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O.. \n \nStraniero  -  Immigrazione  -  Procedimenti  aventi  ad  oggetto   la\n  convalida del provvedimento con il quale  il  questore  dispone  il\n  trattenimento  o  la  proroga  del  trattenimento  del  richiedente\n  protezione internazionale, adottato a norma degli artt. 6, 6-bis  e\n  6-ter del d.lgs. n. 142 del 2015,  e  dell\u0027art.  10-ter,  comma  3,\n  quarto periodo,  del  d.lgs.  n.  286  del  1998,  nonche\u0027  per  la\n  convalida delle misure adottate ai sensi dell\u0027art. 14, comma 6, del\n  citato d.lgs. n. 142 del 2015 [nel caso  di  specie:  trattenimento\n  del  richiedente  protezione  internazionale   disposto   a   norma\n  dell\u0027art. 6, commi 2 e 5, del d.lgs. n. 142 del  2015  (interessato\n  avente  in  atto  una  procedura  volta  al  riconoscimento   della\n  protezione  internazionale  stanti  una  condotta  di  vita  e  dei\n  precedenti penali e di polizia da cui e\u0027 possibile desumere la  sua\n  pericolosita\u0027   sociale)]   -   Attribuzione    della    competenza\n  giurisdizionale alla corte d\u0027appello di cui all\u0027art.  5,  comma  2,\n  della legge n. 69 del 2005, nel cui distretto ha sede  il  questore\n  che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, che  giudica\n  in composizione monocratica, in luogo della  sezione  specializzata\n  in materia di  immigrazione,  protezione  internazionale  e  libera\n  circolazione dei cittadini dell\u0027Unione europea, istituita presso il\n  tribunale distrettuale  -  Impugnazione  del  provvedimento  emesso\n  dalla corte d\u0027appello con ricorso per cassazione a norma  dell\u0027art.\n  14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, proponibile  entro  cinque\n  giorni  dalla  comunicazione,  solo  per  i  motivi  di  cui   alle\n  lettere a), b) e c) del comma 1 dell\u0027art. 606 cod. proc. pen. e con\n  applicazione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale\n  n. 39 del 2025, delle disposizioni dell\u0027art. 22, commi 3 e 4, della\n  legge n. 69 del 2005 - Omessa  previsione  dell\u0027impugnabilita\u0027  con\n  ricorso per cassazione nelle forme di cui agli artt. 360 e seguenti\n  cod. proc. civ., in luogo dell\u0027attuale procedura di impugnazione  -\n  Disposizioni transitorie concernenti l\u0027applicazione della  predetta\n  disciplina procedurale decorsi trenta giorni dall\u0027entrata in vigore\n  della legge n. 187 del 2024. \n- Decreto-legge 11 ottobre 2024,  n.  145  (Disposizioni  urgenti  in\n  materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela  e\n  assistenza alle vittime  di  caporalato,  di  gestione  dei  flussi\n  migratori e di  protezione  internazionale,  nonche\u0027  dei  relativi\n  procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella\n  legge 9 dicembre 2024, n. 187, artt. 16, 18, 18-bis, e 19. \n\n\r\n(GU n. 25 del 18-06-2025)\n\r\n \n                      CORTE DI APPELLO DI LECCE \n \n    Il consigliere di turno dott. Luca Colitta, letti  gli  atti  del\nprocedimento in epigrafe indicato e sciogliendo  la  riserva  assunta\nall\u0027odierna udienza del 9 maggio 2025 osserva. \n1. Premessa e svolgimento del procedimento. \n    In data ...  la  Questura  di  Potenza  ha  richiesto,  ai  sensi\ndell\u0027art. 6, comma 5, decreto legislativo n. 142/2015,  la  convalida\ndel trattenimento nei confronti di O. U. O.,  nato  in  ...  il  ...,\ntrattenimento disposto presso il centro di permanenza per i  rimpatri\ndi Palazzo San Gervasio (PZ) dal Questore di Taranto in data  ...  ai\nsensi dell\u0027art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 142/2015. \n    L\u0027O. si trova trattenuto nel CPR di Palazzo San Gervasio (PZ)  ai\nsensi dell\u0027art. 14 decreto legislativo n. 286/1998  con  decreto  del\nQuestore di Taranto del ..., ai sensi dell\u0027art. 6, comma  2,  decreto\nlegislativo n. 142/2015, stanti una condotta di vita e dei precedenti\npenali e di polizia da cui e\u0027 possibile desumere la sua pericolosita\u0027\nsociale. \n    All\u0027odierna udienza, sentito il  trattenuto,  il  suo  difensore,\navv. Daniela Lafratta  del  Foro  di  Taranto -  che  ha  chiesto  di\nsospendere il procedimento in  attesa  della  decisione  della  Corte\ncostituzionale  sulla  questione   di   legittimita\u0027   costituzionale\nsollevata in relazione ad altri procedimenti dalla Corte  di  appello\ndi Lecce - nonche\u0027  il  rappresentante  della  Questura  di  Potenza,\nritenuta la propria competenza sulla richiesta di convalida alla luce\ndella  legislazione  vigente,  avendo  l\u0027interessato  in   atto   una\nprocedura volta al riconoscimento  della  protezione  internazionale,\nquesto consigliere ha riservato la propria decisione nei  termini  di\nlegge. \n    Va rilevato che questa Corte ha, come  ricordato  dal  difensore,\ngia\u0027 sollevato, in data 2 maggio 2025 e 7 maggio 2025,  questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale delle norme infra  indicate  in  un  caso\nsovrapponibile, con argomentazioni che in questa sede si ripropongono\ncome di seguito. \n2. In punto di rilevanza della questione. \n    2.1. Premessa \n    Va, preliminarmente, osservato che la questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale, sollevata  di  ufficio  nell\u0027ambito  di  un  giudizio\navente ad oggetto la richiesta di proroga del trattenimento di O.  U.\nO., avanzata dal Questore di Taranto ai sensi dell\u0027art. 6,  comma  5,\ndecreto legislativo n. 142/2015 in  data  ...,  risulta  ammissibile,\ncome affermato dalla Corte costituzionale (vedi Corte  costituzionale\nn. 212/2023 punto 2.1. del considerato in diritto, che richiama Corte\ncostituzionale n. 137/2020, punto 2.1. del considerato  in  diritto).\nInvero, questo consigliere non  si  e\u0027  pronunciato  sulla  richiesta\n(che, a pena di illegittimita\u0027, deve  essere  formulata  prima  della\nscadenza del termine iniziale o prorogato - v. Cassazione civ.,  Sez.\n1, 16 dicembre 2019, n. 33178 - e deve essere disposta o  convalidata\ndal giudice entro quarantotto ore dalla richiesta -  vedi  Cassazione\nciv., Sez. 1, 30 ottobre 2019, n. 27939), ma ritiene di sollevare  in\nvia preliminare la  questione  di  legittimita\u0027  costituzionale,  con\nsospensione del giudizio. Orbene,  quando  il  giudice  dubiti  della\nlegittimita\u0027 costituzionale delle norme che  regolano  presupposti  e\ncondizioni del potere di convalida, ovvero, come nel caso di  specie,\ni  presupposti  e  le  condizioni  del  potere  di  proroga   di   un\ntrattenimento, il cui esercizio e\u0027 soggetto a termini  perentori,  la\ncessazione dello stato di  restrizione  che  dovesse  derivare  dalla\nmancata  convalida  nel  termine  di  legge,   ovvero   dal   mancato\naccoglimento della richiesta di proroga  nel  termine  di  legge  (si\nveda,  con  riguardo  a  questione  di  legittimita\u0027   costituzionale\nsollevata  nell\u0027ambito  di  un  procedimento  di  riesame  ai   sensi\ndell\u0027art. 309 del codice procedura penale, Cassazione pen. , sez. F.,\n11  agosto  2015,  n.  34889),  non  puo\u0027  essere  di   ostacolo   al\npromovimento della relativa questione di legittimita\u0027 costituzionale. \n    Va  anche  detto  che,  nella  sostanza,  con  la  questione   di\nlegittimita\u0027   costituzionale   si   sottopone   a    scrutinio    di\ncostituzionalita\u0027 il nuovo sistema normativo, frutto di  decretazione\ndi  urgenza,  che  attiene   ai   procedimenti   di   convalida   dei\nprovvedimenti  che  dispongono  o  prorogano  i   trattenimenti   dei\nrichiedenti  protezione  internazionale,  di  cui  si   contesta   la\nragionevolezza e l\u0027organicita\u0027, in mancanza di giustificazione  circa\ni presupposti della decretazione di urgenza e circa la sussistenza di\nesigenze  costituzionalmente   rilevanti   da   perseguire,   nonche\u0027\nl\u0027idoneita\u0027 ad assicurare l\u0027effettiva tutela del diritto  di  difesa.\nLa conseguenza dell\u0027eventuale fondatezza dei  rilievi  costituzionali\nmossi sarebbe il ripristino del precedente sistema, che vedeva  nelle\nsezioni  specializzate  in  materia   di   immigrazione,   protezione\ninternazionale  e  libera  circolazione  dei  cittadini   dell\u0027Unione\neuropea,  istituite  presso  i  tribunali  distrettuali,  l\u0027autorita\u0027\ngiudiziaria competente  in  materia  e  nel  ricorso  per  cassazione\nproposto ai sensi dell\u0027art. 360 del codice  di  procedura  civile  il\nrimedio avverso il provvedimento di convalida. \n    2.2.  La  ricostruzione  del  quadro  normativo  di   riferimento\napplicabile nel presente procedimento. \n    Il decreto-legge  11  ottobre  2024,  n.  145,  pubblicato  nella\nGazzetta Ufficiale della repubblica italiana dell\u002711  ottobre  2024 -\nSerie generale - n. 239, recante «disposizioni urgenti in materia  di\ningresso in Italia di lavoratori stranieri, di  tutela  e  assistenza\nalle vittime di caporalato, di gestione dei  flussi  migratori  e  di\nprotezione  internazionale,   nonche\u0027   dei   relativi   procedimenti\ngiurisdizionali», al capo  IV,  aveva  previsto  alcune  disposizioni\nprocessuali (artt. 16, 17 e 18). In particolare, l\u0027art. 16, rubricato\n«modifiche al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito,  con\nmodificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.  46»,  modificando  gli\narticoli 2 e 3, comma 4, decreto-legge  n.  13/2017,  convertito  con\nmodifiche dalla legge n. 46/2017, aveva introdotto il reclamo dinanzi\nalla Corte di appello avverso i provvedimenti adottati dalle  sezioni\nspecializzate, ai  sensi  dell\u0027art.  35-bis  decreto  legislativo  n.\n25/2008, e quelli aventi ad oggetto l\u0027impugnazione dei  provvedimenti\nadottati dall\u0027autorita\u0027  preposta  alla  determinazione  dello  Stato\ncompetente all\u0027esame della domanda di protezione internazionale (art.\n16, comma 1, lettera b).  Aveva,  poi,  previsto  che  i  giudici  di\nappello chiamati a comporre i collegi  di  reclamo  avrebbero  dovuto\ncurare la propria  formazione  almeno  annuale  nella  materia  della\nprotezione internazionale. L\u0027art. 17  aveva  apportato  modifiche  al\ndecreto legislativo  n.  25/2008  e  l\u0027art.  18  aveva  a  sua  volta\napportato modifiche al decreto  legislativo  n.  150/2011.  Ai  sensi\ndell\u0027art. 19 del decreto-legge n. 145/2024, le disposizioni di cui al\ncapo IV si applicavano ai ricorsi presentati ai sensi dell\u0027art. 35  e\ndell\u0027art. 3, comma 3-bis del decreto legislativo n. 25/2008,  decorsi\ntrenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di\nconversione del decreto stesso. \n    Il decreto-legge n. 145/2024 e\u0027 stato  convertito  con  modifiche\ndalla legge 9  dicembre  2024,  n.  187,  pubblicata  nella  Gazzetta\nUfficiale della Repubblica italiana  del  10  dicembre  2024 -  Serie\ngenerale - n. 289. \n    In particolare, per quanto di interesse in questa sede,  in  sede\ndi conversione, l\u0027art. 16 del  decreto-legge  n.  145/2024  e\u0027  stato\nmodificato dalla legge n. 187/2024. Innanzitutto, e\u0027 stata modificata\nla  rubrica  dell\u0027articolo  («Modifica  all\u0027art.  3  e   introduzione\ndell\u0027art.  5-bis  del  decreto-legge  17  febbraio   2017,   n.   13,\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017,  n.  46»).\nQuindi, con l\u0027art. 16 citato, attraverso  la  modifica  dell\u0027art.  3,\ncomma  1,  lettera  d)  decreto-legge  n.  13/2017,  convertito   con\nmodifiche dalla legge n. 46/2017 e l\u0027introduzione dell\u0027art. 5-bis nel\ndecreto-legge n. 13/2017, convertito, con modifiche, dalla  legge  n.\n46/2017,   e\u0027   stata   sostanzialmente   sottratta   alle    sezioni\nspecializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e\nlibera circolazione  dei  cittadini  dell\u0027Unione  europea,  istituite\npresso i tribunali distrettuali, la  competenza  per  i  procedimenti\naventi ad oggetto la convalida del  provvedimento  con  il  quale  il\nquestore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento  del\nrichiedente  protezione  internazionale,  adottato  a   norma   degli\narticoli 6, 6-bis, 6-ter  del  decreto  legislativo  n.  142/2015,  e\ndell\u0027art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo n.\n286/1998, nonche\u0027 per la convalida delle  misure  adottate  ai  sensi\ndell\u0027art. 14, comma 6, del decreto legislativo n.  142/2015,  che  e\u0027\nstata, invece, attribuita alle Corti di appello di  cui  all\u0027art.  5,\ncomma 2 della legge n. 69/2005, nel cui distretto ha sede il questore\nche ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, che  giudicano\nin composizione monocratica. \n    L\u0027art. 18 del decreto-legge n. 145/2024 ha pure subito  rilevanti\nmodifiche,  a  cominciare  dalla  rubrica  («Modifiche   al   decreto\nlegislativo 18  agosto  2015,  n.  142»).  Nel  dettaglio,  e\u0027  stato\nmodificato l\u0027art. 6, comma 5, del decreto  legislativo  n.  142/2015,\nper adattarlo alla nuova competenza attribuita alla Corte di appello.