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N. contro Questura di Bari. \n \nStraniero - Immigrazione -  Trattenimento  -  Mancata  convalida  del\n  provvedimento di  trattenimento  adottato  ai  sensi  del  comma  3\n  dell\u0027art.  6  del  d.lgs.  n.  142  del  2015 nei   confronti   del\n  richiedente asilo che ha presentato la  domanda  in  un  centro  di\n  permanenza per i rimpatri di cui all\u0027art. 14 del d.lgs. n. 286  del\n  1998 - Denunciata previsione che il richiedente permanga nel centro\n  fino alla decisione sulla convalida del successivo provvedimento di\n  trattenimento eventualmente adottato  dal  questore  ai  sensi  del\n  comma 2 del medesimo art. 6. \n- Decreto legislativo  18  agosto  2015,  n.  142  (Attuazione  della\n  direttiva 2013/33/UE recante  norme  relative  all\u0027accoglienza  dei\n  richiedenti  protezione  internazionale,  nonche\u0027  della  direttiva\n  2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del  riconoscimento  e\n  della revoca dello status di protezione  internazionale),  art.  6,\n  comma 2-bis, introdotto  dall\u0027art.  1,  comma  2-bis,  lettera  a),\n  numero 1), del decreto-legge 28 marzo  2025,  n.  37  (Disposizioni\n  urgenti per il contrasto dell\u0027immigrazione irregolare), convertito,\n  con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 75. \n\n\r\n(GU n. 41 del 08-10-2025)\n\r\n \n                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE \n                        Prima sezione penale \n \n    Composta da: \n        Stefano Aprile, Presidente; \n        Raffaello Magi; \n        Angelo Valerio Lanna, relatore; \n        Carmine Russo; \n        Teresa Grieco; \n    ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da: \n        N. M., nato in ... il ... (...), avverso  il  decreto  del  9\nluglio 2025 della Corte di appello di Bari; \n    udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Valerio Lanna; \n    udita la requisitoria del Sostituto Procuratore  generale  Nicola\nLettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso; \n \n             Ritenuto in fatto e considerato in diritto \n \n    1. Con provvedimento del ..., convalidato dal giudice di pace  di\nBari in pari data, il  Questore  di  Ancona  ha  disposto,  ai  sensi\ndell\u0027art. 14, comma 1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286  -\nin vista dell\u0027esecuzione di un provvedimento di espulsione emesso  il\n... dal Prefetto di Pescara - il trattenimento presso  il  Centro  di\npermanenza per i rimpatri di Bari, a carico del  cittadino  straniero\nN. M. \n    1.1. Questi, il successivo ..., e\u0027  stato  trasferito  presso  il\nC.P.R. di Gjader, in Albania e - giunto nella  zona  di  transito  di\nSchengjin,  equiparata  alle  zone  di  transito  o  frontiera  -  ha\nformalizzato domanda, in data ..., di riconoscimento della protezione\ninternazionale; tale domanda e\u0027 stata disattesa dalla Commissione per\nil  riconoscimento  della  protezione  internazionale  di  Roma,  con\ndecisione del ... \n    1.2. In pari data, il Questore di Roma ha  chiesto  la  convalida\ndel provvedimento di trattenimento dello straniero, a norma dell\u0027art.\n6, comma 3, decreto legislativo 18 agosto 2025, n. 142. \n    1.3. La Corte di appello di Roma, con provvedimento assunto il  4\nluglio  2025,  non  ha  convalidato  il  suddetto  provvedimento   di\ntrattenimento emesso dal Questore  di  Roma,  osservando  che  -  pur\navendola legge 23 maggio 2025,  n.  75  (Conversione  in  legge,  con\nmodificazioni, del  decreto-legge  28  marzo  2025,  n.  37,  recante\ndisposizioni urgenti per il contrasto  dell\u0027immigrazione  irregolare)\napportato modifiche all\u0027art.  6,  comma  3,  decreto  legislativo  18\nagosto 2015, n. 142, recante norme sul  trattamento  dei  richiedenti\nasilo  -  permangono  «dubbi  di  compatibilita\u0027  tra  la   normativa\nnazionale e quella comunitaria»; la Corte territoriale, dunque, si e\u0027\norientata nel senso del rigetto  della  richiesta  di  convalida  del\ntrattenimento, «non potendo ipotizzarsi una sospensione del  presente\ngiudizio ex art. 295 codice  di  procedura  civile  in  attesa  della\npronuncia della CGUE». \n    1.4. Il ..., la Commissione territoriale di Roma ha disatteso  la\ndomanda di riconoscimento della protezione internazionale, presentata\ndal cittadino straniero presso il  C.P.R.  di  Gjader  (provvedimento\nrispetto al quale, alla  data  del  presente  ricorso,  erano  ancora\npendenti i termini per la relativa impugnazione). \n    1.5. Con provvedimento del 5 luglio 2025 (notificato in pari data\nalle ore 12,15), il Questore di Bari ha emesso un nuovo provvedimento\ndi trattenimento dello straniero presso il C.P.R. di  Bari,  a  norma\ndell\u0027art. 6, commi 2 e 2-bis decreto legislativo n. 142 del 2015, per\nun periodo  di  sessanta  giorni  prorogabile,  evidenziando  come  -\ndall\u0027esame delle condotte serbate dal richiedente -  fosse  possibile\ndesumerne  la  pericolosita\u0027  sociale,  risultando  a   suo   carico,\naltresi\u0027, condanne per tentato omicidio e  plurime  violazione  della\nlegge  in  materia  di  cessione  di  sostanze  stupefacenti  ed   ha\ntrasmesso, quindi, la richiesta di convalida  di  tale  provvedimento\nalla Corte di appello di Bari. \n    1.5. Quest\u0027ultima ha adottato la decisione di convalida emettendo\nil provvedimento indicato in epigrafe, respingendo -  senza  motivare\nsul punto - la questione di legittimita\u0027 costituzionale che la difesa\naveva sviluppato con riferimento all\u0027art.  6,  comma  2-bis,  decreto\nlegislativo n. 142 del 2015 (introdotto  dall\u0027art.  1,  comma  2-bis,\nlettera a), decreto-legge  28  marzo  2025,  n.  37,  convertito  con\nmodificazioni dalla legge 23 maggio 2025, n. 75). \n    La  Corte  territoriale  evidenziava,  in  particolare,  come  il\nQuestore di Bari avesse disposto il trattenimento  in  ragione  della\nsussistenza di profili di pericolosita\u0027 per l\u0027ordine e  la  sicurezza\nin capo allo straniero.  Nel  decreto  viene  poi  sottolineato  come\nrilevino, al riguardo, non solo i precedenti  penali  richiamati  nel\nprovvedimento  della  Questura   di   Bari,   bensi\u0027   anche   quelli\nulteriormente elencati dalla Commissione territoriale di Roma con  la\ndecisione di rigetto della domanda di asilo; da quest\u0027ultima emergono\n- in aggiunta alla condanna per tentato omicidio risalente al 2006  -\nanche precedenti per i reati di resistenza  a  pubblico  ufficiale  e\nlesioni personali, nonche\u0027 un ordine  di  carcerazione  emesso  il  5\nottobre 2021 dalla Procura generale  presso  la  Corte  d\u0027appello  di\nL\u0027Aquila inerente a un cumulo di pena, rideterminato  il  20  ottobre\n2023, per reato continuato  di  produzione  e  traffico  di  sostanze\nstupefacenti, nonche\u0027  di  furto  (delitti  che,  nel  loro  insieme,\nsarebbero idonei a  suffragare  la  tesi  della  sussistenza  di  una\nradicata attitudine dello straniero a  contravvenire  alla  legge  e,\ncorrelativamente, a tenere condotte atte a costituire sicuro pericolo\nper l\u0027ordine e la sicurezza pubblica). \n    Secondo  la  Corte  d\u0027appello,  dunque,  ricorre  la  fattispecie\nprevista dall\u0027art. 6, comma 2, lettera c), decreto legislativo n. 142\ndel 2015, potendo derivare dal non trattenimento del  richiedente  un\npericolo per l\u0027ordine e la sicurezza pubblica (a escludere il quale -\nsecondo la Corte distrettuale - a nulla rileva ne\u0027 che il  trattenuto\nintrattenga una relazione sentimentale in Italia e intenda  sposarsi,\nne\u0027 che non sussista prova che il medesimo  abbia  ricevuto  adeguata\ninformazione, circa il suo diritto a presentare domanda di protezione\ninternazionale,  non   vertendosi   nell\u0027ipotesi   di   trattenimento\ncagionato dalla presentazione di domanda  di  tenore  pretestuoso  ed\nessendo gia\u0027 stata rigettata la relativa domanda). \n    Prosegue  la  Corte  di  appello,   precisando   come   non   sia\nprospettabile la lamentata violazione del diritto al ricongiungimento\nfamiliare, non essendo stata fornita  alcuna  prova  in  ordine  alla\npresenza in Italia di familiari  del  trattenuto,  tale  non  potendo\nessere qualificata la donna italiana  alla  quale  egli  dichiara  di\nessere  sentimentalmente  legato  e  rispetto  alla  quale  e\u0027  stato\nevidenziato un eventuale e futuro progetto di  vita  comune.  Risulta\nallegato  agli  atti,   inoltre,   il   certificato   attestante   la\ncompatibilita\u0027 delle condizioni di  salute  dello  straniero  con  le\nrestrizioni connesse alla  permanenza  nel  Centro  per  i  rimpatri;\naggiunge  la  Corte  territoriale,  infine,  che  non   sussiste   la\npossibilita\u0027 di applicare le misure alternative  previste  dal  comma\n1-bis dell\u0027art. 14,  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286\n(consegna del passaporto o di altro documento equipollente  in  corso\ndi validita\u0027, da restituire al momento  della  partenza;  obbligo  di\ndimora in un luogo preventivamente individuato, laddove  il  soggetto\npossa essere agevolmente rintracciato; obbligo di presentazione -  in\ngiorni ed orari stabiliti - presso un ufficio  della  forza  pubblica\nterritorialmente  competente),  per  essere  lo  straniero  privo  di\npassaporto o altro documento  equipollente  in  corso  di  validita\u0027,\noltre che senza fissa dimora. \n    2. Ricorre per cassazione N.  M.,  a  mezzo  dell\u0027avv.  Salvatore\nFachile, deducendo cinque motivi, che vengono  di  seguito  riassunti\nentro i limiti strettamente necessari per la  motivazione,  ai  sensi\ndell\u0027art. 173 disposizioni di  attuazione  del  codice  di  procedura\npenale \n    2.1.  Con  il  primo  motivo,  la  difesa  deduce  la  violazione\ndell\u0027art.  13   della   Costituzione   e   ripropone,   ulteriormente\nargomentata, la questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 6,\ncomma 2-bis, decreto legislativo n. 142 del 2015  gia\u0027  formulata  in\nsede di convalida. \n    Il prospettato incidente di costituzionalita\u0027  attiene  al  fatto\nche la norma sospettata di illegittimita\u0027 prevede che il  richiedente\nasilo - in caso di mancata convalida del  trattenimento  -  piuttosto\nche essere posto in liberta\u0027,  debba  permanere  nel  centro  per  le\nsuccessive quarantotto ore.  