinaria\nnecessita\u0027 e urgenza di adottare norme in materia di ingresso in\nItalia di lavoratori stranieri; Ritenuta la straordinaria necessita\u0027\ne urgenza di prevedere misure volte alla tutela dei lavoratori\nstranieri vittime dei reati di cui agli articoli 600, 601, 602, 603 e\n603-bis del codice penale e al contrasto del lavoro sommerso;\nRitenuta, altresi\u0027, la straordinaria necessita\u0027 e urgenza di adottare\ndisposizioni in materia di gestione dei flussi migratori»). \n Il decreto-legge, come visto, aveva attribuito alla corte di\nappello, sostanzialmente, di nuovo la competenza in tema di\nimpugnazione dei provvedimenti emanati dal tribunale specializzato\nnella materia della protezione internazionale, attraverso il reclamo.\nAveva, poi, previsto un obbligo per i giudici della corte addetti\nalla trattazione del reclamo di formarsi attraverso la frequenza\nannuale di corsi di formazione nella materia della protezione\ninternazionale. \n Nel corso dei lavori parlamentari relativi al disegno di legge di\nconversone A.C. 2888, veniva presentato l\u0027emendamento n. 16.4\nproposto in I Commissione, in sede referente, alla Camera dei\ndeputati dalla relatrice, contenente le modifiche agli articoli 16,\n17, 18, nonche\u0027 l\u0027inserimento degli articoli 18-bis e 18-ter. Dalla\nlettura del bollettino delle Commissioni parlamentari, redatto in\nforma sintetica (e non stenografica), non emergono dichiarazioni\ndella relatrice tese a spiegare le ragioni poste a base\ndell\u0027emendamento n. 16.4. Risultano solamente le dichiarazioni di\nvoto contrarie dei parlamentari dell\u0027opposizione (interventi degli\non.li M.E. Boschi, R. Magi, F. Zaratti, L. Boldrini, S. Bonafe\u0027, G.\nCuperlo, A. Colucci, M. Mauri, E. Alifano, I. Carmina: cfr. XIX\nLegislatura, Camera dei Deputati, I Commissione permanente,\nbollettino di mercoledi\u0027 20 novembre 2024, 32 e ss. e spec. 53 con\nl\u0027approvazione dell\u0027emendamento, pubblicato in allegato 2). Dal\nresoconto stenografico dell\u0027intervento nell\u0027Assemblea di Montecitorio\nemerge che la relatrice si limitava a riferire in aula solo che gli\narticoli 18, 18-bis e 18-ter, introdotti nel corso dell\u0027esame in sede\nreferente, recavano norme di coordinamento con la disposizione di cui\nall\u0027art. 16 del decreto-legge, che attribuiva alla corte di appello\nla competenza per la convalida dei provvedimenti di trattenimento e\nproroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale\ndisposti dal questore. \n La legge di conversione, dunque, ha eliminato il reclamo e,\nquindi, la competenza della corte in sede di impugnazione dei\nprovvedimenti emessi dal tribunale specializzato nella protezione\ninternazionale, ma ha attribuito alla corte di appello (che giudica\nin composizione monocratica) la competenza in tema di convalida dei\nprovvedimenti questorili che dispongono il trattenimento o la proroga\ndei trattenimenti dei richiedenti asilo, senza, peraltro, prevedere\npiu\u0027 alcun obbligo di formazione dei giudici di appello nella materia\ndella protezione internazionale. \n Di fatto, con riguardo ai procedimenti incidentali di convalida\ndei trattenimenti o di proroga dei trattenimenti, la legge di\nconversione ne ha disposto la sottrazione alle sezioni specializzate\ndei tribunali distrettuali, per attribuirli alla corte di appello,\nperaltro, sembrerebbe, settore penale (o anche settore penale, come,\nper disposizione tabellare, e\u0027 previsto per la Corte di appello di\nLecce), i cui magistrati non hanno alcuna specializzazione nella\nmateria e rispetto ai quali non e\u0027 prevista, come per i magistrati\ndel tribunale, alcuna necessita\u0027 di specializzarsi attraverso\nopportune occasioni di formazione. \n E tutto questo senza alcuna motivazione circa le ragioni\nstraordinarie di necessita\u0027 e urgenza che giustificano tale\nspostamento di competenza. Invero, non solo il decreto-legge n.