\nE\u0027 previsto (primo periodo) che il  provvedimento  con  il  quale  il\nquestore dispone il trattenimento o la proroga del  trattenimento  e\u0027\nadottato  per  iscritto,  e\u0027  corredato   di   motivazione   e   reca\nl\u0027indicazione che il richiedente ha facolta\u0027 di presentare memorie  o\ndeduzioni personalmente o a mezzo di difensore. Il  provvedimento  e\u0027\ntrasmesso, senza ritardo, alla Corte di appello di cui all\u0027art. 5-bis\ndel decreto-legge n. 13/2017, convertito, con modifiche, dalla  legge\nn. 46/2017. All\u0027ultimo periodo  dell\u0027art.  6,  comma  5  del  decreto\nlegislativo n. 142/2015 le parole «al tribunale  sede  della  sezione\nspecializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e\nlibera  circolazione  dei   cittadini   dell\u0027Unione   europea»   sono\nsostituite dalle seguenti: «alla corte d\u0027appello competente». Dopo il\ncomma 5 dell\u0027art. 6 del decreto  legislativo  n.  142/2015  e\u0027  stato\ninserito il comma 5-bis,  che  prevede  che  contro  i  provvedimenti\nadottati ai sensi del comma 5 e\u0027 ammesso ricorso  per  cassazione  ai\nsensi dell\u0027art. 14, comma 6 del decreto legislativo n.  286/1998.  Al\ncomma 8 dell\u0027art. 6 decreto legislativo n. 142/2015  le  parole  «del\ntribunale  in  composizione  monocratica»   sono   sostituite   dalle\nseguenti: «della corte  d\u0027appello».  All\u0027art.  14,  comma  6,  ultimo\nperiodo, del decreto legislativo n. 142/2015 le parole «il  tribunale\nsede  della  sezione  specializzata  in  materia   di   immigrazione,\nprotezione  internazionale  e  libera  circolazione   dei   cittadini\ndell\u0027Unione  europea»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la  corte\nd\u0027appello». \n    Inoltre, la legge n. 187/2024, di conversione  del  decreto-legge\nn. 145/2024, ha inserito l\u0027art.  18-bis,  rubricato  «Modifiche  agli\narticoli 10-ter e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25\nluglio 1998, n. 286» che prevede che all\u0027art. 10-ter, comma 3, quarto\nperiodo, del decreto legislativo n. 286/1998, le parole «il tribunale\nsede  della  sezione  specializzata  in  materia   di   immigrazione,\nprotezione  internazionale  e  libera  circolazione   dei   cittadini\ndell\u0027Unione  europea»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la  corte\nd\u0027appello»; inoltre, prevede all\u0027art. 14, comma 6 decreto legislativo\nn. 286/1998, al primo periodo l\u0027aggiunta,  in  fine,  delle  seguenti\nparole: «entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per  i  motivi\ndi cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell\u0027art. 606 del  codice\ndi procedura penale»,  e  dopo  il  secondo  periodo  l\u0027aggiunta  del\nseguente  periodo:  «Si  osservano,   in   quanto   compatibili,   le\ndisposizioni dell\u0027art. 22, comma 5-bis,  secondo  e  quarto  periodo,\ndella legge 22 aprile 2005, n. 69». \n    Infine,  l\u0027art.  19  del  decreto-legge  n.  145/2024  e\u0027   stato\nmodificato nel senso che sono state soppresse le parole  «ai  ricorsi\npresentati ai sensi dell\u0027art. 35 e dell\u0027articolo,  comma  3-bis,  del\ndecreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25». \n    In definitiva, con la  legge  n.  187/2024,  di  conversione  del\ndecreto-legge  n.  145/2024,  il  legislatore   ha   realizzato   una\nvariazione di  non  poco  momento  in  punto  di  attribuzione  della\ncompetenza giurisdizionale in tema di procedimenti aventi ad  oggetto\nla convalida del provvedimento con il quale il  questore  dispone  il\ntrattenimento  o  la  proroga  del  trattenimento   del   richiedente\nprotezione internazionale, adottato a norma degli articoli 6,  6-bis,\n6-ter del decreto legislativo n. 142/2015, e dell\u0027art. 10-ter,  comma\n3, quarto periodo, del decreto legislativo n. 286/1998,  nonche\u0027  per\nla convalida delle misure adottate ai sensi dell\u0027art. 14, comma 6 del\ndecreto legislativo n. 142/2015, che e\u0027 stata sottratta alle  sezioni\nspecializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e\nlibera circolazione  dei  cittadini  dell\u0027Unione  europea,  istituite\npresso i tribunali, per essere attribuita alle Corti  di  appello  di\ncui all\u0027art. 5, comma 2, della legge n. 69/2005, nel cui distretto ha\nsede  il  questore  che  ha  adottato  il  provvedimento  oggetto  di\nconvalida, che giudicano in  composizione  monocratica.  Il  relativo\nprovvedimento e\u0027 impugnabile con  ricorso  per  cassazione  ai  sensi\ndell\u0027art. 14, comma 6, decreto legislativo n. 286/1998, e, quindi, il\nricorso, che non sospende  il  provvedimento,  e\u0027  proponibile  entro\ncinque giorni dalla comunicazione, solo per  i  motivi  di  cui  alle\nlettere a), b) e c) del codice di procedura penale e si osservano, in\nquanto  compatibili,  le  disposizioni  dell\u0027art.  22,  comma  5-bis,\nsecondo e quarto periodo, della legge n. 69/2005. \n    Peraltro, la competenza  cosi\u0027  determinata  ha  avuto  efficacia\ndecorsi trenta giorni dalla pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale\ndella repubblica italiana della legge n. 187/2024 di conversione  del\ndecreto-legge n. 145/2024 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della\nrepubblica italiana del 10 dicembre 2024) per  effetto  dell\u0027art.  19\ndel  decreto-legge  n.  145/2024,  come  modificato  dalla  legge  n.\n187/2024. \n    Non e\u0027 piu\u0027 previsto, inoltre, l\u0027obbligo in capo  ai  consiglieri\ndi appello di curare la  propria  formazione  annuale  nella  materia\ndella protezione internazionale. \n    2.2.1. La sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025. \n    Giova evidenziare che, con sentenza n.  39  del  2025,  la  Corte\ncostituzionale   ha   dichiarato   l\u0027illegittimita\u0027    costituzionale\ndell\u0027art. 14, comma 6  del  decreto  legislativo  n.  286/1998,  come\nmodificato dall\u0027art. 18-bis, comma  1,  lettera  b),  numero  2)  del\ndecreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche  dalla  legge  n.\n187/2024, richiamato dall\u0027art. 6, comma 5-bis del decreto legislativo\nn. 142/2015, come introdotto  dall\u0027art.  18,  comma  1,  lettera  a),\nnumero 2) del decreto-legge n.  145/2024,  convertito  con  modifiche\ndalla legge n. 187/2024, nella parte in cui, al terzo periodo, rinvia\nall\u0027art. 22, comma 5-bis, quarto periodo,  della  legge  n.  69/2005,\nanziche\u0027 ai commi 3 e 4 di quest\u0027ultimo articolo. \n    Invero, ai fini di assicurare l\u0027effettivita\u0027 del  contraddittorio\nnel giudizio di legittimita\u0027 relativo ai procedimenti di impugnazione\ndei decreti di convalida dei provvedimenti di trattenimento  o  della\nproroga del trattenimento adottati a norma degli articoli  6,  6-bis,\n6-ter del decreto legislativo n. 142/2015, e dall\u0027art. 10-ter,  comma\n3, quarto periodo del decreto legislativo n. 286/1998, nonche\u0027 per la\nconvalida delle misure adottate ai sensi dell\u0027art. 14,  comma  6  del\ndecreto legislativo n. 142/2015, la Corte ha inteso  intervenire  nei\nsensi di cui al suesposto dispositivo. \n    Per  effetto  dell\u0027intervento  «sostitutorio»,  il  processo   di\ncassazione sui decreti di convalida e di  proroga  del  trattenimento\ndella persona straniera -  emessi  dal  giudice  di  pace,  ai  sensi\ndell\u0027art. 14 del decreto legislativo n. 286/1998, o  dalla  Corte  di\nappello in composizione monocratica, ai sensi dell\u0027art. 6 del decreto\nlegislativo n. 142/2015  -  si  articola  nei  seguenti  termini:  il\ngiudizio e\u0027 instaurato con ricorso proponibile  entro  cinque  giorni\ndalla comunicazione, per i motivi di cui alle lettera  a),  b)  e  c)\ndell\u0027art. 606 del codice di procedura penale;  il  ricorso,  che  non\nsospende l\u0027esecuzione della misura, e\u0027 presentato  nella  cancelleria\ndella Corte di appello che ha emesso il provvedimento,  la  quale  lo\ntrasmette alla Corte di cassazione, con precedenza assoluta  su  ogni\naltro affare e comunque entro il  giorno  successivo,  unitamente  al\nprovvedimento impugnato e agli atti del  procedimento;  la  Corte  di\ncassazione decide con sentenza entro  dieci  giorni  dalla  ricezione\ndegli atti nelle forme di cui all\u0027art. 127 codice di procedura penale\ne, quindi, in un\u0027adunanza  camerale  nella  quale  sono  sentiti,  se\ncompaiono, il pubblico ministero e il difensore; l\u0027avviso alle  parti\ndeve  essere  notificato  o  comunicato  almeno  tre   giorni   prima\ndell\u0027udienza e la decisione e\u0027 depositata a conclusione  dell\u0027udienza\ncon  la  contestuale  motivazione;   qualora   la   redazione   della\nmotivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione provvede al\ndeposito  della  motivazione  non  oltre  il  secondo  giorno   dalla\npronuncia. \n    2.2.2. Le incertezze relative all\u0027attribuzione della  materia  al\nsettore civile o a quello penale. Come evidenziato dal  CSM  nel  suo\nparere consultivo, reso con delibera del 4 dicembre 2024, la  novella\nlegislativa attribuisce alla Corte di appello, normalmente giudice di\nsecondo  grado,  la  competenza  in   ordine   alle   convalide   dei\nprovvedimenti questorili che dispongono o prorogano  i  trattenimenti\ndei  richiedenti   protezione   internazionale,   che   costituiscono\nprocedimenti incidentali nell\u0027ambito del  complesso  procedimento  di\nriconoscimento del diritto di asilo o alla protezione  internazionale\nsussidiaria, che resta, invece, attribuito al tribunale  distrettuale\nspecializzato in materia di immigrazione, protezione internazionale e\nlibera   circolazione   dei   cittadini   dell\u0027Unione   europea.   Il\nriferimento, per  l\u0027individuazione  del  magistrato  della  Corte  di\nappello competente, all\u0027art. 5,  comma  2  della  legge  n.  69/2005,\ningenera ulteriore confusione, poiche\u0027,  se  risulta  effettuato  per\nidentificare la competenza territoriale, si tratterebbe  di  richiamo\ninutile, visto che la  stessa  norma  individua  territorialmente  la\nCorte di appello competente in base al questore che  ha  adottato  il\nprovvedimento da convalidare. Al contrario, se risulta effettuato per\nindividuare uno specifico settore o Sezione della  Corte  di  appello\nche si deve occupare della materia, risulta  un  richiamo  del  tutto\ngenerico, poiche\u0027 non e\u0027 chiaro se per  legge  si  e\u0027  attribuita  la\ncompetenza a provvedere al settore penale  della  Corte,  normalmente\ncompetente a provvedere sui MAE. \n    Secondo l\u0027interpretazione  fatta  propria  sia  dall\u0027Ufficio  del\nmassimario della Corte di cassazione (vedi relazione n.  1/2025)  che\ndalla Corte di legittimita\u0027 (vedi sentenza 1  Sez.  pen.  24  gennaio\n2025, n. 2967), il legislatore avrebbe attribuito alle sezioni penali\ndella Corte di appello la materia  (oltre  che  alle  sezioni  penali\ndella Corte di legittimita\u0027). \n    Tuttavia, come emerge dalla delibera del CSM del 19  marzo  2025,\nricognitiva in ordine alle  ricadute  organizzative  sulle  Corti  di\nappello in seguito allo spostamento delle competenze  in  materia  di\nconvalida  dei  provvedimenti  di   trattenimento   dei   richiedenti\nprotezione internazionale, sono state adottate dalle Corti di appello\nmisure  organizzative  diverse,   che   prevedono,   per   lo   piu\u0027,\nl\u0027attribuzione tabellare della nuova materia al settore civile in via\nesclusiva e, dove  istituita,  alla  sezione  gia\u0027  incaricata  della\ntrattazione  della  materia  dell\u0027immigrazione  e  della   protezione\ninternazionale,  ovvero  in  alcuni  casi   il   coinvolgimento   dei\nconsiglieri del settore penale o sotto forma di applicazione,  ovvero\ncome inserimento  nel  turno  delle  convalide,  ovvero  ancora  come\nattribuzione  della  materia  alle  sezioni  penali  con  trattazione\nsecondo la  turnazione  MAE.  La  prima  presidente  della  Corte  di\ncassazione, con provvedimento di  variazione  tabellare  adottato  in\ndata 16 gennaio 2025, ha assegnato la trattazione  dei  ricorsi  alla\nprima sezione penale. Il CSM ha espressamente previsto la tendenziale\napprovazione in questa prima fase di tutte le  variazioni  tabellari,\nin attesa che  si  consolidi,  in  ambito  giurisdizionale,  un\u0027unica\nopzione interpretativa, circa l\u0027attribuzione della materia al settore\ncivile o al settore penale. Pertanto, presso  le  Corti  di  appello,\nconvivono sia sistemi organizzativi tabellari in cui  la  materia  de\nqua e\u0027 attribuita in via esclusiva ai consiglieri addetti al  settore\ncivile, sia  sistemi  in  cui  e\u0027  attribuita  in  via  esclusiva  ai\nconsiglieri addetti al  settore  penale  ovvero  sia  ai  consiglieri\naddetti al settore civile che a quelli  addetti  al  settore  penale,\nsebbene il rito previsto per il procedimento di convalida sia  quello\ndi cui all\u0027art. 6, comma 5 del decreto legislativo n.  142/2015,  che\nrichiama a sua volta l\u0027art. 14 decreto  legislativo  n.  286/1998,  e\ndunque un procedimento  che  segue  il  processo  civile  telematico,\nmediante  l\u0027utilizzo  di  console  civile.  