L\u0027art.  13  della  Costituzione,  pero\u0027,\nstabilisce che la liberta\u0027  personale  possa  essere  eccezionalmente\nlimitata  in  forza  di  provvedimento  dell\u0027autorita\u0027  di   pubblica\nsicurezza, comunicato  all\u0027autorita\u0027  giudiziaria  entro  quarantotto\nore, a  patto  che  detto  provvedimento  sia  convalidato  entro  le\nsuccessive quarantotto; la norma  denunciata,  invece,  introduce  un\ntrattenimento senza titolo  amministrativo  o  giudiziario  che  puo\u0027\nestendersi fino a quarantotto ore, essendo imposta la permanenza  del\ncentro fino all\u0027eventuale adozione da parte del  Questore,  entro  il\ntermine  di  quarantotto  ore,   di   un   nuovo   provvedimento   di\ntrattenimento, cosi\u0027  ponendosi  in  contrasto  con  la  disposizione\ncostituzionale. \n    Secondo il ricorrente, quindi, la Corte di appello avrebbe dovuto\nsollevare la questione di legittimita\u0027 costituzionale e sospendere il\ngiudizio,  contestualmente  ordinando  anche   la   liberazione   del\nsoggetto, anche alla luce del  rinvio  pregiudiziale  disposto  dalla\nCorte di cassazione, con sentenza n. 23105 del 2025, in  merito  alla\npossibilita\u0027  di  disporre  il  trattenimento  ovvero   disporre   la\nconduzione dei migranti gia\u0027 trattenuti nelle aree di cui all\u0027art. 1,\npar. 1, lettera c) del protocollo tra  il  Governo  della  Repubblica\nitaliana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania  per\nil rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto  a\nRoma il 6 novembre 2023. \n    La difesa sottolinea, altresi\u0027, come il  nuovo  provvedimento  di\ntrattenimento sia  stato  assunto  il  5  luglio,  risalendo  la  non\nconvalida del precedente trattenimento  al  giorno  precedente.  Tale\nviolazione si\u0027 riverbererebbe non soltanto sulla  legittimita\u0027  della\nprivazione della liberta\u0027 personale, protrattasi tra  il  4  e  il  5\nluglio, ma andrebbe a inficiare irreversibilmente anche il successivo\nprovvedimento di trattenimento che su detta privazione della liberta\u0027\npersonale si poggia. \n    In punto di  rilevanza  della  questione  -  continua  l\u0027atto  di\nimpugnazione - la difesa aveva gia\u0027 fatto presente che «la  questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale e\u0027 rilevante ai fini  della  decisione\ndella presente richiesta di convalida, dal momento che il sig. N., in\nseguito alla non convalida del suo trattenimento da parte della Corte\ndi appello di Roma, e\u0027 stato trattenuto di fatto per  un  giorno,  in\napplicazione  dell\u0027art.  6,  comma  2-bis,  decreto  legislativo   n.\n142/2015, prima che sia stato adottato nei suoi  confronti  un  nuovo\nprovvedimento di trattenimento. Pertanto, la legittimita\u0027  della  sua\nprivazione della liberta\u0027 personale (applicata di fatto  gia\u0027  dal  4\nluglio)  e\u0027  stata  sottoposta   per   la   convalida   all\u0027autorita\u0027\ngiudiziaria ben oltre le 48 ore previste dall\u0027art. 13 Cost.» \n    2.2. Con il secondo motivo, il ricorso si duole della  violazione\ndell\u0027art. 6, commi 2 e 2-bis, nonche\u0027 5, del decreto  legislativo  n.\n142 del 2015 e 24 Cost., per avere la Corte di appello convalidato un\nprovvedimento di trattenimento privo di motivazione, lamentando anche\nl\u0027esercizio - da parte del giudice - di un  potere  attribuito  dalla\nlegge alla pubblica amministrazione. Il  provvedimento  adottato  dal\nQuestore  e\u0027  privo  di  motivazione,  come  la  difesa  aveva  fatto\nspecificamente presente alla Corte territoriale mediante  la  memoria\ndell\u00278 luglio 2025. \n    2.3. Con il terzo motivo, si lamenta la violazione degli articoli\n6, comma 2, del decreto legislativo n. 142 del 2015 e 125,  comma  3,\ncodice di procedura penale, per non  avere  il  giudice  condotto  un\nesame concreto e rapportato  all\u0027attualita\u0027,  circa  l\u0027aspetto  della\npericolosita\u0027 sociale del cittadino straniero. L\u0027esame  in  punto  di\npericolosita\u0027,   al   contrario,   si   e\u0027   basato    esclusivamente\nsull\u0027esistenza di un lontano precedente per tentato omicidio, la  cui\npena e\u0027 stata peraltro espiata  dal  ricorrente  che  in  carcere  ha\ntenuto una condotta esemplare, oltre che sull\u0027asserita irrilevanza di\nlegami familiari in Italia. \n    2.4. Con il quarto motivo,  il  ricorso  denuncia  la  violazione\ndegli articoli 2, 13, 14, decreto legislativo n. 286 del 1998,  oltre\nche dell\u0027art. 8 della direttiva 2013/32/UE e dell\u0027art. 125, comma  3,\ncodice di procedura penale, per non avere  il  giudice  tenuto  conto\ndell\u0027illegittimita\u0027 degli atti presupposti rispetto al trattenimento;\ntale  illegittimita\u0027  originava  dalla  violazione  dell\u0027obbligo   di\nfornire  la  dovuta   informativa   in   ordine   alla   domanda   di\nriconoscimento della protezione internazionale. \n    Non si e\u0027 considerata  la  illegittimita\u0027  del  provvedimento  di\nespulsione, a causa della non corretta informazione  in  ordine  alla\npossibilita\u0027 di presentare domanda di protezione  internazionale,  in\nun momento antecedente rispetto  all\u0027adozione  del  provvedimento  di\nconvalida. Il sindacato demandato  al  giudice  della  convalida  e\u0027,\ninfatti,  estremamente  ampio  e  si  estende  alla  sussistenza  dei\npresupposti del trattenimento. L\u0027obbligo di informativa e\u0027 prodromico\nall\u0027esercizio  del  diritto  di  asilo  e,  quindi,  rappresenta   il\npresupposto necessario di ogni provvedimento volto all\u0027allontanamento\ndello straniero dal territorio nazionale. Grava sull\u0027amministrazione,\ninfine,  l\u0027onere  di  dimostrare  di   aver   fornito   la   suddetta\ninformativa. \n    2.5. Con il quinto motivo, la difesa lamenta la violazione  degli\narticoli  13  e  29  Cost.  e  8  CEDU,  ponendo  una  questione   di\nlegittimita\u0027 costituzionale, per violazione della riserva di legge ex\narticoli  13  e  29  Cost.,  in  relazione  alla  mancata  previsione\nlegislativa delle  modalita\u0027  di  esercizio  del  diritto  all\u0027unita\u0027\nfamiliare. Vengono violati, a detta del ricorso, i suddetti parametri\ncostituzionali, con riferimento al diritto all\u0027unita\u0027  familiare  nei\ncontesti di trattenimento amministrativo.  Non  si  e\u0027  adeguatamente\nvalutato, infatti, come che il ricorrente vanti una stabile relazione\n- seppur non formalizzata in una convivenza o in un matrimonio -  con\nuna cittadina italiana, con la quale condivide una progettualita\u0027  di\nvita comune. La  disciplina  vigente,  in  tema  di  possibilita\u0027  di\nricevere visite nel centro di rimpatrio, e\u0027 retta da norme  di  rango\ncostituzionale, cosi\u0027 risultando violata la riserva assoluta di legge\ndi cui agli articoli 13 e 29 della Costituzione. \n    La difesa, in  conclusione,  chiede  di  sollevare  questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale, per mancata previsione  del  diritto  di\naccesso e visita di familiari  e  congiunti  ai  cittadini  stranieri\ntrattenuti presso i C.P.R. e, conseguentemente, invoca la sospensione\ndel procedimento e la immediata liberazione del ricorrente. \n    3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. \n    Ad avviso del Procuratore generale di questa Corte, il  sindacato\ngiurisdizionale,  quanto  al  provvedimento  di   trattenimento   del\ncittadino straniero, deve  necessariamente  limitarsi  alla  verifica\ndella sussistenza delle condizioni giustificative dell\u0027adozione della\nmisura, essendo ammesso il ricorso per cassazione solo per  il  vizio\ndi violazione  di  legge;  occorre  poi  anche  confrontarsi  con  le\nconclusioni della sentenza n. 96 del 9 giugno 2025, che ha dichiarato\ninammissibili le questioni di legittimita\u0027 costituzionale  che  erano\nstate  sollevate  con  riferimento  alla  normativa  in  materia   di\ntrattenimento. \n    Infondata  e\u0027  anche  la  doglianza  in   ordine   alla   mancata\nvalutazione - in concreto e all\u0027attualita\u0027 - della  personalita\u0027  del\nricorrente, essendo stati richiamati i precedenti penali  che  questi\nannovera e le reiterate sue inottemperanze ai decreti di  espulsione.\nTrattandosi di obbligo previsto a pena di nullita\u0027  della  procedura,\ninoltre, solo in caso di migranti irregolari giunti alla frontiera  o\nsalvati in mare (art. 10-ter del  testo  unico  imm.),  non  sussiste\nalcuna violazione di legge, per l\u0027asserita  e  comunque  indimostrata\ninottemperanza dell\u0027obbligo di fornire - in un  momento  antecedente,\nrispetto a quello dell\u0027adozione del provvedimento di\u0027 espulsione o di\ntrattenimento - l\u0027informativa sulla possibilita\u0027 di inoltrare domanda\ndi riconoscimento della protezione internazionale. \n    L\u0027asserita relazione stabile del  ricorrente  con  una  cittadina\nitaliana, oltre che costituire un dato in contraddizione con  le  sue\ndichiarazioni - rese alle autorita\u0027 nelle  varie  sedi  -  di  essere\nsenza  fissa  dimora,  appare  irrilevante,  in  quanto  inidonea   a\ndeterminare  la  sussistenza  di  un  diritto  tutelabile  all\u0027unita\u0027\nfamiliare. \n    4. L\u0027Avvocatura generale dello Stato, in persona  dell\u0027avv.  