\n145/2024, come visto, non le esplicita, ma non risultano ricavabili\nneppure dai lavori parlamentari che hanno portato all\u0027approvazione\ndella legge di conversione n. 187/2024 (relazioni, interventi dei\nparlamentari, dossier e altro). Deve, peraltro, sottolinearsi come\nl\u0027originaria previsione del decreto-legge n. 145/2024, circa\nl\u0027attribuzione alla corte di appello delle competenze in tema di\nimpugnazione dei provvedimenti emessi dal tribunale specializzato\nnella materia della protezione internazionale, sia stata sostituita,\ncome visto, in sede di conversione, dalla piu\u0027 limitata competenza\ndella corte di appello a decidere sulle convalide dei provvedimenti\nquestorili che dispongono i trattenimenti e sulle relative proroghe,\nche costituiscono normalmente procedimenti incidentali rispetto al\nprocedimento principale di accoglimento o meno della domanda di asilo\ne protezione internazionale sussidiaria, e che, certamente, non sono\nprocedimenti di impugnazione. Dunque, anche l\u0027originaria previsione,\nche gia\u0027 non si fondava su alcuna ragione esplicita di straordinaria\nurgenza e necessita\u0027, e\u0027 stata stravolta in sede di conversione del\ndecreto-legge, ancora una volta senza che cio\u0027 fosse giustificato da\nesplicite ragioni di straordinaria urgenza e necessita\u0027. \n Residua, quindi, l\u0027apodittica e tautologica enunciazione\ndell\u0027esistenza delle ragioni di necessita\u0027 e di urgenza contenuta nel\npreambolo del decreto-legge n. 145/2024, peraltro non estesa neppure\nalle disposizioni processuali contenute nel capo IV, da sola\ninsufficiente a rendere compatibile con il disposto dell\u0027art. 77,\ncomma 2 della Costituzione, l\u0027esercizio dello straordinario ed\neccezionale potere legislativo attribuito al Governo mediante\nl\u0027emanazione del decreto-legge. \n D\u0027altronde, stride con l\u0027asserita necessita\u0027 e urgenza la\nprevisione contenuta nell\u0027art. 19 del decreto-legge n. 145/2024,\nmantenuta anche in sede di conversione con modifiche ad opera della\nlegge n. 187/2024, che proprio le disposizioni del capo IV si\napplicano non immediatamente, il giorno stesso della pubblicazione\ndel decreto in gazzetta ufficiale, ovvero il giorno successivo, come\nnormalmente avviene per le norme emanate con decreto-legge, e neppure\nnell\u0027ordinario termine di vacatio legis, ma addirittura decorsi\ntrenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di\nconversione del decreto-legge. \n 4.2. Rispetto agli articoli 3, 25, comma 1, e 102, comma 2 della\nCostituzione. \n Nella recente sentenza n. 38 del 2025 la Corte costituzionale ha\naffermato quanto segue: \n «3.2. - La giurisprudenza di questa corte ha spesso\naffrontato il quesito se una disciplina che determini uno spostamento\ndi competenza con effetto anche sui procedimenti in corso sia\ncompatibile con la garanzia del giudice naturale precostituito per\nlegge di cui all\u0027art. 25, primo comma della Costituzione. \n Come questa corte osservo\u0027 sin dalla sentenza n. 29 del 1958,\ncon l\u0027espressione \"giudice precostituito per legge\" si intende \"il\ngiudice istituito in base a criteri generali fissati in anticipo e\nnon in vista di determinate controversie\". Tale principio, si\naggiunse qualche anno piu\u0027 tardi, \"tutela nel cittadino il diritto a\nuna previa non dubbia conoscenza del giudice competente a decidere,\no, ancor piu\u0027 nettamente, il diritto alla certezza che a giudicare\nnon sara\u0027 un giudice creato a posteriori in relazione a un fatto gia\u0027\nverificatosi\" (sentenza n. 88 del 1962, punto 4 del considerato in\ndiritto). \n La costante giurisprudenza di questa corte, peraltro, ha\nsempre ritenuto - a partire dalla sentenza n. 56 del 1967 - che la\ngaranzia del giudice naturale precostituito per legge non sia\nnecessariamente violata allorche\u0027 una legge determini uno spostamento\ndella competenza con effetto anche sui procedimenti in corso. \n La violazione e\u0027 stata esclusa, in particolare, in presenza\ndi una serie di presupposti, necessari onde evitare ogni rischio di\narbitrio nell\u0027individuazione del nuovo giudice competente. Finalita\u0027,\nquest\u0027ultima, che gia\u0027 la sentenza n. 56 del 1967 aveva ritenuto la\nragion d\u0027essere della garanzia del giudice naturale precostituito per\nlegge, la quale mira non solo a tutelare il consociato contro la\nprospettiva di un giudice non imparziale, ma anche ad assicurare\nl\u0027indipendenza del giudice investito della cognizione di una causa,\nponendolo al riparo dalla possibilita\u0027 che il legislatore o altri\ngiudici lo privino arbitrariamente dei procedimenti gia\u0027 incardinati\ninnanzi a se\u0027. \n 3.2.1. Anzitutto, e\u0027 necessario che lo spostamento di\ncompetenza non sia disposto dalla legge in funzione della sua\nincidenza in una specifica controversia gia\u0027 