D\u0027altra  parte,  non   va\ndimenticata l\u0027esistenza  dell\u0027istituto  «pretorio»  del  riesame  del\ntrattenimento dello straniero (Cass. civ., sez. I, 29 settembre 2017,\nn. 22932), la cui domanda va introdotta nelle forme del  procedimento\ncamerale ex art. 737 del codice di procedura civile, sicche\u0027, per  il\nprincipio della  concentrazione  delle  tutele,  la  competenza  deve\nessere riferita al giudice della convalida e  delle  proroghe  (Cass.\nciv.,  sez.  1,  3  febbraio  2021,  n.  2457).  Dunque,  stante   lo\nspostamento della competenza in esame,  tale  domanda  dovra\u0027  essere\nnecessariamente rivolta,  per  lo  straniero  richiedente  protezione\ninternazionale, alla Corte di appello,  e  cio\u0027  rende  ulteriormente\nincerta l\u0027attribuzione della materia al settore civile o  al  settore\npenale. \n    Presso la Corte di appello di Lecce e\u0027 stata prevista  variazione\ntabellare attributiva della materia delle convalide dei provvedimenti\nquestorili di  trattenimento  o  di  proroga  dei  trattenimenti  dei\nrichiedenti protezione internazionale a  tutti  i  consiglieri  della\nCorte, secondo un turno settimanale (variazione tabellare n. 2 dell\u00278\ngennaio 2025). Lo scrivente consigliere e\u0027 tabellarmente  addetto  al\nsettore penale, inserito nella seconda sezione  penale  della  Corte.\nTuttavia,  in  virtu\u0027  della  suddetta   variazione   tabellare,   e\u0027\nassegnatario, secondo  un  turno  settimanale,  della  materia  delle\nconvalide dei provvedimenti questorili di trattenimento o di  proroga\ndei trattenimenti dei richiedenti protezione internazionale. \n    2.3. La rilevanza della questione di legittimita\u0027  costituzionale\nalla  luce  del  quadro  normativo  scaturito  dal  decreto-legge  n.\n145/2024 convertito con modifiche dalla legge n. 187/2024. \n    L\u0027intervento   normativo   di    urgenza,    che    ha    portato\nall\u0027attribuzione  della  competenza  per  i  procedimenti  aventi  ad\noggetto la convalida del  provvedimento  con  il  quale  il  questore\ndispone  il  trattenimento  o  la  proroga  del   trattenimento   del\nrichiedente  protezione  internazionale  alle   Corti   di   appello,\nindividuate ai sensi dell\u0027art. 5-bis del  decreto-legge  n.  13/2027,\nconvertito con modifiche dalla legge n.  46/2017,  che  giudicano  in\ncomposizione monocratica,  nonche\u0027  all\u0027impugnabilita\u0027  del  relativo\nprovvedimento con ricorso per cassazione  da  proporre  entro  cinque\ngiorni dalla comunicazione, per i motivi di cui all\u0027art. 606, lettera\na), b) e c) codice di procedura penale (con conseguente  applicazione\ndell\u0027art. 22, commi 3 e 4 della legge n. 69/2005) risulta  di  dubbia\nragionevolezza,   tenuto   conto,   altresi\u0027,   come    si    vedra\u0027,\ndell\u0027inesistenza di  una  plausibile  motivazione  a  sostegno  dello\nstesso,  tale  da  rendere  intellegibili  le  ragioni  e  gli  scopi\nperseguiti dal legislatore. \n    Facendo proprie le perplessita\u0027  gia\u0027  manifestate  dal  CSM  nel\nparere reso con delibera del 4 dicembre 2024, si evidenzia  come  non\nappaiano intellegibili ne\u0027 le ragioni poste a fondamento dell\u0027inedita\nsottrazione alle sezioni specializzate dei tribunali distrettuali  di\nprocedimenti - quelli appunto sulle convalide dei  trattenimenti  dei\nrichiedenti asilo - tipicamente assegnati ai giudici di primo grado e\nil loro affidamento, per saltum, alle Corti di appello, ne\u0027 i  motivi\nche hanno indotto il  legislatore  a  cancellare,  con  la  legge  di\nconversione, uno  dei  cardini  del  primo  intervento  normativo  di\nurgenza, e cioe\u0027 la reintroduzione del reclamo in appello  avverso  i\nprovvedimenti di merito in materia di protezione internazionale. \n    Se poi la competenza deve intendersi come attribuita alle sezioni\npenali della Corte  di  appello,  tale  scelta  desterebbe  ulteriori\nperplessita\u0027, poiche\u0027 le decisioni sui trattenimenti dei  richiedenti\nasilo si inseriscono  nel  quadro  di  una  procedura  amministrativa\noriginata dalla mera formulazione di una domanda di asilo, secondo le\nregole del diritto costituzionale, europeo e nazionale di recepimento\ndi quest\u0027ultimo; i provvedimenti disposti dal questore e le  relative\nproroghe non sono legati alla commissione  di  reati,  ma  rispondono\nalle diverse esigenze di  cui  agli  articoli  6,  6-bis,  6-ter  del\ndecreto  legislativo  n.  142/2015,  10-ter,  comma  3  del   decreto\nlegislativo n. 286/1998 e 14, comma  6  del  decreto  legislativo  n.\n142/2015; la  decisione  sul  trattenimento  ha  natura  incidentale,\nnell\u0027ambito del complesso procedimento di riconoscimento del  diritto\ndi asilo e per tale ragione essa e\u0027 stata da sempre  attribuita  alla\ncompetenza dei medesimi giudici che  sono  chiamati  a  decidere  nel\nmerito in ordine alla sussistenza o meno del diritto suddetto,  tanto\nin via cautelare (istanze di sospensiva) quanto in via definitiva; la\ncomune appartenenza  di  ciascuno  di  tali  profili  (trattenimenti,\nsospensive,  merito)  alla   complessa   materia   della   protezione\ninternazionale ha, sino ad oggi, indotto il legislatore e  il  CSM  a\nritenere  opportuna,  rectius  necessaria,  l\u0027individuazione  di   un\ngiudice   specializzato,   tabellarmente   predefinito,   dotato   di\nspecifiche competenze e soggetto a stringenti obblighi formativi. \n    L\u0027intervento legislativo  ha  inciso  sul  carattere  unitario  e\ninscindibile delle questioni attinenti al diritto di  asilo  e  delle\nrelative procedure,  operando  una  sorta  di  assimilazione  tra  le\ndiverse ipotesi di trattenimento dei richiedenti asilo e  le  ipotesi\ndi limitazione della liberta\u0027 personale  derivanti  dall\u0027accertamento\ngiurisdizionale, in corso o definitivo, della commissione di reati da\nparte di cittadini comunitari o  extracomunitari,  assimilazione  che\nnon vi puo\u0027 essere, riguardando le  convalide  dei  provvedimenti  di\ntrattenimento o di proroga dei  trattenimenti  appunto  convalide  di\nprovvedimenti amministrativi, di per se\u0027 estranei ai fatti-reato.  Si\ne\u0027 operata una scissione tra il giudice competente  a  giudicare  nel\nmerito i provvedimenti relativi  al  riconoscimento  del  diritto  di\nasilo (le sezioni specializzate  dei  tribunali  distrettuali)  e  il\ngiudice competente a giudicare sulla legittimita\u0027  dei  trattenimenti\ndisposti nell\u0027ambito delle medesime procedure  di  riconoscimento  di\ntale diritto. \n    Infine,  l\u0027intervento  normativo  in   questione   ha   frustrato\nl\u0027esigenza di specializzazione dei giudici  chiamati  a  pronunciarsi\nsulla legittimita\u0027 dei trattenimenti. \n    Come evidenziato dal CSM nel piu\u0027  volte  citato  parere,  si  e\u0027\ntrattato di un significativo  cambio  di  prospettiva,  difficilmente\ncomprensibile in presenza di un quadro  ordinamentale  e  processuale\nche non aveva sollevato criticita\u0027,  dimostrando  di  potere  offrire\nrisposte adeguate alle esigenze di celerita\u0027 proprie delle  procedure\nde  quibus  e  che  ha  comportato  la  necessita\u0027  di  ripensare  il\nfunzionamento delle Corti di appello, con le confusioni organizzative\nsopra rappresentate. \n    Non va taciuta, poi,  l\u0027irragionevole  compressione  dei  diritti\ndifensivi  scaturita  dalla  modifica  apportata   al   giudizio   di\nimpugnazione relativo al provvedimento di convalida, proponibile  con\nricorso per cassazione in tempi estremamente ridotti  (cinque  giorni\ndalla comunicazione del provvedimento) e per motivi  (quelli  di  cui\nall\u0027art. 606, lettera a), b) e c) del  codice  di  procedura  penale)\nnella sostanza non proponibili se non quello di violazione  di  legge\n(piu\u0027 che altro  riconducibile  all\u0027art.  111,  comma  settimo  della\nCostituzione). \n    E\u0027 rilevante, pertanto, la questione della  conformita\u0027  di  tale\nsistema, scaturito dalle modifiche apportate dagli articoli  16,  18,\n18-bis e 19 del decreto-legge n. 145/2024, convertito  con  modifiche\ndalla legge n. 187/2024, in primis, all\u0027art. 77, comma secondo  della\nCostituzione; quindi, agli articoli 3, 25 e 102, comma secondo  della\nCostituzione; infine, agli articoli 3, 10, comma  terzo  e  24  della\nCostituzione, nonche\u0027 agli articoli  11  e  117,  comma  primo  della\nCostituzione in relazione all\u0027art. 5, §§ 1, lettera f) e  4  CEDU,  e\nagli articoli  9  della  direttiva  2013/33/UE,  26  della  direttiva\n2013/32/UE,  6,  18  e  47  della  Carta  dei  diritti   fondamentali\ndell\u0027Unione europea. \n3. In punto di non manifesta infondatezza della questione. \n    3.1. Rispetto all\u0027art. 77, comma secondo della Costituzione. \n    Il decreto-legge n. 145/2024 e\u0027 stato emesso in mancanza di  quei\ncasi straordinari di necessita\u0027 e  urgenza  richiesti  dall\u0027art.  77,\ncomma secondo della Costituzione. \n    Come  e\u0027  noto,   per   costante   giurisprudenza   della   Corte\ncostituzionale (vedi da ultimo Corte costituzionale n.  8/2022  e  n.\n146/2024), la preesistenza di una situazione di fatto comportante  la\nnecessita\u0027 e l\u0027urgenza di provvedere tramite l\u0027utilizzazione  di  uno\nstrumento  eccezionale,  quale  il  decreto-legge,   costituisce   un\nrequisito di validita\u0027 dell\u0027adozione di tale atto,  la  cui  mancanza\nconfigura un vizio di legittimita\u0027 costituzionale del  medesimo,  che\nnon e\u0027 sanato dalla legge di conversione, la quale,  ove  intervenga,\nrisulta a sua volta inficiata da un vizio in procedendo (ex plurimis,\nsentenze n. 149 del 2020, n. 10 del 2015, n. 93 del 2011, n. 128  del\n2008, n. 171 del  2007  e  n.  29  del  1995).  Il  sindacato  resta,\ntuttavia,  circoscritto  alle  ipotesi  di  «mancanza  evidente»  dei\npresupposti  in  discorso   o   di   manifesta   irragionevolezza   o\narbitrarieta\u0027 della loro valutazione (ex plurimis,  sentenze  n.  186\ndel 2020, n. 288 e n. 97 del 2019, n. 137, n. 99 e n. 5 del 2018,  n.\n236 e n. 170 del 2017): cio\u0027, al fine di evitare  la  sovrapposizione\ntra la valutazione politica del Governo e delle Camere  (in  sede  di\nconversione) e il controllo di legittimita\u0027 costituzionale  (sentenze\nn. 186 del 2020, n. 93 del 2011, n. 83 del 2010 e n. 171  del  2007).\nL\u0027espressione, usata dall\u0027art. 77 della Costituzione, per indicare  i\npresupposti della decretazione d\u0027urgenza e\u0027 connotata, infatti, da un\n«largo margine  di  elasticita\u0027»  (sentenza  n.  5  del  2018),  onde\nconsentire al Governo di apprezzare la loro esistenza con riguardo  a\nuna pluralita\u0027 di situazioni per  le  quali  non  sono  configurabili\nrigidi parametri (sentenze 137 del 2018 e n.  171  del  2007).  Tutto\ncio\u0027 premesso, occorre verificare, alla stregua di indici  intrinseci\ned estrinseci alla disposizione impugnata, se risulti evidente o meno\nla  carenza  del  requisito  della  straordinarieta\u0027  del   caso   di\nnecessita\u0027  e  urgenza  di  provvedere  (Corte  Cost.  n.  171/2007).\nL\u0027utilizzazione del decreto-legge - e l\u0027assunzione di responsabilita\u0027\nche ne consegue per il Governo secondo l\u0027art. 77 della Costituzione -\nnon puo\u0027 essere sostenuta dall\u0027apodittica enunciazione dell\u0027esistenza\ndelle ragioni di necessita\u0027 e di urgenza, ne\u0027  puo\u0027  esaurirsi  nella\nconstatazione della ragionevolezza  della  disciplina  che  e\u0027  stata\nintrodotta  (vedi  sempre  Corte  costituzionale  n.  171/2007  e  n.\n128/2008). \n    Cio\u0027 detto, nel preambolo del decreto-legge n. 145/2024 non vi e\u0027\nalcuna  motivazione  delle  ragioni  di  necessita\u0027  e  urgenza   del\nprovvedimento, specie con riguardo alle norme  processuali  contenute\nnel capo IV (si legge  testualmente:  «Considerata  la  straordinaria\nnecessita\u0027 e urgenza di adottare norme  in  materia  di  ingresso  in\nItalia di lavoratori stranieri; Ritenuta la straordinaria  necessita\u0027\ne urgenza di  prevedere  misure  volte  alla  tutela  dei  lavoratori\nstranieri vittime dei reati di cui agli articoli 600, 601, 602, 603 e\n603-bis del  codice  penale  e  al  contrasto  del  lavoro  sommerso;\nRitenuta, altresi\u0027, la straordinaria necessita\u0027 e urgenza di adottare\ndisposizioni in  materia  di  gestione  dei  flussi  migratori»).  Il\ndecreto-legge, come visto, aveva attribuito alla  Corte  di  Appello,\nsostanzialmente, di nuovo la competenza in tema di  impugnazione  dei\nprovvedimenti emanati dal tribunale specializzato nella materia della\nprotezione  internazionale,  attraverso  il  reclamo.   Aveva,   poi,\nprevisto  un  obbligo  per  i  giudici  della  Corte   addetti   alla\ntrattazione del reclamo di formarsi attraverso la  frequenza  annuale\ndi corsi di formazione nella materia della protezione internazionale. \n    Nel corso dei lavori parlamentari relativi al disegno di legge di\nconversione  A.C.  2888,  veniva  presentato  l\u0027emendamento  n.  16.4\nproposto in  I  Commissione,  in  sede  referente,  alla  Camera  dei\ndeputati dalla relatrice, contenente le modifiche agli  articoli  16,\n17, 18, nonche\u0027 l\u0027inserimento degli articoli 18-bis e  18-ter.  