Ilia\nMassarelli, in difesa ex lege del Ministero dell\u0027interno  -  Questura\ndi Bari - in persona del  Ministro  pro  tempore,  ha  depositato  la\ndocumentazione trasmessa dalla Questura competente. \n    5. Cio\u0027  premesso,  il  Collegio  ritiene  che  la  questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale prospettata dalla  difesa,  a  mezzo  del\nprimo  motivo  di  ricorso,  sia  rilevante  e   non   manifestamente\ninfondata;  sollecitando   tale   questione   rilievi   apprezzabili,\nnell\u0027ottica di un incidente di legittimita\u0027 costituzionale, essa deve\nessere  analizzata  in  via  prioritaria  rispetto   alle   doglianze\nulteriori contenute nel ricorso e  accolta,  con  assorbimento  delle\nstesse. \n    6. Il quadro normativo di riferimento. \n    Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37 (Disposizioni  urgenti  per\nil contrasto dell\u0027immigrazione irregolare), pubblicato nella Gazzetta\nUfficiale n. 73 del 28 marzo  2025  e  convertito  con  modificazioni\ndalla legge 23 maggio 2025, n. 75 (in Gazzetta  Ufficiale  23  maggio\n2025, n. 118) ha novellato - in  virtu\u0027  dell\u0027art.  1,  comma  2-bis,\nlettera a) - l\u0027art. 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142\n(Attuazione  della  direttiva  2013/33/UE  recante   norme   relative\nall\u0027accoglienza dei richiedenti  protezione  internazionale,  nonche\u0027\ndella direttiva 2013/32/UE, recante  procedure  comuni  ai  fini  del\nriconoscimento  e   della   revoca   dello   status   di   protezione\ninternazionale), introducendovi, tra l\u0027altro,  il  comma  2-bis,  nel\ntesto  che  di  seguito  si  riporta:  «La  mancata   convalida   del\nprovvedimento di trattenimento adottato ai  sensi  del  comma  3  nei\nconfronti del richiedente che ha presentato la domanda in  un  centro\ndi cui all\u0027art. 14 del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,\nnon preclude l\u0027eventuale successiva adozione di un  provvedimento  di\ntrattenimento  ai  sensi  del  comma  2,  qualora  ne   ricorrano   i\npresupposti. Quando il provvedimento ai sensi del comma 2 e\u0027 adottato\nimmediatamente  o,  comunque,  non  oltre   quarantotto   ore   dalla\ncomunicazione della mancata convalida di cui  al  primo  periodo,  il\nrichiedente permane nel centro fino alla  decisione  sulla  convalida\ndel predetto provvedimento». \n    Questa  norma  e\u0027  sospettata  dalla  difesa  di   illegittimita\u0027\ncostituzionale. \n    7. L\u0027esposizione della questione di legittimita\u0027 costituzionale e\nil tema della sua non manifesta infondatezza. \n    7.1. Pacifico e\u0027, in primo luogo, il fatto che  l\u0027intero  sistema\ndel trattenimento di persone straniere cristallizzato dalla  legge  9\ndicembre 2024, n. 187 (Conversione in legge, con  modificazioni,  del\ndecreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante  disposizioni  urgenti\nin materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e\nassistenza  alle  vittime  di  caporalato,  di  gestione  dei  flussi\nmigratori  e  di  protezione  internazionale,  nonche\u0027  dei  relativi\nprocedimenti giurisdizionali), prevedendo l\u0027intervento  di  atti  che\nincidono  sulla  liberta\u0027  personale,  concretizzi   una   forma   di\nrestrizione che presenta connotazioni del tutto analoghe, rispetto  a\nquelle dettate, appunto, nella materia della liberta\u0027  personale;  la\nsostanziale assimilabilita\u0027 fra i  due  moduli  restrittivi,  dunque,\nrappresenta   un   dato   ormai   acquisito,   nella   giurisprudenza\ncostituzionale (da ultimo, sentenza n. 96 del 2025) e di legittimita\u0027\n(fra tante, si richiamano Sez. 1, n. 9556 del 7 marzo 2025,  I.,  Rv.\n287568 - 03; Sez. 1, 15751 del 22 aprile 2025, n. Rv.  287812  -  01;\nSez. 1, n. 15747 del 22 aprile 2025, Y., Rv. 287838; Sez. 1, n. 15757\ndel 22 aprile 2025, B., Rv 287844 - 03;  Sez.  1,  n.  15746  del  22\naprile 2025, O., Rv. 287810 - 01; Sez. 1,  n.  15754  del  22  aprile\n2025, D., Rv. 287842 - 02). \n    7.2. La norma sospetta di incostituzionalita\u0027 e\u0027 l\u0027art. 6,  comma\n2-bis, decreto legislativo n.  142  del  2015,  nella  parte  in  cui\nstabilisce che «Quando il provvedimento  ai  sensi  del  comma  2  e\u0027\nadottato immediatamente o, comunque, non oltre quarantotto ore  dalla\ncomunicazione della mancata convalida di cui  al  primo  periodo,  il\nrichiedente permane nel centro fino alla  decisione  sulla  convalida\ndel predetto provvedimento». \n    I  dedotti  profili  di  incostituzionalita\u0027   attengono,   nello\nspecifico, alla porzione di tale disposizione in cui  viene  prevista\nla permanenza dello straniero all\u0027interno  della  struttura  deputata\nall\u0027accoglienza in vista  del  rimpatrio,  pure  una  volta  che  sia\nintervenuta la  decisione  di  non  convalida  del  trattenimento  e,\ndunque,  nelle  more  dell\u0027eventuale   adozione   di   un   ulteriore\nprovvedimento  di  trattenimento;  quest\u0027ultimo,  dopo  esser   stato\nadottato  (entro  il  lasso  di  tempo  massimo  rappresentato  dalle\nquarantotto  ore  successive  alla  mancata   convalida   del   primo\ntrattenimento) dovra\u0027 essere  convalidato  non  oltre  le  successive\nquarantotto ore. \n    La denunciata frizione fra tale dettato  normativo  e  le  regole\ncostituzionali concerne il fatto che - intervenuta  la  decisione  di\nnon convalida del  primo  trattenimento  -  lo  straniero  non  venga\nimmediatamente liberato, ma  sia  ristretto  nel  centro  fino  a  un\nmassimo di quarantotto ore e in assenza  di  un  provvedimento  -  di\ncarattere provvisorio amministrativo, ovvero di natura  giudiziale  -\nche sia atto a costituire titolo legittimante il trattenimento. \n    Nella concreta fattispecie, il cittadino straniero - gia\u0027  dal  4\nluglio e sino alle ore 12,15 del  5  luglio  -  risulta  esser  stato\nprivato della liberta\u0027 personale in forza della disposizione di legge\nsopra richiamata, senza che  sia  stato  adottato  un  atto  motivato\ndell\u0027Autorita\u0027  giudiziaria  ovvero  un   provvedimento   provvisorio\ndell\u0027autorita\u0027 di pubblica sicurezza (quest\u0027ultimo da convalidarsi  a\nopera del giudice, ai sensi dell\u0027art. 13, secondo comma, Cost.). \n    7.3.  E\u0027  opportuno  premettere,  per  consentire  una   completa\nricognizione  del  panorama  normativo  interno,  euro   unitario   e\ninternazionale, che la relazione su novita\u0027  normativa,  inerente  al\ndecreto-legge n. 37 del 2025, redatta dall\u0027Ufficio del  Massimario  e\ndel  Ruolo  di  questa  Corte,  si  e\u0027  soffermata  sul  tema   della\nconformita\u0027 di tale normativa (la\u0027  dove  stabilisce  una  detenzione\nsenza titolo) alle  regole  costituzionali,  rilevando  un  possibile\ncontrasto anche con i  principi  del  diritto  derivato,  cosi\u0027  come\ninterpretati dalla Corte di giustizia (si veda il punto 8,  a  pagina\n39). \n    La Relazione ricorda, infatti, quanto segue: «Si prevede, dunque,\nla  possibilita\u0027  di  adozione  successiva   del   provvedimento   di\ntrattenimento, precedentemente non  convalidato,  per  i  richiedenti\nrimasti nei centri di cui all\u0027art. 14 del testo unico imm.  nel  caso\ndisciplinato dal comma 3 dell\u0027art. 6 del decreto legislativo  n.  142\ndel 2015, ovvero se vi sono fondati motivi per ritenere che  la  loro\ndomanda sia stata presentata al solo scopo di  ritardare  o  impedire\nl\u0027esecuzione dell\u0027espulsione o del respingimento. Vengono,  pertanto,\nampliate le ipotesi nelle quali il  richiedente,  anche  in  caso  di\nmancata convalida di cui al primo periodo dell\u0027art. 6,  comma  2-bis,\npermanga nel centro, alle condizioni indicate nell\u0027ultimo periodo del\nnuovo comma 2-bis. In  ossequio  alla  disposizione  in  esame,  puo\u0027\nosservarsi come, all\u0027esito  di  un  giudizio  di  non  convalida  del\ntrattenimento  non  segua  l\u0027immediata  liberazione   della   persona\ntrattenuta, ma una sua \"permanenza del centro\". A tal proposito,  non\npare inutile ricordare che  la  Corte  di  giustizia,  in  merito  al\ndiritto della persona trattenuta di poter verificare i presupposti di\nlegittimita\u0027 del trattenimento, ha affermato che le norme generali  e\nastratte  che  stabiliscono,  quali  norme  comuni   dell\u0027Unione,   i\npresupposti del trattenimento sono contenute all\u0027art. 15, parr.  1  e\n2, secondo comma, parr.  4,  5  e  6,  della  direttiva  2008/115/CE,\nall\u0027art. 8, par. 2 e 3, all\u0027art. 9, par. 1, 2 e  4,  della  direttiva\n2013/33 e all\u0027art. 28, par. 2, 3 e 4, del regolamento n.  604/2013  e\nche il cittadino di  un  paese  terzo  interessato  non  puo\u0027  essere\ntrattenuto  qualora  una  misura   meno   coercitiva   possa   essere\nefficacemente applicata,  e  laddove  appaia  che  i  presupposti  di\nlegittimita\u0027 del trattenimento individuati  non  siano  stati  o  non\nsiano  piu\u0027  soddisfatti,  l\u0027interessato   deve,   come   del   resto\nespressamente  indicato  dal  legislatore  dell\u0027Unione  all\u0027art.  15,\nparagrafo  2,  quarto  comma,  e   paragrafo   4,   della   direttiva\n2008/115/CE, nonche\u0027 all\u0027art. 9, paragrafo 3,  secondo  comma,  della\ndirettiva 2013/33/UE, essere liberato immediatamente (sentenza dell\u00278\nnovembre 2022, Staatssecretaris van  Justitie  en  Veiligheid,  cause\nriunite C-704/20 e C-39/21, punti 78 e 79)». Il citato art. 1,  comma\n2-bis, del decreto-legge n.  37  interviene,  inoltre,  sul  comma  3\ndell\u0027art. 6 introducendo un ulteriore periodo in virtu\u0027 del quale  la\ndisciplina dettata dal primo periodo e\u0027 estesa anche ai casi  in  cui\ncentri siano situati in zone di frontiera o di transito». \n    L\u0027Ufficio del Massimario prosegue illustrando le:  «9.  Modifiche\nin tema di trattenimento ex art. 6-bis del decreto legislativo n. 142\ndel 2015. L\u0027art. 1, comma 2-bis, lettera b) del decreto-legge  n.  37\nesclude anche i richiedenti di cui ai commi 2-bis  e  3  del  decreto\nlegislativo n. 142 del  2015  dall\u0027applicazione  dell\u0027art.  6-bis  e,\ndunque, dalla possibilita\u0027 di essere  trattenuti  al  solo  scopo  di\naccertarne il loro diritto di  entrare  nel  territorio  dello  Stato\ndurante lo svolgimento della procedura accelerata  di  frontiera,  ai\nsensi dell\u0027art. 28-bis, comma 2-bis, del decreto  legislativo  n.  25\ndel 2008. La norma in commento sostituisce il  riferimento  all\u0027«art.