insorta, ma avvenga in\nforza di una legge di portata generale, applicabile a una pluralita\u0027\nindefinita di casi futuri. \n La menzionata sentenza n. 56 del 1967, in particolare,\nritenne compatibile con l\u0027art. 25, primo comma della Costituzione,\nuna riforma legislativa delle circoscrizioni giudiziarie,\nimmediatamente operativa anche con riferimento alla generalita\u0027 dei\nprocessi in corso. Il precetto costituzionale in parola - si\nargomento\u0027 in quell\u0027occasione - \"tutela una esigenza fondamentalmente\nunitaria: quella, cioe\u0027, che la competenza degli organi giudiziari,\nal fine di una rigorosa garanzia della loro imparzialita\u0027, venga\nsottratta ad ogni possibilita\u0027 di arbitrio. La illegittima\nsottrazione della regiudicanda al giudice naturale precostituito si\nverifica, percio\u0027, tutte le volte in cui il giudice venga designato a\nposteriori in relazione ad una determinata controversia o\ndirettamente dal legislatore in via di eccezione singolare alle\nregole generali ovvero attraverso atti di altri soggetti, ai quali la\nlegge attribuisca tale potere al di la\u0027 dei limiti che la riserva\nimpone. Il principio costituzionale viene rispettato, invece, quando\nla legge, sia pure con effetto anche sui processi in corso, modifica\nin generale i presupposti o i criteri in base ai quali deve essere\nindividuato il giudice competente: in questo caso, infatti, lo\nspostamento della competenza dall\u0027uno all\u0027altro ufficio giudiziario\nnon avviene in conseguenza di una deroga alla disciplina generale,\nche sia adottata in vista di una determinata o di determinate\ncontroversie, ma per effetto di un nuovo ordinamento - e, dunque,\ndella designazione di un nuovo giudice \u0026#x02bb;naturale\u0026#x02bc; - che il\nlegislatore, nell\u0027esercizio del suo insindacabile potere di merito,\nsostituisce a quello vigente\" (punto 2 del considerato in diritto). \n Tale criterio e\u0027 stato mantenuto fermo da questa corte in\ntutta la giurisprudenza posteriore relativa, in particolare, alle\nriforme ordinamentali che hanno introdotto regole sulla competenza,\ncon effetto anche sui processi in corso (ex multis, sentenze n. 237\ndel 2007, n. 268 e n. 207 del 1987; ordinanze n. 112 e n. 63 del 2002\ne n. 152 del 2001). \n 3.2.2. In secondo luogo, la giurisprudenza costituzionale ha\nspesso posto l\u0027accento - in particolare laddove la disciplina\ncensurata deroghi rispetto alle regole vigenti in via generale in\nmateria di competenza - sulla necessita\u0027 che lo spostamento di\ncompetenza sia previsto dalla legge in funzione di esigenze esse\nstesse di rilievo costituzionale. Tali esigenze sono state\nidentificate, ad esempio, nella tutela dell\u0027indipendenza e\nimparzialita\u0027 del giudice (sentenze n. 109 e n. 50 del 1963,\nrispettivamente punti 2 e 3 del considerato in diritto),\nnell\u0027obiettivo di assicurare la coerenza dei giudicati e il migliore\naccertamento dei fatti nelle ipotesi di connessione tra procedimenti\n(sentenze n. 117 del 1972; n. 142 e n. 15 del 1970, entrambe punto 2\ndel considerato in diritto; ordinanze n. 159 del 2000 e n. 508 del\n1989), ovvero nell\u0027opportunita\u0027 di assicurare l\u0027uniformita\u0027 della\ngiurisprudenza in relazione a determinate controversie (sentenza n.\n117 del 2012, punto 4.1. del considerato in diritto). \n 3.2.3. Infine, e\u0027 necessario che lo spostamento di competenza\navvenga in presenza di presupposti delineati in maniera chiara e\nprecisa dalla legge, si\u0027 da escludere margini di discrezionalita\u0027\nnell\u0027individuazione del nuovo giudice competente (sentenze n. 168 del\n1976, punto 3 del considerato in diritto; n. 174 e n. 6 del 1975,\nentrambe punto 3 del considerato in diritto; ordinanze n. 439 del\n1998 e n. 508 del 1989) e da assicurare, in tal modo, che anche\nquest\u0027ultimo giudice possa ritenersi «precostituito» per legge\n(sentenza n. 1 del 1965, punto 2 del considerato in diritto). \n Per contro, la garanzia in esame e\u0027 violata da leggi, sia\npure di portata generale, che attribuiscano a un organo\ngiurisdizionale il potere di individuare con un proprio provvedimento\ndiscrezionale il giudice competente, in relazione a specifici\nprocedimenti gia\u0027 incardinati (sentenze n. 82 del 1971, n. 117 del\n1968, n. 110 del 1963 e n. 88 del 1962), o comunque di influire sulla\ncomposizione dell\u0027organo giudicante in relazione, ancora, a\nspecifiche controversie gia\u0027 insorte (sentenze n. 393 del 2002 e n.