Dalla\nlettura del bollettino delle  Commissioni  parlamentari,  redatto  in\nforma sintetica (e  non  stenografica),  non  emergono  dichiarazioni\ndella  relatrice  tese  a  spiegare   le   ragioni   poste   a   base\ndell\u0027emendamento n. 16.4. Risultano  solamente  le  dichiarazioni  di\nvoto contrarie dei parlamentari  dell\u0027opposizione  (interventi  degli\non.li M.E. Boschi, R. Magi, F. Zaratti, legge Boldrini,  S.  Bonafe\u0027,\nG. Cuperlo, A. Colucci, M. Mauri, E. Alifano, I.  Carmina:  cfr.  XIX\nLegislatura,  Camera  dei   deputati,   I   Commissione   permanente,\nbollettino di mercoledi\u0027 20 novembre 2024, 32 e ss. e  spec.  53  con\nl\u0027approvazione  dell\u0027emendamento,  pubblicato  in  allegato  2).  Dal\nresoconto stenografico dell\u0027intervento nell\u0027assemblea di Montecitorio\nemerge che la relatrice si limitava a riferire in aula solo  che  gli\nartt. 18, 18-bis e 18-ter, introdotti nel corso  dell\u0027esame  in  sede\nreferente, recavano norme di coordinamento con la disposizione di cui\nall\u0027art. 16 del decreto-legge, che attribuiva alla Corte  di  appello\nla competenza per la convalida dei provvedimenti di  trattenimento  e\nproroga del trattenimento del richiedente  protezione  internazionale\ndisposti dal questore. \n    La legge di conversione,  dunque,  ha  eliminato  il  reclamo  e,\nquindi, la  competenza  della  Corte  in  sede  di  impugnazione  dei\nprovvedimenti emessi dal  tribunale  specializzato  nella  protezione\ninternazionale, ma ha attribuito alla Corte di appello  (che  giudica\nin composizione monocratica) la competenza in tema di  convalida  dei\nprovvedimenti del questore  che  dispongono  il  trattenimento  o  la\nproroga dei trattenimenti dei  richiedenti  asilo,  senza,  peraltro,\nprevedere piu\u0027 alcun obbligo di formazione  dei  giudici  di  appello\nnella materia della protezione internazionale. Di fatto, con riguardo\nai procedimenti incidentali  di  convalida  dei  trattenimenti  o  di\nproroga dei trattenimenti, la legge di conversione ne ha disposto  la\nsottrazione alle sezioni specializzate  dei  tribunali  distrettuali,\nper attribuirli alla Corte di appello, peraltro, sembrerebbe, settore\npenale (o anche settore penale, come, per disposizione tabellare,  e\u0027\nprevisto per la Corte di appello di  Lecce),  i  cui  magistrati  non\nhanno alcuna specializzazione nella materia e rispetto ai  quali  non\ne\u0027 prevista, come per i magistrati del tribunale,  alcuna  necessita\u0027\ndi specializzarsi attraverso opportune occasioni  di  formazione.  E\u0027\nstata prevista, poi, l\u0027impugnazione del provvedimento con ricorso per\ncassazione, esperibile nel ristretto termine di cinque giorni, per  i\nmotivi di cui all\u0027art. 606,  lettera  a),  b)  e  c)  del  codice  di\nprocedura penale. E tutto questo senza alcuna  motivazione  circa  le\nragioni straordinarie di necessita\u0027 e urgenza che  giustificano  tale\nspostamento di competenza e la nuova modalita\u0027  di  impugnazione  del\nprovvedimento. Invero, non solo il decreto-legge  n.  145/2024,  come\nvisto, non le esplicita, ma  non  risultano  ricavabili  neppure  dai\nlavori parlamentari che hanno portato all\u0027approvazione della legge di\nconversione n.  187/2024  (relazioni,  interventi  dei  parlamentari,\ndossier e altro). A dimostrazione della confusione regnante, non puo\u0027\nche sottolinearsi come l\u0027originaria previsione del  decreto-legge  n.\n145/2024, circa l\u0027attribuzione alla Corte di appello delle competenze\nin tema  di  impugnazione  dei  provvedimenti  emessi  dal  tribunale\nspecializzato nella  materia  della  protezione  internazionale,  sia\nstata sostituita, come visto, in  sede  di  conversione,  dalla  piu\u0027\nlimitata competenza della Corte di appello a decidere sulle convalide\ndei provvedimenti questorili che dispongono i trattenimenti  e  sulle\nrelative  proroghe,  che   costituiscono   normalmente   procedimenti\nincidentali rispetto al procedimento  principale  di  accoglimento  o\nmeno della domanda di asilo e protezione internazionale  sussidiaria,\ne che, certamente, non sono  procedimenti  di  impugnazione.  Dunque,\nanche l\u0027originaria previsione, che gia\u0027  non  si  fondava  su  alcuna\nragione esplicita di straordinaria urgenza  e  necessita\u0027,  e\u0027  stata\nstravolta in sede di conversione del decreto-legge, ancora una  volta\nsenza  che  cio\u0027  fosse  giustificato   da   esplicite   ragioni   di\nstraordinaria necessita\u0027 e urgenza. \n    Residua,  quindi,   l\u0027apodittica   e   tautologica   enunciazione\ndell\u0027esistenza delle ragioni di necessita\u0027 e di urgenza contenuta nel\npreambolo del decreto-legge n. 145/2024,  peraltro  non  estesa  alle\ndisposizioni processuali contenute nel capo IV, da sola insufficiente\na rendere compatibile con il disposto  dell\u0027art.  77,  comma  secondo\ndella Costituzione l\u0027esercizio  dello  straordinario  ed  eccezionale\npotere legislativo attribuito al Governo  mediante  l\u0027emanazione  del\ndecreto-legge. \n    D\u0027altronde,  stride  con  l\u0027asserita  necessita\u0027  e  urgenza   la\nprevisione contenuta nell\u0027art.  19  del  decreto-legge  n.  145/2024,\nmantenuta anche in sede di conversione con modifiche ad  opera  della\nlegge n. 187/2024,  che  proprio  le  disposizioni  del  capo  IV  si\napplicano non immediatamente, il giorno  stesso  della  pubblicazione\ndel  decreto nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,\novvero il giorno successivo, come normalmente avviene  per  le  norme\nemanate  con  decreto-legge,  e  neppure  nell\u0027ordinario  termine  di\nvacatio legis, ma addirittura decorsi trenta  giorni  dalla  data  di\nentrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. \n    3.2. Rispetto agli articoli 3, 25, comma 1, e 102, comma 2, della\nCostituzione. \n    Nella recente sentenza n. 38 del 2025 la Corte costituzionale  ha\naffermato quanto segue: \n        «3.2.  -  La  giurisprudenza  di  questa  Corte   ha   spesso\naffrontato il quesito se una disciplina che determini uno spostamento\ndi competenza  con  effetto  anche  sui  procedimenti  in  corso  sia\ncompatibile con la garanzia del giudice  naturale  precostituito  per\nlegge di cui all\u0027art. 25, primo comma, della Costituzione. \n        Come questa Corte osservo\u0027 sin dalla sentenza n. 29 del 1958,\ncon l\u0027espressione «giudice precostituito per legge»  si  intende  «il\ngiudice istituito in base a criteri generali fissati  in  anticipo  e\nnon  in  vista  di  determinate  controversie».  Tale  principio,  si\naggiunse qualche anno piu\u0027 tardi, «tutela nel cittadino il diritto  a\nuna previa non dubbia conoscenza del giudice competente  a  decidere,\no, ancor piu\u0027 nettamente, il diritto alla certezza  che  a  giudicare\nnon sara\u0027 un giudice creato a posteriori in relazione a un fatto gia\u0027\nverificatosi» (sentenza n. 88 del 1962, punto 4  del  considerato  in\ndiritto). \n        La costante giurisprudenza  di  questa  Corte,  peraltro,  ha\nsempre ritenuto - a partire dalla sentenza n. 56 del 1967  -  che  la\ngaranzia  del  giudice  naturale  precostituito  per  legge  non  sia\nnecessariamente violata allorche\u0027 una legge determini uno spostamento\ndella competenza con effetto anche sui procedimenti in corso. \n        La violazione e\u0027 stata esclusa, in particolare,  in  presenza\ndi una serie di presupposti, necessari onde evitare ogni  rischio  di\narbitrio nell\u0027individuazione del nuovo giudice competente. Finalita\u0027,\nquest\u0027ultima, che gia\u0027 la sentenza n. 56 del 1967 aveva  ritenuto  la\nragion d\u0027essere della garanzia del giudice naturale precostituito per\nlegge, la quale mira non solo a  tutelare  il  consociato  contro  la\nprospettiva di un giudice non  imparziale,  ma  anche  ad  assicurare\nl\u0027indipendenza del giudice investito della cognizione di  una  causa,\nponendolo al riparo dalla possibilita\u0027 che  il  legislatore  o  altri\ngiudici lo privino arbitrariamente dei procedimenti gia\u0027  incardinati\ninnanzi a se\u0027. \n        3.2.1. - Anzitutto,  e\u0027  necessario  che  lo  spostamento  di\ncompetenza non  sia  disposto  dalla  legge  in  funzione  della  sua\nincidenza in una specifica controversia gia\u0027 insorta, ma  avvenga  in\nforza di una legge di portata generale, applicabile a una  pluralita\u0027\nindefinita di casi futuri. \n        La menzionata  sentenza  n.  56  del  1967,  in  particolare,\nritenne compatibile con l\u0027art. 25, primo  comma,  della  Costituzione\nuna   riforma   legislativa   delle    circoscrizioni    giudiziarie,\nimmediatamente operativa anche con riferimento alla  generalita\u0027  dei\nprocessi  in  corso.  Il  precetto  costituzionale  in  parola  -  si\nargomento\u0027 in quell\u0027occasione - «tutela una esigenza fondamentalmente\nunitaria: quella, cioe\u0027, che la competenza degli  organi  giudiziari,\nal fine di una rigorosa  garanzia  della  loro  imparzialita\u0027,  venga\nsottratta  ad  ogni  possibilita\u0027   di   arbitrio.   La   illegittima\nsottrazione della regiudicanda al giudice naturale  precostituito  si\nverifica, percio\u0027, tutte le volte in cui il giudice venga designato a\nposteriori  in  relazione   ad   una   determinata   controversia   o\ndirettamente dal legislatore  in  via  di  eccezione  singolare  alle\nregole generali ovvero attraverso atti di altri soggetti, ai quali la\nlegge attribuisca tale potere al di la\u0027 dei  limiti  che  la  riserva\nimpone. Il principio costituzionale viene rispettato, invece,  quando\nla legge, sia pure con effetto anche sui processi in corso,  modifica\nin generale i presupposti o i criteri in base ai  quali  deve  essere\nindividuato il  giudice  competente:  in  questo  caso,  infatti,  lo\nspostamento della competenza dall\u0027uno all\u0027altro  ufficio  giudiziario\nnon avviene in conseguenza di una deroga  alla  disciplina  generale,\nche sia adottata  in  vista  di  una  determinata  o  di  determinate\ncontroversie, ma per effetto di un nuovo  ordinamento  -  e,  dunque,\ndella  designazione  di  un  nuovo  giudice  «naturale»  -   che   il\nlegislatore, nell\u0027esercizio del suo insindacabile potere  di  merito,\nsostituisce a quello vigente» (punto 2 del considerato in diritto). \n        Tale criterio e\u0027 stato mantenuto fermo  da  questa  Corte  in\ntutta la giurisprudenza posteriore  relativa,  in  particolare,  alle\nriforme ordinamentali che hanno introdotto regole  sulla  competenza,\ncon effetto anche sui processi in corso (ex multis, sentenze  n.  237\ndel 2007, n. 268 e n. 207 del 1987; ordinanze n. 112 e n. 63 del 2002\ne n. 152 del 2001). \n        3.2.2. - In secondo luogo, la  giurisprudenza  costituzionale\nha spesso posto l\u0027accento -  in  particolare  laddove  la  disciplina\ncensurata deroghi rispetto alle regole vigenti  in  via  generale  in\nmateria di competenza  -  sulla  necessita\u0027  che  lo  spostamento  di\ncompetenza sia previsto dalla legge  in  funzione  di  esigenze  esse\nstesse  di  rilievo  costituzionale.   Tali   esigenze   sono   state\nidentificate,  ad   esempio,   nella   tutela   dell\u0027indipendenza   e\nimparzialita\u0027 del  giudice  (sentenze  n.  109  e  n.  50  del  1963,\nrispettivamente  punti  2  e   3   del   considerato   in   diritto),\nnell\u0027obiettivo di assicurare la coerenza dei giudicati e il  migliore\naccertamento dei fatti nelle ipotesi di connessione tra  procedimenti\n(sentenze n. 117 del 1972; n. 142 e n. 15 del 1970, entrambe punto  2\ndel considerato in diritto; ordinanze n. 159 del 2000 e  n.  508  del\n1989), ovvero nell\u0027opportunita\u0027  di  assicurare  l\u0027uniformita\u0027  della\ngiurisprudenza in relazione a determinate controversie  (sentenza  n.\n117 del 2012, punto 4.1. del considerato in diritto). \n        3.2.3.  -  Infine,  e\u0027  necessario  che  lo  spostamento   di\ncompetenza avvenga in presenza di presupposti  delineati  in  maniera\nchiara  e  precisa  dalla  legge,  si\u0027  da   escludere   margini   di\ndiscrezionalita\u0027 nell\u0027individuazione  del  nuovo  giudice  competente\n(sentenze n. 168 del 1976, punto 3 del considerato in diritto; n. 174\ne n. 6 del  1975,  entrambe  punto  3  del  considerato  in  diritto;\nordinanze n. 439 del 1998 e n. 508 del 1989) e da assicurare, in  tal\nmodo, che anche quest\u0027ultimo giudice possa ritenersi  «precostituito»\nper legge (sentenza n.  1  del  1965,  punto  2  del  considerato  in\ndiritto). \n        Per contro, la garanzia in esame e\u0027  violata  da  leggi,  sia\npure  di  portata   generale,   che   attribuiscano   a   un   organo\ngiurisdizionale il potere di individuare con un proprio provvedimento\ndiscrezionale  il  giudice  competente,  in  relazione  a   specifici\nprocedimenti gia\u0027 incardinati (sentenze n. 82 del 1971,  n.  117  del\n1968, n. 110 del 1963 e n. 88 del 1962), o comunque di influire sulla\ncomposizione  dell\u0027organo  giudicante   in   relazione,   ancora,   a\nspecifiche controversie gia\u0027 insorte (sentenze n. 393 del 2002  e  n.