\n28-bis, comma 2, lettere b) e b-bis)» con l\u0027indicazione dell\u0027articolo\n«28-bis, comma 2-bis». \n    Tuttavia, conclude la Relazione: «Con riferimento alla  peculiare\ntipologia di  trattenimento  prevista  dall\u0027art.  6-bis  del  decreto\nlegislativo n. 142 del 2015, non sembra  inutile  ricordare  che,  ai\nsensi  dell\u0027art.  8,  lettera  c),  della   direttiva   2013/33,   un\nrichiedente protezione internazionale puo\u0027 essere trattenuto solo  in\npresenza di alcuni tassativi presupposti e finalita\u0027,  tra  le  quali\n«c) per decidere, nel contesto di un procedimento,  sul  diritto  del\nrichiedente di entrare nel territorio». \n    7.4. Per completezza  di  analisi  e  di  esposizione,  e\u0027  utile\nriportare il testo delle norme  indicate  nella  suddetta  Relazione,\npartendo dall\u0027art. 15 della direttiva 2008/115/CE, inserito nel  Capo\nIV della stessa e dedicato alle procedure  per  il  trattenimento  ai\nfini dell\u0027allontanamento, che prevede quanto segue: «1. Salvo se  nel\ncaso concreto possono essere  efficacemente  applicate  altre  misure\nsufficienti ma meno coercitive, gli Stati membri  possono  trattenere\nil cittadino di un paese terzo sottoposto a  procedure  di  rimpatrio\nsoltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare  l\u0027allontanamento,\nin particolare quando: a)  sussiste  un  rischio  di  fuga  o  b)  il\ncittadino del paese terzo  evita  od  ostacola  la  preparazione  del\nrimpatrio o dell\u0027allontanamento. Il trattenimento  ha  durata  quanto\npiu\u0027 breve possibile ed e\u0027 mantenuto solo  per  il  tempo  necessario\nall\u0027espletamento  diligente  delle  modalita\u0027  di  rimpatrio.  2.  Il\ntrattenimento  e\u0027   disposto   dalle   autorita\u0027   amministrative   o\ngiudiziarie. Il trattenimento e\u0027 disposto per iscritto ed e\u0027 motivato\nin fatto e in diritto. \n    Quando   il   trattenimento   e\u0027   disposto    dalle    autorita\u0027\namministrative, gli Stati membri: \n        a) prevedono un pronto riesame giudiziario della legittimita\u0027\ndel trattenimento su cui decidere entro il piu\u0027 breve tempo possibile\ndall\u0027inizio del trattenimento stesso, \n        b)  oppure  accordano  al  cittadino  di   un   paese   terzo\ninteressato il diritto di presentare ricorso  per  sottoporre  ad  un\npronto riesame giudiziario la legittimita\u0027 del trattenimento  su  cui\ndecidere entro il piu\u0027 breve tempo possibile dall\u0027avvio del  relativo\nprocedimento. In tal caso gli Stati membri  informano  immediatamente\nil  cittadino  del  paese  terzo  in  merito  alla  possibilita\u0027   di\npresentare tale ricorso. Il cittadino di un paese  terzo  interessato\ne\u0027 liberato immediatamente se il trattenimento non e\u0027 legittimo.  ...\n4. Quando risulta che non esiste piu\u0027 alcuna prospettiva  ragionevole\ndi allontanamento per motivi di ordine giuridico o per altri motivi o\nche non sussistono piu\u0027 le condizioni  di  cui  al  paragrafo  1,  il\ntrattenimento non e\u0027 piu\u0027 giustificato e la  persona  interessata  e\u0027\nimmediatamente rilasciata. 5. Il trattenimento e\u0027  mantenuto  finche\u0027\nperdurano le condizioni di cui  al  paragrafo  1  e  per  il  periodo\nnecessario ad assicurare che l\u0027allontanamento sia eseguito.  Ciascuno\nStato membro stabilisce un periodo limitato di trattenimento, che non\npuo\u0027 superare i sei mesi. 6. Gli Stati membri non possono  prolungare\nil periodo di cui al paragrafo 5, salvo per un periodo  limitato  non\nsuperiore  ad  altri  dodici  mesi  conformemente  alla  legislazione\nnazionale nei  casi  in  cui,  nonostante  sia  stato  compiuto  ogni\nragionevole sforzo, l\u0027operazione di allontanamento rischia di  durare\npiu\u0027 a lungo a causa: a) della  mancata  cooperazione  da  parte  del\ncittadino  di  un  paese  terzo  interessato,  o   b)   dei   ritardi\nnell\u0027ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi». \n    La direttiva 2013/33/CE,  poi,  costruisce  il  seguente  quadro,\nall\u0027art. 8, parr. 2 e 3: «... 2. Ove necessario e sulla base  di  una\nvalutazione caso per caso, gli Stati  membri  possono  trattenere  il\nrichiedente, salvo se  non  siano  applicabili  efficacemente  misure\nalternative meno coercitive. 3. Un richiedente puo\u0027 essere trattenuto\nsoltanto:  a)  per  determinarne  o  verificarne  l\u0027identita\u0027  o   la\ncittadinanza; b) per determinare gli  elementi  su  cui  si  basa  la\ndomanda di protezione internazionale  che  non  potrebbero  ottenersi\nsenza il trattenimento, in particolare se sussiste il rischio di fuga\ndel richiedente; c) per decidere, nel contesto  di  un  procedimento,\nsul diritto del richiedente di entrare nel territorio; d)  quando  la\npersona e\u0027 trattenuta nell\u0027ambito di una procedura  di  rimpatrio  ai\nsensi della  direttiva  2008/115/CE  del  Parlamento  europeo  e  del\nConsiglio, del 16 dicembre 2008, recante  norme  e  procedure  comuni\napplicabili negli Stati membri al rimpatrio  di  cittadini  di  paesi\nterzi il cui  soggiorno  e\u0027  irregolare,  al  fine  di  preparare  il\nrimpatrio  e/o  effettuare  l\u0027allontanamento  e   lo   Stato   membro\ninteressato puo\u0027 comprovare, in base a criteri obiettivi, tra cui  il\nfatto che la persona in questione abbia gia\u0027 avuto l\u0027opportunita\u0027  di\naccedere alla procedura di asilo, che  vi  sono  fondati  motivi  per\nritenere che la persona abbia manifestato la volonta\u0027  di  presentare\nla domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare  o\nimpedire l\u0027esecuzione della decisione  di  rimpatrio;  e)  quando  lo\nimpongono motivi di sicurezza nazionale  o  di  ordine  pubblico;  f)\nconformemente all\u0027art.  28  del  regolamento  (UE)  n.  604/2013  del\nParlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  26  giugno  2013,   che\nstabilisce i criteri e i meccanismi  di  determinazione  dello  Stato\nmembro  competente  per  l\u0027esame  di  una   domanda   di   protezione\ninternazionale presentata in uno degli Stati membri da  un  cittadino\ndi un paese terzo o da un apolide. I  motivi  di  trattenimento  sono\nspecificati nel diritto nazionale. ...» e all\u0027art. 9, parr. 1, 2, 3 e\n4,  laddove  sono  cristallizzate  le  garanzie   stabilite   per   i\nrichiedenti trattenuti,  stabilendosi  che:  «1.  Un  richiedente  e\u0027\ntrattenuto solo  per  un  periodo  il  piu\u0027  breve  possibile  ed  e\u0027\nmantenuto in stato di trattenimento soltanto fintantoche\u0027  sussistono\ni  motivi  di  cui  all\u0027art.  8,   paragrafo   3.   Gli   adempimenti\namministrativi inerenti ai motivi di trattenimento di cui all\u0027art. 8,\nparagrafo 3, sono espletati con la debita diligenza. I ritardi  nelle\nprocedure  amministrative   non   imputabili   al   richiedente   non\ngiustificano un prolungamento del trattenimento. 2. Il  trattenimento\ndei   richiedenti   e\u0027   disposto   per    iscritto    dall\u0027autorita\u0027\ngiurisdizionale o amministrativa. Il provvedimento  di  trattenimento\nprecisa le motivazioni di fatto e di diritto sulle quasi si basa  ...\n3. Se il trattenimento e\u0027 disposto dall\u0027autorita\u0027 amministrativa, gli\nStati membri assicurano una  rapida  verifica  in  sede  giudiziaria,\nd\u0027ufficio e/o su domanda  del  richiedente,  della  legittimita\u0027  del\ntrattenimento. Se effettuata d\u0027ufficio, tale verifica e\u0027 disposta  il\npiu\u0027 rapidamente possibile a partire  dall\u0027inizio  del  trattenimento\nstesso. Se effettuata su domanda del richiedente, e\u0027 disposta il piu\u0027\nrapidamente possibile dopo l\u0027avvio del relativo procedimento.  A  tal\nfine, gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale il  termine\nentro il quale effettuare la verifica in sede  giudiziaria  d\u0027ufficio\ne/o su domanda del richiedente. Se in seguito a una verifica in  sede\ngiudiziaria il trattenimento e\u0027 ritenuto illegittimo, il  richiedente\ninteressato e\u0027 rilasciato immediatamente. 4. I richiedenti trattenuti\nsono informati immediatamente per iscritto, in una  lingua  che  essi\ncomprendono o che ragionevolmente si suppone  a  loro  comprensibile,\ndelle ragioni  del  trattenimento  e  delle  procedure  previste  dal\ndiritto nazionale per contestare il provvedimento  di  trattenimento,\nnonche\u0027 della possibilita\u0027 di  accesso  gratuito  all\u0027assistenza  e/o\nalla rappresentanza legali. ...». \n    8. Tanto premesso, questa Corte ritiene che  dall\u0027art.  6,  comma\n2-bis, decreto legislativo  n.  142  del  2015  derivi  una  evidente\nlesione del bene primario della liberta\u0027  personale  -  bene  che  e\u0027\nespressione della dignita\u0027 personale e  che  spetta  a  chiunque,  si\ntratti di cittadino o di straniero - in  quanto  si  prevede  che  un\nprovvedimento di trattenimento che venga dichiarato dal giudice quale\nillegittimamente  assunto  (e  che,  per  questa  specifica  ragione,\nrisulti non convalidato dall\u0027Autorita\u0027 giudiziaria) non venga seguito\ndalla immediata liberazione dell\u0027interessato, bensi\u0027 possa  avere  la\nresidua attitudine a legittimare la permanenza  del  migrante  stesso\nall\u0027interno del  Centro  per  i  rimpatri,  per  un  successivo  arco\ntemporale anche ampio; cio\u0027 in attesa che  il  Questore  si  risolva,\neventualmente, ad adottare un nuovo decreto di trattenimento. \n    8.1.  In  punto  di  non  manifesta  infondatezza  della  dedotta\nquestione, la norma che  si  esamina  appare  contrastare,  in  primo\nluogo, con l\u0027art. 13 Cost., in quanto la  privazione  della  liberta\u0027\npersonale non puo\u0027 essere disposta direttamente dalla legge, bensi\u0027 -\nsulla base  dei  presupposti  tipizzati  dal  legislatore,  ossia  in\ndeterminati casi e secondo modalita\u0027 prestabilite - a mezzo  di  atto\nmotivato dell\u0027autorita\u0027  giudiziaria  (cosi\u0027  il  primo  comma  della\ndisposizione costituzionale),  ovvero  sulla  base  di  provvedimenti\nprovvisori,  assunti   dall\u0027autorita\u0027   di   pubblica   sicurezza   e\nsottoposti,   entro   rigorosi   limiti   temporali,   al   controllo\ndell\u0027autorita\u0027 giudiziaria. \n    Si tratta di  una  soluzione  che  consente,  in  ogni  caso,  il\nnecessario sindacato in punto di  riconducibilita\u0027  della  situazione\nconcreta alle fattispecie  paradigmaticamente  previste  dalla  legge\nordinaria. \n    Diversamente opinando, l\u0027attuazione della generale volonta\u0027 della\nlegge, che ordina la permanenza  nel  centro  di  rimpatrio,  sarebbe\ndestinata a rimanere priva di qualunque verifica concreta  tanto  che\nla liberta\u0027  personale  ne  sarebbe  sacrificata  solo  per  volonta\u0027\ndiretta del legislatore, in assenza di qualunque controllo o verifica\ngiudiziaria. \n    8.2.  