\n83 del 1998)». \n Dunque, affinche\u0027 lo spostamento di competenza possa ritenersi\nrispettoso del principio del giudice naturale di cui all\u0027art. 25,\ncomma 1 della Costituzione, e\u0027 necessario che sia previsto dalla\nlegge in funzione di esigenze di rilievo costituzionale. \n E\u0027 necessario, pertanto, che lo spostamento di competenza abbia\nuna giustificazione «costituzionale», specie in un caso, come quello\nin esame, in cui l\u0027attribuzione della competenza relativamente alle\nconvalide dei provvedimenti questorili che dispongono il\ntrattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente\nprotezione internazionale era attribuita in precedenza ad una sezione\nspecializzata dei tribunali distrettuali, ad una sezione, cioe\u0027,\nappositamente istituita per la trattazione, in generale, della\nmateria della protezione internazionale, che continua, peraltro, ad\noccuparsi nel merito della decisione sulla richiesta di protezione\ninternazionale. \n In questa ottica, va aggiunta l\u0027assenza totale di motivazioni\nesposte, durante l\u0027iter di conversione dell\u0027originario decreto-legge\n(che non conteneva le disposizioni processuali qui in esame), sul\nmutamento di assetto giurisdizionale in questione, come gia\u0027\nrilevato; il disinteresse mostrato dal legislatore verso la tutela\ndel principio di specializzazione dell\u0027organo giudicante, da\nritenersi - in casi simili - presidio del giusto processo di cui\nall\u0027art. 111, comma 1 della Costituzione. \n Se la ragione dell\u0027inedita attribuzione di competenza alla corte\ndi appello, che e\u0027 normalmente giudice di secondo grado, deve essere\nricercata in una presunta affinita\u0027 dei procedimenti di convalida dei\nprovvedimenti questorili che dispongono il trattenimento o la proroga\ndei trattenimenti dei richiedenti protezione internazionale con i\nprocedimenti di convalida degli arresti eseguiti dalla polizia\ngiudiziaria in esecuzione dei MAE - come sembrerebbe desumibile dal\nriferimento all\u0027art. 5 comma 2 della legge n. 69/2005 contenuto nel\ncomma 5-bis del decreto-legge n. 13/2017, convertito, con modifiche,\ndalla legge n. 46/2017, introdotto dall\u0027art. 16 del decreto-legge n.\n145/2024, convertito, con modifiche, dalla legge n. 187/2024 -\nnonche\u0027 dalla circostanza che il provvedimento di convalida risulta\nimpugnabile con ricorso per cassazione per i motivi di cui all\u0027art.\n606, lettere a), b) e c) codice di procedura penale) e il\nprocedimento in Cassazione segue, ora, il rito previsto dall\u0027art. 22,\ncommi 3 e 4, legge n. 69/2005 (vedi art. 14, comma 6, decreto\nlegislativo n. 286/1998, come modificato dall\u0027art. 18-bis,\ndecreto-legge n. 145/2024, convertito, con modifiche, dalla legge n.\n187/2024, e, quindi, dalla sentenza della Corte costituzionale n.\n39/2025), deve osservarsi che tale asserita affinita\u0027 non sussiste\nminimamente. \n Invero, alla base del procedimento di convalida previsto\ndall\u0027art. 13 della legge n. 69/2005 vi e\u0027 l\u0027arresto di una persona,\ndi iniziativa della polizia giudiziaria, in esecuzione di un mandato\ndi arresto europeo esecutivo o cautelare, nel senso che si tratta di\nun MAE che si fonda o su una sentenza penale di condanna (o decisione\ngiudiziaria) esecutiva o di un provvedimento cautelare avente ad\noggetto un fatto qualificabile come reato. L\u0027arresto viene\nconvalidato o meno in vista della consegna dell\u0027arrestato allo Stato\nche ha emesso il MAE (procedura attiva). E\u0027 chiaramente un\nprocedimento di natura penale (non ritenuto tale in ambito CEDU: vedi\nCorte EDU 7.10.2008, Monedero e Angora c. Spagna; ma tendenzialmente\nconsiderato di natura penale nel diritto dell\u0027Unione europea, tanto\nda estendere l\u0027applicazione di alcune delle direttive «processuali\npenali» anche al MAE: vedi, ad esempio, direttive 2010/64/UE e\n2012/13/UE), normalmente assegnato alle sezioni penali delle corti di\nappello. \n Per contro, il procedimento che attiene alla convalida del\nprovvedimento che dispone o proroga il trattenimento del richiedente\nprotezione internazionale, sebbene riguardi un provvedimento\nlimitativo della liberta\u0027 dello straniero richiedente asilo, che deve\nessere adottato nel rispetto delle garanzie previste dall\u0027art. 13\ndella