\n83 del 1998).» \n    Dunque, affinche\u0027 lo spostamento di  competenza  possa  ritenersi\nrispettoso del principio del giudice naturale  di  cui  all\u0027art.  25,\ncomma 1, della Costituzione e\u0027  necessario  che  sia  previsto  dalla\nlegge in funzione di esigenze di rilievo costituzionale. \n    E\u0027 necessario, pertanto, che lo spostamento di  competenza  abbia\nuna giustificazione «costituzionale», specie in un caso, come  quello\nin esame, in cui l\u0027attribuzione della competenza  relativamente  alle\nconvalide   dei   provvedimenti   questorili   che   dispongono    il\ntrattenimento  o  la  proroga  del  trattenimento   del   richiedente\nprotezione internazionale era attribuita in precedenza ad una sezione\nspecializzata dei tribunali  distrettuali,  ad  una  sezione,  cioe\u0027,\nappositamente  istituita  per  la  trattazione,  in  generale,  della\nmateria della protezione internazionale, che continua,  peraltro,  ad\noccuparsi nel merito della decisione sulla  richiesta  di  protezione\ninternazionale. \n    In questa ottica, va aggiunta  l\u0027assenza  totale  di  motivazioni\nesposte, durante l\u0027iter di conversione dell\u0027originario  decreto-legge\n(che non conteneva le disposizioni processuali  qui  in  esame),  sul\nmutamento  di  assetto  giurisdizionale  in  questione,   come   gia\u0027\nrilevato; il disinteresse mostrato dal legislatore  verso  la  tutela\ndel  principio  di  specializzazione   dell\u0027organo   giudicante,   da\nritenersi - in casi simili - presidio  del  giusto  processo  di  cui\nall\u0027art. 111, comma primo della Costituzione. \n    Se la ragione dell\u0027inedita attribuzione di competenza alla  Corte\ndi appello, che e\u0027 normalmente giudice di secondo grado, deve  essere\nricercata in una presunta affinita\u0027 dei procedimenti di convalida dei\nprovvedimenti questorili che dispongono il trattenimento o la proroga\ndei trattenimenti dei richiedenti  protezione  internazionale  con  i\nprocedimenti  di  convalida  degli  arresti  eseguiti  dalla  polizia\ngiudiziaria in esecuzione dei MAE, come  sembrerebbe  desumibile  dal\nriferimento all\u0027art. 5, comma 2 della legge n. 69/2005, contenuto nel\ncomma 5-bis del decreto-legge n. 13/2017,  convertito  con  modifiche\ndalla legge n. 46/2017, introdotto dall\u0027art. 16 del decreto-legge  n.\n145/2024, convertito con modifiche dalla legge n.  187/2024,  nonche\u0027\ndalla  circostanza  che  il  provvedimento   di   convalida   risulta\nimpugnabile con ricorso per cassazione per i motivi di  cui  all\u0027art.\n606, lettera a), b) e  c)  del  codice  di  procedura  penale)  e  il\nprocedimento in Cassazione segue, ora, il rito previsto dall\u0027art. 22,\ncommi 3 e  4  legge  n.  69/2005  (vedi  art.  14,  comma  6  decreto\nlegislativo   n.   286/1998,   come   modificato   dall\u0027art.   18-bis\ndecreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche  dalla  legge  n.\n187/2024, e, quindi, dalla sentenza  della  Corte  costituzionale  n.\n39/2025), deve osservarsi che tale asserita  affinita\u0027  non  sussiste\nminimamente. \n    Invero,  alla  base  del  procedimento  di   convalida   previsto\ndall\u0027art. 13 della legge n. 69/2005 vi e\u0027 l\u0027arresto di  una  persona,\ndi iniziativa della polizia giudiziaria, in esecuzione di un  mandato\ndi arresto europeo esecutivo o cautelare, nel senso che si tratta  di\nun MAE che si fonda o su una sentenza penale di condanna (o decisione\ngiudiziaria) esecutiva o su  un  provvedimento  cautelare  avente  ad\noggetto  un  fatto  qualificabile   come   reato.   L\u0027arresto   viene\nconvalidato o meno in vista della consegna dell\u0027arrestato allo  Stato\nche  ha  emesso  il  MAE  (procedura  attiva).  E\u0027   chiaramente   un\nprocedimento di natura penale (non ritenuto tale in ambito CEDU: vedi\nCorte europea dei diritti dell\u0027uomo 7 ottobre 2008, Monedero e Angora\nc. Spagna;  ma  tendenzialmente  considerato  di  natura  penale  nel\ndiritto dell\u0027Unione europea, tanto  da  estendere  l\u0027applicazione  di\nalcune delle direttive «processuali penali» anche al  MAE:  vedi,  ad\nesempio, direttive 2010/64/UE e  2012/13/UE),  normalmente  assegnato\nalle sezioni penali delle Corti di appello. \n    Per contro,  il  procedimento  che  attiene  alla  convalida  del\nprovvedimento che dispone o proroga il trattenimento del  richiedente\nprotezione  internazionale,   sebbene   riguardi   un   provvedimento\nlimitativo della liberta\u0027 dello straniero richiedente asilo, che deve\nessere adottato nel rispetto delle  garanzie  previste  dall\u0027art.  13\ndella Costituzione (vedi Corte costituzionale n. 105/2001),  tuttavia\nnon e\u0027 stato mai considerato un procedimento di natura penale, ne\u0027 in\nambito nazionale ne\u0027 in ambito  sovranazionale.  Come  opportunamente\nricordato  dalla  Corte  costituzionale  (vedi  il  punto  3.5.   del\nconsiderato in diritto della sentenza n. 39 del  2025),  storicamente\nla materia in questione e\u0027 sempre stata ritenuta di natura civile, in\nragione  della  natura  delle  situazioni   giuridiche   incise   dal\ntrattenimento,  giacche\u0027,  ha   sottolineato   la   Consulta,   «come\nconfermato dalla relazione del Governo illustrativa  del  disegno  di\nlegge n. 3240 del 19 febbraio 1997, dal quale  ha  avuto  origine  la\nlegge n. 40 del 1998 - il cui art. 12, come ricordato,  e\u0027  confluito\nnell\u0027art. 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 - trattandosi di\nmisure  amministrative,  di   per   se\u0027   estranee   al   fattoreato,\nsuscettibili nondimeno di intaccare anche posizioni soggettive che la\nCostituzione tutela in modo particolare, si e\u0027 ritenuto di attribuire\nla competenza al pretore civile,  con  un  procedimento  rapidissimo,\ndestinato ad esaurirsi in quindici giorni,  salvo  ulteriore  ricorso\nper Cassazione e senza escludere  eventuali  provvedimenti  cautelari\n(la  cosiddetta  \"sospensiva\").  La  scelta  a  favore  del   giudice\nordinario  civile,  quale  autorita\u0027  giurisdizionale  competente   a\ndecidere sul ricorso con l\u0027espulsione, oltre che  della  legittimita\u0027\ndella misura di cui all\u0027art. 12,  risponde  a  criteri  funzionali  e\nsistematici». D\u0027altra parte, e\u0027 notorio che  nelle  controversie  che\nriguardano l\u0027ingresso, la permanenza o l\u0027espulsione di  stranieri  in\nStati diversi di appartenenza non trova applicazione l\u0027art.  6  CEDU,\nne\u0027 sotto il suo aspetto civile ne\u0027  in  quello  penale  (Corte  EDU,\ngrande camera, 5 ottobre 2000, Maaouia c. Francia,  dove  si  precisa\nche l\u0027art. 1 del protocollo n. 7  alla  Convenzione  europea  per  la\nsalvaguardia dei diritti  dell\u0027uomo  e  delle  liberta\u0027  fondamentali\ncontiene garanzie procedurali  applicabili  all\u0027allontanamento  degli\nstranieri). Il trattenimento dei  cittadini  stranieri  ricade  sotto\nl\u0027ambito di applicazione dell\u0027art. 5, § 1,  lettera  f),  CEDU  (vedi\nCorte europea dei diritti dell\u0027uomo, Grande camera, 15 dicembre 2016,\n... e altri c. Italia), ed e\u0027 accettabile - sottolineava la Corte dei\ndiritti umani (vedi Corte europea dei diritti  dell\u0027uomo,  25  giugno\n1996, Amuur c. Francia) - solo per consentire agli Stati di prevenire\nl\u0027immigrazione   illegale   nel   rispetto   dei   propri    obblighi\ninternazionali, in particolare ai sensi della Convenzione di  Ginevra\ndel 1951 relativa allo status di rifugiati e,  appunto,  della  CEDU.\nAggiungeva la Corte che la legittima preoccupazione  degli  Stati  di\ncontrastare  i  tentativi  sempre  piu\u0027  frequenti  di   eludere   le\nrestrizioni all\u0027immigrazione non deve  privare  i  richiedenti  asilo\ndella  protezione   offerta   da   tali   convenzioni,   sicche\u0027   il\ntrattenimento  non   dovrebbe   essere   prolungato   eccessivamente,\naltrimenti si rischierebbe di trasformare una mera restrizione  della\nliberta\u0027 - inevitabile al fine  di  organizzare  il  rimpatrio  dello\nstraniero o, nel caso del richiedente  asilo,  in  attesa  dell\u0027esame\ndella sua domanda di protezione internazionale -  in  una  privazione\ndella liberta\u0027 personale. A tale riguardo, precisava la Corte europea\ndei diritti dell\u0027uomo - punto fondamentale - occorre tenere conto del\nfatto che la misura e\u0027 applicabile non a coloro  che  hanno  commesso\nreati penali, ma agli stranieri che, spesso temendo  per  la  propria\nvita, sono fuggiti dal proprio Paese. Sicche\u0027, sebbene  la  decisione\ndi disporre il trattenimento debba essere presa necessariamente dalle\nautorita\u0027 amministrative o di polizia, la  sua  convalida  o  proroga\nrichiede un rapido controllo da  parte  dei  tribunali,  tradizionali\ntutori delle liberta\u0027 personali, ed il trattenimento non deve privare\nil richiedente asilo del  diritto  di  accedere  effettivamente  alla\nprocedura per la determinazione del suo status di rifugiato. Anche la\nCorte di giustizia dell\u0027Unione europea (Corte di giustizia UE, grande\nsezione, 8 novembre 2022, cause riunite  C-704/20  e  C-39/21,  punti\n72-74) ha precisato che ogni trattenimento  di  un  cittadino  di  un\npaese  terzo,  che  avvenga  in  forza   della   direttiva   2008/115\nnell\u0027ambito di una procedura di  rimpatrio  a  seguito  di  soggiorno\nirregolare,  sulla  base  della  direttiva  2013/33  nell\u0027ambito  del\ntrattamento di una domanda di protezione  internazionale,  oppure  in\nforza del regolamento n. 604/2013 nel contesto del trasferimento  del\nrichiedente  di  una  siffatta  protezione  verso  lo  Stato   membro\ncompetente per l\u0027esame della sua  domanda,  costituisce  un\u0027ingerenza\ngrave nel diritto alla liberta\u0027,  sancito  all\u0027art.  6  della  CDFUE.\nInfatti, come prevede l\u0027art. 2, lettera h), della direttiva  2013/33,\nuna misura di trattenimento consiste nell\u0027isolare una persona  in  un\nluogo determinato. Emerge dal testo, dalla genesi e dal  contesto  di\ntale disposizione, la cui portata puo\u0027, peraltro,  essere  trasferita\nalla nozione di «trattenimento» contenuta nella direttiva 2008/115  e\nnel  regolamento   n.   604/2013,   che   il   trattenimento   impone\nall\u0027interessato di rimanere  in  un  perimetro  ristretto  e  chiuso,\nisolando cosi\u0027 la persona di cui trattasi dal resto della popolazione\ne privandola della sua liberta\u0027 di circolazione. Orbene, la finalita\u0027\ndelle misure di trattenimento, ai  sensi  della  direttiva  2008/115,\ndella direttiva 2013/33 e del regolamento  n.  604/2013,  non  e\u0027  il\nperseguimento o la repressione  di  reati,  bensi\u0027  la  realizzazione\ndegli  obiettivi   perseguiti   da   tali   strumenti   in   materia,\nrispettivamente, di rimpatrio, di esame delle domande  di  protezione\ninternazionale e di trasferimento di cittadini di paesi terzi. \n    Dunque, l\u0027eventuale (poiche\u0027 sul punto, si ribadisce, non e\u0027 dato\nrinvenire alcuna esplicita o implicita motivazione nel  decreto-legge\novvero negli atti che hanno accompagnato  la  legge  di  conversione)\nasserita affinita\u0027 tra  procedimento  di  convalida  dell\u0027arresto  in\nesecuzione  del  MAE  (esecutivo  o  cautelare)  e  procedimento   di\nconvalida del provvedimento questorile che dispone il trattenimento o\nla   proroga   del   trattenimento   del    richiedente    protezione\ninternazionale,  che  dovrebbe   essere   alla   base   della   nuova\nattribuzione di competenza alle  Corti  di  appello  in  quest\u0027ultima\nmateria, che dovrebbe giustificare la sottrazione di  questa  materia\nal giudice specializzato costituito dalle sezioni  specializzate  dei\ntribunali distrettuali per  affidarla  alle  Corte  di  appello,  per\ngiunta, come avvenuto in  alcuni  casi  con  provvedimenti  tabellari\norganizzativi, alle sezioni penali  delle  Corti  di  appello,  senza\nalcuna indicazione neppure di un onere di specializzazione  da  parte\ndei consiglieri delle Corti che  saranno  chiamati  ad  occuparsi  di\nquesta materia,  non  appare  in  alcun  modo  idonea  ad  attribuire\nragionevolezza a  questa  decisione  del  legislatore,  ne\u0027  persegue\nesigenze di rilievo costituzionale. Anzi,  l\u0027avere  sottratto  questa\nmateria al suo giudice «naturale», e cioe\u0027 al  giudice  appositamente\nistituito e specializzato nella trattazione delle questioni  in  tema\ndi protezione internazionale, per affidarla ad un giudice, specie  se\npenale, non specializzato, ne\u0027 obbligato a specializzarsi  attraverso\nun onere di aggiornamento professionale  annuale,  sembra  perseguire\nesigenze  opposte  a  quelle  di  rilievo  costituzionale.  Non  puo\u0027\ntacersi, infatti, che l\u0027art. 102, comma secondo  della  Costituzione,\nmentre  vieta  l\u0027istituzione  di  giudici  straordinari   o   giudici\nspeciali, ammette la possibilita\u0027 dell\u0027istituzione presso gli  organi\ngiudiziari ordinari di sezioni specializzate per determinate materie.