La  norma  denunciata,   inoltre,   appare   manifestamente\nirrazionale per contrasto con l\u0027art. 3 Cost., in quanto determina  la\nprivazione  della  liberta\u0027  personale,  pur   in   assenza   di   un\nprovvedimento esplicito dell\u0027autorita\u0027; la  permanenza  -  successiva\nalla mancata convalida del decreto di trattenimento di cui al comma 3\ndell\u0027art. 6 - rappresenta un mero fatto materiale, non  governato  da\nalcun atto amministrativo (atto amministrativo l\u0027emanazione del quale\nrappresenta,  si  ribadisce,  una  mera  eventualita\u0027,  legata   alla\nritenuta esistenza dei presupposti di cui al secondo comma  dell\u0027art.\n6 decreto legislativo n. 142 del 2015), sicche\u0027 viola il principio di\nuguaglianza e il sotteso canone di  ragionevolezza  della  previsione\nnormativa, poiche\u0027 consente la limitazione  ex  lege  della  liberta\u0027\npersonale di un individuo solo perche\u0027 si trovi gia\u0027 in un centro  di\nrimpatrio  -  peraltro  in  forza  di  un   provvedimento   giudicato\nillegittimo e, percio\u0027, non convalidato dall\u0027autorita\u0027 giudiziaria -,\na differenza di chi, invece, sia libero  o  sia  stato  liberato,  ma\nsuscettibile di essere sottoposto a un provvedimento di trattenimento\ndel questore. \n    Tale costrutto normativo e\u0027 sicuramente censurabile,  del  resto,\nanche sotto il profilo della ragionevolezza, trattandosi di norma che\nlimita un diritto fondamentale della persona, cosi\u0027 confliggendo  con\nil principio di eguaglianza, in quanto arbitraria  e  irrazionale  e,\npertanto, lesiva dell\u0027art. 3 Cost. \n    Nel caso di specie, esclusa l\u0027ipotesi  dell\u0027adozione  «immediata»\ndel provvedimento cui si riferisce la convalida impugnata  dinanzi  a\nquesta Corte, si ha la conferma che il ricorrente e\u0027 stato trattenuto\ndal 4 luglio 2025 in forza della cesurata previsione di  legge  -  in\nassenza di qualunque provvedimento  amministrativo  o  giudiziario  -\nsino all\u0027emanazione del  successivo  decreto  ex  art.  6,  comma  3,\ndecreto legislativo cit. adottato in data 5 luglio 2025. \n    8.3. Giova richiamare anche alcuni  fondamentali  passaggi  della\nrecente sentenza Corte costituzionale n. 96 del 2025, laddove  -  per\ncio\u0027 che attiene alla normativa unionale - e\u0027 precisato che  «...  la\ngiurisprudenza della Corte di giustizia dell\u0027Unione europea chiarisce\nche la nozione di \"trattenimento\" di un cittadino di un paese terzo -\nche avvenga in forza della direttiva 2008/115/CE, nell\u0027ambito di  una\nprocedura di rimpatrio a seguito di soggiorno irregolare, sulla  base\ndella direttiva 2013/33/UE nell\u0027ambito del trattamento di una domanda\ndi protezione internazionale, oppure in forza  del  regolamento  (UE)\n2013/604 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno  2013,\nche stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato\nmembro  competente  per  l\u0027esame  di  una   domanda   di   protezione\ninternazionale presentata in uno degli Stati membri da  un  cittadino\ndi un paese terzo o da un apolide -  implica  il  confinamento  dello\nstraniero in un  luogo  determinato,  che  lo  priva  della  liberta\u0027\npersonale. Tenuto conto della gravita\u0027 di tale ingerenza nel  diritto\nalla liberta\u0027 sancito all\u0027art. 6 della Carta dei diritti fondamentali\ndell\u0027Unione europea, una misura di trattenimento puo\u0027, allora, essere\ndisposta o  prorogata  solo  nel  rispetto  delle  norme  generali  e\nastratte che ne fissano le condizioni e le modalita\u0027 (in  tal  senso,\nCorte di giustizia UE, grande  sezione,  sentenza  8  novembre  2022,\ncause riunite C-704/20 e C-39/21, Staatssecretaris  van  Justitie  en\nVeiligheid e X, paragrafo 75). Ancora, come affermato dalla Corte  di\ngiustizia dell\u0027Unione europea, Grande  Sezione,  sentenza  14  maggio\n2020, cause riunite C924/19 e C-925/19, FMS e altri, l\u0027art. 15  della\ndirettiva 2008/115/CE deve essere interpretato nel senso che osta, in\nprimo luogo, a che un cittadino di un paese terzo sia trattenuto  per\nil solo fatto che e\u0027 oggetto di una decisione di rimpatrio e che  non\npuo\u0027 sovvenire alle proprie necessita\u0027; in secondo luogo, a che  tale\ntrattenimento abbia luogo senza la previa adozione di  una  decisione\nmotivata che disponga una siffatta misura e  senza  che  siano  state\nesaminate la sua necessita\u0027 e proporzionalita\u0027; in terzo luogo,  alla\nmancata previsione di un controllo giurisdizionale della legittimita\u0027\ndella decisione  amministrativa  che  dispone  il  trattenimento;  in\nquarto luogo, a che tale stesso trattenimento possa  oltrepassare  i\u0027\ndiciotto mesi ed essere mantenuto anche se il rimpatrio non  e\u0027  piu\u0027\nin corso o se non ha avuto luogo un espletamento diligente delle  sue\nmodalita\u0027.  ...  La  disciplina  del   trattenimento   e\u0027,   inoltre,\ncertamente  soggetta  alle  garanzie  convenzionali   relative   alla\nprivazione della liberta\u0027 personale di  cui  all\u0027art.  5  Convenzione\neuropea per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo  e  delle  liberta\u0027\nfondamentali e agli altri diritti convenzionali  che  possano  essere\nincisi nel corso del trattenimento, compreso il diritto a un  ricorso\neffettivo di cui all\u0027art. 13. La Corte europea dei diritti dell\u0027uomo,\ngrande camera, sentenza 15 dicembre 2016,  Khlaifia  e  altri  contro\nItalia, in relazione al trattenimento presso centri di primo soccorso\ne hotspot, ha a suo tempo ravvisato la violazione degli  articoli  5,\nparagrafi 1, 2 e 4, e 13 Convenzione europea per la salvaguardia  dei\ndiritti dell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali in combinato disposto\ncon l\u0027art. 3 della medesima Convenzione, in relazione ai  profili  di\nlegalita\u0027 della detenzione amministrativa e, per cio\u0027 che qui rileva,\nper l\u0027assenza nell\u0027ordinamento italiano di un ricorso giurisdizionale\nattivabile dai migranti avverso le condizioni di accoglienza». \n    Prosegue la Consulta ricordando che «La giurisprudenza di  questa\nCorte ha affermato piu\u0027 volte che la misura del  trattenimento  dello\nstraniero presso centri  di  permanenza  e  assistenza  comporta  una\nsituazione  di  \"assoggettamento  fisico  all\u0027altrui  potere\"».  Tale\ncondizione «e\u0027 indice sicuro dell\u0027attinenza della misura  alla  sfera\ndella liberta\u0027 personale» (sentenze n. 212 del 2023, n. 127 del  2022\ne n. 105 del 2001). Il  trattenimento  dello  straniero,  dunque,  in\nquanto misura incidente sulla liberta\u0027  personale,  non  puo\u0027  essere\nadottato al di fuori delle garanzie dell\u0027art. 13  Cost.,  essendo  da\nricondurre alle «altr[e] restrizion[i] della liberta\u0027 personale»,  di\ncui pure si fa menzione nel secondo comma di tale articolo. In questo\nsenso inequivocamente depone l\u0027art. 14, comma 7,  t.u,  immigrazione,\nsecondo cui «[I]l questore, avvalendosi della forza. pubblica, adotta\nefficaci misure di vigilanza affinche\u0027 lo straniero non si  allontani\nindebitamente dal centro e provvede, nel caso la misura sia  violata,\na ripristinare il  trattenimento  mediante  l\u0027adozione  di  un  nuovo\nprovvedimento di trattenimento». Come osservava la  sentenza  n.  105\ndel 2001, «[s]i determina dunque nel caso  del  trattenimento,  anche\nquando questo non sia  disgiunto  da  una  finalita\u0027  di  assistenza,\nquella mortificazione della dignita\u0027 dell\u0027uomo  che  si  verifica  in\nogni evenienza di assoggettamento fisico all\u0027altrui potere e  che  e\u0027\nindice sicuro dell\u0027attinenza della misura alla sfera  della  liberta\u0027\npersonale. Ne\u0027 potrebbe dirsi che  le  garanzie  dell\u0027art.  13  della\nCostituzione subiscano attenuazioni rispetto agli stranieri, in vista\ndella  tutela  di  altri  beni  costituzionalmente  rilevanti».   Gli\ninteressi pubblici  incidenti  sulla  materia  dell\u0027immigrazione  non\npossono, infatti, scalfire il  carattere  universale  della  liberta\u0027\npersonale, che, al pari  degli  altri  diritti  che  la  Costituzione\nproclama inviolabili, spetta ai singoli non in  quanto  partecipi  di\nuna determinata comunita\u0027 politica, ma in quanto esseri umani. \n    8.4. L\u0027art. 6, comma 2-bis, decreto legislativo n. 142 del  2015,\ndunque,  e\u0027  censurabile  sotto   il   profilo   della   legittimita\u0027\ncostituzionale, laddove  non  prevede  che  alla  non  convalida  del\nprovvedimento  di  trattenimento  debba  fare   seguito   l\u0027immediata\nliberazione dell\u0027interessato e, anzi, ne prevede la permanenza --  in\nassenza di qualsivoglia titolo legittimante, di natura amministrativa\no giudiziale - all\u0027interno del Centro di permanenza per i rimpatri. \n    9. Quanto ai parametri violati, in conclusione, l\u0027art.  6,  comma\n2-bis, decreto legislativo n. 142 del 2015 e\u0027 - ad avviso  di  questo\nCollegio -  fortemente  sospettabile  di  contrasto  con  i  principi\nfissati: \n        a) dall\u0027art. 3 della  Costituzione,  quanto  all\u0027aspetto  del\nprincipio di uguaglianza e di irragionevolezza della previsione della\npermanenza in forza di un atto dotato di forza di legge,  in  assenza\ndi    qualsivoglia    sindacato,    demandato    sia    all\u0027autorita\u0027\namministrativa, sia a quella  giudiziaria;  il  che  implica,  per  i\nsoggetti indicati dalla norma, una indiscriminata e totale  negazione\ndi rilievo al principio della riserva di giurisdizione nella  materia\ndella liberta\u0027 personale; \n        