Costituzione (vedi Corte costituzionale n. 105/2001), tuttavia\nnon e\u0027 stato mai considerato un procedimento di natura penale, ne\u0027 in\nambito nazionale ne\u0027 in ambito sovranazionale. Come opportunamente\nricordato dalla Corte costituzionale (vedi il punto 3.5. del\nconsiderato in diritto della sentenza n. 39 del 2025), storicamente\nla materia in questione e\u0027 sempre stata ritenuta di natura civile, in\nragione della natura delle situazioni giuridiche incise dal\ntrattenimento, giacche\u0027, sottolineava la consulta, «come confermato\ndalla relazione del Governo illustrativa del disegno di legge n. 3240\ndel 19 febbraio 1997, dal quale ha avuto origine la legge n. 40 del\n1998 - il cui art. 12, come ricordato, e\u0027 confluito nell\u0027art. 14 del\ndecreto legislativo n. 286 del 1998 - trattandosi di misure\namministrative, di per se\u0027 estranee al fatto-reato, suscettibili\nnondimeno di intaccare anche posizioni soggettive che la Costituzione\ntutela in modo particolare, si e\u0027 ritenuto di attribuire la\ncompetenza al pretore civile, con un procedimento rapidissimo,\ndestinato ad esaurirsi in quindici giorni, salvo ulteriore ricorso\nper Cassazione e senza escludere eventuali provvedimenti cautelari\n(la cosiddetta \"sospensiva\"). La scelta a favore del giudice\nordinario civile, quale autorita\u0027 giurisdizionale competente a\ndecidere sul ricorso con l\u0027espulsione, oltre che della legittimita\u0027\ndella misura di cui all\u0027art. 12, risponde a criteri funzionali e\nsistematici». D\u0027altra parte, e\u0027 notorio che nelle controversie che\nriguardano l\u0027ingresso, la permanenza o l\u0027espulsione di stranieri in\nStati diversi di appartenenza non trova applicazione l\u0027art. 6 CEDU,\nne\u0027 sotto il suo aspetto civile ne\u0027 in quello penale (Corte EDU,\ngrande camera, 5.10.2000, Maaouia c. Francia, dove si precisa che\nl\u0027art. 1 del protocollo n. 7 alla CEDU contiene garanzie procedurali\napplicabili all\u0027allontanamento degli stranieri). Il trattenimento dei\ncittadini stranieri ricade sotto l\u0027ambito di applicazione dell\u0027art.\n5, § 1 lettera f), CEDU (vedi Corte EDU, grande camera, 15 dicembre\n2016, ...), ed e\u0027 accettabile - sottolineava la Corte dei diritti\numani (vedi Corte EDU, 25.6.1996, Amuur c. Francia) - solo per\nconsentire agli Stati di prevenire l\u0027immigrazione illegale nel\nrispetto dei propri obblighi internazionali, in particolare ai sensi\ndella Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status di\nrifugiati e, appunto, della CEDU. \n Aggiungeva la corte che la legittima preoccupazione degli Stati\ndi contrastare i tentativi sempre piu\u0027 frequenti di eludere le\nrestrizioni all\u0027immigrazione non deve privare i richiedenti asilo\ndella protezione offerta da tali convenzioni, sicche\u0027 il\ntrattenimento non dovrebbe essere prolungato eccessivamente,\naltrimenti si rischierebbe di trasformare una mera restrizione della\nliberta\u0027 - inevitabile al fine di organizzare il rimpatrio dello\nstraniero o, nel caso del richiedente asilo, in attesa dell\u0027esame\ndella sua domanda di protezione internazionale - in una privazione\ndella liberta\u0027 personale. A tale riguardo, precisava la Corte di\nStrasburgo - punto fondamentale - che occorre tenere conto del fatto\nche la misura e\u0027 applicabile non a coloro che hanno commesso reati\npenali, ma agli stranieri che, spesso temendo per la propria vita,\nsono fuggiti dal proprio Paese. Sicche\u0027, sebbene la decisione di\ndisporre il trattenimento debba essere presa necessariamente dalle\nautorita\u0027 amministrative o di polizia, la sua convalida o proroga\nrichiede un rapido controllo da parte dei tribunali, tradizionali\ntutori delle liberta\u0027 personali, ed il trattenimento non deve privare\nil richiedente asilo del diritto di accedere effettivamente alla\nprocedura per la determinazione del suo status di rifugiato. \n Anche la Corte di giustizia dell\u0027Unione europea (Corte di\ngiustizia UE, grande sezione, 8 novembre 2022, cause riunite C-704/20\ne C-39/21, punti 72-74) ha precisato che ogni trattenimento di un\ncittadino di un Paese terzo, che avvenga in forza della direttiva\n2008/115 nell\u0027ambito di una procedura di rimpatrio a seguito di\nsoggiorno irregolare, sulla base della direttiva 2013/33 nell\u0027ambito\ndel trattamento di una domanda di protezione internazionale, oppure\nin