\nCostituisce, quindi, esigenza di  rilievo  costituzionale  quella  di\nmantenere concentrate presso  la  competente  sezione  specializzata,\nistituita presso i tribunali  distrettuali,  tutte  le  materie  alla\nstessa attribuite, riguardanti la protezione internazionale. \n    Infine la censurata normativa appare violare anche l\u0027art. 3 della\nCostituzione. \n    Al  riguardo,  come  rammenta   ancora   una   volta   la   Corte\ncostituzionale nella sentenza n. 38 del  2005,  secondo  la  costante\ngiurisprudenza costituzionale, nella  configurazione  degli  istituti\nprocessuali  il   legislatore   gode   di   ampia   discrezionalita\u0027,\ncensurabile  soltanto  laddove  la  disciplina  palesi   profili   di\nmanifesta irragionevolezza (ex multis, sentenze n. 189 e  n.  83  del\n2024, rispettivamente  punto  9  e  punto  5.5.  del  considerato  in\ndiritto; n. 67 del 2023, punto 6 del considerato in diritto). \n    A  parte  la  mancanza   di   qualsiasi   ragione   che   potesse\ngiustificare, sotto il  profilo  del  perseguimento  di  esigenze  di\nrilievo costituzionale, lo spostamento di competenza in  esame,  deve\nosservarsi come in tale modo l\u0027intervento legislativo ha  inciso  sul\ncarattere  unitario  e  inscindibile  delle  questioni  attinenti  al\ndiritto di asilo e delle relative procedure, operando  una  sorta  di\nassimilazione tra le diverse ipotesi di trattenimento dei richiedenti\nasilo e le ipotesi di limitazione della liberta\u0027 personale  derivanti\ndall\u0027accertamento  giurisdizionale,  in  corso  o  definitivo,  della\ncommissione  di  reati   da   parte   di   cittadini   comunitari   o\nextracomunitari, assimilazione che non vi puo\u0027 essere, riguardando le\nconvalide  dei  provvedimenti  di  trattenimento  o  di  proroga  dei\ntrattenimenti appunto convalide di provvedimenti  amministrativi,  di\nper se\u0027 estranei ai fatti-reato. Si e\u0027 operata una scissione  tra  il\ngiudice competente a giudicare nel merito i provvedimenti relativi al\nriconoscimento del diritto di asilo  (le  sezioni  specializzate  dei\ntribunali distrettuali) e il giudice  competente  a  giudicare  sulla\nlegittimita\u0027 dei trattenimenti disposti  nell\u0027ambito  delle  medesime\nprocedure di riconoscimento di tale diritto, benche\u0027 la decisione sul\ntrattenimento abbia  natura  incidentale  nell\u0027ambito  del  complesso\nprocedimento di riconoscimento  del  diritto  di  asilo  e  per  tale\nragione essa e\u0027  stata  da  sempre  attribuita  alla  competenza  dei\nmedesimi giudici che sono chiamati a decidere nel  merito  in  ordine\nalla sussistenza o meno del diritto suddetto, tanto in via  cautelare\n(istanze  di  sospensiva)  quanto  in  via  definitiva.   La   comune\nappartenenza di ciascuno di tali profili (trattenimenti,  sospensive,\nmerito) alla complessa materia della  protezione  internazionale  ha,\nsino ad oggi, indotto il legislatore e il CSM a  ritenere  opportuna,\nrectius necessaria, l\u0027individuazione  di  un  giudice  specializzato,\ntabellarmente predefinito, dotato di specifiche competenze e soggetto\na stringenti obblighi formativi. \n    L\u0027intervento normativo in questione ha  frustrato  l\u0027esigenza  di\nspecializzazione  dei   giudici   chiamati   a   pronunciarsi   sulla\nlegittimita\u0027  dei  trattenimenti,  con  un  significativo  cambio  di\nprospettiva, difficilmente comprensibile in  presenza  di  un  quadro\nordinamentale e  processuale  che  non  aveva  sollevato  criticita\u0027,\ndimostrando di potere offrire  risposte  adeguate  alle  esigenze  di\ncelerita\u0027 proprie delle procedure de quibus e che  ha  comportato  la\nnecessita\u0027 di ripensare il funzionamento delle Corti di appello. \n    Inoltre,  la  non  chiara  formulazione  delle  nuove  norme   ha\ndeterminato finora, sul piano organizzativo, l\u0027attribuzione di questa\nmateria in maniera disorganica ora alle sezioni civili delle Corti di\nappello, ora alle sezioni penali delle stesse. Tuttavia, non e\u0027 stato\nmodificato  il  procedimento  della   convalida   del   provvedimento\nquestorile  che  ha  disposto  il  trattenimento  o  la  proroga  del\ntrattenimento  del  richiedente  asilo,  che  continua,   quindi,   a\ninstaurarsi seguendo il PCT, mentre in Cassazione, in  virtu\u0027  di  un\nprovvedimento organizzativo adottato in data 16  gennaio  2025  dalla\nprima Presidente, i ricorsi per cassazione proposti avverso i decreti\ndi convalida o non convalida, peraltro potendo  fare  valere  solo  i\nmotivi di ricorso di cui all\u0027art. 606, lett. a), b) e c)  del  codice\ndi procedura penale, risultano assegnati alla Prima  sezione  penale,\ncon  la  conseguente  necessita\u0027  di  prevedere  forme  di   raccordo\noperativo con le Corti di appello  che  consentisse  la  trasmissione\ndegli atti a mezzo di una casella ad hoc di PEC. \n    La normativa  modificata  ha  assegnato  alle  Corti  di  appello\n(individuate ai sensi dell\u0027art. 5-bis del decreto-legge  n.  13/2017,\nconvertito con modifiche dalla legge  n.  46/2017)  la  competenza  a\nprovvedere  sulla  convalida   dei   provvedimenti   questorili   che\ndispongono i  trattenimenti  o  le  proroghe  dei  trattenimenti  dei\nrichiedenti asilo, ma nulla ha previsto rispetto ai  procedimenti  di\n«riesame»,  che  secondo  la  giurisprudenza  di  legittimita\u0027  vanno\nintrodotti e decisi nelle forme del procedimento camerale ex art. 737\ndel  codice  di  procedura  civile,  e   per   il   principio   della\nconcentrazione delle tutele la competenza  deve  essere  riferita  al\ngiudice della convalida e delle  proroghe  (Cass.  civ.,  sez.  I,  3\nfebbraio 2021, n. 2457). Ma tale procedimento e\u0027 di competenza di  un\ngiudice collegiale, sicche\u0027 non e\u0027 chiaro se e come  vada  introdotto\ndinanzi  alle  Corti  di  appello,  che  giudicano  monocraticamente,\nattualmente individuate quali autorita\u0027 giudiziarie competenti  sulle\nconvalide e sulle proroghe. \n    3.3. Rispetto agli articoli 3, 10, comma 3, e  24  Cost,  nonche\u0027\nagli articoli 11 e 117, comma  1,  della  Costituzione  in  relazione\nall\u0027art. 5, §§ 1, lettera f) e 4,  CEDU,  e  agli  articoli  9  della\ndirettiva 2013/33/UE, 26 della direttiva 2013/32/UE, 6, 18 e 47 della\nCarta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea. \n    Gli articoli 18 e 18-bis  del  decreto-legge  n.  145/2024,  come\nmodificati o introdotti dalla legge di conversione n. 187/2024,  come\nvisto, modificando il comma 5 e inserendo il comma 5-bis  all\u0027art.  6\ndel decreto legislativo n. 142/2015, nonche\u0027 modificando il  comma  6\ndell\u0027art. 14 decreto legislativo n. 286/1998,  hanno  sostanzialmente\nprevisto che avverso i decreti di  convalida  dei  provvedimenti  che\ndispongono il  trattenimento  o  la  proroga  del  trattenimento  del\nrichiedente  protezione  internazionale  e\u0027   ammesso   ricorso   per\ncassazione entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi\ndi cui alle lettera a), b) e c) dell\u0027art.  606  codice  di  procedura\npenale. Per effetto della  sentenza  della  Corte  costituzionale  n.\n39/2025, per il  giudizio  di  cassazione  si  osservano,  in  quanto\ncompatibili, le disposizioni dell\u0027art. 22, commi 3 e 4,  della  legge\nn. 69/2005. \n    Dunque, avverso  l\u0027emanando  provvedimento  da  parte  di  questo\nconsigliere,  alle  parti,  e,  in  particolare,  al  trattenuto,  e\u0027\nattribuita, come in precedenza, la possibilita\u0027 di presentare ricorso\nper cassazione. Tuttavia, i termini  per  presentare  il  ricorso  si\nriducono  sensibilmente,   passando   dagli   ordinari   termini   di\npresentazione  del  ricorso  per  cassazione  civile  -  previsto  in\nprecedenza - di cui all\u0027art.  360  del  codice  di  procedura  civile\n(sessanta giorni, se il provvedimento e\u0027  notificato:  art.  325  del\ncodice di procedura civile; sei mesi, se non e\u0027 notificato: art.  327\ndel codice  di  procedura  civile)  ad  appena  cinque  giorni  dalla\ncomunicazione del provvedimento. Inoltre, si  modificano  e  riducono\nsensibilmente anche i motivi di ricorso, che  non  sono  piu\u0027  quelli\nprevisti dall\u0027art. 360 del codice di procedura civile, ma  quelli  di\ncui all\u0027art. 606, lett. a), b) e c) del codice di procedura penale. \n    E\u0027 evidente l\u0027intenzione del legislatore di applicare,  anche,  e\nsoprattutto, in fase di impugnazione, al procedimento riguardante  la\nconvalida del provvedimento  questorile  che  dispone  o  proroga  il\ntrattenimento del richiedente  protezione  internazionale  lo  schema\nprocedimentale proprio del MAE, benche\u0027, come  visto,  si  tratti  di\nprocedimenti aventi presupposti e scopi del tutto diversi, miranti  a\ntutelare diritti fondamentali solo in minima parte coincidenti. \n    Come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 39 del\n2025,  il  legislatore,   come   e\u0027   noto,   dispone   di   un\u0027ampia\ndiscrezionalita\u0027  nella  conformazione  degli  istituti  processuali,\nincontrando  il  solo  limite  della  manifesta  irragionevolezza   o\narbitrarieta\u0027  delle  scelte  compiute.  Nella  materia  processuale,\nquindi,  il  metro  del  giudizio  di  ragionevolezza   deve   essere\nparticolarmente rispettoso  della  discrezionalita\u0027  legislativa,  in\nquanto la disciplina del processo e\u0027 frutto di delicati bilanciamenti\ntra principi e interessi in  naturale  conflitto  reciproco,  sicche\u0027\nogni intervento correttivo su  una  singola  disposizione,  volto  ad\nassicurare una piu\u0027 ampia tutela a uno di tali principi o  interessi,\nrischia di alterare gli equilibri  complessivi  del  sistema.  Ed  e\u0027\ninnegabile che la scelta legislativa di rimodulare forme e tempi  del\ngiudizio di legittimita\u0027 sul trattenimento dello  straniero  risponda\nad opzioni assiologiche di  significativa  complessita\u0027,  essendo  il\nlegislatore chiamato a compiere una ponderazione  tra  l\u0027esigenza  di\nassicurare la sollecita definizione di  un  giudizio  sulla  liberta\u0027\ndella persona e la necessita\u0027  che  il  processo  si  dipani  secondo\ncadenze temporali idonee a garantire un  compiuto  confronto  tra  le\nparti. Tuttavia, la Corte ha precisato che il superamento del  limite\nal  sindacato  della  discrezionalita\u0027  del  legislatore  in  materia\nprocessuale    e\u0027    senz\u0027altro     ravvisabile     quando     emerga\nun\u0027ingiustificabile  compressione  del  diritto  di  difesa   e   del\ncontraddittorio, quale «momento fondamentale del giudizio» e «cardine\ndella ricerca dialettica  della  verita\u0027  processuale,  condotta  dal\ngiudice con la collaborazione delle parti, volta  alla  pronuncia  di\nuna decisione  che  sia  il  piu\u0027  possibile  \"giusta\"»  (vedi  anche\nsentenza n. 96 del 2024). \n    Orbene, la disciplina che e\u0027 scaturita dalle modifiche  apportate\ndal decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche  dalla  legge\nn. 187/2024, premesso quanto rappresentato  in  precedenza  circa  la\nmancanza  di  qualsiasi  motivazione   a   sostegno   dell\u0027intervento\nriformatore,  attuato   con   decretazione   di   urgenza,   comprime\nirragionevolmente ed eccessivamente il diritto di difesa, minando  la\nconcretezza del diritto a un ricorso effettivo, che, anche sulla base\ndel diritto europeo  (convenzionale  ed  eurounitario),  deve  essere\nassicurato alle parti e, in particolare,  al  richiedente  protezione\ninternazionale trattenuto. \n    Al  riguardo,  occorre  rappresentare  che   ne\u0027   la   direttiva\n2013/33/UE, ne\u0027 l\u0027art. 5, § 4, CEDU impongono di istituire un secondo\nlivello  di  giurisdizione  per   esaminare   la   legittimita\u0027   del\ntrattenimento.  Laddove,  pero\u0027,  il  diritto  nazionale  preveda  un\ngiudizio di impugnazione, questo deve soddisfare i medesimi requisiti\ndi cui all\u0027art. 5, § 4, Convenzione europea per la  salvaguardia  dei\ndiritti dell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali (cfr.  Corte  europea\ndei diritti dell\u0027uomo, 17 aprile 2014, Gayratbek Saliyev  c.  Russia,\npunti 76-79). \n    In forza dell\u0027art. 9 della direttiva 2013/33/UE  e  dell\u0027art.  26\ndella direttiva 2013/32/UE,  letti  in  combinato  disposto  con  gli\narticoli 6, 18 e 47 CDFUE, gli Stati  membri  devono  assicurare  una\ntutela rapida ed effettiva  dei  diritti  individuali  derivanti  dal\ndiritto dell\u0027Unione. \n    Invero,  come  chiarito  dalla  giurisprudenza  della  Corte  del\nLussemburgo (vedi la  gia\u0027  citata  Corte  di  giustizia  UE,  grande\nsezione, 8 novembre 2022, cause riunite  C-704/20  e  C-39/21),  come\nrisulta dall\u0027insieme delle disposizioni  in  parola,  il  legislatore\ndell\u0027Unione non si e\u0027 limitato a stabilire norme comuni  sostanziali,\nma ha altresi\u0027  introdotto  norme  comuni  procedurali,  al  fine  di\ngarantire l\u0027esistenza,  in  ogni  Stato  membro,  di  un  regime  che\nconsenta   all\u0027autorita\u0027   giudiziaria   competente    di    liberare\nl\u0027interessato, se del  caso  dopo  un  esame  d\u0027ufficio,  non  appena\nrisulti che il suo trattenimento non e\u0027, o non  e\u0027  piu\u0027,  legittimo.