b) dall\u0027art. 13 della Costituzione, laddove e\u0027  stabilita  la\ninviolabilita\u0027 della liberta\u0027 personale; deve escludersi  ogni  forma\ndi restrizione della stessa che discenda direttamente dalla  legge  e\nche non sia sorretta  da  atto  motivato  dall\u0027autorita\u0027  giudiziaria\nassunto nei casi e dei modi dettati dalla legge,  essendo  consentito\nl\u0027intervento in via provvisoria dell\u0027autorita\u0027 di pubblica  sicurezza\nin casi eccezionali di necessita\u0027 ed urgenza, indicati tassativamente\ndalla  legge  e  soggetti  a  successiva   convalida   dell\u0027autorita\u0027\ngiudiziaria; e nella stessa prospettiva  dell\u0027esistenza  di  un  atto\nsindacabile da parte dell\u0027autorita\u0027 giudiziaria  che  giustifichi  la\nsussistenza delle ragioni previste  dalla  legge  per  la  privazione\ndella  liberta\u0027  personale  e  in  cui  si  individua  una  specifica\ndireziona di rilevanza della riserva di giurisdizione, \n        c) dall\u0027art. 117 Cost., in relazione: \n          all\u0027art. 5 della Convenzione europea dei diritti  dell\u0027uomo\n(adottata a Roma il 4 novembre  1950,  resa  esecutiva  con  legge  4\nagosto 1955, n. 848, in Gazzetta Ufficiale n. 221  del  24  settembre\n1955 ed entrata in vigore per l\u0027Italia il 26 ottobre  1955),  essendo\ncola\u0027 stabilito il diritto di  ogni  persona  alla  liberta\u0027  e  alla\nsicurezza, inviolabile se non in casi e modi specificamente  previsti\ndalla legge. In particolare, si  stabilisce  che:  «Ogni  persona  ha\ndiritto alla liberta\u0027 e alla sicurezza. Nessuno puo\u0027  essere  privato\ndella liberta\u0027, se non nei casi seguenti e nei  modi  previsti  dalla\nlegge: [...]  (f)  se  si  tratta  dell\u0027arresto  o  della  detenzione\nregolari [...] di  una  persona  contro  la  quale  e\u0027  in  corso  un\nprocedimento d\u0027espulsione [...]. La previsione convenzionale, dunque,\nrichiede che l\u0027arresto e la  detenzione  disposte  nel  corso  di  un\nprocedimento di espulsione  siano  \"regolari\",  cioe\u0027  conformi  alle\ndisposizioni convenzionali che attribuiscono  soltanto  all\u0027autorita\u0027\ngiudiziaria e, nei casi di  urgenza,  all\u0027autorita\u0027  di  polizia,  il\npotere  di  arrestare  e  detenere  una  persona.  Orbene,  ferma  la\nnecessita\u0027  del  controllo  giurisdizionale  dell\u0027arresto   o   della\ndetenzione operati  dalla  polizia,  cio\u0027  che  e\u0027  convenzionalmente\nnecessario e\u0027 che la privazione della liberta\u0027 personale sia prevista\ndalla legge (conforme alla Convenzione), ma  non  gia\u0027  ordinata  dal\nlegislatore, quanto piuttosto disposta da un giudice; \n          all\u0027art.  3  della  Dichiarazione  universale  dei  diritti\numani, approvata e proclamata  il  10  dicembre  1948  dall\u0027Assemblea\ngenerale delle Nazioni Unite, in forza del quale «Ogni  individuo  ha\ndiritto alla vita, alla liberta\u0027  ed  alla  sicurezza  della  propria\npersona», in relazione all\u0027art. 8 della stessa  Dichiarazione  quanto\nalla tutela giurisdizionale; \n          dall\u0027art. 9 del Patto internazionale sui diritti  civili  e\npolitici, adottato dall\u0027Assemblea generale delle  Nazioni  Unite  con\nRisoluzione 2200A (XXI) del  16  dicembre  1966  (entrata  in  vigore\ninternazionale il 23  marzo  1976;  autorizzazione  alla  ratifica  e\nordine di esecuzione in Italia dati con legge  25  ottobre  1977,  n.\n881, in Gazzetta Ufficiale, n. 333 del 7 dicembre 1977), a mente  del\nquale «Ogni individuo ha diritto alla liberta\u0027 e alla sicurezza della\npropria persona. Nessuno  puo\u0027  essere  arbitrariamente  arrestato  o\ndetenuto. Nessuno puo\u0027 esser privato della propria liberta\u0027,  se  non\nper i motivi e secondo la procedura previsti dalla legge»; \n          dall\u0027art.  6   della   Carta   dei   diritti   fondamentali\ndell\u0027Unione europea,  anche  in  relazione  all\u0027art.  11  Cost.,  che\nsancisce il diritto di ogni individuo alla liberta\u0027 e alla sicurezza. \n    E cio\u0027 in disparte il decisivo rilievo  rappresentato  dal  fatto\nche la disciplina in esame rende non  effettiva,  dunque  illegittima\nsecondo le previsioni  degli  atti  e  accordi  internazionali  sopra\nrichiamati, nonche\u0027 a mente degli articoli 13, 24  e  111  Cost.,  la\ntutela giurisdizionale vittoriosamente ottenuta dal  ricorrente,  nel\nmomento in cui egli ha ottenuto la decisione giurisdizionale  di  non\nconvalida del decreto di trattenimento adottato ai sensi dell\u0027art. 6,\ncomma 3, decreto legislativo n. 142  del  2015,  la\u0027  dove  la  Corte\ncostituzionale, in varie prospettive, ha costantemente  ribadito  che\nsussiste un vulnus all\u0027art. 24  Cost.  quante  volte  il  legislatore\noperi una sostanziale vanificazione della via giurisdizionale, intesa\nquale mezzo al fine dell\u0027attuazione di un preesistente diritto (Corte\ncost., sentenza n. 159 del 2023, n. 186 del 2013 e n. 364 del 2007) \n    10. Non e\u0027 immaginabile, infine, alcuna forma di  interpretazione\ncostituzionalmente orientata della norma,  a  cio\u0027  ostando  il  dato\nletterale di essa che e\u0027 di univoca significazione,  come  evincibile\nagevolmente dall\u0027utilizzo del verbo «permane». \n    Trattasi di una precisa opzione del legislatore, indicativa della\nvolonta\u0027  di  stabilire  l\u0027assenza  di  qualsivoglia   soluzione   di\ncontinuita\u0027 della restrizione della liberta\u0027 personale,  all\u0027indomani\ndella decisione giudiziale di tenore negativo. \n    Non e\u0027 possibile, in sostanza, accedere  a  una  diversa  lettura\ndella disposizione censurata che possa  essere  tale  da  elidere  la\ndenunciata torsione rispetto ai parametri costituzionali invocati  e,\ncosi\u0027, renderla compatibile con gli stessi (quanto al  profilo  della\nmanifesta  inammissibilita\u0027,  che  risulti  cagionata   dal   mancato\nesperimento di interpretazioni delle disposizioni impugnate  conformi\nalla Costituzione, la giurisprudenza di codesta Corte  e\u0027  ricavabile\ndalle ordinanze n. 212 del 2011, n. 102 del 2012 e n. 322 del 2013). \n    11. La rilevanza della questione di  legittimita\u0027  costituzionale\nnel caso sottoposto al vaglio del Collegio. \n    11.1.  Si  deve  premettere  che  -  secondo  quanto  sopra  gia\u0027\nampiamente chiarito - il titolo  di  restrizione  e\u0027  costituito  dal\ndecreto del questore, il quale trova la  propria  legittimazione  nel\nrigetto della precedente richiesta di convalida,  senza  che  a  tale\ndecisione reiettiva abbia fatto seguito la liberazione del  cittadino\nstraniero; non potendosi  neppure  ipotizzare  un  «trattenimento  di\nfatto» (per l\u0027espletamento  di  pratiche  burocratiche),  il  dettato\nnormativo finisce per delineare una impropria forma di «trattenimento\nex lege», finalizzato a consentire  all\u0027autorita\u0027  amministrativa  di\nvalutare l\u0027eventualita\u0027 di procedere all\u0027emissione di un  decreto  di\ntrattenimento secondario,  a  seguito  della  domanda  di  protezione\n(trattenimento consentito in rari casi dalla direttiva). \n    11.2. Occorre allora interrogarsi specificamente circa  il  fatto\nche la sopra sviscerata questione di compatibilita\u0027  con  il  sistema\ncostituzionale rifluisca in maniera decisiva, o meno, sulla soluzione\ndel giudizio a quo; cio\u0027 anche solo con riferimento all\u0027incidenza che\nil  dubbio  di  costituzionalita\u0027  prospettato  possa  rivestire,  in\nrelazione al percorso argomentativo necessario ai fini della presente\ndecisione [decisione che attiene all\u0027impugnazione «del decreto  della\nCorte di appello di Bari del 9 luglio 2025, adottato nel procedimento\nRG 1129/2025, comunicato in pari data, di convalida del trattenimento\nex art. 6, comma 2-bis, decreto legislativo n. 142/2015, disposto dal\nQuestore di Bari in data 5 luglio 2025»]. \n    E\u0027 necessario chiedersi, in  altri  termini,  se  la  (eventuale)\nillegittimita\u0027 costituzionale della disposizione denunciata si  possa\nandare  a  riverberare  -  in  maniera  circoscritta  -  solo   sulla\nlegittimita\u0027 della privazione della liberta\u0027 personale del  cittadino\nstraniero nell\u0027arco temporale tra il 4 e il 5 luglio, oppure se  essa\nabbia  una  piu\u0027  ampia  latitudine  di  effetti  e  possa  inficiare\nirrimediabilmente anche il provvedimento ora impugnato. \n    11.2.1.   Soccorre,   anzitutto,    l\u0027approccio    interpretativo\nsviluppatosi   negli   ultimi   anni    nella    giurisprudenza    di\ncostituzionalita\u0027, che ritiene sufficiente un mero sindacato esterno,\nquanto al giudizio di rilevanza. \n    A puro titolo esemplificativo, si sono di recente espresse: \n        la sentenza n. 129 del 2025, in tema  di  mancata  previsione\ndella  sentenza  di  non  luogo  a  procedere,  nei  confronti  dello\nstraniero per cui sia pendente altro procedimento penale e verso  cui\nnon sia stato ancora emesso il provvedimento che dispone il giudizio,\nladdove  e\u0027  stato  chiarito   che   «Per   costante   giurisprudenza\ncostituzionale,  ai  fini  dell\u0027ammissibilita\u0027  delle  questioni   e\u0027\nsufficiente che la norma censurata sia applicabile nel giudizio a quo\ne che la pronuncia  di  accoglimento  possa  influire  sull\u0027esercizio\ndella funzione giurisdizionale (tra le altre, sentenze n.  247  e  n.\n215 del 2021), quantomeno per il profilo del  percorso  argomentativo\nche  sostiene  la  decisione  del  processo  principale  (ex  multis,\nsentenze n. 164 del 2023, n. 249 e n. 154 del 2021; ordinanza n.  194\ndel 2022). Il giudizio  sulla  rilevanza,  quindi,  e\u0027  riservato  al\nrimettente e, rispetto a esso, questa  Corte  effettua  un  controllo\nmeramente esterno, limitato ad accertare che la motivazione  non  sia\nimplausibile, non sia palesemente erronea e non  sia  contraddittoria\n(sentenze n. 160 e n. 139 del 2023, n. 199 e n. 192 del 2022 e n.  32\ndel 2021), senza spingersi fino a un esame  autonomo  degli  elementi\nche hanno portato il giudice a quo a determinate conclusioni, potendo\nsindacare tale valutazione  solo  se  essa,  a  prima  vista,  appaia\nassolutamente priva di fondamento»; \n        la  succitata  sentenza  n.  96  del  2025,  attinente   alle\nmodalita\u0027 di trattenimento nei centri di permanenza per  i  rimpatri,\nnella cui parte motiva puo\u0027  leggersi  quanto  segue:  «...  