forza del regolamento n. 604/2013 nel contesto del trasferimento\ndel richiedente di una siffatta protezione verso lo Stato membro\ncompetente per l\u0027esame della sua domanda, costituisce un\u0027ingerenza\ngrave nel diritto alla liberta\u0027, sancito all\u0027art. 6 della CDFUE. \n Infatti, come prevede l\u0027art. 2, lettera h), della direttiva\n2013/33, una misura di trattenimento consiste nell\u0027isolare una\npersona in un luogo determinato. Emerge dal testo, dalla genesi e dal\ncontesto di tale disposizione, la cui portata puo\u0027, peraltro, essere\ntrasferita alla nozione di «trattenimento» contenuta nella direttiva\n2008/115 e nel regolamento n. 604/2013, che il trattenimento impone\nall\u0027interessato di rimanere in un perimetro ristretto e chiuso,\nisolando cosi\u0027 la persona di cui trattasi dal resto della popolazione\ne privandola della sua liberta\u0027 di circolazione. \n Orbene, la finalita\u0027 delle misure di trattenimento, ai sensi\ndella direttiva 2008/115, della direttiva 2013/33 e del regolamento\nn. 604/2013, non e\u0027 il perseguimento o la repressione di reati,\nbensi\u0027 la realizzazione degli obiettivi perseguiti da tali strumenti\nin materia, rispettivamente, di rimpatrio, di esame delle domande di\nprotezione internazionale e di trasferimento di cittadini di Paesi\nterzi. \n Dunque, l\u0027eventuale (poiche\u0027 sul punto, si ribadisce, non e\u0027 dato\nrinvenire alcun esplicita o implicita motivazione nel decreto-legge\novvero negli atti che hanno accompagnato la legge di conversione)\nasserita affinita\u0027 tra procedimento di convalida dell\u0027arresto in\nesecuzione del MAE (esecutivo o cautelare) e procedimento di\nconvalida del provvedimento questorile che dispone il trattenimento o\nla proroga del trattenimento del richiedente protezione\ninternazionale, che dovrebbe essere alla base della nuova\nattribuzione di competenza alle corti di appello in quest\u0027ultima\nmateria e che dovrebbe giustificare la sottrazione di questa materia\nal giudice specializzato costituito dalle sezioni specializzate dei\ntribunali distrettuali per affidarla alle corte di appello - per\ngiunta, come avvenuto in alcuni casi con provvedimenti tabellari\norganizzativi, alle sezioni penali delle corti di appello - senza\nalcuna indicazione neppure di un onere di specializzazione da parte\ndei consiglieri delle corti che saranno chiamati ad occuparsi di\nquesta materia, non appare in alcun modo idonea ad attribuire\nragionevolezza a questa decisione del legislatore, ne\u0027 persegue\nesigenze di rilievo costituzionale. Anzi, l\u0027avere sottratto questa\nmateria al suo giudice «naturale», e cioe\u0027 al giudice appositamente\nistituito e specializzato nella trattazione delle questioni in tema\ndi protezione internazionale, per affidarla ad un giudice, specie se\npenale, non specializzato, ne\u0027 obbligato a specializzarsi attraverso\nun onere di aggiornamento professionale annuale, sembra perseguire\nesigenze opposte a quelle di rilievo costituzionale. Non puo\u0027\ntacersi, infatti, che l\u0027art. 102, comma 2 della Costituzione, mentre\nvieta l\u0027istituzione di giudici straordinari o giudici speciali,\nammette la possibilita\u0027 dell\u0027istituzione presso gli organi giudiziari\nordinari di Sezioni specializzate per determinate materie.\nCostituisce, quindi, esigenza di rilievo costituzionale quella di\nmantenere concentrate presso la competente sezione specializzata,\nistituita presso i tribunali distrettuali, tutte le materie alla\nstessa attribuite, riguardanti la protezione internazionale. \n Infine la censurata normativa appare violare anche l\u0027art. 3 della\nCostituzione. \n Al riguardo, come rammenta ancora una volta la Corte\ncostituzionale nella sentenza n. 38 del 2005, secondo la costante\ngiurisprudenza costituzionale, nella configurazione degli istituti\nprocessuali il legislatore gode di ampia discrezionalita\u0027,\ncensurabile soltanto laddove la disciplina palesi profili di\nmanifesta irragionevolezza (ex multis, sentenze n. 189 e n. 83 del\n2024, rispettivamente punto 9 e punto 5.5. del considerato in\ndiritto; n. 67 del 2023, punto 6 del considerato in diritto). \n A parte la mancanza di qualsiasi ragione che potesse\ngiustificare, sotto il profilo del perseguimento di esigenze di\nrilievo costituzionale, lo spostamento di competenza in esame, deve\nosservarsi come in tale modo