\nAffinche\u0027 un siffatto regime di tutela assicuri in modo effettivo  il\nrispetto dei rigorosi presupposti che la legittimita\u0027 di  una  misura\ndi trattenimento prevista dalla direttiva 2013/33/UE deve soddisfare,\nl\u0027autorita\u0027 giudiziaria competente deve essere in grado di deliberare\nsu tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai  fini  della\nverifica di detta legittimita\u0027. A tal fine, essa deve poter  prendere\nin  considerazione  gli  elementi  di  fatto  e  le   prove   assunti\ndall\u0027autorita\u0027  amministrativa  che  ha  disposto  il   trattenimento\niniziale. Essa deve  altresi\u0027  poter  prendere  in  considerazione  i\nfatti, le prove  e  le  osservazioni  che  le  vengono  eventualmente\nsottoposti dall\u0027interessato.  Inoltre,  essa  deve  poter  ricercare,\nladdove lo ritenga necessario, tutti gli altri elementi rilevanti  ai\nfini  della  propria  decisione.  I  poteri  di  cui   essa   dispone\nnell\u0027ambito di un  controllo  non  possono,  in  alcun  caso,  essere\ncircoscritti ai soli elementi dedotti  dall\u0027autorita\u0027  amministrativa\n(v., in tal senso, anche sentenza del 5 giugno 2014, Mahdi, C-146/14,\npunti 62  e  64,  nonche\u0027  del  10  marzo  2022,  Landkreis  Gifhorn,\nC-519/20, punto 65). In sostanza, precisavano i giudici  europei,  in\nconsiderazione  dell\u0027importanza  del  diritto  alla  liberta\u0027,  della\ngravita\u0027 dell\u0027ingerenza in detto diritto costituita dal trattenimento\ndi persone per motivi diversi dal perseguimento o  dalla  repressione\ndi reati e del requisito, evidenziato dalle  norme  comuni  stabilite\ndal legislatore dell\u0027Unione, di una tutela giurisdizionale di livello\nelevato che consenta di conformarsi  alla  necessita\u0027  imperativa  di\nliberare una tale persona laddove i presupposti di  legittimita\u0027  del\ntrattenimento non siano, o non siano piu\u0027,  soddisfatti,  l\u0027autorita\u0027\ngiudiziaria competente deve  prendere  in  considerazione  tutti  gli\nelementi, in particolare fattuali, portati  a  sua  conoscenza,  come\nintegrati o chiariti  nell\u0027ambito  di  misure  procedurali  che  essa\nritenga necessario adottare in base  al  suo  diritto  nazionale,  e,\nsulla base degli elementi  in  parola,  rilevare,  se  del  caso,  la\nviolazione di un presupposto di legittimita\u0027  derivante  dal  diritto\ndell\u0027Unione, anche  qualora  una  simile  violazione  non  sia  stata\ndedotta dall\u0027interessato. Tale obbligo lascia  impregiudicato  quello\nconsistente, per l\u0027autorita\u0027  giudiziaria  che  e\u0027  cosi\u0027  indotta  a\nrilevare  d\u0027ufficio  un   siffatto   presupposto   di   legittimita\u0027,\nnell\u0027invitare  ciascuna  delle  parti  a   prendere   posizione   sul\npresupposto   in   parola,   in   conformita\u0027   al   principio    del\ncontraddittorio.  A  tal  riguardo,  non  si  puo\u0027,  in  particolare,\nammettere  che,  negli  Stati  membri  in   cui   le   decisioni   di\ntrattenimento  sono  adottate  da  un\u0027autorita\u0027  amministrativa,   il\nsindacato  giurisdizionale  non  comprenda  la  verifica,  da   parte\ndell\u0027autorita\u0027  giudiziaria,  sulla   base   degli   elementi   sopra\nevidenziati, del rispetto di un presupposto di  legittimita\u0027  la  cui\nviolazione  non  sia  stata   sollevata   dall\u0027interessato.   Orbene,\naggiungeva ancora la Corte, questa interpretazione  assicura  che  la\ntutela giurisdizionale del diritto  fondamentale  alla  liberta\u0027  sia\ngarantita in modo efficace  in  tutti  gli  Stati  membri,  che  essi\nprevedano un sistema in cui la decisione di trattenimento e\u0027 adottata\nda un\u0027autorita\u0027 amministrativa con  sindacato  giurisdizionale  o  un\nsistema  nel  quale  tale  decisione  e\u0027  adottata  direttamente   da\nun\u0027autorita\u0027 giudiziaria. \n    Gia\u0027 la Corte costituzionale (sentenza n.  39/2025)  ha  rilevato\nl\u0027inidoneita\u0027 del modello processuale del MAE (in particolare  quello\nconsensuale)  ad  assicurare  alle  parti   un   nucleo   minimo   di\ncontraddittorio  e  di  difesa,  tenuto  conto  della  eterogeneita\u0027,\noggettiva e  funzionale,  tra  il  giudizio  in  materia  di  mandato\nd\u0027arresto  europeo  e  il  giudizio  concernente  la  convalida   del\ntrattenimento dello straniero, al quale la stessa procedura e\u0027  stata\nsostanzialmente estesa, tanto che, anche dopo essere  intervenuta  in\nvia di  urgente  supplenza,  ha  auspicato,  in  sostanza,  un  nuovo\nintervento del legislatore  rispettoso  dei  principi  costituzionali\n(vedi  punto  7  del  considerato  in  diritto).  D\u0027altra  parte,  la\nparticolare concentrazione del rito in materia di mandato di  arresto\neuropeo e\u0027 fortemente condizionata dal rispetto  dei  rigidi  termini\nimposti dalla decisione-quadro 2002/584/GAI e dall\u0027art. 22-bis  della\nlegge n. 69/2005 in sua attuazione, sia per il  MAE  consensuale  che\nper quello ordinario. \n    Nel giudizio di legittimita\u0027 sulla convalida del trattenimento e\u0027\ncertamente  necessario  assumere  decisioni  giudiziarie  rapide  nel\nrispetto dell\u0027art. 5, § 4, CEDU; e  tuttavia,  come  precisato  dalla\nCorte europea dei  diritti  dell\u0027uomo  (vedi  la  gia\u0027  citata  Corte\neuropea dei diritti dell\u0027uomo 17 aprile 2014,  Gayratbek  Saliyev  c.\nRussia, punto 76), lo standard di «rapidita\u0027» e\u0027  meno  rigoroso  nei\ngiudizi di impugnazione. Cio\u0027 che  conta,  come  visto,  e\u0027  che  sia\nassicurato il pieno esercizio dei diritti che  l\u0027ordinamento  europeo\nconferisce ai richiedenti asilo  (vedi  Corte  di  giustizia  UE,  31\ngennaio 2013, causa  C-175/11,  punto  75,  dove  si  precisa  che  i\nrichiedenti asilo devono beneficiare di un  termine  sufficiente  per\nraccogliere e presentare gli elementi necessari a suffragare le  loro\ndomande). \n    Sotto questo profilo, dunque,  appare  evidente  come  il  minimo\ntermine di giorni cinque dalla  comunicazione  del  provvedimento  (a\nfronte dei precedenti piu\u0027 lunghi termini) per presentare ricorso per\ncassazione avverso il  decreto  di  convalida  o  non  convalida  del\ntrattenimento  o  della   proroga   del   trattenimento   costituisce\nun\u0027eccessiva e irragionevole compressione del diritto di difesa, tale\nda frustrare l\u0027effettivita\u0027 del diritto all\u0027impugnazione. \n    Ma anche sotto il profilo dei motivi di  ricorso  per  cassazione\nesperibili,  il   diritto   di   difesa   appare   concretamente   ed\nirragionevolmente compresso rispetto al passato. \n    Come gia\u0027  osservato  dalla  Corte  costituzionale  (vedi  sempre\nsentenza n. 39 del 2025) «non solo al giudizio di legittimita\u0027  sulla\nconvalida del  trattenimento  e\u0027  connaturale  la  contestazione  del\npotere  amministrativo  che  ne   forma   oggetto   e,   quindi,   la\ncontrapposizione tra le  parti  -  oltre  che  il  coinvolgimento  di\ndiritti inviolabili di rango costituzionale -, ma il sindacato  della\nCorte di cassazione puo\u0027 estendersi  alla  verifica  di  profili  che\neccedono la regolarita\u0027 della adozione della  misura  restrittiva  in\nse\u0027 considerata. Come confermato dalla giurisprudenza di legittimita\u0027\nformatasi anteriormente alla novella  processuale  in  scrutinio,  la\ndecisione  sulla  convalida  puo\u0027,  infatti,  involgere,   sia   pure\nincidentalmente,   anche   la    «manifesta    illegittimita\u0027»    del\nprovvedimento presupposto dal trattenimento, ossia l\u0027espulsione o  il\nrespingimento (ex multis, Corte di cassazione, sezione prima  civile,\nordinanza 28 giugno 2023, n. 18404). Anche questa Corte ha confermato\nla possibilita\u0027 che  il  giudizio  di  convalida  assuma  una  simile\nampiezza,  evidenziando  che  «[i]l  trattenimento   costituisce   la\nmodalita\u0027  organizzativa  prescelta  dal  legislatore   per   rendere\npossibile, nei casi tassativamente previsti dall\u0027art.  14,  comma  1,\nche lo straniero, destinatario di un provvedimento di espulsione, sia\naccompagnato alla frontiera ed allontanato dal territorio  nazionale.\nIl decreto di espulsione con accompagnamento, che, giova ribadire, ai\nsensi dell\u0027art. 13, comma 3, deve essere motivato, rappresenta quindi\nil presupposto indefettibile della misura restrittiva,  e  in  quanto\ntale  non  puo\u0027  restare   estraneo   al   controllo   dell\u0027autorita\u0027\ngiudiziaria» (sentenza n. 105 del 2001).» \n    Attualmente, il provvedimento di convalida (o non convalida)  del\ntrattenimento o di proroga (o meno) del trattenimento del richiedente\nasilo e\u0027 impugnabile con ricorso per cassazione per i motivi  di  cui\nall\u0027art. 606, lettera a), b) e c) codice  di  procedura  penale  Come\nrilevato nella relazione del Massimario della Cassazione n. 1  del  2\ngennaio  2025  (vedi  pag.  27),  rispetto  al  passato,  quando   il\nprovvedimento era impugnabile per tutti i motivi di ricorso  previsti\ndall\u0027art. 360 del  codice  di  procedura  civile,  vi  e\u0027  stata  una\nsignificativa contrazione dei casi di ricorribilita\u0027 in cassazione. \n    Invero, tralasciando il primo  motivo  (che  attiene  all\u0027ipotesi\ndell\u0027eccesso o  straripamento  dei  poteri),  quello  previsto  dalla\nlettera b) dell\u0027art. 606 codice  di  procedura  penale  si  riferisce\nall\u0027inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre\nnorme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell\u0027applicazione della\nlegge   penale.   Il   vizio   in   questione   riguarda    l\u0027erronea\ninterpretazione  della  legge  penale  sostanziale  (ossia   la   sua\ninosservanza), ovvero l\u0027erronea applicazione  della  stessa  al  caso\nconcreto (e, dunque, l\u0027erronea qualificazione giuridica del  fatto  o\nla sussunzione del caso concreto sotto fattispecie  astratta),  e  va\ntenuto distinto dalla  deduzione  di  un\u0027erronea  applicazione  della\nlegge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della\nfattispecie concreta,  denunciabile  sotto  l\u0027aspetto  del  vizio  di\nmotivazione (Cass. pen., Sez.  5,  7  ottobre  2016,  n.  47575).  E\u0027\nevidente che trattasi di vizio non deducibile nel caso di specie, non\nessendo coinvolta la  legge  penale  sostanziale  nella  materia  dei\ntrattenimenti  (sicche\u0027,  sotto  questo  profilo,  e\u0027  opinabile   la\ndecisione assunta in una prima pronuncia della Cassazione penale - v.\nCassazione pen., sez. 1, 7 marzo 2025, n. 9556 - che ha ritenuto  che\nil richiamo  all\u0027inosservanza  o  erronea  applicazione  della  legge\npenale denunciabile in sede di legittimita\u0027 impone  di  dare  rilievo\nalle  disposizioni  che  comportano  una  restrizione  analoga   alla\nliberta\u0027  personale,  ancorche\u0027  non  espressamente   definite   come\n«penali» dal  legislatore,  tali  essendo  quelle  sui  trattenimenti\nderivanti in via provvisoria dal provvedimento questorile  impositivo\no da  sua  proposta  di  proroga,  la  cui  stabile  legittimita\u0027  si\nricollega al provvedimento  giurisdizionale  richiesto  dall\u0027art.  13\nCost.: in motivazione, la Corte ha  precisato  che  la  decisione  di\nconvalida del  trattenimento  o  della  proroga  produce  un  effetto\ndispositivo  duplice  che  la  rende  assimilabile  all\u0027ordinanza  di\nconvalida dell\u0027arresto o del fermo emessa all\u0027esito  dell\u0027udienza  di\ncui  all\u0027art.  391  codice  di  procedura  penale  e,  al   contempo,\nall\u0027ordinanza applicativa di una misura cautelare personale.  Invero,\nil  vizio  in  esame  attiene  all\u0027inosservanza  della  legge  penale\nsostanziale, mentre e\u0027 quello di cui alla lettera  c)  dell\u0027art.  606\ndel codice di procedura  penale  che  riguarda  l\u0027inosservanza  della\nlegge processuale penale; peraltro, non si tiene conto che in materia\ndi  impugnazione  vige  il  principio  di  tassativita\u0027,  sicche\u0027  e\u0027\nlegittimo dubitare della possibilita\u0027 di interpretazioni estensive  o\nanalogiche). \n    L\u0027art. 606, lettera c) codice di  procedura  penale  allude  alla\nviolazione delle norme processuali penali, tenuto  conto  del  chiaro\nriferimento  a  vizi  riguardanti  atti  o  prove  penali  (nullita\u0027,\ninutilizzabilita\u0027, inammissibilita\u0027, decadenza).  Ancora  una  volta,\ndunque, non sembra possibile denunciare con questo motivo di  ricorso\nvizi che attengono al procedimento di convalida del  trattenimento  o\ndella sua  proroga,  che,  come  detto,  segue  un  rito  civile.  