ai  fini\ndell\u0027ammissibilita\u0027 delle questioni, il censurato art. 14,  comma  2,\ndel decreto legislativo n. 286 del 1998, ove si  tratteggiano  alcune\ndelle modalita\u0027 con cui lo straniero e\u0027 trattenuto nel  CPR,  e\u0027  una\ndisposizione il cui contenuto normativo rileva  certamente  anche  in\nrelazione all\u0027adozione della convalida (tra le tante, sentenze n. 103\ndel 2023 e n. 231 del 2018; ordinanza n. 184 del 2017)»; \n        la sentenza n. 95 del 2025, relativa al  reato  di  abuso  di\nufficio, nella quale e\u0027 precisato quanto segue: «Prendendo  le  mosse\ndal primo gruppo  di  eccezioni,  va  preliminarmente  ribadito  che,\nsecondo la costante giurisprudenza di questa  Corte  (da  ultimo,  ex\nplurimis, sentenze n.  45  del  2024,  punto  2  del  Considerato  in\ndiritto, e n. 164 del 2023, punto 4 del Considerato in  diritto),  ai\nfini  della  rilevanza  delle  questioni  e\u0027   sufficiente   che   la\ndisposizione censurata sia applicabile nel giudizio a quo  e  che  la\npronuncia  di  accoglimento  possa  influire   sull\u0027esercizio   della\nfunzione giurisdizionale quantomeno sotto  il  profilo  del  percorso\nargomentativo della decisione nel processo principale  (ex  plurimis,\nsentenze n. 25 del 2024, punto 2.2. dei Considerato  in  diritto,  n.\n249 del 2021, punto 6 del Considerato in diritto, n.  154  del  2021,\npunto 2.1. del Considerato in diritto; ordinanza n.  194  del  2022),\nspecificamente - in materia penale - con  riguardo  alla  formula  di\nproscioglimento da adottarsi nel  dispositivo,  anche  ove  non  muti\nl\u0027esito assolutorio per l\u0027imputato (sentenza n. 148 del 1983, punto 3\ndel Considerato in diritto, con principio  successivamente  ribadito,\nex multis, dalla sentenza n. 394 del 2006, punto 6.3. del Considerato\nin diritto; sentenza n. 28 del  2010,  punto  7  del  Considerato  in\ndiritto; sentenza n. 223 del 2015,  punto  4.3.  del  Considerato  in\ndiritto)»; \n        la sentenza n. 25 del 2024,  relativa  all\u0027art.  95,  decreto\nlegislativo 10 ottobre 2022, n. 150,  che  si  e\u0027  posizionata  sulla\nseguente direttrice interpretativa: «La  costante  giurisprudenza  di\nquesta Corte afferma, tuttavia, che il giudizio  di  rilevanza  esige\nsoltanto la dimostrazione della necessita\u0027, da parte del  rimettente,\ndi fare  applicazione  della  norma  censurata  nel  processo  e  non\nrichiede invece la dimostrazione che l\u0027accoglimento  della  questione\nsia effettivamente a quo  suscettibile  di  incidere  sull\u0027esito  del\nprocesso  medesimo.  Cio\u0027  che  e\u0027  essenziale  e\u0027,   piuttosto,   la\ndimostrazione che un eventuale accoglimento inciderebbe  quanto  meno\nsull\u0027iter motivazionale che conduce alla decisione (sentenze n. 88  e\nn. 19 del 2022 e n. 202 del 2021)». \n    11.2.2. Attenendosi a tale (ormai consolidato)  filone  esegetico\ntracciato  dalla  Corte  costituzionale,  non  puo\u0027   che   ritenersi\nsussistente il necessario profilo di rilevanza  della  sopra  esposta\nquestione. \n    E\u0027 vero, infatti, che il provvedimento di trattenimento del quale\nsi controverte postula la verifica dei presupposti indicati dal comma\n2 dell\u0027art. 6, decreto legislativo n. 142 del 2015;  e\u0027  anche  vero,\npero\u0027,  che  esso  trova  il  proprio  ancoraggio   normativo   nella\ndisposizione di cui all\u0027art. 6, comma 2-bis, decreto legislativo cit. \n    Sarebbe a dire che, intanto il questore puo\u0027  adottare  un  nuovo\nprovvedimento di convalida, dopo la non convalida  del  trattenimento\ndel richiedente asilo, in quanto cio\u0027 e\u0027 espressamente  previsto  dal\ncomma 2-bis in esame, tant\u0027e\u0027 che - nella concreta fattispecie  -  il\nprovvedimento del Questore di Bari in data 5  luglio  2025  e\u0027  stato\ndisposto ai sensi dell\u0027art. 6, comma 2-bis, decreto legislativo cit. \n    Il  provvedimento   amministrativo,   insomma,   trova   la   sua\nscaturigine normativa all\u0027interno della procedura introdotta  proprio\ndalla disposizione oggetto del dubbio  di  costituzionalita\u0027  che  si\npoggia, con un inscindibile legame funzionale  e  strutturale,  sulla\n(illegittima) permanenza del trattenimento in precedenza  disposto  e\nnon convalidato. \n    L\u0027imperativo legale, che impone la permanenza  del  trattenimento\n«di fatto» derivante dalla mancata convalida del  precedente  titolo,\ncostituisce  l\u0027elemento  essenziale,   sia   dal   punto   di   vista\nstrutturale, sia da quello funzionale, sul quale si poggia il  potere\ndel questore di disporre un nuovo trattenimento. \n    Sul versante della  coerenza  sistematica,  in  definitiva,  puo\u0027\nritenersi che il comma 2-bis dell\u0027art. 6,  decreto  legislativo  cit.\ncrei una chiara saldatura logica e, quindi, una correlazione di  tipo\nfunzionale, tra il trattenimento previsto ex  lege  (che  segue  alla\nmancata convalida del trattenimento disposto ai sensi del comma 3)  e\nla successiva (eventuale) adozione di un decreto di trattenimento  ai\nsensi del secondo comma della medesima disposizione. \n    Il comma 2-bis ha, infatti, cura di precisare, nel primo periodo,\nche la mancata convalida del provvedimento di trattenimento  adottato\nai sensi  del  comma  3  -  nei  confronti  del  richiedente  che  ha\npresentato la domanda in un centro di cui  all\u0027art.  14  del  decreto\nlegislativo 25  luglio  1998,  n.  286  -  non  preclude  l\u0027eventuale\nsuccessiva adozione di un provvedimento di trattenimento  assunto  ai\nsensi del comma 2, in presenza dei relativi presupposti; nel  secondo\nperiodo, inoltre, la norma denunciata istituisce un  preciso  vincolo\ndi carattere procedimentale, nel senso che impone la  permanenza  del\nsoggetto all\u0027interno del centro, sino alla decisione  sulla  relativa\nconvalida, «quando il provvedimento ai sensi del comma 2 e\u0027  adottato\nimmediatamente  o,  comunque,  non  oltre   quarantotto   ore   dalla\ncomunicazione della mancata convalida di cui al primo periodo». \n    La  scelta  operata  dal   legislatore   impone,   pertanto,   di\nindividuare un modulo procedimentale distinto e separato, rispetto  a\nquello  «ordinario»  indicato  nel  comma  2  dell\u0027art.  6,   decreto\nlegislativo cit., in quanto esso affianca - agli  ordinari  requisiti\npostulati dal citato comma 2 - anche la  permanenza  «di  fatto»,  ma\nlegalmente imposta, del richiedente nella suddetta struttura. \n    Tale permanenza  e\u0027  evidentemente  connotata,  nella  mente  del\nlegislatore, in termini di stringente  necessita\u0027,  in  presenza  del\npresupposto  negativo  costituito   dalla   mancata   convalida   del\ntrattenimento;  essa,  tuttavia,   non   trova   fondamento   in   un\nprovvedimento dell\u0027autorita\u0027 amministrativa,  bensi\u0027  nella  volonta\u0027\nstessa del legislatore e in una situazione di fatto  (la  restrizione\ndello straniero nel Centro),  peraltro  in  spregio  alle  previsioni\nunionali (art. 15, paragrafo 2, quarto comma, e  paragrafo  4,  della\ndirettiva 2008/115/CE; art. 9,  paragrafo  3,  secondo  comma,  della\ndirettiva 2013/33/UE). \n    Del resto, non vi e\u0027 chi non rilevi come - pur nel  silenzio  dei\nlavori preparatori [si precisa  come  l\u0027emendamento  in  analisi  (n.\n1.234) sia stato inserito dal relatore nell\u0027esame in Commissione alla\nCamera, senza alcuna illustrazione; i dossier degli uffici  studi  di\nCamera e Senato non hanno esaminato specificamente la problematica] -\nla  collocazione  topografica  della  norma,   oltre   che   la   sua\nstrumentalita\u0027 alla pratica attuazione del  successivo  provvedimento\ndi trattenimento, valgano a rendere  palese  che  la  permanenza  del\nsoggetto nel C.P.R. e\u0027 teleologicamente prevista dalla legge in vista\ndella esecuzione dell\u0027ulteriore ed eventuale decreto del questore. \n    11.3. Ne discende, secondo  l\u0027interpretazione  che  questa  Corte\nritiene di dare alla disciplina  in  esame,  che  la  valutazione  in\nordine alla legittimita\u0027 di siffatta permanenza - ossia, per  maggior\nprecisione, della norma che l\u0027autorizza  -  costituisce  oggetto  del\ngiudizio di convalida del successivo provvedimento  di  trattenimento\n(ci  si  puo\u0027  rifare  al   principio   della   non   implausibilita\u0027\ndell\u0027interpretazione fornita dal giudice remittente, tema  che  resta\ntendenzialmente  non  sindacabile  dal  giudice  delle  leggi,   come\nspiegato dalla sopra richiamata sentenza della  Corte  costituzionale\nn. 129 del 2025). \n    Questo Collegio reputa dunque - posizionandosi  nel  senso  della\ncerta sussistenza della rilevanza della sopra esposta questione - che\nla convalida del  trattenimento  (oggetto  di  ricorso),  proprio  in\nquanto si va ad innestare su una «nuova» procedura unica  (detenzione\nex   lege   e   nuovo   trattenimento),   non    possa    legittimare\n(inammissibilmente) ex post la restrizione della  liberta\u0027  personale\ndeterminata dalla ingiustificata permanenza nel centro in  forza  del\ntrattenimento non convalidato,  sicche\u0027  anche  il  provvedimento  di\ntrattenimento, che si poggia su tale illegittimo stato di  privazione\ndella liberta\u0027 personale, deve ritenersi illegittimamente adottato. \n    Si deve concludere, allora,  nel  senso  della  sicura  rilevanza\ndella questione. \n    Un tema particolarmente sensibile come  quello  della  (ritenuta)\nillegittima restrizione della liberta\u0027 personale, peraltro, non  puo\u0027\nche  essere  immediatamente  sottoposto   al   vaglio   della   Corte\ncostituzionale, la\u0027 dove si ravvisi una torsione rispetto alle  norme\ndella  Costituzione;  cio\u0027  deve  avvenire,  inoltre,  appena  se  ne\nindividui la necessita\u0027, in presenza dei presupposti essenziali. \n    12. La sussistenza del sopra enucleato profilo  di  rilevanza  e,\ncorrelativamente, la necessita\u0027 di sospendere il giudizio e rimettere\ngli atti alla Corte costituzionale, infine, pongono  la  problematica\nattinente alla necessita\u0027, o meno, di  ordinare  la  liberazione  del\nricorrente. \n    Indicazioni utili - ai  fini  della  tipologia  di  decisione  da\nassumere - possono esser tratte da Corte  costituzionale  n.  41  del\n2022 e da  Corte  costituzionale  n.  54  del  1993.  