l\u0027intervento legislativo ha inciso sul\ncarattere unitario e inscindibile delle questioni attinenti al\ndiritto di asilo e delle relative procedure, operando una sorta di\nassimilazione tra le diverse ipotesi di trattenimento dei richiedenti\nasilo e le ipotesi di limitazione della liberta\u0027 personale derivanti\ndall\u0027accertamento giurisdizionale, in corso o definitivo, della\ncommissione di reati da parte di cittadini comunitari o\nextracomunitari; tale assimilazione non vi puo\u0027 essere, riguardando\nle convalide dei provvedimenti di trattenimento o di proroga dei\ntrattenimenti appunto convalide di provvedimenti amministrativi, di\nper se\u0027 estranei ai fatti-reato. Si e\u0027 operata una scissione tra il\ngiudice competente a giudicare nel merito i provvedimenti relativi al\nriconoscimento del diritto di asilo (le sezioni specializzate dei\ntribunali distrettuali) e il giudice competente a giudicare sulla\nlegittimita\u0027 dei trattenimenti disposti nell\u0027ambito delle medesime\nprocedure di riconoscimento di tale diritto, benche\u0027 la decisione sul\ntrattenimento abbia natura incidentale nell\u0027ambito del complesso\nprocedimento di riconoscimento del diritto di asilo e per tale\nragione essa e\u0027 stata da sempre attribuita alla competenza dei\nmedesimi giudici che sono chiamati a decidere nel merito in ordine\nalla sussistenza o meno del diritto suddetto, tanto in via cautelare\n(istanze di sospensiva) quanto in via definitiva. La comune\nappartenenza di ciascuno di tali profili (trattenimenti, sospensive,\nmerito) alla complessa materia della protezione internazionale ha,\nsino ad oggi, indotto il legislatore e il Consiglio superiore della\nmagistratura a ritenere opportuna, rectius necessaria,\nl\u0027individuazione di un giudice specializzato, tabellarmente\npre-definito, dotato di specifiche competenze e soggetto a stringenti\nobblighi formativi. \n L\u0027intervento normativo in questione ha frustrato l\u0027esigenza di\nspecializzazione dei giudici chiamati a pronunciarsi sulla\nlegittimita\u0027 dei trattenimenti, con un significativo cambio di\nprospettiva, difficilmente comprensibile in presenza di un quadro\nordinamentale e processuale che non aveva sollevato criticita\u0027,\ndimostrando di potere offrire risposte adeguate alle esigenze di\ncelerita\u0027 proprie delle procedure de quibus e che ha comportato la\nnecessita\u0027 di ripensare il funzionamento delle corti di appello. \n Peraltro, la non felice formulazione delle nuove norme, come\nvisto, ha determinato finora sul piano organizzativo l\u0027attribuzione\ndi questa materia in maniera disorganica ora alle sezioni civili\ndelle corti di appello, ora alle sezioni penali delle stesse.\nTuttavia, non e\u0027 stato modificato il procedimento della convalida del\nprovvedimento questorile che ha disposto il trattenimento o la\nproroga del trattenimento del richiedente asilo, che continua,\nquindi, ad instaurarsi seguendo il PCT, mentre in Cassazione, in\nvirtu\u0027 di un provvedimento organizzativo adottato in data 16 gennaio\n2025 dalla prima presidente, i ricorsi per cassazione proposti\navverso i decreti di convalida o non convalida, peraltro potendo fare\nvalere solo i motivi di ricorso di cui all\u0027art. 606, lettere a), b) e\nc) del codice di procedura penale, risultano assegnati alla prima\nsezione penale, con la conseguente necessita\u0027 di prevedere forme di\nraccordo operativo con le corti di appello che consentisse la\ntrasmissione degli atti a mezzo di una casella ad hoc di PEC. \n La normativa modificata ha assegnato alle corti di appello\n(individuate ai sensi dell\u0027art. 5-bis del decreto-legge n. 13/2017,\nconvertito, con modifiche, dalla legge n. 46/2017) la competenza a\nprovvedere sulla convalida dei provvedimenti questorili che\ndispongono i trattenimenti o le proroghe dei trattenimenti dei\nrichiedenti asilo, ma nulla ha previsto rispetto ai procedimenti di\n«riesame», che, come visto, secondo la giurisprudenza di\nlegittimita\u0027, vanno introdotti e decisi nelle forme del procedimento\ncamerale ex art. 737 codice di procedura civile, e per il principio\ndella concentrazione delle tutele la competenza deve essere riferita\nal giudice della convalida e delle proroghe (Cassazione civile,\nsezione I, 3 febbraio 2021, n. 2457). \n Ma tale procedimento e\u0027 di competenza di un giudice collegiale,\nsicche\u0027 non e\u0027 chiaro