La\nCassazione penale, in una  prima  pronuncia,  ha  ritenuto  possibile\ndenunciare ai sensi dell\u0027art. 606, lettera  c)  codice  di  procedura\npenale (in combinato disposto con l\u0027art.  111,  comma  settimo  della\nCostituzione)  la  nullita\u0027  del  provvedimento  di   convalida   per\nmotivazione mancante o apparente (Cass.  pen.,  sez.  1,  24  gennaio\n2025, n. 2967). Sostanzialmente, come  osservato  anche  dalla  Corte\ncostituzionale (sentenza n. 39/2025, punto 3.7.1. del considerato  in\ndiritto),  in  questa  prima  pronuncia  si  e\u0027  concretamente  fatta\napplicazione  dell\u0027art.  111,  comma   settimo   della   Costituzione\n(«Peraltro,  le  prime  pronunce  di  legittimita\u0027  che  hanno  fatto\napplicazione del nuovo rito hanno affermato che l\u0027art.  111,  settimo\ncomma, della Costituzione garantisce in ogni caso la possibilita\u0027  di\nricorrere contro i provvedimenti restrittivi della liberta\u0027 personale\n«per violazione di legge»: nozione  nella  quale  «va  ricompresa  la\nmotivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento [...]\nintesa quest\u0027ultima come motivazione \"del tutto priva  dei  requisiti\nminimi di coerenza e completezza, al punto da  risultare  inidonea  a\nrendere comprensibile l\u0027iter logico seguito  dal  giudice  di  merito\n[...]\"» (Cass.,  n.  2967  del  2025;  in  senso  conforme  Corte  di\ncassazione, sezione prima penale, ordinanza 7 marzo  2025,  n.  9556,\ndepositata in pari data)»). \n    In buona sostanza,  quello  che  emerge  e\u0027  la  possibilita\u0027  di\ncensurare il provvedimento  di  convalida  (o  non  convalida)  e  di\nproroga o meno del trattenimento  esclusivamente  per  violazione  di\nlegge, che, con riferimento, in  particolare,  alla  motivazione  del\nprovvedimento, si traduce nella doglianza circa l\u0027assenza o  la  mera\napparenza della motivazione, non essendo ricompreso  anche  il  vizio\ndella motivazione manifestamente  illogica,  contraddittoria,  ovvero\nancora perplessa o obbiettivamente incomprensibile. \n    Tutto cio\u0027 a fronte degli ampi poteri che la  giurisprudenza,  in\nossequio anche alle norme europee, come interpretate dalle rispettive\nCorti (di Strasburgo e del Lussemburgo), riconosce al  giudice  della\nconvalida o della proroga  del  trattenimento,  che  puo\u0027  spingersi,\nanche  di  ufficio,  a  verificare   le   condizioni   di   manifesta\nillegittimita\u0027 della revoca  del  titolo  di  protezione,  in  quanto\nindefettibile presupposto della disposta  privazione  della  liberta\u0027\npersonale dello straniero  attraverso  il  trattenimento  finalizzato\nall\u0027espulsione (Cass. civ. sez. I, 20 marzo 2019,  n.  7841);  ovvero\npuo\u0027  spingersi,   oltre   che   all\u0027esistenza   ed   efficacia   del\nprovvedimento espulsivo, anche  alla  verifica  delle  condizioni  di\nmanifesta  illegittimita\u0027  del  medesimo,  in  quanto   indefettibile\npresupposto della disposta privazione della liberta\u0027 personale (Cass.\nciv., 30 luglio 2014, n. 17407); ovvero  puo\u0027  spingersi  a  rilevare\nincidentalmente, per la decisione di  sua  competenza,  la  manifesta\nillegittimita\u0027 del provvedimento espulsivo, che puo\u0027 consistere anche\nnella situazione di inespellibilita\u0027 dello straniero (Cass.  civ.,  7\nmarzo  2017,  n.  5750),  e  cio\u0027  alla  luce  di  un\u0027interpretazione\ncostituzionalmente orientata dell\u0027art. 14 del decreto legislativo  n.\n286 del 1998 in relazione all\u0027art. 5 par. 1 della Convenzione europea\nper  la  salvaguardia  dei  diritti  dell\u0027uomo   e   delle   liberta\u0027\nfondamentali (che consente la detenzione di una persona,  a  fini  di\nespulsione, a condizione che la procedura  sia  regolare).  In  buona\nsostanza, in sede di convalida  o  proroga  del  trattenimento  dello\nstraniero, il controllo del  giudice,  compatibilmente  con  i  tempi\nridotti  della  procedura,  deve  compiersi  in  modo   completo   ed\nesaustivo, anche mediante l\u0027acquisizione officiosa degli elementi  di\nprova documentale relativi a provvedimenti presupposti che, anche  in\nvia  derivata,  hanno  inciso  sulla  legittimita\u0027  del  decreto   di\nespulsione e, quindi, del decreto di trattenimento (Cass. civ.,  Sez.\n1, 15 febbraio 2025, n. 3843). \n    Rispetto  al  passato,  cio\u0027  costituisce  un  indubbio   e,   si\nribadisce, irragionevole restringimento del diritto di difesa, ove si\nconsideri che in precedenza, ai sensi dell\u0027art.  360  del  codice  di\nprocedura civile il provvedimento di  convalida  era  censurabile  in\ncassazione sulla base di una piu\u0027 ampia sfera di motivi. \n    Soffermandoci  soltanto  sulla  possibilita\u0027  di   censurare   la\nmotivazione del provvedimento, deve rilevarsi che, secondo  la  Corte\ndi cassazione, la riformulazione dell\u0027art. 360, primo  comma,  n.  5,\ndel  codice  di  procedura  civile,   disposta   dall\u0027art.   54   del\ndecreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n.\n134, deve essere  interpretata,  alla  luce  dei  canoni  ermeneutici\ndettati dall\u0027art.  12  delle  preleggi,  come  riduzione  al  «minimo\ncostituzionale» del  sindacato  di  legittimita\u0027  sulla  motivazione.\nPertanto, e\u0027 denunciabile in cassazione solo l\u0027anomalia motivazionale\nche si tramuta in violazione di legge  costituzionalmente  rilevante,\nin quanto attinente all\u0027esistenza della motivazione in  se\u0027,  purche\u0027\nil vizio risulti dal testo della sentenza  impugnata,  a  prescindere\ndal  confronto  con  le  risultanze  processuali.  Tale  anomalia  si\nesaurisce  nella  «mancanza  assoluta  di  motivi   sotto   l\u0027aspetto\nmateriale e grafico», nella «motivazione apparente»,  nel  «contrasto\nirriducibile tra affermazioni inconciliabili»  e  nella  «motivazione\nperplessa  ed  obiettivamente  incomprensibile»,  esclusa   qualunque\nrilevanza del semplice difetto  di  «sufficienza»  della  motivazione\n(Cass. civ. S.U.,  7  aprile  2014,  n.  8053).  Dunque,  secondo  la\ngiurisprudenza, nel vizio denunciabile ai sensi dell\u0027art. 360,  comma\n1, n. 5) del codice di procedura civile vi rientrano anche vizi della\nmotivazione  (quali  «il  contrasto  irriducibile  tra   affermazioni\ninconciliabili», ovvero la «motivazione perplessa  ed  obiettivamente\nincomprensibile»)  che  nel  processo  penale  sono  denunciabili  in\nCassazione non ai sensi dell\u0027art.  606,  lettera  c)  del  codice  di\nprocedura penale, ma ai sensi dell\u0027art. 606, lettera e) del codice di\nprocedura penale - vedi Cassazione pen., Sez. 5, 20 gennaio 2021,  n.\n19318; Cassazione pen., Sez. 2, 4 marzo 2010, n. 12329 -, ipotesi non\nrichiamata. \n    Quest\u0027ultima    questione    di    legittimita\u0027    costituzionale\n(tralasciando gli  altri  rilievi,  sebbene  sussista  fra  tutte  le\nquestioni un identico filo conduttore che e\u0027 rappresentato, in  buona\nsostanza,   dalla   irragionevolezza   del   complessivo   intervento\nriformatore normativo, assunto, con decretazione  di  urgenza,  senza\nalcuna   giustificazione   e   senza   alcuna    evidente    esigenza\ncostituzionale) assume rilievo nell\u0027ambito del presente  procedimento\npoiche\u0027, come detto, l\u0027emanando provvedimento di proroga (o meno) del\ntrattenimento e\u0027 impugnabile soltanto in questo  modo,  sicche\u0027,  una\nvolta emesso  il  decreto,  le  parti  sono  obbligate  a  impugnarlo\nadeguandosi a una normativa che, per le ragioni descritte, si  espone\na  rilievi  di  incostituzionalita\u0027.  E\u0027  noto  che   la   Corte   di\nlegittimita\u0027 ha ritenuto infondate analoghe  questioni  sollevate  in\nsede di giudizio di cassazione (vedi ad esempio Cassazione pen., Sez.\n1, 22 aprile 2025, n. 15748). Tuttavia,  a  parte  il  rilievo  della\ndiscrezionalita\u0027 legislativa in materia  processuale,  che  la  Corte\n(contrariamente a quanto finora argomentato) ritiene  esercitata  nel\ncaso di  specie  in  maniera  non  manifestamente  irragionevole  e/o\narbitraria, la Cassazione e\u0027 giunta a valutare  l\u0027infondatezza  delle\neccezioni sulla base della  valutazione  postuma  dell\u0027esercizio  del\npotere di impugnazione, e cioe\u0027 sulla base della  considerazione  che\nil ricorso per cassazione era stato  comunque  presentato  e  su  una\nvalutazione in concreto delle  ragioni  difensive  esposte,  ritenute\nesaustive e complete. Tuttavia, una  questione  di  legittimita\u0027  che\nattiene all\u0027irragionevole ed eccessiva  compressione  delle  garanzie\ndifensive legate al diritto di impugnazione non puo\u0027 essere  valutata\nche in astratto, tenendo presente il ricorrente «medio»  (il  termine\ndi cinque giorni  puo\u0027  essere  sufficiente  per  un  ricorrente  per\narticolare in maniera compiuta i propri motivi di ricorso, ma non per\nun altro, specie ove si consideri la  peculiarita\u0027  del  giudizio  di\nlegittimita\u0027 e  la  restrizione  dei  motivi  di  impugnazione),  nel\nconfronto con la disciplina precedente e, pertanto, assume  rilevanza\nproprio in questa sede. \n    La questione, essendo sollevata nell\u0027ambito  di  un  giudizio  di\nconvalida   del   trattenimento   di   un   richiedente    protezione\ninternazionale, disposto  ai  sensi  dell\u0027art.  6,  comma  2  decreto\nlegislativo n. 142/2015, e\u0027 limitata a verificare  la  conformita\u0027  a\nCostituzione di questo  procedimento,  affidato,  per  effetto  delle\nnorme censurate, alla Corte di appello in composizione monocratica, e\nnon piu\u0027 alle  sezioni  specializzate  in  materia  di  immigrazione,\nprotezione  internazionale  e  libera  circolazione   dei   cittadini\ndell\u0027Unione  europea,  istituite  presso  i  tribunali  distrettuali.\nValutera\u0027 la Corte, in caso di ritenuta fondatezza  della  questione,\nse estenderla ai sensi dell\u0027art. 27 della legge  n.  87/1953  in  via\nderivata a tutte  le  norme  che  hanno  modificato  il  giudizio  di\nconvalida del provvedimento questorile di trattenimento o di  proroga\ndel richiedente protezione internazionale in tutti  i  casi  previsti\ndal decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche  dalla  legge\nn. 187/2024. \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    Visto l\u0027art. 23 della legge n. 87/1953; \n    Solleva, di ufficio, questione di legittimita\u0027 costituzionale, in\nrelazione  all\u0027art.  77,  comma  secondo  della  Costituzione,   agli\narticoli 3, 25 e 102, comma secondo della Costituzione, agli articoli\n3, 10, comma terzo e 24 della Costituzione, nonche\u0027 agli articoli  11\ne 117, comma primo della  Costituzione  questi  ultimi  relativamente\nall\u0027art. 5, §§ 1, lettera f) e 4,  CEDU,  e  agli  articoli  9  della\ndirettiva 2013/33/UE, 26 della direttiva 2013/32/UE, 6, 18 e 47 della\nCarta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione  europea,  degli  articoli\n16, 18, 18-bis e 19 del decreto-legge  n.  145/2024,  convertito  con\nmodificazioni  dalla  legge  n.  187/2024,   nella   parte   in   cui\nattribuiscono la competenza giurisdizionale in tema  di  procedimenti\naventi ad oggetto la  richiesta,  avanzata  dal  questore,  ai  sensi\ndell\u0027art. 6, comma 5 decreto legislativo n. 142/2015, di proroga  del\ntrattenimento del richiedente protezione internazionale,  disposto  a\nnorma dell\u0027art. 6, comma 3 del decreto legislativo n. 142/2015,  alla\nCorte di appello di cui  all\u0027art.  5-bis  decreto-legge  n.  13/2017,\nconvertito con modificazioni dalla legge n.  46/2017,  e  cioe\u0027  alla\nCorte di appello di cui all\u0027art. 5, comma 2 della legge  n.  69/2005,\nnel  cui  distretto  ha  sede  il  questore  che   ha   adottato   il\nprovvedimento oggetto  di  convalida,  che  giudica  in  composizione\nmonocratica, in luogo  della  sezione  specializzata  in  materia  di\nimmigrazione, protezione internazionale  e  libera  circolazione  dei\ncittadini  dell\u0027Unione  europea,  istituita   presso   il   tribunale\ndistrettuale, nonche\u0027 nella parte in cui prevedono che, ai sensi  del\ncomma 5-bis dell\u0027art. 6  del  decreto  legislativo  n.  142/2015,  il\nprovvedimento emesso  dalla  Corte  di  appello  e\u0027  impugnabile  con\nricorso per  cassazione  a  norma  dell\u0027art.  14,  comma  6,  decreto\nlegislativo n. 286/1998, proponibile,  quindi,  entro  cinque  giorni\ndalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettera a),  b)  e\nc) dell\u0027art. 606 del codice di procedura penale e  si  osservano,  in\nquanto compatibili, le disposizioni dell\u0027art. 22, commi 3 e  4  della\nlegge  n.  69/2005  (come  attualmente  previsto  per  effetto  della\nsentenza della Corte  costituzionale  n.  39/2025),  e  non  come  in\nprecedenza semplicemente con ricorso per cassazione. \n    Dispone  l\u0027immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte\ncostituzionale e la sospensione del presente giudizio. \n    Dispone che la presente  ordinanza  sia  notificata  alla  sig.ra\nPresidente del Consiglio dei Ministri,  nonche\u0027  comunicata  al  sig.\nPresidente della Camera dei deputati e al sig. Presidente del Senato. \n    Manda alla cancelleria per gli adempimenti. \n    Cosi\u0027 deciso in Lecce all\u0027esito della Camera di consiglio  del  9\nmaggio 2025. \n \n                  Il consigliere di turno: Colitta","elencoNorme":[{"id":"62519","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"11/10/2024","data_nir":"2024-10-11","numero_legge":"145","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"16","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. 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