In  tali  casi,\nl\u0027interessato  era  stato  rimesso  in   liberta\u0027   per   la   palese\nimpossibilita\u0027 di rispettare i termini di cui all\u0027art. 391, comma  7,\ncodice di procedura penale e, dunque, si era valorizzata  l\u0027esistenza\ndi termini perentori; nel caso di specie, al contrario, non  vi  sono\ntermini perentori entro i quali assumere la decisione. \n    In carenza di fonti normative  che  consentano  di  collegare  un\nimmediato riflesso della  decisione  di  ricorrere  all\u0027incidente  di\ncostituzionalita\u0027 alla perdurante  efficacia  del  trattenimento  del\nricorrente -  essendo  l\u0027efficacia  dello  stesso  determinata  dalla\nlegge, oltre che, sul versante pratico e attuativo,  dallo  specifico\nprovvedimento non caducato  -  non  e\u0027  possibile  per  questa  Corte\nadottare decisioni al riguardo e, cosi\u0027, procedere  alla  liberazione\ndel soggetto, rimanendo pero\u0027 intonsa la possibilita\u0027  di  intervento\ndell\u0027autorita\u0027 amministrativa, in  conformita\u0027  al  vigente  contesto\nlegislativo. \n    13. Va dato pure atto che questa Corte ha recentemente sottoposto\nalla Corte di giustizia dell\u0027Unione europea, in via pregiudiziale  ai\nsensi  dell\u0027art.  267  del  Trattato  sul  funzionamento  dell\u0027Unione\neuropea  (TFUE)  -  le  seguenti  questioni:  «1)  se  la   direttiva\n2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del  16  dicembre\n2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli stati  membri\nal rimpatrio  di  cittadini  di  paesi  terzi  il  cui  soggiorno  e\u0027\nirregolare e, in particolare, gli articoli 3, 6,  8,  15,  16  ostino\nall\u0027applicazione di una disciplina interna (art. 3,  comma  2,  della\nlegge 21 febbraio 2024, n. 14) che consente di condurre nelle aree di\ncui all\u0027art. 1, par. 1, lettera c)  del  protocollo  tra  il  Governo\ndella  Repubblica  italiana  e  il  Consiglio  dei   ministri   della\nRepubblica di Albania per il rafforzamento  della  collaborazione  in\nmateria  migratoria,  fatto  a  Roma  il  6  novembre  2023,  persone\ndestinatarie  di  provvedimenti  di   trattenimento   convalidati   o\nprorogati ai sensi dell\u0027art. 14, decreto legislativo n. 286 del 1998,\nin assenza di qualunque predeterminata e individuabile prospettiva di\nrimpatrio; 2) in caso di  risposta  negativa  a  tale  questione,  se\nl\u0027art. 9, par. 1 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo  e\ndel Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni  ai  fini\ndel  riconoscimento  e  della  revoca  dello  status  di   protezione\ninternazionale, osti  ad  un\u0027applicazione  della  disciplina  interna\n(legge 21 febbraio 2024, n. 14) che consente di disporre, in  ragione\ndel ritenuto carattere strumentale della domanda  di  protezione,  il\ntrattenimento, in una delle aree di cui all\u0027art. 1, par.  1,  lettera\nc) del Protocollo tra il  Governo  della  Repubblica  italiana  e  il\nConsiglio  dei  ministri  della  Repubblica   di   Albania   per   il\nrafforzamento della collaborazione in  materia  migratoria,  fatto  a\nRoma il 6 novembre 2023, del migrante destinatario  di  provvedimento\ndi espulsione, che, condotto in queste ultime, abbia presentato  tale\ndomanda» (Sez. 1, n. 23105 del 29 maggio 2025, S., non mass.). \n    13.1.  Cio\u0027  premesso,  non  si  ritiene  di  dover  rinviare  la\ntrattazione del presente procedimento in attesa  della  decisione  di\ntale questione. \n    Il rinvio pregiudiziale ex art. 267, Trattato  sul  funzionamento\ndell\u0027Unione europea alla Corte di giustizia, infatti, attiene  a  una\nquestione interpretativa  concernente  una  norma  comunitaria  e  al\npossibile conflitto fra quest\u0027ultima e una norma interna.  Il  rinvio\npregiudiziale, dunque, ha la funzione di verificare  la  legittimita\u0027\ndi una determinata  disposizione  normativa  nazionale,  rispetto  al\ndiritto dell\u0027Unione europea e di chiarire se la legislazione  interna\nsia pienamente rispettosa dei  diritti  fondamentali  della  persona,\nquali  risultanti  dall\u0027evoluzione  giurisprudenziale   della   Corte\neuropea dei diritti dell\u0027uomo e  recepiti  dal  Trattato  sull\u0027Unione\neuropea. \n    Il giudice nazionale - anche di ultima istanza  -  non  e\u0027  pero\u0027\nsoggetto all\u0027obbligo di  attendere  l\u0027interpretazione  fornita  dalla\nCorte di giustizia, circa una questione inerente alla interpretazione\ndi una norma comunitaria, allorquando ritenga di essere  in  presenza\ndi un  atto  che  si  presenti  di  univoca  lettura  e  di  pacifica\ninterpretazione, ferma restando la riscontrata tensione  rispetto  ai\nprincipi costituzionali. \n    13.2.  Nella  concreta  fattispecie  la  questione  oggetto   del\ngiudizio presenta una valenza assorbente, anche rispetto al tema  dei\ndubbi relativi alla conciliabilita\u0027 fra il Protocollo sopra citato  e\nla disciplina unionale; l\u0027applicazione della disposizione sulla quale\nsi addensa il dubbio di legittimita\u0027 costituzionale, infatti,  e\u0027  di\nportata preliminare rispetto a ogni questione di  compatibilita\u0027  con\nle regole sovranazionali poiche\u0027  attiene  direttamente  allo  status\nlibertatis e all\u0027habeas corpus, principi  di  rilievo  costituzionale\nprimario che devono trovare immediata tutela. \n    Del resto, dato atto  del  diverso  ambito  di  intervento  della\nproposta questione pregiudiziale, non resta che prendere atto che  la\nlimitazione della liberta\u0027 personale della quale oggi si\u0027 discute  e\u0027\nprevista dall\u0027art. 6, comma 2-bis, decreto  legislativo  n.  142  del\n2015, in patente  violazione  dei  precetti  costituzionali  fondanti\nl\u0027ordinamento, spettando al giudice comune di provocare, mediante  il\npotere diffuso che gli e\u0027 attribuito dalla Costituzione, l\u0027intervento\ndella Corte costituzionale su una norma interna dell\u0027ordinamento che,\npalesemente, non trova neppure alcun appiglio nel diritto unitario. \n    14. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve sollevarsi\nincidente di costituzionalita\u0027, nei  termini  sopra  specificati;  il\ngiudizio viene dunque sospeso, in attesa della relativa decisione. \n    La cancelleria provvedera\u0027 alla immediata trasmissione degli atti\nalla  Corte  costituzionale,  oltre  che  alla  comunicazione   della\npresente ordinanza alle parti in causa nel giudizio di cassazione, al\nPresidente del Consiglio dei  ministri  e  ai  presidenti  delle  due\nCamere del Parlamento. \n    Ricorrendone  le  condizioni,  infine,   deve   essere   disposta\nl\u0027annotazione di cui all\u0027art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20\ngiugno 2003, n. 196, recante il «codice in materia di protezione  dei\ndati personali». \n\n \n                                P.Q.M. \n \n    Visto l\u0027art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, \n    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  6,  comma   2-bis,   decreto\nlegislativo 18 agosto 2015, n. 142,  introdotto  dall\u0027art.  1,  comma\n2-bis, lettera a), decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, convertito con\nmodificazioni dalla legge 23 maggio 2025, n. 75, nella parte in  cui,\nnel caso di mancata  convalida  del  provvedimento  di  trattenimento\nadottato ai sensi del comma 3 del medesimo art. 6 nei  confronti  del\nrichiedente che ha presentato la domanda in un centro di cui all\u0027art.\n14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  prevede  che  il\nrichiedente permanga nel centro fino alla decisione  sulla  convalida\ndel  provvedimento  di  trattenimento  eventualmente   adottato   dal\nquestore, per violazione degli articoli 3, 11,  13,  24,  111  e  117\ndella Costituzione, quest\u0027ultimo con  riferimento  all\u0027art.  5  della\nConvenzione  europea  dei  diritti  dell\u0027uomo,   all\u0027art.   3   della\nDichiarazione universale dei diritti  umani,  all\u0027art.  9  del  Patto\ninternazionale sui diritti civili e politici e all\u0027art. 6 della Carta\ndei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea. \n    Dispone la sospensione del presente giudizio; ordina che, a  cura\ndella cancelleria, la presente ordinanza sia  notificata  alle  parti\ndel  giudizio  di  cassazione  e  al  Presidente  del  Consiglio  dei\nministri; ordina,  altresi\u0027,  che  l\u0027ordinanza  venga  comunicata  ai\nPresidenti delle  due  Camere  del  Parlamento;  dispone  l\u0027immediata\ntrasmissione degli atti, comprensivi della documentazione  attestante\nil perfezionamento delle prescritte  notificazioni  e  comunicazioni,\nalla Corte costituzionale. \n    In caso di diffusione del  presente  provvedimento,  omettere  le\ngeneralita\u0027 e gli altri dati identificativi, a  norma  dell\u0027art.  52,\ndecreto legislativo n. 196/2003, in quanto imposto dalla legge. \n    Cosi\u0027 deciso in Roma, 4 settembre 2025 \n \n                        Il Presidente: Aprile \n \n \n                                      Il consigliere estensore: Lanna","elencoNorme":[{"id":"63590","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"18/08/2015","data_nir":"2015-08-18","numero_legge":"142","descrizionenesso":"introdotto dall\u0027","legge_articolo":"6","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"bis","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;142~art6"},{"id":"63593","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"28/03/2025","data_nir":"2025-03-28","numero_legge":"37","descrizionenesso":"convertito con modificazioni 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