se e come vada introdotto dinanzi alle corti di\nappello, che giudicano monocraticamente, attualmente individuate\nquali autorita\u0027 giudiziarie competenti sulle convalide e sulle\nproroghe. \n\n \n P. Q. M. \n \n La Corte di appello di Lecce, nella persona del sottoscritto\nconsigliere; \n Visto l\u0027art. 23 della legge n. 87/1953; \n Solleva questione di legittimita\u0027 costituzionale, in relazione\nall\u0027art. 77, comma 2 della Costituzione, agli articoli 3, 25 e 102,\ncomma 2 della Costituzione, con riferimento agli articoli 16, 18,\n18-bis e 19 del decreto-legge n. 145/2024, convertito, con modifiche,\ndalla legge n. 187/2024, nella parte in cui attribuiscono la\ncompetenza giurisdizionale in tema di procedimenti aventi ad oggetto\nla richiesta, avanzata dal questore, ai sensi dell\u0027art. 6, decreto\nlegislativo n. 142/2015, di proroga del trattenimento del richiedente\nprotezione internazionale, disposto a norma dell\u0027art. 6 del decreto\nlegislativo n. 142/2015, alla corte di appello di cui all\u0027art. 5- bis\ndecreto-legge n. 13/2017, convertito, con modifiche, dalla legge n.\n46/2017, e cioe\u0027 alla corte di appello di cui all\u0027art. 5, comma 2\ndella legge n. 69/2005, nel cui distretto ha sede il questore che ha\nadottato il provvedimento oggetto di convalida, che giudica,\nperaltro, in composizione monocratica, in luogo della sezione\nspecializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e\nlibera circolazione dei cittadini dell\u0027Unione europea, istituita\npresso il tribunale distrettuale. \n Dispone l\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale e la sospensione del presente giudizio. \n Dispone che la presente ordinanza sia notificata al sig.\nPresidente del Consiglio dei ministri, nonche\u0027 comunicata al sig.\nPresidente della Camera dei deputati ed al sig. Presidente del\nSenato. \n Manda alla cancelleria per gli adempimenti. \n Cosi\u0027 deciso in Lecce all\u0027esito della camera di consiglio del\n13 giugno 2025 \n \n Il consigliere: Toni","elencoNorme":[{"id":"63143","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"11/10/2024","data_nir":"2024-10-11","numero_legge":"145","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"16","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lettera a)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2024-10-11;145~art16"},{"id":"63144","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"09/12/2024","data_nir":"2024-12-09","numero_legge":"187","descrizionenesso":"sostitutiva del","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-09;187"},{"id":"63145","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"17/02/2017","data_nir":"2017-02-17","numero_legge":"13","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lettera c)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2017-02-17;13~art3"},{"id":"63146","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"13/04/2017","data_nir":"2017-04-13","numero_legge":"46","descrizionenesso":"","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-04-13;46"},{"id":"63296","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"11/10/2024","data_nir":"2024-10-11","numero_legge":"145","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"16","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lettera b)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2024-10-11;145~art16"},{"id":"63297","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"09/12/2024","data_nir":"2024-12-09","numero_legge":"187","descrizionenesso":"aggiuntiva del","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-09;187"},{"id":"63298","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"17/02/2017","data_nir":"2017-02-17","numero_legge":"13","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"5","specificaz_art":"bis","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2017-02-17;13~art5"},{"id":"63299","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"13/04/2017","data_nir":"2017-04-13","numero_legge":"46","descrizionenesso":"","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-04-13;46"},{"id":"63300","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"11/10/2024","data_nir":"2024-10-11","numero_legge":"145","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"18","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lettera a) - 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